Seduta n.293 del 14/05/1998 

CCXCIII SEDUTA

(Pomeridiana)

Giovedì 14 maggio 1998

Presidenza del Vicepresidente Milia

La seduta è aperta alle ore 16 e 06.

DEMONTIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di martedì 12 maggio 1998, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Amadu: "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interventi di promozione. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32" (99), LODDO: "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32: 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (131), Ferrari - Balia - Ballero - Degortes: "Norme per l'esercizio e la promozione dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 (Disciplina e incentivazione dell'agriturismo)" (134), Lorenzoni: "Disposizioni per l'esercizio e la disciplina dell'attività agrituristica in Sardegna. Interventi di sostegno. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e successive modifiche" (138) e dei disegni di legge "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32 'Disciplina e incentivazione dell'agriturismo'" (201) e "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti" (296)

PRESIDENTE. Riprendiamo con l'esame del progetto di legge unificato sull'agriturismo. Si dia lettura dell'articolo 16.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 16

Classificazione delle aziende agrituristiche

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.Classificazione delle aziende agrituristiche. L'Assessore Regionale all'Agricoltura e Riforma Agropastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta Regionale sentito il parere della Commissione Consiliare competente in materia di agricoltura.

PRESIDENTE. All'articolo 16 sono pervenuti sei emendamenti. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, Segretario:

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Per illustrare l'emendamento numero 27 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta propone due emendamenti tecnici, uno sostituivo dell'emendamento numero 52 che recita: "agli aiuti previsti dall'emendamento numero 29 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS della decisione favorevole della Commissione CEE, ovvero alla scadenza del 60° giorno della notifica delle proposte. Sostituisce il 52 e non ha numero; io sto leggendo all'Aula questi emendamenti di tipo tecnico che servono per rendere la legge perfettamente in linea con le disposizioni comunitarie.

L'altro, che diventa un articolo aggiuntivo all'articolo 13 recita: gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 13 e 15 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis, di cui alla decisione 96C68 CEE della Commissione del 6 marzo 1996.

Con questo emendamento noi, praticamente, garantiamo che la parte della legge, per la parte di aiuti che sono sotto il minimo stabilito dall'Unione Europea che è di 100.000 ECU, si possa procedere immediatamente all'attuazione degli aiuti. Quindi, con questi due emendamenti tecnici, praticamente, noi sia per la parte immediatamente attuabile, sia per la parte non immediatamente attuabile ci conformiamo alla normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Avevo chiesto anche l'illustrazione dell'emendamento numero 27.

FERRARI (F.D.S. Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. L'emendamento 27 è quello relativo ai massimali. Di questo emendamento abbiamo parlato nel corso della trattazione di altri articoli, è talmente semplice, si dà per illustrato, comunque è la riduzione del massimale previsto nella legge numero 8 di quest'anno da trecento milioni a duecento milioni.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'on. Marrocu sull'emendamento numero 29 la Presidenza osserva che questo emendamento non è attinente alla materia trattata, cioè al collegato delle leggi sull'agriturismo. Quindi vorrei chiedere all'onorevole Marrocu nella sua esposizione di giustificare questo emendamento numero 29, o perlomeno di trovare un accordo nell'Aula.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Nella legge numero 33, che fu approvata nel 1995, fu introdotta una norma che consente, in deroga alla legge numero 60 (la legge sulla piccola proprietà contadina) il passaggio dell'azienda da padre in figlio se questa azienda era in crisi ed era a prevalente attività serricola. Questo fatto, mi riferisco in particolare al secondo comma dell'emendamento, della precisazione che il passaggio di proprietà all'interno dello stesso nucleo familiare fosse possibile solo all'interno di azienda per attività serricole, è una limitazione anche per il passaggio di proprietà all'interno del nucleo familiare per le aziende che possono avere anche uno sviluppo agrituristico, nel senso che spesso può avvenire che l'interesse ad avere attività agrituristiche sia più dei figlioli del titolare che dello stesso titolare. Questa possibilità del passaggio dell'azienda noi con quella legge del 1995, la numero 33 che modificava la legge numero 18, lo avevamo visto possibile solo per le aziende in crisi a prevalente attività serricola. Quindi questa operazione del passaggio all'interno del nucleo familiare è possibile per le aziende serricole, non è possibile per altro tipo di aziende.

Poiché la Commissione ha approvato recentemente anche altre norme per aziende in difficoltà, sempre per il settore serricolo, in Commissione era emersa una polemica in questa direzione, sostenendo la tesi che le norme che stavamo andando a fare finivano per tutelare solo il settore serricolo, e che se anche questa legge era finalizzata a ridare slancio e possibilità di essere recuperate ad aziende in crisi, queste aziende potevano essere recuperate anche da un familiare e non si poteva recuperarle da parte dei familiari perché non erano a prevalente attività serricola. Ora, proponendo di cassare quel comma "a prevalente attività serricola" si consente questo passaggio di proprietà delle aziende all'interno del nucleo familiare, quindi la possibilità poi di predisporre progetti anche per le aziende che non hanno prevalente attività serricola, quindi anche per le aziende zootecniche, per le aziende che sono a frutteto e così via.

Quindi è vero che interviene sulla legge numero 60, però è vero che essendo questa legge finalizzata a ridare vigore al settore agricolo, uno dei sistemi è anche quello di mantenere unita l'azienda e di consentire all'interno dello stesso nucleo familiare anche i passaggi di proprietà.

Questa era la finalità dell'articolo, il primo comma invece è una questione tecnica relativa al fatto che queste risorse coprono soltanto l'atto di compravendita; in questo modo si estende la possibilità che il mutuo copra l'intera spesa in modo che l'agricoltore o il familiare abbia la possibilità che anche le spese che sono aggiuntive al costo dell'atto di compravendita possano essere coperte dal mutuo. L'interesse maggiore viene dalle organizzazioni professionali che hanno avuto questo problema e l'hanno segnalato più volte alla Commissione, e che ha comunque una attinenza anche nell'attività agrituristica. Ciò che ci interessa di più è il secondo comma che consentirebbe di togliere dalla legge questa norma che prevede che il passaggio di proprietà possa avvenire per le aziende in crisi solo quando sono a prevalente attività serricola e non invece anche per le aziende zootecniche o per le aziende frutticole, e siccome la crisi oggi investe non più solo il settore serricolo, ma investe anche gli altri settori, abbiamo pensato di introdurre questo emendamento.

Nell'emendamento c'è un errore sul capitolo, perché il capitolo di riferimento è il capitolo 06220, e comunque voglio anche precisare che non c'è una richiesta di risorse in questa direzione, cioè per questo non si utilizza una lira dei fondi stanziati per l'agriturismo, perché il capitolo 06220 ha già diciasette miliardi nel bilancio '98 ed è un fondo di rotazione della piccola proprietà contadina, quindi non andremo a togliere una lira dall'agriturismo in funzione del capitolo 06220, tant'è che nella proposta dell'emendamento alla parte finanziaria si vedrà che su questo capitolo non viene messa una lira, perché si tratta solo di una norma tecnica, cioè consentire che il passaggio all'interno dello stesso nucleo familiare non sia riservato solo alle aziende in crisi a prevalente attività serricola, ma sia possibile anche per aziende in crisi, che magari sono zootecniche o agrituristiche e che però sono in crisi.

PRESIDENTE. Nel caso che questo emendamento venisse accolto nel titolo della legge dovrebbe essere inserito anche: Modifiche e integrazioni alla legge regionale numero 60", perché si ha una spiegazione di questo emendamento, diversamente rimarrebbe questo emendamento se viene accolto appeso ad un articolo e nessuno avrebbe un riferimento esatto della legge.

Per illustrare l'emendamento numero 37 ha facoltà di parlare il consigliere Lorenzoni.

LORENZONI (Popolari). L'emendamento riguarda una semplice integrazione. L'articolo 16 prevede infatti che l'Assessorato regionale agricoltura e riforma agro-pastorale provveda a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. L'emendamento tende ad aggiungere anche il parere delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 46 ha facoltà di parlare il consigliere Carloni.

CARLONI (A.N.). Questo emendamento era stato presentato proprio nella previsione che la legge venisse "smagrita" in alcuni punti dove si lasciava proprio la possibilità al legislatore di determinare con più precisione in un secondo momento quelle che erano le direttive generali della legge. Alcune parti sono state riempite, altre rimangono ancora da riempiere, ci sono molte materie che possono essere normate con regolamento, per cui io penso che nonostante sia venuta meno per parti la proposta rimanga ancora valida perché con il regolamento si devono determinare cose che nella legge non sono entrate e non dovrebbero entrare.

PRESIDENTE. L'emendamento n. 52 viene modificato oralmente in ordine a quanto detto dall'Assessore.

Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Sono tutti accolti.

Mi volevo rimettere all'Aula per l'emendamento n. 37, però penso che sia giusto che per le direttive per la classificazione delle aziende siano sentite le organizzazioni, non so se sia obbligatorio metterlo per legge, però mi pare corretto che un argomento come questo, prima di affrontare delle direttive, oltre alle Commissioni, siano sentite le categorie interessate. Penso che l'Assessore l'avrebbe fatto ugualmente, se si vuole mettere per legge si metta.

Sugli emendamenti così come corretti dall'Assessore siamo d'accordo.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sul 46?

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Sull'emendamento n. 46 è già previsto nei vari articoli che siano emanate direttive, del resto il collega Bonesu stamane ha letto una norma, una legge, che prevedeva proprio questo. Mi sembra più superfluo che altro l'emendamento n. 46, perché in ogni articolo rimanda a direttive che dovranno essere emanate entro tale data, quindi mi pare ripetitivo; non crea danno, ma non crea neanche benefici. E` un riflessione che invito a fare il collega che l'ha presentato, perché le direttive sono già previste.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. L'emendamento numero 27 è della Giunta. Per l'emendamento numero 29 parere favorevole; emendamento numero 37 parere favorevole; emendamento numero 46 parere contrario per tutti i ragionamenti fatti durante la discussione, e ribadendo che se prevediamo l'approvazione di un regolamento dobbiamo ridiscutere tutto in Aula, in Consiglio e il provvedimento dovrebbe andare anche alla Corte dei Conti, quindi questa legge finirà il prossimo anno. Se abbiamo deciso di accelerare continuiamo ad accelerare, quindi questo è non approvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo.Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C. - Progr.). Non siamo pregiudizialmente contrari all'emendamento n. 29, però dato che non abbiamo approfondito il caso anche rispetto alle conseguenze che si hanno attraverso l'approvazione di questo emendamento, rispetto anche agli effetti concreti che si hanno rispetto al settore che si va a penalizzare, nel senso che l'emendamento incide profondamente su una scelta politica che precedentemente il Consiglio ha fatto, quella delle agevolazione nei confronti del settore serricolo. Mi auguro che il presidente alla Commissione e comunque chi presenta questo emendamento abbia definito e abbia il quadro delle situazione e delle conseguenze che l'approvazione di questo emendamento ha, nel senso che non provoca problemi ad un presupposto politico che era quello di dare risposta ad un settore più volte dichiarato in crisi, e su cui più volte e anche recentemente ci siamo pronunciati attraverso l'approvazione di una Legge.

Per cui sollevo un'osservazione, non tanto di legittimità, ma di opportunità rispetto ad una precisa conoscenza che non so quanto il Consiglio possa in questo momento avere.

Oltre a questo si evince un altro aspetto, che stiamo parlando di una norma alquanto particolare, che non si collega assolutamente con il provvedimento legislativo che stiamo discutendo, che è quello dell'agriturismo, per cui non vorrei che l'approvazione di questa norma portasse ulteriori ritardi all'approvazione, o comunque a una serie di osservazioni che possono essere rilevate dalla Comunità Europea, per cui porti ad un rinvio dell'attivazione pratica della stessa legge sull'agriturismo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.).Una precisione per insistere sull'emendamento da noi presentato. Innanzitutto una precisazione dal punto di vista di tecnica legislativa, nel senso che c'è stata una omissione, in quanto non verrà emanato ma verrà proposto al Consiglio che approverà un eventuale regolamento, così come proposto dall'emendamento n. 46, e la seconda per dire che le direttive sono cose ben diverse da un regolamento. Le direttive, lo dice il nome stesso, sono delle indicazioni essenziali, generali, che differiscono da un regolamento, che è cosa più precisa e determinata. Mi rifaccio ancora una volta al tipo di legislazione che era stata proposta dal collega Lorenzoni, dove con pochi articoli essenziali, 8 - 9 articoli, aveva delineato essenzialmente la legge, ma a corredo della legge c'era un regolamento con 29 pagine. Io penso che non si possa mai trattare di direttive che regolino in modo così organico, preciso e necessario, peraltro, alcune materie che riguardano l'agriturismo, per cui insisto a dire che vi era necessità di predisporre un apposito regolamento che verrà presentato al Consiglio e non emanato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 52, nella formulazione prevista dall'assessore, che così recita: "Agli aiuti previsti dall'emendamento n. 29 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS della decisione favorevole della Commissione CEE, ovvero alla scadenza del 60° giorno della notifica della proposta".

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Vorrei proporre anziché "alla scadenza" "della scadenza" perché mentre alla decisione favorevole si dà pubblicità sull Bollettino Ufficiale, sarebbe opportuno farlo anche della scadenza che è un atto non pubblico. Quindi, se il proponente è d'accordo modificare "alla" con "della".

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni metto in votazione l'emendamento numero 52 così come riformulato. Chi lo approva alzi la mano.

( E' approvato).

Altro emendamento tecnico proposto e illustrato dall'Assessore: "Gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 13 e 15 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti dei minimi di cui alla decisione 97 C/68 (?) CE della Commissione del 6 marzo 1996".

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo II.

CONCAS, Segretaria:

TITOLO II


NORME PER L'ESERCIZIO
DEL TURISMO RURALE

PRESIDENTE. E' stato presentato l'emendamento numero 55. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:



PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

CONCAS, Segretaria:

Art. 17

Definizione di turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale;

b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;

c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). La norma finanziaria va rivista nell'insieme o rimane così? Visto che la norma finanziaria era comprensiva dei due provvedimenti, sia del turismo rurale che dell'agriturismo, automaticamente andrà modificata anche la norma finanziaria.

PRESIDENTE. In fase di coordinamento cadrà la parte relativa al turismo rurale.

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

CONCAS, Segretaria:

Art. 18

Denominazione delle attività di turismo rurale

1. Il termine 'turismo rurale' è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.

2. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 1 si applica una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

CONCAS, Segretaria:

Art. 19

Tipologia degli esercizi di turismo rurale

1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, con le seguenti tipologie di esercizi:

a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e integrazioni;

c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

CONCAS, Segretaria:

Art. 20

Edifici destinati all'esercizio del turismo rurale

1. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al turismo rurale può avvenire, laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La realizzazione dei punti di ristoro di cui al comma 2 dell'articolo 17 della presente legge deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

CONCAS, Segretaria:

Art. 21

Soggetti legittimati all'esercizio
del turismo rurale

1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 i seguenti operatori:

a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

CONCAS, Segretaria:

Art. 22

Autorizzazione per l'esercizio del turismo rurale - Competenze dei comuni

1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri e di pubblici esercizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

CONCAS, Segretaria:

Art. 23

Classificazione, vigilanza e controllo

degli esercizi di turismo rurale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di classificazione degli esercizi di rilascio, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione amministrativa, nonché per la vigilanza, il controllo e la comminazione di sanzioni, le aziende che praticano il turismo rurale sono assoggettate alla vigente normativa in materia per gli esercizi alberghieri e i pubblici esercizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

CONCAS, Segretaria:

Art. 24

Incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di destinazione

1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 "Interventi creditizi a favore dell'industria turistica". Alle opere agevolate in base al presente articolo si applica il contenuto dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura del Titolo III.

CONCAS, Segretaria:

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

CONCAS, Segretaria:

Art. 25

Abrogazione della legge regionale 32 del 1986

1. E' abrogata, con esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

CONCAS, Segretaria:

Art. 26

Norma transitoria

1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 ,5 e 6. Se viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32 del 1986 transitano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo 9 della presente legge, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito. Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori agrituristici iscritti provvisoriamente nell'elenco e ai quali non è stata rilasciata la autorizzazione prevista dal comma 2 del presente articolo sono cancellati dall'elenco stesso.

3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 32 del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3.

4. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle aziende.

5. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori agrituristici a valere sulla legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono liquidate con le risorse previste per l'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 26. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:



PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S. d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha la finalità di consentire un passaggio dolce delle imprese che attualmente fanno agriturismo e che non rientrano nei parametri. Aleggia altra attività turistica, per cui occorre un tempo per la loro classificabilità come locande, e poiché saranno necessarie opere, in certi casi di una certa entità, considerati i tempi necessari per ottenere concessioni edilizie ed autorizzazioni varie per ottenere finanziamenti, considerato che i lavori non possono svolgersi durante la stagione turistica, sembra opportuno questo termine di 36 mesi anche per evitare che l'anno prossimo, alla scadenza dei 12 mesi, ci troviamo richieste di proroga che sarebbero molto giustificate, e ci troviamo a votare l'ennesima proroga. Quindi io ritengo che vada dato un termine adeguato in partenza e poi non si diano proroghe.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Mi sembrano un po' eccessivi tre anni di provvisorietà. Noi avevamo previsto 12 e 24 mesi di fatto, perché 12 è perché i Comuni accertino e 24 sono i due anni per consentire che chi non è in regola transiti dall'agriturismo al turismo rurale. Quindi si faccia dare l'autorizzazione non avendo azienda agricola. Mi pare che 36 mesi siano un po' eccessivi, non lo so. Non ne abbiamo discusso in Commissione, quindi mi dovrei rimettere all'Aula su questo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Sono d'accordo su quell'emendamento, però nel comma 3 mi sembrano eccessivi 24 mesi di proroga per l'agricampeggio, per mettersi in regola con le norme igienico-sanitarie; cioè sembrano già abusive di fatto quelle che esistevano da prima senza rispettare le norme igienico-sanitarie; se poi si vogliono legalizzare ancora questi che sono in assenza delle norme per ulteriori 24 mesi mi sembra un po' eccessivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.) relatore. Mettiamo 24 mesi per tutto: 1°, 2° e 3° comma, e non 36, due anni mi sembrano più che sufficienti perché uno si metta in regola. Mi pare che il collega Bonesu sia d'accordo.

PRESIDENTE. Accogliamo questo emendamento orale in entrambi i commi: i termini sono 24 mesi. Quindi l'emendamento numero 26 decade, è ritirato? Poniamo in votazione l'emendamento numero 26, così come riformulato.

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

CONCAS, Segretaria:

Art. 27

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 1998.

2. Alle spese derivanti dagli articoli:

I. 15, lett. a), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate nel capitolo 06304 del bilancio della Regione per gli anni 1998 - 1999 e successivi;

II. 15, lett. b), si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 - fondo per la formazione professionale;

III. 15, lett. c), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate sul capitolo 01090 del bilancio della Regione per gli anni 1998 - 1999 e successivi;

IV. 24 si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità stanziate sui capitoli 07017 e 07021 del bilancio della Regione per gli anni 1998 - 1999 e successivi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13, comma 1 e 2, e 15 lett. d) sono determinati dalla legge finanziaria per il 1998.

4. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999, relativamente agli anni 1998 - 1999, sono apportate le seguenti variazioni:

06 - Agricoltura

Cap. 06229/4 (D.V.)

Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, comma 1, della presente legge)

1997 ------

1998 p.m.

1999 p.m.

Cap. 06229/5 (N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01) cat. 10

Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d, della presente legge)

1997 ------

1998 p.m.

1999 p.m.

Cap. 06229/07 (N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01)

Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici (art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e articolo 13, comma 2, della presente legge).

1997 ------

1998 p.m.

1999 p.m.

PRESIDENTE. All'articolo 27 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, Segretaria:

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. L'emendamento si dà per illustrato, si aggiunge però quest'ultimo comma: "Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, gravano sui citati capitoli dei bilanci per gli anni 1998 - 2000, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi."

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà. CADONI (A.N.). Per far notare che nell'emendamento si richiama l'articolo 24, che sono incentivi per l'attività di turismo rurale e vincolo di destinazione, che abbiamo bocciato nel corso della discussione, dunque l'articolo 24 va eliminato anche dall'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 62 con l'esclusione della lettera d) e con l'integrazione proposta dall'Assessore. Chi lo approva alzi la mano.

(E` approvato)

L'articolo 5 era stato sospeso.

Erano stati sospesi gli emendamenti numero 38 e 39, presentatori Carloni e Masala, e l'emendamento numero 14, presentatori Vassallo e Montis. Si era sospeso l'articolo in attesa di trovare un accordo. Questo accordo è stato in qualche maniera trovato? Diversamente passiamo alla votazione dei tre emendamenti.

Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.) relatore. Effettivamente le argomentazioni del collega Carloni ed anche di Casu, sul fatto che viene messo a confronto valore aggiunto con prodotto lordo vendibile, è vero, anche se, accogliendo l'emendamento del collega Carloni, rimane solo un criterio o un elemento per giudicare la prevalenza, cioè quello delle ore di lavoro dedicate all'attività agricola rispetto a quella dell'agrituristica. Noi invece volevamo inserire due criteri di valutazione: o quello del lavoro, oppure anche quello della prevalenza, in questo caso dal punto di vista del reddito.

Io proverei ad avanzare un'ipotesi al collega. Dove dice: "Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, rispetto alle attività agrituristiche, si intende garantito quando il valore aggiunto derivante da quest'ultima sia inferiore a quello...", invece di mettere "della produzione lorda vendibile" proporrei di mettere "derivante da quello dell'attività agricola", cioè mettendo a confronto proprio i due valori aggiunti: quello dell'agricoltura e quello dell'attività agrituristica. In questo caso sono due cose commisurabili perché si tratta comunque di valore aggiunto. Altrimenti non saprei, e a quel punto mi è indifferente qualsiasi tipo di soluzione. Cioè mettendo a confronto i due valori aggiunti: quello dell'agricoltura e quello dell'agriturismo, e non invece per l'agricoltura il prodotto lordo vendibile e non il valore aggiunto. Però questo non lo so, perché in agricoltura spesso il valore aggiunto non c'è, nel senso che ci sono difficoltà e crisi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S.-Progr. Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Io non so se ci siano fatti nuovi dalla discussione di ieri ad oggi, però io continuo a restare convinto che la formulazione prevista è giusta, è corretta, e da due possibilità all'azienda agrituristica; cioè una facendo il raffronto tra il tempo e il lavoro per l'attività agricola vera e propria e quella agrituristica, e l'altra invece di valutare il valore della produzione lorda vendibile, che è valutabile con parametri precisi in relazione alle colture e agli ettari, e dall'altro c'è il valore aggiunto, e si capisce benissimo cos'è il valore aggiunto. E` stato spiegato ieri, si può rispiegare: è quanto di più, è il maggior ricavo rispetto ai prodotti dell'azienda utilizzati, o anche ai prodotti comprati altrove, è il maggior ricavo che deriva da quella attività; quindi la differenza non è esattamente l'utile perché ci sono anche le spese e il maggior ricavo, ed è confrontato con il ricavo che si avrebbe dall'azienda se non ci fosse l'attività agrituristica. Questo è il punto, quindi è un parametro in più, per cui io lo lascerei, però mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Volevo dire che più che pasticciare il comma 2, forse è meglio toglierlo interamente, perché comunque in tutta la legge c'è scritto che l'attività agricola deve essere prevalente. Il terzo comma dell'articolo 5 prevede che questo elemento sia dimostrato da una relazione; quindi, eventualmente, si toglie direttamente tutto il comma 2; è già previsto che ci deve essere la prevalenza, e poi, caso mai, nelle direttive l'Assessorato stabilirà magari i criteri per dimostrare la prevalenza; anche se, ripeto, in tutta la legge è previsto sempre un riferimento al fatto che sia prevalente l'attività agricola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Mi pare che abbia ragione il Presidente della Commissione. Caro Assessore, la determinazione del valore aggiunto non è un'impresa facile. L'agriturismo dovrebbe assumere un ragioniere per poter stabilire questo valore aggiunto. E` un'impresa estremamente difficile che porterebbe a delle notevoli incertezze nella valutazione, perché devi seguire un criterio di valutazione. Quale criterio di valutazione, per esempio, nel passaggio di una bestia dal settore agricoltura al settore agriturismo? Che valutazione diamo? Ripetiamo l'esempio del vitello: tu prendi il vitello, lo macelli per la ristorazione, che valore diamo al vitello nel momento del passaggio? Perché quel valore costituisce ricavo per l'agricoltura; l'altro valore costituisce punto di partenza per la ristorazione, ma diventa una cosa estremamente complicata. Non credo che nella ristorazione abbiano quella preparazione tecnica e contabile tale da consentire di determinare questa cosa. Ma allora, tanto vale, si fa come diceva il Presidente della Commissione: si elimina il comma e si lascia solo l'altro criterio, quello della prevalenza, in sostanza del settore agricoltura. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consilgiere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Io ritengo che la produzione lorda vendibile comunque rimanga sempre superiore al valore aggiunto, a meno che non si vada a comprare all'esterno dell'azienda, perché se c'è produzione lorda vendibile c'è agriturismo, se non c'è produzione lorda vendibile non c'è agriturismo; diversamente si va fuori, ed allora il valore aggiunto può essere superiore alla produzione lorda vendibile, però se uno si avvale solo di quello che si produce in azienda, comunque rimane la produzione lorda vendibile superiore al valore aggiunto. Perché bisogna considerare che nel valore aggiunto e nella produzione lorda vendibile ci sono tante altre cose, perché una cosa è il valore aggiunto ed una cosa è il tornaconto, parlando in agraria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Io credo che il requisito della principalità vada affermato per legge e quindi non sono d'accordo per la soppressione dell'intero comma. Io ritengo che sia giusta anche la formulazione, solo che si scontra con quei problemi che diceva l'onorevole Casu, che è difficile determinare a che prezzo esce dall'attività agricola e a che prezzo entra nell'attività agrituristica, perché è lo stesso soggetto che scarica e carica sui registri. Per cui direi che si può accogliere l'emendamento numero 38, lasciando come criterio quello della prevalenza del lavoro. Siccome siamo in un sistema economico e sociale in cui il lavoro è il criterio prevalente (articolo 1 della Costituzione), mi sembra che sia un criterio che coniughi criteri economici a criteri sociali, e che quindi sia un criterio che di per sé stesso resta valido.

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi? Mi pare che sia difficile trovare un accordo.

Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere della Giunta, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

FERRARI (F.D.S. Progr.Sard.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Indubbiamente le questioni sollevate hanno un loro fondamento. Io continuo a ritenere che la valutazione sul caso specifico sollevato dal collega Casu sia quella di quanto vale, in quanto produzione lorda vendibile, quel vitello, e quella è la valutazione; poi, l'altro dato è praticamente quello del ricavo. Però, se questo può ingenerare problemi, accettiamo pure la proposta adesso riformulata dal collega Bonesu, che mi sembra comunque un ausilio per la Giunta che deve fare le direttive, ed è un elemento di chiarezza. Quindi accogliamo l'emendamento Carloni e il discorso si chiude qua, se naturalmente la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Poniamo in votazione l'emendamento numero 38. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Per chiedere a nome del Gruppo di Forza Italia la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 38.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico dell'emendamento numero 38.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 55

Maggioranza 28

Favorevoli 48

Contrari 7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANUNZA - MARROCU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PIRAS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale col sistema elettronico del testo unificato delle proposte di legge numeri 99, 131,.134, 138 e dei disegni di legge numeri 201 e 296.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - GIAGU - GIORDO - LADU - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LODDO - LORENZONI - MACCIOTTA - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MILIA - MONTIS - MURGIA - OBINO - OPPIA - PIRAS - SANNA Salvatore - SANNA NIVOLI - SASSU - SCHIRRU - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 55

Votanti 55

Maggioranza 28

Favorevoli 54

Voti nulli 1

(Il Consiglio approva).

Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consugliere Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Sull'ordine dei lavori desidererei, a norma dell'Articolo 100, portare all'attenzione del Consiglio la proposta di legge 152, Tunis Marco, Fabrizio e più, che riguarda l'ordinamento del sistema di formazione professionale in Sardegna, poiché è stata presentata nel 1995, ed anche altri colleghi su questo tema hanno presentato altre proposte di legge, alla luce anche delle dichiarazioni dell'Assessore, che riconosce che è giunto il tempo di poterla discutere, io chiedo che la Commissione fissi i termini. Se è possibile potrei indicarne uno io: 60 giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S. d'Az.). Prima che l'Assemblea accogliesse la richiesta, faccio notare che c'è una mia proposta di legge nella stessa materia, quindi chiedo l'abbinamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Presidente, io non ho nessuna obiezione a fissare i termini. Chiederei al Consiglio di dare la possibilità di mettere all'ordine del Giorno nel giro della settimana - io chiederò al Presidente della Giunta - e far arrivare anche il disegno di legge della Giunta, in modo che le varie proposte si possano poi raffrontare e si possa poi arrivare ad un testo unico.

Qualora non pervenisse, il Consiglio ha tutta l'autorità di andare avanti con le proposte già in essere.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono opposizioni il termine per i progetti legge sulla formazione professionale è di 60 giorni.

Discussione generale del testo unificato delle proposte di legge Ladu - Loddo - Amadu: "Speciali norme a favore del personale appartenente al Corpo forestale" (310) e Bonesu - Sanna Giacomo - Serrenti: "Indennizzi a favore delle vittime di attentati" (395)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge numero 310 e 395. Dichiaro aperta la discussione generale.Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S. d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

LODDO (Gruppo Misto), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.) Chiedo che i lavori vengano rinviati o che sia disposta una breve interruzione di dieci minuti per decidere sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Biancareddu, la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito che qualora ci fosse stato il tempo, fino alle ore 18 avremmo esitato una o due leggi che erano all'ordine del giorno; se poi c'è una richiesta formale per la convocazione della Conferenza dei Capigruppo nulla osta che il Presidente la convochi. Diversamente andiamo avanti con l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Intervengo sull'ordine dei lavori. Il collega Biancareddu forse non sapeva che nella Conferenza dei Capigruppo avevamo deciso di lavorare fino alle ore 18. Questa legge si compone di quattro articoli, quindi mi pare ci sia il tempo per discuterla e votarla. Penso sia giusto proseguire perché solo alle ore 18 ci sono degli impegni di tipo politico esterni al Consiglio che abbiamo deciso di accogliere.

Quindi, io credo sia giusto procedere.

PRESIDENTE. Sospendo la Seduta per 5 minuti perché stanno pervenendo degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 13, viene ripresa alle ore 17 e 17.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo il voto segreto sul passaggio all'esame degli articoli dei disegni di legge numero 310 e 395.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Signor Presidente, è del tutto evidente che il compito principale di garantire la presenza della maggioranza in aula spetta e compete alla maggioranza stessa. Qui ci troviamo a discutere di una legge importantissima che riguarda, in modo particolare, gli amministratori comunali vittime di attentati, e riguarda anche i dipendenti regionali e comunali che, a causa della pericolosità del lavoro che svolgono, sono vittime spesso di questi stessi attentati. Ora, chiedere il voto segreto per il passaggio agli articoli di questo provvedimento in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi a me pare, veramente, un modo come un altro per affossare questo provvedimento. Io, naturalmente, rispetto la sovranità dell'Aula però, voglio ricordare a tutti, che poi è inutile presentarsi nelle assemblee degli amministratori comunali o anche dei dipendenti regionali e comunali a fare comizi che hanno esclusivamente un sapore di carattere elettorale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente e colleghi, volevo ricordare, per chi ancora non se ne fosse accorto, che in questo Consiglio ci sono una maggioranza e un'opposizione, e la funzione di governo, da che mondo è mondo, spetta alla maggioranza, e mi risulta che la maggioranza quando vuole essere autosufficiente lo è, in particolare nelle nomine delle presidenze degli enti e di tutto il sottobosco di cui si circonda.

Quindi è inutile, quando fa comodo, dire che è l'opposizione che deve garantire il numero legale, e quando si comanda e quando si divide invece si prende tutto da una parte. Era una precisazione dovuta e comunque confermo la richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Sull'ordine dei lavori. E` chiaro, Presidente, che l'iniziativa del collega Biancareddu smentisce quella del suo Capogruppo e le richieste del suo Capogruppo presentate questa mattina nella Conferenza da lei presieduta. L'onorevole Biancareddu ha titolo per chiedere il voto segreto per il passaggio all'esame degli articoli, ma gli altri colleghi hanno titolo per evidenziare che sul piano prettamente politico si tratta di un comportamento poco corretto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Signor Presidente, volevo far osservare che siamo in fase di votazione e che pertanto gli interventi sull'ordine dei lavori non sono consentiti, e tanto meno quando hanno uno sfondo politico perché vogliono ribaltare su altri responsabilità che poi sono esclusivamente proprie. Quindi, chiedo per cortesia, se è possibile, passare alla votazione ed evitare che si perda altro tempo.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Presidente, chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

BIANCAREDDU (F.I.) Presidente, siamo in fase di votazione!

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico del passaggio all'esame degli articoli dei disegni di legge numero 310 e 395.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 32

Votanti 32

Maggioranza 17

Favorevoli 30

Contrari 2

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BERRIA - BIANCAREDDU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FRAU - GHIRRA - LODDO - MACCIOTTA - MARROCU - MILIA - MURGIA - OBINO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCHIRRU - TUNIS Gianfranco - VASSALLO.)

La votazione è nulla per mancanza del numero legale.

Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.). Chiedo una Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni convoco una brevissima Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 24, viene ripresa alle ore 17 e 34)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto. Comunico quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, in ordine alla trattazione dei progetti di legge 310 e 395. I progetti di legge verranno portati nella prossima seduta.

Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 17 e 35.