CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 242/A

presentata dai consiglieri regionali

VARGIU - IBBA - SANNA Noemi - PACIFICO - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO -CORONA - DEMURU - DETTORI Ivana -  FADDA -  FANTOLA -  FOIS -  LAI - LA SPISA - LICANDRO - LIORI - PILO - PISANO - SANNA Emanuele - SCARPA

il 1° agosto 2001

Istituzione dell'Agenzia regionale per la sanità


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'Agenzia regionale per la sanità è in grado di essere un indispensabile strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del Servizio sanitario regionale.

Essa funziona ormai nella maggior parte delle più evolute regioni italiane, tanto che l'ultimo Piano sanitario nazionale ne propone l'adozione ubiquitaria, mentre con il D.M. 31 maggio 2001, n. 181, è stato approvato il regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Le nuove spinte verso il federalismo fiscale fanno ritenere sempre più probabile, per il futuro, la necessità che ciascuna Regione italiana si doti di adeguati strumenti di supporto alle sue politiche sanitarie, che, attraverso interventi puntuali ed obiettivi, siano in grado di aiutare il governo regionale in tutte le sue scelte.

La spesa sanitaria appare infatti ormai definitivamente affidata all'attività di programmazione delle Regioni alle quali spetta la decisione ultima sul livello delle prestazioni sanitarie da offrire ai cittadini e sul reperimento di eventuali risorse aggiuntive rispetto al bilancio statale.

L'Agenzia è dunque un duttile strumento tecnico, strettamente collegato all'iniziativa della Giunta, ma anche capace di fornire alla Giunta stessa gli elementi di base indispensabili per la formazione delle decisioni in materia di sanità.

L'Agenzia viene costituita con un proprio, snello organico, di comprovata professionalità, adeguato all'obiettivo strategico che ad essa è stato attribuito e, con l'avallo della Giunta regionale, può di volta in volta arricchirsi di tutte le ulteriori esperienze specialistiche (anche di livello internazionale) necessarie a fronteggiare in maniera dinamica i propri compiti di istituto.

Così strutturata, l'Agenzia costituisce un valido aiuto per la stessa attività complessiva delle Aziende sanitarie, concorrendo alla omogeneneizzazione delle procedure, fornendo ogni ausilio nell'opera di modernizzazione strutturale, suggerendo avanzate metodologie di rilevazione del fabbisogno e di verifica e revisione della qualità dei servizi offerti alla popolazione sanitaria.

In particolare, l'Agenzia sarà dunque chiamata:

1) a verificare lo stato di attuazione del Piano sanitario regionale;

2) a fornire alle Aziende Sanitarie Locali gli strumenti e le metodologie per il controllo di gestione;

3) a verificare la programmazione aziendale e i risultati della gestione;

4) a fornire consulenza alle aziende sanitarie in materia di bilancio e di garanzia dei livelli assistenziali;

5) a verificare, revisionare e certificare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie delle ASL e delle strutture private accreditate.

In Sardegna, l'Agenzia riassume al proprio interno anche il ruolo proprio dell'Osservatorio epidemiologico, che consente la raccolta omogenea e la sistematizzazione dei dati sensibili, rendendoli immediatamente e complessivamente fruibili per tutte le successive esigenze di programmazione.

L'Agenzia, insieme ai soggetti istituzionalmente preposti, rende poi il proprio servizio di indirizzo nell'ambito dell'aggiornamento professionale (in particolar modo di quello della dirigenza), andando a sanare una preoccupante carenza del sistema, che rischia di essere un ostacolo insormontabile nella strada dello sviluppo di un'assistenza sanitaria sempre più all'altezza delle aspettative dei cittadini sardi.

L'Assessorato regionale della sanità resta ovviamente il punto di riferimento obbligato di ogni attività della Agenzia che, annualmente, riferisce con relazione sull'attività svolta e sul complessivo andamento delle dinamiche economiche e della qualità dei servizi in campo sanitario.

Lo stesso Assessorato regionale della sanità designa il direttore dell'Agenzia (a cui spetta la nomina della restante struttura tecnica) e fornisce il personale e le strutture necessarie al buon funzionamento dell'Agenzia, autorizzando in sede di Giunta regionale l'eventuale acquisizione di prestazioni di particolare impegno professionale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai Consiglieri

LOCCI, Presidente e relatore - DETTORI Ivana, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - DEIANA, Segretario - CASSANO - CORONA - DEMURU - FADDA - IBBA - LAI - LIORI - MILIA - RANDAZZO

pervenuta il 27 marzo 2003

La Commissione ha approvato, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 12 febbraio 2003, un testo unificato del disegno di legge n. 305 e della proposta di legge n. 242, istitutivi dell'Agenzia regionale della sanità.

L'introduzione nella legislazione sanitaria italiana del concetto per cui le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale devono rispondere ai criteri di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni, ha reso necessaria la creazione di strumenti operativi che controllino tali processi nonché la predisposizione, a tale scopo, di apparati in grado di adattarsi alle nuove funzioni.

La creazione di organismi tecnici dotati di forme particolari di autonomia, è apparsa a livello nazionale e regionale la soluzione più rispondente alle esigenze prospettate.

Sulla base del riconoscimento di un comune obiettivo sotteso ad entrambi i progetti, quello, cioè di istituire una struttura snella, flessibile e dinamica che costituisca un supporto all'Assessorato della sanità, fornendo allo stesso elementi oggettivi di valutazione utili ad orientare le scelte di politica sanitaria, la Commissione ha nominato, al suo interno, una sottocommissione incaricata di predisporre un testo unificato dei due progetti di legge.

Il testo approvato dalla Commissione si differenzia, per alcuni aspetti, dai progetti di legge dei proponenti.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Agenzia, la Commissione ha aderito alla proposta contenuta nel testo della Giunta di istituzione di un organo regionale dotato di personalità giuridica pubblica introducendo per esso la ulteriore qualificazione di organo tecnico, nella considerazione che le competenze di natura tecnica siano il dato caratterizzante ed essenziale dell'agenzia ed esplicitando le diverse forme di autonomia, organizzativa, tecnica, gestionale, contabile attraverso le quali la struttura persegue nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale gli obiettivi assegnatile.

Per quanto riguarda i compiti attribuiti all'Agenzia, la Commissione ha ritenuto di superare la previsione di un affidamento di funzioni effettuato "di volta in volta" a supporto dell'Assessorato, per assegnare invece all'Agenzia una serie di attività da svolgere in via permanente come supporto tecnico-scientifico dell'Assessorato, per le attività di competenza, e del Consiglio regionale per le esigenze connesse all'attività legislativa, prevedendo peraltro che per imprevedibili e straordinarie esigenze, possano essere affidati all'Agenzia specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite.

Si è inoltre previsto, così come contemplato dalla proposta di legge n.242, di attribuire all'Agenzia le funzioni ed il personale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale in ragione dell'identità dei compiti ad entrambi assegnati, nonché il compito di formulare proposte per i programmi di formazione continua degli operatori della sanità.

La Commissione ha ritenuto, così come previsto nei due progetti di legge di affidare la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia ad un direttore e di adottare per la sua nomina criteri il più possibile oggettivi che contemplino una qualificazione scientifica nelle materie di competenza oltre ad una accertata esperienza dirigenziale.

Al direttore viene affidata la predisposizione, sulla base di obiettivi determinati dalla Giunta regionale, di un piano annuale di attività e di spesa nei limiti del finanziamento assegnato all'Agenzia; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto.

La Commissione ha inteso inoltre prevedere una organizzazione interna che, superando il modello dipartimentale, previsto nella proposta della Giunta, sia  funzionale e dinamica nello svolgimento dei compiti affidatile, una struttura interna, quindi, adeguata agli obiettivi annualmente attribuiti e non sovradimensionata rispetto ad essi, che possa inoltre arricchirsi delle competenze specialistiche più valide rispetto allo scopo da raggiungere che assolvano con efficienza ai compiti d'istituto 

La Commissione ha richiesto, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio, i pareri della Commissione autonomia e della Commissione finanze.

Prima dell'espressione del voto finale sul provvedimento, la Commissione ha ritenuto di modificare la norma relativa all'entrata in vigore della legge ed ha, pertanto, adeguato la norma finanziaria alle esigenze connesse con tale modifica.

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La Prima Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 30 ottobre 2002, ha espresso il seguente parere:

"In linea generale la Commissione ha rilevato un contrasto fra la scelta di attribuire all'Agenzia regionale della sanità la forma di un ente autonomo ed alcune soluzioni organizzative che differenziano l'Agenzia della sanità dagli altri enti regionali, senza con ciò assicurare un'autonomia e una qualificazione superiore a quella degli altri enti o anche degli ordinari uffici dell'Amministrazione regionale.

Il giudizio di cui sopra trova fondamento nei punti seguenti:

1) l'attribuzione alla Giunta nei confronti dell'Agenzia di un potere di indirizzo e direttiva (art.1 comma 2, artt. 2, 5, 6 e 7) che configura più un rapporto di dipendenza gerarchica che non di autonomia funzionale;

2) la scelta di dotare l'ente di un organo monocratico di direzione (art. 3), mentre gli enti autonomi sono di solito dotati di organi collegiali di governo e spesso anche di comitati tecnico-scientifici;

3) a fronte del potere interno pressoché illimitato posto in capo al direttore, il suo status nei confronti dell'organo politico risulta assai meno tutelato di quello degli amministratori degli altri enti e degli stessi dirigenti dell'amministrazione regionale; ciò si evince in particolare dall'articolo 7, comma 2, che si differenzia dalle norme ben più garantiste sui doveri degli amministratori degli altri enti regionali (art. 7 della legge regionale n. 11 del 1995) e sulla responsabilità dei dirigenti regionali (art. 22 della legge regionale n. 31 del 1998); per gli stessi motivi appare discutibile anche il rinvio al contratto individuale (e non a norme di carattere generale) per quanto riguarda le ipotesi di risoluzione (art. 3 comma 3);

4) per quanto riguarda il personale, si prende atto dell'esigenza di prevedere nell'Agenzia forme molto agili di reclutamento ed utilizzazione delle più qualificate competenze professionali e scientifiche, sottolineando tuttavia che il testo in esame privilegia i rapporti di lavoro precari e le selezioni intuitu personae, che caratterizzano i comandi e i distacchi, mentre all'opposto la stabilità del personale, con le connesse garanzie di autonomia professionale, insieme al rigore nella selezione iniziale e nella promozione dei più capaci, è uno degli elementi che caratterizzano le strutture pubbliche di più elevata qualificazione.

Ulteriori osservazioni riguardano i punti seguenti:

1) lo status giuridico ed economico del direttore è equiparato a quello del direttore di un'azienda sanitaria (art. 3, comma 4), creando con ciò un'ingiustificata disparità di trattamento con gli organi di vertice degli altri enti regionali;

2) per quanto riguarda il collegio dei revisori (art. 4), si suggerisce di fare rinvio alle norme sugli enti regionali, piuttosto che a quelle sulle aziende sanitarie locali;

3) il medesimo suggerimento si formula per quanto riguarda il controllo sugli atti (art. 8);

4) non appare chiaro in quale comparto contrattuale del pubblico impiego si intende far rientrare il personale dipendente dall'Agenzia;

5) la possibilità di un numero indefinito di comandi e la reintroduzione dei distacchi contrastano con l'indirizzo legislativo affermato dalla legge regionale n. 31 del 1988.".

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La Terza Commissione, nella seduta del 25 settembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'Onorevole Balletto.

Il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di legge n. 305

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Istituzione dell'Agenzia Regionale della Sanità

Art. 1
Oggetto

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la Sanità, con il compito di coadiuvare la Regione nelle funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1997, n.10, con esclusione del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie regionali.

2. L'Agenzia è dotata di autonoma capacità di organizzazione, nel rispetto delle direttive dell'Assessorato e dei limiti dei finanziamenti erogati dalla Regione.

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Art. 1
Istituzione e ordinamento

1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'ordinamento ed i compiti, nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia Regionale della Sanità, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è organo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione; l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

3. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 2
Funzioni

1. L'Agenzia regionale per la sanità, sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità, provvede:

a) alla verifica dello stato di attuazione del Piano sanitario regionale;

b) a fornire alla Aziende Sanitarie Locali gli strumenti e le metodologie per il controllo di gestione;

c) alla verifica della programmazione aziendale e dei risultati della gestione aziendale;

d) a fornire consulenze a favore delle Aziende Sanitarie Locali, al fine dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di bilancio e di garanzia dei livelli assistenziali;

d) alla verifica e alla revisione, quale organo tecnico, della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie degli enti pubblici e delle istituzioni sanitarie private inserite nella rete integrata del Servizio sanitario regionale;

e) all'elaborazione dei metodi di rilevazione delle informazioni sul Servizio sanitario regionale e alla verifica della loro omogenea applicazione da parte delle aziende;

f) alla promozione, di concerto con l'Università, con le aziende e con gli ordini professionali dei medici, di iniziative di aggiornamento professionale dei dirigenti delle aziende, in particolare per quanto attiene agli aspetti normativi ed economico-gestionale;

g) a svolgere la funzione di Osservatorio epidemiologico regionale, supportando l'attività di pianificazione, occupandosi della rilevazione dei bisogni, dell'efficacia delle prestazioni erogate e dei risultati raggiunti in termini di qualità.

2. L'Agenzia presenta annualmente all'Assessorato regionale della Sanità una relazione descrittiva dell'attività svolta.

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Art. 2
Compiti

1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, controllo di gestione, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni; in particolare, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, svolge le seguenti attività:

a) assistenza tecnica alle Aziende sanitarie, ai Policlinici universitari e alle Aziende di cui al decreto legislativo n. 517 del 1999, nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

b) formulazione di proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie di cui alla lettera a) e delle strutture private accreditate e di relazioni sul livello dei costi e delle entrate, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;

c) formulazione di indirizzi tecnici nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere in materia di:

1) pianificazione aziendale in attuazione della programmazione aziendale regionale;

2) pianificazione nel settore tecnologico informativo e logistico gestionale;

3) controllo di gestione;

d) elaborazione di criteri e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999;

e) formulazione di proposte per i programmi di educazione continua degli operatori della sanità. 

2. Le attività tecnico-scientifiche svolte dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale ai sensi della legge regionale n. 16/1991, si intendono attribuite all'Agenzia.

3. L'Agenzia può operare anche in favore di altri soggetti pubblici o privati, purché non vi sia contrasto di interessi,  compatibilmente con le proprie funzioni e nel rispetto degli indirizzi assegnati dalla Giunta regionale. Dette attività devono essere retribuite, non possono comportare alcun onere a carico del bilancio regionale e sono subordinate al pieno assolvimento dei compiti istituzionali.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, possono essere affidati all'Agenzia per imprevedibili e straordinarie esigenze, ulteriori, specifici incarichi nell'ambito delle competenze tecnico-scientifiche ad essa attribuite; con il medesimo provvedimento la Giunta dispone il relativo finanziamento.

5. Il Consiglio regionale può avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attività legislativa.

6. L'Agenzia, su richiesta, mette a disposizione del Consiglio regionale le conoscenze e le informazioni in suo possesso.

7. L'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui costi sostenuti.

Art.3
Organi

  1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, scelto con bando pubblico sulla base di specifiche e documentate competenze manageriali in campo sanitario;

b) quattro tecnici, di cui due in possesso della laurea in medicina e chirurgia e due della laurea in materie tecnico-aziendali.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Agenzia si avvale delle strutture, infrastrutture, servizi e personale amministrativo della Regione, secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale della sanità, con proprio decreto. L'agenzia può inoltre avvalersi di personale del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni, nei limiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della sanità. Egli deve essere scelto in base alla propria competenza in materia di organizzazione e programmazione, con particolare riferimento alle precedenti esperienze maturate.

4. Il direttore è responsabile del corretto funzionamento dell'Agenzia e può essere revocato con motivata delibera della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti di lavoro di diritto privato.

5. Al direttore e ai quattro componenti tecnici si applicano le disposizioni relative ai compensi dei direttori delle Aziende Sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e al successivo decreto dell'Assessore regionale della sanità.

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Art. 3
Direttore dell'Agenzia

1. L'Agenzia è retta da un Direttore che ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia e ne assume la rappresentanza legale.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed è scelto, mediante pubblica selezione per soli titoli, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta; nel contratto sono disciplinate le ipotesi di risoluzione.

4. Valgono per il Direttore i criteri per la determinazione degli emolumenti e le incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il Direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 500.000.000 (euro 258.000) per l'anno 2001 e gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni: 

In aumento

UPB S12.005

Programmi speciali di ricerca, sperimentazione, prevenzione ed educazione sanitaria.

Competenza

2001    lire     500.000.000

2002    lire     500.000.000

2003    lire     500.000.000

In diminuzione

03- BILANCIO

UPB S03.007

Competenza

2001    lire     500.000.000

2002    lire     500.000.000

2003    lire     500.000.000

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Art. 4
Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica 5 anni; l'incarico conferito ai membri del Collegio non è rinnovabile.

3. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 5
Obiettivi e indirizzi di attività

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, formula gli indirizzi e pone gli obiettivi che l'Agenzia dovrà perseguire nell'anno successivo, prevedendo le relative risorse.

   

Art. 6
Piano di attività

1. Il Direttore dell'Agenzia, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'articolo 5, il piano di attività e di spesa per l'anno successivo, nei limiti del finanziamento assegnato.

   

Art. 7
Verifica dei risultati

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, verifica i risultati conseguiti dall'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati.

2. Il mancato conseguimento degli obiettivi comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'incarico del Direttore dell'Agenzia.

3. La nomina del nuovo Direttore è disposta contestualmente alla data di cessazione dal precedente incarico, con le stesse modalità di cui all'articolo 3.

4. Nel caso di cui  al comma 2 la Giunta regionale trasmette una motivata relazione al Consiglio regionale.

   

Art. 8
Controllo sugli atti dell'Agenzia

1. La Giunta regionale esercita, con le stesse modalità previste per il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie della Regione, il controllo sui seguenti atti dell'Agenzia:

a) bilancio preventivo;

b) conto consuntivo.

   

Art. 9
Personale dell'Agenzia

1. L'Agenzia programma la dotazione organica del proprio personale in relazione agli obiettivi da perseguire e sulla base delle risorse finanziarie assegnate.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia può avvalersi di:

a) personale  con contratto a termine di diritto privato;

b) personale delle Aziende-USL della Regione, comandato a tempo determinato; 

c) personale appartenente ai ruoli unici del personale regionale, posto a disposizione con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generale, personale e riforma della Regione d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

d) collaboratori ed esperti esterni.

3. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) continuano a far capo alla Regione per la misura massima di 5 unità; gli oneri relativi al personale di cui alle lettere a), b) e d) sono posti a carico dell'Agenzia nei limiti del finanziamento ad essa assegnato dalla Regione.

4. Il Direttore dell'Agenzia, entro il termine di 180 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, presenta alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, una motivata proposta di pianta organica dell'Agenzia.

   

Art. 10
Gestione e funzionamento

1. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attività, le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilità e i contratti della Regione.

2. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'Istituto che assicura il medesimo servizio all'Amministrazione regionale.

   

Art. 11
Norma transitoria

1. Il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui alla legge regionale n. 16 del 1991, può, a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, provvede a dotare l'Agenzia di una sede e delle risorse necessarie per il primo impianto.

   

Art. 12
Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle risorse si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2004.

   

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2004.