CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all'interrogazione DEDONI sul ricorso gerarchico improprio presentato dai Consiglieri comunali di Iglesias al Prefetto di Cagliari avverso la determinazione n. 846 del 8 giugno 2006 del dirigente del Servizio Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna e le deliberazioni del Consiglio comunale di Iglesias del 7 luglio 2006 e sullo scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias.
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In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale il Consigliere Dedoni chiede di conoscere i termini entro i quali la Giunta regionale intende sciogliere il Consiglio comunale di Iglesias e limitatamente agli aspetti di competenza di questa Direzione Generale, si fa presente quanto segue.
Con la legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002 all'art. 31 è stato soppresso il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali, mentre sono rimaste in capo a questo Assessorato le attività e le procedure dell'intervento sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali e le procedure per l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri.
Tali procedure sono state disciplinate con decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 360/ASS del 26 aprile 2002, poi modificato con decreto n. 3/ASS del 5 agosto 2004 cui è collegata altresì la relativa circolare esplicativa n. 29207 del 1 settembre 2004.
Le procedure di cui sopra richiamano gli articoli 26, 27, e 28 della legge regionale n. 38 del 13 dicembre 1994, i quali stabiliscono i tempi e le modalità per l'attivazione del controllo sostitutivo.
In particolare, gli articoli 26 e 27 prevedono l'assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni, salvo deroga motivata nei casi di urgenza.
A seguito della nota n. 17850 del 1 giugno 2006 del Segretario Generale di Iglesias, il competente Direttore del Servizio degli Enti Locali ha adottato la determinazione n. 846 dell'8 giugno 2006, quale atto dovuto per legge, con la quale ha diffidato il Consiglio Comunale di Iglesias ad approvare, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2006/2008, avvertendo altresì che, in caso di inadempimento, sarebbe stato nominato il Commissario "ad acta" ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 38 del 1994.
Successivamente, con nota n. 21764 del 10 luglio 2006 il Segretario Generale del Comune di Iglesias, comunicava che il Consiglio Comunale di Iglesias il 7 luglio 2006, quindi entro i termini assegnati, aveva approvato il Bilancio di previsione 2006.
In merito, infine, alla asserita violazione della legge regionale n. 13 del 2005, si precisa che la stessa disciplina lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali nei casi in cui l'Ente locale non provveda entro i termini assegnati e che, per quanto sopra esposto, non trova applicazione nel caso di specie.