CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 159

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, SALERNO

il 19 luglio 2005

Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego


ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 20

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TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Princìpi

1. La Regione Sardegna, riconoscendo a tutte le persone il diritto al lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, e favorisce la piena occupazione, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro.

2. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, assicurandone, laddove necessario, l'esercizio unitario.

3. La Regione assicura il confronto con le parti sociali, tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.

4. La Regione assicura, nelle materie delle politiche del lavoro, formazione e servizi per l'impiego, il princìpio di pari opportunità tra uomini e donne e promuove politiche di conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura.
   

Art. 2
Finalità

1. La Regione, nell'ambito della propria politica occupazionale ed al fine di realizzare un efficace ed efficiente sistema pubblico di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro, promuove:

a) il rafforzamento delle iniziative finalizzate ad incrementare l'occupazione, a favorire processi di crescita del sistema imprenditoriale sardo, a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo in modo particolare l'occupazione stabile e sicura;

b) la realizzazione di un sistema integrato di servizi per l'impiego che comprenda unitariamente informazione e analisi del mercato del lavoro, orientamento, istruzione, formazione professionale, incentivi occupazionali, collocamento, con particolare riguardo alle fasce deboli;

c) la valorizzazione del ruolo pubblico di governo e di gestione del mercato del lavoro regionale attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei centri per l'impiego e della rete di supporto per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

d) il monitoraggio dell'effettivo andamento delle dinamiche occupazionali e dei risultati delle politiche attive del lavoro realizzate, diretto al miglioramento delle azioni di sostegno al reddito e del livello occupazionale.

   

TITOLO II
Assetto istituzionale e confronto sociale

Art. 3
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti di indirizzo e coordinamento, programmazione, controllo e valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

2. La Regione adotta i necessari interventi diretti ad incentivare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro con particolare riferimento a:

a) l'ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro e l'inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili;

c) il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;

d) la promozione di nuove occasioni di lavoro d'impresa, autonomo ed indipendente, con particolare riferimento ai nuovi bacini d'impiego;

e) i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;

f) i processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interne e in quelle interessate da calamità naturali o altri eventi  di carattere eccezionale;

g) le pari opportunità tra uomini e donne e la conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura;

h) i processi di crescita, innovazione e competitività dell'impresa sarda;

i) gli efficaci modelli di raccordo dei servizi per l'impiego, della formazione professionale e  dell'istruzione, anche universitaria.

3. La Regione definisce inoltre:

a) la disciplina delle procedure del collocamento;

b) i livelli regionali delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro;

c) le linee di intervento per l'emersione del lavoro irregolare.

4. Presso la Regione si svolge il confronto previsto al comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. La Regione e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001

6. La Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

7. La Regione promuove, in accordo con le province e in raccordo con i centri regionali di formazione professionale, la creazione di un sistema per la certificazione delle competenze acquisiste nel lavoro, garantendo adeguate forme di raccordo con  il sistema regionale delle qualifiche. La Giunta regionale approva i criteri e lemodalità attuativi.

   

Art. 4
Indirizzi programmatici

1. Su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e la conferenza di coordinamento interistituzionale, il Consiglio regionale approva gli indirizzi programmatici per la definizione degli interventi regionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

   

Art. 5
Piano triennale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego

1. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi programmatici di cui all'articolo 4, approva il Piano triennale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con la partecipazione e il concorso della commissione regionale per il lavoro.

2. In particolare nel Piano triennale sono definiti:

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3;

b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego;

c) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale per il lavoro  (ARL);

d) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie;

e) i tempi di realizzazione, le modalità di verifica, di controllo e di monitoraggio degli interventi, nonché i criteri di integrazione tra politiche attive del lavoro, servizi all'impiego, politiche di istruzione, di formazione e politiche di orientamento;

f) le modalità di sviluppo del Sistema informativo regionale al fine di garantire l'omogeneità e l'interconnessione con il sistema informativo lavoro;

g) i criteri di monitoraggio e controllo delle attività e la valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per l'impiego, sia complessivamente che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;

h) gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.

3. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in attuazione del piano triennale, con la partecipazione e il concorso della commissione regionale per il lavoro:

a) promuove la qualificazione degli operatori dei centri per l'impiego progettando e coordinando con le province le relative attività formative;

b) promuove e coordina le attività di monitoraggio e di ricerca sulle politiche attive del lavoro e sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle analisi dirette a prevedere le tendenze della domanda di lavoro, di istruzione e di formazione a livello settoriale e locale, avvalendosi anche dei risultati delle indagini su tali temi svolte da altri organismi pubblici e privati.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per il lavoro, indica, entro trenta giorni dalla costituzione della stessa, i criteri per l'individuazione dei bacini territoriali dei centri per l'impiego e per la costituzione della rete territoriale.

5. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede altresì alla nomina, su indicazione delle parti interessate, dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 8.

   

Art. 6
Piano annuale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per l'impiego e dell'Agenzia regionale del lavoro

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con la partecipazione e il concorso della commissione regionale per il lavoro, il piano annuale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego e il Piano annuale dell'Agenzia regionale per il lavoro.

2. Il Piano annuale, strumento attuativo del piano triennale definisce, in particolare:

a) le modalità e gli standard minimi di efficienza, di efficacia e di qualità delle attività e dei servizi offerti dai centri per l'impiego di cui all'articolo 11, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio regionale e in relazione all'individuazione di appropriati parametri di riferimento per i relativi finanziamenti pubblici;

b) le modalità di raccordo dei centri per l'impiego con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

c) l'individuazione delle categorie dei lavoratori svantaggiati e la quota di riserva delle assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici;

d) la definizione delle politiche di incentivazione per favorire l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale, la partecipazione dei lavoratori all'impresa, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'emersione del lavoro nero e l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

e) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e gli altri atti necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

3. Il Piano annuale dell'Agenzia regionale per il lavoro è predisposto dal direttore della stessa e contiene il programma annuale di attività e il finanziamento relativo alle spese di funzionamento.

   

Art. 7
Funzioni delle province

1. Al fine di garantire l'integrazione tra i servizi dell'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative e dell'istruzione, nell'ambito della programmazione regionale, le province elaborano dei piani triennali e annuali integrati ed esercitano, in particolare le funzioni di:

a) programmazione su scala provinciale dei servizi e degli interventi connessi ai compiti ad esse attribuiti in materia di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro;

b) costituzione e organizzazione della rete provinciale dei centri per l'impiego;

c) gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività del collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, i tirocini formativi e di orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

d) coordinamento e controllo degli altri soggetti, pubblici e privati, abilitati a intervenire nel mercato del lavoro;

e) elaborazione del piano annuale territoriale della formazione professionale in relazione ai fabbisogni formativi e gestione dei relativi interventi.

2. Le province esercitano in via esclusiva le seguenti funzioni amministrative:

a) riconoscimento, certificazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;

b) selezione del personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e per le assunzioni nei cantieri comunali e forestali;

c) collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

d) ricevimento e gestione delle comunicazioni relative:

1) all'instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, o di socio lavoratore di cooperativa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

2) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;

3) alle assunzioni da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;

4) alla proroga e alla cessazione dei contratti di somministrazione di lavoro;

5) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilabile;

e) gestione delle liste di mobilità per il proprio ambito territoriale.

3. Le province provvedono alla gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti tramite i centri per l'impiego di cui all'articolo 11.

4. Le province, anche al fine di svolgere le attività e le funzioni già di competenza degli organi provinciali collegiali soppressi e ogni altra materia attribuita alla stessa dalla legislazione nazionale e regionale, si adopereranno, per quanto di competenza, nel rispetto delle normative vigenti, a istituire apposite commissioni provinciali.

   

Art. 8
Commissione regionale per il lavoro

1. Al fine di assicurare la partecipazione e il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla programmazione degli interventi è istituita la commissione regionale per il lavoro, quale sede di confronto, progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche per l'impiego, delle politiche del lavoro e della formazione professionale di competenza regionale.

2. La commissione regionale per il lavoro partecipa e concorre alla definizione:

a) del piano triennale e del piano annuale dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e dell'Agenzia regionale per il lavoro;

b) dei criteri di definizione degli standard qualitativi in materia di erogazione, monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego;

c) degli standard qualitativi per l'accreditamento e sulla definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati;

d) delle linee programmatiche di cui all'articolo 4, verificando e garantendo in particolare l'integrazione tra politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione;

e) dei criteri e modalità di certificazione di competenze acquisite nel lavoro.

3. La Commissione regionale per il lavoro può formulare alla Giunta proposte in ordine a qualsiasi aspetto disciplinato dalla presente legge.

4. Le funzioni ed i compiti della commissione regionale per l'impiego sono trasferite alla commissione regionale per il lavoro di cui al presente articolo.

   

Art. 9
Composizione della Commissione regionale per il lavoro 

1. La Commissione, presieduta dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente, è costituita da:

a) due esperti in materia di lavoro, proposti dalla Giunta regionale;

b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) la consigliera di parità;

e) un rappresentante delle associazioni di tutela dei disabili più rappresentative a livello regionale;

f) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

g) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

2. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il direttore dell'Agenzia per il lavoro, il direttore generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e i rettori delle Università di Cagliari e Sassari. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, sono indicati come effettivi. Sono altresì indicati i componenti supplenti che parteciperanno alle sedute solo in assenza di quelli effettivi.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune organizzazioni non ne impedisce la costituzione, purché le designazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 siano in numero non inferiore al  cinquanta per cento.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla stessa nella prima seduta utile. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

5. Ai componenti la Commissione regionale per il lavoro è riconosciuto il rimborso spese secondo le modalità previste per i dipendenti regionali.

   

TITOLO III
Sistema regionale dei servizi
per l'impiego e SIL - Sardegna

Art. 10
Sistema regionale dei servizi per l'impiego

1. Il Sistema regionale dei servizi per l'impiego è composto dai centri pubblici per l'impiego costituiti dalle province e dai soggetti accreditati o autorizzati ai sensi della presente legge e interviene per soddisfare i bisogni e le aspirazioni occupazionali e professionali dei lavoratori e per favorire i processi di crescita del sistema imprenditoriale sardo.

   

Art. 11
Centri per l'impiego

1. Le province al fine di svolgere le funzioni loro attribuite, istituiscono strutture denominate centri per l'impiego, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. I centri per l'impiego erogano ai lavoratori ed alle imprese i seguenti servizi:

a) i servizi relativi alle funzioni e compiti previsti direttamente dalla normativa statale;

b) rilevazione delle opportunità o occasioni di lavoro;

c) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini;

d) attività di informazione ed orientamento e altri servizi definiti dalle province, anche in collaborazione con il sistema scolastico, le Università e con i centri regionali di formazione professionale;

e) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;

f) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) progettazione di percorsi di sviluppo formativo e professionale;

h) diffusione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità e il reinserimento lavorativo;

i) gestione delle liste di mobilità per il proprio ambito territoriale.

3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei centri per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego.

4. Le province definiscono l'ordinamento dei centri per l'impiego secondo criteri che assicurino loro autonomia organizzativa ed operativa.

5. Ciascuna provincia attiva presso i centri per l'impiego uno sportello che assicuri funzioni di accoglienza, orientamento, preselezione mirate all'inserimento lavorativo degli utenti svantaggiati, all'inserimento lavorativo delle donne, all'assolvimento dell'obbligo formativo e alle azioni di mediazione culturale.

6. Le province assicurano la copertura delle funzioni specialistiche anche stipulando, compatibilmente con le risorse disponibili, accordi con altre strutture pubbliche, tra cui i comuni presso i quali siano stati  avviati sportelli con le medesime finalità di cui alla presente legge.

   

Art. 12
Accreditamento 

1. La Regione, al fine di garantire servizi di qualità, accredita soggetti pubblici e privati, per la  gestione dei servizi al lavoro, nell'ambito del territorio regionale, compatibilmente con le esigenze dell'utenza, del territorio e della programmazione regionale dei servizi e delle attività.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la commissione regionale per il lavoro, disciplina, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati.

3. Possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale.

4. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale disciplina, con apposita direttiva,  il coordinamento dei centri per l'impiego pubblici e dei soggetti accreditati allo scopo di definire un sistema di servizi al lavoro che risponda nel suo complesso alla programmazione e alle verifiche regionali.

5. E' fatto divieto ai soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

   

Art. 13
Autorizzazione regionale

1. La Giunta regionale determina, sentita la commissione regionale per il lavoro, le modalità e i criteri per il rilascio delle particolari forme di autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30).

   

Art. 14
Sistema informativo lavoro Sardegna

1. È istituito il Sistema informativo lavoro (SIL - Sardegna), parte integrante del Sistema informativo regionale, strumento tecnico operativo costituito da un sistema informativo telematico accessibile tramite un portale web per favorire l'attuazione delle politiche del lavoro, anche attraverso l'interconnessione con gli altri SIL regionali, con la borsa nazionale continua del lavoro e con i sistemi informativi europei.

2. Il SIL - Sardegna costituisce lo strumento che consente:

a) ai cittadini e alle imprese di comunicare la propria disponibilità a offrire o acquisire le proprie competenze professionali e capacità operative per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) il monitoraggio delle dinamiche dell'istruzione e della formazione professionale in rapporto al mercato del lavoro;

c) il monitoraggio e coordinamento delle attività dei servizi per l'impiego e la successiva valutazione dell'impatto delle politiche del lavoro;

d) di promuovere la comunicazione fra cittadini, imprese, Amministrazione regionale ed enti locali nonché la diffusione di tutte le informazioni in materia di politiche attive del lavoro.

3. La Regione può provvedere allo sviluppo autonomo, rispetto al progetto statale, di parti del sistema, fatte salve l'omogeneità, l'interoperatività e l'interconnessione con il sistema del Ministero del Lavoro. Può autorizzare, disciplinandone il corrispettivo, l'accesso a titolo oneroso alle banche dati regionali da parte dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

4. Il SIL - Sardegna deve progressivamente garantire un adeguato livello di dettaglio per gli utilizzi locali e tutte le procedure degli enti locali, degli operatori pubblici e privati devono essere contestualmente implementate nel SIL.

   

TITOLO IV
Agenzia regionale per il lavoro

Art. 15
Istituzione, natura giuridica e funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ARL, con sede a Cagliari, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, amministrativa, tecnica e contabile.

2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione regionale e sottoposte al coordinamento con l'attività della Giunta regionale, agli indirizzi, alla vigilanza e al controllo della stessa.

3. L'ARL esercita le funzioni di supporto tecnico, progettazione e monitoraggio per la Regione e gli enti locali in materia di politiche del lavoro, formazione professionale, servizi per il lavoro oltre ad altri compiti in materia di politiche del lavoro che potranno essere assegnati dalla Giunta regionale.

4. L'ARL svolge funzioni di supporto tecnico nei confronti delle province, anche al fine di garantire standard di efficacia ed efficienza omogenei dei servizi resi.

5. L'ARL svolge, altresì, attività di studio, ricerca e sperimentazione in tutte le materie attinenti alle politiche del lavoro e ogni altra funzione demandata dalla Giunta regionale.

6. L'ARL svolge la funzione di osservatorio regionale del mercato del lavoro, avvalendosi di tutte le informazioni statistiche disponibili allo scopo di valutare le modificazioni strutturali del mercato del lavoro e la correlazione con le politiche del lavoro e con l'andamento congiunturale. I risultati delle analisi vengono pubblicati sul SIL.

7. L'Agenzia regionale per il lavoro provvede alla gestione operativa del SIL-Sardegna secondo gli indirizzi e il coordinamento, anche tecnologico, della Giunta regionale.

   

Art. 16
Organi dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. Sono organi dell'ARL:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori dei conti.

   

Art. 17
Il direttore

1. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali, risponde dei risultati della gestione, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, qualità e regolarità dell'azione amministrativa, anche in relazione agli obiettivi impartiti dalla Giunta regionale.

2. Il direttore entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

3. L'incarico di direzione è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

4. Il direttore è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in possesso di esperienze specifiche in materia di politiche del lavoro, o tra i soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita, in materia di lavoro, nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei tre anni precedenti.

5. L'incarico è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Al direttore dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico del direttore generale di Assessorato in caso di direttore proveniente dall'Amministrazione regionale. Qualora proveniente dall'esterno il trattamento economico sarà determinato secondo le previsioni di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.

   

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. E' composto da tre membri, scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui uno con funzioni di presidente, e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, e a tal fine:

a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;

b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;

c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al direttore dell'Agenzia e all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

d) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori e i compensi spettanti ai suoi componenti.

   

Art. 19
Personale dell'ARL e ordinamento degli uffici

1. E' assegnato all' Agenzia regionale per il lavoro sin dalla sua costituzione il personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in essere e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La dotazione organica del personale dell'ARL è definita dalla Giunta regionale, previa analisi dei carichi di lavoro.

3. Il personale dell'ARL non può assumere, a favore di terzi, incarichi professionali di consulenza e progettazione nelle materie di cui alla presente legge; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore secondo criteri individuati nel regolamento di organizzazione.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme della legge regionale n. 31 del 1998 ed i relativi contratti di lavoro.

   

Art. 20
Controllo e vigilanza

1. L'ARL è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

   
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