CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 281

presentata dai Consiglieri regionali

PETRINI - GALLUS - LICANDRO - LIORI - RANDAZZO Vittorio - CONTU - PILERI - LAI Renato

il 19 aprile 2007

Istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili


***************
 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La maturazione della coscienza civile ha sollecitato negli ultimi anni un'accentuata attenzione verso i problemi dei portatori di handicap. E la Regione sarda ha saputo sempre dare risposte adeguate e tempestive alle invocazioni di aiuto dei disabili al fine di fornire opportunità di esercizio pieno di cittadinanza a tutti coloro che, a causa di disabilità, rischiano di rimanerne esclusi.

Continuando su questa linea di attenzione, la presente proposta di legge intende gettare un ponte di comunicazione tra istituzioni e mondo vitale dei portatori di handicap. Strumento di questo dialogo vuole essere la Consulta regionale per i problemi dei disabili, che è stata già istituita in alcune regioni italiane con notevoli vantaggi per la soluzione di problematiche inerenti i cittadini con handicap. Forti di queste esperienze e fiduciosi in uno straordinario mezzo di interazione tra due realtà talvolta lontane tra loro, i proponenti sono convinti che l'organismo rappresentativo della realtà di base, quale vuole essere la Consulta, possa rappresentare un valido aiuto al governo di problemi tanto delicati, vissuti dai disabili sulla loro pelle.

La denominazione della consulta centrata sui "problemi dei disabili" (articolo 1) vuole essere un preciso segnale in direzione della concretezza delle funzioni dell'organismo, che si qualifica come organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

La composizione della Consulta (articolo 2) è volutamente snella, ma anche rappresentativa di significative realtà di base dei disabili. La scelta operata con una presenza prevalente di disabili è stata suggerita dalla necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza sociale e nel contempo dalla possibilità di realizzare un confronto efficace per fornire tempestive risposte ai bisogni che emergono dal mondo spesso sommerso dell'handicap.

I compiti attribuiti alla consulta (articolo 3) mirano a dare un supporto competente e costruttivo al Consiglio e alla Giunta regionale, chiamati a fare scelte di legislazione e di governo per ridurre il disagio sociale e fisico dei disabili. Quei compiti sono stati ridotti all'essenziale, da una parte per non tradire la funzione fondamentale di organismo di consultazione e di promozione nel campo delle problematiche dell'handicap, e dall'altra per evitare possibili invasioni di campo e conflitti di competenze allargando all'inverosimile il raggio di azione.

I proponenti inoltre hanno di proposito riservato le indicazioni regolamentari alla autodeterminazione della Consulta per un doveroso gesto di rispetto verso la democrazia interna dell'organismo. Tuttavia non hanno trascurato il richiamo alla trasparenza e democrazia come fondamentali principi ispiratori della istituenda Consulta per i problemi dei disabili, e non hanno abdicato al ruolo primario della verifica prevedendo la ratifica e, se necessario, la modifica del regolamento da parte del Consiglio regionale.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. l
Costituzione

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, la Consulta regionale per i problemi dei disabili al fine di consentire una consultazione permanente sulle tematiche inerenti i portatori di handicap.

 

Art. 2
Composizione

1. La Consulta di cui all'articolo 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, suo delegato, che la presiede;
b) cinque disabili eletti dal Consiglio regionale tra i candidati proposti dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale che operano nel settore dell'assistenza e tutela degli handicappati;
c) un rappresentante designato dalla sezione regionale della Federazione italiana superamento handicap (FISH);
d) un rappresentante designato dalla sezione regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP);
e) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza scolastica della Sardegna;
g) un rappresentante delle Aziende sanitarie locali sarde (ASL), designato dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
h) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale del lavoro.

2. Le designazioni devono essere comunicate alla Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del relativo bando di invito. Il Consiglio regionale procede all'elezione di cinque disabili nella prima seduta utile dopo la scadenza dei termini previsti dal bando di invito. Trascorsi inutilmente i termini suddetti, il Presidente nomina direttamente i componenti mancanti.

3. La consulta è integrata, su richiesta del Presidente, con gli assessori regionali competenti per le materie oggetto delle singole sedute.

4. Alle riunioni della Consulta sono invitati i presidenti o un loro delegato della Seconda e Settima Commissione consiliare.

5. Nella prima riunione la consulta elegge due vice presidenti.

 

Art. 3
Compiti

1. La Consulta per i problemi dei disabili, come organo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta regionale, svolge i seguenti compiti:
a) formula osservazioni e esprime pareri su proposte e disegni di legge relativi ai problemi della disabilità;
b) suggerisce alla Giunta regionale iniziative di modifica o di adeguamento della legislazione regionale in materia di disabilità;
c) esprime pareri e dà indicazioni circa la determinazione di capitoli inerenti la propria materia, inseriti o da inserire nel bilancio di previsione della Regione;
d) avanza proposte sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari;
e) promuove indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilità;
f) opera per ottenere nel campo dell'edilizia pubblica e privata l'abolizione di tutte le barriere architettoniche;
g) si impegna a intervenire con ogni mezzo per la tutela dei diritti-doveri dei disabili e loro familiari.

 

Art. 4
Regolamento

1. Entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente convoca la riunione della Consulta per eleggere due vice presidenti, in un'unica votazione indicando un solo nominativo. É vicario il vice presidente più votato. Nella stessa riunione la consulta nomina un ristretto gruppo di lavoro che predispone il testo di regolamento, da sottoporre all'approvazione della Consulta entro i successivi trenta giorni.

2. Il regolamento della Consulta deve essere ispirato a principi di democrazia e trasparenza. Il testo deliberato dalla Consulta deve essere ratificato dal Consiglio regionale che ha la facoltà di modificarlo allo scopo di renderlo coerente con i principi e le disposizioni previsti dallo Statuto della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 5
Attività

1. La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato. Dura in carica tre anni. Alla conclusione del suo mandato la Consulta invia alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta.

2. Gli uffici del volontariato presso la Presidenza della Regione assolvono i compiti di segreteria della Consulta.

 

Art. 6
Gettone di presenza e rimborso spese

1. A tutti i componenti della Consulta è corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza stabilito dall'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
2. Ai soli componenti che, per l'espletamento del mandato si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli oneri previsti per la presente legge si provvede ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge di contabilità della Regione).