Seduta n.30 del 05/08/2014
XXX SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
Martedì 5 agosto 2014
Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU
La seduta è aperta alle ore 10 e 48.
FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 luglio 2014 (27), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Salvatore Demontis, Roberto Desini, Modesto Fenu, Gaetano Ledda, Rossella Pinna e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 5 agosto 2014.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Truzzu - Fenu - Floris - Tocco: "Modifiche della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi". (87)(Pervenuta il 31 luglio 2014 e assegnata alla quinta Commissione.)
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Interrogazione Solinas Antonio - Tendas con richiesta di risposta scritta, sui tagli agli stanziamenti a favore dell'Istar (Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato di Arborea)". (118)
"Interrogazione Solinas Christian - Carta - Orrù, con richiesta di risposta scritta, sulla allarmante situazione della politica linguistica dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sulla situazione del Servizio lingua sarda". (119)
"Interrogazione Tocco, con richiesta di risposta scritta, sul finanziamento dei Centri antiviolenza e Case di accoglienza". (120)
"Interrogazione Tocco, con richiesta di risposta scritta, sul potenziamento del servizio di vigilanza al Presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari". (121)
"Interrogazione Rubiu, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione della vertenza Igea". (122)
"Interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi, con richiesta di risposta scritta, sulla Fondazione Banco di Sardegna". (123)
"Interrogazione Arbau, con richiesta di risposta scritta, sulla veridicità di notizie giornalistiche circa l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e sui provvedimenti che si intendono adottare nell'immediato". (124)
"Interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi, con richiesta di risposta scritta, sui lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 44 Turri-Tuili". (125)
"Interrogazione Unali, con richiesta di risposta scritta, sulle gare per il materiale protesico nell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari". (126)
"Interrogazione Crisponi - Cossa - Dedoni, con richiesta di risposta scritta, sulla continua emissione di "bollette pazze" della società Abbanoa". (127)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Interpellanza Arbau, sulla convocazione di conferenze programmatiche sulla scuola, quale azione propedeutica alla definizione delle linee guida relative al dimensionamento della rete scolastica regionale 2015-2016". (48)
"Interpellanza Arbau sulla grave situazione conseguente alla siccità che ha colpito il territorio dell'Ogliastra nelle stagioni 2012-2013-2014". (49)
"Interpellanza Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014, in tema di sospensione dell'efficacia degli atti aziendali, nonché di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e sulle ingerenze indebite del governo regionale e dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell'attività di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere, di competenza dei direttori generali". (50)
"Interpellanza Peru - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Locci - Randazzo - Fasolino - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra relativa alla situazione in cui versa il personale in mobilità dell'ex Consorzio agrario di Sassari ed al ritardo del suo inquadramento presso l'Agenzia regionale LAORE Sardegna". (51)
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.
FORMA DANIELA, Segretaria:
"Mozione Crisponi - Dedoni - Cossa sulla possibile chiusura della Camera di commercio di Nuoro e sull'accorpamento del sistema camerale della Sardegna". (64)
"Mozione Dedoni - Pittalis - Solinas Christian - Fenu - Cossa - Peru - Crisponi - Cappellacci - Floris - Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Orrù - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra sulla Fondazione Banco di Sardegna". (65)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della mozione numero 49.
È stato presentato l'ordine del giorno numero 1.
(Si riporta di seguito l'ordine del giorno:
Ordine del giorno Arbau - Cocco Pietro - Pittalis - Cocco Daniele Secondo - Oppi - Usula - Solinas Christian - Desini - Fenu - Anedda - Cossa - Lai sulla necessità di procedere con le immediate azioni necessarie a porre fine all'annosa ed inaccettabile, tanto sul piano morale che su quello giuridico,situazione di incertezza e precarietà in cui permangono i dipendenti ARAS.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione della mozione n. 49 sulla necessità di procedere all'immediato inquadramento del personale dell'Associazione regionale allevatori sardi (ARAS) ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 2009, n. 3, e 4 agosto 2011, n. 16,
PREMESSO che:
- non appare ulteriormente procrastinabile la situazione di precarietà che da più di un trentennio incombe sui dipendenti dell'ARAS, che perdura nonostante più provvedimenti legislativi;
- l'ARAS, pur essendo un'associazione di natura privatistica, è finanziata totalmente dalla Regione che stanzia annualmente 14 milioni di euro per il suo funzionamento,
impegna la Giunta regionale
1) ad avviare in tempi rapidi le azioni necessarie a porre fine all'annosa ed inaccettabile, tanto sul piano morale che su quello giuridico, situazione di incertezza e precarietà in cui permangono i dipendenti ARAS;
2) a definire una proposta che preveda i necessari provvedimenti, con una tempistica determinata e con il confronto con i lavoratori e le rispettive rappresentanze sindacali. (1).)
PRESIDENTE. La mozione si intende ritirata.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali personale e riforma della Regione.
DEMURO GIANMARIO, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DERIU ROBERTO (PD). Signor Presidente, intendo votare a favore di quest'ordine del giorno, come spero tutta l'Aula, perché riguarda una situazione che va affrontata. Giustamente l'Assessore ha dato oggi, per conto della Giunta, il parere favorevole all'attuale formulazione. Noi non dobbiamo illudere nessuno ma dobbiamo muoverci per la risoluzione dei problemi. Per cui questa formulazione mi pare la più appropriata e sono sicuramente favorevole.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
TRUZZU PAOLO (Sardegna). Presidente, dichiaro la mia astensione su quest'ordine del giorno. Condivido quanto è stato detto durante il dibattito in Aula la settimana scorsa, però penso che tutto sommato non si risolva la questione. Anzi abbiamo parlato dell'ipotesi di trovare un novello Teseo che potesse risolvere anche questa situazione, invece mi sembra che quest'ordine del giorno la procrastini e non dia una risposta definitiva ai dipendenti dell'ARAS.
Sostanzialmente stiamo tacitando noi stessi, le nostre coscienze, forse anche quella della Giunta, ma non stiamo individuando una soluzione definitiva. Per questo motivo mi asterrò.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO PIETRO (PD). Chiedo la votazione nominale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'ordine del giorno numero 1.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lai - Lotto - Meloni - Moriconi - Perra - Pizzuto - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 23
votanti 22
astenuto: 1
maggioranza 12
favorevoli 22
Poiché il Consiglio non è in numero legale, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 56, viene ripresa alle ore 11 e 36.)
PRESIDENTE. Convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 37, viene ripresa alle ore 11 e 55.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Intervengo solo per dichiarare che la mancata partecipazione alla votazione da parte dei Gruppi dell'opposizione era dovuta solo a ragioni politiche, non a ragioni di assenza. Rilascio questa dichiarazione perché consti a verbale, in modo che se ne prenda atto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'ordine del giorno numero 1.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cappellacci, Fasolino, Locci, Tedde, Tunis e Zedda Alessandra hanno votato a favore e che i consiglieri Oppi, Tatti e Truzzu si sono astenuti.
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Fasolino - Forma - Lai - Locci - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Ruggeri - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Oppi - Tatti - Truzzu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 45
astenuti 4
maggioranza 23
favorevoli 45
(Il Consiglio approva).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'articolato del testo unificato 3(PLIP)-13-14-16-22-49/A.
Passiamo all'esame del Titolo. Al Titolo è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo del titolo e del relativo emendamento:
Titolo
Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti.
Emendamento sostitutivo totale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Titolo
Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: marchio collettivo, distretti e governance territoriali.
Precedente:
Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. (82).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento viene ritirato.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, vorrei capire come procediamo in quanto gli emendamenti sono tantissimi. Chiedo se sia possibile spiegare, articolo per articolo, da parte del Presidente, la posizione della Commissione emendamento su emendamento, perchè ce ne sono alcuni che possono essere ritirati su decisione già della Commissione.
PRESIDENTE. Io procederò così: articolo per articolo specificherò gli emendamenti presentati e su ciascun emendamento chiederò il parere del relatore della Commissione e della Giunta, ovviamente.
Metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale sono stati presentati degli emendamenti
(Si riporta il testo dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, come definito dall'articolo 2, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli.
2. La Regione:
a) riconosce che le razze e varietà locali e le relative specie progenitrici e/o affini appartengono al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna;
b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8;
c) favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche d'interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.
3. Per l'attuazione della presente legge la Regione:
a) promuove l'informazione e l'educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, volta a favorire la formazione di una coscienza civica, il rispetto e l'interesse per l'ambiente e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità;
b) eroga contributi a enti pubblici o ad altri enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità, sulla base di appositi progetti, sentito il parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 6.
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 1
Il comma 1 è così costituito:
"1. Nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale.".
Precedente:
"1. Nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e ambientale.". (9)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 1
Alla fine del comma, dopo le parole "prodotti agricoli" aggiungere: " nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali". (10)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 1
Articolo 1, comma 3
Lettera a) dopo la parola scuole, aggiungere: di ogni ordine e grado e agli adulti.
Lettera a) dopo la parola enti , aggiungere: agenzie, comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela e valorizzazione delle biodiversità e.
Lettera b) dopo la parola enti aggiungere: , agenzie
Lettera b) dopo la parola associazioni, aggiungere: , comitati spontanei regolarmente costituiti per la tutela delle biodiversità e privati. (11)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 1
Nel comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b bis) assumere direttamente iniziative volte alla tutela e valorizzazione di tali risorse;
b ter) stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, associazioni senza fine di lucro che abbiano come fine istituzionale la tutela della biodiversità;
b quater) favorire (favorendo) le iniziative, pubbliche o private. tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche e a diffonderne la conoscenza e il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso e a valorizzarne i prodotti.".
PRECEDENTE (III° comma, articolo 1):
3. Per l'attuazione della presente legge la Regione:
a) promuove l'informazione e l'educazione, con par-ticolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, volta a favorire la formazione di una coscienza civica, il rispetto e l'interesse per l'ambiente e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità;
b) eroga contributi a enti pubblici o ad altri enti e as-sociazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione dell'agrobiodiversità, sulla base di appositi progetti, sentito il parere della Commissione tecnica competente di cui all'articolo 6. (84).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole per gli emendamenti numero 10, 11 e 84; mentre si invita al ritiro dell'emendamento numero 9.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento numero 9 se intendono ritirarlo.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Non lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Perfetto.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Anedda, Cappellacci e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Fasolino - Forma - Lai - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Ruggeri - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Oppi - Pinna Giuseppino - Tatti.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 46
astenuti 4
maggioranza 24
favorevoli 46
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 84. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera e viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
b) agrobiodiversità: include tutte le componenti degli agroecosistemi e della diversità biologica di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione; la varietà e variabilità genetica, specifica ed ecosistemica di animali, piante e microrganismi, indispensabili per sostenere le funzioni dell'agroecosistema, la sua struttura e i suoi processi;
c) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per la conservazione della diversità biologica di specie vegetali, animali, microbiche in ambiente diverso dal proprio habitat naturale; consente la conservazione delle specie domesticate e della loro variabilità genetica al di fuori del loro centro di origine o di diversità;
d) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie di interesse agrario, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive; per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm);
e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una unità tassonomica, prodotta dalla evoluzione e dalla selezione naturale;
f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica e una separazione dalle altre popolazioni;
g) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale.
2. Sono considerate razze e cultivar locali, di seguito denominate risorse genetiche:
a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni autoctoni, originari del territorio sardo;
b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della regione e integrati tradizionalmente in forma produttiva nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;
d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio della Sardegna e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca sardi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 2
Articolo 2, comma 1,
lettera b) aggiungere: e il patrimonio immateriale di conoscenze acquisite e antropologico culturali.".
g bis) aggiungere:
produzioni primarie: prodotto alimentare derivante da produzioni direttamente ottenute a seguito di raccolto in campo senza alcuna lavorazione secondaria di trasformazione, ad esclusione delle lavorazioni necessarie per il confezionamento e la vendita.
g ter) aggiungere:
ingrediente primario: prodotto che rappresenta la percentuale prevalente in un alimento, direttamente ottenuto a seguito di raccolto in campo o dopo prima lavorazione di base che se pur ne alteri la consistenza o lo stato chimico fisico, non risulti miscelato ad altri ingredienti o artificialmente umidificato.
g quater) aggiungere:
materia prima: sostanza grezza non lavorata. (12)
Emendamento aggiuntivo Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 2
Nell'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte:
g bis) per "risorse genetiche per l'alimentazione" e l'agricoltura si intende materiale genetico di origine vegetale, animale, microbico, che abbia valore effettivo o potenziale per l'agricoltura.
g ter) per materiale genetico si intende materiale di riproduzione e/o moltiplicazione di origine animale, vegetale, microbico, contenente unità funzionali dell'eredità. (13)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 2
Nell'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
I° comma articolo 2 (aggiuntivo):
g bis) dieta mediterranea: così come definita dall'Unesco non solo in termini di cibo ma di modello economico sociale sostenibile;
g.ter) per risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura si intende materiale genetico di origine vegetale, animale, microbico, che abbia valore effettivo o potenziale per l'agricoltura;
g quater) per materiale genetico si intende materiale di riproduzione e/o moltiplicazione di origine animale, vegetale, microbico, contenente unità funzionali dell'eredità.
PRECEDENTE:
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera e viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
b) agrobiodiversità: include tutte le componenti degli agroecosistemi e della diversità biologica di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione; la varietà e variabilità genetica, specifica ed ecosistemica di animali, piante e microrganismi, indispensabili per sostenere le funzioni dell'agroecosistema, la sua struttura e i suoi processi;
e) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per la conservazione della diversità biologica di specie vegetali, animali, microbiche in ambiente diverso dal, proprio habitat naturale; consente la conservazione delle specie domesticate e della loro variabilità genetica al di fuori del loro centro di origine o di diversità;
d) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie di interesse agrario, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive; per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm);
e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una unità tassonomica, prodotta dalla evoluzione e dalla selezione naturale;
f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica e una separazione dalle altre popolazioni;
g) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale.
2. Sono considerate razze e cultivar locali, di seguito denominate risorse genetiche:
a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni autoctoni, originari del territorio sardo;
b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della Regione e integrati tradizionalmente in forma produttiva nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
e) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;
d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi già autoctoni ma attualmente scomparsi dal territorio della Sardegna e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca sardi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione. (83)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 2
Articolo 2 ,comma 2
Nella lettera b) dopo la parola "Trasformazione" aggiungere:
"non ritenuti dannosi all'agrobiodiversità della Sardegna e non inquinanti il patrimonio genetico delle popolazioni locali". (14).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 12 e 83 e parere contrario sull'emendamento numero 14. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 13.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 13, per il quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Procediamo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 13.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Rubiu, Tatti e Truzzu hanno votato a favore e che i consiglieri Cherchi Augusto, Collu, Deriu, Perra e Zedda Paolo hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri:Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Sale - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 23
contrari 25
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 83. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Regione esercita la propria attività di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche e a diffonderne la conoscenza e il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso e a valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di tali risorse.
2. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario o identitario.
3. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.
4. I programmi di cui al comma 3, approvati dalla Giunta regionale, seguono le seguenti linee di intervento:
a) ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche;
b) conservazione delle risorse genetiche e gestione della rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8;
c) valorizzazione dei prodotti locali tipici e tradizionali e identitari;
d) recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche;
e) monitoraggio dello stato di conservazione dell'agrobiodiversità.
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 3
L'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. La regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali legate all'agrobiodiversità e ne promuove una più vasta applicazione, anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali in attuazione dell'articolo b della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario o identitario.".
Precedente.
La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storca legata alla biodiversità di interesse agrario o identitario. (18)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 3
Articolo 3, comma 1
Dopo la parola "valorizzazione", inserire la parola: "diffusione". (15)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 3
Articolo 3, comma 1, lettera b)
Dopo la parola "valorizzazione", inserire la parola: "diffusione". (16)
Emendamento all'emendamento numero 17 sostitutivo totale Cherchi Oscar
Il testo dell'emendamento n. 17 è così sostituito:
"Al comma 2 dell'art. 3:
- dopo la parola "conservazione" sono inserite le parole ", diffusione e tutela";
- dopo le parole "enti locali" sono inserite le parole "e le agenzie regionali". (110)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 3
Articolo 3, comma 2
- dopo la parola "saperi", inserire la parola: "sapori"
- dopo la parola "conservazione", inserire le parole: "diffusione e tutela"
- dopo la parola "enti", inserire le parole: "e le agenzie regionali". (17)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 3
Nella lettera d) dopo le parole "delle risorse genetiche" sono aggiunte le seguenti "e diffusione nelle aree vocate". (19)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 3
Nell'articolo 3 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4 bis. La Regione, tramite l'Assessorato competente, sentito il parere della commissione di cui 6, disciplina il prelievo delle risorse genetiche di cui all'art. 1, finalizzato al miglioramento genetico e per i cui derivati ottenuti si intende chiedere privativa.. Per tale autorizzazione si fa riferimento alla legge 6 aprile 2004, n. 101 in merito agli accordi di trasferimento di materiale, ed all'art. 8 della Convenzione di Rio sulla
Biodiversità (1992), ratifìcata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 in merito ai diritti ed all'equa distribuzione dei benefici in favore delle comunità indigene locali sul patrimonio delle risorse genetiche. (86)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 3
Nell'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4 bis. La Regione, tramite l'Assessorato competente, sentito il parere della Commissione di cui 6, disciplina il prelievo delle risorse genetiche di cui all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico e per i cui derivati ottenuti si intende chiedere privativa. Per tale autorizzazione si fa riferimento alla legge 6 aprile 2004, n. 101, in merito agli accordi di trasferimento di materiale, ed all'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, in merito ai diritti ed all'equa distribuzione dei benefici in favore delle comunità indigene locali sul patrimonio delle risorse genetiche. (20)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 3
Nell'articolo 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e bis) predispone piani per la diffusione e incentiva il ritorno all'uso quotidiano di semenze, razze, e varietà sardi; utilizza le strutture e le risorse della regione e degli enti connessi ad esso per incentivare la riproduzione e la diffusione anche gratuita, ad agricoltori associazioni, scuole, produttori ed appassionati.". (85).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 19, 15 e 16. All'emendamento numero 17 è stato presentato un emendamento all'emendamento, il numero 110, su cui si esprime parere positivo. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 18 e 20, mentre si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 86 e 85.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18, per il quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). No, non lo ritiro.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Presidente, ho chiesto la votazione nominale!
PRESIDENTE. Chiedo scusa, non ho sentito. Chiedete per tempo. Non ho sentito, mi spiace.
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 16.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Presidente, un po' di calma, dobbiamo anche leggere cosa stiamo votando!
PRESIDENTE. C'è una richiesta di votazione nominale?
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Sì, chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 16.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Anedda, Cocco Daniele, Orrù, Rubiu e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Fasolino - Forma - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Orrù - Perra - Peru - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sabatini - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Rispondono no i consiglieri:Pinna Giuseppino - Tatti.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 47
contrari 2
(Il Consiglio approva).
(È approvato)
L'emendamento numero 17, quindi, decade.
Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20, per il quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Non lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 20.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Locci, Rubiu, Tatti e Truzzu hanno votato a favore e che i consiglieri Anedda e Manca Gavino hanno votato contro.
Rispondono sì i consiglieri:Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 49
votanti 48
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 21
contrari 27
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 85.
Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Presidente, c'è un problema di scrittura, in questo emendamento manca una virgola dopo la parola "agricoltori", prima della parola "associazioni", questo rischia di far leggere male il testo, per cui chiedo, con un emendamento orale, di mettere la virgola.
(Interruzione)
Per essere più corretto: nell'emendamento numero 85, all'ultima riga, va inserita una virgola tra le parole "agricoltori" e "associazioni". Chiedo all'Aula se è d'accordo.
(È approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:
Art. 4
Repertori regionali
1. Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. I repertori regionali sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di erosione genetica o estinzione è corredata da apposita annotazione.
4. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà).
Emendamento all'emendamento numero 21 sostitutivo totale Cherchi Oscar
Articolo 4
Il testo dell'emendamento n. 21 è così sostituito: "alla fine del comma 1 dell'art. 4, dopo le parole "Giunta regionale." è aggiunto il seguente periodo: Il patrimonio delle risorse genetiche di tali pianti e animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali devono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'art. 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992) ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124". (111)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 4
Nell'articolo 4, comma 2, sono aggiunte le seguenti parole:
il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante e animali appartiene alle comunità indigene locali, all'interno delle quali devono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
Precedente
Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale. (21)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula
Articolo 4
Alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "fatto salvo il carattere pubblico dei predetti repertori.".
Precedente
1. Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale. (101).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 21 e 111. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 101.
(E' approvato)
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 101.
Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.
PIZZUTO LUCA (SEL). L'emendamento è ritirato.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:
Art. 5
Iscrizione ai repertori regionali
1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori regionali è effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere espresso, ai sensi dell'articolo 6, dalla competente commissione tecnico-scientifica.
2. L'iscrizione ai repertori avviene a seguito di iniziativa da parte di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.
3. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 disciplinano le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori regionali.
Emendamento aggiuntivo Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 5
Nell'articolo 5, comma 2, dopo "singoli cittadini" sono aggiunte le seguenti parole: "che possono avvalersi dei diritti stabiliti dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e per le risorse genetiche non comprese del diritto ad autorizzarne la circolazione.". (22).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 22.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 22, per il quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Non ritiriamo l'emendamento numero 22 e chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 22.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Locci e Zedda Alessandra hanno votato a favore e che il consigliere Collu ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri:Cappellacci - Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lai - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 50
votanti 49
astenuti 1
maggioranza 25
favorevoli 21
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 23, viene ripresa alle ore 12 e 31.)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:
Art. 6
Commissioni tecnico-scientifiche
1. Sono istituite la commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.
2. La commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
b) un funzionario delle agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
c) un agricoltore che detiene materiale animale la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.
3. La commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
b) due funzionari delle agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) un agricoltore che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.
4. Le commissioni sono nominate dalla Giunta regionale, restano in carica per cinque anni e possono avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.
5. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
c) proporre i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.
6. Ai componenti delle commissioni compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Emendamento soppressivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
L'articolo 6, comma 3, è soppresso. (74)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
Articolo 6 titolo
È sostituito con: "Commissione tecnico-scientifica". (71)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
Nell'articolo 6, il comma 1, è così sostituito:
"1. È istituita la commissione tecnico-scientifica per il settore animale e vegetale.".
(72)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Nell'articolo 6 il comma 1 è così sostituito:
Art. 6
Commissione tecnico-scientifica
1. È costituita la commissione tecnico-scientifica per la diversità animale e vegetale (es la qualità della carne, del latte dipende da come qualitativamente viene alimentato l'animale)
PRECEDENTE:
Art. 6
Commissioni tecnico-scientifiche
1. Sono istituite la commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale. (87)
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 6
Nell'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
b) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
c) un agricoltore che detiene materiale animale la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) un esperto del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
e) un esperto del mondo scientifico e/o accademico competente in materie sociologiche e demo antropologiche, e in discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche agroalimentari locali;
f) da 1 a 3 agricoltori a turnover detentori di materiale genetico per il quale vi siano provvedimenti e/o azioni a riguardo.
Precedente:
La commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
b) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
c) un agricoltore che detiene materiale animale la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni dì categoria maggiormente rappresentative;
d) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura. (23)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
Art. 6, comma 2, è così sostituito:
2. È sostituito con: "La commissione tecnico-scientifica è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
competente in materia di risorse genetiche animali;
b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) due agricoltori, di cui uno che detiene materiale animale e un altro che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) due esperti del mondo scientifico e accademico, di cui uno competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura e uno competente in materia di risorse generiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.". (73)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 6
Nell'articolo 6, il comma 2, è così sostituito:
2. La commissione tecnico-scientifica sarà composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
d) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario
e) tre esperti del mondo scientifico e accademico di cui:
1 competente in materia di risorse genetiche animali;
1 competente in materia di risorse vegetali;
1 competente in materia di biodiversità selvatica;
f) 2 esperti del mondo scientifico accademico competenti rispettivamente in materie sociologiche, e demo-antropologiche e in discipline storico culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche locali;
g) 2 rappresentanti del mondo produttivo in pianta stabile (in modo che possano esprimersi su tutto il regolamento e disciplina);
h) 2 rappresentanti espressione dei comitati o delle associazioni che si occupano di biodiversità;
i) 2 rappresentanti degli agricoltori custodi (di cui all'elenco regionale) anche a turnover tra i detentori di materiale genetico per il quale si devono assumere decisioni in merito o devono essere formulati pareri da parte della Commissione. (88)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 2, lettere b) e d)
Dopo le parole "risorse genetiche animali" sostituire le parole "in agricoltura" con le parole: "e di selvaggina di interesse agrario". (24)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 2, lettere c) e d)
La lettera c) è sostituita come di seguito:
Tre agricoltori che detengono materiale animale la cui tutela è prevista dalle presente legge, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, suddivisi in modo proporzionale alla loro effettiva rappresentanza come da iscrizioni risultanti alla camera di commercio.
Nella lettera d): sostituire la parola "due" con la parola: "uno". (25)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Nell'articolo 6 il comma 3 è così sostituito:
La commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
b) due funzionari delle Agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) un agricoltore che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) due esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario e due esperti in materie sociologiche e demo antropologiche e in discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche agroalimentari locali;
e) da 2 a 4 agricoltori a turnover detentori di materiale genetico per il quale vi siano provvedimenti e/o azioni a riguardo.
Precedente
La commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
b) due funzionari delle Agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
e) un agricoltore che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza dì ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario. (26)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 3, lettere b) e d)
Nella lettera b) sostituire la parola "due" con la parola: "uno".
Nella lettera d) sostituire la parola "quattro" con la parola "uno". (27)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 4,
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le commissioni sono nominate, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Enti le associazioni di categoria per la rappresentanza di loro competenza, restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e decadono comunque con la fine della legislatura nella quale hanno avuto la nomina. Possono avvalersi, per competenze specifiche di esperti esterni. (28)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
Nell'articolo 6 il comma 4 è così sostituito:
"4. La Commissione è Nominata dalla Giunta regionale, resta in carica per cinque anni e può avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.". (75)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 6
Nell'articolo 6, comma 5, la parola "Le commissioni" è sostituita da: "La commissione". (76)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Nell'articolo 6, comma 5, la lettera a) è così sostituita:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 1 nel Repertorio regionale del patrimonio genetico.
Precedente.
Le Commissioni di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
e) proporre i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione. (29)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Oscar - Pittalis - Rubiu
Articolo 6
Nell'articolo 6, il comma 6 è così sostituito:
"6. Ai componenti della commissione non compete alcun trattamento economico.". (77)
Emendamento sostitutivo parziale Forma - Moriconi - Cozzolino - Manca Gavino - Solinas Antonio - Comandini
Articolo 6
Il comma 6 è così sostituito:
"6. Ai componenti delle commissioni compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 giugno 1987, n.27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).". (1)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 2, lettera d)
Nella lettera d) dopo la parola "agricoltura" aggiungere "e selvaggina di interesse agrario".
Aggiungere la lettera:
"d bis) un rappresentante delle associazioni e/o comitati per le biodiversità.". (25 bis)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Articolo 6, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) un rappresentante delle associazioni e/o comitati per le biodiversità.". (27 bis)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 6
Nell'articolo 6, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) le Commissioni di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni: si esprimono in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico per i cui derivati si intende inoltrare richiesta di privativa.".
Precedente.
Le Commissioni di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
e) proporre i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione. (30)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 6
Articolo 6. Comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) esprimere parere in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico o all'ottenimento di prodotti che incorporano il materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche e per cui si intenda inoltrare richiesta di privativa.".
Precedente.
Le Commissioni di cui al comma i svolgono le seguenti funzioni:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
e) proporre i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione. (89).)
PRESIDENTE. È pervenuto un emendamento di sintesi di tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 6, compreso l'articolo.
(Si riporta di seguito il testo dell'emendamento di sintesi numero 125:
Emendamento di sintesi degli emendamenti numero 74, 71, 72, 87, 23, 73, 88, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 76, 29, 77, 1, 25 bis, 27 bis, 30 e 89 Lotto - Rubiu - Cherchi Oscar - Pizzuto - Comandini
L'art. 6 è così sostituito:
Art.6
Commissione tecnico-scientifica
1. E' istituita la commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale.
2. La commissione è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale competente in materia di risorse genetiche animali;
h) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
d) un funzionario delle Agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
e) un agricoltore che detiene materiale animale e/o vegetale la cui tutela è prevista dalla presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
f) quattro esperti del mondo scientifico e accademico di cui uno competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, due competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario e uno esperto in materie sociologiche e demo antropologiche e in discipline storico culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche agroalimentari locali;
g) due rappresentanti espressione dei comitati o delle associazioni che si occupano di biodiversità.
3, La commissione è nominata dalla Giunta regionale, resta in carica per cinque anni, decade comunque con la fine della legislatura nella quale hanno avuto la nomina e può avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.
4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione di cui all'art. 1 nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
e) proporre i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione;
d) esprimere parere in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui all'articolo i , finalizzato al miglioramento genetico o all'ottenimento di prodotti che incorporano il materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche e per cui si intende inoltrare richiesta di privativa.
5. Ai componenti delle Commissioni compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale). (125).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, c'è stata lunga discussione sull'articolo 6 all'interno della Commissione, ci sembrava che fosse necessario evitare l'istituzione di due commissioni, tra l'altro commissioni tecnico-scientifiche, per svolgere attività previste all'interno del Capo I dell'articolato che stiamo discutendo; una commissione tecnico-scientifica legata al settore animale e un'altra commissione legata al settore vegetale.
In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo adesso e con la necessità di semplificare e di snellire tutta l'attività (anche legata ai suggerimenti) di funzionamento del sistema stesso, in discussione oggi, abbiamo pensato, attraverso un emendamento di sintesi, di trovare una soluzione più snella, accorpando le due commissioni in un'unica commissione tecnico-scientifica che chiaramente abbraccia sia l'aspetto dell'agro e biodiversità animale che quello invece relativo al vegetale.
Devo dire che mi lascia un po' perplesso il fatto che (condividiamo e alla fine anche noi approveremo questo emendamento di sintesi) vengano indicati quattro esperti del mondo scientifico. Va bene il rappresentante legato all'agrobiodiversità, quindi l'esperto del settore animale, va benissimo l'esperto del settore vegetale, va benissimo anche chi ha più esperienza in genetica e quindi chiaramente legato sempre alla parte vegetale, mi lascia un po' perplesso l'esperto in materie sociologiche e demo antropologiche e in discipline storiche della nostra cultura. Comunque, se questo è l'accordo che la Commissione ha trovato e questa è la sintesi che l'Aula vuole fare, va bene in questo modo.
C'è un aspetto invece che personalmente voglio sottolineare all'Aula, anche se ha già trovato una sintesi unica, ed è l'aspetto legato al riconoscimento del rimborso per la commissione stessa. Mi sembra che, in un periodo di spending review, come quello che stiamo vivendo adesso, le commissioni non dovrebbero avere un riconoscimento economico. Si è deciso però, come alla fine giustamente tutti insieme abbiamo pensato che fosse corretto, di riconoscere almeno le spese di viaggio Sono perfettamente d'accordo su questa linea per l'articolo 6, come sintetizzato dall'emendamento numero 125.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Presidente, in realtà abbiamo proposto la modifica di questo articolo in quanto si riteneva eccessivamente pesante creare due commissioni tecnico-scientifiche, una per la parte, chiamiamola così, animale e l'altra per quella vegetale. Quanto detto dall'onorevole Cherchi in realtà rispecchia anche le considerazioni che io intendevo fare. Riteniamo che sia corretto eliminare, così com'è stato fatto, il gettone di presenza perché, in questo momento di spending review, si ritiene corretto risparmiare anche su queste cose, soprattutto perché modificheremmo la posta in bilancio prevista in legge. In realtà, la cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che questa commissione duri in carica cinque anni, cioè dura in carica come il Consiglio, quindi dovremmo tentare di modificarla. Per il resto mi associo a quanto ha già detto il collega.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Intervengo brevissimamente per ricordare che, nel comporre questo emendamento di sintesi, si è tenuto conto, nella misura maggiore possibile, delle osservazioni sollevate un po' da tutte le parti che hanno comunque contribuito alla costruzione di questo testo di legge; per cui anche il quarto membro del mondo accademico di fatto era presente in emendamenti presentati sia dalla maggioranza che della minoranza, è per questo che se n'è voluto tenere conto. Per il resto tutti hanno espresso parere favorevole al rimborso chilometrico per quanto riguarda la questione della ricompensa ai membri della commissione.
C'era una questione però che poneva il collega Rubiu, mi scusi se interloquisco con lei...
(Interruzione del consigliere Rubiu)
È chiarito? Bene, quindi abbiamo di fatto tenuto conto di tutto ciò che era contenuto nelle varie osservazioni fatte in Commissione. Esprimo un parere positivo, credo di poterlo esprimere a nome dell'intera Commissione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.
CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). C'era stata in sede di Commissione l'unanimità per evitare che ci fosse una duplicazione e una sorta di "carrozzino" formato da troppe persone, quindi va molto bene l'aver individuato un'unica commissione tecnico-scientifica, però esprimo una perplessità.
Come abbiamo già avuto modo di discutere in sede di Commissione, l'attività, per questo tipo di norma, è naturalmente preziosa perché protegge, ma non si pensa mai che, su queste attività, si deve anche mangiare e non c'è mai inserito un esperto in dinamiche e politiche di valorizzazione, di promozione, di marketing. Quindi, a mio giudizio, andrebbe inserita una figura che ha questo tipo di conoscenza, ovvero i quattro esperti del mondo scientifico e accademico mi sembrano un po' troppi, probabilmente sarebbe il caso, forse sempre attingendo dal mondo accademico, di verificare che non vi sia una persona che abbia la capacità nell'ambito della conoscenza delle buone produzioni, per evitare che i nostri produttori, conservatori e agricoltori siano al tempo stesso anche dei geni nelle politiche di promozione e valorizzazione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Intervengo solo per rappresentare un dubbio, una perplessità. Al punto 3 dell'emendamento si dice: "La Commissione… può avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.". Forse non ho seguito qualche intervento, ma i componenti della commissione sono già degli esterni e si richiedono competenze talmente specifiche che si parla di quattro esperti del mondo scientifico e accademico, addirittura in discipline storico-culturali, allora dobbiamo capire qual è il senso di far ricorso addirittura a ulteriori competenze di esperti esterni. Mi pare davvero o pleonastico o comunque che sia un appesantimento incomprensibile: dovrebbero essere gli esperti che chiedono di essere coadiuvati da altri esperti esterni. Non ho capito bene il senso, forse mi sfugge qualcosa.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Presidente, non ho difficoltà, diciamo che l'idea era di rispondere a un'esigenza come quella che ha posto il collega Luigi Crisponi quando dice "manca un esperto di"; cioè, a mio parere, siccome non è una commissione retribuita, potrebbe accadere che, su una cosa specifica, i componenti di commissione potrebbero non sentirsi di rispondere, allora si chiamerebbe un esperto in materia. Però, sono assolutamente d'accordo se si cassa questa parte con un emendamento orale dell'onorevole Pittalis.
PRESIDENTE. Quindi consideriamo la proposta dell'onorevole Pittalis come emendamento orale all'emendamento, pertanto vengono cassate nel punto 3 le parole da "e può avvalersi" fino a "esterni".
Metto in votazione l'emendamento di sintesi numero 125, modificato. Chi lo approva alzi la mano.
(È approvato)
Decadono quindi gli emendamenti numero 74, 71, 72, 87, 23, 73, 88, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 76, 29, 77, 1, 25 bis, 27 bis, 30 e 89.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, al quale sono stati presentati degli emendamenti
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7
Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e
l'alimentazione
1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle razze e varietà locali è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione, garantendone la disponibilità nel tempo.
3. Nella Banca confluiscono tutte le accessioni iscritte nei repertori regionali.
4. Alla gestione della Banca provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, settorialmente specializzati, previo parere della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6.
5. Il funzionamento della Banca è disciplinato con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14.
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 7
Nell'articolo 7, il comma 1 è così sostituito:
1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche di cui all'articolo 1 è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca.
Precedente.
Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle razze e varietà locali è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca. (31)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 7
Nell'articolo 7, comma 4, dopo la parola "privati" sono aggiunte le seguenti "senza scopo di lucro". (90).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 31 e 90.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. I due emendamenti sono ritirati dai presentatori.
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:
Art. 8
Rete di conservazione e sicurezza
1. È istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riformaagro-pastorale o da enti e organismi a ciò delegati.
2. Della Rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi di cui all'articolo 10 e la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione.
3. Alla Rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.
4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a agevolarne la circolazione.
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato dalle presenti disposizioni, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.
6. L'aderente alla Rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, ne dà tempestivo avviso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le modalità previste dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 8
Nell'articolo 8, il comma 4 è così sostituito:
4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche di cui all'articolo 1 attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a agevolarne la circolazione.
Precedente:
La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a agevolarne la circolazione. (33)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 8
Modifica comma 5 dell'articolo 8:
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato dalle presenti disposizioni, sono invitati a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.
Precedente:
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato dalle presenti disposizioni, clic non aderiscono alla rete, sono tenuti. a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai finì della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato. (91)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 8
Nell'articolo 8 il comma 5 è così sostituito:
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato dalle presenti disposizioni, che non aderiscono alla rete, possono fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimèntazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.
Precedente.
Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetica tutelato dalle presenti disposizioni, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato. (35)
Emendamento sostitutivo parziale Forma - Moriconi - Cozzolino - Manca Gavino - Solinas Antonio - Comandini
Articolo 8
Articolo 8, comma 5:
Le parole "sono tenuti" sono sostituite da "sono invitati". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 8
Nell'articolo 8, il comma 6 è così sostituito:
6. Chiunque intenda depositare una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a chiederne prima di qualunque registrazione il preventivo assenso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le modalità previste dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14 acquisito parere obbligatorio, vincolante della commissione tecnico-scientifica.
Precedente:
6. L'aderente alla Rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a darne tempestivo avviso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, con le modalità previste dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14. (92)
Emendamento all'emendamento numero 92 sostitutivo totale Pizzuto
Articolo 8
Il testo dell'emendamento n. 92 è così sostituito:
"Il comma 6 dell'art. 8 è così sostituito:
6. Chiunque intenda depositare una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da una varietà iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a chiedere prima di qualunque registrazione il preventivo assenso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, con le modalità previste dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 14, acquisito il parere obbligatorio della commissione tecnico-scientifica". (118)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 8
Articolo 8, comma 3: dopo la parola "Associazioni" aggiungere: "Comitati per le biodiversità". (32)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 8
Articolo 8, comma 5: dopo la parola "Associazioni" aggiungere: "Comitati per le biodiversità". (34).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Presidente, c'è una diversa valutazione per quanto riguarda l'emendamento numero 92.
PRESIDENTE. Sul "92", è stato presentato l'emendamento numero 118 che è un sostitutivo totale dell'emendamento numero 92.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Allora, procedo per quanto riguarda il parere sugli emendamenti all'articolo 8. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 33, 35 e 2. Si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 91 e 92, per quest'ultimo è stato presentato un emendamento all'emendamento, il numero 118, sul quale si esprime parere favorevole; così come si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 32 e 34.
(Non è approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Gli emendamenti numero 35 e 2 sono decaduti con l'approvazione dell'emendamento numero 91.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 8.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 8.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Anedda, Forma, Manca Gavino e Tatti hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Azara - Busia - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Fasolino - Forma - Lai - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 46
votanti 45
astenuti 1
maggioranza 23
favorevoli 45
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti:
Art. 9
Circolazione del materiale genetico
1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, a seguito di apposita certificazione, è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, del materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori regionali.
2. Con le direttive di attuazione cui all'articolo 14 sono definite le modalità di circolazione del materiale genetico.
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 9
Nell'articolo 9, il comma 1 è così sostituito:
1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche di cui all'articolo 1, la Rete promuove la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, del materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione delle stesse risorse generiche.
Precedente.
Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, a seguito di apposita certificazione, è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, del materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzio-ne di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori regionali. (36)
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 9
Nell'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Con le direttive di attuazione cui all'articolo 14, e nel rispetto della legge 6 aprile 2004, n. 101, per quanto concerne le modalità di trasferimento di materiale, sono definite le modalità di circolazione del materiale genetico.
Precedente:
Con le direttive di attuazione cui all'articolo 14 sono definite le modalità dì circolazione del materiale genetico. (37).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 36 e 37.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale degli emendamenti.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 36.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Locci ha votato a favore e che il consigliere Ruggeri ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri:Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri:Agus - Anedda - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lai - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 46
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 19
contrari 27
(Il Consiglio non approva).
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 37.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Tatti e Truzzu hanno votato a favore e che il consigliere Comandini ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Carta - Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Fasolino - Locci - Oppi - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pittalis - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.
Rispondono no i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cozzolino - Deriu - Forma - Lai - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 19
contrari 28
(Il Consiglio non approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti:
Art. 10
Agricoltore custode
1. Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conservazione in situ delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4.
2. L'Agricoltore custode:
a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) diffonde la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
c) effettua il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, sentito il parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 6.
3. Il titolo di Agricoltore custode è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o dall'ente o organismo a ciò delegato.
4. Nell'individuazione dell'Agricoltore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dagli agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
6. In caso di necessità e urgenza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato provvede, per fini di pubblico interesse, all'avvio di un programma di riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.
7. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di Agricoltore custode;
c) le modalità di eventuali provvidenze a sostegno delle attività svolte dall'Agricoltore custode.
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 10
Nell'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
10. Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conservazione in situ delle risorse genetiche cui all'articolo 1, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4.
Precedente
Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conserva-zione in situ delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4. (38)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 10
Articolo 10, comma 3:
Sostituire il comma 3 come di seguito:
3. Il titolo di Agricoltore custode può essere riconosciuto a persone fisiche che possiedono il requisito minimo di professionalità o a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente operanti. Esso è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito registro tenuto dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o dall'ente o organismo a ciò delegato. (41)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 10
Articolo 10, comma 1:
- Dopo le parole "Agricoltore Custode" nere: "senza distinzione di genere",
- Dopo la parola "locali" aggiungere: "ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione". (39)
Emendamento all'emendamento numero 39 sostitutivo totale Cherchi Oscar
Articolo 10
Il testo dell'emendamento n.39 è così sostituito:
"Al comma 1 dell'art. 10 dopo la parola "locali" sono aggiunte le seguenti: "ritenute di interesse, rare o". (112)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 10
Articolo 10, comma 2, lettera a):
Dopo la parola "distruzione" aggiungere: "e favorendone la moltiplicazione e la diffusione negli areali vocati". (40).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 38, 40 e 41; mentre si esprime parere favorevole sull'emendamento 112, emendamento all'emendamento numero 39.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). L'emendamento numero 38 è ritirato.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 41.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, per quanto riguarda l'emendamento numero 41, la Commissione si rimette all'Aula invitando al ritiro, noi riteniamo invece che questo sia un emendamento da accogliere in quanto specifica meglio il fatto che la figura che può avere il titolo di "agricoltore custode" non è solo un soggetto "persona fisica", ma può essere riconosciuto anche a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente operanti; allarghiamo così il concetto di "agricoltore custode", conferendolo sempre a seguito dell'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura o altro ente o organismo a ciò delegato. Chiediamo pertanto al relatore e alla Giunta se è possibile modificare il parere e approvare l'emendamento numero 41.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Diciamo che l'oratoria dell'onorevole Cherchi mi ha convinto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
(È approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Ritiro l'emendamento numero 40.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:
Art. 11
Contrassegno
1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla Regione agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10 e alle aziende agricole che producono o trasformano utilizzando, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, secondo il regolamento CE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
3. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati: contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.
Emendamento soppressivo parziale Forma - Moriconi - Cozzolino - Manca Gavino - Solinas Antonio - Comandini
Articolo 11
Il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso. (3)
Emendamento all'emendamento numero 3 sostitutivo totale Forma
Articolo 11
Il testo dell'emendamento n. 3 è così sostituito: Al comma 2 dell'art. 11 le parole "aziende agricole" sono sostituite dalla seguente: "imprese". (124)
Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Fenu - Cherchi Oscar - Crisponi - Carta
Articolo 11
Nell'articolo 11 il comma 1 è così sostituito:
1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da risorse genetiche di cui all'articolo 1, è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
Precedente.
Per favorire la più ampia conoscenza e in-formazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali. (42)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 11
Articolo 11, comma 1:
Dopo le parole "razze locali" aggiungere: "ritenute di interesse, rare o a". (43)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 11
Articolo 11, comma 2:
Aggiungere dopo le parole "secondo le buone pratiche agricole consuete" : "e come regolamentate da articolo 28, comma 1, del Regolamento CEE 1750/99". (44).)
PRESIDENTE. Dichiaro che l'emendamento numero 124 è inammissibile.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Per quanto riguarda l'emendamento numero 3, la Commissione ha espresso un invito al ritiro che potrebbe essere però limato, mi sembra che ci sia un emendamento sostitutivo.
PRESIDENTE. No, è stato giudicato inammissibile quindi non c'è.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Chiedo scusa, allora si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 42 e 43; si invita al ritiro dell'emendamento numero 44.
PRESIDENTE. Chiedo un chiarimento per quanto riguarda l'emendamento numero 3.
Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.
FORMA DANIELA (PD). L'emendamento è ritirato, c'è però una proposta di emendamento orale per quanto riguarda le parole "aziende agricole" che si sostituiscono con il termine "imprese". Semplicemente questo. L'accordo era di presentare un emendamento orale, visto che l'emendamento all'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché si lega a un emendamento che praticamente è totalmente soppressivo. Si tratta semplicemente di una questione tecnica.
Ripeto, l'emendamento all'emendamento che abbiamo concordato in Commissione non è ammissibile perché è legato a un emendamento totalmente soppressivo, quindi siamo rimasti d'accordo che avremmo proposto un emendamento orale chiedendo di sostituire le parole "aziende agricole" con la parola "imprese".
PRESIDENTE. Questo emendamento orale verrà preso in considerazione quando si passerà alla votazione del testo dell'articolo perché è semplicemente una modifica delle parole "aziende agricole" con la parola "imprese".
Procediamo adesso con l'emendamento numero 42, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte del relatore di maggioranza.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Colleghi, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento numero 124, adesso prima della votazione del testo dell'articolo dobbiamo definire se siamo tutti d'accordo per la modifica (proposta con un emendamento orale dalla consigliera Daniela Forma) che sostituisce nel comma 2 dell'articolo 11 il termine "aziende agricole" con la parola "imprese".
Ha domandato di parlare il consigliere Lotto Luigi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Non sono d'accordo.
PRESIDENTE. Quindi non è ammissibile.
Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 43 decade.
Metto in votazione l'emendamento numero 44.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). L'emendamento è ritirato.
Vorrei anche un chiarimento, perché l'emendamento numero 43 decade? Non abbiamo capito la motivazione tecnica della sua decadenza.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 43 decade perché è stato approvato l'emendamento sostitutivo parziale che modifica il testo che era oggetto aggiuntivo del "43", quindi non è più legato al precedente testo.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti:
Art. 12
Comunità di tutela della biodiversità agraria
e della cultura e qualità alimentare
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete regionale di cui all'articolo 8, e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, la Regione, anche con la collaborazione delle camere di commercio, dei consorzi di tutela, delle organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative e di altri soggetti riconosciuti, pubblici o privati, promuove l'istituzione di comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare, definite ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori custodi locali singoli e associati, comitati per la biodiversità, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;
b) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
c) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nei circuiti locali in ambito regionali;
d) la costituzione dei distretti di cui all'articolo 26;
e) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi e sapori locali relativi alle pratiche agricole tradizionali e identitarie delle colture agrarie e degli allevamenti.
Emendamento soppressivo parziale Forma - Moriconi - Cozzolino - Manca Gavino - Solinas Antonio - Comandini
Articolo 12
Articolo 12, comma 2: Nell'ultimo periodo la parola "artigiane" è soppressa. (4)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 12
Sostituire il titolo come di seguito: Comunità di tutela della biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare. (45).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 45 e si invita al ritiro dell'emendamento numero 4.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.
FORMA DANIELA (PD). Come d'accordo, l'emendamento numero 4 è ritirato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Avevamo chiesto di cancellare il termine "artigiane" dal comma 2, era anche d'accordo l'onorevole Forma, così come la Commissione.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 4 è stato ritirato.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo scusa.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti:
Art. 13
Interventi per la ricerca
sulla biodiversità agraria e alimentare
1. La programmazione delle attività della Regione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per tramite delle proprie agenzie e dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale, al risparmio idrico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
2. La Regione finanzia la realizzazione di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante bando pubblico.
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 13
Art. 13, comma 2: sostituire come di seguito:
2. La Regione finanza la realizzazione di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, zootecnica e alimentare, proposta da enti pubblici, associazioni, comitati per la biodiversità e privati, individuati mediante bando pubblico. (48)
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 13
Nell'articolo 13, il comma 1 è così sostituito:
1. Nel rispetto dei diritti delle comunità locali secondo quanto stabilito dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 e dall'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), la programmazione delle attività della Regione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per tramite delle proprie agenzie e dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirlo, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale, al risparmio idrico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
Precedente.
La programmazione delle attività della Re-gione nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura, per tramite delle proprie agenzie e dell'università, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché per favorire l'uso di risorse genetiche come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici su interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale, al risparmio idrico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. (46)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 13, comma 1:
- Dopo le parole "sulle tecniche" aggiungere: "e l'assistenza tecnica".
- Dopo la parola "svilupparla" aggiungere: "e divulgarla".
- Dopo la parola "risparmio idrico"aggiungere: "al corretto uso dei suoli". (47)
Emendamento all'emendamento numero 47 sostitutivo totale Cherchi Oscar
Articolo 13
Il testo dell'emendamento n. 47 è così sostituito: al comma 1 dell'art. 13, dopo le parole "risparmio idrico", sono aggiunte le seguenti: ", al corretto uso dei suoli". (113).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 46 e si esprime parere favorevole sugli emendamenti numero 48 e 113.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR(FI). Ritiro l'emendamento numero 46.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 48.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 48.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Cocco Daniele, Tatti e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Carta - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Fasolino - Forma - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 113. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 e del relativo emendamento:
Art. 14
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le direttive di attuazione del presente capo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Emendamento sostitutivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Capo II: sostituire sempre la parola "marchio" con la parola "marchi". (49).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 49.
Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, mi scusi, ma siamo in sede di votazione dell'articolo 14? Perché questo emendamento mi pare che sia in correlazione al Capo II e non all'articolo 14. C'è qualcosa che non va.
PRESIDENTE. Ho un errore nella mia road map.
Capo II, c'è un emendamento sostitutivo su cui è stato espresso parere negativo dal relatore e dalla Giunta.
Metto in votazione l'emendamento numero...
PITTALIS PIETRO (FI). Ma, Presidente, non mettiamo prima in votazione l'articolo 14?
PRESIDENTE. Sì.
Metto in votazione l'articolo 14, che non ha emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame del Capo II, al quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 49, di cui si è già data lettura.
(Si riporta di seguito il testo del Capo II:
Capo II
Istituzione del marchio collettivo di qualità agro-alimentare
garantito dalla Regione per la tracciabilità e la promozione dei
prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.)
PRESIDENTE. Ripeto che, sull'emendamento numero 49, è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta.
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Questa richiesta di emendamento nasce da una motivazione ben precisa. Non è un refuso, intendiamo proporre due marchi e non un solo marchio così come la Commissione ha approvato; più avanti ritroveremo questo argomento, cioè sostituire la parola "marchio" con "marchi", nulla osta approvare questo emendamento in quanto ci consente anche in un prossimo futuro di poter mettere mano alla legge e di modificare il termine "marchio" con "marchi". Più avanti l'intervento sarà ben più articolato per precisare di quali marchi stiamo parlando.
PRESIDENTE. Preciso che, siccome ci sono degli emendamenti successivi che parlano appunto del raddoppio o dell'aumento del numero di marchi, se il Capo II rimane così, nel caso di loro approvazione, il termine "marchio" automaticamente diventa "marchi". Quindi c'è un automatismo se passa l'articolo successivo che modifica il numero dei marchi. L'emendamento viene dunque ritirato?
Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Sì.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15.
PITTALIS PIETRO (FI). Presidente, non abbiamo votato il Capo II!
PRESIDENTE. Avete perfettamente ragione, non abbiamo votato il Capo II.
Metto in votazione il Capo II. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:
Art. 15
Finalità
La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali incentivando l'utilizzo di tecniche di produzione, di raccolta e di trasformazione che assicurino la qualità e favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori.
Emendamento sostitutivo totale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 15
L'articolo 15 è così sostituito:
Art. 15
Finalità
1. La Regione considera strategico il settore agro-alimentare regionale, adotta il modello alimentare mediterraneo come modello sostenibile e di tutela della biodiversità, è consapevole dell'enorme ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico e di come siano a rischio di andar perdute e snaturate tradizioni millenarie di come sia necessario conservare la memoria storica e del gusto delle nostre comunità, della necessita salvaguardare dal punto di vista naturalistico e socio-economico gli ambienti . rurali a rischio spopolamento, di come la terra e le produzioni primarie possano creare nuove occasioni di reddito e occupazione, dell'esigenza di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori anche facilitando l'utilizzo e diffusione di standard di valutazione omogenei rivolti alla qualità dai consumatori.
Precedente:
Articolo 15
Finalità
La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali incentivando l'utilizzo di tecniche di produzione, di raccolta e di trasformazione che assicurino la qualità e favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori. (93)
Emendamento all'emendamento numero 93 sostitutivo totale Pizzuto
Articolo 15
Il testo dell'emendamento n. 93 è così sostituito:
al comma 1 dell'art. 15, dopo le parole "La Regione", sono aggiunte le seguenti: "considera strategico il settore agroalimentare regionale, adotta il modello alimentare mediterraneo come modello sostenibile e di tutela della biodiversità,". (119)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 15
Articolo 15, comma 1: dopo la parola "prodotti" aggiungere la parola "naturali". (50).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 50 e 93. Si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 119, emendamento all'emendamento numero 93.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, ritengo che il Capo II abbia un'importanza sostanziale anche perché è un percorso che abbiamo iniziato già negli anni scorsi e trova poi diciamo il fondamento del suo successivo proseguo all'interno di questa norma. Nell'intervento generale, ho sottolineato l'aspetto "compra sardo e mangia sardo" perché era un messaggio fondamentale che noi abbiamo voluto portare avanti proprio per incentivare e per dare forza a un sistema che, negli anni, così come è già stato suggerito o perlomeno è stato sottolineato, durante la discussione generale, anche dagli interventi dei colleghi della maggioranza, i sardi avevano perso, considerando che quel 78-79 per cento del nostro fabbisogno non è certamente sardo ma viene importato. Di conseguenza nel momento in cui istituiamo il "marchio", abbiamo la possibilità di capire e individuare il nostro prodotto in senso generale, il prodotto della Sardegna.
Sono d'accordo poi, nel momento in cui all'articolo 15, legato alle finalità, si va ad aggiungere anche la proposta dell'emendamento numero 119, cioè adottare un modello alimentare mediterraneo come modello sostenibile e di tutela della biodiversità. Credo che questo sia un ulteriore messaggio importante e fondamentale di un metodo e di una cultura che nel tempo sta cambiando, entrando finalmente non solo nel sistema produttivo ma anche in quello successivo legato alla trasformazione. Quindi per quanto riguarda l'articolo 15 e le finalità sono sicuramente favorevole.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 119. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 50.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Presidente, ritiro l'emendamento numero 50 e anticipo il ritiro dell'emendamento numero 53 presentato all'articolo 16.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti:
Art. 16
Istituzione del marchio collettivo
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio" e ne è titolare.
2. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari che offrono garanzie qualitative per sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche ottenute con metodi di produzione definiti da appositi disciplinari di produzione vincolanti.
3. I prodotti per i quali è concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nell'ambito di un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicuri la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. L'utilizzo del marchio è altresì consentito, fatta eccezione per i prodotti DOP e IGP, per i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), che rispettino gli specifici disciplinari di produzione di cui all'articolo 19. I prodotti tradizionali possono contenere nell'etichetta la dicitura: "prodotto inserito nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali". Il nome tradizionale è legato al prodotto inserito nell'elenco nazionale dei prodotti.
Emendamento soppressivo parziale Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 16
Articolo 16, comma 4: dopo la parola "consentito", le parole : "fatta eccezione" sono soppresse. (53)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 16
Nell'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), provvede, previa valutazione all'uopo dei marchi già nella disponibilità regionale, alla registrazione o destinazione allo scopo di un marchio di qualità a carattere collettivo da destinare ai prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio" e ne è titolare.
Precedente:
Art. 16
Istituzione del marchio collettivo
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), provvede alla registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio" e n è titolare. (94)
Emendamento all'emendamento numero 96 sostitutivo totale Pizzuto
Articolo 16
Il testo dell'emendamento n. 96 è così sostituito:
"Il comma 3 dell'art. 16 è così sostituito: 3) I prodotti per i quali può essere concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nell'ambito di un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicuri la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori, agli standard di qualità socio-economica e ambientale adottati nei disciplinari di cui al comma 2, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea." (120)
Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 16
Nell'articolo 16, il comma 3 è così sostituito:
3. I prodotti per i quali può essere concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nel territorio regionale, nell'ambito di un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicuri la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori, agli standard di qualità socio economica e ambientale adottati nei disciplinari di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Precedente
3. I prodotti per i quali è concesso l'utilizzo del marchio sono realizzati nell'ambito di un sistema di qua1iti trasparente, aperto a tutti i produttori, che assi-curi la completa tracciabilità dei prodotti e risponda alle esigenze del mercato e dei consumatori, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (96)
Emendamento aggiuntivo Zedda Paolo - Usula - Manca Pier Mario - Cherchi Augusto
Articolo 16
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Il marchio di cui al comma 1, per conseguire le finalità di cui all'articolo 15 del capo II della presente legge, deve contenere la declinazione della dicitura individuata, oltre in lingua italiana, anche in lingua sarda, riportandone fedelmente il testo. (107)
Emendamento all'emendamento numero 107 sostitutivo totale Manca Pier Mario - Zedda Paolo
Articolo 16
Il testo dell'emendamento n. 107 è così sostituito:
alla fine del comma 1 dell'art. 22, dopo le parole "articolo 17" è aggiunto il seguente periodo:
"; l'etichetta deve contenere la declinazione della dicitura individuata per il marchio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua sarda". (117)
Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Agus - Lai - Cocco Daniele - Busia - Desini - Usula - Comandini
Articolo 16
Nel comma 2 alla fine dopo la parola "vincolanti" è aggiunto il seguente periodo: "i quali tengono conto della qualità socio-economica e ambientale: in termini di certezza dell'intero processo e tipicità, rispetto etica del cibo, attenzione aspetti sociali, mantenimento tradizioni, responsabilità sociale delle imprese, salubrità ambiente coltivazone. In tal senso, la Regione si impegna a ricercare parametri omogenei che permettano ai consumatori la valutazione di questi aspetti.". (95)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 16
Articolo 16, comma 3: aggiungere dopo le parole: "aperto a tutti i produttori" "con sede legale in Sardegna e con almeno il 50 per cento di dipendenti residenti in Sardegna". (51)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 16
Articolo 16 comma 4
Dopo le parole "D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173", inserire: ", Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.". (52)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 16
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "4 bis. La Regione Sardegna si dota anche di un marchio denominato "Essenza di Sardegna", disciplinato da apposito regolamento d'uso che prevede, tra le altre cose, che i prodotti finiti che se ne fregino siano realizzati da prodotti primari o trasformati in cui la materia prima o l'ingrediente primario siano coltivati o prodotti in Sardegna. Esso è riservato alle imprese che vi aderiscono volontariamente e risultino autorizzate all'uso, adeguandosi al regolamento UE 1169/2011 e successivi atti di esecuzione.". (54)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro dell'emendamento numero 53. Si invita al ritiro anche dell'emendamento numero 94, altrimenti il parere è negativo. Sull'emendamento numero 107 è stato presentato l'emendamento numero 117, emendamento all'emendamento, il parere è favorevole sull'emendamento all'emendamento; inoltre si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 95, mentre si invita al ritiro dell'emendamento numero 96.
PRESIDENTE. Anche in questo caso è stato presentato l'emendamento numero 120, emendamento all'emendamento numero 96.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. È l'emendamento all'emendamento, sul quale si esprime parere favorevole. Si invita al ritiro degli emendamenti numero 51 e 52, altrimenti il parere è negativo; sull'emendamento numero 54 si esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Dichiaro che l'emendamento numero 117, emendamento all'emendamento numero 107, è inammissibile, quindi rimane l'emendamento numero 107.
Ha domandato di parlare il consigliere Emilio Usula. Ne ha facoltà.
USULA EMILIO (Soberania e Indipendentzia). Intervengo brevemente sull'emendamento numero 107. C'è stato un accordo in Commissione e ci sono stati dei problemi tecnici sul come fare un emendamento sull'articolo 16. Quindi questo emendamento numero 107 verrà traslato verso l'articolo 22, alla fine del comma 1. Presenterò l'emendamento numero 107 come emendamento orale all'articolo 22.
PRESIDENTE. Quindi è ritirato?
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. In Commissione si è concordato di spostare questo aspetto dell'utilizzazione della lingua sarda all'articolo 22, quindi si è costruito un percorso che probabilmente va articolato meglio.
PRESIDENTE. Proviamo a ricapitolare, allora l'emendamento numero 117 è inammissibile quindi non esiste. L'emendamento originale, l'emendamento numero 107, è stato ritirato; è così o no? Sarà traslato all'articolo 22, però adesso è ritirato, non c'è l'emendamento numero 107. Abbiamo chiarito che l'emendamento numero 107 è ritirato.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 13 e 22, viene ripresa alle ore 13 e 23.)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 53 è stato ritirato. Mi conferma, onorevole Cherchi?
CHERCHI OSCAR (F.I.). Sì.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 94 sul quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.
PIZZUTO LUCA (SEL). L'emendamento numero 94 è ritirato.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 95. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 96 sul quale c'è un invito al ritiro.
Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.
PIZZUTO LUCA (SEL). Ritiro l'emendamento e chiedo di votare l'emendamento all'emendamento.
PRESIDENTE. Allora è ritirato l'emendamento numero 120, quindi rimane l'emendamento numero 96…
PIZZUTO LUCA (SEL). Presidente, ritiro l'emendamento numero 96 e chiedo di poter votare l'emendamento all'emendamento.
(Interruzioni)
Allora non ritiro, chiedo di votare l'emendamento all'emendamento.
PRESIDENTE. Quindi non c'è alcun ritiro, c'è una richiesta di ritiro da parte della Commissione, però non è ritirato l'emendamento.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. No, no, è stato espresso parere favorevole sull'emendamento all'emendamento, l'ho detto prima.
PRESIDENTE. Chiedo scusa. Allora, la richiesta di ritiro era sull'emendamento all'emendamento, mentre sull'emendamento originale, l'emendamento numero 96, è stato espresso parere favorevole: è così, onorevole Lotto?
LOTTO LUIGI (PD) relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 96 c'era un invito al ritiro, a meno che non si presentasse un emendamento all'emendamento. L'emendamento è stato presentato, è l'emendamento numero 120 e su quello si esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma non capisco, me lo spieghi di nuovo perché non ci arrivo. Andiamo in ordine, perché se no non ci capiamo. C'è un emendamento sostitutivo, questo emendamento esiste o è ritirato?
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Il nostro parere è positivo.
PRESIDENTE. Sull'emendamento sostitutivo c'è un parere favorevole.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Sul "120"!
PRESIDENTE. Sull'emendamento numero 120 è stato espresso un parere favorevole. Perfetto, allora non c'è niente da ritirare.
Ripeto: sull'emendamento numero 120 è stato espresso il parere favorevole, non una richiesta di ritiro. Ci siamo capiti male nelle dichiarazioni prima.
Metto in votazione l'emendamento numero 120. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 51, sul quale c'è un invito al ritiro o un parere contrario della Commissione.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Ritirato.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento numero 52 c'è un invito al ritiro o parere contrario della Commissione.
Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). No, Presidente, questo rimane, noi riteniamo che ci sia la necessità di dover specificare e di scrivere in modo chiaro che ci stiamo riferendo al Regolamento dell'Unione Europea, il 1169/2011. Chiediamo che venga comunque accolto e inserito, anche se è ripetitivo e può essere considerato pleonastico da alcuni; credo che invece per essere chiaro debba essere inserito nella norma. Quindi lo lasciamo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). A supporto di quanto ha detto l'onorevole Cherchi, noi dobbiamo cercare, con questa legge, di dare, sia ai produttori ma soprattutto ai consumatori, gli strumenti per fare in modo che nell'etichetta, quindi nel prodotto agroalimentare, risultino più chiare sia la provenienza che la tracciabilità. Ritengo che sia indispensabile un'informazione completa sugli alimenti.
Invito pertanto i colleghi consiglieri ad approvare questo emendamento che non fa altro che rafforzare il patto con i consumatori che noi stiamo cercando di istituire.
(Non è approvato)
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17 e del relativo emendamento:
Art. 17
Direttiva d'attuazione
1. La Giunta regionale disciplina, con proprie direttive:
a) il segno distintivo del marchio e il relativo manuale d'uso;
b) le modalità di concessione in uso e di utilizzo del marchio;
c) la disciplina della diffida, della sospensione e della revoca della concessione.
Emendamento aggiuntivo Cherchi Oscar - Pittalis - Fenu - Carta - Rubiu
Articolo 17
Articolo 17, comma 1, lettera a):
Aggiungere dopo le parole "manuale d'uso": "già di proprietà della Regione autonoma della Sardegna. (78).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si invita al ritiro.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (FI). Questo emendamento si è reso necessario in quanto, come già in Aula è stato più volte ben specificato, la Giunta regionale ha già in corso una procedura di approvazione di marchio, soprattutto approvazione di disciplina dell'utilizzo del marchio, cioè è in fase di riconoscimento da parte della Commissione europea. È stato approvato dalla Giunta regionale e trasmesso già in Commissione europea. Ritengo quindi che, al comma 1, punto a), venga specificato che il segno distintivo del marchio e il relativo manuale d'uso "è già di proprietà" e in possesso da parte della Regione. Ora però, durante la discussione della Commissione, i commissari hanno sottolineato il fatto che i marchi che già esistono comunque rimarranno in piedi. Siamo disponibili al ritiro se la Giunta e l'Assessore dell'agricoltura ci confermano che questa è la procedura che seguirà e con l'approvazione di questa norma si va avanti su quella strada.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 78.
Ha domandato di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Concordo con le osservazioni avanzate dall'onorevole Cherchi, sarebbe inutile procedere a un nuovo lavoro per l'identificazione del marchio, quindi utilizzeremo il marchio già depositato perché l'iter avviato consente di farlo.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 78 è ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, al quale sono stati presentati degli emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti:
Art. 18
Concessione dell'uso del marchio
1. L'utilizzo del marchio è concesso per prodotti agricoli e agro-alimentari per i quali sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione.
2. L'uso del marchio di cui all'articolo 16 è concesso, per i singoli prodotti, alle imprese, singole o associate, che ne fanno richiesta.
3. Le imprese di cui al comma 2 si impegnano a rispettare gli specifici disciplinari di cui all'articolo 19, le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge e quanto previsto dall'articolo 22 in materia di etichettatura, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 21.
Emendamento aggiuntivo Rubiu - Lotto
Articolo 18
Al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "aventi la sede legale in Sardegna,". (108)
Emendamento aggiuntivo Fenu - Cherchi Oscar - Rubiu - Crisponi - Carta
Articolo 18
Articolo 1, comma 2, dopo la parola "Associata", inserire: "con sede legale in Sardegna o operanti in Sardegna con almeno il 50 per cento dei dipendenti residenti in Sardegna". (55)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Luigi Lotto, relatore di maggioranza.
LOTTO LUIGI (PD), relatore di maggioranza. Si esprime parere favorevole sull'emendamento numero 108 e si invita al ritiro dell'emendamento numero 55.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
FALCHI ELISABETTA, Assessore tecnico dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si esprime parere conforme.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18.
Ha domandato di parlare il consigliere Rubiu. Ne ha facoltà.
RUBIU GIANLUIGI (UDC). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Desini, Forma, Oppi, Piscedda, Tatti e Truzzu hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri:Agus - Anedda - Arbau - Azara - Busia - Cappellacci - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Deriu - Desini - Fasolino - Forma - Lai - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Oppi - Perra - Peru - Pinna Giuseppino - Piscedda - Pittalis - Pizzuto - Rubiu - Ruggeri - Sale - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tendas - Tocco - Truzzu - Tunis - Usula - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.
Si è astenuto: il Presidente Ganau.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 48
votanti 47
astenuti 1
maggioranza 24
favorevoli 47
(Il Consiglio approva).
Metto in votazione l'emendamento numero 108. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 55 è ritirato.
Comunico che il consigliere Desini è rientrato dal congedo.
Ha domandato di parlare il consigliere Giorgio Oppi. Ne ha facoltà.
OPPI GIORGIO (UDC). Siccome in questa Babilonia si capisce poco, gradirei sapere quando si discuterà l'interpellanza.
PRESIDENTE. Appena concludiamo con la legge.
OPPI GIORGIO (UDC). Va bene. Ovviamente alla presenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore.
PRESIDENTE. Il Consiglio è convocato alle ore 16 di questo pomeriggio per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è tolta alle ore 13 e 32.
Allegati seduta
Testo delle interrogazioni, interpellanze e mozioni annunziate in apertura di seduta.
Interrogazione Solinas Antonio - Tendas con richiesta di risposta scritta, sui tagli agli stanziamenti a favore dell'Istar (Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato di Arborea).
I sottoscritti,
PREMESSO che, sulla base della legge n. 142 del 1990, nel 1996 è stato fondato a Oristano l'Istar (Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato d'Arborea), preposto alla ricerca scientifica e alla divulgazione, in ambito regionale, nazionale e internazionale, della storia e della civiltà del Giudicato d'Arborea e del Marchesato di Oristano, prima istituzione sarda con finalità culturali costituita in ottemperanza atta norma statale;
EVIDENZIATO che dalla sua fondazione a oggi l'Istar si è distinta per aver realizzato e curato una molteplicità di iniziative e opere divulgative come: la prima edizione della Carta de Logu sulla base dell'unico codice medioevale pervenuto, l'edizione del Libre de Regiment, l'acquisizione della imponente raccolta della Secretaría de Cerderia, Consejo Supremo de Aragón e, grazie a un protocollo d'intesa firmato nel 2011 a Madrid con il direttore generate del Ministerio de Cultura del Governo spagnolo, Rogelio Blanco, ha eseguito e acquisito oltre 50.000 digitalizzazioni di documenti dall'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona e, inoltre, la stampa dell'opera Codice Diplomatico di Guido Cattaneo, edizione di Rafate Conde, a cura di Carlos López, sulle diplomazie internazionali - tra Oristano, corte aragonese e curia papale di Avignone - che precedettero lo sbarco catalano in Sardegna, un ciclo di letture pubbliche della Carta de Logu - sull'esempio della Lectura Dantis, dodici concorsi per le scuole di ogni grado, un piano di divulgazione sul web, coinvolgendo studiosi e giovanissimi ricercatori, varie catalogazioni bibliografiche e documentaristiche, l'organizzazione del 3°Congresso internazionale, previsto dallo Statuto Istar, con la partecipazione di diverse università italiane ed estere;
CONSIDERATO che:
- nel 2013, sulla base di una direttiva dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, relativa al patto di stabilità, veniva cancellato l'articolo della legge finanziaria sull'Istar, senza che l'ente ne fosse minimamente informato, mentre le attività sancite dal bilancio di previsione approvato erano pienamente in corso;
- l'abolizione dell'articolo nella legge finanziaria 2013 ha di seguito provocato il mancato rinnovo dello stanziamento nella legge finanziaria 2014;
RITENUTO fondamentale salvaguardare l'esistenza dell'Istar, che si occupa di una delle pagine più importanti della storia delta nostra Isola,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere quali azioni urgenti ritenga indispensabile adottare al fine di ripristinare gli stanziamenti inizialmente previsti per l'Istar mettendone in sicurezza la sopravvivenza, come è già accaduto per altre importanti istituzioni culturali isolane. (118)
Interrogazione Solinas Christian - Carta - Orrù, con richiesta di risposta scritta, sulla allarmante situazione della politica linguistica dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sulla situazione Servizio lingua sarda.
I sottoscritti,
PREMESSO che numerosi operatori, intellettuali e attivisti del movimento linguistico sardo hanno denunciato con preoccupazione a più riprese lo stallo delle politiche linguistiche regionali e il blocco di tutte le iniziative da parte degli uffici competenti della Regione;
CONSIDERATO che:
- attualmente il Servizio lingua e cultura sarda della Direzione generale dei beni culturali presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha la direzione vacante e risultano trascorsi i 60 giorni previsti dall'articolo 28, comma 7, della legge regionale n. 31 del 1998 per la nomina senza che l'Assessore competente abbia utilizzato i poteri che la legge gli conferisce in merito alla suddetta nomina;
- l'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1997 sulla promozione e valorizzazione della lingua sarda prevede che la Regione approvi, entro sei mesi dalla scadenza, un piano triennale di interventi, articolato in progetti obiettivo, contenente la programmazione in materia linguistica e culturale, vincolante per ogni e qualsiasi intervento in argomento, e che invece risulta scaduto dal 31 dicembre 2013 con conseguente blocco della spesa per l'anno in corso;
- gli stanziamenti del bilancio vigente 2014 in merito all'insegnamento del sardo nelle scuole in forma veicolare risultano pari a zero nel capitolo SC03.0232 e quindi il sardo, a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico, rischia di sparire dalle scuole sarde anche nella forma sperimentale con la quale era stato introdotto dall'anno 2009 con la legge n. 3, nonostante oltre il 40 per cento delle famiglie abbia espresso l'opzione di insegnamento del sardo ai propri figli in base alla legge n. 482 del 1999;
- i circa 100 operatori titolari di uffici linguistici in tutto il territorio regionale attendono che anche per l'anno in corso vengano erogati i fondi integrativi della legge statale n. 482 del 1999 in assenza dei quali molti dei presidi linguistici ospitati presso le province e i comuni dovranno chiudere con conseguente danno all'occupazione e alla promozione della lingua;
- la stessa legge regionale n. 26 del 1997, all'articolo 11 prevede che si svolgano a cadenza annuale una o più conferenze generali della lingua e cultura sarda quali momento di incontro e confronto tra la Regione e gli operatori che invece risultano ancora non calendarizzate né programmate per l'anno 2014,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere quali iniziative stia mettendo in atto per uscire da questo impasse, che dura ormai da molti mesi, al fine di promuovere la politica linguistica regionale attraverso l'applicazione delle leggi in materia e con l'attenzione e la celerità che la questione linguistica richiede, assicurando nel contempo il coinvolgimento democratico degli operatori del settore. (119)
Interrogazione Tocco, con richiesta di risposta scritta, sul finanziamento dei Centri antiviolenza e Case di accoglienza.
Il sottoscritto,
PREMESSO che le leggi regionali n. 8 del 2007 e n. 26 del 2013 prevedono, rispettivamente, interventi a sostegno delle donne vittime di violenza ed ai loro figli, oltre a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking";
CONSIDERATO che tali norme individuano e promuovono, quali strutture destinatarie dei finanziamenti regionali, i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza, realtà operative su tutto il territorio regionale rivelatesi di fondamentale importanza nel fornire assistenza legale, affiancamento, consulenza psicologica e sociale, ospitalità temporanea alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, assieme ai loro figli minori, formulando, al contempo, percorsi personalizzati di uscita dalla situazione di disagio, promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione;
RILEVATO che per l'anno corrente, la Giunta regionale, nella seduta dell'otto luglio scorso, ha previsto in via preliminare l'erogazione di apposite risorse finanziarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle suddette strutture, provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali e dal bilancio regionale, indicando altresì specifici criteri per la ripartizione;
TENUTO conto che la summenzionata delibera dell'esecutivo regionale, è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare, per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2007;
CONSIDERATO che l'iter procedurale necessario all'erogazione dei finanziamenti previsti, potrebbe comportare l'allungamento dei tempi esecutivi, con inevitabili ripercussioni all'efficiente ed efficace funzionamento delle strutture oggetto del provvedimento;
RITENUTO che si debbano tenere nella massima considerazione le preoccupazioni espresse dai gestori di tali strutture, per cui il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione, costringendo ad anticipare preziose risorse interne e non potendo fare ricorso a indebitamenti ulteriori, potrebbe comportare serie conseguenze, con lo spettro della la chiusura per alcune di esse,
chiede con urgenza al Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale:
a) di porre in essere tutte le iniziative possibili per massimizzare la riduzione dei tempi di approvazione ed erogazione dei contributi per l'attività svolta dai Centri antiviolenza e dalle Case di Accoglienza, possibilmente entro agosto;
b) di convocare un tavolo di confronto con i responsabili delle medesime strutture, al fine di prendere coscienza delle correnti e stringenti necessità, valutando e concordando, al contempo, le soluzioni e le modalità più consone alla prosecuzione del servizio da esse offerto. (120)
Interrogazione Tocco, con richiesta di risposta scritta, sul potenziamento del servizio di vigilanza al Presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari.
Il sottoscritto,
PREMESSO che da recenti notizie di cronaca e ricorrenti segnalazioni dei cittadini, denunciate anche a mezzo internet, si è appreso che all'Ospedale SS. Trinità di Cagliari risulta sempre più carente l'attività di vigilanza, per cui, in più di una occasione, anche durante le ore diurne, malintenzionati, balordi e soggetti in palese stato di precarietà psicofisica, si sono introdotti facilmente all'interno della struttura senza nessun controllo, arrivando a minacciare il personale operante, mettendo a rischio l'incolumità fisica ed il normale svolgimento dell'attività medico-sanitaria ospedaliera;
CONSIDERATO che per quanto attiene alla struttura, i problemi relativi alla vigilanza ed il controllo agli ingressi dei vari reparti si protraggono da anni e, ad oggi, manifestano un evidente aggravamento, per cui si ritiene necessario un intervento urgente e risolutivo, che preveda vigilanza armata operante con turni ad orario continuato nei varchi sensibili dello stabile, al fine di estinguere definitivamente le criticità del sistema di sicurezza e sorveglianza del Presidio ospedaliero di Is Mirrionis;
RILEVATO che lo scadimento della sicurezza e dell'incolumità fisica degli operatori sanitari induce necessariamente un peggioramento delle condizioni di lavoro, da cui discende l'inevitabile diminuzione della qualità dell'offerta assistenziale per l'utenza,
chiede di interrogare ed invita il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a intervenire con immediatezza e porre rimedio alla grave situazione di disagio, per l'ordine pubblico violato, in cui sono costretti a lavorare medici e personale infermieristico dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, potenziando il servizio di sicurezza con vigilanza armata H24 ad ogni punto di accesso sensibile del Presidio ospedaliero di Is Mirrionis. (121)
Interrogazione Rubiu, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione della vertenza Igea.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- la situazione in cui vertono i circa 260 dipendenti dell'Igea non è più sostenibile, a causa del mancato pagamento degli stipendi da oltre sei mesi;
- l'Assessorato regionale dell'industria dovrebbe elaborare tempestivamente la convenzione triennale con Igea riguardante la custodia e il mantenimento in sicurezza delle miniere per un totale di 28 milioni di euro;
CONSIDERATO che la Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 15 luglio 2014, si obbliga ad adempiere al percorso di risanamento già delineato, che garantisce la conservazione del patrimonio aziendale e la parità di trattamento nei confronti dei creditori;
ACCERTATO che:
- la società vanta una storia importante per un territorio dalle grandi potenzialità come quello del Sulcis Iglesiente, visto che a questa azienda, disciplinata dalla legge regionale 33 del 1998, oltre a raccogliere l'eredità dell'Emsa, in termini di concessioni minerarie, è stato assegnato il compito di garantire il lavoro agli ex dipendenti delle controllate dallo stesso ente, attraverso i piani di recupero, valorizzazione e rilancio dei siti dismessi;
- con i suoi 382 dipendenti e con l'impiego delle risorse provenienti dal bilancio regionale e dalla disponibilità europea, l'Igea doveva, quindi, curare la bonifica delle aree che segnarono l'epopea della prima industrializzazione della Sardegna, operando all'interno di parte di quelle aree perimetrate con il decreto istitutivo del Geoparco;
CONSIDERATO che l'Igea ha ereditato l'incombenza non facile di restituire un valore sociale, culturale, turistico ed economico, prima ancora che lavorativo, a un pezzo significativo di territorio sardo, che abbraccia, oltre al Sulcis Iglesiente, il Guspinese, l'Arburese, il Monte Arci, Orani, Lula, il Sarrabus Gerrei, l'Argentiera, con propaggini nella Gallura e nel Salto di Quirra: un'area vasta, di diverse migliaia di ettari, con un patrimonio storico, culturale, economico e ambientale di sicuro pregio, che ben testimonia il passato antico e recente e che per migliaia di anni ha scandito la storia sociale e culturale dell'Isola;
VALUTATO che la vertenza riguardante i lavoratori si è trascinata, con alterne vicende, sino ai nostri giorni, senza trovare risposte definitive al dramma sociale ed economico dei tantissimi dipendenti rimasti per mesi senza le necessarie risorse per la sopravvivenza delle loro famiglie, costrette a un calvario infinito per dare un senso a una situazione di incertezza del lavoro, visto che per diversi mesi le diverse istituzioni politiche hanno dimenticato il disagio del territorio;
RIMARCATO che le difficoltà per l'azienda in questione sono iniziate con l'approvazione della legge regionale n. 12 del 2011, che ha stabilito, per le società in house, in base ai criteri della spending review, che i sodalizi in difficoltà finanziaria vanno liquidate o cedute;
APPURATO che si deve scommettere e rilanciare l'apparato produttivo della Sardegna, con particolare riguardo a quello del Sulcis Iglesiente, strangolato dalla chiusura di diverse realtà, contribuendo, dunque, a porre l'accento sull'importanza di questa società, istituita dalla Regione, e ogni anno finanziata con fondi regionali, la cui mission è particolarmente importante per la Sardegna: dalla messa in sicurezza dei siti minerari dismessi alla loro valorizzazione; un contenitore che si può attrezzare per diventare un'azienda concorrenziale, a livello nazionale e internazionale, nel campo delle bonifiche ambientali cui sono destinate ingenti risorse, visto che l'Igea nei suoi cassetti conserva compiuti piani di recupero ambientale, che attendono solamente volontà e convinzione politica di chi governa la Sardegna di avere al proprio interno una potente e qualificata struttura in grado di intervenire efficacemente sui problemi della salvaguardia e del ripristino dell'ambiente;
DATO ATTO che:
- in un periodo dalle grandi emergenze sociali, appare quanto mai illogico pensare alla conclusione di una importante realtà produttiva;
- occorre, semmai, agire per garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
EVIDENZIATO che appare necessario evitare un'agonia senza fine alla società con percorsi di ammortizzatori sociali finalizzati esclusivamente a chiusure estemporanee e prive di accordi programmatici, che danno il senso di un indietreggiamento della Regione, con l'unico orientamento che rischierebbe di portare al disfacimento dell'azienda;
PRESO ATTO che, con l'ultimo provvedimento firmato dall'esecutivo, pare aprirsi una nuova prospettiva per il rilancio della società,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'industria per:
a) conoscere i termini dell'accordo per ridare dignità ai dipendenti;
b) conoscere le prospettive e i programmi per un rilancio dell'Igea;
c) riferire sullo stato del lavoro nei siti minerari dismessi e su una loro possibile riconversione ad altre attività, con il coinvolgimento dei lavoratori di tale azienda;
d) farsi portavoce di un tavolo permanente e non temporaneo, con il Governo per la risoluzione delle diverse vertenze in corso (vedi anche Alcoa, Eurallumina, Keller e diverse altre realtà in difficoltà). (122)
Interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi, con richiesta di risposta scritta, sulla Fondazione Banco di Sardegna.
I sottoscritti,
CONSIDERATO che:
- la Fondazione Banco di Sardegna esercita attualmente nella Regione un ruolo strategico di primaria importanza, sia in quanto proprietaria del 49 per cento delle quote del Banco di Sardegna, sia in quanto proprietaria di un patrimonio complessivo di circa novecento milioni di euro;
- in virtù della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 182 del 6 agosto 1990 (cosiddetta legge delega Amato-Carli), tale patrimonio costituisce un bene originario della Fondazione entrato nella proprietà dell'intera collettività sarda come trasferimento del capitale proprio del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico;
- la Fondazione Banco di Sardegna, quale istituzione affidataria, è chiamata a tutelare e gestire in modo imparziale detto patrimonio nell'esclusivo interesse dei cittadini sardi, nonché in collaborazione con tutti gli attori sociali ed economici delle realtà locali, assicurando la netta separazione tra politica e finanza;
- la predetta Fondazione è conseguentemente chiamata a rispondere del proprio operato alle istituzioni e agli attori locali (Regione, enti locali, università, camere di commercio) che, stante lo statuto vigente, esprimono direttamente il comitato di indirizzo ed, indirettamente, il consiglio di amministrazione;
- la Regione, attraverso i suoi vertici istituzionali e d'intesa con le realtà istituzionali locali, può e deve richiedere ai vertici della Fondazione di rispondere del proprio operato e, in particolare, se sia stato recentemente perseguito in modo imparziale e trasparente l'esclusivo interesse della collettività sarda; da parte sua, la Fondazione, nella sua qualità di azionista di maggioranza del Banco di Sardegna Spa, deve vigilare affinché l'attività dell'istituto di credito venga svolta al servizio dell'economia dell'Isola;
- la Fondazione Banco di Sardegna continua a mantenere invariata la propria quota nel Banco di Sardegna, nonostante la normativa vigente solleciti le fondazioni a proseguire nella liquidazione delle partecipazioni nelle banche conferitarie e a diversificare adeguatamente il proprio patrimonio;
- nell'ottobre 2013 è stato siglato un nuovo patto parasociale con la Banca popolare dell'Emilia Romagna (BPER) in funzione del quale la Fondazione Banco di Sardegna si impegna a non scendere al di sotto della quota del 20 per cento della partecipazione al capitale del Banco di Sardegna; nell'ipotesi in cui la Fondazione decida di vendere azioni ordinarie eccedenti tale quota, essa si impegna a trasferirle alla BPER o, se trasferite a terzi, a garantire alla stessa BPER il diritto di prelazione dell'intero pacchetto, e qualora il potenziale acquirente fosse una banca o una società finanziaria, ad ottenere il preventivo gradimento di BPER;
- non sono affatto chiari i vantaggi ed i benefici economici di tale accordo per la Fondazione, dal momento che alla BPER è stato assicurato un socio di minoranza, che le è stata riconosciuta una prelazione sull'offerta e che ha altresì acquisito il potere di limitare il numero dei possibili acquirenti attraverso la "clausola di gradimento";
- tale convincimento è rafforzato dal fatto che in seguito al nuovo patto sociale e alla successiva fusione con l'ABF Leasing (di proprietà della BPER) il Banco di Sardegna ha perso la storica partecipazione alla Sardaleasing, uno dei più importanti ed influenti attori finanziari sul mercato creditizio della Sardegna, oltre alla circostanza che ha ceduto una serie di filiali continentali di grande rilevanza;
- le ragioni d'una fusione con l'ABF Leasing sembrerebbero pendere pertanto solo dalla parte della BPER, interessata a salvaguardare una sua controllata in salute precaria e, per quel che sarebbe emerso dal suo piano industriale, ad avere un'unica "unità prodotto" per l'intero gruppo, oltre che per migliorare i propri requisiti patrimoniali;
- al fine di sottrarre al Banco di Sardegna quella partecipazione senza nessun esborso di capitali, è stata attuata una fusione per incorporazione, prevedendo un concambio di azioni fra le due società, con l'attribuzione ad ogni azione dell'ABF il valore di 5,46 volte maggiore di quella della società incorporante (cioè la Sardaleasing); attraverso quest'iniqua moltiplicazione, la BPER ha ottenuto il 51 per cento delle azioni, cioè il suo controllo ed ha retrocesso il Banco di Sardegna dal 91,16 al 45,22 per cento del capitale;
- allo stato attuale, è ancora anonimo l'advisor indipendente che ha collaborato all'intera operazione, così come sono sconosciuti i motivi per i quali la Fondazione, attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, non abbia chiesto ed ottenuto chiarimenti sul moltiplicatore del 5,46 che sembrerebbe privilegiare l'incorporanda e penalizzare pesantemente l'incorporante;
- l'articolo 52 del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), con una norma interpretativa, ha chiarito che la vigilanza di legittimità sulle fondazioni di origine bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 52 sopra richiamato prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze, come tutte le authority, relazioni ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, circa l'attività svolta dalle fondazioni nell'anno precedente con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se:
1) abbia chiesto o intenda chiedere con la dovuta urgenza al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare sulla questione i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 52 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione;
2) ritenga che il patto sociale siglato l'ottobre 2013 tra Banco di Sardegna e BPER e la conseguente svendita di Sardaleasing alla controllata BPER possa ritenersi un'operazione effettivamente finalizzata a promuovere lo sviluppo economico-sociale del territorio e della collettività sardi;
3) ritenga che i vertici della Fondazione Banco di Sardegna abbiano sempre rispettato la netta separazione tra finanza e politica e la conseguente rispondenza ai principi etici, nonché se abbiano messo in atto tutti gli opportuni strumenti per ottenere un profondo cambiamento delle regole di governance, nella direzione di una chiara e trasparente rappresentatività degli organi e della garanzia del loro necessario ricambio. (123)
Interrogazione Arbau, con richiesta di risposta scritta, sulla veridicità di notizie giornalistiche circa l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e sui provvedimenti che intendono adottare nell'immediato.
Il sottoscritto,
PREMESSO che, da notizie di stampa (La Nuova Sardegna e L'Unione sarda del 13 luglio 2014 e del 4 luglio 2014), si apprende che è in atto un fenomeno di esportazione verso la Penisola di sottoprodotti di origine suina da parte della società Linea Ecologica Mangia, mentre tutte le altre aziende di produzione non possono esportare i prodotti finiti a base di suino, vista anche la decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri,
chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere se sia a conoscenza di questa sciagurata situazione e se non ritenga urgente, opportuno e necessario adottare tutti i provvedimenti utili per contrastare il fenomeno che si sta perpetrando a danno di un importante segmento dell'economia zootecnica isolana. (124)
Interrogazione Cossa - Dedoni - Crisponi, con richiesta di risposta scritta, sui lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 44 Turri - Tuili.
I sottoscritti,
PREMESSO che il paese di Turri, in virtù della sua collocazione geografica, viene giornalmente attraversato da un gran numero di mezzi di trasporto su gomma (auto, camion, tir e mezzi agricoli) che determina un progressivo deterioramento del manto della principale arteria stradale comunale;
RILEVATO che la strada provinciale n. 44, che attraversa il paese di Turri, permette di raggiungere numerosi centri abitanti e pertanto risulta strategica per l'economia del territorio;
TENUTO CONTO che, da oltre venticinque anni, non si è provveduto ad effettuare alcun intervento di manutenzione ordinaria né tantomeno straordinaria da parte della competente amministrazione provinciale;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale del Medio Campidano n. 134 del 24 novembre 2011 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di manutenzione della strada provinciale n. 44 per un importo di euro 646.200, provenienti da fondi regionali;
SOTTOLINEATO che la stessa amministrazione provinciale ha provveduto ad appaltare ed aggiudicare definitivamente i lavori alla società N.C.S. srl di Cagliari in data 29 dicembre 2011;
CONSTATATO che né l'Assessorato provinciale del Medio Campidano né l'attuale commissario ha provveduto a formalizzare il contratto con la società aggiudicatrice, motivando tale inadempienza con i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità;
PRESO ATTO dell'attuale situazione delle province, destinate alla soppressione ed immobilizzate dalla mancata adozione di una seria riforma regionale del sistema degli enti locali;
EVIDENZIATO che gli amministratori dei comuni interessati dagli interventi di manutenzione dell'arteria stradale hanno manifestato l'urgenza e la necessità di porre fine ad una scandalosa situazione di degrado della importante strada provinciale, che risulta di competenza di un ente locale oggi in via di liquidazione;
RILEVATO che:
- il manto stradale ha oramai raggiunto un livello dì disfacimento non più sopportabile e non più giustificabile, determinando una grave situazione di pericolo sia per i mezzi sia per i pedoni che giornalmente lo calpestano;
- altresì gli uffici tecnici comunali hanno tutte le potenzialità tecniche e professionali per gestire il finanziamento regionale destinato alla realizzazione dei lavori appaltati,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere se:
1) sia a conoscenza della situazione su esposta;
2) non ritenga di dover intervenire con urgenza per fare in modo che i lavori siano realizzati dall'impresa aggiudicatrice in tempi brevi, anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione che permetta agli uffici tecnici dei comuni interessati (Turri e Tuili) di gestire direttamente i fondi stanziati e provvedere alla firma del contratto con l'impresa interessata;
3) non ritenga inoltre di dover attivare tutte le necessarie iniziative per evitare che le risorse impegnate possano essere dirottate verso altri interventi e che i cittadini dei territori interessati continuino ad essere penalizzati da un disservizio non è più tollerabile, anche in considerazione delle pesanti ricadute sul tessuto economico e sociale. (125)
Interrogazione Unali, con richiesta di risposta scritta, sulle gare per il materiale protesico nell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- il Servizio sanitario regionale garantisce l'assistenza protesica e integrativa, inclusa nei livelli essenziali di assistenza, regolamentata dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe", secondo le modalità e a tutti i soggetti ivi indicati;
- il decreto ministeriale n. 332 del 1999 stabilisce esplicitamente che i dispositivi di cui agli elenchi n. 2 e 3 devono essere acquistati dalle regioni e dalle aziende sanitarie tramite gara pubblica;
CONSIDERATO che dal 31 dicembre 2013 nella ASL n. 1 di Sassari non è stata espletata alcuna gara per il materiale protesico e pertanto, gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta non possono vederla esaudita;
RILEVATO che si sta cercando di ovviare al problema attraverso l'inadeguata consegna di "materiale di scarto", restituito cioè in seguito al decesso o all'aggravamento dei pazienti,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per conoscere:
1) se siano al corrente della gravità della situazione;
2) se siano al corrente dei gravi disagi causati ai cittadini con disabilità che fanno richiesta per il materiale protesico;
3) se e quali provvedimenti intendano adottare affinché la ASL n. 1 di Sassari espleti nuove gare per l'acquisto del materiale protesico. (126)
Interrogazione Crisponi - Cossa - Dedoni, con richiesta di risposta scritta, sulla continua emissione di "bollette pazze" della società Abbanoa.
I sottoscritti,
PREMESSO che la società Abbanoa ha recentemente annunciato:
- di aver "messo un freno all'emissione delle cosiddette bollette pazze";
- di aver attivato "una serie di modifiche alla Carta del servizio idrico integrato a tutela degli utenti limitando le richieste di pagamento esorbitanti";
- di aver "fissato nuovi criteri per definire le scadenze dei pagamenti rateali o in un'unica soluzione";
- di aver "introdotto novità istruttorie sulle letture e registrazione di consumi anomali con conseguenti favorevoli opportunità per gli utenti raggiunti da fatture anomale";
CONSIDERATO invece che nei giorni scorsi nel Comune di Siniscola, così come in tanti altri comuni della Sardegna, gli utenti hanno continuato ad essere insolentemente raggiunti da bollette spropositate, decisamente poco congrue rispetto alla capacità di consumo di pensionati, persone sole o coppie di anziani e cittadini in genere, accompagnate da lettere che non riportano minimamente le azioni preannunciate dal gestore, ma solo intimazioni al pagamento, imponendo agli utenti ulteriori costi per le necessarie assistenze professionali e legali;
VALUTATO che ancora una volta, nonostante i preannunciati buoni propositi, viene mostrata poca tolleranza e comprensione verso i consumatori, scegliendo la strada del ribaltare l'onere della prova dell'avvenuto consumo all'utente cui viene chiesto in perfetto "burocratese" di mostrare cognizioni amministrative ("lettura di bollette consequenziali") e rabdomantiche (ricerca di eventuali presunte perdite);
TENUTO CONTO che la ingiustificabile disorganizzazione del gestore idrico non può riverberarsi sui consumatori,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere se:
1) siano a conoscenza delle innumerevoli situazioni di disagio e preoccupazione create in capo ai cittadini dalle attuali disfunzioni organizzative del gestore idrico;
2) la preannunciata riorganizzazione di Abbanoa e in particolare dei servizi di bollettazione abbia avuto inizio;
3) i responsabili organizzativi di Abbanoa stiano agendo dopo aver avviato le preannunciate interlocuzioni con i comuni per programmare le date certe sulle letture;
4) si stia agendo sulla base di un censimento dettagliato e aggiornato delle utenze per singolo comune. (127)
Interpellanza Arbau, sulla convocazione di conferenze programmatiche sulla scuola, quale azione propedeutica alla definizione delle linee guida relative al dimensionamento della rete scolastica regionale 2015-2016.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- la Regione è responsabile dell'emanazione delle linee guida sul dimensionamento della rete scolastica, della convocazione del tavolo regionale di confronto interistituzionale e della definizione del procedimento a seguito del raccordo e coordinamento con i piani provinciali;
- in passato, a prescindere dalla casacche politiche, questa funzione è stata spesso esercitata in modo formale, all'ultimo momento e senza una preventiva consultazione dei territori che, anche se non prevista dalla procedura e dalla tempistica imposta dalla legge, appare parte necessaria e sostanziale di un vero piano di dimensionamento;
- come più volte affermato dal Presidente dalla Regione e dalla sua maggioranza, l'istruzione e la conoscenza sono, infatti, alla base di qualsiasi progetto comunitario e, nello specifico, per una regione-nazione come quella sarda rappresentano gli strumenti per costruire un futuro fondato sulle nuove generazioni e sulla propria identità;
- appare, pertanto, necessario tracciare una nuova strada, una nuova visione, con un'attività propedeutica, non prevista per legge, alla formale procedura per la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica regionale, che possa incidere sostanzialmente sulle linee guida che province e comuni, con il supporto degli uffici scolastici, dovranno discutere nelle sedi competenti;
- l'iniziativa dovrebbe essere assunta dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, attraverso la convocazione di assemblee aperte a tutti i cittadini e, quindi, anche agli addetti ai lavori nei territori nei quali operano unioni di comuni e comunità montane, al fine di costruire una rete di conferenze programmatiche sulla scuola che pongano al centro della discussione l'offerta formativa e quindi la persona,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) quale sia lo stato di elaborazione delle linee guida in materia di dimensionamento della rete scolastica 2015-2016;
2) se non ritengano necessario e urgente intraprendere, in senso propedeutico alla definizione delle linee guida, l'iniziativa di convocare conferenze programmatiche sulla scuola nei territori governati da unioni di comuni e comunità montane, al fine di porre al centro della discussione l'offerta formativa e quindi la persona. (48)
Interpellanza Arbau sulla grave situazione conseguente alla siccità che ha colpito il territorio dell'Ogliastra nelle stagioni 2012-2013-2014.
Il sottoscritto,
PREMESSO che:
- in controtendenza rispetto agli altri territori della Sardegna, in Ogliastra si è verificata una grave siccità nelle stagioni 2012-2013-2014, e gli allevatori e gli agricoltori operanti nel territorio lamentano gravi danni alle colture agricole ed all'attività zootecnica;
- i dati forniti, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento del Consiglio regionale, dal Servizio meteoclimatico dell'Arpas, certificano quando precisato al punto precedente, con la conferma che elevate temperature e scarsa piovosità hanno interessato quasi in via esclusiva il territorio dell'Ogliastra;
- conseguentemente, numerosi allevatori ed agricoltori sono stati costretti a costose ed eccezionali azioni per l'approvvigionamento idrico delle proprie aziende,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per chiedere se siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali provvedimenti intendano assumere nell'immediato. (49)
Interpellanza Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014, in tema di sospensione dell'efficacia degli atti aziendali, nonché di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e sulle ingerenze indebite del governo regionale e dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell'attività di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere di competenza dei direttori generali.
I sottoscritti,
PREMESSO che:
- le aziende sanitarie e le aziende ospedaliero-universitarie hanno rispettivamente il compito di garantire e tutelare la salute della popolazione e di erogare e sviluppare assistenza polispecialistica, ricerca e formazione, nel rispetto di alcuni basilari principi, non ultimo quello della economicità nell'impiego delle risorse;
- i direttori generali delle due aziende sono i responsabili della loro gestione complessiva, sia sotto il profilo dell'ordinaria, che sotto quello della straordinaria amministrazione, governano il livello gestionale-operativo e ne assicurano l'unitarietà in coerenza agli obbiettivi, indirizzi e direttive di programmazione dell'organo politico;
ACCLARATO che:
- il programma di governo del Presidente Pigliaru, nel capo che tratta del sistema sanitario, prevede espressamente "L'indipendenza della gestione della sanità dalla politica" e la necessità di "adottare gli strumenti ed interventi necessari per proteggere il servizio sanitario regionale (SSR) dalle indebite pressioni ed ingerenze politiche nelle scelte gestionali ed operative";
- tali condivisibili principi sono stati riproposti nelle Dichiarazioni programmatiche del Presidente Pigliaru, ove sono stati corroborati da propositi di interventi per evitare "frequenti sovrapposizioni di competenze" che generano inefficienza, moltiplicazioni dei costi, sfiducia da parte dei cittadini e mortificano la dedizione di chi lavora onestamente e con grande senso di responsabilità" e per rinforzare il ruolo di programmazione e di indirizzo della Regione riducendo, invece, "...quello della gestione diretta dei processi";
EVIDENZIATO che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, n. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, n. 13, comma 3, della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21:
1. l'organizzazione e il funzionamento delle ASL, dell'azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato o modificato dal Direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;
2. il direttore generale è tenuto a trasmettere l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti indirizzi e, decorsi trenta giorni, la verifica si intende positiva;
3. gli atti aziendali si applicano fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009;
APPRESO che disattendendo detti fondamentali impegni politici e principi normativi la Giunta regionale, con deliberazione n. 28/17 del 17 luglio 2014, ha imposto ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di deliberare la sospensione dell'efficacia, con effetto immediato, degli atti aziendali e di non adottare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione in difetto di preventiva "valutazione ad opera dell'Assessorato", mortificando le loro competenze istituzionali e precludendo loro la possibilità di gestire efficacemente le aziende e garantire la tempestiva tutela della salute pubblica;
SOTTOLINEATO che l'atto adottato è illegittimo perché affetto da palese violazione di legge, nonché da eccesso di potere per contraddittoria e insufficiente motivazione, atteso che violenta l'iter procedimentale consacrato dalle precise norme statali e regionali sopra menzionate;
OSSERVATO che l'improbabile intervento, oltre che schiaffeggiare violentemente gli ineccepibili propositi elettorali e di governo del Presidente Pigliaru, rappresenta un'inammissibile e illegittimo tentativo di ingerenza della politica nei compiti e obbiettivi istituzionali dei direttori generali facendo indebite commistioni fra poteri di indirizzo e programmatori e compiti di gestione;
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di ritirare l'atto illegittimo, ristabilendo il diritto violato e attuando i propositi manifestati in campagna elettorale di evitare indebite ingerenze e pressioni nelle scelte gestionali e operative. (50)
Interpellanza Peru - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Locci - Randazzo - Fasolino - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra relativa alla situazione in cui versa il personale in mobilità dell'ex Consorzio agrario di Sassari ed al ritardo del suo inquadramento presso l'Agenzia regionale LAORE Sardegna.
I sottoscritti,
PREMESSO che:
- l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, ha disposto che la Giunta regionale approvasse un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche e con oneri a carico dei rispettivi bilanci;
- con la delibera n. 46/41 del 21 novembre 2012, la Giunta regionale ha disposto che l'Agenzia LAORE predisponesse un piano per il collocamento del personale dipendente dei consorzi agrari, in attuazione del disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2011;
valutato che l'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2011 stabilisce che la previsione sopra richiamata trovi applicazione nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello;
PRESO ATTO che:
- attualmente risultano in mobilità, dal 17 dicembre 2010, 11 unità lavorative del Consorzio agrario di Sassari;
- l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale all'epoca in carica ha avviato le procedure finalizzate all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate della legge regionale n. 16 del 2011 a far data dal 26 luglio 2012, richiedendo a tutti gli enti e le agenzie regionali di manifestare la propria disponibilità ad inserire all'interno delle proprie piante organiche il personale in mobilità e di attestare il puntuale rispetto dei vincoli normativi individuati dall'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2011, che costituiscono presupposto imprescindibile per una eventuale collocazione del personale in mobilità all'interno delle proprie strutture;
- l'Agenzia LAORE Sardegna, con nota del 18 dicembre 2013, ha manifestato la disponibilità ad inquadrare nel proprio organico le unità lavorative del Consorzio agrario di Sassari, senza riconoscimento, a fini economici, dell'anzianità di servizio, e sino alla concorrenza dell'importo massimo disponibile;
- la Giunta regionale, con delibera n. 53/74 del 20 dicembre 2013, ha pertanto autorizzato l'Agenzia LAORE Sardegna ad inquadrare, all'interno della propria dotazione organica, il personale dipendente del Consorzio agrario di Sassari in mobilità dal 7 dicembre 2010 entro e non oltre il 31 dicembre 2013, scadenza poi aggiornata con delibera n. 1/37 del 17 gennaio 2014 al 31 marzo 2014;
CONSIDERATO che:
- l'Agenzia LAORE Sardegna, con determinazione del direttore generale n. 30/2014 del 26 marzo 2014, trasmessa in pari data agli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, degli affari generali, personale e riforma della Regione, della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, e al Consiglio regionale, con nota n. 0010880, ha dato seguito a quanto disposto dalla Giunta regionale, subordinando tuttavia i suddetti inquadramenti all'autorizzazione della copertura dei maggiori costi derivanti dalle nuove assunzioni con l'avanzo di amministrazione 2013;
- la suddetta determinazione risulta approvata dal 7 maggio 2014 e, pertanto, pienamente efficace;
- con delibera n. 20/7 del 3 giugno 2014, la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all'esecutività della determinazione del direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 22/2014 del 26 febbraio 2014 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016. Riduzione contributo regionale", con la quale sono state quindi autorizzate anche le somme relative all'inquadramento dei dipendenti dei consorzi agrari in mobilità dal 17 dicembre 2010;
- a tutt'oggi non risultano poste in essere da parte dell'Agenzia LAORE Sardegna ulteriori iniziative finalizzate all'assunzione del suddetto personale in mobilità dai consorzi agrari, a cui oggi è scaduta o sta scadendo la cassa integrazione e si trova quindi nell'impossibilità di far fronte alle rispettive necessità familiari,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) le motivazioni che l'Agenzia regionale LAORE Sardegna frappone per non dare seguito alla determinazione n. 30/2014 del 26 marzo 2014;
2) se l'Agenzia LAORE Sardegna sia conscia della piena efficacia della determinazione in oggetto e dei rischi a cui si espone non dandole opportuno seguito;
3) se l'Agenzia LAORE Sardegna sia conscia delle gravi difficoltà a cui espone i dipendenti dei consorzi agrari in mobilità dal 17 dicembre 2010;
4) quali iniziative intendano adottare gli Assessori aditi per porre rimedio urgentemente a questa incresciosa quanto ingiustificata ed intollerabile situazione. (51)
Mozione Crisponi - Dedoni - Cossa, sulla possibile chiusura della Camera di commercio di Nuoro e sull'accorpamento del sistema camerale della Sardegna.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche indicato dall'Istat ed è intendimento del Governo procedere con la chiusura e accorpamento dell'attuale sistema camerale regionale, che verrebbe, fra l'altro, pesantemente indebolito dal minor introito sui diritti a carico delle imprese; in tale ottica di "furiosa spending review" verrebbe, fra le altre, colpita la Camera di commercio di Nuoro;
CONSIDERATO che la soppressione della Camera di commercio di Nuoro andrebbe a seguire, in uno stillicidio lento e insopportabile, la sorte di altri uffici governativi danneggiando soprattutto le micro, piccole e medie imprese e gli stessi cittadini, in cambio di lievi e impercettibili risparmi per lo Stato;
VALUTATO che si sta letteralmente demolendo la nervatura degli uffici di specifico interesse per le popolazioni nuoresi, ogliastrine, della bassa Gallura e della Planargia, con un conseguente ulteriore isolamento del territorio e imponendo l'inaccettabile obbligo futuro per gli utenti ad accollarsi i disagi e gli oneri per il raggiungimento di altra sede per il disbrigo e rilascio delle pratiche;
RITENUTO assurdo che si possa colpire indiscriminatamente una Camera di commercio quale quella nuorese che può vantare in ambito regionale i migliori parametri di efficienza in termini di costo complessivo del personale, inclusi tutti gli oneri contributivi rispetto ai ricavi generali e di numero di dipendenti (22), rispetto al numero delle imprese servite (27.000), oltre naturalmente all'insieme di servizi erogati al sistema delle imprese, degli investimenti e interventi a favore delle filiere produttive;
TENUTO CONTO che, come rimarcato dalle stesse organizzazioni sindacali del territorio, non può essere assolutamente dimenticato l'inevitabile negativo impatto occupazionale sugli addetti della Camera di commercio che, oltre ad aggiungersi all'effetto recessivo locale, produrrebbe beffardamente ulteriori oneri allo Stato, unitamente all'assenza di prospettive certe per tutto il personale e per le loro famiglie,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) ad adottare ogni iniziativa presso il Governo per verificare quali effetti abbia sulla manovra dei conti pubblici il taglio del sistema camerale regionale;
2) a valutare tutti i necessari provvedimenti per evitare la soppressione o l'accorpamento della Camera di commercio di Nuoro;
3) ad adottare senza indugio, anche ai fini di un decentramento degli uffici nazionali e di quelli in capo alla Regione al servizio di imprese e cittadini, le iniziative utili al concreto mantenimento della sede camerale nuorese. (64)
Mozione Dedoni - Pittalis - Solinas Christian - Fenu - Cossa - Peru - Crisponi - Cappellacci - Floris - Carta - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Orrù - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra sulla Fondazione banco di Sardegna.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la Fondazione Banco di Sardegna esercita oggi in Sardegna un ruolo strategico, sia perché proprietaria del 49 per cento delle quote del Banco di Sardegna, sia perché possiede un patrimonio di circa 900 milioni di euro, quale bene originario entrato, in base alla legge n. 218 del 1990, in proprietà dell'intera comunità dei sardi, come trasferimento del "capitale proprio" del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico;
- la Fondazione, da istituzione affidataria, è chiamata a tutelare e gestire detto patrimonio nell'esclusivo interesse dei sardi, in maniera imparziale ed in collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, assicurando la più netta separazione tra politica e sistema bancario;
- la "Carta delle fondazioni", approvata all'unanimità in sede ACRI in data 4 aprile 2012 affinché le singole fondazioni ispirino ad essa le loro prassi, procedure ed atti operativi, esprime in sintesi i seguenti concetti:
1) i patrimoni delle fondazioni bancarie sono un bene originario delle popolazioni cui le stesse fondazioni fanno riferimento e, come tali, di esclusiva proprietà della loro comunità;
2) le fondazioni devono pertanto gestirli nell'esclusivo interesse generale dell'intera comunità, interpretandone le esigenze e rispondendo alle istanze in maniera imparziale;
3) in ragione di ciò, le fondazioni devono rispondere del proprio operato con i soggetti espressione delle realtà locali, che, nelle forme previste dagli statuti, ne eleggono gli organi dì governo (il Consiglio regionale e poi anche i consigli provinciali, le università e le camere di commercio);
4) le fondazioni, pur essendo soggetti di diritto privato e in quanto tali dotati di piena autonomia, sono obbligate, con la piena responsabilità, a rendere conto, nelle forme di vigilanza previste (o da istituire), della gestione di un patrimonio che non è proprio, ma è di tutti i cittadini che fanno parte delle comunità di riferimento;
5) le fondazioni, quali azioniste importanti delle società bancarie, pur non ingerendo nella gestione operativa, devono vigilare, esercitando i diritti propri dell'azionista, perché la conduzione avvenga: nella tutela e nella valorizzazione degli assets patrimoniali originari, nella funzione di importante volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario insistente nelle aree di riferimento;
6) le fondazioni, al fine di salvaguardare la propria indipendenza, devono far sì che la partecipazione ai loro organi (d'indirizzo e/o di gestione) sia incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica (anche amministrativa) e per questo devono attuare opportune misure atte a determinare una chiara separatezza/discontinuità temporale tra nomine all'interno dei loro organi e mandati o incarichi politici svolti;
CONSIDERATO che tali principi generali si applicano evidentemente anche alla Fondazione Banco di Sardegna;
EVIDENZIATO che la predetta Fondazione è chiamata, quindi, a dover rispondere del proprio operato a quegli stessi soggetti che sono espressione della realtà sarda (Regione, enti locali, università, camere di commercio) che ne esprimono, in base allo statuto vigente, direttamente il comitato di indirizzo e, indirettamente, il consiglio di amministrazione;
CONSTATATO che lo statuto attualmente vigente consente al comitato di indirizzo di nominare il comitato di indirizzo che gli succederà ed i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione senza che sia esplicitamente vietato nominare se stessi e che pertanto ad ogni tornata si verifica un inaccettabile sistema di autonomine;
CONSIDERATO che, in particolare, il comitato di indirizzo è formato da 18 componenti, cinque dei quali scelti direttamente dal comitato e gli altri 13 sulla base di terne fornite da diversi soggetti (Consiglio regionale, consigli provinciali, università e camere di commercio), lasciando dunque ampia discrezionalità al comitato di indirizzo che decide con un sistema medievale di autononomine sia i propri successori sia i componenti del consiglio di amministrazione;
TENUTO CONTO che, senza voler personalizzare il problema, si verifica ormai da tempo che tutti i componenti del consiglio di amministrazione, quest'ultimo compreso, finiscono per appartenere pressoché esclusivamente ad una sola parte politica o peggio ad un solo partito politico e che tutto ciò non può sicuramente considerarsi rappresentativo della comunità dì riferimento cui la Fondazione dovrebbe rispondere della sua azione;
RITENUTO che:
- la Regione, eventualmente anche in intesa con le altre realtà istituzionali coinvolte, possa e debba richiedere alla Fondazione, in persona del suo organo di rappresentanza istituzionale e legale, di dover rispondere, con opportune, necessarie e tempestive informazioni, del proprio operato e delle scelte effettuate, considerato anche il fatto che il Consiglio regionale sceglie una terna sulla base della quale il comitato di indirizzo nomina un componente del comitato stesso;
- altresì, vada verificato se quanto messo in atto dalla Fondazione, anche recentemente, sia stato effettuato nell'interesse generale dell'intera comunità sarda in modo imparziale e senza particolarismi partitici, nel rispetto di quei principi di trasparenza, di pubblicità e di obiettività dell'operato, che sono degli attributi imprescindibili nell'ambito dei quali deve essere esercitata l'autonomia operativa;
RILEVATO, inoltre, che la Fondazione, nella sua qualità di azionista del Banco di Sardegna Spa, debba, come nell'esercizio dei suoi diritti di importante socio, correttamente vigilare affinché la conduzione dell'azionista di maggioranza si svolga nel rispetto del radicamento operativo e del ruolo d'essere la più importante banca al servizio dell'economia dell'Isola;
EVIDENZIATO che, proprio perché il patrimonio della Fondazione è un bene di esclusiva proprietà di tutti i sardi, la Regione non debba né possa sottrarsi dall'esercitare quei compiti di vigilanza, di tutela e di controllo che gli competono per essere il massimo organo di rappresentanza democratica dei cittadini della Sardegna, in indifferenza di opzioni politiche, di età, di sesso e di condizione sociale;
CONSIDERATO che, nonostante la legge invitasse le fondazioni a proseguire nella liquidazione delle partecipazioni nelle banche conferitarie e a diversificare adeguatamente il proprio patrimonio, la Fondazione Banco di Sardegna ha continuato a mantenere invariata la propria quota nel Banco;
RILEVATO che nell'ottobre 2013 è stato siglato un nuovo patto parasociale con la BPER; l'accordo prevede un obbligo della Fondazione a non scendere sotto la quota del 20 per cento della partecipazione al capitale del Banco; nel caso decida di vendere azioni ordinarie in eccesso di tale quota la Fondazione si impegna a trasferirle alla BPER o, se trasferite a terzi, a garantire a BPER un diritto di prelazione dell'intero pacchetto, e nel caso che il potenziale acquirente sia una banca o una società finanziaria, ad ottenere il preventivo gradimento di BPER;
TENUTO CONTO che quando avviene uno scambio si presume che ci guadagnino entrambi i contraenti, mentre sono evidenti i vantaggi che BPER può trarre da questo accordo (si assicura che un socio di minoranza, che ha la prelazione sull'offerta, può limitare attraverso la clausola di gradimento l'insieme dei possibili acquirenti), non sono affatto chiari i benefici per la Fondazione;
CONSIDERATO che dopo tutto ciò l'unica novità è stata la nomina dell'allora presidente della Fondazione avvocato Antonello Arru a presidente del Banco di Sardegna e la nomina dell'ex parlamentare Antonello Cabras alla presidenza della Fondazione;
TENUTO CONTO che
- il Banco di Sardegna ha perso la Sardaleasing, una delle partecipazioni storiche del Banco, oltre che ente assai influente e valido sul mercato creditizio dell'Isola, a causa della fusione con l'ABF Leasing, in mano alla BPER;
- le ragioni d'una fusione con l'ABF Leasing sono tutte dalla parte della BPER, interessata a salvaguardare una sua controllata in salute precaria, e per quel che avrebbe espresso nel suo piano industriale, per avere un'unica "unità prodotto" per l'intero gruppo, oltre che per migliorare i propri requisiti patrimoniali;
- per sottrarre al Banco quella partecipazione senza esborso alcuno, viene attuata una "fusione per incorporazione", prevedendo un concambio di azioni fra le due società, con l'attribuzione ad ogni azione dell'ABF il valore di 5,46 volte maggiore di quella della società incorporante (cioè la Sardaleasing); attraverso quest'iniqua moltiplicazione, la BPER ha ottenuto il 51 per cento delle azioni, cioè il suo controllo, retrocedendo il Banco di Sardegna dal 91,16 al 45,22 per cento del capitale;
- non si capisce chi sia l'advisor indipendente, ancora senza nome, che ha collaborato all'operazione e perché la Fondazione attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Banco, non abbia chiesto ed ottenuto chiarimenti su quel moltiplicatore (5,46) che, a spanne, sembrerebbe privilegiare l'incorporanda e penalizzare pesantemente l'incorporante;
- l'articolo 52 del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ha chiarito che la vigilanza di legittimità sulle fondazioni di origine bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 153 del 1999, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze,
impegna il Presidente del Consiglio regionale
a verificare e chiarire, anche tramite il proprio rappresentante all'interno della Fondazione,
1) se all'interno della Fondazione Banco di Sardegna sia stata garantita la più netta separazione tra finanza e politica, rispondente a valori morali ed etici, oggi fortemente espressi dalla sensibilità comune;
2) se la Fondazione Banco di Sardegna debba essere chiamata a rispondere del proprio operato alla comunità dei sardi, per assicurare ai cittadini sardi che abbia agito nel pieno rispetto dei principi ricordati;
3) se la Fondazione abbia messo in atto tutti gli strumenti opportuni e necessari per ottenere un profondo cambiamento delle regole di governance, nella direzione di una netta separazione tra politica e finanza, finalizzata alla trasparenza della rappresentatività negli organi e alla garanzia di ricambio dei componenti;
4) per quale motivo sia stato siglato un patto parasociale che, a quanto sembra, è a tutto vantaggio della BPER a discapito della Fondazione;
5) quali siano le motivazioni che hanno portato il Banco di Sardegna a "svendere" la Sardaleasing alla controllata della BPER,
impegna, inoltre, il Presidente del Consiglio regionale
a chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare sulla questione i poteri di vigilanza attribuiti dall'articolo 52 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione. (65)