REGOLAMENTO N. 14
presentato dalla Giunta regionale
il 3 dicembre 1997Regolamento di esecuzione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: "Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale"
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente Regolamento si intende dare piena attuazione all'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1966, n. 19, in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale. Il citato articolo 11 prevede infatti l'adozione di un apposito regolamento di attuazione per l'erogazione di contributi annui a sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (O.N.G.) e delle associazioni di volontariato con sede in Sardegna, il cui stato preveda espressamente attività di cooperazione internazionale nei P.V.S.
Il seguente Regolamento ha lo scopo di definire quali siano i soggetti ammessi a partecipare, ai benefici previsti e quali siano i requisiti di ammissibilità degli interventi; elenca inoltre i criteri di valutazione dei progetti e le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'intervento della stessa legge n. 19 del 1996 nonché le norme per l'approvazione e la successiva erogazione del contributo alle O.N.G. e associazioni di volontariato.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
FOIS Paolo, Presidente; PIRASTU, Vice Presidente; MARTEDDU, Segretario e relatore; OPPIA; Segretario; BOERO; CADONI; CHERCHI; FANTOLA; FLORIS; GHIRRA; PIRAS
pervenuta il 21 aprile 1997
La Seconda Commissione ha approvato all'unanimità nella seduta del 4 aprile 1997 il regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante: "Norme in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale".
L'articolo prevede l'adozione del regolamento di attuazione per definire le modalità e i criteri per l'erogazione di contributi annui a sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) e delle Associazioni di volontariato il cui statuto preveda attività di cooperazione internazionale.
La Regione sarda ha infatti basato la sua legge sul principio della cooperazione decentrata che consente di guardare con una nuova prospettiva alle nozioni essenziali di partenariato e di partecipazione e di apportare contributi innovativi, nelle metodologie e nei contenuti, al riorientamento delle politiche di cooperazione, che riconosca e associ maggiormente gli autori locali nei processi di sviluppo.
In Europa, e nel sud Europa in particolare, lo straordinario impegno profuso in azioni di solidarietà da larghi strati della società - ONG, Associazioni, enti locali - contraddice nei fatti la previsione di un crescente disinteresse e di un conseguente ripiegamento sui soli problemi nazionali.
La Regione non nascondendosi le difficoltà né i tempi necessari per superarle, tenendo conto delle attitudini e dei preconcetti, ha scelto di stare a fianco delle ONG, delle collettività locali e delle associazioni di solidarietà.
L'unanime consenso sul regolamento è un piccolo contributo al processo in atto al quale il Consiglio nella sua interezza darà il suo assenso, ne siamo certi, in tempi rapidi.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
FinalitàIl presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 le modalità ed i termini di erogazione dei contributi annui alle organizzazioni di cui al secondo comma del citato articolo 11.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 le modalità ed i termini di erogazione dei contributi annui alle organizzazioni di cui al comma 2 del citato articolo 11.
Art. 2
Soggetti proponentiSono ammesse ai contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 19/96 le domande da parte delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) e delle associazioni di volontariato, o consorzi tra di esse, che abbiano previsto espressamente nello statuto la possibilità di svolgere attività in campo di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.), che siano regolarmente iscritte all'albo Regionale del volontariato, e che abbiano sede in Sardegna.
Art. 2
Soggetti proponenti1. Sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1996 le domande da parte delle Organizzazioni non governative (O.N.G.) operanti in Sardegna e delle associazioni di volontariato, o consorzi tra di esse, che abbiano previsto espressamente nello statuto la possibilità di svolgere attività in campo di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.), che siano regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato e che abbiano sede in Sardegna.
Art. 3
Requisiti di ammissibilitàSono ammissibili i progetti relativi a:
1 interventi nei P.V.S., che dovranno essere redatti nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali;
2 interventi in ambito regionale di formazione ed educazione allo sviluppo.Si privilegiano le attività all'estero nella misura del 70% dello stanziamento annuale sul Bilancio regionale.
Art. 3
Requisiti di ammissibilità1. Sono ammissibili i progetti relativi a:
a) interventi nei P.V.S., che devono essere redatti nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali;
b) interventi in ambito regionale di formazione ed educazione allo sviluppo.
Art. 4
Criteri di valutazioneLa priorità di finanziamento sarà accordata ai progetti che presentino le seguenti caratteristiche:
- la proposta è parte di un progetto pluriennale e/o rappresenta la prosecuzione di un progetto già avviato;
- la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri Italiano o della Unione Europea, oppure il contributo regionale è essenziale per l'ottenimento del cofinanziamento stesso;
- il progetto prevede il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del Paese in via di sviluppo con il quale si opera, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto;
- il progetto prevede il collegamento con Comuni e Province sarde impegnate con finanziamenti dell'8 per mille dei loro bilanci, disponibili a porsi in rete regionale.
Art. 4
Criteri di valutazione1. La priorità di finanziamento è accordata ai progetti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la proposta è parte di un progetto pluriennale e/o rappresenta la prosecuzione di un progetto già avviato;
b) la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri Italiano o della Unione Europea, oppure il contributo regionale è essenziale per l'ottenimento del cofinanziamento stesso;
c) il progetto prevede il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del Paese in via di sviluppo con il quale si opera, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto;
d) il progetto prevede il collegamento con Comuni e Province impegnati con finanziamenti dell'8 per mille dei loro bilanci, disponibili a porsi in rete regionale.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione
delle domandeLe domande che dovranno recare la firma del legale rappresentante dell'organismo devono pervenire all'Ufficio Rapporti CEE della Presidenza della Giunta - Corso Vittorio Emanuele n. 437 - Cagliari entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le proposte di fattibilità devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
- in lingua italiana;
- in triplice copia;
- con l'analisi dei costi e l'ammontare totale, la richiesta di cofinanziamento regionale, esplicando le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo;
- con un ammontare massimo di spese generali non superiore al 20% del costo totale del progetto;
- con un ammontare massimo per spese di progettazione non superiore al 10% del costo totale del progetto.Le spese non documentabili, corrispondenti a prestazioni d'opera da parte di soggetti interni ed esterni all'associazione richiedente, possono essere computate con apposita dichiarazione nella quota parte di finanziamento dovuta dall'associazione e nella misura massima del 5%.
Alla domanda per gli interventi nei P.V.S., dovrà essere allegata la corrispondenza e i protocolli d'intesa con i soggetti pubblici e/o privati del Paese estero interessato.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione
delle domande1. Le domande, che dovranno recare la firma del legale rappresentante dell'organismo, devono pervenire all'Ufficio competente per la cooperazione internazionale della Presidenza della Giunta regionale - Corso Vittorio Emanuele n. 437 - Cagliari entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Le proposte di fattibilità devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
a) in lingua italiana;
b) in triplice copia;
c) con l'analisi dei costi e l'ammontare totale, la richiesta di cofinanziamento regionale, esplicando le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo;
d) con un ammontare massimo di spese generali non superiore al 20% del costo totale del progetto;
e) con un ammontare massimo per spese di progettazione non superiore al 10% del costo totale del progetto.3. Le spese non documentabili, corrispondenti a prestazioni d'opera da parte di soggetti interni ed esterni all'associazione richiedente, sono computate, con apposita dichiarazione, nella quota parte di finanziamento dovuta dall'associazione e fino ad un massimo del 5%.
4. Alla domanda per gli interventi nei P.V.S., deve essere allegata idonea documentazione relativa ai rapporti instaurati con i soggetti pubblici e/o privati del Paese estero interessato.
Art. 6
Approvazione ed erogazione del contributoI progetti saranno sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13 della stessa Legge regionale n. 19/96. Nelle more della costituzione dello stesso, e in via provvisoria, i progetti saranno istruiti dall'Ufficio Rapporti CEE della Presidenza della Giunta regionale, il quale si potrà avvalere della eventuale collaborazione dei servizi degli assessorati competenti per materia.
I progetti dovranno essere approvati dalla Giunta Regionale.
L'erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avverrà nel modo seguente:
- 10% contestualmente alla comunicazione dell'approvazione e accettazione del progetto;
- 60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;
- 30% a rendicontazione e conclusione del progetto.L'anticipazione deve essere coperta da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contro i rischi di una eventuale impossibilità a realizzare il progetto.
La Giunta regionale, nel caso in cui i progetti non siano avviati o siano interrotti, adotterà i provvedimenti necessari a non erogare le quote restanti ed a recuperare l'anticipo liquidato.
Eventuali modifiche non onerose ai progetti presentati devono essere previamente autorizzate.
A conclusione dell'attività il soggetto proponente dovrà presentare una relazione esauriente sui risultati raggiunti con il progetto finanziato.
Art. 6
Approvazione ed erogazione del contributo1. I progetti sono sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13 della stessa Legge regionale n. 19 del 1996 e approvati dalla Giunta regionale.
2. L'erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avviene nel modo seguente:
a) 10% contestualmente alla comunicazione dell'approvazione e accettazione del progetto;
b) 60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;
c) 30% a rendicontazione e conclusione del progetto.3. Le somme deliberate fino alla certificazione di avvio del progetto devono essere coperte da idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, contro i rischi di una mancata possibilità di realizzazione dello stesso. La Giunta regionale, nel caso in cui i progetti non siano avviati o siano interrotti per documentate cause di forza maggiore, adotterà i provvedimenti necessari a non erogare le quote restanti ed a recuperare o meno l'anticipo se già liquidato, valutando caso per caso. Eventuali modifiche ai progetti presentati devono essere previamente autorizzate con le stesse procedure previste per la loro approvazione.
4. A conclusione dell'attività il soggetto proponente presenta una relazione esauriente sui risultati raggiunti con il progetto finanziato.
Art. 7
Coordinamento, fattibilità verifiche e controlliLa Regione Autonoma della Sardegna si riserva la possibilità di verificare le sinergie fra i soggetti interessati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche avvalendosi della collaborazione della Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri, delle Ambasciate in loco e degli Uffici della Commissione Europea.
Art. 7
Coordinamento, fattibilità, verifiche e controlli1. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la possibilità di verificare le sinergie fra i soggetti interessati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche avvalendosi della collaborazione della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri, delle Ambasciate in loco e degli Uffici della Commissione Europea.