CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1103/A

Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all'interrogazione LICANDRO sull'applicazione delle norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

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In riferimento alle domande poste nell'interrogazione in oggetto l'Assessore della Pubblica Istruzione risponde quanto segue:

1. Il Piano Regionale dei Beni Culturali, previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R.14/2006 costituisce il fondamento della programmazione della Regione nel campo dei beni Culturali per il triennio. Si tratta di uno strumento innovativo e particolarmente complesso che stabilisce gli obiettivi e le priorità per lo sviluppo dei sistemi regionali museali e bibliotecari, fissando tra l'altro gli standard minimi di qualità del servizio e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale, i criteri per l'istituzione di nuovi istituti della cultura e definisce la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi nel settore e i criteri per la loro assegnazione. L'elaborazione del documento, che nella sua prima stesura ha richiesto un'accurata analisi e un'attenta riflessione, è giunta alle fasi finali e il Piano sarà presentato in tempi brevissimi.

2. La proposta di istituzione dell'Agenzia regionale denominata "Patrimonio Culturale - Sardegna" contenuta nel D.D.L. Finanziaria regionale 2008, art. 4, comma 12, finalizzata regolare e coordinare gli interventi sui beni culturali, secondo principi di efficacia organizzativa e gestionale pur nei rispetto dei principi di sussidiarietà, non è stata approvata in sede di voto in Aula.

3. Una gestione efficiente, coordinata e unitaria del patrimonio culturale della Sardegna, che può essere garantita da un organismo regionale come l'Agenzia, non pregiudica in alcun modo la concertazione con gli Enti Locali, ai quali è riconosciuto un ruolo fondamentale nella gestione dei beni culturali tramite la partecipazione alla definizione di obiettivi e piani regionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'azione regionale a favore dei sistemi degli istituti e dei luoghi della cultura, sarà avviata sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale dei beni culturali che sta per essere varato. I sistemi infatti costituiscono lo strumento fondamentale di organizzazione territoriale degli istituti e dei luoghi della cultura fondato sulla cooperazione delle strutture, l'incremento della qualità dei servizi, la valorizzazione della professionalità degli operatori, di musei, parchi archeologici, ecomusei e biblioteche.

5. La nuova impostazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura dovrà tener conto delle risultanze del Piano regionale che individuerà gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni, i requisiti professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici, i criteri per la valutazione dì efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari. Particolare attenzione sarà rivolta, pur nel rispetto della normativa vigente, alla salvaguardia dei posti di lavoro degli operatori dei musei, delle aree archeologiche e delle biblioteche che in questi anni hanno maturato esperienza e professionalità.