CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 69/A
presentata dai Consiglieri regionali
PILI - LA SPISA - OPPI - DIANA - VARGIU - LADU - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - SANCIU - SANNA Paolo Terzo - SANJUST - RASSU - AMADU - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU - RANDAZZO - ARTIZZU - LIORI - MORO - SANNA Matteo - MURGIONI - ONIDA - CASSANO - DEDONI - PISANOil 7 dicembre 2004
Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del dicembre 2004
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge ha come obiettivo quello di consentire un immediato e urgente intervento dell'amministrazione regionale teso a fronteggiare le gravi conseguenze delle alluvioni che hanno colpito diversi territori della Sardegna nel mese di dicembre 2004.
Tale proposta, oltre a consentire la rapida individuazione dello strumento amministrativo e finanziario necessario per intervenire con efficacia sui luoghi del disastro, consente di far fronte al pagamento dei danni che hanno colpito centinaia di privati cittadini vittime dell'alluvione.
Nel quadro legislativo che si propone si stanziano 150.000.000 di euro, risorse necessarie da una prima sommaria stima ad intervenire su almeno quattro fronti principali.
Gli stanziamenti sono cosi articolati:
- euro 80.000.000. per la concessione di finanziamenti agli enti competenti per territorio e settore per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi, da erogare attraverso i comuni, ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e dei beni mobili danneggiati;
- euro 40.000.000 per le opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
- euro 10.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;
- euro 10.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
- euro 10.000.000 per la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese.
Per ogni singolo intervento proposto vengono indicate modalità di intervento ed in particolar modo si fissano i termini e le procedure per la definizione e quantificazione dei danni.
Nell'articolato vengono individuati i comuni come soggetti cardine dell'intervento con particolare riferimentoai danni di propria competenza ed in particolar modo viene loro delegata la verifica, la certificazione e conseguente erogazione dei fondi destinati ai privati cittadini colpiti dall'evento alluvionale.
I Sindaci potranno avvalersi anche di personale esterno incaricato di effettuare perizie tecniche tese a certificare i danni e all'eventuale riscontro delle stesse autocertificazioni previste in alcuni casi.
Tali oneri dovranno essere autorizzati dalla Regione.
Nella proposta di legge viene istituito anche un fondo di rotazione per la progettazione di tutti gli interventi che saranno contenuti in un apposito piano che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale su proposta dei comuni.
Tale previsione consentirà ai comuni di poter operare speditamente al fine di evitare lungaggini legate al reperimento delle risorse necessarie per avviare le procedure di progettazione.
Con la presente proposta di legge viene anche ipotizzato il ricorso a procedure straordinarie derogatorie tese all'accelerazione delle opere che dovranno essere in capo ai Sindaci attraverso l'attribuzione di poteri commissariali.
Nella previsione legislativa è compreso anche un piano di sistemazione idrogeologica e difesa del suolo che dia priorità a tutte le opere relative alle aree interessate dalla dichiarazione di calamità naturale già programmati e/o selezionati attraverso apposite azioni e misure previste dai programmi comunitari.
Alla individuazione degli ulteriori interventi si dovrà provvedere in coordinamento con i programmi di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in seguito alle verifiche delle strutture tecniche della Regione.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
PIRISI, Presidente e relatore, SANCIU, Vice Presidente - PORCU, Segretario - CUCCU, Segretario - GIORICO - MANCA - MATTANA - MURGIONI - SABATINI - URAS
pervenuta il 17 dicembre 2004
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 17 dicembre 2004 il testo unificato P.L. 69-D.L. 73/A contenente " Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004".
La Commissione, dopo l'illustrazione - effettuata dagli Assessori regionali all'Ambiente e ai Lavori pubblici - degli interventi messi in campo dalla complessa macchina dei soccorsi per fronteggiare l'eccezionale evento meteorologico verificatosi, prevalentemente, nella Sardegna centro-orientale nel periodo 6-9 dicembre 2004, si è puntualmente soffermata sulle proposte normative che sia la minoranza consiliare sia la Giunta regionale hanno presentato.
La Commissione, nella consapevolezza del comune intento dell'intero Consiglio regionale di fornire pronte, adeguate ed efficaci risposte alle popolazioni così duramente colpite, ha esitato un testo normativo che si ritiene capace di far fronte, in modo tempestivo e puntuale alle prime necessità, in modo da assicurare una pronta ripresa dell'attività civile ed economica delle zone colpite.
IL TESTO DELLA COMMISSIONE E' UNIFICATO CON IL DISEGNO DI LEGGE N. 73
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Interventi urgenti conseguenti agli eventi allu-vionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004
Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa1. A seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2004 che hanno colpito i comuni ed i territori limitrofi individuati con delibera ricognitiva della Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, ad integrazione di quello statale, lo stanziamento di 150 milioni di euro.
. Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, a titolo di anticipazione o a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, lo stanziamento di euro 40.000.000. La Regione è, altresì, autorizzata ad anticipare la somma di euro 10.000.000 derivante dal primo stanziamento previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi alluvionali. Con tali stanziamenti, da gestire nell'ambito del proprio bilancio, la Regione è autorizzata ad attuare gli interventi previsti nel programma di cui al successivo articolo 2, comma 2.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative, nonché per il ristoro del danno subito dai beni mobili di prima necessità;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8; ad essi si provvede con le risorse provenienti dal fondo di solidarietà in agricoltura. Tali interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia di aiuti di stato approvati dall'Unione Europea;
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadenti nei comuni di cui al precedente comma 1;
g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia.
5. Per le esigenze di attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Art. 2
Finalità1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati alle seguenti tipologie di intervento:
a) euro 80.000.000. per la concessione di finanziamenti agli enti competenti per territorio e settore per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi, da erogare attraverso i comuni, ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e dei beni mobili danneggiati;
b) euro 30.000.000 per le opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
c) euro 10.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;
d) euro 10.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
e) euro 10.000.000 per la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese.
. Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento1. Lo stanziamento di euro 50.000.000, in ragione di euro 40.000.000 per l'anno 2004 e di euro 10.000.000 per l'anno 2005 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le Unità Previsionali di Base, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.
2. Il Presidente della Regione, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, predispone un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza. Il Presidente verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, su specifiche indicazioni del Presidente, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative Unità Previsionali di Base.
3. Agli interventi di cui alla presente legge, ricompresi nel programma del Commissario di cui al comma 2 si applicano le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1. Per gli interventi finanziati con le risorse provenienti dal bilancio regionale, si applicano le disposizioni di maggior favore di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Attuazione degli interventi pubblici1. Per le finalità di cui lettera a) dell'articolo 2 le risorse finanziarie individuate costituiscono un fondo speciale istituito nei capitoli di bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici che è autorizzato, con decreto del direttore generale, all'erogazione dei fondi all'ente competente per l'intervento infrastrutturale previsto nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 1.
2. Con la stessa delibera la Giunta regionale istituisce un fondo di rotazione per la progettazione delle opere ammesse a finanziamento e anticipa all'ente delegato, entro quindici giorni successivi alla delibera, sino ad un ammontare massimo del 10 per cento dello stanziamento previsto come anticipazione delle spese generali previste per la realizzazione dell'opera.
3. Il direttore generale è autorizzato all'approvazione e all'erogazione dello stanziamento complessivo dell'intervento in due soluzioni, rispettivamente del 60 e del 30 per cento, se non vi sono scostamenti oltre il 10 per cento della previsione iniziale.
4. Nel caso in cui si dovessero registrare scostamenti la Giunta regionale è competente alla predisposizione di un nuovo quadro finanziario degli interventi nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, compresa la rimodulazione della ripartizione di cui all'articolo 2.
5. Le opere sono delegate ai comuni e agli enti competenti relativamente alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie.
. Art. 3
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
In aumento
UPB E03.003
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2004 -------------------
2005 euro 10.000.000.
Spesa
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.015
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
competenza
2004 euro 40.000.000
cassa euro 25.000.000
In aumento
Direzione 00
Servizio 00
UPB S03.009
N.I. 03.27 - Interventi urgenti per eventi alluvionali 2004
competenza
2004 euro 40.000.000
cassa
2004 euro 25.000.000
2005 euro 10.000.000
2 Le somme stanziate dalla presente legge e quelle individuate per la realizzazione del programma commissariale, qualora non impegnate entro il 31 dicembre 2004 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 5
Finanziamenti ai comuni1. Lo stanziamento di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 2, è utilizzato in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla Legge 26 febbraio 1996, n. 74 secondo quanto indicato ai commi 2 e 3.
2. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo, anche collettivo, ubicati nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificati, ovvero legalizzati o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutti o gravemente danneggiati e per le quali sono state emesse, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, é assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 70 per cento della spesa prevista per il ripristino.
3. Per il ripristino delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali sono state emesse, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa per il ripristino.
4. Al fine di una puntale gestione dei fondi i comuni colpiti dall'evento alluvionale provvedono con l'ausilio di propri funzionari o tecnici competenti incaricati alla verifica dei danni e riscontrano le dichiarazioni rese dai proprietari degli immobili danneggiati.
5. Le eventuali spese che i comuni dovessero sostenere per l'accertamento dei danni sono preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici con determinazione del direttore generale. Tali spese non devono superare l'importo massimo complessivo di euro 200.000.
. Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 6
Sistemazione idrogeologica e difesa del suolo1. Con gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'attuazione di un piano straordinario di interventi sulla difesa del suolo dando priorità a tutte le opere relative alle aree interessate dalla dichiarazione di calamità naturale già programmati e/o selezionati attraverso apposite azioni e misure previste dai programmi comunitari. Alla individuazione degli ulteriori interventi si provvede in coordinamento con i programmi di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, in seguito alle verifiche delle strutture tecniche della Regione.
. . Art. 7
Danni alle colture1. In relazione ai danni subiti dalle colture annuali in atto nelle aziende agricole danneggiate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, gli indennizzi sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita istanza corredata da un'autocertificazione asseverata da tecnico abilitato che specifichi gli estremi catastali dell'azienda, il titolo di relazione (proprietà, affitto, etc.), il piano colturale in atto, la coltura danneggiata, la sua estensione e la percentuale del danno subito rispetto alla produzione aziendale.
2. I comuni competenti, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dell'indennizzo, utilizzando le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 4 per la verifica, provvedono alla liquidazione dello stesso nei termini e con le modalità stabiliti con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emesso nel rispetto del regime d'aiuto consentito dall'Unione Europea.
. . Art. 8
Interventi a favore delle aziende agricole1. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è disposto il versamento dal fondo di solidarietà in agricoltura al bilancio regionale, della somma di euro 10.000.000.
2. La previsione di spesa indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 560 del 1995, convertito dalla Legge n. 74 del 1996, è rivolto a sostenere gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli enti alluvionali ed individuati dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 1.
. . Art. 9
Attività produttive diverse1. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, nonché la determinazione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della programmazione di concerto con gli Assessori competenti per materia, secondo i termini di cui alla lettera d) dell'articolo 4, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, sentito il parere della Terza Commissione consiliare.
. . Art. 10
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in 150.000.000 di euro in ragione di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Alla relativa spesa si provvede con la legge finanziaria 2005.
. .