Seduta n.317 del 02/03/1994 

CCCXVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 2 MARZO 1994

Presidenza del Presidente FLORIS

indi

della Vicepresidente SERRI

INDICE

Legge regionale 23 luglio 1993: "Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali" (CCLXXIII), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

BAROSCHI, relatore................

USAI SANDRO ......................

COGODI .................................

PRESIDENTE .........................

SERRA PINTUS......................

PUBUSA .................................

BAGHINO...............................

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

La seduta è aperta alle ore 17 e 02.

URRACI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 23 febbraio 1994, che è approvato.

Discussione ed approvazione della legge regionale 23 luglio 1993: "Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali" (CCLXXIII), rinviata dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 23 luglio 1993, rinviata dal Governo il 28 agosto 1993: Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Il governo ha rinviato la legge regionale rilevando quanto segue: primo, l'articolo 1 comma 4, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale 23 ottobre 1978 numero 62 in tema di controllo sugli atti di enti diversi dagli enti locali elencati dall'articolo 1 della medesima legge regionale che non è in linea con i princìpi della recente normativa statale in materia di consorzio di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre '91 numero 317 e all'articolo 2 comma 12 del decreto legge 20 maggio 1993 numero 149 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio '93 numero 237. Secondo, l'articolo 4 concernente la composizione dei comitati di controllo, si pone in contrasto con l'articolo 42 comma 1 lettera b, legge 8 giugno 1990 numero 142, laddove non prevede il componente designato dal rappresentante del Governo. Terzo, la medesima disposizione di cui all'articolo 4 non è parimenti in linea con le disposizioni di cui all'articolo 44 comma 2 della citata legge 142 del '90, laddove prevede la nomina dei componenti del comitato di controllo mediante il sorteggio anziché mediante l'elezione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio regionale. Quattro, la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, che determina la misura della indennità mensile di carica prevista per il presidente e i vicepresidenti dei comitati di controllo, comportando un elevato onere a carico del bilancio regionale, si pone in contrasto con i princìpi costituzionali di buona amministrazione e della tendenziale parità di trattamento economico tra coloro che svolgono analoghe funzioni. Quinto, il medesimo articolo 48 comma 2, che prevede la corresponsione ai componenti del suddetto comitato di un gettone di presenza per ogni seduta non è in linea con i princìpi dell'ordinamento generale in materia, che consentono la corresponsione di detto emolumento per ogni giornata di seduta. Sesto, il medesimo articolo 48 comma 3, che prevede la rideterminazione da parte dell'Assessorato regionale competente della indennità di carica, secondo il Governo, violerebbe la riserva di legge in materia anche in riferimento alla relativa copertura finanziaria. La prima Commissione ha riapprovato all'unanimità nella seduta del 10 febbraio scorso, la legge che innova la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. E' stato accolto dalla Commissione il primo dei rilievi governativi sopprimendo in conseguenza, nel comma quarto dell'articolo 1, il rinvio al capo VI nella legge 23 ottobre 1978 numero 62, in quanto per il controllo sui Consorzi per lo sviluppo industriale doveva farsi riferimento alla normativa statale richiamata dal Governo. E' opportuno a questo punto dire che, successivamente all'approvazione da parte della Commissione della relazione, è stata emanata dal Governo una nuova norma per quanto riguarda il controllo sugli atti della Camera di Commercio, per cui sarebbe opportuno a questo punto, a parere del relatore, adottare la stessa misura, stralciando anche i controlli sulle Camere di Commercio e rinviandole a successiva determinazione perché questo potrebbe essere motivo di ulteriore rinvio da parte del Governo. Non è stato accolto invece il secondo rilievo, in quanto non può considerarsi principio vincolante, come confermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 360 del '93, la puntuale indicazione dei componenti del comitato di controllo prevista nell'articolo 42 della legge 8 giugno '90 numero 142. Si consideri inoltre che già la precedente legge del '78, la numero 62, aveva escluso dai comitati di controllo i componenti di nomina governativa. Si tratterebbe quindi di un passo indietro che la Commissione ha ritenuto inaccettabile. Analoghe considerazioni sul carattere non vincolante della disciplina di dettaglio dettata dalla legge numero 142 del '90 hanno indotto la Commissione a respingere anche il vero motivo di rinvio che riguarda anche il metodo prescelto per individuare i componenti degli organi di controllo. Si ritiene infatti che il principio vincolante desumibile dalla legge statale, sia quello della qualificazione tecnica e dell'indipendenza dei componenti dei comitati di controllo e che il rispetto di tale principio possa essere assicurato non soltanto mediante l'elezione a maggioranza qualificata, come previsto dalla legge numero 142, ma anche, e per taluni aspetti in maggior misura, attraverso il sistema del sorteggio, che individui i componenti del comitato traendoli, senza possibili influenze di parti da una rosa di esperti. A questo proposito, e mi dispiace che non ci siano molti colleghi ad ascoltarmi, perché la questione potrebbe diventare abbastanza importante per il buon andamento dei lavori per l'esame di questo provvedimento, la Commissione ha anche stabilito, nel respingere i motivi di rinvio, di riproporre lo stesso metodo, cioè il sorteggio per l'individuazione dei componenti dei vari comitati di controllo. Poiché però, durante la precedente discussione della legge, era stato presentato un emendamento che riproponeva l'elezione diretta e non era passato per un solo voto, la Commissione ha ritenuto di dover predisporre una serie di emendamenti, in previsione del fatto che il Consiglio su questo aspetto, quando arriverà ad esaminare l'articolo 4, faccia una scelta diversa. Se il Consiglio dovesse decidere di mantenere il sorteggio per i componenti indicati dagli ordini professionali e di introdurre l'elezione diretta per i componenti di cui alle lettere a) e b), cioè per gli ex amministratori e gli ex segretari comunali e provinciali, gli Uffici hanno già predisposto una serie di emendamenti agli articoli successivi. Da parte della Commissione e degli Uffici è stata quindi predisposta anche questa seconda strada che illustrerò più nel dettaglio quando discuteremo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, la Commissione si rimette al Consiglio?

BAROSCHI (P.S.I.). Non è che si rimetta al Consiglio, la Commissione non considerando validi i motivi di rinvio del Governo sostiene che il sorteggio è ancora il metodo più obiettivo per scegliere i componenti del Comitato di controllo. Rendendosi però conto che nella precedente discussione si è espresso in Aula un forte convincimento, quasi maggioritario - ha perso per un solo voto - che potrebbe determinarsi una diversa scelta da parte dell'Aula, poiché, se dovesse prevalere questa scelta, noi dovremmo sospendere l'esame del provvedimento e rinviarlo in Commissione, per poter modificare i successivi articoli che a quella scelta sono interconnessi intimamente. Per non rinviare in Commissione una legge sulla cui urgenza credo non ci sia da spendere neanche una parola, la Commissione ha già predisposto gli emendamenti agli articoli successivi per renderli coerenti con questa eventuale scelta da parte dell'Aula. Ma l'opinione della Commissione è e rimane - e questo infatti prevede il testo in discussione - che si debba mantenere il sistema del sorteggio. Mi pare di aver esposto in modo compiuto, e spero che a questo punto ci sia una maggiore partecipazione da parte dei colleghi, quanto la Commissione ha voluto determinare in ordine a questo provvedimento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (P.P.I.). Come ha ricordato il relatore, tra i motivi di rinvio della legge 28 agosto '93, il Governo ha fatto osservare come il sistema dei controlli fosse in contrasto con la legge emanata nel maggio '93 che riguarda i Consorzi industriali, che sono ormai diventati enti pubblici economici soggetti soltanto a determinati tipi di controlli. Nel frattempo, dopo il rinvio della legge, è stata emanata dal Governo nazionale la legge 29 dicembre '93, numero 580, la quale regola in modo particolare i controlli sulle Camere di Commercio. Voglio ricordare che le Camere di Commercio sono rimaste enti pubblici ma con gli organi designati dalle categorie e non più dal Governo. Questa legge stabilisce che le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione organica complessiva del personale, nonché quella di variazione del bilancio preventivo e di costituzione delle aziende speciali sono trasmesse al Ministro dell'industria e del commercio per il controllo. Questa legge non solo stabilisce un importante riferimento all'organo di controllo, ma stabilisce quali sono gli atti sottoposti al controllo, gli stessi praticamente stabiliti dalla legge sul Consorzio industriale, per cui è certo, che, se noi dovessimo mantenere la legge regionale così come è formulata, questa verrebbe rinviata dal Governo per le stesse motivazioni per le quali è stata rinviata la parte relativa ai Consorzi industriali. Per cui io suggerisco alla Giunta, non potendolo fare personalmente, essendo assente il Capo Gruppo, che è in riunione per problemi connessi con la legge sulla riforma sanitaria, di proporre all'Aula un emendamento all'articolo 1, comma quarto, che cassi il riferimento al capo V della legge sui controlli, 23 ottobre 1978 numero 62, che riguarda le Camere di Commercio. La Commissione ha superato l'ostacolo delle osservazioni del Governo sopprimendo, all'articolo 1, comma 4, il riferimento al sesto capo della legge numero 62, credo che si possa seguire lo stesso metodo e sopprimere il riferimento al capo V. In questo modo le Camere di Commercio non sarebbero soggette a questo tipo di controllo e seguirebbero l'iternormale delle altre Camere di Commercio italiane. Voglio ricordare ai consiglieri che le Camere di Commercio sono ancora, più che i consorzi industriali, enti la cui disciplina è riservata alle leggi nazionali, sui quali credo, quindi, che questo Consiglio non possa legiferare contro i princìpi generali che regolano le Camere di Commercio di tutta l'Italia

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). E' pur vero, signor Presidente e colleghi del Consiglio, quelli che ci sono, che io, in sede di Conferenza dei Capi Gruppo, ho avanzato riserve e mi sono, a nome del Gruppo di Rinascita e Sardismo, astenuto dal concordare un qualsivoglia ordine dei lavori del Consiglio, avendo ribadito che tutti gli argomenti che sono istruiti dalle Commissioni consiliari devono essere iscritti all'ordine del giorno e posti all'attenzione del Consiglio. Poi, secondo i tempi di lavoro del Consiglio stesso, si vedrà che cosa è possibile approvare e che cosa no, essendo responsabilità primaria della maggioranza politica quella di rispondere, appunto politicamente, della produzione legislativa e della possibilità data, al Consiglio tutto, di discutere le leggi, esprimere la propria opinione, proporre modificazioni, approvarle o disapprovarle. Però mi era anche sembrato di capire che la conclusione della Conferenza dei Capi Gruppo fosse quella di proseguire secondo l'ordine del giorno inviato ai consiglieri; è bastato un attimo e all'inizio dei lavori del Consiglio ci troviamo, invece, di fronte a un'inversione dell'ordine del giorno. Questo per dire che proprio neppure concordare le cose inter vos serve a nulla. Si è proceduto, nel corso della legislatura, con molto disordine e troppa approssimazione e questa parte finale sarà convulsa e servirà a sottolineare un disordine procedurale che è il riflesso del disordine politico, per cui chi dà un giudizio negativo sul piano politico non può poi allarmarsi più di tanto del disordine procedurale.

Un'altra osservazione: si prevede che il Consiglio inizi alle ore 17; è giusto, sono i tempi ordinari di lavoro del Consiglio in una stagione politica delicatissima con i tempi anche molto risicati, tempi di esistenza, dico, non di disponibilità personale, tempi di esistenza di questa Assemblea; però il Consiglio è molto ridotto nei ranghi, anche perché contestualmente ferve una riunione di maggioranza attorno al provvedimento che dovrebbe essere in discussione in Aula, cioè quello iscritto all'ordine del giorno, cioè la riorganizzazione del sistema sanitario in Sardegna. Capire se non ci fosse stato tempo se la legislazione statale che prescrive alle Regioni, quindi anche alla nostra, di riordinare il sistema delle Unità sanitarie locali, fosse recente, ma è una legislazione datata, non di mesi, di qualche anno (salvo le proroghe)! C'è stato tutto il tempo, e sarà stato utilizzato per discutere, per studiare, per ipotizzare, per contrattare, per scrivere e, infine, in Commissione, approvare norme, istruire una legge. Io mi permetto di dire che i provvedimenti legislativi, una volta istruiti dalla Commissione consiliare, appartengono all'Aula. In Aula chi non è d'accordo lo dice e a termini di Regolamento può chiedere le sospensioni e i rinvii e bocciare le leggi, però non si può convocare il Consiglio per discutere un provvedimento, mentre a latere, si tratta di come modificarlo rispetto a come la Commissione l'ha inviato all'Aula. Qualcuno potrà dire che sono le solite formalità e che io sono cavilloso. Non è così. Se perdiamo quel poco che ancora resta di senso delle istituzioni e di diritti, non delle minoranze rispetto alle maggioranze anche sovrabbondanti, ma dell'istituzione tutta, io non so più a che cosa ci dobbiamo appellare. Io non capisco perché siamo qui e perché siete qui. Perché siete qui? Per esercitare una finzione, per essere complici di una espropriazione di diritti? La legge che è stata licenziata dalla Commissione era iscritta all'ordine del giorno alle ore 17, è stato confermato peraltro alle ore 14 di oggi, e si doveva iniziare la discussione da lì.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, non è così. Lei ha partecipato alla Conferenza dei Capigruppo.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi illumini, Presidente, mi illumini.

PRESIDENTE. Non la illumino, lei ha partecipato, col Presidente e gli altri Capigruppo alla Conferenza dei Capigruppo, nella quale si è deciso di sospendere l'esame del provvedimento sulla Sanità, per consentire un incontro tra le forze politiche - io non ho chiesto se di maggioranza o di opposizione - per mettere a punto alcune cose. E si è deciso di iniziare con l'esame di questa legge, tant'è che il Presidente ha comunicato in Aula quali erano gli argomenti all'ordine del giorno e dove andava ricollocato il progetto di legge sulla Sanità.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, lei mi ha testé illuminato, io la ringrazio, però lei, dall'alto della sua saggezza e scienza, sa che per modificare un ordine del giorno o vi è l'unanimità dei consensi, oppure ci si rimette all'Aula. E l'unanimità dei consensi non l'aveva in quella sede, perché una voce, che lei e chiunque potrà considerare minoritaria o debole, o anche inutile o superflua, non era d'accordo.

PRESIDENTE. Lei non era contrario, si è astenuto.

COGODI (Rinascita e Sardismo). No, non mi sono astenuto, ho detto un'altra cosa: mi sono astenuto dal concordare nuove cose, intendendo che l'ordine del giorno che era concordato doveva rimanere, perché qui c'è anche gente che non vive di queste furberie, che si prepara sulle leggi, che le leggi se le studia con sacrificio perché questo è il suo dovere. Qui non c'è solo gente che bivacca al bar, per venire al momento del voto. Non tutti sono così, c'è gente fra cui io - e non sono il solo - che studia anche di notte per conoscere il contenuto da progetti di legge, perché ne porta la responsabilità, anche quando vota contro. E non è consentito questo gioco di anticipi e di rinvii quando ci sono da discutere provvedimenti di questa delicatezza e di questa portata. Per cui non c'era il consenso per la modificazione dell'ordine del giorno. In ogni caso non cambia nulla di quanto vado dicendo, perché che, a latere, in questo momento, la maggioranza stia trattando e contrattando la revisione della legge di riordino delle Unità sanitarie locali rispetto a come la Commissione consiliare l'ha istruita, è un fatto grave di distorsione istituzionale. E' una visione privatistica della politica, delle leggi e degli interessi pubblici. Questo finale di legislatura è in armonia col suo svolgimento. Ripeto, il disordine comportamentale è conseguenza del disordine politico e, fino all'ultimo momento dell'esistenza di questa Assemblea, queste cose verranno ripetute perché non rimanga ombra di dubbio per nessuno che qui dentro c'era chi sapeva, che vedeva e taceva. Noi non possiamo tacere.

Nel frattempo, questo pezzo di Consiglio regionale che è riunito a latere - perché è un pezzo di Consiglio regionale - e sta riordinando o ridisordinando e manomettendo il testo che è stato esitato dalla Commissione e contando i distretti, le Unità sanitarie locali, gli uffici, i direttori amministrativi, le autonomie finanziare, le aziende ospedaliere, tutto quanto là dentro si può contare non della mappa della sanità e dei diritti della gente, ma della mappa del potere e del danaro pubblico, e quanti direttori e contro direttori, perché questo è il punto su cui si bisticcia. Tutto questo verrà poi con gli emendamenti e sarà un altro capitolo ugualmente penoso. Però, adesso fermiamoci a questo capitolo ugualmente penoso che è la legge in discussione in Aula. Io non ci ho capito nulla finora. Questa legge che è stata rinviata dal Governo il 28 agosto '93 fu discussa in Consiglio a lungo e fu anche motivatamente contrastata. Gli organi di controllo in questa Regione - è un fatto questo denunciato più volte - sono in gran parte illegittimi per incompatibilità palese dei propri componenti, per non rispondenza ai criteri che la legge numero 142 detta. Nel luglio del '93 si era riusciti finalmente, seppure in modo contrastato, ad approvare questa legge. La legge viene rinviata alla Regione il 28 agosto '93. Io vorrei capire, e forse vorrebbe capire il cittadino normale in questa Regione, perché una legge, una materia così delicata, com'è la tutela e la garanzia della correttezza degli atti giuridici dell'amministrazione pubblica, è stata trattenuta in Commissione così a lungo e arriva in Aula solo oggi. Perché? Di chi è una legge rinviata? Non è neanche di chi l'ha proposta. La legge rinviata, torna al Consiglio, è del Consiglio. Perché è stata trattenuta questa legge? Perché non si sono esaminati i motivi del rinvio, con tempestività, come sempre si usa fare, per correttezza istituzionale e per rispetto anche nei confronti dell'organo deliberante che è il Consiglio? Io do una risposta, poi chi sa altre cose le dica e risponda più propriamente. Io dico che, come si è traccheggiato per anni per non approvare la nuova legge sui controlli, così una volta che il Governo l'ha rinviata, si sono voluti guadagnare gli ultimi mesi per tenere questi comitati, per portarli a fine legislatura, per guadagnare tempo e quindi guadagnarsi quei comitati. E' così. Non c'è altra ragione. E' anche la spiegazione più semplice. Ve li siete nominati arbitrariamente senza criterio, e la gran parte delle persone nominate non ha specializzazione alcuna e proviene dalle segreterie personali del personale politico, per la gran parte è così. Sono gli uomini che facevano parte del ceto impiegatizio dei partiti, e avete voluto prorogare il loro incarico fino alla fine della legislatura. Ci siete riusciti benché una legge dello Stato imponesse comitati di controllo composti da perone con una competenza specifica e nominate in base a determinati criteri. Ma almeno la Commissione potesse dire di aver esaminato i numerosi motivi di rinvio da parte del Governo e di aver riscelto la legge. Neanche per idea! La Commissione non ha affatto riscritto la legge. La riporta in Aula all'incirca com'era, perché non accetta i motivi del rinvio. Ma, proprio perché non li accetta, perché non si è dato il tempo al Consiglio di valutare più approfonditamente il perché della non accettazione di tanti di quei motivi di rinvio, dei quali alcuni, secondo la mia modesta opinione, sono fondatissimi? Questo Consiglio riapproverà questa legge sapendo che sarà oggetto di nuovo rinvio. Nel frattempo la legislatura si concluderà e tutto rimarrà come prima. Obiettivo raggiunto! Tutto rimarrà come prima. Perché io che, quasi - uso questa espressione esagerata - pregiudizialmente, non vorrei mai dare ragione al Governo centrale rispetto alle leggi approvate dal Consiglio regionale, dico che alcuni di questi motivi sono fondati? Perché mi ero permesso di dirlo prima è agli atti del Consiglio, si tratta di osservazioni fatte in Aula, perché in questa legge vi sono degli istituti che non sono istituti giuridici, ci sono delle cose del tutto arbitrarie: c'è la cabala applicata alla legge, che è un sistema inaccettabile e inesistente in una civiltà appena decente, non dico avanzata, matura, ma appena decente del diritto. Ma che senso ha - lo avevo detto a suo tempo, eravamo nel pieno dell'estate scorsa - che gli esperti chiamati a svolgere la funzione di controllo debbano essere sorteggiati in un calderone ampio? Tutti quelli che sono stati segretari comunali, vicesegretari comunali, amministratori, sindaci, anche di passaggio, assessori comunali dei 365 comuni della Sardegna nei cinquant'anni pregressi, funzionari della Regione, funzionari pubblici, avvocati, già avvocati, professori universitari, gente che è passata per l'università, in via Università, nella strada parallela a via Università, tutta questa platea viene censita e si sorteggia. Ma ritenete che sia davvero questo un esercizio di responsabilità? Ma ritenete che si possa fare buona amministrazione, che sia coerente con i canoni legislativi e costituzionali della buona amministrazione, con il sorteggio. E poi, chi costituisce la platea? O accadrà quello che è accaduto in alcuni degli ultimi congressi dei partiti dove si giocava alla democrazia votando. Votavano i presenti ma non si sapeva chi e a che titolo era presente, perché non c'era una regola che definiva chi aveva titolo ad esserci. Si dice: "a domanda". Ma che vuol dire "a domanda"? Anche la domanda può esser suscitata o non suscitata. Chi è più informato domanda, chi non sa non può domandare. Chi è interessato a che uno domandi lo cerca anche nelle Americhe perché faccia domanda. Chi fa il suo lavoro ordinario e normale non è cercato da nessuno e può non sapere che in un determinato giorno si può iscrivere in un calderone dal quale può essere pescato. E' democrazia questa? La democrazia della cabala! Per esercitare una funzione delicata come è quella del controllo della regolarità degli atti del sistema istituzionale. Quando è debole l'organo di controllo c'è sempre un altro potere forte che supplisce. E chi è che supplisce? Suppliscono la burocrazia interna e la autorità politica. Un organo di controllo indebolito anche nell'investitura, non più carico del senso di responsabilità che deriva dall'essere eletto dal Consiglio regionale, un organo di controllo così casualmente attinto, non avrà potere, ma dove non c'è un potere subentrano altri poteri, in questo caso il potere burocratico interno e il potere politico che tornano ad essere arbitri del controllo di legittimità al posto di chi ha la competenza tecnica. Questo è un sotterfugio per delegittimare gli organi di controllo, come quando i Presidenti erano di nomina assessoriale, e la gran parte dei componenti era di nomina interna, attinta dal funzionariato regionale. E' un passo indietro.

Un po' sul serio ed un po' giocando, quando si è discussa in prima lettura questa legge e enfaticamente l'ex Capogruppo della D.C., che adesso non c'è perché è candidato alle elezioni, quindi non è più consigliere o perlomeno si dovrebbe dimettere, parlava di legge rivoluzionaria io dicevo "attenti non scherziamo troppo con la rivoluzione perché a furia di chiamare ogni cosa rivoluzionaria finisce che è rivoluzionaria anche l'acqua". Legge rivoluzionaria perché si introduce il sistema del sorteggio! Ma cosa vuol dire? Allora anche il totocalcio, la lotteria, il totip sono rivoluzionari. Ma cosa vuol dire? Cosa c'entra la rivoluzione? E i dieci componenti indicati dagli ordini professionali degli avvocati, dei notati eccetera, in base a quale criterio sono designati? Dov'è il criterio di garanzia? Non è che quello che non fa il Consiglio lo fa chi dirige gli ordini professionali? Perché anche negli ordini professionali si fanno le liste e si vota e ci sono le maggioranze politiche. E se una maggioranza politica indica non i dieci migliori avvocati o i dieci migliori magistrati in pensione, ma i dieci migliori amici della maggioranza, il Consiglio regionale che fa? Tira i dadi, estrae a sorte? Può un Consiglio regionale chiamare un bambino da via Roma ed estrarre a sorte i componenti di un comitato di controllo? Ma chi garantisce in partenza la serietà delle designazioni? Il controllo della validità giuridica degli atti è una materia seria. Come si fa? Tutte cose già dette a suo tempo; per cui il rinvio del governo avrebbe dovuto consigliare di approfondire queste questioni. Dal 28 di agosto ad oggi questa legge sarebbe dovuta rimanere in Commissione, ma essere trattata, approfondita, emendata, migliorata in Aula. Adesso sento dire un'altra cosa strana dal relatore della legge, anch'egli candidato. Consentitemi a questo proposito di richiamare i colleghi che sono candidati e che continuano ad esercitare una certa funzione, perché non è una questione peregrina. Siamo in fase di anomalia anche rispetto alle leggi che si erano sforzate non di garantire la neutralità ma di limitare un po' l'esercizio delle funzioni pubbliche, per la correttezza della competizione elettorale. Io non sono candidato, se fossi candidato ritengo che mi comporterei diversamente, cioè mi asterrei, forse anche dalla funzione di consigliere regionale, posto che si è deciso che dovesse astenersi dalla funzione di assessore chi pensava di candidarsi. Immaginate com'è schizofrenico questo Consiglio! Chiede agli assessori, che svolgono una funzione tecnica, di dimettersi sei mesi prima della possibile candidatura poi all'interno dello stesso Consiglio, bellamente, i consiglieri che sono candidati continuano ad esercitare la propria funzione pienamente, anzi anche di più come se niente fosse. Ma non è schizofrenia questa? Non è un modo per dire che non era serio neppure quello che si è fatto prima, che era una cosa mirata, una sorta di tiro al piccione: se quello sogna di candidarsi lo colpisco, sei mesi prima, fuori! E se è stato capo di gabinetto, portaborse, fuori! Ma se altri capi di gabinetto oggi sono candidati alle elezioni politiche! Io osservo e giudico da cittadino e da consigliere regionale. E' schizofrenia pura. Non è credibilità. Perché mai un cittadino dovrebbe credere a queste cose, non sono vere. Fa bene a non crederci, ha diritto di non crederci; i cittadini hanno diritto di non credere alla gran parte delle cose che si fanno qui. Sono nel giusto quando non ci credono perché sono cose contraddittorie.

Su questa legge queste osservazioni erano già state fatte; molti colleghi avevano detto ai bordi del campo: "Hai ragione, è giusto. Ma adesso questa cosa è fatta, se il Governo la rinvia bisognerà tornarci, migliorarla". Neanche per idea, la si ripropone identica. E' rivoluzionaria, mica la rivoluzione si cancella in 8 mesi, la rivoluzione istituisce il nuovo ordine del sorteggio, dovrà durare un po' di tempo. E non ho capito neppure un'altra cosa che il relatore riferiva. Dicevano che la Commissione ha anche predisposto degli emendamenti. Questi emendamenti però non ci sono. Il relatore che non è solo un consigliere regionale, ma ha una funzione istituzionale, annuncia e illustra emendamenti che non ci sono. Io sono andato a cercarli e non ci sono.

BAROSCHI (P.S.I.). Ci sono.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Di sicuro non c'erano quando li ha illustrati. Io ho chiesto agli Uffici.

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Cogodi, non c'erano prima.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Non crederai che qua si parli a vanvera.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, la prego di concludere.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Sì, concludo, d'altra parte sono stato interrotto e ripreso su un punto di verità e questo non mi piace. Quando sono stati illustrati gli emendamenti non c'erano, come il Presidente sta certificando. Ci sono adesso, non c'erano quando sono stati illustrati e non c'erano quando li ho chiesti io dopo l'intervento di Baroschi. Si è detto che sono emendamenti alternativi ma non si capisce a che cosa. A che cosa sono alternativi? Si risponde: all'umore dell'Aula. Ma cosa è l'umore dell'Aula? Gli emendamenti modificano la legge e se sono della Commissione non si capisce perché la Commissione non li abbia inseriti come modifica del testo. Se sono di singoli consiglieri verranno comunque presi in considerazione, e torneremo sugli emendamenti quando li vedremo e vedremo cosa è questo sistema alternativo. Se è un altro giochino, un'altra cabala, vedremo a che gioco giochiamo e avremo modo di valutare meglio quando avremo la rappresentazione complessiva di tutti i giochi ai quali si vorrebbe giocare.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Sono stati presentati tredici emendamenti in una materia così delicata, sospendo per venti minuti i lavori del Consiglio per consentire ad ogni singolo consigliere di prendere visione degli emendamenti presentati.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 40, viene ripresa alle ore 18 e 23.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

URRACI, Segretaria:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità - Ambito di applicazione

1.La presente legge disciplina l'esercizio di controllo, attribuito agli organi della Regione sarda dall'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1848, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sugli atti dei Comuni e delle Province.

2.Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al controllo sugli atti della città metropolitana di Cagliari e dei municipi, qualora istituiti, dalle comunità montane, delle circoscrizioni di decentramento comunale, degli altri enti locali e delle forme associative disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

3.Le deliberazioni adottate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono sottoposte al controllo di legittimità secondo gli stessi criteri, limiti, modalità e termini previsti per il controllo sulle deliberazioni adottate dai predetti enti nell'esercizio delle funzioni proprie.

4.Per il controllo sugli atti degli enti diversi da quelli sopra indicati, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al Capi V, VII, VIII, IX e X della medesima legge, intendendosi sostituite da quelle recate dalla presente legge le disposizioni sui termini per l'esercizio del controllo contenute negli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 62 del 1978.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale

Art. 1

Al comma 4° dell'art. 1, è soppresso il riferimento al "Capo V". (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Intendo parlare contro l'emendamento numero 1, che non comprendo perché sia stato presentato dalla Giunta regionale. E' l'emendamento che è stato caldeggiato dall'onorevole Usai e che dovrebbe togliere il riferimento alle Camere di Commercio, assumendo che il controllo sulle Camere di Commercio dovrebbe essere esercitato, in base ad un'altra legge dello Stato, dal corrispondente ministero. Ora il capo IV è formulato in modo che se così fossero le cose ciò non è escluso, perché il comma IV dell'articolo 1 dice: in quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai capi V, VII, VIII, IX e X della medesima legge. "In quanto compatibili", è chiaro ed evidente che se c'è una diversa normativa che è specifica e quindi prevale rispetto alla normativa generale non sarebbe compatibile e varrebbe l'altro sistema. Però non mi sembra opportuno togliere dalla legge regionale sul controllo sugli atti degli enti locali il riferimento alla disciplina del controllo delle Camere di Commercio "qualora compatibile", perché la normativa statale e la disciplina di settore possono anche essere modificate e potrebbero verificarsi quelle anomalie che si verificarono in passato, intendo dire prima del 1985, quando fu disciplinato finalmente il controllo giuridico sugli atti degli enti locali in Sardegna. C'erano dei settori dell'amministrazione pubblica che non erano sottoposti a nessun controllo, e mi pare di ricordare che le Camere di Commercio versassero in questa situazione. Erano controllate dall'Assessorato all'industria. C'era cioè un controllo diciamo, da burocrazia a burocrazia, mentre altri settori addirittura non avevano alcun controllo. Avevano al loro interno un organismo che chiamavano di controllo. Ora anche il controllo da burocrazia a burocrazia non è un controllo sulla legittimità degli atti, perché la funzione del controllo, nel sistema regionale, è una funzione che i giuristi chiamano di terzietà rispetto all'amministrazione attiva. La legge numero 142 ha già escluso dal controllo tutta una serie di atti ordinari, consequenziali, esecutivi però gli atri atti, i più rilevanti, sono soggetti a un controllo di legittimità di un soggetto terzo perché la giustezza e pervasività del controllo è meglio garantita da un soggetto istituzionale terzo che non sia parte dell'amministrazione spesso anche gerarchicamente sovraordinata, perché quando la funzione di controllo è attribuita all'amministrazione stessa, peraltro a un organo gerarchicamente sovraordinato, accade che il controllo coincida con la direttiva, nel senso che chi ha una posizione di supremazia gerarchica fa conoscere le linee di indirizzo della sua attività amministrativa e chi non vi si attiene viene richiamato in sede di controllo. E' un'altra cosa, per cui il comma quarto dell'articolo 1 non è in contrasto con l'ipotesi di richiamo da parte di altra legge a un diverso sistema di controllo per via amministrativa, perché la dizione "in quanto compatibile" mette al riparo da qualsiasi rischio, però mette anche al riparo dall'ipotesi di non controllo. Quello che ricade nella disciplina specifica sarà soggetta a quest'ultima, il resto è giusto che rientri nel sistema generale di controllo. Perché volere, come dire, istituire una zona franca per settori dell'amministrazione quali sono quelli che qui si richiamano, cioè le Camere di Commercio. Peraltro, non è male che soggiacciano ad un sistema di controllo di legittimità come tutti i settori dell'amministrazione pubblica. Io credo che il controllo faccia bene, che aiuti e in qualche modo incoraggi gli amministratori a ben amministrare. Molti amministratori non hanno capito che farebbero bene a mettere da parte il proprio fastidio per i controlli perché più c'è controllo e più c'è serenità nell'amministrare, a meno che non si voglia praticare un altro metodo di amministrazione o ispirarsi ad una diversa filosofia dell'agire amministrativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (P.P.I.). Io ho parlato in modo affrettato e evidentemente non mi sono spiegato correttamente. La Commissione, non io, nell'adeguare la legge alle osservazioni del Governo, ha ritenuto di accettare le osservazioni, eliminando dal quarto comma dell'articolo 1 il riferimento al Capo VI che è quello che riguarda i Consorzi industriali. La situazione delle Camere di Comercio è identica a quella dei consorzi industriali, non è che stiamo sottraendole ai controlli, tanto meno dei Comitati di controllo, perché per delega dello Stato, il controllo spetta sempre alla Regione e quindi ai Comitati di controllo regionale, stiamo soltanto in questo modo modificando gli atti sottoposti al controllo, che non sono più quelli indicati nel Capo V della legge regionale numero 62, ma sono quelli che sono indicati dalla legge nazionale, che sono limitati al bilancio preventivo, al conto consuntivo, alla dotazione del personale e alla partecipazione delle aziende speciali. Quindi non è che noi stiamo escludendo dal controllo le Camere di Commercio, tanto meno sottraendole ai Comitati di Controllo. Stiamo soltanto modificando gli atti sottoposti a controllo, che sono indicati nel Capo V della legge numero 62, per cui stiamo pedissequamente ripetendo quanto ha fatto la prima Commissione quando ha adeguato la legge alla normativa nazionale. Probabilmente poteva trovare altri strumenti, modificando gli articoli specifici del Capo V. La Commissione ha ritenuto di sopprimere l'intero capo. Così come è stato soppresso il Capo VI va soppresso anche il Capo V. Non c'è nessuna rinunzia ai controlli, né tanto meno si lasciano libere le Camere di Commercio di fare quello che vogliono, soltanto si stanno riconducendo i controlli delle Camere di Commercio al controllo solo di quegli atti stabiliti dall'articolo 4 della legge nazionale del dicembre del '93.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi l'approva alzi la mano (Viene richiesta la controprova). Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

URRACI, Segretaria:

Art. 2

Articolazione territoriale dei comitati

1.All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, ed i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, ed i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.

2.La circoscrizione territoriale del Comitato regionale di controllo si estende all'intero territorio della Regione.

3.Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 4, 5 e 6.

4.La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golfo Aranci, Laerru, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.

6. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i Comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

7. Rispetto agli enti diversi dal Comune, la competenza territoriale dei comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti han no sede legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

URRACI, Segretaria:

Art. 3

Competenza dei comitati

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province e della città metropolitana di Cagliari.

2. Il comitato regionale esercita altresì il controllo sugli atti degli altri enti di cui all'artico lo 1 concernenti i seguenti oggetti:

a) statuti e regolamenti;

b) tabelle organiche;

c) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente;

d)assunzione di personale a qualsiasi titolo;

e)convenzioni concernenti incarichi professionali e prestazioni d'opera;

f) piani urbanistici comunali e intercomunali di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comitati circoscrizionali esercitano il controllo su tutti gli atti che non rientrano nella competenza del comitato regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

URRACI, Segretaria:

CAPO II

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 4

Composizione dei comitati di controllo

1. Ciascun comitato di controllo è composta da:

a) due componenti sorteggiati tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno quattro anni in Sardegna le cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente o Vicepresidente di un comitato di controllo e sia in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) due componenti sorteggiati tra segretari comunali o provinciali in quiescenza e funzionali degli enti locali in quiescenza che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di vicesegretario generale;

c) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno dieci nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale;

d) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno dieci nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale;

e) un componente sorteggiato fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Per l'esercizio del controllo sugli strumenti urbanistici e sugli atti contenenti normative a qualsiasi tutolo riferite a strumenti urbanistici i comitati di controllo sono integrati da:

a) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno dieci nomi di ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale.

b) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno dieci nomi di architetti iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale.

3. E' soppresso l'articolo 30 della legge regionale n. 45 del 1989.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Cocco - Ferrari - Manchinu - Pubusa

Art. 4

I commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ciascun comitato di controllo è composto da:

a) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno quattro anni in Sardegna le cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente o Vicepresidente di un comitato di controllo;

b) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra segretari comunali o provinciali in quiescenza e funzionari degli enti locali in quiescenza che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di vicesegretario generale;

c) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale;

d) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da al meno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale;

e) un componente sorteggiato fra magistrati e avvocati dello Stato di quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Per l'esercizio del controllo sugli strumenti urbanistici e sugli atti contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici i comitati di controllo sono integrati da:

a) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di ingegneri iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale;

b) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di architetti iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materia urbanistica, proposto dal competente ordine professionale. (2)

Emendamento soppressivo parziale Baghino - Deiana - Tidu - Pili -Atzori - Fadda Paolo - Satta Antonio

Art. 4

Nella lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole "e sia in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado". (11)

Emendamento aggiuntivo Pubusa - Baroschi - Cuccu - Erittu - Manca - Casu

Art. 4

Alla lettura a) del comma 1, dopo le parole "quattro anni", sono inserite le parole: "o due anni se munito di diploma di laurea". (12)

PRESIDENTE. Ricordo che, se viene approvato l'emendamento numero 2, decade l'emendamento numero 11 in quanto ricompreso nel numero 2.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (P.P.I.). Ho letto con attenzione gli emendamenti presentati e mi sono soffermata, in modo particolare, sull'emendamento numero 2 che, a mio avviso, tenta di venire incontro alle richieste del Governo, ma in effetti danneggia notevolmente la legge perché elimina, almeno in parte, il criterio del sorteggio che, a mio avviso, è un criterio giusto, innovativo, che può produrre degli ottimi effetti per il futuro. Però capisco che ci possano essere ancora delle rimostranze da parte del Governo su questo aspetto e che con l'emendamento numero 2 i firmatari siano voluti arrivare ad una via di mezzo che non contrasti troppo con i rilievi governativi. Ciò che però mi lascia enormemente perplessa, e che mi porterebbe a votare contro l'emendamento numero 2 e contro il numero 11, è l'eliminazione della richiesta del possesso del titolo di studio per i componenti eletti tra coloro che hanno ricoperto le cariche di sindaco, di presidente di provincia e di Presidente o Vicepresidente di un Comitato di controllo. Io credo che, per svolgere un servizio di questo tipo, sia indispensabile avere almeno il diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado, quindi mi trovo in grande imbarazzo perché vorrei votare a favore dell'emendamento numero 2, pur con tutte le perplessità che ho per quanto riguarda l'eliminazione del sorteggio per alcune categorie, però sono costretta a votare contro, come voterò contro l'emendamento numero 11, per lo stesso motivo, perché ritengo indispensabile che chi va a svolgere un servizio così delicato, così impegnativo e serio sia in possesso di un titolo di studio. Perciò, chiedo ai colleghi che hanno presentato l'emendamento se si tratta di un errore materiale o quali sono i motivi per i quali è stata eliminata dal testo dell'emendamento la richiesta del possesso del titolo di studio. Aspetto una risposta, grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà

COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho svolto prima una critica su questo sistema cabalistico attraverso cui si vuole rinnovare la democrazia. La cabala non può sostituire la responsabilità della scelta. E non è vero che è esercizio di imparzialità, anche perché come ho detto prima, non sempre tutte le lotterie di per sé sono democratiche. C'è, per esempio, il problema di stabilire che può partecipare. Si tratta di redigere gli elenchi o di acquisire le proposte degli ordini professionali. Prima erano dieci, nominativi, adesso si parla di tre. Ma, quando io affido agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, degli avvocati, il compito di designare i tre nominativi tra i quali saranno sorteggiati i componenti di questo comitato, chiamati a svolgere questa importante funzione pubblica, e non mi premuro di indicare dall'ordine professionale i criteri per la designazione, io rimetto ad altri, ai vertici di ordini professionali, la scelta attraverso cui poi si esercita la funzione della democrazia e la funzione della responsabilità. So bene che non sempre chi deve scegliere è in condizione di scegliere bene, ma credo che coloro che sono chiamati a svolgere queste funzioni dobbiamo essere scelti dal Consiglio regionale, che è eletto dal popolo e risponde al popolo, e non dal direttivo di un ordine professionale. Non credo che, all'interno di un ordine professionale, ci sia più democrazia di quanta dovrebbe essere capace di esercitarne il Consiglio regionale della Sardegna. Non è ammissibile che il Consiglio si riduca a sorteggiare fra i nominativi che altri designano e non stabilisca alcun criterio per la designazione, perché è chiaro che esercitando il potere che la legge regionale darà loro, gli ordini professionali, sceglieranno del tutto liberamente. Perché delegare a pezzi di società funzioni che sono date a garanzia di tutta la società organizzata? Ho svolto questa critica e ho cercato di dimostrare che non c'è nulla di democratico, non dico di rivoluzionario, che c'è un processo di deresponsabilizzazione e di fuga che rimanda ad altri la possibilità di veicolare magari i nomi che possono essere più graditi. E' quindi una finzione di democrazia. Ma questo almeno era un sistema, sbagliato, ma era un sistema. Adesso l'emendamento che vorrebbe essere migliorativo che fa? Introduce un doppio sistema, metà e metà, e questo è ancora più incomprensibile; se ritenete che il criterio del sorteggio che voi avete definito sia migliore sorteggiate tutti. Perché nell'emendamento prevedete ancora il sistema del sorteggio per i commercialisti, per gli avvocati dello Stato, per gli avvocati, per gli ingegneri e per gli architetti e lo eliminate per gli amministratori e per i segretari comunali?

BAGHINO (P.P.I.). Per i laureati in agraria.

COGODI (Rinascita e Sardismo). O per i laureati in agraria, dice il nostro decano. Non si capisce perché. Avremo un Consiglio regionale che esercita un doppio modo di selezione dei componenti del comitato di controllo: i componenti che provengono dalla categoria degli amministratori pubblici, li elegge ben s'intende, perché essendo questo un organo politico conosce meglio gli amministratori, e quindi se li sceglie, ci mette i suoi; invece per la componente più propriamente tecnica, che dovrebbe essere quella prevalente, perché parliamo di controllo tecnico,di controllo giuridico e non di controllo politico degli atti degli enti locali, prevede la designazione da parte degli Ordini e il sorteggio. Qualcuno mi deve spiegare; ripeto, io critico il sistema che avete individuato prima, ma questo è peggiore perché introduce questo doppio binario che è contraddicono, è incongruente. Se la scelta da parte del Consiglio è il sistema migliore, si chiedano pure le terne agli Ordini professionali e il Consiglio poi, esaminando i curriculum, si assuma la responsabilità di scegliere quelli che la maggioranza qualificata del Consiglio giudicherà i migliori. Non capisco perché questo si debba fare per gli amministratori e non per gli altri.

C'è un altro punto che è del tutto incomprensibile ed è al primo capoverso, al punto A; fra coloro che hanno titolo ad essere nominati dal Consiglio vi sono quelli che sono stati sindaci, presidenti di provincia, presidenti e vicepresidente di comitati di controllo. Cosa vuoi dire questo? Si sta facendo la nuova legge sui controlli perché la legge dello Stato, la "142", dice tra le altre cose che coloro che devono esercitare il controllo devono avere una competenza specifica, ma se possono essere nominati sono anche quelli che hanno già esercitato il controllo, pur non avendo titolo rispetto alla nuova legge, voi state consentendo per legge una specie di sanatoria. Stiamo facendo la legge per attribuire questa funzione a persone che abbiano il titolo e le competenze per esercitarla e voi inserite nel novero di quelli che possono essere nominati anche quelli che sono stati già presidenti o vicepresidenti dei Comitati. Ma se è un titolo l'essere stati presidenti dei Comitati di controllo, perché fare una nuova legge perché tutti i responsabili del controllo abbiano la competenza, anche tecnica che la nuova legge prevede? Non si possono fare sanatorie attribuendo titoli con legge. Se chi ha fatto il presidente o il vicepresidente è un laureato, è un espero di diritto, ha la capacità potrà essere nominato; in caso contrario ancorché abbia fatto il presidente o il vicepresidente del comitato di controllo vecchio, il titolo non glielo può dare la legge per il solo fatto che è stato membro del comitato, anche perché abbiamo detto che le nomine dei precedenti membri del comitato, soprattutto di quelli di un tempo, erano nomine politiche, per cui venivano chiamati a fare i componenti del comitato prevalentemente quelli che lavoravano presso partiti politici. E c'era una ragione e io non voglio criminalizzare nulla, arrivo anche a comprendere perché ciò avvenisse. Quando i fronti sono contrapposti era prevalente la preoccupazione dell'equilibrio politico. In un clima di contrapposizione ideologica, la presenza politica mirava a stabilire una situazione di equilibrio, una sorta di equilibrio del terrore, non c'erano gli armamenti, ma c'era la presenza politica. Aveva un senso, appartiene alla storia. Ma a tutti questi che non avessero titolo per esercitare un controllo del tipo che si deve svolgere oggi perché vorremmo dare il titolo per legge? E' incongruente, è contradditorio. Non capisco, o meglio, non è che non capisco, non ha senso. Che posso dire? Vi invito ad una riflessione su questo aspetto, io ho rinunciato a presentare emendamenti perché so che vengano regolarmente respinti. Qui funziona il principio di maggioranza, bisogna andare avanti, la maggioranza deve approvare le leggi, questo tipo di leggi che fanno più danni che benefici. Però si potrà dire: "Abbiamo approvato la legge sui controlli". In realtà avrete approvato, quando l'approverete, una legge che introduce altre complicazioni e fa altri danni. Non so se vorrete tener conto di queste osservazioni e, come si è trovato rimedio ad altre cose, trovare rimedio anche a questa. C'è una contraddizione insanabile, è un sistema misto che non si regge, e io non posso che invitare a votare contro questo articolo nella speranza che possa essere diversamente formulato in altro momento e in altra sede.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per rispondere rapidamente alle osservazioni che hanno fatto i colleghi e per spiegare qual è la ratio sia dell'emendamento numero 2 che dell'emendamento numero 12. Dico subito che le osservazioni dell'onorevole Cogodi non sempre trovano il mio consenso, anzi se vogliamo essere sinceri non lo trovano quasi mai, però devo dire che in questo caso si tratta di una materia del tutto opinabile, per cui le osservazioni che faceva il collega Cogodi rispecchiano dei dubbi che tutti quanti abbiamo. Non è una materia sulla quale possiamo andare avanti con l'accetta accampando certezza. D'altra parte non mi pare che si tratti di questioni che meritino questa passione. Tuttavia vorrei far rilevare all'onorevole Cogodi che il criterio della responsabilità e quello del sorteggio rispondono a momenti diversi. Laddove si fosse in un periodo in cui la responsabilità nelle scelte fosse l'emendamento e il criterio prevalente, io non avrei nessuna difficoltà a dire che il sistema della nomina è quello che meglio risponde alla necessità di garantire l'obiettività dei Comitati di controllo. Gli organi di controllo esercitano un'attività amministrativa del tutto particolare che deve svolgersi in modo obiettivo, in modo simile a quella giurisdizionale perché si tratta del controllo di legittimità cioè di verificare se gli atti dell'amministrazione soggetti al controllo sono conformi o meno alle leggi.

Tuttavia, onorevole Cogodi, siamo in un periodo in cui questo esercizio di responsabilità si è trasformato, degenerando, in una situazione in cui poche persone definiscono anche la composizione di questi comitati che si sono trasformati - questa è la critica di fondo - da organi di controllo obiettivi in organi in cui prevale una logica politica che non devono avere. Siamo giunti quasi ad avere in seno ai comitati di controllo, come in altri organismi amministrativi, il capogruppo, l'esponente di partito eccetera. Sono critiche che anche l'onorevole Cogodi faceva. In una contingenza politica di questo genere, lo strumento del sorteggio, però, badate, non del sorteggio a caso, ma del sorteggio nell'ambito di persone estremamente qualificate, serve sostanzialmente a far sì che i Comitati non siano composti sulla base di quelle logiche spartitorie che tutti quanti o molti di noi criticano. Io pregherei l'onorevole Cogodi di svestirsi dell'abito del Capogruppo, che lo pone nella condizione, seppure in parte minima, di contrattare anch'egli una qualche presenza nel comitato di controllo e si ponga invece nell'ottica della garanzia della funzione obiettiva del controllo. Io credo che egli stesso si renderà perfettamente conto di come in un ambiente, in un clima, in una temperie politico-istituzionale di questo tipo, il criterio del sorteggio che può apparire paradossale, se avviene, come qui è previsto, in un ambito ben determinato, diventa momento di garanzia dell'obiettività. Ecco perché non mi convince l'obiezione sul sorteggio, ma non è che non mi convinca in generale, perché è una osservazione che ha un suo fondamento, non mi convince se la rapporto alla situazione contingente in cui noi siamo chiamati ad operare. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Cogodi circa il criterio misto è evidente che l'introduzione di un criterio misto può apparire una contraddizione, tuttavia dobbiamo anche dire che poiché c'è stato un rilievo del Governo e poiché questa è una legge di grande importanza a cui tutti annettiamo un certo rilievo, questo criterio misto serve, senza depotenziare la legge nel suo complesso, a consentire che non subisca un ulteriore rinvio.

Voglio ora rispondere alle osservazioni che faceva la collega Serra sul problema del titolo di studio. Nell'emendamento è stato eliminato per i sindaci e gli amministratori il requisito del titolo di studio. Io devo dire, per la verità, che il controllo di legittimità è un controllo che presuppone la conoscenza della tematica dei vizi degli atti amministrativi e quindi dovrebbe esser fatto da persone che conoscono questa materia, cioè da esperti di diritto. Tuttavia non possiamo negare, che in un'attività di questa natura è importante anche, accanto alla valutazione di carattere tecnico-giuridico, l'esperienza di come vanno le cose dell'amministrazione.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI

(Segue PUBUSA.) Giustamente si è fatto osservare in Commissione che vi sono degli amministratori che hanno acquisito una importante esperienza che, può essere utile per temperare decisioni e valutazioni troppo tecnicistiche; c'è quindi un tentativo di coniugare il rigore tecnico al buonsenso e alla saggezza che nascono dalla pratica. Da questo punto di vista si è ritenuto che l'esperienza amministrativa posa in qualche modo supplire anche al possesso del titolo di studio. Nell'emendamento numero 12 tuttavia abbiamo voluto porre un correttivo, perché si è verificato un paradosso e cioè che chi non ha titolo di studio e ha quattro anni di esperienza può sopperire con questa alla mancanza del titolo di studio mentre chi ha il titolo di studio specifico e ha ricoperto quella carica non per quattro anni ma per un periodo di tempo inferiore è escluso. Le norme di solito equiparano l'esperienza al titolo di studio, non viceversa, cioè considerano il titolo di studio come un requisito a cui può essere considerato equipollente un periodo di esperienza senza titolo. Noi abbiamo praticamente invertito le cose, per questo con l'emendamento numero 12 si apporta un correttivo parziale, cioè si dice che chi ha svolto per due anni quell'attività ed è in possesso del titolo di studio può, nonostante non abbia una esperienza di quattro anni, ugualmente avere titolo per far parte dell'organismo.

BAGHINO (P.P.I.). E' aggiuntivo insomma.

PUBUSA (P.D.S.). Sì, è aggiuntivo perché se no si escluderebbe chi ha fatto il sindaco per due anni e ha la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e si ammetterebbe invece chi è stato sindaco per quattro anni e ha solo la licenza elementare. Le leggi di solito prevedono il meccanismo inverso, cioè equiparano l'esperienza al titolo; qui abbiamo ribaltato il concetto e quindi l'emendamento tende a riequilibrare le cose senza essere in contraddizione con questa esigenza. Ci sembra che complessivamente emerga una norma che non contraddice del tutto l'originale disegno, anzi si inquadra nella logica di garantire l'obiettività tenendo tuttavia maggiormente conto di tante obiezioni che sono emerse sia in seno alla Commissione sia in seno all'Aula, obiezioni che, trattandosi di materia oltremodo opinabile, non ci siamo sentiti di non prendere in considerazione. Quindi invitiamo il Consiglio ad approvare questo articolo con l'emendamento tenendo conto, collega Cogodi, che tutte le perplessità che lei ha esposto sono comuni a tutti noi. Tuttavia ci sembra che questa legge, così come proposta, rispetto all'attuale disciplina consenta meglio di raggiungere quell'obiettivo che credo tutti vogliamo raggiungere, che è l'obiettività nell'esercizio di questa delicatissima funzione che è il controllo sugli atti amministrativi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (P.P.I.). Presidente, io sarò come al solito brevissimo perché sono stato tirato per il capelli a parlare, mi dispiace che non ci sia la contessa Serra perché ha chiesto di avere risposta su un emendamento. Io non ho, forse, mai dato ragione né a Pubusa né al capo dei barbari però credo che, difficilmente, le osservazioni fatte dal collega Cogodi possano essere respinte come prive di fondamento. Stiamo sostituendo i componenti del comitato di controllo e consideriamo un titolo l'avere partecipato ai Comitati di controllo! Credo che la Commissione abbia voluto però prendere in considerazione l'esperienza maturata nel tempo. Secondo me la volontà è questa, ma credo che le osservazioni che il collega Cogodi ha fatto siamo valide. Il Presidente e il Vicepresidente dei Comitati di controllo hanno acquisito una esperienza amministrativa e questo costituisce titolo per poter essere richiamati a far parte dei nuovi Comitati.

Io capisco che l'emendamento numero 2, che è stato presentato dai componenti della Commissione, è uno sforzo per tenere conto di tutte le osservazioni che sono state fatte, non vorrei però che si incorresse in un altro motivo di rinvio, perché tra i motivi di rinvio c'è al punto 3) la non ammissibilità del sorteggio. L'emendamento prevede il sorteggio nell'ambito delle terne proposte degli ordini professionali. La composizione è abbastanza ampia, si prevede la presenza di avvocati dello Stato, magistrati, professori universitari, funzionari statali, non è limitata solo agli avvocati e ai commercialisti. Ci sono anche e gli ingegneri e gli architetti. Figuriamoci ce non si cono! Ora mi sembra che accettando il compromesso tra le esigenze emerse in Commissione il Consiglio si stia sottraendo a un preciso dovere che è quello di assumersi la responsabilità dell'elezione dei componenti dei Comitati di controllo. Si dice che gli ordini professionali accanto a una candidatura qualificata potrebbero indicare due "frilli"; perché amici di Baghino o di Pili, ma è anche vero che si tratterebbe comunque di persone iscritte agli albi professionali. E' un po' difficile far passare questa procedura del sorteggio, però io rispetto la volontà del Consiglio e non intendo creare difficoltà.

L'emendamento che io mi sono permesso, sommessamente, di presentare riguarda invece il requisito del titolo di studio, perché io ritengo che se un lavoratore - siamo tutti lavoratori, il termine lavoratore è riferito a tutti, non è prerogativa di un partito, né della sinistra né della destra - ottiene il consenso del popolo, diventa sindaco e acquisisce in questo modo esperienza amministrativa...

(Interruzioni)

Onorevole Serra, io non provengo da una famiglia ricca, di grossi proprietari...

SERRA PINTUS (P.P.I.). Cosa c'entra?

BAGHINO (P.P.I.). Ho avuto la fortuna di avere un titolo di studio. Ho avuto la fortuna, col mio impegno di laurearmi, ma non posso se credo in determinati princìpi, non apprezzare una persona stimato dal popolo che ha fatto bene l'amministratore e che il Consiglio regionale eleggerà per le capacità che ha dimostrato nell'amministrare. Dobbiamo chiedere a questo amministratore anche il titolo di studio? Veramente questa è una forma di classismo che credo che il Consiglio non possa accettare.

(Interruzioni)

Sto parlando con la mia collega che ha chiesto spiegazioni perché è contraria all'emendamento e sto spiegando perché mi sono permesso di proporre nel mio emendamento che, per chi è stato un amministratore serio, capace, se il Consiglio regionale lo sceglierà, sia sufficiente questo titolo. Nel testo originale è previsto anche il possesso del titolo di studio.

LORELLI (P.P.I.). Allora gli artigiani proprio non servono a niente!

BAGHINO (P.P.I.). Sto parlando di lavoratori in generale, non di singole categorie. Quindi, cara amica Serra, ciò che mi ha spinto a ritenere l'emendamento è che esso permette la partecipazione a Comitati di chi ha amministrato in Sardegna anche se per disgrazia non ha il titolo di studio ma dimostra col suo curriculum, la propria capacità. Bisogna dare delle norme precise perché chi si è comportato seriamente possa avere titolo per essere scelto dal Consiglio. Lo spirito dell'emendamento è proprio quello di consentire che chi ha amministrato con serietà possa essere chiamato a questo compito delicatissimo anche se non ha il titolo di studio.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Tenendo conto che l'emendamento numero 11 illustrato dall'onorevole Baghino è ricompreso nel numero 2 e l'emendamento numero 12 è integrativo, la Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. La Commissione accoglie l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 11 decade. Metto in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

URRACI, Segretaria:

Art. 5

Elenchi presentati dagli ordini professionali

1. Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 sono richiesti dal Presidente della Giunta Regionale, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno della sopravvenuta vacanza, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni, o all'ordine regionale per l'elenco riguardante il comitato regionale di controllo.

2. Della richiesta è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani pubblicati in Sardegna.

3. Gli elenchi, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico sottoscritte dai designati, devono essere comunicati dai competenti ordini professionali al Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediatamente notizia al Presidente del Consiglio per i conseguenti adempimenti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione.

4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti sono eletti dal Consiglio regionale fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

URRACI, Segretaria:

Art. 6

Elenchi formati a domanda

1.Gli elenchi di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 1 dell'articolo 4 sono predisposti distintamente per ciascun comitato dal Presidente della Giunta regionale, che provvede a tal fine, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e, nello stesso giorno, sui quotidiani pubblicati nell'Isola, e al contestuale invio al domicilio degli iscritti negli elenchi precedentemente formati, di un avviso con il quale si invitano coloro che posseggono i prescritti requisiti a manifestare o rinnovare la loro disponibilità a far parte degli organi di controllo.

2.La disponibilità è manifestata o rinnovata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme di legge, contenente l'attestazione che l'interessato possiede i requisiti prescritti per l'inserimento nell'elenco e non si trova in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 10.

3.La dichiarazione deve pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito di cui al comma 1.

4.Non appena decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio, per gli adempimenti di competenza, gli elenchi di coloro che hanno manifestato nelle forme prescritte la disponibilità a far parte dei comitati di controllo, distinti per categoria e per comitato.

5.Nei casi in cui non si disponga di un elenco di almeno tre nominativi, il Consiglio procede all'elezione dei componenti dei comitati scegliendoli fra coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art.6

Nei commi 1 e 5 le parole "di cui alle lettere a), b) ed e)" sono sostituite dalle parole "di cui alla lettera e)". (3)

Emendamento soppressivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Nel comma 4 sono soppresse le parole "per categoria e". (4)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

URRACI, Segretaria:

Art. 7

Modalità del sorteggio

1. Le operazioni di sorteggio dei componenti dei comitati di controllo sono effettuate, in seduta pubblica del Consiglio regionale, dal suo Presidente coadiuvato dai consiglieri segretari.

2. Per i componenti di cui alle lettera a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 vengono sorteggiati due nominativi di riserva cui si ricorre, nell'ordine del sorteggio, in caso di dimissioni, decadenza o vacanza del componente titolare.

3. Un estratto del processo verbale concernente dette operazioni è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. All'articolo 7 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art. 7

Nel comma 2 le parole "di cui alle lettere a), b) ed e)" sono sostituite dalle parole "di cui alla lettera e)". (5)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

URRACI, Segretaria:

Art. 8

Modalità dell'elezione

1. I componenti dei comitati di controllo, nel caso in cui non si possa procedere al sorteggio, sono eletti dal Consiglio regionale.

2. Le votazioni si svolgono entro due giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 o al comma 5 dell'articolo 6.

3. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il voto di due terzi dei componenti dell'assemblea e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Qualora il numero di coloro che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sia inferiore al numero dei componenti da eleggere le votazioni per i componenti che restano da eleggere sono ripetute a distanza di non più di 24 ore dalle precedenti; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

5. Un estratto del processo verbale concernente le votazioni è immediatamente trasmesso al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art. 8

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

"1.I componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, e gli altri componenti nel caso in cui non si possa procedere al sorteggio, sono eletti dal Consiglio regionale.

2. Le votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 si svolgono entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dei comitati o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza. Le altre votazioni si svolgono entro due giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 o al comma 5 dell'articolo 6". (6)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Solo per chiedere che cosa significhi che qualora non si possa procedere al sorteggio i componenti dei comitati di controllo sono eletti dal Consiglio regionale? Cosa significa "nel caso in cui non si possa procedere al sorteggio"? Che gli ordini professionali non hanno inviato i nomi? Quali termini sono dati agli ordini professionali? O non si può procedere al sorteggio perché non ci sono le palline, o non c'è il bambino che deve estrarre le palline? E' una dizione così vaga che non vuol dire nulla, per cui può accadere che in certe situazioni siano ritenuti congrui tre giorni dalla richiesta delle terne di nomi all'ordine professionale, in altre situazioni tre mesi. E' tutta una materia che non può essere affidata al caso. Siamo in materia di nomina di organi di particolarissima delicatezza, quali sono gli organi di controllo. Questo evidenzia ulteriormente l'approssimazione con cui questa legge nel suo insieme è scritta, è fatta, perché se il criterio informatore della legge è quello del sorteggio, dobbiamo anche indicare agli ordini professionali, i criteri, le modalità e i tempi per la designazione delle terne. Non si può lasciare questa materia all'arbitrio dell'ordine professionale e di chi li dirige. Chi fa parte di un ordine professionale sa che ci sono fasi in cui un ordine funziona ed è diretto da persone ottime e integerrime e ci sono fasi di difficoltà e di crisi come avviene nella vita di tutte le associazioni. Non possiamo non dettare i criteri che gli ordini professionali dovranno seguire nell'indicazione delle terne dei nomi al Consiglio regionale, criteri che diverranno cogenti nei confronti dell'ordine e dai quali scaturiranno diritti azionabili anche in capo ai componenti anche di quell'ordine professionale. E' la categoria degli ingegneri, degli architetti, dei commercialisti, che la Regione sta riconoscendo meritevole di sedere in un organo di controllo, non il direttivo, non la Segreteria, non il Presidente dell'ordine, che ad libitum potrebbero fare le designazioni o aspettare il momento più propizio, a seconda della maggioranza, perché anche negli organi professionali si fanno le elezioni per la formazione dei direttivi e si determinano maggioranze diverse. Tutti gli ordini professionali vivono in questa dialettica, quindi non dare una disciplina, non dare criteri, vuol dire rimettersi al mutevole umore di chi, pro tempore, li dirige. Dicendo che qualora non possa procedersi al sorteggio i componenti dei comitati di controllo sono eletti dal Consiglio, apparentemente si propone una soluzione, in realtà si nega quello che prima si è affermato, perché se il criterio è il sorteggio da una terna di nomi proposti dall'ordine professionale, la legge si deve premurare di definire le modalità attraverso cui quella designazione deve pervenire.

Ripeto quanto avevo già precedentemente detto, io penso che leggi di tal fatta non avranno vita lunga. Spero in un Consiglio regionale migliore di questo e in ottanta consiglieri regionali migliori di tutti noi, a partire da me, che possano riprendere queste leggi - qualora venissero approvate e passassero al vaglio del controllo governativo, perché anche quello è un controllo - abrogarle e farne di migliori e, in qualche situazione, dobbiamo dire, farne di degne.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non l'approva alzi al mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 8. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

URRACI, Segretaria:

Art. 9

Nomina dei componenti dei comitati di controllo

1. Non appena ricevuti gli estratti dei pro cessi verbali del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale fissa a coloro che sono stati sorteggiati od eletti un termine di 7 giorni per produrre idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina dei componenti dei comitati, ne dà notizia al Presidente del Consiglio per gli adempimenti relativi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del comitato e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo ovvero, qualora taluno dei sorteggiati o degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione o il sorteggio suppletivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

URRACI, Segretaria:

Art. 10

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere nominati componenti dei comitati di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i consiglieri regionali;

c) i consiglieri e gli amministratori provinciali, comunali e degli altri enti sottoposti al controllo;

d)coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), esclusa l'ineleggibilità derivante dal numero dei mandati ricoperti;

e) i dipendenti e i revisori dei conti della Regione, dei Comuni, delle Province e degli altri enti sottoposti al controllo, nonché i dipendenti dei partiti e dei movimenti politici organizzati che abbiano propri rappresentanti nei consigli degli enti locali della Regione.

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con il concessionario dei servizi di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale del comitato;

g) coloro che siano già stati per due volte eletti o sorteggiati quali componenti di un comitato di controllo; la causa di ineleggibilità non si applica a coloro che vengono eletti o nominati, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, in ragione del possesso del requisito di ex Presidente o Vicepresidente di un comitato di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento soppresso parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art. 10

Nella lettera g) del comma 1 sono soppresse le parole "o nominati". (7)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

MARCO CABRAS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

URRACI, Segretaria:

Art. 11

Cause di decadenza

1. Decadono dalla carica i componenti dei comitati:

a) che si presentino candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;

b) che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;

c) che siano componenti di altro comitato di controllo;

d) che prestino attività professionale, di consulenza o di collaborazione presso la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti sottoposti al controllo;

e) che abbiano parte diretta o indiretta in esazioni, servizi e appalti della Regione, di Comuni, Province ed altri enti sottoposti al controllo o in società, aziende o istituti da questi sovvenzionati;

f) che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi a livello nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale nei partiti e nei movimenti politici organizzati che abbiano partecipato con proprie liste a competizioni elettorali, nelle organizzazioni sindacali e di categoria;

g) che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un minimo di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza della cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1, il Presidente del comitato è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale la causa di decadenza.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino i Presidenti dei comitati, i Vicepresidente provvedono all'adempimento di cui al comma 3.

5. Il Presidente della Giunta regionale procede d'ufficio, o su segnalazione, a contestare la causa di decadenza all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere ed eventualmente rimuovere le condizioni che l'hanno determinata

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente oppure rimossa; b) dichiara con provvedimento motivato la decadenza del componente dell'organo di controllo:

7. La decisione di cui alla lettera a) del comma 6 è comunicata all'interessato, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del comitato; la dichiarazione di cui alla lettera b) è notificata all'interessato ed è comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

URRACI, Segretaria:

Art. 12

Sospensione delle funzioni

1. E' sospeso dalle funzioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il componente del comitato di controllo che venga a trovarsi nelle condizioni previste per la sospensione degli amministratori locali dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali).

2. E' altresì sospeso il diritto dalle funzioni, durante il procedimento di contestazione, il componente del comitato di controllo cui venga con testata una causa di decadenza ai sensi dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

URRACI, Segretaria:

Art. 13

Responsabilità dei componenti dei comitati di controllo

1. I componenti dei comitati di controllo sono responsabili, personalmente e solidalmente, nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I comitati di controllo, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato per danni arrecati agli enti, debbono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14

URRACI, Segretaria:

Art. 14

Durata in carica dei comitati

1. I Comitati di controllo scadono trenta mesi dopo l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il quarantacinquesimo giorno dalla predetta scadenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

URRACI, Segretaria:

Art. 15

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti degli organi di controllo sono irrevocabili e sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne da comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente del collegio di appartenenza.

2. I componenti dimissionari restano incarica sino alla loro surrogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

URRACI, Segretaria:

Art. 16

Surrogazione dei componenti dei comitati

1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti dei comitati abbia cessato di farne parte si provvede alla sua surrogazione nelle forme e nei termini previsti per la sua nomina, salvo che non si disponga di un nominativo di riserva sorteggiato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, e comunque nel rispetto dell'appartenenza alla categoria del componente cessato.

2. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

URRACI, Segretaria:

Art. 17

Scioglimento dei comitati

1. E' sciolto il comitato che, malgrado diffida dalla Giunta regionale, reiteratamente adotti provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in commissioni di atti dovuti.

2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide a maggioranza assoluta.

3. Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato che, per dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

4. La ricostituzione del comitato di cui sia stato decretato lo scioglimento è effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 e seguenti.

5. Nel periodo di vacanza dell'organo di controllo disciolto a norma del presente articolo le relative funzioni vengono svolte dal comitato di controllo a ciò deputato dal Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui al comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

URRACI, Segretaria:

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI I CONTROLLO

Art. 18

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Non appena ricevuta notizia dell'emanazione del decreto di nomina dei componenti dei comitati di controllo, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per l'elezione, tra i componenti ci cui al comma 1 dell'articolo 4, del Presidente e dei Vicepresidenti dei comitati di controllo.

2. L'elezione avviene mediante unica votazione per ciascun comitato, nella quale è votato un solo nome.

3. Il più votato è eletto Presidente , chi lo segue immediatamente è eletto Vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

URRACI, Segretaria:

Art. 19

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del comitato di controllo:

a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;

b) assegna gli atti soggetti a controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;

c) sottoscrive i verbali delle sedute e le pronunce dell'organo di controllo;

d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;

e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate;

f) svolge le funzioni di cui al comma 4 del l'articolo 43.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

URRACI, Segretaria:

Art 20

Funzioni del Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

2.Il Vicepresidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

3.In caso di assenza o impedimento anche il Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano di età fra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

URRACI, Segretaria:

Art. 21

Convocazione, seduta e deliberazioni dei comitati

1.Le seduta ordinate hanno luogo almeno due volte alla settimana, in giorno ed ora prestabiliti dallo stesso comitato, nel corso dell'orario di ufficio senza necessità di convocazione.

2.L'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute ordinarie fissate nel calendario dei lavori è depositato, con un esemplare per ciascun componente, presso la segreteria del comitato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione di essi da parte di tutti i componenti del comitato.

3.In caso di necessità il Presidente può convocare il comitato in seduta straordinaria, dando ne avviso, con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno 24 ore prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e contestualmente devono essere posti a disposizione dei componenti per la consultazione presso gli uffici i fascicoli relativi agli affari iscritti al l'ordine del giorno.

4.Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del comitato di cui al comma 1 dell'articolo 4.

5. Per la validità delle sedute in cui vengono esaminati gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 4 è inoltre necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di cui al medesimo comma.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese; a parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

URRACI, Segretaria:

Art. 22

Astensione

1. Ogni componente del comitato deve astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:

a) sia direttamente interessato al provvedimento;

b) egli stesso o il coniuge, o un parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento.

c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;

d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società o stabilimento interessato dal provvedimento.

2. Non sono consentite le astensioni dal voto per motivi diversi da quelli indicati nel comma 1.

3.1 motivi dell'astensione sono riportati nel verbale della seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

URRACI, Segretaria:

Art. 23

Verbale della seduta

1.Il verbale della seduta deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno.

2.Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle sedute non validamente costituite per mancanza del numero legale.

3.Ogni componente del comitato può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.

4.1 verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

URRACI, Segretaria:

CAPO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 24

Principi generali sul controllo di legittimità

1. I comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, secondo i criteri, i limiti, le modalità e i termini precisati nei successivi articoli.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente.

3. Il controllo di legittimità comporta altresì la verifica della conformità degli atti alle norme statutarie e regolamentari dell'ente.

4. Il comitato di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

5. Il decreto di annullamento deve indicare espressamente le parti dell'atto che si ritengono illegittime e le norme giuridiche che si assumono violate, anche con riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

URRACI, Segretaria:

Art. 25

Controllo del bilancio e del conto consuntivo

1.Il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo comprende la verifica della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2.In sede di esame del conto consuntivo, il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni di apportare alle risultanze del conto stesso. In tale caso, lo stesso comitato dovrà indicare il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le modificazioni sud dette dovranno essere apportate.

3. Nell'esercizio del controllo sul conto consuntivo i comitati si avvalgono delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

URRACI, Segretaria:

Art. 26

Controllo sostitutivo

1. I comitati, qualora i Comuni, le Province e gli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 1 abbiano omesso di compiere, entro i termini stabiliti della legge atti obbligatori per legge, statuto o regolamento, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza, nominano un commissario per l'adozione degli atti stessi. Le relative spese sono poste a carico dell'ente, salvo rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli eventuali responsabili.

2.Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione, i comitati procedono secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

3.I provvedimenti adottati dai comitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati nell'albo dell'ente per la durata di quindici giorni dal giorno successivo della loro ricezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

URRACI, Segretaria:

Art. 27

Controllo sostitutivo in ordine al bilancio

1. Trascorso il termine entro il quale lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, il comitato di controllo, con le modalità di cui all'articolo 26, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. In tal caso, e nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il comitato assegna al Consiglio un termine non inferiore a venti giorni per la sua approvazione. La relativa comunicazione è immediatamente notificata, a cura della segreteria del comitato, a tutti i consiglieri.

3. Decorso tale termine, il comitato nomina apposito commissario che provvede in costituzione dell'amministrazione inadempiente.

4. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato al prefetto ai fini della procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali prevista dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

URRACI, Segretaria:

Art. 28

Controllo sostitutivo in ordine al conto consuntivo

1. Qualora il conto consuntivo non venga deliberato dall'ente entro il termine dei legge, o non vengano adottate le modificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 entro i termini ivi indicati, ovvero sia stato pronunciato l'annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di un commissario per l'adozione del conto stesso secondo le modalità stabilite dall'articolo 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

URRACI, Segretaria:

Art. 29

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali e agli organi assembleari degli enti indicati al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sono inoltre sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato, facendone espressa richiesta nella stessa deliberazione.

3. Le deliberazioni degli organi esecutivi de gli enti nelle materie sotto elencate sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Le altre deliberazioni degli organi esecutivi degli enti sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti gli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, inoltrata negli stessi termini di cui al comma 3, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5.Le richieste di sottoposizione a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere presentate al segretario dell'ente, che è tenuto a trasmettere all'organo di controllo le deliberazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta.

6.Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni prive di contenuto dispositivo e quelle meramente esecutive di altre deliberazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

URRACI, Segretaria:

CAPO V

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni.

Invio ai gruppi consiliari

1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, le deliberazioni dei consigli comminali e provinciali, delle Giunta e degli organi assembleari ed esecutivi degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono pubblicate nell'albo pretorio degli enti entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate nell'albo pretorio dell'ente entro cinque giorni dalla loro adozione.

3. Il termine di cui al comma 2 è osservato anche per le deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunta.

4. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il segretario dell'ente trasmette ai gruppi consiliari o assembleari copia di tutte le deliberazioni e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

URRACI, Segretaria:

Art. 31

Invio delle deliberazioni ai comitati di controllo

1. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del l'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, o entro cinque giorni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili.

2. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 del l'articolo 29 sono inviate ai comitati di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo.

3. Le deliberazioni sono trasmesse, in unico esemplare autenticato, corredato da ogni altro atto o documento richiamato nelle medesime, ad eccezione dei provvedimenti già assoggettati a controllo, a mezzo di raccomandata semplice o con avviso di ricevimento, o mediate notificazione o consegna a mano, unitamente ad un elenco in duplice copia degli atti trasmessi.

4. Una copia dell'elenco, munita dell'attestazione della data del ricevimento, è immediatamente restituita al presentatore o inviata a mezzo posta all'ente interessato.

5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata, il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 è provato dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

6. E' consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme ad un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della trasmissione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero delle pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

URRACI, Segretaria:

Art. 32

Termini per l'esercizio del controllo

1. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33.

2. Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i regolamenti, gli statuti e gli strumenti urbanistici.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano altresì esecutive quando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, i comitati comunicano formalmente all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità.

4. I termini previsti dal presente articolo e dagli articoli 33 e 34 sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

URRACI, Segretaria:

Art. 33

Richiesta di elementi istruttori

1. I comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente chiarimenti ed elementi istruttori mediante ordinanza che deve essere trasmessa all'ente nei termini e con le modalità previste per la pronuncia di annullamento. Nell'ordinanza devono essere indicati i profili di legittimità cui la richiesta è correlata.

2. I chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti devono essere inviati ai comitati, con le stesse modalità previste dall'articolo 31, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di cui al comma 1.

3. Le pronunce dei comitati sono adottate entro i dieci giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i comitati procedono comunque entro dieci giorni all'adozione dei provvedimenti di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

URRACI, Segretaria:

Art. 34

Audizione degli enti controllati

1. Ove i legali rappresentanti lo richiedano, gli amministratori degli enti sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

2. Se l'audizione di cui al comma 1 è richiesta relativamente a deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29, i consiglieri che hanno attivato il controllo devono essere informati dalla segreteria del comitato della data fissata per l'audizione e possono inviare propri rappresentati.

3. Qualora i rappresentati delle minoranze in organi assembleari degli enti lo richiedano, essi sono sentiti dai comitati in occasione della discussione di deliberazioni sottoposte al controllo.

4. Della data fissata per l'audizione di cui al comma 3 sono informati dalla segreteria del comitato i legali rappresentati dell'ente, che possono inviare propri rappresentanti.

5. L'iniziativa per l'audizione degli enti può essere assunta d'ufficio dai comitati.

6. L'accoglimento della richiesta di audizione o la richiesta di audizione assunta d'ufficio dai comitati comporta la proroga di dieci giorni dei termini ordinari per il controllo delle deliberazioni.

7. La richiesta di audizione di cui ai commi 1 e 3 deve essere formulata per iscritto e pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della deliberazione.

8. Le osservazioni formulate in sede di audizione sono inserite a verbale come parte integrante del procedimento di controllo.

9. In ogni caso, la relazione, la discussione e la deliberazione sulle questioni sottoposte ai comitati hanno luogo senza la presenza dei soggetti di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

URRACI, Segretaria:

Art. 35

Osservazioni sulle deliberazioni soggette a controllo

1.Chiunque può presentare ai comitati, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni scritte sulle deliberazioni soggette a controllo.

2.Le osservazioni sono allegate dalla segreteria del comitato al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentirne la visione da parte dei componenti del comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

URRACI, Segretaria:

Art. 36

Pronunce dei comitati di controllo

1. I comitati di controllo pronunciano:

a) declaratoria di legittimità con la dicitura: "Il Comitato non rileva vizi di legittimità";

b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 29;

c) declaratoria di incompetenza, allorché il provvedimento debba essere sottoposto al controllo di altro comitato; in tal caso esso è immediatamente inoltrato al comitato competente ed i termini per l'esercizio del controllo decorrono dalla data della sua ricezione;

d)ordinanza motivata di annullamento per vizi di legittimità;

e)declaratoria di nullità dell'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990;

f)declaratoria di decadenza;

g) ordinanza di richiesta di chiarimenti o elementi istruttori ai sensi dell'articolo 33;

h) richiesta di modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25;

i) invito a provvedere entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del compimento di atti obbligatoli per legge, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28;

1) decreto di nomina di commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera i).

2. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

URRACI, Segretaria:

Art. 37

Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione dei provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data del ricevimento.

2. Le ordinanze di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono trasmesse entro i dieci giorni successivi alla loro adozione.

3. Dal giorno successivo alla sua ricezione, l'ordinanza di annullamento è pubblicata nell'albo dell'ente per quindici giorni e di essa è data comunicazione al consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile.

4. Le decisioni sulle deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 sono comunicate dal segretario dell'ente, nei cinque giorni successivi alla loro ricezione, a coloro che hanno attivato il controllo. Agli stessi vanno altresì comunicati gli eventuali chiarimenti ed elementi istruttori inviati ai comitati ai sensi del comma 2 dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

URRACI, Segretaria:

Art. 38

Trasmissione di documenti con mezzi telematici

1. I provvedimenti, gli atti ed ogni altra comunicazione che i comitati e gli enti sottoposti a controllo debbono reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

2. L'originale o la copia autentica del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi dieci giorni al destinatario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

URRACI, Segretaria:

Art.39

Pubblicità dell'attività dei comitati e acceso agli atti

1. L'attività dei comitati di controllo è ispirata al principio della pubblicità secondo le modalità previste della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di acceso ai documenti amministrativi della Regione), e alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti tra i cittadini e l'amministrazione regionale nello svolgimento dell'attività amministrativa).

3. Un elenco di tutte le decisioni adottate dai comitati è tenuto a disposizione, presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

4. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dei comitati, nei limiti stabiliti dal comma 1 del l'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1986.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 4 han no il diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autentica dei provvedimenti di controllo che comunque li riguardano. Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

6. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto dell'Assessore competente, e deve avvenire, a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

7. Presso la segreteria dei singoli comitati sono istituiti appositi uffici e predisposte adegua te attrezzature per consentire, agli aventi titolo, l'accesso agli atti dei comitati e l'estrazione di copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

URRACI, Segretaria:

Art. 40

Pubblicazione delle decisioni dei comitati

1. Il servizio regionale competente in materia di consulenza e assistenza agli enti locali esamina le decisioni dei comitati al fine di individuare quelle che, per la rilevanza del loro oggetto, per la novità o la complessità del caso trattato o per la difformità dall'indirizzo interpretativo prevalente, devono essere massimate e pubblicate, se del caso anche nel testo integrale e con l'opportuno commento, nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

URRACI, Segretaria:

Art. 41

Coordinamento ed esame congiuntivo di questioni comuni

1. Al fine di favorire la formazione di un in dirizzo comune e il coordinamento dell'attività dei singoli comitati di controllo. L'Assessore regionale, degli enti locali indice, almeno due volte all'anno, riunioni congiunte di tutti i componenti dei comitati, su un ordine del giorno preventiva mente stabilito.

2. Oltre alle riunioni periodiche, altre ri unioni congiunte di tutti di componenti dei comitati potranno essere indette dall'Assessore degli enti locali ad istanza del comitato regionale o di almeno tre comitati circoscrizionali, ogni qual volta si renda necessario risolvere questioni particolari inerenti l'esercizio della propria attività ovvero questioni interpretative delle norme giuridiche vigenti.

3. Il resoconto delle riunioni di cui al pre sente articolo è pubblicato nel bollettino edito dall'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

URRACI, Segretaria:

Art. 42

Relazione illustrativa sull'attività dei comitati

1. I comitati, a cura dei rispettivi Presidenti, presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessore regionale degli enti locali una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione indica:

a) il numero delle sedute del comitato;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti soggetti a controllo per i quali i comitati non abbiano adottato uno dei provvedimenti di cui all'articolo 38;

d)il numero degli atti annullati, suddivisi per categoria di enti controllati;

e)il numero degli atti assoggettati a controllo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29;

f) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi istruttori;

g)il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

h) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di decadenza;

i) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di nullità;

1) il numero degli atti per i quali è intervenuta la declaratoria di non assoggettabilità al controllo;

m) il numero delle audizioni effettuate con gli amministratori;

n) i problemi riscontrati nell'organizzazione dell'attività di controllo.

3. Sulla base delle predette relazioni, entro il 30 aprile di ogni anno l'Assessore regionale degli enti locali trasmette alla Giunta regionale una relazione di sintesi sull'attività di controllo che contiene:

a) i dati quantitativi sull'attività dei comitati, con le opportune elaborazioni statistiche e comparazioni con i dati degli anni precedenti;

b) la valutazione, in relazione ai carichi di lavoro rilevati, dall'adeguatezza funzionale delle risorse umane e materiali messe a disposizione dei comitati di controllo e le eventuali proposte di adeguamento e di miglior utilizzazione;

c) l'indicazione degli altri problemi emersi e le proposte di soluzione.

4. La relazione è pubblicata nel bollettino edito dall'Assessorato ed inviata per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

URRACI, Segretaria:

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI COMITATI DEI CONTROLLO

Art. 43

Uffici dei comitati di controllo

1. Ai comitati di controllo sono assicurati dall'Amministrazione regionale il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

2. Agli uffici di segreteria dei comitati di controllo è attribuita la qualificazione di servizi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale), e ad essi sono preposti coordinatori di servizio, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 1 del la legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, che svolgono le funzioni di segretari dei comitati.

3. Fermo restando lo stato giuridico ed il rapporto organico con l'Amministrazione regionale, il personale di detti uffici è funzionalmente alle dipendenze del comitato di controllo cui è destinato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1988, i coordinatori di servizio preposti agli uffici dei comitati di controllo esercitano le loro funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Presidente del comitato di controllo, che emana, sentito il comitato e nei limiti stabiliti dalle norme legislative e contrattuali che regolano il rapporto di servizio del personale del suolo unico regionale, le direttive generali e di massima per l'esercizio delle attività d'istituto, ne verifica l'attuazione da parte dei coordinatori e può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

5. Per ciascun servizio è nominato un sostituto del coordinatore secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988.

6. In deroga ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1988, come modificato dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35, in ogni caso di vacanza del coordinatore del suo sostituto le relative funzioni sono esercitate dal funzionario più anziano in grado fra quelli in servizio presso l'ufficio del comitato.

7. Presso gli uffici dei comitati non possono prestare servizio dipendenti che ricoprano una delle cariche di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 e alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

URRACI, Segretaria:

Art. 44

Istruttori degli atti

1.Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi al comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta.

2.A tal fine il coordinatore di servizio provvede ad assegnare a sé o agli altri funzionari ad detti all'ufficio gli atti da istruire, sulla base di criteri generali e predeterminati che assicurino una equilibrata ripartizione del carico di lavoro.

3.La relazione istruttoria fa parte integrante del fascicolo concernente l'atto sottoposto a controllo.

4.La motivazione della decisione del comitato deve contenere le ragioni dell'eventuale difformità delle conclusioni proposte nella relazione istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

URRACI, Segretaria:

Art. 45

Contingente organico degli uffici di segreteria

dei comitati di controllo

1. Il contingente organico degli uffici di segreteria dei comitati di controllo è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con le procedure previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12 (Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. In sede di prima attuazione, il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

URRACI, Segretaria:

Art. 46

Articolazione organizzativa degli uffici

1. Entro 15 giorni dalla data di entrato in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), volta ad assicurare:

a) un'adeguata articolazione organizzativa dell'attività di ricerca, consulenza e assistenza svolta dagli uffici dell'Amministrazione regionale a favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale n. 62 del 1978, prevedendo la presenza di uffici presso le sedi dei comitati di controllo e il coordinamento centrale dell'attività, secondo un modello organizzativo che assicuri la reciproca indipendenza degli uffici di segreteria dei comitati di controllo e di quelli di assistenza, consulenza e ricerca;

b) la presenza, negli uffici di segreteria dei comitati di controllo, di adeguate competenze per l'istruttoria delle deliberazioni relative alla materia urbanistica, anche mediante il riordino e la razionalizzazione delle articolazioni periferiche degli uffici della amministrazione regionale competenti in materia urbanistica

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Per una raccomandazione alla Giunta. Da parte delle associazioni degli enti locali è insistente la richiesta della costituzione di un osservatorio per gli enti locali. In Commissione si è osservato che si tratta praticamente della stessa struttura prevista all'articolo 46. Chiediamo quindi che questa struttura svolga questa funzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

URRACI, Segretaria:

Art. 47

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei piani urbanistici e territoriali, sono conservati per la durata di cinque anni e verranno ceduti, trascorso tale periodo, alla Croce Rossa Italiana con l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

URRACI, Segretaria:

CAPO VII

Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo

Art. 48

Indennità e gettoni di presenza

1.Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti dei comitati di controllo compete una indennità mensile di carica nella misura rispettivamente di lire 4.000.000 e di lire 3.000.000.

2.Ai componenti dei comitati, esclusi il Presidente ed il Vicepresidente, compete un gettone di presenza di lire 60.000 per ogni seduta effettuata, con un massimo di due sedute nella stessa giornata e purché la presenza sia stata assicurata per l'intera durata della seduta

3.La misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza è rideterminata ogni tre anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale: Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu.

Art. 48

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai componenti dei comitati, esclusi il Presidente ed il Vicepresidente, compete un gettone di presenza di lire 120.000 per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata". (10)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

CABRAS MARCO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

URRACI, Segretaria:

Art. 49

Indennità di missione

1.Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dalla località in cui ha sede l'organo di controllo compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsto per i coordinatori generali dell'Amministrazione regionale. Le missioni sono autorizzate dai Presidenti degli organi di controllo, senza pregiudizio per la loro normale attività, e di esse va data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

2. Ai Presidenti, ai Vicepresidenti e agli altri componenti dei comitati di controllo che non risiedono nei Comuni dove essi hanno sede compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 50.

URRACI, Segretaria:

Art. 50

Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo

1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all'articolo 5 e per la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6 è stabilito in 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il novantesimo giorno dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art. 50

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all'articolo 5 e per la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6 è stabilito in 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; il termine per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale". (8)

Emendamento sostitutivo parziale Baroschi - Pubusa - Cocco - Ferrari - Manchinu

Art. 50

Nel comma 2 la parola "novantesimo" è sostituita dalla parola "centottantesimo". (9)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 51.

URRACI, Segretaria:

Art. 51

Procedimenti in corso

1. I procedimenti relativi agli atti già inviati a controllo alla data di entrata in vigore della presente legge sono esauriti dai comitati competenti ai sensi della normativa previgente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

URRACI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 51

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente: Art. 51 bis

I termini previsti dall'articolo 9 della L.R. 1 giugno 1993 n. 25, così come modificato dall'articolo 3 della L.R. 22 luglio 1993 n. 31, sono prorogati di ulteriori 180 giorni; i liquidatori oltre i compiti loro assegnati possono adottare il provvedimenti relativi all'attuazione delle opere finanziate con la riforma agro-pastorale di cui ali L.R. 44/76. (13)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 52.

URRACI, Segretaria:

Art. 52

Norma finanziaria

1.Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 3.000.000.000 per gli esercizi finanziari successivi.

2.Ai suddetti oneri si fa fronte:

a) quanto a lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1994 e lire 3.000.000.000 per gli esercizi successivi con l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi autorizzati dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto a lire 500.000.000 per l'esercizio 1994 con l'utilizzo del fondo nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03016.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 29 gennaio 1994 (legge finanziaria 1994))

1994 lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce T della tabella A allegata alla L.R. 29 gennaio

1994 (legge finanziaria 1994).

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

In diminuzione

Capitolo 04001 -

(D.V.) - Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 48 della presente legge)

1995 lire 750.000.000

1996 lire 750.000.000

In aumento

Capitolo 04004 -

(N.I.) - (1.1.1.1.0.1.01.01) (01.03) cat prog. 01 -

Spese per l'attività di ricerca, consulenza e assistenza a favore degli enti locali (art. 54, L.R. 23 ottobre 1978, n. 62)

1994 lire 500.000.000

1995 lire 750.000.000

1996 lire 750.000.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge rinviata. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 30, corrispondente al nome del consigliere Lai).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lai:

URRACI, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Lai - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Marteddu - Merella - Mereu Salvatorangelo - Mulas - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Pili - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Selis - Serra Antonio - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto Romano - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo.

Rispondono no i consiglieri: Planetta - Porcu - Puligheddu - Urraci - Usai Edoardo - Cadoni - Cogodi - Demontis - Ladu Giorgio.

Si sono astenuti i consiglieri: Murgia - Serra Pintus.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della legge regionale rinviata numero CCLXXIII:

presenti 63

votanti 61

astenuti 2

maggioranza 41

favorevoli 52

contrari 9

(Il Consiglio approva).

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 56.