CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 918/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione LIORI - DIANA sull'importazione illegale di bestiame da macello da paesi stranieri.

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Si forniscono gli elementi utili alla risposta all' interrogazione in oggetto.

Occorre premettere che, come è noto, l'importazione di bestiame vivo, sia da vita che da macello è pratica comune all'interno della Comunità Europea, in quanto considerata alla stregua di qualsiasi altra merce per la quale è garantita la libera circolazione. L'Italia, in particolare la Sardegna, stante la carenza di patrimonio zootecnico disponibile insufficiente rispetto alle esigenze interne, è da considerarsi punto di destinazione di partite di animali provenienti da paesi con maggiore produzione zootecnica. L'importazione di animali destinati all'immediata macellazione è regolata da una serie di norme comunitarie (inerenti le condizioni di trasporto, i tempi di percorrenza, la documentazione sanitaria di accompagnamento, eventuali vincoli sanitari alla movimentazione etc.) il cui scopo è proprio quello di armonizzare le problematiche legate a tale attività in maniera tale da impedire che norme di carattere sanitario siano utilizzate come ostacolo commerciale alla libera circolazione delle merci.

Le norme comunitarie prevedono che le Autorità Competenti del Paese membro speditore verifichino la corretta rispondenza del carico alle disposizioni normative (assenza di malattie infettive, corretta identificazione degli animali, densità del carico, idoneità del mezzo di trasporto etc.) e ne attestino la validità attraverso l'emissione di idonea certificazione sanitaria.

Si precisa che la movimentazione degli animali vivi da macello è preventivamente monitorata tramite due strumenti:

• il sistema ANIMO (acronimo di Animai Movement), che prevede la trasmissione di una prenotifica dell'invio degli animali da parte dell'Autorità Competente che spedisce verso l'Autorità Competente che riceve, in maniera tale che questa possa programmare i controlli che ritiene opportuno.
• L'attività svolta dagli UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari organi periferici del Ministero della Salute), ai quali i destinatari della partita di animali in arrivo prenotificano con un giorno di anticipo i dati relativi al carico, sempre al fine di poter predisporre eventuali controlli ritenuti necessari.

Conseguentemente alle prenotifìche ricevute, il servizio Veterinario operante nel mattatoio al momento dell'arrivo del carico verifica la rispondenza dello stesso con quanto indicato nella documentazione sanitaria di accompagnamento, le condizioni di carico e il benessere degli animali.

Prima dell'avvio alla macellazione tutte le partite di animali vengono sottoposte a visita ante-mortem per verificarne lo stato di salute. Nel caso insorgessero sospetti di malattie trasmissibili all'uomo o agli altri animali, i soggetti sospetti vengono isolati in attesa di ulteriori accertamenti o abbattuti separatamente e destinati alla distruzione.

A seguito della macellazione, tutte le carcasse e i relativi organi vengono sottoposti a visita post-mortem per valutarne la salubrità e solo in caso di esito positivo vengono dichiarate idonee al consumo umano.

Dopo la visita post-mortem, le carni sono oggetto di bollatura sanitaria, la quale indica esclusivamente l'idoneità delle carni al consumo umano ed il mattatoio dove è avvenuta la macellazione, ma non fornisce alcuna indicazione sulla provenienza geografica dell'animale.

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, e in risposta ai quesiti posti dagli interroganti si può affermare che:

• tutti gli animali importati vivi in Sardegna per l'immediata macellazione sono sottoposti a tutti i controlli sanitari imposti dalla legislazione comunitaria, la cui applicazione è uniforme e obbligatoria su tutto il territorio comunitario;
• non corrisponde al vero l'affermazione che "gli animali da macello inviati in Sardegna sono gli scarti degli allevamenti di provenienza". Si tratta invece di animali regolarmente sottoposti a visita sanitaria prima del carico da parte delle Autorità Sanitarie del Paese membro speditore e da esse giudicati sani; le successive visite ante e post mortem eseguite nei macelli di arrivo in Sardegna confermano nella quasi totalità dei casi il precedente giudizio emesso.

L'attività di vigilanza svolta al mattatoio da parte dei Servizi Veterinari ha invece rilevato che in alcuni casi vengono violate le norme inerenti il benessere degli animali durante il trasporto, ed in particolare il superamento della durata oraria del viaggio, causa la condizione di insularità della nostra Regione e la conseguente lunga durata dei trasporti marittimi. Tali violazioni sono comunque sempre state accertate e sanzionate ed in alcuni casi particolarmente gravi vi è stata anche la segnalazione dei responsabili alla Procura della Repubblica. Si vuole inoltre sottolineare che in ogni caso gli animali non giudicati idonei al consumo umano sono stati destinati alla distruzione, come nel caso di un carico di suinetti provenienti dalla Germania nel dicembre 2006 (circa 130 animali distrutti perché le loro carni sono state giudicate non salubri).

In merito al fatto che spesso le carni di questi animali importati vengano successivamente commercializzati come prodotti locali, si sottolinea come tale situazione configura una violazione di tipo commerciale e non sanitaria, campo nel quale i Servizi Veterinari non hanno competenza. Come precedente detto in merito alla bollatura apposta al momento della macellazione, compito del sanitario è quello di fornire garanzie in merito allo status sanitario degli animali, condizione indispensabile che deve essere identica sia per il prodotto locale che per il prodotto importato da altro Paese membro o extracomunitario. La tutela del consumatore in relazione alla reale provenienza dei prodotti passa necessariamente attraverso provvedimenti che ne garantiscano la corretta etichettatura e rintracciabilità d'origine (attualmente richiesta solo per le carni bovine) o la costituzione di consorzi per la tutela attraverso marchi DOP e IGP (attualmente costituito per il solo agnello di Sardegna), ma questi aspetti sono di esclusiva pertinenza commerciale e non sanitaria e pertanto non ascrivibili alla competenze dei Servizi Veterinari.

Per quanto riguarda poi gli altri singoli quesiti si comunica quanto segue.

Nei mattatoi ubicati nell'attuale territorio di competenza della ASL n 8 di Cagliari sono state accertate violazioni sul benessere degli animali trasportati dai Paesi esteri per la macellazione (quasi tutte riferite alla durata del viaggio) secondo i dati appresso indicati:

Dal 1.1.2003 ad oggi

Anno

ASL 6 SANLURI (distretto Senorbì) ASL 8 CAGLIARI totale

2003

4 17 21

2004

10 4 14

2005

15 16 31
ASL 8 (comprendente distretto Senorbì)

2006

32 32

2007 (primo semestre)

24 24

totale complessivo

122

Su 77 infrazioni riscontrate sono state accertate:

• N. 45 presso il mattatoio VAL DEL SOLE di Guasila
• N. 31 presso il mattatoio CO.AL.BE dì Selargius
• N. 1 presso il mattatoio IMA CARNI di Settimo S.Pietro

Le 77 infrazioni riscontrate sono state accertate su trasporti provenienti da:

• N. 39 OLANDA
• N. 26 SPAGNA
• N. 7 GERMANIA
• N. 3 BELGIO
• N. 2 FRANCIA

L'importo della sanzione, anche in taluni rari casi riferito a più violazioni, è quello stabilito dalla normativa vigente (art. 14 del D.Lvo 532/92) di euro 3.098,74 pari al doppio del minimo previsto.

A seguito di ogni accertamento di violazione è stato redatto, quale verbale di constatazione, il certificato per gli scambi comunitari. Quando è pervenuta richiesta di specifici controlli da parte del Ministero della salute, Ufficio per gli adempimenti comunitari (UVAC) (nel 30-40 % dei viaggi) è stato compilato il modello di rilievo-conformità previsto.

Successivamente, entro i termini prescritti dalla normativa vigente (L. 24.11.81 n. 689), è stato inviato volta per volta un processo verbale di violazione con l'irrogazione della sanzione per il trasportatore, il quale in tutti i casi è risultato essere cittadino straniero. Per detto adempimento viene utilizzata la modulistica prevista dalla Convenzione Europea di Strasburgo del 24.11.1977 sulla notifica all'estero dei documenti in materia amministrativa (L 149/83 e circolare n. 1/24-4(1)497 del 8.2.2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari della Giustizia). Secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della sanità n. 600.10/24495/A/5-122044 del 18.7.2002 (D.Lvo 532/92. Chiarimenti circa le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori non residenti in Italia) è stato chiesto di notificare i processi verbali predetti all'Autorità della regione estera indicata nella dichiarazione di ratifica dallo Stato membro che ha sottoscritto la predetta convenzione o, se non vi è stata la ratifica, direttamente al Ministero degli Affari Esteri Italiano per via diplomatico-consolare. In particolare per la ASL 8, per la quale gli interroganti hanno richiesto l'approfondimento, si comunica che risultano notificate:
nel 2004      3 richieste su 4
nel 2005    12 richieste su 16
nel 2006    21 richieste su 32

La mancata notifica da parte delle Autorità del Paese in cui è residente il trasportatore trasgressore è stata determinata:

• in alcuni casi dall'indirizzo del trasgressore dichiarato "sconosciuto";
• in altri casi recenti dal fatto che i processi verbali, come dichiarato con nota del Consolato Generale d'Italia di Amsterdam, erano compilati in lingua francese e non in olandese (Secondo la predetta circolare del Ministero della sanità era accettato che gli atti fossero redatti in lingua francese o inglese, dichiarate lingue veicolari della comunità).
• la maggior parte delle mancate notifiche è riferita tuttavia alla recente decisione della Spagna, che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo ad esclusione dell'art. 10 (modalità di notifica degli atti), di non consentire notifiche di atti amministrativi per via diplomatico consolare quando i destinatari non siano cittadini dello stato richiedente, come è stato comunicato dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona con nota del 19.04.07, pervenuta il 16.05.07, con la quale restituiva la documentazione relativa a 7 processi verbali non notificati.

Al riguardo il Servizio Veterinario della ASL 8 informava con nota n. 6304 del 25.05.07 il Ministero della Salute, Ufficio per gli adempimenti comunitari, e l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità sia della predetta decisione della Spagna che della nota del Consolato di Amsterdam.

Per quanto concerne le pratiche espletate direttamente dalla ASL 8, per tutti i processi verbali regolarmente notificati dall'Autorità del Paese preposta, 36 su 52, una volta superato il termine dei 60 giorni entro il quale deve essere trasmesso alla ASL la quietanza di pagamento, il Servizio Veterinario, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, ha inviato gli stessi verbali con i relativi attestati di notifica all'Ufficio Depenalizzazioni dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità che dovrebbe provvedere ad emettere gli atti ingiuntivi.

Non si è a conoscenza dei nominativi delle persone sottoposte a provvedimenti da parte della Guardia di finanza di Caserta, ragion per cui non si può sapere se tra i trasportatori sanzionati dal Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari nel periodo 2004-06 figurino tali persone.

Il dirigente veterinario di struttura complessa responsabile dei procedimenti inerenti le sanzioni amministrative e della vigilanza sulla tutela del benessere animale durante il trasporto è il dr. Cesare Scarano. Nei suoi confronti, non è stato intrapreso alcun provvedimento né amministrativo, né disciplinare, in quanto l'Amministrazione non dispone di elementi che possano individuare alcuna responsabilità censurabile.

Non si ritiene opportuno delegare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale i compiti di svolgere l'attività di controllo sugli animali importati.

L'Assessorato Igiene e Sanità nel ricordare che solo la figura professionale del Medico Veterinario è in possesso della competenza tecnico scientifiche per valutare lo stato di salute e il benessere degli animali e, comunque, tutta la legislazione nazionale e comunitaria attualmente in vigore attribuisce ai Servizi Veterinari la competenza per vigilare sulle problematiche inerenti salute e benessere degli animali d'allevamento, conferma il giudizio di adeguatezza dei servizi veterinari ASL della Sardegna.

 

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