CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 90

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU

il 21 gennaio 2005

Disciplina delle attività commerciali


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Sardegna ha l'opportunità politica e giuridica di utilizzare la competenza esclusiva ad essa attribuita l'8 novembre 2001 con l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione. Pertanto, fatti salvi i principi comunitari e costituzionali, il legislatore sardo può discrezionalmente disciplinare il settore adattandolo, ancor più di quanto consentito dal decreto legislativo n. 114 del 1998 (cosiddetto "decreto Bersani"), alle esigenze della realtà socio-economica della Sardegna.

La nuova legge intende, sulla base di un'attenta valutazione della situazione esistente, far completare al settore del commercio, ai suoi operatori ed ai consumatori, il processo di trasformazione e ammodernamento iniziato con le riforme di semplificazione di cui alle leggi Bassanini.

Il sistema qui predisposto intende far sviluppare l'attuale tessuto economico che, a causa della normativa statale e regionale di strettissima pianificazione, non ha, sinora, potuto rafforzarsi.

Le disposizioni del disegno di legge hanno lo scopo d'irrobustire il sistema sia attraverso il rinvigorimento degli esercizi esistenti, mediante tutela delle micro, piccole e medie imprese, sia attraverso lo schema di pianificazione urbanistico-commerciale che fissa le linee base per le nuove iniziative imprenditoriali.

In particolare, lo schema di disegno di legge evidenzia i principi generali e le finalità, le definizioni e l'ambito di applicazione. Nel caso del centro commerciale è previsto il sistema della doppia autorizzazione (una per il centro commerciale ed una per gli esercizi in esso inseriti) e sono indicati, al fine di evitare facili elusioni, gli elementi che comunque lo configurano. Si mantiene la distinzione delle tipologie di esercizi commerciali in base alla loro superficie. È prevista l'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita; è sufficiente la comunicazione d'inizio attività per gli esercizi di vicinato.

Al fine di evitare confusioni tra beni offerti ai commercianti e beni offerti al consumatore è previsto il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatte salve alcune eccezioni già previste dalla precedente normativa statale.

Nulla viene innovato rispetto agli orari di vendita e alla pubblicità dei prezzi. Per le vendite straordinarie viene prevista la preventiva comunicazione al comune.

Il nuovo sistema della pianificazione commerciale è fondato su una visione urbanistica del settore: l'indicazione delle zone urbanistiche nelle quali insediare le varie tipologie di esercizi commerciali.

I comuni sono tenuti a dotarsi di un proprio programma di urbanistica commerciale. Al fine di evitare i ritardi ed i problemi di caos normativo sorti con la vecchia disciplina, è prevista l'applicazione integrale ed immediata dei criteri regionali nei comuni inadempienti.

Sono indicati i compiti dei comuni: adozione del programma di urbanistica commerciale e - a tutela sia delle amministrazioni che degli imprenditori - di un regolamento procedurale che preveda l'unicità dei procedimenti edilizio e commerciale e l'unicità del provvedimento finale. 

Sono previste sanzioni pecuniarie e sanzioni che vanno dalla sospensione dell'attività alla revoca del titolo autorizzatorio a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Il titolo III è dedicato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Viene innovato il sistema autorizzatorio prevedendo un'unica tipologia, differentemente dal vecchio sistema delle tre vecchie tipologie: A) ristoranti, B) bar, C) discoteche.

Il nuovo sistema non prevede contingentamenti numerici, ma un'attività di programmazione della Giunta regionale che fissa i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Nei successivi sei mesi i comuni provvedono alla loro programmazione.

In caso d'inerzia dei comuni è prevista, sulla base del principio di sussidiarietà, l'applicazione immediata dei criteri regionali.

Il titolo IV è dedicato alle norme finali e abrogazioni. È previsto un nuovo organismo (Osservatorio) per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza delle varie reti distributive, che agirà in coordinamento con altri enti pubblici.