CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1108/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all'interrogazione VARGIU sulla procedura di affidamento dell'incarico di brokeraggio da parte della Asl n. 8 di Cagliari.

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In prossimità della scadenza del precedente contratto di polizze incendio, furto e infortuni categorie diverse, auto rischi diversi e responsabilità civili verso terzi e prestatori di lavoro della Asl di Cagliari (luglio 2007), l'Azienda, in vista del bando per la nuova gara d'appalto, ha ritenuto utile e necessario analizzare la situazione assicurativa presente e le possibili soluzioni contrattuali al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e migliorare il servizio.

In ragione dell'estrema complessità, delicatezza e tecnicismo delle problematiche afferenti la determinazione del contenuto della polizza, è apparso opportuno avvalersi di un broker assicurativo, figura professionale alla quale il d.lgs 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione appunto dei contenuti delle polizze e dei contratti.

L'assistenza e consulenza del broker è particolarmente opportuna e conveniente per l'Amministrazione dato che le sue prestazioni vengono retribuite mediante una quota parte corrisposta alla società assicurativa, posto che il premio rimane immutato per l'Azienda.

Il ricorso alla figura del broker, inteso come consulente esterno, indipendente e qualificato, rientra senza dubbio tra i servizi di consulenza professionale e intellettuale che esigono come criterio di scelta quello dell'"intuitu personae" così come si evince dagli artt. 106 e seguenti del d.lgs 209/2005 in. cui è insito l'elemento di fiduciarietà, confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa.

La scelta della società Assidoge srl di Milano è stata . basata sul fatto che la stessa è risultata particolarmente esperta nel settore della consulenza assicurativa e nella gestione del portafoglio polizze della pubblica amministrazione, di aziende sanitarie in particolare.

Per le ragioni esposte non si ritiene si possano ravvisare "censurabili profili di illegittimità" né che vi sia stata una "violazione delle norme del codice dei contratti" così come ipotizzato nell'interrogazione in oggetto.

Nella speranza di aver risposto in maniera esaustiva restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti saluti.