CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 91/A
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARUil 21 gennaio 2005
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2005)
ARTICOLI DAL N. 20 AL N. 39
INDIETRO
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo V
Disposizioni per il riordino degli enti strumentaliArt. 20
Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo - di seguito denominate Aziende di soggiorno) e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli enti provinciali del turismo di seguito denominati E.P.T.).
2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed � avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.
4. L'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 21.
Capo V
Disposizioni per il riordino degli enti strumentaliArt. 20
(identico)
Art. 21
Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle Aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo � trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le Aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianit� di servizio maturata presso l'ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione gi� spettante nell'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente � trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
2. I criteri e le procedure di trasferimento nonch� le tabelle di equiparazione tra le professionalit� possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'intesa, l'Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.
3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte Aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l'Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.
Art. 21
(identico)
Art. 22
Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi della presente legge. L'entit� e la ripartizione del contributo sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali.
Art. 22
(identico)
Art. 23
Soppressione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT)1. L'Ente sardo industrie turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, � soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il collegio dei revisori decadono.
2. Le funzioni dell'ESIT sono svolte dall'Assessorato competente in materia di turismo.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.
4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell'ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilit�.
5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell'Assessore del turismo.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente.
7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data di notifica di cui al comma 5.
8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESIT l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.
9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.
Art. 23
(identico)
Art. 24
Personale dell'ESIT1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell'ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente � inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l'anzianit� di servizio e il trattamento economico maturati presso l'ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonch� la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell'articolo 23, sono disposte dall'Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all'Assessorato del turismo.
3. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale � iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell'ente soppresso.
Art. 24
(identico)
Art. 25
Copertura finanziaria degli articoli 20-241. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse gi� destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.
2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio
Art. 25
(identico)
Art. 26
Riordino dell'ERSAT e soppressione dei consorzi per la frutticoltura1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:
a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la denominazione dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) � mutata in ERSAT Sardegna, Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti soppressi di cui comma 1, nonch� i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
3. L'organo di amministrazione dell'ERSAT Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, individua i beni degli enti soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attivit� dell'ente e li trasferisce al patrimonio della Regione al quale sono comunque assegnati, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti beni:
a) i terreni ricadenti nel comune di Arborea;
b) i terreni ricadenti nel comune di Abbasanta e costituenti parte del compendio "Tanca Regia";
c) i terreni e le pertinenze dell'azienda agricola della Societ� Bonifiche Sarde i quali sono ceduti, con le procedure previste dalle norme vigenti per le societ� per azioni, alla Regione.
Art. 26
Riordino dell'ERSAT e scioglimento dei consorzi per la frutticoltura1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti enti:
a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro;
b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) � trasformato in "ERSAT Sardegna", Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le funzioni degli enti di cui comma 1, nonch� i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli stessi.
Art. 27
Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308;
b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III) istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;
c) Stazione sperimentale del sughero (SSS) istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;
d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge � istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalit� giuridica di diritto pubblico, l'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonch� i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
3. L' ERA Sardegna � gestito da un consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Presidente della Regione per un periodo di tre anni e composto da un presidente e da quattro membri dei quali due eletti dal Consiglio regionale e tre, compreso il presidente, nominati dalla Giunta regionale.
4. In sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, l'ERA Sardegna � gestito da un commissario, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che ha il compito ulteriore di provvedere alla liquidazione degli enti soppressi e curare il passaggio dei beni e del personale all'ente di nuova istituzione.
5. Il commissario dell'ERA Sardegna ha altres� il compito di predisporre lo statuto che tra, le norme di organizzazione e funzionamento, prevede un organo di controllo interno di gestione.
6. Lo statuto � approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
7. Il commissario dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, individua i beni degli enti soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attivit� del nuovo ente e li trasferisce al patrimonio della Regione al quale sono comunque assegnate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le quote di propriet� della Stazione sperimentale del sughero della Societ� Suber Service srl.
8. Il commissario dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, provvede alla vendita dell'ippodromo di Chilivani.
9. Agli amministratori dell'ERA Sardegna spettano i compensi previsti dalla legge regionale n. 20 del 1995 e, a tal fine, l'ente � iscritto nel primo gruppo della tabella A della stessa legge.
10. Al commissario dell'ERA Sardegna competono i compensi previsti per il presidente dell'ente.
Art. 27
Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:
a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308;
b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III) istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;
c) Stazione sperimentale del sughero (SSS) istituita con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;
d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge � istituito, quale ente strumentale della Regione dotato di personalit� giuridica di diritto pubblico, l'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma 1, nonch� i rapporti giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
Art. 27 bis
Riforma degli enti in agricoltura1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, predispone apposito provvedimento legislativo per la riforma degli enti di cui agli articoli 26 e 27.
2. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di prima applicazione, fino alla costituzione dell'ordinario organo di amministrazione, l'ERSAT Sardegna e l'ERA Sardegna sono gestiti da Commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, che hanno, tra l'altro, il compito di provvedere alla liquidazione degli enti di cui si dispone lo scioglimento o la soppressione ai sensi dei precedenti articoli 26 e 27, nonch� di curare il passaggio dei beni ed il trasferimento del personale ai nuovi enti.
3. I commissari dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e soppressi che non sono strumentalmente funzionali all'attivit� dei nuovi enti e li trasferiscono al patrimonio della Regione.
4. Ai Commissari di cui al precedente comma 2 competono i compensi previsti per il presidente dell'organo di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 20 del 1995.Art. 28
Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 19951. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, la parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale" � sostituita dalla seguente:
"Agricoltura e riforma agro-pastorale
1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna)";
Agricoltura e riforma agro-pastorale
2)) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna).".
2. Nella medesima tabella A la parte denominata "Industria" � abrogata.
Art. 28
(identico)
Art. 29
Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 19981. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, sono abrogate le seguenti lettere:
"e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);
f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);
i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);".
2. Nel medesimo comma 1 dell'articolo 69 le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);
d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);"
3. � soppresso il comma 2 dell'articolo 69.
4. Nel comma 3 dell'articolo 69 sono soppresse le parole "ed al comma 2".
Art. 29
(identico)
Art. 30
Scioglimento CIFDA1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.
2. Il personale del ruolo unico regionale, gi� distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, � trasferito negli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Sono abrogati: la legge regionale n. 41 del 1982, gli articoli 26 e 56 della legge regionale n. 11 del 1988.
Art. 30
Scioglimento CIFDA1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41.
2. Il personale del ruolo unico regionale, gi� distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, � trasferito negli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 31
Istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna)1. � istituita l'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al Regolamento CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'ARSEA Sardegna ha personalit� giuridica pubblica ed � riconosciuta secondo le modalit� previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'ARSEA Sardegna pu� agire in qualit� di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna.
4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l'articolazione ed il funzionamento dell' ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale necessari all'espletamento delle funzioni assegnate deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
5. Le entrate della ARSEA Sardegna consistono:
a) nelle somme destinate dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999.
6. Le somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma 5.Art. 31
Istituzione dell'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna)1. � istituita l'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al Regolamento CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'ARSEA Sardegna ha personalit� giuridica pubblica ed � riconosciuta secondo le modalit� previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'ARSEA Sardegna pu� agire in qualit� di organismo pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura e per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna.
4. Con successive disposizioni della Giunta regionale sono disciplinati l'articolazione ed il funzionamento dell' ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale necessari all'espletamento delle funzioni assegnate deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti strumentali.
5. Le entrate della ARSEA Sardegna consistono:
a) nelle somme destinate dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999.
Art. 32
Copertura finanziaria degli articoli 23, 27, 28, 29, 30 e 311. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31, valutati in annui euro 25.502.000, si fa fronte con le risorse gi� destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto dell' UPB S06.025.
2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 32
Copertura finanziaria degli articoli 26, 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 311. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 26, 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31, valutati in annui euro 25.502.000, si fa fronte con le risorse gi� destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione o lo scioglimento ed iscritte in conto dell' UPB S06.025.
2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Capo VI
Disposizioni diverseArt. 33
Disposizioni in materia di comuni1. � autorizzata nell'anno 2005 la spesa di euro 45.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.017).
2. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 30.000.000 quale finanziamento dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), da destinare agli interventi di cui ai punti a) e b) del medesimo articolo; la concessione di finanziamenti "de minimis" � consentita solo per la costituzione di nuove imprese (UPB S04.017).
3. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 a favore di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l'erogazione di finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attivit� del volontariato, della solidariet�, del tempo libero e dell'aggregazione sociale e giovanile. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.017).
4. L'articolo 7 bis della legge regionale 1� giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1� agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)) � sostituito dal seguente:
"Art. 7 bis (Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali)- 1. La Regione � autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di comuni, esclusi i consorzi obbligatori, ed alle unioni di comuni, costituiti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e controllo, nonch� contributi straordinari per la fase di avvio delle unioni di comuni. Nella fase di determinazione dei contributi devono essere privilegiati i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti (UPB S04.016).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono individuati i criteri e le modalit� di erogazione dei contributi"
5. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge finanziaria 2002), dopo il comma 1, � inserito il seguente:
"1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, i termini di impegnabilit� possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea.".
6. In deroga al disposto di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2004, � consentita la realizzazione delle opere per le quali � stato pubblicato il relativo bando entro il 30 giugno 2004; ai relativi oneri si fa fronte ai sensi del comma 7 del citato articolo 1.
7. � autorizzato il trasferimento dei seguenti beni immobili di propriet� dell'IACP della provincia di Cagliari siti nel territorio del comune di Carbonia al medesimo Comune al prezzo simbolico di 1 euro:
a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo Sportivo S. Barbara sito in Corso Angioy;
b) aree sulle quali l'Amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;
c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:
1) edificio sito in via Marconi 14;
2) edificio sito in via Umbria 22;
3) edificio sito in via Marconi 65;
4) edificio polizia municipale sito in piazza San Ponziano;
5) edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 63;
6) edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 21;
7) edificio Centro aggregazione sito in via Bresciano;
8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9) scuole elementari di via Mazzini;
10) albergo operaio di via Costituente.
8. Con uno o pi� decreti del Presidente della Regione da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma 7, sentiti il comune di Carbonia e l'IACP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalit� per la relativa consegna.
Capo VI
Disposizioni diverseArt. 33
Disposizioni a favore degli enti locali1. � autorizzata nell'anno 2005 la spesa di euro 45.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.017).
2. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 30.000.000 quale finanziamento dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), da destinare agli interventi di cui ai punti a) e b) del medesimo articolo; la concessione di finanziamenti "de minimis" � consentita solo per la costituzione di nuove imprese (UPB S04.017).
3. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 a favore di comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per l'erogazione di finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attivit� del volontariato, della solidariet�, del tempo libero e dell'aggregazione sociale e giovanile. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.017).
4. Per le finalit� di cui all'articolo 6, comma 23, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 relative alla concessione di contributi a favore dei Comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.017).
5. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 4.500.000 a favore dei Consorzi dei Comuni, esclusi i Consorzi obbligatori, e le Unioni dei Comuni costituiti ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo nonch� contributi straordinari per l'avvio delle Unioni di Comuni. Nella fase di determinazione dei contributi devono essere privilegiati i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 7 bis della legge regionale 1� giugno 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.016) .
6. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge finanziaria 2002), dopo il comma 1, � inserito il seguente:
"1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, i termini di impegnabilit� possono essere prorogati di un anno, a condizione che vengano comunque rispettati i termini di realizzazione degli interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione europea.".
7. In deroga al disposto di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2004, � consentita la realizzazione delle opere per le quali � stato pubblicato il relativo bando entro il 30 giugno 2004; ai relativi oneri si fa fronte ai sensi del comma 7 del citato articolo 1.
8. � autorizzato il trasferimento dei seguenti beni immobili di propriet� dell'IACP della provincia di Cagliari siti nel territorio del comune di Carbonia al medesimo Comune al prezzo simbolico di 1 euro:
a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo Sportivo S. Barbara sito in Corso Angioy;
b) aree sulle quali l'Amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;
c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:
1) edificio sito in via Marconi 14;
2) edificio sito in via Umbria 22;
3) edificio sito in via Marconi 65;
4) edificio polizia municipale sito in piazza San Ponziano;
5) edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 63;
6) edificio Centro aggregazione sito in piazza Venezia 21;
7) edificio Centro aggregazione sito in via Bresciano;
8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9) scuole elementari di via Mazzini;
10) albergo operaio di via Costituente.
9. Con uno o pi� decreti del Presidente della Regione da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma 8, sentiti il comune di Carbonia e l'IACP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalit� per la relativa consegna.
Art. 34
Riordino delle comunit� montane1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la Regione individua i criteri per la costituzione delle comunit� montane, tali da garantire l'esercizio associato delle funzioni comunali in zone omogenee, nonch� per l'attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
2 Le comunit� montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare. Le comunit� montane devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a quindicimila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunit� montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l' istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), l'ambito territoriale delle comunit� montana non pu� coincidere con quello di una intera provincia. Ai sensi di tale disposizione, la comunit� montana dell'Ogliastra cessa con la proclamazione del presidente dell'omonima provincia, la quale succede nei rapporti giuridici ed economici della soppressa comunit�. Le funzioni attinenti la fase liquidatoria dell'ente sono svolte dal presidente della provincia.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze degli enti locali, approva un apposito provvedimento contenente il riassetto generale delle comunit� montane della Sardegna e le disposizioni per la successione tra le comunit� montane attualmente esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri del presente articolo.
Art. 34
Riordino delle comunit� montane1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane, la Regione individua i criteri per la costituzione delle comunit� montane, tali da garantire l'esercizio associato delle funzioni comunali in zone omogenee, nonch� per l'attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
2 Le comunit� montane sono unioni di comuni montani i quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del mare. Le comunit� montane devono comprendere almeno quattro comuni con una popolazione complessiva non inferiore a venticinquemila abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle comunit� montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti.
3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l' istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), l'ambito territoriale delle comunit� montana non pu� coincidere con quello di una intera provincia. Ai sensi di tale disposizione, la comunit� montana dell'Ogliastra cessa con la proclamazione del presidente dell'omonima provincia, la quale succede nei rapporti giuridici ed economici della soppressa comunit�. Le funzioni attinenti la fase liquidatoria dell'ente sono svolte dal presidente della provincia.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, � approvato un apposito provvedimento di legge contenente il riassetto generale delle Comunit� montane della Sardegna e le disposizioni per la successione tra le Comunit� montane attualmente esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri del presente articolo.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, entro i successivi trenta giorni provvede al commissariamento delle Comunit� montane ed all'avvio delle procedure di scioglimento delle stesse.
Art. 35
Riordino del patrimonio immobiliare regionale1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese regionali, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme statali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in funzione sia del riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti ed aziende regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni immobili che rivestono particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale.
4. Gli enti, istituti ed aziende di cui al comma 2 trasmettono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare unitamente all'elenco di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983.
5. Il medesimo elenco, convalidato con specifica determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
6. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), � sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalit� pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.".
7. Per le finalit� di cui al presente articolo � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 640.000 (UPB S04.026).
Art. 35
Riordino del patrimonio immobiliare regionale1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese regionali, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme statali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in funzione sia del riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che della formulazione del conto del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna succede nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare degli enti, istituti ed aziende regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni immobili che rivestono particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale.
4. Gli enti, istituti ed aziende di cui al comma 2 trasmettono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio centrale demanio e patrimonio dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio conto patrimoniale immobiliare unitamente all'elenco di cui all'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983.
5. Il medesimo elenco, convalidato con specifica determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
6. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), � sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalit� pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale.".
7. Per le finalit� di cui al presente articolo � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 640.000 (UPB S04.026).
Art. 36
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile1. � autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.043).
2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla procedura di valutazione di incidenza, � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 180.000 (UPB S05.035).
3. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) � dovuta, a partire dalla stagione venatoria 2005-2006, anche in mancanza del piano regionale faunistico-venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 200.
4. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per l'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti (UPB S05.028).
5. � istituita la tassa fitosanitaria nella misura stabilita dall'allegato VIII bis della direttiva 2002/89/CEE; tale tassa � dovuta dall'importatore di vegetali e/o prodotti vegetali e deve essere assolta prima dell'inizio dei controlli, come previsto dall'articolo 13 quinquies della richiamata direttiva. Le relative modalit� di riscossione sono stabilite con decreto dell'Assessore competente in materia.
6. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) (UPB S05.035).
7. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 � attribuita alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
8. Alla lettera c) dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tutti gli altri interventi di protezione civile.".
9. Per le finalit� di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani, � autorizzata, nell'anno 2005, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.029).
Art. 36
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile1. � autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.043).
2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla procedura di valutazione di incidenza, � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 180.000 (UPB S05.035).
3. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) � dovuta nella misura di euro 50, a partire dalla stagione venatoria 2005-2006, anche in mancanza del piano regionale faunistico-venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 200.
4. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per l'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti (UPB S05.028).
5. � istituita la tassa fitosanitaria nella misura stabilita dall'allegato VIII bis della direttiva 2002/89/CEE; tale tassa � dovuta dall'importatore di vegetali e/o prodotti vegetali e deve essere assolta prima dell'inizio dei controlli, come previsto dall'articolo 13 quinquies della richiamata direttiva. Le relative modalit� di riscossione sono stabilite con decreto dell'Assessore competente in materia.
6. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) (UPB S05.035).
7. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 � attribuita alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
8. Alla lettera c) dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a tutti gli altri interventi di protezione civile.".
9. Per le finalit� di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani, � autorizzata, nell'anno 2005, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.029).
Art. 37
Disposizioni varie1. Nella legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "per l'anno 2002" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 � aggiunto il seguente:
"4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore.".
2. Nella legge regionale n. 6 del 2004 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "pu� essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "e presso l'Amministrazione regionale, pu� essere inquadrato nei rispettivi ruoli";
b) il comma 15 dell'articolo 18 � sostituito dai seguenti:
"15. Per il funzionamento del CREL di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).
15. bis. Al presidente del CREL � riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica.
15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, � attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell'organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.
15. quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:
a) l'indennit� di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennit� chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria;
c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalit� previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.".
3. A decorrere dall'anno 2005, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennit� spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi in base alla normativa vigente in materia, � attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di bilancio.
4. � abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura POR - Sardegna 2000-2006, e di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, sono attribuiti i poteri gestori previsti dall'articolo 24 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. L'Osservatorio industriale di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), assume la denominazione di "Osservatorio economico" e svolge le attivit� relative alla costruzione di banche dati, alla determinazione degli indicatori socio-economici, alle analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche tra le quali il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche per la definizione delle politiche regionali dei comparti dell'agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio turismo e servizi, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale.
7. Per le finalit� di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attivit� di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) (UPB S01.017).
8. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, sono sostituiti dai seguenti:
"18. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), � fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza deve contenere, oltre agli elementi gi� previsti dal comma 2 dell'articolo 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'Autorit� competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'Autorit� giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l'Amministrazione regionale pu� concedere un'anticipazione sulla provvidenza prevista dall'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.".
9. Per le finalit� di cui al presente articolo � autorizzata nell'anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000 di cui euro 1.000.000 sulle disponibilit� sussistenti in conto residui dell'UPB S02.009.
Art. 37
Disposizioni varie1. Nella legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "per l'anno 2002" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 � aggiunto il seguente:
"4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore.".
2. Nella legge regionale n. 6 del 2004 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "pu� essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "e presso l'Amministrazione regionale, pu� essere inquadrato nei rispettivi ruoli";
b) il comma 15 dell'articolo 18 � sostituito dai seguenti:
"15. Per il funzionamento del CREL di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).
15. bis. Al presidente del CREL � riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica.
15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, � attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell'organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue.
15. quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:
a) l'indennit� di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennit� chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria;
c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalit� previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.".
3. A decorrere dall'anno 2005, la competenza in materia di gettoni di presenza e di altre indennit� spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi in base alla normativa vigente in materia, � attribuita all'organo amministrativo di rispettiva competenza; l'Assessorato degli affari generali continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio provvede, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di bilancio.
4. � abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
5. Al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura POR - Sardegna 2000-2006, e di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, sono attribuiti i poteri gestori previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. L'Osservatorio industriale di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), assume la denominazione di "Osservatorio economico" e svolge le attivit� relative alla costruzione di banche dati, alla determinazione degli indicatori socio-economici, alle analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche tra le quali il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche per la definizione delle politiche regionali dei comparti dell'agricoltura, pesca, industria, artigianato, commercio turismo e servizi, a sostegno delle politiche di sviluppo regionale.
7. Per le finalit� di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attivit� di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) (UPB S01.017).
8. Le disponibilit� sussistenti in conto della UPB S03.072 (Capp. 03309 e 03310) possono essere utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e degli operatori collettivi, sostenute dai medesimi, dal 1� gennaio al 30 giugno 2002, per gli adempimenti di rendicontazione e di chiusura, previsti dai vigenti regolamenti comunitari, del Programma LEADER II; l'entit� del rimborso non pu� superare i 40.000 euro per ciascuno dei suddetti organismi: ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi.
9. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:
"5 bis. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria Generale � effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal Direttore generale della Ragioneria generale sulla base di una percentuale non inferiore al 30 per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento pu� disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. Il controllo a campione pu� essere effettuato anche nei confronti dei rendiconti relativi a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria pu� comunque procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.
5 ter. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione Autonoma della Sardegna, � soddisfatta:
a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione Generale che ha autorizzato la spesa;
b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al Servizio della Direzione Generale che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria Generale nei termini previsti dal precedente comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al Servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette con apposita determinazione alla Ragioneria Generale, la quale provvede altres� a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione pecunaria di cui al comma 4.".
10. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, sono sostituiti dai seguenti:
"18. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), � fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza deve contenere, oltre agli elementi gi� previsti dal comma 2 dell'articolo 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'Autorit� competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'Autorit� giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l'Amministrazione regionale pu� concedere un'anticipazione sulla provvidenza prevista dall'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.". Per le finalit� di cui al presente articolo � autorizzata nell'anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000, di cui euro 1.000.000 sulle disponibilit� sussistenti in conto residui dell'UPB S02.009.
11. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S01.031 - capitolo 01067 del bilancio della Regione per l'anno 2005, una quota pari ad euro 50.000 � destinata, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, alla prosecuzione ed al rafforzamento del progetto di cooperazione internazionale con la Bielorussia gi� avviato nel campo della formazione professionale.
12. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa complessiva di euro 100.000, in ragione di euro 50.000 per ciascuna delle UPB S11.036 e S11.041, per la concessione di contributi ad organismi privati e ad enti pubblici per lo svolgimento di attivit� culturali e sportive a carattere internazionale che, avendo presentato regolare richiesta di contributo per l'anno 2004, ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, per quanto attiene alle attivit� culturali, e 17 maggio 1999, n. 17, per quanto attiene alle attivit� sportive, non siano stati inseriti nel programma annuale di interventi per il medesimo anno; i relativi contributi sono concessi, per manifestazioni regolarmente svolte nel corso dell'anno 2004, con le modalit� ed i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 38
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005-2007 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 38
(identico)
Art. 39
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 38
(identico)
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