CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 132-212/A


Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza

Approvato dalla Prima Commissione il 26 luglio 2007

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

ORRÙ, Presidente - PISU, Segretario - BRUNO, relatore - CAPELLI - CUGINI - FLORIS Mario - LA SPISA - MASIA - PITTALIS - SANNA Francesco - SANNA Matteo - SECCI

pervenuta il 31 luglio 2007

La prima commissione ha approvato all'unanimità, con una sola astensione, nella seduta del 26 luglio 2007, il testo unificato DL 212-PL 132 "norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza".

La Sardegna è l'unica Regione a non aver ancora legiferato in materia, nonostante la legge 65 del 7 marzo 1986 abbia attribuito proprio alle Regioni la titolarità della potestà legislativa in materia di polizia locale.

Con la "legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" è stato raggiunto l'importante obiettivo di chiarire e definire le funzioni e le competenze della polizia municipale e contemporaneamente precisare le qualifiche giuridiche che compongono lo status degli appartenenti al corpo.

È compito della Regione, secondo la citata legge n. 65 del 1986, stabilire le norme generali per la istituzione del servizio di polizia locale, promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale, promuovere ed incentivare le opportune forme associative tra i comuni, determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia locale, disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi.

La legge ha disciplinato, inoltre, gli ambiti delle due principali fonti che normano la materia: le leggi regionali ed i regolamenti comunali. Alle Regioni sono attribuite le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento, nel rispetto della potestà regolamentare delle autonomie locali.

Le Regioni, a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione, hanno competenze esclusive nella legislazione in materia di polizia amministrativa locale.

Infatti, il comma 2, lettera H) dell'articolo 117 della Costituzione, indica tra le materie a legislazione esclusiva dello Stato l'ordine pubblico e la sicurezza, escludendo la polizia amministrativa locale.

Attualmente, nell'ordinamento italiano, i corpi di polizia locale non solo svolgono le funzioni cui sono istituzionalmente preposti, ma sono chiamati a svolgere le funzioni di agente di polizia giudiziaria (articolo 57 del codice di procedura penale), funzioni di polizia di sicurezza (articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65), nonché agenti di polizia stradale (art. 12 codice della strada).

Nell'ambito delle competenze in materia di sicurezza pubblica, pur rimanendo in capo allo Stato la garanzia unitaria nella tutela della sicurezza e della legalità, affidata all'azione primaria e diretta dello Stato, sempre più in questi anni si è affermato il ruolo degli enti locali, che sicuramente dispongono di una visione delle problematiche fortemente ancorata alle dinamiche del territorio.

La funzione della polizia locale diventa quindi centrale nella politica di sicurezza delle amministrazioni locali, per il forte radicamento sul territorio e la conoscenza effettiva dei problemi. La polizia locale diventa polizia di prossimità.

Dopo aver sentito in audizione le organizzazioni sindacali ed aver attentamente esaminato le loro articolate proposte, la Commissione ha proceduto ad unificare i testi, in gran parte convergenti, del disegno di legge n. 212 della Giunta regionale e della proposta di legge n. 132 La Spisa e più, cercando di armonizzare contenuti e procedure.

Sono state introdotte nel testo modifiche tendenti a rendere conforme il progetto di legge con le previsioni della legislazione regionale vigente, in particolare, la legge regionale n. 9 del 2006 in materia di conferimento di funzioni e competenze agli enti locali, la legge regionale n. 12 del 2005 che disciplina le modalità di associazione tra comuni, la legge regionale n. 1 del 2005 che codifica le procedure relative ai rapporti con il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza Regione-enti locali.

Il testo si articola in tre capi. Il primo capo riguarda i soggetti e le funzioni.

L'articolo 1 determina i principi generali nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, nell'ambito del sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale e di partecipazione alle attività della protezione civile.

Gli articoli 2,3 e 4 definiscono i compiti e le funzioni che permangono in capo alla Regione (in particolare quelle relative all'indirizzo e controllo, alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, alla programmazione degli interventi in materia di sicurezza, all'assistenza e al supporto agli enti locali, all'attività di ricerca, documentazione e alla formazione professionale) e quelli esercitati da province e comuni, nel rispetto dei principi di prossimità e di sussidiarietà.

In particolare, in conformità alla legge regionale n. 9 del 2006, i comuni sono chiamati ad esercitare tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce alle province per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario.

L'articolo 5 istituisce la Conferenza regionale per la sicurezza che si riunisce almeno una volta l'anno per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza.

L'organismo coincide con la conferenza permanente regione-enti locali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006.

Alla conferenza sono invitate autorità statali e regionali e le organizzazioni sindacali.

L'articolo 6 istituisce, con funzioni consultive e propositive, il Comitato tecnico consultivo e ne definisce la composizione ed i compiti.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico consultivo ed acquisita l'intesa Regione-enti locali, approvi ogni due anni un programma di interventi finalizzato allo sviluppo regionale in materia di sicurezza e stabilisce i necessari interventi formativi per gli addetti alla polizia locale.

Si prevede, inoltre, che nell'ambito di tale programma, la Giunta regionale determina i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti.

L'articolo 8 regolamenta l'utilizzo del volontariato e delle compagnie barracellari, le quali in determinati casi sono chiamate a collaborare con la polizia locale e le autorità preposte per il presidio del territorio e gli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

Il secondo capo disciplina l'organizzazione e le funzioni del servizio di polizia locale.

All'articolo 9 viene riconosciuta la potestà regolamentare degli enti locali nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

All'articolo 10 vengono disciplinate le funzioni della polizia locale.

All'articolo 11 vengono definiti i criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale. Alla Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo è attribuito il compito di stabilire il numero minimo di addetti alla polizia locale per fasce omogenee di enti locali.

Agli articoli 12, 13 e 14 sono stabilite norme generali per l'istituzione ed il funzionamento del servizio o del corpo di polizia locale. Il numero minimo di addetti per istituire un corpo, così come previsto dalla legge n. 65 del 1986, è pari a sette. Alle province viene lasciata la facoltà di istituire o meno il corpo.

All'articolo 15 vengono previste misure per la tutela della salute degli operatori.

All'articolo 16 vengono definiti gli strumenti operativi, i segni distintivi e le caratteristiche delle uniformi in dotazione ai corpi di polizia locale.

All'articolo 17 viene stabilito l'ambito territoriale dell'attività di polizia locale.

Il terzo capo individua la norma finanziaria e quelle transitorie.

All'articolo 19 è prevista l'individuazione delle risorse necessarie per l'applicazione della legge.

All'articolo 20 sono definite le disposizioni transitorie in merito alla nomina dei componenti il Comitato tecnico consultivo e all'emanazione degli atti conseguenti all'approvazione della legge da parte della Regione e degli enti locali.

Il testo unificato, ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005, articolo 9, ha ricevuto in data 25 luglio 2007, il parere positivo del Consiglio delle autonomie locali, insieme ad alcune proposte emendative in gran parte accolte dalla Commissione.

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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 25 luglio 2007

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, visto il testo unificato trasmesso dal Consiglio regionale per il parere ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, esprime nel complesso un parere positivo.

L'impianto di legge colma un vuoto legislativo risalente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1986, n. 65, e, in termini generali, appare uniformato al rispetto dei principi di autonomia funzionale e regolamentare degli enti locali.

Il parere positivo invita, peraltro, ad una maggiore incisività sui contenuti relativi all'ottimazione dei servizi di polizia locale attraverso l'istituzione di una scuola regionale di polizia locale e l'attribuzione al comitato tecnico di funzioni consultive tecnico giuridiche a favore degli enti locali.
A tal fine si propone:

Art. 1 Soggetti e funzioni.

Il terzo comma contiene un richiamo che dovrebbe essere precisato con il riferimento al titolo terzo della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;

Art. 2 Funzioni della Regione

Al primo comma:
rettificare
f) "dei reati" con "degli illeciti"

(da inserire)
"g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, alfine, promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale, di apposite banche dati anche in connessione con i sistemi delle forze di polizia dello stato operanti nel territorio.".

Art. 6 Comitato tecnico consultivo.

Si propone l'inserimento al primo comma di:

"d) un comandante di servizio di polizia locale dei comuni sprovvisti di corpo di polizia locale"
al comma 2:
"e) sui criteri di promozione delle attività e della costituzione delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g)".

Al comma tre potrebbero inserirsi compiti di consulenza tecnico-giuridica nei confronti degli enti locali alfine di sviluppare modelli comportamentali omogenei.

Il comma 6 non affronta i problemi derivanti dalla perdita dei requisiti richiesti perla a componente del Comitato. Si propone, che al primo periodo vengano aggiunti i seguenti:

"La perdita dei requisiti necessari per la nomina comporta la decadenza di diritto da componente del Comitato. La Regione per i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), ed il Consiglio delle autonomie locali per i componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), provvedono alla surroga dei componenti decaduti. I nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo."-

Art 10 Funzioni di polizia locale

al comma 1, lettera d), sostituire l'inciso:
"comma 2, lettera b)" con "commi 2, lettera b), e 3"

Art. 11 - Criteri per lo svolgimento del servizio.

Pur risultando salvaguardate le procedure per giungere a soluzioni condivise (comma 2), si potrebbe disciplinare già nel testo gli effetti economici che produrrebbe l'entrata in vigore della norma nel caso in cui il numero minimo degli addetti dovesse risultare superiore alla dotazione organica in vigore.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

Capo I
Soggetti e funzioni


Art 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile. Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal capo VII del titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

 

Art 2
Funzioni della Regione

1. La Regione:
a) svolge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;
b) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni);
c) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomi e locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all'articolo 7;
d) promuove, d'intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le forze di polizia locale e le forze delle polizie di Stato;
e) garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;
f) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attività illecite contro l'ambiente e il territorio;
g) promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti nel territorio.

2. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell'articolo 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.

 

Art. 3
Funzioni del comune

1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province.

2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:
a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'articolo 7;
b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;
c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e delle legalità.

 

Art. 4
Funzioni della provincia

1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.

2. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:
a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all'articolo 7;
b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

 

Art. 5
Conferenza regionale per la sicurezza

1. Almeno una volta all'anno la Conferenza permanente Regione - enti locali, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.

2. Sono invitati a partecipare a tali sedute autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale.

 

Art. 6
Comitato tecnico consultivo

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni consultive.

2. Del Comitato tecnico fanno parte:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

3. Il comitato tecnico esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio:
a) sul programma regionale per i progetti per la sicurezza e tutela sociale di cui all'articolo 7;
b) sul decreto del Presidente della Regione per le caratteristiche degli strumenti operativi, dei segni distintivi e delle uniformi di cui all'articolo 16;
c) sul decreto del Presidente della Regione per l'omogeneizzazione della modulistica di cui all'articolo 16;
d) sui criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale, di cui all'articolo 11, comma 2;
e) sui criteri per la costituzione e la gestione delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde.

5. Il Comitato tecnico può formulare proposte in tutte le materie inerenti la polizia locale.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per la legislatura.

7. La perdita dei requisiti per la nomina di cui al comma 2, lettera c), comporta la decadenza di diritto da componente del Comitato. Alla sostituzione dei decaduti si provvede con le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti restano in carica per il tempo residuo.

 

Art. 7
Sistema integrato di sicurezza. Programma regionale

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo, acquisita l'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva, ogni due anni, un programma di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale.

2. Il programma è volto a finanziare progetti per:
a) la promozione di accordi con il governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;
b) il concorso al finanziamento ed all'attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;
c) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti l'ambiente e il territorio e fenomeni sociali ad essi collegati.

3. Il programma, determina: i criteri e le priorità, con riguardo particolare ai territori in cui si manifestano accentuati fenomeni di devianza e illegalità diffusa, per il finanziamento dei progetti; i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli importi massimi e minimi finanziabili.

4. Il programma individua i raccordi e le modalità di integrazione degli interventi in esso previsti con le politiche regionali in materia di interventi socio - assistenziali, tutela dell'ambiente e riqualificazione del territorio, protezione civile.

5. Il programma stabilisce gli interventi formativi necessari per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, ne individua gli standard formativi, la tipologia e la durata per: la formazione di base; l'aggiornamento e la riqualificazione; l'eventuale formazione integrata con altre forze di polizia. Gli interventi sono inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

 

Art. 8
Volontariato

1. La Regione riconosce e promuove, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia, il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale. Valorizza inoltre il contributo dato dalle associazioni di volontariato, in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità preposte, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

2. L'utilizzazione delle associazioni di volontariato e dei barracelli da parte della polizia locale nello svolgimento di attività proprie è ammessa in occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica. I volontari e i barracelli operano alle dirette dipendenze dell'operatore di polizia locale presente più alto in grado.

 

Capo II
Organizzazione e funzioni del
servizio di polizia locale


Art 9
Potestà regolamentare degli enti locali

1. Gli enti locali disciplinano, nell'esercizio della potestà regolamentare ad essi spettante ai sensi dell'articolo 117 comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. I regolamenti degli enti locali si attengono ai principi dettati dal presente Capo al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale.

 

Art. 10
Funzioni di polizia locale

1. I corpi di polizia locale, ove istituiti svolgono, oltre quelle specificamente attribuite dalle norme e disposizioni locali, le seguenti funzioni:
a) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente di appartenenza;
b) il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, nel rispetto della legislazione statale vigente;
c) le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza demandate dallo Stato;
d) le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale;
e) il soccorso in caso di calamità, disastri o altri eventi o casi di privato infortunio e la collaborazione nelle attività di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
f) la tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari;
g) i servizi d'onore e di vigilanza;
h) attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio, anche in cooperazione con i competenti organi regionali;
i) attività di educazione stradale e promozione dello spirito civico a favore di studenti, sulla base di intese con le autorità scolastiche;
l) ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;
m) supporto agli organi sanitari nelle attività di controllo igienico sanitarie;
n) controllo e tutela del patrimonio pubblico;
o) supporto agli organi di vigilanza e controllo in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le rispettive amministrazioni competenti.

 

Art. 11
Criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale

1. I comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, e le province garantiscono lo svolgimento del servizio di polizia locale.

2. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La delibera è adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

 

Art. 12
Istituzione del Corpo di polizia comunale

1. I comuni singoli o associati possono istituire il corpo di polizia locale quando il numero di addetti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, non sia inferiore a sette unità.

2. Il corpo è istituito con regolamento del comune o della forma associativa. Il regolamento assicura l'autonomia funzionale del Corpo rispetto ad altre strutture organizzative dell'ente. Il comandante è responsabile della direzione tecnica, operativa e funzionale degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della forma associativa nell'ambito dei poteri di controllo e di indirizzo politico amministrativo spettanti agli organi politici ai sensi dell'articolo 107 del Testo unico degli enti locali.

3. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne.

 

Art 13
Gestioni in forma associata

1. La funzione di polizia locale rientra fra i servizi comunali fondamentali per l'esercizio in forma associata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

2. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale negli ambiti adeguati ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

 

Art. 14
Istituzione del Corpo di polizia provinciale

1. Le province possono istituire un corpo di polizia provinciale con un numero di addetti non inferiore a sette e nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi della articolo 11, comma 2.

 

Art. 15
Tutela della salute degli operatori

1. I comuni, singoli o associati, e le province adottano misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, anche attraverso adeguate modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari.

 

Art. 16
Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

1. Con Decreto del Presidente della Regione sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. Sulle divise e i mezzi sono apposti elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Sardegna.

2. Il Decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

3. Con le stessa procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione dei moduli degli atti di competenza della polizia locale.

 

Art. 17
Ambito territoriale dell'attività di polizia locale

1. L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata, ovvero al di fuori dello stesso in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

2. In relazione a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza. Per gli interventi di protezione civile si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo III
Norme transitorie e finanziarie


Art. 19
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2007, in euro 4.000.000 per l'anno 2008 ed in euro 10.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

Strategia 01 - Istituzionale
Funzione Obiettivo 06 - Sistema delle autonomie locali

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2007 euro 1 000.000
2008 euro 2 000.000
2009 euro 4 000.000
2010 euro 5 000.000

UPB S01.06.002
Trasferimenti agli enti locali - investimenti
2007 euro ----
2008 euro 2 000.000
2009 euro 6 000.000
2010 euro 5 000.000

in diminuzione

Strategia 08 - Somme non attribuibili
Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria

UPB S08.01.002 F
ondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente.
(capitolo 08.0024)
2007 euro 1 000.000
2008 euro 4 000.000
2009 euro 10 000.000
2010 euro 10 000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella A allegata alla legge regionale29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2007):

Voce 6:
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000

Voce 8:
2007 euro ----
2008 euro 3.000.000
2009 euro 9.000.000
2010 euro 9.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 20
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione:
a) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6;
b) entro sei mesi è convocata la Conferenza regionale per la sicurezza in previsione della predisposizione degli atti regionali per l'attuazione della presente legge.

2. Gli enti locali adeguano le proprie norme e la propria organizzazione a quanto previsto dalla presente legge entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Per le attività conseguenti ad atti di competenza della Giunta regionale i tre anni decorrono dall'adozione degli stessi.