CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 224-281/A
Istituzione della Consulta regionale della disabilità
Approvato dalla Settima Commissione il 27 marzo 2008
***************RERELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
PACIFICO, Presidente - GALLUS, Vice Presidente - COCCO, Segretario - PETRINI, Segretario- BARRACCIU - ESPA- GESSA - IBBA - LAI Silvio - LAI Vittorio Renato - LANZI, relatore - LICANDRO - LIORI - PISU - RANDAZZO Vittorio - UGGIAS.
pervenuta il 15 aprile 2008
La Settima Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 27 marzo 2008, il presente testo unificato istitutivo della Consulta regionale della disabilità.
L'istituzione di una Consulta della disabilità trova il suo fondamento normativo nella previsione dell'articolo 30 della legge-quadro 5 dicembre 1992, n. 104 (ai sensi del quale "per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata", le Regioni "prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati"), ed ha il suo presupposto nella necessità di abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di vivere una vita dignitosa. L'istituzione della Consulta, inoltre, è stata sollecitata dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Sebbene la Regione sarda abbia fatto passi importanti nel campo dell'assistenza ai disabili, soprattutto dal punto di vista legislativo il percorso previsto dalle norme deve, però, essere completato affinché i disabili sardi possano usufruire dei servizi cui hanno diritto. L'evoluzione e lo sviluppo degli interventi adottati ai vari livelli delle istituzioni regionali per le politiche sociali a favore dei cittadini con disabilità richiedono una nuova e più puntuale partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità, sia nel momento in cui gli atti amministrativi o provvedimenti sono definiti, sia quando è necessario svolgere un intervento che miri all'unitarietà, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi programmati dall'istituzione regionale. Per realizzare tale scopo è importante che le associazioni dei disabili esprimano le proprie idee, confrontino le proprie proposte con gli amministratori e gli operatori del settore, segnalino ai politici la loro capacità progettuale.
Si tratta, in definitiva, di compiere vere e proprie scelte politiche, sorretti dal principio etico che "chi ha avuto meno dalla sorte non deve essere lasciato da solo a farvi fronte".
In quest'ottica si colloca la scelta politica di istituire una Consulta che, prima ancora che l'organo di riferimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione regionale, sia lo strumento di garanzia per l'avviamento di una rete di servizi stabili volti al superamento delle condizioni di emarginazione dei disabili.
Il testo unificato nasce dall'esame abbinato delle proposte di legge n. 224 e n. 281, accomunate dallo scopo di istituire un organismo che rappresenti le istanze e operi a favore delle persone con disabilità. A questo scopo la Commissione ha nominato, al suo interno, una sottocommissione incaricata di predisporre un testo unificato dei predetti progetti di legge.
Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha sentito l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le associazioni rappresentative dei disabili e dei loro familiari ed i sindacati.
Il testo approvato definitivamente dalla Commissione tiene conto dei contributi acquisiti dai soggetti sentiti, delle osservazioni contenute nel parere trasmesso dalla Commissione finanze, delle considerazioni emerse nel corso dei dibattiti in Commissione e si differenzia, pertanto, dai singoli progetti di legge presentati dai proponenti.
In particolare la Commissione, aderendo alla proposta contenuta nel progetto di legge n. 224, ha scelto di adottare il titolo "Istituzione della Consulta regionale della disabilità", preferendo non connotare negativamente la condizione di disabilità accostandola alla parola "problemi". Allo stesso modo, ed in conformità al contenuto del progetto di legge n. 224, la Commissione ha scelto di esplicitare le finalità del testo unificato, il quale intende, con la costituzione della Consulta regionale della disabilità, garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni (articolo 1).
Così come contemplato in entrambe le proposte di legge da cui è scaturito il testo unificato, al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, si è previsto di istituire la consulta presso la Presidenza della Regione.
La Consulta, posta sotto la guida del Presidente della Regione (o su sua delega dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale) è configurata come organismo agile e snello nel numero ma, allo stesso tempo, capace di assicurare la rappresentanza delle persone con disabilità e delle associazioni sociali impegnate nel settore e di prevedere la partecipazione delle istituzioni interessate. In questa prospettiva, accanto ai componenti scelti tra persone con disabilità e designati dalle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni sociali impegnate nel settore, è prevista la partecipazione ed il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali sarde, del Consiglio delle autonomie locali (comuni e province), delle istituzioni scolastiche, dell'Agenzia regionale per il lavoro (articolo 2).
La Consulta fornisce un supporto competente e costruttivo al Consiglio ed alla Giunta regionale esprimendo pareri sugli atti di programmazione, sui provvedimenti amministrativi e sulle proposte o disegni di legge. Al contempo, l'organismo promuove iniziative d'informazione su integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo dei disabili; dà corso ad indagini conoscitive sui problemi della categoria.
In definitiva la Consulta, al pari di quanto accade in altre regioni italiane, ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire il rispetto dei diritti del cittadino disabile. Rispondendo pertanto a tale compito la Consulta, nelle intenzioni dei proponenti, deve dare voce ai cittadini disabili e alle loro famiglie, attenta a recepirne e a supportarne le istanze, rendendosi, per quanto le compete, punto di riferimento, di ascolto e di presenza propositiva (articolo 3).
Per l'espletamento delle sue funzioni, l'organismo è assistito da un apposito ufficio e, in analogia a quanto previsto nella proposta di legge n. 281, la predisposizione delle norme concernenti il funzionamento e l'organizzazione interna sono demandati all'adozione di uno specifico regolamento (articolo 4).
La Commissione, inoltre, ha ritenuto di accogliere quanto disposto dalla proposta di legge n. 224 nella parte in cui prevede l'istituzione di una Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, alla quale si è voluta garantire la più ampia partecipazione possibile (articolo 6).
La Commissione, infine, ha ritenuto di eliminare la norma che prevedeva la corresponsione di un gettone di presenza non ritenendolo conforme allo spirito di servizio e volontariato che anima le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ed i loro familiari.
Aderendo al parere, reso ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento interno, dalla Commissione finanze, si è modificata la norma finanziaria (articolo 7).
La Terza Commissione, nella seduta del 18 marzo 2008, ha espresso il parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento suggerendo una modifica tecnica e nominando relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Istituzione della Consulta regionale della disabilità.
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), predispone interventi volti a:
a) sviluppare e favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità;
b) predisporre atti per assicurare il diritto all'accesso e facilitare la piena fruizione della cultura e dell'informazione;
c) perseguire l'obiettivo della massima mobilità, della libera circolazione e fruizione del territorio;
d) sviluppare le politiche attive per l'inserimento scolastico, professionale e lavorativo;
e) garantire la piena partecipazione e il reale coinvolgimento delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni.
Art. 2
Consulta regionale della disabilità1. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione permanente delle istituzioni e delle organizzazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale della disabilità.
2. La Consulta, istituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, suo delegato, che svolge le funzioni di presidente della Consulta;
b) quattro rappresentanti, eletti dal Consiglio regionale, scelti tra persone con disabilità proposte dalle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) e dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), operanti nel settore della assistenza e tutela della disabilità che abbiano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 6;
c) un rappresentante designato dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH);
d) un rappresentante designato dalla Federazione delle associazioni nazionali dei disabili (FAND);
e) un rappresentante delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, designato dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza scolastica della Sardegna;
g) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale per il lavoro;
h) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, designato dall'Assessore regionale competente per materia e individuato tra i direttori generali o tra i direttori dei servizi sociosanitari delle stesse.3. Il Consiglio regionale procede all'elezione dei quattro rappresentanti di cui alla lettera b) del comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; le designazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2, sono comunicate entro gli stessi termini al Presidente della Regione che nomina i componenti della Consulta.
4. I componenti della Consulta di cui alle lettere b), c) e d) possono essere rieletti o riconfermati nell'incarico una sola volta.
5. I componenti della Consulta decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Consulta; il presidente della Consulta, entro dieci giorni, attiva le procedure per la sostituzione.
Art. 3
Compiti della Consulta1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni;
b) esprime pareri e dà indicazioni circa la determinazione dei capitoli inerenti la propria materia inseriti o da inserire nel bilancio della Regione;
c) promuove iniziative di informazione sulle attività della Regione e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
d) promuove indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilità.2. La Consulta inoltre:
a) favorisce, a livello regionale, la politica delle associazioni relativa a:
1) ricerca delle cause e prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali;
2) diagnosi precoce e servizi riabilitativi;
3) istruzione scolastica e formazione professionale;
4) inserimento nel mondo del lavoro ed integrazione sociale;
5) servizi sociosanitari territoriali;
6) servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, con particolare riguardo ai casi gravi;
b) promuove la piena realizzazione della persona con disabilità con la conoscenza e la tutela dei suoi diritti;
c) promuove, con una campagna di informazione volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, i temi della disabilità e dell'integrazione sociale e lavorativa;
d) favorisce, nel campo dell'edilizia pubblica e privata e dei pubblici trasporti, la rimozione delle barriere architettoniche;
e) promuove una politica assistenziale e previdenziale volta a tutelare il diritto della persona con disabilità ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria.
Art. 4
Funzionamento e regolamento interno1. La Consulta ha sede presso la Presidenza della Regione ed è assistita, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 e per i compiti di segreteria, da apposito ufficio.
2. Per la sua organizzazione interna la Consulta, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza della Regione.
3. La Consulta elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, due vice presidenti. Ogni componente della Consulta esprime il voto limitatamente ad un solo nominativo; sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. La Consulta è integrata su richiesta del presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto della convocazione ed eventualmente, su richiesta del presidente, da esperti nelle materie oggetto della convocazione.
Art. 5
Attività della Consulta1. La Consulta si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, almeno tre volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
2. Alla conclusione del suo mandato la Consulta invia alla Commissione consiliare competente una relazione sulla attività svolta.
3. La Consulta dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Consulta successiva.
4. Ai componenti della Consulta che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.
Art. 6
Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità1. È istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna.
2. La Conferenza regionale si riunisce ogni tre anni su convocazione del Presidente della Regione al fine di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali.
3. Partecipano alla Conferenza regionale le organizzazioni delle persone con disabilità iscritte nel Registro regionale generale di cui alla legge regionale n. 39 del 1993, le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005, gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna:
a) che organizzano e rappresentano persone con disabilità o loro familiari;
b) che svolgono attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità e della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.
Art. 7
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 annui.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S 08.01.002
FNOL - Parte corrente
2008 euro 200.000
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
in aumento
UPB S 01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale
2008 euro 200.000
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.0003. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.