CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 127

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, DIRINDIN

il 4 aprile 2005

Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali


ARTICOLI DAL N. 24 AL N. 47


TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Partecipazione e concertazione

Art. 24
Strumenti di programmazione locale partecipata

1. I comuni promuovono la partecipazione attiva delle comunità locali nella definizione del sistema locale dei servizi e nella individuazione delle risorse e delle priorità locali, attraverso l'elaborazione concertata del Piano locale unitario dei servizi (Plus).

2. La Regione e gli enti locali possono promuovere ulteriori strumenti di programmazione negoziata, al fine di sviluppare il sistema locale dei servizi e degli interventi, coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali.

3. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali e bisogni emergenti nel territorio, i comuni associati possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione, invitando i soggetti sociali solidali attivi nel territorio a presentare progetti di intervento. Tali istruttorie, promosse secondo principi di trasparenza e di pubblicità amministrativa, sono concordate all'interno delle conferenze di programmazione dei Piani locali unitari dei servizi e debbono indicare, congiuntamente all'invito a partecipare, gli obiettivi da perseguire, la durata del progetto e le forme di finanziamento.

   

Art. 25
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

1. Presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale è istituita, in attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali.

2. La Conferenza permanente è competente ad esprimere parere sugli atti normativi e di programmazione regionale e a partecipare alle attività di verifica dei piani in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria. Essa è nominata con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità ed assistenza sociale ed è composta da:

a) l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle province o loro delegati;

c) i rappresentanti dei sindaci, designati dalle conferenze delle ASL;

d) due rappresentanti dell'ANCI regionale;

e) due rappresentanti dell'UPI regionale.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della conferenza sono stabilite dal

regolamento di attuazione della presente legge.

   

Art. 26
Consulta regionale per i servizi sociali

1. La Consulta per i servizi sociali é l'organo di rappresentanza delle professioni sociali e sociosanitarie, degli organismi sindacali che li rappresentano, dei soggetti sociali solidali e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela attivi sul territorio regionale. 

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, e restano in carica per l'intera legislatura.

3. La composizione della Consulta, le modalità di designazione, le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento di attuazione.

   

Capo IV
Risorse e forme di finanziamento

Art. 27
Finanziamento del sistema integrato dei servizi

1. Il Sistema integrato dei servizi è finanziato con le risorse stanziate dai comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea.

2. La Regione provvede alla ripartizione dei finanziamenti derivanti da risorse proprie e dagli stanziamenti statali e comunitari agli enti locali, al fine di assicurare la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari ed il cofinanziamento degli interventi di competenza dei comuni, sulla base di parametri individuati in relazione:

a) ai livelli essenziali sociali e sociosanitari da garantire su tutto il territorio regionale;

b) alla situazione demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica dei vari ambiti.

3. I comuni destinano al finanziamento dei servizi sociali ulteriori risorse derivanti dal proprio bilancio comunale.

   

Art. 28
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge, la Regione istituisce nel proprio bilancio un fondo apposito, denominato "Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi sociali", in cui confluiscono le risorse statali, regionali e comunitarie.

2. Il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c) del comma 3, è ripartito fra i comuni in base ai criteri di cui all'articolo 27.

3. Il Fondo opera a decorrere dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge secondo le seguenti modalità:

a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;

b) una quota è attribuita ai singoli comuni, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed erogata all'ente gestore da essi individuato;

c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale.

   

Art. 29
Compartecipazione alla spesa dei destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per l'erogazione degli interventi previsti dal progetto personalizzato di assistenza secondo criteri di solidarietà e di progressività. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima determinata dalla Regione.

2. La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base della valutazione della situazione economica degli aventi diritto e concerne la generalità dei servizi e degli interventi del sistema integrato.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono determinati gli elementi reddituali e patrimoniali oggetto della valutazione, i soggetti interessati dalla stessa, il relativo procedimento ed i soggetti competenti, la quantificazione della compartecipazione alla spesa per i singoli servizi, i criteri per l'aggiornamento del minimo vitale di cui al comma 1 e delle quote di compartecipazione.

   

TITOLO IV
Tutela dei livelli essenziali e integrazione degli interventi

Art. 30
Livelli essenziali di assistenza e cittadinanza sociale

1. Il sistema integrato dei servizi assicura in ogni ambito territoriale l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali così come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 31 della presente legge.

2. Gli enti locali possono prevedere livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione, stabilendo contestualmente le modalità di finanziamento.

   

Art. 31
Criteri per la definizione dei livelli essenziali in ambito regionale

1. La definizione dei livelli essenziali di assistenza avviene attraverso l'indicazione dei seguenti elementi:

a) la misura di finanziamento, su base pro-capite ponderata, da garantire in tutto il territorio regionale;

b) gli standard di erogazione dei servizi sociali e sociosanitari con riferimento alla popolazione assistita ed ai suoi bisogni, assicurando che in ogni ambito territoriale siano comunque garantite funzioni di accesso universalistico e di valutazione professionale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, funzioni di pronto intervento sociale, funzioni di intervento domiciliare, diurno e residenziale.

   

Art. 32
Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza

1. I livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale attraverso la realizzazione di servizi attuati con modalità, quali:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale;

b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà;

c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari;

e) interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali/residenziali;

f) interventi per affrontare condizioni di dipendenza da sostanze e da altra causa;

g) prestazioni per l'inserimento e l'integrazio-ne sociale di persone con disabilità fisica e psichica in attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

   

Art. 33
Criteri e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

1. Al fine di garantire l'accesso al sistema, costituiscono elementi pregiudiziali all'ero-gazione di ogni tipologia di intervento:

a) la valutazione professionale del bisogno;

b) la predisposizione di un programma personalizzato e unitario di intervento, con la partecipazione del beneficiario;

c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;

d) la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del progetto, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;

e) la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 34
Integrazione sociosanitaria

1. In attuazione dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni associati e le Aziende sanitarie locali garantiscono l'integrazione sociosanitaria attraverso la programmazione integrata degli interventi e servizi sociosanitari di rispettiva competenza, all'interno del Piano unitario locale dei servizi di cui all'articolo 22.

2. I comuni associati e le Aziende sanitarie locali disciplinano, attraverso gli accordi di cui all'articolo 17, la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari predisponendo per ogni ambito territoriale:

a) punti unitari di accesso ai servizi sociosanitari;

b) soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione multiprofessionale dei bisogni e l'individuazione dell'operatore responsabile dell'attuazione del progetto assistenziale;

c) procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento, tali da risultare verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell'utilizzo delle risorse e nei risultati conseguiti;

d) criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale;

e) criteri e modalità di cofinanziamento, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Regione.

   

Art. 35
Misure di contrasto della povertà

1. Nell'adempimento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la Regione adotta politiche ed interventi specifici di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento al lavoro e abitativo.

2. La Regione istituisce in via sperimentale il reddito di cittadinanza, quale forma specifica di intervento contro l'esclusione sociale e la povertà, che i comuni adottano a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi, in situazione di estrema povertà valutabile sulla base di criteri determinati annualmente dalla Regione.

3. Il reddito di cittadinanza prevede la corresponsione di un contributo economico mensile, correlato allo svolgimento di un percorso personalizzato e condiviso con la persona che beneficia dell'intervento finalizzato all'inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo.

4. La durata massima di erogazione è di ventiquattro mesi o inferiore, in ragione della rimozione delle condizioni di bisogno.

5. Nella predisposizione ed attuazione del percorso personalizzato i comuni attivano forme di raccordo e di cooperazione con i soggetti istituzionali competenti in materia scolastica, formativa e di inserimento al lavoro, nonché forme di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'inclusione sociale e dell'inserimento sociale e lavorativo.

6. La Regione determina la soglia di reddito rilevante al fine di poter beneficiare dell'intervento; le priorità di accesso alla misura; l'entità massima del contributo erogabile; gli strumenti di verifica e valutazione dei progetti; la quota di fondo sociale regionale destinata al finanziamento della misura in oggetto e le modalità di ripartizione delle risorse ai comuni.

   

TITOLO V
Monitoraggio, valutazione, verifica e controllo del sistema integrato dei servizi

Art. 36
Sistema informativo sociale

1. La Regione realizza, in collaborazione con i comuni, il sistema informativo sociale, strumento per la raccolta dei dati inerenti la domanda e l'offerta sociale, l'andamento della spesa ed ogni altra informazione necessaria alla programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

2. L'Osservatorio per le politiche sociali, istituito dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, raccoglie ed elabora i dati forniti dai comuni associati e dai soggetti pubblici e privati operanti nel sistema integrato.

   

Art. 37
Competenze regionali in materia di valutazione e controllo

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla gestione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi.

2. Nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti, di verifica e controllo propri della Regione, la Giunta può attivare procedure di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni che risultino inadempienti:

a) rispetto alla approvazione dei piani locali unitari dei servizi di cui all'art. 22;

b) rispetto alla realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari.

3. In conformità ai principi di leale collaborazione e in attuazione del principio del contraddittorio, prima di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi finalizzata all'ado-zione concordata degli atti di cui al comma 2, con la partecipazione dei comuni e dell'Azienda sanitaria locale inadempienti, cui sono invitati anche gli altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 23.

4. Qualora, entro il termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza non abbia prodotto i risultati prefissati, la Giunta regionale procede all'esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione degli atti dovuti, eventualmente anche tramite la nomina di un commissario ad acta.

   

Art. 38
Competenze degli enti locali in materia di monitoraggio e valutazione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno di vigenza del Piano locale unitario dei servizi, i comuni associati e l'Azienda sanitaria locale approvano resoconti sociali a consuntivo delle politiche e degli interventi realizzati, in cui sono riportati:

a) lo stato di realizzazione locale del sistema integrato;

b) l'andamento della spesa sociale;

c) gli esiti dei progetti sperimentali eventualmente attivati.

2. Il resoconto, elaborato con la partecipazione dei soggetti coinvolti nella conferenza di programmazione di cui all'art. 23, costituisce atto preliminare per la programmazione locale ed è inviato all'Assessorato regionale del-l'igiene, sanità e assistenza sociale per lo svolgimento delle funzioni regionali di valutazione, verifica e controllo.

   

TITOLO VI
Regolazione qualitativa del sistema dei servizi

Art. 39
Criteri generali di gestione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge è svolta:

a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione;

b) in collaborazione con i soggetti accreditati, attraverso l'affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale.

2. Ai fini della individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni di cui alla presente legge, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

a) la formazione e l'esperienza professionale degli operatori;

b) l'esperienza maturata nei settori e servizi di riferimento;

c) la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

3. Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione, gli enti pubblici procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità, organizzazione e professionalità dei soggetti candidati.

4. Nell'aggiudicazione del servizio i comuni e gli enti pubblici interessati, dovendo comunque considerare prioritario l'aspetto qualitativo delle offerte, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con peso inferiore al 50 per cento del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso.

5. La convenzione che regola i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto selezionato deve prevedere, oltre alla specifica regolazione della gestione del servizio, gli strumenti e le modalità di verifica in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed alla conformità della gestione agli obiettivi prefissati, nonché i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto dei contenuti della convenzione stessa.

6. La Regione, nell'ambito della programmazione sociale, attiva interventi finalizzati a promuovere la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti sociali solidali del territorio.

   

Art. 40
Autorizzazione

1. La realizzazione e il funzionamento di servizi e strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

2. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e sociosanitarie e la realizzazione di nuove strutture. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità effettuata dalla Regione.

3. Sono soggetti ad autorizzazione i servizi e le strutture già operanti e di nuova istituzione rivolti a:

a) minori, per interventi sociali ed educativi integrativi o sostitutivi alla famiglia;

b) disabili e anziani, per interventi sociali e sociosanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale;

c) persone con problematiche sociali e sociosanitarie che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente pregiudizievole per la loro salute fisica e psichica.

4. Fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, costituiscono requisiti minimi per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale:

a) l'ubicazione in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;

b) la dotazione di spazi collettivi ed individuali adeguati alle esigenze degli ospiti;

c) la presenza di un responsabile del servizio e di figure professionali qualificate.

5. Il regolamento di attuazione, di cui all'articolo 43, disciplina:

a) le singole tipologie di servizio autorizzabili, articolate per numero e tipologie di utenza e per livello assistenziale;

b) i requisiti e gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle singole tipologie di servizio e struttura;

c) gli strumenti, i termini e le procedure di rilascio dell'autorizzazione, di verifica preliminare dei requisiti e di controllo/ monitoraggio successivo di conformità;

d) i tempi e le procedure per l'adeguamento delle strutture e dei servizi attualmente funzionanti privi dei requisiti prescritti;

e) le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'autoriz-zazione.

6. Le funzioni attribuite ai comuni in materia di autorizzazione possono essere delegate ai sensi dell'articolo 16 a livello di ambito territoriale di riferimento.

   

Art. 41
Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce requisito indispensabile per erogare servizi, interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, sulla base di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.

2. I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, considerati i seguenti elementi:

a) l'adeguatezza degli spazi interni ed esterni e delle relative dotazioni alle esigenze degli ospiti;

b) la qualità organizzativa e professionale del personale;

c) la metodologia di lavoro per progetti e personalizzazione degli interventi;

d) l'utilizzo di programmi di valutazione di appropriatezza e qualità delle prestazioni;

e) le forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla programmazione e verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti;

f) il rapporto e l'integrazione con gli altri servizi del territorio.

3. I soggetti accreditati sono iscritti nell'albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali e sociosanitari istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

   

Art. 42
Accordi contrattuali

1. Nell'ambito della programmazione locale i comuni associati determinano in forma previsionale il fabbisogno di servizi e prestazioni da acquistare, tenuto conto del profilo sociale locale, delle priorità locali e delle risorse disponibili, e stipulano con i soggetti accreditati individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 39 apposite convenzioni sulla base di accordi contrattuali quadro predisposti dalla Regione.

2. La Regione, sulla base della programmazione regionale, definisce accordi contrattuali quadro di durata pluriennale con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, in cui sono indicati:

a) gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale nel periodo di riferimento;

b) il volume massimo di interventi e prestazioni che i soggetti accreditati si impegnano ad assicurare sul territorio regionale, al fine di consentire la garanzia dei livelli di assistenza di cui all'articolo 30;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa, continuità assistenziale;

d) il corrispettivo preventivato a fronte delle singole attività concordate, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività svolte;

e) gli strumenti di valutazione partecipata degli interventi e i programmi di formazione/aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

3. Nella predisposizione degli accordi contrattuali quadro, la Regione attiva forme di concertazione con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria dei soggetti accreditati, ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria di cui all'articolo 25.

   

TITOLO VII
Norme di attuazione, transitorie, abrogative e finali  

Art. 43
Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta uno o più regolamenti di attuazione, in cui sono disciplinati:

a) la composizione della Consulta regionale, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta e della Conferenza permanente di cui agli articoli 25 e 26;

b) gli elementi organizzativi inerenti la dirigenza dei servizi;

c) i requisiti e gli standard per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento;

d) i procedimenti di verifica e concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

e) gli elementi e i procedimenti per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi e per la determinazione della compartecipazione alla spesa;

f) ogni altro profilo attuativo necessario all'applicazione della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989 n. 12, e successive modificazioni), per le parti compatibili con la presente legge.

   

Art. 44
IPAB

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta la disciplina relativa alle IPAB (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza).

   

Art. 45
Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale n. 4 del 1988, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 43 della presente legge.

2. Sono abrogati i commi da 1 a 4  e 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 39 del 1993 e l'articolo 43 della legge regionale n. 4 del 2000.

3. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

   

Art. 46
Disposizione transitoria sul riordino delle provvidenze

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina il riordino delle provvidenze di cui alle lettere h) e i) del comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

2. In attesa del riordino, il conferimento delle provvidenze di cui sopra è attuato secondo i criteri di accesso di cui alla presente legge e in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 (priorità all'accesso) e di cui agli articoli 32 e 33 (livelli essenziali di garanzia dell'accesso e della fruizione).

   

Art. 47
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 168.454.000, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle disposizioni di cui si prevede l'abrogazione col precedente articolo 45 ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S02.057, S04.016, S12.068, S12.069, S12.076 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.