Seduta n.103 del 06/06/2015 

CIII Seduta

(ANTIMERIDIANA)

Mercoledì 6 maggio 2015

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 11 e 04.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 aprile 2015 (99), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Roberto Deriu, Valter Piscedda, Gavino Sale e Ignazio Giovanni Battista Tatti hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 6 maggio 2015.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, ha trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 13, 16, 20 e 27 gennaio 2015, 6, 10, 17 e 24 febbraio 2015, 10, 17, 24, 27 e 31 marzo 2015.

Discussione dell'articolato del testo unificato: "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998". (58-79-107-115-121-122/A) delle proposte di legge Crisponi - Cossa - Dedoni: "Classificazione delle aziende agrituristiche" (58), Lotto - Comandini - Moriconi - Tendas - Collu - Cozzolino - Deriu - Forma - Manca Gavino - Pinna Rossella - Sabatini: "Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, recante 'Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo'" (79), Usula - Zedda Paolo Flavio - Cherchi Augusto - Manca Pier Mario - Anedda - Sale - Unali - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Lai - Agus - Arbau - Perra - Ledda - Azara: "Modifica alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio degli agriturismo) e nuove norme sulle fattorie didattiche e sociali". (107), Crisponi - Cossa - Dedoni: "Disciplina delle attività di ittiturismo e di pesca turismo" (115), Lotto - Cocco Pietro - Comandini - Deriu - Moriconi - Pinna Rossella - Sabatini - Tendas: "Norme in materia di ittiturismo e pesca turismo" (121), Rubiu Gianluigi - Fenu - Carta: "Sull'attività agrituristica in Sardegna". (122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato numero 58-79-107-115-121-122.

Passiamo all'esame del titolo.

(Si riporta di seguito il testo del titolo:

Titolo

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Dobbiamo attendere dieci minuti prima di effettuare la votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 06, viene ripresa alle ore 11 e 11.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del titolo.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Lotto e Tedde hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Floris - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cappellacci.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 46

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 46

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1 e del relativo emendamento:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:

a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;

b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;

c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;

f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi le sue tradizioni;

g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;

h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 1

Sostituire la lettera d) del comma 1 dell'art. 1 come segue:

Art. 1

Finalità

Comma 1

d) recuperare, riqualificare e ottimizzare sotto il profilo dimensionale il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche. (7).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere è conforme a quello della Commissione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.

(Segue la votazione)

Prendo atto che la consigliera Pinna Rossella ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Locci ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Risponde no il consigliere: Locci.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 31

astenuti 18

maggioranza 16

favorevoli 30

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

a) agriturismo;

b) ittiturismo;

c) pescaturismo;

d) fattoria didattica;

e) fattoria sociale.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Floris - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si è astenuto il presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 49

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 sono stati presentati l'emendamento aggiuntivo numero 8 e l'emendamento aggiuntivo numero 18, uguale all'emendamento numero 53.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:

CAPO II

AGRITURISMO

Art. 3

Attività agrituristica

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito.

2. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;

b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulottes e caravans;

c) la somministrazione di alimenti e bevande;

d) l' organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;

e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;

f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:

1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;

2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;

3) altre attività ricreative in genere.

Emendamento aggiuntivo Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 3

All'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

Art. 3

Attività agrituristica

1 bis. Sono addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230 bis codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E' ammesso l'utilizzo di soggetti esterni all'azienda agricola per attività e servizi complementari all'agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio. (8)

Emendamento aggiuntivo Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 3

Al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole "a integrazione del reddito", sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96". (18)

Emendamento aggiuntivo Usula - Paolo Zedda - Daniele Cocco - Anedda - Pizzuto

Articolo 3

Al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole "a integrazione del reddito", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96". (53).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Parere negativo sull'emendamento numero 8; parere positivo sull'emendamento numero 18, uguale all'emendamento numero 53.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere è conforme a quello della Commissione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Unali ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Floris - Forma - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Unali - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Zedda Alessandra.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 47

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 8.

(Interruzioni)

Stiamo votando l'emendamento aggiuntivo numero 8, con il parere contrario della Commissione. Annullo la votazione!

(Interruzioni)

Non l'ho mai chiusa la votazione! Certo che la annullo, se non l'ho chiusa l'annullo! Se l'avessi chiusa l'avrei considerata valida! Non ho mai chiuso la votazione perché hanno chiesto e hanno interrotto durante la votazione. Quindi riproponiamo la votazione, però per cortesia seguiamo!

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 8.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Floris - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 49

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 19

contrari 30

(Il Consiglio non approva).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, lo dico con il dovuto rispetto per la Presidenza, però non è ammissibile che per la distrazione di alcuni, perché credo che sia onere di ciascuno di noi stare attento ai lavori, che si debbano ripetere le votazioni. Presidente, io mi permetto di far osservare che si sta creando un precedente che dal nostro punto di vista non è ammissibile. Mi permetta, Presidente, perché non si può annullare una votazione perché alcuni erano distratti e hanno votato in maniera difforme. Quindi io mi permetto di far osservare questo, perché la Presidenza e il Regolamento è a tutela di ciascuno di noi, per cui introdurre dei vulnera al Regolamento è una cosa che noi riteniamo assolutamente rischiosa...

PRESIDENTE. Onorevole Cossa, sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è che qua non aveva votato una gran parte, quindi avrei dovuto chiamarli uno per uno, ma era evidente che c'era un disagio sulla votazione. Quindi ritengo di aver dato tutte le informazioni perché si potesse votare con coscienza. Quindi mi assumo la responsabilità di quello che è successo e invito tutti quanti a seguire però quello che dice il Presidente, perché altrimenti diventa davvero difficile. Io credo che tutti quanti debbano votare secondo coscienza, avendo l'istruzione e avendo davanti esattamente quello che si fa e quello che stiamo provando a fare, senza creare e alterare risultati della votazione.

Discussione dell'articolato del testo unificato: "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998". (58-79-107-115-121-122/A) delle proposte di legge Crisponi - Cossa - Dedoni: "Classificazione delle aziende agrituristiche" (58), Lotto - Comandini - Moriconi - Tendas - Collu - Cozzolino - Deriu - Forma - Manca Gavino - Pinna Rossella - Sabatini: "Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, recante 'Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo'" (79), Usula - Zedda Paolo Flavio - Cherchi Augusto - Manca Pier Mario - Anedda - Sale - Unali - Cocco Daniele Secondo - Pizzuto - Lai - Agus - Arbau - Perra - Ledda - Azara: "Modifica alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio degli agriturismo) e nuove norme sulle fattorie didattiche e sociali". (107), Crisponi - Cossa - Dedoni: "Disciplina delle attività di ittiturismo e di pesca turismo" (115), Lotto - Cocco Pietro - Comandini - Deriu - Moriconi - Pinna Rossella - Sabatini - Tendas: "Norme in materia di ittiturismo e pesca turismo" (121), Rubiu Gianluigi - Fenu - Carta: "Sull'attività agrituristica in Sardegna". (122)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 18, uguale all'emendamento numero 53.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Tocco ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Fasolino - Locci - Pittalis - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: Il Presidente Ganau - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Rubiu - Solinas Christian.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 51

votanti 39

astenuti 12

maggioranza 20

favorevoli 31

contrari 8

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali numero 19, 28, 37, 54, 10; l'emendamento numero 1 uguale agli emendamenti numero 13 e 38. Sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 20, uguale agli emendamenti numero 29 e 39.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:

Art. 4

Prodotti utilizzabili nella somministrazione
di pasti, alimenti e bevande

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni di terzi, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti acquistati direttamente da altre imprese agricole regolarmente operanti con sede in Sardegna;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto.

5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3 deve essere data comunicazione al comune competente per territorio, il quale verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga a detti limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.

Emendamento sostitutivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 4

Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati";

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde singole o associate";

e) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione Sardegna

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (19)

Emendamento sostitutivo parziale Cossa - Crisponi

Articolo 4

Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde, nella misura d almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provénienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione Sardegna;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (28)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Giuseppino Pinna

Articolo 4

Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde, nella misura d almeno il 50% dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provénienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione Sardegna;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (37)

Emendamento sostitutivo parziale Usula - Paolo Zedda - Anedda - Sale - Pizzuto - Daniele Cocco - Tendas

Articolo 4

Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde, nella misura d almeno il 30% dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provénienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione Sardegna;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (54)

Emendamento sostitutivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 4

Nell'articolo 4, al comma 2, lettera a) la frase "nella misura di almeno il 35 per cento dei" è sostituita dalla seguente: "in misura prevalente rispetto ai". (10)

Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 4

All'art. 4, comma 2, lett. a) sostituire la locuzione "35 per cento" con "50 per cento". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Forma

Articolo 4

Nel comma 2, lettera a), il valore di "almeno il 35 per cento" è sostituito da "almeno il 50 per cento". (13)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 4

Al comma 2 dell'art. 4 lettera a)

Dopo la parola nella misura, sostituire 35 con 50%. (38)

Emendamento aggiuntivo Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 4

Alla fine del comma 4 dell'art. 4, dopo le parole "nelle fatture d'acquisto" è aggiunto il seguente periodo:

"; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) ed e) del. comma 2". (20)

Emendamento aggiuntivo Cossa - Crisponi

Articolo 4

Alla fine del comma 4 dell'art. 4, dopo la parole "nelle fatture di acquisto" sono aggiunte le seguenti:

"; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) e e) del comma 2." (29)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Giuseppino Pinna

Articolo 4

Alla fine del comma 4 dell'art, 4, dopo le parole "nelle fatture d'acquisto" è aggiunto il seguente periodo:

"; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2". (39).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere è positivo, ma parlando con l'Assessore abbiamo riscontrato l'opportunità per una migliore precisazione di presentare un emendamento orale appena si inizia a parlarne, è un emendamento che farebbe decadere gli altri per i quali quindi il parere è negativo.

Per gli emendamenti aggiuntivi identici numero 20, 29 e 39 il parere è positivo.

PRESIDENTE. Onorevole Lotto, chiedo scusa non si capisce qual è il parere favorevole.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere è favorevole per il primo emendamento, il numero 19, gli altri vengono fatti decadere da questo. Però stavo dicendo che concordavo con l'Assessore la necessità di un piccolo emendamento orale all'emendamento numero 19.

PRESIDENTE. Va bene, fermo restando l'emendamento orale, il parere della Commissione sugli emendamenti numero 28, 37… ?

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. È positivo per il primo, il resto è conseguente…

PRESIDENTE. E' tutto negativo! Compresi quelli aggiuntivi, quindi gli emendamenti numero 20, 29 e 39?

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. No, il parere sugli emendamenti numero 20, 29 e 39 è positivo!

PRESIDENTE. Riepilogo, il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento numero 19, è contrario sugli emendamenti numero 28, 37, 54, 10, sull'emendamento numero 1 che è uguale al 13 e al 38, è favorevole sugli aggiuntivi numero 29 e 39 che sono uguali.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

È iscritto a parlare il consigliere Emilio Usula. Ne ha facoltà.

Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.

USULA EMILIO (Soberania e Indipendentzia). Presidente, io chiedevo di intervenire sull'emendamento numero 54 perché sono in difformità rispetto al parere della Commissione. Sull'emendamento numero 54, che poi è un emendamento al comma 2 dell'articolo 4, presentato proprio ieri sera anche noi abbiamo scritto "almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati", l'ho fatto obtorto collo perché io avrei voluto in qualche modo eliminare qualsiasi riferimento percentuale nei prodotti propri dell'azienda e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso la lavorazione di terzi purché provenienti da materie prime sarde. Allo stesso articolo 4, al comma 3, si precisa che gli alimenti da presentare e le materie prime da utilizzare negli agriturismo devono essere per l'80 per cento sardi, che significato ha mettere una percentuale del 30 o del 35 per cento se non quella di creare qualche difficoltà a qualche agriturismo? Siccome abbiamo appena approvato una legge che ci dice che l'agriturismo può essere svolto da qualsiasi imprenditore agricolo che abbia quella titolarità a quel punto a un imprenditore agricolo che ha, per esempio, solo una vigna e ha diritto a fare agriturismo, avrà difficoltà a preparare il 35 per cento di prodotti propri dell'azienda, o il 30 per cento. Siccome si impegna però, per legge, a preparare e a presentare alimenti per l'80 per cento prodotti sardi certificati è per questo che ho presentato un emendamento in un primo momento che non presupponeva nessuna percentuale, dopodiché, obtorto collo, ho messo 30, ma andare oltre il 30 per cento, anche guardando le leggi di altre regioni, mi sembra assolutamente un tentativo forzoso di creare difficoltà a qualche agriturismo che magari è monocultura, che magari ha solo una bella piantagione di zafferano. Mi dite voi come fa questo, che ha diritto comunque di fare agriturismo, a mettere nella tavola dei suoi ospiti il 35 per cento di prodotto suo? Non ce la può fare! Se abbiamo parlato e lo mettiamo in legge che quello che mette, quello che offre agli ospiti, ai turisti, è per l'80 per cento sardo per me questa era la garanzia e in questa direzione deve andare questa legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Credo che questo articolo sia il cuore della legge perché dalla discussione di queste articolo emergono le posizioni circa la definizione vera di azienda agrituristica e di azienda agricola. Noi siamo convinti, l'abbiamo già detto, che siano definizioni strettamente interconnesse, l'agriturismo è una azienda agricola e così deve essere considerata, credo che un po' tutti siamo stanchi di vedere cartelli con su scritto "pizza turismo", "pizza turismo al metro", alcuni cartelli dicono anche " pizza turismo all'ettaro", considerato che ci troviamo in zona agricola. Ecco, questo è sbagliato! L'agriturismo deve servire da integrazione di reddito dell'azienda, l'agriturismo deve servire da strumento di promozione dei prodotti del territorio, l'agriturismo deve servire per promuovere il territorio tutto e non soltanto i prodotti. Noi abbiamo in mente un'idea di agriturismo che abbia delle proprie specificità che non sia omologato alla ristorazione ordinaria, l'agriturismo è azienda agricola. Allora, se questo è vero, se l'agriturismo è azienda agricola le percentuali di prodotti propri debbono essere superiori, non si può far finta di niente, c'è questo nesso indissolubile fra quantità percentuale e proporzione dei prodotti somministrati dall'agriturismo. L'azienda agricola e le produzioni del territorio che debbono essere fatte con elementi che vengono prodotti quanto meno in Sardegna, ecco per quale motivo noi facciamo un emendamento, proponiamo un emendamento che prevede il 50 per cento di produzione propria, ma lo facciamo proprio perché il valore principale è quello dell'azienda turistica, l'azienda agricola che deve essere conservata come tale, che deve essere sempre viva e presente nelle sue qualità funzionali che sono quelle dell'agricoltura. L'azienda agricola deve fare agricoltura, se fa agriturismo deve somministrare una percentuale altissima (probabilmente il 50 per cento è esigua come percentuale) di prodotti propri, altrimenti non è agriturismo, è un'altra cosa, è ristorazione, ma allora la ristorazione facciamola fare a chi la deve fare e a chi la sa fare, l'agriturismo deve essere fatto dall'imprenditore agricolo e l'imprenditore agricolo giocoforza deve mettere in gioco e in ballo i propri prodotti. Ecco perché riteniamo che debba essere accolto il nostro emendamento che innalza la quota di prodotti propri al 50 per cento, lo facciamo solo ed esclusivamente per tutelare i valori dell'agricoltura e dell'azienda agricola.

PRESIDENTE. Ne approfitto per salutare gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo di San Vero Milis, scuola secondaria di primo grado, che sono in visita qui al Consiglio. Benvenuti.

È iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Presidente, colleghe e colleghi Assessore, gentili ospiti che sono qui tra il pubblico, l'articolo 4 di questa legge è indubbiamente il cuore di tutta la legge perché nell'articolo 4 dobbiamo identificare con precisione qual è il ruolo di questa azienda agrituristica. Abbiamo già detto anche ieri, qualcuno l'ha ripetuto stamattina, che l'attività agrituristica è un'attività connessa a quella agricola, quindi anche il codice civile in realtà autorizza tutte le aziende agricole a poter esercitare l'attività agrituristica. Mi pongo una domanda però: è vero che noi possiamo autorizzare tutti, però un'azienda agricola che ha cinque ettari di frutteto monocoltura con quali prodotti può fare agriturismo? Non lo può fare! Infatti la difficoltà non è che noi dobbiamo escludere nessuno, ma dobbiamo essere oggettivamente coscienti che chi ha una monocoltura ha forti difficoltà a far diventare azienda agrituristica. Nel nostro emendamento, nell'emendamento numero 37 abbiamo indicato come prevalenza il 50 per cento e noi riteniamo che questa soglia sia inderogabile, imprescindibile, perché non si può scendere sotto la soglia del 50 per cento, non me ne voglia l'amico Usula, condividiamo altri argomenti ma questo ci trova un po' distanti. Gli agriturismo sono in realtà gli ambasciatori dell'agricoltura, sono gli ambasciatori dei nostri territori e rappresentano, possono rappresentare degnamente quella che è la ruralità della Sardegna. Se noi lasciamo in mano a chicchessia questo tipo di valore non riusciremo sicuramente a far crescere non quell'attività agrituristica, ma l'agricoltura sarda intera, perché dobbiamo assolutamente cercare sotto questo profilo di far emergere e di far trasmettere come veicolo la produzione locale. La produzione locale la posso trasmettere se produco almeno il 50 per cento di quei beni, se io produco solo un bene nella mia azienda, è vero che la legge mi autorizza, ma è anche vero che la ruralità di quel borgo, di quel paese, di quella frazione viene meno, perché col 50 per cento riesco in qualche modo a garantire quella che è la mia storia, quella che è la mia tradizione, quella che è la storia della mia azienda. Se noi usciamo fuori da queste logiche produrremo una legge che è un aborto, una legge che non aiuterà l'agricoltura, che non aiuterà le aziende agrituristiche, e soprattutto daremo un pessimo esempio di quella ospitalità, che è nei sardi e nella nostra attività, che spesso viene richiamata come un'eccellenza e questa eccellenza verrebbe meno, proprio perché la tipicità di quel tipo di prodotto, che viene in qualche modo drogato da elementi diversi, non verrebbe sicuramente inalterata.

Ora, cari colleghi, io colgo l'occasione per parlare di agriturismo ma per parlare soprattutto di agricoltura, perché è notizia di questi giorni che questo Consiglio regionale, ma soprattutto l'Assessorato all'agricoltura, per l'agricoltura non fa granché o fa veramente poco. L'esempio calzante è il problema del gasolio agricolo, che non si riescono ad erogare quelle che sono le autorizzazioni per poter beneficiare del carburante agricolo agevolato, ecco, questo è il modo per aiutare le aziende agricole? Non è sicuramente questo. Oppure l'altro modo per aiutare le aziende agricole è fare il bando per l'Expo, bando a cui hanno partecipato forse la metà degli aventi diritto, con un bando complesso e veramente difficile da partecipare e sicuramente molto restrittivo per alcune o pochissime aziende della Sardegna? Ecco, cogliamo l'occasione anche nella legge sull'agriturismo, anche se l'Assessore si rivolge dall'altra parte, per cercare di venire incontro alle aziende agricole e non danneggiare le aziende agricole come lei sta facendo nel suo Governo. Si metta mano adesso al problema anche del carburante agevolato perché le aziende agricole, che tra qualche giorno ci ritroveremo qua sotto in via Roma a protestare, cercheranno in qualche modo di rivendicare le loro ragioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Questa legge è del Consiglio regionale, lo dico a voce alta del Consiglio regionale, cioè voluta fortemente da tutti i consiglieri che sono stati eletti all'interno del Parlamento dei sardi, all'articolo 4 ha una particolarità, o possiamo meglio definirlo come il fulcro di tutta la legge, salvo poi altri articoli di cui parleremo dopo che comunque rimangono piuttosto importanti. Del passato non si fa più riferimento all'elenco dei fornitori, non facendo riferimento all'elenco dei fornitori l'articolo 4 chiarisce che cosa bisogna somministrare e quali sono i cibi e le relative bevande che ogni agriturismo può somministrare ai propri clienti. C'è un elemento di base molto importante e sicuramente determinante, l'ho già sottolineato ieri in discussione generale, cioè quello del messaggio chiaro che deve partire dall'interno e deve arrivare all'esterno degli agriturismi stessi. Agriturismo, quindi attività agricola più attività turistica, con un messaggio chiaro: mangia sardo e compra sardo. Questo è quello che noi dobbiamo comunicare come messaggio di tutto il Parlamento dei sardi, quindi di tutta la Sardegna, e mandare all'esterno. E per poter proteggere questo messaggio abbiamo necessità di una norma, l'articolo 4 tutto sommato lo chiarisce in modo abbastanza puntuale, con un aspetto però che noi non condividiamo cioè quella parte legata alla percentuale. Cioè la percentuale legata ai prodotti che sono nell'azienda, prodotti direttamente in azienda o della trasformazione dei prodotti che derivano dalla trasformazione dei prodotti stessi dell'azienda, che noi riteniamo una percentuale bassa. Non indicare una percentuale, quindi non indicare un limite sarebbe un errore gravissimo, cioè sarebbe un dare libertà all'agriturismo di non utilizzare, eventualmente, anche prodotti non della propria azienda, credo che questo sia impossibile non inserirlo all'interno della norma. Riteniamo però che quel 35 per cento che è proposto all'interno della legge, che viene confermato anche con un unico emendamento che ha il parere positivo da parte del relatore di maggioranza, quindi della Commissione, rimanga a 35 per cento. Noi riteniamo invece che si debba sollevare almeno al 50 per cento per garantire e dare certezza che la produzione dell'azienda faccia parte della tavola, e quindi la promozione di prodotti che vengono forniti e che devono essere forniti a chi va a visitare i nostri agriturismo.

L'altro aspetto è fondamentale e determinante, ma questo è condiviso sicuramente da tutti noi, in quanto ha per certo l'utilizzo dei prodotti a marchio di qualità. I prodotti a marchio di qualità che sono indicati e individuati in quelli biologici e poi in quelli che sono certificati dalle DOP, alle IGP, all'IGT, DOC e la DOCG. Ma quello che ritengo ancora più importante e determinante che deve essere confermato all'interno di questa norma è che si potranno utilizzare prodotti che avranno, una volta completato l'iter - e qui magari ci piacerebbe ogni tanto conoscere all'interno di questo Consiglio regionale a che punto si trova e qual è il suo percorso - legato al marchio collettivo di qualità, che questo Consiglio regionale ha confermato, per l'iter già partito nella precedente legislatura, confermato con una norma regionale che vorremmo capire anche a che punto si trova e in che posizione è. Io non entro nel merito in senso generale di quello che è l'attuale attività dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, non voglio farlo in prima persona, lo stanno facendo gli operatori e tutte le critiche che costantemente vediamo anche quotidianamente sulla carta stampata o sui media regionali, a me quello che interessa è, in questa circostanza, far capire all'esterno che noi teniamo a tutto il sistema regionale, alle aziende agricole regionali, agricole in senso lato, quindi comprese anche quelle del mondo dell'allevamento, però quello che a noi interessa e il messaggio fondamentale che noi vogliamo che esca all'esterno è che sia possibile all'interno di un'azienda avere una dimostrazione parallela di quella che è la reale qualità che viene prodotta all'interno delle aziende stesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Adesso ci siamo davvero perché la legge, ricordo ai colleghi della Commissione, è entrata nella discussione con alcune idee, da un lato di perfezionamento dell'impianto legislativo esistente, quindi quello del 1998, quello del 2010, poi anche perché le forze organizzate del mondo dell'agriturismo chiedevano a viva voce e con forza che si ponesse anche fine a questo elemento di disturbo, che era determinato dalla presenza del famoso mefitico albo dei fornitori. La legge è entrata in punta di piedi, è stata accolta, è stato fatto un ensemble nel testo unico, ed è uscito, esattamente come è accaduto per la legge sull'edilizia, un bellissimo autentico minestrone di importazione. Questa legge non è rispondente già nel suo articolo principale l'articolo 4, che dovrebbe restituire solidità all'elemento centrale che è quello della qualità degli operatori dell'agriturismo, viene confusa la loro attività con quella di altri elementi che fanno ristorazione e questo è già un danno. Perché se andassimo a verificare quali sono le percentuali dei prodotti che vengono obbligatoriamente previsti dalla legislazione di regioni che hanno iniziato ben prima della Sardegna ad operare nel campo dell'agriturismo - cito il Veneto, 60 per cento, il Friuli Venezia Giulia, 60 per cento, la Basilicata, 75 per cento - davanti a queste percentuali io dico: è mai possibile che noi siamo così inadeguati nell'immaginare che vada restituita solidità, qualità, raffinata accoglienza, permettendo che ci possa essere un mix di prodotti che non arrivano dall'aratura di un campo, che non arrivano dall'allevamento di bestiame proprio, che non arrivano dalla preparazione di piatti che hanno quella caratteristica di familiarità, di genuinità, di naturalezza, di originalità? Noi permetteremo che si possa portare a tavola qualcosa che è figlio di altri sistemi delle filiere del consumo, ma allora non stiamo parlando più di agriturismo, ecco perché il 35 per cento è davvero una percentuale bassa, e fra l'altro devo anche dire che se si facesse un approfondimento sulla legislazione corrente di tutte le Regioni d'Italia, ordinarie e a Statuto speciale, troveremo innanzitutto che il 35 per cento, quando esiste, per esempio nel Lazio o in Toscana, esiste perché è proprio rafforzato dal numero massimo dei coperti che gli viene consentito di gestire quotidianamente, e questo numero non supera mai i 60 coperti giornalieri. Oggi, lo preannuncio e lo troveremo, c'è una aberrazione perché addirittura si eleva quel numero che era stato individuato in 100, e lo si vorrebbe portare a 130, e in questo modo è chiaro che non avranno mai la possibilità... vi rendete conto che cosa significa portare 3000 pasti in un mese? Ci si rende conto che è un numero molto importante e che quindi diventa davvero difficile poter utilizzare la propria personale produzione, e addirittura fa saltare anche un perimetro molto importante che era stato individuato e che era quello del minimo di dieci ettari. Insomma, stiamo praticamente sconvolgendo l'impianto che si era individuato in Commissione, è rientrato ulteriormente stamane con gli emendamenti, è uscita una specie di potage, un ensemble di fantasie, una specie di minestrone insapore. L'identità, la qualità, i valori delle buone produzioni sono svaniti, sono stati imbustati tutti quanti e riposti in uno scaffale, non so se quello scaffale sia proprio nella dispensa del singolo agriturismo, e forse sono autorizzato a pensare che probabilmente quello scaffale nemmeno è nel perimetro di quella azienda, che invece dovrebbe avere garanzie perché vi sono - lo ripeto ancora una volta - organizzazioni di categoria che hanno detto "se approvate questa legge, noi ci faremo un disciplinare parallelo a parte e convinceremo tutti i nostri associati ad offrire questioni organizzate sul piatto che siano veramente attinenti al buon lavoro, al serio lavoro del buon agricoltore" al quale altrimenti abbiamo vestito con forza una giacchetta. E non c'è Expo che tenga, quell'Expo al quale bisogna partecipare quotidianamente, e non solo per sei mesi, è un'Expo che espone e fa gustare con quotidianità i valori autentici della buona produzione agricola e agroalimentare. Questo, cari colleghi, mi pare che non stia avvenendo, e sarà naturalmente ancora una volta una legge che nasce sotto la spinta di elementi esterni al Consiglio regionale; questo Consiglio regionale evidentemente non ha voglia di fare proprie le valutazioni che sono state avanzate, con buoni emendamenti, anche dai miei colleghi dell'opposizione, quindi quella richiesta di buon senso di portare il limite al 50 per cento io credo che vada decisamente sostenuta con vigore anche al momento del voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Angelo Carta. Ne ha facoltà.

CARTA ANGELO (PSd'Az). Ogni legge dovrebbe avere il suo perimetro, avere i suoi obiettivi e indicare chiaramente qual è la linea di demarcazione tra quello che la legge stessa sta andando a regolamentare e quello che dentro la legge non c'è, quindi vi pongo una domanda: qual è la differenza, alla luce di questa legge, tra un ristorante tipico e un agriturismo? Non c'è nessuna differenza, se non che l'agriturismo ha un regime fiscale di vantaggio rispetto al ristorante tipico che invece questo regime fiscale di vantaggio non ce l'ha. Quindi noi oggi, con il cuore della legge, che è appunto l'articolo 4, dovremmo definire cos'è un agriturismo e quale differenza passa tra un ristorante tipico e un agriturismo. La differenza non può che essere sull'obbligo dell'agriturismo di somministrare ai suoi clienti prodotti della propria azienda, non può esserci altra differenza se non questa. Nel momento in cui invece noi, oggi, su questa differenza sostanziale andiamo a ridurre il limite che l'agriturismo deve rispettare, stiamo diminuendo sempre più la differenza che passa tra l'agriturismo e il ristorante tipico. Allora è necessario che su questo si faccia chiarezza anche sulle posizioni. Dalla maggioranza viene detto che aumentare, o addirittura anche solo imporre una percentuale potrebbe mettere in difficoltà il titolare di un vigneto che legittimamente, in base al codice civile, fa un agriturismo, ma quello non è un agriturismo, è un vigneto con ristorante, che è cosa diversa, a meno che il proprietario del vigneto non faccia altro: allevi dei maiali, allevi le galline, faccia la pasta fresca, somministri quindi all'interno del ristorante che fa nel vigneto prodotti che produce lui, e che nessuno e niente gli impedisce di produrre anche se ha solo un vigneto. Perché allevare il maiale, dal quale fare le salsicce e i prosciutti e dal quale ottenere i maialetti da fare arrosto, produrre la pasta fresca in casa non è vietato, lo può fare, può avere la possibilità di fare l'agriturismo, non il vigneto con ristorante. Ma se noi cancelliamo, o riduciamo come si sta cercando di fare, e come pare che la maggioranza farà, la percentuale obbligatoria di prodotti che l'agriturismo deve somministrare, e lo portiamo a 30 o addirittura a nulla come si voleva, credo che il proprietario del ristorante tipico che tutti frequentiamo, perché tutti siamo andati in un ristorante tipico nella costa o nell'interno, possa legittimamente dire: a questo punto mi impianto un vigneto con mille ceppi di vite e divento agriturismo, perché nessuno me lo vieta, divento imprenditore agricolo e faccio l'agriturismo, il vigneto con ristorante, e beneficio anch'io di quel regime fiscale agevolato che è proprio dell'imprenditore agricolo che, attraverso l'agriturismo, fa l'integrazione al reddito. L'integrazione al reddito non può essere fatta solo mettendo il 35 per cento di prodotti propri, ma deve essere fatta obbligando l'agriturismo ad avere almeno il 50 per cento di prodotti propri, per dare una giustificazione alla differenza che esiste tra un ristorante tipico e un agriturismo; differenza che, con questo articolo 4, con il solo 35 per cento dei prodotti dell'azienda somministrato ai clienti, credo che si riduca. E giustamente gli agriturismo che sono stati pionieri… perché noi non dobbiamo neanche dimenticarci da dove nasce l'agriturismo, l'agriturismo nasce dall'ospitalità propria, che ci viene anche invidiata, negli ovili, dai pastori, da chi in campagna ha sempre vissuto, e che ne ha fatto anche un'integrazione come appunto l'agriturismo è diventato. Noi oggi con la legge non stiamo andando a regolamentare ma stiamo cercando di inseguire piuttosto una realtà fattuale che ci supera, il che ovviamente non corrisponde a quello che dovrebbe essere una legge che invece deve dare delle linee chiare, non equivoche, e non fare un minestrone.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Gianmario Tendas. Ne ha facoltà.

TENDAS GIANMARIO (PD). Io credo che ieri, durante la discussione generale su questo testo normativo, abbiamo fatto alcune brevi considerazioni relativamente al discorso su che cosa è e che cosa non è un agriturismo, perché poi fondamentalmente credo che il problema ritorna a galla senza che però ci sia la sufficiente chiarezza. E credo che sotto questo punto di vista noi non dobbiamo assolutamente inventarci nulla nel senso che, che cosa è l'agriturismo e quello che è la sua definizione non la diamo noi, esiste una norma nazionale che è la legge numero 96 del 2006 che recita testualmente: "per attività agrituristica si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli", poi specifica "di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, e di allevamento di animali". Paradossalmente l'attività agrituristica la può fare anche uno che fa forestazione, cioè il problema di fondo, quindi, nel porre i limiti, sono questi e dovremmo porci questo tipo di problemi. Quindi è facile dire mettiamo il 50 o deve essere superiore al 50, se vogliamo fare agriturismo nel rispetto di quella che è anche la definizione e quella che è la concezione della norma a livello nazionale di questi aspetti non possiamo fare a meno di tenerne in debito conto.

Per cui io credo che il discorso di portare e di definire una quota del 35 per cento sia una quota equilibrata. L'onorevole Crisponi, che è persona attenta e arguta e questo aspetto lo ha studiato e ha fatto riferimento anche ad altre normative nazionali citando ad esempio il Veneto, ha detto una cosa che è solo parzialmente corretta, perché quando dice che nel Veneto c'è il 50 per cento non è assolutamente così, nel Veneto la legge che è attualmente in vigore della legge regionale numero 28 del 2012 dove sostanzialmente il 50 per cento è previsto nelle zone pianeggianti, nelle zone montane è il 25 per cento. Quindi anche lì ci sarebbe una situazione di compromesso. Se poi vogliamo andare ad esaminare un tantino più nel dettaglio anche le altre normative regionali, nella Regione Lazio la normativa in vigore, la legge regionale numero 9, dove nell'articolo 18, comma 1, viene definito ugualmente il 35 per cento; per cui io credo di poter dire, perché su questo aspetto ci siamo confrontati, lo abbiamo fatto con lealtà eccetera, però in termini propositivi credo che sia una situazione di compromesso che tiene conto di questi aspetti. Anche io sono dell'idea che bisogna incentivare soprattutto l'utilizzo e l'impiego di prodotti regionali, ma proprio per questo si è cercato anche di fare in modo che ci sia la possibilità di utilizzare la trasformazione in azienda di prodotti di origine sarda. Altro aspetto importante, che credo non possa essere sottaciuto e che avremo modo ugualmente di riprendere e sul quale misurarci e confrontarci, ma lo faremo quando discuteremo dell'articolo 7, è che quando una persona produce, diciamo così, livelli che raggiungono il 50 per cento giustamente anche la norma ne deve tenere conto e in funzione di questo ci sono degli elementi di premialità che vengono riconosciuti a chi ovviamente utilizza il 50 per cento di prodotti propri.

Per ritornare a bomba credo che questa quota, questo 35 per cento, è una situazione di compromesso che tiene in debito conto di tutti coloro che potenzialmente hanno diritto e titolo a svolgere attività agrituristiche. Può essere anche uno che produce soltanto riso (l'importante è che quella sia l'attività prevalente rispetto a quello che è la definizione, rispetto a quello che è il quadro normativo nazionale) ha pieno titolo per poter fare attività agrituristiche. Credo quindi che su questo aspetto, è una situazione che tiene in debito conto di tutte quelle che sono le più disparate esigenze, perché il mondo agricolo è una realtà articolata e variegata, e credo che sotto questo punto di vista anche se facciamo riferimento a regioni che hanno esperienze superiori a quelle che abbiamo maturato a livello regionale, credo che questo valore del 35 costituisca una media che tiene in debito conto di tutte le esigenze, fermo restando che anche io rimango dell'avviso che chi comunque produce percentuali superiori al 35 per cento gli debba essere giustamente e doverosamente riconosciuta una premialità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Presidente, due parole sole, perché è l'articolo forse più importante insieme al 7. Io mi permetto solo di fare questa considerazione: il mondo dell'agriturismo così come il mondo dell'agricoltura è molto articolato è molto variegato, ci sono situazioni in cui è possibile somministrare prodotti anche oltre il 50 per cento, ci sono situazioni dove si fa fatica, pur essendo agricoltori veri con tutti i numeri che servono, si fa fatica ad arrivare anche al 30 per cento.

Il 35 per cento è una soluzione che da parte nostra, mia personale per esempio che preferisco il 30, serve per venire incontro anche a chi pone il problema come il 50 per cento, quindi credo che la soluzione finale che stiamo adottando sia una soluzione che voglia andare incontro all'esigenza di sentire tutte le ragioni che non sono alcune sbagliate e alcune giuste ma sono il tentativo di dare risposta a un mondo che è molto articolato. Questo volevo dire, altro non faccio perché i colleghi sono stati abbastanza esaustivi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Fabrizio Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA FABRIZIO (Gruppo Misto). Presidente, alcune riflessioni e anche un contributo vorrei dare alla discussione, mi dispiace non averlo potuto fare in Commissione, riconosco il lavoro importante e puntuale che la Commissione ha fatto su quella legge ma una prima riflessione d'accordo sull'indirizzo che le aziende agrituristiche devono servire per integrare il reddito degli agricoltori, ma una cosa da imprenditore mi viene in mente subito: le risorse per l'agricoltura, a mio avviso, dovrebbero andare per l'agricoltura, non a finanziare società ibride della ristorazione e della ricezione.

Questo è importante perché non possiamo perdere queste risorse per l'agricoltura a vantaggio di società che fanno solamente commercio. Quindi dovremo, secondo me, vigilare su questi fattori qua. Perché pensando a quello che è successo in questi anni che da una parte sono state finanziate (penso al Consorzio dei laghi Mulargia, Flumendosa) delle strutture ricettive con soldi pubblici, con finanziamenti a fondo perduto elevati che hanno cercato di avere la loro attività e mi sembra che quasi tutte hanno finito per fare il ristorante e ricezione e sono anche in chiusura perché contemporaneamente nelle stesse zone sono stati finanziati delle vere e proprie società agrituristiche per la somministrazione di alimenti e per la ricezione, che hanno fatto chiudere queste altre società finanziate dalla Regione. Quindi troviamo di fronte finanziamenti regionali per sviluppare l'agricoltura che fanno morire quelle del turismo e del commercio. Ecco, stiamo attenti a come finanziamo le cose. Se l'azienda agricola ha tutto il diritto di diversificare la sua attività dall'agricoltura anche in quello della ristorazione e della ricezione fa un altro ramo d'azienda, un ramo d'azienda che è quello agricolo, l'altro ramo d'azienda che non è agricolo ma sarà commerciale che si adegua ai finanziamenti che vanno per il commercio non utilizza i soldi per l'agricoltura per fare commercio. Quindi questo è il contributo che volevo dare alla discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, io ho seguito con molta attenzione tutto il dibattito perché sentivo gli uni che propongono di largheggiare, gli altri di restringere alcuni parametri. Io mi voglio astrarre da una tematica del genere, e mi pongo a pensare come dovrebbe comportarsi un consigliere regionale come buon amministratore, quindi buon padre di famiglia, come dovrebbe fare per fare una buona legge, sia come singola persona che è interpellata dalle varie urgenze che vive la Sardegna e sia dalle condizioni che poi si esprimono complessivamente dal Consiglio regionale. Io mi chiedo, siamo sicuri che siano giusti i termini prefissati? Io sono uno di quelli che ha presentato un emendamento almeno sino al 35 per cento, almeno, almeno. Mi pongo degli interrogativi, e io mi chiedo, l'Assessore che ha avuto il piacere di rappresentare la Sardegna in questi giorni all'Expo, e dove credo che si sia spesa nel rappresentare la Sardegna al meglio, dove avrà detto che qui si mangia bene e che si mangia il meglio, che qui si hanno prodotti genuini, che la longevità è soprattutto legata a quei prodotti, che noi oggi poniamo invece in campo la possibilità che tornino in campo i maialetti dall'Olanda e dalla Germania, o poniamo in campo che rientrino allevamenti che vengono d'oltremare. Io mi chiedo, l'agriturismo non è un obbligo per un'azienda, onorevole, non è un obbligo, è una possibilità, e se uno non ha la possibilità, certo, anche un silvicultore può aprire un agriturismo, ma l'agriturismo del silvicultore è legato ai prodotti che ci sono attorno, i funghi e così via. Ma pensate voi che in Friuli Venezia Giulia, piuttosto che nel Trentino Alto Adige, facciano passare funghi in un agriturismo che non siano di quella zona, o prodotti latticini che non siano di quella zona, di sottecchi, o magari come noi riusciamo a fare nella nostra Isola? Capisco tutto, e mi si dice, se non lasci un po' di larghezza chiudono alcuni agriturismo. Io lo capisco e non vorrei farli chiudere, ma non voglio neanche far perdere l'immagine della Sardegna, non voglio far perdere l'immagine della Sardegna, per cui spesi bene o male questo Consiglio regionale, anche se poche lire, le ha messe per l'Expo, e non voglio far perdere anche quei denari per l'immagine della Sardegna. E non vorrei che uno venendo qui in Sardegna mangiasse male proprio perché porta roba che dal di fuori non è rispondente a quelli che sono i canoni della cucina e della produzione dell'isola. Ora, io capisco tutto, e so una cosa, che è certo che bisogna trovare soluzioni forse mediane, ma attenzione ad essere arroccati su posizioni che non ascoltano neanche le esigenze più generali che emergono. Se noi facessimo le leggi solo perché qualcuno mi tira la giacchetta, non so quanto bene faccia, e vi assicuro che anche io sono stato tirato di giacchetta, ve lo assicuro, però mi pongo un interrogativo e dico: "Faccio bene per la Sardegna?", non è il caso di riflettere un attimino e scendere più nel dettaglio e trovare soluzioni più appaganti per tutto? Salvaguardando la Sardegna, perché io sono qui amministratore della Sardegna, a garantire che qui si mangia bene, prodotti ottimi, e sono sicuro che si potrà realizzare il meglio se si vuole, se questo Consiglio regionale, se il singolo consigliere regionale lo vuole. E allora dico, è possibile, presidente Lotto, che si arrivi almeno all'85 per cento, se non al 90 per cento, anziché pensare di lasciare il 20 per cento libero di prodotti che vengono fuori dalla Sardegna? È da delinquenti pensare questo? Non è possibile? Presidente Lotto, le lascio la possibilità di mediazione, le lascio l'opportunità di trovare la soluzione fra chi è forte in una posizione e forte nell'altra. Io voglio che sia forte la Sardegna, per cui ciascuno di noi rifletta e faccia il meglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Le discussioni che sono state fatte in Aula sono molto interessanti perché pongono l'accento sull'esigenza sempre più forte e sentita di valorizzare i prodotti del territorio, ma ritengo che la proposta fatta con l'articolo 4 vada in questa direzione, perché si sta dando rilevanza all'utilizzo del prodotto sardo, del prodotto tracciato, del prodotto a marchio qualità, quindi la direzione è quella giusta. Giustamente ci siamo posti anche con gli Uffici il problema di trovare e di valutare le proposte provenienti dalle diverse posizioni, e in particolare quella che chiedeva un aumento della percentuale, ma in quel caso, come è stato sottolineato anche dall'onorevole Lotto, si andava contro le disposizioni di una norma nazionale, e si creava un problema nell'identificazione del soggetto che fa agriturismo, il soggetto che fa agriturismo è quello identificato sulla base del Codice civile, ed è l'agricoltore ai sensi dell'articolo del Codice civile. Quindi riteniamo che la soluzione di compromesso trovata del 35 per cento sia quella che contempla entrambe le posizioni, e che sicuramente è in grado di garantire un'alta qualità ai nostri operatori e un'alta qualità di prodotto offerto ai fruitori dei nostri servizi. Quindi riteniamo e ritengo come Giunta e come Assessorato che l'onorevole Lotto nella presentazione dell'emendamento abbia fatto un ottimo lavoro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 19.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Cosa voleva far votare adesso?

PRESIDENTE. L'emendamento numero 19.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Nella lettera a) si parla di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde. È più corretto dire prodotte da aziende agricole sarde, perché può essere un prodotto fatto da un'azienda agricola sarda, lo vende a un negozio, se è certificato, non deve andare per forza dall'azienda, quindi è più sicuro e più elastico, e crea maggiore difficoltà all'operatore. L'importante è che sia certificato, ma poi faremo un emendamento dove si dice che c'è un percorso preciso che ciascuno deve tracciare. Quindi, suggerirei questo emendamento, sostituire le parole "acquistate direttamente" con "prodotte".

PRESIDENTE. L'emendamento è chiaro, quindi da "acquistate direttamente" a "prodotte direttamente in Sardegna". Se non ci sono osservazioni… anziché "acquistate direttamente in Sardegna", "prodotte direttamente in Sardegna". Quindi, mi pare che ci sia consenso sull'emendamento orale. Leggiamo direttamente: "materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole" si trasforma in "materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde". Non c'è bisogno di "direttamente". Se non ci sono osservazioni diamo per acquisito l'emendamento orale e quindi mettiamo in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, per annunciare il voto contrario a questo emendamento sostitutivo parziale, perché in questo emendamento abbiamo registrato anche un cortocircuito tra il partito dell'Assessore, il Gruppo, l'Assessore è d'accordo con il buon lavoro del Presidente, il Gruppo contrario, che addirittura forse in un'ottica molto più globalizzata quasi da Expo 2015 è più propenso a eliminare ogni limite di produzione, o meglio, di utilizzo dei prodotti sardi per le aziende agrituristiche. Noi pensiamo che non sia sufficiente andare all'Expo a girare la fregola sarda davanti al mondo per, in qualche modo, sostenere e manifestare una vicinanza alle nostre aziende che si presentano davanti al mondo, questa è un'occasione forse anche per mettere in evidenza, anche con queste piccole manifestazioni, vivaddio, dando forse dei limiti anche superiori all'utilizzo di prodotti sardi. Noi l'abbiamo detto con i documenti, i nostri colleghi l'hanno fatto nella Commissione, avete trovato, secondo noi, non un accordo al ribasso, secondo noi non è un minestrone, è a malapena un consommé del sostegno e dell'indicazione delle somministrazioni in aziende agrituristiche, per noi il 50 per cento poteva essere un limite assolutamente accettabile, perché è molto più in linea con tutto quello che propugniamo giornalmente rispetto alla predica del sostegno dei prodotti sardi, alle aziende sarde, ma poi quando in fondo venite messi davanti alle scelte, non siete conseguenti con ciò che dite e vi comportate da veri paladini della globalizzazione, quasi a voler eliminare le nostre tipicità e le nostre produzioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Emilio Usula per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

USULA EMILIO (Soberania e Indipendentzia). Devo dire la verità, forse è colpa mia, ma non sempre capisco il senso e il significato degli interventi dell'onorevole Locci, ma molto probabilmente è solo colpa mia. Io dico che non c'è contraddizione tra il Partito Rossomori, la Giunta, non c'è neanche contraddizione con il resto della maggioranza, c'è semmai un continuo dibattito, ciascuno con le convinzioni forti che però vanno tutte nella stessa direzione. E la direzione è chiara: voler assolutamente favorire l'agricoltura sarda. Nessuno ha ricordato stamattina che il consumo di alimenti, di pasti e di bevande in Sardegna attualmente è rappresentato dal 18 per cento di materiale proveniente dal continente o da fuori Italia, da fuori Sardegna, e solo il 18 per cento è prodotto sardo. Nel momento in cui noi con una legge vogliamo proporre 80 per cento certificato sardo, lì vogliamo favorire l'agricoltura sarda, lì vogliamo che si sviluppi anche un rapporto tra vari agriturismi, tra varie aziende, in modo da poter connettersi, in modo da poter produrre e poter favorire il consumo di cibi, alimenti sardi. Un impegno di questo tipo dovrebbero prenderlo, semmai, anche tutto il sistema degli alberghi, tutto il sistema della ristorazione che c'è in Sardegna, per consumare un po' più di sardo. Se noi riuscissimo a portare quella attuale percentuale - 18,72 - a 36,70, significherebbe semplicemente che raddoppiamo la produzione agricola sarda, raddoppiamo il punto di PIL che deriva dalla produzione agricola sarda. E per quanto riguarda alcune imprecisioni dette anche dall'onorevole Crisponi, ho qua in mano la legge ultima esitata in Piemonte alla fine di febbraio, dove si parla di tutela del prodotto piemontese nella misura del 60 per cento, apre anche alla possibilità di avere un approvvigionamento di materie prime provenienti da regioni circostanti, e noi diciamo 80 per cento sardo. Noi, dicendo questa cosa, stiamo davvero tutelando i nostri agricoltori, e questo è solo il senso, non c'è nessuna contraddizione, anzi, c'è un continuo discutere proprio per trovare le soluzioni migliori e le soluzioni più favorenti lo sviluppo e il reddito in agricoltura in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Io credo che noi stiamo rischiando di non fare un buon servizio all'immagine della Sardegna, quest'immagine che in questi giorni tanto è stata decantata ed è stata promossa a livello nazionale e internazionale con i tematismi utilizzati nell'Expo: la Sardegna bucolica, la Sardegna nella quale si vive meglio e si vive più a lungo. Questa Sardegna deve necessariamente avere una agricoltura e aziende agrituristiche, meglio ancora, strettamente connesse ai prodotti della terra sarda, che lavorino utilizzando la maggior parte dei prodotti della terra sarda, e questo per valorizzare il territorio, per far capire ai potenziali flussi turistici che ciò che noi diciamo, ciò che noi sosteniamo, allorché viene promossa la Sardegna in giro per il mondo, non è fatto soltanto di annunci, ma è fatto di cose concrete, di impegni realizzabili e realizzati. Ecco perché noi chiediamo e proponiamo che almeno il 50 per cento dei prodotti dell'azienda venga utilizzato nella …, e non vogliamo arrivare agli eccessi del Trentino Alto Adige, dove la proporzione è dell'80 per cento, nel Trentino Alto Adige la proporzione dei prodotti è proprio dell'80 per cento, e il Trentino Alto Adige non credo sia l'ultima Regione arrivata in questa materia. Sono convinto che gli agriturismo, anche se non si chiamano così, credo, del Trentino Alto Adige abbiano delle qualità e delle attrattive forti, fortissime, che caratterizzano il territorio e dal territorio sono in qualche modo alimentati. Ecco, noi vorremmo fare questo in Sardegna, vorremmo un territorio che alimenta gli agriturismo, e agriturismo che promuovono il territorio; non stiamo facendo questo, stiamo rischiando veramente di fare dei succedanei di pizza al metro, pizza turismo e pizza non so quanto. Avremmo dovuto fare cose differenti, stiamo rischiando che il 65 per cento dei prodotti non siano prodotti dell'azienda agricola. Azienda agricola che vive in simbiosi con l'agriturismo, agriturismo è azienda agricola, e azienda agricola è agriturismo, quindi ospitalità, somministrazione di pasti, fatti tutti in stretta connessione con l'attività agricola e con la specificità dell'agriturismo. Ecco qual è l'aspetto bucolico dell'agriturismo, è l'agricoltura che si fa...

PRESIDENTE. Onorevole Tedde, il tempo a sua disposizione è terminato.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Per annunciare naturalmente il mio voto contrario a questo emendamento 19, però vorrei chiedere al collega Lotto una rilettura del suo emendamento, perché in definitiva, così come è composto, stiamo dicendo che le aziende possono lavorare prodotti acquistati da aziende sarde che li producono, e poi, al comma b), possono utilizzare, impiegare prodotti direttamente acquistati; è la stessa identica cosa, praticamente stiamo eliminando il vincolo del 35 per cento, di produzione propria possono anche infischiarsene perché sarà pari a zero, perché se lo leggete bene c'è questa possibilità, di fatto stiamo dicendo che con i due commi le imprese alle quali avevamo messo almeno il vincolo del 35 per cento, oggi quel vincolo sta saltando perché possono utilizzare un prodotto che viene acquistato direttamente, come si dice al comma b), e nel comma a) siano prodotti da altre aziende. È evidente che glieli devi acquistare. Manca il verbo acquistare, ma è evidente, a meno che non te li regalino, cosa molto difficile. In definitiva il collega Usula reclamava una grande attenzione per evitare che arrivino i maialetti dall'Olanda, e siamo tutti quanti d'accordo. Avevamo naturalmente intere organizzazioni di categoria che si battevano fieramente contro questa opportunità, che è un autentico discrimine per le buone produzioni regionali. Qua abbiamo, di fatto, spalancato i cancelli perché i maialetti dell'Olanda invadano il territorio sardo, mettiamola così.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ZEDDA PAOLO (Soberania e Indipendentzia). Intervengo per ribadire il fatto che ciò che deve risultare dall'approvazione di una legge sugli agriturismi deve essere il potenziamento delle aziende agricole esistenti in Sardegna ed è molto difficile che un'azienda sia capace contemporaneamente di produrre tutto ciò che serve per costruire un pranzo, quindi la carne, gli ortaggi, il vino, il pane, nella misura superiore al 50 per cento, vuol dire che deve essere necessariamente un'azienda polifunzionale, però in modo specifico voglio porre l'attenzione sul fatto che l'opposizione ha citato dei numeri a vanvera in sequenza. La legge sugli agriturismi della Basilicata è quella del febbraio 2005, numero 17, e non mette nessun vincolo; quella della Calabria è la legge del 30 aprile 2009, numero 14, e parla dell'orario dedicato all'attività agricola, che deve essere prevalente rispetto a quello agrituristico, e parla di un vincolo del 70 per cento riferito però ai prodotti della zona, non dell'azienda, quindi della regione. La legge dell'Umbria non mette alcun vincolo, parla soltanto di un limite orario che deve prevalere nell'attività agricola rispetto a quella agrituristica. E la legge del Trentino, che ha citato Tedde, del dicembre 2001, numero 10, parla del limite del 30 per cento delle produzioni dell'azienda, mentre l'80 per cento si riferisce ai prodotti del Trentino. Quindi abbiamo sentito dei numeri citati a vanvera. Io pregherei l'opposizione di verificare i dati prima di esporli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Angelo Carta per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CARTA ANGELO (PSd'Az). Presidente, io annuncio naturalmente il voto contrario all'emendamento numero 19 perché leggendo il novellato comma 2 alla lettera a) facevo l'ipotesi del sottoscritto che un giorno ha un oliveto e decide di fare un agriturismo. In effetti lo posso fare senza nessun problema perché nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande posso impiegare prodotti propri dell'azienda agricola (mettiamo che abbia l'olio), prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazione di terzi (l'olio ce l'ho già, non ho altro prodotto), prodotti derivati dalla trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale (metti che non voglia fare nessuna trasformazione) o prodotti di origine regionale prodotti da aziende agricole sarde, singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento. Perfetto! L'articolo 2135 del codice civile giustamente, onorevole Tendas, prevede che io lo possa fare. Noi ci uniformiamo a questa cosa qui e pertanto io con un oliveto faccio un agriturismo e ci impianto un ristorante. Mi compro il 35 per cento, poi da quantificare, da un'altra azienda e bellamente faccio un ristorante con un oliveto o un oliveto con ristorante. Continuo a dire che noi non stiamo assolutamente agevolando l'agricoltura, non stiamo agevolando l'agriturismo, ma stiamo semplicemente aprendo i cancelli perché chiunque possa fare qualunque cosa gli venga in mente. Naturalmente stiamo perdendo di vista l'origine, la genesi, lo sviluppo dell'agriturismo in Sardegna e non stiamo facendo un'opera meritoria per la valorizzazione reale dell'agricoltura in Sardegna indirizzata anche verso l'accoglienza, verso il turismo che si aggiunge all'agro, agriturismo, ma stiamo semplicemente prendendo atto che ognuno può fare quello che vuole, che tutti possono fare agriturismo a prescindere da quello che poi era e dovrebbe essere il vero agriturismo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Attilio Dedoni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). Presidente, siccome si citano norme a volte tanto per citarle, io ripeto un vecchio adagio latino: scire leges non est earum verba retinere, sed earum verba intelligere, cioè capire che cosa vuole dire la norma citata, non la legge così tanto perché la leggo o la tengo a memoria.

Quando il codice civile dice che in termini generali chiunque può fare un agriturismo lo dice perché ipotizzava che all'agricoltore potesse essere consentito non solo vendere il prodotto, ma venderlo anche trasformato perché così chi passava lì ne mangiava. Questa è l'idea iniziale per cui si è andati a cercare quel codice civile e avere quella posizione, ma ne passa di strada da che io mi trasformo da lettore del codice civile a legislatore del popolo sardo cercando di dare leggi che siano giuste, efficienti ed efficaci e che consentano alla Sardegna di avere quell'immagine fuori che stiamo ricercando in tutti i modi. Quindi, attenzione, noi non siamo contrari a qualcosa che possa essere messo in bella mostra anche se è prodotto altrove, ma stiamo soltanto danneggiando noi stessi. Ora, se ciascuno di noi pensa di poter implementare l'agricoltura facendo questa cosa noi non la implementiamo. L'agricoltura si implementa in mille e un modo. Si implementa, per esempio, facendo sì che la produzione orticola abbia quello che abbia, facendo sì che qualunque produzione non sia fatta in modo tale da consentire alla Sardegna di introdurre dalla Xylella in giù. Che poi uno lo voglia capire o no si arrangia perché quando non ci saranno le piante di ulivo, che ce l'abbia o no, quel ristorante agricolo non funziona. Auguri a chi deve interpretare questa norma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Presidente, innanzitutto per dichiarare il voto contrario all'emendamento numero 19, ma soprattutto il mio intervento vuole richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questa legge e sull'importanza di questo articolo, perché qui dobbiamo decidere - e questa è la sede deputata - quale modello di sviluppo vogliamo dare alla nostra agricoltura, quale modello di sviluppo vogliamo dare alle nostre aziende agrituristiche. Perché è sì vero, come ripetutamente è stato detto qui stamattina, che chiunque abbia il requisito previsto dall'articolo 2135 del codice civile può esercitare l'attività agrituristica, ma è quello che noi vogliamo? È quello che noi vogliamo trasmettere ai nostri turisti o vogliamo noi da consumatori? Quando noi ci rechiamo in un agriturismo cosa chiediamo? Quando siamo noi i consumatori chiediamo di mangiare il 75 per cento dei prodotti acquistati alla Metro? Vado in trattoria, vado in un ristorante anonimo. Quando io mi reco a Dorgali - non me ne voglia l'amico Carta - vado a scegliere il miglior agriturismo che mi garantisce la migliore qualità e quando parlo di qualità sto parlando di qualità nel senso di prodotti tipici del posto, prodotti che in qualche modo rappresentano idealmente quel territorio. È questo il suggerimento che ci permettiamo di dare e non è questione, badate bene, dei 35 o 50, perché poi in realtà non può essere questa minima percentuale a modificare, ma è lo spirito, quello che è il messaggio politico che noi dobbiamo dare alle aziende agrituristiche, ma soprattutto (che sono la nostra più grande ricchezza) i consumatori. Se noi commettiamo l'errore di non interessarci dei consumatori siamo completamente fuori strada. Noi stiamo cercando di modificare questa legge, di migliorare questa legge che lo è perché questa legge verrà modificata comunque indipendentemente da questo numero che sia esso 35, che sia esso 50, di fatto questa piccola differenza cosa fa? Valorizza ulteriormente quelle aziende che producono beni primari quali che sono quelli alimentari e premia soprattutto la qualità del cibo che noi andiamo a offrire ai nostri ospiti. Ecco, se noi usciamo fuori da questo concetto siamo qui per dare licenze a chicchessia per ospitare gente. Quelle sono attività non sicuramente agrituristiche, ma sono attività...

PRESIDENTE. Onorevole Rubiu, il tempo a sua disposizione è terminato.

Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIZZUTO LUCA (SEL). Per dire che è un passo avanti importante, che sono d'accordo con il collega Usula, perché vincolare l'esistenza degli agriturismi al consumo e alla vendita di prodotti fatti nella regione è un passo avanti veramente importante che stiamo facendo ed è un avanzamento importante anche per l'economia agricola, ma anche isolana.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Io penso, Assessore, che sia il tempo di finirla con questa sorta di ipocrisia nel pavoneggiarsi all'esterno con il richiamo alla necessità di una tutela dell'agricoltura sarda, quando poi in casa non fate neanche un minimo sforzo per sollevare le sorti di una realtà, quella agro-pastorale e quella legata al sistema turistico-agricolo con oggi una questione, questo sì, onorevole Zedda, di numeri dati a vanvera, 30, 35 per cento, anche lei impari a ragionare da sardo. Cosa c'entra il Trentino Alto Adige che lei richiama come elemento di confronto? Ma possiamo ragionare da sardi e porci il problema se non sia il caso che il settore possa avere anche una disciplina tutta sarda? Ragioniamo come conosciamo il sistema e allora forse evitiamo di aprire le porte a qualche multinazionale del commercio della grande distribuzione e di questo forse tutti quanti dovremmo preoccuparci. Perché, vedete, voi sapete benissimo che è un settore gravemente in crisi, certo, esistono anche aree di crisi, Assessore, io glielo dico perché non faccio giri di parole e voglio la questione affrontarla perché lei è anche presente. Mi riferiscono, a proposito di aree di crisi e di fondi dell'area di crisi dell'oristanese, e vorrei che questo lei lo chiarisse perché altrimenti sarà oggetto anche di una iniziativa da parte nostra, se è vero che una sua società ha presentato domanda per partecipare a questi fondi, che sia stata rigettata dalla programmazione e che lei, in qualità di legale rappresentante, ha proposto ricorso davanti al TAR per conto della società di cui è legale rappresentante che è stata esclusa. Il fatto mi è stato riferito, così lo riporto, io non do ancora nessuna valenza. Se così fosse porrebbe qualche problema almeno sul piano dell'opportunità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 19 modificato.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Anedda.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 26

contrari 21

(Il Consiglio approva).

Decadono gli emendamenti numero 28, 37, 54, 10, 1, 13 e 38.

Passiamo alla votazione del testo dell'articolo 4.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Presidente, io volevo accogliere la sollecitazione che mi è stata fatta dal collega Dedoni dove ci diceva di portare all'85 per cento la percentuale indicata al comma 3. Se l'Aula è d'accordo, io propongo un emendamento orale dove il numero "80" venga sostituito con "85", così come ci proponeva il collega Dedoni.

PRESIDENTE. Anche in questo caso chiedo al Consiglio se ci sono osservazioni. Mi pare che sia accolto l'emendamento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4 modificato.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Ruggeri ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Desini - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Crisponi - Oppi - Solinas Christian.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 46

astenuti 4

maggioranza 24

favorevoli 32

contrari 14

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 20, 29 e 39, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Lotto ha votato a favore

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Forma - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Risponde no il consigliere: Randazzo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 47

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3 e 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:

Art. 5

Locali per attività agrituristiche

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.

2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.

Emendamento aggiuntivo Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 5

Nell'art. 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

Art. 5

Locali per attività agrituristiche

3. bis In deroga a quanto previsto dal disposto dell'art. 26, comma 4, e art. 30, commi 3 e 7, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, per lo svolgimento delle attività agrituristiche la realizzazione di nuovi fabbricati è consentita su superfici minime di intervento di un ettaro ed è consentito un incremento volumetrico per ciascuna unità immobiliare nella misura massima del 40 per cento fino ad un massimo di 160 metri cubi. (2)

Emendamento aggiuntivo Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 5

Nell'art. 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

Art. 5

Locali per attività agrituristiche

3. bis Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende, per le quali se prive di trampolino e se riservate esclusivamente agli ospiti si applicano le seguenti norme:

a) per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi già esistenti in azienda;

b) alternativamente alla casca lava piedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

c) il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

d) non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza e attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. (3)

Emendamento aggiuntivo Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 5

Nell'art. 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

Art. 5

Locali per attività agrituristiche

3 bis. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali. (4).)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 2 e 3 sono dichiarati inammissibili.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 4 è positivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.

Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.

E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Io credo che in relazione a questo articolo il Consiglio avrebbe dovuto mettere in campo maggior coraggio e quindi prendere atto che per lo svolgimento delle attività agrituristiche siano necessari dei servizi che devono essere realizzati necessariamente in edifici, in volumi e quindi prendere atto del fatto che sarebbe stato necessario consentire alle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche degli incrementi slegati dagli angusti incrementi previsti dalla legge numero 8. Questo non per fare attività edilizia ma per dare la possibilità a queste aziende di dare ai turisti che arrivano nella loro azienda agricola tutti i servizi che trovano negli agriturismo di tutta Italia. Per fare questo sarebbe stato necessario un atto di coraggio, gli incrementi volumetrici che oggi vengono negati.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.

(Segue la votazione)

Prendo atto che la consigliera Busia ha votato a favore e che i consiglieri Fasolino e Tocco hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cozzolino - Demontis - Desini - Forma - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Unali - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Carta - Crisponi - Fasolino - Locci - Orrù - Peru - Pittalis - Randazzo - Solinas Christian - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar - Cossa - Dedoni.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 44

astenuti 4

maggioranza 23

favorevoli 30

contrari 14

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 4.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Agus, Anedda, Fasolino e Lotto hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Forma - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 47

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6
Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.

2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.

3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Demontis, Oppi e Tunis hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Forma - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Crisponi.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 47

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi totale numero 40, numero 21 uguale al numero 30 e al numero 55 e l'aggiuntivo numero 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:

Art. 7
Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità è di 6 camere e 10 posti letto per l'alloggio nei locali e di 5 piazzole e 15 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti;

b) per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni 2 ettari oltre i 10, con i limiti massimi di 14 camere e 26 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

c) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) e b) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti giornalieri e 1.800 mensili; al numero massimo di 100 coperti giornalieri sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di 2 deroghe al mese.

2. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1 non sono computati i minori di 12 anni.

Emendamento sostitutivo totale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 7

L'art. 7 è così sostituito:

Art. 7

Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'art. 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 14 camere e 26 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto, cumulabili nell'arco della giornata, 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al Comune competente per territorio, con un massimo di 3 deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma, 1 lettera b), è elevato a 130 coperti a pasto e 2200 mensili.

3 Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4 Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni. (40)

Emendamento sostitutivo totale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 7

L'art. 7 è così sostituito:

Art. 7

Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'art. 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 14 camere e 26 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto e 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al Comune competente per territorio, con un massimo di 3 deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui ai comma, 1 lettera b), è elevato a 130 coperti a pasto e 2200 mensili.

3. Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui ai comma , lettera a), non sono computati i minori di 12 anni. (21)

Emendamento sostitutivo totale Cossa - Crisponi

Articolo 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente

Art. 7

Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'art. 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 14 camere e 26 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti antro il numero di 100 coperti a pasto e 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al Comune competente per territorio, con un massimo di 3 deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma 1 lettèra b) del presente articolo è elevato a 130 coperti a pasto e 2200 mensili.

3. Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non sono computati i minori di 12 anni. (30)

Emendamento sostitutivo Totale Usula - Anedda - Sale - Paolo Zedda - Daniele Cocco - Pizzuto

Articolo 7

L'art. 7 è così sostituito:

Art. 7

Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'art. 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 12 piazzole e 36 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alle lettere a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto e 1800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse 15 deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al Comune competente per territorio.

2. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni". (55)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 7

Il comma 1 dell'art. 7 lettera c), dopo le parole "cento coperti a pasto" aggiungere "cumulabili nell'arco della giornata". (41).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere della Commissione è favorevole all'emendamento numero 40, ovviamente di conseguenza è contrario sugli altri, però mi riservo di presentare un emendamento orale di cui abbiamo discusso in Commissione all'emendamento numero 40 quando lo voteremo.

PRESIDENTE. Il parere sull'emendamento aggiuntivo numero 41?

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 41 è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il parere è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI OSCAR (FI). Come annunciato prima gli articoli 4 e 7 sono il fulcro, il cuore della norma.

Con il sostitutivo totale, cioè l'emendamento numero 40, si modifica integralmente il testo dell'articolo 7 anche se poi in realtà il testo non è completamente modificato ma semplicemente integrato da una parte che la Commissione ha ritenuto comunque di poter condividere, cioè quello legato al punto b) quando, lo recito testualmente: "in aggiunta agli ospiti di cui alla lettera a)" cioè relativamente all'ospitalità quindi al dimensionamento del numero delle camere dei relativi posti letto, "possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto". Abbiamo aggiunto "cumulabili durante l'arco della giornata", nell'arco della giornata che credo che sia chiaramente un aspetto che condivide e che unisce tutto il Consiglio regionale perché dà la possibilità quindi di non averli necessariamente parte a pranzo e parte a cena quindi comunque nell'arco della giornata la possibilità di avere il numero dei 100 pasti quotidiani. Il resto praticamente rimane così come è stato proposto e prodotto dalla stessa Commissione. Mi sarebbe piaciuto conoscere la proposta che il Presidente della Commissione, l'onorevole Lotto, vuole fare come emendamento orale per capire eventualmente e condividerlo anche durante questa discussione generale, ma prenderemo atto poi successivamente eventualmente della considerazione e su questo poi ci riserviamo di reintervenire. L'aspetto importante nella seconda considerazione che vorrei porre all'attenzione dell'Aula è proprio il fatto che su questo articolo si è lavorato all'interno della Commissione e dopo lunga discussione, perché in effetti abbiamo approfondito in più sedute però poi alla fine ha trovato una sintesi che ci trova tutti concordi, tutti probabilmente daranno un parere favorevole a questo articolo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). E' stato già detto dal collega che mi ha appena preceduto, l'articolo 7 è un altro cavallo di battaglia di questa legge insieme all'articolo 4. Ha un difetto di nascita, si chiama limiti all'esercizio dell'attività agrituristica e la mia domanda è: dove sono i limiti. Se quei cancelli sono stati aperti con il voto precedente, oggi abbiamo praticamente spalancato cancelli, portali, saracinesche e chi più ne ha più ne metta. Ormai caro collega Carta in una parola che direbbero dalle nostre parti: non si cumprende su babbu cun su fizzu, in definitiva gli agriturismo sono diventati, con il consenso del Consiglio regionale, ristoranti, i ristoranti non so cos'altro potranno diventare, abbiamo portato a 142 i limiti, se li vogliamo chiamare limiti, per il servizio al pasto e soprattutto abbiamo anche individuato il numero dei posti letto, 26, che è un numero che si commenta da solo e al quale naturalmente vanno aggiunti anche i bambini fino a dodici anni che non sono conteggiati. Siccome è ragionevole pensarne anche due per camera, perché non ci dobbiamo far mancare questa opportunità, giustamente anche i bimbi vanno accolti, e quindi praticamente in queste 14 camere abbiamo anche 28 bambini in definitiva che si sommano ai 26, e sono 52. Ricordo che la legge di riferimento, la 27 a livello regionale, che discendono da normative nazionali, prevede che un albergo se vuole essere tale deve avere massimo 7 camere, altrimenti non ha possibilità di esercizio. Però va individuata un'autentica aberrazione in queste norme che noi stiamo portando all'attenzione non solo dell'Aula, ma anche della pubblica opinione e degli operatori. La politica alla quale ha fatto riferimento il collega Dedoni, che è uno sport popolare praticato certamente da tutti quanti, ed è difficile sottrarsi, quindi del tiramento della giacchetta, ha funzionato molto bene, a qualcuno sarà rimasto anche qualche brandello, perché a furia di tirare la giacchetta gliel'hanno anche portata via, è rimasta mixata all'interno di queste norme che stiamo votando, è un regolamento che viene a saltare, abbiamo praticamente creato delle condizioni maldestre. E qui mi ricordo, se mi soccorre la memoria, altrimenti il collega Demontis può ripetere tranquillamente anche il suo intervento, perché disse in occasione dell'approvazione della legge sull'urbanistica: "Non sapete che cosa è successo nelle campagne del sassarese! Non sapete che cosa è avvenuto, è stato sconquassato totalmente il perimetro esterno alla cinta cittadina, perché le campagne oramai sono letteralmente punteggiate da abitazioni, seconde, terze case, piccoli ricoveri che non hanno nemmeno un servizio a loro disposizione, se ce l'hanno chissà dove scaricheranno". Queste campagne famose alle quali tutti quanti diamo una grande attenzione, perché rappresentano un'autentica cassaforte, un vero e proprio patrimonio di riferimento per ciò che produce in termini di reddito, praticamente stiamo permettendo una serie di situazioni che naturalmente sono in perfetto contrasto con quello che deve essere l'originalità, la naturalezza, i numeri che devono essere naturalmente adottati per poter fare accoglienza fatta bene, non un'accoglienza gradualizzata sui grandi numeri, ma sono numeri che evidentemente a qualcuno tornano comodo e che probabilmente racconteranno che questa legge era sicuramente meglio lasciarla com'era scritta, rimetterla nel cassetto e nemmeno portarcela alla discussione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Angelo Carta. Ne ha facoltà.

CARTA ANGELO (PSd'Az). Presidente, io voterò a favore di questo emendamento perché mi auguro che sia profetico, perché se in un mese un agriturismo riuscisse a fare 1800 coperti sarebbe eccezionale, credo che ogni ristorante ci metterebbe la firma. Quindi mi auguro che per legge sia una soglia minima, al di sotto della quale non possono scendere, 1800 coperti al mese, altrimenti credo che debba essere previsto il ritiro dell'autorizzazione a fare l'agriturismo. Perché effettivamente stiamo sognando ad occhi aperti, 100 coperti al giorno, 1800 coperti mensili, addirittura prevediamo 15 deroghe annuali, massimo 3 al mese, con le quali possono superarlo per tre volte al mese. Credo effettivamente che il voto favorevole sia necessario, sia dovuto, perché non si vuole rompere un incantesimo, una fantasia che questo Consiglio sta cercando di trasformare in legge, per consentire veramente a chiunque di poter trovare uno sfogo alla sua disoccupazione, e anche per i giovani, verso l'agricoltura affinché con questa apertura dei cancelli, e sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole Crisponi, probabilmente avremo anche la riconversione di molti ristoranti in agriturismo, perché è sicuramente conveniente, è sicuramente giusto. Quindi può essere che vi sia un ritorno per legge all'agricoltura, il che è un bene, non è un male, quindi se la vogliamo vedere da questo punto di vista, se la vogliamo vedere come auspicio e come possibilità data ai ristoranti che non riescono a tirare la carretta, credo che l'emendamento e l'articolo 7 vada bene.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Come qualche collega ha già detto, assieme all'articolo 4, questo è un articolo che riassume il cuore di questa legge. L'emendamento orale che volevo fare di fatto era un aumento dell'ospitalità da 14 a 16 camere, e dai 26 ai 30 posti letto massimi. Stiamo eliminando con questo articolo un'altra cosa che è importante, e cioè il riferimento presente nella legge attuale, e presente anche nella proposta di legge anche in una forma più penalizzante, della dimensione di 10 ettari. Ormai chi si occupa di agricoltura sa che la dimensione economica di un'azienda non corrisponde quasi mai alla dimensione fisica, per cui possiamo essere in presenza di una grande azienda agricola con 4 ettari di terreno e di una piccolissima azienda agricola con 30 ettari di terreno, basta che gli uni siano coltivati a vigneto o a orto e l'altra sia coltivata a pascolo, e la dimensione vedete bene che cambia. Quindi abbiamo eliminato il riferimento a 10 ettari, abbiamo messo un massimo, poi la dimensione vera che ogni azienda potrà avere autorizzata e riconosciuta dall'agenzia agricola dipenderà da quel rapporto di complementarietà, da quel rapporto di prevalenza comunque dell'attività agricola che deve essere sempre presente e sempre giustificata. Quindi noi abbiamo cercato con questa soluzione di risolvere tanti problemi di aziende anche piuttosto consistenti, di 7-8 ettari che si ritrovavano ad avere una penalizzazione giudicata da loro ingiusta. Il collega Rubiu nel presentare questo emendamento, che è molto simile anche a quelli presentati dalla maggioranza, ha introdotto un ulteriore elemento di valutazione positiva, che noi valutiamo positivamente, e quindi preferiamo approvare l'emendamento presentato dal collega, dove di fatto crea le condizioni di una maggiore elasticità nella giornata nella gestione dei pasti. Torniamo a dire che noi con questo articolo 7 così riscritto, così pensato, così riflettuto tra di noi, ci siamo confrontati tra di noi più spesso e anche con le organizzazioni di categoria, alla fine stiamo riuscendo a creare le condizioni perché chi fa agricoltura, e vuole fare anche agriturismo, lo possa fare nelle condizioni che nell'interesse economico dell'azienda agricola risponda meglio all'esigenza propria. Non possiamo obbligare qualcuno che vuole fare agriturismo a modificare il proprio indirizzo produttivo per poter fare agriturismo. L'agriturismo dev'essere funzionale all'azienda e non l'azienda funzionale all'agriturismo. Questo è il concetto di fondo che dobbiamo sempre comunque tenere presente. Detto questo c'è anche il comma 2, che prevede una premialità per chi sceglie di diversificare molto la propria produzione aziendale e quindi di mettere in campo per la fornitura dei pasti quantità superiori al 50 per cento, come tanti della minoranza ci hanno chiesto. In questo caso chi sceglie quella strada noi gli diamo l'opportunità di avere un numero maggiore di pasti da poter fornire, è per premiare una scelta che deve essere però propria, che non può essere però obbligatoria per qualsiasi agriturismo e qualsiasi azienda agricola. Così come diciamo chiaramente che chi sceglie di non fare ristorazione, ma di fare solo ospitalità, non debba essere obbligato a quel 35 per cento che per lui, per pochissime persone a cui deve dare comunque il pasto se glielo chiedono a chi va e vuole dormire in un agriturismo, se gli chiede la cena deve potergliela dare, obbligare quel signore che fornisce pochi pasti a restare al 35 per cento e obbligarlo a lavorare ecco perché prevediamo il 20 per cento in questi casi. É un modo per creare le condizioni affinché la legge tenga conto di tutte le situazioni, non delle situazioni di chi vuole truffare, di chi vuole evadere, ma di tutte le situazioni che la varietà dell'agricoltura sarda ci propone e noi vogliamo rispondere a tutti, non ci deve essere nessuno che possa dire ad un altro agriturista che deve chiudere e deve restare solo quello che ha quelle caratteristiche, non è vero, ogni azienda agricola deve trovare nella legge il punto di riferimento serio e deve essere da questa legge aiutata a fare meglio, ma dobbiamo creare le condizioni perché le aziende agricole, chi vuole fare anche agriturismo, venga agevolato a farlo, ovviamente chi è azienda agricola, questo è il dato di fatto principale, uno deve dimostrare di essere un'azienda agricola.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Emilio Usula. Ne ha facoltà.

USULA EMILIO (Soberania e Indipendentzia). Presidente, per dichiarare naturalmente un accordo con questi emendamenti e per sottolineare anche l'emendamento presentato da me e sottoscritto da altri cinque consiglieri dove vorrei ulteriormente allargare questi limiti e spiego perché: vorrei portare le 14 camere e i 26 posti a 16 camere e 30 posti, perché semplicemente si è visto che anche in questo periodo pasquale le comitive di un pullman, il numero è relativo ad un pullman, può trovare un pullman pieno di quelli che vediamo anche fuori stagione, può trovare accoglienza in due agriturismo, quindi porto nell'emendamento numero 55 da 14 a 16 camere e dal 26 al 30 posti letto. Un'altra cosa che chiedo all'Aula di accogliere è quella di togliere le tre deroghe mensili, in un periodo che sappiamo benissimo in cui le presenze negli agriturismo vanno soprattutto nel periodo di media e bassa stagione mentre tre deroghe mensile può significare una ristrettezza, quindi semplicemente 15 deroghe annuali senza il limite della mensilità, delle tre deroghe mensili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Attilio Dedoni. Ne ha facoltà.

DEDONI ATTILIO (Riformatori Sardi). A dire il vero quello che Usula ha proposto adesso lo pensavo già da prima, anzi non solo per quello ma anche per i (…) perché c'è un fattore di selezione naturale e l'altro fattore che vorrei ricordare a tutti noi è che se pur togliendo il controllo da parte del corpo forestale restano i NAS e quant'altro per quell'aspetto, per cui se non si rispettano i canoni è molto più piccante la soluzione. Liberalizzare sì, essere criminali no! Io sono per liberalizzare, se uno ce la può fare lo faccia ma deve dimostrare che rientra nei canoni previsti dove si rispetta la Sardegna, si rispettano le leggi che speriamo siano buone da parte del Consiglio regionale affinché si possa dare una ristorazione all'altezza con i prodotti per la gran parte, se non per la totalità oserei dire prodotti confezionati in Sardegna. Vorrei aggiungere che quando si parla di ristorazione non è soltanto il discorso legato all'agriturismo, la selezione naturale avviene anche nei ristoranti, ci sono ristoranti che usano prodotti non di seconda ma di terza e quarta categoria, che prima o poi verranno penalizzati da chi va e dice che non vuole mangiare schifezze, questa è la realtà, mi pongo il dubbio che se uno ha solo un uliveto, ha solo il "pioppetto" possa offrire tutto generosamente e rigorosamente legato a quelli che sono i prodotti della terra sarda. Mi viene anche il dubbio che possa essere attento a tutto quello che gira intorno. Non ho difficoltà, ripeto, però attenzione, diciamocelo oggi per domani, quando si danno contributi o si fanno linee di finanziamento non è che allargando, allargando uno pensi di allargare solo perché ha avuto il pienone a Pasqua o a Natale e in quelle sole circostanze perché non serve a nessuno, la gestione generale comunque resta, ora se così è e ci fosse da parte di chi è qui un modo di ragionare adeguato a quelle che sono le esigenze e tutelare quelle che sono le necessità che emergono dal fatto che la prima cosa è ampliare il commercio dei prodotti sardi, soprattutto genuini ed adeguati a quella che è la zona di produzione. Io non è che voglia copiare la Coldiretti ma la campagna "kilometro zero" non è della Coldiretti, è di tutti! Se oggi c'è un'attenzione particolare vuol dire che ciascuno sente già socialmente una necessità di approvvigionarsi e penso che i mercati dove non c'è un conservato a freddo o a lungo termine, dove non c'è assolutamente la possibilità che possano essere create le condizioni per cui si creino delle cose dichiarate sarde ma non sarde. Quando poi io ho fatto il ragionamento delle cose che diciamo, ma tutto il prodotto degli agnelli sardi, al di là del fatto delle disgrazie dell'IGP di questi giorni che forse qualcuno non ha accolto bene, tutti i pastori, allevatori e imprenditori della Sardegna sono indagati per colpa di chissà quali attenzioni e notizie. Allora io mi chiedo, è vero che noi non mettiamo la giusta attenzione a tutti quelli che sono i problemi che emergono e che non si possa neanche controllare effettivamente quello che è una produzione sarda? Poi ci lamentiamo se vengono importati almeno il 20 per cento degli agnelli macellati in Sardegna, dico modestamente il 20 ma so che sono molti di più, per il consumo ordinario fatto in Sardegna, poi se penso a tutte quella che è la schiera di animaletti che arrivano dall'Olanda e dalla Germania, che è un fetidume solo vederli, ma che contro facciamo? Quando poi ci invadono tutte queste malattie, dalla (…) che ha azzerato in un anno e sta riducendo in parte la produzione dei pomodori e delle patate. Ragazzi qui non si tratta solo di dire sì o no, allargo o restringo, si tratta di fare politiche serie e complessive nell'interesse dei consumatori, soprattutto degli ospiti che vengono qui attratti dal fatto che noi offriamo prodotti genuini, buoni e che danno lunga vita. Attenzione a quello che facciamo perché rischiamo non solo di non dare lunga vita ma di offendere in maniera seria quella che è l'immagine della Sardegna!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ritengo che l'emendamento numero 40 su cui abbiamo discusso adesso sia un emendamento valido e da accogliere perché consente, come veniva detto, di tenere presente delle esigenze delle aziende, di fare in modo che venga offerto un servizio efficiente, valido, all'insegna della qualità che è quello che attendiamo di fare con questa proposta di legge. Anche la proposta dell'emendamento orale, sia dell'onorevole Lotto che dell'onorevole Usula vanno in questa direzione, quindi ritengo anche i due emendamenti orali presentati siano da accogliere.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'emendamento 40 chiedo di esplicitare l'emendamento orale proposto dall'onorevole Lotto.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. L'emendamento orale prevede la modifica alla lettera a) dei numeri "14" in "16" e "26" in "30".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Emilio Usula. Ne ha facoltà.

USULA EMILIO (Soberania e Indipendentzia). L'altro emendamento orale prevede di togliere le tre deroghe ore mensili e lasciare le quindici deroghe annuali.

CHERCHI OSCAR (FI). No, va bene solo quello dell'onorevole Lotto.

PRESIDENTE. Allora sul primo emendamento mi pare che non ci siano obiezioni ed è accettato, per il secondo invece non c'è l'unanimità e quindi non può essere ammesso.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 40 modificato.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Dedoni - Demontis - Desini - Fasolino - Forma - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Pinna Rossella - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Unali - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Si è astenuto il consigliere Crisponi.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 47

(Il Consiglio approva).

Decadono di conseguenza gli emendamenti numero 21, che è uguale al 30, 55 e 41. Siccome è stato approvato un sostitutivo totale non c'è bisogno di votare l'articolo. Lo abbiamo approvato così modificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, il numero 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:

Art. 8
Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) e al regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

Emendamento sostitutivo totale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 8

L'articolo 8 è sostituto dal seguente:

"1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare le direttive attuative disciplinanti le attività di lavorazione di carni, latte e prodotti derivati effettuate all'interno dell'azienda agricola.". (9).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. C'è un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Parere conforme alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Arbau c'è un invito al ritiro. Ha domandato di parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento numero 9 è ritirato.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Ritiriamo la richiesta di voto elettronico per quanto ci riguarda, sempre che quando ci sono più emendamenti eventualmente per dare il tempo di capire di che cosa si sta trattando.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). A mio giudizio c'è in questo articolo qualche criticità, anche sull'articolo 8, l'abbiamo esplicitata perché è una delle parti più sensibili e delicate, abbiamo chiesto soccorso in fase operativa, in Commissione, per l'articolo 9 che è quello particolarmente richiesto dal mondo dell'agriturismo che è quello sulla macellazione e quindi rileggendoli insieme adesso, i due elementi, con i costanti richiami alla legislazione europea, a mio giudizio, stanno aprendo uno scenario sul quale forse bisognerebbe andare cauti con la stessa cautela che probabilmente dovremo adottare con l'articolo 9.

PRESIDENTE. È rientrato dal congedo l'onorevole Tatti.

Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Non è un intervento sull'articolo ma di fatto lo prenda per tale, rispondendo alla collega Crisponi, io sull'articolo 9, che arriverà tra poco, proporrò un rinvio a dopo che abbiamo discusso tutto il resto, perché abbiamo costruito una soluzione, d'accordo con l'Assessorato alla sanità, che ci consente di superare alcune criticità sollevate e fateci notare dallo stesso Crisponi, per cui io chiedo di andare avanti con l'articolo 8 e poi proporrò di andare oltre e di spostare a dopo come ultimo l'articolo 9.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 8, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Mi pare che ci sia la richiesta di rinviare la discussione dell'articolo 9, se non ci sono opposizioni. Sospendiamo l'articolo 9.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 sono stati presentati gli emendamenti numero 5 e 50.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti:

Art. 10

Norme igienico sanitarie

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti, la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno non è inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.

Emendamento sostitutivo parziale Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 10

A1l'art. 10 il comma 4 è sostituito come segue:

Art. 10

Norme igienico sanitarie

4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzuole di superficie minima di mq. 55 che debbono trovarsi a distanza minima di due metri l'una dall'altra. La sistemazione di tali piazzuole è a prova di acqua e polvere, realizzabile anche con l'inerbimento del terreno. (5)

Emendamento aggiuntivo Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 10

Nel comma 2, dell'articolo 10, dopo le parole "quattro persone " è aggiunta la parola "ospitabili". (50).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Parere positivo per entrambi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Parere conforme alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il testo dell'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 50, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11. All'articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti numero 23, che è uguale 32 e al 43, e il numero 51, che è uguale al 56.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:

Art. 11

Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (soli).

3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. L'attribuzione dei livelli più elevati di classificazione, corrispondenti a quattro e cinque simboli, è legata, in particolare, alla specifica aderenza dei servizi offerti alle peculiarità e alle tipicità regionali e all'utilizzo, nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di una percentuale di prodotti propri superiore al 50 per cento per i quattro simboli e 60 per cento per i cinque simboli.

5. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.

6. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21.

7. I soggetti già esercenti l'attività agrituristica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32.

Emendamento soppressivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 11

Il comma 4 dell'art. 11 è soppresso. (23)

Emendamento soppressivo parziale Cossa - Crisponi

Articolo 11

Il comma 4 dell'art. 11 è soppresso. (32)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Giuseppino Pinna

Articolo 11

Il comma 4 dell'art. 11 è soppresso. (43)

Emendamento sostitutivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 11

Al comma 2 dell'art. 11 la parola "soli" è sostituita dalla seguente: "girasoli". (51)

Emendamento sostitutivo parziale Usula - Paolo Zedda - Sale - Anedda

Articolo 11

Al comma 2 dell'art. 11 la parola "soli" è sostituita dalla seguente: "girasoli". (56).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Parere positivo per tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Parere conforme alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento 23, che è uguale 32 e al 43, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento 51, che è uguale al 56. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione il testo dell'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo 12 è stato presentato l'emendamento numero 52.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e del relativo emendamento:

Capo III

Ittiturismo e pesca turismo

Art. 12

Definizioni

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

Emendamento aggiuntivo Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 12

Al comma 1 dell'art. 12, dopo le parole "di ospitalità" sono aggiunte le seguenti: "di vendita dei prodotti aziendali,". (52).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Per proporre una riflessione su questo articolo 12. Io credo che stiamo rischiando di creare qualche problema, o comunque di incorrere in qualche errore, perché in relazione all'ittiturismo e al pesca-turismo, c'è una norma quadro nazionale, una norma quadro nazionale che disciplina queste attività e le definisce: attività di pesca professionale. Io credo che tutto questo ambito del pesca-turismo e dell'ittiturismo avrebbe dovuto essere disciplinato, magari, con norme non necessariamente introdotte in quest'articolato e con una riflessione più ampia perché veramente poi arriveremo all'articolo 13 e mettere in rilievo che stiamo correndo il rischio di scrivere ed approvare una legge che non è in linea con la norma nazionale, con le conseguenze che questo comporta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 12, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo 13 sono stati presentati gli emendamenti numero 6 soppressivo parziale, i sostitutivi parziali numero 24, 33, 44, 57, 12, 16, che è uguale al numero 45, 25 che è uguale al numero 34 che è uguale al numero 46 e l'emendamento aggiuntivo numero 47.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Art. 13
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti acquistati direttamente da imprenditori ittici, acquacoltori e imprenditori agricoli regolarmente operanti nel territorio regionale;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

3. L'origine e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.

6. Qualora per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 deve essere data comunicazione al comune competente per territorio il quale verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga a detti limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

Emendamento soppressivo parziale Tedde - Oscar Cherchi - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Articolo 13

All'art. 13, comma 1, lettera a), è eliminato il periodo "nella misura di almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati". (6)

Emendamento sostitutivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 13

Il comma 1 dell'art. 13 è cosi sostituito:

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionali acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate;

e) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (24)

Emendamento sostitutivo parziale Cossa - Crisponi

Articolo 13

Il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente

"1 Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde, nella misura di almeno il 35% dei prodotti complessivamente impiegati; '

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionali acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna". (33)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 13

Il comma 1 dell'art. 13 è cosi sostituito:

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde, nella misura di almeno il 50% dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionali acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde;

e) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché prodotti in Sardegna. (44)

Emendamento sostitutivo totale Usula - Sale - Paolo Zedda - Anedda

Articolo 13

Il comma 1 dell'art. 13 è così sostituito:

Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da aziende agricole sarde.

.b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole regolarmente operanti in Sardegna e abbiano svolto l'intero ciclo di produzione e trasformazione in Sardegna.

e) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, JGT, DOC e DOCG;

d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) purché le materie prime e gli ingredienti utilizzati siano derivati da produzioni agricole e zootecniche realizzate in Sardegna. (57)

Emendamento sostitutivo parziale Arbau - Azara - Ledda - Perra

Articolo 13

Nell'articolo 13, al comma 1, lettera a) la frase "nella misura di almeno il 35 per cento dei" è sostituita dalla seguente: "in misura prevalente rispetto ai". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Forma

Articolo 13

Articolo 13 comma 1 lettera a)

Il valore di "almeno il 35 per cento" è sostituito da "almeno il 50 per cento". (16)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 13

Il comma 1 dell'art. 13 lettera a)

Le parole "almeno il 35%" sono sostituite da "almeno il 50%". (45)

Emendamento sostitutivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 13

Il comma 3 dell'art. 13 è così sostituito:

"3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentati nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1". (25)

Emendamento sostitutivo parziale Cossa - Crisponi

Articolo 13

Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dal seguente

"3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentati nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1." (34)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 13

Il comma 3 dell'art. 13 è così sostituito:

"3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentati nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1". (46)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 13

Al comma 3 dell'art.13

Dopo la parola "Fatture" inserire: "e Autofatture". (47).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere della Commissione è negativo per quanto riguarda il numero 6, positivo per il numero 24, è negativo di conseguenza fino al numero 45, 33, 44, 57, 12, 16 e 45. Positivo per il numero 25 che è uguale al numero 34 e numero 46. Positivo anche per l'emendamento numero 47.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

È iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). E arrivo quindi alla questione che ho preannunciato. Il problema è relativo a questa legge quadro nazionale, la legge numero 4 del 2012 che riassetta, così testualmente dice, la normativa in materia di pesca e acquacoltura. Questa norma, così come è stata novellata di recente dice che rientrano nell'attività di pesca professionale le attività di pescaturismo e di ittiturismo. Aggiunge ancora che sono connesse all'attività di pesca professionale e quindi di ittiturismo e di pesca turismo, purché non prevalenti rispetto all'attività di pesca professionale, effettuata dall'imprenditore mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature risorse eccetera eccetera. Quindi la norma nazionale prevede che la prevalenza dei prodotti utilizzati in questa attività sia di produzione propria, mentre invece noi stiamo andando ad approvare o a discutere per adesso una norma che quantifica nella misura del 35 per cento i prodotti propri dell'azienda.

Ecco io ribadisco questo concetto, stiamo rischiando veramente di confliggere con la norma nazionale mentre invece potremmo eliminare questa soglia del 35 per cento e richiamare l'applicazione della norma nazionale che prevede la prevalenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Efisio Arbau. Ne ha facoltà.

ARBAU EFISIO (Sardegna Vera). Per annunciare il ritiro dell'emendamento numero 12.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (Area Popolare Sarda). Per annunciare il ritiro dell'emendamento numero 44.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Decadono di conseguenza gli emendamenti numero 33, 57, 16 e 45.

Metto in votazione gli emendamenti numero 25, 34 e 46, uguali Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 59.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:

Art. 14

Locali per attività di ittiturismo

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Emendamento aggiuntivo Lotto - Piermario Manca - Tendas - Unali

Articolo 14

Al comma 1 dell'art. 14, dopo la parola "attrezzature", sono aggiunte le seguenti: ", aree demaniali eventualmente in concessione". (59).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è positivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art.15

Disciplina dell'attività di ittiturismo

Per quanto non previsto dal presente capo e dal successivo capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Capo IV

Fattoria didattica e fattoria sociale

Art. 16

Definizione dell'attività di fattoria didattica

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;

c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;

e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.

2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 17

Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 18

Definizione dell'attività di fattoria sociale

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di attività finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi realizzati in ambito agricolo e ittico.

2. La fattoria sociale, con lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, opera nei seguenti settori:

a) assistenza sociale;

b) assistenza sanitaria;

c) assistenza socio-sanitaria;

d) turismo sociale;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

3. La fattoria, in collaborazione con le strutture preposte e con gli specifici operatori del settore, svolge e coadiuva interventi di:

a) terapie assistite con gli animali e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;

b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali;

c) formazione mirante all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole e ittiche di disabili fisici e detenuti;

d) riequilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;

e) attività ludico-ricreative mediante la costituzione di asili e nidi per l'infanzia che mirano alla scoperta del mondo rurale e ittico e dei cicli produttivi.

4. L'attività sociale può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Alberto Randazzo. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (FI). Con tutto il rispetto per i colleghi che fanno parte della Commissione agricoltura, volevo capire dal Presidente della Commissione che cosa riguardava l'articolo 18, perché l'articolo 18 dice che la fattoria sociale può fare assistenza sociale, assistenza sociosanitaria, io volevo capire in campo agricolo che competenze ci sono, stiamo parlando di fattorie sociali ed entriamo in competenze di argomenti diversi, mi stupisce essendoci qua il Presidente della Commissione che non abbia sottoposto il problema. Qui mi rivolgo alla Giunta e vorrei capire il passaggio di questo articolo. Poi nulla osta però rispettando la legge oggi in vigore non è consentito fare in campo agricolo autorizzazioni sanitarie. Se non è cambiata la legge, io forse non la conosco, non conosco gli aggiornamenti, stiamo creando un precedente che in tutti i settori possiamo entrare nel merito di tutto. Io qui chiedo, visto che c'è anche il Presidente della Commissione sanità, se la legge nazionale prevede un articolato in campo agricolo e non parliamo di ippoterapia che riguarda cose diverse, ci deve esser maneggio autorizzato, io parlo di autorizzazione vere e sanitarie che state inserendo in una legge. Capisco l'articolo 17, vi serviva la formazione, non so in che senso, perché scritto così generico anche l'articolo 17 è ambiguo, anche l'articolo 17 per come è scritto poi dico va bene la maggioranza approva questa, la Commissione ha approvato non capendo il senso anche della formazione mirata, nelle aziende didattiche ci sono dei protocolli previsti per legge anche dal Ministero della pubblica istruzione se i ragazzi volessero andare sono già previsti in legge superiore rispetto a quella regionale. Ho perplessità che in campo agricolo si possa autorizzare tutto e qualsiasi cosa che non vada in deroga rispettando… Non parla neanche di parametri previsti per legge per qualsiasi caseggiato venisse fatto per attinenza rispetto alla tematica trattata.

Qui io chiedo una risposta alla Giunta e al Presidente della Commissione e soprattutto chiedo al collega della Commissione sanità se ha visto lui la norma per saperlo; stando alle leggi in vigore ad oggi io parlo di legge nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Io ho verificato, abbiamo verificato con gli Uffici, la stessa norma viene riportata anche in altre Regioni pertanto riteniamo che l'attività possa essere svolta nell'ambito della normativa nazionale e quindi…

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Chiedo scusa, siccome è un tema sul quale io preferirei, vista la delicatezza del tema, io non voglio sottovalutare ciò che è stato detto dai colleghi, se è possibile siccome noi comunque dovremmo andare a stasera alle 16 questo articolo 18 lo possiamo spostare insieme all'articolo 9 e poi ne parliamo con calma e scambiamo due parole, valutiamo bene la cosa e decidiamo. Mi sembra la cosa più ragionevole.

PRESIDENTE. La proposta è di sospendere oltre che all'articolo 9 anche l'articolo 18. Ci sono osservazioni? Non ci sono osservazioni. Quindi possiamo procedere.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 19

Spazi per attività di fattoria didattica e sociale

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.

3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 26 uguale al numero 35 e uguale al numero 48.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 20

Connessione e complementarietà

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.

3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.

4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.

5. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'Agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.

Emendamento soppressivo parziale Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 20

Al comma 2 dell'art. 20 il riferimento alla lettera "b)" è soppresso. (26)

Emendamento soppressivo parziale Cossa - Crisponi

Articolo 20

Al comma 2 dell'articolo 20 la parola "b)," è soppressa. (35)

Emendamento soppressivo totale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 20

Al comma 2 dell'articolo 20 il riferimento alla lettera "b)," è soppresso. (48).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore.

LOTTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione gli emendamenti numero 26, 35 e 48 uguali. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Art. 21

Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva
per l'esercizio della multifunzionalità
in campo agricolo e ittico

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20 bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.

3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'Agenzia regionale competente per materia.

4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.

5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è, preventivamente, comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Art. 22

Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:

Art. 23

Disponibilità di un operatore qualificato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) l'imprenditore, o un suo familiare impiegato nell'impresa, deve avere conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Art. 24

Formazione e abilitazione

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

a) operatore agrituristico;

b) operatore ittituristico;

c) operatore di fattoria didattica;

d) operatore di fattoria sociale.

2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.

3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.

4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Art. 25

Attività di studio, di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:

Art. 26

Albo regionale della multifunzionalità
delle aziende agricole e ittiche

1. È istituito l'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

a) sezione agriturismo;

b) sezione ittiturismo;

c) settore pescaturismo;

d) sezione fattorie didattiche;

e) sezione fattorie sociali.

2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012.

3. La tenuta dell'Albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le Agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'Albo nella sezione di competenza e al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'Albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Art. 27

Osservatorio regionale sulla multifunzionalità

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'Agenzia regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.

2. Nell'osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottati dai comuni e i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale.

3. L'osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

4. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni disponibili presso Osservatorio regionale sulla multifunzionalità è istituito un apposito portale informatico.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

Art. 28

Obblighi

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;

b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;

d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;

e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;

f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

h) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento;

i) rispettare le tariffe comunicate alla Regione;

j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Art. 29

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai Comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:

Art. 30

Sospensione e revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.

2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:

Art. 31

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.

2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;

b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;

c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 11;

d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;

e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e l) dell'articolo 28;

f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.

3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.

4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 sono stati presentati gli emendamenti numero 17 e 27, che è uguale al numero 36 e al numero 49, più un emendamento all'emendamento che è arrivato.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:

Art. 32

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere b) e c) emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:

a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;

b) i requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8;

c) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avi-cunicoli di cui al comma 2 dell'articolo 9 nonché i requisiti minimi per i rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9;

d) la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 11;

e) i criteri dell'offerta formativa delle fattorie didattiche di cui all'articolo 17;

f) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;

g) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21;

h) la definizione, per ciascuna figura professionale della durata, delle materie, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, del relativo esame finale e dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 24;

i) le modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche di cui all'articolo 26;

l) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità di cui all'articolo 27;

m) l'istituzione di un marchio identificativo distinto per tipologia di attività e contenente, per gli agriturismo che offrono il servizio di pernottamento, il livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 11;

n) le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. La Giunta regionale può delegare agli Assessori regionali competenti per materia l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

Emendamento all'emendamento numero 17 sostitutivo totale Forma - Lotto - Pietro Cocco

Articolo 32

L'emendamento n. 17 è così integralmente sostituito:

"L'art. 32, comma 1 lettera e), è così sostituito:

c) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avi-cunicoli di cui al comma 2 dell'articolo 9 , di suini, ovini e caprini di cui al comma 4 bis dell'art. 9, nonché i requisiti minimi per i rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3". (60)

Emendamento sostitutivo parziale Forma

Articolo 32

La lett. c) del c. 1 dell'art. 32 è così sostituita:

"c) le modalità autorizzative, i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di cui all'articolo 9;". (17)

Emendamento aggiuntivo Lotto - Comandini - Ledda - Pier Mario Manca - Moriconi - Tendas - Unali

Articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a bis) Le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13". (27)

Emendamento aggiuntivo Cossa - Crisponi

Articolo 32

Al comma 1 dell'art. 32 dopo la lett. a) è aggiunta la seguente

"a bis) le modalità dì accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli artt. 4 e 13;". (36)

Emendamento aggiuntivo Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna Giuseppino

Articolo 32

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a bis) Le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13". (49).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.

LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Io però preferirei, siccome l'articolo 32 prevede di fatto un argomento che interessa un po' tutti gli articoli, e quindi interesserà anche l'articolo 9 che affronteremo nella seconda parte. Io suggerirei di spostarlo in parallelo perché così lo affrontano in maniera più razionale.

PRESIDENTE. Va bene, quindi gli articoli in sospeso sono il 9, il 18 e il 32 che è connesso al 9.

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:

Art. 33

Abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998

1. È abrogata la legge regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:

Art. 34

Norma transitoria

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione Autonoma della Sardegna sono iscritti d'ufficio nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, per le quali non era previsto l'obbligo di iscrizione in un apposito albo o elenco regionale, richiedono l'iscrizione nella sezione di competenza dell'albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRSIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:

Art. 35

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. La disposizione di cui all'articolo 23 entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei corsi di cui all'articolo 24.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Abbiamo in sospeso quindi gli articoli 9, 18 e 32, è possibile procedere adesso sull'articolo 9?

Togliamo la seduta, riprendiamo questo pomeriggio alle ore 16 come da accordi con la mozione Saremar.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, sull'ordine dei lavori. Abbiamo ancora 20 minuti di tempo, se per quanto riguarda il provvedimento sugli ammortizzatori sociali, che sono mi pare urgentissimi, potessimo portare questo provvedimento se è pronto anche in questo momento, tenuto conto dell'urgenza, altrimenti non si comprende perché facciamo i salti mortali e non possiamo dedicare i venti minuti della seduta antimeridiana per dedicarci al problema degli ammortizzatori sociali in deroga perché c'è un'attesa, e ci stanno anche seguendo i lavoratori interessati. Quindi, mi pare che possa essere atto di buona volontà ritardare il pranzo di venti minuti se è pronto.

PRESIDENTE. Però a questo proposito purtroppo non è pronto il provvedimento, nel senso che è ancora all'esame degli Uffici che stanno rivedendo il testo, quindi purtroppo non possiamo procedere. Se non ci sono altri interventi, riprendiamo questo pomeriggio con la mozione Saremar come da accordi, poi procediamo con la legge.

PITTALIS PIETRO (FI). Non ho capito se c'è una Conferenza dei Capigruppo, perché mi sono distratto. Però vorrei sapere, perché così ci organizziamo, c'è quella importantissima mozione su Tossilo che noi vorremmo senz'altro discutere. Siccome si rincorrono voci di un possibile rinvio, non si sa la ragione, perché apprendiamo dalle agenzie di stampa di incontri in maggioranza, per noi sia chiaro che rimane ferma in calendario, a meno che non ci sia chi deve rispondere, ma vorremmo sapere sull'argomento, perché ci siamo organizzati, e qualcuno si deve ancora preparare in vista della ripresa dei lavori di questo pomeriggio. Quindi, Presidente, vorremmo avere su questo un chiarimento da parte sua.

PRESIDENTE. Credevo che fosse chiara la Conferenza dei Capigruppo che abbiamo fatto qui per quanto volante, se serve rifacciamo una Conferenza dei Capigruppo adesso. Convoco la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è tolta e il Consiglio è convocato questo pomeriggio alle ore 16.

La seduta è tolta alle 13 e 40.