CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 1007/A

Risposta scritta dell'Assessore dei trasporti all'interrogazione CALIGARIS sull'inaccettabile decisione della Gestione governativa Ferrovie di Sardegna (FdS) di non assumere 26 assuntori precari da anni ed esclusi dal bando per nuovi autisti.

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Le questioni poste dall'interrogante nell'interrogazione n. 942/A sono state oggetto di un comunicato stampa riportato con risalto dai principali quotidiani sardi. Di seguito riportiamo integralmente la nota di risposta trasmessa dalle Ferrovie della Sardegna ai quotidiani e all'Assessorato dei Trasporti per conoscenza (nota FdS prot.12741/D del 28 luglio 2007, a firma del Direttore Generale).

"In riferimento al contenuto dell'articolo in oggetto pubblicato su codesto quotidiano il giorno 26/07/07 a firma del giornalista Alessandro Testa (cronaca di Cagliari, pag. 17) ed all'interrogazione presentata dal Consigliere Regionale Maria Grazia Caligaris, si ritiene opportuno e necessario precisare quanto segue.

Nel mese di settembre 2004 fu predisposta una graduatoria, mediante sorteggio, di tutte le domande pervenute nel periodo dal 01/01/02 al 06/09/04 per poter stipulare n. 26 convenzioni di assuntori di passaggio a livello, nel pieno rispetto delle disposizioni della legge n. 14/1965, nella tratta Cagliari - Monserrato al fine di poter procedere al completamento dei lavori di costruzione della Metropolitana leggera di Cagliari, la cui conclusione era prevista, al 31/12/06.

I passaggi a livello lungo la predetta tratta ferroviaria erano già dotati, sin dagli anni 80, di impianti automatici che avevano escluso il presenziamelo degli operatori. Per. consentire la trasformazione della linea da ferroviaria a tranviaria si è reso necessario smantellare tali impianti e garantire il transito dei treni in sicurezza, con personale di custodia dei passaggi a livello (assuntori), fino al termine dei lavori.

Il carattere di temporaneità della convenzione di assuntori fu reso noto a ciascuno degli interessati fin dal momento della loro convocazione per l'effettuazione delle prescritte visite mediche.

Del resto non avrebbe potuto essere diversamente sulla base delle disposizioni della citata legge n. 14/1965.

E' opportuno, inoltre, precisare che il contratto di assuntori si configura come un rapporto di lavoro autonomo come affermato da numerose sentenze alcune delle quali hanno interessato questa gestione.

Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che non possono essere accettate le accuse di "sfruttamento cui sono sottoposti i 26 giovani con un contratto atipico inaccettabile a termini di legge" atteso che agli stessi viene assicurato il trattamento economico e normativo previsto dalla legge né, tantomeno, che i giovani in argomento "hanno dovuto sottostare a un contratto che nella prospettiva di un lavoro certo li ha portati, a proprie spese a dover pagare il corso per le patenti per la conduzione, dei mezzi" atteso che agli stessi, fin dalla convocazione per effettuare le visite mediche era noto che si sarebbe trattato di una rapporto destinato ad esaurirsi dopo un triennio o, comunque, al termine dei lavori di cui sopra.

Per poter permettere l'entrata in esercizio della metropolitana leggera di Cagliari, la scrivente, in considerazione delle carenze di personale da destinare alla condotta dei mezzi, si è trovata nella necessità di dover assumere addetti alla guida. Trattandosi di un'amministrazione delle Stato facente capo al Ministero dei Trasporti questa Gestione si è dovuta attenere al disposto dell'alt. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro mediante "....avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità".

In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 35 è stata quindi inoltrata all'Unità Operativa dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari (competente al riguardo) apposita richiesta di trasmissione dei nominativi dei lavoratori in graduatoria nelle liste di collocamento in possesso della patente D e del GAP.

Nessun bando è stato, pertanto, predisposto da questa Gestione che, in ottemperanza alla normativa suddetta, si è limitata a chiedere un elenco degli iscritti alle liste di collocamento.

Quanto al fatto che i lavoratori adibiti ai passaggi a livello non possono essere iscritti alle liste di collocamento poiché risultano già occupati ciò dipende esclusivamente dalla normativa in materia di collocamento della quale non può certo farsi carico la scrivente pur condividendo la considerazione che la stessa, nel caso di specie, crei un pregiudizio a tali lavoratori.

Quanto all'affermazione di "strani comportamenti tenuti negli anni dalla gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna che non ha coperto le carenze d'organico e non ha rinnovato e garantito la manutenzione del parco mezzi è doveroso precisare che questa azienda è stata interessata da un piano di ristrutturazione iniziato con la legge n. 662/1996, finalizzato al risanamento tecnico economico per il successivo passaggio alla Regione, che ha portato ad una notevole riduzione della forza lavoro protrattasi successivamente per effetto del blocco del turnover previsto,dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo e dalle notevoli riduzioni sui finanziamenti applicate nel corso degli ultimi anni".

E' opportuno rimarcare che, per far fronte alle predette contrazioni delle unità di personale, sono state attivate tutte le azioni di riorganizzazione, efficientamento e riqualificazione della forza lavoro percorribili mantenendo costante, in sicurezza e regolarità, il livello dei servizi.

Per quanto concerne la conduzione ed il mantenimento in efficienza dei vari impianti tecnologici costituenti la nuova infrastruttura, mediante definizione di appositi contratti a tempo in regime dì "service" con ditte specialistiche del settore, si precisa che tali soluzioni, oltre che essere, quasi certamente, meno onerose si rendono necessario anche in considerazione del fatto che le attività di reclutamento del personale specializzato necessario richiedono tempi non compatibili con la prossima apertura dell'esercizio metrotranviario.

E' del tutto evidente, pertanto, che il rispetto delle norme in vigore non consente di seguire procedure differenti rispetto a quelle sinora applicate.
Probabilmente una analisi più oggettiva avrebbe condotto a valutazioni differenti."

Alcune precisazioni sono necessarie per poter meglio qualificare alcune altre questioni che l'Interrogante pone nella interrogazione successiva di pari argomento n. 1007/A.

In particolare l'affermazione che "... omissis., in occasione della decisione della ditta Pani di Sassari, la Giunta regionale., omissis... ha deciso il trasferimento ....omissis all'Azienda regionale sarda trasporti (ARST)" è talmente falsa e colpisce la superficialità di affermazioni per cui basterebbe un minimo di approfondimento per verificarne la veridicità. Il personale ex-Pani fu assunto a tempo determinato proprio dalle Ferrovie della Sardegna, con mantenimento della separazione contabile ed operativa, dal resto delle attività svolte da quest'ultima.

Il rapporto di lavoro degli assuntori è disciplinato dettagliatamente dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14. Si può certamente argomentare della attualità e della significatività di tale previsione normativa in materia di rapporti contrattualmente definiti tra datore di lavoro e lavoratore. Tuttavia, rimane il fatto che il ricorso a tale forma contrattuale è legale, e che la stessa legge configura il rapporto di lavoro degli assuntori come lavoro autonomo e non come lavoro dipendente "di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza "(v. art. 6 I n. 14/1965) fatta salva la facoltà di risoluzione immediata in "caso di soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria"(V.art.III.n.14/1965).

La predetta configurazione del rapporto come lavoro autonomo è stata confermata anche da numerose sentenze fra le quali si citano le seguenti:
- Consiglio di Stato, sez. Sicilia, sentenza n. 116 del 28/03/07;
- Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 716 del 02/02/85;
- Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n. 3495 del 19/05/88; Pretore di Sassari, sentenza n. 1144/97 del 18/11/97;
- Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, sentenza, n. 153/99 del 24/03/99.

Per quanto concerne l'impossibilità dei 26 assuntori operanti sulla tratta Monserrato - Cagliari di partecipare al bando indetto dalla Provincia di Cagliari per l'assunzione di n. 21 Operatori di Esercizio (ex conducenti di linea) è opportuno sottolineare che soltanto 12 di essi sono in possesso della patente D e del CAP e che quindi, i restanti 14 non avrebbero potuto, comunque, essere inseriti nelle graduatorie predisposte dalla Provincia di Cagliari.

Com'è noto, l'Assessorato dei Trasporti ha, per il momento, limitate possibilità di incidere sulle scelte gestionali ed operative di Ferrovie della Sardegna.

E' questa una delle molte ragioni che ha spinto l'attuale Giunta regionale ad accelerare il lavoro necessario a realizzare il trasferimento delle Gestioni Commissariali governative dallo Stato alla Regione.

Com'è noto questa possibilità era già prevista dal D.lgs 422 del 1997, ma inspiegabilmente, solo a partire dalla fine del 2004, la Regione ha lavorato incessantemente per realizzare tale passaggio. Non appena il Consiglio dei Ministri approverà le nonne di attuazione dello Statuto - ultimo passo dell'iter procedurale di trasferimento - la Regione potrà subentrare alla Stato nell'indirizzo strategico delle Gestioni Commissariali governative, potendo, allora, rispondere pienamente anche delle decisioni gestionali.