CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'interrogazione SANNA Matteo sulle procedure di appalto di servizi e progetti SIL (Sistema Informativo del Lavoro).
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In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si ritiene necessario precisare che:
- il Sistema informativo del lavoro (Sii Sardegna) costituisce azione specifica della misura 3.1 del P.O.R., "organizzazione dei servizi per l'impiego". A tale misura l'Unione Europea attribuisce valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi della SEO (Strategia europea per l'occupazione).
- Tutte le attività della misura sono state affidate a soggetti attuatori esterni attraverso bandi di gara a procedura aperta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 157/1995; tutti i bandi, compreso quello relativo al SIL, sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge. La gara ad evidenza pubblica per la realizzazione del Sistema informativo del lavoro è stata aggiudicata con determinazione n. 1958/LAV del 9.07.2002 ad un raggruppamento temporaneo d'imprese composto dalle Società Accenture, Hp, Metso, Tiscali.Nel corso della fornitura dei servizi relativi al bando principale si è registrato un radicale cambiamento del quadro normativo nazionale in materia di collocamento (D.lvo 297/2002) e mercato del lavoro (D.lvo 276/2003). I mutamenti prodotti nell'assetto normativo e procedurale preesistente hanno reso indispensabili alcune realizzazioni di completamento della prima fase progettuale del SIL. Tali realizzazioni, non prevedibili all'epoca dell'emissione del bando originario, non potevano essere tralasciate e tanto meno separate dal progetto principale dal punto di vista tecnico, senza recare inconvenienti anche di ordine economico all'amministrazione, nonché ritardi inaccettabili per la U.E. nella messa a punto dei centri per l'impiego, così come espressamente stabilito dal P.O.R.
Si è ritenuto di fare fronte alle sopravvenute circostanze ricorrendo a quanto previsto nel decreto legislativo 157/1995, che costituisce norma di attuazione della direttiva 92/50 Cee in materia di appalti pubblici di servizi. L'art. 7 del citato decreto prevede al comma 2 "Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara" mentre la lettera e) di detto comma precisa il campo di applicazione "per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che a causa di circostanze impreviste siano diventati necessari per la prestazione del servizio, oggetto del progetto o del contratto, purché aggiudicato al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venir separati, sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale".A tal fine l'Assessore del Lavoro pro tempore ha disposto con specifico atto di indirizzo politico amministrativo, n° 2715/Uff.Gab. del 23.12.2003, l'affidamento dei servizi complementari a norma dell'art. 7, comma 2, lettera e) da cui è scaturita un'articolata procedura amministrativa conclusa il 1° luglio 2004 con la stipula del contratto tra le parti.
In conclusione:
1) La Regione ha affidato la fornitura dei servizi complementari del SIL a norma della direttiva CEE in materia di appalti pubblici di servizi e a norma del Decreto legislativo 157/1995 di attuazione della suddetta direttiva, nel rispetto di tutte le prescrizioni del caso;
2) La fornitura di servizi complementari ai sensi della norma in questione non è soggetta ad alcun obbligo di pubblicazione;
3) Le responsabilità inerenti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Regionale sono definite sulla base della L.R. 40/90 e della L.R. 31/1998;
4) in teoria, sussistendo i presupposti di legge e le specifiche condizioni di necessità tutte le gare a procedura aperta sono integrabili con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 157/1995.
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