CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 159

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, SALERNO

il 19 luglio 2005

Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego


RELAZIONE DELLA GIUNTA

1. Principali linee di indirizzo del disegno di legge.

Il presente disegno di legge regionale "Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" intende colmare il ritardo accumulato dalla Regione Sardegna nel processo di governo del mercato del lavoro e nella organizzazione dei servizi per l'impiego, processo disciplinato con la Legge delega 15 marzo 1997, n. 59 e con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e solo formalmente attivato con la legge regionale 14 luglio 2003, n. 9.

Il disegno di legge regionale delinea le funzioni regionali e provinciali in materia di politiche attive del lavoro e politiche dell'impiego, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici per l'orientamento e l'ingresso al lavoro, che costituisce uno dei punti saldi del sistema di promozione, oltre che di protezione sociale attiva nei principali paesi dell'Unione Europea.

I servizi per l'impiego ed il particolare primato del ruolo pubblico dei centri per l'impiego nella funzione di governo e di gestione del mercato del lavoro, vengono individuati come strumenti indispensabili per una concreta realizzazione del passaggio "da politiche di sostegno passivo a politiche attive di promozione dell'occupazione".

Lo stesso disegno di legge valorizza il ruolo degli enti locali, applicando i princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, del decentramento amministrativo, di adeguatezza e differenziazione nell'attribuzione delle funzioni mirando all'obiettivo del lavoro in quanto valore e condizione di riferimento per rafforzare coesione e integrazione sociale e per promuovere sviluppo, innovazione, crescita e competitività.

1.1 Le scelte di fondo: il sistema di governo, i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.

L'azione locale e la partecipazione degli attori del territorio sono una condizione essenziale per la realizzazione delle politiche attive.

La costruzione di qualificati servizi per l'impiego rappresenta la base costitutiva e identificativa delle politiche del lavoro per una buona occupazione a livello regionale e il passaggio dall'impostazione burocratica e amministrativa, finora affidata agli uffici del lavoro pubblici, con la creazione di strutture capaci di favorire l'incontro tra domanda e offerta, per migliorare l'occupabilità e promuovere la creazione di strumenti efficaci per il conseguimento di una piena e stabile occupazione.

La forte problematicità caratterizzante il quadro occupazionale della Sardegna richiede, infatti, la  disponibilità di un sistema di servizi al cittadino e alle imprese, connotato da standard di qualità, trasparenza d'azione e di efficacia degli interventi.

Il tema dello sviluppo socio-economico nella nostra isola, in un'ottica di sostenibilità e integrazione, richiede un forte investimento sulle politiche dirette a creare occupazione e, in particolare, a rendere efficaci e fruibili i servizi e gli strumenti per la transizione al lavoro, a sostenere i processi di inserimento e consolidamento professionale, a stabilizzare la condizione lavorativa e a promuovere la cultura della regolarità e della sicurezza del lavoro.

Particolare attenzione è dedicata alle persone in situazione di svantaggio, temporaneo o permanente, in un'ottica di pari opportunità e condizioni, al fine di rendere godibile per tutti il diritto del lavoro e il pieno raggiungimento della dignità umana e sociale.

Il disegno di legge individua una serie di interventi di politiche attive del lavoro considerati strategici tra le quali l'erogazione di incentivi per le assunzioni dei soggetti appartenenti a fasce deboli o svantaggiate, il sostegno alla nuova imprenditoria giovanile e femminile, le politiche per  l'inserimento al lavoro di soggetti disabili o svantaggiati, i tirocini formativi, le borse di studio, la promozione della sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa, l'azione locale e la partecipazione degli attori locali.

Una parentesi deve essere aperta a proposito dei cosidetti ammortizzatori sociali per i quali gli istituti di base sono tuttora di competenza nazionale rientrando nella "previdenza sociale", materia per la quale è prevista la potestà esclusiva dello Stato. Il disegno di legge utilizza, tuttavia, la possibilità di istituire o sostenere forme integrative degli ammortizzatori sociali che siano in stretta correlazione con le politiche attive del lavoro e le politiche formative, anche per prevenire e rispondere alle situazioni di crisi occupazionali nel tessuto imprenditoriale sardo.

Il princìpio della partecipazione sociale e della collaborazione istituzionale sono i binari all'interno dei quali si muove il processo di assunzione delle decisioni tese  alla realizzazione degli obiettivi condivisi. A tal fine in tutti i processi di programmazione e di regolazione secondaria previsti dal presente disegno di legge sono richiamate e precisate le modalità di confronto.

L'elevata complessità degli elementi chiamati a interagire fra loro nella definizione delle strategie occupazionali richiede di individuare un sistema di governo capace di tener conto della forte articolazione delle azioni, dei soggetti, degli interlocutori e dei meccanismi di regolazione che vi partecipano. Alla necessità di una forte e chiara funzione di regia e coordinamento degli interventi a livello regionale, si accompagna l'esigenza di individuare meccanismi di programmazione in grado di cogliere le specificità territoriali e di agire con tempestività ed efficacia. Analogo rilievo assume la creazione di strumenti di monitoraggio ed analisi dei fenomeni del mercato del lavoro, del tutto sottovalutati in passato.

Il disegno di legge attribuisce alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (indirizzi triennali e piani annuali), indicando con chiarezza l'obiettivo dell'integrazione con le scelte di ambito formativo e dell'istruzione, nonché il raccordo con la programmazione regionale delle politiche economiche e sociali.

Alla Regione è inoltre ricondotta la funzione strategica di monitoraggio e verifica di tutte le politiche del lavoro, analisi e osservatorio del mercato del lavoro, attraverso uno stretto raccordo con le rilevazioni operate da altri enti e il sistema informativo lavoro, strumento tecnico operativo costituito da un sistema informativo telematico accessibile tramite un portale web.

Ridefinita è la missione dell'Agenzia regionale per il lavoro, prefigurata dal disegno di legge come l'organismo che esercita le funzioni di supporto tecnico, progettazione e monitoraggio per la Regione e gli enti locali e gestisce il sistema informativo lavoro, in conformità alla programmazione regionale e sotto il coordinamento e vigilanza della Giunta.

Il sistema regionale è costituito sul territorio dalle province per il tramite dei centri pubblici per l'impiego e dai soggetti accreditati e svolge funzioni di informazione, orientamento al lavoro, sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze, preselezione e incrocio fra domanda e offerta di lavoro, misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, accompagnamento nell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei soggetti in situazione di svantaggio personale e sociale.

Particolare rilievo riveste il tema dell'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che operano nell'intermediazione. I criteri e i requisiti per la concessione, la revoca o la sospensione sono individuati dalla Regione al fine di promuovere condizioni di coerenza istituzionale, adeguatezza e specializzazione.

Compiti specifici delle province sono la programmazione locale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, anche mediante l'esercizio di funzioni di raccordo e coordinamento territoriale e la diffusione territoriale dei servizi, privilegiando la facilitazione all'accesso e alle informazioni, l'ulteriore qualificazione dei servizi stessi, la capacità di impostare servizi individualizzati. A tal fine sono previsti strumenti di stretta collaborazione fra le province e i comuni, nella forma di intese e collaborazioni, anche mediante azioni e sistemi che possano raggiungere i cittadini nelle sedi più prossime.