CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 90
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio,
DEPAU
il 21 gennaio 2005
Disciplina delle attività commerciali
ARTICOLI DAL N. 18 AL N. 39
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
TITOLO III Art. 18 1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. 2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e altresì alla somministrazione negli spacci interni. 3. Restano ferme le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza. |
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Art. 19 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria. 3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione. |
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Art. 20 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. 3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla loro programmazione. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali. 4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. L'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 22; c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 23; d) nelle attività svolte in forma temporanea. 5. I Comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa. 6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a 180 giorni, per ciascun anno solare. |
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Art. 21 1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 20. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento. 3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento. 4. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. |
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Art. 22 1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 32. 2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2; b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. 3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento. 4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative. |
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Art. 23 1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 20 e 21 le attività disciplinate da questo titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno. 2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 20 e 21: a) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; b) ai sensi della disciplina di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 e alla legge regionale n. 18 del 1998 (Disciplina dell'agriturismo) limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti. 3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. |
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Art. 24 1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. 2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni. |
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Art. 25 1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 20 e 21. 2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici. |
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Art. 26 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 20 e 21 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società. 2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. 3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico. 4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto n. 773 del 1931, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della legge 6 ottobre 1995 n. 425 e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 338. In particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001. |
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Art. 27 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività. 3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività, è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività. |
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Art. 28 1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi. 2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 20, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività. 3. Le autorizzazione temporanee di cui all'articolo 24 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione. |
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Art. 29 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono revocate: a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi; b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2; c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti. |
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Art. 30 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune. 2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. |
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Art. 31 1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a 30 giorni consecutivi. 2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. |
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Art. 32 1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo. 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio. 4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti, prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio. 5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio. |
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Art. 33 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 21, 22 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 30 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000. 5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati. 6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 8. Nelle fattispecie di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 17 quater dell'articolo 17 ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. |
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TITOLO IV Art. 34 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di commercio, l'Osservatorio regionale del commercio per il monitoraggio dell'entità, dell'efficienza delle varie reti distributive e della verifica dello stato d'attuazione della presente legge. L'Osservatorio si avvale dell'apporto dei dati forniti dai comuni, dalle province, dalle camere di commercio, dalle associazioni dei consumatori, dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori. 2. Le informazioni raccolte sono coordinate con i dati in possesso dell'Osservatorio nazionale del commercio. 3. Gli enti pubblici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire all'Assessorato regionale competente in materia di commercio i dati, anche relativi a verifiche, controlli e ispezioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'ente non provveda nel suddetto termine, l'Assessore regionale competente in materia di commercio assegna un congruo termine - comunque non superiore ai sessanta giorni - per provvedere e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta per il compimento degli atti necessari all'acquisizione dei dati richiesti. 4. Le competenze dell'Osservatorio saranno trasferite ad apposito istituto regionale di statistica. |
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Art. 35 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 200.000 per gli anni 2005 e successivi e fanno carico agli stanziamenti iscritti nella UPB S07036 del bilancio della Regione per gli stessi anni |
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Art. 36 1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni comunali nel cui territorio esse hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, per commercio s'intende l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. 3. È inoltre trasferita ai comuni la competenza all'irrogazione di tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione. 4. Sono trasferiti ai comuni competenti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi dall'Amministrazione regionale. |
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Art. 37 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto, con modalità da definirsi con apposito provvedimento. 2. I centri di assistenza tecnica svolgono secondo lo statuto, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia d'innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. 3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al presente articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. |
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Art. 38 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti e dei consumatori, può emanare norme per l'attuazione della presente legge. 2. Le deliberazioni della Giunta regionale entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Art. 39 1. È abrogata la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, ad esclusione degli articoli 33, 34, 35 e 36. 2. È abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge. |