CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 127
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, DIRINDINil 4 aprile 2005
Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 23
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Principi generaliArt. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale, realizzano, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.
2. La presente legge disciplina il sistema integrato regionale degli interventi e servizi sociali comprendente, in coerenza con la legislazione nazionale vigente, l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia.
3. Il sistema integrato di servizi e interventi promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Art. 2
Principi di riferimento1. Nella disciplina e nella realizzazione del sistema integrato dei servizi, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato dalla Costituzione, assumono i seguenti principi di indirizzo:
a) l'universalismo selettivo, a garanzia della eguaglianza delle persone nell'accesso al sistema integrato e nella fruizione dei servizi, sulla base di criteri di priorità fondati sulla valutazione del bisogno;
b) la solidarietà sociale ed istituzionale come elemento fondamentale per assicurare la realizzazione sostenibile e qualificata del sistema integrato dei servizi su tutto il territorio regionale;
c) il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti nell'esercizio delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi;
d) la concertazione istituzionale e sociale come criterio generale di sviluppo dei processi decisionali, finalizzata ad assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza dell'azione pubblica;
e) l'integrazione delle politiche e degli interventi sociali con le altre politiche e gli interventi posti in essere a livello locale e regionale per assicurare una risposta organica ed integrata ai bisogni che le persone incontrano nel corso della vita;
f) la sussidiarietà, nelle due accezioni orizzontale e verticale, come criterio generale di realizzazione del sistema integrato dei servizi, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l'accesso ai servizi su tutto il territorio regionale;
g) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra persone, famiglie, istituzioni e organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità.
Art. 3
Responsabilità e competenze istituzionali del sistema integrato1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto regionale ed in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato regionale concorrono, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, i comuni, le province e la Regione, cui spetta altresì, sulla base delle rispettive competenze, garantire l'equità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema.
2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli altri soggetti pubblici, dei soggetti sociali solidali e delle organizzazioni di volontariato alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato. Essi inoltre valorizzano e sostengono iniziative di mutuo aiuto e di solidarietà sociale promosse dai cittadini e dalle formazioni sociali che perseguono le finalità di cui alla presente legge.
Art. 4
Destinatari del sistema integrato1. Hanno diritto ad accedere ai servizi ed alle prestazioni di cui alla presente legge:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
c) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
e) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) i minori comunque presenti sul territorio regionale;
g) i cittadini sardi emigrati e le loro famiglie, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.
2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza.
3. Accedono prioritariamente al sistema integrato dei servizi i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alla proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.
Art. 5
Criteri e modalità per l'accesso ai servizi1. Il sistema integrato dei servizi assicura ai destinatari l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge, sulla base della valutazione professionale del bisogno, nel rispetto della dignità e dei valori della persona.
2. In ogni ambito, i comuni garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico-organizzative omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa sulla base di criteri generali stabiliti dalla Regione.
3. Al fine di garantire l'accesso al sistema dei servizi, in ogni ambito territoriale sono assicurati:
a) l'informazione in merito ai servizi e alle prestazioni esistenti sul territorio, alle modalità e ai requisiti per accedervi, alle forme di erogazione, alle misure di compartecipazione alla spesa, agli strumenti di tutela e garanzia esperibili;
b) forme di orientamento e di accompagnamento per le persone che presentino difficoltà psicofisiche, culturali e linguistiche tali da impedire l'accesso autonomo al sistema dei servizi;
c) condizioni di accesso unitario in cui valutare professionalmente la domanda e predisporre, con l'interessato, un programma personalizzato di intervento.
4. Fatto salvo il principio di compartecipazione alla spesa dei destinatari, di cui all'articolo 29, l'intervento assistenziale è erogato nell'ambito territoriale di residenza dei cittadini, ovvero in ambiti sovraterritoriali individuati dalla programmazione regionale.
5. L'ente competente all'attivazione degli interventi sociali è il comune di residenza della persona destinataria degli interventi, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4, il comune dove si manifesta la situazione di bisogno indifferibile, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza.
6. Al fine di favorire l'ottimale utilizzo e la valorizzazione della rete regionale dei servizi e di facilitare l'efficace realizzazione degli interventi, la Regione promuove la stesura di accordi interistituzionali per semplificare l'accesso alle strutture e ai servizi in ambito intraregionale e per regolare le compensazioni e imputazioni di spesa conseguenti.
TITOLO II
I soggetti del sistema regionaleCapo I
Attori istituzionaliArt. 6
Comuni1. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato, salvo quelle di cui la Regione si riservi espressamente la titolarità e l'esercizio, ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione.
2. I comuni esercitano le proprie funzioni in forma associata, per l'attuazione a livello di ambito territoriale omogeneo dei livelli essenziali di assistenza, come determinati ai sensi dell'articolo 30, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso e all'efficace erogazione delle risposte.
3. In particolare, ai comuni associati spetta l'esercizio delle seguenti competenze:
a) la definizione delle priorità, degli ambiti di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elabora-zione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi di cui all'articolo 22;
b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 30 e seguenti;
d) l'eventuale individuazione di livelli essenziali di ambito ulteriori e delle risorse necessarie al loro finanziamento;
e) la partecipazione alla programmazione regionale;
f) il rilascio dell'autorizzazione sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;
g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
h) l'attribuzione delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, dei nefropatici ex articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e successive modificazioni;
i) la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alle leggi regionali 6 novembre 1992, n. 15 e 30 maggio 1997, n. 20 (e delle persone con disabilità, ex articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12);
l) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al capo successivo e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema sociale integrato;
m) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi.
Art. 7
Province1. Le province concorrono alla programmazione locale e regionale del sistema sociale integrato sardo, nelle forme specificate nella presente legge, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali; partecipano inoltre alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali.
2. In particolare spettano alle province le funzioni seguenti:
a) collaborazione con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti, in ordine alle tematiche e ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;
b) attivazione di forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali e al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alla cooperazione sociale, alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ed al volontariato, in modo coordinato con le funzioni dell'osservatorio regionale;
c) elaborazione, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, di progetti integrati di intervento relativi a problematiche sociali di interesse sovrazonale;
d) attivazione di collaborazioni con i comuni per la realizzazione di interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi.
Art. 8
Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo, verifica e valutazione del sistema integrato degli interventi sociali, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico.
2. In particolare spettano alla Regione le seguenti funzioni :
a) elaborazione ed adozione del piano sociale regionale secondo le modalità e con i contenuti specificati nella presente legge;
b) quantificazione e distribuzione del Fondo sociale regionale;
c) determinazione degli indirizzi e dei criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento;
d) determinazione dei criteri generali per la valutazione professionale del bisogno e delle modalità di accesso;
e) determinazione dei parametri per la valutazione della capacità economica degli utenti e delle loro famiglie e delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa;
f) valutazione di efficacia della programmazione;
g) promozione ed incentivazione di forme innovative di gestione dei servizi;
h) assistenza tecnica e sostegno agli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi;
i) rilascio dell'accreditamento e gestione dell'albo regionale dei servizi e delle strutture accreditate;
l) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici e ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema sociale integrato, in raccordo e su proposta di Azienda sanitaria locale e comuni;
m) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, nei limiti e nelle forme previste dall'art. 37;
n) promozione di iniziative di formazione, orientamento e inserimento lavorativo a favore di soggetti deboli o in condizioni di disagio sociale, in raccordo con le azioni del piano triennale di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
Capo II
Attori socialiArt. 9
Persone e famiglie1. La Regione e gli enti locali riconoscono la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema sociale integrato sardo e valorizzano il ruolo della famiglia, quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità.
2. Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema sociale integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi.
3. Il sistema promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.
Art. 10
Soggetti sociali solidali1. La Regione e gli enti locali riconoscono e sostengono il ruolo del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle fondazioni, delle associazioni sindacali, delle associazioni di tutela e di ogni altra organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.
2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato regionale per:
a) lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;
b) l'integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti sociali solidali di cui al comma 1;
c) lo sviluppo locale di attività socioeconomiche in grado di produrre incremento di capitale sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli.
Art. 11
Organizzazioni di volontariato1. La Regione e gli enti locali riconoscono e favoriscono il concorso delle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 39 del 1993, al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, al fine di promuovere sia azioni comprese nei livelli essenziali di cui all'articolo 30 e seguenti, sia interventi integrativi e complementari di questi, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie.
3. La scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni di cui al comma 2, la regolazione del rapporto con l'ente pubblico ed ogni altro aspetto inerente lo svolgimento delle attività sociali sono disciplinate dalla legge regionale n. 39 del 1993, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12
Altri soggetti privati1. Gli enti e le organizzazioni private, che svolgono la propria attività economica in ambito sociale e sociosanitario, partecipano all'offerta e all'erogazione dei servizi nei modi e secondo i criteri previsti dall'articolo 39 della presente legge.
Capo III
Attori professionaliArt. 13
Professionisti sociali1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge, gli operatori ed i professionisti del sistema integrato dei servizi concorrono alla realizzazione del sistema integrato dei servizi attraverso azioni professionali finalizzate alla garanzia della dignità della persona, atte in particolare ad assicurare:
a) l'informazione, l'accompagnamento, l'o-rientamento a scelte responsabili e la valutazione professionale del bisogno per l'accesso ai servizi;
b) la personalizzazione dei progetti e degli interventi, la qualità professionale, la valutazione partecipata;
c) la valorizzazione delle risorse e delle responsabilità di cura presenti nei contesti sociali e familiari e la promozione di reti locali di solidarietà e di sostegno.
2. La Regione e gli enti locali agevolano il ruolo degli operatori e dei professionisti operanti presso soggetti pubblici e privati, al fine di rilevare situazioni lesive dei diritti della persona e carenze nelle prestazioni, fornire elementi circostanziati, atti a migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili e a sostenere le scelte di politica a servizio delle persone.
Art. 14
Responsabilità professionali1. La Regione e gli enti locali promuovono:
a) la condivisione di protocolli e percorsi operativi e la messa in rete delle diverse competenze professionali necessarie alla elaborazione e realizzazione di progetti ed interventi integrati, anche attraverso specifiche azioni formative finalizzate a garantire l'accesso al sistema dei servizi in condizioni di equità;
b) la tempestiva presa in carico, la programmazione e la valutazione integrata, l'ap-propriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio.
TITOLO III
governo e organizzazione del sistema dei serviziCapo I
Principi organizzativiArt. 15
Ambiti territoriali di programmazione e di gestione1. L'ambito territoriale locale di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi è determinato dalla Regione, a livello almeno distrettuale, in modo da garantire unitarietà di gestione ed integrazione dei servizi entro territori omogenei.
Art. 16
Forme di gestione associata1. Nell'ambito di riferimento, i comuni, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, adottano una delle seguenti forme di gestione:
a) il consorzio tra comuni;
b) l'azienda speciale consortile;
c) l'unione di comuni;
d) la delega al comune capofila;
e) eventuali altre forme previste dalla normativa regionale.
2. I comuni associati, nell'atto istitutivo della forma di gestione prescelta, disciplinano le modalità organizzative, la localizzazione territoriale degli uffici e dei servizi, i reciproci impegni e vincoli relativi alla organizzazione e gestione associata delle risorse.
3. Per il perseguimento di obiettivi specifici e per la realizzazione di progetti innovativi che coinvolgano più ambiti territoriali, la Regione può individuare, di concerto con gli enti locali coinvolti, livelli e contenuti di gestione integrata tra più ambiti.
Art. 17
Forme di integrazione tra comuni e ASL1. Al fine di costruire un sistema di responsabilità condivisa e di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito, i comuni associati e l'Azienda sanitaria locale competente:
a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'articolo 23;
b) stipulano appositi accordi e convenzioni, con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 18
Dirigenza dei servizi sociali1. I dirigenti dei servizi sociali sono selezionati sulla base del possesso dei requisiti definiti dalla Regione, compresa la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Regione con periodicità almeno biennale.
2. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, la Regione stabilisce le posizioni dirigenziali per le quali è obbligatoria la frequenza dei corsi di formazione.
3. All'atto di nomina di ciascun dirigente l'ente competente definisce ed assegna gli obiettivi e le relative risorse, nonché i criteri e le forme di valutazione dell'attività, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme in materia di compiti e funzioni del personale impiegato presso le pubbliche amministrazioni).
Capo II
Strumenti di governo strategicoArt. 19
Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse1. La Regione e gli enti locali adottano il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, del lavoro per progetti, della verifica dei risultati in termini di efficacia, appropriatezza, efficienza e soddisfazione degli utenti.
2. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti princìpi:
a) integrazione con la programmazione sanitaria, coordinamento con le politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con le politiche abitative e di gestione urbanistica e territoriale;
b) concertazione e cooperazione tra enti locali, ASL e Regione;
c) concertazione e cooperazione tra i soggetti pubblici e i soggetti sociali solidali che partecipano con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato dei servizi;
d) individuazione delle priorità regionali e locali sulla base dei bisogni, tenendo conto dell'esigenza di garantire equità sul territorio regionale e promozione delle risorse locali.
Art. 20
Piano regionale1. Il Piano regionale costituisce l'atto principale con cui la Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione del sistema integrato dei servizi.
2. Il Piano regionale contiene i seguenti elementi:
a) il profilo sociale regionale, relativo allo stato dei bisogni, dell'offerta e della spesa;
b) la determinazione degli obiettivi generali e delle priorità di azione;
c) la determinazione e qualificazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 30 e seguenti;
d) gli eventuali programmi innovativi di interesse regionale;
e) la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale;
f) le condizioni per garantire l'integrazione sociosanitaria;
g) le forme di coordinamento con le altre politiche in grado di concorrere alla realizzazione integrata delle risposte.
Art. 21
Procedimento di adozione del piano regionale1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge la Regione provvede, sentiti gli organismi di consultazione, alla predisposizione del Piano dei servizi sociali integrato con il Piano dei servizi sanitari.
2. La proposta di Piano, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed approvata dalla Giunta regionale, è presentata entro il 30 luglio dell'ultimo anno di vigenza del Piano in scadenza al Consiglio regionale, che la approva con propria deliberazione.
3. Il Piano ha durata triennale e può essere sottoposto a revisioni, qualora sopraggiungano mutamenti tali da renderle necessarie.
Art. 22
Piano locale unitario dei servizi (Plus)1. Il Piano locale unitario dei servizi (Plus) individua, a tutela dei diritti della popolazione ed in attuazione dei livelli essenziali di assistenza:
a) il profilo sociale locale e le priorità di intervento;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali;
c) la ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, della ASL e degli altri soggetti firmatari dell'accordo di cui all'articolo 23;
d) le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale;
e) gli strumenti e le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale;
g) le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
h) gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi.
Art. 23
Procedimento di adozione del Plus1. I comuni associati e l'Azienda sanitaria locale provvedono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei servizi (Plus), secondo gli indirizzi indicati nel Piano regionale di cui all'articolo 20.
2. I comuni dell'ambito e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente elaborano la proposta di piano convocando un'apposita conferenza di programmazione, cui sono invitati a partecipare la provincia, le istituzioni scolastiche, gli altri soggetti pubblici, nonché i soggetti privati di cui agli articoli 9 e 10.
3. Il Piano ha durata triennale con aggiornamento economico-finanziario annuale e può essere sottoposto a revisioni qualora sopraggiungano mutamenti tali da renderle necessarie.
4. Il Piano è adottato di norma con accordo di programma, cui partecipano i comuni associati, l'Azienda sanitaria locale competente, gli altri soggetti pubblici coinvolti, nonché i soggetti di cui all'art. 10 che partecipano alla conferenza di programmazione e si impegnano a concorrere, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato previsto nel Piano.
5. L'atto di aggiornamento economico-finanziario annuale del Piano è elaborato dai comuni associati d'intesa con l'Azienda sanitaria locale ed è approvato secondo forme e modalità regolate dal Piano stesso.
6. Il Piano approvato ai sensi delle disposizioni precedenti è inviato all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro quindici giorni dalla sua adozione, per la verifica di conformità agli indirizzi della programmazione regionale. In assenza di atti regionali espressi, la conformità si intende accertata decorsi trenta giorni dalla ricezione del Piano.