CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1103/A

INTERROGAZIONE LICANDRO, con richiesta di risposta scritta, sull'applicazione delle norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

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Il sottoscritto,

vista la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, avente per oggetto "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura";

visto:
- l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2006 che cita: "La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee";
- l'articolo 3 (Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'università, le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati), comma 3, della legge regionale n. 14 del 2006 dove la Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale;
- l'articolo 4 (Funzioni e compiti della Regione) al comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14 del 2006 dove si precisa che la Regione dovrà predisporre il piano regionale sui beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura;
- l'articolo 5 (Funzioni e compiti delle province) comma 1, della legge regionale n. 14 del 2006: "Le province concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano i compiti e le funzioni indicati al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006; in particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali...";
- l'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2006 dove le province, nel rispetto degli indirizzi regionali, programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale e istituiscono i sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della cultura e i sistemi del territorio;
- l'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2006 nel quale si dice che le province, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti nel territorio provinciale;
- l'articolo 6 (Funzioni e compiti dei comuni ) della legge regionale n. 14 del 2006 dove, al comma 1, si precisa che i comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna;
- l'articolo 6, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14 del 2006 dove si indica che i comuni provvedono all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
- che il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2006 precisa che i comuni, per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza;
- l'articolo 7 (Piano regionale sui beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura), comma 1, della legge regionale n. 14 del 2006: "La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, elabora il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano regionale, sulla base delle proposte e dei programmi degli enti locali. In sede di prima applicazione le proposte degli enti locali, elaborate dalle province d'intesa con i comuni singoli o associati, sono trasmesse alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge";
- l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2006 che cita: "Il Piano regionale è predisposto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale";

evidenziato che in Sardegna operano, nelle aree archeologiche e nei sistemi bibliotecari, diversi operatori e cooperative specializzate;

vista la forte preoccupazione degli operatori delle cooperative che gestiscono le aree archeologiche e i sistemi bibliotecari, dovuta ad una situazione di assoluta incertezza per quanto riguarda il loro futuro lavorativo dopo il 30 maggio 2008;

considerato che la legge regionale n. 14 del 2006 rappresenta uno strumento importante di concertazione che mira principalmente alla concertazione con i comuni e le province e quindi al trasferimento di compiti e funzioni in materia di beni culturali agli enti locali,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) perché la Regione, come prevede l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2006, non ha predisposto il piano regionale sui beni culturali entro nove mesi dall'entrata in vigore della stessa;
2) perché, nonostante la legge regionale n. 14 del 2006 preveda una forte concertazione con gli enti locali, la Regione abbia costituito un'agenzia sui beni culturali a direzione regionale, ponendosi in totale contrasto con quanto dettato dalla legge stessa e accentrando nuovamente a se tutte le funzioni;
3) a quale livello sarà il coinvolgimento e il ruolo dei comuni e delle province all'interno dell'Agenzia sui beni culturali;
4) se la Regione, dopo la delibera del luglio 2005 e dopo quanto previsto nella legge regionale n. 14 del 2006 all'articolo 12, intende finalmente finanziare i sistemi museali, dargli quel ruolo fondamentale di coordinamento e fruizione dei beni culturali;
5) quali sono le azioni concrete per salvaguardare i posti di lavoro degli operatori delle aree archeologiche e dei sistemi bibliotecari vista la delibera della Giunta regionale n. 50/24 dell'11 dicembre 2007 che prevede l'indizione di 8 bandi pubblici territoriali per l'individuazione di 8 società di gestione capaci di assicurare la qualità dei servizi secondo gli standard definiti dal piano regionale.

Cagliari, 14 dicembre 2007