REGOLAMENTO N. 12
presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, SABA
il 9 maggio 1996
Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del Codice della strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sarda
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 197 del 24 agosto 1995, è stata pubblicata la Legge n. 351, datata 3 agosto 1995, concernente le modificazioni apportate al decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, che all'articolo 5 modifica, fra l'altro, l'articolo 138, comma 11, del Codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni).
Il comma 11 è stato integrato includendo, nelle forze di polizia, anche i "Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano".
In virtù della citata modifica legislativa si rende necessario dare applicazione anche nella Regione Autonoma della Sardegna agli adempimenti previsti dall'art. 138 del Codice della strada.
Ciò permette al Corpo Forestale e di V.A. dipendente, maggiore economia ed operatività, nonché di operare ingenti economie di spesa anche negli anni futuri, non soggiacendo più alle tassazioni e agli oneri inerenti le prescrizioni amministrative relative ai veicoli di dotazione.
Presso le strutture centrali del Corpo Forestale e di V.A dovrà conseguentemente essere istituito l'Ufficio Automezzi con il compito di:
a) provvedere alla autonoma registrazione dei mezzi assegnati al Corpo Forestale e di V.A, alla loro immatricolazione, al rilascio di particolari certificati di circolazione e guida;
b) proporre la nomina della Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio da parte degli appartenenti al Corpo Forestale e di V.A della Regione;
c) istituire un gruppo di istruttori appartenenti al Corpo Forestale e di V.A per l'addestramento e la preparazione del personale forestale alla conduzione e all'impiego degli apparati operativi installati su autovetture, campagnole, fuori strada, autobotti di diversa dimensione, macchine operatrici, ecc...;
d) istituire e curare la tenuta del registro delle targhe e dei mezzi del C.F.V.A.;
e) provvedere agli adempimenti relativi alla cancellazione dei veicoli in dotazione del Corpo Forestale e di V.A dal Pubblico Registro Automobilistico;
f) effettuare gli accertamenti tecnici sui veicoli in dotazione al C.F.V.A..
Al fine di consentire al Corpo Forestale e di V.A di poter concretamente attuare quanto contenuto nel presente regolamento in ordine alla targazione dei veicoli destinati all'attività del Corpo, il competente Ufficio dell'Assessorato degli enti locali dovrà consegnare, agli Uffici del coordinamento del C.F.V.A. tutti i documenti utili a tale scopo.
Si fa presente, infine, che è stata richiesta all'Assessorato del bilancio l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, al fine di far fronte alle spese derivanti dal presente regolamento, quantificabili in L. 250.000.000 nella fase di prima applicazione del regolamento che si propone.
TESTO DEL PROPONENTE
PARTE I
Norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida di servizio al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione sarda
Art. 1
Competenze
1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda provvede, in applicazione dell'articolo 138 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, nei riguardi dei conducenti dei veicoli in dotazione al suddetto Corpo, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e ai piani di studio, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di servizio, nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.
Art. 2
Patente di guida
1. La patente di guida rilasciata dal Servizio Generale di Programmazione e Controllo degli Interventi del Corpo Forestale e di V.A , conforme al modello F.V.A./71 allegato al presente regolamento, è articolata nelle seguenti categorie:
u I - Motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 Kg. di massa complessiva non superiore sino a 1.300 Kg. ;
u II - Motoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a T. 3,5 ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
u III - Autoveicoli, esclusi quelli della IV ctg., di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se trainanti un rimorchio leggero ;
u IV - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ;
- V - Autoveicoli appartenenti alle categorie II, III, IV, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV ctg., altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della III ctg.Art. 3
Rilascio della patente di guida
1. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli indicati all'articolo 1 viene rilasciata al personale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'art. 13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Per ottenere il passaggio dalla patente civile alla corrispondente patente di servizio occorre:
a) domanda in carta semplice dei Coordinatori di Servizio del Corpo Forestale e di V.A competenti per le rispettive giurisdizioni territoriali, con le generalità del richiedente e dichiarazione dello stato di servizio;
b) fotocopia autentica della patente civile di guida in corso di validità.3. Per il conseguimento della patente di servizio per il personale non provvisto di patente civile corrispondente è necessario:
a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'articolo 6;
b) superamento dell'esame di cui all'articolo 7.Art. 4
Condizioni per la guida dei veicoli di servizio
1. La patente di servizio III, IV e V ctg. è rilasciata al personale forestale dopo il compimento del 21° anno di età e su espressa richiesta del responsabile del Servizio cui il dipendente appartiene.
Art. 5
Accertamento requisiti fisici e psichici
1. Per il rilascio della patente di servizio è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal Codice della strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale forestale interessato dovrà presentare entro 15 giorni copia autentica della propria patente civile rinnovata così da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente civile, viene effettuato dalla Unità Sanitaria Locale della residenza del candidato ovvero da Ufficiale Militare medico o altra struttura sanitaria abilitata al rilascio di siffatto documento.
Art. 6
Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida
1. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute da insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e controllo degli Interventi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Il programma verrà stabilito dallo stesso servizio in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "Scuola Guida" come stabilito all'articolo 122 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 334 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esercitazione ed attuazione C.S.). L'allievo, nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio, è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. da cui dipende ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore.
Art. 7
Esame per il conseguimento
della patente di servizio1. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'articolo 6. L'esame comprende le seguenti prove:
- prova teorica ;
- prova pratica di guida su un veicolo della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;
- prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo;
- prova pratica d'uso sulle attrezzature sul veicolo.
I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 1, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione media complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di guida di servizio è composta dal Coordinatore del Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del C.F.V.A., con funzioni di Presidente, da un funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e un Funzionario dell'assessorato della Difesa dell'ambiente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Generale di Coordinamento e Controllo degli interventi del C.F.V.A..
3. Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un membro supplente.
4. La Commissione esaminatrice ed il segretario sono nominati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri.
6. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione dei membri ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
Art. 9
Ripetizione dell'esame
1. I candidati che non hanno superato le prove d'esame e che sono dichiarati "non idonei" alla guida dei veicoli di servizio, possono ripetere le prove, trascorsi 30 giorni dall'esame negativo.
Art. 10
Processo verbale
1. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto un processo verbale come da modello allegato al presente regolamento Mod. F.V.A./2. Detta documentazione deve essere inviata all'Ufficio automezzi del Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli Interventi del Corpo Forestale e di V.A. corredata dal certificato di idoneità psico-fisica e 2 fotografie in bianco e nero, formato tessera, in divisa e a capo scoperto.
Art. 11
Sospensione della patente di guida
1. La sospensione può essere disposta dal Coordinatore del Servizio di Programmazione, Coordinamento e di Controllo degli interventi del Corpo Forestale e di V.A., a seguito di accertamenti di competenza su segnalazione dei coordinatori di servizio degli Ispettori Ripartimentali del C.F.V.A. o dalle autorità di Pubblica sicurezza , quando il conducente, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni a persone o cose per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego di automezzi di servizio.
2 La patente di guida è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legge n. 285 del 1992 e del D.P.R. n. 495 del 1992 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.
3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al capoverso che precede, può avere la durata massima di un anno.
4. La sospensione dà luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dal Coordinatore di Servizio di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del Corpo Forestale e di V.A..
5. Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnico -pscicofisici su disposizioni del dirigente sopracitato.
6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal dirigente suddetto qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art. 222 del decreto legge n. 285 del 1992.
7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Coordinatore del Corpo Forestale e di V.A. per i provvedimenti conseguenti.
Art. 12
Revoca o declassamento della patente di guida
1. Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene disposto dal Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del Corpo Forestale e di V.A., su segnalazione dei Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. di appartenenza, quando il titolare non abbia più i requisiti psicofisici oppure cessi d'appartenere al Corpo per qualsiasi motivo.
2. La patente di guida è altresì revocata dal Servizio generale di cui al precedente capoverso allorché sia stata revocata la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 222 del decreto legge n. 285 del 1992.
3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata mediante incenerimento, dal responsabile dell'Ufficio Automezzi del Coordinamento del Servizio di cui sopra, che redigerà apposito verbale di distruzione, inviandone copia al Comandante del Corpo Forestale e di V.A..
4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.
5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Coordinatore del Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del Corpo Forestale e di V.A. per i provvedimenti conseguenti.
Art. 13
Conversione della patente di guida e viabilità
1. I titolari di patenti civili previste dal vigente Codice della strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:
PATENTE CIVILE PATENTE DI SERVIZIO
PATENTE A = PATENTE I a ctg.
PATENTE B = PATENTE II a ctg.
PATENTE C = PATENTE III a ctg.
PATENTE D = PATENTE IV a ctg.
PATENTE E = PATENTE V a ctg.2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione sarda
Art. 14
Competenza
1. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di V.A., mediante il Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del C.F.V.A., provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio in dotazione al Corpo Forestale e di V.A. :
- agli accertamenti tecnici ;
- all'immatricolazione ;
- al rilascio dei documenti di circolazione ;
- al rilascio delle targhe di riconoscimento.Art. 15
Immatricolazione
1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli di servizio assegnati al Corpo, i Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di V.A. inoltreranno domanda al Coordinamento del Servizio Generale superiore, allegando la seguente documentazione tecnica :
a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al mod. F.V.A./3 allegato al presente regolamento ;
b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione-approvazione tecnica locale ;
c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato) : solo nel caso di autotelai successivamente allestiti ;
d) copia fotostatica del modello "D.G.M.C." di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione ;
e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autogrù ecc.).2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono essere prodotti in originale. Detti atti vengono conservati dall'ufficio automezzi per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile.
3. Il Coordinatore del Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli interventi del Corpo Forestale e di V.A., Ufficio Automezzi, verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati precedentemente illustrati, con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c) e d) e procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa C.F. e di V.A., associandole al numero di telaio. Non è prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi.
4. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini dell'immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1, è sostituita dalla copia conforme della carta di circolazione. Le targhe civili sostituite saranno successivamente riconsegnate all'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico per la cancellazione dei veicoli in quei registri.
5. Conseguentemente il Settore Economato dell'Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica, trasmetterà al Corpo Forestale e di V.A. tutti gli atti relativi ai veicoli assegnati al C.F.V.A. per l'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'allegato n. 6 per i quali si dovrà procedere alla nuova immatricolazione e targazione secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 16
Registro automobilistico
1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito registro automobilistico del Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di V.A. tenuto dall'Ufficio automezzi del Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli atti del C.F.V.A.. In detto registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati C.F.V.A. in dotazione al Corpo Forestale e di V.A.
2. Il registro automobilistico riporta per ogni veicolo trascritto tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e la data di immatricolazione.
3. L'Ufficio Automezzi provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.
4. Unitamente alla carta di circolazione e delle targhe di riconoscimento, viene consegnato il tagliando di assicurazione R.C..
Art. 17
Verifiche periodiche
1. Il medesimo Servizio Generale provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di V.A..
2. I veicoli di cui al comma 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalità :
a) veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate : ogni anno ;
b) veicoli con peso totale a terra inferiore alle 3,5 tonnellate : ogni 5 anni. A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso sedi dei Coordinamento del Servizio Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di V.A. previa richiesta scritta all'Ufficio Automezzi del Coordinamento di Servizio Generale suddetto.2. Le verifiche tecniche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale - Autoreparto, sia tramite personale esterno tecnico.
3. Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o relazione sostitutiva con indicazione dei controlli effettuati.
4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.
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