CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 73/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente, SORU, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI' e dell'Assessore dei lavori pubblici, MANNONIil 15 dicembre 2004
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004
RELAZIONE DELLA GIUNTA
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire un immediato, coordinato e coerente intervento a favore delle popolazioni delle località investite dalla eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla Sardegna a partire dal 6 dicembre scorso.
Nella serata del giorno 6 dicembre l'abitato di Villagrande è stato investito da un afflusso devastante di acque meteoriche provocando la morte di due persone e danni ingentissimi alle abitazioni ed alle infrastrutture.
Anche la parte bassa della valle del Cedrino, in Baronia, è stata invasa dall'esondazione del corso d'acqua, interessando l'abitato di Galtellì e tutta l'area golenale dove sono concentrate diverse attività produttive.
Nel corso della notte e soprattutto nei giorni successivi, il fenomeno è proseguito interessando tutta la fascia orientale dell'Isola, causando notevoli danni alle infrastrutture dei centri abitati e alla rete viaria.
Nella giornata del 7 dicembre con deliberazione n. 51/7 la Giunta regionale, riunita dopo il sopralluogo del Presidente della Regione e degli Assessori dell'ambiente e dei lavori pubblici nella zona colpita, ha dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale e, in base al dispositivo dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, il Presidente ha inoltrato formale richiesta, in conformità al dispositivo dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri adottasse l'apposita ordinanza di protezione civile.
Con decreto in data 10 dicembre 2004 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi decretato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 5, comma 1, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.
È stata inoltre emessa apposita ordinanza del Presidente del Consiglio riguardante i "primi interventi urgenti di protezione civile" con la quale, tra l'altro, si nomina il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, si determinano le categorie di aiuti e le relative modalità di contribuzione finanziaria e si individua un primo intervento finanziario pari a euro 10.000.000.
Il disegno di legge proposto provvede ad integrare ed ad anticipare l'iniziativa degli organi di Stato nella misura complessiva di euro 40.000.000 destinando tale stanziamento alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla Legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province e agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1998, n. 8; gli interventi saranno effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia di aiuti di stato approvati all'Unione Europea;
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizio e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadenti nei comuni di cui al precedente comma 1;
g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico.
L'individuazione di tali tipologie (articolo 1, comma 2) consente sia di ampliare,(per esempio con gli aiuti alle aziende agricole o con finanziamenti per la riparazione danni delle strutture delle imprese produttive), la gamma delle provvidenze previste con la richiamata ordinanza sia di coordinare le restanti tipologie di aiuti regionali con le modalità già puntualmente descritte con la medesima ordinanza.
Il complesso degli interventi e delle provvidenze sarà ricompreso in un Piano predisposto dal Commissario delegato (articolo 2, comma 2) riguardante anche le altre risorse finanziarie messe a disposizione per le medesime finalità del superamento dell'emergenza e per le quali si applicano le deroghe previste in ordinanza (articolo 2, comma 3).
In virtù di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che consente l'esecuzione da parte della Regione con propri fondi degli interventi in anticipazione delle risorse statali, con il presente disegno di legge è garantita l'attuazione pressoché immediata dei ristori ai privati e l'avvio delle opere di ripristino avendo definito preliminarmente l'elenco dei Comuni colpiti dall'alluvione (articolo 1, comma 1), da effettuarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, e predisposto il Piano degli interventi (articolo 2, comma 1) entro trenta giorni.
Il disegno di legge è articolato in quattro articoli recanti:
articolo 1 - Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa;
articolo 2 - Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento;
articolo 3 - Norma finanziaria;
articolo 4 - Urgenza.
In particolare è previsto il mantenimento in bilancio delle somme anche nell'esercizio 2005, in deroga alle attuali disposizioni in materia, e l'immediata entrata in vigore della legge a termini dell'articolo 33 dello Statuto.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
PIRISI, Presidente e relatore, SANCIU, Vice Presidente - PORCU, Segretario - CUCCU, Segretario - GIORICO - MANCA - MATTANA - MURGIONI - SABATINI - URAS
pervenuta il 17 dicembre 2004
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 17 dicembre 2004 il testo unificato P.L. 69-D.L. 73/A contenente " Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004".
La Commissione, dopo l'illustrazione - effettuata dagli Assessori regionali all'Ambiente e ai Lavori pubblici - degli interventi messi in campo dalla complessa macchina dei soccorsi per fronteggiare l'eccezionale evento meteorologico verificatosi, prevalentemente, nella Sardegna centro-orientale nel periodo 6-9 dicembre 2004, si è puntualmente soffermata sulle proposte normative che sia la minoranza consiliare sia la Giunta regionale hanno presentato.
La Commissione, nella consapevolezza del comune intento dell'intero Consiglio regionale di fornire pronte, adeguate ed efficaci risposte alle popolazioni così duramente colpite, ha esitato un testo normativo che si ritiene capace di far fronte, in modo tempestivo e puntuale alle prime necessità, in modo da assicurare una pronta ripresa dell'attività civile ed economica delle zone colpite.
IL TESTO DELLA COMMISSIONE E' UNIFICATO CON LA PROPOSTA DI LEGGE N. 69
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Interventi urgenti conseguenti agli eventi allu-vionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004
Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, a titolo di anticipazione o a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, lo stanziamento di euro 30.000.000. La Regione è, altresì, autorizzata ad anticipare la somma di euro 10.000.000 derivante dal primo stanziamento previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi alluvionali. Con tali stanziamenti, da gestire nell'ambito del proprio bilancio, la Regione è autorizzata ad attuare gli interventi previsti nel programma Commissariale di cui al successivo articolo 2, comma 2.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di interventi:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1998, n. 8; gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia di aiuti di stato approvati dall'Unione Europea;
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadenti nei comuni di cui al precedente comma 1;
g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nel rispetto dei criteri indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 1.
5. Per le esigenze di attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano i limiti di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, a titolo di anticipazione o a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, lo stanziamento di euro 40.000.000. La Regione è, altresì, autorizzata ad anticipare la somma di euro 10.000.000 derivante dal primo stanziamento previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai suddetti eventi alluvionali. Con tali stanziamenti, da gestire nell'ambito del proprio bilancio, la Regione è autorizzata ad attuare gli interventi previsti nel programma di cui al successivo articolo 2, comma 2.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e per il reperimento di sistemazioni alternative, nonché per il ristoro del danno subito dai beni mobili di prima necessità;
d) aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali, comprese le strade interpoderali, alle produzioni ed alle scorte vive e morte ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8; ad essi si provvede con le risorse provenienti dal fondo di solidarietà in agricoltura. Tali interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia di aiuti di stato approvati dall'Unione Europea;
e) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali, artigianali, professionali, di servizi e turistiche e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture;
f) finanziamenti per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture e dalle infrastrutture primarie delle aree industriali ed artigianali ricadenti nei comuni di cui al precedente comma 1;
g) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia.
5. Per le esigenze di attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento1. Lo stanziamento di 40.000.000 di euro è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le Unità Previsionali di Base, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.
2. Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, predispone un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza, sulla base dei criteri previsti dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, su specifiche indicazioni del Commissario, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative Unità Previsionali di Base.
3. Agli interventi di cui alla presente legge, ricompresi nel programma del Commissario di cui al comma 2 si applicano le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti tra le categorie di intervento1. Lo stanziamento di euro 50.000.000, in ragione di euro 40.000.000 per l'anno 2004 e di euro 10.000.000 per l'anno 2005 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le Unità Previsionali di Base, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.
2. Il Presidente della Regione, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, predispone un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza. Il Presidente verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, su specifiche indicazioni del Presidente, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative Unità Previsionali di Base.
3. Agli interventi di cui alla presente legge, ricompresi nel programma del Commissario di cui al comma 2 si applicano le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1. Per gli interventi finanziati con le risorse provenienti dal bilancio regionale, si applicano le disposizioni di maggior favore di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 PROGRAMMAZIONE
in diminuzione
UPB S03.015 - Somme per le quali
sussiste l'obbligo a pagare
competenza euro 40.000.000
cassa euro 40.000.000
in aumento
Direzione 00
Servizio 00
UPB S03.009 - N.I. 03.27
Interventi urgenti per eventi
alluvionali 2004
competenza euro 40.000.000
cassa euro 25.000.000
2 Le somme stanziate dalla presente legge e quelle individuate per la realizzazione del programma commissariale, qualora non impegnate entro il 31 dicembre 2004 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 3
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004-2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
In aumento
UPB E03.003
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2004 -------------------
2005 euro 10.000.000.
Spesa
03 - PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
UPB S03.015
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
competenza
2004 euro 40.000.000
cassa euro 25.000.000
In aumento
Direzione 00
Servizio 00
UPB S03.009
N.I. 03.27 - Interventi urgenti per eventi alluvionali 2004
competenza
2004 euro 40.000.000
cassa
2004 euro 25.000.000
2005 euro 10.000.000
2 Le somme stanziate dalla presente legge e quelle individuate per la realizzazione del programma commissariale, qualora non impegnate entro il 31 dicembre 2004 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.