CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 726/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica all'interrogazione MURGIONI - LADU - GALLUS sulla concessione di aree da assentire per il noleggio di ombrelloni e sdraio nelle spiagge.

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Con riferimento alla nota n. 246 del 18 gennaio 2007, relativa all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette la relazione tecnica contenente elementi di risposta alla stessa, forniti dagli Uffici della Direzione generale degli Enti locali e Finanze.

Con l'interrogazione in oggetto - concernente in particolare l'art. 7 comma c) delle Direttive per la redazione dei Piano di Utilizzo dei Litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale i Consiglieri Murgioni, Ladu e Gallus chiedono di sapere se «sulla base dell'evidente incongruenza dei 400 metri quadri quale limite massimo per un fronte di mare di 50 metri, non si renda necessario, ancor prima di adottare il Piano di Utilizzo dei Litorali, convocare una conferenza dei servizi con le amministrazioni interessate, gli operatori del settore e i sindacati di categoria al fine di valutare la reale incidenza di una misura che, se applicata, potrebbe determinare la scomparsa di un settore che consta seimila buste paga e che assicura un'economia che la Sardegna, stante la grande sete di lavoro, non può assolutamente permettersi di perdere».

Pare doveroso innanzitutto premettere che con legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n 234, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59/97".

L'art. 41 della precitata legge, attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato, e assegna tra l'altro, alla Regione, come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 2, e 40, le funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, che la stessa esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il tutto secondo le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

L'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai fini del trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio marittimo, ha proposto alla Giunta regionale le direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative nella materia in argomento, direttive volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste nel Piano di Utilizzazione del Litorale di cui all'art. 6 del D L 5 ottobre 1993, n. 400, subordinatamente alla redazione da parte dei Comuni del Piano di Utilizzo del Litorale che deve essere approvato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 50/21 del 5 dicembre 2006 le ha approvate in via preliminare, stabilendo di sottoporle all'esame della Conferenza permanente Regione-Enti Locali - ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 17 gennaio 2005, n. 1.

In ottemperanza alle prescrizioni del precitato articolo, il Presidente della Giunta, con atto dell'11 gennaio 2007, ha convocato per il giorno 15 gennaio 2007, alle ore 15,30 la Conferenza permanente Regione - Enti Locali di cui fanno parte, come previsto dall'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, oltre i rappresentanti della Regione, dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'articolo 3 nonché i Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.

In tale circostanza, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha presentato le direttive in argomento, invitando le amministrazioni comunali a formulare eventuali osservazioni entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sarebbe stata riconvocata la Conferenza per raggiungere l'intesa.

La Conferenza è stata quindi riconvocata il 6 marzo 2007 e presieduta, in assenza del Presidente Soru, dall' Assessore degli Enti Locali, il quale, stante il confronto in atto sull'argomento, ha aggiornato la trattazione del medesimo ad una nuova seduta.

Quanto sopra ben evidenzia come la deliberazione della Giunta regionale sopra citata sia solo il primo atto di un procedimento complesso. Infatti, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, la deliberazione della Giunta regionale di definitiva approvazione delle direttive in argomento può essere adottata solo dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente Regione - Enti Locali.

Tale organo è dunque sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna, nella quale questi ultimi sono, come si è visto, ampiamente rappresentati.

Per quanto sopra, non si capisce quale valenza possa assumere un'eventuale conferenza di servizi, laddove proprio nella conferenza permanente Regione - Enti locali sono largamente rappresentati gli enti locali dell'intera regione.

In relazione poi alla supposta incongruenza del limite massimo di 400 mq previsto dall'art. 7 delle direttive di cui si argomenta, pare doveroso evidenziare che il medesimo non può analizzarsi disgiuntamente all'impianto complessivo delle stesse.

Queste ultime, infatti, nel regolare la predisposizione del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo, si pongono quali finalità:

- la definizione di un quadro normativo generale entro cui esercitare le funzioni da trasferire, attraverso la definizione di principi, criteri e modalità per la concessione dei beni,
- la valorizzazione delle aree dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico per le attività con fini turistico ricreativi,
- la garanzia della fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche,
- la libera fruizione di tratti di costa definiti.

L'esigenza, dunque, di assentire una superficie massima di mq 400 di aree scoperte per il noleggio di ombrelloni e sdrai con un fronte mare di m 50 non può prescindere dalle suddette finalità ed in particolare dalla necessità di assicurare, unitamente all'offerta di servizi al cittadino, il perseguimento del giusto equilibrio tra la tutela e salvaguardia del litorale, che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero e la garanzia di sufficienti tratti di arenile libero per la libera fruizione del cittadino, assicurando l'esercizio della balneazione locale tradizionale.

Tanto si rappresenta e si trasmette affermando piena disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.