CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 1108/A
INTERROGAZIONE VARGIU, con richiesta di risposta scritta, sulla procedura di affidamento dell'incarico di brokeraggio da parte della Asl n. 8 di Cagliari.
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Il sottoscritto,
considerato che:
- in data 29 marzo 2007, con delibera n. 345, il direttore generale della Asl n. 8 di Cagliari deliberava di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di consulenza e assistenza in materia assicurativa a favore della societą Assidoge Srl;
- in data 4 maggio 2007, con delibera n. 516, il direttore generale della Asl n. 8 di Cagliari prendeva atto della stipula della convenzione tra Asl n. 8 di Cagliari e Societą Assidoge Srl, dando mandato al servizio tecnico della Asl di attivare, entro il 30 luglio 2007, i successivi e necessari adempimenti per l'espletamento della gara per la copertura dei servizi assicurativi aziendali;
- a seguito di tale convenzione, il broker incaricato ha successivamente predisposto e realizzato tutte le attivitą di competenza relative alla gara per la copertura assicurativa della Asl n. 8, che č stata infine aggiudicata per un importo complessivo triennale di euro 7.051.890;
- le usuali provvigioni per le attivitą di brokeraggio assicurativo ammontano a circa il 10 per cento dell'importo del premio, per cui, nel caso di specie, l'importo relativo all'attivitą di consulenza prestata dal broker Assidoge Srl sarebbe quantizzabile intorno ai 700.000 euro su base triennale;
- il vigente Codice dei contratti pubblici, agli articoli 56 e 57, per quanto attiene agli incarichi relativi agli appalti di servizi, ai quali č assimilabile l'attivitą di brokeraggio, č categorico nel dettare le procedure di gara per gli incarichi "sopra soglia" (al di lą di importi che variano tra euro 137.000 e 211.000, in relazione alla stazione appaltante, ex articolo 125, comma 5), ma anche nel disciplinare le procedure per l'attribuzione degli incarichi "sotto soglia", comunque superiori ai 20.000 euro (elevati a 30.000 dalla legge regionale n. 5 del 2007, articolo 41);
- l'incarico di brokeraggio attribuito dalla Asl n. 8 ad Assidoge Srl risulterebbe, invece, assegnato sulla base di un procedimento del tutto fiduciario, ad intuitu personae, che non avrebbe dunque rispettato i parametri di cui sopra;
- tale procedura di affidamento diretto appare invece consentita soltanto per importi inferiori ai 30.000 euro e, pertanto, di entitą assolutamente inferiore rispetto alle provvigioni discendenti dall'appalto assicurativo in oggetto;
- la stessa legge regionale n. 5 del 2007 che, all'articolo 41, prevede il cottimo fiduciario per importi di servizi inferiori ai 130.000 euro, dispone comunque l'acquisizione di almeno dieci offerte,chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale per sapere se:
1) non ritengano che siano ravvisabili censurabili profili di illegittimitą nell'assegnazione diretta ad Assidoge Srl dell'incarico di brokeraggio assicurativo da parte della Asl n. 8;
2) per tali motivi, non ritengano opportuno annullare la delibera n. 516 del 2007 del direttore generale della Asl n. 8 di Cagliari, che stipula la convenzione per il brokeraggio assicurativo tra Asl n. 8 e Assidoge Srl;
3) non ritengano opportuno ribadire opportune direttive alle aziende sanitarie sarde perché non vengano replicate in futuro le scelte procedurali della Asl n. 8 qualora, come sembrerebbe, esse siano state adottate in violazione delle norme del Codice dei contratti e ignorando le professionalitą sarde, pur adeguatamente presenti sul mercato.Cagliari, 19 dicembre 2007