CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 626/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente alle interrogazioni LIORI sull'inclusione della pesca sportiva tra le attività soggette a sospensione per fermo biologico(633) e CUCCU Giuseppe - UGGIAS - CUCCA sull'estensione del fermo biologico all'attività di pesca sportiva (626).

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Considerato che le interrogazioni in oggetto si riferiscono allo stesso argomento, si ritiene opportuno fornire, per entrambe, i seguenti elementi di risposta.

Premesso innanzi tutto che il D.A.D.A n. 25 /V del 14.9.2006, recante "Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo Biologico 2006)", ai punti 2 e 3 dell'art. 5 "Attività di pesca consentite nel periodo di Fermo", dispone rispettivamente:

  • che "la pesca sportiva sarà esercitata secondo le vigenti disposizioni solo il sabato e la domenica durante il periodo del Fermo";

  • che "nel periodo di Fermo non sono consentite gare di pesca sportiva da chiunque organizzate ";

si fa presente che detta sospensione è stata recepita nel decreto di cui si tratta, in conformità alle risultanze scaturite in seno al Comitato Tecnico Consultivo della Pesca nella seduta del 14.9.2006.

A riguardo si evidenzia altresì che, nell'ambito della discussione sono state avanzate, tra l'altro, differenti proposte e che, nella fattispecie, alla formulazione di cui sopra si è pervenuti mediante votazione palese.

Le proposte avanzate dal Comitato, volte alla regolamentazione della pesca sportiva in senso lato, trovano elementi di supporto nel Piano di Protezione delle Risorse Acquatiche, sul quale ha espresso parere favorevole il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca nella seduta del 02.8.2006 e cosi come notificato alla CE quale regime di aiuto, laddove, nell'ambito delle "Proposte di Misure Gestionali" riguardanti la pesca costiera, si rileva che " le stime di sforzo dovrebbero includere anche la pesca artigianale con attrezzi fissi, quella cosiddetta occasionale e quella sportiva, che di fatto, per il movimento turistico sempre crescente rivestono ogni giorno di più un ruolo rilevante e spesso deve competere con quella professionale".

Ulteriori argomentazioni a sostegno delle "misure" proposte sono scaturite dall' esigenza, da un lato, di porre in essere iniziative per contrastare quelle attività di "pesca sportiva" che contravvengono le norme ed il fenomeno delle catture non registrate e, dall'altro lato, di tutelare alcune specie ittiche le quali subiscono più di altre la pressione di pesca sportiva (e le conseguenze delle modificazioni degli habitat, causate dalle attività umane costiere) quali ad esempio la cernia bruna e la corvina che appaiono particolarmente vulnerabili e che, come rappresentato dalla sede della Sardegna dell'Istituto Subacqueo Italiano e da diverse associazioni diving (subacquee) paiono essere in crescente decremento numerico in tutta la Sardegna.

Non va sottaciuto, peraltro, il fatto che le tecniche e le strumentazioni utilizzate oggi per la pesca sportiva, sono decisamente molto più efficaci rispetto ai tempi a cui risale l'emanazione della legislazione che regola la pesca sportiva medesima (D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, regolamento di esecuzione della Legge 14.07.1965, n. 963).

Tutto ciò premesso e considerato, nell' evidenziare che sussiste l'esigenza di regolamentare in modo razionale la pesca sportiva, avuto riguardo per un verso dei problemi legati alla difficoltà di valutare lo sforzo di pesca complessivo derivato sia dalle catture della pesca professionale sia di quella sportiva ( per la stima di queste ultime risultando necessario dover censire il numero dei praticanti pari a circa 2000) e, per l'altro verso, dei possibili problemi di conflitto tra pescatori sportivi e pescatori professionisti oltre che del fenomeno della vendita abusiva del pescato sportivo e della cattura preferenziale da parte dei pescatori sportivi subacquei di specie che assumono un particolare valore simbolico e che necessiterebbero di norme specifiche di tutela, si ritiene che le disposizioni di cui ai punti 2 e 3, art. 5, di cui al D.A.D.A. 14.09.2006, n. 25/V, abbiano individuato un momento di conservazione e riequilibrio biologico necessario per le risorse marine alieutiche e per le specie di interesse ambientale.

Quale nuovo elemento di informazione si fa presente, per ultimo, che per un più razionale coordinamento fra pesca sportiva e pesca professionale e per una più efficace tutela delle risorse alieutiche demersali, sentito il Comitato Tecnico Consultivo regionale per la pesca, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 13/10/2006, con Decreto assessorile n. 29/V del 13/10/2006 il comma 2 del già citato art. 5 è stato modificato ed il comma 3 è stato eliminato.

Pertanto, a fare data dalla pubblicazione del suddetto D.A.D.A. nel B.U.RAS. n. 35 del 26 ottobre prossimo, durante il periodo del fermo, sarà consentita, tutti i giorni della settimana, secondo le vigenti disposizioni, la pesca sportiva da terra con l'utilizzo della sola lenza.

Con le stesse limitazioni, ovvero con l'utilizzo da terra della sola lenza, saranno consentite le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dall'Ufficio Statale Marittimo competente per territorio.

Nei soli giorni del sabato e della domenica sarà consentita la pesca sportiva e le gare di pesca, con la sola lenza, anche da imbarcazioni.

Sarà, comunque, sempre vietato l'utilizzo dei palamiti di fondo o semigalleggianti e della traina di fondo per tutto il periodo del fermo biologico.

IL CAPO DI GABINETTO
Rag. Antonio Solinas

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