CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 305/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, OPPI
il 28 febbraio 2002
Istituzione dell'Agenzia Regionale della Sanità
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge relativo alla istituzione dell'Agenzia Regionale della Sanità risponde a una esigenza - negli ultimi anni emersa con crescente urgenza - di un qualificato supporto all'Assessorato e alle Aziende Sanitarie della Regione per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e disposizioni statali in materia sanitaria.
Negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sul riordino della disciplina in materia sanitaria, che introduce sostanziali innovazioni alla previgente normativa, sono aumentata le competenze, funzioni e responsabilità, nella complessità e nel numero, per le Regioni e anche per le USL, che con le nuove norme sono costituite in azienda. In quegli anni diverse altre Regioni hanno provveduto - con specifiche leggi - a dotarsi di organismi aventi le caratteristiche di strumento tecnico, quale l'Agenzia della quale si propone la costituzione con il disegno di legge in argomento.
Nel disegno di legge, infatti, anche alla luce di tali esperienze in altre Regioni, l'Agenzia è concepita per fornire il necessario supporto tecnico all'Assessorato, operando nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.
Il disegno di legge contempla espressamente, tra le funzioni attribuite all'Agenzia, anche quelle di assistenza tecnica alle Aziende USL; prevede inoltre le modalità organizzative dell'Agenzia, la direzione, l'individuazione del personale, il controllo degli atti secondo la normativa vigente e, infine, le norme finanziarie.
Nel disegno di legge, all'articolo 1, l'Agenzia è istituita quale "organo della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale". La norma contempla inoltre le modalità della sua costituzione - con decreto del Presidente della Giunta regionale, che detta altresì le modalità per il primo funzionamento - e l'organizzazione interna in forma dipartimentale.
All'articolo 2 sono individuati i compiti e le funzioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione, tra cui il supporto tecnico all'Assessorato in materia di programmazione di controllo di gestione, di verifica della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché l'attività di assistenza tecnica alle Aziende USL (ad esempio per la definizione per la pianificazione aziendale).
L'articolo 3, sul Direttore Generale, ne disciplina le modalità di individuazione, le funzioni e gli aspetti economici.
L'articolo 4 individua il personale, scelto nei ruoli regionali, negli enti regionali, nelle Aziende USL, nonché personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro libero professionale e stabilisce che i contratti siano stipulati sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale; contempla altresì le modalità di acquisizione.
Gli articoli 5 e 6 prevedono l'attività di controllo, rispettivamente il controllo degli atti e la presenza del Collegio dei revisori, nelle modalità previste dalla legge regionale n. 5 del 1995.
Gli articoli 7 e 8 riguardano il servizio di tesoreria e i servizi per il funzionamento della sede dell'Agenzia (pulizia, utenze varie, ecc.).
L'articolo 9 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di apposito regolamento per disciplinare le modalità di gestione e funzionamento dell'Agenzia.
La norma finanziaria, articolo 10, determina le spese relative all'applicazione della legge in oggetto.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
LOCCI, Presidente e relatore - DETTORI Ivana, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - DEIANA, Segretario - CASSANO - CORONA - DEMURU - FADDA - IBBA - LAI - LIORI - MILIA - RANDAZZO
pervenuta il 27 marzo 2003
La Commissione ha approvato, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 12 febbraio 2003, un testo unificato del disegno di legge n. 305 e della proposta di legge n. 242, istitutivi dell'Agenzia regionale della sanità.
L'introduzione nella legislazione sanitaria italiana del concetto per cui le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale devono rispondere ai criteri di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni, ha reso necessaria la creazione di strumenti operativi che controllino tali processi nonché la predisposizione, a tale scopo, di apparati in grado di adattarsi alle nuove funzioni.
La creazione di organismi tecnici dotati di forme particolari di autonomia, è apparsa a livello nazionale e regionale la soluzione più rispondente alle esigenze prospettate.
Sulla base del riconoscimento di un comune obiettivo sotteso ad entrambi i progetti, quello, cioè di istituire una struttura snella, flessibile e dinamica che costituisca un supporto all'Assessorato della sanità, fornendo allo stesso elementi oggettivi di valutazione utili ad orientare le scelte di politica sanitaria, la Commissione ha nominato, al suo interno, una sottocommissione incaricata di predisporre un testo unificato dei due progetti di legge.
Il testo approvato dalla Commissione si differenzia, per alcuni aspetti, dai progetti di legge dei proponenti.
Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Agenzia, la Commissione ha aderito alla proposta contenuta nel testo della Giunta di istituzione di un organo regionale dotato di personalità giuridica pubblica introducendo per esso la ulteriore qualificazione di organo tecnico, nella considerazione che le competenze di natura tecnica siano il dato caratterizzante ed essenziale dell'agenzia ed esplicitando le diverse forme di autonomia, organizzativa, tecnica, gestionale, contabile attraverso le quali la struttura persegue nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale gli obiettivi assegnatile.
Per quanto riguarda i compiti attribuiti all'Agenzia, la Commissione ha ritenuto di superare la previsione di un affidamento di funzioni effettuato "di volta in volta" a supporto dell'Assessorato, per assegnare invece all'Agenzia una serie di attività da svolgere in via permanente come supporto tecnico-scientifico dell'Assessorato, per le attività di competenza, e del Consiglio regionale per le esigenze connesse all'attività legislativa, prevedendo peraltro che per imprevedibili e straordinarie esigenze, possano essere affidati all'Agenzia specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite.
Si è inoltre previsto, così come contemplato dalla proposta di legge n.242, di attribuire all'Agenzia le funzioni ed il personale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale in ragione dell'identità dei compiti ad entrambi assegnati, nonché il compito di formulare proposte per i programmi di formazione continua degli operatori della sanità.
La Commissione ha ritenuto, così come previsto nei due progetti di legge di affidare la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia ad un direttore e di adottare per la sua nomina criteri il più possibile oggettivi che contemplino una qualificazione scientifica nelle materie di competenza oltre ad una accertata esperienza dirigenziale.
Al direttore viene affidata la predisposizione, sulla base di obiettivi determinati dalla Giunta regionale, di un piano annuale di attività e di spesa nei limiti del finanziamento assegnato all'Agenzia; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto.
La Commissione ha inteso inoltre prevedere una organizzazione interna che, superando il modello dipartimentale, previsto nella proposta della Giunta, sia funzionale e dinamica nello svolgimento dei compiti affidatile, una struttura interna, quindi, adeguata agli obiettivi annualmente attribuiti e non sovradimensionata rispetto ad essi, che possa inoltre arricchirsi delle competenze specialistiche più valide rispetto allo scopo da raggiungere che assolvano con efficienza ai compiti d'istituto
La Commissione ha richiesto, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio, i pareri della Commissione autonomia e della Commissione finanze.
Prima dell'espressione del voto finale sul provvedimento, la Commissione ha ritenuto di modificare la norma relativa all'entrata in vigore della legge ed ha, pertanto, adeguato la norma finanziaria alle esigenze connesse con tale modifica.
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La Prima Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 30 ottobre 2002, ha espresso il seguente parere:
"In linea generale la Commissione ha rilevato un contrasto fra la scelta di attribuire all'Agenzia regionale della sanità la forma di un ente autonomo ed alcune soluzioni organizzative che differenziano l'Agenzia della sanità dagli altri enti regionali, senza con ciò assicurare un'autonomia e una qualificazione superiore a quella degli altri enti o anche degli ordinari uffici dell'Amministrazione regionale.
Il giudizio di cui sopra trova fondamento nei punti seguenti:
1) l'attribuzione alla Giunta nei confronti dell'Agenzia di un potere di indirizzo e direttiva (art.1 comma 2, artt. 2, 5, 6 e 7) che configura più un rapporto di dipendenza gerarchica che non di autonomia funzionale;
2) la scelta di dotare l'ente di un organo monocratico di direzione (art. 3), mentre gli enti autonomi sono di solito dotati di organi collegiali di governo e spesso anche di comitati tecnico-scientifici;
3) a fronte del potere interno pressoché illimitato posto in capo al direttore, il suo status nei confronti dell'organo politico risulta assai meno tutelato di quello degli amministratori degli altri enti e degli stessi dirigenti dell'amministrazione regionale; ciò si evince in particolare dall'articolo 7, comma 2, che si differenzia dalle norme ben più garantiste sui doveri degli amministratori degli altri enti regionali (art. 7 della legge regionale n. 11 del 1995) e sulla responsabilità dei dirigenti regionali (art. 22 della legge regionale n. 31 del 1998); per gli stessi motivi appare discutibile anche il rinvio al contratto individuale (e non a norme di carattere generale) per quanto riguarda le ipotesi di risoluzione (art. 3 comma 3);
4) per quanto riguarda il personale, si prende atto dell'esigenza di prevedere nell'Agenzia forme molto agili di reclutamento ed utilizzazione delle più qualificate competenze professionali e scientifiche, sottolineando tuttavia che il testo in esame privilegia i rapporti di lavoro precari e le selezioni intuitu personae, che caratterizzano i comandi e i distacchi, mentre all'opposto la stabilità del personale, con le connesse garanzie di autonomia professionale, insieme al rigore nella selezione iniziale e nella promozione dei più capaci, è uno degli elementi che caratterizzano le strutture pubbliche di più elevata qualificazione.
Ulteriori osservazioni riguardano i punti seguenti:
1) lo status giuridico ed economico del direttore è equiparato a quello del direttore di un'azienda sanitaria (art. 3, comma 4), creando con ciò un'ingiustificata disparità di trattamento con gli organi di vertice degli altri enti regionali;
2) per quanto riguarda il collegio dei revisori (art. 4), si suggerisce di fare rinvio alle norme sugli enti regionali, piuttosto che a quelle sulle aziende sanitarie locali;
3) il medesimo suggerimento si formula per quanto riguarda il controllo sugli atti (art. 8);
4) non appare chiaro in quale comparto contrattuale del pubblico impiego si intende far rientrare il personale dipendente dall'Agenzia;
5) la possibilità di un numero indefinito di comandi e la reintroduzione dei distacchi contrastano con l'indirizzo legislativo affermato dalla legge regionale n. 31 del 1988.".
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La Terza Commissione, nella seduta del 25 settembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'Onorevole Balletto.
Il testo della Commissione è unificato con quello della Proposta di legge n. 242
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Istituzione dell'Agenzia Regionale della Sanità |
Art. 1 1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento dei compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia Regionale della Sanità, di seguito denominata Agenzia. 2. L'Agenzia è organo della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. 3. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Nel decreto sono dettate le modalità per il primo funzionamento dell'Agenzia. 4. L'Agenzia adotta apposito atto di assetto interno, con la previsione di una organizzazione dipartimentale. |
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Art. 1 1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti, nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia Regionale della Sanità, di seguito denominata Agenzia. 2. L'Agenzia è organo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione; l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. 3. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. |
Art. 2 1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di supporto dell'attività dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che le sono affidate di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore. 2. L'Agenzia fornisce all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il supporto tecnico in materia di programmazione sanitaria, di controllo di gestione, di verifica della qualità e della quantità delle prestazioni; in particolare, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione, svolge le seguenti funzioni: a) assistenza tecnica alle Aziende sanitarie, ai Policlinici universitari e alle Aziende di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione; b) relaziona sul livello dei costi e delle entrate, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda; c) formulazione di indirizzi tecnici nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere in materia di: 1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione aziendale regionale; 2) pianificazione aziendale nel settore tecnologico informativo e logistico-gestionale; 3) controllo di gestione; d) elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999. 3. L'Agenzia può anche fornire assistenza tecnica ad altre agenzie regionali; in tal caso l'incarico è conferito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con l'Assessore del ramo dell'Amministrazione interessato. 4. L'Agenzia può svolgere funzioni in campo sanitario anche in favore di altri soggetti pubblici o privati, purché non vi sia contrasto di interessi e compatibilmente con le funzioni attinenti, nonché nel rispetto dei princìpi che sono emanati dalla Giunta regionale. Queste attività devono essere retribuite e non possono comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale. |
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Art. 2 1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, controllo di gestione, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, svolge le seguenti attività: a) assistenza tecnica alle Aziende sanitarie, ai Policlinici universitari e alle Aziende di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione; b) formulazione di proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie di cui alla lettera a) e delle strutture private accreditate e di relazioni sul livello dei costi e delle entrate, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda; c) formulazione di indirizzi tecnici nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere in materia di: 1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione aziendale regionale; 2) pianificazione nel settore tecnologico informativo e logistico gestionale; 3) controllo di gestione; d) elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999; e) formulazione di proposte per i programmi di educazione continua degli operatori della sanità. 2. Le attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale ai sensi della legge regionale n. 16/1991, si intendono attribuite all'Agenzia. 3. L'Agenzia può operare anche in favore di altri soggetti pubblici o privati, purché non vi sia contrasto di interessi, compatibilmente con le proprie funzioni e nel rispetto degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale. Dette attività devono essere retribuite, non possono comportare alcun onere a carico del bilancio regionale e sono subordinate al pieno assolvimento dei compiti istituzionali. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, possono essere affidati all'Agenzia per imprevedibili e straordinarie esigenze, ulteriori, specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite; con il medesimo provvedimento la Giunta dispone il relativo finanziamento. 5. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa. 6. L'Agenzia, su richiesta, mette a disposizione del Consiglio regionale le conoscenze e le informazioni in suo possesso. 7. L'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti. |
Art. 3 1. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, che assume la veste di legale rappresentante. 2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione e organizzazione sanitaria. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a sette anni; il trattamento economico è stabilito in analogia a quello previsto per i Direttori generali delle Aziende ASL; nel contratto devono essere disciplinate le ipotesi di risoluzione. Qualora il Direttore generale sia un pubblico dipendente, deve essere collocato in aspettativa. Gli aspetti economici sono disciplinati dalle disposizioni previste per i Direttori generali delle Aziende USL. 4. Il Direttore generale organizza la struttura interna dell'Agenzia in strutture dipartimentali; la relativa pianta organica viene approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. |
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Art. 3 1. L'Agenzia è retta da un Direttore che ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia e ne assume la rappresentanza legale. 2. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è scelto, mediante pubblica selezione per soli titoli, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta; nel contratto sono disciplinate le ipotesi di risoluzione. 4. Valgono per il Direttore i criteri per la determinazione degli emolumenti e le incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. 5. Il Direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia. |
Art. 4 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia si avvale di personale posto a disposizione dalla Regione o da enti regionali, di personale comandato delle Aziende sanitarie locali ovvero di personale con rapporto libero professionale ovvero assunto con contratto a tempo determinato di lavoro dipendente, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. 2. Il personale appartenente ai ruoli unici della Regione ovvero degli enti regionali è posto a disposizione dell'Agenzia con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Direttore generale dell'Agenzia. I relativi oneri economici continuano a fare carico alla Regione sarda. 3. Il personale delle Aziende sanitarie è comandato a tempo determinato presso l'Agenzia, con oneri economici a carico del bilancio della Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Direttore generale dell'Agenzia. Il comando, ove necessario, può essere disposto anche per un numero limitato di ore. 4. In presenza di esigenze cui non si può fare fronte con il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 ovvero ove le funzioni attribuite richiedono di avvalersi di particolari professionalità, previa autorizzazione dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il Direttore Generale può stipulare contratti privati di lavoro dipendente ovvero contratti di consulenza libero professionale. |
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Art. 4 1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. 2. Il Collegio dei revisori dura in carica 5 anni; l'incarico conferito ai membri del Collegio non è rinnovabile. 3. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 1995 e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 5 1. Il controllo sugli atti dell'Agenzia è svolto nelle forme e termini di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e integrazioni. 2. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati dalla Giunta regionale per i periodi di tempo (anche ultrannuali) da questa individuati. |
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Art. 5 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, formula gli indirizzi e pone gli obiettivi che l'Agenzia dovrà perseguire nell'anno successivo, prevedendo le relative risorse. |
Art. 6 1. L'Agenzia è dotata di un collegio di revisori. 2. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le norme della legge regionale n. 5 del 1995. |
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Art. 6 1. Il Direttore dell'Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 5, il piano di attività e di spesa per l'anno successivo, nei limiti del finanziamento assegnato. |
Art. 7 1. Il Servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'istituto che assicura il servizio all'Amministrazione regionale. |
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Art. 7 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, verifica i risultati conseguiti dall'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati. 2. Il mancato conseguimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'incarico del Direttore dell'Agenzia. 3. La nomina del nuovo Direttore è disposta contestualmente alla data di cessazione dal precedente incarico, con le stesse modalità di cui all'articolo 3. 4. Nel caso di cui al comma 2 la Giunta regionale trasmette una motivata relazione al Consiglio regionale. |
Art. 8 1. Per quanto concerne i servizi di pulizia, di telefonia, guardiania, ecc., si estendono agli analoghi contratti stipulati dalla Regione per i propri Servizi. |
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Art. 8 1. La Giunta regionale esercita, con le stesse modalità previste per il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie della Regione, il controllo sui seguenti atti dell'Agenzia: a) bilancio preventivo; b) conto consuntivo. |
Art. 9 1. Ai fini della gestione e del funzionamento, l'Agenzia è soggetta al rispetto delle disposizioni di amministrazione e di contabilità contenute in apposito regolamento che la Giunta regionale deve adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. |
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Art. 9 1. L'Agenzia programma la dotazione organica del proprio personale in relazione agli obiettivi da perseguire e sulla base delle risorse finanziarie assegnate. 2. Per gli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia può avvalersi di: a) personale con contratto a termine di diritto privato; b) personale delle Aziende-USL della Regione, comandato a tempo determinato; c) personale appartenente ai ruoli unici del personale regionale, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generale, personale e riforma della Regione d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; d) collaboratori ed esperti esterni. 3. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) continuano a far capo alla Regione per la misura massima di 5 unità; gli oneri relativi al personale di cui alle lettere a), b) e d) sono posti a carico dell'Agenzia nei limiti del finanziamento ad essa assegnato dalla Regione. 4. Il Direttore dell'Agenzia, entro il termine di 180 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, presenta alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, una motivata proposta di pianta organica dell'Agenzia. |
Art. 10 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.500.000 annui si provvede con il bilancio per gli anni 2002-2003-2004 e per gli anni successivi. |
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Art. 10 1. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione. 2. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'Istituto che assicura il medesimo servizio all'Amministrazione regionale. |
Art. 11 1. Il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui alla legge regionale n. 16 del 1991, può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, provvede a dotare l'Agenzia di una sede e delle risorse necessarie per il primo impianto. | ||
Art. 12 1. Alla determinazione delle risorse si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2004. | ||
Art. 13 1. La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2004. |