CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 91/A

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU

il 21 gennaio 2005

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2005)


ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 19


TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziari.

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilit� della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, � autorizzato, nell'anno 2005, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 543.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella D, allegata alla presente legge (UPB E03.032).

2. Le condizioni e le modalit� previste dai commi 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonch� il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicit� dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la cassa depositi e prestiti.

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1� gennaio 2006; il relativo onere � valutato in euro 31.400.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e S03.051).

5. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000 (UPB E03.032) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e il saldo finanziario dell'anno 2004 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (stimato in euro 750.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalit� di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 (UPB E03.032); i relativi oneri sono valutati in euro 162.500.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

6. Il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5 � ridotto in relazione all'acquisizione di maggiori entrate, nell'anno 2005, derivanti da operazioni di privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, ai termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella A.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate nella misura indicata nell'allegata tabella B 

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2005 - 2007, nella misura indicata nell'allegata tabella C.

 

Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilit� della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, � autorizzato, nell'anno 2005, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 568.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella D, allegata alla presente legge (UPB E03.032).

2. Le condizioni e le modalit� previste dai commi 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 possono essere stipulati per una durata massima di ammortamento di trent'anni. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e di emissione, anche con specifico riferimento alla scelta tra tasso fisso e variabile, nonch� il tasso massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale da garantire l'economicit� dell'operazione rispetto a quella eventualmente realizzabile con la cassa depositi e prestiti.

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1� gennaio 2006; il relativo onere � valutato in euro 32.848.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e S03.051).

5. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2004, stimato in euro 2.811.887.000 (UPB E03.032) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e il saldo finanziario dell'anno 2004 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (stimato in euro 750.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalit� di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 (UPB E03.032); i relativi oneri sono valutati in euro 162.500.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

6. Il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5 � ridotto in relazione all'acquisizione di maggiori entrate, nell'anno 2005, derivanti da operazioni di privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.

7. Nelle tabelle 0A e 0B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) Fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)

2005                          euro                 6.530.000

2006                          euro                10.000.000

2007                          euro                10.000.000

b) Fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)

 2005                         euro                15.000.000

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella A.

9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2005 - 2007, nella misura indicata nell'allegata tabella C.

11. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 24 del succitato articolo 1, al netto delle spese d'investimento che nel triennio 2001-2003 risultavano gestite fuori bilancio a' termini dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonch� al netto dei finanziamenti regionali destinati a funzioni trasferite dalla Regione agli enti locali medesimi.

12. La limitazione disposta dal comma 116 dell'articolo 1 della Legge n. 311 del 2004 non si applica alle assunzioni, di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione a progetto, il cui onere � finanziato con risorse regionali a destinazione vincolata.

Art.  2
Chiusura di contabilit� speciali e conti correnti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975

1. A decorrere dal 1� gennaio 2005 la contabilit� speciale di cui ai titoli I e II  della Legge 24 giugno 1974, n. 268, � soppressa.

2. Le disponibilit� finanziarie rivenienti da tale chiusura sono destinate:

a) per complessivi euro 166.518.548 al programma d'intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 e in particolare per euro:

1) 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 - incentivi al settore industriale, legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attivit� industriali);

2) 70.570 al titolo di spesa 12.3.02, lettera b) - imprenditoria giovanile nel settore turistico;

3) 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) - interventi nel settore ittico;

4) 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 - interventi per la continuit� territoriale;

5) 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 - problema energetico regionale;

6) 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 - fondo di riserva;

b) alle entrate della Regione (UPB E03.008) le disponibilit� residue, valutate in euro 64.496.000, delle quali una quota pari ad euro 10.501.000 � iscritta in un apposito capitolo dell'UPB S03.079 per essere destinata alle finalit� di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974; per le stesse finalit� � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000.

3. � disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, a tutto il 31 dicembre 1999; le relative disponibilit�, valutate in euro 25.000.000, sono riversate alle entrate della Regione (UPB E01.026).

4. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal fondo di riserva di cui al titolo di spesa 12.6.00, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni, e, per quelli discendenti dal comma 3, mediante attingimento dai fondi di cui al medesimo articolo 31.

5. In caso di carenza di disponibilit� finanziarie sul titolo di spesa 12.6.00 per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 si provvede ad impinguare lo stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui all'UPB S03.015.

 

Art. 2
Chiusura di contabilit� speciali e conti correnti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1975

1. A decorrere dal 1� gennaio 2005 la contabilit� speciale di cui ai titoli I e II  della Legge 24 giugno 1974, n. 268, � soppressa.

2. Le disponibilit� finanziarie rivenienti da tale chiusura sono destinate:

a) per complessivi euro 166.518.548 al programma d'intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 e in particolare per euro:

1) 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 - incentivi al settore industriale, legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le attivit� industriali);

2) 70.570 al titolo di spesa 12.3.02, lettera b) - imprenditoria giovanile nel settore turistico;

3) 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) - interventi nel settore ittico;

4) 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 - interventi per la continuit� territoriale;

5) 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 - problema energetico regionale;

6) 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 - fondo di riserva;

b) alle entrate della Regione (UPB E03.008) le disponibilit� residue, valutate in euro 64.496.000, delle quali una quota pari ad euro 15.501.000 � iscritta in un apposito capitolo dell'UPB S03.079 per essere destinata alle finalit� di cui al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974.

3. � disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, a tutto il 31 dicembre 1999; le relative disponibilit�, valutate in euro 25.000.000, sono riversate alle entrate della Regione (UPB E01.026).

4. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal fondo di riserva di cui al titolo di spesa 12.6.00, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche ed integrazioni, e, per quelli discendenti dal comma 3, mediante attingimento dai fondi di cui al medesimo articolo 31.

5. In caso di carenza di disponibilit� finanziarie sul titolo di spesa 12.6.00 per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 si provvede ad impinguare lo stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui all'UPB S03.015.

Art. 3
Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati

1. � disposta, nell'anno 2005, la soppressione dei seguenti fondi, le cui relative disponibilit� sono riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031):

a) fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della legge 1� febbraio 1965, n. 60;

b)   fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna, ai sensi della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47; sono abrogati gli articoli da 1 a 5, 12 e 13 della succitata legge regionale n. 47 del 1968.

2. � disposta la soppressione del fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attivit� industriali e commerciali in Sardegna), le cui disponibilit�, al netto delle competenze dovute a Banca CIS, sono iscritte, previo accertamento in conto entrate, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di bilancio, in conto dell'UPB S09.046 per essere destinate alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e INTEX Spa e loro collegate, per il quale intervento �, altres�, autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 6.500.000. (UPB S09046).

3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilit� e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui ai sottoelencati fondi:

a) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o Banca CIS;

b) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o SFIRS;

c) legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia c/o il CIS;

d) legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, Provvidenze a favore delle imprese di navigazione c/o il CIS;

devono essere semestralmente riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell'eventualit� di mancanza di disponibilit� sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, secondo le procedure previste nello stesso articolo.

4. � disposto, nell'anno 2005, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):

a) euro 15.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 22 del 1953, articolo 6 (Fondo di garanzia), costituito presso la Banca CIS;

b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupati nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;

c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all'articolo 32 (Interventi a favore delle attivit� produttive del comparto agro-industriale) della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996)), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero)), costituito presso la SFIRS.

  Art. 3
Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o assimilati

1. � disposta, nell'anno 2005, la soppressione dei seguenti fondi, le cui relative disponibilit� sono riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031):

a)   fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della legge 1� febbraio 1965, n. 60;

b)   fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro e il Banco di Sardegna, ai sensi della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47; sono abrogati gli articoli da 1 a 5, 12 e 13 della succitata legge regionale n. 47 del 1968.

2. � disposta la soppressione del fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attivit� industriali e commerciali in Sardegna), le cui disponibilit�, al netto delle competenze dovute a Banca CIS, sono iscritte, previo accertamento in conto entrate, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di bilancio, in conto dell'UPB S09.046 per essere destinate alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e INTEX Spa e loro collegate, per il quale intervento �, altres�, autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 6.500.000. (UPB S09.046).

3. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilit� e interessi sui fondi di rotazione non operativi di cui ai sottoelencati fondi:

a) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o Banca CIS;

b) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16, Interventi a favore delle aziende cooperative agroindustriali c/o SFIRS;

c) legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia c/o il CIS;

d) legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, Provvidenze a favore delle imprese di navigazione c/o il CIS;

devono essere semestralmente riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le suddette somme devono essere riversate al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi. Nell'eventualit� di mancanza di disponibilit� sul fondo per la copertura di tali spese si provvede mediante attingimento dal fondo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, secondo le procedure previste nello stesso articolo.

4. � disposto, nell'anno 2005, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):

a) euro 15.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 22 del 1953, articolo 6 (Fondo di garanzia), costituito presso la Banca CIS;

b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;

c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all'articolo 32 (Interventi a favore delle attivit� produttive del comparto agro-industriale) della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996)), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero), costituito presso la SFIRS.

5. � disposto, con atto amministrativo del direttore di servizio competente in materia di credito, il riversamento alle entrate del bilancio regionale delle eccedenze di disponibilit� sussistenti sui fondi di garanzia istituiti ai sensi delle vigenti leggi di settore, presso gli istituti convenzionati (UPB E03.031).

Art.  4
Razionalizzazione e controllo della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento CEE n. 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie, societ� compartecipate regionali e societ� facenti parte del settore pubblico allargato del territorio regionale, predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi del Nucleo conti pubblici territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le eventuali risorse statali attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della deliberazione CIPE n. 134 del 2003 sono utilizzate per incentivare l'attivit� e il personale del Nucleo conti pubblici territoriali; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Nella legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 1, � inserito il seguente:

"1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unit� Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio";

b) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti "per un massimo di tre volte";

c) al comma 6 dell'articolo 4 l'espressione da "e, per i bilanci" sino a "bilancio regionale" � sostituita dalla seguente:

"I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni".

  Art. 4
Razionalizzazione e controllo della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento CEE n. 1260 del 21 giugno 1999, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio attiva flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende, agenzie, societ� compartecipate regionali e societ� facenti parte del settore pubblico allargato del territorio regionale, predisponendo il conto consolidato della Regione ed avvalendosi del Nucleo conti pubblici territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le eventuali risorse statali attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 73 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della deliberazione CIPE n. 134 del 2003 sono utilizzate per incentivare l'attivit� e il personale del Nucleo conti pubblici territoriali; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nella legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 1, � inserito il seguente:

"1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della medesima Unit� Previsionale di Base, le variazioni per le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del direttore generale; tali determinazioni sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al Commissario straordinario, agli Assessori regionali competenti per materia e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio";

b) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti "per un massimo di due volte";

c) al comma 6 dell'articolo 4 l'espressione da "e, per i bilanci" sino a "bilancio regionale" � sostituita dalla seguente:

"I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni".

Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche e attivit� produttive

Art.  5
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) � soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7, ed � posto in liquidazione. Per la gestione liquidatoria trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste nell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; ulteriori modalit� e criteri sono stabiliti con direttive della Giunta regionale.

2. Il Commissario liquidatore del-l'ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all'avvio della gestione di ESAF Spa, disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1999. Le operazioni di liquidazione non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di liquidazione.

3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 � disposto lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 5.000.000 per l'anno 2007 (UPB S08.014).

4. All'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1990,  n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole "lire 200.000.000" sono sostituite da "euro 200.000,00";

b) nel comma 2 le parole "lire 500.000.000" sono sostituite da "euro 1.000.000,00". 

5. Le tariffe idriche dell'acqua grezza ad usi multipli sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

6. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.500.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (UPB S08.045).

7. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare, nell'anno 2005, all'Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di:

a) euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);

b) euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture del sistema appartenenti al demanio regionale (UPB S08.055). 

8. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali � autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per l'anno 2005 (UPB S08.073).

9. Per la progettazione delle opere di viabilit� di interesse regionale e statale, comprese quelle relative alla viabilit� statale da trasferire alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, � autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 nell'anno 2005 e di euro 3.000.000 nell'anno 2006 (UPB S08.081).

10. Per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del novembre 1999, il Comune di Castelsardo � autorizzato ad utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di anticipazione.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'impossidenza di altri alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, richiesto ai fini della concessione di agevolazioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni, � esteso all'intero territorio della Sardegna ed ai tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali sia stato accertato uno spopolamento negli ultimi dieci anni superiore al 20 per cento, il contributo in conto interessi � pari al 70 per cento del tasso di riferimento per gli interventi di recupero, comprese le spese per l'acquisto dell'immobile, nelle zone classificate A dagli strumenti urbanistici. La Giunta regionale aggiorna il programma di intervento previsto dalla citata legge regionale assicurando la priorit� degli interventi a soggetti e nuclei familiari appartenenti a fasce sociali deboli. La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), � soppresso.

13. Per le spese connesse alle attivit� di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonch� per le spese di tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale, � autorizzato, anche per l'attivazione di apposita convenzione con l'Osservatorio economico di cui al successivo comma 6 dell'articolo 37, lo stanziamento di euro 125.000 nell'anno 2005; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S08.045).

14. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039).

15. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, � autorizzato, nell'anno 2005, l'ulteriore stanziamento di euro 3.500.000 (UPB S08.073).

16. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento � ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.073).

 

Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche e attivit� produttive

Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) � soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7, ed � posto in liquidazione. Per la gestione liquidatoria trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni previste nell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; ulteriori modalit� e criteri sono stabiliti con direttive della Giunta regionale.

2. Il Commissario liquidatore del-l'ESAF, entro tre mesi dalla nomina, presenta il piano finanziario della gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri finanziari conseguenti all'avvio della gestione di ESAF Spa, disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1999. Le operazioni di liquidazione non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di liquidazione.

3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 � disposto lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 5.000.000 per l'anno 2007 (UPB S08.014).

4. All'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1990,  n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole "lire 200.000.000" sono sostituite da "euro 200.000,00";

b)   nel comma 2 le parole "lire 500.000.000" sono sostituite da "euro 1.000.000,00".

5. Le tariffe idriche dell'acqua grezza ad usi multipli sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

6. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.500.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (UPB S08.045).

7. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad erogare, nell'anno 2005, all'Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di:

a) euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi energetici e di esercizio relativi al recupero delle risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di approvvigionamento idrico multisettoriale dell'area meridionale della Sardegna (UPB S08.014);

b) euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle infrastrutture del sistema appartenenti al demanio regionale (UPB S08.055).

8. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali � autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per l'anno 2005 (UPB S08.073).

9. Per la progettazione delle opere di viabilit� di interesse regionale e statale, comprese quelle relative alla viabilit� statale da trasferire alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, � autorizzato lo stanziamento di euro 2.000.000 nell'anno 2005 e di euro 3.000.000 nell'anno 2006 (UPB S08.081).

10. Per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del novembre 1999, il Comune di Castelsardo � autorizzato ad utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di anticipazione.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'impossidenza di altri alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare, richiesto ai fini della concessione di agevolazioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni, � esteso all'intero territorio della Sardegna ed ai tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali sia stato accertato uno spopolamento negli ultimi dieci anni superiore al 10 per cento, il contributo in conto interessi � pari al 70 per cento del tasso di riferimento per gli interventi di recupero, comprese le spese per l'acquisto dell'immobile, nelle zone classificate A dagli strumenti urbanistici. La Giunta regionale aggiorna il programma di intervento previsto dalla citata legge regionale assicurando la priorit� degli interventi a soggetti e nuclei familiari appartenenti a fasce sociali deboli. La disposizione di cui al presente comma si applica ai procedimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), � soppresso.

13. Per le spese connesse alle attivit� di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonch� per le spese di tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale, � autorizzato, anche per l'attivazione di apposita convenzione con l'Osservatorio economico di cui al successivo comma 6 dell'articolo 37, lo stanziamento di euro 125.000 nell'anno 2005; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S08.045).

14. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039).

15. Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, � autorizzata nell'anno 2005 l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S08.055).

16. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, � autorizzato, nell'anno 2005, l'ulteriore stanziamento di euro 3.500.000 (UPB S08.073).

17. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza; il predetto stanziamento � ripartito fra le province sulla base della lunghezza chilometrica della propria rete stradale (UPB S08.073).

18. La lettera b) dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 � sostituita dalla seguente:

"b) 15 per cento dell'importo della delega o della concessione all'atto dell'affidamento dei lavori;".

19. � autorizzata nell'anno 2005 la concessione di un contributo di euro 650.000 a favore della diocesi di Ozieri per i lavori di recupero e di restauro della struttura e del patrimonio artistico e storico della cattedrale di Ozieri (UPB S08.073). 

Art. 6
Disposizioni nel settore agricolo

1. Nella lettera d) dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), le parole "nella misura del 100 per cento" sono sostituite con "fino al 100 per cento".

2. � disposto il non recupero delle anticipazioni erogate agli enti pubblici economici, fusi nel Consorzio di bonifica dell'Oristanese, per l'acquisto e l'installazione di strumenti aziendali per la misura del consumo idrico, a condizione che le opere siano completate e collaudate entro il 30 giugno 2005.

3. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 6.000.000 a favore dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per la concessione di contributi straordinari a favore delle imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per il miglioramento della qualit� del latte nelle zone diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento comunitario n. 1257 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06-035).

4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande concernenti le misure del Piano di sviluppo rurale, delle domande di aiuto "de minimis" e delle domande per i carburanti agevolati, � autorizzata la stipulazione di convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti in Sardegna; la relativa spesa � valutata in annui euro 400.000 (UPB S06.011).

5. L'Amministrazione regionale � autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di programmi di attivit� di cui all'articolo 28 del medesimo decreto. L'aiuto sar� erogato dopo l'approvazione da parte della Commissione europea delle direttive di attuazione, emanate con deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa � valutata in euro 100.000 per l'anno 2005 (UPB S06.063).

6. Al fine di assolvere all'obbligo previsto dal decreto interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione e aggiornamento dello schedario viticolo e dell'inventario del potenziale produttivo viticolo, previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato l'OCM vitivinicolo, � disposta in caso di ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, successiva al termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato decreto ministeriale, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione � ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni. Se le superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, � disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ettaro di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100 per ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione. L'importo delle sanzioni � rapportato alla superficie vitata ed � arrotondato all'euro superiore. (UPB E06.014)

7. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati per la realizzazione di programmi di intervento, l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) � autorizzato ad attivare, per il triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a Denominazione di Origine Protetta.

8. Il programma di cui al comma 7 sar� attuato contestualmente all'avvio delle procedure di modifica dei relativi disciplinari di produzione.

9. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di  un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.053).

 

Art. 6
Disposizioni nel settore agricolo

1. Nella lettera d) dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), le parole "nella misura del 100 per cento" sono sostituite con "fino al 100 per cento".

2. � disposto il non recupero delle anticipazioni erogate agli enti pubblici economici, fusi nel Consorzio di bonifica dell'Oristanese, per l'acquisto e l'installazione di strumenti aziendali per la misura del consumo idrico, a condizione che le opere siano completate e collaudate entro il 30 giugno 2005.

3. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 6.000.000 a favore dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per la concessione di contributi straordinari a favore delle imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per il miglioramento della qualit� del latte nelle zone diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento comunitario n. 1257 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06-035); i contributi di cui al presente comma sono concessi in ottemperanza del Reg. CE 1860/2004 concernente gli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande concernenti le misure del Piano di sviluppo rurale, delle domande di aiuto "de minimis" e delle domande per i carburanti agevolati, � autorizzata la stipulazione di convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti in Sardegna; la relativa spesa � valutata in annui euro 400.000 (UPB S06.011).

5. I termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18, gi� prorogati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, sono riaperti per la durata di un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 novembre 2000, n. 21 non trovano applicazione per i progetti finanziati con i fondi della programmazione negoziata nazionale che possono essere finanziati al cento per cento.

7. L'Amministrazione regionale � autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di programmi di attivit� di cui all'articolo 28 del medesimo decreto. L'aiuto sar� erogato dopo l'approvazione da parte della Commissione europea delle direttive di attuazione, emanate con deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa � valutata in euro 100.000 per l'anno 2005 (UPB S06.063).

8. Al fine di assolvere all'obbligo previsto dal decreto interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione e aggiornamento dello schedario viticolo e dell'inventario del potenziale produttivo viticolo, previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato l'OCM vitivinicolo, � disposta in caso di ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, successiva al termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato decreto ministeriale, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione � ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni. Se le superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, � disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ettaro di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100 per ettaro di superficie interessata alla regolarizzazione. L'importo delle sanzioni � rapportato alla superficie vitata ed � arrotondato all'euro superiore. (UPB E06.014)

9. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati per la realizzazione di programmi di intervento, l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) � autorizzato ad attivare, per il triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a Denominazione di Origine Protetta.

10. Il programma di cui al comma 9 sar� attuato contestualmente all'avvio delle procedure di modifica dei relativi disciplinari di produzione.

11. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di  un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.053).

Art.  7
Interventi nel settore dei trasporti

1. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni; una quota del suddetto stanziamento, per un importo fino ad euro 8.500.000, � destinata alla copertura del rinnovo del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale (UPB S13.011).

2. Al fine di garantire la sicurezza lungo il canale di soccorso aereo situato nella laguna di Santa Gilla, � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 500.000 destinato al ripristino della navigabilit� dello stesso canale (UPB S13.024).

3. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 � inserito il seguente:

"5 bis. I contributi per la costruzione e per l'acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorch� non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale purch� finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente".

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2002 sono abrogati.

 

Art. 7
Interventi nel settore dei trasporti

1. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni; una quota del suddetto stanziamento, per un importo fino ad euro 8.500.000, � destinata alla copertura del rinnovo del C.C.N.L. del trasporto pubblico locale (UPB S13.011).

2. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 � inserito il seguente:

"5 bis. I contributi per la costruzione e per l'acquisto di infrastrutture ed impianti fissi possono essere concessi anche ad enti locali, singoli o associati, ancorch� non concessionari di servizi pubblici di linea per viaggiatori di interesse regionale purch� finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico, indipendentemente dal vettore esercente".

Capo III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attivit� culturali e socio-sanitarie 

Art. 8
Disposizioni in materia di lavoro

1. L'articolo 34 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) � sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Valutazione tecnica) - 1. La valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati � svolta da un gruppo di lavoro costituito con decreto dell'Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dell'Agenzia regionale del lavoro e dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale.".

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995)), � sostituito dal seguente:

"1. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, con decorrenza 1� gennaio 2005, i soggetti aventi diritto ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 possono ottenere l'anticipazione dei contributi concessi nella misura del 45 per cento.".

3. L'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 (Riconoscimento del ruolo sociale delle societ� di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale), � abrogato.

4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S10.040 � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.760.000 per l'erogazione di contributi a favore delle organizzazione cooperativistiche legalmente riconosciute per le finalit� di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attivit� cooperativistica) e legge regionale 6 agosto 1970, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attivit� cooperativistica), relative all'anno 2004.

5. Le risorse impegnate nell'esercizio 2004 ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro) possono essere destinate per l'emanazione di un relativo bando di almeno euro 12.000.000 per gli anni 2005-2006.

6. Il bando di cui al comma 5 deve incentivare le assunzioni secondo le seguenti priorit�:

a) assunzione di soggetti delle categorie protette e svantaggiate di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in eccedenza rispetto alla quota obbligatoria, e degli ultraquarantacinquenni;

b) contratti a tempo indeterminato full-time;

c) contratti a tempo indeterminato part-time orizzontale.

7. Nella predisposizione della graduatoria di merito del bando di cui al comma 5, rispettando i criteri di priorit� del comma 6, devono avere ulteriore priorit� dal punto di vista della tipologia societaria "le imprese".

8. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 22.231.000 per la realizzazione del programma di formazione professionale (UPB S10.049).

9. Al fine di garantire entro il  termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalit� di incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell'Albo di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989.

 

Capo III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attivit� culturali e socio-sanitarie

Art. 8
Disposizioni in materia di lavoro

1. L'articolo 34 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) � sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Valutazione tecnica) - 1. La valutazione tecnica in ordine agli interventi finanziati � svolta da un gruppo di lavoro costituito con decreto dell'Assessore competente, composto da cinque funzionari dipendenti dell'Agenzia regionale del lavoro e dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale.".

2. L'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 (Riconoscimento del ruolo sociale delle societ� di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale), � abrogato.

3. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S10.040 � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 1.760.000 per l'erogazione di contributi a favore delle organizzazione cooperativistiche legalmente riconosciute per le finalit� di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attivit� cooperativistica) e legge regionale 6 agosto 1970, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attivit� cooperativistica), relative all'anno 2004.

4. Le risorse impegnate nell'esercizio 2004 ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro) possono essere destinate per l'emanazione di un relativo bando di almeno euro 12.000.000 per gli anni 2005-2006.

5. Il bando di cui al comma 4 deve incentivare le assunzioni secondo le seguenti priorit�:

a) assunzione di soggetti delle categorie protette e svantaggiate di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in eccedenza rispetto alla quota obbligatoria, e degli ultraquarantacinquenni;

b) contratti a tempo indeterminato full-time;

c) contratti a tempo indeterminato part-time orizzontale.

6. Nella predisposizione della graduatoria di merito del bando di cui al comma 4, rispettando i criteri di priorit� del comma 5, devono avere ulteriore priorit� dal punto di vista della tipologia societaria "le imprese".

7. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 22.231.000 per la realizzazione del programma di formazione professionale (UPB S10.049).

8. Al fine di garantire entro il  termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalit� di incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell'Albo di cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989.

Art. 9
Disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport

1. A favore della formazione universitaria sono autorizzati, nell'anno 2005, i seguenti interventi:

a) a decorrere dall'anno 2005 � istituito nel bilancio regionale - UPB S11.070 - un fondo destinato a finanziare le universit� diffuse nel territorio con una dotazione per lo stesso anno di euro 6.520.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previa concertazione con i Rettori delle universit� sarde ed i rappresentanti delle universit� nel territorio, sono definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa;

b)   la spesa di euro 65.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070);

c) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie) (UPB S11.070);

d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S11.072 (Cap. 11160-00), per la concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari, per le spese sostenute, nell'anno 2005, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Universit� di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio (UPB S11.072).

2. A favore delle attivit� di spettacolo e cultura sono autorizzati i seguenti interventi:

a)   nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission finalizzato a consentire la produzione in loco di opere cinematografiche e televisive e per la concessione di contributi a ci� destinati dalla normativa regionale (UPB S11.041);

b) nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041);

c) nell'anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attivit� istituzionale (UPB S11.020);

d) nell'anno 2005, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Associazione sarda Intercultura per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori (UPB S11.075);

e) nell'anno 2005, a favore della Scuola di specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS), la spesa di euro 220.000 per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.075);

f) nell'anno 2005, la spesa di euro 180.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca, monografie e riviste a carattere scientifico, aventi prevalentemente riferimento alla realt� sarda; in particolare possono essere oggetto di finanziamento studi e ricerche riguardanti a qualunque ambito scientifico, con esclusione della ricerca a fini industriali, nonch� la pubblicazione di memorie originali, di opere di particolare valore e di quelle aventi carattere periodico; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti e le societ� di ricerca aventi sede legale e operativa in Sardegna, ad esclusione delle Universit� (UPB S11.075);

g) nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per il funzionamento (UPB S11.041);

h) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari � commisurato allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attivit� culturali previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle disponibilit� annuali di bilancio (UPB S11.041);

i) per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 9 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), l'Amministrazione regionale � autorizzata a sostenere direttamente spese per la realizzazione di progetti e attivit� anche fuori dal territorio nazionale, finalizzati alla tutela, documentazione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda nelle sue multiformi espressioni, a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S11.020.

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica), l'espressione "entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento" � sostituita dalla seguente:

"entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione.".

4. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attivit� delle Universit� della "terza et�" in Sardegna), le parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione.".

5. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993) � sostituito dal seguente:

"3. A partire dall'anno 2006 il termine per la presentazione delle domande � fissato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito Internet della medesima, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di concessione del beneficio.".

6. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), � sostituito dal seguente:

"3. La liquidazione del saldo � autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che deve essere assunto in conformit� delle effettive spese sostenute, della proficuit� dell'attivit� svolta e di quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 31".

7. Nel comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988 , n. 11 (legge finanziaria 1988) le parole "nella misura del 75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento".

8. Sono abrogati:

a) il comma 14 dell'articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2002;

b) la lettera n) del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2003;

c) il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004)).

9. � autorizzata, nell'anno 2005, la concessione di un contributo straordinario di euro 120.000 alla Commissione organizzatrice regionale (COR.) dei giochi sportivi studenteschi 2005, per la partecipazione delle compagini sarde alle manifestazioni in territorio nazionale e per l'organizzazione in Sardegna di fasi regionali e nazionali dei Giochi sportivi studenteschi 2005, nonch� delle relative manifestazioni collaterali, da inquadrare nell'ambito del "2005 - Anno mondiale dell'educazione fisica", proclamato dall'Unesco (UPB S11.036). 

10. Al fine di garantire continuit� agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicit� istituzionale), dall'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1997, e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, una quota pari al 60 per cento degli stanziamenti iscritti in bilancio 2005 � destinata ai programmi di spesa relativi all'anno 2004.

11. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono sostituite dalle seguenti:

- "c) 16 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie";

- "f) 10 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.".

 

Art. 9
Disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport

1. A favore della formazione universitaria sono autorizzati, nell'anno 2005, i seguenti interventi:

a) a decorrere dall'anno 2005 � istituito nel bilancio regionale - UPB S11.070 - un fondo destinato a finanziare le universit� diffuse nel territorio con una dotazione per lo stesso anno di euro 6.520.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previa concertazione con i Rettori delle universit� sarde ed i rappresentanti delle universit� nel territorio, sono definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa;

b) la spesa di euro 65.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070);

c) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie) (UPB S11.070);

d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S11.072 (Cap. 11160-00), per la concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari, per le spese sostenute, nell'anno 2005, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Universit� di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio (UPB S11.072).

2. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 150.000 per l'erogazione di contributi "fitto casa" da assegnare a giovani sardi che percorrono il loro "iter" universitario in facolt� non presenti in Sardegna; per l'assegnazione dei contributi si applicano i criteri utilizzati dall'ERSU. L'Assessore della pubblica istruzione emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le direttive per la concessione dei predetti contributi (UPB S11.070).

3. L'importo di euro 100.000 recato dal capitolo 11029 UPB S11.020 � destinato integralmente al conferimento di borse di studio previste dall'articolo 25, comma 2, lett. c) della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.

4. L'importo di euro 50.000 recato dal capitolo 11028 UPB S11.020 � destinato integralmente alla organizzazione della conferenza annuale sulla cultura e sulla lingua sarda prevista dalla legge regionale n. 26 del 1997 che deve svolgersi entro l'anno 2005.

5. A favore delle attivit� di spettacolo e cultura sono autorizzati i seguenti interventi:

a) nell'anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Sardegna Film Commission finalizzato a consentire la produzione in loco di opere cinematografiche e televisive e per la concessione di contributi a ci� destinati dalla normativa regionale (UPB S11.041);

b)   nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041);

c) nell'anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attivit� istituzionale (UPB S11.020);

d) nell'anno 2005, la spesa complessiva di euro 50.000 in ragione di euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda Intercultura per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori e di euro 18.000 a favore dell'associazione AEGEE per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani iscritti nelle Universit� della Sardegna (UPB S11.075);

e) nell'anno 2005 la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola di specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) (UPB S11.075);

f) nell'anno 2005, la concessione di un contributo di euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per il funzionamento (UPB S11.041);

g) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari � commisurato allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attivit� culturali previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle disponibilit� annuali di bilancio (UPB S11.041);

6. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), � sostituito dal seguente:

"3. La liquidazione del saldo � autorizzata con apposito provvedimento di spesa, che deve essere assunto in conformit� delle effettive spese sostenute, della proficuit� dell'attivit� svolta e di quant'altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 31".

7. Nel comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988 , n. 11 (legge finanziaria 1988) le parole "nella misura del 75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento".

8. Sono abrogati:

a) il comma 14 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002,  n. 7 (legge finanziaria 2002);

b) il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).

9. � autorizzata, nell'anno 2005, la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000 alla Commissione organizzatrice regionale (COR) dei Giochi sportivi studenteschi 2005, per l'organizzazione in Sardegna delle fasi regionali e nazionali degli stessi giochi e per la partecipazione delle compagini sarde alla fase nazionale (UPB S11.036).

10. Al fine di garantire continuit� agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicit� istituzionale), dall'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1997, e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, una quota pari al 60 per cento degli stanziamenti iscritti in bilancio 2005 � destinata ai programmi di spesa relativi all'anno 2004.

11. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono sostituite dalle seguenti:

- "c) 12 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie";

- "f) 8 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.".

Art. 10
Disposizioni in materia di sanit� ed assistenza sociale

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di politica sociale, nelle more della revisione della legge regionale n. 1 del 1977, i provvedimenti assunti in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali sono assunti dagli Assessorati competenti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, di concerto con l'Assessorato dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, il quale ne assicura la coerenza rispetto alle complessive priorit� in materia di assistenza sociale.

2. Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento previsto dalla Legge n. 405 del 2001 per la spesa farmaceutica convenzionata, � istituita la Commissione tecnica per l'assistenza farmaceutica con il compito di contribuire alla definizione di un insieme organico di interventi tesi a riqualificare la spesa e l'assistenza farmaceutica. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, � composta da non pi� di 10 membri scelti sulla base delle competenze tecniche e delle esperienze di valutazione delle politiche sanitarie in ambito farmacologico, epidemiologico, clinico, organizzativo, economico, informatico e dell'informazione scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, l'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale predispone, anche avvalendosi della Commissione tecnica, un piano organico di interventi volto a riallineare - nel medio periodo e a partire dal 2005 - la posizione della Regione rispetto ai parametri di riferimento definiti in sede nazionale e a garantire un progressivo miglioramento dell'assistenza farmaceutica. Le relative spese, valutate in euro 50.000 fanno carico all'UPB S12.023.

3. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), gi� prorogati dal comma 13 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, possono essere ulteriormente prorogati, non oltre il 31 dicembre 2006, con provvedimento motivato dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanit� e assistenza sociale. In tale provvedimento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati, saranno indicate le prescrizioni in ordine agli adempimenti necessari per l'adeguamento ai requisiti strutturali e professionali, nonch� la data entro la quale detti adempimenti dovranno essere improrogabilmente completati.

4. Anche in deroga al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio sanitario regionale), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, � autorizzata a modificare gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie al fine di armonizzarli con quelli di distretto sanitario e socio-assistenziale, avendo riguardo alle nuove delimitazioni delle province sarde ed alla pi� efficace erogazione dei servizi.

5. Al fine di garantire la sostenibilit� economica del Servizio sanitario regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta linee guida per la predisposizione da parte di ciascuna Azienda sanitaria di un Piano strategico di riqualificazione dell'assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie trasmettono all'Assessorato dell'igiene, sanit� e assistenza sociale l'inventario generale del patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2004, redatto ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilit�, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali), precisandone l'eventuale disponibilit� in base a criteri funzionali. L'inventario � integrato dall'elenco degli immobili in locazione utilizzati dalle Aziende. Ai fini della valorizzazione del patrimonio disponibile, la Regione individua modalit� di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende nell'ambito del pi� generale riordino del patrimonio immobiliare regionale.

6. Al fine di favorire un confronto, a livello nazionale ed internazionale, sullo stato della ricerca biomedica e dell'ingegneria genetica, � istituito il Comitato regionale per la bioetica. Il Comitato ha il compito di elaborare un quadro complessivo dei programmi di ricerca pi� significativi per la realt� sarda, di formulare pareri su problemi di natura etica e giuridica che possano emergere con il progredire delle ricerche, di promuovere la divulgazione scientifica e la corretta informazione dell'opinione pubblica e di svolgere una funzione consultiva nei confronti della Giunta regionale e di altre istituzioni pubbliche o private. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, � composto da non pi� di dieci membri, scelti tra esperti e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari in coerenza con la natura intrinsecamente pluridisciplinare della bioetica. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, approva un regolamento recante disposizioni in materia di attivit�, obiettivi, durata e modalit� di funzionamento del Comitato. La relativa spesa � valutata in euro 15.000 per l'anno 2005 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S12.023; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

7. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali) � sostituito dal seguente:

"5. Per gli anni successivi l'importo � aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno.".

8. Al fine di realizzare una pi� completa valorizzazione delle competenze delle amministrazioni comunali in materia di politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa ricognizione delle attivit� svolte, della situazione economico finanziaria e del personale operante presso le case per anziani gestite dai comuni di Iglesias, Sassari e Alghero, adotta, d'intesa con i comuni interessati, il provvedimento per il definitivo riordino del personale e delle risorse delle case per anziani con l'obiettivo di superare l'attuale situazione di precariet� ed incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di finanziamento agli enti locali in materia di politiche sociali.

9. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2005 � determinata in euro 680.473.000 (UPB S12.027 e S12.028).

10. Per le finalit� di cui al comma 13 dell'articolo 27 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla realizzazione e gestione del sistema informativo sanitario, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 110.000 (UPB S12.039).

11. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di:

a) euro 200.000 a favore dell'Universit� di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.025);

b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per i funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.025).

12. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad assegnare ai comuni le somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i criteri previsti nel vigente Piano socio-assistenziale; per tali finalit� � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 27.200.000 (UPB S12.066).

 

Art. 10
Disposizioni in materia di sanit� ed assistenza sociale

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di politica sociale, nelle more della revisione della legge regionale n. 1 del 1977, i provvedimenti assunti in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali sono assunti dagli Assessorati competenti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, di concerto con l'Assessorato dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, il quale ne assicura la coerenza rispetto alle complessive priorit� in materia di assistenza sociale.

2. Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento previsto dalla Legge n. 405 del 2001 per la spesa farmaceutica convenzionata, � istituita la Commissione tecnica per l'assistenza farmaceutica con il compito di contribuire alla definizione di un insieme organico di interventi tesi a riqualificare la spesa e l'assistenza farmaceutica. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, � composta da non pi� di 10 membri scelti sulla base delle competenze tecniche e delle esperienze di valutazione delle politiche sanitarie in ambito farmacologico, epidemiologico, clinico, organizzativo, economico, informatico e dell'informazione scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, l'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale predispone, anche avvalendosi della Commissione tecnica, un piano organico di interventi volto a riallineare - nel medio periodo e a partire dal 2005 - la posizione della Regione rispetto ai parametri di riferimento definiti in sede nazionale e a garantire un progressivo miglioramento dell'assistenza farmaceutica. Le spese relative alla predisposizione del piano sono valutate, per l'anno 2005, in euro 50.000 (UPB S12.023).

3. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), gi� prorogati dal comma 13 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, possono essere ulteriormente prorogati, non oltre il 31 dicembre 2006, con provvedimento motivato dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanit� e assistenza sociale. In tale provvedimento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati, saranno indicate le prescrizioni in ordine agli adempimenti necessari per l'adeguamento ai requisiti strutturali e professionali, nonch� la data entro la quale detti adempimenti dovranno essere improrogabilmente completati.

4. In deroga al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio sanitario regionale), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, � autorizzata a modificare gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie in relazione alle mutate  delimitazioni delle province sarde.

5. Al fine di garantire la sostenibilit� economica del Servizio sanitario regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta linee guida per la predisposizione da parte di ciascuna Azienda sanitaria di un Piano strategico di riqualificazione dell'assistenza e di rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie trasmettono all'Assessorato dell'igiene, sanit� e assistenza sociale l'inventario generale del patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2004, redatto ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilit�, contratti e controllo delle Aziende sanitarie regionali), precisandone l'eventuale disponibilit� in base a criteri funzionali. L'inventario � integrato dall'elenco degli immobili in locazione utilizzati dalle Aziende. Ai fini della valorizzazione del patrimonio disponibile, la Regione individua modalit� di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende nell'ambito del pi� generale riordino del patrimonio immobiliare regionale.

6. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali) � sostituito dal seguente:

"5. Per gli anni successivi l'importo � aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno.".

7. Al fine di realizzare una pi� completa valorizzazione delle competenze delle amministrazioni comunali in materia di politiche sociali, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa ricognizione delle attivit� svolte, della situazione economico finanziaria e del personale operante presso le case per anziani gestite dai comuni di Iglesias, Sassari e Alghero, adotta, d'intesa con i comuni interessati, il provvedimento per il definitivo riordino del personale e delle risorse delle case per anziani con l'obiettivo di superare l'attuale situazione di precariet� ed incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di finanziamento agli enti locali in materia di politiche sociali.

8. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2005 � determinata in euro 680.473.000 (UPB S12.027 e S12.028).

9. Per le finalit� di cui al comma 13 dell'articolo 27 della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla realizzazione e gestione del sistema informativo sanitario, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 110.000 (UPB S12.039).

10. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di euro 250.000 per l'attuazione del "Programma di screening nella scuola dell'obbligo per la prevenzione della B-Talassemia" di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e all'articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (UPB S12.023).

11. � autorizzata, nell'anno 2005, la spesa di:

a) euro 200.000 a favore dell'Universit� di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.025);

b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per i funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.025).

12. � autorizzato, nell'anno 2005, lo stanziamento di euro 820.000 a favore dell'Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Sardegna quale integrazione regionale dei contributi statali (UPB S12.076).

13. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 le parole "non superiore a lire 3.000.000.000" sono sostituite da "non inferiore ad euro 2.550.000". 

Capo IV
Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale 

Art. 11
Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Dsciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva � determinato come segue:

a)    biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 18.000.000;

b)    biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro 14.000.000.

2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all'anno 2005, con le disponibilit� sussistenti sul conto dei residui dell'UPB S03.005 e per gli anni 2006 e 2007 con gli stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della stessa UPB S03.005.

3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, � autorizzata, a decorrere dal 1� gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto ad euro 2.849.000, sulle disponibilit� sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005 e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l'anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto della competenza della medesima unit� previsionale di base.

4. Le somme gi� conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonch� le somme conservate per finalit� perequative in materia di mobilit� verticale, ai sensi dell'articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.

5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, � abrogato.

6. Gli enti di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, provvedono ad adeguare i rispettivi bilanci alle disposizioni del comma 4.

 

Capo IV
Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di personale 

Art. 11
(identico)

Art. 12
Disposizioni sugli organici e le assunzioni

1. Per l'anno 2005, e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, � determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilit� del personale.

2. La disposizione si applica agli enti regionali i cui atti di programmazione sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilit� e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L'inquadramento ha luogo nella categoria professionale e nel livello retributivo per i quali sono stati indetti i concorsi e con riconoscimento dell'anzianit� di servizio regionale reso con rapporto a tempo determinato.

4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 � riconosciuta l'anzianit� di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.

5. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

6. Nel comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase "I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni."� sostituita dalla seguente:

"Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, � prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale.".

7. Per l'anno 2005 sono sospese nell'Amministrazione regionale e negli enti le assunzioni del personale delle categorie A, B e C.

 

Art. 12
Disposizioni sugli organici e le assunzioni

1. Per l'anno 2005, e comunque sino all'attuazione del processo di trasferimento di funzioni alle autonomie locali e di riordino delle competenze degli organi di governo regionale, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, � determinata nel numero corrispondente al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti relativi a particolari figure professionali da assumere, nei limiti delle risorse disponibili, per garantire specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11 del 2002 nonch� quelli previsti dalla presente legge. Con il procedimento del citato articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e attivato il conseguente processo di mobilit� del personale.

2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni; gli atti di determinazione delle dotazioni organiche sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.

3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in materia di finanza e contabilit� e di tutela del suolo e dell'ambiente, l'Amministrazione regionale � autorizzata ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998, e che le figure professionali dei medesimi siano coerenti rispetto alla programmazione triennale di reclutamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2002. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell'anzianit� del servizio regionale resa con rapporto a tempo determinato.

4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del comma 1 � riconosciuta l'anzianit� di servizio regionale reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato assunti successivamente alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di lavoro, si applica l'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se la procedura concorsuale a base dell'assunzione ha avuto inizio in data anteriore alla sottoscrizione del contratto collettivo medesimo.

5. I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

6. Nel comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, la frase "I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni."� sostituita dalla seguente:

"Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, � prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale.".

7. Per l'anno 2005 sono sospese nell'Amministrazione regionale e negli enti le assunzioni del personale delle categorie A, B e C.

Art. 13
Risorse per l'organizzazione

1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono determinate in euro 3.000.000 (UPB S02.056 -Cap. 02072). Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno per le predette finalit� costituiscono economie di esercizio.

 

Art. 13
Risorse per l'organizzazione

1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2004, destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono determinate in euro 3.200.000 (UPB S02.056 - Cap. 02072). Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno per le predette finalit� costituiscono economie di esercizio.

Art. 14
Trasferimenti alle province in materia di lavoro

1. � trasferito alle province, per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180, ed in particolare dal comma 2 dell'articolo 3, il personale, assegnato alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2004), appartenente alle Direzioni provinciali del lavoro ed alle soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA) in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Le province provvedono all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli con la salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita nell'amministrazione di provenienza alla data del trasferimento.

2. Sono trasferite alla Provincia di Cagliari le competenze di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001.

3. � trasferito alla Provincia di Cagliari il personale della Direzione regionale del lavoro per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2. Tale personale pu�, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare, una sola volta, il diritto di opzione per l'assegnazione ad altra sede provinciale. Per l'inquadramento si applica la norma del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 17 aprile 2001 e dei relativi decreti di attuazione.

 

Art. 14
Trasferimenti alle province in materia di lavoro

1. � trasferito alle province, per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180, ed in particolare dal comma 2 dell'articolo 3, il personale, assegnato alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2004), appartenente alla Direzione regionale del lavoro, alle Direzioni provinciali del lavoro ed alle soppresse Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA) in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Le province provvedono all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli con la salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita nell'amministrazione di provenienza alla data del trasferimento. Tale personale pu�, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare, una sola volta, il diritto di opzione per l'assegnazione ad una delle sedi provinciali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo si fa fronte mediante le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 10 aprile 2001 e dei relativi decreti di attuazione.

Art. 15 
Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di et� e norme interpretative della legge regionale n. 15 del 1965 (F.I.T.Q.)

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di et�. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di et�, � consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianit� contributiva.

2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), sono interpretati, ai fini del trattamento integrativo a carico del FITQ, assumendo a base del calcolo la pensione diretta, indiretta e di reversibilit� determinata secondo i criteri propri del sistema retributivo vigente anteriormente alla previsione della facolt� di opzione per il sistema contributivo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilit� spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 15 del 1965, � determinato, entro i limiti globali stabiliti dai medesimi articoli, sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante per il servizio comunque riconosciuto dal FITQ e il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza.

 

Art. 15
Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di et� e norme interpretative della legge regionale n. 15 del 1965 (F.I.T.Q.)

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di et�. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di et�, � consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianit� contributiva.

2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 16
Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianit� entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, � corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennit� supplementare pari a tre mensilit� della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'et� anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

2. La domanda deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro, che in ogni caso non pu� essere posteriore al 31 dicembre 2005. L'indennit� supplementare, come determinata al comma 1, � corrisposta entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario 2006; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.045.

3. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.

4. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

 

Art. 16
Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianit� entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, � corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennit� supplementare pari a tre mensilit� della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'et� anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non pu� essere posteriore al 1� aprile 2006. L'indennit� supplementare, come determinata al comma 1, � corrisposta entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S02.045.

3. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.

4. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

Art. 17
Indennit� di gabinetto

1. L'indennit� di gabinetto dei dipendenti addetti al servizio del cerimoniale del presidente � rapportata a 100 ore di lavoro straordinario.

 

Art. 17

(identico)

Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998

1. La legge regionale n. 31 del 1998, � modificata e integrata come segue:

a) il comma 7 dell'articolo 2 � sostituito dal  seguente:

"7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.";

b) nel comma 5 dell'articolo 11 sono soppresse le parole "non immediatamente rinnovabile";

c) nel comma 4 dell'articolo 12 le parole "ad uno o pi� livelli" sono sostituite dalle parole "di livello inferiore";

d) al comma 7 dell'articolo 28 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attribuzione delle funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del presidente o degli assessori ha durata stabilita col decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve essere confermata entro trenta giorni dall'insediamento del rispettivo organo di direzione politica.". Nella prima applicazione della disposizione del presente articolo il periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) il comma 1 dell'articolo 32 � sostituito dal seguente:

"1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione"; nei commi successivi le disposizioni riferite al concorso per esami sono estese al concorso per titoli ed esami;

f) al comma 1 dell'articolo 55 � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale.";

g) il comma 2 del medesimo articolo 55 � abrogato.

2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell'articolo 50; l'articolo 51; il comma 3 dell' articolo 80; il comma 15 dell' articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998; gli articoli  59, 61 e 62 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e, agli effetti dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l' articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

 

Art. 18 

(identico)

Art. 19
Altre disposizioni in materia di personale

1. Al personale dipendente del ruolo unico regionale in servizio presso il Centro regionale di programmazione spetta la retribuzione di rendimento e di posizione di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 1998 e agli articoli 101, 102 e 104 del Contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001.

2. Al fine di conseguire le finalit� di cui al comma 1 i gruppi di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 1986 possono essere sottoarticolati in unit� organizzative secondo le modalit� e i criteri previsti per quelle dell'Amministrazione regionale.

3. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti � commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori generali dell'Amministrazione regionale, senza possibilit� di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

 

Art. 19
Altre disposizioni in materia di personale

1. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) deve intendersi interpretata nel senso che il compenso spettante al Presidente degli enti � commisurato alla retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori generali dell'Amministrazione regionale, senza possibilit� di automatica equiparazione a figure apicali successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.

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