CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 614/A
INTERROGAZIONE DEDONI, con richiesta di risposta scritta, sul ricorso gerarchico improprio presentato dai consiglieri comunali di Iglesias al Prefetto di Cagliari avverso la determinazione n. 846 dell'8 giugno 2006 del dirigente del Servizio enti locali della Regione autonoma della Sardegna e le deliberazioni del consiglio comunale di Iglesias del 7 luglio 2006, e sullo scioglimento del consiglio comunale di Iglesias.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- i consiglieri comunali di Iglesias hanno presentato un ricorso gerarchico improprio al Prefetto di Cagliari avverso la determinazione n. 846 dell'8 giugno 2006 del dirigente del Servizio enti locali della Regione autonoma della Sardegna e avverso le deliberazioni del consiglio comunale di Iglesias del 7 luglio 2006;
- il consiglio comunale di Iglesias, nel corso della seduta del 2 maggio 2006, non ha approvato il Piano delle opere pubbliche e dunque il bilancio di previsione per l'anno 2006;
- il sindaco del Comune di Iglesias, nel corso della seduta del consiglio comunale del 2 maggio 2006, dichiarava: "... ringrazio la coalizione ... coloro che mi hanno sostenuto in questi mesi ... io torno a fare il mio lavoro, credo di saperlo fare bene, guadagnerò più di quanto guadagnavo da sindaco ... io questo credo di farlo nell'interesse della città";
- conseguentemente, il sindaco di Iglesias manifestava chiaramente la volontà di dimettersi così come risulta dalla registrazione del consiglio comunale del 2 maggio 2006;
- il segretario generale del Comune di Iglesias, con nota n. 17850 del 1° giugno 2006, comunicava alla Regione testualmente: "il consiglio comunale con propria deliberazione n. 9 del 2 maggio 2006, non ha approvato il programma triennale 2006/2008 e l'elenco annuale 2006, di cui alla legge 11 febbraio 2004, n. 109, articolo 14 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004. In conseguenza di tale mancata approvazione il bilancio di previsione per il 2006 ... non è stato sottoposto né ad esame, né a votazione da parte del consiglio comunale, in quanto mancante di un allegato fondamentale, così come previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Alla data odierna, inoltre, non risulta convocato il consiglio per l'esame del bilancio di previsione per il 2006 e dei suoi allegati, né si è in grado di conoscere in quale giorno ciò potrebbe avvenire. Tanto si comunica per i successivi provvedimenti di Vostra competenza";
- la Regione, con determinazione n. 846 dell'8 giugno 2006 del dirigente del Servizio enti locali, visto il combinato disposto degli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 38 del 1994 e successive modificazioni, assegnava, erroneamente, trenta giorni al consiglio comunale di Iglesias dalla data di ricevimento della nota di cui sopra (8 giugno), per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, atteso che, si legge testualmente nella determinazione del dirigente del Servizio enti locali: "il segretario del Comune di Iglesias, con nota n. 17850 del 1° giugno 2006, comunica che il consiglio non risulta ancora convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione 2006";
- il termine da assegnare ai consiglieri comunali sarebbe stato di venti giorni e non trenta così come previsto dal comma 2 dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali (Decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2000);
- il consiglio comunale di Iglesias veniva convocato dalla conferenza dei capigruppo in data 7 luglio 2006 (oltre il termine entro il quale il bilancio doveva essere approvato ai sensi del testo unico sugli enti locali) per l'approvazione del programma triennale 2006/2008 e l'elenco annuale 2006, di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 2004, n. 109 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, nonché del bilancio annuale;
- nelle motivazioni del ricorso viene precisato che: "È evidente il contrasto tra la nota n. 17850 del 1° giugno 2006 del segretario generale del Comune di Iglesias e la determinazione n. 846 dell'8 giugno 2006 del dirigente del Servizio enti locali". Infatti, da un lato il segretario comunale informa la Regione che il consiglio comunale con propria deliberazione n. 9 del 2 maggio 2006, non ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche; la Regione, viceversa, dichiara nel provvedimento di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio che: "il consiglio non risulta ancora convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione 2006"; inoltre siamo di fronte ad una palese violazione delle norme statutarie oltre alla violazione delle previsioni del testo unico sugli enti locali a cui si riferisce la stessa Regione con la legge regionale n. 13 del 2005. In merito all'autonomia statutaria è appena il caso di ricordare che l'articolo 114 della Costituzione definisce regioni, province e comuni come enti autonomi, dotati di statuti, funzioni e poteri propri; qualsiasi altra considerazione appare superflua. Infine, vi sarebbe da rilevare l'evidente volontà del sindaco di Iglesias di dimettersi nel corso del consiglio comunale del 2 maggio 2006: volontà chiaramente espressa, ma che non ha avuto le conseguenze previste dalla legge;
- anche in riferimento alla seduta del consiglio comunale del 7 luglio 2006, nel ricorso gerarchico vengono evidenziati numerosissimi elementi di illegittimità tra cui:
a) l'assenza del segretario comunale, anche se partecipava alla seduta del consiglio il vicesegretario comunale privo del diploma di laurea richiesto per la posizione di segretario;
b) la mancata convocazione delle commissioni consiliari permanenti per l'espressione del parere obbligatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del regolamento del consiglio comunale di Iglesias;
c) il fatto che i consiglieri comunali non venivano posti nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, in quanto, come precedentemente detto, le commissioni consiliari permanenti non venivano convocate. In proposito, particolarmente significativa in tema di controllo consiliare è la norma introdotta dal comma 6 dell'articolo 11 della Legge n. 265 del 1999 che aggiunge il comma 7 ter all'articolo 31 della Legge n. 142 del 1990. Questo nuovo comma prevede che sia compito del presidente del consiglio comunale assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
considerato che il Prefetto di Cagliari ha trasmesso il ricorso e la documentazione allegata al Presidente della Regione e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
ricordata la celerità con cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica sono intervenuti per sancire lo scioglimento di altri consigli comunali in Sardegna;
attesa la necessità di procedere rapidamente alla definizione del ricorso presentato dai consiglieri comunali di Iglesias,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per conoscere i termini entro i quali la Giunta intende sciogliere il consiglio comunale di Iglesias.Cagliari, 15 settembre 2006