CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 178/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MASALA

il 14 febbraio 2001

Conferenza Regione-Autonomie locali


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di dare attuazione al principio di cooperazione tra Regione ed enti locali previsto dall'articolo 3 della Legge n. 142 del 1992 e di garantire agli enti locali un'ampia partecipazione democratica alle decisioni regionali.

In realtà con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, è stata istituita la Conferenza permanente Regione-Enti locali; si è ritenuto, peraltro, di dover procedere ad una revisione dei suoi compiti, della composizione e del funzionamento.

Da semplice organo consultivo la Conferenza Regione-Autonomie locali diventa sede per il raggiungimento di intese e di decisioni comuni tra Regione ed enti locali 

Il decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha posto le premesse per una "nuova stagione" dei rapporti tra le Regioni e i sistemi locali, demanda alle Regioni di prevedere "strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra Regione ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze" (art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 112 del 1998).

Le "riforme Bassanini" hanno decisamente rafforzato la presenza degli enti locali nei processi decisionali regionali, coinvolgendo direttamente l'intero sistema territoriale nella concreta attuazione della riforma sia in fase di predisposizione delle leggi regionali, sia in quella seguente di attuazione delle stesse.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SANNA Emanuele, Presidente - SATTA, Vice Presidente - BIANCU, Segretario - GIOVANNELLI, Segretario - BALIA - BUSINCO - CAPPAI - COGODI - DIANA - FANTOLA - FLORIS - ONIDA - ORRU' - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore, relatore

pervenuta il 17 gennaio 2003

La Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato dei progetti di legge sulla Conferenza Regione-enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali presentati nel corso della legislatura dalla Giunta e da consiglieri di diversi gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

L'obbligo per le Regioni di costituire il Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto dal nuovo testo del quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Prima dell'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, tuttavia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aveva stabilito che "le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze".

Ancor prima la Giunta regionale della Sardegna aveva istituito una conferenza permanente Regione-enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta, nella quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali. Tuttavia tale organismo, non avendo funzioni predefinite né precise competenze, non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

In attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, la maggior parte delle regioni hanno istituito conferenze alle quali - in analogia con la Conferenza Stato­-Regioni a livello nazionale - sono state attribuite prevalentemente funzioni di concertazione tra Giunta regionale ed enti locali in ambito amministrativo. Nessuna Regione ha invece ancora disciplinato il Consiglio delle autonomie introdotto con la modifica del Titolo V.

La Commissione si è trovata a dover unificare due progetti di legge - la PL 35 e il DL 178 - che, essendo stati presentati prima della riforma del Titolo V, si muovono ancora nell'ottica della Conferenza come sede bilaterale di concertazione tra Giunta ed enti locali, ed altri tre progetti che invece prevedono un Consiglio delle autonomie incentrato prevalentemente sulla partecipazione all'attività legislativa.

La fusione di queste due prospettive ha prodotto un risultato in parte nuovo, che costituisce a giudizio unanime della Commissione uno sviluppo originale della prospettiva indicata in termini molto generali dal nuovo Titolo V.

Così come configurato nel testo unificato, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzitutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di soggettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consiglio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attraverso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni, e propri mezzi di funzionamento.

Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consiglio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci espressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna.

Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una Conferenza Regione-enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.

Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che il testo unificato attua in modo chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato Titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 11) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionali sul piano dell'informazione (articolo 12). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risalta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9), e la partecipazione alle funzioni di alta amministrazione, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indicati nell'articolo 13.

Si formula pertanto l'auspicio che il Consiglio voglia sollecitamente dar seguito alla proposta qui illustrata, consentendo un rapido insediamento del Consiglio delle autonomie locali, la cui presenza assumerà certamente un ulteriore positivo rilievo nella impegnativa e non più procrastinabile stagione del sistematico conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative di loro competenza, che la Regione tuttora trattiene presso di sé.

 La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il suo Presidente.

Il testo della Commissione è unificato con le Proposte di legge n. 35 - n. 278 - n. 281 - n. 325

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1
Istituzione

1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di garantire la partecipazione delle Autonomie locali a tutti i processi decisionali di interesse diretto degli enti locali.

2. La Conferenza ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

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Art. 1
Finalità

1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione, e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Art. 2
Composizione

1. La Conferenza è composta da:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede;

b) gli Assessori regionali della programmazione, degli enti locali e della riforma della Regione;

c) i Presidenti delle Province;

d) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

e) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

f) nove sindaci espressi dai Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, eletti dall'Assemblea dei sindaci, secondo le procedure indicate dal successivo articolo 3;

g) un Presidente di Comunità montana per Provincia, eletto dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia, secondo le procedure indicate al successivo articolo 3;

h) i Presidenti dell'Associazione Regionale Comuni Sardi (ANCI), dell'Unione Province Sarde (UPS) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni e Enti Montani (UNCEM).

2. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa.

3. Alle sedute della Conferenza possono partecipare esperti e responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti al fine di fornire il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

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Art. 2
Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è sede di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna.

2. Il Consiglio delle autonomie locali:

a) costituisce una sede di studio, informazione, confronto e proposta sulle problematiche di interesse degli enti locali della Sardegna;

b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9;

c) partecipa, attraverso la designazione di 10 rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, garantendo due rappresentanze per ogni categoria di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3
Elezione dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti elegge fra i propri membri i rappresentanti nella Conferenza. A tal fine l'Assemblea viene convocata dal Presidente della Regione entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista composta da tutti i sindaci dei comuni con meno di 40.000 abitanti che ne abbiano fatto richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

3. I sindaci possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista.

4. Per l'elezione dei rappresentanti delle Comunità montane di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 si applicano i commi 1, 2 e 3. L'elezione avviene per assemblee separate, ciascuna composta dai Presidenti delle Comunità montane della singola provincia.

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Art. 3
Composizione

1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:

a) i presidenti delle province;

b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;

c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti;

e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile.

Art. 4
Durata in carica

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per tutta la durata della legislatura, sino alla nomina dei nuovi componenti.

2. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della Provincia, di sindaco o di presidente della Comunità montana. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alle lettere f) e g), del comma 1 dell'articolo 2, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati non eletti.

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alle lettere f) e/o g) del comma 1 dell'articolo 2, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati non eletti, si procede a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alle lettere g) e/o h) del comma 1 dell'articolo 2, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

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Art. 4
Nomina dei componenti

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3.

5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie.

6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 5
Attività

1. La Conferenza è convocata dal suo Presidente, o dal delegato, almeno una volta ogni tre mesi.

  2. Essa deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta, con l'indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Conferenza opera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera, salvo i casi espressamente previsti di maggioranze qualificate, a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

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Art. 5
Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.

2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.

4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina.

6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti. 

7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 6
Compiti

1. La Conferenza svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime pareri ai sensi dell'articolo 7;

b) promuove e sancisce intese ai sensi dell'articolo 8;

c) formula proposte su temi di interesse delle autonomie locali;

d) adotta i provvedimenti relativi all'esercizio di competenze che richiedono, anche in sede non decisoria, il concorso degli enti che in essa sono rappresentati, nonché quelli ad essa attribuiti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra la Regione e gli enti locali;

f) promuove ed esamina apporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa e sullo stato di attuazione delle politiche regionali e locali.

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Art. 6
Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno.

2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7
Pareri

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:

a) la legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

b) gli atti generali di programmazione regionale;

c) le proposte di legge concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli enti locali.

2. La Giunta regionale può richiedere pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte che interessino le autonomie locali.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si considera acquisito il parere favorevole.

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Art. 7
Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti.

Art. 8
Intese

1. La legislazione regionale può prevedere il raggiungimento di intese in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. In questi casi le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli enti locali manifestato di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

3. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire le osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Quando un'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

5. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

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Art. 8
Uffici

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente.

Art. 9
Regolamento

1. La Conferenza adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.

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Art. 9
Partecipazione al procedimento legislativo

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;

b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;

d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria;

e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente e il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

Art. 10
Segreteria

1. Nello svolgimento della propria attività la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione in sede di Conferenza e di supportare l'attività della Conferenza stessa.

2. La segreteria è composta da personale regionale messo a disposizione dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con il Presidente della Conferenza.

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Art. 10
Coordinamento e concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie persegue il coordinamento e la concertazione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali attraverso la Conferenza Regione-enti locali.

2. La Conferenza:

a) definisce le intese sugli atti di cui all'articolo 13 comma 1, e negli altri casi previsti dalle leggi, con le forme indicate nel medesimo articolo 13;

b) definisce accordi tra Regione ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio ottimale delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 4.

3. Alla Conferenza, oltre i componenti della Giunta regionale e i rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), intervengono i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPS.

4. La Conferenza stabilisce, d'intesa fra le sue componenti, apposito regolamento recante le modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 11
Spese

1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.

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Art. 11
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Art. 12
Soppressione della Conferenza Regione-enti locali

1. E' soppressa la Conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331.

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Art. 12
Informazione

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

   

Art. 13
Intese ed accordi fra Regione ed enti locali

1. Gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri atti previsti dalla legge sono adottati previa intesa in sede di Conferenza.

2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali.

3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni.

4. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

5. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.

   

Art. 14
Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione il disposto di cui all'articolo 4 è attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 15
Soppressione di organi

1. E' soppressa la conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994.

   

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - FNOL - parte corrente

2002               euro                         ---  

2003               euro                        516.000

2004               euro                        516.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Versamenti al FITQ) della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Servizio 02 - UPB S04.015 - (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali

2002                 euro                         ---  

2003                 euro                        516.000

2004                 euro                        516.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.