CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'interrogazione Vargiu sulla ripartizione del Fondo per le attività delle consigliere di parità per gli anni 2002 - 2003 - 2004.
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Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Ai fini in questione appare preliminarmente opportuno fare un breve cenno in ordine all'istituto del Fondo nazionale per le attività delle Consigliere di parità e dei Consiglieri di parità.
Tale fondo è stato istituito dall'art. 9 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n°196 al fine di finanziare le spese relative alle attività della Consigliera e del Consigliere nazionale di parità e delle Consigliere o dei Consiglieri regionali e provinciali di parità.
A seguito dei recenti interventi legislativi di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna, la disciplina dell'istituto è contenuta nell'art. 18 del d.lgs. 11 aprile 2006, n .198.
Il suddetto fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività degli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri di parità di qualsiasi livello (comprensive dei compensi per esperti, delle spese per le azioni in giudizio, di quelle per le indennità spettanti alle consigliere, etc ).
Le relative risorse sono attinte dal finanziamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso il Fondo per l'occupazione, nonché del Dipartimento delle pari opportunità.
Previo parere della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città e Autonomie locali, tali risorse vengono annualmente ripartite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
Salva la quota riservata all'ufficio della Consigliera o del Consigliere nazionale di parità, pan al 30%, il restante 70%, su proposta della Commissione interministeriale per la gestione del Fondo, deve essere suddiviso tra le regioni nel rispetto di criteri obiettivi individuati dallo stesso d.lgs. n 198/2006.
A fronte delle puntuali prescrizioni citate, nell'ambito della suddetta normativa nazionale, non è stato previsto alcun criterio per la successiva ripartizione della quota spettante a ciascuna Regione, tra la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e le Consigliere o i Consiglieri di parità provinciali. Pertanto, nel silenzio della norma, tale ultima funzione distributiva va implicitamente ritenuta di competenza delle singole Giunte regionali.
Quindi, le Regioni dovranno applicare i criteri obiettivi di ripartizione indicati dalla richiamata legislazione nazionale, tenendo conto del numero delle Consigliere o dei Consiglieri operanti nel territorio regionale, di vari indicatori statistici (i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali) e, infine, della capacita di spesa dei diversi organismi di parità dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.
In mancanza di esplicita disposizione in tal senso, gli esecutivi regionali non sono tenuti a richiedere ad alcun soggetto proposte di ripartizione né pareri sulle ipotesi di ripartizione elaborate dagli organi regionali.
In particolare non è in alcun modo prescritto né un potere di proposta né un obbligo di acquisizione del preventivo parere vincolante degli organismi di parità operanti all'interno del territorio regionale.
Ancor meno è disposto che debba richiedersi il preventivo assenso congiunto di tutti tali uffici.
E difatti, a voler svolgere una analogia con la disciplina relativa alla ripartizione del fondo suddetto a livello nazionale, la Regione Sardegna, pur non rimanendone vincolata, potrebbe chiedere una preventiva proposta solo alla Consigliera Regionale di parità, posto che anche in seno alla Commissione interministeriale preposta a fornire obbligatoriamente il suddetto progetto di piano di riparto tra il livello centrale e le regioni, l'unico rappresentante della rete nazionale di parità e la Consigliera o il Consigliere nazionale.
Intanto è opportuno premettere che non vi e una consolidata esperienza in materia, poiché, come è noto, il primo decreto nazionale di riparto e stato emanato il 24 gennaio 2002, mentre, a livello regionale, la prima ripartizione dei fondi e avvenuta con un ritardo di due anni e mezzo, ossia nell' agosto 2004.
Sebbene, come detto, manchi un vincolo che imponga una previa consultazione degli organismi di parità, la Giunta Regionale della Sardegna, per il tramite dello scrivente, ha assunto la buona prassi di valutare preventivamente gli eventuali piani presentati congiuntamente dagli organi di parità.
Ma mentre per i fondi relativi al triennio 1999-2001 fu presentata dalla Consigliera di parità regionale con nota n 30 del 27.02.2004, una proposta condivisa da tutte le Consigliere di parità, la quale trovo puntuale accoglimento nella deliberazione n 33/21 del 10.08.2004, eguale iniziativa non è stata intrapresa per la quota del suddetto fondo pertinente gli anni dal 2002 al 2004.
E ciò a causa del mancato accordo di tutti gli uffici di parità.
Ciò malgrado, la scrivente, dopo essere stata informata dalla citata Consigliera di parità regionale, con nota n 90 del 01.03.2005, del mancato accordo tra gli uffici di parità, ha richiesto comunque alla stessa Consigliera di parità, con nota n 2657/GAB del 08.09.2005, di presentare una propria proposta di ripartizione.
Circa la legittimità della ripartizione della quota di fondo relativa all'anno 2004 tra tutte le attuali otto province piuttosto che tra le sole quattro province di più risalenti costituzione, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo è bene ricordare che, in attuazione della legge Regionale n. 4 del 2 gennaio 1997, la legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 ha istituito le nuove Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.
Tali enti locali sono stati retti dai Commissari nominati dalla Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 4/1997, come modificata dalla legge Regionale n. 10/2002, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della provincia stessa fino all'insediamento degli organi elettivi, quali risultanti dalle elezioni provinciali dell'8 e 9 maggio 2005.
Nel 2004 quindi, erano già esistenti le cosiddette nuove 4 province, seppur rette da commissari regionali e prive del relativo Consigliere di parità.
Il quesito riguarda i motivi per i quali, per l'anno 2004, queste abbiano ricevuto una parte della quota del Fondo nazionale per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità attribuita alla Regione Sardegna, anche in mancanza della nomina del relativo organo di parità.
Tale scelta e giustificata dalle seguenti motivazioni.
a) ragioni di opportunità, equità ed efficienza dell'azione amministrativa
E' ben noto il rilievo del ruolo dei Consiglieri di parità, compresi quelli provinciali Essi si occupano di presidiare a uno dei più rilevanti principi di civiltà giuridica delle società civili, quello della pan dignità sociale e giuridica tra gli uomini e le donne. Tale funzione è garantita oltre che dalla Costituzione italiana, anche dall'ordinamento dell'Unione europea, tanto da far assumere a tale aspetto il ruolo di mainstreaming, ossia di principio da rispettare in tutte le politiche dell'Unione.
Considerata l'importanza di tali compiti, l'Amministrazione regionale si e determinata ad agevolare l'operato di tali organismi di garanzia, assicurando loro la possibilità di divenire operativi sin dal momento della nomina ministeriale, poter do godere delle risorse finanziarie accumulate, relative ad alcuni degli anni in cui sarebbero dovuti essere nominati.
La motivazione è stata quella di evitare gravi disagi che interessano tutti le nuove intraprese in fase di avvio in particolare quello della mancanza di fondi per un periodo piuttosto lungo in una fase in cui è essenziale, ma molto costoso, proporre azioni che siano in grado di farsi apprezzare nel contesto sociale. Lo stesso atteggiamento è stato adottato anche precedentemente, con riferimento alle quattro province storiche.
Difatti:
in provincia di Cagliari, la Consigliera e stata nominata nel 2002 ma ha potuto godere di risorse accantonate sin dal 1999,
nelle province di Nuoro e Or stano, le Consigliere sono state nominata nel 2001 ma hanno potuto godere di risorse accantonate sin dal 1999,
addirittura in provincia di Sassari, la Consigliera e stata nominata nel 2006 ma anch'essa ha potuto godere delle risorse accantonate sin dal 1999
b) ragioni di correttezza istituzionale tra l'amministrazione regionale e gli enti locali provinciali
E' vero che la decisione circa i soggetti beneficiari delle somme da ripartire per l'anno 2004 è stata presa dalla giunta regionale ma e altrettanto vero che essa si è attenuta a quanto concertato nell'incontro avvenuto con i rappresentanti di tutte le otto province sarde.
Tale opzione non è stata adottata nell'ambito della ripartizione dei fondi riguardanti il periodo dal 1999 al 2001, per ragioni di urgenza che suggerirono di procedere pur in assenza di un accordo con gli enti territoriali intermedi alla proposta di tutte le Consigliere di parità sarde non era stato dato seguito da parte della precedente giunta, cosicché tali uffici si trovavano privi di qualsiasi disponibilità economica per potere eseguire concretamente il proprio importante mandato. Era necessaria dunque una risposta immediata.
All'opposto, non vi sono state ragioni di emergenza in occasione della ripartizione dei fondi per il triennio dal 2002 al 2004. Ragion per cui, l'Amministrazione regionale ha preferito coinvolgere tutti i soggetti locali interessati. In detta circostanza i rappresentanti degli enti locali hanno convenuto sulla opportunità di distribuire le somme stanziate per il 2004 anche alle nuove province, in modo da assicurare ai rispettivi organi di parità la possibilità di operare con adeguati mezzi finanziari.
In tal modo sia l'ente regionale che gli enti locali hanno ritenuto di operare nella maniera più conforme alla ratio della disposizione di cui all'art. 11 della richiamata legge Regionale 2 gennaio 1997, n. 4 secondo la quale le province storiche, oltre a conferire a quelle di nuova istituzione beni e risorse adeguati, devono regolare i i apporti patrimoniali e finanziari con queste ultime entro un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.
L'Assessore
Maddalena Salerno***************