CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio all'interrogazione SCARPA sull'applicazione della legge regionale n. 9 del 2002 recante incentivazioni per le attività commerciali.
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In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto si espone quanto segue.
Con la Legge 21 maggio 2002 n. 9 la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto l'erogazione di agevolazioni contributive alle imprese nel comparto commercio al fine di contribuire alla modernizzazione, allo sviluppo ed all'aumento dell'efficienza della rete distributiva, in particolare:
a) favorire la nascita e lo sviluppo armonico delle diverse tipologie distributive;
b) stimolare la ristrutturazione, l'ammodernamento, le riqualificazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture distributive.Con Deliberazione n. 24/17 del 29 luglio 2003 la Giunta regionale ha dettato i criteri per la prima attivazione della L.R. 9/2002. Tale deliberazione, fortemente voluta dagli imprenditori commerciali, è nata al fine dì consentire l'immediato avvio degli investimenti, nel rispetto del fondamentale principio comunitario della "necessità dell'aiuto". Secondo detto principio (affermato per la prima volta al comma 3 del punto 4.2. della comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 1998, contenente gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale") "I regimi di aiuto….devono stabilire che la domanda sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti".
L'avvio, dunque, di investimenti antecedentemente alla presentazione della domanda fa scattare il divieto comunitario di finanziamento.
Pertanto, con la suddetta deliberazione si è consentito una prima attivazione della Legge al fine di realizzare quelle obbligazioni giuridiche [contratti] e quegli obblighi fiscali [fatture, etc] che, altrimenti, in quanto antecedenti alla domanda di contributo, non avrebbero mai potuto essere oggetto di beneficio.
Quindi, chi ha presentato istanza nel 2003 avrebbe già dovuto attivare gli investimenti o, quantomeno, aver formalizzato i contratti. Si è verificato, invece, che alcuni soggetti abbiano presentato istanza nel 2003, senza alcun progetto e/o piano finanziario.
Tutto ciò premesso, pur tenendo nella debita considerazione le motivazioni sviluppate nell'interrogazione in oggetto, non è possibile approvare la tesi secondo la quale l'istante può individuare un immobile diverso rispetto a quanto indicato nella propria domanda originaria. Ciò per le motivazioni di seguito riportate:
- la concessione è strettamente legata al piano d'investimento liberamente adottato dall'imprenditore commerciale. Nell'ambito di detto piano il finanziamento destinato all'acquisizione dell'immobile si pone in misura assorbente rispetto alle altre voci ammesse;
- se agli imprenditori che hanno presentato domanda fosse riconosciuta la facoltà di cambiare l'investimento immobiliare a seconda delle mutevoli esigenze, l'intervento regionale - prescindendo del tutto dal piano iniziale d'investimento, dalla normativa comunitaria, nonché dalle finalità della L.R. 9/2002 - si risolverebbe in una distribuzione non mirata di fondi, ovvero in uno dei tanti interventi "a pioggia" inefficaci ai fini dello sviluppo e dell'aumento dell'efficienza del comparto commercio;
- da ultimo, ma il rilievo potrebbe essere determinante, si sottolinea che ove s'intendesse accedere alle richieste di coloro che hanno cambiato l'investimento immobiliare, conservando comunque loro la collocazione in graduatoria, si innescherebbe inevitabilmente una fase di ricorsi giurisdizionali da parte di chi non ha potuto accedere ai finanziamenti. Ciò condurrebbe alla sostanziale paralisi dell'intervento.Per quanto suesposto la posizione assunta dall'Assessorato non si concretizza in uno sterile formalismo ma nella salvaguardia della normativa comunitaria, della normativa regionale e del sistema elaborato per la prima attivazione.