CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 212
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, SANNAil 25 gennaio 2006
Norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La sicurezza ed il miglioramento della qualità della vita sono tra gli argomenti più sentiti dalle amministrazioni locali. La domanda sociale di sicurezza è molto forte, come confermato anche da un recente sondaggio effettuato dall'ANCI.
È quindi necessaria una puntuale attenzione alla politica della sicurezza coinvolgendo in particolar modo gli enti locali che, in quanto radicati e diffusi nel territorio ed in applicazione del principio di prossimità, sono in grado di svolgere delle azioni incisive soprattutto in materia di prevenzione.
Spetta alla Regione, titolare della potestà legislativa in materia di polizia locale, disciplinarla circoscrivendone la sfera delle funzioni nell'ambito territoriale di sua competenza.
Nel contempo la polizia locale chiede chiarezza sui propri compiti da attuare in collaborazione con le altre forze di polizia; chiede il riconoscimento di un ruolo autonomo anche in materie che non coincidono direttamente col mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma che sono legate alla vivibilità ed alla convivenza civile - come la sicurezza stradale, ambientale, la mediazione dei conflitti etnici, gli interventi di riqualificazione urbana - che sono proprie delle amministrazioni locali.
L'esercizio della potestà legislativa costituisce una valida occasione per la Regione anche per poter disciplinare aspetti attinenti all'organizzazione e al ruolo dei corpi e degli addetti di polizia locale.
Con questo disegno di legge la Regione autonoma della Sardegna adegua gli strumenti esistenti e ne attiva altri senza creare confusioni né sovrapposizioni, ma, riconoscendo un ruolo primario dello Stato in materia di sicurezza pubblica, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento della polizia locale, nel rispetto della potestà regolamentare delle autonomie locali.
Si colma infine, un ritardo significativo sul piano legislativo rispetto al sistema delle regioni italiane essendo rimasta la Sardegna l'unica regione senza una legge-quadro nel settore.
Sotto il profilo tecnico, il criterio guida è quello di definire un testo organico di riferimento così strutturato:
Capo I - Principi generali. Articolo 1
Determina i principi generali sull'esercizio delle funzioni di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province per migliorarne l'efficienza con una gestione coordinata ed omogenea.
Capo II - Compiti e funzion\i dei soggetti istituzionali. Articoli 2-4
Definisce i compiti e le funzioni che permangono in capo alla Regione e quelli che sono esercitati da province e comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di prossimità.
Capo III - Comitato regionale per la sicurezza. Articolo 5
Istituisce, con funzioni propositive e consultive, il Comitato regionale per la sicurezza e ne definisce la composizione.
Capo IV - Sistema integrato di sicurezza. Articoli 6-9
È previsto che la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ogni due anni approvi un programma integrato di interventi finalizzato allo sviluppo delle politiche regionali in materia di polizia locale, alla promozione di accordi di programma-quadro con il governo nazionale, alla partecipazione e alla realizzazione dei progetti locali ed alla realizzazione di sistemi informativi integrati.
È previsto inoltre che, nell'ambito di tale programma, la Giunta regionale determini i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti.
Viene regolamentato l'utilizzo del volontariato e degli istituti di vigilanza privati.
Capo V - Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale. Articoli 10-16
Sono definiti i compiti della polizia locale ed è prevista la possibilità da parte della Regione di promuovere accordi tra gli enti locali e con le competenti autorità dello Stato per garantire un esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza.
Sono stabilite norme generali per l'istituzione ed il funzionamento del Servizio o del Corpo di polizia locale e l'ambito territoriale dell'attività.
L'organizzazione e l'attività del personale di polizia locale sono definite con regolamento adottato dai comuni singoli o associati e dalle province.
È prevista infine l'individuazione annuale delle risorse necessarie per l'applicazione della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Principi generaliArt. 1
Oggetto e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale dei comuni singoli o associati e delle province e per la promozione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle province.
3. Allo scopo di garantire un adeguato sistema di controllo e di tutela del territorio e la prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di sostegno delle attività di polizia amministrativa locale e, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, promuove ogni forma di collaborazione con le forze di polizia presenti nel territorio e con le compagnie barracellari.
Capo II
Compiti e funzioni dei soggetti istituzionaliArt. 2
Funzioni della Regione1. La Regione, nel rispetto della potestà regolamentare attribuita a comuni e province dal comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione:
a) esercita funzioni di indirizzo generale sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi di polizia amministrativa locale da parte dei comuni, delle province e delle loro forme associative, garantendo l'uniformità e l'omogeneità delle attività sull'intero territorio regionale;
b) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia amministrativa locale ed il coordinamento dei relativi servizi;
c) individua le modalità di accesso e cura la formazione degli addetti alla polizia amministrativa locale;
d) programma, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, gli interventi necessari per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e di tutela sociale delle città e del territorio della regione;
e) promuove, anche attraverso apposite intese istituzionali con il Governo, forme di collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze delle polizie di Stato;
f) determina le modalità e fissa i limiti della collaborazione tra i servizi o i corpi di polizia locale, le organizzazioni di volontariato, i soggetti operanti nel settore della vigilanza e le compagnie barracellari;
g) garantisce il supporto finanziario e l'assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;
h) promuove attività di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati contro l'ambiente e il territorio.
Art. 3
Funzioni della provincia1. La provincia concorre alla definizione del sistema integrato di sicurezza e di tutela sociale sul territorio regionale, mediante:
a) la promozione e la gestione dei progetti locali per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio della provincia, previsti dall'articolo 9;
b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza.2. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, la provincia istituisce un corpo di polizia amministrativa provinciale; il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 14.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti al fine di garantire, prioritariamente, l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.
Art. 4
Funzioni del comune1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:
a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio comunale di cui all'articolo 9;
b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
c) l'assunzione della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico;
d) lo svolgimento di azioni positive come le campagne informative, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati, nonché ogni azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.
Capo III
Comitato regionale per la sicurezzaArt. 5
Comitato regionale per la sicurezza1. È istituito il Comitato regionale per la sicurezza con funzioni consultive e di indirizzo in materia di polizia amministrativa locale.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dal Presidente della Regione o da un Assessore regionale delegato che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia amministrativa locale;
c) dai presidenti delle province o da assessori provinciali loro delegati;
d) da quattro sindaci, di cui due di comuni capoluogo di provincia e due rappresentanti di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) dal prefetto della città capoluogo di regione, anche in rappresentanza delle altre prefetture;
f) da due comandanti di corpi di polizia provinciale, da due comandanti di corpi di polizia municipale e da due comandanti di compagnie barracellari, designati dal Consiglio delle autonomie locali.3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, possono essere invitati alle sedute del Comitato regionale per la sicurezza amministratori locali diversi da quelli indicati nel comma 2, altri soggetti pubblici o associativi interessati all'argomento in discussione, nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari.
4. Il Comitato regionale per la sicurezza disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento ed un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale svolge funzioni di segreteria; il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.
5. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale proposta dall'Assessore competente in materia di polizia locale.
6. Il Comitato regionale per la sicurezza programma e coordina su tutto il territorio regionale, in accordo con gli enti locali e i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, le attività connesse all'integrazione ed all'efficacia delle politiche della sicurezza, della vigilanza, della prevenzione e dell'educazione alla legalità.
7. Il Comitato, inoltre, verifica e coordina con tutti i soggetti interessati, la piena attuazione dei programmi integrati di sicurezza di cui all'articolo 6.
Capo IV
Sistema integrato di sicurezzaArt. 6
Promozione del sistema integrato di sicurezza1. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, nel rispetto delle forme di coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, approva, ogni due anni, un programma integrato di interventi finalizzato a garantire:
a) lo sviluppo delle politiche regionali per le finalità di cui all'articolo 1 e la loro realizzazione a livello locale;
b) la promozione di accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale, al fine di garantire la costante e leale collaborazione tra la Regione e le istituzioni statali, i comuni e le province competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) la partecipazione alla realizzazione dei progetti locali per la sicurezza e la tutela sociale delle città e del territorio regionale, di cui all'articolo 9;
d) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, disordine urbano e problematiche sociali.2. La Giunta regionale, nel programma integrato di cui al comma 1, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.
3. Gli interventi definiti nel programma di cui al comma 1 devono coordinarsi ed integrarsi con le politiche regionali in materia di:
a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale;
b) riqualificazione urbana e del territorio, vigilanza urbanistica e del demanio;
c) protezione civile, tutela dell'ambiente e prevenzione e repressione degli incendi;
d) formazione professionale e sviluppo dell'occupazione;
e) rapporti con gli enti locali.
Art. 7
Volontariato1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa in attuazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e si svolge nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dalle leggi regionali 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), e 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari). In particolare, le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari assicurano una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere e garantire l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale, gli interventi di protezione civile e la tutela dell'ambiente e del territorio regionale, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione degli incendi.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, approva, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e il Comitato regionale per la sicurezza, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo delle associazioni di volontariato e, in particolare, delle compagnie barracellari.
Art. 8
Istituti di vigilanza privata1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, approva, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e il Comitato regionale per la sicurezza, le direttive per gli enti locali relative ai limiti ed alle condizioni per il ricorso all'utilizzo di istituti di vigilanza privata negli ambiti di esclusiva complementarietà delle funzioni e dei compiti delle strutture di polizia locale.
Art. 9
Progetti locali integrati1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.
2. I progetti, in coerenza con quanto previsto nel programma biennale predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana e al risanamento di aree socialmente depresse anche attraverso lo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.
3. I progetti sono presentati:
a) dalle province, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni ovvero da singoli comuni che raggiungano, anche in forma associata, una popolazione di almeno diecimila abitanti;
b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità.4. La Regione promuove la costituzione di un fondo regionale a sostegno degli interventi sulla sicurezza formulati nei progetti di cui al comma 3.
5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali interessati al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'articolo 6.
Capo V
Organizzazione e funzioni del
servizio di polizia localeArt. 10
Funzioni di polizia locale1. Le strutture di polizia locale di comuni e province provvedono prioritariamente a:
a) esercitare il controllo della mobilità e della sicurezza stradale, con particolare riguardo alle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, in collaborazione con altre forze di polizia e nel rispetto delle prescrizioni della legislazione statale vigente;
b) svolgere funzioni di pubblica sicurezza;
c) svolgere funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale;
d) prestare opera di soccorso in caso di calamità, disastri o altri avvenimenti che richiedano interventi di protezione civile;
e) svolgere funzioni di tutela dei consumatori con particolare riguardo al controllo dei prezzi ed alla repressione delle forme di commercio irregolari;
f) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta;
g) cooperare con l'Amministrazione regionale nelle attività di vigilanza e di tutela urbanistica, ambientale e del demanio;
h) esercitare attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria;
i) svolgere ogni altro compito di polizia amministrativa, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza.2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dall'articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni e le province possono prevedere apposite sanzioni.
3. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato al fine di garantire un esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale.
4. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione presso il Sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati anche in connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.
5. Per assicurare uniformità comportamentali ed un efficace scambio di informazioni, la Giunta regionale definisce una modulistica unica su tutto il territorio regionale.
Art. 11
Norme generali per l'istituzione e il funzionamento del servizio o del corpo di polizia locale1. In ogni comune il servizio o il corpo di polizia municipale è organizzato con modalità che ne garantiscano l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza e di proporzionalità nell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce per ogni comune il numero minimo degli addetti alla polizia locale, tenuto conto della densità demografica del comune, sulla base della popolazione residente e di quella fluttuante, nonché della morfologia del territorio; definisce inoltre gli standard minimi per lo svolgimento del servizio a livello di singolo comune o in forma associata.
3. I moduli organizzativi dell'attività di polizia sono fondati sul principio di prossimità e possono prevedere anche figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini.
4. Il corpo di polizia locale non può costituire la struttura intermedia di forme organizzative più ampie né può essere posto alle dipendenze dei responsabili di altri settori dell'amministrazione comunale.
5. I comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un servizio o di un corpo di polizia locale adeguato agli standard minimi individuati dalla Giunta regionale secondo le previsioni di cui al comma 2, esercitano il relativo servizio attraverso le forme associative previste dalla legislazione regionale.
6. Nel caso di gestione attraverso forme associate dei servizi di polizia locale, nel relativo atto costitutivo deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, il quale fissa i contenuti essenziali ed individua l'organo di riferimento per gli atti di indirizzo.
7. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio della pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.
8. I comandanti dei corpi di polizia locale sono responsabili della direzione tecnica, operativa e funzionale degli appartenenti al corpo e ne rispondono al sindaco o al presidente della provincia.
9. Per quanto non previsto al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
Art. 12
Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi1. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia amministrativa locale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, determina, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.
2. In ogni caso, su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Sardegna.
3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, sono definite le caratteristiche dei segni distintivi, dei mezzi e delle dotazioni delle compagnie barracellari della Regione.
Art. 13
Ambito territoriale dell'attività di polizia locale1. L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale di ciascun ente di appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in forma associata.
2. Per soddisfare esigenze connesse a fattori di natura contingente e temporanea, gli addetti alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni di ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza; in tal caso, essi operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza gerarchica dall'ente di appartenenza.
Art. 14
Regolamento della polizia locale1. L'organizzazione e l'attività del personale di polizia locale, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 11, sono definite con regolamento adottato dalle province, dai comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o un servizio di polizia locale.
2. Per garantire una applicazione omogenea della presente legge, i regolamenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base degli indirizzi generali e di un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato di cui all'articolo 5.
Art. 15
Rinvio alle direttive regionali1. Con una o più direttive regionali approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di polizia amministrativa locale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e del Comitato regionale per la sicurezza, sono disciplinati il sistema organizzativo, il coordinamento, la formazione professionale e ogni altra materia e disciplina avente carattere unitario e funzionale per il conseguimento di quanto contenuto all'articolo 1, con riguardo alla polizia locale, alle compagnie barracellari e alle organizzazioni del volontariato.
Art. 16
Abrogazione di norme1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 25 del 1988 sono abrogati.
Art. 17
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006; il bilancio della Regione per gli stessi anni tiene conto del suddetto onere.
2. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, successivamente all'approvazione della presente legge, provvede alle necessarie variazioni di bilancio.
Art. 18
Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione:
a) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i componenti del Comitato regionale per la sicurezza di cui all'articolo 5;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, al fine di garantirne l'omogeneità dell'applicazione, approva il regolamento-tipo di polizia locale previsto dall'articolo 14;
c) entro sei mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento previsto dalla lettera b), i comuni singoli o associati e le province adeguano i propri regolamenti al regolamento-tipo di cui all'articolo 14.2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente per materia, nomina un commissario ad acta per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 19
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.