CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 90

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU

il 21 gennaio 2005

Disciplina delle attività commerciali


ARTICOLI DAL N. 1 AL N. 17


TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Disposizioni generali e definizioni 

Art. 1
Principi generali e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.

2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore;

c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;

e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;

f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza; nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;

g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi - comunque distinte e caratterizzate dal loro prevalente insediamento nel centro storico - che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione senza scopo di lucro. Possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune e le associazioni di categoria. Il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico sociale dei centri storici;

h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali. 

4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie, da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;

b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;

c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;

d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale, culturale. 

   

Art. 2
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli nn. 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal codice di procedura penale, e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione è necessario:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, appositamente istituito o riconosciuto dalla Regione. I corsi regionali previsti sono approvati congiuntamente dagli assessorati competenti in materia di commercio e di formazione professionale;

b) ovvero aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

c) essere in possesso di titoli di studio legalmente validi e riconosciuti equipollenti dall'assessore regionale competente in materia di commercio;

d) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC di cui alla Legge n. 426 del 1971.

5. Nel caso di società, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

6. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.
   

TITOLO II
Commercio al dettaglio

CAPO I
Commercio su aree private

Art. 3
Definizioni

1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo articolo.

2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente vende merci direttamente al consumatore finale. L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale.

5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.

6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti e dalle superfici delle gallerie, per la parte di quest'ultime eccedente il 20 per cento della suddetta somma. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.

7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.

8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale; nonché, per i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.

9. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli da riscaldamento, combustibili;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio e relativi accessori;

i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) materiale per l'edilizia, legnami.

   

Art. 4
Tipologie di esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:

a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico;

b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;

c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 

3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:

a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;

b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;

c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;

d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8.

4. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di novanta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e in seguito convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni. Qualora non venga comunicato il provvedimento di assenso la domanda deve ritenersi rigettata.

6. Non si procede a convocazione qualora la regione respinga l'istanza nei novanta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.

   

Art. 5
Orari di vendita

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00  alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.

4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura  e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

 5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale.

6. Nei comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica, secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 17, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività, nei periodi di maggiore afflusso turistico.
   

Art. 6
Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

   

Art. 7
Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale per un periodo di dodici mesi.

3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.

4. Le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all'anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziale e finale, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio, il soggetto titolare dell'impresa.

5. Le vendite straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione.

6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.

7. Le vendite per rinnovo locali possono essere effettuate per non più di una volta all'anno; sono soggette agli obblighi di cui al comma 4 e importano la successiva chiusura obbligatoria dell'esercizio per almeno trenta giorni.
   

Art. 8
Programmazione urbanistico-commerciale

1. La Giunta regionale adotta i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:

a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1;

b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;

c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;

d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;

e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;

f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di desertificazione.

2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.

3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 17. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.

4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale.

   

Art. 9
Competenze comunali

1. I comuni stabiliscono - nei limiti di discrezionalità indicati dalla Regione - la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.

   

Art. 10
Piano regionale per le grandi strutture di vendita

1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita. Il piano deve essere approvato dalla Giunta regionale nei successivi 180 giorni e pubblicato sul BURAS.

2. Nell'elaborazione del piano l'amministrazione regionale acquisisce, a titolo consultivo, i pareri delle province, delle associazioni dei comuni, dei commercianti e dei consumatori.

3. L'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti nel territorio interessato.

4. Il piano entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul BURAS.

   

Art. 11
Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, è sospeso fino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

   

CAPO II
Commercio su aree pubbliche

Art. 12
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

   

Art. 13
Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro Imprese.

 

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

 

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

 

5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. La Giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.

13. La Giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

17. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessore regionale competente in materia di commercio provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

   

CAPO III
Sanzioni

Art. 15
Sospensioni e revoche

1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 23.

2. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio qualora sia stata attivato con la comunicazione, qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, quando si tratti di medie strutture di vendita, salvo eventuale proroga in caso di comprovata necessità;

b) non inizi l'attività entro ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo eventuale proroga concessa dall'Assessorato regionale competente in materia di commercio in caso di comprovata necessità;

c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;

e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

3. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta per le medie e le grandi strutture di vendita ovvero, nel caso di esercizio di vicinato, del mancato rispetto dell'articolo 4, comma 2. La chiusura è disposta anche nel caso di ampliamento abusivo dell'esercizio.

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

   

Art. 16
Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 9, e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

   

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 17
Disciplina transitoria e finale

1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L'abaco delle compatibilità si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge.

3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni.