Seduta n.254 del 06/12/2006
CCLIV SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 6 DICEMBRE 2006
Presidenza del Vicepresidente SECCI
indi
del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 16 e 44.
CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 28 novembre 2006 (248), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Alessandro Frau, Roberto Capelli e Sergio Milia hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 6 dicembre 2006.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Liori - Diana: "Ripristino delle provvidenze in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna.
(Pervenuta il 5 dicembre 2006 e assegnata alla settima Commissione.)
Discussione e approvazione del disegno di legge: "Riordino delle
professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi" (203/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge numero 203/A. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il consigliere Maninchedda, relatore.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sesta Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge oggi in discussione nel mese marzo di quest'anno e l'ha concluso a luglio, quindi ha dedicato a una materia che, come vedrete, non è proprio di riordino di grandi argomenti, un numero consistente delle proprie sedute. Questo mi consentirà di utilizzare meno del tempo che è ordinariamente concesso ai relatori per illustrare una legge che evidentemente è molto nota ai Gruppi politici rappresentati.
La proposta della Giunta si inserisce, e non da ultima, in un sistema di leggi varate dalle diverse Regioni d'Italia, volte a disciplinare non l'intero settore turistico, né l'intero sistema delle professioni legate al turismo, bensì solo un segmento specifico delle nuove professioni maturate in virtù della forte accelerazione che caratterizza il settore. La limitata ambizione della norma, o il limitato obiettivo, che dir si voglia, non deriva però da un difetto di capacità della Giunta regionale, posto che risulta in avanzata fase di predisposizione il disegno di legge sul riordino della disciplina del settore turistico. Quindi non si tratta di un'ambizione frustrata, né di un oggetto limitato; si tratta, invece, dell'esito di una complicata vicenda normativa che si è intrecciata con la riforma del Titolo V e che ha ritardato l'iniziativa regionale, almeno in termini di testi unici, non solo per ciò che riguarda la Regione Sardegna, ma tutte le Regioni d'Italia.
In secondo luogo, questa limitazione della disciplina alle sole professioni turistiche di accompagnamento deriva dalla necessità di normare tempestivamente la parte del settore delle professioni turistiche che appare più matura e anche più consapevole, a livello di associazioni di categoria, rispetto all'urgenza del varo di una disciplina specifica.
Allora, l'oggetto della norma si è dunque precisato, rispetto a un disegno iniziale, nelle sole professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. Vado sinteticamente a illustrare ai colleghi quali sono i principi ispiratori della norma. Il principio fondante è quello di garantire e certificare i servizi ricevuti dai clienti. Si tratta di una norma di definizione dei profili professionali e dei relativi percorsi formativi, nella direzione dell'esercizio, tipicamente istituzionale, di garantire qualità e sicurezza a chi si serve dei servizi offerti da queste professioni. E', diciamo, il principio della customer satisfaction.
Il secondo principio guida, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi in aula, riguarda la liberalizzazione delle professioni, e quindi l'ostilità alla cultura e alla pratica corporativa e anche amministrativa degli albi professionali. Il disegno di legge della Giunta prevede registri, non albi, e prevede anche procedure di iscrizione a questi registri molto snelle e automatiche.
Il terzo principio che guida la norma è quello della equiparazione dei titoli. Le professioni che andiamo a normare hanno un radicamento esplicito nel patrimonio artistico, archeologico, culturale e paesaggistico della Sardegna, né più né meno come accade nelle altre regioni d'Italia. E quindi, così come accade anche nelle altre regioni d'Italia, se un sardo vorrà svolgere la funzione di guida turistica in Toscana, dovrà sostenere un esame. Altrettanto accadrà in Sardegna per chi, provenendo da altre regioni, vorrà esercitare qui questo genere di professione.
Come avviene l'iscrizione ai registri? E' automatica per chi possiede i titoli specifici previsti in legge; avviene attraverso esami, che si svolgono ogni due anni, per chi possiede competenze e necessita di una certificazione.
La legge, infine, si è posta in modo corretto, a mio avviso, rispetto al problema non banale di un intervento normativo in un settore che è stato per lungo tempo totalmente privo di regolamentazione o solo parzialmente regolamentato. Questo ha comportato che molti professionisti si siano validamente formati sul campo secondo percorsi diversi, ma non per questo meno validi, rispetto a quelli previsti per il futuro da questa legge.
La proposta in esame è quella di un'ampia sanatoria con iscrizione automatica per chi è in grado di dimostrare l'esercizio consolidato della professione e di una disciplina di accertamento, sempre con esami, per chi la esercita da minor tempo. E' anche rilevante notare che la Commissione ha inteso esplicitare che tutto ciò che non è normato dalla presente legge nel settore delle professioni di accompagnamento è da considerarsi assolutamente libero, e ciò per evidenziare che si vuole sostenere, non appesantire, un settore in rapida evoluzione.
Ovviamente la Commissione e la Giunta hanno licenziato questa legge consapevoli della sua perfettibilità e anche del fatto che il concorso dei colleghi non può che migliorarla. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Signor Presidente, i dati dell'economia sarda relativi al primo semestre di quest'anno e diffusi recentemente dalla Banca d'Italia confermano la visione complessiva del declino della nostra Isola e le forti preoccupazioni che non solo l'opposizione, ma tutte le organizzazioni sindacali e le categorie produttive hanno espresso al Governo regionale senza ottenere alcun risultato concreto. Basta osservare il numero di sit-in che si svolgono davanti al Consiglio regionale per capire quanto grave sia il malessere in tutta la regione.
I numeri dell'economia reale, quindi, dimostrano chiaramente che il turismo è stato il settore dell'economia sarda più penalizzato dall'azione demolitrice del Governo regionale. Il settore che poteva rappresentare la punta avanzata dell'economia sarda esce, invece, completamente a pezzi da una stagione legislativa dissennata e ingiusta, disseminata di errori storici, a cominciare dal Piano paesaggistico, di cui a lungo i sardi dovranno pagare da soli le gravi conseguenze. Non è un caso che la Regione non abbia presentato - secondo noi, un po' perché non è in grado e un po' perché è reticente - i conti veri della stagione 2006. Sappiamo solo che la Sardegna è diventata la regione delle tasse e dei divieti assoluti e che alla stangata fiscale abbattutasi su case, nautica da diporto e aerei si vorrebbe aggiungere la tassa di soggiorno, quella stessa tassa che il Governo nazionale si è rimangiata una settimana dopo le sacrosante proteste di tutti gli operatori turistici.
Ma che fine ha fatto, in concreto, l'illusione del Governo regionale di rilanciare il turismo aumentando le tasse? Nonostante l'assordante silenzio della Regione, il bilancio è fallimentare: la tassa sulle seconde case, in concreto, è un concentrato di errori anche sul piano tecnico; sta scivolando, dopo molti rinvii, verso l'anno prossimo e sicuramente sarà cassata dalla Corte costituzionale. Quindi, attenti, perché produrrà zero entrate e forse anche un contenzioso riguardante l'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla Regione, se la sentenza della Corte costituzionale dovesse arrivare molto tardi. I dati sul traffico aeroportuale dei velivoli privati da Cagliari ad Alghero sono pesantemente negativi, quelli sulle barche altrettanto, come ha evidenziato, nonostante le invettive del Presidente nei confronti della rete dei porti, un puntuale studio della Confindustria sarda diffuso a fine settembre.
Questo è lo scenario di fondo e, purtroppo, a suo modo coerente con la nuova legge sulle professioni turistiche che possiamo definire subito il degno coronamento di una politica di settore completamente sbagliata. Il turismo, con oltre 200 mila aziende e 1 milione di addetti, è un settore strategico dell'economia nazionale e così dovrebbe essere, penso, senza tema di smentita, anche in Sardegna, che invece è l'ultima regione d'Italia. La prima è il Veneto, che con 25 mila addetti, di cui 22 mila nelle strutture alberghiere, è appunto in testa alla classifica. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, la prima regione non è la Sardegna, ma la Campania, con oltre 14 mila occupati, di cui ben 12 mila nelle strutture alberghiere. La Sardegna è in coda, con 7 mila occupati, di cui 5 mila nelle strutture alberghiere. In questa speciale classifica delle province (cito i dati di un'indagine congiunta INPS e Federalberghi-Confturismo, diffusa nel maggio scorso) è in testa la provincia di Roma e sono in coda le province di Sassari e Olbia-Tempio.
Dunque, eliminate le differenze fra realtà non omogenee per una serie di fattori, ci pare che ci sia per il turismo sardo un enorme problema strutturale di competitività; problema che la politica della Giunta e della maggioranza ha drammaticamente aggravato. Qui notiamo la prima stranezza: nella relazione che accompagna la legge si fa cenno a un'analisi comparata in campo regionale, che secondo i proponenti porta alla conclusione che nessun modello normativo esistente è meritevole di essere seguito. Strano, però, questo taglio così supponente, tipico della supponenza soriana! In questa analisi mancano proprio il Veneto e la Campania, realtà che avrebbero invece meritato un esame attento, e lo diciamo senza allusioni politiche, visto che le due regioni sono bipartisan, sono cioè amministrate sia dal centrodestra sia dal centrosinistra. Cito un solo esempio sintetico: in Veneto, già dal 2002, è in vigore un testo unico che ha abrogato almeno una quarantina di norme. Gran parte delle attività legate alle professioni turistiche sono decentrate alle province e soprattutto ci sono percorsi formativi ed esami che la legge sarda, sbagliando, vuole invece abrogare.
PRESIDENTE. Colleghi, per gentilezza c'è in aula un brusio che non consente all'oratore di parlare e di essere ascoltato. Vi chiedo di essere così cortesi da osservare le regole, grazie.
Prego, onorevole Moro.
MORO (A.N.). Infatti, un impianto normativo che funziona, e anche piuttosto bene, come sappiamo, è quello delle regioni più avanzate, compresa l'Emilia-Romagna, dove la sinistra governa dal dopoguerra e che recentemente è intervenuta con provvedimenti di modifica allo scopo di consolidare il rapporto fra le professioni turistiche e le varie realtà territoriali e provinciali.
Ancora una stranezza: l'Emilia-Romagna è compresa tra realtà meritevoli di uno studio da parte della Regione Sardegna, ma il suo modello legislativo viene del tutto ignorato. A questo punto, occorre chiedersi perché la Sardegna abbia deciso di non ispirarsi a nessun'altra Regione, nemmeno in parte, e neppure alle Regioni del nord, del centro e del sud, che hanno una forte leadership nel settore a livello nazionale.
Che il nostro legislatore abbia trovato, come si dice, l'uovo di Colombo? Se la grande scoperta è quella di affidare alle università il procedimento valutativo anziché affidarlo a Regioni ed enti locali, forse c'è in questo qualcosa di sbagliato, perché gli atenei dovrebbero occuparsi, a regime, di gestire la formazione e gli enti locali dovrebbero quindi limitarsi a fare da semplici passacarte. Mi sembra che questo sia un gravissimo errore e che la Giunta, nel proporre questa riforma, commetta un errore macroscopico, non foss'altro perché nessun settore produttivo del turismo nasce e si sviluppa se non dal basso nei territori.
C'è poi un'altra considerazione che pare doveroso ricordare: non è un azzardo, in una regione come la Sardegna, a bassa scolarizzazione, e devo dire nemmeno di buona qualità, stando a certe indagini recenti, seppure discutibili, individuare la formazione universitaria con indirizzo privilegiato per le professioni turistiche; privilegiato si fa per dire, perché la stessa legge non stabilisce una gerarchia di titoli di studio. Alle professioni, infatti, possono accedere sia coloro che sono in possesso di una laurea breve sia i diplomati in grado di documentare un adeguato tirocinio. E' una strada, quest'ultima, di gran lunga inferiore dal punto di vista temporale rispetto alla laurea breve. Ma allora, perché i giovani dovrebbero laurearsi se hanno la possibilità di accedere alle professioni anche con un diploma seguito da un tirocinio o da un'esperienza di lavoro sul campo? L'argomento indica di per sé un'estrema confusione del legislatore, anche perché non c'è dubbio che nelle professioni turistiche sia molto più utile il sapere professionale che il sapere culturale. Questa è una questione incontrovertibile. Ovviamente con tutto il rispetto per i due indirizzi che è auspicabile possano coesistere. In altre parole avrà un impatto più facile con il mondo del lavoro chi si è soltanto diplomato ma ha fatto esperienze concrete, piuttosto che chi ha studiato, magari con profitto, per carità, qualche migliaio di pagine in più.
Ancora meno geniale ed estremamente macchinoso appare il doppio binario configurato dalla legge che avrà, come riconoscono gli stessi proponenti, una fase transitoria inevitabilmente problematica e, aggiungiamo noi, anche eccessivamente lunga. Ci pare, invece, che davanti alle professioni turistiche, soprattutto a quelle che si andranno formando nei prossimi anni, non debba esistere e non debba essere posto un orizzonte lungo, ma, al contrario, il più breve possibile. La Sardegna può e deve recuperare posizioni nel panorama nazionale e internazionale e ha bisogno di farlo anche piuttosto in fretta, se non vuole accontentarsi - sarebbe davvero assurdo - di mantenere l'ultimo posto. E soprattutto deve indicare con chiarezza ai giovani che quella del turismo può essere una grande opportunità.
Questa legge, invece, va in direzione opposta: evidenzia una Regione che rinuncia al suo ruolo di programmazione e di indirizzo in un settore strategico per il rilancio della sua economia, mette ai margini per l'ennesima volta il sistema delle autonomie locali, trasforma la formazione in qualcosa di accademico, lontano e distante dal mondo del lavoro. E fa tutto questo sottovalutando colpevolmente i risultati molto positivi raggiunti da altre Regioni in campo turistico e la sofferenza reale di un settore che in Sardegna non riesce ancora a esprimere tutte le sue potenzialità.
Purtroppo il combinato disposto di questa legge con altri provvedimenti destinati al settore e varati in questa legislatura, dalla riforma degli enti, rimasta a metà strada, al Piano paesaggistico dei divieti assoluti, per finire con la stangata fiscale e i gravi errori in materia di politica dei trasporti, avrà un effetto devastante sul turismo sardo nei prossimi anni. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (Progetto Sardegna). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Regione, signori Assessori, colleghi consiglieri, il Consiglio regionale a suo tempo ha disciplinato, con la legge numero 26 del 1988, le attività di interesse turistico, istituendo gli albi regionali e le disposizioni tariffarie. Lo ha fatto in applicazione della vecchia legge quadro sul turismo, la legge numero 217 del 1983, che all'articolo 11 descrive le professioni turistiche e disciplina i meccanismi di accesso alla professione.
E' noto come, fin da subito, la Sardegna, insieme ad altre Regioni, abbia impugnato presso la Corte costituzionale la legge quadro, in quanto ritenuta invasiva delle competenze esclusive regionali in materia di turismo. E la Corte, pur ammettendo l'esclusività regionale, considerò la legge quadro numero 217 del 1983 come un'indicazione di principio, come garanzia di uniformità a livello nazionale. Arriviamo al marzo del 2001: la nuova legge quadro, la numero 135, ha introdotto i nuovi principi che le Regioni, sulla base della competenza esclusiva rafforzata anche dalle modifiche intervenute nel Titolo V della Costituzione, sono chiamate a disciplinare attraverso proprie leggi. Di fatto, con una delibera di Giunta, a seguito anche delle modificazioni avviate attraverso le ultime leggi finanziarie, con la soppressione delle aziende di soggiorno e turismo e dell'ESIT e il trasferimento di funzioni, compiti e risorse agli enti locali, è stata avviata la riforma del turismo. La Regione ha finanziato i progetti dei nascenti STL (Sistemi turistici locali), sui quali si basa il governo territoriale del turismo. In questo modo è stato recepito l'articolo 5 della legge numero 135, lasciando a enti locali e privati la programmazione dell'offerta turistica nell'area omogenea rappresentata, in questo caso, dal territorio provinciale di appartenenza.
La legge numero 135 ha indicato, dunque, i principi fondamentali anche in merito alla regolamentazione delle attività professionali turistiche, inducendo molte Regioni (prima di noi il Friuli, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Toscana, l'Emilia, le Marche e l'Umbria) ad adottare propri sistemi di selezione e accesso alle professioni. E allora, con questa legge la Sardegna sceglie di istituire intanto dei registri provinciali al posto degli albi, privilegiando uno strumento sicuramente meno burocratico, meno protezionistico, con un'apertura più ampia rispetto alla dimensione di casta professionale introdotta con gli albi disciplinati dalla vecchia legge numero 26 del 1988.
Tenuto conto dell'esperienza delle altre Regioni, la Commissione ha condiviso, nel progetto di legge in discussione, l'impostazione della Giunta a vantaggio del riconoscimento della formazione specialistica di alto livello, di livello universitario, e ha previsto formule di formazione tecnico-professionale, le più avanzate. L'obiettivo è quello di riqualificare l'offerta professionale turistica, di offrire competenze qualificate e certificate e di eliminare l'abusivismo che sicuramente è fonte di danni notevoli all'immagine turistica della Sardegna. I professionisti dovranno guidare nella conoscenza del territorio, della sua storia, della sua arte, delle sue peculiarità geologiche e naturalistiche. La qualità è la parola chiave anche di questa legge, sulla quale puntare per fronteggiare un mercato sempre più concorrenziale.
E' chiaro che nella fase di transizione saranno tutelati coloro che da anni operano nel settore dell'accompagnamento turistico e che si dimostrano, per la loro stessa esperienza, in grado di mettere a frutto le proprie competenze. Vi è il forte richiamo a un sistema di aggiornamento e di formazione permanente, che sta alla base della professione turistica. Insomma, la Regione, nel garantire una nuova forma di occupazione rivolta specialmente ai giovani che intraprendono studi specifici, vuole superare la concezione anacronistica dei ciceroni fai da te, vuole offrire garanzie ai turisti che vogliono conoscere, approfondire, vivere un'esperienza di vacanza in Sardegna con i sardi, immersi nella nostra cultura.
Non più improvvisazione, dunque, ma una nuova normativa organica, che tiene nel dovuto conto i rilevanti interessi economici in gioco, le esigenze di tutela del turista fruitore del patrimonio artistico, storico e ambientale dell'Isola. Una nuova idea del turismo che punta sui servizi al turista, insieme alle formule della ricettività, delle produzioni tipiche, della gastronomia, della cultura e dell'ambiente. Si tratta di operare concretamente, anche attraverso l'azione dei sistemi turistici locali, per organizzare le risorse del territorio e metterle in rete. E' vero che il comparto turistico, in primo luogo, ha necessità di consolidare il turismo marino balneare, migliorandone la qualità, diversificandone i servizi, ma è anche vero che è sempre maggiore il numero di turisti interessati a un'offerta più composita, variegata, anche in mesi non di alta stagione e quindi questa tendenza offre opportunità importanti di sviluppo per la Sardegna e soprattutto per le zone interne. E proprio la valorizzazione delle zone interne consente di diversificare l'offerta e di allungare la stagione turistica.
Prodotti diversi, dunque, per turismi diversi, in mesi diversi da quelli in cui si lavora oggi. E' un compito affidato ai sistemi turistici locali, al governo degli enti locali, ai quali abbiamo trasferito funzioni e competenze. Il tutto dovrà trovare adeguate forme di coordinamento e di valorizzazione dell'immagine attraverso l'Assessorato del turismo, la nascita e il consolidamento di Sardegna promozione, agenzia che per alcuni aspetti andrà a sostituire l'azione dell'ESIT, negli ultimi anni sempre meno efficace, nella valorizzazione complessiva dell'Isola. Quindi, anche attraverso questa legge sulle professioni turistiche si compie un ulteriore passo avanti nella riforma del turismo.
Sono andato a rivedere la trascrizione della discussione generale svolta il 3 febbraio 1988, in occasione dell'approvazione della legge numero 26. Devo dire che, al di là degli aspetti tecnici lungamente discussi in Commissione sulla mancata attribuzione di una competenza esclusiva alla Regione da parte di una legge nazionale, la numero 4, invasiva in materia di turismo, la discussione allora si incentrò, così come è accaduto anche oggi, sul tipo di turismo voluto dalla Sardegna. Già allora, per esempio, il rapporto tra turismo e ambiente, tra insediamenti turistici e politica ambientale veniva messo in discussione e si chiedeva, in numerosissimi interventi, un'azione organica, una pianificazione che tenesse conto delle ricchezze naturali della Sardegna, dell'ambiente naturale e paesaggistico come fonte di fascino esclusivo sui potenziali utenti del turismo sardo, come patrimonio da salvaguardare, perché nel momento in cui questo fosse compromesso in maniera incisiva sarebbe sicuramente distrutto, cadrebbe la spinta fondamentale per attivare i flussi turistici verso la Sardegna.
E noi col Piano del turismo sostenibile, in armonia con quanto contenuto nel programma di governo e all'interno del Programma regionale di sviluppo, vogliamo offrire lo strumento di pianificazione attraverso il quale muoversi, al fine di esprimere tutte le potenzialità del sistema. Si tratta, in sintesi, di passare da un turismo monoprodotto, concentrato nei soli mesi estivi, a un'attività a più alta intensità di servizi, certamente più remunerativa, più ampia, diversificata e aperta a flussi turistici di varia natura.
La direzione di marcia impressa dalla Regione con la valorizzazione e il finanziamento dei voli low cost, con la scelta lungimirante di salvaguardia dell'ambiente come prezioso bene attrattivo, peculiare e concorrenziale per la nostra Isola, con la scelta della valorizzazione del turismo congressuale, culturale e sportivo, non da ultimo il passaggio in Sardegna del Giro d'Italia di ciclismo che, dopo quindici anni, nel maggio del 2007, partirà dalla nostra Isola, rappresenta un fatto importante, che segna una discontinuità col passato.
Certo, molto resta da fare e molto dipenderà dalla qualità delle leggi che sapremo varare. La legge oggi in discussione ci consente di fare un ulteriore passo avanti nella ricerca della qualità dei servizi turistici da offrire, garantendo nel contempo occasione di occupazione per tanti giovani laureati. E' una legge che consentirà a questo Consiglio regionale di inserirsi fra le Regioni più avanzate dal punto di vista delle politiche turistiche.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, il 21 marzo 2006, giorno in cui ha avuto inizio la discussione di questo disegno di legge in Commissione, nessuno dei commissari immaginava che ci sarebbe stato un arretramento così forte su questo fronte. Penso che questo disegno di legge abbia, da questo punto di vista, un primato, nel senso che già il titolo ambizioso con il quale è stato proposto è uscito ridefinito dai lavori della Commissione. Un'intera primavera dedicata a questa discussione quindi non è valsa ad affermare la finalità primaria che il disegno di legge si proponeva e si è dovuta registrare una limitazione in quello che doveva essere l'obiettivo strategico finale: elevare la qualità del turismo. Nel giorno in cui, tra l'altro, "L'unione Sarda" riporta in seconda pagina il reddito dei consiglieri regionali, diventa difficile capire quanto a lungo si sia discusso e quale sia stata la produttività dei colleghi che hanno portato a termine, dopo tanto confronto, una proposta di legge così limitata.
La considerazione che voglio fare è esattamente questa: di certo oggi non andiamo a definire tutte le professionalità del settore turistico che avremmo voluto definire. Anzi, gran parte delle professionalità del settore turistico che avremmo voluto definire sono rimaste fuori da questo disegno di legge. A seguito, certo, del confronto quasi corporativistico con alcuni probabilmente forti interessi nel settore turistico, è rimasto fuori quello che qui il presidente Soru, in modo accalorato, aveva definito uno dei tasselli principali per elevare la qualità del settore turistico. E' rimasta fuori, l'ho detto anche in Commissione, per esempio, la figura del direttore d'albergo che, ancor più del direttore di agenzia di viaggio, meritava di essere definita. Ci sono strutture alberghiere, in Sardegna, che dispongono di migliaia di posti letto e quindi hanno innumerevoli possibilità di raffrontarsi con quello che è il vero, grande turismo. I turisti, però, non hanno alcuna garanzia sulla professionalità e quindi sulla elevata qualità del prodotto che noi vorremmo offrire. Perché è avvenuto questo? Perché questo disegno di legge rinuncia a quello che è un obiettivo strategico altissimo? Perché si è dovuto cambiare addirittura il titolo del disegno di legge e parlare soltanto di professioni turistiche di accompagnamento e non già delle professioni turistiche in senso ampio, come invece si sarebbe dovuto fare? Perché non abbiamo avuto il coraggio di arrivare fino in fondo! Perché evidentemente qui le idee non sono ancora sufficientemente chiare affinché questa rivoluzione - così definita anche dall'ultimo dei colleghi intervenuti - possa davvero avvenire. Ma che genere di rivoluzione vogliamo garantire andando a normare in maniera veramente minima quella che è la professionalità delle guide turistiche, delle guide sportive, delle guide ambientali? Io credo che l'ambizione non fosse assolutamente questa e sicuramente è una sconfitta per l'intero Consiglio, oggi, accettare in maniera sacrificata questo risultato.
Allora domando: esiste ancora la possibilità concreta di recuperare questo spazio di dibattito perché alcune professioni vengano qui normate, come per esempio quella del direttore di una struttura ricettiva alberghiera con duemila posti letto? Vogliamo garantire al turista la qualità della struttura prevedendo requisiti di professionalità per questa figura o dobbiamo pensare che questo aspetto non possa essere normato? Ecco, questa è la domanda pongo, che naturalmente non vuole essere di impedimento al dibattito che quest'Aula in maniera sovrana farà, però è una domanda che ci deve coinvolgere. Non è possibile pensare che le professioni turistiche di una regione che per sua vocazione vuole essere turistica possano essere interamente rappresentate in questo disegno di legge. Io sono assolutamente favorevole a un'eventuale sanatoria che riguardi la figura del direttore di agenzia di viaggio, ma prima ancora ci sono mille altre figure professionali del settore turistico che bisogna avere il coraggio di normare, perché altrimenti non riusciamo a cogliere quello che era lo spirito del legislatore che quindici anni fa ha normato questo settore, né tanto meno riusciamo a recuperare il tempo che la Regione Sardegna fino a questo momento ha dovuto perdere.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo confessare di aver letto questa legge nel poco tempo che è trascorso dall'inizio della sua discussione in Aula. Ciò nonostante, trattandosi di una materia attualissima e sulla quale penso tutti, chi più chi meno, abbiamo abbastanza argomenti da presentare, ho chiesto di intervenire.
Il mio primo pensiero, la mia prima riflessione è stata appena anticipata dal collega Pisano: la legge in alcune sue parti è incompleta e in altre credo debba essere rivista, almeno per quanto riguarda la parte dispositiva. Incompleta perché? Perché sono moltissime le figure da prendere in considerazione. Il collega Pisano ha citato il direttore d'albergo, ma pensiamo anche al personale della ricezione, quindi al direttore di sala, che non è il direttore della struttura vera e propria, ma colui che riceve i clienti nella hall. Pensiamo a un albergo in Costa Smeralda, dove senz'altro è necessario un professionista che parli correntemente almeno tre o quattro lingue e conosca a menadito la realtà storica, culturale, ambientale e paesaggistica del territorio in cui opera, se non altro per poter dare informazioni complete alla clientela. Ebbene, nella legge non c'è traccia, caro collega Pisano, di quest'altra importantissima figura professionale, ma potrei citarne tante altre.
Ora, se la legge è finalizzata a disciplinare esclusivamente la professione di direttore di agenzia di viaggio e le professioni turistiche di accompagnamento, ossia l'attività delle varie guide che operano nei siti archeologici, ambientali e paesaggistici, allora la legge arriva addirittura in ritardo e comunque contiene alcune limitazioni e minimizzazioni. Vi è infatti un'incongruenza tra l'articolo 7, in cui si parla disciplina transitoria dell'accesso alla professione, e l'articolo 5, e bisogna essere chiari. Qualche chiarimento è stato probabilmente apportato, se non erro con gli emendamenti numero 2 e 3, presentati dalla maggioranza, che tra l'altro sono in contrasto tra loro, perché da una parte si dice che coloro i quali abbiano operato nel settore per almeno quattro anni continuativi e abbiano frequentato corsi regionali di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, possono essere iscritti in deroga - giustamente, poi spiegatemi se è così -, dall'altra, all'articolo 4, si richiede per la guida turistica la laurea oppure il diploma di scuola media superiore, almeno un anno di esperienza nel settore e il superamento di un esame. Se la norma transitoria va in questo senso può andar bene, ma non si può dire da una parte che sono necessari quattro anni di esercizio professionale continuativo e 600 ore di corsi di formazione, e dall'altra, con l'emendamento numero 2, che quattro anni sono troppi, che ne bastano tre, anche in modo non continuativo e quindi senza le caratteristiche minime indispensabili che possono distinguere un accompagnatore qualsiasi che sia stato assunto da una cooperativa a tempo determinato per due o tre mesi d'estate e per due o tre estati consecutive, minimizzando così la professionalità di chi per anni e anni ha esercitato quella professione, ha frequentato un corso di formazione, ha superato un esame e ha dunque ben altri requisiti.
Colleghi, io direi di stare attenti a questo aspetto, per non fare di ogni erba un fascio, questo senza voler andare contro nessuno, perché una cosa è dire che si è fatta un'esperienza di tre mesi per una o due stagioni o che si è stati di tre mesi in tre mesi alle dipendenze di una società, di una cooperativa o quant'altro, altro è dire che si è esercitato questo tipo di attività per quattro, cinque, sei o dieci anni, che si sono frequentati corsi regionali e si sono conseguite specializzazioni formative tali da poter essere qualificati non come generici operatori turistici, ma come guide turistiche o accompagnatori turistici.
Quindi bisogna essere seri in queste cose. Se si fa una legge la si faccia bene, perché se ci mettiamo dentro tutti, anche coloro i quali non hanno niente a che vedere con la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, e poi ci dimentichiamo, così come ha sottolineato il collega Pisano, di figure come il direttore d'albergo, il direttore di sala o altre, allora la legge oltre che incompleta legge è poco seria, perché non dà di diritto la qualifica professionale a chi possiede la laurea e ha un'esperienza acquisita sul campo, e dà invece tale qualifica a coloro i quali hanno lavorato presso una struttura archeologica, sportiva o ambientale a tempo determinato e in modo precario. Questo non è giusto, pur essendo io completamente d'accordo sul fatto che il precariato è una piaga che deve essere assolutamente debellata.
Ecco quali sono le incongruenze di questa legge. Non si possono fare favori ad personam e poi dimenticarsi di chi ha le qualità professionali necessarie, la laurea e anni e anni di esperienza nel settore. Richiamo, pertanto, l'attenzione del Consiglio su queste che sembrano piccole carenze, ma che rappresentano a parer mio, ma anche a parere di altri colleghi, un elemento fondante della legge in discussione.
Un altro punto interrogativo, per quanto mi riguarda, lo metterei sul comma 10 dell'articolo 5, laddove si dice che l'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale. Ma, scusate un attimo, se uno è iscritto nel registro degli esercenti le professioni turistiche significa che possiede i requisiti necessari. Allora perché si richiede il rinnovo dell'iscrizione ogni tre anni? Se uno decide di non esercitare più la professione chiede la cancellazione dal registro, ma perché chi viene iscritto quest'anno, che ha la laurea, ha esercitato per tanti anni la professione, ha conseguito la specializzazione e superato l'esame, dopo tre anni deve rinnovare l'iscrizione? E se non presenta la richiesta entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza, cioè se dimentica di presentarla, viene cancellato dal registro con un colpo di spugna. Ma dove esiste? Allora anche l'artigiano o il geometra che dimentica di rinnovare l'iscrizione deve essere cancellato dall'albo!
Intanto qui non vedo oneri di iscrizione. E' probabile che sia una dimenticanza o una volontà politica - mi stupirei se fosse proprio così - il fatto che in questi registri ci si iscriva senza pagare annualmente qualcosa. Sarebbe la prima volta che in questa regione accade una cosa del genere. Ma vi sembra giusto un comma così concepito? Io non so a chi sia venuta in mente l'esigenza che entro sessanta giorni dalla scadenza sia presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e altri certificati per dire: "Guardate che io voglio essere iscritto per altri tre anni, perché sono sempre quel Nicola Rassu che aveva acquisito i diritti". Ma stiamo scherzando? Questa è un'assurdità bell'e buona, che non esiste da nessuna parte, che non ha ragione di esistere, Assessore! I professionisti di cui stiamo parlando saranno iscritti presso le Camere di commercio, oltre che nei registri regionali, e avranno un titolo e una collocazione nell'ambito delle diverse attività professionali, ma non c'è nessun registro alle Camere di commercio che preveda il rinnovo dell'iscrizione, a meno che non si vada contro le normative vigenti che regolano la materia. Quindi non capisco perché sia prevista una cosa del genere.
In alcune parti la legge deve essere approfondita, ma per far questo è necessario che la discutano in Aula tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione. Credetemi, è defatigante, oltre che assolutamente non stimolante, che intervengano solo gli esponenti della opposizione, nel loro pieno diritto di consiglieri regionali. Quando la minoranza interviene sui progetti di legge esitati a maggioranza in Commissione, per dare il suo contributo, credo che dia un esempio classico di opposizione costruttiva, positiva. Quindi è necessario ascoltare, rivedere, approfondire o, se del caso, rimandare questo provvedimento in Commissione, per qualche giorno, per poi riportare in Aula una legge completa in tutte le sue parti, rispettosa dei diritti di tutte le figure professionali che qui non sono contemplate e rispettosa anche del diritto dei cittadini di accedere alle professioni turistiche.
E' necessario riflettere su questo, senza paura di sbagliare, per non rischiare, come è successo altre volte, di riportare in Aula la legge qualche mese o addirittura qualche giorno dopo la sua approvazione, per rettificarla anche due o tre volte, proprio perché non si è ascoltato qualche consiglio positivo e fattivo della opposizione, che viene messa da parte come se non esistesse, come se non fosse rappresentata da consiglieri regionali eletti alla stessa stregua e con pari diritto e dignità dei consiglieri di maggioranza. Pare che l'opposizione, in questa legislatura sia oggetto di ostracismo, come se da questa parte non possano venire ed essere documentate delle posizioni che spesso sono molto, ma molto più coerenti, logiche e competenti di quelle che leggiamo in certi progetti di legge che arrivano in Aula e che, sinceramente, lasciano molto a desiderare.
Per cui, a parte questa parentesi personale un po' polemica, invito a rileggere bene questa legge, che non può essere modificata con soli tre emendamenti tra loro persino contrastanti. Basta leggerli, specialmente l'emendamento numero 2, credetemi, umilia tutti coloro che possiedono un diploma di laurea in materie attinenti al settore turistico. Mi riferisco ai laureati in scienze politiche con indirizzo turistico o in scienze forestali e quant'altro richiesto. Cosa vuol dire ciò che è scritto nell'emendamento numero 2, e cioè: "Alle parole 'quattro anni di esercizio regolare e professionale' si sostituiscono 'tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo'"? Vuol dire che tutto quello che è scritto ed è richiesto nell'articolo 7 per essere ammessi ai registri è una balla, perché l'emendamento numero 2, di fatto, annienta tutto. Trovo invece più consono e giusto l'emendamento numero 4, a meno che con l'emendamento numero 2 non si voglia dimostrare, collega Maninchedda, che ci sono dei casi specifici, quelli di cui parlava il collega Pisano e che io stesso ho richiamato poc'anzi. Ma allora bisogna precisarlo, perché se l'articolo resta così formulato, io intendo che per aver lavorato per tre o sei mesi, in due diverse stagioni, presso una struttura ricettiva, una cooperativa o quant'altro, ho diritto all'iscrizione. Mentre in un altro articolo è detto che per avere diritto all'iscrizione nei registri è necessario il possesso del diploma di laurea e, in caso di possesso del solo diploma di scuola media superiore, occorre aver frequentato un corso regionale di almeno 600 ore, con stage formativo ed esame finale di qualifica. Tutto questo nell'emendamento numero 2 non è previsto, anzi leggendolo alla lettera, questo emendamento smonta tutto.
Ecco perché c'è poca chiarezza in questa legge e io ritengo giusto e doveroso riflettere, verificare e rivedere, per dare alla Sardegna, come dicevano i colleghi Pisano e Moro, che mi hanno preceduto, e come suppongo sia anche nelle intenzioni del collega Maninchedda e degli altri colleghi della maggioranza, una legge completa, che rispetti il diritto di coloro che da anni svolgono una professione turistica a essere iscritti nei registri degli esercenti le professioni turistiche. Quindi, si venga incontro alle aspettative di tutti quei giovani che lavorano nelle cooperative come operatori turistici, che hanno frequentato i corsi regionali e giustamente hanno ricevuto una qualifica, ma si venga anche incontro a tutti quelli che pur avendo le specializzazioni e le professionalità necessarie in questa legge non solo non vengono citati, ma vengono completamente esclusi. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare la consigliera Corrias. Ne ha facoltà.
CORRIAS (D.S.). Signor Presidente, io non interverrò con la foga dell'onorevole Rassu, al quale vorrei soltanto ricordare, pur non avendo partecipato ai lavori della Commissione, che in Commissione evidentemente c'è stata discussione. Mi pare che i cambiamenti effettuati in Commissione siano visibili a occhio nudo e che dalla Commissione sia uscito un testo di legge profondamente diverso da quello iniziale.
Io provengo da un territorio dove, invece, questa legge è molto attesa, a differenza di quanto diceva qualcuno prima di me. E' molto attesa, in particolare, da un certo tipo di mondo, legato al turismo, che nella nostra regione ha fatto registrare, in questi anni, una crescita tumultuosa e disordinata. Il legislatore è stato, diciamo, assente, distratto, comunque superficiale. E pur essendo il turismo un segmento essenziale, se non uno dei volani più importanti per la nostra economia, si è lasciato che proliferassero usi, ma soprattutto abusi inconciliabili con un assetto che vedesse uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti del settore.
Il riordino di questo comparto è pertanto un passo imprescindibile di adeguamento alla realtà attuale da parte dell'organizzazione pubblica del turismo, in una logica di sviluppo globale del territorio e di valorizzazione delle peculiarità locali. Non sfugge, peraltro, che tale settore è di grande interesse per iniziative innovative nel campo del lavoro autonomo e della creazione d'impresa, in grado di far leva sulle nostre risorse ambientali, storico-monumentali e culturali.
Altrettanto evidente è la nostra peculiarità. Nella nostra regione ci sono territori con caratteristiche che consentono l'impostazione di strategie di sviluppo differenziate. Pur in presenza di tratti comuni, infatti, prevale ora l'aspetto culturale, ora quello archeologico-naturalistico e minerario, ora quello ambientale; vi sono inoltre i percorsi enogastronomico e le tradizioni, in un mix interessante di offerte ricche e variegate. Il momento attuale segna la transizione da una fase di sfruttamento incontrollato del territorio a una gestione dello stesso che lo faccia diventare valore economico, ma all'insegna della sostenibilità e della durevolezza a vantaggio delle generazioni future, attraverso un migliore, adeguato e regolato utilizzo delle risorse naturali, storiche e artistiche e insieme alla ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo economico, allo scopo di valorizzare la nostra cultura plurimillenaria attraverso la creazione e la crescita di professionalità nuove, qualificate e di grande valore.
Il mercato turistico sta attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento ai nuovi modelli di organizzazione e di consumo dei prodotti turistici, appunto. In risposta a queste trasformazioni l'offerta turistica si vede proiettata in una condizione di competitività globale, ovvero in un contesto in cui ci si deve misurare non più solo con la concorrenza dell'operatore più vicino, ma con quella dei paesi e delle aree meglio organizzate.
Questa legge si muove all'interno di questa inedita logica e costituisce una sfida. L'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di rispondere a questa sfida: riqualificazione dell'offerta professionale turistica, certezza nelle competenze, eliminazione e sanzione dell'abusivismo e quindi, come scopo ultimo, salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. Obiettivo primario, appunto, è la disciplina e la distinzione delle attività professionali del settore, avendo come finalità la promozione dell'immagine della Sardegna in Italia e all'estero. Finalità raggiungibile innanzitutto con il miglioramento effettivo della qualità dell'accoglienza, della tutela e dell'assistenza ai visitatori, che vale molto più di qualsiasi campagna promozionale mediatica.
Un'altra peculiarità della legge è la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative per l'accesso alle professioni, con anche una più efficace coordinazione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali grazie alla promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e l'aggiornamento continuo dei soggetti addetti ai servizi del comparto.
Il disegno di legge si inserisce, pertanto, all'interno della programmazione regionale, che vede nel turismo sostenibile un modello di sviluppo non contingente, ma di lungo respiro, per il quale la conoscenza dei luoghi, della storia, degli eventi, delle dinamiche culturali, insomma di tutto ciò che ha concorso a costruire la nostra identità è innanzitutto un patrimonio di cui coloro che hanno il compito di informare e guidare i visitatori debbono nutrirsi e appropriarsi. Molti professionisti della nostra regione hanno già raggiunto tale obiettivo; questa legge non fa altro che favorire un percorso ordinato e regolato. E' doveroso, però e pertanto, affermare che non basta la buona volontà dimostrata in questi anni da tutti gli operatori, accompagnatori e guide che, pur in assenza di un quadro legislativo chiaro di riferimento, hanno fornito un servizio essenziale per la valorizzazione della nostra terra. Di fronte alla sempre più agguerrita competitività tra territori, Regioni e Stati, occorre agire e misurarsi anche in questo settore con serietà, rigore e competenza sempre più alta, con un'offerta di standard flessibile e adeguata al tipo di domanda sempre più esigente, spesso specialistica e specializzata. La risposta dev'essere di pari livello. Ecco perché è necessario investire molto per favorire un percorso formativo all'altezza della domanda ed è altresì necessario che gli esami per l'accesso a tali professioni siano seri e rigorosi. Nel contempo vi è ancor più l'imprescindibile necessità di precisare le modalità attuative dei bandi per il rilascio dell'attestato previsto dall'articolo 4, poiché il blocco della situazione si è avuto, di fatto, con la disapplicazione della legge numero 26 del 1988. Tale disapplicazione ha impedito l'accesso alla libera professione di tanti che, pur essendo in possesso delle qualifiche previste in legge e ottenute anche grazie a corsi regionali appositi, non sono mai stati messi nelle condizioni di partecipare all'esame, non essendosi mai insediate e non essendo mai diventate operative le commissioni giudicatrici d'esame di cui alla stessa legge.
Per concludere, l'irripetibilità e l'unicità sono le caratteristiche del nostro territorio. Esse devono costituire la premessa per il dispiegarsi di un sostegno serio, concreto e alto verso un tipo di accoglienza consapevole di questa unicità, con professionisti capaci di trasmettere, a quelli che devono diventare viaggiatori e visitatori attenti e rispettosi, la magia dei luoghi, la molteplicità di sensazioni, possibilmente trasformando la vacanza in un'esperienza irripetibile e unica come i luoghi visitati. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Signor Presidente, credo che questa legge sia stata approvata dalla Commissione con l'astensione della minoranza. Questo perché, come ricordava qualche collega, l'opposizione non ha mai inteso fare ostruzionismo, bensì dare un contributo alla formazione delle leggi, possibilmente nel modo più giusto ed equo, cercando di migliorare la proposta iniziale per renderla rispondente alle esigenze della gente e a ciò che le professioni turistiche richiedono.
Io mi interrogo, allorquando anche solo una delle figure professionali citate dal collega Pisano non è trattata in questo testo, se noi, oggi, facciamo un'azione opportuna licenziando una legge che non contempla, per esempio, la figura professionale del direttore d'albergo. Mi interrogo anche su quanto il collega Rassu metteva in evidenza, cioè sulla contraddizione presente tra alcuni emendamenti della maggioranza. Mi auguro che queste cose non vi siano in legge e auspico che la maggioranza apra una riflessione e, se del caso, porti a compimento un'opera di miglioramento della normativa che abbiamo in disamina in questo momento.
La collega che mi ha preceduto ha detto che il turismo in Sardegna ha avuto un percorso tumultuoso, disomogeneo e disorganico. Può anche essere così, ma oggi assistiamo al rifiuto di dare al nostro settore turistico l'opportunità di avere un giusto sviluppo. Se qualcuno analizzasse anche solo quello che è avvenuto con l'introduzione della nuova imposta sulle unità da diporto, che ha determinato un significativo calo di presenze nei porti sardi, capirebbe che oltre al problema delle professioni turistiche probabilmente esistono a monte altri problemi di maggiore intensità. Mi si dice che una barca di grandi dimensioni porta un certo reddito dovunque vada, perché c'è a bordo qualcuno che ha grandi possibilità finanziarie. Quello che sto dicendo lo si legge su pubblicazioni a livello europeo, quindi io posso essere smentito qui, ma sono da smentire anche i dati riportati in quelle pubblicazioni. Noi, invece, agevoliamo quelli che arrivano con il pulmino o con la roulotte, che tutto fanno tranne portare danaro, perché arrivano carichi di tutto e non solo non spendono, ma aggravano le spese della nostra regione, perché per esempio lasciano i rifiuti e certamente non danno le garanzie che sono invece offerte da un grande albergo o dal turismo organizzato. Dovremmo riflettere su questo, dovremmo riflettere!
La normativa che oggi stiamo discutendo disciplina semplicemente alcune professioni turistiche, quindi riguarda una parte di una tematica più generale che viene normata, diciamo, d'assaggio, perché strada facendo potranno essere necessarie delle modifiche sostanziali, ma non vorrei che qualcuno si riempisse la bocca parlando di grandi innovazioni nel settore turistico, perché ben altra cosa è individuare adeguate figure professionali che, per esempio, indirizzino su nuovi segmenti del turismo.
In altra circostanza ho presentato una proposta di legge relativa al finanziamento delle aviosuperfici e degli aeroclub, tenendo a mente che sono segmenti innovativi del turismo che favoriscono un'alta presenza turistica in Sardegna e non vengono sfruttati come invece avviene negli Stati Uniti d'America, o in altre parti d'Europa. Guarda caso, a noi pare che si stiano finanziando nuovi campi da golf a Villanovaforru e dintorni e nelle vallate del Nuorese. E siccome chi viene per giocare a golf generalmente si sposta con aerei privati, paga il relativo pedaggio e paga anche lo scotto della mancanza di possibilità di avvicinamento alle zone di relax, così come ipotizzate dal presidente Soru nelle sue dichiarazioni programmatiche. Non sono infatti io ad averlo detto, se non vado errato è stato il presidente Soru, e sembra che qualcuno, distrattamente, non abbia colto bene il fatto che tra le ultime vigne della Valle d'Isalle vorrebbe realizzare qualche campo da golf. Politica che potrei anche apprezzare, ma che non darà alcun risultato se resta un fatto isolato, se non si offre un servizio adeguato, se non si garantisce la presenza delle necessarie infrastrutture e di figure professionali adeguate. Non ci si può accontentare del fatto che chi viene da noi si innamora della Sardegna nel vedere belle montagne, mari incantevoli, panorami eccezionali, vestigia storiche importanti, reperti archeologici straordinari. Occorre capire che c'è un servizio da offrire, che si deve accudire l'ospite, garantire la giusta professionalità e non soltanto una fredda e arida informazione.
Allora mi chiedo: avevamo l'opportunità di affrontare ben altro che questo povero riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e servizi. E servizi, che poi sono un punto base! Ma quello che duole ancor più, se si va alle ultime pagine di questo testo di legge, è che non si capisce quale sia la sostanza, la disponibilità finanziaria per gestire anche questo poco. Francamente non ho colto questa disponibilità e non ho neanche capito granché sugli istituti di alta formazione professionale che dovrebbero affiancare le università. Non lo dico perché è scritto in legge, lo dico perché è la solita chiacchiera del presidente Soru: bisogna fare alta professionalità, bisogna fare alta formazione professionale, bisogna dare uno sbocco a quelli che hanno frequentato l'università.
CUGINI (D.S.). Cosa c'entra Soru, è Maninchedda che l'ha presentato!
DEDONI (Riformatori Sardi). Paolo Maninchedda ha scritto la relazione su questa legge, che è piccola in sé, ma abbraccia un tema molto vasto che il relatore non ha toccato, giustamente, e che invece tocca, caro Cugini, sistematicamente il tuo Presidente, il Presidente di questo centrosinistra, chiaro?
E al di là dei danari, perché non far rientrare, all'interno di questa legge, anche le Pro Loco, che hanno dimostrato, sino a oggi, di avere grandi capacità professionali e che sono dimenticate, misconosciute e spesso taglieggiate? Perché non occuparsi anche di queste associazioni, magari presentando qualche emendamento in occasione della discussione della finanziaria? Non sono anche quelle figure professionali che hanno dato delle opportunità ai nostri paesi, che fungono anche da guide turistiche laddove non ci si può permettere di averne? Avviene anche questo.
Allora, potremo fare tutte le chiacchiere possibili e immaginabili, ma senza adeguate infrastrutture che consentano ai vari segmenti del turismo di progredire, non costruiremo certamente niente di positivo e non daremo nessun vantaggio alle professioni turistiche che vogliamo oggi riordinare.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
(Interruzione del consigliere Ladu)
PRESIDENTE. Lo dica al microfono, onorevole Ladu, per cortesia.
LADU (Forza Paris). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale, con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Sono presenti 63 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Fadda - Floris Mario - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Ladu - Lai - Lanzi - Licheri - Liori - Manca - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Uggias - Uras - Vargiu.)
Poiché il Consiglio è in numero legale, possiamo procedere con i lavori.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, la discussione che stiamo affrontando oggi riporta una tematica che sta a cuore a tutti noi, ma che non sempre tutti noi affrontiamo con lo stesso metro di valutazione. Abbiamo ascoltato una serie di interventi che ne sono la chiara dimostrazione.
Parliamo di professioni turistiche ed ecco comparire quella parolina magica, che non è né di destra né di sinistra e che rappresenta un settore che potrebbe essere il perno dell'economia sarda. Parliamo di turismo, parliamo di un'attività che questa Giunta ha dichiarato di voler incentivare e promuovere, e per farlo ha attivato tutta una serie di politiche che possiamo comunque riconoscere o anche, diciamo così, disattendere o non riconoscere. Fatto sta che vi è, da parte della Giunta, un'attività in continua evoluzione. Ed è proprio in quest'ottica che rientra anche questa legge sul riordino delle professioni turistiche. Io riconosco, chiaramente, che lo scopo è nobile ed è sacrosanto il principio di mettere ordine in un settore che oggi ha grosse difficoltà, però, ancora una volta, le vostre buone intenzioni rischiano di impantanarsi in uno stagno di norme e di controsensi che, se non impediscono, di certo non agevolano la concretizzazione delle stesse. La vostra legge, infatti, per come è strutturata in realtà non migliora la situazione, non offre nessuna novità. A onor del vero, va detto che qualche cambiamento è stato fatto, e riteniamo che questo fosse assolutamente necessario per una maggiore chiarezza delle norme che regolamentano il settore turistico.
Nella vostra proposta sono comunque numerosi gli aspetti che si sarebbero dovuti affrontare con un approccio differente. La vostra normativa per alcuni versi appare carente, per altri invece eccessivamente complessa, e l'obiettivo iniziale si perde per strada: anziché agevolare chi svolge queste professioni, voi finite addirittura per complicare la vita ad alcuni. Poi spiegherò meglio per quale motivo.
Dovremmo avere chiaro in mente che il nostro compito e, sì, quello di regolamentare, ma è soprattutto quello di favorire lo sviluppo della nostra terra, di creare occupazione e facilitare l'accesso nel mondo del lavoro. Invece, con tutta questa pappardella di norme che ci avete presentato oggi si ottiene l'effetto contrario: si parte con l'intenzione di riqualificare l'offerta professionale turistica, ma l'unico risultato che si raggiunge è quello di infliggere un altro pesante colpo al turismo. E di questi tempi non è che se ne senta proprio il bisogno! Penso alla geniale trovata, ma questo lo hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, della tassa sul lusso, che ha quasi messo in ginocchio gli operatori turistici delle coste, oppure al fallimento del provvedimento che prevedeva la chiusura festiva dei negozi, problema fortunatamente risolto con l'ultima legge approvata da questo Consiglio regionale.
Per non parlare del sigillo che avete messo con il Piano paesaggistico regionale, e parlo di sigillo nel senso pieno del termine, dal momento che avete tarpato le ali a ogni possibilità di crescita concreta. Ora siamo arrivati al capolinea. Avete scritto una pagina, diciamolo pure, non troppo felice per la Sardegna, sia per le ripercussioni sullo sviluppo futuro sia per la politica portata avanti e per i metodi, passatemi il termine, da regime che avete utilizzato. Possiamo dire che è una vera disfatta, continueremo a dirlo e sarà realmente così se continuerete ad agire in questo modo. E non ci resterà che suonare il requiem per un settore che dovrebbe essere, invece, trainante per la nostra economia.
Finora vi siete nascosti dietro la facciata indiscutibile della tutela del paesaggio, ne hanno parlato tutti i colleghi di maggioranza che sono intervenuti, ma è un'assurdità non riuscire a coniugare salvaguardia e sviluppo. Ve lo ripetono anche i giornali, che ogni giorno segnalano che il livello di gradimento delle vostre scelte da parte della gente è sempre più basso. Ma tutto ciò a voi non interessa. La vostra filosofia politica è tutta da interpretare e l'aspetto più grave e paradossale è che resta un enigma anche per alcuni colleghi di questa maggioranza. Nei corridoi se ne parla tanto, poi si arriva in Aula e nessuno ha il coraggio di esternare il suo reale pensiero.
Tornando al merito di questo testo di legge, molto probabilmente il cappello del mio intervento non l'ha seguito nessuno dei colleghi, ma credo che sia normale e logico che questo succeda all'interno di quest'Aula. La seconda parte riguarda realmente il disegno di legge in discussione e siccome noi non abbiamo nessuna intenzione di presentare ulteriori emendamenti, che sono inutili e faticosi da predisporre, tanto alla fine nessuno li prende in considerazione oppure non vengono approvati per partito preso, voglio segnalare, magari al relatore che è un po' più attento degli altri, alcuni aspetti. Io mi limito a segnalarli, poi sarà la maggioranza a decidere se accoglierli o eventualmente respingerli.
Faccio subito l'esempio della disciplina transitoria dell'accesso alla professione. Siamo al comma 1 dell'articolo 7. A me sembra sinceramente un'esagerazione richiedere il requisito di un'esperienza quadriennale per essere iscritti di diritto nei registri, qualora non si fosse in possesso dell'abilitazione per l'accesso all'albo. Questa è sinceramente una voce fuori dal coro. Tutte le altre Regioni hanno previsto tre anni di esperienza, non capisco perché la Sardegna abbia invece la necessità di prevederne quattro. Spero che la maggioranza capisca che magari è il caso di riportare questo termine a tre anni.
Non finisce qui: ciò che mi ha lasciato sinceramente maggiormente perplesso è l'aver scoperto che nella disciplina transitoria non sono stati inclusi coloro che hanno frequentato corsi con tanto di esame finale di qualifica, stage formativi e persino corsi riconosciuti e finanziati dalla Regione Sardegna, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Unione Europea. Credo che siano tutti titoli riconosciuti e requisiti validi per poter essere inseriti nei registri professionali.
Infine, a proposito della formazione professionale, perché prevedere, al comma 3 dell'articolo 7, ulteriori esami per l'iscrizione al registro? A mio avviso, chi è già in possesso di una qualifica rilasciata da un ente di formazione professionale, per giunta dopo aver sostenuto un esame finale di abilitazione, dovrebbe essere iscritto d'ufficio, senza dover sostenere altre prove. Dovete spiegarmi perché vi è la necessità di fargli fare un'altra prova. Io non vedo sinceramente una valida ragione, se non quella di complicargli la vita. Ed è paradossale che poi veniate a parlare di liberalizzazione! Forse volete scimmiottare, passatemi il termine, il Governo nazionale, che parla tanto di liberalizzazione in una presunta politica di apertura, però in realtà qui la liberalizzazione ha il sapore del classico fumo negli occhi.
Al comma 7 dell'articolo 5 propongo un emendamento, o meglio suggerisco una modifica. Questo comma dice che coloro che esercitano la professione di guida turistica e che siano abilitati all'esercizio in altre Regioni o Paesi membri dell'Unione Europea per potersi iscrivere nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali-museali e naturalistiche dell'Isola e soprattutto devono superare un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale. A me tutto questo sinceramente sembra stridere con la normativa europea sulla libera circolazione delle merci e delle persone, cioè bisogna dare la possibilità a chi ha esercitato la professione all'interno dell'Unione Europea di lavorare e agire anche nel nostro territorio. Non è un'invenzione, è chiaramente un suggerimento a favore di chi già opera in questo campo. Da questo si deduce che si va quasi in direzione opposta alla liberalizzazione, tant'è vero che, in questo caso, avete addirittura inserito nuovi e inutili esami che io, sinceramente, eviterei.
Credo che questi piccoli suggerimenti sottolineino il fatto che questa legge è importante e deve essere comunque approvata, però realmente a tutela delle professioni turistiche e di tutti quegli operatori che oggi lavorano in questo settore nel nostro territorio. Non dico che debba essere una legge a sanatoria, ma quasi. Questo deve essere il concetto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, io speravo che oggi il dibattito sarebbe stato incentrato sul merito di questa legge, che io reputo importante anche per la capacità che, a nostro avviso, hanno avuto la Commissione e l'Assessore competente per materia di migliorarla notevolmente, chiarendone meglio gli obiettivi. Credo, però, che ogni tanto occorra rispondere ad alcune affermazioni singolari che vengono fatte in quest'Aula, e che un collega del centrodestra che non è più in questo Consiglio regionale, l'onorevole Oppi, usava definire farlocche. Sentiamo parlare di disfatta del turismo, del fatto che noi avremmo tarpato le ali al turismo, di livello di gradimento sempre più basso. Possiamo anche fare a chi le spara più grosse, però credo che ogni tanto dovremmo avere la bontà di fare riferimento a qualche dato certo. Allora, in base alle ricerche fatte dalle Università di Cagliari e Sassari, i dati relativi alle presenze e agli arrivi ci dicono che non abbiano affatto tarpato le ali al turismo, non so neanche se gliele potessimo tarpare. Forse il potere di bloccare i turisti negli aeroporti e di chiudere gli alberghi non ce l'abbiamo! Non so se sia per merito di questa maggioranza, ma di certo il turismo in Sardegna cresce; crescono gli arrivi e crescono le presenze a maggio, a giugno e a luglio, nei mesi di punta e nei mesi di spalla. Io ogni tanto lo ripeto, ma è chiaro che non posso rispondere a tutte le affermazioni farlocche, mi sono quindi dato una regola: ogni tre "farlocche" rispondo citando qualche dato.
Si parla di livello di gradimento sempre più basso, ma è chiaro che se si interpella l'amico o il compagno di partito, cioè ci si crea un campione di rilevazione su misura, probabilmente si ottiene il risultato desiderato, e quindi il livello di gradimento di questa Giunta rilevato in questo modo precipita, probabilmente è sempre stato basso ed è rimasto basso. Invece, i rilevamenti de "La Nuova Sardegna" e de "Il Sole 24 Ore" ci dicono che il livello di gradimento di questa Giunta è rimasto assolutamente uguale, nonostante siano trascorsi due anni difficili, in cui abbiamo fatto riforme profonde, soppresso enti, risanato una Regione che presentava 1 miliardo e 200 milioni di deficit all'anno; risanamento avvenuto con sacrifici, quindi senza spese clientelari, ma puntando al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Dopo due anni di politiche difficili, non clientelari, in cui sicuramente non abbiamo applicato politiche di spesa, il gradimento di questa Giunta, ripeto, è rimasto uguale.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Colleghi, ognuno ha potuto esprimere il suo pensiero liberamente, consentiamolo anche all'onorevole Porcu.
PORCU (Progetto Sardegna). Io credo che alle affermazioni farlocche si debba rispondere con dati e cifre. Se abbiamo dati e cifre, citiamoli.
(Interruzioni)
Io ho ascoltato i colleghi con attenzione e mi permetto di rispondere citando dei dati. Non mi risulta che la rilevazione de "Il Sole 24 Ore", che dice che il gradimento di questa Giunta è pari al 50 per cento, come nel 2004, sia di parte. Quindi possiamo parlare di tutto, ma noi amiamo parlare attraverso i dati, e forse è per questo che avete qualche difficoltà a svolgere il vostro ruolo.
Entrando, invece, nel merito della legge, credo che ci sia un equivoco di fondo. E mi dispiace che questo equivoco di fondo, in qualche modo, veda partecipe anche il collega Pisano - che adesso è al telefono, glielo racconterà il collega Dedoni -, il quale tra l'altro ha svolto un ruolo estremamente utile e costruttivo in Commissione, poi forse si è lasciato prendere dalla necessità di mostrare in Aula, in una condizione diversa, la sua contrarietà alla legge per posizione di parte. A me era sembrato, potrei sbagliarmi, che proprio con l'accordo del collega Pisano avessimo deciso che questa legge doveva uscire dall'ambiguità. Non poteva, cioè, essere una legge sulle professioni turistiche, perché avrebbe riguardato l'universo mondo e probabilmente anche cose che una Giunta e una maggioranza non dovrebbero affrontare con legge, ma doveva più modestamente, più concretamente e più efficacemente riguardare esclusivamente l'accompagnamento turistico, in attesa, se lo ritenessimo opportuno - e noi lo riteniamo opportuno, sempre concordandolo con i colleghi della minoranza, e quindi anche con il collega Pisano - di predisporre una legge organica di rilancio del turismo, valutando come migliorare la qualità dell'offerta turistica, come far sì che il turismo abbia ricadute sulla nostra economia e come le strutture ricettive possano promuovere i nostri prodotti e i nostri servizi. Quindi, siccome tutto questo non lo possiamo disciplinare con questa legge, perché richiederebbe un dibattito più ampio, un lavoro più impegnativo, abbiamo detto, più modestamente, ma più concretamente ed efficacemente: "Occupiamoci delle professioni turistiche".
E qui vengo alla seconda ambiguità: professioni e non professionalità. Ho l'impressione che qualche collega, compreso Nicolò Rassu, mi permetto - anche lui è al telefono, forse è per questo che c'è difficoltà a recepire queste questioni, se ci si attarda al telefono anche nei dibattiti che avvengono in Commissione o in altri momenti -, non abbia capito che questa legge parla di professioni e non di professionalità. E' chiaro che le professionalità nel turismo sono infinite: dal banconista, al receptionist, alla persona che si occupa di income, di outgoing, al direttore d'albergo, al direttore di marketing, a chi si occupa di comunicazione e chi più ne ha più ne metta. Oggi, ci occupiamo di professioni turistiche, cioè della possibilità di normare delle attività che sono indipendenti dalla struttura in cui vengono esercitate, per cui il singolo professionista, in quanto detentore di una partita IVA, può fatturare una singola prestazione. Professioni e non professionalità, ripeto, quindi non abbiamo l'aspirazione di normare le professionalità, chiariamocelo molto bene questo, perché se no non ci intendiamo sugli obiettivi di questa legge.
Da questo punto di vista, è vero che c'è un'incongruenza in questa legge. E qual è questa incongruenza? Non c'entra niente con questa legge il direttore delle agenzie di viaggio, perché dunque c'è una norma sui direttori delle agenzie di viaggio in questo testo? Perché esisteva una normativa regionale che faceva riferimento a una normativa nazionale e che rendeva molto difficile diventare direttore di agenzia di viaggio. Per cui, in Sardegna, assistevamo alla curiosa importazione di direttori di agenzia di viaggio. Abbiamo quindi ritenuto, pur sapendo che questa è una norma intrusa, che non c'entra nulla col testo della legge, lo ammettiamo pubblicamente, che questa legge fosse l'occasione per fare una cosa buona e giusta, anche perché le agenzie di viaggio ci dicevano che chiamare direttori da fuori è piuttosto oneroso. Abbiamo ritenuto di eliminare l'assurdità di dover sostenere esami, fare cose complicate, che costringeva molte agenzie di viaggio della nostra regione a far arrivare i direttori da fuori. Ha ancora senso, oggi, la figura del direttore di agenzia di viaggio? Secondo me no, è una figura che addirittura non esiste, è obsoleta, fa parte del passato. Attualmente, un'agenzia di viaggio è qualcosa di molto più complicato; non basta un direttore, ci vuole un mix di figure professionali che si occupino di predisporre pacchetti viaggio per chi parte e per chi arriva, che si occupino di comunicazione, di marketing, di logistica, di vendita di servizi alberghieri, di servizi personalizzati, del turismo congressuale, del turismo legato ai premi, agli incentive che le aziende richiedono sempre più.
Oggi come oggi, quindi, non ha nemmeno senso il titolo di direttore di agenzia di viaggio. E' una figura ormai scomparsa, semplicemente ci siamo liberati di un fardello che gravava, per un fatto formale, sulle agenzie di viaggio, che attualmente sono una cosa ben diversa da una vetrina con quattro depliant e uno pseudodirettore. Abbiamo ritenuto, e credo che molti colleghi lo sappiano, anche del centrodestra, di eliminare un orpello, un qualcosa di obsoleto che appartiene al passato. Noi non riteniamo che la presenza di un direttore di agenzia possa in alcun modo assicurare che quella agenzia funzioni e offra buoni servizi. Ci vuole ben altro che la figura professionale prevista in questa legge! Spero che con questo ci siamo chiariti. Non stiamo parlando di una legge finalizzata a rilanciare la qualità dei servizi turistici o il turismo nel suo insieme in Sardegna; stiamo parlando di una legge più modesta, più semplice, più definita, che parla di professioni e non di professionalità.
Allora, entrando nel merito di una legge che parla di professioni turistiche di accompagnamento e non di professionalità, non mi dilungo sul fatto che sia improprio che essa debba certificare come deve essere scelto il direttore d'albergo, perché sarebbe assai strano che una legge entrasse nel merito di come una struttura imprenditoriale crea valore per i propri clienti. Semmai una legge può indicare, per il consumatore finale, la qualità di un servizio e far sì che le aziende adottino criteri di certificazione di qualità, per cui il cliente sa di avere una garanzia rispetto al servizio erogato, che deriva da un ente certificatore terzo, che sancisce che un certo standard viene raggiunto. Di questo passo, se dovessimo seguire il ragionamento del collega Rassu, non ci limiteremmo a definire la figura del direttore d'albergo, ma un domani, qualche altro collega che si occupa di industria potrebbe decidere che va normata la professione di direttore di produzione o di direttore di marketing e dal turismo passeremmo a definire le professioni esistenti in ogni singolo settore economico e in ogni singola tipologia di azienda. Quindi, per favore, state parlando di una cosa che non conoscete! Se parlate in questi termini evidentemente non conoscete l'argomento!
Credo che questa sia una legge moderna e flessibile e bisogna dare atto all'Assessore e alla Commissione di aver lavorato bene, riportando a grande coerenza un testo che presentava delle ambiguità e toccava più settori. Questa è una legge flessibile, perché correttamente, laddove si parla, per esempio, di guida turistica sportiva, si è rinunciato a elencarne tutti i tipi, sapendo che le discipline turistico-sportive si arricchiscono di una nuova disciplina ogni anno e quindi è inutile parlare di speleologia se poi viene fuori l'istruttore o lo specialista di kitesurf, quello che fa torrentismo, quello che fa canyonismo o bungee jumping, cioè che si butta dalle montagne sorretto da un elastico.
Credo che questa legge sia riuscita a individuare tre grandi categorie in maniera corretta: la guida turistica culturale, la guida ambientale-escursionistica, che accompagna in ambienti terrestri o acquatici e la guida turistica sportiva, per la quale gli elementi di cultura generale sono meno importanti di quelli tecnici, perché si mette in gioco, a volte, anche la sicurezza delle persone, e non c'è nessuna università, come inizialmente il testo suggeriva, che possa certificare alcuni aspetti tecnici. Ne cito uno semplicissimo: la guida ambientale-escursionistica deve saper prevedere il tempo, deve capire se sta per piovere, deve sapersi orientare al buio, deve sapersi orientare in un ambiente montano desolato, deve saper ritrovare l'acqua e saper leggere una cartina topografica. Ora, mi dovete spiegare qual è l'università che possa certificare queste competenze. La risposta è: non esiste. Per cui il lavoro che è stato fatto, anche ascoltando le varie associazioni di categoria e, finalmente, i professionisti del settore, è stato quello di recepire ciò che nel mercato già esiste, eliminando degli orpelli, dei fardelli inutili. Quindi, credo che questa legge sia assolutamente moderna e flessibile e si presti ad aggiornamenti continui, man mano che emergeranno nuove professionalità e ci sarà l'esigenza di nuovi registri.
Da questo punto di vista mi viene da sorridere ricordando quanto ha detto il collega Rassu, che giustamente si attarda al telefono, perché probabilmente, esaurito il suo intervento, è meno interessato a seguire il resto del dibattito. Il fatto che un registro vada rinnovato ogni tre anni è uno degli elementi innovativi fondamentali della legge; è l'elemento più qualificante della legge, perché questa non è una legge corporativa, che difende gli interessi di chi rende il servizio, ma è una legge che vuole regolamentare un'attività e tutelare invece chi il servizio lo riceve. Per cui è sacrosanto che l'iscrizione al registro sia rinnovata, anche perché ogni associazione di categoria che si occupa di attività di questo genere prevede corsi di aggiornamento e rinnovi. Perché, collega Rassu? Perché cambiano i materiali, cambiano le tecniche, ci si aggiorna, ci si adegua, le attrezzature di sicurezza vanno continuamente rinnovate, ci sono informazioni che i professionisti del settore devono conoscere e questi aggiornamenti si traducono in maggiore sicurezza, in maggiore serenità, in un servizio migliore per i clienti. Quindi non è possibile che il registro sia per sempre. Anche oggi, le stesse associazioni di categoria, gli stessi professionisti del settore, giustamente, rinnovano i propri registri, le proprie adesioni sulla base dei corsi di aggiornamento. La legislazione europea che non prevede, come in Italia, albi che valgono per sempre, che poi creano sfaceli. Noi sappiamo che uno degli obiettivi del nostro Governo di centrosinistra è anche quello di smantellare gli albi. Ma gli albi fanno riferimento ad associazioni di autoregolamentazione dei professionisti di una categoria che danno al mercato la garanzia che continuano a svolgere la professione e in maniera adeguata, aggiornandosi periodicamente. Quindi, stiamo parlando di un elemento qualificante di questa legge, che non ci è sfuggito, onorevole Rassu, perché questa legge nasce con la finalità di tutelare chi fruisce del servizio ed è pertanto importante qualificare, registrare e anche inserire gli elementi di formazione presenti in questa legge, per far sì che i nostri operatori siano sempre all'altezza, siano sempre adeguati e siano posti nelle condizioni di offrire il miglior servizio possibile.
Direi, quindi, che questo è uno degli elementi che rendono questa legge sicuramente importante. Ci sono aspetti critici che solleveranno discussioni, non ce lo nascondiamo. Per esempio, il turismo è competenza esclusiva della Regione, che può normare in materia anche attraverso l'imposizione di nuove tasse. Tra l'altro la politica di questa maggioranza e di questa Giunta che sta ricevendo il maggior consenso popolare in Sardegna è quella che ha previsto l'imposta sulle seconde case. Se prendiamo il sondaggio de "La Nuova Sardegna", guarda caso la cosiddetta tassa sul lusso riceve il 60 per cento dei consensi. Allora, c'è sicuramente un problema, perché noi sappiamo che nella esposizione della legge abbiamo probabilmente evitato di scontrarci su quello che abbiamo ritenuto essere un monopolio ingiustificato delle guide alpine, e cioè l'accompagnamento in escursioni montane. Infatti, proporrò un emendamento alla declaratoria delle caratteristiche della guida ambientale-escursionistica, per chiarire che questo tipo di guida è altra cosa rispetto alla guida alpina ed è escluso l'accompagnamento in montagna con uso di attrezzature tecniche. Sappiamo, però, che le guide alpine verranno alla carica, perché purtroppo la loro lobby è molto forte, tant'è che esiste una legge che impedisce ai nostri operatori di accompagnare i turisti su percorsi come Selvaggio Blu, nel territorio di Baunei, di cui è stata sindaco la collega Corrias. Cioè esiste una legge nazionale che, di fatto, impedisce ai nostri operatori specializzati di accompagnare i turisti sul Selvaggio Blu, che forse è l'itinerario più bello esistente in Sardegna. Questo è un punto su cui ci scontreremo, ma credo che questa legge lo affronti bene e in qualche modo sia a prova di ricorso o impugnativa per incostituzionalità.
Altri aspetti legati alla flessibilità provocheranno dei ritardi, dobbiamo dirlo. La necessità, per esempio, di stabilire le aree tematiche per le guide turistiche sportive e quindi di indicare delle linee guida, di stabilire le modalità attraverso le quali questi professionisti potranno iscriversi ai registri, nonché il previsto parere della Commissione provocheranno dei ritardi. In particolare per quanto riguarda le guide turistiche sportive questa legge prevede un eccesso di burocrazia, da un certo punto di vista, ma questo è il prezzo da pagare perché avere una legge flessibile. Probabilmente, una volta che il sistema partirà e avremo i registri per aree tematiche, sarà possibile tornare su questi aspetti e magari rimandare tutto a un regolamento o individuare un modo ancora più immediato per velocizzare, per esempio, la definizione di nuove aree tematiche.
Per concludere, signor Presidente, colleghi, io credo che questa sia la migliore legge possibile nelle condizioni date. E' una legge che aprirà prospettive nuove per lo sviluppo del turismo in Sardegna, specie nelle zone interne, e darà nuova dignità ai tanti operatori che da anni lavorano nel settore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il dibattito che si è svolto stasera su questa legge è estremamente interessante per me. Devo dire che negli interventi iniziali, l'onorevole Maninchedda ha ben esposto i principi di questa legge e l'onorevole Mario Bruno ha fatto un excursus su tutto quello che è stato fatto in questi due anni e mezzo per quanto riguarda il turismo, quindi sulle azioni di riforma che sono state portate avanti e di cui questa legge, che non sarà una grande legge, ma tratta una piccola parte del problema turismo in generale, è parte integrante. E secondo me questo è un aspetto estremamente importante.
Devo anche dire che l'onorevole Porcu, che ha chiuso la serie degli interventi, ha fatto chiarezza su alcune incomprensioni che ho colto negli interventi di molti consiglieri, relative a delle problematiche poste dalla legge. Io credo che sia stato fatto un lavoro estremamente importante su un tema di grande rilevanza, e questa legge, seppure non regolamenta tutto il settore turistico, tocca un problema che in Sardegna è grave. Infatti, il primo problema che mi sono trovata davanti come Assessore è stato proprio quello delle guide turistiche, dei direttori tecnici di agenzia, delle persone che lavorano da dieci anni nel settore e hanno l'ossessione di non essere state ancora regolarizzate. Noi stiamo preparando una legge quadro sul turismo, in cui metteremo anche tutto quello che è stato già fatto, ma credo che sia compito della politica intervenire dove sono i problemi, anche quelli che sembrano secondari, ma che tali non sono per tanti lavoratori.
L'onorevole Porcu ha precisato molto chiaramente alcune tematiche importanti, quindi non voglio ripetere tutte le considerazioni già fatte, ma credo che questa legge sia importante per chi lavora da dieci anni e non ha potuto sostenere concorsi, perché le normative che sono state citate nell'excursus legislativo fatto molto bene dall'onorevole Bruno non consentivano di regolarizzare la loro situazione. Noi stiamo regolamentando le professioni turistiche di accompagnamento con una legge di settore, però questo è importante perché è una legge, secondo me, estremamente innovativa. Eliminare gli albi prevedendo invece dei registri è un'azione estremamente innovativa, perché si elimina il corporativismo e nello stesso tempo si dà agli operatori turistici la possibilità di essere pubblicizzati attraverso i registri, quindi di essere conosciuti come professionisti che sanno operare in quel campo. Credo che questo sia un importante strumento di servizio, soprattutto per il consumatore finale. In questo senso, questa è la prima legge regionale in Italia che parla di registri e non di albi.
Seconda considerazione: noi parliamo sempre di istruzione, diciamo di voler aumentare la quota dei laureati in Sardegna, e che cosa diamo ai nostri laureati? Abbiamo in Sardegna, in questo momento, delle facoltà "giovani", dei corsi di laurea sul turismo di abbastanza recente istituzione. Penso, per esempio, al corso in operatore del turismo culturale o al corso in economia e imprese del turismo, istituiti rispettivamente a Cagliari e a Olbia. Con questa legge chi consegue la laurea e fa un tirocinio di tre mesi può accedere direttamente ai registri, e questo è un punto estremamente importante. In pratica, stiamo dicendo allo studente: "Studia, perché hai la possibilità di entrare nel mercato, puoi iscriverti nel registro e, se vali, potrai essere chiamato", perché, chiaramente, la professionalità servirà poi nel lavoro. In questo modo diamo ai giovani la possibilità di lavorare. Credo, ripeto, che questa parte della legge sia estremamente importante e innovativa.
Abbiamo previsto però un doppio binario: chi non ha avuto e non ha la possibilità di laurearsi e magari decide di occuparsi di turismo, dovrà studiare e sostenere un esame, che sarà serio, non sarà un esame così, tanto per dire. Questo percorso non è uguale all'altro, ma non sarà disincentivante per chi va all'università, nel senso che tanto si potrà accedere ugualmente ai registri. Non è così, non è questo lo spirito della legge. Lo spirito della legge, con il doppio binario, è quello di dare la possibilità anche ai non laureati di iscriversi ai registri, mentre chi si laurea vi accede direttamente. E questa è una cosa seria, che finora non era stata prevista. Sarà una cosa piccola, però è importante per i nostri giovani, che mi sembra siano i più penalizzati in generale. E allora questa è una piccola norma che, però, li agevola e credo che per loro sia molto importante.
La norma transitoria: anche questa è stata vista in maniera forse non corretta. Qui si parla di quattro anni di lavoro continuativo. In realtà c'è gente che lavora da dieci anni - da dieci anni! - e che non si è potuta iscrivere agli albi, quelli finora esistenti; d'ora in poi si iscriverà nei registri. Per me anche questa è una norma estremamente importante, in quanto regolarizziamo le situazioni di tutta una serie di persone che da anni operano in condizioni di non regolarità. Credo che sia un'ottima norma.
C'è un altro punto importante: la formazione continua. E' previsto un processo di formazione continua, perché altrimenti si esce dal mercato. Questo è faticoso, però si tratta sempre di norme innovative. In questo senso questa legge, pur toccando un settore particolare, pur non incidendo su tutto il mondo del turismo, porta alla qualificazione dei liberi professionisti del settore. L'onorevole Chicco Porcu ha sottolineato - e non ci ritorno - che in Commissione abbiamo discusso a lungo anche sul caso dei direttori d'albergo e delle altre figure professionali, citate dall'onorevole Pisano. La declaratoria dei professionisti del turismo potrà essere inserita nella legge quadro sul turismo, ma non può stare in questo contesto, perché qui stiamo parlando di liberi professionisti, prevedendo anche le sanzioni per chi opera senza i regolari titoli. Questa è la differenza. Non potevamo bloccare il mercato e non c'erano le condizioni per poter parlare di tutto. Verrà fatto in un secondo momento.
Un'ultima cosa che vorrei dire riguarda la questione della Comunità Europea. Effettivamente la Comunità Europea ha avviato un procedimento di infrazione contro alcune Regioni che hanno leggi estremamente più restrittive delle nostre, che prevedono, per esempio, che le guide siano del luogo. Noi, invece, prevediamo che le guide possano anche arrivare da fuori. Quindi una guida tedesca con un gruppo al seguito può operare da noi, ma per iscriversi nel registro deve dimostrare di conoscere la materia di cui dovrebbe parlare. Questa è la differenza e con questa formulazione tecnica non dovremmo avere problemi.
Questo è quanto abbiamo visto. Grazie.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Farigu, Sanjust, Licandro, Rassu, Petrini, Contu, Liori.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Liori si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Si sono astenuti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Contu - Diana - Farigu - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 42
Astenuti 16
Maggioranza 22
Favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Sospendo la seduta per cinque minuti. Su richiesta del presidente Giagu è convocata la sesta Commissione per l'esame degli emendamenti. I lavori riprenderanno alle ore 18 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 43, viene ripresa alle ore 18 e 59.)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
2. la presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna, intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.
3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, sono considerate libere.)
PRESIDENTE. Prego uno o due Segretari di stare nei banchi della Presidenza.
E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, credo che si debba manifestare apprezzamento per l'attenzione con cui l'opposizione ha seguito il contenuto e l'articolato della legge in discussione. In ragione di questa attenzione, credo che tutto ciò che di ragionevole viene detto in un'Aula parlamentare debba essere approfondito.
Sicuramente è stata laconica la mia introduzione, forse non ha esplicitato alcuni aspetti strutturali della legge che probabilmente non sono stati colti. Però, almeno per quanto riguarda i presenti in aula, il problema posto dall'onorevole Pisano è un problema serio, vero e assolutamente non marginale. Noi abbiamo cercato di dare una risposta sul piano del principio della liberalizzazione delle professioni. Che cos'è la liberalizzazione delle professioni? Intanto l'individuazione dei percorsi di codificazione delle professioni. Ci sono centrali formative che certificano una professione, ci sono invece professioni che non sono certificate da centrali formative ufficiali. Allora, uno dei principi che si stanno adottando è quello della semplificazione, di cui abbiamo parlato tante volte in Commissione. Lo Stato non deve certificare ciò che è già certificato, però può innalzare la qualità, al punto che c'è l'impegno (assunto in Commissione, in ragione di ciò che aveva detto l'onorevole Pisano, specie sulla figura del direttore d'albergo) a far sì che con la legge sul turismo siano incentivate tutte quelle strutture che si servono di professionalità certificate e non siano invece premiate quelle che non le utilizzano. Tant'è che, nello specifico, noi ci siamo occupati di quelle professioni che nascono e si consolidano al di fuori dei percorsi canonici o tradizionali di certificazione della professione. Questo abbiamo cercato di fare e l'oggetto limitato della legge è legato a questa specifica ambizione.
Qui abbiamo fatto delle scelte, tra l'altro condivise da molti dell'opposizione. Allora che si fa quando si va a normare un settore mai normato in precedenza? Si ha la presunzione, in astratto, di normarlo alla luce dei propri principi o lo si riconosce per come si è strutturato? Qui vorrei rispondere ad alcune questioni poste dall'onorevole Rassu. Alla sua preoccupazione su un'alta qualificazione non sperequativa rispondono i primi articoli, che disciplinano il futuro da oggi in poi. Da oggi in poi per l'accesso a quelle professioni è richiesta la laurea, è richiesto il tirocinio, ma solo per quelle professioni per cui è necessario essere laureati. Non per svolgere tutte le professioni, infatti, è necessario essere laureati, cominciamo a dircelo! Noi abbiamo individuato dei percorsi esigenti, ma non necessariamente sempre si richiede la laurea, d'accordo? Dopo di che, perché non prendere in esame anche l'eventualità che una persona che ha un livello di istruzione differente da quello previsto voglia comunque cimentarsi con quella professione? Allora mentre per i primi l'iscrizione nei registri avviene in automatico, per i secondi si ipotizza un esame. Ma questo è il regime futuro. Il problema era come normare ciò che nella realtà si è sviluppato normalmente.
Dall'articolo 7 in poi si individua un regime transitorio, cioè una larga sanatoria. E' rispetto a questa larga sanatoria che noi abbiamo lavorato sulla certificazione di una comprovata esperienza, che nella legge abbiamo individuato in quattro anni, ma, ha ragione l'onorevole Cherchi, in altre regioni questo limite è stato abbassato a tre anni, e anche noi ci adegueremo a questa indicazione. Un emendamento accoglierà la richiesta dell'onorevole Cherchi di abbassare, nella disciplina di sanatoria, quindi non a regime, ma solo per la sanatoria, a tre anni di esperienza la soglia per l'iscrizione automatica.
Dopo di che dobbiamo anche tener conto del fatto che c'è gente che ha iniziato da minor tempo a svolgere queste professioni, ma è comunque notevolmente qualificata. Allora abbiamo previsto, per quelli che hanno solo un anno di esperienza, un esame di accertamento, ma stiamo parlando sempre della disciplina transitoria. Ecco perché non c'è contraddizione: un conto è ciò che disciplinano i primi articoli, a regime, un conto è ciò che sana il pregresso. Nella sanatoria del pregresso noi abbiamo accolto anche ciò che diceva l'onorevole Cherchi, su sollecitazione dell'onorevole Sabatini, per il recupero di tutti coloro che si sono qualificati con corsi di formazione istituiti dalla Regione o che hanno titoli riconosciuti dal Ministero o dall'Unione Europea, che non vanno perduti. Anche in questi casi è prevista l'iscrizione automatica, esattamente come nella disciplina transitoria si riconosce l'iscrizione automatica a quanti hanno maturato un'esperienza certificata o certificabile.
Questo era il senso della bipartizione della legge in due assetti, uno a regime e uno invece a sanatoria. Credo che in questo siano contenuti molti dei suggerimenti del centrodestra, anche quelli dell'onorevole Moro, che si preoccupava dei titoli. Noi abbiamo cercato di diversificare. La sua preoccupazione è legittima, non c'è bisogno dello stesso titolo per fare cose diverse; c'è bisogno di graduare il titolo alla professione. Questo è quello che si è fatto, ma lo si è fatto nella parte della legge che disciplina l'ordinamento a regime; nella parte della legge che disciplina invece, di fatto, la sanatoria per il pregresso, noi abbiamo voluto certificare la competenza acquisita con l'esperienza, perché sono settori dove anche l'esperienza conta molto. Nel mondo anglosassone, per esempio, l'esperienza viene certificata.
Questo per dire che, al di là delle valutazioni generali, le preoccupazioni del centrodestra sono legittime e noi riteniamo di averle accolte anche negli emendamenti che abbiamo presentato. L'onorevole Pisano ha sollevato una questione importante, che abbiamo rinviato a una disciplina successiva, perché non vogliamo normare le professioni certificate da altre centrali formative, ma intendiamo premiare, come egli stesso richiedeva, coloro che si servono di quei professionisti. Su questo c'è un impegno preciso della maggioranza a rispondere alle esigenze poste dall'onorevole Pisano. E' in questo senso che noi chiediamo che vengano rivisti gli aspetti più severi della critica rivolta a questo provvedimento. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, ho esordito con una preoccupazione in quanto l'impressione era che alcuni punti di questa legge, pur necessaria - e questo non lo mette in dubbio nessuno, anzi ritengo che la legge sia stata portata in ritardo in Aula, certamente solo per colpa del centrosinistra - traessero in inganno.
Per rispondere, senza polemica, al collega Porcu, vorrei dire che non è che le cose non si capiscano, si capiscono eccome! Ma se egli stesso dice che questa legge presenta degli elementi critici, delle incongruenze su cui bisogna ritornare, una per tutte quella sul direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo, e poi sostiene che questa non è una professione da annoverare tra quelle turistiche, mi domando che cosa si possa ascrivere alle categorie turistiche! Credo che qualche perplessità sia stata sollevata anche da questa parte dell'Aula.
Io ho letto bene la norma transitoria che ritengo fughi i dubbi su una sanatoria riguardante tutti coloro i quali, sino a oggi, hanno operato nel settore, chi autonomamente, chi all'interno di cooperative, agenzie o società. Ritengo anch'io che quattro anni siano un termine eccessivo, anche rifacendomi al dettato del comma 3 dell'articolo 7, il quale prevede un esame per chi ha operato nel settore per almeno un anno. Non avrei difficoltà, poi giustamente l'Aula deciderà, a considerare anche un periodo di due anni. Perché dico questo? Perché ci sono delle zone - mi riferivo a questo quando parlavo di tre o sei mesi, forse sono stato frainteso -, per esempio il Supramonte di Orgosolo e di Urzulei e altre zone rinomate dal punto di vista ambientale, dove i nostri pastori si sono improvvisati come guide ambientali e di fatto hanno operato nel settore turistico, così come riportato sia all'articolo 5 sia all'articolo 7.
Ora, qualche perplessità mi viene. Al comma 2 dell'articolo 7 sono indicati i requisiti richiesti per la documentazione dell'esperienza professionale che anche chi ha operato autonomamente può presentare. Faccio l'esempio del capraio, che svolge la sua attività nel Supramonte di Urzulei. Ebbene, basta accendere di tanto in tanto la televisione per rendersi conto che molti di questi operatori agropastorali sono anche operatori ambientali, accompagnatori turistici e quindi operano come vere e proprie guide turistiche. E chi meglio di loro potrebbe offrire un servizio del genere ai turisti? Ma se viene loro chiesto di dimostrare con documenti, con un registrino o con la denuncia dei redditi che sono in grado di esercitare quella professione ecco che cade tutto, perché senz'altro, sino a oggi, essi hanno presentato la dichiarazione dei redditi come allevatori. D'ora in avanti queste persone, giustamente, dovranno documentare anche questo tipo di attività se vogliono esercitarla, ma attualmente buona parte di esse non sono in grado di dimostrare di aver svolto quella professione. Mi riferisco, per esempio, a quei gruppi che a Orgosolo accompagnano molti turisti nelle escursioni. Con questo non voglio dire che si debba agevolare chi evade, dico solo che questo tipo di attività, che è nata spontaneamente, per esigenze contingenti, sta dando lavoro ed è utile per far conoscere ai turisti determinate zone della Sardegna per il loro pregio naturalistico, ambientale e quant'altro. Ma non solo: queste persone operano anche come promotori turistici, non perché abbiano delle agenzie, ma perché invitano i turisti e li accompagnano nelle escursioni. Ecco perché ho qualche perplessità.
Così come ho delle perplessità per quanto riguarda le guide turistiche straniere. Assessore Depau, io non so se una guida italiana che accompagni dei turisti a Parigi abbia sostenuto un esame in Francia per dimostrare che conosce quella città. Non lo so, per questo chiedo lumi. Qui, infatti, non è detto che possono dimostrare di conoscere le peculiarità della Sardegna; qui è scritto che devono sostenere un esame. E' scritto in legge, quindi su questo avrei qualche perplessità, anche rispetto a quanto disposto dalla Comunità Europea, perché malgrado tutto noi siamo in Europa. La nostra è una Regione autonoma, che ha delle specificità etniche, noi siamo un popolo, semus zente, ce ne vantiamo e ne siamo orgogliosi, però siamo in Europa. Le perplessità su questo punto erano solo queste, perché se un italiano non deve sostenere un esame in Germania per accompagnare una troupe di turisti a Monaco, tanto meno un tedesco deve dare un esame in Italia per accompagnare una troupe di turisti, per esempio, al nuraghe Santu Antine di Torralba, anche se è giusto che debba dimostrare di conoscere i siti in cui accompagna i turisti.
Quindi qualche piccola discrasia esiste. La mia preoccupazione, collega Maninchedda, riguardava proprio il fatto che tutti quelli che fino a oggi hanno operato in campo sia archeologico sia ambientale, come quei gruppi di Orgosolo a cui ho fatto riferimento, vengano regolarizzati sulla base di una loro dichiarazione. Il comma 2 dell'articolo 7 dice: "Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno quattro anni" - o tre o due - "delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione". Bene, se noi chiediamo tutto questo io dico che saranno in pochi a potersi iscrivere nei registri, a eccezione delle cooperative che operano regolarmente nelle zone archeologiche e ambientali di pregio. Mi riferisco a tutti quegli autonomi, di cui ha parlato anche lei, assessore Depau, che da quattro, cinque, sei o dieci anni operano in quel settore, perché hanno avuto l'intelligenza di misurarsi in una professione che li ha costretti anche a documentarsi. Non so quanti di questi potranno iscriversi, e tra loro c'è anche il pastore di cui ho detto poc'anzi, che accompagna i turisti nel suo ovile, fa conoscere il territorio circostante, spiega che quella specie erbacea è s'armidda, ossia il timo, che quell'altra è su cantentarzu, cioè l'erica scoparia, che quell'animale è un muflone e non una capra e spiega la differenza tra un maiale semiselvatico e uno selvatico o tra un prosciutto di Urzulei e un prosciutto Galbani. Bene, io credo che quelle persone siano dei professori in questo campo, ma difficilmente hanno tenuto una contabilità o hanno dei contratti di lavoro.
Ecco, la mia preoccupazione riguarda proprio il fatto che, pur con tutte le buone intenzioni di regolarizzare delle attività sino a oggi più o meno clandestine e di riconoscere a chi le ha esercitate una professionalità dettata anche dall'esperienza, difficilmente queste persone potranno dimostrare, anche in regime transitorio, con questo po' po' di documentazione richiesta, di aver esercitato professionalmente quelle attività. Allora bisogna stare attenti, perché da una parte si dà la carota, d'altra il bastone. Ora, questa è soltanto una mia riflessione, per carità, può darsi che mi sbagli, e con questo non voglio assolutamente dire che debba essere premiato chi evade. No, voglio solo dire che ci sono persone che esercitano la professione di guida turistica spontaneamente, quindi se vogliamo includere tutti, consideriamo anche loro. Io direi che in questi casi debba essere richiesto almeno un anno di esperienza professionale e, giustamente, il superamento di un piccolo esame. Per gli altri cerchiamo una sanatoria, ma che sia una sanatoria vera, perché se andiamo a ricercare tutto quello che deve essere accertato dall'Ufficio delle imposte, sinceramente, di sanatoria probabilmente se ne farà poca.
Questi sono dei dubbi e delle perplessità dovuti non alla scarsa conoscenza o al non aver capito, ma proprio al fatto di aver capito bene. E quindi diciamo: "Guardate, è necessario sfrondare, perché forse è un contributo positivo anche questo."
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Credo che l'aver portato all'attenzione del Consiglio il riordino delle professioni turistiche colmi o possa colmare, in qualche modo, una carenza normativa in materia. E devo dire che il passaggio dalla proposta iniziale al testo attualmente all'attenzione del Consiglio ha consentito, comunque, a tanti di noi di approfondire la conoscenza di un settore che aveva necessità non solo di essere normato, ma appunto di essere conosciuto meglio, perché davvero questa legge non è esaustiva di tutte le problematiche presenti in un settore così importante, che manifesta, purtroppo, ancora tante crepe e tante carenze e ha bisogno di interventi concreti.
E' vero che il nostro turismo, comunque sia, continua a evolversi, magari non proprio secondo le aspettative non solo degli operatori, ma anche di noi tutti. E credo che non sia di sicuro l'enfasi del collega Porcu che farà salire l'indice di gradimento della Sardegna come meta turistica. Il collega Porcu deve prendere atto di quello che dal punto di vista turistico l'Italia oggi rappresenta, e credo che lui, così come il sottoscritto, sia a conoscenza del fatto che negli ultimi dieci anni l'Italia, purtroppo, è scesa dal primo al quinto posto tra i paesi attrattori di flussi turistici, essendo stata superata abbondantemente dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Spagna. E adesso è incalzata dalla Cina.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Onorevole Amadu, la sua prenotazione è arrivata in ritardo. Vi prego, colleghi, di essere un po' più tempestivi, perché c'è qualche secondo di ritardo tra il momento in cui premete il pulsante e il momento in cui la vostra prenotazione arriva alla Presidenza. Grazie.
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2Individuazione delle figure
professionali di accompagnamento
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
a) la guida turistica;
b) la guida ambientale-escursionistica;
c) la guida turistica sportiva.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Dicevo prima che il settore del turismo merita ancora tanti approfondimenti, perché, per esempio, riferendomi a quanto diceva poc'anzi il collega Rassu, quando si procede all'individuazione delle professioni turistiche di accompagnamento, necessariamente dobbiamo non solo individuare tali professioni, ma anche regolamentare, come si fa con l'articolo 7 e seguenti, la fase transitoria. Quindi dobbiamo pensare che la guida turistica che noi andiamo a proiettare nel futuro, come definito peraltro nell'articolato, non è una figura di nuova istituzione, ma deve essere comunque garantita. L'Assessore dice che la garanzia deriva dall'iscrizione a un registro, piuttosto che a un albo. Credo che lei, Assessore, essendo iscritto a un albo, anche se non esercita più la professione, abbia ben chiaro ciò che contempla tale iscrizione. Però, se la norma che stiamo per approvare prevede l'iscrizione a un registro regionale e non a un albo, noi possiamo anche essere d'accordo, nella misura in cui l'iscrizione al registro garantisce al professionista che, acquisiti i titoli o superato l'esame, si iscrive di poter esercitare la professione.
Lei dice che in territorio regionale può esercitare la professione anche la guida tedesca che accompagna un gruppo proveniente dalla Germania o quella inglese che accompagna un gruppo proveniente dall'Inghilterra e così via dicendo. Vorrei capire se, allo stesso modo, le nostre guide possono esercitare la professione per lo meno nell'ambito dell'Unione Europea, ovvero dove sta scritto che questa norma garantisce ai nostri iscritti in qualità di guide turistiche di poter esercitare la professione al di fuori della Sardegna? Non mi sembra che sia così. E, comunque, non mi pare possa intendersi, nelle pieghe di questa norma, che l'aver superato l'esame di idoneità, che andrà normato successivamente, possa essere una garanzia per l'esercizio dell'attività professionale, cosa che oggi non è ancora ammessa.
Il passaggio dalla proposta iniziale al testo elaborato dalla Commissione ha consentito di individuare tre figure diverse, rispetto alle dieci o dodici prima indicate, perché la discussione che è stata impostata in Commissione ha portato all'individuazione, per campi d'azione, dei titoli necessari per acquisire le professionalità di cui oggi stiamo discutendo. Il problema più grosso che si pone riguarda il contenuto dell'articolo successivo, cioè la sanatoria, o quanto meno la regolarizzazione. Vorrei sapere quanti degli itinerari delle zone interne sono percorribili senza una conoscenza approfondita del territorio. Sappiamo benissimo, infatti, che anche per noi sardi avventurarsi in un percorso di caccia spesso e volentieri significa andare incontro a sorprese sgradite. E' vero, c'è una cultura che va cambiata, perché non è proprio il massimo dell'accoglienza squarciare le ruote delle macchine o fare qualunque altro scherzo, nei fine settimana, a danno dei nostri stessi corregionali. E non credo che il solo possesso del patentino di guida turistica consenta, come diceva il collega Rassu, di poter esercitare questa professione nel centro della Sardegna. Magari è più facile, e lo è stato, per i tedeschi. Sono convinto che pur senza aver frequentato l'università tanti escursionisti tedeschi conoscono la nostra Isola meglio di quanto non la conosciamo noi.
A me sembra quasi impossibile che ai nostri corregionali che hanno esercitato o esercitano la professione di guida turistica basandosi sull'esperienza oltre che sulla conoscenza dei luoghi, si possa applicare quanto previsto in questa norma, è cioè che possano accedere alla professione attraverso un esame e la presentazione della prevista documentazione inerente all'attività svolta per almeno un anno, così si dice. Non credo che questo possa essere il percorso, perché giuro che se noi dovessimo sottoporre a esame quelli che potrei definire gli operatori economici presenti nel territorio, come gli allevatori oppure gli operatori del settore agricolo che a qualsiasi titolo operano economicamente in certe zone, molto difficilmente essi sarebbero in condizioni di acquisire la qualifica di guida ambientale-escursionistica. Nella pratica di sicuro non si perderebbero in nessuna delle gole del Supramonte, ma di fronte a una commissione potrebbero perdersi molto facilmente.
Allora, dopo aver fatto una scelta di questo tipo, mi rivolgo ai colleghi della Commissione, saremo davvero in grado di garantire a queste persone la possibilità di esercitare la professione? E se non lo fossimo? Siamo sicuri che le nostre guide, regolarmente titolate, potranno accedere a quegli ambiti territoriali senza che si creino conflittualità che per altro già esistono? Il problema potrebbe diventare più reale di quanto non sia o si potrebbero creare degli ostacoli nel godimento delle bellezze ambientali, dei beni archeologici o di altri beni che dovrebbero essere fruibili per tutti o quanto meno per chi ricerca questo tipo di esperienze.
Un altro accenno, Assessore, lo si deve fare per quanto riguarda la guida turistica sportiva. Soprattutto nel settore dell'attività subacquea, abbiamo assistito, anche in occasione dell'ultima stagione turistica estiva, a tutta una serie di richieste di autorizzazioni. Continuerò dopo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Contu, Rassu, Sanciu, Sanjust, Liori, Diana, Farigu.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Contu - Cuccu Franco Ignazio - Petrini - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Amadu - Artizzu - Farigu - Gallus - La Spisa - Lombardo - Rassu - Sanciu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 39
Astenuti 10
Maggioranza 20
Favorevoli 35
Contrari 4
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 bis:
Art. 2 bisDirettore tecnico delle agenzie
di viaggio e turismo
1. È "direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.
2. Per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5.
3. L'iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'articolo 6.
4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali
1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'articolo 2 sono le seguenti:
a) è "guida turistica" chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;
b) è "guida ambientale-escursionistica" chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;
c) è "guida turistica sportiva" chi per professione accompagna persone singole o gruppi in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).
Emendamento aggiuntivo Porcu
Art. 3
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "aree protette" aggiungere "ad esclusione di percorsi che richiedano l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche". (5).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). L'emendamento numero 5 è ritirato, Presidente.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione
1. Le professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 5.
2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;
b) per guida ambientale-escursionistica:
- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;
c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 6, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.
3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Signor Presidente, l'articolo 4 reca il titolo: "Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione". Il primo problema nell'applicazione di questo articolo è quello dell'istituzione dei corsi di laurea. Stiamo parlando di professioni turistiche per esercitare le quali per il futuro, ovvero per le generazioni che oggi frequentano le scuole secondarie, è richiesta una preparazione necessariamente non derivante più soltanto da studi umanistici. Questo tipo di studi era richiesto per le guide storico-culturali finora disponibili non soltanto nel mercato turistico sardo, ma anche nei mercati nazionale e internazionale. I titolari di diploma di scuola media superiore possono accedere a corsi di laurea triennale che danno di sicuro una preparazione adeguata a chi intende esercitare la professione di guida turistica. Ma anche il diploma di scuola media superiore, unitamente ad almeno un anno di esperienza nel settore, può consentire di ottenere l'abilitazione per l'accesso a questa professione. Stesso discorso vale per la guida ambientale-escursionistica.
Il problema che intendo porre, e che avevo aperto nell'intervento precedente, riguarda l'esercizio di attività subacquee. L'Assessore è distratto, quando avrà finito riprenderò a parlare. Dicevo che anche in occasione dell'ultima stagione turistica, o prima dell'inizio della stessa, è stata rilasciata tutta una serie di autorizzazioni per l'esercizio di attività subacquee, come le immersioni, le escursioni subacquee e così via. E sono stati utilizzati professionisti provenienti da tutta Europa, perché alla fine, nonostante abbiamo tante località vocate al turismo marino, noi siamo privi proprio di queste figure professionali. Credo che una griglia per queste figure bisognerebbe prevederla, perché non è possibile che continuino gli arrivi in massa dall'esterno. Io ho contato un centinaio di persone alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica sportiva. E si tratta di centinaia di posti di lavoro libero-professionale che invece potrebbero essere occupati da tanti nostri diplomati dell'ISEF o laureati in scienze motorie. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatori del turismo subacqueo potrebbe consentire a tanti nostri giovani disoccupati di trovare lavoro anche soltanto per la stagione estiva. Del resto dobbiamo prendere atto che la nostra stagione turistica estiva si va sempre più prolungando, come è nelle aspettative di noi tutti, per cui questa attività potrebbe essere esercitata non soltanto per un mese e mezzo, ma addirittura per quattro, cinque o sei mesi. Credo, comunque, che i titoli che sono stati individuati nel corso del lavoro svolto in Commissione siano rispondenti ai requisisti culturali necessari per esercitare queste professioni e quindi per l'iscrizione nei registri delle professioni turistiche.
All'articolo 5 si parla dell'attivazione dei registri degli esercenti le professioni turistiche e molto probabilmente è stato sanato un limite che il testo di legge inizialmente conteneva, prevedendo che tali registri siano tenuti dalla Regione, seppure l'accesso agli stessi possa avvenire attraverso le province. Grazie
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Signor Presidente, in riferimento all'articolo 4 vorrei cortesemente chiedere all'Assessore di chiarire alcuni punti che ritengo vadano specificati meglio, per evitare che la dizione qui genericamente riportata possa ingenerare valutazioni successive con possibilità di ricorsi o comunque per evitare che vi possa essere arbitrarietà interpretativa da parte della Giunta regionale, perché credo che quando si parla di titoli rilasciati da organismi riconosciuti occorra essere più precisi.
In particolare, al punto a) del comma 2 si prevede che l'iscrizione nel registro delle guide turistiche è consentita ai titolari del diploma di scuola media superiore (immagino secondaria) che abbiano una comprovata esperienza nel settore. Cosa significa comprovata esperienza? Chi valuta la comprovata esperienza? Il direttore di servizio, l'Assessore, il Presidente della Giunta? Qui bisogna essere chiari, se no si rischia di compiere degli atti discriminatori, di volta in volta, delibera su delibera. Quindi chiedo intanto sia specificato il significato delle parole "comprovata esperienza nel settore".
Inoltre, al punto b) dello stesso comma 2 si fa riferimento alla frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale secondo le direttive e le linee guida stabilite con delibera della Giunta regionale. Io credo che anche qui occorra essere precisi. La stessa esigenza la pongo in riferimento al punto c), che relativamente alla guida turistica sportiva parla di titoli rilasciati da organismi riconosciuti e individuati nelle direttive. Qui siamo troppo generici, il Consiglio deve specificare meglio, altrimenti la delibera di Giunta assumerebbe valore regolamentare, ma il potere regolamentare è in capo al Consiglio non alla Giunta.
Chiedo cortesemente all'Assessore di specificare che cosa si intende con queste diciture, quindi la volontà del legislatore, anche per evitare, ogniqualvolta la Giunta dovrà adottare provvedimenti in attuazione di questo articolo 4, di dover decidere di volta in volta, in modo indiscriminato, non coerente e quindi non puntuale, di negare oppure estendere dei diritti ai cittadini che hanno l'interesse o comunque l'esigenza di esercitare questo tipo di attività
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, per integrare le considerazioni che ha fatto il collega Amadu, io solleverei un problema anche sul comma 3 dell'articolo 4, in base al quale la Giunta esercita poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio. Si dice infatti: "Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale". Insomma, credo che la Giunta non possa avere il potere di aggiornare un qualcosa che è in legge. Il comma 2 è un articolo della legge e non vedo come la Giunta possa periodicamente aggiornare questo famoso elenco. Non credo che ci sia da scoprire niente. Mi pare che nel comma 2 siano previste tutte le fattispecie possibili, quindi non capisco per quale motivo sia necessario il comma 3, che andrebbe, a mio avviso, assolutamente cassato. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Il doppio binario di cui si diceva prima consente l'iscrizione nel registro anche ai diplomati che abbiano almeno un anno anche non continuativo di comprovata esperienza. Ciò significa che chi possiede il diploma di scuola media superiore, chi ha frequentato il liceo scientifico o un ragioniere che abbia lavorato, per esempio, per un anno in un museo e voglia inserirsi nel settore turistico può accedere alla professione purché superi un esame di abilitazione.
Riguardo alle deliberazioni di Giunta, come ha spiegato prima l'onorevole Porcu, il problema è stato posto soprattutto per alcune professioni, come la guida turistica sportiva. Siamo in presenza di un mondo che cambia continuamente: oggi sono in voga determinate attività sportive, domani ne verranno fuori delle altre. Allora, anziché aggiornare continuamente una legge inseguendo un mondo in continua evoluzione, che non segue i ritmi di questo Consiglio regionale, abbiamo escogitato il sistema della deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione consiliare. Quindi è comunque previsto un passaggio in Consiglio. Semplicemente per una questione tecnica si è scelto di fare una norma più agevole che permetta di stare al passo con i tempi, con l'evoluzione di questo mondo.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Registro degli esercenti professioni
turistiche e segreteria
1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.
2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.
3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 6 e 7, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna, devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali-museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.
10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistico-sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 5 intanto per registrare il coinvolgimento, previsto al comma 2, delle amministrazioni provinciali. Nulla osta, visto che le province dovrebbero istituire una segreteria dei registri con il compito di verificare il possesso dei titoli, eccetera. E' stato sollevato il problema della norma finanziaria di questa legge: vorrei capire come si intende delegare le amministrazioni provinciali. Siamo bravi a dare competenze ulteriori agli enti locali, poi nella manovra più importante valutiamo gli oneri in 130 mila euro. Io sinceramente stento a credere che questa cifra sia sufficiente perché una segreteria per provincia possa funzionare. Visto il numero di coloro che saranno iscritti in questi registri credo che sia una cifra veramente irrisoria.
La questione che intendo sollevare riguarda, però, il comma 6. Ora l'Assessore ci ha detto che si è cercato di ovviare a eventuali procedure di infrazione dell'Unione Europea, e quindi è legittimo, è giusto, è corretto che per l'iscrizione al registro i requisiti minimi, come indicato alle lettere a) e b) del comma 6, siano la maggiore età e la cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea. Poi, però, si dice anche che sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa. Intanto vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa si intende per permesso di soggiorno. Successivamente, la lettera c) prevede il godimento dei diritti civili e politici, e vorrei capire se un extracomunitario con permesso di soggiorno avrà in automatico il godimento dei diritti civili e politici, e la lettera d) l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
Io credo che non si possa assicurare in legge agli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno (il che non vuol dire assolutamente niente, perché è pieno il mondo di permessi di soggiorno per tre o sei mesi, poi rinnovabili) la possibilità di iscriversi e in automatico il godimento dei diritti civili e politici. Insomma, c'è qualcosa che stride in questo comma 6. Quindi credo ci sia bisogno di una verifica, a meno che non sia già stata fatta, ma l'Assessore su questo potrà dirci qualcosa.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
DIANA (A.N.). L'Assessore cosa fa, tace?
PRESIDENTE. Onorevole Diana, lei ha formulato la richiesta, non so se l'Assessore possa darle una risposta.
DIANA (A.N.). L'Assessore non sa darla!
PRESIDENTE. Se non la può dare, andiamo avanti nella discussione della legge. Onorevole Diana, lei sa come funziona il Consiglio regionale.
DIANA (A.N.). Purtroppo sto verificando che funziona molto male.
PRESIDENTE. La legge è stata istruita ed è in discussione.
DIANA (A.N.). E' scritta male!
PRESIDENTE. Per fare una verifica in ordine al problema sollevato dall'onorevole Diana, sospendo la seduta per cinque minuti. I lavori riprenderanno alle ore 20.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 54 , viene ripresa alle ore 20 e 10.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, l'obiezione dell'onorevole Diana certamente nasce da una lunga esperienza su quello che può accadere nell'ordinamento italiano quando si lasciano delle maglie larghe. Quindi ne accogliamo la preoccupazione, e se l'Aula me lo consente, con un emendamento orale alla lettera c) del comma 6, dopo le parole "godimento dei diritti civili e politici" aggiungerei "nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario".
In questo modo, risolviamo anche il problema degli extracomunitari, perché il godimento dei diritti in Italia è graduato dalla legge Bossi-Fini e questo consentirebbe di amalgamare le norme. Certamente la norma non era così sbilanciata, ma siccome sappiamo cosa può succedere in Italia quando ci sono aspetti non precisati, ringraziamo l'onorevole Diana per aver concentrato la nostra attenzione su questa parte dell'articolato.
Quindi, l'emendamento orale reciterebbe: "godimento dei diritti civili e politici nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario".
PRESIDENTE. Onorevole Diana, ritiene la formulazione adottata risolutiva del problema che lei ha sollevato?
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ritengo che sia assolutamente un palliativo, che non risolve nessun problema, perché il problema non nasce da lì, ma dal permesso di soggiorno. Col permesso di soggiorno non si potranno mai avere, nessuna norma lo consente, quelle caratteristiche, onorevole Maninchedda. La legge Bossi-Fini precisa il problema, non è che non lo precisi, ma parla di diritti civili, non di diritti politici. Voglio dire che il problema è stato affrontato, c'è una legislazione nazionale, condivisa o no, però esiste.
Vedo che l'onorevole Davoli, ovviamente, sorride, sembra che stiamo parlando di extraterrestri! Stiamo parlando di extracomunitari con permesso di soggiorno, cioè, per intenderci, i nostri amici senegalesi che stanno qua sotto e fanno il loro onesto lavoro hanno il permesso di soggiorno, ma non potranno mai rientrare nella fattispecie che è indicata nella legge e di cui ha parlato l'onorevole Maninchedda. Quindi non abbiamo aggirato il problema.
Io dico che sarebbe molto meglio cancellare questa norma, e credo che tutta l'Aula sia d'accordo. Non ho capito perché prevedere l'iscrizione per gli extracomunitari. Voglio dire che gli extracomunitari che hanno le carte in regola e sono cittadini italiani hanno tutti i diritti e quindi rientrano nella fattispecie prevista per tutti gli altri, anche per i comunitari. Il problema è politico e se a voi fa comodo questo, va bene.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Posso fare una proposta?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il problema che è stato sollevato è rilevante e delicato, perché implica sia questioni di carattere giuridico sia questioni di natura più squisitamente politica.
Allora, la formulazione che è stata proposta dall'onorevole Maninchedda risponde ad alcuni degli aspetti che sono stati sollevati. Si potrebbe proporre - naturalmente io la propongo all'Aula, che poi deciderà - una formulazione di questo tipo: "secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi d'origine".
DIANA (A.N.). Assessore, non potranno mai avere i diritti politici!
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ma difatti!
DIANA (A.N.). Allora, va cambiata la norma.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si potrebbe dire: "secondo le condizioni previste dagli ordinamenti dei rispettivi paesi d'origine", perché, onorevole Diana, quando parliamo di extracomunitari, parliamo di cittadini al di fuori della Comunità Europea, come per esempio i cittadini degli Stati Uniti. E' evidente che, nell'ambito dei rispettivi paesi, quei cittadini godono dei diritti civili e politici, quindi è giusto dire: "secondo le condizioni previste dai rispettivi paesi d'origine".
PRESIDENTE. Propongo di sospendere la votazione di questo articolo. Ci torneremo, magari, con una formulazione che consenta la gestione della legge successivamente.
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Tirocinio operativo certificato
1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:
a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, in affiancamento all'istruttore professionista;
c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 2 bis la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'articolo 2 bis in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia. )
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione.
Ha domandato di parlare sulla modalità di voto il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Balia e Manca hanno votato a favore e il consigliere Amadu ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Diana - Liori - Murgioni - Randazzo Alberto - Sanciu - Sanna Matteo - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Rassu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 47
Astenuti 2
Maggioranza 24
Favorevoli 37
Contrari 10
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, a cui sono stati presentati tre emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'articolo 5 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno quattro anni di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria.
2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno quattro anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 8, la Regione organizza una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore o abbiano conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale.
4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Al comma 1 alle parole "quattro anni di esercizio regolare e professionale" si sostituiscono: "tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Al comma 2 la parola "quattro" viene sostituita da "tre". (1)
Emendamento aggiuntivo Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Alla fine del comma 1 è aggiunta la frase: "Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'articolo 5, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione Europea nel settore ambientale. (3).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda per illustrare gli emendamenti. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Gli emendamenti vanno in direzione dell'accoglimento di alcune richieste pervenute anche dalla opposizione. Nella fattispecie, gli emendamenti numero 1 e 2 prevedono la riduzione da quattro a tre degli anni di esercizio della professione richiesti per l'iscrizione automatica, mentre l'emendamento numero 3 accoglie, fa propria e articola - era già stato presentato prima dell'intervento dell'onorevole Oscar Cherchi - la sanatoria rispetto ai diplomi rilasciati dalla Regione autonoma della Sardegna per ciò che riguarda il settore ambientale.
Segnalo alla Presidenza che l'approvazione dell'emendamento numero 3 comporta anche che si cassino le ultime tre righe del comma 3 dell'articolo 7, laddove si dice: "o abbiano conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale", perché questo è in contraddizione con quanto stiamo normando adesso. Cioè l'articolo 7 consente l'iscrizione automatica, mentre le ultime tre righe del comma 3 danno l'accesso all'esame, quindi la parte da "o abbiano conseguito" in poi, in sede di coordinamento va assolutamente cassata.
Mi permetto, inoltre, di fare un'osservazione di tipo stilistico, segnalata dall'onorevole Porcu. Sempre nel comma 3 è scritto: "La Regione organizza una sessione straordinaria". E' più corretto dire: "indice una sessione straordinaria". Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 1 è decaduto. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7 con la modifica proposta dal relatore, e con l'avvertimento che qualora l'emendamento numero 3 venga approvato le ultime tre righe del comma 3 saranno eliminate, perché sono in contraddizione con l'emendamento.
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8Prove d'esame e valutazione di idoneità
1. È affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 2 bis e 4, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità esplicative dell'esame.)
PRESIDENTE. Al comma 2 la parola "esplicative" è sostituita con "attuative". Onorevole Maninchedda è così?
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Sì.
(E' approvato)
L'articolo 9 è soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Aggiornamento professionale e
formazione continua
1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.
2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell'attività di formazione di cui al comma 1.
3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche
di accompagnamento. Sanzioni
1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 2bis, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.
2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Vigilanza e controllo
1. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sono indicate, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali, le linee di indirizzo delle attività di controllo e vigilanza omogenee a livello regionale.)
PRESIDENTE. Sospendo per qualche minuto la seduta per consentire una migliore scrittura dell'articolo 12 e anche la riscrittura della lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, che avevamo sospeso.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 26 , viene ripresa alle ore 20 e 32.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Vorrei prima un chiarimento. Riprendiamo dall'articolo 5 o proseguiamo con l'articolo 12?
PRESIDENTE. Riprendiamo dall'articolo 12, poi torniamo indietro.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Per quanto riguarda l'articolo 12, segnalo alla Presidenza che c'è bisogno di un coordinamento del testo, perché il riferimento alla legge numero 9 del 2006 determina una necessaria correzione del titolo, che deve riguardare la sola vigilanza, e una diversa articolazione della stessa materia. Nel senso che l'articolo dovrebbe recitare: "Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza attribuita ai comuni ai sensi della legge numero 9 del 2006, l'Assessore regionale competente per materia emana con proprio decreto, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali, le linee di indirizzo delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale". Si tratta di un coordinamento della legge, non è un problema, sto cercando di esplicitarlo ai colleghi. Il riferimento alla legge numero 9 è stato mal coordinato dagli uffici, occorre ripristinarlo, nient'altro.
PRESIDENTE. Onorevole Maninchedda, ho capito, ma osservavo che l'espressione "concertazione con il Consiglio delle autonomie" non significa niente. Possiamo dire "previo parere del Consiglio delle autonomie", così come facciamo di solito per le leggi, perché concertazione, come lei sa, è un termine complesso e ambiguo.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. E poi non piace a molti.
Metto in votazione l'articolo 12 con questa formulazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 13 è soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 bis:
Art. 14 bis
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
1. L'espressione "elenco regionale" contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) è sostituita da "registro regionale".
2. Le espressioni "Assessorato regionale del turismo" e "Assessorato regionale competente in materia di turismo" contenute nel comma 3 dell'articolo 5 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da "segreterie dei registri istituite presso le province".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spesa
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03. 006
Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Finanziaria 2006)
in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB S04. 019
Trasferimenti enti locali di parte corrente
2006 euro 50.000
2007 euro 50.000
2008 euro 50.000
07 - TURISMO
UPB S07. 020
Promozione e propaganda turistica
2006 euro 80.000
2007 euro 80.000
2008 euro 80.000
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Giagu - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Sabatini
Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
Art. 15 bis
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (4).)
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Riprendiamo l'esame della lettera b) del comma 6 dell'articolo 5
Onorevole Diana, le dispiace seguire, così vediamo se è possibile trovare una soluzione al problema che opportunamente lei ha sollevato.
DIANA (A.N.). Sto seguendo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Provando a formulare, evidentemente, un emendamento orale che soddisfi le obiezioni presentate, potremmo modificare la lettera b) in questi termini: "sono equiparati i cittadini extracomunitari secondo le procedure previste dalla legge dello Stato". Quindi l'equiparazione avviene all'interno delle leggi vigenti, ci emancipiamo da un solo istituto, che è il permesso di soggiorno, e si rinvia all'equiparazione possibile secondo le leggi dello Stato.
La lettera c), comunque, dovrebbe rimanere così formulata: "godimento dei diritti civili e politici nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario", perché, evidentemente, i diritti civili e politici sono tantissimi e sono differenti, nella richiesta, anche rispetto all'accesso ad alcune funzioni.
Questa è l'ipotesi che si può formulare, cioè equiparazione disciplinata con il rinvio diretto alle leggi dello Stato, non a un solo istituto, e quindi non solo al permesso di soggiorno, e godimento dei diritti civili e politici secondo le forme e le condizioni previste dall'ordinamento nazionale e comunitario.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Questa formulazione, ovviamente, non può soddisfarmi, ci mancherebbe altro! Continuo a pensare che il fatto politico vada oltre e sia prevalente.
Questa legge, scritta in questo modo, è un obbrobrio, è un vero obbrobrio giuridico, perché i diritti politici sappiamo tutti quali sono e non possono essere aggirate con le norme che noi pensiamo le norme dello Stato. Onorevole Maninchedda, non prendiamoci in giro! Voi avete necessità di mantenere questa dicitura, ma è una necessità vostra, non ve l'ha chiesto nessuno di noi. Un cittadino extracomunitario nel momento in cui matura i diritti civili e politici non è più tale, perché fa parte della Nazione italiana. Allora mi chiedo: è possibile mantenere una dicitura di questo genere? Cioè, da dove nasce questo vostro perseverare nel mantenere in piedi una norma di questo genere? Non siete riusciti a spiegarlo! Vi siete arrampicati sugli specchi, tutti quanti: Assessori, consiglieri e relatore di maggioranza, però non siete riusciti a trovare una formulazione giusta!
Allora io dico: ma non si fa prima a eliminare la parentesi che dice: "sono equiparati i cittadini extracomunitari…"? Non sono affatto equiparati! Non possono essere equiparati! Sono equiparati tutti quelli che godono dei diritti civili e politici, da qualsiasi nazione provengano. Ma quella formulazione, così com'è, è un obbrobrio giuridico! Farà ridere chiunque si intenda appena appena di diritto. Fa ridere tutti!
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Io debbo rilevare purtroppo - dico purtroppo per l'aspetto che ci interessa - che le osservazioni dell'onorevole Diana hanno un reale fondamento non soltanto da un punto di vista politico lato sensu, perché questo aspetto è lasciato alla libera interlocuzione, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico. E cioè, o eliminiamo il requisito della cittadinanza e allora sono ammissibili tutti indistintamente, oppure con il tentativo di creare una fictio iuris, cioè di equiparare gli extracomunitari sia pure facendo richiamo alle leggi statali, non risolviamo il problema, perché si apre una serie di altre questioni in termini di reciprocità, di adeguamento degli ordinamenti stranieri al nostro, di applicazione necessaria di norme richiamate.
La lettera c) addirittura rafforza questa obiezione, perché nel momento in cui poniamo come elemento ulteriormente specificante "il godimento dei diritti civili e politici" ancora di più, a mio modestissimo avviso, pare difficilmente superabile l'obiezione dell'onorevole Mario Diana. E allora si operi una scelta, perché se si vuole ammettere tutti indistintamente occorre eliminare il requisito della cittadinanza tout court, perché un cittadino degli Stati Uniti d'America non potrà mai avere il godimento dei diritti civili e politici se non è cittadino italiano, che è il primo elementare requisito al fine.
Ecco perché, a evitare che si possa incorrere nella osservazione di una non perfetta aderenza di questa legge al sistema dei principi costituzionali, e quindi che possa essere sollevata dal Governo nazionale qualche obiezione in questo senso davanti ai giudici della Corte costituzionale, direi che sia opportuno eliminare tutta la parte tra parentesi, non per partito preso, cioè non per una questione politica, assolutamente no, anzi sarebbe auspicabile che si trovasse lo strumento per ammettere anche gli extracomunitari, ma perché la norma, congegnata in questo modo, a mio modestissimo parere, potrebbe porre un problema di tenuta futura della legge, in quanto è facilmente confutabile, così come ha ben rilevato, a mio avviso, l'onorevole Diana.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Se posso dare un contributo eventuale, si potrebbe inserire la formula in termini negativi, Presidente. E cioè, anziché "godimento dei diritti civili e politici", "non essere interdetto dai diritti civili e politici", nel senso che mi sembra che il requisito sia quello di non avere procedure fallimentari pendenti, di non essere interdetto.
DIANA (A.N.). E' il permesso di soggiorno che genera tutto, lo ha capito? Col solo permesso di soggiorno non si può avere nessun tipo di diritto civile e politico. Il problema nasce da qui!
(Interruzione)
Ma non cambia niente! Allora è cittadino italiano. Se ha il godimento dei diritti civili e politici non c'è bisogno di parlare di cittadini extracomunitari! E' cittadino italiano!
UGGIAS (La Margherita-D.L.). A me sembra assolutamente compatibile.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.). La discussione sta andando molto avanti. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto che questa formulazione possa creare qualche equivoco e che tutti i quattro requisiti insieme non si tengano. Sappiamo, però, che i diritti, sia civili sia politici, hanno una loro graduazione: ci sono diritti civili che sono riconosciuti anche a chi non è cittadino italiano, altri che non sono riconosciuti. Naturalmente, credo che il problema sia questo, perché col termine "diritti politici" si intende sostanzialmente il diritto al voto. Quella è l'accezione, perché poi ci sono altri diritti politici che sono ugualmente riconosciuti.
Secondo me, la questione potrebbe essere risolta anche in sede di coordinamento, perché per quanto riguarda i diritti politici si sta facendo riferimento esclusivamente a chi ha la cittadinanza italiana. Basta dunque aggiungere che per quanto riguarda i diritti politici è richiesta la cittadinanza italiana.
(Interruzione del consigliere Diana)
CHERCHI SILVIO (D.S.). Una formulazione di quel genere diventa un problema, onorevole Diana, corre il rischio di essere antipatica e credo che lei abbia la sensibilità per rendersene conto.
Per quanto riguarda la questione del permesso di soggiorno, si precisa solo un principio, che il lavoro può essere autonomo o dipendente, quindi, da questo punto di vista, sarebbe molto antipatico, per la sensibilità che credo tutti noi abbiamo, escludere una formulazione di questo genere. Forse sarebbe più opportuno precisare che per quanto riguarda i diritti politici si fa riferimento soltanto ai cittadini italiani. Credo che questo toglierebbe qualsiasi dubbio e forse renderebbe la norma più facilmente applicabile.
PRESIDENTE. Facciamo un'ulteriore sospensione di cinque minuti e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione al problema.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 48, viene ripresa alle ore 21 e 01.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Chiedo la votazione per parti della lettera c) del comma 6: "godimento dei diritti civili" la prima parte e "e politici" la seconda.
PRESIDENTE. Quindi chiede la votazione separata della lettera c) del comma 6. Va bene?
Ripeto la formulazione della lettera b): "cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea in regola secondo le leggi dello Stato".
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. E' un'opzione che mi soddisferebbe.
(E' approvato)
(E' approvata)
(Non è approvata)
Passiamo alla votazione finale della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Intervengo per annunciare il voto contrario. Non era certamente nelle mie intenzioni votare contro questa legge, perché credo di aver contribuito, anche se indirettamente, a molte parti della stessa, per cui lo faccio a malincuore, ma non posso pensare che una norma assolutamente insignificante sotto tutti i punti di vista sia stata comunque mantenuta in essere.
Intervengo soprattutto perché sia certificato, signor Presidente, che è stato votato per parti un comma non definito né da punti né da virgole. E' una modalità che non conosco e non so se ci siano dei precedenti al riguardo. Ecco, vorrei che rimanesse agli atti che è possibile fare questo in questo Consiglio regionale!
PRESIDENTE. E' una cosa assolutamente consentita dal Regolamento. L'abbiamo fatto altre volte, come lei sa, soprattutto nell'esame della legge finanziaria. Può essere chiesta la votazione per parti, che significa anche questo, posto che il Regolamento non parla di commi o lettere.
Noi, naturalmente, annotiamo la sua osservazione, onorevole Diana. Ovviamente, come dico sempre, la scienza infusa non esiste, siamo in un campo nel quale si può anche commettere qualche errore e quindi i suggerimenti possono essere d'aiuto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 203/A.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Sanciu - Sanna Matteo - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pisano.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 49
Astenuti 2
Maggioranza 25
Favorevoli 43
Contrari 6
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10. La Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 9 e 30.
La seduta è tolta alle ore 21 e 08.
Allegati seduta
CCLIV SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 6 DICEMBRE 2006
Presidenza del Vicepresidente SECCI
indi
del Presidente SPISSU
La seduta è aperta alle ore 16 e 44.
CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 28 novembre 2006 (248), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Alessandro Frau, Roberto Capelli e Sergio Milia hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 6 dicembre 2006.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposta di legge
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:
Liori - Diana: "Ripristino delle provvidenze in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna.
(Pervenuta il 5 dicembre 2006 e assegnata alla settima Commissione.)
Discussione e approvazione del disegno di legge: "Riordino delle
professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi" (203/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge numero 203/A. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il consigliere Maninchedda, relatore.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sesta Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge oggi in discussione nel mese marzo di quest'anno e l'ha concluso a luglio, quindi ha dedicato a una materia che, come vedrete, non è proprio di riordino di grandi argomenti, un numero consistente delle proprie sedute. Questo mi consentirà di utilizzare meno del tempo che è ordinariamente concesso ai relatori per illustrare una legge che evidentemente è molto nota ai Gruppi politici rappresentati.
La proposta della Giunta si inserisce, e non da ultima, in un sistema di leggi varate dalle diverse Regioni d'Italia, volte a disciplinare non l'intero settore turistico, né l'intero sistema delle professioni legate al turismo, bensì solo un segmento specifico delle nuove professioni maturate in virtù della forte accelerazione che caratterizza il settore. La limitata ambizione della norma, o il limitato obiettivo, che dir si voglia, non deriva però da un difetto di capacità della Giunta regionale, posto che risulta in avanzata fase di predisposizione il disegno di legge sul riordino della disciplina del settore turistico. Quindi non si tratta di un'ambizione frustrata, né di un oggetto limitato; si tratta, invece, dell'esito di una complicata vicenda normativa che si è intrecciata con la riforma del Titolo V e che ha ritardato l'iniziativa regionale, almeno in termini di testi unici, non solo per ciò che riguarda la Regione Sardegna, ma tutte le Regioni d'Italia.
In secondo luogo, questa limitazione della disciplina alle sole professioni turistiche di accompagnamento deriva dalla necessità di normare tempestivamente la parte del settore delle professioni turistiche che appare più matura e anche più consapevole, a livello di associazioni di categoria, rispetto all'urgenza del varo di una disciplina specifica.
Allora, l'oggetto della norma si è dunque precisato, rispetto a un disegno iniziale, nelle sole professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. Vado sinteticamente a illustrare ai colleghi quali sono i principi ispiratori della norma. Il principio fondante è quello di garantire e certificare i servizi ricevuti dai clienti. Si tratta di una norma di definizione dei profili professionali e dei relativi percorsi formativi, nella direzione dell'esercizio, tipicamente istituzionale, di garantire qualità e sicurezza a chi si serve dei servizi offerti da queste professioni. E', diciamo, il principio della customer satisfaction.
Il secondo principio guida, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi in aula, riguarda la liberalizzazione delle professioni, e quindi l'ostilità alla cultura e alla pratica corporativa e anche amministrativa degli albi professionali. Il disegno di legge della Giunta prevede registri, non albi, e prevede anche procedure di iscrizione a questi registri molto snelle e automatiche.
Il terzo principio che guida la norma è quello della equiparazione dei titoli. Le professioni che andiamo a normare hanno un radicamento esplicito nel patrimonio artistico, archeologico, culturale e paesaggistico della Sardegna, né più né meno come accade nelle altre regioni d'Italia. E quindi, così come accade anche nelle altre regioni d'Italia, se un sardo vorrà svolgere la funzione di guida turistica in Toscana, dovrà sostenere un esame. Altrettanto accadrà in Sardegna per chi, provenendo da altre regioni, vorrà esercitare qui questo genere di professione.
Come avviene l'iscrizione ai registri? E' automatica per chi possiede i titoli specifici previsti in legge; avviene attraverso esami, che si svolgono ogni due anni, per chi possiede competenze e necessita di una certificazione.
La legge, infine, si è posta in modo corretto, a mio avviso, rispetto al problema non banale di un intervento normativo in un settore che è stato per lungo tempo totalmente privo di regolamentazione o solo parzialmente regolamentato. Questo ha comportato che molti professionisti si siano validamente formati sul campo secondo percorsi diversi, ma non per questo meno validi, rispetto a quelli previsti per il futuro da questa legge.
La proposta in esame è quella di un'ampia sanatoria con iscrizione automatica per chi è in grado di dimostrare l'esercizio consolidato della professione e di una disciplina di accertamento, sempre con esami, per chi la esercita da minor tempo. E' anche rilevante notare che la Commissione ha inteso esplicitare che tutto ciò che non è normato dalla presente legge nel settore delle professioni di accompagnamento è da considerarsi assolutamente libero, e ciò per evidenziare che si vuole sostenere, non appesantire, un settore in rapida evoluzione.
Ovviamente la Commissione e la Giunta hanno licenziato questa legge consapevoli della sua perfettibilità e anche del fatto che il concorso dei colleghi non può che migliorarla. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che i consiglieri che intendono prendere la parola devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento.
E' iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.
MORO (A.N.). Signor Presidente, i dati dell'economia sarda relativi al primo semestre di quest'anno e diffusi recentemente dalla Banca d'Italia confermano la visione complessiva del declino della nostra Isola e le forti preoccupazioni che non solo l'opposizione, ma tutte le organizzazioni sindacali e le categorie produttive hanno espresso al Governo regionale senza ottenere alcun risultato concreto. Basta osservare il numero di sit-in che si svolgono davanti al Consiglio regionale per capire quanto grave sia il malessere in tutta la regione.
I numeri dell'economia reale, quindi, dimostrano chiaramente che il turismo è stato il settore dell'economia sarda più penalizzato dall'azione demolitrice del Governo regionale. Il settore che poteva rappresentare la punta avanzata dell'economia sarda esce, invece, completamente a pezzi da una stagione legislativa dissennata e ingiusta, disseminata di errori storici, a cominciare dal Piano paesaggistico, di cui a lungo i sardi dovranno pagare da soli le gravi conseguenze. Non è un caso che la Regione non abbia presentato - secondo noi, un po' perché non è in grado e un po' perché è reticente - i conti veri della stagione 2006. Sappiamo solo che la Sardegna è diventata la regione delle tasse e dei divieti assoluti e che alla stangata fiscale abbattutasi su case, nautica da diporto e aerei si vorrebbe aggiungere la tassa di soggiorno, quella stessa tassa che il Governo nazionale si è rimangiata una settimana dopo le sacrosante proteste di tutti gli operatori turistici.
Ma che fine ha fatto, in concreto, l'illusione del Governo regionale di rilanciare il turismo aumentando le tasse? Nonostante l'assordante silenzio della Regione, il bilancio è fallimentare: la tassa sulle seconde case, in concreto, è un concentrato di errori anche sul piano tecnico; sta scivolando, dopo molti rinvii, verso l'anno prossimo e sicuramente sarà cassata dalla Corte costituzionale. Quindi, attenti, perché produrrà zero entrate e forse anche un contenzioso riguardante l'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla Regione, se la sentenza della Corte costituzionale dovesse arrivare molto tardi. I dati sul traffico aeroportuale dei velivoli privati da Cagliari ad Alghero sono pesantemente negativi, quelli sulle barche altrettanto, come ha evidenziato, nonostante le invettive del Presidente nei confronti della rete dei porti, un puntuale studio della Confindustria sarda diffuso a fine settembre.
Questo è lo scenario di fondo e, purtroppo, a suo modo coerente con la nuova legge sulle professioni turistiche che possiamo definire subito il degno coronamento di una politica di settore completamente sbagliata. Il turismo, con oltre 200 mila aziende e 1 milione di addetti, è un settore strategico dell'economia nazionale e così dovrebbe essere, penso, senza tema di smentita, anche in Sardegna, che invece è l'ultima regione d'Italia. La prima è il Veneto, che con 25 mila addetti, di cui 22 mila nelle strutture alberghiere, è appunto in testa alla classifica. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, la prima regione non è la Sardegna, ma la Campania, con oltre 14 mila occupati, di cui ben 12 mila nelle strutture alberghiere. La Sardegna è in coda, con 7 mila occupati, di cui 5 mila nelle strutture alberghiere. In questa speciale classifica delle province (cito i dati di un'indagine congiunta INPS e Federalberghi-Confturismo, diffusa nel maggio scorso) è in testa la provincia di Roma e sono in coda le province di Sassari e Olbia-Tempio.
Dunque, eliminate le differenze fra realtà non omogenee per una serie di fattori, ci pare che ci sia per il turismo sardo un enorme problema strutturale di competitività; problema che la politica della Giunta e della maggioranza ha drammaticamente aggravato. Qui notiamo la prima stranezza: nella relazione che accompagna la legge si fa cenno a un'analisi comparata in campo regionale, che secondo i proponenti porta alla conclusione che nessun modello normativo esistente è meritevole di essere seguito. Strano, però, questo taglio così supponente, tipico della supponenza soriana! In questa analisi mancano proprio il Veneto e la Campania, realtà che avrebbero invece meritato un esame attento, e lo diciamo senza allusioni politiche, visto che le due regioni sono bipartisan, sono cioè amministrate sia dal centrodestra sia dal centrosinistra. Cito un solo esempio sintetico: in Veneto, già dal 2002, è in vigore un testo unico che ha abrogato almeno una quarantina di norme. Gran parte delle attività legate alle professioni turistiche sono decentrate alle province e soprattutto ci sono percorsi formativi ed esami che la legge sarda, sbagliando, vuole invece abrogare.
PRESIDENTE. Colleghi, per gentilezza c'è in aula un brusio che non consente all'oratore di parlare e di essere ascoltato. Vi chiedo di essere così cortesi da osservare le regole, grazie.
Prego, onorevole Moro.
MORO (A.N.). Infatti, un impianto normativo che funziona, e anche piuttosto bene, come sappiamo, è quello delle regioni più avanzate, compresa l'Emilia-Romagna, dove la sinistra governa dal dopoguerra e che recentemente è intervenuta con provvedimenti di modifica allo scopo di consolidare il rapporto fra le professioni turistiche e le varie realtà territoriali e provinciali.
Ancora una stranezza: l'Emilia-Romagna è compresa tra realtà meritevoli di uno studio da parte della Regione Sardegna, ma il suo modello legislativo viene del tutto ignorato. A questo punto, occorre chiedersi perché la Sardegna abbia deciso di non ispirarsi a nessun'altra Regione, nemmeno in parte, e neppure alle Regioni del nord, del centro e del sud, che hanno una forte leadership nel settore a livello nazionale.
Che il nostro legislatore abbia trovato, come si dice, l'uovo di Colombo? Se la grande scoperta è quella di affidare alle università il procedimento valutativo anziché affidarlo a Regioni ed enti locali, forse c'è in questo qualcosa di sbagliato, perché gli atenei dovrebbero occuparsi, a regime, di gestire la formazione e gli enti locali dovrebbero quindi limitarsi a fare da semplici passacarte. Mi sembra che questo sia un gravissimo errore e che la Giunta, nel proporre questa riforma, commetta un errore macroscopico, non foss'altro perché nessun settore produttivo del turismo nasce e si sviluppa se non dal basso nei territori.
C'è poi un'altra considerazione che pare doveroso ricordare: non è un azzardo, in una regione come la Sardegna, a bassa scolarizzazione, e devo dire nemmeno di buona qualità, stando a certe indagini recenti, seppure discutibili, individuare la formazione universitaria con indirizzo privilegiato per le professioni turistiche; privilegiato si fa per dire, perché la stessa legge non stabilisce una gerarchia di titoli di studio. Alle professioni, infatti, possono accedere sia coloro che sono in possesso di una laurea breve sia i diplomati in grado di documentare un adeguato tirocinio. E' una strada, quest'ultima, di gran lunga inferiore dal punto di vista temporale rispetto alla laurea breve. Ma allora, perché i giovani dovrebbero laurearsi se hanno la possibilità di accedere alle professioni anche con un diploma seguito da un tirocinio o da un'esperienza di lavoro sul campo? L'argomento indica di per sé un'estrema confusione del legislatore, anche perché non c'è dubbio che nelle professioni turistiche sia molto più utile il sapere professionale che il sapere culturale. Questa è una questione incontrovertibile. Ovviamente con tutto il rispetto per i due indirizzi che è auspicabile possano coesistere. In altre parole avrà un impatto più facile con il mondo del lavoro chi si è soltanto diplomato ma ha fatto esperienze concrete, piuttosto che chi ha studiato, magari con profitto, per carità, qualche migliaio di pagine in più.
Ancora meno geniale ed estremamente macchinoso appare il doppio binario configurato dalla legge che avrà, come riconoscono gli stessi proponenti, una fase transitoria inevitabilmente problematica e, aggiungiamo noi, anche eccessivamente lunga. Ci pare, invece, che davanti alle professioni turistiche, soprattutto a quelle che si andranno formando nei prossimi anni, non debba esistere e non debba essere posto un orizzonte lungo, ma, al contrario, il più breve possibile. La Sardegna può e deve recuperare posizioni nel panorama nazionale e internazionale e ha bisogno di farlo anche piuttosto in fretta, se non vuole accontentarsi - sarebbe davvero assurdo - di mantenere l'ultimo posto. E soprattutto deve indicare con chiarezza ai giovani che quella del turismo può essere una grande opportunità.
Questa legge, invece, va in direzione opposta: evidenzia una Regione che rinuncia al suo ruolo di programmazione e di indirizzo in un settore strategico per il rilancio della sua economia, mette ai margini per l'ennesima volta il sistema delle autonomie locali, trasforma la formazione in qualcosa di accademico, lontano e distante dal mondo del lavoro. E fa tutto questo sottovalutando colpevolmente i risultati molto positivi raggiunti da altre Regioni in campo turistico e la sofferenza reale di un settore che in Sardegna non riesce ancora a esprimere tutte le sue potenzialità.
Purtroppo il combinato disposto di questa legge con altri provvedimenti destinati al settore e varati in questa legislatura, dalla riforma degli enti, rimasta a metà strada, al Piano paesaggistico dei divieti assoluti, per finire con la stangata fiscale e i gravi errori in materia di politica dei trasporti, avrà un effetto devastante sul turismo sardo nei prossimi anni. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bruno. Ne ha facoltà.
BRUNO (Progetto Sardegna). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Regione, signori Assessori, colleghi consiglieri, il Consiglio regionale a suo tempo ha disciplinato, con la legge numero 26 del 1988, le attività di interesse turistico, istituendo gli albi regionali e le disposizioni tariffarie. Lo ha fatto in applicazione della vecchia legge quadro sul turismo, la legge numero 217 del 1983, che all'articolo 11 descrive le professioni turistiche e disciplina i meccanismi di accesso alla professione.
E' noto come, fin da subito, la Sardegna, insieme ad altre Regioni, abbia impugnato presso la Corte costituzionale la legge quadro, in quanto ritenuta invasiva delle competenze esclusive regionali in materia di turismo. E la Corte, pur ammettendo l'esclusività regionale, considerò la legge quadro numero 217 del 1983 come un'indicazione di principio, come garanzia di uniformità a livello nazionale. Arriviamo al marzo del 2001: la nuova legge quadro, la numero 135, ha introdotto i nuovi principi che le Regioni, sulla base della competenza esclusiva rafforzata anche dalle modifiche intervenute nel Titolo V della Costituzione, sono chiamate a disciplinare attraverso proprie leggi. Di fatto, con una delibera di Giunta, a seguito anche delle modificazioni avviate attraverso le ultime leggi finanziarie, con la soppressione delle aziende di soggiorno e turismo e dell'ESIT e il trasferimento di funzioni, compiti e risorse agli enti locali, è stata avviata la riforma del turismo. La Regione ha finanziato i progetti dei nascenti STL (Sistemi turistici locali), sui quali si basa il governo territoriale del turismo. In questo modo è stato recepito l'articolo 5 della legge numero 135, lasciando a enti locali e privati la programmazione dell'offerta turistica nell'area omogenea rappresentata, in questo caso, dal territorio provinciale di appartenenza.
La legge numero 135 ha indicato, dunque, i principi fondamentali anche in merito alla regolamentazione delle attività professionali turistiche, inducendo molte Regioni (prima di noi il Friuli, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Toscana, l'Emilia, le Marche e l'Umbria) ad adottare propri sistemi di selezione e accesso alle professioni. E allora, con questa legge la Sardegna sceglie di istituire intanto dei registri provinciali al posto degli albi, privilegiando uno strumento sicuramente meno burocratico, meno protezionistico, con un'apertura più ampia rispetto alla dimensione di casta professionale introdotta con gli albi disciplinati dalla vecchia legge numero 26 del 1988.
Tenuto conto dell'esperienza delle altre Regioni, la Commissione ha condiviso, nel progetto di legge in discussione, l'impostazione della Giunta a vantaggio del riconoscimento della formazione specialistica di alto livello, di livello universitario, e ha previsto formule di formazione tecnico-professionale, le più avanzate. L'obiettivo è quello di riqualificare l'offerta professionale turistica, di offrire competenze qualificate e certificate e di eliminare l'abusivismo che sicuramente è fonte di danni notevoli all'immagine turistica della Sardegna. I professionisti dovranno guidare nella conoscenza del territorio, della sua storia, della sua arte, delle sue peculiarità geologiche e naturalistiche. La qualità è la parola chiave anche di questa legge, sulla quale puntare per fronteggiare un mercato sempre più concorrenziale.
E' chiaro che nella fase di transizione saranno tutelati coloro che da anni operano nel settore dell'accompagnamento turistico e che si dimostrano, per la loro stessa esperienza, in grado di mettere a frutto le proprie competenze. Vi è il forte richiamo a un sistema di aggiornamento e di formazione permanente, che sta alla base della professione turistica. Insomma, la Regione, nel garantire una nuova forma di occupazione rivolta specialmente ai giovani che intraprendono studi specifici, vuole superare la concezione anacronistica dei ciceroni fai da te, vuole offrire garanzie ai turisti che vogliono conoscere, approfondire, vivere un'esperienza di vacanza in Sardegna con i sardi, immersi nella nostra cultura.
Non più improvvisazione, dunque, ma una nuova normativa organica, che tiene nel dovuto conto i rilevanti interessi economici in gioco, le esigenze di tutela del turista fruitore del patrimonio artistico, storico e ambientale dell'Isola. Una nuova idea del turismo che punta sui servizi al turista, insieme alle formule della ricettività, delle produzioni tipiche, della gastronomia, della cultura e dell'ambiente. Si tratta di operare concretamente, anche attraverso l'azione dei sistemi turistici locali, per organizzare le risorse del territorio e metterle in rete. E' vero che il comparto turistico, in primo luogo, ha necessità di consolidare il turismo marino balneare, migliorandone la qualità, diversificandone i servizi, ma è anche vero che è sempre maggiore il numero di turisti interessati a un'offerta più composita, variegata, anche in mesi non di alta stagione e quindi questa tendenza offre opportunità importanti di sviluppo per la Sardegna e soprattutto per le zone interne. E proprio la valorizzazione delle zone interne consente di diversificare l'offerta e di allungare la stagione turistica.
Prodotti diversi, dunque, per turismi diversi, in mesi diversi da quelli in cui si lavora oggi. E' un compito affidato ai sistemi turistici locali, al governo degli enti locali, ai quali abbiamo trasferito funzioni e competenze. Il tutto dovrà trovare adeguate forme di coordinamento e di valorizzazione dell'immagine attraverso l'Assessorato del turismo, la nascita e il consolidamento di Sardegna promozione, agenzia che per alcuni aspetti andrà a sostituire l'azione dell'ESIT, negli ultimi anni sempre meno efficace, nella valorizzazione complessiva dell'Isola. Quindi, anche attraverso questa legge sulle professioni turistiche si compie un ulteriore passo avanti nella riforma del turismo.
Sono andato a rivedere la trascrizione della discussione generale svolta il 3 febbraio 1988, in occasione dell'approvazione della legge numero 26. Devo dire che, al di là degli aspetti tecnici lungamente discussi in Commissione sulla mancata attribuzione di una competenza esclusiva alla Regione da parte di una legge nazionale, la numero 4, invasiva in materia di turismo, la discussione allora si incentrò, così come è accaduto anche oggi, sul tipo di turismo voluto dalla Sardegna. Già allora, per esempio, il rapporto tra turismo e ambiente, tra insediamenti turistici e politica ambientale veniva messo in discussione e si chiedeva, in numerosissimi interventi, un'azione organica, una pianificazione che tenesse conto delle ricchezze naturali della Sardegna, dell'ambiente naturale e paesaggistico come fonte di fascino esclusivo sui potenziali utenti del turismo sardo, come patrimonio da salvaguardare, perché nel momento in cui questo fosse compromesso in maniera incisiva sarebbe sicuramente distrutto, cadrebbe la spinta fondamentale per attivare i flussi turistici verso la Sardegna.
E noi col Piano del turismo sostenibile, in armonia con quanto contenuto nel programma di governo e all'interno del Programma regionale di sviluppo, vogliamo offrire lo strumento di pianificazione attraverso il quale muoversi, al fine di esprimere tutte le potenzialità del sistema. Si tratta, in sintesi, di passare da un turismo monoprodotto, concentrato nei soli mesi estivi, a un'attività a più alta intensità di servizi, certamente più remunerativa, più ampia, diversificata e aperta a flussi turistici di varia natura.
La direzione di marcia impressa dalla Regione con la valorizzazione e il finanziamento dei voli low cost, con la scelta lungimirante di salvaguardia dell'ambiente come prezioso bene attrattivo, peculiare e concorrenziale per la nostra Isola, con la scelta della valorizzazione del turismo congressuale, culturale e sportivo, non da ultimo il passaggio in Sardegna del Giro d'Italia di ciclismo che, dopo quindici anni, nel maggio del 2007, partirà dalla nostra Isola, rappresenta un fatto importante, che segna una discontinuità col passato.
Certo, molto resta da fare e molto dipenderà dalla qualità delle leggi che sapremo varare. La legge oggi in discussione ci consente di fare un ulteriore passo avanti nella ricerca della qualità dei servizi turistici da offrire, garantendo nel contempo occasione di occupazione per tanti giovani laureati. E' una legge che consentirà a questo Consiglio regionale di inserirsi fra le Regioni più avanzate dal punto di vista delle politiche turistiche.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, il 21 marzo 2006, giorno in cui ha avuto inizio la discussione di questo disegno di legge in Commissione, nessuno dei commissari immaginava che ci sarebbe stato un arretramento così forte su questo fronte. Penso che questo disegno di legge abbia, da questo punto di vista, un primato, nel senso che già il titolo ambizioso con il quale è stato proposto è uscito ridefinito dai lavori della Commissione. Un'intera primavera dedicata a questa discussione quindi non è valsa ad affermare la finalità primaria che il disegno di legge si proponeva e si è dovuta registrare una limitazione in quello che doveva essere l'obiettivo strategico finale: elevare la qualità del turismo. Nel giorno in cui, tra l'altro, "L'unione Sarda" riporta in seconda pagina il reddito dei consiglieri regionali, diventa difficile capire quanto a lungo si sia discusso e quale sia stata la produttività dei colleghi che hanno portato a termine, dopo tanto confronto, una proposta di legge così limitata.
La considerazione che voglio fare è esattamente questa: di certo oggi non andiamo a definire tutte le professionalità del settore turistico che avremmo voluto definire. Anzi, gran parte delle professionalità del settore turistico che avremmo voluto definire sono rimaste fuori da questo disegno di legge. A seguito, certo, del confronto quasi corporativistico con alcuni probabilmente forti interessi nel settore turistico, è rimasto fuori quello che qui il presidente Soru, in modo accalorato, aveva definito uno dei tasselli principali per elevare la qualità del settore turistico. E' rimasta fuori, l'ho detto anche in Commissione, per esempio, la figura del direttore d'albergo che, ancor più del direttore di agenzia di viaggio, meritava di essere definita. Ci sono strutture alberghiere, in Sardegna, che dispongono di migliaia di posti letto e quindi hanno innumerevoli possibilità di raffrontarsi con quello che è il vero, grande turismo. I turisti, però, non hanno alcuna garanzia sulla professionalità e quindi sulla elevata qualità del prodotto che noi vorremmo offrire. Perché è avvenuto questo? Perché questo disegno di legge rinuncia a quello che è un obiettivo strategico altissimo? Perché si è dovuto cambiare addirittura il titolo del disegno di legge e parlare soltanto di professioni turistiche di accompagnamento e non già delle professioni turistiche in senso ampio, come invece si sarebbe dovuto fare? Perché non abbiamo avuto il coraggio di arrivare fino in fondo! Perché evidentemente qui le idee non sono ancora sufficientemente chiare affinché questa rivoluzione - così definita anche dall'ultimo dei colleghi intervenuti - possa davvero avvenire. Ma che genere di rivoluzione vogliamo garantire andando a normare in maniera veramente minima quella che è la professionalità delle guide turistiche, delle guide sportive, delle guide ambientali? Io credo che l'ambizione non fosse assolutamente questa e sicuramente è una sconfitta per l'intero Consiglio, oggi, accettare in maniera sacrificata questo risultato.
Allora domando: esiste ancora la possibilità concreta di recuperare questo spazio di dibattito perché alcune professioni vengano qui normate, come per esempio quella del direttore di una struttura ricettiva alberghiera con duemila posti letto? Vogliamo garantire al turista la qualità della struttura prevedendo requisiti di professionalità per questa figura o dobbiamo pensare che questo aspetto non possa essere normato? Ecco, questa è la domanda pongo, che naturalmente non vuole essere di impedimento al dibattito che quest'Aula in maniera sovrana farà, però è una domanda che ci deve coinvolgere. Non è possibile pensare che le professioni turistiche di una regione che per sua vocazione vuole essere turistica possano essere interamente rappresentate in questo disegno di legge. Io sono assolutamente favorevole a un'eventuale sanatoria che riguardi la figura del direttore di agenzia di viaggio, ma prima ancora ci sono mille altre figure professionali del settore turistico che bisogna avere il coraggio di normare, perché altrimenti non riusciamo a cogliere quello che era lo spirito del legislatore che quindici anni fa ha normato questo settore, né tanto meno riusciamo a recuperare il tempo che la Regione Sardegna fino a questo momento ha dovuto perdere.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo confessare di aver letto questa legge nel poco tempo che è trascorso dall'inizio della sua discussione in Aula. Ciò nonostante, trattandosi di una materia attualissima e sulla quale penso tutti, chi più chi meno, abbiamo abbastanza argomenti da presentare, ho chiesto di intervenire.
Il mio primo pensiero, la mia prima riflessione è stata appena anticipata dal collega Pisano: la legge in alcune sue parti è incompleta e in altre credo debba essere rivista, almeno per quanto riguarda la parte dispositiva. Incompleta perché? Perché sono moltissime le figure da prendere in considerazione. Il collega Pisano ha citato il direttore d'albergo, ma pensiamo anche al personale della ricezione, quindi al direttore di sala, che non è il direttore della struttura vera e propria, ma colui che riceve i clienti nella hall. Pensiamo a un albergo in Costa Smeralda, dove senz'altro è necessario un professionista che parli correntemente almeno tre o quattro lingue e conosca a menadito la realtà storica, culturale, ambientale e paesaggistica del territorio in cui opera, se non altro per poter dare informazioni complete alla clientela. Ebbene, nella legge non c'è traccia, caro collega Pisano, di quest'altra importantissima figura professionale, ma potrei citarne tante altre.
Ora, se la legge è finalizzata a disciplinare esclusivamente la professione di direttore di agenzia di viaggio e le professioni turistiche di accompagnamento, ossia l'attività delle varie guide che operano nei siti archeologici, ambientali e paesaggistici, allora la legge arriva addirittura in ritardo e comunque contiene alcune limitazioni e minimizzazioni. Vi è infatti un'incongruenza tra l'articolo 7, in cui si parla disciplina transitoria dell'accesso alla professione, e l'articolo 5, e bisogna essere chiari. Qualche chiarimento è stato probabilmente apportato, se non erro con gli emendamenti numero 2 e 3, presentati dalla maggioranza, che tra l'altro sono in contrasto tra loro, perché da una parte si dice che coloro i quali abbiano operato nel settore per almeno quattro anni continuativi e abbiano frequentato corsi regionali di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, possono essere iscritti in deroga - giustamente, poi spiegatemi se è così -, dall'altra, all'articolo 4, si richiede per la guida turistica la laurea oppure il diploma di scuola media superiore, almeno un anno di esperienza nel settore e il superamento di un esame. Se la norma transitoria va in questo senso può andar bene, ma non si può dire da una parte che sono necessari quattro anni di esercizio professionale continuativo e 600 ore di corsi di formazione, e dall'altra, con l'emendamento numero 2, che quattro anni sono troppi, che ne bastano tre, anche in modo non continuativo e quindi senza le caratteristiche minime indispensabili che possono distinguere un accompagnatore qualsiasi che sia stato assunto da una cooperativa a tempo determinato per due o tre mesi d'estate e per due o tre estati consecutive, minimizzando così la professionalità di chi per anni e anni ha esercitato quella professione, ha frequentato un corso di formazione, ha superato un esame e ha dunque ben altri requisiti.
Colleghi, io direi di stare attenti a questo aspetto, per non fare di ogni erba un fascio, questo senza voler andare contro nessuno, perché una cosa è dire che si è fatta un'esperienza di tre mesi per una o due stagioni o che si è stati di tre mesi in tre mesi alle dipendenze di una società, di una cooperativa o quant'altro, altro è dire che si è esercitato questo tipo di attività per quattro, cinque, sei o dieci anni, che si sono frequentati corsi regionali e si sono conseguite specializzazioni formative tali da poter essere qualificati non come generici operatori turistici, ma come guide turistiche o accompagnatori turistici.
Quindi bisogna essere seri in queste cose. Se si fa una legge la si faccia bene, perché se ci mettiamo dentro tutti, anche coloro i quali non hanno niente a che vedere con la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, e poi ci dimentichiamo, così come ha sottolineato il collega Pisano, di figure come il direttore d'albergo, il direttore di sala o altre, allora la legge oltre che incompleta legge è poco seria, perché non dà di diritto la qualifica professionale a chi possiede la laurea e ha un'esperienza acquisita sul campo, e dà invece tale qualifica a coloro i quali hanno lavorato presso una struttura archeologica, sportiva o ambientale a tempo determinato e in modo precario. Questo non è giusto, pur essendo io completamente d'accordo sul fatto che il precariato è una piaga che deve essere assolutamente debellata.
Ecco quali sono le incongruenze di questa legge. Non si possono fare favori ad personam e poi dimenticarsi di chi ha le qualità professionali necessarie, la laurea e anni e anni di esperienza nel settore. Richiamo, pertanto, l'attenzione del Consiglio su queste che sembrano piccole carenze, ma che rappresentano a parer mio, ma anche a parere di altri colleghi, un elemento fondante della legge in discussione.
Un altro punto interrogativo, per quanto mi riguarda, lo metterei sul comma 10 dell'articolo 5, laddove si dice che l'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale. Ma, scusate un attimo, se uno è iscritto nel registro degli esercenti le professioni turistiche significa che possiede i requisiti necessari. Allora perché si richiede il rinnovo dell'iscrizione ogni tre anni? Se uno decide di non esercitare più la professione chiede la cancellazione dal registro, ma perché chi viene iscritto quest'anno, che ha la laurea, ha esercitato per tanti anni la professione, ha conseguito la specializzazione e superato l'esame, dopo tre anni deve rinnovare l'iscrizione? E se non presenta la richiesta entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza, cioè se dimentica di presentarla, viene cancellato dal registro con un colpo di spugna. Ma dove esiste? Allora anche l'artigiano o il geometra che dimentica di rinnovare l'iscrizione deve essere cancellato dall'albo!
Intanto qui non vedo oneri di iscrizione. E' probabile che sia una dimenticanza o una volontà politica - mi stupirei se fosse proprio così - il fatto che in questi registri ci si iscriva senza pagare annualmente qualcosa. Sarebbe la prima volta che in questa regione accade una cosa del genere. Ma vi sembra giusto un comma così concepito? Io non so a chi sia venuta in mente l'esigenza che entro sessanta giorni dalla scadenza sia presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e altri certificati per dire: "Guardate che io voglio essere iscritto per altri tre anni, perché sono sempre quel Nicola Rassu che aveva acquisito i diritti". Ma stiamo scherzando? Questa è un'assurdità bell'e buona, che non esiste da nessuna parte, che non ha ragione di esistere, Assessore! I professionisti di cui stiamo parlando saranno iscritti presso le Camere di commercio, oltre che nei registri regionali, e avranno un titolo e una collocazione nell'ambito delle diverse attività professionali, ma non c'è nessun registro alle Camere di commercio che preveda il rinnovo dell'iscrizione, a meno che non si vada contro le normative vigenti che regolano la materia. Quindi non capisco perché sia prevista una cosa del genere.
In alcune parti la legge deve essere approfondita, ma per far questo è necessario che la discutano in Aula tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione. Credetemi, è defatigante, oltre che assolutamente non stimolante, che intervengano solo gli esponenti della opposizione, nel loro pieno diritto di consiglieri regionali. Quando la minoranza interviene sui progetti di legge esitati a maggioranza in Commissione, per dare il suo contributo, credo che dia un esempio classico di opposizione costruttiva, positiva. Quindi è necessario ascoltare, rivedere, approfondire o, se del caso, rimandare questo provvedimento in Commissione, per qualche giorno, per poi riportare in Aula una legge completa in tutte le sue parti, rispettosa dei diritti di tutte le figure professionali che qui non sono contemplate e rispettosa anche del diritto dei cittadini di accedere alle professioni turistiche.
E' necessario riflettere su questo, senza paura di sbagliare, per non rischiare, come è successo altre volte, di riportare in Aula la legge qualche mese o addirittura qualche giorno dopo la sua approvazione, per rettificarla anche due o tre volte, proprio perché non si è ascoltato qualche consiglio positivo e fattivo della opposizione, che viene messa da parte come se non esistesse, come se non fosse rappresentata da consiglieri regionali eletti alla stessa stregua e con pari diritto e dignità dei consiglieri di maggioranza. Pare che l'opposizione, in questa legislatura sia oggetto di ostracismo, come se da questa parte non possano venire ed essere documentate delle posizioni che spesso sono molto, ma molto più coerenti, logiche e competenti di quelle che leggiamo in certi progetti di legge che arrivano in Aula e che, sinceramente, lasciano molto a desiderare.
Per cui, a parte questa parentesi personale un po' polemica, invito a rileggere bene questa legge, che non può essere modificata con soli tre emendamenti tra loro persino contrastanti. Basta leggerli, specialmente l'emendamento numero 2, credetemi, umilia tutti coloro che possiedono un diploma di laurea in materie attinenti al settore turistico. Mi riferisco ai laureati in scienze politiche con indirizzo turistico o in scienze forestali e quant'altro richiesto. Cosa vuol dire ciò che è scritto nell'emendamento numero 2, e cioè: "Alle parole 'quattro anni di esercizio regolare e professionale' si sostituiscono 'tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo'"? Vuol dire che tutto quello che è scritto ed è richiesto nell'articolo 7 per essere ammessi ai registri è una balla, perché l'emendamento numero 2, di fatto, annienta tutto. Trovo invece più consono e giusto l'emendamento numero 4, a meno che con l'emendamento numero 2 non si voglia dimostrare, collega Maninchedda, che ci sono dei casi specifici, quelli di cui parlava il collega Pisano e che io stesso ho richiamato poc'anzi. Ma allora bisogna precisarlo, perché se l'articolo resta così formulato, io intendo che per aver lavorato per tre o sei mesi, in due diverse stagioni, presso una struttura ricettiva, una cooperativa o quant'altro, ho diritto all'iscrizione. Mentre in un altro articolo è detto che per avere diritto all'iscrizione nei registri è necessario il possesso del diploma di laurea e, in caso di possesso del solo diploma di scuola media superiore, occorre aver frequentato un corso regionale di almeno 600 ore, con stage formativo ed esame finale di qualifica. Tutto questo nell'emendamento numero 2 non è previsto, anzi leggendolo alla lettera, questo emendamento smonta tutto.
Ecco perché c'è poca chiarezza in questa legge e io ritengo giusto e doveroso riflettere, verificare e rivedere, per dare alla Sardegna, come dicevano i colleghi Pisano e Moro, che mi hanno preceduto, e come suppongo sia anche nelle intenzioni del collega Maninchedda e degli altri colleghi della maggioranza, una legge completa, che rispetti il diritto di coloro che da anni svolgono una professione turistica a essere iscritti nei registri degli esercenti le professioni turistiche. Quindi, si venga incontro alle aspettative di tutti quei giovani che lavorano nelle cooperative come operatori turistici, che hanno frequentato i corsi regionali e giustamente hanno ricevuto una qualifica, ma si venga anche incontro a tutti quelli che pur avendo le specializzazioni e le professionalità necessarie in questa legge non solo non vengono citati, ma vengono completamente esclusi. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare la consigliera Corrias. Ne ha facoltà.
CORRIAS (D.S.). Signor Presidente, io non interverrò con la foga dell'onorevole Rassu, al quale vorrei soltanto ricordare, pur non avendo partecipato ai lavori della Commissione, che in Commissione evidentemente c'è stata discussione. Mi pare che i cambiamenti effettuati in Commissione siano visibili a occhio nudo e che dalla Commissione sia uscito un testo di legge profondamente diverso da quello iniziale.
Io provengo da un territorio dove, invece, questa legge è molto attesa, a differenza di quanto diceva qualcuno prima di me. E' molto attesa, in particolare, da un certo tipo di mondo, legato al turismo, che nella nostra regione ha fatto registrare, in questi anni, una crescita tumultuosa e disordinata. Il legislatore è stato, diciamo, assente, distratto, comunque superficiale. E pur essendo il turismo un segmento essenziale, se non uno dei volani più importanti per la nostra economia, si è lasciato che proliferassero usi, ma soprattutto abusi inconciliabili con un assetto che vedesse uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti del settore.
Il riordino di questo comparto è pertanto un passo imprescindibile di adeguamento alla realtà attuale da parte dell'organizzazione pubblica del turismo, in una logica di sviluppo globale del territorio e di valorizzazione delle peculiarità locali. Non sfugge, peraltro, che tale settore è di grande interesse per iniziative innovative nel campo del lavoro autonomo e della creazione d'impresa, in grado di far leva sulle nostre risorse ambientali, storico-monumentali e culturali.
Altrettanto evidente è la nostra peculiarità. Nella nostra regione ci sono territori con caratteristiche che consentono l'impostazione di strategie di sviluppo differenziate. Pur in presenza di tratti comuni, infatti, prevale ora l'aspetto culturale, ora quello archeologico-naturalistico e minerario, ora quello ambientale; vi sono inoltre i percorsi enogastronomico e le tradizioni, in un mix interessante di offerte ricche e variegate. Il momento attuale segna la transizione da una fase di sfruttamento incontrollato del territorio a una gestione dello stesso che lo faccia diventare valore economico, ma all'insegna della sostenibilità e della durevolezza a vantaggio delle generazioni future, attraverso un migliore, adeguato e regolato utilizzo delle risorse naturali, storiche e artistiche e insieme alla ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo economico, allo scopo di valorizzare la nostra cultura plurimillenaria attraverso la creazione e la crescita di professionalità nuove, qualificate e di grande valore.
Il mercato turistico sta attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento ai nuovi modelli di organizzazione e di consumo dei prodotti turistici, appunto. In risposta a queste trasformazioni l'offerta turistica si vede proiettata in una condizione di competitività globale, ovvero in un contesto in cui ci si deve misurare non più solo con la concorrenza dell'operatore più vicino, ma con quella dei paesi e delle aree meglio organizzate.
Questa legge si muove all'interno di questa inedita logica e costituisce una sfida. L'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di rispondere a questa sfida: riqualificazione dell'offerta professionale turistica, certezza nelle competenze, eliminazione e sanzione dell'abusivismo e quindi, come scopo ultimo, salvaguardia e valorizzazione del nostro territorio. Obiettivo primario, appunto, è la disciplina e la distinzione delle attività professionali del settore, avendo come finalità la promozione dell'immagine della Sardegna in Italia e all'estero. Finalità raggiungibile innanzitutto con il miglioramento effettivo della qualità dell'accoglienza, della tutela e dell'assistenza ai visitatori, che vale molto più di qualsiasi campagna promozionale mediatica.
Un'altra peculiarità della legge è la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative per l'accesso alle professioni, con anche una più efficace coordinazione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali grazie alla promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e l'aggiornamento continuo dei soggetti addetti ai servizi del comparto.
Il disegno di legge si inserisce, pertanto, all'interno della programmazione regionale, che vede nel turismo sostenibile un modello di sviluppo non contingente, ma di lungo respiro, per il quale la conoscenza dei luoghi, della storia, degli eventi, delle dinamiche culturali, insomma di tutto ciò che ha concorso a costruire la nostra identità è innanzitutto un patrimonio di cui coloro che hanno il compito di informare e guidare i visitatori debbono nutrirsi e appropriarsi. Molti professionisti della nostra regione hanno già raggiunto tale obiettivo; questa legge non fa altro che favorire un percorso ordinato e regolato. E' doveroso, però e pertanto, affermare che non basta la buona volontà dimostrata in questi anni da tutti gli operatori, accompagnatori e guide che, pur in assenza di un quadro legislativo chiaro di riferimento, hanno fornito un servizio essenziale per la valorizzazione della nostra terra. Di fronte alla sempre più agguerrita competitività tra territori, Regioni e Stati, occorre agire e misurarsi anche in questo settore con serietà, rigore e competenza sempre più alta, con un'offerta di standard flessibile e adeguata al tipo di domanda sempre più esigente, spesso specialistica e specializzata. La risposta dev'essere di pari livello. Ecco perché è necessario investire molto per favorire un percorso formativo all'altezza della domanda ed è altresì necessario che gli esami per l'accesso a tali professioni siano seri e rigorosi. Nel contempo vi è ancor più l'imprescindibile necessità di precisare le modalità attuative dei bandi per il rilascio dell'attestato previsto dall'articolo 4, poiché il blocco della situazione si è avuto, di fatto, con la disapplicazione della legge numero 26 del 1988. Tale disapplicazione ha impedito l'accesso alla libera professione di tanti che, pur essendo in possesso delle qualifiche previste in legge e ottenute anche grazie a corsi regionali appositi, non sono mai stati messi nelle condizioni di partecipare all'esame, non essendosi mai insediate e non essendo mai diventate operative le commissioni giudicatrici d'esame di cui alla stessa legge.
Per concludere, l'irripetibilità e l'unicità sono le caratteristiche del nostro territorio. Esse devono costituire la premessa per il dispiegarsi di un sostegno serio, concreto e alto verso un tipo di accoglienza consapevole di questa unicità, con professionisti capaci di trasmettere, a quelli che devono diventare viaggiatori e visitatori attenti e rispettosi, la magia dei luoghi, la molteplicità di sensazioni, possibilmente trasformando la vacanza in un'esperienza irripetibile e unica come i luoghi visitati. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Dedoni. Ne ha facoltà.
DEDONI (Riformatori Sardi). Signor Presidente, credo che questa legge sia stata approvata dalla Commissione con l'astensione della minoranza. Questo perché, come ricordava qualche collega, l'opposizione non ha mai inteso fare ostruzionismo, bensì dare un contributo alla formazione delle leggi, possibilmente nel modo più giusto ed equo, cercando di migliorare la proposta iniziale per renderla rispondente alle esigenze della gente e a ciò che le professioni turistiche richiedono.
Io mi interrogo, allorquando anche solo una delle figure professionali citate dal collega Pisano non è trattata in questo testo, se noi, oggi, facciamo un'azione opportuna licenziando una legge che non contempla, per esempio, la figura professionale del direttore d'albergo. Mi interrogo anche su quanto il collega Rassu metteva in evidenza, cioè sulla contraddizione presente tra alcuni emendamenti della maggioranza. Mi auguro che queste cose non vi siano in legge e auspico che la maggioranza apra una riflessione e, se del caso, porti a compimento un'opera di miglioramento della normativa che abbiamo in disamina in questo momento.
La collega che mi ha preceduto ha detto che il turismo in Sardegna ha avuto un percorso tumultuoso, disomogeneo e disorganico. Può anche essere così, ma oggi assistiamo al rifiuto di dare al nostro settore turistico l'opportunità di avere un giusto sviluppo. Se qualcuno analizzasse anche solo quello che è avvenuto con l'introduzione della nuova imposta sulle unità da diporto, che ha determinato un significativo calo di presenze nei porti sardi, capirebbe che oltre al problema delle professioni turistiche probabilmente esistono a monte altri problemi di maggiore intensità. Mi si dice che una barca di grandi dimensioni porta un certo reddito dovunque vada, perché c'è a bordo qualcuno che ha grandi possibilità finanziarie. Quello che sto dicendo lo si legge su pubblicazioni a livello europeo, quindi io posso essere smentito qui, ma sono da smentire anche i dati riportati in quelle pubblicazioni. Noi, invece, agevoliamo quelli che arrivano con il pulmino o con la roulotte, che tutto fanno tranne portare danaro, perché arrivano carichi di tutto e non solo non spendono, ma aggravano le spese della nostra regione, perché per esempio lasciano i rifiuti e certamente non danno le garanzie che sono invece offerte da un grande albergo o dal turismo organizzato. Dovremmo riflettere su questo, dovremmo riflettere!
La normativa che oggi stiamo discutendo disciplina semplicemente alcune professioni turistiche, quindi riguarda una parte di una tematica più generale che viene normata, diciamo, d'assaggio, perché strada facendo potranno essere necessarie delle modifiche sostanziali, ma non vorrei che qualcuno si riempisse la bocca parlando di grandi innovazioni nel settore turistico, perché ben altra cosa è individuare adeguate figure professionali che, per esempio, indirizzino su nuovi segmenti del turismo.
In altra circostanza ho presentato una proposta di legge relativa al finanziamento delle aviosuperfici e degli aeroclub, tenendo a mente che sono segmenti innovativi del turismo che favoriscono un'alta presenza turistica in Sardegna e non vengono sfruttati come invece avviene negli Stati Uniti d'America, o in altre parti d'Europa. Guarda caso, a noi pare che si stiano finanziando nuovi campi da golf a Villanovaforru e dintorni e nelle vallate del Nuorese. E siccome chi viene per giocare a golf generalmente si sposta con aerei privati, paga il relativo pedaggio e paga anche lo scotto della mancanza di possibilità di avvicinamento alle zone di relax, così come ipotizzate dal presidente Soru nelle sue dichiarazioni programmatiche. Non sono infatti io ad averlo detto, se non vado errato è stato il presidente Soru, e sembra che qualcuno, distrattamente, non abbia colto bene il fatto che tra le ultime vigne della Valle d'Isalle vorrebbe realizzare qualche campo da golf. Politica che potrei anche apprezzare, ma che non darà alcun risultato se resta un fatto isolato, se non si offre un servizio adeguato, se non si garantisce la presenza delle necessarie infrastrutture e di figure professionali adeguate. Non ci si può accontentare del fatto che chi viene da noi si innamora della Sardegna nel vedere belle montagne, mari incantevoli, panorami eccezionali, vestigia storiche importanti, reperti archeologici straordinari. Occorre capire che c'è un servizio da offrire, che si deve accudire l'ospite, garantire la giusta professionalità e non soltanto una fredda e arida informazione.
Allora mi chiedo: avevamo l'opportunità di affrontare ben altro che questo povero riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e servizi. E servizi, che poi sono un punto base! Ma quello che duole ancor più, se si va alle ultime pagine di questo testo di legge, è che non si capisce quale sia la sostanza, la disponibilità finanziaria per gestire anche questo poco. Francamente non ho colto questa disponibilità e non ho neanche capito granché sugli istituti di alta formazione professionale che dovrebbero affiancare le università. Non lo dico perché è scritto in legge, lo dico perché è la solita chiacchiera del presidente Soru: bisogna fare alta professionalità, bisogna fare alta formazione professionale, bisogna dare uno sbocco a quelli che hanno frequentato l'università.
CUGINI (D.S.). Cosa c'entra Soru, è Maninchedda che l'ha presentato!
DEDONI (Riformatori Sardi). Paolo Maninchedda ha scritto la relazione su questa legge, che è piccola in sé, ma abbraccia un tema molto vasto che il relatore non ha toccato, giustamente, e che invece tocca, caro Cugini, sistematicamente il tuo Presidente, il Presidente di questo centrosinistra, chiaro?
E al di là dei danari, perché non far rientrare, all'interno di questa legge, anche le Pro Loco, che hanno dimostrato, sino a oggi, di avere grandi capacità professionali e che sono dimenticate, misconosciute e spesso taglieggiate? Perché non occuparsi anche di queste associazioni, magari presentando qualche emendamento in occasione della discussione della finanziaria? Non sono anche quelle figure professionali che hanno dato delle opportunità ai nostri paesi, che fungono anche da guide turistiche laddove non ci si può permettere di averne? Avviene anche questo.
Allora, potremo fare tutte le chiacchiere possibili e immaginabili, ma senza adeguate infrastrutture che consentano ai vari segmenti del turismo di progredire, non costruiremo certamente niente di positivo e non daremo nessun vantaggio alle professioni turistiche che vogliamo oggi riordinare.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
(Interruzione del consigliere Ladu)
PRESIDENTE. Lo dica al microfono, onorevole Ladu, per cortesia.
LADU (Forza Paris). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggia la richiesta il consigliere Artizzu.)
PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale, con procedimento elettronico.
(Segue la verifica)
PRESIDENTE. Sono presenti 63 consiglieri.
(Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Atzeri - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cassano - Cerina - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Dedoni - Fadda - Floris Mario - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - La Spisa - Ladu - Lai - Lanzi - Licheri - Liori - Manca - Maninchedda - Marracini - Marrocu - Masia - Moro - Orrù - Pacifico - Petrini - Pinna - Pisano - Pisu - Pittalis - Porcu - Randazzo Alberto - Randazzo Vittorio - Rassu - Sabatini - Salis - Sanciu - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Matteo - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Serra - Uggias - Uras - Vargiu.)
Poiché il Consiglio è in numero legale, possiamo procedere con i lavori.
E' iscritto a parlare il consigliere Oscar Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI OSCAR (Gruppo Misto). Signor Presidente, la discussione che stiamo affrontando oggi riporta una tematica che sta a cuore a tutti noi, ma che non sempre tutti noi affrontiamo con lo stesso metro di valutazione. Abbiamo ascoltato una serie di interventi che ne sono la chiara dimostrazione.
Parliamo di professioni turistiche ed ecco comparire quella parolina magica, che non è né di destra né di sinistra e che rappresenta un settore che potrebbe essere il perno dell'economia sarda. Parliamo di turismo, parliamo di un'attività che questa Giunta ha dichiarato di voler incentivare e promuovere, e per farlo ha attivato tutta una serie di politiche che possiamo comunque riconoscere o anche, diciamo così, disattendere o non riconoscere. Fatto sta che vi è, da parte della Giunta, un'attività in continua evoluzione. Ed è proprio in quest'ottica che rientra anche questa legge sul riordino delle professioni turistiche. Io riconosco, chiaramente, che lo scopo è nobile ed è sacrosanto il principio di mettere ordine in un settore che oggi ha grosse difficoltà, però, ancora una volta, le vostre buone intenzioni rischiano di impantanarsi in uno stagno di norme e di controsensi che, se non impediscono, di certo non agevolano la concretizzazione delle stesse. La vostra legge, infatti, per come è strutturata in realtà non migliora la situazione, non offre nessuna novità. A onor del vero, va detto che qualche cambiamento è stato fatto, e riteniamo che questo fosse assolutamente necessario per una maggiore chiarezza delle norme che regolamentano il settore turistico.
Nella vostra proposta sono comunque numerosi gli aspetti che si sarebbero dovuti affrontare con un approccio differente. La vostra normativa per alcuni versi appare carente, per altri invece eccessivamente complessa, e l'obiettivo iniziale si perde per strada: anziché agevolare chi svolge queste professioni, voi finite addirittura per complicare la vita ad alcuni. Poi spiegherò meglio per quale motivo.
Dovremmo avere chiaro in mente che il nostro compito e, sì, quello di regolamentare, ma è soprattutto quello di favorire lo sviluppo della nostra terra, di creare occupazione e facilitare l'accesso nel mondo del lavoro. Invece, con tutta questa pappardella di norme che ci avete presentato oggi si ottiene l'effetto contrario: si parte con l'intenzione di riqualificare l'offerta professionale turistica, ma l'unico risultato che si raggiunge è quello di infliggere un altro pesante colpo al turismo. E di questi tempi non è che se ne senta proprio il bisogno! Penso alla geniale trovata, ma questo lo hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, della tassa sul lusso, che ha quasi messo in ginocchio gli operatori turistici delle coste, oppure al fallimento del provvedimento che prevedeva la chiusura festiva dei negozi, problema fortunatamente risolto con l'ultima legge approvata da questo Consiglio regionale.
Per non parlare del sigillo che avete messo con il Piano paesaggistico regionale, e parlo di sigillo nel senso pieno del termine, dal momento che avete tarpato le ali a ogni possibilità di crescita concreta. Ora siamo arrivati al capolinea. Avete scritto una pagina, diciamolo pure, non troppo felice per la Sardegna, sia per le ripercussioni sullo sviluppo futuro sia per la politica portata avanti e per i metodi, passatemi il termine, da regime che avete utilizzato. Possiamo dire che è una vera disfatta, continueremo a dirlo e sarà realmente così se continuerete ad agire in questo modo. E non ci resterà che suonare il requiem per un settore che dovrebbe essere, invece, trainante per la nostra economia.
Finora vi siete nascosti dietro la facciata indiscutibile della tutela del paesaggio, ne hanno parlato tutti i colleghi di maggioranza che sono intervenuti, ma è un'assurdità non riuscire a coniugare salvaguardia e sviluppo. Ve lo ripetono anche i giornali, che ogni giorno segnalano che il livello di gradimento delle vostre scelte da parte della gente è sempre più basso. Ma tutto ciò a voi non interessa. La vostra filosofia politica è tutta da interpretare e l'aspetto più grave e paradossale è che resta un enigma anche per alcuni colleghi di questa maggioranza. Nei corridoi se ne parla tanto, poi si arriva in Aula e nessuno ha il coraggio di esternare il suo reale pensiero.
Tornando al merito di questo testo di legge, molto probabilmente il cappello del mio intervento non l'ha seguito nessuno dei colleghi, ma credo che sia normale e logico che questo succeda all'interno di quest'Aula. La seconda parte riguarda realmente il disegno di legge in discussione e siccome noi non abbiamo nessuna intenzione di presentare ulteriori emendamenti, che sono inutili e faticosi da predisporre, tanto alla fine nessuno li prende in considerazione oppure non vengono approvati per partito preso, voglio segnalare, magari al relatore che è un po' più attento degli altri, alcuni aspetti. Io mi limito a segnalarli, poi sarà la maggioranza a decidere se accoglierli o eventualmente respingerli.
Faccio subito l'esempio della disciplina transitoria dell'accesso alla professione. Siamo al comma 1 dell'articolo 7. A me sembra sinceramente un'esagerazione richiedere il requisito di un'esperienza quadriennale per essere iscritti di diritto nei registri, qualora non si fosse in possesso dell'abilitazione per l'accesso all'albo. Questa è sinceramente una voce fuori dal coro. Tutte le altre Regioni hanno previsto tre anni di esperienza, non capisco perché la Sardegna abbia invece la necessità di prevederne quattro. Spero che la maggioranza capisca che magari è il caso di riportare questo termine a tre anni.
Non finisce qui: ciò che mi ha lasciato sinceramente maggiormente perplesso è l'aver scoperto che nella disciplina transitoria non sono stati inclusi coloro che hanno frequentato corsi con tanto di esame finale di qualifica, stage formativi e persino corsi riconosciuti e finanziati dalla Regione Sardegna, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Unione Europea. Credo che siano tutti titoli riconosciuti e requisiti validi per poter essere inseriti nei registri professionali.
Infine, a proposito della formazione professionale, perché prevedere, al comma 3 dell'articolo 7, ulteriori esami per l'iscrizione al registro? A mio avviso, chi è già in possesso di una qualifica rilasciata da un ente di formazione professionale, per giunta dopo aver sostenuto un esame finale di abilitazione, dovrebbe essere iscritto d'ufficio, senza dover sostenere altre prove. Dovete spiegarmi perché vi è la necessità di fargli fare un'altra prova. Io non vedo sinceramente una valida ragione, se non quella di complicargli la vita. Ed è paradossale che poi veniate a parlare di liberalizzazione! Forse volete scimmiottare, passatemi il termine, il Governo nazionale, che parla tanto di liberalizzazione in una presunta politica di apertura, però in realtà qui la liberalizzazione ha il sapore del classico fumo negli occhi.
Al comma 7 dell'articolo 5 propongo un emendamento, o meglio suggerisco una modifica. Questo comma dice che coloro che esercitano la professione di guida turistica e che siano abilitati all'esercizio in altre Regioni o Paesi membri dell'Unione Europea per potersi iscrivere nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali-museali e naturalistiche dell'Isola e soprattutto devono superare un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale. A me tutto questo sinceramente sembra stridere con la normativa europea sulla libera circolazione delle merci e delle persone, cioè bisogna dare la possibilità a chi ha esercitato la professione all'interno dell'Unione Europea di lavorare e agire anche nel nostro territorio. Non è un'invenzione, è chiaramente un suggerimento a favore di chi già opera in questo campo. Da questo si deduce che si va quasi in direzione opposta alla liberalizzazione, tant'è vero che, in questo caso, avete addirittura inserito nuovi e inutili esami che io, sinceramente, eviterei.
Credo che questi piccoli suggerimenti sottolineino il fatto che questa legge è importante e deve essere comunque approvata, però realmente a tutela delle professioni turistiche e di tutti quegli operatori che oggi lavorano in questo settore nel nostro territorio. Non dico che debba essere una legge a sanatoria, ma quasi. Questo deve essere il concetto.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). Signor Presidente, io speravo che oggi il dibattito sarebbe stato incentrato sul merito di questa legge, che io reputo importante anche per la capacità che, a nostro avviso, hanno avuto la Commissione e l'Assessore competente per materia di migliorarla notevolmente, chiarendone meglio gli obiettivi. Credo, però, che ogni tanto occorra rispondere ad alcune affermazioni singolari che vengono fatte in quest'Aula, e che un collega del centrodestra che non è più in questo Consiglio regionale, l'onorevole Oppi, usava definire farlocche. Sentiamo parlare di disfatta del turismo, del fatto che noi avremmo tarpato le ali al turismo, di livello di gradimento sempre più basso. Possiamo anche fare a chi le spara più grosse, però credo che ogni tanto dovremmo avere la bontà di fare riferimento a qualche dato certo. Allora, in base alle ricerche fatte dalle Università di Cagliari e Sassari, i dati relativi alle presenze e agli arrivi ci dicono che non abbiano affatto tarpato le ali al turismo, non so neanche se gliele potessimo tarpare. Forse il potere di bloccare i turisti negli aeroporti e di chiudere gli alberghi non ce l'abbiamo! Non so se sia per merito di questa maggioranza, ma di certo il turismo in Sardegna cresce; crescono gli arrivi e crescono le presenze a maggio, a giugno e a luglio, nei mesi di punta e nei mesi di spalla. Io ogni tanto lo ripeto, ma è chiaro che non posso rispondere a tutte le affermazioni farlocche, mi sono quindi dato una regola: ogni tre "farlocche" rispondo citando qualche dato.
Si parla di livello di gradimento sempre più basso, ma è chiaro che se si interpella l'amico o il compagno di partito, cioè ci si crea un campione di rilevazione su misura, probabilmente si ottiene il risultato desiderato, e quindi il livello di gradimento di questa Giunta rilevato in questo modo precipita, probabilmente è sempre stato basso ed è rimasto basso. Invece, i rilevamenti de "La Nuova Sardegna" e de "Il Sole 24 Ore" ci dicono che il livello di gradimento di questa Giunta è rimasto assolutamente uguale, nonostante siano trascorsi due anni difficili, in cui abbiamo fatto riforme profonde, soppresso enti, risanato una Regione che presentava 1 miliardo e 200 milioni di deficit all'anno; risanamento avvenuto con sacrifici, quindi senza spese clientelari, ma puntando al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Dopo due anni di politiche difficili, non clientelari, in cui sicuramente non abbiamo applicato politiche di spesa, il gradimento di questa Giunta, ripeto, è rimasto uguale.
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Colleghi, ognuno ha potuto esprimere il suo pensiero liberamente, consentiamolo anche all'onorevole Porcu.
PORCU (Progetto Sardegna). Io credo che alle affermazioni farlocche si debba rispondere con dati e cifre. Se abbiamo dati e cifre, citiamoli.
(Interruzioni)
Io ho ascoltato i colleghi con attenzione e mi permetto di rispondere citando dei dati. Non mi risulta che la rilevazione de "Il Sole 24 Ore", che dice che il gradimento di questa Giunta è pari al 50 per cento, come nel 2004, sia di parte. Quindi possiamo parlare di tutto, ma noi amiamo parlare attraverso i dati, e forse è per questo che avete qualche difficoltà a svolgere il vostro ruolo.
Entrando, invece, nel merito della legge, credo che ci sia un equivoco di fondo. E mi dispiace che questo equivoco di fondo, in qualche modo, veda partecipe anche il collega Pisano - che adesso è al telefono, glielo racconterà il collega Dedoni -, il quale tra l'altro ha svolto un ruolo estremamente utile e costruttivo in Commissione, poi forse si è lasciato prendere dalla necessità di mostrare in Aula, in una condizione diversa, la sua contrarietà alla legge per posizione di parte. A me era sembrato, potrei sbagliarmi, che proprio con l'accordo del collega Pisano avessimo deciso che questa legge doveva uscire dall'ambiguità. Non poteva, cioè, essere una legge sulle professioni turistiche, perché avrebbe riguardato l'universo mondo e probabilmente anche cose che una Giunta e una maggioranza non dovrebbero affrontare con legge, ma doveva più modestamente, più concretamente e più efficacemente riguardare esclusivamente l'accompagnamento turistico, in attesa, se lo ritenessimo opportuno - e noi lo riteniamo opportuno, sempre concordandolo con i colleghi della minoranza, e quindi anche con il collega Pisano - di predisporre una legge organica di rilancio del turismo, valutando come migliorare la qualità dell'offerta turistica, come far sì che il turismo abbia ricadute sulla nostra economia e come le strutture ricettive possano promuovere i nostri prodotti e i nostri servizi. Quindi, siccome tutto questo non lo possiamo disciplinare con questa legge, perché richiederebbe un dibattito più ampio, un lavoro più impegnativo, abbiamo detto, più modestamente, ma più concretamente ed efficacemente: "Occupiamoci delle professioni turistiche".
E qui vengo alla seconda ambiguità: professioni e non professionalità. Ho l'impressione che qualche collega, compreso Nicolò Rassu, mi permetto - anche lui è al telefono, forse è per questo che c'è difficoltà a recepire queste questioni, se ci si attarda al telefono anche nei dibattiti che avvengono in Commissione o in altri momenti -, non abbia capito che questa legge parla di professioni e non di professionalità. E' chiaro che le professionalità nel turismo sono infinite: dal banconista, al receptionist, alla persona che si occupa di income, di outgoing, al direttore d'albergo, al direttore di marketing, a chi si occupa di comunicazione e chi più ne ha più ne metta. Oggi, ci occupiamo di professioni turistiche, cioè della possibilità di normare delle attività che sono indipendenti dalla struttura in cui vengono esercitate, per cui il singolo professionista, in quanto detentore di una partita IVA, può fatturare una singola prestazione. Professioni e non professionalità, ripeto, quindi non abbiamo l'aspirazione di normare le professionalità, chiariamocelo molto bene questo, perché se no non ci intendiamo sugli obiettivi di questa legge.
Da questo punto di vista, è vero che c'è un'incongruenza in questa legge. E qual è questa incongruenza? Non c'entra niente con questa legge il direttore delle agenzie di viaggio, perché dunque c'è una norma sui direttori delle agenzie di viaggio in questo testo? Perché esisteva una normativa regionale che faceva riferimento a una normativa nazionale e che rendeva molto difficile diventare direttore di agenzia di viaggio. Per cui, in Sardegna, assistevamo alla curiosa importazione di direttori di agenzia di viaggio. Abbiamo quindi ritenuto, pur sapendo che questa è una norma intrusa, che non c'entra nulla col testo della legge, lo ammettiamo pubblicamente, che questa legge fosse l'occasione per fare una cosa buona e giusta, anche perché le agenzie di viaggio ci dicevano che chiamare direttori da fuori è piuttosto oneroso. Abbiamo ritenuto di eliminare l'assurdità di dover sostenere esami, fare cose complicate, che costringeva molte agenzie di viaggio della nostra regione a far arrivare i direttori da fuori. Ha ancora senso, oggi, la figura del direttore di agenzia di viaggio? Secondo me no, è una figura che addirittura non esiste, è obsoleta, fa parte del passato. Attualmente, un'agenzia di viaggio è qualcosa di molto più complicato; non basta un direttore, ci vuole un mix di figure professionali che si occupino di predisporre pacchetti viaggio per chi parte e per chi arriva, che si occupino di comunicazione, di marketing, di logistica, di vendita di servizi alberghieri, di servizi personalizzati, del turismo congressuale, del turismo legato ai premi, agli incentive che le aziende richiedono sempre più.
Oggi come oggi, quindi, non ha nemmeno senso il titolo di direttore di agenzia di viaggio. E' una figura ormai scomparsa, semplicemente ci siamo liberati di un fardello che gravava, per un fatto formale, sulle agenzie di viaggio, che attualmente sono una cosa ben diversa da una vetrina con quattro depliant e uno pseudodirettore. Abbiamo ritenuto, e credo che molti colleghi lo sappiano, anche del centrodestra, di eliminare un orpello, un qualcosa di obsoleto che appartiene al passato. Noi non riteniamo che la presenza di un direttore di agenzia possa in alcun modo assicurare che quella agenzia funzioni e offra buoni servizi. Ci vuole ben altro che la figura professionale prevista in questa legge! Spero che con questo ci siamo chiariti. Non stiamo parlando di una legge finalizzata a rilanciare la qualità dei servizi turistici o il turismo nel suo insieme in Sardegna; stiamo parlando di una legge più modesta, più semplice, più definita, che parla di professioni e non di professionalità.
Allora, entrando nel merito di una legge che parla di professioni turistiche di accompagnamento e non di professionalità, non mi dilungo sul fatto che sia improprio che essa debba certificare come deve essere scelto il direttore d'albergo, perché sarebbe assai strano che una legge entrasse nel merito di come una struttura imprenditoriale crea valore per i propri clienti. Semmai una legge può indicare, per il consumatore finale, la qualità di un servizio e far sì che le aziende adottino criteri di certificazione di qualità, per cui il cliente sa di avere una garanzia rispetto al servizio erogato, che deriva da un ente certificatore terzo, che sancisce che un certo standard viene raggiunto. Di questo passo, se dovessimo seguire il ragionamento del collega Rassu, non ci limiteremmo a definire la figura del direttore d'albergo, ma un domani, qualche altro collega che si occupa di industria potrebbe decidere che va normata la professione di direttore di produzione o di direttore di marketing e dal turismo passeremmo a definire le professioni esistenti in ogni singolo settore economico e in ogni singola tipologia di azienda. Quindi, per favore, state parlando di una cosa che non conoscete! Se parlate in questi termini evidentemente non conoscete l'argomento!
Credo che questa sia una legge moderna e flessibile e bisogna dare atto all'Assessore e alla Commissione di aver lavorato bene, riportando a grande coerenza un testo che presentava delle ambiguità e toccava più settori. Questa è una legge flessibile, perché correttamente, laddove si parla, per esempio, di guida turistica sportiva, si è rinunciato a elencarne tutti i tipi, sapendo che le discipline turistico-sportive si arricchiscono di una nuova disciplina ogni anno e quindi è inutile parlare di speleologia se poi viene fuori l'istruttore o lo specialista di kitesurf, quello che fa torrentismo, quello che fa canyonismo o bungee jumping, cioè che si butta dalle montagne sorretto da un elastico.
Credo che questa legge sia riuscita a individuare tre grandi categorie in maniera corretta: la guida turistica culturale, la guida ambientale-escursionistica, che accompagna in ambienti terrestri o acquatici e la guida turistica sportiva, per la quale gli elementi di cultura generale sono meno importanti di quelli tecnici, perché si mette in gioco, a volte, anche la sicurezza delle persone, e non c'è nessuna università, come inizialmente il testo suggeriva, che possa certificare alcuni aspetti tecnici. Ne cito uno semplicissimo: la guida ambientale-escursionistica deve saper prevedere il tempo, deve capire se sta per piovere, deve sapersi orientare al buio, deve sapersi orientare in un ambiente montano desolato, deve saper ritrovare l'acqua e saper leggere una cartina topografica. Ora, mi dovete spiegare qual è l'università che possa certificare queste competenze. La risposta è: non esiste. Per cui il lavoro che è stato fatto, anche ascoltando le varie associazioni di categoria e, finalmente, i professionisti del settore, è stato quello di recepire ciò che nel mercato già esiste, eliminando degli orpelli, dei fardelli inutili. Quindi, credo che questa legge sia assolutamente moderna e flessibile e si presti ad aggiornamenti continui, man mano che emergeranno nuove professionalità e ci sarà l'esigenza di nuovi registri.
Da questo punto di vista mi viene da sorridere ricordando quanto ha detto il collega Rassu, che giustamente si attarda al telefono, perché probabilmente, esaurito il suo intervento, è meno interessato a seguire il resto del dibattito. Il fatto che un registro vada rinnovato ogni tre anni è uno degli elementi innovativi fondamentali della legge; è l'elemento più qualificante della legge, perché questa non è una legge corporativa, che difende gli interessi di chi rende il servizio, ma è una legge che vuole regolamentare un'attività e tutelare invece chi il servizio lo riceve. Per cui è sacrosanto che l'iscrizione al registro sia rinnovata, anche perché ogni associazione di categoria che si occupa di attività di questo genere prevede corsi di aggiornamento e rinnovi. Perché, collega Rassu? Perché cambiano i materiali, cambiano le tecniche, ci si aggiorna, ci si adegua, le attrezzature di sicurezza vanno continuamente rinnovate, ci sono informazioni che i professionisti del settore devono conoscere e questi aggiornamenti si traducono in maggiore sicurezza, in maggiore serenità, in un servizio migliore per i clienti. Quindi non è possibile che il registro sia per sempre. Anche oggi, le stesse associazioni di categoria, gli stessi professionisti del settore, giustamente, rinnovano i propri registri, le proprie adesioni sulla base dei corsi di aggiornamento. La legislazione europea che non prevede, come in Italia, albi che valgono per sempre, che poi creano sfaceli. Noi sappiamo che uno degli obiettivi del nostro Governo di centrosinistra è anche quello di smantellare gli albi. Ma gli albi fanno riferimento ad associazioni di autoregolamentazione dei professionisti di una categoria che danno al mercato la garanzia che continuano a svolgere la professione e in maniera adeguata, aggiornandosi periodicamente. Quindi, stiamo parlando di un elemento qualificante di questa legge, che non ci è sfuggito, onorevole Rassu, perché questa legge nasce con la finalità di tutelare chi fruisce del servizio ed è pertanto importante qualificare, registrare e anche inserire gli elementi di formazione presenti in questa legge, per far sì che i nostri operatori siano sempre all'altezza, siano sempre adeguati e siano posti nelle condizioni di offrire il miglior servizio possibile.
Direi, quindi, che questo è uno degli elementi che rendono questa legge sicuramente importante. Ci sono aspetti critici che solleveranno discussioni, non ce lo nascondiamo. Per esempio, il turismo è competenza esclusiva della Regione, che può normare in materia anche attraverso l'imposizione di nuove tasse. Tra l'altro la politica di questa maggioranza e di questa Giunta che sta ricevendo il maggior consenso popolare in Sardegna è quella che ha previsto l'imposta sulle seconde case. Se prendiamo il sondaggio de "La Nuova Sardegna", guarda caso la cosiddetta tassa sul lusso riceve il 60 per cento dei consensi. Allora, c'è sicuramente un problema, perché noi sappiamo che nella esposizione della legge abbiamo probabilmente evitato di scontrarci su quello che abbiamo ritenuto essere un monopolio ingiustificato delle guide alpine, e cioè l'accompagnamento in escursioni montane. Infatti, proporrò un emendamento alla declaratoria delle caratteristiche della guida ambientale-escursionistica, per chiarire che questo tipo di guida è altra cosa rispetto alla guida alpina ed è escluso l'accompagnamento in montagna con uso di attrezzature tecniche. Sappiamo, però, che le guide alpine verranno alla carica, perché purtroppo la loro lobby è molto forte, tant'è che esiste una legge che impedisce ai nostri operatori di accompagnare i turisti su percorsi come Selvaggio Blu, nel territorio di Baunei, di cui è stata sindaco la collega Corrias. Cioè esiste una legge nazionale che, di fatto, impedisce ai nostri operatori specializzati di accompagnare i turisti sul Selvaggio Blu, che forse è l'itinerario più bello esistente in Sardegna. Questo è un punto su cui ci scontreremo, ma credo che questa legge lo affronti bene e in qualche modo sia a prova di ricorso o impugnativa per incostituzionalità.
Altri aspetti legati alla flessibilità provocheranno dei ritardi, dobbiamo dirlo. La necessità, per esempio, di stabilire le aree tematiche per le guide turistiche sportive e quindi di indicare delle linee guida, di stabilire le modalità attraverso le quali questi professionisti potranno iscriversi ai registri, nonché il previsto parere della Commissione provocheranno dei ritardi. In particolare per quanto riguarda le guide turistiche sportive questa legge prevede un eccesso di burocrazia, da un certo punto di vista, ma questo è il prezzo da pagare perché avere una legge flessibile. Probabilmente, una volta che il sistema partirà e avremo i registri per aree tematiche, sarà possibile tornare su questi aspetti e magari rimandare tutto a un regolamento o individuare un modo ancora più immediato per velocizzare, per esempio, la definizione di nuove aree tematiche.
Per concludere, signor Presidente, colleghi, io credo che questa sia la migliore legge possibile nelle condizioni date. E' una legge che aprirà prospettive nuove per lo sviluppo del turismo in Sardegna, specie nelle zone interne, e darà nuova dignità ai tanti operatori che da anni lavorano nel settore. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, il dibattito che si è svolto stasera su questa legge è estremamente interessante per me. Devo dire che negli interventi iniziali, l'onorevole Maninchedda ha ben esposto i principi di questa legge e l'onorevole Mario Bruno ha fatto un excursus su tutto quello che è stato fatto in questi due anni e mezzo per quanto riguarda il turismo, quindi sulle azioni di riforma che sono state portate avanti e di cui questa legge, che non sarà una grande legge, ma tratta una piccola parte del problema turismo in generale, è parte integrante. E secondo me questo è un aspetto estremamente importante.
Devo anche dire che l'onorevole Porcu, che ha chiuso la serie degli interventi, ha fatto chiarezza su alcune incomprensioni che ho colto negli interventi di molti consiglieri, relative a delle problematiche poste dalla legge. Io credo che sia stato fatto un lavoro estremamente importante su un tema di grande rilevanza, e questa legge, seppure non regolamenta tutto il settore turistico, tocca un problema che in Sardegna è grave. Infatti, il primo problema che mi sono trovata davanti come Assessore è stato proprio quello delle guide turistiche, dei direttori tecnici di agenzia, delle persone che lavorano da dieci anni nel settore e hanno l'ossessione di non essere state ancora regolarizzate. Noi stiamo preparando una legge quadro sul turismo, in cui metteremo anche tutto quello che è stato già fatto, ma credo che sia compito della politica intervenire dove sono i problemi, anche quelli che sembrano secondari, ma che tali non sono per tanti lavoratori.
L'onorevole Porcu ha precisato molto chiaramente alcune tematiche importanti, quindi non voglio ripetere tutte le considerazioni già fatte, ma credo che questa legge sia importante per chi lavora da dieci anni e non ha potuto sostenere concorsi, perché le normative che sono state citate nell'excursus legislativo fatto molto bene dall'onorevole Bruno non consentivano di regolarizzare la loro situazione. Noi stiamo regolamentando le professioni turistiche di accompagnamento con una legge di settore, però questo è importante perché è una legge, secondo me, estremamente innovativa. Eliminare gli albi prevedendo invece dei registri è un'azione estremamente innovativa, perché si elimina il corporativismo e nello stesso tempo si dà agli operatori turistici la possibilità di essere pubblicizzati attraverso i registri, quindi di essere conosciuti come professionisti che sanno operare in quel campo. Credo che questo sia un importante strumento di servizio, soprattutto per il consumatore finale. In questo senso, questa è la prima legge regionale in Italia che parla di registri e non di albi.
Seconda considerazione: noi parliamo sempre di istruzione, diciamo di voler aumentare la quota dei laureati in Sardegna, e che cosa diamo ai nostri laureati? Abbiamo in Sardegna, in questo momento, delle facoltà "giovani", dei corsi di laurea sul turismo di abbastanza recente istituzione. Penso, per esempio, al corso in operatore del turismo culturale o al corso in economia e imprese del turismo, istituiti rispettivamente a Cagliari e a Olbia. Con questa legge chi consegue la laurea e fa un tirocinio di tre mesi può accedere direttamente ai registri, e questo è un punto estremamente importante. In pratica, stiamo dicendo allo studente: "Studia, perché hai la possibilità di entrare nel mercato, puoi iscriverti nel registro e, se vali, potrai essere chiamato", perché, chiaramente, la professionalità servirà poi nel lavoro. In questo modo diamo ai giovani la possibilità di lavorare. Credo, ripeto, che questa parte della legge sia estremamente importante e innovativa.
Abbiamo previsto però un doppio binario: chi non ha avuto e non ha la possibilità di laurearsi e magari decide di occuparsi di turismo, dovrà studiare e sostenere un esame, che sarà serio, non sarà un esame così, tanto per dire. Questo percorso non è uguale all'altro, ma non sarà disincentivante per chi va all'università, nel senso che tanto si potrà accedere ugualmente ai registri. Non è così, non è questo lo spirito della legge. Lo spirito della legge, con il doppio binario, è quello di dare la possibilità anche ai non laureati di iscriversi ai registri, mentre chi si laurea vi accede direttamente. E questa è una cosa seria, che finora non era stata prevista. Sarà una cosa piccola, però è importante per i nostri giovani, che mi sembra siano i più penalizzati in generale. E allora questa è una piccola norma che, però, li agevola e credo che per loro sia molto importante.
La norma transitoria: anche questa è stata vista in maniera forse non corretta. Qui si parla di quattro anni di lavoro continuativo. In realtà c'è gente che lavora da dieci anni - da dieci anni! - e che non si è potuta iscrivere agli albi, quelli finora esistenti; d'ora in poi si iscriverà nei registri. Per me anche questa è una norma estremamente importante, in quanto regolarizziamo le situazioni di tutta una serie di persone che da anni operano in condizioni di non regolarità. Credo che sia un'ottima norma.
C'è un altro punto importante: la formazione continua. E' previsto un processo di formazione continua, perché altrimenti si esce dal mercato. Questo è faticoso, però si tratta sempre di norme innovative. In questo senso questa legge, pur toccando un settore particolare, pur non incidendo su tutto il mondo del turismo, porta alla qualificazione dei liberi professionisti del settore. L'onorevole Chicco Porcu ha sottolineato - e non ci ritorno - che in Commissione abbiamo discusso a lungo anche sul caso dei direttori d'albergo e delle altre figure professionali, citate dall'onorevole Pisano. La declaratoria dei professionisti del turismo potrà essere inserita nella legge quadro sul turismo, ma non può stare in questo contesto, perché qui stiamo parlando di liberi professionisti, prevedendo anche le sanzioni per chi opera senza i regolari titoli. Questa è la differenza. Non potevamo bloccare il mercato e non c'erano le condizioni per poter parlare di tutto. Verrà fatto in un secondo momento.
Un'ultima cosa che vorrei dire riguarda la questione della Comunità Europea. Effettivamente la Comunità Europea ha avviato un procedimento di infrazione contro alcune Regioni che hanno leggi estremamente più restrittive delle nostre, che prevedono, per esempio, che le guide siano del luogo. Noi, invece, prevediamo che le guide possano anche arrivare da fuori. Quindi una guida tedesca con un gruppo al seguito può operare da noi, ma per iscriversi nel registro deve dimostrare di conoscere la materia di cui dovrebbe parlare. Questa è la differenza e con questa formulazione tecnica non dovremmo avere problemi.
Questo è quanto abbiamo visto. Grazie.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Ha domandato di parlare il consigliere Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Chi appoggia la richiesta?
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Farigu, Sanjust, Licandro, Rassu, Petrini, Contu, Liori.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Liori si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Ibba - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Si sono astenuti i consiglieri: Amadu - Artizzu - Contu - Diana - Farigu - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 58
Votanti 42
Astenuti 16
Maggioranza 22
Favorevoli 42
(Il Consiglio approva).
Sospendo la seduta per cinque minuti. Su richiesta del presidente Giagu è convocata la sesta Commissione per l'esame degli emendamenti. I lavori riprenderanno alle ore 18 e 50.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 43, viene ripresa alle ore 18 e 59.)
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
2. la presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna, intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.
3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, sono considerate libere.)
PRESIDENTE. Prego uno o due Segretari di stare nei banchi della Presidenza.
E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, credo che si debba manifestare apprezzamento per l'attenzione con cui l'opposizione ha seguito il contenuto e l'articolato della legge in discussione. In ragione di questa attenzione, credo che tutto ciò che di ragionevole viene detto in un'Aula parlamentare debba essere approfondito.
Sicuramente è stata laconica la mia introduzione, forse non ha esplicitato alcuni aspetti strutturali della legge che probabilmente non sono stati colti. Però, almeno per quanto riguarda i presenti in aula, il problema posto dall'onorevole Pisano è un problema serio, vero e assolutamente non marginale. Noi abbiamo cercato di dare una risposta sul piano del principio della liberalizzazione delle professioni. Che cos'è la liberalizzazione delle professioni? Intanto l'individuazione dei percorsi di codificazione delle professioni. Ci sono centrali formative che certificano una professione, ci sono invece professioni che non sono certificate da centrali formative ufficiali. Allora, uno dei principi che si stanno adottando è quello della semplificazione, di cui abbiamo parlato tante volte in Commissione. Lo Stato non deve certificare ciò che è già certificato, però può innalzare la qualità, al punto che c'è l'impegno (assunto in Commissione, in ragione di ciò che aveva detto l'onorevole Pisano, specie sulla figura del direttore d'albergo) a far sì che con la legge sul turismo siano incentivate tutte quelle strutture che si servono di professionalità certificate e non siano invece premiate quelle che non le utilizzano. Tant'è che, nello specifico, noi ci siamo occupati di quelle professioni che nascono e si consolidano al di fuori dei percorsi canonici o tradizionali di certificazione della professione. Questo abbiamo cercato di fare e l'oggetto limitato della legge è legato a questa specifica ambizione.
Qui abbiamo fatto delle scelte, tra l'altro condivise da molti dell'opposizione. Allora che si fa quando si va a normare un settore mai normato in precedenza? Si ha la presunzione, in astratto, di normarlo alla luce dei propri principi o lo si riconosce per come si è strutturato? Qui vorrei rispondere ad alcune questioni poste dall'onorevole Rassu. Alla sua preoccupazione su un'alta qualificazione non sperequativa rispondono i primi articoli, che disciplinano il futuro da oggi in poi. Da oggi in poi per l'accesso a quelle professioni è richiesta la laurea, è richiesto il tirocinio, ma solo per quelle professioni per cui è necessario essere laureati. Non per svolgere tutte le professioni, infatti, è necessario essere laureati, cominciamo a dircelo! Noi abbiamo individuato dei percorsi esigenti, ma non necessariamente sempre si richiede la laurea, d'accordo? Dopo di che, perché non prendere in esame anche l'eventualità che una persona che ha un livello di istruzione differente da quello previsto voglia comunque cimentarsi con quella professione? Allora mentre per i primi l'iscrizione nei registri avviene in automatico, per i secondi si ipotizza un esame. Ma questo è il regime futuro. Il problema era come normare ciò che nella realtà si è sviluppato normalmente.
Dall'articolo 7 in poi si individua un regime transitorio, cioè una larga sanatoria. E' rispetto a questa larga sanatoria che noi abbiamo lavorato sulla certificazione di una comprovata esperienza, che nella legge abbiamo individuato in quattro anni, ma, ha ragione l'onorevole Cherchi, in altre regioni questo limite è stato abbassato a tre anni, e anche noi ci adegueremo a questa indicazione. Un emendamento accoglierà la richiesta dell'onorevole Cherchi di abbassare, nella disciplina di sanatoria, quindi non a regime, ma solo per la sanatoria, a tre anni di esperienza la soglia per l'iscrizione automatica.
Dopo di che dobbiamo anche tener conto del fatto che c'è gente che ha iniziato da minor tempo a svolgere queste professioni, ma è comunque notevolmente qualificata. Allora abbiamo previsto, per quelli che hanno solo un anno di esperienza, un esame di accertamento, ma stiamo parlando sempre della disciplina transitoria. Ecco perché non c'è contraddizione: un conto è ciò che disciplinano i primi articoli, a regime, un conto è ciò che sana il pregresso. Nella sanatoria del pregresso noi abbiamo accolto anche ciò che diceva l'onorevole Cherchi, su sollecitazione dell'onorevole Sabatini, per il recupero di tutti coloro che si sono qualificati con corsi di formazione istituiti dalla Regione o che hanno titoli riconosciuti dal Ministero o dall'Unione Europea, che non vanno perduti. Anche in questi casi è prevista l'iscrizione automatica, esattamente come nella disciplina transitoria si riconosce l'iscrizione automatica a quanti hanno maturato un'esperienza certificata o certificabile.
Questo era il senso della bipartizione della legge in due assetti, uno a regime e uno invece a sanatoria. Credo che in questo siano contenuti molti dei suggerimenti del centrodestra, anche quelli dell'onorevole Moro, che si preoccupava dei titoli. Noi abbiamo cercato di diversificare. La sua preoccupazione è legittima, non c'è bisogno dello stesso titolo per fare cose diverse; c'è bisogno di graduare il titolo alla professione. Questo è quello che si è fatto, ma lo si è fatto nella parte della legge che disciplina l'ordinamento a regime; nella parte della legge che disciplina invece, di fatto, la sanatoria per il pregresso, noi abbiamo voluto certificare la competenza acquisita con l'esperienza, perché sono settori dove anche l'esperienza conta molto. Nel mondo anglosassone, per esempio, l'esperienza viene certificata.
Questo per dire che, al di là delle valutazioni generali, le preoccupazioni del centrodestra sono legittime e noi riteniamo di averle accolte anche negli emendamenti che abbiamo presentato. L'onorevole Pisano ha sollevato una questione importante, che abbiamo rinviato a una disciplina successiva, perché non vogliamo normare le professioni certificate da altre centrali formative, ma intendiamo premiare, come egli stesso richiedeva, coloro che si servono di quei professionisti. Su questo c'è un impegno preciso della maggioranza a rispondere alle esigenze poste dall'onorevole Pisano. E' in questo senso che noi chiediamo che vengano rivisti gli aspetti più severi della critica rivolta a questo provvedimento. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Signor Presidente, ho esordito con una preoccupazione in quanto l'impressione era che alcuni punti di questa legge, pur necessaria - e questo non lo mette in dubbio nessuno, anzi ritengo che la legge sia stata portata in ritardo in Aula, certamente solo per colpa del centrosinistra - traessero in inganno.
Per rispondere, senza polemica, al collega Porcu, vorrei dire che non è che le cose non si capiscano, si capiscono eccome! Ma se egli stesso dice che questa legge presenta degli elementi critici, delle incongruenze su cui bisogna ritornare, una per tutte quella sul direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo, e poi sostiene che questa non è una professione da annoverare tra quelle turistiche, mi domando che cosa si possa ascrivere alle categorie turistiche! Credo che qualche perplessità sia stata sollevata anche da questa parte dell'Aula.
Io ho letto bene la norma transitoria che ritengo fughi i dubbi su una sanatoria riguardante tutti coloro i quali, sino a oggi, hanno operato nel settore, chi autonomamente, chi all'interno di cooperative, agenzie o società. Ritengo anch'io che quattro anni siano un termine eccessivo, anche rifacendomi al dettato del comma 3 dell'articolo 7, il quale prevede un esame per chi ha operato nel settore per almeno un anno. Non avrei difficoltà, poi giustamente l'Aula deciderà, a considerare anche un periodo di due anni. Perché dico questo? Perché ci sono delle zone - mi riferivo a questo quando parlavo di tre o sei mesi, forse sono stato frainteso -, per esempio il Supramonte di Orgosolo e di Urzulei e altre zone rinomate dal punto di vista ambientale, dove i nostri pastori si sono improvvisati come guide ambientali e di fatto hanno operato nel settore turistico, così come riportato sia all'articolo 5 sia all'articolo 7.
Ora, qualche perplessità mi viene. Al comma 2 dell'articolo 7 sono indicati i requisiti richiesti per la documentazione dell'esperienza professionale che anche chi ha operato autonomamente può presentare. Faccio l'esempio del capraio, che svolge la sua attività nel Supramonte di Urzulei. Ebbene, basta accendere di tanto in tanto la televisione per rendersi conto che molti di questi operatori agropastorali sono anche operatori ambientali, accompagnatori turistici e quindi operano come vere e proprie guide turistiche. E chi meglio di loro potrebbe offrire un servizio del genere ai turisti? Ma se viene loro chiesto di dimostrare con documenti, con un registrino o con la denuncia dei redditi che sono in grado di esercitare quella professione ecco che cade tutto, perché senz'altro, sino a oggi, essi hanno presentato la dichiarazione dei redditi come allevatori. D'ora in avanti queste persone, giustamente, dovranno documentare anche questo tipo di attività se vogliono esercitarla, ma attualmente buona parte di esse non sono in grado di dimostrare di aver svolto quella professione. Mi riferisco, per esempio, a quei gruppi che a Orgosolo accompagnano molti turisti nelle escursioni. Con questo non voglio dire che si debba agevolare chi evade, dico solo che questo tipo di attività, che è nata spontaneamente, per esigenze contingenti, sta dando lavoro ed è utile per far conoscere ai turisti determinate zone della Sardegna per il loro pregio naturalistico, ambientale e quant'altro. Ma non solo: queste persone operano anche come promotori turistici, non perché abbiano delle agenzie, ma perché invitano i turisti e li accompagnano nelle escursioni. Ecco perché ho qualche perplessità.
Così come ho delle perplessità per quanto riguarda le guide turistiche straniere. Assessore Depau, io non so se una guida italiana che accompagni dei turisti a Parigi abbia sostenuto un esame in Francia per dimostrare che conosce quella città. Non lo so, per questo chiedo lumi. Qui, infatti, non è detto che possono dimostrare di conoscere le peculiarità della Sardegna; qui è scritto che devono sostenere un esame. E' scritto in legge, quindi su questo avrei qualche perplessità, anche rispetto a quanto disposto dalla Comunità Europea, perché malgrado tutto noi siamo in Europa. La nostra è una Regione autonoma, che ha delle specificità etniche, noi siamo un popolo, semus zente, ce ne vantiamo e ne siamo orgogliosi, però siamo in Europa. Le perplessità su questo punto erano solo queste, perché se un italiano non deve sostenere un esame in Germania per accompagnare una troupe di turisti a Monaco, tanto meno un tedesco deve dare un esame in Italia per accompagnare una troupe di turisti, per esempio, al nuraghe Santu Antine di Torralba, anche se è giusto che debba dimostrare di conoscere i siti in cui accompagna i turisti.
Quindi qualche piccola discrasia esiste. La mia preoccupazione, collega Maninchedda, riguardava proprio il fatto che tutti quelli che fino a oggi hanno operato in campo sia archeologico sia ambientale, come quei gruppi di Orgosolo a cui ho fatto riferimento, vengano regolarizzati sulla base di una loro dichiarazione. Il comma 2 dell'articolo 7 dice: "Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno quattro anni" - o tre o due - "delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione". Bene, se noi chiediamo tutto questo io dico che saranno in pochi a potersi iscrivere nei registri, a eccezione delle cooperative che operano regolarmente nelle zone archeologiche e ambientali di pregio. Mi riferisco a tutti quegli autonomi, di cui ha parlato anche lei, assessore Depau, che da quattro, cinque, sei o dieci anni operano in quel settore, perché hanno avuto l'intelligenza di misurarsi in una professione che li ha costretti anche a documentarsi. Non so quanti di questi potranno iscriversi, e tra loro c'è anche il pastore di cui ho detto poc'anzi, che accompagna i turisti nel suo ovile, fa conoscere il territorio circostante, spiega che quella specie erbacea è s'armidda, ossia il timo, che quell'altra è su cantentarzu, cioè l'erica scoparia, che quell'animale è un muflone e non una capra e spiega la differenza tra un maiale semiselvatico e uno selvatico o tra un prosciutto di Urzulei e un prosciutto Galbani. Bene, io credo che quelle persone siano dei professori in questo campo, ma difficilmente hanno tenuto una contabilità o hanno dei contratti di lavoro.
Ecco, la mia preoccupazione riguarda proprio il fatto che, pur con tutte le buone intenzioni di regolarizzare delle attività sino a oggi più o meno clandestine e di riconoscere a chi le ha esercitate una professionalità dettata anche dall'esperienza, difficilmente queste persone potranno dimostrare, anche in regime transitorio, con questo po' po' di documentazione richiesta, di aver esercitato professionalmente quelle attività. Allora bisogna stare attenti, perché da una parte si dà la carota, d'altra il bastone. Ora, questa è soltanto una mia riflessione, per carità, può darsi che mi sbagli, e con questo non voglio assolutamente dire che debba essere premiato chi evade. No, voglio solo dire che ci sono persone che esercitano la professione di guida turistica spontaneamente, quindi se vogliamo includere tutti, consideriamo anche loro. Io direi che in questi casi debba essere richiesto almeno un anno di esperienza professionale e, giustamente, il superamento di un piccolo esame. Per gli altri cerchiamo una sanatoria, ma che sia una sanatoria vera, perché se andiamo a ricercare tutto quello che deve essere accertato dall'Ufficio delle imposte, sinceramente, di sanatoria probabilmente se ne farà poca.
Questi sono dei dubbi e delle perplessità dovuti non alla scarsa conoscenza o al non aver capito, ma proprio al fatto di aver capito bene. E quindi diciamo: "Guardate, è necessario sfrondare, perché forse è un contributo positivo anche questo."
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha domandato di parlare il consigliere Contu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Credo che l'aver portato all'attenzione del Consiglio il riordino delle professioni turistiche colmi o possa colmare, in qualche modo, una carenza normativa in materia. E devo dire che il passaggio dalla proposta iniziale al testo attualmente all'attenzione del Consiglio ha consentito, comunque, a tanti di noi di approfondire la conoscenza di un settore che aveva necessità non solo di essere normato, ma appunto di essere conosciuto meglio, perché davvero questa legge non è esaustiva di tutte le problematiche presenti in un settore così importante, che manifesta, purtroppo, ancora tante crepe e tante carenze e ha bisogno di interventi concreti.
E' vero che il nostro turismo, comunque sia, continua a evolversi, magari non proprio secondo le aspettative non solo degli operatori, ma anche di noi tutti. E credo che non sia di sicuro l'enfasi del collega Porcu che farà salire l'indice di gradimento della Sardegna come meta turistica. Il collega Porcu deve prendere atto di quello che dal punto di vista turistico l'Italia oggi rappresenta, e credo che lui, così come il sottoscritto, sia a conoscenza del fatto che negli ultimi dieci anni l'Italia, purtroppo, è scesa dal primo al quinto posto tra i paesi attrattori di flussi turistici, essendo stata superata abbondantemente dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Spagna. E adesso è incalzata dalla Cina.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Onorevole Amadu, la sua prenotazione è arrivata in ritardo. Vi prego, colleghi, di essere un po' più tempestivi, perché c'è qualche secondo di ritardo tra il momento in cui premete il pulsante e il momento in cui la vostra prenotazione arriva alla Presidenza. Grazie.
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2Individuazione delle figure
professionali di accompagnamento
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
a) la guida turistica;
b) la guida ambientale-escursionistica;
c) la guida turistica sportiva.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Dicevo prima che il settore del turismo merita ancora tanti approfondimenti, perché, per esempio, riferendomi a quanto diceva poc'anzi il collega Rassu, quando si procede all'individuazione delle professioni turistiche di accompagnamento, necessariamente dobbiamo non solo individuare tali professioni, ma anche regolamentare, come si fa con l'articolo 7 e seguenti, la fase transitoria. Quindi dobbiamo pensare che la guida turistica che noi andiamo a proiettare nel futuro, come definito peraltro nell'articolato, non è una figura di nuova istituzione, ma deve essere comunque garantita. L'Assessore dice che la garanzia deriva dall'iscrizione a un registro, piuttosto che a un albo. Credo che lei, Assessore, essendo iscritto a un albo, anche se non esercita più la professione, abbia ben chiaro ciò che contempla tale iscrizione. Però, se la norma che stiamo per approvare prevede l'iscrizione a un registro regionale e non a un albo, noi possiamo anche essere d'accordo, nella misura in cui l'iscrizione al registro garantisce al professionista che, acquisiti i titoli o superato l'esame, si iscrive di poter esercitare la professione.
Lei dice che in territorio regionale può esercitare la professione anche la guida tedesca che accompagna un gruppo proveniente dalla Germania o quella inglese che accompagna un gruppo proveniente dall'Inghilterra e così via dicendo. Vorrei capire se, allo stesso modo, le nostre guide possono esercitare la professione per lo meno nell'ambito dell'Unione Europea, ovvero dove sta scritto che questa norma garantisce ai nostri iscritti in qualità di guide turistiche di poter esercitare la professione al di fuori della Sardegna? Non mi sembra che sia così. E, comunque, non mi pare possa intendersi, nelle pieghe di questa norma, che l'aver superato l'esame di idoneità, che andrà normato successivamente, possa essere una garanzia per l'esercizio dell'attività professionale, cosa che oggi non è ancora ammessa.
Il passaggio dalla proposta iniziale al testo elaborato dalla Commissione ha consentito di individuare tre figure diverse, rispetto alle dieci o dodici prima indicate, perché la discussione che è stata impostata in Commissione ha portato all'individuazione, per campi d'azione, dei titoli necessari per acquisire le professionalità di cui oggi stiamo discutendo. Il problema più grosso che si pone riguarda il contenuto dell'articolo successivo, cioè la sanatoria, o quanto meno la regolarizzazione. Vorrei sapere quanti degli itinerari delle zone interne sono percorribili senza una conoscenza approfondita del territorio. Sappiamo benissimo, infatti, che anche per noi sardi avventurarsi in un percorso di caccia spesso e volentieri significa andare incontro a sorprese sgradite. E' vero, c'è una cultura che va cambiata, perché non è proprio il massimo dell'accoglienza squarciare le ruote delle macchine o fare qualunque altro scherzo, nei fine settimana, a danno dei nostri stessi corregionali. E non credo che il solo possesso del patentino di guida turistica consenta, come diceva il collega Rassu, di poter esercitare questa professione nel centro della Sardegna. Magari è più facile, e lo è stato, per i tedeschi. Sono convinto che pur senza aver frequentato l'università tanti escursionisti tedeschi conoscono la nostra Isola meglio di quanto non la conosciamo noi.
A me sembra quasi impossibile che ai nostri corregionali che hanno esercitato o esercitano la professione di guida turistica basandosi sull'esperienza oltre che sulla conoscenza dei luoghi, si possa applicare quanto previsto in questa norma, è cioè che possano accedere alla professione attraverso un esame e la presentazione della prevista documentazione inerente all'attività svolta per almeno un anno, così si dice. Non credo che questo possa essere il percorso, perché giuro che se noi dovessimo sottoporre a esame quelli che potrei definire gli operatori economici presenti nel territorio, come gli allevatori oppure gli operatori del settore agricolo che a qualsiasi titolo operano economicamente in certe zone, molto difficilmente essi sarebbero in condizioni di acquisire la qualifica di guida ambientale-escursionistica. Nella pratica di sicuro non si perderebbero in nessuna delle gole del Supramonte, ma di fronte a una commissione potrebbero perdersi molto facilmente.
Allora, dopo aver fatto una scelta di questo tipo, mi rivolgo ai colleghi della Commissione, saremo davvero in grado di garantire a queste persone la possibilità di esercitare la professione? E se non lo fossimo? Siamo sicuri che le nostre guide, regolarmente titolate, potranno accedere a quegli ambiti territoriali senza che si creino conflittualità che per altro già esistono? Il problema potrebbe diventare più reale di quanto non sia o si potrebbero creare degli ostacoli nel godimento delle bellezze ambientali, dei beni archeologici o di altri beni che dovrebbero essere fruibili per tutti o quanto meno per chi ricerca questo tipo di esperienze.
Un altro accenno, Assessore, lo si deve fare per quanto riguarda la guida turistica sportiva. Soprattutto nel settore dell'attività subacquea, abbiamo assistito, anche in occasione dell'ultima stagione turistica estiva, a tutta una serie di richieste di autorizzazioni. Continuerò dopo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Chiedo la votazione nominale.
(Appoggiano la richiesta i consiglieri Contu, Rassu, Sanciu, Sanjust, Liori, Diana, Farigu.)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lanzi - Licheri - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pisu - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Contu - Cuccu Franco Ignazio - Petrini - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Amadu - Artizzu - Farigu - Gallus - La Spisa - Lombardo - Rassu - Sanciu - Sanjust.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 39
Astenuti 10
Maggioranza 20
Favorevoli 35
Contrari 4
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 bis:
Art. 2 bisDirettore tecnico delle agenzie
di viaggio e turismo
1. È "direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.
2. Per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5.
3. L'iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'articolo 6.
4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 e del relativo emendamento:
Art. 3
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali
1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'articolo 2 sono le seguenti:
a) è "guida turistica" chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;
b) è "guida ambientale-escursionistica" chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;
c) è "guida turistica sportiva" chi per professione accompagna persone singole o gruppi in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).
Emendamento aggiuntivo Porcu
Art. 3
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "aree protette" aggiungere "ad esclusione di percorsi che richiedano l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche". (5).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Porcu. Ne ha facoltà.
PORCU (Progetto Sardegna). L'emendamento numero 5 è ritirato, Presidente.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione
1. Le professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 5.
2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;
b) per guida ambientale-escursionistica:
- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;
c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 6, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.
3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Contu. Ne ha facoltà.
CONTU (F.I.). Signor Presidente, l'articolo 4 reca il titolo: "Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione". Il primo problema nell'applicazione di questo articolo è quello dell'istituzione dei corsi di laurea. Stiamo parlando di professioni turistiche per esercitare le quali per il futuro, ovvero per le generazioni che oggi frequentano le scuole secondarie, è richiesta una preparazione necessariamente non derivante più soltanto da studi umanistici. Questo tipo di studi era richiesto per le guide storico-culturali finora disponibili non soltanto nel mercato turistico sardo, ma anche nei mercati nazionale e internazionale. I titolari di diploma di scuola media superiore possono accedere a corsi di laurea triennale che danno di sicuro una preparazione adeguata a chi intende esercitare la professione di guida turistica. Ma anche il diploma di scuola media superiore, unitamente ad almeno un anno di esperienza nel settore, può consentire di ottenere l'abilitazione per l'accesso a questa professione. Stesso discorso vale per la guida ambientale-escursionistica.
Il problema che intendo porre, e che avevo aperto nell'intervento precedente, riguarda l'esercizio di attività subacquee. L'Assessore è distratto, quando avrà finito riprenderò a parlare. Dicevo che anche in occasione dell'ultima stagione turistica, o prima dell'inizio della stessa, è stata rilasciata tutta una serie di autorizzazioni per l'esercizio di attività subacquee, come le immersioni, le escursioni subacquee e così via. E sono stati utilizzati professionisti provenienti da tutta Europa, perché alla fine, nonostante abbiamo tante località vocate al turismo marino, noi siamo privi proprio di queste figure professionali. Credo che una griglia per queste figure bisognerebbe prevederla, perché non è possibile che continuino gli arrivi in massa dall'esterno. Io ho contato un centinaio di persone alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica sportiva. E si tratta di centinaia di posti di lavoro libero-professionale che invece potrebbero essere occupati da tanti nostri diplomati dell'ISEF o laureati in scienze motorie. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatori del turismo subacqueo potrebbe consentire a tanti nostri giovani disoccupati di trovare lavoro anche soltanto per la stagione estiva. Del resto dobbiamo prendere atto che la nostra stagione turistica estiva si va sempre più prolungando, come è nelle aspettative di noi tutti, per cui questa attività potrebbe essere esercitata non soltanto per un mese e mezzo, ma addirittura per quattro, cinque o sei mesi. Credo, comunque, che i titoli che sono stati individuati nel corso del lavoro svolto in Commissione siano rispondenti ai requisisti culturali necessari per esercitare queste professioni e quindi per l'iscrizione nei registri delle professioni turistiche.
All'articolo 5 si parla dell'attivazione dei registri degli esercenti le professioni turistiche e molto probabilmente è stato sanato un limite che il testo di legge inizialmente conteneva, prevedendo che tali registri siano tenuti dalla Regione, seppure l'accesso agli stessi possa avvenire attraverso le province. Grazie
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Signor Presidente, in riferimento all'articolo 4 vorrei cortesemente chiedere all'Assessore di chiarire alcuni punti che ritengo vadano specificati meglio, per evitare che la dizione qui genericamente riportata possa ingenerare valutazioni successive con possibilità di ricorsi o comunque per evitare che vi possa essere arbitrarietà interpretativa da parte della Giunta regionale, perché credo che quando si parla di titoli rilasciati da organismi riconosciuti occorra essere più precisi.
In particolare, al punto a) del comma 2 si prevede che l'iscrizione nel registro delle guide turistiche è consentita ai titolari del diploma di scuola media superiore (immagino secondaria) che abbiano una comprovata esperienza nel settore. Cosa significa comprovata esperienza? Chi valuta la comprovata esperienza? Il direttore di servizio, l'Assessore, il Presidente della Giunta? Qui bisogna essere chiari, se no si rischia di compiere degli atti discriminatori, di volta in volta, delibera su delibera. Quindi chiedo intanto sia specificato il significato delle parole "comprovata esperienza nel settore".
Inoltre, al punto b) dello stesso comma 2 si fa riferimento alla frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale secondo le direttive e le linee guida stabilite con delibera della Giunta regionale. Io credo che anche qui occorra essere precisi. La stessa esigenza la pongo in riferimento al punto c), che relativamente alla guida turistica sportiva parla di titoli rilasciati da organismi riconosciuti e individuati nelle direttive. Qui siamo troppo generici, il Consiglio deve specificare meglio, altrimenti la delibera di Giunta assumerebbe valore regolamentare, ma il potere regolamentare è in capo al Consiglio non alla Giunta.
Chiedo cortesemente all'Assessore di specificare che cosa si intende con queste diciture, quindi la volontà del legislatore, anche per evitare, ogniqualvolta la Giunta dovrà adottare provvedimenti in attuazione di questo articolo 4, di dover decidere di volta in volta, in modo indiscriminato, non coerente e quindi non puntuale, di negare oppure estendere dei diritti ai cittadini che hanno l'interesse o comunque l'esigenza di esercitare questo tipo di attività
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, per integrare le considerazioni che ha fatto il collega Amadu, io solleverei un problema anche sul comma 3 dell'articolo 4, in base al quale la Giunta esercita poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio. Si dice infatti: "Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale". Insomma, credo che la Giunta non possa avere il potere di aggiornare un qualcosa che è in legge. Il comma 2 è un articolo della legge e non vedo come la Giunta possa periodicamente aggiornare questo famoso elenco. Non credo che ci sia da scoprire niente. Mi pare che nel comma 2 siano previste tutte le fattispecie possibili, quindi non capisco per quale motivo sia necessario il comma 3, che andrebbe, a mio avviso, assolutamente cassato. Grazie.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.
DEPAU, Assessore tecnico del turismo, artigianato e commercio. Il doppio binario di cui si diceva prima consente l'iscrizione nel registro anche ai diplomati che abbiano almeno un anno anche non continuativo di comprovata esperienza. Ciò significa che chi possiede il diploma di scuola media superiore, chi ha frequentato il liceo scientifico o un ragioniere che abbia lavorato, per esempio, per un anno in un museo e voglia inserirsi nel settore turistico può accedere alla professione purché superi un esame di abilitazione.
Riguardo alle deliberazioni di Giunta, come ha spiegato prima l'onorevole Porcu, il problema è stato posto soprattutto per alcune professioni, come la guida turistica sportiva. Siamo in presenza di un mondo che cambia continuamente: oggi sono in voga determinate attività sportive, domani ne verranno fuori delle altre. Allora, anziché aggiornare continuamente una legge inseguendo un mondo in continua evoluzione, che non segue i ritmi di questo Consiglio regionale, abbiamo escogitato il sistema della deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione consiliare. Quindi è comunque previsto un passaggio in Consiglio. Semplicemente per una questione tecnica si è scelto di fare una norma più agevole che permetta di stare al passo con i tempi, con l'evoluzione di questo mondo.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Registro degli esercenti professioni
turistiche e segreteria
1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.
2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.
3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 6 e 7, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna, devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali-museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.
10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistico-sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 5 intanto per registrare il coinvolgimento, previsto al comma 2, delle amministrazioni provinciali. Nulla osta, visto che le province dovrebbero istituire una segreteria dei registri con il compito di verificare il possesso dei titoli, eccetera. E' stato sollevato il problema della norma finanziaria di questa legge: vorrei capire come si intende delegare le amministrazioni provinciali. Siamo bravi a dare competenze ulteriori agli enti locali, poi nella manovra più importante valutiamo gli oneri in 130 mila euro. Io sinceramente stento a credere che questa cifra sia sufficiente perché una segreteria per provincia possa funzionare. Visto il numero di coloro che saranno iscritti in questi registri credo che sia una cifra veramente irrisoria.
La questione che intendo sollevare riguarda, però, il comma 6. Ora l'Assessore ci ha detto che si è cercato di ovviare a eventuali procedure di infrazione dell'Unione Europea, e quindi è legittimo, è giusto, è corretto che per l'iscrizione al registro i requisiti minimi, come indicato alle lettere a) e b) del comma 6, siano la maggiore età e la cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea. Poi, però, si dice anche che sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa. Intanto vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa si intende per permesso di soggiorno. Successivamente, la lettera c) prevede il godimento dei diritti civili e politici, e vorrei capire se un extracomunitario con permesso di soggiorno avrà in automatico il godimento dei diritti civili e politici, e la lettera d) l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
Io credo che non si possa assicurare in legge agli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno (il che non vuol dire assolutamente niente, perché è pieno il mondo di permessi di soggiorno per tre o sei mesi, poi rinnovabili) la possibilità di iscriversi e in automatico il godimento dei diritti civili e politici. Insomma, c'è qualcosa che stride in questo comma 6. Quindi credo ci sia bisogno di una verifica, a meno che non sia già stata fatta, ma l'Assessore su questo potrà dirci qualcosa.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.
DIANA (A.N.). L'Assessore cosa fa, tace?
PRESIDENTE. Onorevole Diana, lei ha formulato la richiesta, non so se l'Assessore possa darle una risposta.
DIANA (A.N.). L'Assessore non sa darla!
PRESIDENTE. Se non la può dare, andiamo avanti nella discussione della legge. Onorevole Diana, lei sa come funziona il Consiglio regionale.
DIANA (A.N.). Purtroppo sto verificando che funziona molto male.
PRESIDENTE. La legge è stata istruita ed è in discussione.
DIANA (A.N.). E' scritta male!
PRESIDENTE. Per fare una verifica in ordine al problema sollevato dall'onorevole Diana, sospendo la seduta per cinque minuti. I lavori riprenderanno alle ore 20.
(La seduta, sospesa alle ore 19 e 54 , viene ripresa alle ore 20 e 10.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Signor Presidente, l'obiezione dell'onorevole Diana certamente nasce da una lunga esperienza su quello che può accadere nell'ordinamento italiano quando si lasciano delle maglie larghe. Quindi ne accogliamo la preoccupazione, e se l'Aula me lo consente, con un emendamento orale alla lettera c) del comma 6, dopo le parole "godimento dei diritti civili e politici" aggiungerei "nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario".
In questo modo, risolviamo anche il problema degli extracomunitari, perché il godimento dei diritti in Italia è graduato dalla legge Bossi-Fini e questo consentirebbe di amalgamare le norme. Certamente la norma non era così sbilanciata, ma siccome sappiamo cosa può succedere in Italia quando ci sono aspetti non precisati, ringraziamo l'onorevole Diana per aver concentrato la nostra attenzione su questa parte dell'articolato.
Quindi, l'emendamento orale reciterebbe: "godimento dei diritti civili e politici nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario".
PRESIDENTE. Onorevole Diana, ritiene la formulazione adottata risolutiva del problema che lei ha sollevato?
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Ritengo che sia assolutamente un palliativo, che non risolve nessun problema, perché il problema non nasce da lì, ma dal permesso di soggiorno. Col permesso di soggiorno non si potranno mai avere, nessuna norma lo consente, quelle caratteristiche, onorevole Maninchedda. La legge Bossi-Fini precisa il problema, non è che non lo precisi, ma parla di diritti civili, non di diritti politici. Voglio dire che il problema è stato affrontato, c'è una legislazione nazionale, condivisa o no, però esiste.
Vedo che l'onorevole Davoli, ovviamente, sorride, sembra che stiamo parlando di extraterrestri! Stiamo parlando di extracomunitari con permesso di soggiorno, cioè, per intenderci, i nostri amici senegalesi che stanno qua sotto e fanno il loro onesto lavoro hanno il permesso di soggiorno, ma non potranno mai rientrare nella fattispecie che è indicata nella legge e di cui ha parlato l'onorevole Maninchedda. Quindi non abbiamo aggirato il problema.
Io dico che sarebbe molto meglio cancellare questa norma, e credo che tutta l'Aula sia d'accordo. Non ho capito perché prevedere l'iscrizione per gli extracomunitari. Voglio dire che gli extracomunitari che hanno le carte in regola e sono cittadini italiani hanno tutti i diritti e quindi rientrano nella fattispecie prevista per tutti gli altri, anche per i comunitari. Il problema è politico e se a voi fa comodo questo, va bene.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Posso fare una proposta?
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il problema che è stato sollevato è rilevante e delicato, perché implica sia questioni di carattere giuridico sia questioni di natura più squisitamente politica.
Allora, la formulazione che è stata proposta dall'onorevole Maninchedda risponde ad alcuni degli aspetti che sono stati sollevati. Si potrebbe proporre - naturalmente io la propongo all'Aula, che poi deciderà - una formulazione di questo tipo: "secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi d'origine".
DIANA (A.N.). Assessore, non potranno mai avere i diritti politici!
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ma difatti!
DIANA (A.N.). Allora, va cambiata la norma.
DADEA, Assessore tecnico degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si potrebbe dire: "secondo le condizioni previste dagli ordinamenti dei rispettivi paesi d'origine", perché, onorevole Diana, quando parliamo di extracomunitari, parliamo di cittadini al di fuori della Comunità Europea, come per esempio i cittadini degli Stati Uniti. E' evidente che, nell'ambito dei rispettivi paesi, quei cittadini godono dei diritti civili e politici, quindi è giusto dire: "secondo le condizioni previste dai rispettivi paesi d'origine".
PRESIDENTE. Propongo di sospendere la votazione di questo articolo. Ci torneremo, magari, con una formulazione che consenta la gestione della legge successivamente.
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Tirocinio operativo certificato
1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:
a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, in affiancamento all'istruttore professionista;
c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 2 bis la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'articolo 2 bis in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia. )
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, passiamo alla votazione.
Ha domandato di parlare sulla modalità di voto il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Balia e Manca hanno votato a favore e il consigliere Amadu ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Giagu - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.
Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Capelli - Diana - Liori - Murgioni - Randazzo Alberto - Sanciu - Sanna Matteo - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Rassu.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 49
Votanti 47
Astenuti 2
Maggioranza 24
Favorevoli 37
Contrari 10
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, a cui sono stati presentati tre emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:
Art. 7
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'articolo 5 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno quattro anni di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria.
2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno quattro anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 8, la Regione organizza una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore o abbiano conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale.
4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Al comma 1 alle parole "quattro anni di esercizio regolare e professionale" si sostituiscono: "tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo". (2)
Emendamento sostitutivo parziale Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Al comma 2 la parola "quattro" viene sostituita da "tre". (1)
Emendamento aggiuntivo Cherchi Silvio - Giagu - Fadda - Floris Vincenzo - Maninchedda - Mattana - Pittalis - Sabatini
Art. 7
Alla fine del comma 1 è aggiunta la frase: "Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'articolo 5, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione Europea nel settore ambientale. (3).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda per illustrare gli emendamenti. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Gli emendamenti vanno in direzione dell'accoglimento di alcune richieste pervenute anche dalla opposizione. Nella fattispecie, gli emendamenti numero 1 e 2 prevedono la riduzione da quattro a tre degli anni di esercizio della professione richiesti per l'iscrizione automatica, mentre l'emendamento numero 3 accoglie, fa propria e articola - era già stato presentato prima dell'intervento dell'onorevole Oscar Cherchi - la sanatoria rispetto ai diplomi rilasciati dalla Regione autonoma della Sardegna per ciò che riguarda il settore ambientale.
Segnalo alla Presidenza che l'approvazione dell'emendamento numero 3 comporta anche che si cassino le ultime tre righe del comma 3 dell'articolo 7, laddove si dice: "o abbiano conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale", perché questo è in contraddizione con quanto stiamo normando adesso. Cioè l'articolo 7 consente l'iscrizione automatica, mentre le ultime tre righe del comma 3 danno l'accesso all'esame, quindi la parte da "o abbiano conseguito" in poi, in sede di coordinamento va assolutamente cassata.
Mi permetto, inoltre, di fare un'osservazione di tipo stilistico, segnalata dall'onorevole Porcu. Sempre nel comma 3 è scritto: "La Regione organizza una sessione straordinaria". E' più corretto dire: "indice una sessione straordinaria". Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'emendamento numero 1 è decaduto. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 7 con la modifica proposta dal relatore, e con l'avvertimento che qualora l'emendamento numero 3 venga approvato le ultime tre righe del comma 3 saranno eliminate, perché sono in contraddizione con l'emendamento.
Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8Prove d'esame e valutazione di idoneità
1. È affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 2 bis e 4, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità esplicative dell'esame.)
PRESIDENTE. Al comma 2 la parola "esplicative" è sostituita con "attuative". Onorevole Maninchedda è così?
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Sì.
(E' approvato)
L'articolo 9 è soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 10.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
Art. 10
Aggiornamento professionale e
formazione continua
1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.
2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell'attività di formazione di cui al comma 1.
3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche
di accompagnamento. Sanzioni
1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 2bis, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.
2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:
Art. 12
Vigilanza e controllo
1. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sono indicate, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali, le linee di indirizzo delle attività di controllo e vigilanza omogenee a livello regionale.)
PRESIDENTE. Sospendo per qualche minuto la seduta per consentire una migliore scrittura dell'articolo 12 e anche la riscrittura della lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, che avevamo sospeso.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 26 , viene ripresa alle ore 20 e 32.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Vorrei prima un chiarimento. Riprendiamo dall'articolo 5 o proseguiamo con l'articolo 12?
PRESIDENTE. Riprendiamo dall'articolo 12, poi torniamo indietro.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Per quanto riguarda l'articolo 12, segnalo alla Presidenza che c'è bisogno di un coordinamento del testo, perché il riferimento alla legge numero 9 del 2006 determina una necessaria correzione del titolo, che deve riguardare la sola vigilanza, e una diversa articolazione della stessa materia. Nel senso che l'articolo dovrebbe recitare: "Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza attribuita ai comuni ai sensi della legge numero 9 del 2006, l'Assessore regionale competente per materia emana con proprio decreto, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali, le linee di indirizzo delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale". Si tratta di un coordinamento della legge, non è un problema, sto cercando di esplicitarlo ai colleghi. Il riferimento alla legge numero 9 è stato mal coordinato dagli uffici, occorre ripristinarlo, nient'altro.
PRESIDENTE. Onorevole Maninchedda, ho capito, ma osservavo che l'espressione "concertazione con il Consiglio delle autonomie" non significa niente. Possiamo dire "previo parere del Consiglio delle autonomie", così come facciamo di solito per le leggi, perché concertazione, come lei sa, è un termine complesso e ambiguo.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. E poi non piace a molti.
Metto in votazione l'articolo 12 con questa formulazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 13 è soppresso.
Passiamo all'esame dell'articolo 14.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14 bis.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 bis:
Art. 14 bis
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999
1. L'espressione "elenco regionale" contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) è sostituita da "registro regionale".
2. Le espressioni "Assessorato regionale del turismo" e "Assessorato regionale competente in materia di turismo" contenute nel comma 3 dell'articolo 5 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da "segreterie dei registri istituite presso le province".)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 15, a cui è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e del relativo emendamento:
Art. 15
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spesa
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03. 006
Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Finanziaria 2006)
in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB S04. 019
Trasferimenti enti locali di parte corrente
2006 euro 50.000
2007 euro 50.000
2008 euro 50.000
07 - TURISMO
UPB S07. 020
Promozione e propaganda turistica
2006 euro 80.000
2007 euro 80.000
2008 euro 80.000
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Emendamento aggiuntivo Maninchedda - Giagu - Cherchi Silvio - Floris Vincenzo - Sabatini
Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
Art. 15 bis
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (4).)
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Riprendiamo l'esame della lettera b) del comma 6 dell'articolo 5
Onorevole Diana, le dispiace seguire, così vediamo se è possibile trovare una soluzione al problema che opportunamente lei ha sollevato.
DIANA (A.N.). Sto seguendo.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Provando a formulare, evidentemente, un emendamento orale che soddisfi le obiezioni presentate, potremmo modificare la lettera b) in questi termini: "sono equiparati i cittadini extracomunitari secondo le procedure previste dalla legge dello Stato". Quindi l'equiparazione avviene all'interno delle leggi vigenti, ci emancipiamo da un solo istituto, che è il permesso di soggiorno, e si rinvia all'equiparazione possibile secondo le leggi dello Stato.
La lettera c), comunque, dovrebbe rimanere così formulata: "godimento dei diritti civili e politici nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario", perché, evidentemente, i diritti civili e politici sono tantissimi e sono differenti, nella richiesta, anche rispetto all'accesso ad alcune funzioni.
Questa è l'ipotesi che si può formulare, cioè equiparazione disciplinata con il rinvio diretto alle leggi dello Stato, non a un solo istituto, e quindi non solo al permesso di soggiorno, e godimento dei diritti civili e politici secondo le forme e le condizioni previste dall'ordinamento nazionale e comunitario.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Questa formulazione, ovviamente, non può soddisfarmi, ci mancherebbe altro! Continuo a pensare che il fatto politico vada oltre e sia prevalente.
Questa legge, scritta in questo modo, è un obbrobrio, è un vero obbrobrio giuridico, perché i diritti politici sappiamo tutti quali sono e non possono essere aggirate con le norme che noi pensiamo le norme dello Stato. Onorevole Maninchedda, non prendiamoci in giro! Voi avete necessità di mantenere questa dicitura, ma è una necessità vostra, non ve l'ha chiesto nessuno di noi. Un cittadino extracomunitario nel momento in cui matura i diritti civili e politici non è più tale, perché fa parte della Nazione italiana. Allora mi chiedo: è possibile mantenere una dicitura di questo genere? Cioè, da dove nasce questo vostro perseverare nel mantenere in piedi una norma di questo genere? Non siete riusciti a spiegarlo! Vi siete arrampicati sugli specchi, tutti quanti: Assessori, consiglieri e relatore di maggioranza, però non siete riusciti a trovare una formulazione giusta!
Allora io dico: ma non si fa prima a eliminare la parentesi che dice: "sono equiparati i cittadini extracomunitari…"? Non sono affatto equiparati! Non possono essere equiparati! Sono equiparati tutti quelli che godono dei diritti civili e politici, da qualsiasi nazione provengano. Ma quella formulazione, così com'è, è un obbrobrio giuridico! Farà ridere chiunque si intenda appena appena di diritto. Fa ridere tutti!
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Io debbo rilevare purtroppo - dico purtroppo per l'aspetto che ci interessa - che le osservazioni dell'onorevole Diana hanno un reale fondamento non soltanto da un punto di vista politico lato sensu, perché questo aspetto è lasciato alla libera interlocuzione, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico. E cioè, o eliminiamo il requisito della cittadinanza e allora sono ammissibili tutti indistintamente, oppure con il tentativo di creare una fictio iuris, cioè di equiparare gli extracomunitari sia pure facendo richiamo alle leggi statali, non risolviamo il problema, perché si apre una serie di altre questioni in termini di reciprocità, di adeguamento degli ordinamenti stranieri al nostro, di applicazione necessaria di norme richiamate.
La lettera c) addirittura rafforza questa obiezione, perché nel momento in cui poniamo come elemento ulteriormente specificante "il godimento dei diritti civili e politici" ancora di più, a mio modestissimo avviso, pare difficilmente superabile l'obiezione dell'onorevole Mario Diana. E allora si operi una scelta, perché se si vuole ammettere tutti indistintamente occorre eliminare il requisito della cittadinanza tout court, perché un cittadino degli Stati Uniti d'America non potrà mai avere il godimento dei diritti civili e politici se non è cittadino italiano, che è il primo elementare requisito al fine.
Ecco perché, a evitare che si possa incorrere nella osservazione di una non perfetta aderenza di questa legge al sistema dei principi costituzionali, e quindi che possa essere sollevata dal Governo nazionale qualche obiezione in questo senso davanti ai giudici della Corte costituzionale, direi che sia opportuno eliminare tutta la parte tra parentesi, non per partito preso, cioè non per una questione politica, assolutamente no, anzi sarebbe auspicabile che si trovasse lo strumento per ammettere anche gli extracomunitari, ma perché la norma, congegnata in questo modo, a mio modestissimo parere, potrebbe porre un problema di tenuta futura della legge, in quanto è facilmente confutabile, così come ha ben rilevato, a mio avviso, l'onorevole Diana.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Uggias. Ne ha facoltà.
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Se posso dare un contributo eventuale, si potrebbe inserire la formula in termini negativi, Presidente. E cioè, anziché "godimento dei diritti civili e politici", "non essere interdetto dai diritti civili e politici", nel senso che mi sembra che il requisito sia quello di non avere procedure fallimentari pendenti, di non essere interdetto.
DIANA (A.N.). E' il permesso di soggiorno che genera tutto, lo ha capito? Col solo permesso di soggiorno non si può avere nessun tipo di diritto civile e politico. Il problema nasce da qui!
(Interruzione)
Ma non cambia niente! Allora è cittadino italiano. Se ha il godimento dei diritti civili e politici non c'è bisogno di parlare di cittadini extracomunitari! E' cittadino italiano!
UGGIAS (La Margherita-D.L.). A me sembra assolutamente compatibile.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Silvio Cherchi. Ne ha facoltà.
CHERCHI SILVIO (D.S.). La discussione sta andando molto avanti. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto che questa formulazione possa creare qualche equivoco e che tutti i quattro requisiti insieme non si tengano. Sappiamo, però, che i diritti, sia civili sia politici, hanno una loro graduazione: ci sono diritti civili che sono riconosciuti anche a chi non è cittadino italiano, altri che non sono riconosciuti. Naturalmente, credo che il problema sia questo, perché col termine "diritti politici" si intende sostanzialmente il diritto al voto. Quella è l'accezione, perché poi ci sono altri diritti politici che sono ugualmente riconosciuti.
Secondo me, la questione potrebbe essere risolta anche in sede di coordinamento, perché per quanto riguarda i diritti politici si sta facendo riferimento esclusivamente a chi ha la cittadinanza italiana. Basta dunque aggiungere che per quanto riguarda i diritti politici è richiesta la cittadinanza italiana.
(Interruzione del consigliere Diana)
CHERCHI SILVIO (D.S.). Una formulazione di quel genere diventa un problema, onorevole Diana, corre il rischio di essere antipatica e credo che lei abbia la sensibilità per rendersene conto.
Per quanto riguarda la questione del permesso di soggiorno, si precisa solo un principio, che il lavoro può essere autonomo o dipendente, quindi, da questo punto di vista, sarebbe molto antipatico, per la sensibilità che credo tutti noi abbiamo, escludere una formulazione di questo genere. Forse sarebbe più opportuno precisare che per quanto riguarda i diritti politici si fa riferimento soltanto ai cittadini italiani. Credo che questo toglierebbe qualsiasi dubbio e forse renderebbe la norma più facilmente applicabile.
PRESIDENTE. Facciamo un'ulteriore sospensione di cinque minuti e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione al problema.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 48, viene ripresa alle ore 21 e 01.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda sulla modalità di voto. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. Chiedo la votazione per parti della lettera c) del comma 6: "godimento dei diritti civili" la prima parte e "e politici" la seconda.
PRESIDENTE. Quindi chiede la votazione separata della lettera c) del comma 6. Va bene?
Ripeto la formulazione della lettera b): "cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea in regola secondo le leggi dello Stato".
Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.
MANINCHEDDA (Federalista-Autonomista Sardo), relatore. E' un'opzione che mi soddisferebbe.
(E' approvato)
(E' approvata)
(Non è approvata)
Passiamo alla votazione finale della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Intervengo per annunciare il voto contrario. Non era certamente nelle mie intenzioni votare contro questa legge, perché credo di aver contribuito, anche se indirettamente, a molte parti della stessa, per cui lo faccio a malincuore, ma non posso pensare che una norma assolutamente insignificante sotto tutti i punti di vista sia stata comunque mantenuta in essere.
Intervengo soprattutto perché sia certificato, signor Presidente, che è stato votato per parti un comma non definito né da punti né da virgole. E' una modalità che non conosco e non so se ci siano dei precedenti al riguardo. Ecco, vorrei che rimanesse agli atti che è possibile fare questo in questo Consiglio regionale!
PRESIDENTE. E' una cosa assolutamente consentita dal Regolamento. L'abbiamo fatto altre volte, come lei sa, soprattutto nell'esame della legge finanziaria. Può essere chiesta la votazione per parti, che significa anche questo, posto che il Regolamento non parla di commi o lettere.
Noi, naturalmente, annotiamo la sua osservazione, onorevole Diana. Ovviamente, come dico sempre, la scienza infusa non esiste, siamo in un campo nel quale si può anche commettere qualche errore e quindi i suggerimenti possono essere d'aiuto.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 203/A.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cerina - Cherchi Silvio - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Gessa - Giagu - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orru' - Pacifico - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.
Rispondono no i consiglieri: Artizzu - Cuccu Franco Ignazio - Diana - Sanciu - Sanna Matteo - Vargiu.
Si sono astenuti: il Presidente Spissu - Pisano.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 51
Votanti 49
Astenuti 2
Maggioranza 25
Favorevoli 43
Contrari 6
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10. La Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 9 e 30.
La seduta è tolta alle ore 21 e 08.
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