CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 801/A
INTERROGAZIONE SCARPA, con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione della legge regionale n. 9 del 2002 recante incentivazioni per le attività commerciali.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, che prevede incentivazioni a favore delle attività commerciali;
- le domande sono state presentate dagli interessati entro il 31 dicembre 2003;
- era ammesso al finanziamento l'acquisto di immobili nei quali svolgere l'attività;
- nel dicembre 2006, dopo ben tre anni, la Regione ha pubblicato la graduatoria finale, che eroga incentivazioni al sistema regionale del commercio per oltre 70 milioni di euro ed a favore di 2.585 beneficiari;
- si tratta di importanti risorse pubbliche che, una volta immesse nel sistema del commercio, avranno un effetto fortemente benefico sulla intera economia sarda, incidendo su numerosi settori collegati;
- il lungo tempo trascorso ha modificato pesantemente le condizioni del mercato immobiliare sardo e la disponibilità degli immobili da acquistare;
- il ritardo della Regione nella gestione della legge ha, di fatto, causato in molti casi l'aumento vertiginoso dei prezzi degli immobili da acquistare con la conseguente cessata validità economica dell'investimento, ed in altri casi la scadenza dei termini di validità dei contratti preliminari stipulati da molti degli ammessi a finanziamento;
- fino a qualche giorno fa i funzionari della Regione e degli istituti di credito davano comunque per scontato che fosse possibile per i beneficiari istruire la pratica ed ottenere il finanziamento con riferimento ad un immobile diverso da quello individuato nella prima istanza, mantenendo l'attività nello stesso comune;
- improvvisamente nei giorni scorsi gli istituti di credito che stanno istruendo le pratiche hanno comunicato ai beneficiari che il cambiamento dell'immobile oggetto del finanziamento impedirà il finanziamento della pratica;
- tale interpretazione della normativa sarebbe stata definita nei giorni scorsi nel corso di una riunione cui avrebbero partecipato i funzionari regionali e delle banche, oltre alle associazioni di categoria;
- la decisione non è stata per ora fatta oggetto di alcun provvedimento formale, ma su di essa si sono avute numerose conferme informali da ammessi alla graduatoria, istituti di credito e dagli stessi uffici della Regione;
- se veramente la Regione adottasse un simile criterio si profilerebbe un grave danno per tutti i beneficiari della legge e, più in generale, per l'intero sistema economico regionale;
- tale interpretazione, ove venisse confermata, non sarebbe supportata da alcun dato normativo, regolamentare o interpretativo: la legge, il bando, le delibere della Giunta regionale e le istruzioni per la compilazione delle istanze non fanno alcun riferimento alla necessità di mantenere immutato l'immobile oggetto della agevolazione;
- al contrario, la lettura delle istruzioni riferite alla prima presentazione della domanda fa molto chiaramente intendere che l'ubicazione dell'immobile non costituisce requisito per accedere al finanziamento;
- neppure nel giugno 2006, quando la Giunta regionale ha dettato ulteriori disposizioni in materia e chiesto ulteriori documenti e schede tecniche, è emerso il divieto di mutare ubicazione dell'immobile;
- è comprensibile la pretesa da parte della Regione che il beneficiario non snaturi il proprio programma di investimento, ma non si vede come il cambio di immobile all'interno dello stesso comune sia contro lo spirito e la lettera della legge;
- in generale, sarebbe contro qualunque regola generale di diritto, di buona amministrazione e di buona fede porre come condizione ad una propria politica di incentivazione il mantenimento di un vincolo contrattuale su un immobile per la durata di tre anni, lasso di tempo sconosciuto al mercato immobiliare;
- la formalizzazione della sopra descritta interpretazione da parte degli uffici della Regione, ove avvenisse, indurrebbe certamente i danneggiati a proporre ricorso nelle competenti sedi giurisdizionali, causando di fatto gravi ulteriori ritardi nella erogazione delle somme dovute e nell'attuazione di una legge che nella sua prima applicazione ha conosciuto una esistenza davvero travagliata;
- in sostanza, la causa delle esclusioni delle imprese dai finanziamenti starebbe nei ritardi della Regione;
- in queste condizioni è facile prevedere che la Regione sarebbe esposta a numerose richieste di risarcimento,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere se:
1) la Regione intende escludere dal finanziamento previsto dalla legge regionale n. 9 del 2002 a favore del commercio i beneficiari già inseriti in graduatoria che intendano operare il proprio investimento su un immobile diverso da quello indicato entro il 31 dicembre 2003;
2) abbiano valutato, in tale ipotesi, la legittimità di tale comportamento ed i gravissimi danni che tale interpretazione della normativa arrecherebbe a tutti gli ammessi alla graduatoria, all'economia sarda e potenzialmente alla stessa Regione.
Cagliari, 21 marzo 2007