Seduta n.284 del 07/03/2018
CCLXXXIV Seduta
Mercoled� 7 marzo 2018
(POMERIDIANA)
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta � aperta alle ore 17 e 12.
FORMA DANIELA, Segretaria, d� lettura del processo verbale della seduta del 1� febbraio 2018 (280), che � approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Francesco Agus, Ugo Cappellacci, Lorenzo Cozzolino, Luigi Lotto, Valerio Meloni, Luca Pizzuto, Edoardo Tocco ed Emilio Usula hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 7 marzo 2018.
Poich� non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Discussione, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, e approvazione del disegno di legge: "Misure urgenti in materia di reclutamento". (494)
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di portare in Aula con procedura d'urgenza ex articolo 102 il disegno di legge numero 494 presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, "Misure urgenti in materia di reclutamento".
Ha facolt� di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
SPANU FILIPPO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta regionale ha approvato ieri un provvedimento che trae la necessit� urgente dal fatto che la Corte costituzionale ha pubblicato sul proprio sito una sentenza riguardante l'applicazione dell'articolo 6, comma 8 della legge numero 2 del 2007 e successive modificazioni, dichiarando l'illegittimit� costituzionale di questo articolo in quanto l'applicazione dell'articolo, che riguardava, ai fini dell'impiego per problematiche riguardanti l'organizzazione dell'Autorit� di distretto idrografico della Sardegna, l'utilizzo e l'inserimento di lavoratori dell'ex Hydrocontrol Spa e dell'ex Sigma Invest. La Corte costituzionale ha annullato il provvedimento in quanto ha rilevato che nelle procedure di inserimento non erano state seguite procedure di concorso pubblico per l'inserimento all'interno della pubblica amministrazione, quindi con una violazione dell'articolo 97.
La sentenza non � ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi i lavoratori sono ancora in servizio, ma, nel momento in cui arrivasse la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, evidentemente i lavoratori verrebbero a decadere dalla propria posizione. La Giunta ha ritenuto allora opportuno sanare alla radice questa situazione, individuando la modalit� pi� veloce e radicata dal punto di vista normativo all'interno del regime ordinatorio nazionale, e quindi attraverso un riferimento all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 75, la cosiddetta "normativa Madia". Quindi il provvedimento che portiamo all'attenzione dell'Aula � un provvedimento che raccoglie le modalit� previste dall'articolo 20, comma 2 del "75" e applica queste modalit� direttamente al bacino dei lavoratori interessati, di fatto sanando alla radice l'illegittimit� rilevata dalla Corte costituzionale.
Dal punto di vista degli oneri l'intervento non ha degli oneri particolari, in quanto questi lavoratori sono tutti lavoratori che attualmente sono in carico all'Amministrazione regionale, e quindi si farebbe semplicemente una variazione compensativa dal capitolo degli oneri del personale al capitolo del fondo di reclutamento, e chiaramente, date le caratteristiche di urgenza, si richiede che la norma possa entrare in vigore dal momento della sua pubblicazione.
Ricordo ancora a tutti che di questi lavoratori la maggior parte sono impiegati presso l'Autorit� del distretto idrografico e quindi evidentemente l'urgenza deriva dalle caratteristiche di particolare delicatezza delle attivit� loro attribuite, e questo viene rilevato in particolare all'interno della relazione tecnica. L'urgenza deriva anche dal non far venir meno una attivit� che � direttamente connessa anche con funzioni di protezione civile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Presidente, sull'ordine dei lavori. Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'Assessore e ho anche incontrato i lavoratori che mi hanno esposto il lavoro che si � svolto, anche nelle scorse settimane, con gli affari generali. Essendo alta la preoccupazione rispetto al periodo transitorio, se domani dovessero essere cessati dal rapporto di lavoro, sin dal momento in cui dovesse andare a buon fine la fase di reclutamento per via concorsuale, io volevo chiedere, d'accordo con il mio Gruppo, cinque minuti, magari dieci, minuti di sospensione per valutare con l'Assessore e possibilmente con il Presidente della Regione una modalit� da condividere per cui ci sia la possibilit� di gestire questa fase transitoria attraverso un contratto a termine e avere il massimo conforto rispetto al fatto che non sia minimamente praticabile questa possibilit�. Perch� sarebbe fondamentale poterlo fare.
PRESIDENTE. Ha facolt� di parlare il Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione.
SPANU FILIPPO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Se posso, perch� in parte posso gi� rispondere, io faccio riferimento alla procedura che intendiamo utilizzare per dare conto che forse in qualche modo la procedura potrebbe ovviare anche alla celerit� dei tempi. Nel senso che la procedura prevista � una procedura di concorso riservato, quindi questo significa attivare meccanismi di avviso pubblico destinato a una platea ben precisa di destinatari e gli Uffici sono gi� in moto perch� sia l'avviso che anche le procedure esecutive siano le pi� celeri possibile. Nel caso noi dovessimo far riferimento all'attivazione di un contratto a tempo determinato chiaramente, comunque sia, certo potremmo, farlo ma dovremmo sempre attivare delle procedure di selezione, anche perch� in mancanza di queste sarebbe un vero e proprio vulnus rispetto a ci� che la Corte costituzionale ha esplicitamente richiesto, e quindi a noi pare che fare direttamente le procedure di sanatoria possa essere una cosa che accelera al massimo i tempi. Comunque chiaramente disponibile ad approfondire.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Presidente, grazie Assessore, proprio per evitare che questo scambio di idee debba avvenire durante i lavori d'aula e in maniera cos� aperta, se fosse possibile in questi dieci minuti, un quarto d'ora approfondire saremmo tutti quanti pi� tranquilli.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, volevo intervenire, se lei concede i dieci minuti per questo chiarimento intervengo dopo.
PRESIDENTE. S� ma � un chiarimento che abbiamo gi� avuto in Conferenza di Capigruppo e su cui ha risposto adesso l'Assessore. Cio� il problema � che le modalit� e le tempistiche per fare un concorso per tempo determinato sarebbero sovrapponibili a quelle dell'assunzione a tempo indeterminato�
TUNIS STEFANO (FI). Non possiamo discuterne in Aula aperta.
PRESIDENTE. Ne abbiamo discusso in Conferenza dei Capigruppo, infatti.
TUNIS STEFANO (FI). No, Presidente, mi creda non � sufficiente quello.
PRESIDENTE. Pu� fare una proposta integrativa, una proposta sulla legge, certo che s�.
TUNIS STEFANO (FI). Io voglio concordare con la Giunta regionale alla presenza del Presidente.
PRESIDENTE. Ha concordato la sua Capigruppo. Quindi ne parli con la sua Capigruppo, perch� abbiamo gi� avuto la discussione in Conferenza dei Capigruppo, specificamente su questo. Quindi non mi pare il caso di interrompere adesso per ripetere la cosa.
TUNIS STEFANO (FI). I termini per emendarla.
PRESIDENTE. Emendatela, presentate un emendamento.
� iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Volevo sottolineare il fatto che la preoccupazione nuova dell'onorevole Tunis � stata la mia preoccupazione nella Conferenza dei Capigruppo, dove addirittura ho anticipato la predisposizione di un emendamento integrativo proprio finalizzato ad assicurare la continuit� lavorativa proprio dei lavoratori "adis" all'interno del sistema Regione, mediante la strutturazione di contratti a tempo determinato. Ma l'Assessore confortando chi proponeva questa modalit� di approccio alla continuit� del lavoro ha suggerito invece la morale modalit� di un licenziamento immediato della legge, perch� questa sarebbe stata la modalit�, come dire, pi� celere per assicurare quella continuit� del servizio che � la preoccupazione di tutti noi. Per cui insomma il problema � stato gi� affrontato e gi� risolto.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Giorgio Oppi. Ne ha facolt�.
OPPI GIORGIO (UDC Sardegna). Per ricordare a me stesso, che c'� stata una discussione fra i Capigruppo, avevamo delle perplessit� che non erano legate al discorso in oggetto ma quanto a un criterio di carattere generale. Noi abbiamo superato questa posizione, abbiamo dato la nostra disponibilit� al "102", perch� gli altri avevano gi� avuto modo di discutere e quindi erano gi� orientati favorevolmente. Si � cercato di fare una procedura un po' anomala, perch� si potrebbe dire anche che raramente abbiamo assistito, abbiamo assistito raramente a che durante la discussione di una legge la si interrompesse per approvare un provvedimento di emergenza, considerato questo un provvedimento di emergenza. Quindi perdere ulteriormente tempo non ha alcun significato E in funzione di questo abbiamo dato l'assenso. Quindi credo che sia opportuno accelerare al massimo nella serata odierna e quindi praticamente non perderci in chiacchiere o fare i primi della classe, che non vorrei che qualcuno facesse il primo della classe. Tutti abbiamo ottemperato, abbiamo preso un atteggiamento che sia coerente e corretto nei confronti dei lavoratori.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Per rimarcare anch'io quello che ha appena detto il collega Oppi. Abbiamo condiviso un percorso in Conferenza dei Capigruppo non prima di avere sospeso anche la riunione per approfondire l'argomento, valutarlo in maniera abbastanza dettagliata, tutti abbiamo convenuto sul fatto che la questione dei lavoratori ex Hydrocontrol dovesse essere affrontata, anche stoppando il provvedimento normativo che � in corso di discussione. Per cui oggi siamo arrivati in questo momento a portare all'attenzione dell'Aula tutte le cose che erano da chiarire, compresa la continuit� lavorativa di coloro che devono prestare servizio cos� come previsto nella norma che abbiamo portato in Aula adesso, sono state viste. Io credo che sia opportuno continuare.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente sul discorso dell'ordine dei lavori e su quanto chiesto dal collega Tunis. Vero quello che hanno dichiarato adesso i colleghi e anche appurate le garanzie date dall'Assessore sul percorso che non dovrebbe trovare degli ostacoli. Noi abbiamo semplicemente, credo che l'intento del collega Tunis, fosse quello di avere, visto che non ha partecipato ai lavori, un maggiore chiarimento e magari c'� qualcosa ancora da affinare. Noi in quest'ottica abbiamo chiesto i cinque minuti. Credo che non succeda niente se si pu� fare anche una sola domanda all'Assessore e si riprende. Abbiamo concesso il "102" con la logica che si vuole aiutare questi lavoratori e risolvere la situazione, diversamente staremmo parlando di altro. Presidente, quindi le chiedo di poter trovare cinque minuti quantomeno per un chiarimento su un quesito che vuole porre il collega, tutto qua.
PRESIDENTE. Mi pare che l'Assessore abbia gi� risposto in Aula al quesito del collega. Quindi non vedo l'utilit� di sospendere la seduta per altri dieci minuti.
TUNIS STEFANO (FI). Non c'� problema, Presidente, mi prendo tutti i dieci minuti.
PRESIDENTE. Va bene, non ho iscritti nella discussione generale�
TUNIS STEFANO (FI). Perch� era aperta la discussione generale?
PRESIDENTE. Certo era il primo intervento quello dell'Assessore essendo un "102".
� iscritto a parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Non utilizzer� tutti e dieci, per� purtroppo senza fare i primi della classe occorre conoscere ci� che si vota e occorre avere delle competenze che aiutino a capire ci� che si vota. In questo caso con una leggerezza inaudita si sta assistendo in silenzio alla cessazione di un rapporto di lavoro che dura da oltre dieci anni, che sar� naturalmente destinato ad avere delle prosecuzioni in sede giurisdizionale che vede questa Regione e i suoi Uffici sconfitti visto e considerato che questo origina dalla condizione assurda che adire alla Corte Costituzionale siamo stati noi stessi nei nostri confronti. Detto tutto questo, che con leggerezza e assoluta impreparazione si prosegua nella discussione di questa legge senza voler dare un minimo approfondimento e non fare nessuno sforzo perch� non ci sia interruzione del rapporto di lavoro, quando si � visto di tutto per non interrompere i rapporti di lavoro, � inaccettabile e irresponsabile.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Ci preme sottolineare che la nostra adesione a trattare oggi questo argomento nasce esclusivamente dal fatto che va rilevato che ci sono delle vittime dei procedimenti amministrativi per i quali, appunto, alcuni lavoratori, questi lavoratori si troverebbero da domani licenziati. Allora, questa minoranza ovviamente ha acconsentito, per� vorremmo anche precisare alcune cose, e cio� che ovviamente non si doveva arrivare a questo punto, e che purtroppo altre anomalie per altri lavoratori potrebbero rappresentarsi in futuro, cos� pure come per noi questo � un procedimento riduttivo che voteremo, per� vogliamo anche ricordare di applicare tutto ci� che � possibile per riportare situazioni di uguaglianza, di equit� con tutto il personale, compreso quello dipendente, che, da tantissimi anni, � fermo al palo perch� non ha potuto utilizzare uno strumento che ha potuto consentire loro di fare quella crescita professionale che oggi alcuni strumenti, comprese le nostre ultime norme, possono loro consentire. Quindi, Assessore, da parte nostra c'� stata questa disponibilit�, le chiediamo di essere altrettanto sensibile e altrettanto richiedere procedure urgenti e concrete anche quando si verificano altre situazioni analoghe, o comunque similari. E quindi la invito d'ora in poi, fatto questo provvedimento, a cercare di riportare tutte le posizioni lavorative in posizioni di equit� e di uguaglianza, questo perch� credo che si debba la dignit� dei lavoratori tutti, in particolare quelli che in questa Regione, ai sensi della Costituzione, sono entrati con un concorso pubblico. Questa � la nostra richiesta, per cui noi sotto questo profilo saremo a favore del provvedimento.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, per la Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
SPANU FILIPPO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Accolgo positivamente gli ultimi accenni fatti dall'onorevole Zedda. Devo dire la sincerit� verit�, che la Giunta comunque ha in atto un piano di reclutamento che peraltro, a seguito dell'approvazione di questo provvedimento, noi dovremmo aggiornare proprio per individuare anche queste posizioni che, vi ricordo, non gravano ulteriormente sui numeri dei limiti assunzionali, perch� di fatto ne liberano 37, essendo il turnover completo durante quest'anno e durante il prossimo, automaticamente nel Piano di reclutamento aggiungeremo altre 37 posizioni, e quindi questo non generer� danni nei confronti di altri lavoratori, per i quali ricordo che, gi� con la legge numero 18 del 2017, questo stesso Consiglio regionale aveva accolto su nostra proposta quanto gi� previsto dal decreto Madia, che per la prima volta dopo lungo tempo apre la possibilit� di fare i concorsi interni, e quindi di fare le progressioni verticali nei limiti del 20 per cento della dotazione prevista dal fabbisogno.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Sull'ordine dei lavori, per dichiarazione di voto intervengo dopo. L'Assessore mi pare che abbia citato il fatto che non ci siano problemi perch� 37 posti si liberano attraverso le procedure di licenziamento, 37 verranno assunti. Credo che non rammenti l'Assessore, o forse non lo sa, che ci troviamo in questa situazione perch� non dobbiamo tenere conto di 37 posizioni lavorative, ma di 41, perch� � da quattro contratti a termini cessati, al cui destino � intimamente legata l'applicabilit� di questa procedura nella sua legittimit�, che ci troviamo in questa situazione. Di conseguenza � totalmente falso quello che ha dichiarato l'Assessore, perch� lui non pu� prevedere 37 assunzioni, ma ne deve prevedere 41, perch� se non si fa questo si sta all'origine inficiando la procedura.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facolt�.
SPANU FILIPPO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Abbiamo previsto anche questa cosa perch�, a dire la verit�, le posizioni sono 34, 34 attualmente in carico, abbiamo previsto, ma con la possibilit� evidentemente di avere uno scatto che all'interno dei conti possiamo certamente gestire di ulteriori tre o quattro posizioni che sono quelle posizioni che, come diceva giustamente l'onorevole Tunis, hanno generato questo problema, nel senso che non � stata la Giunta che lo ha autogenerato per essere chiari, semplicemente un giudice del lavoro ha incidentalmente posto un giudizio di legittimit� costituzionale presso la Corte costituzionale, ritenendo il giudice, il giudice, che non ricorressero elementi di illegittimit� costituzionale. Siccome la posizione dei lavoratori di cui accennava l'onorevole Tunis � una posizione in esame, perch� chiaramente anche loro immagino porranno la loro candidatura, abbiamo fatto le valutazione che questo non potesse, in termini di disponibilit� di risorse e di spazi, incidere in maniera cos� negativa sull'intero processo, quindi ne terremo debitamente conto.
PRESIDENTE. Onorevole Tunis, per� lei non � intervenuto in merito ai lavori, ha fatto una dichiarazione, non era sull'ordine dei lavori per� l'intervento, non era sull'ordine dei lavori.
Continuazione della discussione, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, e approvazione del disegno di legge: "Misure urgenti in materia di reclutamento". (494)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Stefano Tunis per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TUNIS STEFANO (FI). Per dichiarare un voto contrario, perch� deve rimanere agli atti che con superficialit� si sta mettendo una pietra tombale su decisioni di precedenti Giunte regionali proseguite da altre Giunte regionali, con gravi negligenze da parte delle strutture amministrative che non hanno correttamente presidiato all'interesse della Regione, che oggi si ripercuote sul rapporto di lavoro di questi lavoratori e si ripercuote su questioni nevralgiche della nostra amministrazione. Di conseguenza il mio voto sar� assolutamente negativo sino ad essere smentito spero dal fatto che questi lavoratori rientreranno in servizio presto, dimenticando questo momento triste del loro rapporto di lavoro con la Regione, e con questo pezzo dell'amministrazione.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame agli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Modalit� di selezione
1. Al personale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le modalit� di selezione previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse destinate alla copertura della programmazione triennale del fabbisogno, iscritte in conto della missione 01 - programma 10.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 1.Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
TUNIS STEFANO (FI). Votazione elettronica.
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 494.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Continuazione della discussione dell'articolato e approvazione del disegno di legge: "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". (417/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 417.
Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo 5 sono stati presentati gli emendamenti numero 52 sostitutivo parziale e 102 aggiuntivo.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione
amministrativa
1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attivit�. L'inserimento nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 � subordinato:
a) per gli interventi di importo inferiore a euro 20.000.000, alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;
b) per gli interventi di importo pari o superiore a euro 20.000.000, alla redazione di uno studio di prefattibilit� contenente, oltre quanto indicato per lo studio di cui alla lettera a), una analisi delle possibili soluzioni progettuali e di quelle prescelte, della compatibilit� ambientale e della fattibilit� economica e finanziaria;
c) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalit� perseguite.
2. Nel bilancio regionale � istituito, con legge di stabilit�, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'1 per cento del valore degli interventi inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attivit� di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attivit� di programmazione.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Presidente, all'articolo 5 � stato presentato l'emendamento numero 52, a cui � stato presentato un emendamento all'emendamento numero 102, e si d� parere favorevole sull'emendamento all'emendamento.
PRESIDENTE. Sul sostitutivo parziale, anche sul "52"?
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. S�, certo, con l'emendamento all'emendamento naturalmente.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore dei lavori pubblici. Il parere della Giunta � favorevole.
PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti.
E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, anche questo articolo 5 � una norma di principi, che non scendere ancora nel profondo, nel cuore della legge, ma mi d� l'occasione per sottolineare le tematiche che abbiamo gi� evidenziato, cio� tutti quegli elementi che depongono a favore di un disegno di legge che, sia sotto il profilo strutturale, che sotto il profilo contenutistico, � sbagliato, � sbagliato perch� non sta all'interno del quadro ordinamentale, � sbagliato perch� comunque il suo iter non � stato un iter diciamo fisiologicamente indirizzato ad arricchire il disegno di legge, come suol dirsi, in Consiglio regionale, � stato un iter che invece ha delineato in modo chiaro la volont� dell'Amministrazione regionale e della maggioranza di correre a perdifiato. Corre a perdifiato per arrivare dove non so, per� � evidente che qualcuno ha corso a perdifiato, tappandosi il naso, chiudendo gli occhi, e chiudendo le orecchie. Io credo che questo sia un errore, credo che questo sia un errore che pagheremo, credo che sentiremo parlare di questo errore. Probabilmente voi avete dimenticato quando in quest'Aula si discusse la legge su Egas; ebbene, noi da questi banchi vi abbiamo detto a chiare lettere: "Fermatevi un attimo, non sbattetevi contro il Governo, non sbattetevi contro il Consiglio dei ministri, � una legge che presenta grossi, grossissimi profili di incostituzionalit�", ma siete andati avanti, siete andati avanti a spron battuto, non ci avete ascoltati, e il Governo ovviamente ha impugnato davanti alla Corte costituzionale. Questo vi costringer�, costringer� voi, non noi, vi costringer� a fare due passi indietro, o forse tre passi indietro, a rivedere l'impianto della legge, a modificare la legge, a fare una novella legislativa, dopo che abbiamo legiferato qualche mese fa, qualche settimana fa, qualche settimana fa! Io credo che questa Assemblea regionale non possa proseguire su questo percorso, io credo che un minimo di seriet� legislativa imponga a tutti noi, a noi per primi, di lavorare in modo sereno, di lavorare in modo partecipato, di lavorare in modo condiviso, di non uscire fuori dai percorsi diciamo canonici, che sono quelli che ci vedono sempre approfondire le proposte di norma, che ci vedono sempre discuterne in modo impegnato all'interno delle Commissioni, che ci vedono confrontarci con i portatori di interesse. Ecco questo noi non lo stiamo facendo, voi non lo state facendo, voi ci impedite di farlo, ci avete impedito di farlo. E sicuramente ci sar� qualcuno sopra di noi che vi ricorder� che non si pu� andare avanti cos� a testa bassa, che laddove ci sono dei problemi bisogna comunque approfondirli, bisogna discuterli, laddove c'� il pericolo di infrangersi contro il rigore, contro il rigore della Corte costituzionale perch� si violano le norme pi� basilari in materia di concorrenza e di ordinamento civile, c'� l'esigenza forte di fermarsi, di fermarsi un attimo a riflettere. Non � difficile, sarebbero bastate anche due settimane, tre settimane, per� avremmo avuto modo di sentire le associazioni di categoria, i rappresentanti delle imprese, dei sindacati, tutti coloro che oggi e ieri ci chiamano, ci chiamano e ci mettono sull'avviso che obiettivamente dei problemi ci sono, ma noi lo sapevamo gi�, ma anche loro, dandoci un contributo, cercano di fare in modo che noi interveniamo in Aula per farvi capire che state sbagliando. Quindi il mio voto sar� anche questa volta negativo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Certamente un'audizione con i portatori di interesse sul Capo I e sugli articoli 4 e 5 non potr� che dare un risultato di generale acclamazione di quella che � una delle novit� pi� importanti di questa riforma, e cio� la Regione si riappropria del ruolo programmatorio sulle grandi opere, che sono le opere idriche multisettoriali, le opere idrauliche di seconda categoria, le opere portuali, le opere di viabilit�, le opere concernenti, e, con l'articolo 5, disciplina le modalit� di intervento in delegazione amministrativa. Siamo di fronte ad una novit� epocale, siamo di fronte ad una Regione che con questo articolato e con queste due norme introduce delle novit�, allineata alla normativa sovranazionale europea, e allineate anche al decreto legislativo numero 50 del 2016 noi ci riappropriamo della capacit� di programmare; non pi� opere a sentimento, ma opere rientranti in un quadro di programmazione ordinata, quella programmazione che fino a oggi mancava.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Piero Comandini aggiunge la propria firma gli emendamenti numero 10, 11, 13, 14, e 15 presentati dall'onorevole Meloni.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 102.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 52.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 5 bis a cui sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali numero 10, 95 e 96, e l'aggiuntivo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 bis:
Art. 5 bis
Costituzione di una societ� per la realizzazione di opere pubbliche
sul territorio della Sardegna
1. La Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, � autorizzata a costituire una societ� di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La societ�, il cui capitale sociale � interamente detenuto dalla Regione, opera esclusivamente a favore del socio unico, che esercita il controllo analogo previsto per le societ� in house, assumendo quali ricavi, a gravare sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi. L'organico della societ� pu� essere costituito, in fase iniziale, anche da personale del sistema Regione e degli enti locali in possesso delle qualifiche professionali richieste.
3. La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva, con apposita deliberazione della Giunta, lo statuto, nomina l'amministratore unico, approva il piano industriale della societ� basato sul programma triennale degli interventi e approva il bilancio annuale, verificando le compatibilit� economiche sulla base dei costi e dei ricavi esposti, oltre che l'eventuale aggiornamento del piano industriale. Al termine del primo triennio, il prosieguo dell'operativit� della societ� � subordinato all'approvazione dei risultati di gestione e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la societ� � posta in liquidazione e le obbligazioni e le attivit� sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ� a partecipazione pubblica).
4. Alla copertura della spesa relativa al 1� triennio di attivit�, si provvede, mediante apposito stanziamento, con successiva specifica misura di legge ovvero in sede di legge di stabilit� della Regione.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. C'� un invito al ritiro per tutti gli emendamenti, altrimenti il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, questa proposta normativa prevede la costituzione di una societ� a capitale interamente pubblico che, questa volta, prevede il controllo analogo e che di fatto per asseritamente accelerare la realizzazione di opere pubbliche strategiche, interviene su richiesta della Giunta regionale e quindi una societ� in house che deve realizzare, gestire e accelerare le opere pubbliche strategiche nel territorio dell'isola. Ebbene noi riteniamo, ma non solo noi, riteniamo che una societ� di tal fatta, una societ� in house che realizza opere pubbliche in Sardegna contribuisce a impoverire il tessuto imprenditoriale sardo e credo che questo sia innegabile perch� fa concorrenza, ma fa concorrenza sleale, � questo il problema vero, fa concorrenza sleale, sottrae sicuramente quote di mercato e comunque si sottrae a una libera e sana concorrenza. Questo avviene in un momento in cui c'� una crisi complessiva pesante dell'edilizia, non lo diciamo noi, ma lo dice l'ANCI, lo dice la Confedilizia, ce lo dicono gli indicatori. Ricordiamo che il Piano Casa della Giunta Pigliaru, ahim�, purtroppo, � fallito. Ricordiamo che quel Piano Casa che invece funzionava, quello del centrodestra, del 2009, che aveva generato oltre 46.000 pratiche fino al 2015 ovviamente e aveva prodotto circa 2 miliardi di euro di investimenti, quel piano che funzionava � stato sostituito da un piano che non funziona per niente, a detta degli operatori, a detta delle imprese, a detta di tutti coloro che comunque lavorano in quella filiera. Questo ha portato nel biennio 2016 e 2017 a una perdita di 10.000 addetti diretti, senza contare poi quelli indiretti. Ebbene, noi con questa norma stiamo tentando di incrementare la perdita degli addetti, stiamo cercando e tentando di incrementare la perdita di tessuto imprenditoriale perch� � questo che accadr�, nel momento in cui c'� un'impresa che agisce in nome e per conto della Regione e si mette in concorrenza sleale con le imprese sarde � evidente che c'� un quasi certo impoverimento del tessuto imprenditoriale. Noi non possiamo votare una norma di questo tipo, noi non possiamo assolutamente non stare al fianco delle imprese, noi non possiamo non segnalarvi che questa norma, che questo articolo � del tutto dannoso e probabilmente anche qualcun altro ve l'ha detto, probabilmente ve lo hanno detto anche le imprese, probabilmente ve l'ha detto chi si deve cimentare tutti i giorni con la dura concorrenza, probabilmente ve l'ha detto anche chi si deve cimentare tutti i giorni con i legacci burocratici, probabilmente ve l'ha detto anche chi ha chiesto e chiede a gran voce una semplificazione e una facilitazione delle procedure per poter effettuare interventi edilizi. Ebbene, questi oggi voi li state massacrando con questa norma, voi state contribuendo all'affossamento di un settore che � alla base dell'economia di tutta la Sardegna. � evidente che le responsabilit� saranno a carico di chi si assumer� l'onere di votare un provvedimento di questo tipo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Antonio Gaia. Ne ha facolt�.
GAIA ANTONIO (Cristiano Popolari Socialisti). Presidente, per apporre, se � possibile, la firma sugli emendamenti numero 95, 96 e 53. Ritengo veramente aberrante che si insista su questo argomento, atteso che l'orientamento delle sezioni riunite della Corte dei conti sensibilizzano per sopprimere le municipalizzate, qui ne vogliamo creare delle altre. La normativa nazionale cerca sempre di razionalizzare le municipalizzate e qui ne vogliamo creare delle altre. Allora la domanda nasce spontanea: a che pro? Se addirittura nello stesso articolo 5 bis, comma 2, si cita che nella fase iniziale si pu� utilizzare, passatemi il termine, anche il personale del sistema Regione, che senso ha, mi domando, non qualificare i dipendenti della Regione, che bisogno c'� di costituire una societ� in house? La ritengo veramente inappropriata e inutile ai fini del raggiungimento del fine che si pone questa legge. Quindi insisto perch� questo articolo, cos� come formulato, venga soppresso e sensibilizzo chiaramente anche i colleghi affinch� siano approvati invece gli emendamenti cos� come formulati dall'onorevole Agus e dalla collega Busia.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facolt�.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Presidente, certo che un articolo di questo genere, con pi� di una volta richiamate situazioni di criticit� in cui il freno reale alla leva competitiva di un sistema burocratico che incombe nella sua quotidianit� sulle vicende legislative, quindi anche sull'attuazione dei processi che dovrebbero assicurare una sorta di livellamento di quel malefico divario fra la produzione e la competitivit� e tutte le buone prassi che dovrebbero agevolare un sistema organizzato nel libero mercato con la Regione che naturalmente fa la sua parte e oggi prevede che si costituisce l'ennesimo carrozzone pubblico per, addirittura, supportare un'azione che dovrebbe andare proprio in una direzione che di fatto viene smentita nel quotidiano. L'incombenza delle amministrazioni centrali, in modo particolare quella regionale, e le prove naturalmente sono sotto gli occhi di tutti, ahinoi, specie fra il mondo dei professionisti o comunque di quello che appunto ho definito libero mercato, si ritrova un soggetto terzo che addirittura � di propriet� della stessa Regione e che, pur in contrasto con tutte le regole del gioco alle quali faceva poc'anzi riferimento il collega che mi ha appena preceduto, oggi si ritrova invece con una insinuazione in un gioco che � quello del libero mercato e che diventa alla fine lo stesso soggetto che va ad ostacolare la realizzazione degli interventi pubblici. Come � pensabile che si pu� mettere in mano a un soggetto terzo, appunto di nuova costituzione e appunto di propriet� della mano pubblica, quando la stessa attivit� pubblica ad oggi � censurata per essere il pi� incredibile ostacolo, spesso insormontabile, per la velocizzazione, con quella parola spesso richiamata e mai attuata che � quella della sburocratizzazione? Come si pu� pensare che un soggetto di tal tipo possa essere oggi un soggetto che invece affianca le imprese, affianca i professionisti, affianca la stessa Regione nei rapporti e nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni locali? Come � pensabile tutto questo? Allora, se si vuole dare gambe ad un progetto di legge che al suo interno ha dei profili interessanti e coinvolgenti che, come diceva prima il collega Congiu, ha il principio della centralit�, non si pu� pensare che sia nello stesso tempo gestore del gioco e allo stesso tempo essere carta da mettere a disposizione del sistema. � impensabile tutto questo, quindi io credo che un intervento cos� come � stato previsto dai colleghi che hanno sottoscritto e presentato questi emendamenti che lo vorrebbero sopprimere, io credo che quanto meno abbia da parte mia il voto favorevole a quegli emendamenti che vanno appunto dal 95 fino al 53.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Le osservazioni svolte in relazione all'articolo 5 bis fino ad ora mi paiono assolutamente pertinenti. Posso sicuramente affermare che questa impostazione non sembra essere in linea con gli orientamenti sia comunitari che della normativa nazionale. Abbiamo proposto gli emendamenti dal 95 in poi che a nostro parere superano le difficolt� di questa impostazione, si potrebbe anche pensare, e qui eventualmente posso anche chiedere una breve interruzione per un emendamento orale che preveda quantomeno la esclusione della progettazione dal testo della norma. Quindi io sto anticipando un voto contrario della norma cos� come � stata scritta, la possibile soluzione con gli emendamenti proposti e una terza ipotesi e cio� quella di un emendamento orale che prevede la soppressione della progettazione.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Angelo Carta. Ne ha facolt�.
CARTA ANGELO (PSd'Az-La Base). Io invece sono favorevole a questa norma, sono favorevole perch� il rallentamento nella realizzazione di opere pubbliche parte e inizia con le gare di progettazione per proseguire poi nella fase dell'appalto e poi nella fase di realizzazione e poi nella fase di collaudo. Una gara di progettazione di un lavoro pubblico di una certa entit� dura anche due anni e a volte anche di pi� perch� con le gare come sono oggi congegnate, con il massimo ribasso che � richiesto, c'� la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso, i tempi per la presentazione delle offerte, i tempi per l'esame delle offerte, la designazione o la richiesta di giustificativi magari per un ribasso troppo alto che si � fatto, una volta che sono arrivati i giustificativi c'� il tempo di verificare se questi sono tali, poi c'� l'aggiudicazione, poi c'� la sospensiva che viene fatta dal TAR al quale indubitabilmente il secondo classificato ricorre e poi c'� il Consiglio di Stato e poi ci dimentichiamo dell'opera che stavamo progettando.
La societ� in house che propone l'articolo 5 bis non deve essere vista come un soggetto che va a ledere la libera concorrenza, che va a insinuarsi nel mercato per togliere il pane ai progettisti, io credo che debba essere vista invece come uno strumento che consente l'accelerazione di processi per consentire che un'opera pubblica possa essere pensata, progettata e realizzata non in tempi biblici. In Germania pensano, progettano, costruiscono e collaudano un ospedale in quattro anni, noi in quattro anni non riusciamo a esperire una gara delle volte. Allora la societ� in house non � un terzo che arriva nel mercato, non � un concorrente degli studi di progettazione che conosciamo e che ci sono, � uno strumento che la Regione si d� per quelle opere di rilevanza strategica, e anche qui attenzione, non � che progetta tutto, progetta quelle opere di rilevanza strategica cos� definite con delibera di Giunta. La delibera di Giunta pu� essere indirizzata anche a seguito delle segnalazioni che arrivano e che saranno chieste dai Comuni nei cui territori per esempio deve essere fatta un'opera. Se in un determinato comune un'opera � ritenuta importante, fondamentale e che deve essere fatta entro un certo tempo, quel Comune chieder� alla Giunta di definirla e di inserirla fra le opere di rilevanza strategica per consentire una corsia preferenziale pi� veloce rispetto alla prassi normale. Quella comunit� ha ragionevoli possibilit� di vedere quell'opera realizzata non in tempi biblici, allora credo che l'interpretazione, o quello che sta emergendo rispetto a questo articolo 5 bis, sia diversa rispetto alla volont� del proponente e rispetto a quello che si propone. Non si propone di progettare tutto, si propone di intervenire con questa societ� per quelle opere di rilevanza strategica. Io ho avuto modo di vedere per esempio cosa fa la Lombardia, lo Stato della Lombardia perch� � uno Stato, la Lombardia ha Infrastrutture Lombarde SpA. Al netto di tutto quello che pu� essere dovuto all'animo umano, la struttura funziona, � una struttura che consente a Regione Lombardia di essere all'avanguardia anche nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica. Non tutte le opere sono fatte da Infrastrutture Lombarde, non tutte le opere verranno fatte da questa eventuale societ� in house che viene proposta con l'articolo 5 bis ma credo che condannare come un elemento lesivo della libera concorrenza o della sopravvivenza di studi di progettazione o di imprese che andranno a realizzare quelle opere, credo che non sia giusto anche perch� la progettazione viene affidata in una prima fase a personale che pu� essere preso dal sistema Regione, ma noi pensiamo a quello che potrebbe essere come opportunit� di lavoro una volta partita e a regime per i giovani ingegneri che oggi come ben sappiamo sono inseriti come garzoni negli studi professionali affermati. Qui potrebbero avere una loro dignit�, potrebbero iniziare un loro percorso professionale, la realizzazione poi non verr� fatta da questa societ�, verr� fatta da imprese che sono sul mercato. Per cui credo che la proposta debba essere vista nella corretta sua lettura e per quello che rappresenta uno strumento nelle mani della Giunta regionale, quindi della Regione, per poter accelerare i processi a tutto beneficio delle comunit� che aspettano la realizzazione di opere pubbliche.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Sottoscrivo ogni singola parola che ha appena enunciato Angelo Carta. In effetti la materia � abbastanza tecnica, quindi � difficile anche cogliere che significato possa avere quello di munirsi di un corredo progettuale che accompagna la programmazione, la realizzazione e il concepimento meglio di opere di rilevanza strategica. Si fa fatica a cogliere che cosa significa saltare una di queste fasi che � la fase della gara di progettazione, quei due anni dei quali parlava anche Angelo al netto peraltro delle impugnazioni, quei due anni in una competizione con il MISE sul mantenimento della risorsa finanziaria, con l'incombenza degli APQ, con l'incombenza della tempistica per la spendita di quelle risorse, ma come ci possiamo permettere che sulle opere di rilevanza strategica si perdono due anni? Questa norma ci d� una mano, una Regione che decide di dare centralit� alla fase programmatoria non pu� non avere una societ�, non pu� non avere un momento della sua vita in cui si munisce del corredo progettuale per essere pronta al matching con ripeto il MISE e con quelle strutture che erogano la risorsa finanziaria la cui spendita ripeto � assoggettata a delle tempistiche ben precise sotto pena di vanificazione delle attribuzioni finanziarie. Non � possibile non avere uno strumento come questo ed � proprio questo strumento che dar� gambe a quella attivit�, nuova attivit� che vuol mettere al centro della fase della realizzazione di un'opera pubblica la programmazione di un'opera, il concepimento di un'opera prima ancora della sua realizzazione. Penso che non solo sia cosa buona e giusta il 5 bis ma sia norma da sostenere con forza.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Giusto due parole perch� vorrei che restassero, perch� se quanto detto appena adesso dal collega Congiu si potesse avverare, saremmo tutti contenti. Purtroppo io invece su questo in genere son d'accordo col collega Carta, ma non condivido, sono in posizioni differenti perch� purtroppo mi sembra un ennesimo tentativo di far controllare a pochi un sistema vitale per la nostra Regione. Non solo, credo anche che ci sia una violazione della concorrenza e poco rispetto della norma nazionale, per di pi� per quanto mi riguarda credo che non sia assolutamente rispettata un'equit� e una pari condizione di partecipazione, ma sarei pi� contenta se questo corrispondesse alla regolarit� dei procedimenti e quindi ha dei tempi certi, come dicevano i colleghi, ma purtroppo io questo non lo riscontro. Non solo, quando si dice "anche personale della Regione", ma la vogliamo finire di creare veramente delle sacche dove poi siamo costretti magari ad intervenire con provvedimenti come quelli che abbiamo fatto al primo punto oggi? Ma la vogliamo finire! Io credo che non sia questo il percorso corretto, no non � cos� che si raggiungono le condizioni di miglioramento di un settore, di un sistema, quello che parte dall'edilizia e finisce con gli appalti dei servizi, che rischia veramente di soccombere, che sta facendo di tutto per uscire da una crisi perch� ancora l� non si vedono dei margini concreti di miglioramento. E ancora voglio aggiungere, ma vi pare che le agenzie presenti si stiano comportando con provvedimenti, hanno delle formule pi� veloci di intervento e riescono a risolvere i problemi? Pensiamoci, mi pare che non pi� tardi di oggi abbiamo detto il contrario, tutti insieme l� dentro, quindi perch� aggravare ancora? Questa legge ha degli aspetti buoni, importanti, ma non questo, questo proprio per me � veramente una iattura. Non solo, vi dico anche proviamo a guardare quello che sta avvenendo all'ATS, e poi ci diamo una risposta, anche in materia di appalti su forniture acquisti, e strumentazioni, farmaci, se volete aggiungiamo. Insomma sembra che stiamo vivendo un'altra realt�. Io su questo, Presidente, voter� assolutamente contro questo articolo 5 bis e a favore di tutti quegli emendamenti che tendono veramente a cassare questo aspetto della norma.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, per la Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici.Presidente, volevo intervenire sull'onda del richiamo che � stato fatto nella discussione generale della separazione degli aspetti propositivi da quelli di competenza di questa Assemblea, legittimamente, e quindi calarmi anch'io in questa realt� ricordando che evidentemente la proposta dell'Esecutivo non pu� che essere il frutto di una esperienza maturata, e ricordare a tutti questa esperienza maturata nel campo dei lavori pubblici, che ci porta a difendere e a proporre con vigore questa norma; difenderla perch� proposta in Commissione, riconoscerne l'importanza, ed evidenziarla. Anni di esperienza nel campo dei lavori pubblici ci portano oggi a dire che la realizzazione e l'utilizzo dei finanziamenti pubblici trovano un collo di bottiglia molto importante nella mancata progettazione delle opere, e questo � una costante che ci viene sollecitata continuamente dagli enti locali, dai dagli enti territoriali, dagli stessi enti regionali che mettono in evidenza l'importanza di una specializzazione della predisposizione degli elaborati progettuali. Allora questa norma va ad affrontare e a sopperire a un gap, una mancanza di disponibilit� progettuale che sta diventando uno dei punti e dei colli di bottiglia della spesa pubblica dell'Amministrazione regionale, dei fondi comunitari e dei fondi regionali. Badate, � una soluzione importante, molto operativa e che d� una risposta ad un fabbisogno importantissimo. E' stato detto anche negli interventi precedenti la rilevanza di poter disporre di strutture specializzate, che possano assolvere a questo compito. Oggi anche all'interno della Regione ci sono numerosi enti strumentali che affrontano con difficolt�, perch� distratti da altri compiti istituzionali. Il vantaggio di avere una struttura specializzata e anche snella per diritto societario, per risolvere questa problematica, sta diventando un'importante opportunit�, portata alla vostra attenzione. Tra l'altro anche come linea con il decreto legislativo 165, la cosiddetta riforma Madia, perch� tra le poche opportunit� di costituzione della societ� c'� proprio questa, una societ� di servizi rivolta alla progettazione. Quindi siamo assolutamente all'interno di un quadro nazionale, siamo anche all'interno di un'attivit� organizzativa che � di competenza della Regione, quindi questa � un'opportunit� da non da lasciarsi sfuggire. Due parole poi sul tema della compatibilit� con il libero mercato dei servizi di ingegneria, ebbene su questo c'� un fraintendimento complessivo globale, che questo possa essere uno strumento di concorrenza. Bene, guardate oggi la concorrenza reale � della propensione che hanno gli uffici tecnici delle amministrazioni a progettare al loro interno, ed � quello che si vuole superare con una societ� specializzata che, padrona del problema da risolvere, possa dedicare le sue energie e i suoi compiti istituzionali, questa � la volont� dell'Amministrazione regionale, nella predisposizione dei bandi di progettazione, oltrech� intervenire nella progettazione direttamente dove consentito. Non � pensabile che una societ� di questo genere possa fare concorrenza e libero mercato, ma � proprio attraverso uno strumento di questo genere che si agevola l'esternalizzazione delle attivit� di progettazione in parte e si affrontano i casi pi� urgenti che sono costituiti da opere di rilevanza regionale, dalle opere strategiche come � stato detto. Quindi ribadisco l'assoluta rilevanza di questo strumento e l'opportunit� che ha questa Assemblea di incontrare un fabbisogno riconosciuto da tutti. Grazie.
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Comandini se intende mantenere l'emendamento. Ritirato l'emendamento numero 10. Chiedo all'onorevole Agus se intende mantenere l'emendamento numero 95. S�, quindi c'� un parere contrario della Commissione e della Giunta.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 95.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
L'emendamento numero 96 � decaduto.
Passiamo alla votazione del testo dell'articolo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Gaia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
GAIA ANTONIO (Cristiano Popolari Socialisti). Io veramente sono esterrefatto per come questo legislatore continui imperterrito, e sono veramente allibito dalle dichiarazioni dell'assessore, lei se non ricordo male � un dipendente della Regione, mi domando se in Regione vi siano persone qualificate o da qualificare per creare una task force che segua gli appalti pubblici? Non capisco dove sia il problema, continuiamo imperterriti a sbagliare. Esempio docet, cito Abbanoa una per tutte, vi erano 50 ingegneri all'intero di Abbanoa, stranamente non ve n'� neanche uno che fa pi� attivit� di ingegnere all'interno di Abbanoa, mi domando perch�, vi invito a riflettere su questo, e sicuramente preannuncio che sensibilizzer� il Governo perch� venga impugnata la normativa a questo punto interamente, se passa questo articolo cos� come �. Grazie.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Anna Maria Busia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Anch'io sono piuttosto perplessa per la leggerezza con cui viene esitata questa norma, e lo dico anche proprio prendendo spunto da quanto � stato detto prima dall'onorevole Congiu, che ha dichiarato la difficolt� nel capire l'impatto che queste disposizioni hanno, la difficolt� tecnica, ebbene queste difficolt� potrebbero essere superate proprio dall'incontro, dall'ascolto dei soggetti cui ci si rivolge. L'approfondimento e l'istruttoria avrebbe consentito questo. Io capisco ancora l'utile testimonianza dell'Assessore quando parla dell'esperienza della Pubblica Amministrazione, di chi lavora con i lavori pubblici, ma capisco che non sia sufficiente nel senso che non mi pare che sia contemplata in generale nell'attivit� istruttoria la testimonianza da parte di coloro i quali svolgono quel tipo di attivit�. � chiaro che si deve raccogliere semmai l'espressione e l'apporto di tutti coloro che sono interessati alla questione, per cui ovviamente esprimo e confermo il mio voto assolutamente contrario alla disposizione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 5 bis.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 53, c'� un invito al ritiro. L'onorevole Agus non c'�, onorevole Busia?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Si rimette all'Aula.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 53.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 sono stati presentati gli emendamenti sostitutivi parziali numero 54 e 55 e gli aggiuntivi numero 54 e 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione
di finanziamento
1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.
2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
3. Per la progettazione e la realizzazione, anche disgiuntamente, delle opere di prima priorit�, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, � istituito presso la Regione un fondo, la cui dotazione � stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di stabilit� regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la conferenza permanente Regione-enti locali, a gravare su quota parte delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalit� del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti e le modalit� di erogazione e i tempi di rimborso delle spese di progettazione, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.
5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei programmi pluriennali di spesa di cui all'articolo 4 e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalit� stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalit� e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma.
6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione percentuale del finanziamento.
7. Una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma settoriale di spesa di cui al comma 1, � destinata alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.
8. Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, � acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), di cui al titolo V, capo I, da parte degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.
9. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini del loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche per la realizzazione di opere di pubblica utilit�.
10. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprendono una quota non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad opere di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalit� di cui al titolo VIII, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 56 invito al ritiro altrimenti parere contrario, sull'emendamento numero 55 invito al ritiro altrimenti parere contrario, sull'emendamento numero 54 invito al ritiro altrimenti parere contrario, sull'emendamento numero parere positivo.
PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Gaia. Ne ha facolt�.
GAIA ANTONIO (Cristiano Popolari Socialisti). Solo per comunicare che l'onorevole Gaia abbandona l'aula.
PRESIDENTE. C'� un invito al ritiro per l'emendamento 56, onorevole Busia?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Si rimette all'Aula.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 56.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
C'� un invito al ritiro per l'emendamento 55, onorevole Busia?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Si rimette all'Aula.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 55.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facolt�.
COCCO PIETRO (PD). Per chiedere che sia presente un Segretario dell'opposizione sui banchi della Presidenza del Consiglio e per chiedere che venga imputato, ai fini del voto, anche colui che nella fase precedente, o colei che nella fase precedente, ha chiesto l'espressione del voto elettronico.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Il non voto � squisitamente politico.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 54, c'� un invito al ritiro, onorevole Busia?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Premialit� nella concessione dei finanziamenti regionali
1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi dell'articolo 6, sono riconosciute, con le modalit� stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, premialit� nella concessione dei finanziamenti:
a) agli enti locali che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attivit� funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
b) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualit� architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 9;
c) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 47.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 57.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale
1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale anche quando ricorra la possibilit� di finanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente capo.
2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilit� abbia avuto esito positivo. L'elenco contiene:
a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;
b) le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilit� dell'investimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
c) la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
d) le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;
e) l'incidenza degli interventi sul potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
f) il quadro delle risorse finanziarie gi� destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati;
g) il piano per la realizzazione del sistema di monitoraggio e di video-osservazione dei cantieri di cui al comma 7.
3. La Regione individua con legge di stabilit� ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) ,e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o al cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1.
4. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, sono, inoltre, individuate, le opere per le quali l'interesse locale � concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.
5. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese e i concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, sono acquisiti tramite l'Autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche (AUDIS), rilasciata dalla seconda sezione dell'Unit� tecnica regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistica.
7. La Regione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attivit� e la massima trasparenza e accessibilit� alle informazioni da parte delle comunit� interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui al presente capo, e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalit� di promozione istituzionale.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. L'emendamento numero 58 invito al ritiro altrimenti il parere � contrario; l'emendamento numero 60 parere positivo; l'emendamento numero 59 invito al ritiro altrimenti il parere � contrario; l'emendamento numero 103, l'emendamento all'emendamento, il parere � positivo; l'emendamento numero 61 invito al ritiro, o parere favorevole naturalmente se dovesse venire approvato l'emendamento all'emendamento.
PRESIDENTE. C'� un invito al ritiro per l'emendamento numero 58.
L'onorevole Busia si rimette all'Aula.
Metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 60. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento 59, c'� un invito al ritiro onorevole Busia? Si rimette all'Aula. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento 103. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Capo II
Piano triennale per la qualit� architettonica delle opere
pubbliche
Art. 9
Piano triennale per la qualit� architettonica delle opere
pubbliche
1. La Regione, per le finalit� di cui all'articolo 11, adotta il Piano triennale per la qualit� architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.
2. Sono considerate opere di particolare rilevanza, ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.
3. La particolare rilevanza delle opere, ai sensi del comma 1, � valutata sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.
4. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua direttrici, criteri e modalit� per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 11, comma 3, nel rispetto dei principi e delle finalit� espresse nello stesso articolo, anche mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti e, in particolare:
a) indica le condizioni che determinano particolare rilevanza, ai sensi del presente articolo;
b) individua le modalit� per il perseguimento della qualit� architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
c) indica i contenuti e le modalit� per le iniziative di cui agli articoli 12 e 13;
d) indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attivit�.
5. La Regione individua con legge di stabilit� ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalit� del presente articolo.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, adottano il PIQUA.
7. Il programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 � coordinato con le indicazioni del PIQUA, se adottato.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. L'emendamento numero 11, che � uguale al 62, invito al ritiro, ma eventualmente parere contrario; l'emendamento numero 19 invito al ritiro, altrimenti parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Sospendiamo per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 34, viene ripresa alle ore 18 e 41.)
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 11, uguale al numero 62, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 19.
Ha domandato di parlare la consigliera Anna Maria Busia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Allora: "al comma 4 dell'articolo 9, anzich� "con le singole istituzioni universitarie", "sentite le istituzioni universitarie".
PRESIDENTE. Chiedo un chiarimento: la modifica sarebbe, anzich� "mediante intese", "anche sentite le singole istituzioni universitarie", questo � l'emendamento?
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). S�.
PRESIDENTE. Chiedo se ci sono osservazioni all'accoglimento di questo emendamento orale.
Ho domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Con questo emendamento orale il parere della Commissione diventa positivo.
PRESIDENTE. Quindi � accolto l'emendamento orale.
Metto in votazione l'emendamento numero 19 come emendato oralmente. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione il testo dell'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Articolo 10
Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare
rilevanza
1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua, tra le opere di competenza regionale, un elenco di opere di particolare rilevanza, per le quali � indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 10, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Comunico all'Aula che il consigliere Luigi Lotto � rientrato dal congedo.
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Articolo 11
Principi, finalit� e linee di intervento
1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualit� dell'ideazione e la qualit� architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identit� delle comunit� insediate.
2. Ai fini della presente legge, si intende per qualit� architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisce le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) utilit� e funzionalit�;
b) solidit�, durevolezza e sicurezza;
c) valori estetici e percezione del territorio;
d) armonico inserimento nel contesto;
e) sostenibilit� energetica ed ecologica;
f) qualit� tecnologica dei materiali e delle soluzioni.
3. Per le finalit� di cui al comma 1, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:
a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 12;
b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee con le modalit� di cui all'articolo 12;
c) istituisce borse di studio regionali per la qualit� architettonica, a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 13;
d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 12;
e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 14.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 11, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, al quale sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 63 e 14, con l'emendamento all'emendamento numero 100.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Articolo 12
Promozione del concorso di idee e
di progettazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 9 e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 9 deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per le opere pubbliche di competenza regionale, di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 9, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui al comma 1.
3. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge di stabilit�, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 9. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilit�, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.
4. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi da 1 a 3, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformit� alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, o di et� inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.
5. Le stazioni appaltanti prevedono, inoltre, tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese, come determinato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da riconoscere ai giovani professionisti, come individuati al comma 4, che hanno presentato i migliori progetti o i progetti ritenuti meritevoli, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sul numero 63 invito al ritiro, sul numero 100, che � un emendamento all'emendamento, invito al ritiro, e sul numero 14 invito al ritiro. Altrimenti per tutti il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 63, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento all'emendamento numero 100, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 14, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Articolo 13
Borse di studio regionali per
la qualit� architettonica
1. La Regione valorizza le capacit� tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle universit� con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualit� architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilit�, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilit�, che individua le relative risorse:
a) i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorit� contenute nel PIQUA di cui all'articolo 9;
b) le modalit� per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le universit�;
c) i criteri per la selezione dei candidati;
d) le risultanze del precedente programma di screening.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 13, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti: sostitutivo totale numero 64, soppressivo parziale numero 22, aggiuntivi numero 20 e 21, con l'emendamento all'emendamento numero 105. Gli emendamenti 17 e 18 sono stati dichiarati inammissibili.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Articolo 14
Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e
tradizionale negli edifici pubblici
1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:
a) 2 per cento per gli importi inferiori a euro 1.000.000;
b) 1 per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a euro 5.000.000;
c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a euro 5.000.000 e inferiori a euro 20.000.000; la percentuale � ridotta dello 0,25 per cento dell'importo residuo se l'opera � di importo superiore a euro 20.000.000.
2. Le produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, ai sensi del presente articolo, sono quelle provenienti da artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane.
3. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale, sia civile, sia militare, e gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a euro 300.000. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo contengono l'indicazione di massima di tali opere, le modalit� e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo. � consentita la compresenza di opere d'arte e di opere dell'artigianato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA), qualora si tratti di interventi pubblici nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.
5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
6. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme eventualmente previste per opere di decorazione generale.
7. Quando la realizzazione dell'opera pubblica non consente l'esecuzione in sito dell'opera preventivata, la relativa somma accantonata di cui al comma 1 � devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, ceramiche, ferro battuto, tappeti e altri tessuti, manufatti in legno, pietra, vetro, ed altri, che integrano la decorazione degli interni.
8. La scelta degli artisti e degli artigiani per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo � effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, composta da un numero dispari, e comunque non superiore a cinque, di soggetti, con la presenza del dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, del progettista dell'edificio e di almeno un artista o artigiano di chiara fama nominati dall'amministrazione committente. Con riferimento alla scelta degli artigiani, costituisce premialit� l'utilizzo nella produzione del marchio collettivo con indicazione di qualit� geografica rilasciato dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, turismo e commercio.
9. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni il collaudatore accerta, sotto la sua personale responsabilit�, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione � dichiarata non collaudabile, fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra o al versamento, da parte della stazione appaltante inadempiente, della somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Regione, che si sostituisce al committente dei lavori per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
10. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte o dell'artigianato in edifici pubblici ai sensi del presente articolo � data comunicazione, da parte della stazione appaltante committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sul numero 64 c'� un invito al ritiro, altrimenti il parere � contrario; sul numero 22 c'� un invito al ritiro, altrimenti il parere � contrario; sul numero 20 e sul numero 21 il parere � favorevole.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). L'emendamento numero 22 � ritirato.
PRESIDENTE. E' ritirato il numero 22.
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale numero 64, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto ora in votazione il testo dell'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 21, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Articolo 15
Istituzione e articolazione dell'Unit� tecnica regionale dei lavori
pubblici (UTR)
1. Il presente titolo detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unit� tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), gi� istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), che mantiene, con la presente legge, la medesima denominazione e assume nuove funzioni.
2. L'UTR � organo consultivo e di coordinamento in materia di opere pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attivit� presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "direzione regionale competente". L'UTR � articolata nelle seguenti due sezioni:
a) la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
b) la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attivit� tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 8.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 15, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16. All'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti: sostitutivi parziali numero 66, 67 e 23; aggiuntivo numero 65.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Articolo 16
Composizione e funzionamento dell'UTR
1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), � costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:
a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;
b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente competenti:
1) nella materia delle infrastrutture;
2) nella materia della difesa del suolo;
3) nella materia dell'edilizia;
4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;
c) quattro dirigenti regionali, in particolare:
1) uno dell'Assessorato competente in materia di industria;
2) uno dell'Assessorato competente in materia di ambiente;
3) uno dell'Assessorato competente in materia di sanit�;
4) uno dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
2. Per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR � nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.
3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell'UTR, senza diritto di voto:
a) il responsabile di progetto di cui al titolo VI, capo II;
b) il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;
c) gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7, previa selezione pubblica, tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni, tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, viabilit�, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni sono incaricati di svolgere attivit� istruttorie, rendere pareri e di partecipare alle riunioni dell'UTR, su designazione del presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato.
4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui partecipano, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attivit� svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, definito con deliberazione della Giunta regionale.
5. La prima sezione dell'UTR � rinnovata ogni tre anni.
6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti e alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie per un numero complessivo non superiore a quindici.
8. La seconda sezione dell'UTR, che svolge le funzioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), � presieduta dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed � composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli enti, amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 8, comma 5, il presidente dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Possono collaborare alle attivit� della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c) e con le modalit� previste nella stessa lettera, in ragione di particolari esigenze dell'istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.
9. Le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto delle attivit� delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o, previa verifica della presenza di soggetti idonei all'interno dell'Amministrazione regionale, attraverso il reclutamento, secondo la normativa vigente, di personale in possesso di idonee qualifiche professionali.
10. Alle relative spese di funzionamento dell'UTR, comprese quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale, integrato, a decorrere dall'anno 2019, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 17, comma 11.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Per tutti il parere � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 66, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 67, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 23, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione il testo dell'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 65, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Articolo 17
Competenze delle sezioni dell'UTR
1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, � competente ad esprimere pareri:
a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;
b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui all'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalit� contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di accordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto di cui al titolo VII, capo I, in una somma pari o superiore a euro 500.000;
d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.
2. La prima sezione dell'UTR �, inoltre, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale interessato.
3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a euro 10.000.000, il parere della prima sezione dell'UTR � acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:
a) progetto di fattibilit� tecnica economica di cui all'articolo 23, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, secondo quanto stabilito nelle parti III e IV del decreto legislativo n. 50 del 2016, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
b) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;
c) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.
4. La prima sezione dell'UTR, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, � competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a euro 10.000.000 esclusivamente nei casi seguenti:
a) progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, nei casi di cui al comma 3, lettera a);
b) progetto esecutivo che comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto definitivo di cui al comma 3, lettere b) e c), comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Nel caso in cui un'opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 e articolo 35, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pu� dare luogo ad appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, il progetto di fattibilit� tecnica ed economica � sottoposto al parere dell'UTR quando il valore complessivo stimato della totalit� di tali lotti � di importo superiore a euro 10.000.000. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'UTR, ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo.
6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, pu� essere prorogato, una sola volta, per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi tali termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dall'UTR e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'UTR, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'UTR e dalla competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 18.
7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. Per la validit� delle sedute dell'UTR � necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parit� di voti prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni oppure, motivatamente, anche entro un termine inferiore.
9. Per finalit� di accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica, possono prescindere dal parere dell'UTR i progetti di competenza dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e dei commissari che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonch� per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.
10. La seconda sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, � competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS relativa alle sole infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
11. Nei quadri economici dei progetti per i quali � richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, � previsto un accantonamento pari all'1 per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui all'articolo 16, comma 10.
12. Le stazioni appaltanti versano l'importo di cui al comma 11 alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta del parere.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto sull'articolo 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Articolo 18
Approvazione dei progetti
1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per importi superiori a euro 10.000.000, previo parere della prima sezione dell'UTR, ai sensi dell'articolo 17.
2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, secondo le modalit� di cui al comma 1.
3. Non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme nonch� le verifiche di cui al comma 1
4. I verbali di nuovi prezzi e le varianti in corso d'opera sono approvati con le modalit� di cui al presente articolo.
5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilit� e di indifferibilit� ed urgenza a tutti gli effetti di legge, quando sono stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilit�. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto sull'articolo 18, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19. All'articolo 19 � stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 68.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Articolo 19
Osservatorio regionale dei contratti pubblici
1. Il presente capo detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Osservatorio", gi� istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. L'Osservatorio opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, inoltre, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 e le societ� partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, e le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicit� disposti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilit�, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorit� nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.
3. L'Osservatorio opera a supporto delle stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 nell'attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e svolge attivit� di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvede alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici e alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20.
4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente capo mediante il Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS) gi� istituito ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007.
5. L'Osservatorio provvede, inoltre:
a) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 20, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
b) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit� nella pubblica amministrazione), in particolare quelli indicati dall'articolo 1, comma 32;
c) alla pubblicazione, in apposita sezione dedicata del SITARS, dell'elenco delle opere incompiute istituito ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equit� e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) all'assistenza nell'assolvimento di tutti gli adempimenti informativi e di pubblicit� in materia di contratti ed investimenti pubblici;
e) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit� e finanza pubblica).
6. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attivit� delle stazioni appaltanti.
7. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilit� con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, se possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.
8. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle autorit� e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.
9. Le autorit� e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attivit� delle singole stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 per il tramite dell'Osservatorio.
10. Per le finalit� di cui alla legge n. 190 del 2012, l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti ed agli enti di cui al comma 2, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticit� nell'ambito della predisposizione del piano anticorruzione.
11. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit� di funzionamento, l'organizzazione e la dotazione di personale dell'Osservatorio e le relative forme di reclutamento, attraverso processi di mobilit� all'interno del sistema Regione o facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni anche in deroga alle condizioni previste negli stessi articoli.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � contrario.
PRESIDENTE. Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 68, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E'approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20. All'articolo 20 sono stati presentati i seguenti emendamenti: aggiuntivi numero 69, 70 e 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Articolo 20
Prezzario regionale dei lavori pubblici
1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui all'articolo 19, comma 2, e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale � articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di gara, e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Quando il responsabile di progetto si discosta dal prezzario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati di progetto del bando di gara.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
5. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi i costi dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita), gli oneri socio-ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle associazioni sindacali pi� rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento. I costi relativi alle voci di prezzario sono comprensive degli oneri assicurativi e previdenziali, dell'analisi delle spese generali ed ogni altro onere connesso.
6. Per finalit� di eco-sostenibilit� ambientale, il prezzario evidenzia i costi delle materie prime seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di sottofondi stradali.
7. Per finalit� di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.
8. Il prezzario � approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicit� annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.
9. L'Osservatorio promuove e diffonde la conoscenza del prezzario.
10. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sul numero 69 il parere � favorevole, sul numero 70 c'� l'invito al ritiro altrimenti il parere � contrario, sul numero 24 invito al ritiro altrimenti il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme a quello del relatore.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). L'emendamento numero 24 � ritirato.
PRESIDENTE. Il numero 24 � ritirato.
Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 20, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento aggiuntivo numero 69, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Poich� nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 70, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21. All'articolo 21 sono stati presentati gli emendamenti numero 28, 27, 25, 26, 13 e 71 uguali e sostitutivo toale emendamento all'emendamento numero 104, 72, 45, 73 e 15.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 21
Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e
architettura
1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 dello stesso decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC) di cui all'articolo 44.
2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacit� tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.
3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo pari o inferiore a euro 40.000 e che non presentano aspetti di particolare complessit� tecnica o esecutiva, sono affidati, prioritariamente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformit� alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 � allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le societ�, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o laureati iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari.
6. Per gli affidamenti nei settori speciali l'elenco di cui al presente articolo pu� essere utilizzato fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Allora numero 28 invito al ritiro altrimenti il parere contrario, numero 27 invito al ritiro altrimenti parere contrario, sul numero 25 l'invito al ritiro altrimenti parere contrario, sul numero 26 invito al ritiro altrimenti parere contrario, sull'emendamento all'emendamento numero 104 parere positivo, quindi parere positivo anche l'emendamento numero 13 e 71 con l'approvazione dell'emendamento all'emendamento. Invito al ritiro dell'emendamento numero 72 altrimenti parere contrario, invito al ritiro per l'emendamento numero 45 altrimenti parere contrario, invito al ritiro per l'emendamento numero 73 altrimenti parere contrario, parere favorevole sull'emendamento numero 15.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Non c'� ritiro di nessun emendamento. Io ovviamente con questi emendamenti ho cercato di evitare il rischio che si corre che la norma, che la legge venga sul punto impugnata. Come ho spiegato anche nella relazione di presentazione di emendamenti questa norma si pone in contrasto con quello che � il limite della potest� legislativa regionale. Le questioni le ho richiamate all'inizio cio� quando ho spiegato che le altre Regioni lo hanno fatto ma facendo dei passaggi che sono rispettosi della normativa costituzionale, cio� attraverso il sistema, laddove � stato fatto, del ricorso alla Commissione paritetica Stato-Regione. Il comma 3 inoltre, cio� quello che fa riferimento al sostegno, quello che nasce dall'esigenza di sostenere i giovani professionisti, crea, ed � stato rilevato anche dalle relazioni che sono state fatte dagli ordini professionali, crea un problema di concorrenza che � assolutamente evidente che non trova riscontro in nessuna disposizione nazionale e che sicuramente sar� oggetto di impugnazione. Io lamento questa sottovalutazione del rischio, quindi prendo le distanze con vigore da questa disposizione, anticipando ovviamente, intanto il voto favorevole a tutti gli emendamenti che sono soppressivi, e comunque il voto contrario alla norma che ovviamente porter� delle conseguenze, anche � evidente, al voto della legge.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Presidente, come non condividere gli assunti della collega Busia, qui stiamo calpestando la legge sui contratti pubblici nazionale, decreto legislativo numero 50 del 2016, al primo comma c'� una violazione espressa, pesante dell'articolo 37 che dispone che l'acquisizione autonome dei servizi possa avvenire fino ai 40.000 euro e per i lavori fino a 150.000 euro, noi ci inventiamo altri limiti, non siamo una Repubblica autonoma ancora, non abbiamo ancora avuto l'indipendenza, non credo che con questa vittoria il Movimento 5 Stelle ci sia la possibilit� di avere l'autonomia piena, assoluta indipendenza o ci sia la possibilit� di istituire la Repubblica di Sardegna, non c'�. Quindi dobbiamo necessariamente soggiacere al quadro ordinamentale normativo sovraordinato ci piaccia o no. Qui stiamo continuando a fare orecchie da mercante dovremmo fare orecchie da legislatore. Dobbiamo ascoltare laddove ci sono delle segnalazioni di patente violazione di norme costituzionali e pari violazioni ce l'abbiamo nel comma 3, violazioni che vanno dalla lesione della competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza, � una norma questa che non si rinviene nella normativa statale e nel quadro ordinamentale sovraordinato, ma io direi che stiamo violando anche i principi di eguaglianza, di parit� di trattamento, di non discriminazione. E ancora violazioni ugualmente importanti della norma di rango superiore le rinveniamo e le rinverr� sicuramente anche il Governo al comma 5 laddove abbiamo i punteggi premianti per societ�, consorzi e raggruppamenti di cui al "46" del Decreto Legislativo "50". Anche questa proposta di norma non � assolutamente confortata dal quadro ordinamentale statale. C'� un contrasto palese e pesante con l'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo numero 50 che disciplina gli appalti pubblici. Io continuo a chiedermi come si possa andare avanti in questo modo. Noi non vi abbiamo chiesto di riflettere su questi punti perch� abbiamo interesse a frenare questo iter legislativo, abbiamo dimostrato anche in Commissione, il nostro rappresentante in Commissione ve lo ha dimostrato, che non c'� questo tipo di anelito, che non c'� questo tipo di obiettivo. Abbiamo certificato che noi vogliamo una legge sugli appalti sarda. Per� dobbiamo nostro malgrado farvi notare che stiamo andando avanti in modo veramente pericoloso, stiamo puntando il muraglione, stiamo puntando con la testa il muraglione che verr� eretto dal Consiglio dei Ministri. Io non riesco a capire quale sia l'intento di questo legislatore sardo o meglio del legislatore sardo del centrosinistra. Vogliamo necessariamente scontrarci con il Consiglio dei Ministri? Vogliamo approvare la legge, vogliamo approvare una legge che vada nell'interesse delle imprese sarde ma vada anche nell'interesse della tutela del bene pubblico? E allora fermiamoci un attimo, fermiamoci una settimana, fermiamoci due settimane riportiamo questa legge in Commissione, sentiamo tutti coloro che hanno chiesto di essere sentiti, facciamogli capire che comunque da parte nostra c'� la volont� di dialogare, magari poi tutte le istanze e le proposte, i suggerimenti, i tentativi di arricchire questo elaborato verranno respinti, per� quantomeno avremmo avuto la possibilit� di fare una legge migliore. Oggi noi non abbiamo la possibilit� di fare una legge migliore, non abbiamo la possibilit� di fare una legge intangibile da parte del Consiglio dei Ministri. Stiamo per avviare un braccio di ferro con il Consiglio dei Ministri che ci vedr� necessariamente perdenti e ci costringer�, vi costringer� a fare qualche passo indietro. E allora noi vi ricorderemo che queste cose ve l'abbiamo dette in quest'Aula, saremo costretti a ricordarlo a voi e a ricordarlo ai sardi. Continuiamo a rammentarvi quello che � accaduto per (legas), quello che � accaduto in tema di controllo analogo del (legas) avete fatto orecchie da mercante, avete fatto finta di non sentire e vi siete scontrati con il Consiglio dei Ministri. Ora stiamo aspettando la vostra proposta su legas ma non vorremmo anche aspettare una ulteriore proposta sulla legge sugli appalti che verr� sicuramente schiaffeggiata dal Consiglio dei Ministri, rifletteteci, rifletteteci, grazie Presidente.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facolt�.
FORMA DANIELA (PD). Presidente la ringrazio, per aggiungere la mia firma agli emendamenti dove la prima firmataria � la collega Busia all'articolo 21 e quindi gli emendamenti numero 28, 27, 25, 26 e dichiarare contestualmente il mio voto contrario all'emendamento all'emendamento della Giunta regionale numero 104, grazie.
PRESIDENTE. � iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Io penso che questa norma sia una di quelle norme che qualifichino la riforma. Dal punto di vista pratico cosa succeder� domani, domani succeder� che anzich� avere 377 elenchi, quanti sono attualmente quelli vigenti in ogni singolo comune dell'isola, noi supereremo la frammentariet� e avremo un elenco gestito su piattaforma telematica secondo delle regole di trasparenza e di accessibilit�, gi� questo vale l'impegno di quest'Aula. Inoltre, non solo supereremo la frammentazione e non solo eviteremo che tutti coloro che vogliono concorrere agli appalti debbano partecipare o debbano impadronirsi di ogni singolo elenco, ma incentiveremo anche i giovani professionisti nella redazione di quei progetti al di sotto dei 20 mila. Ecco perch� sono favorevole all'emendamento all'emendamento, che d� risposta effettiva al bisogno di lavoro dei giovani progettisti, e sono favorevole alla intelaiatura complessiva dell'articolo in discussione perch� ci fa uscire dalle sacche o dalle secche della frammentariet� nella quale siamo precipitati negli ultimi vent'anni di gestione delle opere pubbliche in Sardegna.
PRESIDENTE. � iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Solo per aggiungere, perch� voglio che rimanga agli atti, quanto sostenuto dall'onorevole Tedde, mi trova perfettamente d'accordo, anche perch� stiamo ricominciando a legiferare con i soliti procedimenti veloci, quelli che non ascoltano, non si pu� dire neanche una parola, un contributo per accendere una lampadina. Questo � ancora il vostro modo di legiferare e credo che le conseguenze non possano che essere quelle citate prima dal collega Tedde. Ma io non mi preoccupo comunque del Governo, perch� comunque nel momento in cui si prova a fare qualcosa che possa migliorare intanto la situazione in Sardegna ad avere una legge che possa anche intervenire in maniera erga omnes per la sua totalit�, credo che sia cosa buona e giusta. Per� questa legge presenta anche dei tratti di contrasto non solo con la normativa nazionale e quindi comunitaria, e va bene, andiamo avanti, ma vi invito a volerla rileggere nelle parti che abbiamo gi� approvato, con quelle che andremo ad approvare, e probabilmente noterete che ci sono delle discrasie, in particolare l'articolo 5 bis ritengo che non vada assolutamente, non possa fare il paio con l'articolo 21 e neanche con il 22, il 23 e successivi, poi andremo agli altri.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, per la Giunta, ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Se posso brevemente, per un contributo anche qui informativo su questo articolo che riveste una certa importanza, e cercare di ricondurlo in una lettura forse pi� semplificata e meno demonizzata delle parole che ho sentito. Noi stiamo qua, con questi cinque commi, intervenendo ancora, secondo noi proponenti, in termini prevalentemente organizzativi, innanzitutto col comma 1, perfezionando un sistema di accesso da parte dei prestatori di servizi di ingegneria degli elenchi, che � un'esperienza che, come � stato visto in precedenza, � stata gi� utilizzata da altre regioni. Io in Commissione ho documentato i casi di alcune regioni del nord, ulteriori ricerche ci portano a documentare che il profondo sud, almeno nel senso di latitudine, la Regione Sicilia, la Regione Sicilia affronta esattamente l'argomento all'articolo 12 della legge regionale numero 12 del 2011, recitando: "� istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture l'Albo unico regionale dove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalit� previste dal decreto legislativo numero 163, i servizi di cui all'allegato di importo complessivamente non superiore". Possono essere affidati, quindi � uno strumento di accesso, evidentemente con le regole e il rispetto del "163", ma per mettere a disposizione degli enti territoriali e di tutta l'Amministrazione del sistema regionale degli strumenti semplificati, l'accesso agli strumenti elettronici di negoziazione. Quindi una modalit� agevolativa di cui hanno beneficiato in questi anni di esperienza numerosi enti locali, e volevo testimoniare questa esperienza ancora una volta. Circa poi l'articolo 21, comma 5, sulle possibilit� offerte ai giovani professionisti, volevo mettere in evidenza il fatto che con l'emendamento proposto dalla Giunta abbiamo proprio voluto andare incontro alle sollecitazioni che ci vengono dalle categorie professionali. Come? Abbassando l'importo da 40 a 20 mila, questo � l'argomento dell'emendamento, emendamento che � rivolto, lo evidenzio, ai professionisti con un'anzianit� anagrafica di professione limitata a cinque anni, e come tale qualificati giovani professionisti, ai quali pu� essere affidato preferibilmente, � indicato appunto nell'emendamento all'emendamento, nel rispetto del "163", quindi siamo all'interno del "163", diamo una possibilit� rivolta ai giovani professionisti di effettuare lavori di particolare semplicit�, quindi non complessit�. Quindi, siamo all'interno anche qui di quello che � un indirizzo che ci viene dalla Comunit� europea, di norme di favore delle microattivit�, oppure delle giovani soglie professionali che si rivolgono al mondo del lavoro.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 28, parere contrario della Commissione.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
DESINI ROBERTO (Partito dei Sardi). Nella dichiarazione di voto, e ovviamente il voto � favorevole a nome del Gruppo, vorrei citare un caso, che spesso io ritengo che prima di approdare in un'Assemblea legislativa sarebbe opportuno avere un percorso istituzionale negli enti locali, anche negli enti intermedi, un po' come per approdare all'universit� bisogna fare prima le scuole primarie, poi quelle secondarie e quelle superiori. Perch� in quest'Aula sento degli interventi di chi proprio non ha contezza di come si svolge la gestione in un ente locale, e sicuramente non ha contezza di quello che � un percorso di un'opera pubblica, che parte sia dalla fase progettuale, che � quella poi dell'appalto dell'opera, e quella esecutiva. Perch� dico questo? Perch� con questa proposta dell'articolo 21 proprio ci da l'opportunit� non di iscriversi a 377 albi dei comuni quali quelli che sono in Sardegna, ma ad un unico albo, che d� la possibilit�, la semplificazione, quindi snellire le procedure, e soprattutto dare l'opportunit� a tutti su tutto il territorio regionale di poter essere messo nelle condizioni di poter partecipare alle gare. Io sento delle affermazioni e delle considerazioni che sono alquanto fuori luogo, e che proprio manifestano in maniera palese la non conoscenza della macchina amministrativa, e soprattutto dobbiamo avere contezza di quello di cui si sta discutendo. Vedo delle prese di posizione che sono fini a se stesse, sterili, forse anche dettate dal risultato del 5 di marzo, per� non vedo degli argomenti che sono fondati su delle questioni veramente di merito. Ecco il motivo per il quale, cos� come lo spirito di questa legge, stiamo andando incontro a quelle che sono le esigenze sia degli operatori, dai professionisti che delle imprese. Quindi, ovviamente, il voto � a favore e chiediamo il voto elettronico su questa votazione.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 28.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 27 soppressivo parziale, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 25, con il parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 26, soppressivo parziale, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale, emendamento all'emendamento numero 104, parere favorevole della Commissione. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Decadono gli emendamenti numero 13, 71, 72 e 45.
Metto in votazione l'articolo 21. Chi non lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 73, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Da questo momento in poi chiedo il voto elettronico.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 15.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 22, a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 32, 29, 30 e 98.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici
di lavori
1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 44.
2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacit� tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 � condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco l'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Per lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 150.000 gli operatori economici sono abilitati all'iscrizione in elenco sulla base della qualificazione attestata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorit� nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il primo periodo del comma 3 si applica anche nelle procedure di affidamento senza ricorso all'elenco di operatori economici.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 32 c'� un invito al ritiro, altrimenti il parere � contrario, emendamento numero 29 c'� un invito al ritiro altrimenti parere contrario, emendamento numero 30 c'� un invito al ritiro altrimenti parere contrario, emendamento numero 98 c'� un invito al ritiro altrimenti parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere della Giunta � conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliere Anna Maria Busia per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Prendo atto del fatto che non si vuole tener conto delle sollecitazioni alle riflessioni che vengono fatte, non soltanto dall'opposizione, come ovviamente � scontato, ma anche da parti della maggioranza. C'� stata una disponibilit� totale a ch� si arrivasse a un testo di legge condiviso, vedo che invece si rincorre la fretta, lo si fa probabilmente per ottenere una soddisfazione politica che non � stata trovata altrimenti, per le ragioni che conosciamo, si cerca di superare il fatto ci si sia ritrovati all'angolo politicamente attraverso una pressione sulle componenti della maggioranza per ottenere e per cercare di avere un po' di luce, trovo che questo sia un atteggiamento irresponsabile da cui io prendo le distanze. Vedo inoltre che non si vuole tener conto del parere che � stato dato dall'ufficio legale della Regione, immagino che non si voglia tener conto neanche di dell'intervento che � stato fatto dall'ANAC in via incidentale, sempre su un punto di questa legge, sull'articolo 27, vado a memoria, io credo che a questo punto, e mi dispiace moltissimo perch� non � mia abitudine prendere posizioni di questo tipo, ma davanti alla, come dire, all'inseguire, all'inseguimento di metodologie, di metodi di lavoro che mi ricordano quei vincitori dell'ultimo confronto politico che rincorrono populismi che non condivido, io non posso fare altro, proprio per prendere le distanze da questi metodi, che abbandonare l'Aula, con grande rammarico per quanto � accaduto.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 32, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 29, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 30, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 98, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23, a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 33 e 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
Art. 23
Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialit� e
sussidiariet� orizzontale
1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumit� delle persone, � istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi.
2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 22, gli operatori economici che, gratuitamente e spontaneamente, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti.
3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attivit� e dei tempi.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nel caso in cui ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalit� esecutive e fissano un termine per l'esecuzione dell'intervento.
5. Per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici comunicano alle amministrazioni aggiudicatrici, la proposta tecnica concernente l'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dal proponente; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.
7. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifica l'avvenuta esecuzione dei lavori in situazioni di emergenza.
8. Tutti gli interventi di cui al comma 1, sono attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.
9. Gli operatori economici che hanno eseguito gli interventi di cui al presente articolo, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), al fine di ottenere l'iscrizione nella apposita sezione dedicata agli operatori economici virtuosi dell'elenco di cui all'articolo 22.
10. Gli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione di cui al comma 2, sono selezionati con priorit�, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura almeno del 20 per cento degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b), e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere della Giunta conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33, soppressivo totale, parere contrario della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 31, parere contrario della Commissione e della Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24, a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 34 e 74.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti
pubblici
1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi che hanno eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 23, iscritti nella apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 22 o alle micro imprese, in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivit� analoga a quella oggetto dell'affidamento e fatta salva la necessit�, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni.
2. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 1 � allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Parere contrario per entrambi.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 34 soppressivo totale, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento 74, parere contrario della Commissione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 24.
Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). Siamo sempre sul solco di quelle censure, di quei richiami che abbiamo cercato di fare in relazione a tutta una serie di articoli di questo disegno di legge. Questa norma, questo articolo richiama il concetto di operatori economici virtuosi dell'articolo 23, e questo � un concetto, quello degli operatori economici virtuosi, che desta molte perplessit�, perch� nel quadro ordinamentale nazionale non mi pare che ci sia la previsione di interventi gratuiti a favore della pubblica amministrazione. E allora, se questo fosse vero, anche qui c'� un contrasto palese con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, e c'� anche una violazione dei soliti principi di uguaglianza, parit� di trattamento e non discriminazione, che sono delle colonne dei principi dell'Unione europea in questa materia. Vi chiediamo per l'ennesima volta di riflettere su ci� che state facendo, perch� non vorremmo essere costretti a ricordarvi in seguito e a dirvi: "Ve l'abbiamo detto, ve l'avevamo detto", e io ho il vago sospetto che purtroppo saremo costretti a dirvi "ve l'avevamo detto".
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25, a cui sono stati presentati gli emendamenti numero 76, 75 e 77.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Capo III
Sostenibilit� ambientale
Art. 25
Piano d'azione per gli acquisti verdi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti e la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 44, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti verdi di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.
2. Nella definizione del piano, gli enti di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, inoltre, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del lavoro, del prodotto o del servizio.
3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, i piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilit� ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilit� ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali;
f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 76 parere positivo, emendamento numero 75 parere contrario, emendamento numero 77 parere positivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 76, parere favorevole della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 26
Monitoraggio degli acquisti verdi
1. Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano gli acquisti verdi effettuati, verificano i risultati ottenuti e orientano le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, � presentata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di ambiente, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di "green public procurement" nel sistema Regione.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 � integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:
a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di sostenibilit� ambientale di cui all'articolo 25, comma 4, esplicitando le eventuali criticit� emerse;
b) all'attuazione delle previsioni di cui al programma operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'articolo 25, comma 1;
c) alle eventuali difficolt� riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 25, comma 3.).
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27. All'articolo 27 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 27
Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di
qualit�
1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalit� per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge di stabilit�, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualit� conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Sono, inoltre, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalit� di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'acquisizione della certificazione di conformit� di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere � contrario per entrambi.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 79. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28. All'articolo 28 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 28
Misure di razionalizzazione nella progettazione
1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilit�, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.
2. La Regione garantisce la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progettuali tra tutti gli uffici interessati. A tal fine, anche avvalendosi dell'Osservatorio, promuove la creazione di una piattaforma telematica per la presentazione dei progetti, con modalit� conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.
3. Per coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come � stata effettivamente costruita, anche a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.
4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, che non richiedono concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni e che, in base ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessit�, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, la documentazione a base d'asta consiste in un capitolato prestazionale e in uno o pi� elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere � contrario sugli emendamenti numero 35, uguale all'82. Il parere � favorevole sull'emendamento numero 81 e contrario sull'emendamento numero 80.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tedde. Ne ha facolt�.
TEDDE MARCO (FI). A me pare che oltre alle perplessit� varie che cercher� di esporre in modo lapidario dopo, credo che con questa norma si stia imponendo un aggravio burocratico inutile alle procedure. Questi elaborati del progetto dell'opera come � costruito, completi di certificazioni, manuali d'uso, manutenzioni, eccetera, eccetera, questi elaborati che descrivono l'opera come effettivamente � stata costruita anche a seguito delle varianti, ecco mi pare un inutile aggravio burocratico, un appesantimento. Non stiamo sicuramente semplificando le procedure, ma le stiamo borbonizzando, le stiamo rendendo pi� pesanti. A parte questo poi le perplessit� pi� forti sono relative al fatto che stiamo discutendo della fase del collaudo dell'opera pubblica. Ebbene, la fase del collaudo dell'opera pubblica attiene alla competenza legislativa statale e questo ovviamente ci espone ai rischi dei quali abbiamo pi� volte parlato. Ancora, al comma 4 stiamo sforando anche qui la competenza legislativa dello Stato in tema di tutela della concorrenza. Ovviamente il nostro voto sar� negativo, io spero vivamente di non essere costretto, assieme ai miei colleghi, di ricordarvi le cose che oggi vi stiamo dicendo. Noi preferiremmo, credeteci, non essere costretti a dirvi o a ricordarvi quello che oggi abbiamo detto in quest'Aula. Speriamo di non dovervelo dire.
PRESIDENTE. Poich� nessun altro � iscritto a parlare, metto in votazione gli emendamenti numero 35 e 82, uguali. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.
(Non sono approvati)
Metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 80. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29. All'articolo 29 � stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 29
Misure di promozione dei giovani professionisti
1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualit� di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformit� alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
2. Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolt� di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell'operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in pi�, avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del 3 per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare sull'articolo 29, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30. All'articolo 30 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 30
Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di
lavori
1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, � allegata al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non subordinano la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e cos� individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista � responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilit� dei verificatori e del responsabile di progetto.).
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 83 c'� un invito al ritiro o parere contrario. Sull'emendamento numero 37 il parere � contrario.
PRESIDENTE. Poich� nessuno � iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 83. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 31
Incentivi per le funzioni tecniche
1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, per il sistema Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.).
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facolt�.
LAI EUGENIO (SDP). Chiedo due minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Sospendiamo l'Aula per due minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 28, viene ripresa alle ore 19 e 31.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Presidente, ci si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Ruggeri per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
RUGGERI LUIGI (PD). Volevo solo rimarcare come questo emendamento riguardasse la gestione degli incentivi per funzioni tecniche gestite dalle diverse amministrazioni, tra cui quella degli enti locali. Quello che si chiede con questo emendamento � di fornire agli enti locali una linea guida che permetta di prescindere da tutte quelle diverse interpretazioni che a livello di ogni singola amministrazione affliggono ogni volta la contrattazione.
Il fatto che l'Amministrazione regionale stia promanando una linea guida, pu� permettere alle amministrazioni, particolarmente agli enti locali, di rifarsi a quella linea guida per la ripartizione degli incentivi e invece l'emendamento del collega Comandini dice che questi incentivi possano uscire dal tetto previsto, dalle norme che riguardano il salario accessorio che prevederebbero che quel tetto non venga superato da un anno all'altro, condizione che invece la presenza di una opera sopravvenuta potrebbe facilmente determinarne appunto il superamento. Quindi mi sembrano norme di buon senso che aiutano le amministrazioni locali a ripartire meglio quella provvidenza economica.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 101. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 � stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Capo II
Responsabile di progetto e responsabile per fasi
Art. 32
Nomina e requisiti
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento � il "responsabile di progetto".
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.
3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.
4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinch� il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualit� richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformit� di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 44 o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attivit� di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto. La Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.
6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico � svolto dal dirigente della unit� organizzativa titolare del potere di spesa.
7. Il responsabile di progetto � nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralit� di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.
8. Il responsabile di progetto � un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalit� adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, se possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.
9. Il responsabile di progetto � individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalit� adeguati in relazione ai compiti per cui � nominato. L'incarico � conferito tenendo conto, altres�, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilit� e finanza.
10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsabile di progetto � conferito ad un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:
a) per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata di almeno cinque anni;
b) per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possesso almeno di una laurea triennale in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata di almeno tre anni e, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18; possono svolgere, inoltre, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purch� abbiano maturato una esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata di almeno cinque anni e la formazione di cui sopra;
c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 20.000.000, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata di almeno cinque anni e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b);
d) per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000.000, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), � richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, e della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria; la complessit� � valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
11. Per i lavori di importo inferiore a euro 3.000.000, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purch� si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessit�, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, pu� essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 34.
12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto � in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto e degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:
a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile di progetto � in possesso di una esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un diploma di maturit�, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18;
b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 1.000.000, il responsabile di progetto � in possesso di esperienza professionale o anzianit� di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturit�, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianit� di servizio specifica di almeno un anno e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, il responsabile di progetto � in possesso di esperienza professionale o anzianit� di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);
d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 3.000.000 o di particolare complessit� che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, � richiesta una esperienza professionale o anzianit� di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessit�, e del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).
13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica il comma 11, in quanto compatibile.
14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.
15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacit� organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessit� e del valore del contratto da gestire.
16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, � conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalit� adeguati, in relazione ai compiti per cui � nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento � un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.
17. Il nominativo del responsabile di progetto � indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.
18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate linee guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un albo dei responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico e delle relative modalit� di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.
19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice pu� ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 47, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.
20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformit� ai principi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o pi� soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Invito al ritiro, oppure parere contrario.
PRESIDENTE. L'emendamento � ritirato.
Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Funzioni e compiti del responsabile di progetto
1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualit� e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.
2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalit� organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. Nell'ambito dell'attivit� di controllo, il responsabile di progetto:
a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi e del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;
b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.
4. Il comma 3 si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.
5. Gli esiti delle attivit� di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennit� di risultato. La valutazione di tale attivit� di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unit� organizzativa competente.
7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unit� organizzativa competente.
8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34. All'articolo 34 � stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34:
Art. 34
Attivit� di supporto
1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di appalti di particolare complessit� in relazione all'opera da realizzare o alla specificit� della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatori, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attivit� del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 34, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicit� e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilit� di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualit� della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del responsabile di progetto, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalit�, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attivit� formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 � ritirato.
Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
All'articolo 35 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Capo III
Attivit� contrattuale e semplificazione
Art. 35
Commissione giudicatrice
1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto.
2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o che presentano particolare complessit� ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parit� di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalit�, selezionano, con modalit� informatica, nell'albo telematico, mediante pubblico sorteggio da una lista di almeno dieci candidati idonei, i commissari in possesso di comprovata professionalit� ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. Per i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la stazione appaltante pu� nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della loro comprovata professionalit� ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalit� o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, anche connesse alla particolare complessit� dell'intervento, la stazione appaltante seleziona dall'albo telematico, con le modalit� e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, i commissari, diversi dal presidente.
4. L'albo telematico dei commissari di gara � gestito e aggiornato secondo criteri e modalit� individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, i soggetti interessati, liberi professionisti, professori universitari e dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della presente legge e all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), devono essere in possesso di requisiti di compatibilit� e moralit�, e di comprovata competenza e professionalit� nella specifica categoria di specializzazione di iscrizione. I soggetti iscritti comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'albo.
5. Alla commissione giudicatrice � affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione pu�, inoltre, valutare la congruit� delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se previsto espressamente nel provvedimento di nomina o negli atti di gara. In casi particolari, adeguatamente motivati, per i contratti di cui al comma 3, possono essere demandate alla commissione anche le funzioni di seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara.
6. La commissione, costituta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, per i contratti sottosoglia comunitaria, pu� essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.
7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i compensi e i rimborsi dei commissari esterni alla stazione appaltante.
8. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui al comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
9. Si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilit� e le condizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5, 6, 7, 9 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivit� previste dagli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Emendamento numero 38 parere contrario, emendamento numero 85 parere favorevole, emendamento numero 84 parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 84. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36:
Art. 36
Ufficiale rogante
1. Nelle amministrazioni del sistema Regione, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalit� elettronica, prescritta dall'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'osservanza delle modalit� stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili.
2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dall'ufficiale rogante della Centrale regionale di committenza e di cui all'articolo 44, per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione.
3. L'ufficiale rogante � necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.
4. L'incarico di ufficiale rogante � conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area giuridico-amministrativa da almeno tre anni. Con il provvedimento di nomina � individuato, inoltre, l'ufficiale rogante sostituto, con profilo professionale nella predetta area, che interviene in caso di assenza temporanea, di incompatibilit� o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, dell'ufficiale rogante titolare.
5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:
a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di ufficiale rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.
6. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attivit� formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare le funzioni di cui al presente articolo e stipula polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37. All'articolo 37 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Linee guida e codice regionale di buone pratiche
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 44, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 19, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit� prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso e alla valutazione della congruit� delle offerte anormalmente basse.
2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono, inoltre, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, e dei materiali di risulta provenienti da attivit� estrattive.
3. La Giunta regionale, con le modalit� di cui al comma 1, approva il codice regionale di buone pratiche, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, rivolto a facilitare l'accesso delle micro e piccole e medie imprese agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti applicano la normativa sui contratti pubblici cos� da agevolare la partecipazione delle micro e piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sul numero 39 parere contrario, sul numero 86 parere contrario, sul numero 6 invito al ritiro, e sul numero 7 invito al ritiro o parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Il parere � conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Luigi Ruggeri. Ne ha facolt�.
RUGGERI LUIGI (PD). Io volevo fare una considerazione su questo articolo e anche sugli articoli successivi che attengono fondamentalmente allo stesso argomento. Credo che se noi vogliamo definire una certa specialit� in una occasione come quella che disciplina la legge sugli appalti, non possiamo prescindere dall'introdurre delle considerazioni di valore rispetto al tema e rispetto soprattutto al valore del lavoro. E' l'occasione credo che ci possa permettere di non improntare la legge a un semplice adempimento formale e non far sottostare comunque le scelte legislative all'idea che non possano essere considerate nell'attivit� degli appalti anche il dato della responsabilit� sociale delle imprese. Il dato della responsabilit� sociale delle imprese � un dato che viene valorizzato a livello comunitario che � stato anche ripreso dalle direttive europee del 2014, ed � un dato su cui si sta innestando molta della riflessione intorno a noi, cito per esempio quello che � avvenuto lungo l'ultima Conferenza per il lavoro, la settimana per il lavoro promossa dalla Conferenza episcopale tenuta proprio a Cagliari. Su questo ambito non � impossibile dover amplificare il valore della responsabilit� sociale delle imprese e valorizzarlo dentro gli appalti perch� io credo che se noi introduciamo delle considerazioni riguardo alla qualit� del lavoro, penso a cose banali, penso alle mense dove c'� per esempio un dettaglio, in cui c'� un'applicazione della forza lavoro che crea del dumping sociale, dove ci sono l'applicazione di contratti, i pi� diversi, i pi� svantaggiosi per i lavoratori, penso alle condizioni per cui nell'offerta complessiva, nell'offerta economicamente pi� vantaggiosa debba essere valorizzato il fatto che si impieghi pi� forza lavoro oppure che non si impieghi del lavoro interinale a condizioni di dumping per esempio che non rispondano ai diritti del lavoro nella legislazione italiana, penso al fatto che si possa introdurre la certificazione etica o piuttosto una certificazione di legalit�. Io credo che questi elementi debbano far parte di una legislazione che voglia considerare il valore dell'appalto senza arrendersi al fatto che esiste una legge del mercato che obbliga necessariamente al massimo ribasso. Dobbiamo provare ad introdurre nella nostra legislazione quegli elementi che valorizzano il lavoro, valorizzano il lavoro buono, o lo facciamo adesso, lo facciamo noi, altrimenti che senso ha descrivere una disciplina in Sardegna del lavoro che sia diversa da quella che avviene a livello nazionale. Mi pare anche un dato logico il fatto che introducendo per esempio delle certificazioni di valore e introducendo per le nostre aziende la possibilit� di ottenere delle contribuzioni sull'acquisizione di quelle certificazioni, si determinino anche delle condizioni di relativo maggiore vantaggio o di maggiori possibilit� per le imprese sarde, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che il lavoro che si genera qui sia un lavoro ben fatto, ben retribuito, non dobbiamo vedere come succede per esempio negli appalti della vigilanza al massimo ribasso che arrivino delle imprese che pratichino contratti inferiori a quelli stabiliti a livello nazionale e si aggiudichino degli appalti rispetto ai quali abbiamo delle declassificazioni dei lavoratori, rispetto ai quali i lavoratori devono accontentarsi per il fatto che � la legge del mercato. Io credo che se l'ambito legislativo possa proteggere i pi� deboli, possa determinare una condizione di responsabilit� sociale ed ambientale che non sia solamente quella classica declinata nel lavoro dei meno abili, dei soggetti svantaggiati oppure in alcune condizioni ambientali che siano l'impatto di materiali o delle regole per il riciclo, se ci si allarga poco poco rispetto a questo standard minimo forse non facciamo una cosa cattiva e forse specifichiamo e diamo un significato al valore di specialit� che stiamo cercando di attribuire a questa legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dei lavori pubblici. Ne ha facolt�.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Integrando il precedente intervento effettivamente metto in evidenza che l'articolo 37 ha come titolazione "Linee guida e codice regionale di buone pratiche". Bene, queste buone pratiche non possono essere solo quelle degli acquisti verdi o quelle dell'incentivo dei materiali locali verso i quali abbiamo una sensibilit�, forse per qualche deformazione professionale, come pensiamo ai lavori pubblici. Ma � responsabilmente corretto che prendano in considerazione anche i parametri di responsabilit� sociale, ambientale e fiscale delle imprese per quello che � il punto di osservazione sull'andamento del mercato e le difficolt� che lo stesso incontra quando si rivolge ai fabbisogni dei lavoratori che ne sono coinvolti.
PRESIDENTE. Quindi mi pare che sugli emendamenti numero 6 e 7 ci sia un parere favorevole della Giunta.
E' iscritto a parlare il consigliere Gianfranco Congiu. Ne ha facolt�.
CONGIU GIANFRANCO (Partito dei Sardi). Sottoscrivo le considerazioni del collega Ruggeri, ma devo anche far notare che proprio quelle istanze di cui si � fatto portatore il collega Ruggeri sono assolutamente presenti nel testo legislativo. Senza farla molto lunga, articolo 37, per la prima volta viene introdotta un'attenzione inusitata alle micro imprese, che sono l'intelaiatura portante delle aziende presenti in Sardegna; l'articolo 38, un'attenzione formidabile ai pagamenti, al sistema dei pagamenti per la prima volta anche nei confronti dei fornitori, e voi sapete qual � la criticit� dei grossi appaltatori che bypassano i pagamenti proprio della catena pi� debole della fornitura, che sono i fornitori regionali; per non pensare poi l'articolo 39, che � intitolato "aspetti sociali e ambientali", dove le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato, o nel bando di gara, condizioni di premialit� per tutti coloro che occupano disoccupati di lunga durata, lavoratori svantaggiati, che introducono azioni di formazione per i disoccupati. Cio� tutto il corredo etico sociale di cui si � fatto portatore il collega Ruggieri � assolutamente presente nell'intelaiatura, quindi ragionare ad integrazione mi va bene, ma non facciamo passare il messaggio che � una intelaiatura arida sotto il profilo dell'approccio alla valenza etico sociale delle imprese, � l'esatto contrario.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo 38 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art. 38
Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi
particolari
1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 105, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, e la redazione grafica degli elaborati progettuali;
b) nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuit� aziendale, secondo le determinazioni assunte dal tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante nel capitolato speciale o nel bando di gara pu� indicare se intende corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, se sussiste obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.
3. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. Se ricorrano condizioni di crisi di liquidit� finanziaria dell'appaltatore, accertate dalla stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti raggruppati o consorziati, nel caso di operatori economici con idoneit� plurisoggettiva, per il contratto di appalto in corso pu� provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti e alle societ�, anche consortili, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, eventualmente costituito per l'esecuzione unitaria del contratto e al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
5. � sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuit� aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dalle eventuali imprese mandanti, nel caso di operatori economici con idoneit� plurisoggettiva, e dalle societ�, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto e dal subappaltatore o dal cottimista.
6. � fatto obbligo, altres�, all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libert� d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.
7. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate di cui al comma 6, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
8. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 40 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 39. All'articolo 39 sono stati presentati degli emendamenti. � stato presentato uno sostitutivo totale, che per� � ricompreso negli emendamenti aggiuntivi numero 88, 89 e 90, quindi mettiamo in votazione questi emendamenti e su questi chiedo i pareri.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
Art. 39
Aspetti sociali e ambientali
1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilit� si rinvia, rispettivamente, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, compatibilmente con la natura del contratto, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza pu� essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.
3. Nei casi in cui � previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilit�, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformit� agli elementi di sostenibilit� ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, inoltre, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali, e l'impiego di personale apprendista, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta. La Giunta regionale definisce in merito idonei criteri.
4. Allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attivit� di cava), che hanno gi� ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), con esito positivo di compatibilit� ambientale o di non assoggettamento a VIA.
5. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 4, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e se dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione gi� approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.
6. Quando il criterio di aggiudicazione � quello dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit� prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilit� ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determina un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.
7. L'offerta economicamente pi� vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del miglior rapporto qualit� prezzo � valutata, se ne ricorrano i presupposti, compatibilmente con la natura del contratto, sulla base delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cui al presente articolo.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 87 il parere � contrario, sull'emendamento numero 88 il parere � favorevole, sull'emendamento numero 8 mi rifaccio alle considerazioni dell'assessore precedenti quindi il parere � favorevole, sull'emendamento numero 89 il parere � contrario, sull'emendamento numero 9 mi rifaccio alle precedenti considerazioni dell'Assessore quindi parere � favorevole, sull'emendamento numero 90 il parere � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 88. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 89. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40. All'articolo 40 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
Art. 40
Qualit� dei servizi di ristorazione collettiva
1. Con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la Regione promuove, nell'ambito degli stessi, il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorit� a quelli di cui si garantisce l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la qualit� della formazione degli operatori.
2. Ai sensi della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalit� operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziate per le attivit� formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.
5. In conformit� a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualit�, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, delle esigenze sociali e della promozione dello sviluppo locale sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.
6. Per le finalit� di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 91 � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 91. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41
Sopralluogo
1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito le modalit� idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purch� dipendenti del concorrente.)
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 42. All'articolo 42 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
Soccorso istruttorio
1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarit� essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in sede di gara, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di tali elementi, documenti e dichiarazioni entro cinque giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 42 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 43. All'articolo 43 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43
Qualificazione delle stazioni appaltanti
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualit�, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilit� delle attivit� e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti numero 43 e 92 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 44. All'articolo 44 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
Art. 44
Centrale regionale di committenza
1. Al fine di garantire l'unitariet� della gestione nelle attivit� di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale struttura dell'Amministrazione regionale, di seguito denominata CUC RAS, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 44 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell' articolo 45. All'articolo 45 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45
Promozione dei sistemi
e degli strumenti telematici
1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.
2. Per le medesime finalit� di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SPD), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 93 � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 93. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46. All'articolo 46 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46
Piattaforma telematica regionale di negoziazione
1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, e per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La piattaforma telematica regionale � costituita quale articolazione del Sistema pubblico di connettivit� (SPC).
3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla piattaforma telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle procedure di competenza.
4. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilit� dei sistemi informativi;
b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione;
c) l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da pi� amministrazioni aggiudicatrici;
d) l'interoperabilit� con il sistema dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 4 sono definite nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici e di enti locali, finanze e urbanistica.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SDP), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 99 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 99. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47. All'articolo 47 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47
Esercizio associato delle funzioni e avvalimento
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonch� dal titolo VIII, capo I, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attivit� di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
b) programmazione dell'attivit� contrattuale;
c) responsabile di progetto e responsabile per fasi, e relative attivit� di supporto;
d) progettazione;
e) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;
f) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 pu� essere svolto:
a) mediante unione di comuni;
b) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni;
c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Quando l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di responsabile di progetto o del responsabile per fasi o entrambe, il relativo incarico � svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.
4. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al titolo II, capo I, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.
5. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attivit� in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
6. Il rapporto di avvalimento � disciplinato da apposita convenzione e pu� riguardare:
a) le funzioni di responsabile di progetto, ai sensi degli articoli 32 e 33;
b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 34;
c) le funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 32, comma 2;
d) l'espletamento delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 43;
e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza, e il collaudo.
7. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilit� e le modalit� di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attivit� incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SPD), relatore di maggioranza. Il parere sull'emendamento numero 97 � favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 97. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48. All'articolo 48 sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:
Art. 48
Fascicolo degli immobili pubblici
1. � istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Tale fascicolo � redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, se possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
2. La predisposizione del fascicolo, debitamente aggiornato, � presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso. In occasione di compravendite o locazioni l'ente proprietario fornisce all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato.
3. Alla compilazione del fascicolo dell'immobile pubblico provvede un tecnico abilitato dell'ente proprietario, in possesso di adeguata competenza e professionalit�, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella disponibilit� dello stesso ente ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. Nel caso in cui l'organico dell'ente presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso di adeguata competenza e professionalit� necessaria per lo svolgimento delle attivit� di cui al presente titolo, secondo quanto attestato dal dirigente competente; tali attivit� possono essere affidate, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, utilizzando preferibilmente l'elenco di cui all'articolo 21.
5. Gli uffici pubblici garantiscono forme di cooperazione applicativa, previa sottoscrizione di protocolli, per l'acquisizione, con modalit� elettronica, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo dell'immobile pubblico.)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facolt� di parlare il consigliere Eugenio Lai, relatore di maggioranza.
LAI EUGENIO (SPD), relatore di maggioranza. Il parere sugli emendamenti numero 46 e 94 � contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facolt� di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
BALZARINI EDOARDO, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 94. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.
(Non � approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 49
Dichiarazione di conformit�
1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:
a) la conformit� alla configurazione originaria, nel caso in cui l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali, sotto il profilo sia strutturale e funzionale, sia impiantistico;
b) nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile, l'insussistenza di situazioni di pregiudizio alla stabilit� e all'idoneit� statico-funzionale e impiantistica dell'edificio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non � resa in assenza della disponibilit� della documentazione ritenuta necessaria e non acquisibile e la relativa carenza � comunicata all'ente proprietario.)
PRESIDENTE. Poich� non vi sono iscritti a parlare metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50, all'articolo 50 � stato presentato l'emendamento numero 12, inammissibile.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 50
Schema tipo del fascicolo del fabbricato
1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, e le modifiche apportate rispetto alla fisionomia originaria.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono ad acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare e, nello stesso termine, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, � approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altres�, i contenuti e le modalit� di redazione e di aggiornamento dello stesso.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente titolo.)
PRESIDENTE. Poich� non vi sono iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 51
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Per la disciplina di ogni materia non regolata dalla presente legge, si rinvia al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi atti attuativi, e ad ogni altra disposizione statale o dell'Unione europea in materia.)
PRESIDENTE. Poich� non vi sono iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 52
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale);
b) il comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);
d) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
e) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
f) i commi 7 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF);
h) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).)
PRESIDENTE. Poich� non vi sono iscritti a parlare metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:
Art. 53
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
PRESIDENTE. Poich� non vi sono iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.
(� approvato)
Passiamo alla votazione finale della legge.
Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facolt�.
ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, siamo ai titoli di coda, devo dire che per certi versi se fossero state apportate quelle piccole modifiche e perfezionata la norma in maniera pi� chiara avremmo avuto un altro approccio e forse avremmo anche apprezzato di pi� il lavoro, tuttavia l'augurio � veramente che possa essere una legge che vada nella direzione di equit�, soprattutto nel riconoscere che � rivolta principalmente a settori delle attivit� produttive importanti per la nostra Regione. Noi rimaniamo dello stesso avviso, per quanto ci riguarda ci sono dei punti che saranno oggetto di attenzione, quanto meno nessuno si augura che possa essere ovviamente impugnata un'ulteriore legge della Sardegna ma se ci� dovesse accadere io voglio che rimanga agli atti che da questo gruppo, Forza Italia, sono arrivate tutte le osservazioni e le perplessit� per le quali forse valeva la pena di soffermarsi. Forse valeva anche la pena di soffermarsi e di cambiare l'approccio, collega Congiu, io la stimo per� non credo nelle cose e nelle procedure che vengono fatte solo via internet, i computer sono macchine ma non sono uomini e non sono neanche uomini intelligenti, quindi credo che un confronto diverso forse si sarebbe dovuto fare. Non � avvenuto, � stata una vostra scelta, ci auguriamo veramente che possa essere considerata una buona norma, certamente non lo �, quell'agenzia, quella societ� in house, per quanto, ci riguarda creer� tanta confusione. Mi auguro solo e forse � l'ultima osservazione che facciamo prima di fare dei voli veramente che poi forse possono portarci in direzioni completamente sbagliate, vi chiedo di valutare attentamente su come dovr� essere composta e articolata e da quale personale soprattutto sar� il riferimento di questa societ� in house, il nostro voto comunque � di astensione grazie.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 417.
(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
(Il Consiglio approva).
La seduta � tolta, la Conferenza dei Capigruppo � convocato per domani alle 13 per programmazione lavori.
La seduta � tolta alle ore 19 e 56.