Seduta n.220 del 01/08/2006 

CCXX Seduta

(Pomeridiana)

Martedì 1 agosto 2006

Presidenza del Vicepresidente Secci

indi

del Presidente Spissu

La seduta è aperta alle ore 16 e 05.

CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 26 luglio 2006 (214), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che la consigliera regionale Giovanna Cerina ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana di martedì 1 agosto 2006.

Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

CASSANO, Segretario:

"Mozione Ladu - Murgioni - Gallus sulla mancata attuazione dell'articolo 12 dello Statuto e sui porti franchi di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e Oristano". (85)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disciplina di riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)" (94/A)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 94/A, siamo all'esame dell'articolo 1 sexies.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu.

Mi sembra che le condizioni dell'Aula siano tali che suggeriscano una breve sospensione di cinque minuti in attesa che arrivi l'onorevole Vargiu.

I lavori riprendono alle ore 16 e 15.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 07, viene ripresa alle ore 16 e 19.)

PRESIDENTE. Bene, riprendiamo i nostri lavori.

Se i colleghi prendono posto...

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, legga sempre il quadretto.

PRESIDENTE. Scusi? Non ho capito, onorevole Capelli.

CAPELLI (U.D.C.). Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Capelli? Siamo in discussione sull'articolo 1 sexies, si è iscritto a parlare l'onorevole Pierpaolo Vargiu, lei su che cosa voleva intervenire? Prego, onorevole Capelli.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Un altro Capogruppo?

(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)

Un Segretario, per gentilezza. Onorevole Cassano.

CASSANO (Riformatori Sardi). Dovrebbe esserci il collega Orrù.

PRESIDENTE. L'onorevole Orrù è relatore quindi è più problematico.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento

elettronico.

(Segue la verifica)

Si dà atto che i consiglieri Pirisi e Cugini sono presenti.

Onorevole Diana?

DIANA (A.N.). Sono arrivato in ritardo.

(Interruzione del consigliere Capelli)

PRESIDENTE. E' chiusa la votazione, onorevole Capelli. Mi vuole aiutare, prego si accomodi, se mi vuole aiutare, la ringrazio.

Risultato della verifica

(Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Balia - Barracciu - Bruno - Cassano - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Farigu - Floris Mario - Giagu - Licandro - Marracini - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uras - Capelli - Fadda - Meloni - Vargiu.)

PRESIDENTE. Sono presenti 30 consiglieri, non siamo in numero legale, la seduta è aggiornata alle ore 16 e 55.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 22, viene ripresa alle ore 16 e 55.)

PRESIDENTE. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di predisporsi ad ascoltare.

VARGIU (Riformatori Sardi). Non chiediamo tanto, Presidente.

Io la ringrazio, Presidente, e quei colleghi del Consiglio che eventualmente si fossero predisposti ad ascoltare, come dice il Presidente.

L'articolo 1 sexies rappresenta un pezzo del cuore del sistema, un ventricolo almeno, nel senso che va alla definizione di cosa è l'AREA e anche al dettaglio di alcune delle questioni di cui l'AREA si occupa, e quindi rappresenta una riflessione su quel sistema riformistico virtuoso che la maggioranza dovrebbe aver innescato attraverso questa legge. E la valutazione di alcuni dei passaggi che sono contenuti all'interno di quest'articolo ci aiuta a capire come l'iniziativa riformista della maggioranza sembrerebbe avere qualche punta di velleitarismo, e forse qualche cosa in più di qualche punta.

In primo luogo noi non concordiamo sulla definizione, nel senso che l'AREA - e lo abbiamo scritto in un emendamento - l'AREA costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa. Noi richiamiamo la Giunta al rispetto di se stessa e di quanto nelle dichiarazioni programmatiche ha detto la Giunta stessa.

Allora, noi non riteniamo che la Regione debba avere uno strumento con cui rispondere alle esigenze di gestione, riteniamo che la Regione debba avere l'attività di programmazione che le consente di sapere quali sono le esigenze, quali sono i soldi disponibili per, in qualche maniera, ottemperare alle esigenze, raccordare le somme che variamente sono disponibili per le esigenze, dopodiché la Regione ha la possibilità di far partire coloro che sono i destinatari dell'intervento regionale, cioè la Regione è colei che ha riservata l'attività programmatoria, dopodiché l'attività gestionale è riservata, sì, all'AREA ma con l'obiettivo poi di cedere la proprietà di ciò che viene costruito per soddisfare le esigenze abitative...

CAPELLI (U.D.C.). Presidente!

VARGIU (Riformatori Sardi). C'è Uras che sta "concionando" con Pirisi, è più importante di tutto il resto.

PIRISI (D.S.). Scusa.

VARGIU (Riformatori Sardi). No, io non mi ero offeso, Giovanni, non ti preoccupare, è Roberto che non riesce a seguire, gli faccio avere il dattiloscritto dopo.

Quindi, il problema è, intanto, di comprendere ancora una volta, di chiedersi, se c'è una separazione tra l'attività e il momento gestionale, e l'attività e il momento programmatorio.

Il secondo comma. Anche questo è un comma criptico, nel senso che dice che l'AREA deve rispettare criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si impone il rispetto del pareggio di bilancio.

Allora, il pareggio di bilancio lo può ottenere chi è autonomo nella propria gestione cioè può essere un obiettivo virtuoso se è indicato a chi ha azioni di autonomia da svolgere, ma, in realtà, se un ente gestionale è pressoché interamente finanziato dalla Regione, l'obiettivo del pareggio di bilancio altro non è che il controllo della gestione che viene eseguita dalla Regione. Quindi, sostanzialmente, ha la Regione gli strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'AREA? Perché se la Regione ha questi strumenti, li mette in campo e garantisce che l'AREA obbedisca ai criteri che sono disposti dal comma 2, il problema del pareggio di bilancio è un falso problema perché, comunque sia, dovrà essere la Regione a risanare quella parte del bilancio dell'AREA che non fosse corretta dal punto di vista dell'obiettivo del pareggio; perché? Perché è vero, all'AREA vengono attribuite oggi delle funzioni, che sono quelle previste dall'articolo 4, alcune delle quali sono nuove rispetto a quelle degli IACP e sono sostanzialmente funzioni di consulenza o funzioni di intervento diretto, anche in joint-venture con altri, per la realizzazione di obiettivi che siano funzionali alla programmazione regionale. Tutto vero, però, francamente, il tipo di ingessatura che sta intorno a questo nuovo ente regionale non è che aiuti a ritenere che tanti soggetti terzi del territorio si rivolgeranno all'AREA per acquisirne la competenza e la consulenza, addirittura la capacità gestionale. E' difficile pensare che ci sia tanta gente sul territorio disponibile a fare associazioni di scopo con l'AREA quando le associazioni di scopo sono comunque sottoposte ai vincoli della programmazione regionale della Giunta e, se passa l'emendamento che la Giunta propone, addirittura ad una pianificazione annualeo poliennale, che ovviamente rende assai difficile quella presenza dinamica sul mercato, che un ente, che davvero si vuole muovere con logiche che abbiano rispetto, per alcune parti, delle logiche di mercato, deve avere. Quindi alla fine sembra che all'AREA vengano accreditati dei compiti più con un velleitarismo speranzoso, che non sulla base di reali possibilità che l'agenzia ha, che l'azienda ha, di poter intervenire veramente sul mercato.

Anche per quanto riguarda l'articolazione dell'AREA, ciò che è oggetto dei successivi commi 3 e 4, insomma, non c'è da stare molto sereni, nel senso che vale per l'AREA lo stesso ragionamento che è stato fatto per l'ARPAS, e che è stato fatto, o che è in procinto di essere fatto, per tante altre iniziative cosiddette riformistiche, che prevedere una serie di articolazioni territoriali, funzionali ma anche strutturali, perché si prevedono organizzazioni di tipo tecnico e di tipo amministrativo, quindi due strutture che hanno una base decentrata sul territorio; prevedere un'articolazione di secondo grado, prevedere dei compiti aggiuntivi a queste articolazioni di secondo grado, basterebbe pensare alla costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico che, comunque, è correttamente prevista in ogni articolazione distrettuale dell'AREA, ma la cui previsione ovviamente comporta costi aggiuntivi per l'AREA, quindi comporta la presenza di personale che sia istruito e dedicato allo scopo preciso e, se questo personale deve essere attivato nelle otto articolazioni distrettuali dell'AREA, beh insomma c'è qualcosa di più che il sospetto, qualcosa di più che un'inquietitudine legittima, sul fatto che anche l'AREA si organizzi per diventare quello che, a regime, sarà l'ARPAS, e cioè una sorta di grande carrozzone, con un unico consiglio di amministrazione che comanda dall'alto, ma con un'articolazione territoriale ridondante rispetto alle esigenze, decisamente superiore rispetto all'attuale situazione di articolazione territoriale degli IACP, con il rischio che, ovviamente, i costi tendano a salire in maniera non controllabile. Allora scrivere contemporaneamente nello stesso articolo, che si impongono alla nascitura azienda dei compiti di economicità, efficacia ed efficienza e poi tratteggiare, disegnare, un'articolazione della struttura che fa ben capire che questi compiti confliggeranno con la struttura stessa, che gli obiettivi di pareggio di bilancio saranno garantiti alla fine esclusivamente dai trasferimenti di risorse regionali, nel senso che al netto di quello che arriva da risorse di altro genere, comunitarie, nazionali, poi chi sarà, come sempre, il ripianatore del deficit finale che l'azienda avrà accumulato, sarà la Regione. Quindi stiamo andando in una direzione che è assolutamente opposta rispetto a quella che voi stessi avete detto essere la strada maestra della vostra attività politica, nel senso che voi avete detto che la Regione si spogliava dei compiti di gestione, che i compiti di gestione, là dove possibile, venivano trasferiti e che alla Regione restava soltanto l'attività di programmazione, programmazione virtuosa, per cui là dove qualcuno avesse fatto buchi, qualcuno avrebbe ripianato buchi. Invece qui torniamo sempre al punto di partenza iniziale, chi ripiana il buco, se buco ci sarà, è la Regione, ed è anche dubbio, leggendo l'articolo, che la Regione abbia quegli strumenti che sono necessari per poter garantire che l'ente lavori sul serio con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che non è sufficiente elencare in una legge perché automaticamente siano trasferiti nell'attività virtuosa dell'azienda.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Vargiu.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sull'articolo.

PRESIDENTE. Si è iscritto fuori tempo, onorevole Uras, non è accoglibile la sua richiesta.

URAS (R.C.). Era il primo intervento questo? Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Uras.

E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

CUGINI (D.S.). Deve dire quello che non ha detto prima.

PISANO (Riformatori Sardi). Grazie Presidente. L'intervento su questo articolo 1 sexies, perché non lo so pronunciare bene, introduce una complessità che, a mio giudizio, riproduce la stessa complessità denunciata dal Consiglio delle autonomie locali. E' una complessità veramente difficile da comprendere, cioè lo stesso legislatore, che ha deciso di presentare qui in Aula un disegno di legge con una numerazione che fosse ordinaria rispetto alla numerazione degli articoli, credo che davvero non semplifica il lavoro nostro come consiglieri. E l'acronimo usato, tra l'altro, per introdurre e definire questa nuova agenzia regionale, è pure difficile da comprendere, perché più che AREA, a mio giudizio, di "ARIA" si sarebbe dovuto trattare; "ARIA" perché diventa un'agenzia regionale immobiliare, più che un'agenzia regionale di edilizia abitativa. Tanto è che la funzione principe di questa agenzia regionale diventa la gestione di un patrimonio, grosso, grossissimo, che eredita, naturalmente, il patrimonio dei quattro istituti autonomi per case popolari.

Io credo che non possiamo, ancora una volta, rimanere sordi a quella che è stata la denuncia che il Consiglio delle autonomie locali, nella sua piena legittimità, ha fatto a questa Aula. Denuncia che quando fa comodo viene richiamata, quando non fa comodo addirittura viene denigrata. Il Consiglio delle autonomie locali ha detto che si tratta di un principio accentratore, il legislatore sardo sta accentrando, dentro un'unica agenzia, la gestione di un patrimonio che non può essere definito un patrimonio regionale. Logica avrebbe voluto che questo patrimonio fosse devoluto, fosse assegnato, fosse gestito dai 377 comuni della Sardegna. E mi convinco sempre di più di questo, perché vengo da una esperienza, veramente traumatica; ieri sera nel mio piccolo paese di 1500 abitanti (1542 abitanti, allora per la precisione, per distinguerlo da un paese vicino che ne ha meno) è avvenuto uno sfratto relativo ad un immobile di edilizia agevolata. Altra cosa, si dirà, però pur sempre un immobile che è stato assistito da contributo pubblico perché venisse realizzato, ed è stato realizzato, attraverso una cooperativa. Il Banco di Sardegna, che era titolare di un mutuo, che era stato concesso a favore della cooperativa, ha mandato in esecuzione questo sfratto dopo aver, naturalmente all'asta, assegnato questo immobile. Un immobile il cui valore patrimoniale è 80.000 euro, e che è stato venduto all'asta, attraverso il sistema naturalmente di asta giudiziaria, esattamente a 18.000 euro; ad aggiudicarselo un'agenzia, la stessa agenzia che 20 giorni prima se ne è aggiudicato un altro, stesso meccanismo, che oggi sta già rivendendo per 80.000 euro. Io credo che, dentro questa situazione paradossale, noi non possiamo non riflettere, se in un qualche modo il Comune avesse avuto una funzione di controllo, una funzione anche di gestione indiretta o diretta, di questo patrimonio, questo non sarebbe potuto accadere, perché mai avremmo potuto permettere che il Banco di Sardegna, pur di soddisfare un credito residuo di 18.000 euro vendesse un patrimonio di 80.000 euro, mandando una famiglia in strada, così come è accaduto. E così come è accaduto 20 giorni fa.

Allora io credo che tutto ciò non possa accadere, ed è vero che questo articolo ci aiuta a ragionare su questo meccanismo perverso, perché manca nell'insieme, e l'accentramento certo non agevola e non aiuta, perché questi meccanismi di tutela dell'abitazione, dell'edilizia abitativa pubblica, possano davvero mettersi in campo, non aiuta per niente, perché rischiamo davvero di mettere, di creare una grossa agenzia immobiliare, decentrata poi con autonomie funzionali in otto province, mi immagino poi questa autonomia funzionale addirittura in piccole province che stanno appena nascendo, ai fini soltanto, mi immagino, della gestione delle funzioni e di conservazione di questo patrimonio. Non certo quello di poter davvero essere titolari e disporre di questo patrimonio nel momento in cui potesse avvenire un evento importante come l'alienazione o come la cartolarizzazione, come viene prospettato in questo disegno di legge. Per quale motivo non possiamo, oggi, accogliere quella che è la tesi prevalente del Consiglio delle autonomie locali, e quindi di tutti i Comuni della Sardegna, che è quella, giustamente, di rivendicare l'utilizzo di un patrimonio, che era già indirettamente proprio, non dimentichiamo che quei finanziamenti erano stati concessi, attraverso bandi, attraverso assegnazioni, ai comuni della Sardegna, e realizzati, poi, questi alloggi, in convenzione con gli IACP, non erano finanziamenti assegnati agli IACP. Io credo che, meglio dei Comuni, nessuno oggi possa interfacciarsi al problema locale abitativo, anche da un punto di vista gestionale, pensiamo soltanto a quelli che sono i canoni, che mi immagino davvero continueranno ad essere quelli previsti da un sistema privo di qualsiasi controllo, affidato unicamente a quella che è l'autocertificazione, e che quindi, sappiamo bene, molto spesso non corrisponde a quella che è la realtà ben conosciuta localmente. Chi ha una situazione reddituale assai spesso occultata, paga canoni che sono veramente irrisori, gli altri invece sono lavoratori dipendenti e magari hanno appena da campare e devono pagare canoni che sono dell'ordine di cinque o sei volte quello base minimo, che paga qualcuno che invece i redditi li può nascondere. Ecco questo sistema è un sistema che, tanto più accentrato, tanto più si presterà a queste forme di ingiustizia.

Noi siamo ancora in tempo per porvi rimedio, e dentro questo articolo, che definisce, appunto, questa agenzia immobiliare, noi possiamo, davvero ancora, trovare posizioni di confronto; diceva bene, stamattina, l'onorevole Capelli, non potete essere sempre sordi a quelle che sono le proposte che vengono anche dalla opposizione, dalla minoranza. Se vogliamo fare una legge, che davvero risponda a quello che i cittadini della Sardegna, a quello che gli amministratori della Sardegna, oggi chiedono, non possiamo che farlo tutti insieme. Altrimenti davvero l'equazione è immediata, quella ancora una volta di fare una legge che non riforma niente, ma che, addirittura, amplifica quella che è la complessità delle procedure e rende al cittadino un peso ancora più grosso in termini di inefficienza e in termini di burocrazia. Siccome tutto questo nessuno di noi lo vuole, siccome il Consiglio delle autonomie locali non può avere soltanto una funzione consultiva rispetto a temi così importanti, io credo che dobbiamo fermarci, ragionare e portare dentro questo disegno di legge quell'attenzione che merita.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore di maggioranza.

ORRU' (D.S.), relatore. Allora, emendamento numero 14 parere negativo, sull'emendamento numero 15 è negativo, sul "16" è negativo, emendamento numero 17 è negativo, emendamento numero 18 è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al parere del relatore. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo in votazione dell'emendamento soppressivo parziale numero 14.

ARTIZZU (A.N.). Presidente, posso intervenire?

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Artizzu? Ci sono tre iscritti per dichiarazione di voto, presumo, o sulla modalità tutti?

Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Per chiedere la votazione elettronica, Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sì, intanto per esprimere il mio voto negativo all'emendamento proposto. Colgo l'occasione per scusarmi per la disattenzione dovuta a un'interlocuzione sui lavori di Commissione che sono previsti domani, della quarta Commissione con il Presidente di quella Commissione, ma anche per dire, perché mi sembrava nell'intervento dell'onorevole Vargiu che venisse segnalata una sorta di negatività su un'articolazione di un ente pubblico, economico, come l'AREA, un ente regionale, in tutto il territorio della Sardegna. Un'articolazione che alcuni di noi sostengono debba essere sempre più, invece, realizzata non solo per quanto riguarda gli enti pubblici, ma anche per quanto riguarda la stessa amministrazione regionale. In molte circostanze non è sufficiente avere la possibilità di comunicare con la Regione attraverso le nuove tecnologie. Il cittadino si avvicina mandando le e-mail oppure accedendo alle notizie e alle informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale e del Consiglio regionale attraverso i siti. Qualche volta invece è necessario che la Regione sia presente nel territorio, possa avere una relazione diretta con il cittadino, questo non deve riguardare solo uno degli aspetti, deve riguardare invece molti degli aspetti dell'attività amministrativa della Regione; in questo senso va l'articolo 1 sexies, che è posto all'attenzione e all'approvazione del Consiglio. Quindi, per questo voterò contro l'emendamento, sostenendo invece che è corretta e ben proiettata verso il futuro l'impostazione che si è data nell'articolo di legge proposto.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras. Non ci sono altri iscritti a parlare, per cui passiamo alla votazione dell'emendamento numero 14 per il quale è stata chiesta la votazione elettronica. Ricordo al Consiglio che è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Se tutti i colleghi sono pronti dichiaro aperta la votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 14.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Biancareddu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 63

votanti 61

astenuti 2

maggioranza 31

favorevoli 21

contrari 40

(Il Consiglio non approva).

Emendamento numero 15. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Brevemente, Presidente. Ma, come sempre, il collega Uras è molto stimolante per intavolare un dialogo e un confronto. Collega Uras, questo emendamento, non so se ha presente quello che abbiamo bocciato poc'anzi, ma questo emendamento difende una legge che avete voluto, che avete sostenuto e che avete difeso, non per niente è del '98, cioè la "31" del '98, per intenderci, che invece viene stravolta nel concetto di organizzazione dell'ente da questo testo di legge. Infatti, per chi ha la pazienza e non è impegnato in altro durante la discussione di questa legge è sicuramente chiaro che è un emendamento propedeutico ai successivi, che delega l'organizzazione dell'ente ai principi espressi dalla legge numero 31 del '98, appunto, non del '99 e seguenti, ma del '98, per intenderci Giunta Palomba e quant'altro, assessore tecnico l'onorevole Cogodi. Perciò, difende dei principi. Noi demandiamo alla "31" del '98, come detto stamane, la retribuzione e la qualificazione del personale. Per quanto riguarda invece l'organizzazione dell'ente, rimandiamo a una sorta di regolamento che troviamo nel "5 bis", se non sbaglio, e lì, poi, è articolato tutto il senso del regolamento che deve prevedere gli incarichi, la scelta degli incarichi e quant'altro. Ecco, contro questo principio, pur lecito e legittimo, mi esprimo perché difendo una legge che è in vigore e che regola i rapporti col personale e con l'organizzazione degli enti e che, se non va bene, va modificata, ma non va di volta in volta inventato un nuovo procedimento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Siamo in votazione dell'emendamento numero 15 per il quale sia il relatore che la Giunta hanno espresso parere contrario.

Emendamento numero 15. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 16. Ricordo ai colleghi che sia il relatore che la Giunta hanno espresso il parere negativo. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 17. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, sarò brevissimo, Presidente, per chiedere prima di tutto sull'emendamento numero 17 il voto elettronico palese e per richiamare i principi di centralismo o di decentramento che sono presenti in questo emendamento. Principi più volte ribaditi in quest'Aula da diverse parti politiche, componenti politiche. Ho già finito?

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ho fatto pasticci io. Prego.

CAPELLI (U.D.C.). Qui, siamo alla prova dei fatti. Non stravolge l'impianto della legge, non stravolge quanto voi volete perseguire nel merito dell'organizzazione dell'ente, non stravolge i principi che avete ciecamente portato avanti e questo è un principio di decentramento, dal quale, a mio avviso, bisognerà un giorno o l'altro iniziare.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Ha domandato di parlare il consigliere Cassano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CASSANO (Riformatori Sardi). Brevemente, signor Presidente. Io la ringrazio anche perché l'onorevole Capelli mi ha preceduto nel chiedere il voto elettronico palese. Io invece chiedo ai sassaresi, veramente non lo faccio per campanile, potrei chiedere che la sede venga istituita a Sassari, non lo dico e non lo chiedo, però dico almeno che si faccia ad Oristano, come dice, appunto, la proposta di quest'emendamento. E sono favorevole a quest'emendamento perché se non altro è la via di mezzo.

Tutti i consiglieri sassaresi non fanno altro che parlare, quando sono a Sassari, di fronte agli elettori sassaresi e dicono sempre: " Tutto Cagliari, tutto si vuole mangiare Cagliari". Adesso, abbiamo l'occasione per dire e rivendicare quali sono le nostre esigenze, allora, votiamo a favore di quest'emendamento e la sede verrà realizzata non a Sassari, come potrei chiedere ma non lo faccio, ma se non altro ad Oristano che è una via di mezzo che ci consente di fare meno chilometri, meno chilometri.

PRESIDENTE. Grazie, Onorevole Cassano. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Solo per dire questo, cioè, non confondiamo il decentramento con l'accentramento in un'altra sede di un ente pubblico. Il decentramento significa che un ente, che pure avrà una sede principale, è articolato nel territorio. E' articolato nel territorio ed è articolato con un senso, come con un senso si trova una sede. Noi dovremo discutere fra qualche ora degli enti agricoli. Io credo che lì ci sia un'individuazione di sedi diverse da quella di Cagliari, ma non possiamo dimenticare che nell'area urbana di Cagliari insistono circa 500 o 600 mila abitanti, cioè un terzo della popolazione della Sardegna. E qua stiamo parlando di patrimonio edilizio pubblico e quindi di una forte incidenza di questa proprietà, di questa disponibilità, in questo territorio. E ha una logica, ha una logica il fatto che questo ente abbia sede a Cagliari, come aveva una logica che l'Incremento ippico avesse sede ad Ozieri, come aveva una logica che l'Istituto zootecnico caseario avesse sede a Bonassai, come aveva una logica che altri enti, e come avrà una logica, che altri enti abbiano sede in altri centri dell'isola, cioè le cose vanno fatte con riferimento all'utilità complessiva e al funzionamento delle strutture pubbliche a beneficio dei cittadini e dell'utenza.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras. Siamo in votazione dell'emendamento numero 17. E' stata chiesta la votazione elettronica. Ricordo ai colleghi che sull'emendamento sia il relatore che la Giunta hanno espresso il parere contrario. Se tutti i colleghi sono… un Segretario? Prego i segretari di organizzare un attimino meglio la loro attività. E' aperta la votazione sull'emendamento numero 17.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cachia - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Davoli - Dedoni - Diana - Gallus - La Spisa - Ladu - Liori - Moro - Murgioni - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si è astenuto il consigliere: Pirisi.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 59

astenuto 1

maggioranza 30

favorevoli 21

contrari 38

(Il Consiglio non approva).

E' in votazione l'emendamento numero 18. Chiedo scusa, sì, prima dell'emendamento numero 18, l'articolo 1. Anche per l'articolo? Pensavo si fosse iscritto per l'emendamento.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). L'articolo, perché mi piace… ma è andato via, Uras, come al solito. No, volevo specificare una cosa, che lo ringrazio prima di tutto per avermi spiegato cos'è il decentramento, perché fino a qualche minuto fa avevo le idee un po' confuse su cos'è il decentramento, tant'è che noi pensavamo di effettuare il decentramento dando tutto ai comuni. Probabilmente non ho capito che quello non era il decentramento, però, si impara sempre qualcosa in quest'Aula. Per sottolineare che l'area vasta di Cagliari non ha 500-600 mila abitanti perché è tutta la Provincia di Cagliari che ne ha 538, e che c'è un altro milione di abitanti. Allora, ci sono dei segnali che, a mio avviso, l'amministrazione dovrebbe dare, uno di questi era all'emendamento precedente, un altro è in questo emendamento che è già segnato, ovviamente, dal voto contrario della maggioranza, come tutti quelli che l'hanno preceduto e come tutti quelli che verranno. Io comprendo molto che c'è la fretta di parlare degli enti agricoli dove qualcuno cercherà, magari, di differenziarsi ancora un pochino, perché poi verrà magari il Presidente e lo chiamerà una mezz'oretta a discutere, e cambierà idea sicuramente, ma credo che una maggiore attenzione su quello che si sta discutendo e legiferando, oggi, in questa sede, su questo disegno di legge, sarebbe più opportuna e, sicuramente, porterebbe a meno errori possibili rispetto al testo di legge che è stato presentato.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. Metto in votazione l'articolo 1 sexies. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 19, numero 20 e numero 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:

Art. 2
Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 6 e 9, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Al comma 1 prima della parola " ... entro" sono aggiunte le seguenti:

"Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati nell'unico ente pubblico economico denominato Azienda regionale per l'edilizia residenziale (AREA) di cui all'articolo 1 sexies".

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. L'AREA subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli IACP.

5. All'AREA si applica la disciplina dell'organizzazione degli uffici prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998.". (19)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Il commissario straordinario avrà altresì il compito di effettuare una ricognizione della dotazione organica e garantire, nelle more dell'avvio dell'AREA, un assetto organizzativo efficiente. In sede di prima applicazione della presente legge le carenze d'organico riscontrate per i posti dirigenziali potranno essere coperte con concorso per titoli dal personale in servizio presso gli Istituti provvisti del titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale con almeno otto anni di servizio nella categoria D.". (20)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Patrimonio degli attuali IACP

1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà degli IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:

a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;

b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;

c) il restante patrimonio immobiliare degli IACP, ivi comprese la sede degli enti.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il Presidente dell'AREA chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio netto degli enti. La relazione contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali, attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i criteri di valutazione seguiti.

3. A seguito dell'approvazione dell'inventario il consiglio di amministrazione dell'AREA consegna gli immobili di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ai comuni nel cui territorio sono ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del comma 1.

4. L'AREA provvede alla ultimazione dei lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna ai comuni territorialmente competenti e alle necessarie trascrizioni.

5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti in proprietà ai comuni al prezzo simbolico di un euro secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n°4. Dalla medesima data i comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 6.

6. L'AREA è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'AREA l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli immobili interessati.

7. Nel caso in cui i comuni non provvedano entro il termine fissato dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione dei verbali, l'AREA redige i relativi verbali di consegna alla presenza di due testimoni, li notifica all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e provvede alle iscrizioni nei registri immobiliari.

8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione dell'AREA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Qualora l'AREA non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario ad acta." (21).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 19 il parere espresso dalla Commissione è negativo, sull'emendamento numero 20 il parere è negativo, sull'emendamento numero 21 il parere è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. La Giunta è conforme al parere del relatore.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 21.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Per chiedere il voto elettronico palese.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 21.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Gallus - Ladu - Liori - Moro - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 60

maggioranza 31

favorevoli 17

contrari 43

(Il Consiglio non approva).

L'articolo 3 è soppresso. Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 22, numero 6 e numero 23

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:

Art. 4
Attività dell'AREA

1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:

a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;

e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;

g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;

i) svolgimento di ogni altra attività non ricompresa nelle precedenti lettere già attribuita alla competenza degli IACP.

2. La Giunta regionale, con propria delibera, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 4

Alla lettera d) del comma 1 dopo la parola "...proprietà" è aggiunta la seguente "...comunali". (22)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 4

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2. bis. La promozione o la partecipazione a società di scopo ai sensi della lettera h) del comma 1, sono deliberate sulla base di un apposito piano di attività, allegato al bilancio pluriennale o a quello annuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11, nel quale sono indicati i settori, gli obiettivi ed i livelli di partecipazione dell'AREA. Il piano è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente. Se il parere non è espresso entro quindici giorni se ne prescinde. Nei termini per l'acquisizione del parere sono sospesi i termini per il controllo del bilancio previsti dalla legge regionale numero 14 del 1995.". (6)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 4

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. I comuni si avvalgono dell'attività dell'AREA attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è predisposto dall'Assessore dei lavori pubblici ed approvato con apposita delibera della Giunta regionale.

5. L'AREA tiene una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti.

6. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AREA mantiene la gestione del patrimonio di erp trasferito ai comuni ai sensi dell'articolo 3 e i proventi dei canoni percepiti, detratte le spese relative alla copertura dei costi di gestione determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, e degli oneri fiscali, sono trasferiti ai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi. I comuni destinano detti proventi nella misura dell'80 per cento al finanziamento di un programma di recupero degli alloggi e per il 20 per cento al risanamento del disavanzo finanziario." (23).)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, e colleghi del Consiglio, anche sull'articolo 4 sarebbe interessante ragionare con quelli di voi che hanno indicato e sottolineato la forte attività innovazionistica, riformista, di cambiamento, la volontà di arrivare ad una nuova organizzazione da parte dell'Azienda, sarebbe interessante, insomma, ragionarci sopra, confrontarsi, in modo che, anche per chi, come noi, ha seguito dai banchi della minoranza la discussione su questa legge, possa avere la convinzione che, effettivamente, ci troviamo di fronte non ad una legge che contiene alcuni elementi di riforma ma ad una legge riformista, che è cosa diversa, una legge che riforma sul serio l'attuale struttura degli enti che si occupano di edilizia popolare.

Attività dell' AREA: insomma, le attività dell'AREA si dividono, almeno dalla lettura dell'articolo 4, in due diverse tipologie di attività, quelle che già sono competenza degli IACP, pertanto l'AREA, in un quadro di organizzazione, che è diversificata rispetto al passato, le eredita, e quelle che potrebbero essere definite di fantasia, nel senso che sono attività che assai difficilmente potranno poi essere davvero prese in carico dall'AREA. "Erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;…" ma, insomma, facciamo il solito patto che io propongo sempre al Consiglio e che poi, prima o poi andremo a verificare nella sua attuazione, cioè facciamo il patto di rincontrarci fra un anno e voi ci farete avere l'elenco degli enti e dei soggetti pubblici che hanno richiesto all'AREA questa qualificata attività di consulenza e di servizi in campo di progettazione, studio, analisi eccetera eccetera, e poi vediamo se c'è qualcun altro che, fra un anno, ci fornirà l'elenco delle partecipazioni a società di scopo autorizzate dalla Giunta, se verrà approvato l'emendamento pertinente nell'ambito di un piano di programmazione annuale, e via dicendo, da parte dell'AREA, quante saranno, appunto, le società di scopo, che saranno state formate dall'AREA. Non è una cosa di poca importanza, è una cosa sostanziale, perché poi l'articolo 4 rimanda all'articolo 10 e l'articolo 10 parla delle fonti di finanziamento dell'AREA e dice che le fonti di finanziamento sono sostanzialmente quelle che già ci sono, più i proventi che deriveranno da tutte le maggiori entrate attivate attraverso l'articolo 4, attraverso quella parte di nuove competenze che vengono elencate nell'articolo 4, che sono quelle che abbiamo appena letto. Quindi, questo virtuoso Ente, questa virtuosa Azienda, questa virtuosa articolazione strumentale dell'attività gestionale della Regione, noi scopriamo che mantiene gli stessi compiti che avevano precedentemente gli Istituti autonomi delle case popolari, che mantiene le stesse fonti di finanziamento che avevano precedentemente gli Istituti autonomi di case popolari che invece di avere quattro articolazioni provinciali ne avrà otto, e voi, l'assessore Dadea che è in contatto con il Governo, non l'assessore Sanna che sappiamo non ha trovato posto in aereo, e quindi non è potuto andare a rappresentare la Regione nella trattativa per i nuovi finanziamenti alle nuove province, però, ci farete sapere tutte queste nuove articolazioni territoriali, che arrivano senza che ci siano dei fondi di bilancio, ma io aggiungo, anche senza che ci siano, in alcuni casi, delle utilità complessive per la Sardegna ad averle, queste nuove articolazioni territoriali rappresentano, sostanzialmente, l'unica vera novità di questa legge di riforma, perché, per quanto riguarda le competenze, siamo fermi a quelle passate, quelle nuove che vengono enunciate all'interno del testo appaiono davvero futuribili e davvero di difficile attuazione, e, in quelle che più accenderebbero la speranza che possano essere attuate, cioè quelle in cui si lascia aperto uno spiraglio della fantasia e si dice: beh, però possono realizzare la soluzione di scopo per cui, se per caso ci fossero delle istituzioni che son disponibili ad attuare le associazioni di scopo insieme con l'AREA, beh, c'è un campo nuovo di attività e ci può essere anche un campo nuovo di entrate, beh, quelle vengono poi reinserite all'interno di un quadro normativo, che rende davvero difficile che la possibilità che possano partire possa diventare una possibilità concreta.

Quindi, poi, di fatto, alla fine, si tratta di un'Azienda che è finanziata attraverso i canali soliti, attraverso i finanziamenti che arrivano dall'Europa, dalla Regione, dallo Stato, e siccome sono fissi i finanziamenti che arrivano dall'Europa e che arrivano dallo Stato, comunque sono finanziamenti sui quali noi non possiamo in nessuna maniera intervenire, quelli su cui noi avremo, come Consiglio regionale, la Giunta per la sua parte, la possibilità di incidere, sono in realtà quelli della Regione. E allora, che senso ha, se non quello, veramente, dell'urlo di disperazione, appellarsi all'efficienza, efficacia di cui all'articolo 1 sexies, come dice il mio collega Pisano, se non ricordo male? Nessun senso, perché sostanzialmente stiamo ripetendo che questo nuovo Ente, che spenderà più soldi perché lo articoliamo in otto diverse articolazioni territoriali, invece delle quattro di provenienza, questo ente è finanziato dalla Regione, e tutti i ripiani di eventuali disavanzi, per una attività economica dell'ente che non potrà essere virtuosa, perché non gli stiamo dando in mano gli strumenti per poter realizzare un'attività virtuosa, verranno, come sempre, ripianati a piè di lista dalla Regione, che dovrà sottrarre risorse da altre parti per far funzionare le otto articolazioni provinciali dell'ente. Quindi, io comprendo il ragionamento del collega Uras, il quale correttamente difende le articolazioni provinciali, difende una legge del Consiglio regionale che, sino a quando c'è, siamo tutti tenuti ad applicare, ci mancherebbe altro, totale comprensione delle ragioni che lo muovono; però, ha un senso quando anche voi vi ponete il problema nella legge, perché anche voi avete scritto che le articolazioni provinciali saranno effettivamente realizzate, sostanzialmente questo avete scritto nella legge, soltanto qualora ne sussistano le reali necessità. Cioè, voi stessi, vi siete resi conto che fare otto IACP può darsi che non sia la scelta migliore, nel senso che, nella relazione di accompagnamento con cui voi, con cui la Giunta regionale introduce questa legge, beh io non vedo…. cioè vedo scritti cosa sono oggi i quattro IACP esistenti, però non vedo scritta la proiezione di che cosa sarebbero le otto articolazioni provinciali dell'AREA, nel senso che è possibile che, se ci fosse scritta l'articolazione delle otto sedi provinciali dell'AREA, noi ci renderemmo conto che alcune sedi provinciali non hanno ragione di esistere, o perché hanno un numero di alloggi gestiti che è non sufficiente a giustificare l'esistenza in vita dell'articolazione provinciale, o perché, magari, complessivamente, l'entità di territorio che gli viene attribuita non è tale da giustificare un'articolazione provinciale, dotata di funzionalità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. Allora, insomma, questo problema, che arriva su ogni legge, forse sarebbe il caso che ce lo ponessimo con più concretezza, e anche con più lealtà, perché poi autorizzando ogni volta le articolazioni provinciali, e state ben certi che tutti territori le chiederanno, come è loro diritto averle, insomma, alla fine ci renderemo conto che stiamo utilizzando risorse per fare carrozzoni che premiano direttori amministrativi, direttori tecnici o di distretto, ma non cose che servono ai sardi.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Vargiu.

E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). No, non intervengo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 22 il parere è negativo, perché l'aggiunta di "comunali", se in un quadro di riferimento normativo che non viene modificato si rivelerebbe inapplicabile, perché non può intervenire sul patrimonio altrui, perché il patrimonio comunale, come sappiamo, l'edilizia residenziale pubblica è patrimonio dei Comuni, non è patrimonio degli Istituti case popolari. La ratio dell'emendamento ovviamente si capisce; qualora il patrimonio fosse stato demandato ai Comuni allora in quel caso il "comunali" aveva senso, ma dal momento che nell'articolato precedente questo non è stato fatto, mi sembra…

Quindi inviterei al ritiro del "22". Se rimane, il parere è negativo. Il parere sull'emendamento numero 6 è positivo; sul "23" è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al relatore. Volevo solo fare alcune aggiunte, se posso, Presidente. Quando si parlava delle fonti di finanziamento dell'Azienda, e quindi degli Istituti, e si paventava e si paventa un intervento di soccorso della Regione per un, sembra quasi sperato, buco di bilancio; io mi auguro di no, insomma, anche perché questi enti, questa Azienda noi la costruiamo proprio come ente pubblico economico e quindi con un vincolo ben preciso di pareggio di bilancio. Quell'efficienza e quell'economicità sono proprio strumenti per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Vorrei chiarire, in modo puntuale, che questa legge reca solo una copertura finanziaria, che è quella per l'Osservatorio; non ha altre coperture finanziarie, proprio perché non è previsto che la Regione intervenga a ripianare deficit alcuno, nel senso che il pareggio di bilancio è un pareggio dovuto e l'Azienda dovrà far fronte a eventuali deficit di bilancio con le politiche correttive adeguate. Gli Istituti, innanzitutto, vivevano e vivrà l'Azienda di proventi propri. Non c'è mai stato un intervento finanziario della Regione a ripianare i deficit di bilancio degli Istituti case popolari. Sono Istituti che hanno sempre vissuto di finanza propria e la stessa legge richiama questa autonomia della provvista finanziaria su alcune linee di finanziamento chiare.

La prima è il canone. Così come gli enti dell'acqua, come l'EAF si sostiene con il pagamento delle tariffe idriche, lo IACP, e domani l'Azienda, si manterranno con il canone. Quando si parla di finanziamenti della Comunità europea e della Regione sono finanziamenti per investimenti, per interventi costruttivi sul territorio, per interventi di nuova costruzione, manutenzione, recupero o interventi di carattere urbanistico, ma la gestione corrente degli enti e dell'Azienda sarà una gestione autosufficiente, cioè non è previsto alcun intervento. Quindi, vorrei chiarire che non c'è nessuna linea o nessun indirizzo della Regione che preveda un intervento di soccorso e di sostegno. Quelle maggiori funzioni sono maggiori funzioni che l'Azienda dovrà svolgere, sono maggiori rispetto alle precedenti, me ne rendo conto; a fronte di queste maggiori funzioni si prevedono nuovi introiti. Noi siamo fiduciosi che questo ente… noi guardiamo al futuro, ecco, io voglio dirlo con molta chiarezza e con molta sincerità. Credo in questa riforma, sento che è una vera riforma, poi si può fare molto meglio. Le altre Regioni hanno iniziato molto prima di noi, hanno fatto la prima, sono già alla seconda riforma; noi siamo ancora alla prima. Io credo in questa riforma, credo nel futuro, credo che questa riforma potrà funzionare se la legge sarà approvata, se la legge contiene gli elementi perché questa Azienda funzioni e se saremo bravi noi a farla funzionare. Ecco, in questo mi sento di concordare anche con quello che si chiede, con la scommessa. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 22, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

E' in votazione l'emendamento numero 6 della Giunta regionale, sul quale il relatore ha espresso parere positivo.

Ha domandato di parlare il consigliere Orrù, relatore. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, credo sia giusto dare una informazione al Consiglio almeno sul significato dell'emendamento numero 6 per il quale, appunto, abbiamo già espresso un parere positivo. Si è fatto cenno, negli interventi precedenti, ai nuovi strumenti; uno di questi, che è stato individuato, è appunto la possibilità di costituire società di scopo su obiettivi circoscritti per portare avanti, in maniera più efficace, programmi di intervento, di iniziativa, anche che si avvalgono di modalità diverse, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo amministrativo. Quindi, questa possibile flessibilità di utilizzare compartecipazioni, professionalità, tecnologie, modalità d'intervento che non sono dentro l'ente, ma che possono essere acquisite o da soggetti privati, in modo particolare, ma anche da collaborazioni con altri soggetti pubblici, ovviamente questo è riferito soprattutto a società private. L'intento dell'emendamento è quello di normarlo, cioè di evitare che le società di scopo, la duplicazione o moltiplicazione delle società di scopo poi svuotino l'ente o trasformino dall'interno le caratteristiche stesse dell'ente, man mano costituendo dieci, venti, trenta, quaranta società di scopo, di fatto, tutta l'attività viene riservata o privilegiata, o perlomeno si privilegia l'iniziativa ordinaria dell'ente anche, o si indirizza verso questo tipo… è ovviamente un'ipotesi massimale, o la peggiore se vogliamo da alcuni punti di vista, se vogliamo migliore da altri punti di vista. Lo scopo è quello non di mettere il bavaglio all'ente, ma è quello di sottoporre sulle singole società di scopo l'autorizzazione della Giunta regionale e, invece, il parere del Consiglio - questa è la ratio dell'emendamento - solo su un allegato al Piano che l'ente deve sottoporre al parere obbligatorio della Giunta regionale annualmente oppure per i piani pluriennali, quindi è un allegato tecnico, non sui singoli provvedimenti di società di scopo, di adozione, ma su un programma di iniziative che si propone l'ente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 23, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'AREA:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale.

2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20.

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 5

Nel comma 2, alla fine, sono inserite le parole:

"intendendosi l'AREA inserita nel primo gruppo della tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995." (7).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 7, sul quale ha espresso parere favorevole il relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5 bis, al quale sono stati presentati l'emendamento soppressivo numero 24 e l'emendamento aggiuntivo numero 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 bis e dei relativi emendamenti:

Art 5 bis
Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge. È adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche o integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto sono disciplinati:

a) organizzazione dell'azienda, attribuzioni e funzionamento delle strutture organizzative, requisiti e modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;

b) criteri e modalità del controllo di gestione;

c) ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 11;

d) pubblicità degli atti e modalità di accesso agli stessi.

4. L'AREA adotta a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:

a) la carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 5 bis

La lettera a) del comma 3 è soppressa. (24)

Emendamento aggiuntivo Caligaris

Articolo 5 bis

Al comma 4 dell'articolo 5 bis prima della parola "L'AREA" aggiungere le parole:

"Entro sessanta giorni dal primo insediamento del consiglio di amministrazione," (4).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. L'articolo 5 bis delinea i tratti dello Statuto che disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA. A caratterizzare il Consiglio di amministrazione, in questa specifica fase, è l'efficienza. L'adozione dello Statuto da parte del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni evidenzia come gli aspetti organizzativo-ordinamentali e quelli regolamentari siano importanti e significativi per rendere efficace nell'azione l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa. Gli aspetti dell'efficienza e dell'efficacia sono costantemente evidenziati in questo provvedimento. L'Assessore, nella replica, ha posto l'accento sulla necessità di attuare la norma in tempi brevi, proprio per il significato che assume dopo anni di, per così dire, distrazione. L'emendamento numero 4, nel pieno rispetto della filosofia del provvedimento, vorrebbe porre l'accento sulle garanzie nei riguardi dei fruitori della norma che - lo ricordo per inciso - appartengono a categorie sociali deboli. In una norma tanto attesa si ritiene di dover offrire maggiore certezza ai cittadini rispetto ai tempi di attuazione della legge. La carta dei servizi e il protocollo di relazioni sindacali devono avere scadenze certe, altrimenti potrebbero non essere mai adottati. La proposta dei 60 giorni è indicativa; se si vuole può essere elevata a 90 giorni o ridotta a 30; non può, invece, essere negato il principio ispiratore. Se crediamo che i cittadini e le organizzazioni sindacali debbano essere fruitori e attori della norma, non possiamo lasciare indeterminato il quadro temporale. C'è il rischio, davvero, che principi e valori nobili restino solo sulla carta. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Caligaris. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 4 e 24 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, grazie Presidente. Il parere sull'emendamento soppressivo numero 24 è negativo. Sull'emendamento numero 4 - se mi consente una breve considerazione - credo che la motivazione che lo ispira sia condivisibile; tuttavia vorrei suggerire, se viene accolto, la Commissione si è espressa non positivamente per i termini molto ristretti, cioè nel caso dell'adozione della carta dei servizi entro i 60 giorni e posto che è un termine ordinatorio ma, insomma, metterlo e poi non rispettarlo, come si suol dire, non è una buona cosa. Però, credo, l'esigenza di porre un termine e, comunque, di evitare cioè che sia un termine così, lasciato alla spontanea decisione dell'ente, ecco, non è giusto, ed è condivisibile. Qualora si raddoppiasse il termine, perché in 60 giorni onestamente è difficile che questo avvenga, probabilmente con un termine maggiore, un lasso di tempo maggiore, di 120 giorni, per intenderci, o 90 giorni, ma anche 120 giorni, posto che si soddisfa l'esigenza di porre un termine entro cui, appunto, vengono soddisfatti questi requisiti o queste esigenze sacrosante (uso la stessa espressione della collega Caligaris), ecco, se fosse trasformato in questo senso, probabilmente il parere sarebbe senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Sì, io non ho capito bene se il relatore propone 120 o 90…

ORRU' (D.S.), relatore. 120.

CALIGARIS (Gruppo Misto). 120. Allora, anche se dilata al doppio il termine previsto, siccome viene accolto il principio, che è un principio veramente irrinunciabile, io accolgo la proposta, ritenendo, appunto, che facciamo così davvero un servizio ai cittadini. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Caligaris. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al relatore, con il nuovo aggiornamento dell'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 24, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 5 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4, con la modifica, anziché "entro 60 giorni" " entro 120 giorni". Se non ci sono osservazioni lo metto in votazione con questa formulazione, e con questa formulazione è stato espresso parere favorevole sia dal relatore che dalla Giunta.

Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

2. I requisiti per i componenti del Consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.)

PRESIDENTE. E' aperta la discussione. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 bis;

b) approva i regolamenti;

c) approva la carta dei servizi;

d) delibera la dotazione organica del personale ivi compresa quella da assegnare ai distretti;

e) approva i bilanci;

f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;

g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;

h) delibera la costituzione o partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4;

i) nomina e revoca il direttore generale;

l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.

2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie, Presidente, colleghi del Consiglio. Intervenendo sull'articolo 7 per motivi di economicità, nel senso di economia nei lavori d'Aula, quindi, per non ripetere poi in tutti gli interventi lo stesso tipo di ragionamento, io vorrei fare alcune considerazioni che riguardano anche due articoli precedenti, cioè il "5 bis" e il "6", per la parte che poi resta ricompresa nella filosofia dell'articolo 7. Cioè, noi abbiamo approvato un articolo, l'articolo 6, che forse in altri tempi avrebbe creato una grande attenzione in Consiglio, nel senso che abbiamo approvato un articolo che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione dell'azienda e abbiamo accettato il principio che il Consiglio di amministrazione dell'azienda viene nominato dalla Giunta. Principio, a mio avviso, assolutamente corretto, nel senso che sono convinto che, tutto ciò che sia gestionale, sia competenza della Giunta e non del Consiglio. Devo dire però che in passato non sempre questo meccanismo è stato applicato con la stessa identica puntualità e non sempre senza neanche un intervento in Consiglio che facesse pensare che sia possibile fare qualcosa di diverso. Allora io vorrei fare una riflessione, normalmente coloro i quali sostengono la necessità di una nomina consiliare all'interno di organismi di gestione di aziende o enti regionali, dicono che questo garantisce l'azione di controllo da parte del Consiglio e, quindi, sostanzialmente anche l'azione di controllo da parte di chi, in Consiglio, rappresenta la minoranza. Io ho detto sin dall'inizio, affinché non ci fossero equivoci, che non sono di questo parere, sono però del parere che ci sia necessità di una attività di controllo su un ente regionale, di controllo politico e quindi che ci sia anche necessità di un controllo da parte della minoranza, e allora mi chiedo come avviene il controllo all'interno di questo ente, ovviamente avviene attraverso la conoscenza degli atti dell'ente, avviene attraverso la conoscenza di ciò che all'interno dell'ente viene deliberato, deciso, che viene comunque, in qualche maniera, impostato dal punto di vista organizzativo all'interno dell'ente. E in effetti all'interno dell'articolo 5 bis è normato che il Consiglio di amministrazione dell'ente, attraverso i regolamenti, provveda a dare la pubblicità degli atti e la modalità di accesso agli stessi. Benissimo, ma qual è il meccanismo che regola il tutto, cioè che obbliga il Consiglio di amministrazione ad avere la massima pubblicità su tutti gli atti che esso stesso assume, affinché possa essere esercitato il controllo politico, compreso quello di minoranza, sull'attività dell'ente? Beh, insomma, lo Statuto! Mi sarei aspettato, allora, di trovare all'interno della legge delle indicazioni precise, non tanto sui compiti del Consiglio di amministrazione dell'ente, collega Orrù, quanto sui criteri che dovevano informare l'attività dell'ente nel momento della stesura dello Statuto, mentre l'unico vincolo che esiste sulla stesura dello Statuto, che io trovo in legge, è quello che lo Statuto deve essere approvato dalla Giunta regionale, cioè la stessa Giunta regionale che nomina il Consiglio di amministrazione. Mi sembra che, a questo punto, il meccanismo di garanzia del controllo abbia un attimo di farraginosità, quindi che dia un attimo di sensazione che l'efficienza del controllo sia, a questo punto, esclusivamente affidato alla Giunta, sia per quanto riguarda la nomina diretta dell'organismo di gestione, ma anche per quanto riguarda la garanzia che gli atti, e le discussioni, i dibattiti e le scelte dell'azienda abbiano qualche problema ad essere sottoposti ad un controllo politico diretto, controllo politico che è indispensabile per la parte politica, ovviamente, dell'attività dell'azienda che si trova a svolgere un'attività politica. E questo lo dico anche perché tra i compiti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 7, ne vedo alcuni che, qualora non adeguatamente normati, e qualora non adeguatamente trasparenti e, quindi, sottoposti al pubblico controllo, potrebbero creare dei problemi. Per esempio, alla lettera d) abbiamo la delibera della dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti. Avendo segnalato, anche personalmente, il rischio che io vedo che i distretti rappresentino un'articolazione supplementare dell'azienda in grado di causare degli "splafonamenti" di bilancio, ben oltre 125 mila euro che servono per il funzionamento dell'osservatorio, sarebbe interessante sapere se il Consiglio di amministrazione ha come vincolo quello di non superare la dotazione organica che gli discende dagli attuali IACP. Se avesse questo impegno, probabilmente saremmo più sereni dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio, ma saremmo un po' meno sereni dal punto di vista delle nuove articolazioni dell'ente, della loro funzionalità e dal punto di vista dei nuovi obblighi dell'ente, per esempio quello di garantirsi un ufficio di relazioni col pubblico. Alla fine è difficile far quadrare il cerchio perché, dice bene l'assessore Mannoni che, col garbo e la serenità che gli è propria, avverte che già gli IACP avevano la possibilità di finanziarsi da soli, per quanto riguarda l'ordinario, e quindi non si introduce all'interno di questa legge nuove modalità di finanziamento dell'AREA. E' vero, ma se vengono aumentate, quello che abbiamo sostenuto, se vengono aumentati i compiti, se vengono moltiplicate le articolazioni territoriali e non vengono previste nuove fonti di finanziamento, qualcuno dovrà pur pagare, nel senso che, hai voglia a dire che non si prevedono novità, le novità ci sono all'interno della legge, sono novità che comportano, verosimilmente, l'aumento di esigenze economiche necessarie per far funzionare la struttura. Se queste esigenze ci sono, è evidente che, a parità di risorse che arrivano all'ente unificato, qualcuno dovrà tirar fuori le nuove risorse per le nuove competenze, per la nuova articolazione territoriale e, probabilmente, anche per il nuovo personale che l'ente, con delibera autonoma del proprio Consiglio di amministrazione, può comunque ritenere di assumere e di includere, quindi, nell'attività dell'ente. Anche perché l'ulteriore, e concludo, verifica che viene prevista è anch'essa affidata al Consiglio di amministrazione, nel senso che noi avevamo acceso la nostra speranza leggendo che, essendo ente economico pubblico, era assoggettato non solo all'obbligo del pareggio di bilancio ma anche all'obbligo dei criteri di efficienza, efficacia e qualità della spesa. Chi deve esercitare questo controllo? Beh, lo deve esercitare il Consiglio di amministrazione, così dice la legge, perché la legge dice "Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti dell'economicità, dell'efficienza e della qualità". Allora, scusatemi, colleghi, ma questo ente che si controlla da solo e che fa le verifiche di qualità al suo interno e che le attribuisce al Consiglio d'amministrazione, il quale, verosimilmente, dovrà attribuirle a una struttura che può essere anche interna all'ente, e quindi che sarà comunque un costo aggiuntivo per l'ente, e sarà un costo aggiuntivo senza garantire che sia una reale verifica di efficienza e di qualità, perché qualsiasi azienda, è vero che ha nuclei interni di rilevazione di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni rese, ma è anche vero che si assoggetta a controlli esterni di qualità, le certificazioni di qualità, che sono note a tutti, le quali verificano che effettivamente l'azienda obbedisca a questo. Ma se l'azienda è un ente strumentale, insomma, verrebbe in mente che questi controlli e queste verifiche di qualità non siano fatte né dall'azienda al suo interno soltanto, che pure sono importanti, ma neppure affidati dall'azienda a un ente certificatore esterno, ma che siano affidati da colui che usa l'azienda come strumento, quindi, sarebbe stato naturale pensare che fosse la Regione a verificare il controllo degli aspetti di economicità, di efficienza della qualità e non lo stesso Consiglio di amministrazione dell'ente! Mi sembra una cosa assolutamente incongrua, che diventa maggiormente incongrua nel momento in cui il Consiglio di amministrazione dell'ente è, correttamente, assoggettato a una nomina di carattere politico e, quindi, è escluso dal controllo "politico" che un tempo veniva esercitato attraverso nomine consiliari che consentivano l'accesso al Consiglio di amministrazione di un rappresentante della minoranza. Mi sembrano problemi reali, ecco, non problemi che stiamo sollevando in maniera capziosa, e poi a voi sta valutare con quale criterio verificarli e quale importanza attribuire loro. Compito nostro, che siamo minoranza, è quanto meno di segnalarli, affinché, se volete, prendiate coscienza di quelli che sono limiti importanti che la legge potrebbe avere nel suo operare.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8
Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'AREA;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'AREA e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9
Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale.

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.

4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e del relativo emendamento:

Art. 10
Fonti di finanziamento

1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i finanziamenti aggiuntivi appositamente ad essa attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale, sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 10

Alla lettera d) le parole "...del comma 2" sono soppresse. (25).)

PRESIDENTE.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, la ringrazio, colleghi del Consiglio, io, per cultura, non ho l'abitudine di annoiare il prossimo, anche perché non mi piace che il prossimo annoi me, quindi ritengo che non sia utile continuare in maniera solitaria a sollevare dei problemi sul testo della legge, se da parte vostra non esiste nessun interesse a ragionare sui problemi che vengono sollevati. L'articolo 5, il 5 bis, il 6 e il 7 avevano una serie di incongruenze a cui il Consiglio poteva anche mettere mano, probabilmente migliorando la possibilità della legge di esplicare quegli effetti virtuosi che voi ritenete che possa esplicare e che noi abbiamo forti sospetti che questa legge non esplicherà. Ma anche l'articolo 10 ha problemi analoghi, nel senso che ritorniamo a quanto era previsto nell'articolo 4 riguardo alle fonti di finanziamento, che qui nell'articolo 10 vengano richiamate esclusivamente citandole con i commi dell'articolo 4, a cui si fa riferimento, che però in questo modo non diventano fonti nuove, nel senso che sono le stesse improbabili fonti che abbiamo visto citate nell'articolo 4, le stesse improbabili fonti di cui vi chiederemo ragione fra qualche mese, fra un anno, fra un anno e mezzo, per capire quanto di quelle fonti è stato possibile attivare e quanto è diventato, nel bilancio dell'ente, voce attiva. Qui abbiamo introdotte anche eventuali altre entrate derivate da lasciti, legati e donazioni. Io vi auguro che i morti sardi siano prodighi nei confronti di ciò che sta sostituendo gli IACP, ho personalmente perplessità assai robuste sul fatto che coloro che passano a miglior vita abbiano come intendimento quello di finanziare l'AREA, ma se voi siete convinti di questo e pensate che possa essere una voce significativa del bilancio, speriamo che abbiate ragione voi e che abbia torto io dal punto di vista del buon funzionamento.

Concludo, semplicemente dicendovi che questo meccanismo di fare le leggi per cui non viene tenuta sostanzialmente in alcuna considerazione, non per cambiare la legge, ma quanto meno per commentare ciò che viene dalla minoranza proposto, ciò che noi in qualche maniera riteniamo di portare all'attenzione vostra, non credo che sia un buon modo di fare le leggi. Se voi ci pensate, non è nostro interesse migliorare eventuali errori che ogni tanto, o spesso, troviamo all'interno dei testi di legge che arrivano in Aula e che vorticosamente devono essere approvati entro "le ore". Il nostro interesse sarebbe farveli passare e, se ci sono degli strafalcioni, stare silenziosi sugli strafalcioni, affinché nel momento in cui la legge va all'applicazione, gli strafalcioni siano palesi e manifesti e, essendo palesi e manifesti, condannino l'attività del cattivo legislatore. Noi cerchiamo di fare un'azione diversa, forse ingenuamente, nel senso che pur non essendo filosoficamente d'accordo con una parte ampia delle leggi che voi portate in discussione in Aula, non le abbandoniamo a sé stesse, quindi interveniamo, ci alziamo, ci studiamo i provvedimenti, cerchiamo di capire se c'è qualche cosa che può essere di interesse generale nel migliorare non la filosofia del provvedimento, sulla quale vi lasciamo per intero la responsabilità, come in questo caso e in altri casi che hanno preceduto, ma di migliorare l'articolato, di verificare insieme a voi se ci sono delle contraddizioni, se ci sono delle incongruenze, se ci sono delle norme che non hanno una chiarezza interpretativa, e quindi quando vengono applicate creano dei problemi a chi è preposto all'applicazione, ma soprattutto al cittadino che da quelle norme vede regolati gli atti della sua esistenza, quindi sono interventi, i nostri, fatti nell'interesse generale. Il silenzio assoluto, il disinteresse, la non partecipazione in cui cadono, ci fa pensare che siano interessi non graditi, e cioè che siano interventi non graditi, cioè che l'interesse fondamentale della maggioranza sia quello di acchiappare il testo che arriva in Aula e licenziarlo nel più breve tempo possibile, col minor numero di interventi possibile, col minor ragionamento possibile su qualsiasi aspetto venga sollevato dalla minoranza, e qualche volta anche da qualche consigliere di maggioranza, senza minimamente chiedersi se quegli interventi poi possono essere… E' vero, quelle due ore in più che ci separano dalle vacanze estive, ma anche quelle due ore in più che ci possono consentire di dare una migliore leggibilità a un testo, di rimuovere qualche aspetto controverso, di fare insomma un lavoro che è quello per il quale, alla fine, siamo pagati, e per il quale tutti noi ci siano impegnati molto perché l'elezione in questo Consiglio è costata a tutti dal punto di vista del dispendio delle energie e del lavoro, fatica e fatica vera.

Ora, io direi, altrettanta fatica, anzi senz'altro minore, la si potrebbe fare nell'atto del legislatore, che è l'atto nostro proprio, se voi ritenete come sembra di capire nella discussione di questa legge che sia un utilizzo del tempo non congruo, che sia quindi uno spreco di tempo, io non vi faccio violenza e non faccio violenza neanche a me stesso nel continuare ad alzarmi per sollevare dei problemi che io credo che siano concreti su cui quindi si potrebbe ragionare, e accetto il vostro atteggiamento che è quello di arrivare all'approvazione più rapida possibile della legge senza che ci sia niente da migliorare perché ritenete che già ciò che avete fatto è la cosa migliore possibile.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente, colleghi e signori della Giunta, il disegno di legge da cui parte questo testo proposto dalla Commissione è presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.

Noi festeggeremo un evento su questo articolo 10, perché, fra un po', all'emendamento numero 26 avremo l'unico emendamento dell'opposizione su cui la maggioranza si esprimerà favorevolmente, con grande travaglio giustamente mi suggeriscono, che è strettamente un emendamento tecnico, ma proprio il senso di quest'emendamento tecnico mi riporta al presentatore del disegno di legge. E mi riporta anche all'emendamento numero 25, lettera d) e chiedo se una legge, che per essere buona legge deve essere facilmente comprensibile e interpretabile, quanto più facilmente comprensibile è la legge, tanto più abbiamo raggiunto il nostro scopo di legislatori nel farci immediatamente comprendere dai cittadini. Il senso della bontà, anche della stesura di questa legge è dato appunto dalla lettera d) dell'articolo 10 che, fatto il cappello, "l'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante", vado direttamente alla lettera d), "i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4", l'emendamento propone di sopprimere "del comma 2 dell'articolo 4", anche perché alla lettera g) dello stesso articolo, ribadisce: "tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività di cui all'articolo 4". Allora mi chiedo: perché nella lettera d)si specifica "del comma 2 dell'articolo 4" se poi alla lettera g) si richiama tutto l'articolo 4, tutto nel suo complesso, che senso ha? Non ha nessun senso, tant'è che all'emendamento numero 25, nella confusione, probabilmente, l'ho saltato, doveva seguire l'emendamento soppressivo della lettera g), perché nel momento in cui noi proponiamo che tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività di cui all'articolo 4, è pleonastico che ci sia anche il comma 2 dell'articolo 4, ma questa è tecnica legislativa. Disattenzione, ma ben più grave errore, soprattutto del proponente, è definire il bilancio di previsione, lettera b) dell'articolo 11, il quale definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e deve tendere al bilancio dell'esercizio, eccetera eccetera…

Una previsione di bilancio nell'amministrazione pubblica non può tendere al pareggio, deve raggiungere o essere presentato a pareggio, non può tendere. Questo da parte dell'Assessore proponente, ritengo che sia l'ennesima disattenzione, purtroppo devo rimarcare, ma devo dire che se fosse stato presente l'Assessore del bilancio, avrebbe riconosciuto il contributo della minoranza in questo caso e in altri nella presentazione delle leggi di bilancio a cui, per velocità di presentazione delle leggi, per eccessiva, a mio avviso, superficialità nel tendere in questo caso sì, al raggiungimento dell'esitazione di un numero qualificante di leggi, poi nella qualità, insomma, si lascia molto a desiderare. Ed è proprio questo che comporta il fatto di avere delle leggi che non sempre, anzi, quasi sempre sono imprecise e soprattutto tendono esse stesse all'impugnazione e ai guai che stiamo passando in questi mesi per le continue impugnazioni.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Comunico al Consiglio che la consigliera Giovanna Cerina è rientrata in aula, quindi il congedo s'intende annullato.

CAPPAI (U.D.C.). Chi, scusi?

PRESIDENTE. L'onorevole Cerina è tornata in aula e quindi il congedo è annullato, onorevole Cappai. Qualche osservazione? Grazie.

Per esprimere il parere sull'emendamento numero 25 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, grazie, Presidente. Lo spirito con cui è stato proposto, insomma, l'emendamento, lo spirito che è contenuto nella lettera, la motivazione della lettera d) è un elemento rafforzativo, ecco vorrei sottolineare questo, di quel rapporto insomma tra l'attività dell'ente e quanto la Regione per compiti e per funzioni specifiche gli assegna oltre le sue, diciamo, normali funzioni ordinarie d'istituto, per cui quelle devono essere preventivamente quantificate, ed ecco perché i proponenti, in questo caso il disegno di legge originario della Giunta tant'è che le due in questo caso coincidono, ha inteso probabilmente rafforzare questo criterio, mettendolo in evidenza. Tuttavia mi sembra che il ragionamento, insomma, che è stato portato per cui la lettera g) comunque contiene tutto ciò che è previsto dall'articolo 4, quindi con quelle prescrizioni, con quegli elementi di cautela, di vigilanza e di controllo, assorba la lettera d), per cui il parere, ecco, della Commissione è in questo caso positivo, di accoglimento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, è positivo anche quello della Giunta, è conforme al parere del relatore.

PRESIDENTE. Grazie. Bene, siamo in votazione dell'emendamento numero 25 che ha il parere favorevole sia del relatore che della Giunta. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato l'emendamento numero 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Art. 11
Bilancio e documenti contabili

1. Sono documenti contabili dell'AREA:

a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;

b) il bilancio di previsione, il quale definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda, e deve tendere al pareggio dell'esercizio e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;

c) il conto consuntivo.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 11

Alla lettera b) del comma 1 le parole "...deve tendere al" sono sostituite dalle seguenti "...deve garantire il" (26).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Nel dare parere favorevole vorrei fare una precisazione. Questo disegno di legge è pervenuto in Consiglio nel 2005, onorevole Capelli, a firma anche dell'assessore Pigliaru e mia, di concerto. E' stata una legge d'accompagnamento al bilancio del 2005, è stata notevolmente modificato in Commissione e di questo errore tecnico dell'articolo 11, che viene corretto con l'emendamento presentato da lei e dagli altri consiglieri, me ne faccio carico personalmente. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12
Controllo di gestione

1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13, a cui è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento:

Art. 13
Direttore generale

1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi. Eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani dei programmi e delle direttive;

b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'azienda in giudizio;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu - Diana - LIORI - MORO - SANNA Matteo

Articolo 13

Il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono soppressi. (27))

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). All'articolo 13 è stato presentato il 27, è così?

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, solo questo.

CAPELLI (U.D.C.). Però mi vorrei un attimino soffermare anche su parti non emendate per chiedere possibilmente una qualche spiegazione, per esempio il direttore generale è scelto tra i laureati eccetera eccetera, esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti. Questa è una dicitura di legge che abbiamo ritrovato anche in altre proposte e in altre leggi, non ne capisco la ratio,la mia è una domanda non di tipo provocatorio, realmente non ne capisco la ratio, perché se uno avesse acquisito i cinque anni negli otto anni precedenti o nei quindici anni precedenti, non vedo perché non debba avere gli stessi riconoscimenti. Non capisco, sono cinque anni nei dieci anni precedenti, perciò se l'ha avuto nei quindici anni precedenti è escluso. Sinceramente la mia domanda è volta solo a capire la ratio del perché uno che li ha svolti nei quindici anni non può avere…

Avrei anche un'altra perplessità, perché, a mio avviso, così come abbiamo discusso in fase di sanatoria, proposta dalla Giunta per quanto riguarda la legge sul riordino e l'organizzazione della sanità, tutela e riorganizzazione delle Aziende sanitarie, perché deve avere esperienza di lavoro di rilievo per l'attività dell'AREA in enti, aziende o società di particolare importanza. Avrei preferito, nel seguire il vostro ragionamento, che ci si basasse sempre sull'esperienza e l'attività nelle aziende pubbliche. Però anche questa è solo un'osservazione, che, tra l'altro, è riferita ai ragionamenti che più volte sono stati fatti in quest'Aula da parte della maggioranza. Mentre invece il merito dell'emendamento numero 27 è relativo al quarto periodo del comma 2, e praticamente si riporta, nelle condizioni di incompatibilità, una sintesi di quanto previsto nell'articolo 44 della legge numero 31 del '98. E' una sintesi delle incompatibilità già previste per legge. Ricordo che abbiamo richiamato per la condizione di dipendente dell'AREA, la legge numero 31 del '98 in questo caso, nel bene e nel male, in meno o in più, si va in deroga all'articolo richiamato, cioè all'articolo della 31 del '98. Perché dobbiamo andare in deroga a tale articolo, se abbiamo richiamato la 31 per i dipendenti dell'AREA? Non sto parlando della funzione organizzativa, sto parlando dell'inquadramento economico e non dei dipendenti dell'AREA. In questo caso si deroga alla 31, perché? Bastava richiamare o non richiamare niente, nel testo di legge, perché automaticamente ci fosse il riferimento alla 31, così come abbiamo fatto nella stesura dell'articolato precedente. Non mi risulta molto comprensibile, tanto meno comprensibile, che propongo l'emendamento 27 soppressivo e, automaticamente, avendo inserito i riferimenti del personale per la 31, ci riferiamo alla 31. Qui c'è una sintesi, un bignamino dell'articolo 44, che invece è molto esplicito, non è messo in discussione, viene richiamato dalla legge, se non in questo comma e in questo periodo. Sicuramente, anche in questo caso, non se ne capisce la ratio.

E, Assessore, poi, era una un'osservazione dovuta, quella precedentemente, senza fare carico a nessuno. Sono cose che possono sfuggire, troppo spesso, ho dovuto rimarcare, sfuggono!

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere della Commissione è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Conforme al parere del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Art. 14

Direttore del distretto

1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;

c) dirige il personale ed organizza i servizi.

3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.

4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.

5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente. Anche qui, una semplice osservazione, che non ho ritenuto opportuno emendare. Ma, io continuo a chiedere delle spiegazioni che non arrivano, ovviamente. Anche prima non ho emendato, ma ho chiesto, semplicemente, dei chiarimenti che non sono arrivati, evidentemente, ci si riserva di farlo in altra sede, non lo so. Ma anche qua, pur non avendo emendato, parlo sempre del fatto che stiamo facendo una legge. Comma 1: "Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione…" mi fermerei qua, va bene, "su proposta del direttore generale". Ma, è nominato, parlo perché si entri nel merito delle parole che si usano in legge, è nominato dal consiglio di amministrazione. Al comma 5 si dice: "Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto". Ma se è nominato dal consiglio d'amministrazione, perché specifichiamo che risponde al direttore generale?

(Interruzioni)

CAPELLI (U.D.C.). E allora non si scrive così, caro Sanna, perché le tue intenzioni sono una cosa, quello che scrivi in legge è un'altra. Però c'è una netta contraddizione. Nel momento in cui…

PRESIDENTE. Prego, onorevole Capelli, continui con il suo intervento.

CAPELLI (U.D.C.). Prego?

PRESIDENTE. Non interloquisca con il consigliere Sanna. Continui il suo intervento. Prego.

CAPELLI (U.D.C.). Ah, è proibito? Non posso interloquire?

PRESIDENTE. No, deve fare il suo intervento, lo sa bene!

CAPELLI (U.D.C.). Mi rivolgo alla Presidenza. Consigliere Sanna, non è il modo di scrivere, anche se lei pensa... mi sto rivolgendo alla Presidenza. Era una semplice osservazione. A mio avviso, andrebbe scritto in altro modo. Non ho emendato, perché non lo ritengo sicuramente fondamentale, ma è un'osservazione di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'articolo 14.

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15, sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 28 e 29 e l'emendamento aggiuntivo numero 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:

Art. 15
Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu

Articolo 15

Il comma 2 è soppresso. (28)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu

Articolo 15

Il secondo periodo del comma 3 è soppresso. (29)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 15

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma precedente, sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge". (8).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 28 il parere è negativo. Sull'emendamento soppressivo parziale 29 è egualmente negativo. Sull'emendamento numero 8 il parere è positivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, è conforme al parere del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo: Art. 16
Vigilanza e controllo

1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e può richiedere informazioni agli organi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.

2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;

b) i regolamenti;

c) i piani annuali e pluriennali di attività;

d) le piante organiche;

e) gli incarichi di direzione.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:

Art. 17

Successione nei rapporti

1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

Emendamento soppressivo totale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu - Diana - Liori - Moro - Sanna Matteo

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (30).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccu Franco Ignazio. Ne ha facoltà.

CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). L'articolo 17, mi dà l'occasione di tornare su quello che fu lo spunto, per la presentazione della pregiudiziale, prima dell'inizio della discussione. E, in particolare, su quell'aspetto che riguardava la natura del patrimonio pubblico dell'Istituto autonomo delle case popolari.

Ho qui una richiesta di un comune della Sardegna, indirizzata all'Assessorato, che chiedeva, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 4 del 2006, il trasferimento al prezzo simbolico di 1 euro, di un gruppo di immobili. Questo accadeva in data 4 luglio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

(Segue CUCCU.) L'Assessore dei lavori pubblici, il 20 luglio, rispondeva: "Sono da intendersi beni destinati all'uso pubblico quelli che soddisfano esigenze di interesse generale" e in un inciso tra parentesi scrive: "A solo titolo di esempio, si tratta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria richiamate dall'articolo 1 della legge 847 del 1964 e successive modifiche, ed elencate all'articolo 4 della stessa legge". La legge richiamata è una legge che ha per titolo: "Autorizzazioni ai Comuni e ai loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree, ai sensi della legge 18 aprile del 1962, numero 167". Cioè, in merito all'uso dei beni di proprietà degli IACP non c'entra assolutamente niente. Si limita ad elencare quali sono le opere pubbliche, che possono essere finanziate, nelle realizzazioni di edilizia economica popolare.

Vede, Assessore, un bene pubblico può essere destinato all'uso pubblico in due modi: attraverso la fruizione collegiale, ad esempio l'utilizzo di una struttura sportiva; oppure attraverso la domanda individuale. Per uscire fuori dal campo degli appartamenti, un box di vendita di una struttura comunale, al mercato di frutta e verdura, viene classificato un servizio pubblico a domanda individuale. Nel caso della locazione agevolata, non si può dire che non si tratta di un uso pubblico, è aperto a tutta la comunità o, meglio, a coloro che, all'interno della comunità, godono dei requisiti necessari. Vi si accede attraverso un bando, regolato secondo le norme che regolano la materia e la contropartita è un canone di tipo politico. Non si può non dire che gli appartamenti, gli alloggi, già dell'Istituto autonomo case popolari e, al termine, con l'approvazione di questa legge, dell'AREA, siano beni pubblici destinati ad uso pubblico. Se poi la volontà politica è un'altra, non c'è niente di male, basta dire: "Semplice, credevamo di voler fare una determinata cosa, abbiamo deciso che occorre farne un'altra!" Però, non si può dire che dei gatti sono dei cani; perché di questo si tratta. Occorre, quindi, ed è questo il senso che aveva ispirato la pregiudiziale che presentammo in Aula io e il collega Capelli, si tratta, semplicemente, di porre ordine nella confusione che si è creata con l'accavallarsi di alcune precise disposizioni di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, dunque, l'articolo 17 è il cuore da cui muove tutta l'articolazione del disegno di legge. Per far contento Cugini, non interverrò nelle dichiarazioni di voto finale e faccio solo adesso. Va bene così? Perfetto! Allora, e qui c'è, a seguito di quanto illustrato dal collega Cuccu, il problema di fondo, che mi auguro venga risolto quanto prima. Mi auguro, Assessore, che lei possa, quanto prima, rispondere ai comuni che le hanno fatto richiesta esplicita. E spero che non passi un'enormità di tempo, insomma, ormai credo che siamo agli sgoccioli della vertenza, no? Perché, su questo unico comma dell'articolo 17, l'AREA subentra nella titolarità del patrimonio degli IACP, quindi, qui stiamo dichiarando che il patrimonio è dello IACP, neanche della Regione, no? Giusto? E' degli enti, dello IACP. Ribadisce questa posizione. Qualora fosse dimostrato il contrario, cade tutta l'articolazione di questa legge. Qualora fosse dimostrato il contrario. Se questo dovesse avvenire, dovremmo rifare la legge, perché i principi di tutta la legge, principio cardine di questa legge, è l'articolo 17. Nel dubbio, inviterei ad una riflessione, perché mi sembra che certezze non ce ne siano, per tutta la discussione avvenuta, non solo in questa sede, ma in altre occasioni, come in fase di discussione dell'interpellanza a cui ha fatto riferimento il collega Cuccu, non c'è una certezza. In assenza di certezza, e queste sono state le dichiarazioni fatte in Aula, stiamo legiferando, esprimendo una certezza. Cioè, che il patrimonio è degli IACP e passa all'AREA. Da qui ne discerne che tutta una serie di autorizzazioni, di cessione e quant'altro, non erano dovute, nel caso così fosse. Ma, siccome, così non è, è chiaro che quelle autorizzazioni erano necessarie. Per cui, io credo che, su questo articolo 17, ci ritroveremo a discutere tutta la legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 30 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo totale numero 30 è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, nel confermare il parere negativo della Commissione vorrei, onorevole Capelli e onorevole Cuccu, chiarire alcune cose. L'ho già detto, mi pare, nella discussione generale, quando parliamo di patrimonio dello IACP destinato a uso pubblico abbiamo chiarito, lo chiariamo anche ai comuni, ai quali stiamo rispondendo peraltro, perché quando i comuni genericamente ci fanno richiesta di entrare in proprietà del patrimonio dello IACP a uso pubblico, chiediamo allo IACP qual è il patrimonio di quel comune e poi rispondiamo, come diceva bene il consigliere Cuccu, precisiamo che gli alloggi popolari non sono alloggi destinati all'uso pubblico. Ora, peraltro qui c'è una contraddizione anche nella vostra costruzione: voi avete sempre sostenuto che già con la legge finanziaria del 2005, all'articolo 39, il patrimonio dello IACP era passato alla Regione, ora adesso invece si dice, che con la legge di accompagnamento del 2006, il patrimonio è ancora dello IACP ed è la Regione che deve trasferire al comuni e quindi un è po' una contraddizione. Noi sosteniamo che quando si è definito il concetto di beni patrimoniali destinati ad uso pubblico si è fatta una chiara individuazione di quei beni che sono destinati alla collettività in generale, da qui io mi riferisco alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non per identificarle puntualmente ma come categorie di opere, le strade, le piazze, le caserme, le scuole, tutte quelle opere che sono destinate alla comunità e che purtroppo per alcuni comuni, come dicevo, oggi sono di proprietà dello IACP e i comuni pagano un canone di locazione, quei beni vanno passati ai comuni se li chiederanno con un provvedimento motivato dall'Assessore.

Ma i beni, le case popolari sono destinate ad un uso diciamo prevalentemente privato e come tali mantengono la loro destinazione che la legislazione gli riserva e non sono quindi destinate al passaggio ai comuni. Di questo ne siamo convinti in termini strettamente giuridici, interpretando le leggi in senso letterale, come dicevo, sistematico e anche in senso logico.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo in fase di votazione dell'articolo 17. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, per dire che voto favorevolmente all'articolo 17 e, Assessore, lei torna sempre sulla storia di Carbonia che non è mai stata citata da noi, perché quella segue un'altra via, ma mi duole ricordarle che quando parla del patrimonio, ad uso patrimonio pubblico, sito nel comune di Carbonia, lei stesso definisce "abitazioni, edifici pubblici, aree edificabili e non" e lo definisce nella relazione di accompagnamento della legge, così come avrò modo di farle notare, dove in altre sedi e in altre delibere o in altri decreti, ugualmente segue la stessa filosofia definendo patrimonio pubblico "abitazioni, edifici pubblici e aree edificabili". Ma poco conta quello che diciamo noi, poco conta! Nella terminologia corrente quando si parla di edilizia residenziale pubblica, lei è convinto, so, delle sue tesi e mi consenta di essere convinto io delle mie, avremo modo di dirimere questa visione diversa, è per quello che le sollecito la risposta ai comuni, che è una di risposta dovuta e spero sia anche celere, che quella sarà l'unica via per definire in maniera chiara e incontrovertibile cosa intendiamo per patrimonio pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato)

L'articolo 18 è stato soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, a cui è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 5 dall'onorevole Caligaris.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e del relativo emendamento:

Art. 19
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'articolo 1 quinquies, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (articolo 1 quinquies della presente legge)". Alle spese per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:

in aumento

UPB S08.079

Edilizia abitativa - parte corrente

Anno 2006 ----

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi parte corrente

Anno 2006 ----

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (Legge finanziaria 2006).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Emendamento aggiuntivo Caligaris

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente. "

19 bis

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.". (5).)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. La proposta contenuta nell'emendamento numero 5 mi sembra risponda meglio a quella esigenza da molti rimarcata di un'accelerazione dei tempi di attuazione della norma. Certo non è la fine del mondo aspettare 15 giorni in più però francamente non si comprende la ragione per cui questi 15 giorni si vogliano perdere, anche in considerazione della riconosciuta e condivisa urgenza del provvedimento, della quale peraltro diamo concreta testimonianza con i ritmi sostenuti dei lavori dell'Aula. Ora, si potrà dire che siamo ad agosto, per cui non c'è, come dire, la condizione concreta per accelerare, ormai siamo a conclusione della stagione primavera estate, o, come molto efficacemente ha detto ieri l'onorevole Cugini, alla fine dell'anno scolastico, eppure sarebbe anche questa scelta dell'entrata in vigore della legge nel giorno della pubblicazione sul BURAS, un segnale significativo per i cittadini a cui si rivolge.

Devo dire, per onestà intellettuale, che il tour de force a cui stiamo facendo fronte in queste settimane non sempre si concilia con testi normativi precisi, completi, semplici e univoci da interpretare e anche ciò accade quando ad esercitare il ruolo di protagonisti sono i componenti della Commissione autonomia costituita da consiglieri di grande esperienza e ciò senza nulla togliere ai componenti delle altre Commissioni nei quali nutro, come per i primi, molta fiducia. Auspico quindi che alla ripresa dei lavori autunnali, oltre alla verifica sull'attuazione delle riforme attuate, richiamate dall'onorevole Cugini con molta decisione, si possa lavorare in un clima più disteso, collaborativo e senza fretta. Ciò permetterebbe, a mio avviso, in molti casi di prendere gli emendamenti per quello che sono, cioè suggerimenti da valutare in sé, senza attribuire loro alcun recondito significato, perché i ritmi straordinari, lo sottolineo, forse non permettono di svolgere sempre ragionamenti distaccati, quelli che ci vogliono per scrivere leggi che davvero siano per i cittadini. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Caligaris. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Sì, grazie, signor Presidente. Intervengo adesso brevemente intanto per esprimere sull'emendamento il mio parere favorevole, non solo come relatore, per l'immediata entrata in vigore della legge. Anche perché penso che con l'approvazione di questo provvedimento pensiamo, perlomeno speriamo, di aver creato le condizioni per rilanciare l'attività di questo ente, o della somma di questi enti, che è vero, onorevole Vargiu, che ha solo 123 dipendenti e quindi riscuote scarsa attenzione, però io penso che se si guarda ad altri fattori, ad altri numeri anche, il giudizio sicuramente viene modificato da parte di tutti noi. Penso ad un'attività di un ente che riguarda e tocca un servizio sociale sensibile, importante e che, non va dimenticato, riguarda direttamente 100 mila cittadini sardi. Quindi non uno sparuto gruppo di utenti. Si tratta di un servizio che dovrà certamente rispondere a criteri di efficienza, di economicità, dovrà cercare di stare sul mercato, però la legge ha cercato di incanalarlo verso una priorità che è quella di riorientare la propria attività principalmente verso la riqualificazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, non quella solo di costruire, ma principalmente verso il riutilizzo, la riqualificazione del patrimonio di cui già dispone, e l' AREA opererà su un patrimonio, vorrei ricordarlo, che anche a sottostimarlo è un patrimonio di 2,5 miliardi di euro, grosso modo, quindi non si tratta di una piccola entità, anche sotto questo profilo. Si tratta di un patrimonio concentrato in maggior misura nei centri urbani, nei grandi e medi centri urbani, o anche più diffuso di quanto si pensi, tocca forse non i piccolissimi centri, ma tutti i centri dell'Isola. Quindi, potenzialmente, questa Azienda opererà su tutto il territorio della Regione.

Io penso che un giudizio sul passato, su come ha operato, non perché lo dico io, lo diciamo noi in questa sede, ma mi serve per introdurre solo una brevissima considerazione finale. Si sono realizzati interventi dignitosi, talvolta, nel corso dei decenni, in maniera particolare nel dopoguerra, però non c'è dubbio che l'edilizia economica popolare, "167", sono termini, definizioni che in genere vengono impropriamente, a mio avviso, accomunate a fenomeni di degrado e di marginalità sociale. In realtà la marginalità sociale deriva da altri fattori, da altre motivazioni che hanno più ampia portata e non derivano dallo stile architettonico degli abitati.

Ciò non toglie che però una certa superficialità, quasi un fattore numerico, "più ne costruiamo più accontentiamo", accomunati a scarsa attenzione quindi verso interventi urbanistici integrati che tenessero conto dei servizi, dei servizi socioculturali, dei servizi, chiamiamoli così, " ambientali" cioè della cura del verde, del contesto in cui vengono costruiti. Cosa a cui in molti piccoli centri si è data attenzione e anche in parecchi medi centri, dove è cambiata anche la cultura ultimamente verso questi interventi.

Ora, l'insieme delle due cose ha certamente chiuso il cerchio di un percorso verso la "ghettizzazione" di questi interi quartieri nelle città e di interi pezzi nei medi centri. E' un fenomeno diffuso non riguarda solo le nostre realtà, riguarda principalmente anzi le grandi realtà metropolitane europee, come sappiamo, e verso cui non c'è dubbio che si intensificheranno gli interventi e soprattutto di derivazione europea. Quindi questa Azienda dovrà prepararsi a utilizzare soprattutto quel canale di finanziamento.

Ora, questa legge introduce, secondo me, la cosa più importante, un percorso di partecipazione responsabile nella elaborazione, pianificazione e definizione del piano di intervento degli enti locali, dei comuni e delle province. Io penso che occorrerà naturalmente verificare attentamente il funzionamento e l'efficacia di questo percorso, sostenerlo, spero che questa responsabilizzazione verticale, e anche orizzontale, aiuti a promuovere una sorta di mobilità al contrario, utilizzando cioè una leva importante, badate, costituita dall'insieme di alloggi a prezzi convenienti, ribassati - per le giovani coppie in modo particolare - di buona qualità, inseriti in un contesto, ha fatto riferimento anche poco prima chi è intervenuto, inseriti in un contesto che è già dotato di infrastrutturazione di servizi, quindi che non ha bisogno di costi aggiuntivi, sia di servizi materiali che di servizi immateriali. Ora, i nuovi insediamenti, quindi, abitativi peraltro consolidano i servizi e questo facilita l'insediamento, cioè quella spirale perversa per cui mancano gli abitanti e si eliminano i servizi, per cui i centri abitati, piccoli in modo particolare, ma non solo, si spopolano, viene invertita e non ha bisogno di enormi investimenti, si tratta anche qui di un'azione politica e di un orientamento politico ben preciso e definito. L'insieme di queste cose non sono dentro questa legge, perché molto dev'essere fatto in altri provvedimenti, però questa legge, a mio avviso, può dare un contributo per avviare quel percorso virtuoso che penso serva a sviluppare in modo equilibrato l'insieme della nostra Isola, e non soltanto le parti costiere o i grandi centri urbani.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù.

Per esprimere il parere sull'emendamento aggiuntivo numero 5 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Favorevole, conforme al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo alla votazione finale della legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). La ringrazio, Presidente. Io annuncio il voto contrario…

CUGINI (D.S.). Sì, è una novità!

VARGIU (Riformatori Sardi). …dei Riformatori su questa legge e, ampiamente, ho esposto durante la discussione della legge le motivazioni che qui voglio soltanto riassumere, cioè ci troviamo di fronte a una legge che non cambia quasi niente dell'attuale situazione, e, laddove cambia, introduce elementi pleonastici e difficoltà di organizzazione territoriale, che saranno dei nodi che verranno al pettine nell'applicazione della legge, e che, probabilmente, costringeranno questo Consiglio regionale a ritornare sull'argomento. Oltre a questa considerazione, volevo farne un'altra, che è di carattere più francamente politico, ed è questa: i colleghi del centrosinistra nel prendere in esame questa legge, ci hanno detto che era una legge sulla quale valeva la pena di applicarsi per il confronto, di portare degli emendamenti in Aula, di avere un dialogo, perché, non essendo una legge a marcata impronta soriana, era una legge sulla quale ci poteva essere una discussione consiliare. Beh, il frutto della discussione consiliare è l'approvazione di due emendamenti, il 25 e il 26, per un totale di quattro parole che sono state modificate nel testo. Se questo è, e se questo dovesse essere per il futuro, l'atteggiamento con cui la maggioranza si appresta a trattare problematiche importanti come la riforma degli IACP in Consiglio, beh noi siamo convinti che non ci sia grande spazio al dialogo futuro. E siamo anche convinti che l'atteggiamento migliore che questa minoranza può tenere è quello della contrapposizione di filosofia, cioè è inutile che veniamo a discutere con voi, articolo per articolo, i vostri testi di legge, cercando di migliorarne i contenuti e cercando di limarne, o sfumarne, incongruenze ed eventuali errori materiali; l'unica cosa che si può fare con voi è quella di confrontarci sulla diversità delle filosofie, e quindi di discutere sulle tematiche di fondo. Forse questo vi aiuterà, dal punto di vista pratico, anche ad approvare più velocemente le leggi, ma vi espone al rischio che la collega Caligaris, una delle poche voci indipendenti e libere che ci sono nella vostra maggioranza, vi ha detto, e cioè il rischio che la legislazione, il legiferare fatto in fretta, faccia quelli che, qualcuno in Aula, collega Contu, ha definito i gattini ciechi.

CUGINI (D.S.). Non hai citato Carlo Magno.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu.

Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Per dire che il nostro voto alla legge di riforma che stiamo approvando questa sera sarà un voto negativo, sarà un voto contrario e devo dire che questo ci dispiace, perché noi avremmo voluto votare a favore di questo disegno di legge. Ed è una legge che è sicuramente utile, poteva essere una legge utile se avessimo avuto la possibilità, noi, e la capacità, questo Consiglio regionale, di introdurre degli elementi migliorativi che noi riteniamo assolutamente indispensabili. Pertanto, non c'è stata volontà da parte di questo Consiglio, mi pare che un solo emendamento di nessuna rilevanza sia stato preso in considerazione dalla maggioranza, quindi questo dimostra qual è il livello di confronto che c'è oggi in questo Consiglio regionale. Io devo dire che dopo i primi articoli, quando ho capito che non c'era più dialogo, ho rinunciato anche a parlare di questa legge perché mi rendo conto che qualsiasi tipo di intervento, o proposta che venga fatta non serve assolutamente a nulla e che, di fatto, non cambia le posizioni, sia della Giunta che della maggioranza. Questo, colleghi, è un grave danno che noi stiamo arrecando a questo Consiglio regionale, perché di fatto lo stiamo esautorando delle proprie prerogative, un Consiglio regionale che, di fatto, non serve assolutamente a nulla, che approva tutto quello che arriva dalla Giunta, e poi un passaggio rapido in Commissione e anche in Consiglio. Allora, io credo che non sia importante approvare tante leggi, bisogna invece approvare leggi giuste, può darsi che invece di 30 leggi ne approveremo 15, 20, quelle che sono, ma che siano leggi giuste. Io ho l'impressione che queste leggi approvate con una certa celerità, non siano invece leggi utili per i sardi. Ecco, l'unica cosa giusta, e ho finito, che vedo in questa legge è la possibilità di avere eliminato tutta una serie di consigli di amministrazione che sicuramente non erano così indispensabili, mentre per il resto io credo che avremmo potuto creare degli elementi integrativi di grande importanza, ci sono molti dubbi sulla stessa nomina del consiglio di amministrazione, sulla nomina dei direttori generali, sul ruolo della Giunta e del Consiglio, anche qui nella nomina del consiglio di amministrazione il Consiglio non ha un ruolo, come invece avrebbe dovuto avere, quindi è una legge…

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ladu. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Grazie. Per esprimere il voto favorevole per questa legge che non è vero, sì è un disegno di legge che però è passato all'esame di una Commissione, che ha dedicato molto tempo, e credo che quello fosse anche il luogo in cui chi avrebbe voluto, prima di tutto, avrebbe esercitato il giusto diritto-dovere al confronto e anche all'approfondimento. E' una legge di riordino, come diceva il testo, per quanto riguarda gli IACP, è una legge di riforma proprio perché recependo la recente legge numero 9, interpreta per la prima volta il ruolo del sistema degli enti locali per quel che attiene la determinazione, quasi la costruzione del programma che ha per oggetto fondamentale la casa e soprattutto l'attenzione alle categorie più svantaggiate. Mi sembra che alcune espressioni, che sono ricorse durante questo dibattito, siano non solamente ingenerose, ma per alcuni versi improprie. Non siamo in presenza di un nuovo carrozzone, credo che abbia fatto molto bene l'onorevole Orrù a mettere in evidenza l'importanza di questa azienda che non è ancora un'agenzia, che ha una mission e ha una funzione specifica, che è quella di valorizzare il grande patrimonio per favorire la condizione dei cittadini particolarmente più deboli. Alcuni emendamenti sono stati rigettati perché volutamente pretestuosi, per alcuni versi, non mi sembra che rispondessero al bisogno fondamentale di dare attenzione agli ultimi.

E' una legge che si potrà, forse, una volta applicata, migliorare; non abbiamo paura tra un anno, tra sei mesi, il tempo necessario per tornare anche nell'attività delle Commissioni per verificare questo e lo stato di attuazione di altre leggi. Credo che sia uno strumento importante che interverrà in modo significativo per, forse, migliorare la vita di quelle centomila persone, che oggi sono gli utenti dei 25 mila alloggi che rappresentano il grande patrimonio degli IACP.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pinna. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Tengo fede all'impegno preso e ruberò soltanto trenta secondi per annunciare nel caso non si sia capito in fase di discussione e di esame della legge…

MARROCU (D.S.). L'astensione?

CAPELLI (U.D.C.). …un convinto, sereno, e determinato no alla legge da parte del Gruppo dell'U.D.C.

CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). Senza se e senza ma.

CAPELLI (U.D.C.). Va bene?

MARROCU (D.S.). Ok.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. a domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISU (R.C.). Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sia veramente ingeneroso trattare questa legge come se non cambiasse, se non contribuisse a cambiare niente della situazione nel settore che stiamo esaminando. Io sono convinto esattamente dell'opposto, per cui voterò a favore, soprattutto perché, mi pare, che segni una forte discontinuità col passato, con quanto è stato fatto finora nell'edilizia pubblica. Credo che chiunque conosca il settore non abbia difficoltà a capire che noi abbiamo avuto fino a questo momento delle strutture, da un punto di vista architettonico, abbastanza orribili, abbiamo costituito nei piccoli, medi e grandi centri dei piccoli ghetti, e dunque era necessario cambiare, era necessario assumere un altro punto di vista, come il relatore ci ricordava prima. E' questo, che è stato l'elemento fondamentale, che mi ha fatto capire l'importanza di questa legge, anche come amministratore locale che ha vissuto da vicino queste problematiche, e riguarda proprio uno degli aspetti fondamentali, cioè il recupero del grande patrimonio edilizio che noi abbiamo. Che senso ha sprecare ancora risorse, soprattutto da parte dei piccoli comuni, contraendo mutui per acquistare un terreno, per fare quegli orribili caseggiati, per poter poi ammassare gente, la più povera dei nostri paesi, e così via? Io credo che se questa legge fosse stata attuata prima della legge numero 29, noi avremmo avviato molto prima il recupero dei nostri centri storici, e assieme alla legge numero 29 adesso sarà velocizzato questo processo.

Per cui io sono convinto che da questa legge non verrà una risposta, come dire, complessiva di soluzione a tutti i problemi che in questa discussione abbiamo esaminato, però sicuramente potrà dare un grande contributo, soprattutto al recupero dei centri storici e dare delle risposte alle fasce più deboli della società. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisu.

Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Grazie, signor Presidente. Per annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale a questa riforma che nasce, anche nella lettera, come riordino, non si tratta semplicemente di un riordino si tratta di uno stravolgimento radicale della situazione esistente. Nel corso della discussione, soprattutto degli emendamenti oltre che degli articoli, abbiamo avuto modo di evidenziare le lacune profonde e gravi di questo provvedimento, che io ho seguito nella fase iniziale nella Prima Commissione e poi è stato seguito da un altro collega, ma non abbiamo mancato, nel corso della discussione in Commissione, di evidenziare le lacune, le carenze e le manchevolezze di questo testo di legge. Abbiamo provato a manifestare l'intenzione di cambiarlo, inutilmente perché la maggioranza non ha assunto, non ha recepito, neanche una delle indicazioni che l'opposizione ha dato, nemmeno un emendamento.

Riteniamo che la situazione che si configura sia assolutamente non di miglioramento ma una situazione più complicata dalla precedente, vi sono degli aspetti, dal punto di vista legale, dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista del trasferimento delle competenze, delle funzioni, dei ruoli, dal punto di vista del personale che siano aggravate da questa legge, per questo votiamo contro, votiamo contro anche denunciando la scarsa disponibilità dimostrata, ancora una volta, dalla maggioranza di ascoltare anche ragioni evidenti che avrebbero potuto migliorare questo testo di legge. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Artizzu. Prego i colleghi di predisporsi alla votazione conclusiva della legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge numero 94/A.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cerina - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Biancareddu - Capelli - Cappai - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - La Spisa - Ladu - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 59

astenuto 1

maggioranza 30

favorevoli 42

contrari 17

(Il Consiglio approva).

Colleghi, in considerazione del protrarsi più del previsto dei lavori per l'approvazione della legge di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari, sospendiamo la seduta a questo punto e convochiamo il Consiglio per domani, alle ore 10, con le relazioni sulla riforma degli enti agricoli, per dare il tempo ai colleghi di spostarsi mentalmente su quest'altro provvedimento legislativo.

Ricordo che la Commissione terza è convocata alle ore 9 e 30 di domani mattina.

La seduta è tolta alle ore 19 e 18.



Allegati seduta

CCXX Seduta

(Pomeridiana)

Martedì 1 agosto 2006

Presidenza del Vicepresidente Secci

indi

del Presidente Spissu

La seduta è aperta alle ore 16 e 05.

CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 26 luglio 2006 (214), che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che la consigliera regionale Giovanna Cerina ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana di martedì 1 agosto 2006.

Poiché non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

CASSANO, Segretario:

"Mozione Ladu - Murgioni - Gallus sulla mancata attuazione dell'articolo 12 dello Statuto e sui porti franchi di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e Oristano". (85)

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disciplina di riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)" (94/A)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 94/A, siamo all'esame dell'articolo 1 sexies.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu.

Mi sembra che le condizioni dell'Aula siano tali che suggeriscano una breve sospensione di cinque minuti in attesa che arrivi l'onorevole Vargiu.

I lavori riprendono alle ore 16 e 15.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 07, viene ripresa alle ore 16 e 19.)

PRESIDENTE. Bene, riprendiamo i nostri lavori.

Se i colleghi prendono posto...

CAPELLI (U.D.C.). Presidente, legga sempre il quadretto.

PRESIDENTE. Scusi? Non ho capito, onorevole Capelli.

CAPELLI (U.D.C.). Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Capelli? Siamo in discussione sull'articolo 1 sexies, si è iscritto a parlare l'onorevole Pierpaolo Vargiu, lei su che cosa voleva intervenire? Prego, onorevole Capelli.

CAPELLI (U.D.C.). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Un altro Capogruppo?

(Appoggia la richiesta il consigliere Vargiu.)

Un Segretario, per gentilezza. Onorevole Cassano.

CASSANO (Riformatori Sardi). Dovrebbe esserci il collega Orrù.

PRESIDENTE. L'onorevole Orrù è relatore quindi è più problematico.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dispongo la verifica del numero legale con procedimento

elettronico.

(Segue la verifica)

Si dà atto che i consiglieri Pirisi e Cugini sono presenti.

Onorevole Diana?

DIANA (A.N.). Sono arrivato in ritardo.

(Interruzione del consigliere Capelli)

PRESIDENTE. E' chiusa la votazione, onorevole Capelli. Mi vuole aiutare, prego si accomodi, se mi vuole aiutare, la ringrazio.

Risultato della verifica

(Risultano presenti i consiglieri: Amadu - Balia - Barracciu - Bruno - Cassano - Cherchi Oscar - Cherchi Silvio - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Farigu - Floris Mario - Giagu - Licandro - Marracini - Murgioni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Scarpa - Secci - Uras - Capelli - Fadda - Meloni - Vargiu.)

PRESIDENTE. Sono presenti 30 consiglieri, non siamo in numero legale, la seduta è aggiornata alle ore 16 e 55.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 22, viene ripresa alle ore 16 e 55.)

PRESIDENTE. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di predisporsi ad ascoltare.

VARGIU (Riformatori Sardi). Non chiediamo tanto, Presidente.

Io la ringrazio, Presidente, e quei colleghi del Consiglio che eventualmente si fossero predisposti ad ascoltare, come dice il Presidente.

L'articolo 1 sexies rappresenta un pezzo del cuore del sistema, un ventricolo almeno, nel senso che va alla definizione di cosa è l'AREA e anche al dettaglio di alcune delle questioni di cui l'AREA si occupa, e quindi rappresenta una riflessione su quel sistema riformistico virtuoso che la maggioranza dovrebbe aver innescato attraverso questa legge. E la valutazione di alcuni dei passaggi che sono contenuti all'interno di quest'articolo ci aiuta a capire come l'iniziativa riformista della maggioranza sembrerebbe avere qualche punta di velleitarismo, e forse qualche cosa in più di qualche punta.

In primo luogo noi non concordiamo sulla definizione, nel senso che l'AREA - e lo abbiamo scritto in un emendamento - l'AREA costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa. Noi richiamiamo la Giunta al rispetto di se stessa e di quanto nelle dichiarazioni programmatiche ha detto la Giunta stessa.

Allora, noi non riteniamo che la Regione debba avere uno strumento con cui rispondere alle esigenze di gestione, riteniamo che la Regione debba avere l'attività di programmazione che le consente di sapere quali sono le esigenze, quali sono i soldi disponibili per, in qualche maniera, ottemperare alle esigenze, raccordare le somme che variamente sono disponibili per le esigenze, dopodiché la Regione ha la possibilità di far partire coloro che sono i destinatari dell'intervento regionale, cioè la Regione è colei che ha riservata l'attività programmatoria, dopodiché l'attività gestionale è riservata, sì, all'AREA ma con l'obiettivo poi di cedere la proprietà di ciò che viene costruito per soddisfare le esigenze abitative...

CAPELLI (U.D.C.). Presidente!

VARGIU (Riformatori Sardi). C'è Uras che sta "concionando" con Pirisi, è più importante di tutto il resto.

PIRISI (D.S.). Scusa.

VARGIU (Riformatori Sardi). No, io non mi ero offeso, Giovanni, non ti preoccupare, è Roberto che non riesce a seguire, gli faccio avere il dattiloscritto dopo.

Quindi, il problema è, intanto, di comprendere ancora una volta, di chiedersi, se c'è una separazione tra l'attività e il momento gestionale, e l'attività e il momento programmatorio.

Il secondo comma. Anche questo è un comma criptico, nel senso che dice che l'AREA deve rispettare criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si impone il rispetto del pareggio di bilancio.

Allora, il pareggio di bilancio lo può ottenere chi è autonomo nella propria gestione cioè può essere un obiettivo virtuoso se è indicato a chi ha azioni di autonomia da svolgere, ma, in realtà, se un ente gestionale è pressoché interamente finanziato dalla Regione, l'obiettivo del pareggio di bilancio altro non è che il controllo della gestione che viene eseguita dalla Regione. Quindi, sostanzialmente, ha la Regione gli strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'AREA? Perché se la Regione ha questi strumenti, li mette in campo e garantisce che l'AREA obbedisca ai criteri che sono disposti dal comma 2, il problema del pareggio di bilancio è un falso problema perché, comunque sia, dovrà essere la Regione a risanare quella parte del bilancio dell'AREA che non fosse corretta dal punto di vista dell'obiettivo del pareggio; perché? Perché è vero, all'AREA vengono attribuite oggi delle funzioni, che sono quelle previste dall'articolo 4, alcune delle quali sono nuove rispetto a quelle degli IACP e sono sostanzialmente funzioni di consulenza o funzioni di intervento diretto, anche in joint-venture con altri, per la realizzazione di obiettivi che siano funzionali alla programmazione regionale. Tutto vero, però, francamente, il tipo di ingessatura che sta intorno a questo nuovo ente regionale non è che aiuti a ritenere che tanti soggetti terzi del territorio si rivolgeranno all'AREA per acquisirne la competenza e la consulenza, addirittura la capacità gestionale. E' difficile pensare che ci sia tanta gente sul territorio disponibile a fare associazioni di scopo con l'AREA quando le associazioni di scopo sono comunque sottoposte ai vincoli della programmazione regionale della Giunta e, se passa l'emendamento che la Giunta propone, addirittura ad una pianificazione annualeo poliennale, che ovviamente rende assai difficile quella presenza dinamica sul mercato, che un ente, che davvero si vuole muovere con logiche che abbiano rispetto, per alcune parti, delle logiche di mercato, deve avere. Quindi alla fine sembra che all'AREA vengano accreditati dei compiti più con un velleitarismo speranzoso, che non sulla base di reali possibilità che l'agenzia ha, che l'azienda ha, di poter intervenire veramente sul mercato.

Anche per quanto riguarda l'articolazione dell'AREA, ciò che è oggetto dei successivi commi 3 e 4, insomma, non c'è da stare molto sereni, nel senso che vale per l'AREA lo stesso ragionamento che è stato fatto per l'ARPAS, e che è stato fatto, o che è in procinto di essere fatto, per tante altre iniziative cosiddette riformistiche, che prevedere una serie di articolazioni territoriali, funzionali ma anche strutturali, perché si prevedono organizzazioni di tipo tecnico e di tipo amministrativo, quindi due strutture che hanno una base decentrata sul territorio; prevedere un'articolazione di secondo grado, prevedere dei compiti aggiuntivi a queste articolazioni di secondo grado, basterebbe pensare alla costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico che, comunque, è correttamente prevista in ogni articolazione distrettuale dell'AREA, ma la cui previsione ovviamente comporta costi aggiuntivi per l'AREA, quindi comporta la presenza di personale che sia istruito e dedicato allo scopo preciso e, se questo personale deve essere attivato nelle otto articolazioni distrettuali dell'AREA, beh insomma c'è qualcosa di più che il sospetto, qualcosa di più che un'inquietitudine legittima, sul fatto che anche l'AREA si organizzi per diventare quello che, a regime, sarà l'ARPAS, e cioè una sorta di grande carrozzone, con un unico consiglio di amministrazione che comanda dall'alto, ma con un'articolazione territoriale ridondante rispetto alle esigenze, decisamente superiore rispetto all'attuale situazione di articolazione territoriale degli IACP, con il rischio che, ovviamente, i costi tendano a salire in maniera non controllabile. Allora scrivere contemporaneamente nello stesso articolo, che si impongono alla nascitura azienda dei compiti di economicità, efficacia ed efficienza e poi tratteggiare, disegnare, un'articolazione della struttura che fa ben capire che questi compiti confliggeranno con la struttura stessa, che gli obiettivi di pareggio di bilancio saranno garantiti alla fine esclusivamente dai trasferimenti di risorse regionali, nel senso che al netto di quello che arriva da risorse di altro genere, comunitarie, nazionali, poi chi sarà, come sempre, il ripianatore del deficit finale che l'azienda avrà accumulato, sarà la Regione. Quindi stiamo andando in una direzione che è assolutamente opposta rispetto a quella che voi stessi avete detto essere la strada maestra della vostra attività politica, nel senso che voi avete detto che la Regione si spogliava dei compiti di gestione, che i compiti di gestione, là dove possibile, venivano trasferiti e che alla Regione restava soltanto l'attività di programmazione, programmazione virtuosa, per cui là dove qualcuno avesse fatto buchi, qualcuno avrebbe ripianato buchi. Invece qui torniamo sempre al punto di partenza iniziale, chi ripiana il buco, se buco ci sarà, è la Regione, ed è anche dubbio, leggendo l'articolo, che la Regione abbia quegli strumenti che sono necessari per poter garantire che l'ente lavori sul serio con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che non è sufficiente elencare in una legge perché automaticamente siano trasferiti nell'attività virtuosa dell'azienda.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Vargiu.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sull'articolo.

PRESIDENTE. Si è iscritto fuori tempo, onorevole Uras, non è accoglibile la sua richiesta.

URAS (R.C.). Era il primo intervento questo? Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Uras.

E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

CUGINI (D.S.). Deve dire quello che non ha detto prima.

PISANO (Riformatori Sardi). Grazie Presidente. L'intervento su questo articolo 1 sexies, perché non lo so pronunciare bene, introduce una complessità che, a mio giudizio, riproduce la stessa complessità denunciata dal Consiglio delle autonomie locali. E' una complessità veramente difficile da comprendere, cioè lo stesso legislatore, che ha deciso di presentare qui in Aula un disegno di legge con una numerazione che fosse ordinaria rispetto alla numerazione degli articoli, credo che davvero non semplifica il lavoro nostro come consiglieri. E l'acronimo usato, tra l'altro, per introdurre e definire questa nuova agenzia regionale, è pure difficile da comprendere, perché più che AREA, a mio giudizio, di "ARIA" si sarebbe dovuto trattare; "ARIA" perché diventa un'agenzia regionale immobiliare, più che un'agenzia regionale di edilizia abitativa. Tanto è che la funzione principe di questa agenzia regionale diventa la gestione di un patrimonio, grosso, grossissimo, che eredita, naturalmente, il patrimonio dei quattro istituti autonomi per case popolari.

Io credo che non possiamo, ancora una volta, rimanere sordi a quella che è stata la denuncia che il Consiglio delle autonomie locali, nella sua piena legittimità, ha fatto a questa Aula. Denuncia che quando fa comodo viene richiamata, quando non fa comodo addirittura viene denigrata. Il Consiglio delle autonomie locali ha detto che si tratta di un principio accentratore, il legislatore sardo sta accentrando, dentro un'unica agenzia, la gestione di un patrimonio che non può essere definito un patrimonio regionale. Logica avrebbe voluto che questo patrimonio fosse devoluto, fosse assegnato, fosse gestito dai 377 comuni della Sardegna. E mi convinco sempre di più di questo, perché vengo da una esperienza, veramente traumatica; ieri sera nel mio piccolo paese di 1500 abitanti (1542 abitanti, allora per la precisione, per distinguerlo da un paese vicino che ne ha meno) è avvenuto uno sfratto relativo ad un immobile di edilizia agevolata. Altra cosa, si dirà, però pur sempre un immobile che è stato assistito da contributo pubblico perché venisse realizzato, ed è stato realizzato, attraverso una cooperativa. Il Banco di Sardegna, che era titolare di un mutuo, che era stato concesso a favore della cooperativa, ha mandato in esecuzione questo sfratto dopo aver, naturalmente all'asta, assegnato questo immobile. Un immobile il cui valore patrimoniale è 80.000 euro, e che è stato venduto all'asta, attraverso il sistema naturalmente di asta giudiziaria, esattamente a 18.000 euro; ad aggiudicarselo un'agenzia, la stessa agenzia che 20 giorni prima se ne è aggiudicato un altro, stesso meccanismo, che oggi sta già rivendendo per 80.000 euro. Io credo che, dentro questa situazione paradossale, noi non possiamo non riflettere, se in un qualche modo il Comune avesse avuto una funzione di controllo, una funzione anche di gestione indiretta o diretta, di questo patrimonio, questo non sarebbe potuto accadere, perché mai avremmo potuto permettere che il Banco di Sardegna, pur di soddisfare un credito residuo di 18.000 euro vendesse un patrimonio di 80.000 euro, mandando una famiglia in strada, così come è accaduto. E così come è accaduto 20 giorni fa.

Allora io credo che tutto ciò non possa accadere, ed è vero che questo articolo ci aiuta a ragionare su questo meccanismo perverso, perché manca nell'insieme, e l'accentramento certo non agevola e non aiuta, perché questi meccanismi di tutela dell'abitazione, dell'edilizia abitativa pubblica, possano davvero mettersi in campo, non aiuta per niente, perché rischiamo davvero di mettere, di creare una grossa agenzia immobiliare, decentrata poi con autonomie funzionali in otto province, mi immagino poi questa autonomia funzionale addirittura in piccole province che stanno appena nascendo, ai fini soltanto, mi immagino, della gestione delle funzioni e di conservazione di questo patrimonio. Non certo quello di poter davvero essere titolari e disporre di questo patrimonio nel momento in cui potesse avvenire un evento importante come l'alienazione o come la cartolarizzazione, come viene prospettato in questo disegno di legge. Per quale motivo non possiamo, oggi, accogliere quella che è la tesi prevalente del Consiglio delle autonomie locali, e quindi di tutti i Comuni della Sardegna, che è quella, giustamente, di rivendicare l'utilizzo di un patrimonio, che era già indirettamente proprio, non dimentichiamo che quei finanziamenti erano stati concessi, attraverso bandi, attraverso assegnazioni, ai comuni della Sardegna, e realizzati, poi, questi alloggi, in convenzione con gli IACP, non erano finanziamenti assegnati agli IACP. Io credo che, meglio dei Comuni, nessuno oggi possa interfacciarsi al problema locale abitativo, anche da un punto di vista gestionale, pensiamo soltanto a quelli che sono i canoni, che mi immagino davvero continueranno ad essere quelli previsti da un sistema privo di qualsiasi controllo, affidato unicamente a quella che è l'autocertificazione, e che quindi, sappiamo bene, molto spesso non corrisponde a quella che è la realtà ben conosciuta localmente. Chi ha una situazione reddituale assai spesso occultata, paga canoni che sono veramente irrisori, gli altri invece sono lavoratori dipendenti e magari hanno appena da campare e devono pagare canoni che sono dell'ordine di cinque o sei volte quello base minimo, che paga qualcuno che invece i redditi li può nascondere. Ecco questo sistema è un sistema che, tanto più accentrato, tanto più si presterà a queste forme di ingiustizia.

Noi siamo ancora in tempo per porvi rimedio, e dentro questo articolo, che definisce, appunto, questa agenzia immobiliare, noi possiamo, davvero ancora, trovare posizioni di confronto; diceva bene, stamattina, l'onorevole Capelli, non potete essere sempre sordi a quelle che sono le proposte che vengono anche dalla opposizione, dalla minoranza. Se vogliamo fare una legge, che davvero risponda a quello che i cittadini della Sardegna, a quello che gli amministratori della Sardegna, oggi chiedono, non possiamo che farlo tutti insieme. Altrimenti davvero l'equazione è immediata, quella ancora una volta di fare una legge che non riforma niente, ma che, addirittura, amplifica quella che è la complessità delle procedure e rende al cittadino un peso ancora più grosso in termini di inefficienza e in termini di burocrazia. Siccome tutto questo nessuno di noi lo vuole, siccome il Consiglio delle autonomie locali non può avere soltanto una funzione consultiva rispetto a temi così importanti, io credo che dobbiamo fermarci, ragionare e portare dentro questo disegno di legge quell'attenzione che merita.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore di maggioranza.

ORRU' (D.S.), relatore. Allora, emendamento numero 14 parere negativo, sull'emendamento numero 15 è negativo, sul "16" è negativo, emendamento numero 17 è negativo, emendamento numero 18 è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al parere del relatore. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo in votazione dell'emendamento soppressivo parziale numero 14.

ARTIZZU (A.N.). Presidente, posso intervenire?

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Artizzu? Ci sono tre iscritti per dichiarazione di voto, presumo, o sulla modalità tutti?

Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Per chiedere la votazione elettronica, Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sì, intanto per esprimere il mio voto negativo all'emendamento proposto. Colgo l'occasione per scusarmi per la disattenzione dovuta a un'interlocuzione sui lavori di Commissione che sono previsti domani, della quarta Commissione con il Presidente di quella Commissione, ma anche per dire, perché mi sembrava nell'intervento dell'onorevole Vargiu che venisse segnalata una sorta di negatività su un'articolazione di un ente pubblico, economico, come l'AREA, un ente regionale, in tutto il territorio della Sardegna. Un'articolazione che alcuni di noi sostengono debba essere sempre più, invece, realizzata non solo per quanto riguarda gli enti pubblici, ma anche per quanto riguarda la stessa amministrazione regionale. In molte circostanze non è sufficiente avere la possibilità di comunicare con la Regione attraverso le nuove tecnologie. Il cittadino si avvicina mandando le e-mail oppure accedendo alle notizie e alle informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale e del Consiglio regionale attraverso i siti. Qualche volta invece è necessario che la Regione sia presente nel territorio, possa avere una relazione diretta con il cittadino, questo non deve riguardare solo uno degli aspetti, deve riguardare invece molti degli aspetti dell'attività amministrativa della Regione; in questo senso va l'articolo 1 sexies, che è posto all'attenzione e all'approvazione del Consiglio. Quindi, per questo voterò contro l'emendamento, sostenendo invece che è corretta e ben proiettata verso il futuro l'impostazione che si è data nell'articolo di legge proposto.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras. Non ci sono altri iscritti a parlare, per cui passiamo alla votazione dell'emendamento numero 14 per il quale è stata chiesta la votazione elettronica. Ricordo al Consiglio che è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Se tutti i colleghi sono pronti dichiaro aperta la votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 14.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Artizzu - Biancareddu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - Diana - Gallus - La Spisa - Ladu - Licandro - Liori - Lombardo - Moro - Murgioni - Pisano - Randazzo - Rassu - Sanjust - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Cachia - Caligaris - Calledda - Cocco - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pirisi - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si sono astenuti i consiglieri: Atzeri - Scarpa.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 63

votanti 61

astenuti 2

maggioranza 31

favorevoli 21

contrari 40

(Il Consiglio non approva).

Emendamento numero 15. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Brevemente, Presidente. Ma, come sempre, il collega Uras è molto stimolante per intavolare un dialogo e un confronto. Collega Uras, questo emendamento, non so se ha presente quello che abbiamo bocciato poc'anzi, ma questo emendamento difende una legge che avete voluto, che avete sostenuto e che avete difeso, non per niente è del '98, cioè la "31" del '98, per intenderci, che invece viene stravolta nel concetto di organizzazione dell'ente da questo testo di legge. Infatti, per chi ha la pazienza e non è impegnato in altro durante la discussione di questa legge è sicuramente chiaro che è un emendamento propedeutico ai successivi, che delega l'organizzazione dell'ente ai principi espressi dalla legge numero 31 del '98, appunto, non del '99 e seguenti, ma del '98, per intenderci Giunta Palomba e quant'altro, assessore tecnico l'onorevole Cogodi. Perciò, difende dei principi. Noi demandiamo alla "31" del '98, come detto stamane, la retribuzione e la qualificazione del personale. Per quanto riguarda invece l'organizzazione dell'ente, rimandiamo a una sorta di regolamento che troviamo nel "5 bis", se non sbaglio, e lì, poi, è articolato tutto il senso del regolamento che deve prevedere gli incarichi, la scelta degli incarichi e quant'altro. Ecco, contro questo principio, pur lecito e legittimo, mi esprimo perché difendo una legge che è in vigore e che regola i rapporti col personale e con l'organizzazione degli enti e che, se non va bene, va modificata, ma non va di volta in volta inventato un nuovo procedimento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Siamo in votazione dell'emendamento numero 15 per il quale sia il relatore che la Giunta hanno espresso parere contrario.

Emendamento numero 15. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 16. Ricordo ai colleghi che sia il relatore che la Giunta hanno espresso il parere negativo. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 17. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, sarò brevissimo, Presidente, per chiedere prima di tutto sull'emendamento numero 17 il voto elettronico palese e per richiamare i principi di centralismo o di decentramento che sono presenti in questo emendamento. Principi più volte ribaditi in quest'Aula da diverse parti politiche, componenti politiche. Ho già finito?

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ho fatto pasticci io. Prego.

CAPELLI (U.D.C.). Qui, siamo alla prova dei fatti. Non stravolge l'impianto della legge, non stravolge quanto voi volete perseguire nel merito dell'organizzazione dell'ente, non stravolge i principi che avete ciecamente portato avanti e questo è un principio di decentramento, dal quale, a mio avviso, bisognerà un giorno o l'altro iniziare.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Ha domandato di parlare il consigliere Cassano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CASSANO (Riformatori Sardi). Brevemente, signor Presidente. Io la ringrazio anche perché l'onorevole Capelli mi ha preceduto nel chiedere il voto elettronico palese. Io invece chiedo ai sassaresi, veramente non lo faccio per campanile, potrei chiedere che la sede venga istituita a Sassari, non lo dico e non lo chiedo, però dico almeno che si faccia ad Oristano, come dice, appunto, la proposta di quest'emendamento. E sono favorevole a quest'emendamento perché se non altro è la via di mezzo.

Tutti i consiglieri sassaresi non fanno altro che parlare, quando sono a Sassari, di fronte agli elettori sassaresi e dicono sempre: " Tutto Cagliari, tutto si vuole mangiare Cagliari". Adesso, abbiamo l'occasione per dire e rivendicare quali sono le nostre esigenze, allora, votiamo a favore di quest'emendamento e la sede verrà realizzata non a Sassari, come potrei chiedere ma non lo faccio, ma se non altro ad Oristano che è una via di mezzo che ci consente di fare meno chilometri, meno chilometri.

PRESIDENTE. Grazie, Onorevole Cassano. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Solo per dire questo, cioè, non confondiamo il decentramento con l'accentramento in un'altra sede di un ente pubblico. Il decentramento significa che un ente, che pure avrà una sede principale, è articolato nel territorio. E' articolato nel territorio ed è articolato con un senso, come con un senso si trova una sede. Noi dovremo discutere fra qualche ora degli enti agricoli. Io credo che lì ci sia un'individuazione di sedi diverse da quella di Cagliari, ma non possiamo dimenticare che nell'area urbana di Cagliari insistono circa 500 o 600 mila abitanti, cioè un terzo della popolazione della Sardegna. E qua stiamo parlando di patrimonio edilizio pubblico e quindi di una forte incidenza di questa proprietà, di questa disponibilità, in questo territorio. E ha una logica, ha una logica il fatto che questo ente abbia sede a Cagliari, come aveva una logica che l'Incremento ippico avesse sede ad Ozieri, come aveva una logica che l'Istituto zootecnico caseario avesse sede a Bonassai, come aveva una logica che altri enti, e come avrà una logica, che altri enti abbiano sede in altri centri dell'isola, cioè le cose vanno fatte con riferimento all'utilità complessiva e al funzionamento delle strutture pubbliche a beneficio dei cittadini e dell'utenza.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras. Siamo in votazione dell'emendamento numero 17. E' stata chiesta la votazione elettronica. Ricordo ai colleghi che sull'emendamento sia il relatore che la Giunta hanno espresso il parere contrario. Se tutti i colleghi sono… un Segretario? Prego i segretari di organizzare un attimino meglio la loro attività. E' aperta la votazione sull'emendamento numero 17.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 17.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Cachia - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Davoli - Dedoni - Diana - Gallus - La Spisa - Ladu - Liori - Moro - Murgioni - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Bruno - Caligaris - Calledda - Cocco - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pacifico - Pinna - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias - Uras.

Si è astenuto il consigliere: Pirisi.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 59

astenuto 1

maggioranza 30

favorevoli 21

contrari 38

(Il Consiglio non approva).

E' in votazione l'emendamento numero 18. Chiedo scusa, sì, prima dell'emendamento numero 18, l'articolo 1. Anche per l'articolo? Pensavo si fosse iscritto per l'emendamento.

Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). L'articolo, perché mi piace… ma è andato via, Uras, come al solito. No, volevo specificare una cosa, che lo ringrazio prima di tutto per avermi spiegato cos'è il decentramento, perché fino a qualche minuto fa avevo le idee un po' confuse su cos'è il decentramento, tant'è che noi pensavamo di effettuare il decentramento dando tutto ai comuni. Probabilmente non ho capito che quello non era il decentramento, però, si impara sempre qualcosa in quest'Aula. Per sottolineare che l'area vasta di Cagliari non ha 500-600 mila abitanti perché è tutta la Provincia di Cagliari che ne ha 538, e che c'è un altro milione di abitanti. Allora, ci sono dei segnali che, a mio avviso, l'amministrazione dovrebbe dare, uno di questi era all'emendamento precedente, un altro è in questo emendamento che è già segnato, ovviamente, dal voto contrario della maggioranza, come tutti quelli che l'hanno preceduto e come tutti quelli che verranno. Io comprendo molto che c'è la fretta di parlare degli enti agricoli dove qualcuno cercherà, magari, di differenziarsi ancora un pochino, perché poi verrà magari il Presidente e lo chiamerà una mezz'oretta a discutere, e cambierà idea sicuramente, ma credo che una maggiore attenzione su quello che si sta discutendo e legiferando, oggi, in questa sede, su questo disegno di legge, sarebbe più opportuna e, sicuramente, porterebbe a meno errori possibili rispetto al testo di legge che è stato presentato.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Capelli. Metto in votazione l'articolo 1 sexies. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. All'articolo 2 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 19, numero 20 e numero 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:

Art. 2
Trasformazione degli IACP in AREA

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.

2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.

3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 6 e 9, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Al comma 1 prima della parola " ... entro" sono aggiunte le seguenti:

"Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati nell'unico ente pubblico economico denominato Azienda regionale per l'edilizia residenziale (AREA) di cui all'articolo 1 sexies".

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"4. L'AREA subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli IACP.

5. All'AREA si applica la disciplina dell'organizzazione degli uffici prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998.". (19)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Il commissario straordinario avrà altresì il compito di effettuare una ricognizione della dotazione organica e garantire, nelle more dell'avvio dell'AREA, un assetto organizzativo efficiente. In sede di prima applicazione della presente legge le carenze d'organico riscontrate per i posti dirigenziali potranno essere coperte con concorso per titoli dal personale in servizio presso gli Istituti provvisti del titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale con almeno otto anni di servizio nella categoria D.". (20)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 2

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Patrimonio degli attuali IACP

1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di proprietà degli IACP alla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:

a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e pertinenze;

b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli stessi;

c) il restante patrimonio immobiliare degli IACP, ivi comprese la sede degli enti.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il Presidente dell'AREA chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio netto degli enti. La relazione contiene in particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali, attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i criteri di valutazione seguiti.

3. A seguito dell'approvazione dell'inventario il consiglio di amministrazione dell'AREA consegna gli immobili di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ai comuni nel cui territorio sono ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla lettera b) del comma 1.

4. L'AREA provvede alla ultimazione dei lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonché alla redazione dei relativi verbali di consegna ai comuni territorialmente competenti e alle necessarie trascrizioni.

5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti in proprietà ai comuni al prezzo simbolico di un euro secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n°4. Dalla medesima data i comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 6.

6. L'AREA è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni, afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'AREA l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 3, che alla data del trasferimento risultino già appaltati. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli immobili interessati.

7. Nel caso in cui i comuni non provvedano entro il termine fissato dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla sottoscrizione dei verbali, l'AREA redige i relativi verbali di consegna alla presenza di due testimoni, li notifica all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e provvede alle iscrizioni nei registri immobiliari.

8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità contabile nella gestione dell'AREA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Qualora l'AREA non adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario ad acta." (21).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 19 il parere espresso dalla Commissione è negativo, sull'emendamento numero 20 il parere è negativo, sull'emendamento numero 21 il parere è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. La Giunta è conforme al parere del relatore.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 21.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (U.D.C.). Per chiedere il voto elettronico palese.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 21.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Capelli - Cappai - Cassano - Cuccu Franco Ignazio - Gallus - Ladu - Liori - Moro - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Sanna Matteo - Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Calledda - Cocco - Contu - Corda - Corrias - Cucca - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giorico - Ibba - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Masia - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Secci - Serra - Uggias.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 60

maggioranza 31

favorevoli 17

contrari 43

(Il Consiglio non approva).

L'articolo 3 è soppresso. Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo 4 sono stati presentati gli emendamenti aggiuntivi numero 22, numero 6 e numero 23

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:

Art. 4
Attività dell'AREA

1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:

a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;

d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;

e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;

g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;

i) svolgimento di ogni altra attività non ricompresa nelle precedenti lettere già attribuita alla competenza degli IACP.

2. La Giunta regionale, con propria delibera, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 4

Alla lettera d) del comma 1 dopo la parola "...proprietà" è aggiunta la seguente "...comunali". (22)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 4

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2. bis. La promozione o la partecipazione a società di scopo ai sensi della lettera h) del comma 1, sono deliberate sulla base di un apposito piano di attività, allegato al bilancio pluriennale o a quello annuale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11, nel quale sono indicati i settori, gli obiettivi ed i livelli di partecipazione dell'AREA. Il piano è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente. Se il parere non è espresso entro quindici giorni se ne prescinde. Nei termini per l'acquisizione del parere sono sospesi i termini per il controllo del bilancio previsti dalla legge regionale numero 14 del 1995.". (6)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 4

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. I comuni si avvalgono dell'attività dell'AREA attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è predisposto dall'Assessore dei lavori pubblici ed approvato con apposita delibera della Giunta regionale.

5. L'AREA tiene una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi, che derivano dalle diverse attività e servizi svolti ai sensi dei commi precedenti.

6. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AREA mantiene la gestione del patrimonio di erp trasferito ai comuni ai sensi dell'articolo 3 e i proventi dei canoni percepiti, detratte le spese relative alla copertura dei costi di gestione determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, e degli oneri fiscali, sono trasferiti ai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi. I comuni destinano detti proventi nella misura dell'80 per cento al finanziamento di un programma di recupero degli alloggi e per il 20 per cento al risanamento del disavanzo finanziario." (23).)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie Presidente, e colleghi del Consiglio, anche sull'articolo 4 sarebbe interessante ragionare con quelli di voi che hanno indicato e sottolineato la forte attività innovazionistica, riformista, di cambiamento, la volontà di arrivare ad una nuova organizzazione da parte dell'Azienda, sarebbe interessante, insomma, ragionarci sopra, confrontarsi, in modo che, anche per chi, come noi, ha seguito dai banchi della minoranza la discussione su questa legge, possa avere la convinzione che, effettivamente, ci troviamo di fronte non ad una legge che contiene alcuni elementi di riforma ma ad una legge riformista, che è cosa diversa, una legge che riforma sul serio l'attuale struttura degli enti che si occupano di edilizia popolare.

Attività dell' AREA: insomma, le attività dell'AREA si dividono, almeno dalla lettura dell'articolo 4, in due diverse tipologie di attività, quelle che già sono competenza degli IACP, pertanto l'AREA, in un quadro di organizzazione, che è diversificata rispetto al passato, le eredita, e quelle che potrebbero essere definite di fantasia, nel senso che sono attività che assai difficilmente potranno poi essere davvero prese in carico dall'AREA. "Erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;…" ma, insomma, facciamo il solito patto che io propongo sempre al Consiglio e che poi, prima o poi andremo a verificare nella sua attuazione, cioè facciamo il patto di rincontrarci fra un anno e voi ci farete avere l'elenco degli enti e dei soggetti pubblici che hanno richiesto all'AREA questa qualificata attività di consulenza e di servizi in campo di progettazione, studio, analisi eccetera eccetera, e poi vediamo se c'è qualcun altro che, fra un anno, ci fornirà l'elenco delle partecipazioni a società di scopo autorizzate dalla Giunta, se verrà approvato l'emendamento pertinente nell'ambito di un piano di programmazione annuale, e via dicendo, da parte dell'AREA, quante saranno, appunto, le società di scopo, che saranno state formate dall'AREA. Non è una cosa di poca importanza, è una cosa sostanziale, perché poi l'articolo 4 rimanda all'articolo 10 e l'articolo 10 parla delle fonti di finanziamento dell'AREA e dice che le fonti di finanziamento sono sostanzialmente quelle che già ci sono, più i proventi che deriveranno da tutte le maggiori entrate attivate attraverso l'articolo 4, attraverso quella parte di nuove competenze che vengono elencate nell'articolo 4, che sono quelle che abbiamo appena letto. Quindi, questo virtuoso Ente, questa virtuosa Azienda, questa virtuosa articolazione strumentale dell'attività gestionale della Regione, noi scopriamo che mantiene gli stessi compiti che avevano precedentemente gli Istituti autonomi delle case popolari, che mantiene le stesse fonti di finanziamento che avevano precedentemente gli Istituti autonomi di case popolari che invece di avere quattro articolazioni provinciali ne avrà otto, e voi, l'assessore Dadea che è in contatto con il Governo, non l'assessore Sanna che sappiamo non ha trovato posto in aereo, e quindi non è potuto andare a rappresentare la Regione nella trattativa per i nuovi finanziamenti alle nuove province, però, ci farete sapere tutte queste nuove articolazioni territoriali, che arrivano senza che ci siano dei fondi di bilancio, ma io aggiungo, anche senza che ci siano, in alcuni casi, delle utilità complessive per la Sardegna ad averle, queste nuove articolazioni territoriali rappresentano, sostanzialmente, l'unica vera novità di questa legge di riforma, perché, per quanto riguarda le competenze, siamo fermi a quelle passate, quelle nuove che vengono enunciate all'interno del testo appaiono davvero futuribili e davvero di difficile attuazione, e, in quelle che più accenderebbero la speranza che possano essere attuate, cioè quelle in cui si lascia aperto uno spiraglio della fantasia e si dice: beh, però possono realizzare la soluzione di scopo per cui, se per caso ci fossero delle istituzioni che son disponibili ad attuare le associazioni di scopo insieme con l'AREA, beh, c'è un campo nuovo di attività e ci può essere anche un campo nuovo di entrate, beh, quelle vengono poi reinserite all'interno di un quadro normativo, che rende davvero difficile che la possibilità che possano partire possa diventare una possibilità concreta.

Quindi, poi, di fatto, alla fine, si tratta di un'Azienda che è finanziata attraverso i canali soliti, attraverso i finanziamenti che arrivano dall'Europa, dalla Regione, dallo Stato, e siccome sono fissi i finanziamenti che arrivano dall'Europa e che arrivano dallo Stato, comunque sono finanziamenti sui quali noi non possiamo in nessuna maniera intervenire, quelli su cui noi avremo, come Consiglio regionale, la Giunta per la sua parte, la possibilità di incidere, sono in realtà quelli della Regione. E allora, che senso ha, se non quello, veramente, dell'urlo di disperazione, appellarsi all'efficienza, efficacia di cui all'articolo 1 sexies, come dice il mio collega Pisano, se non ricordo male? Nessun senso, perché sostanzialmente stiamo ripetendo che questo nuovo Ente, che spenderà più soldi perché lo articoliamo in otto diverse articolazioni territoriali, invece delle quattro di provenienza, questo ente è finanziato dalla Regione, e tutti i ripiani di eventuali disavanzi, per una attività economica dell'ente che non potrà essere virtuosa, perché non gli stiamo dando in mano gli strumenti per poter realizzare un'attività virtuosa, verranno, come sempre, ripianati a piè di lista dalla Regione, che dovrà sottrarre risorse da altre parti per far funzionare le otto articolazioni provinciali dell'ente. Quindi, io comprendo il ragionamento del collega Uras, il quale correttamente difende le articolazioni provinciali, difende una legge del Consiglio regionale che, sino a quando c'è, siamo tutti tenuti ad applicare, ci mancherebbe altro, totale comprensione delle ragioni che lo muovono; però, ha un senso quando anche voi vi ponete il problema nella legge, perché anche voi avete scritto che le articolazioni provinciali saranno effettivamente realizzate, sostanzialmente questo avete scritto nella legge, soltanto qualora ne sussistano le reali necessità. Cioè, voi stessi, vi siete resi conto che fare otto IACP può darsi che non sia la scelta migliore, nel senso che, nella relazione di accompagnamento con cui voi, con cui la Giunta regionale introduce questa legge, beh io non vedo…. cioè vedo scritti cosa sono oggi i quattro IACP esistenti, però non vedo scritta la proiezione di che cosa sarebbero le otto articolazioni provinciali dell'AREA, nel senso che è possibile che, se ci fosse scritta l'articolazione delle otto sedi provinciali dell'AREA, noi ci renderemmo conto che alcune sedi provinciali non hanno ragione di esistere, o perché hanno un numero di alloggi gestiti che è non sufficiente a giustificare l'esistenza in vita dell'articolazione provinciale, o perché, magari, complessivamente, l'entità di territorio che gli viene attribuita non è tale da giustificare un'articolazione provinciale, dotata di funzionalità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. Allora, insomma, questo problema, che arriva su ogni legge, forse sarebbe il caso che ce lo ponessimo con più concretezza, e anche con più lealtà, perché poi autorizzando ogni volta le articolazioni provinciali, e state ben certi che tutti territori le chiederanno, come è loro diritto averle, insomma, alla fine ci renderemo conto che stiamo utilizzando risorse per fare carrozzoni che premiano direttori amministrativi, direttori tecnici o di distretto, ma non cose che servono ai sardi.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Vargiu.

E' iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). No, non intervengo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 22 il parere è negativo, perché l'aggiunta di "comunali", se in un quadro di riferimento normativo che non viene modificato si rivelerebbe inapplicabile, perché non può intervenire sul patrimonio altrui, perché il patrimonio comunale, come sappiamo, l'edilizia residenziale pubblica è patrimonio dei Comuni, non è patrimonio degli Istituti case popolari. La ratio dell'emendamento ovviamente si capisce; qualora il patrimonio fosse stato demandato ai Comuni allora in quel caso il "comunali" aveva senso, ma dal momento che nell'articolato precedente questo non è stato fatto, mi sembra…

Quindi inviterei al ritiro del "22". Se rimane, il parere è negativo. Il parere sull'emendamento numero 6 è positivo; sul "23" è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al relatore. Volevo solo fare alcune aggiunte, se posso, Presidente. Quando si parlava delle fonti di finanziamento dell'Azienda, e quindi degli Istituti, e si paventava e si paventa un intervento di soccorso della Regione per un, sembra quasi sperato, buco di bilancio; io mi auguro di no, insomma, anche perché questi enti, questa Azienda noi la costruiamo proprio come ente pubblico economico e quindi con un vincolo ben preciso di pareggio di bilancio. Quell'efficienza e quell'economicità sono proprio strumenti per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Vorrei chiarire, in modo puntuale, che questa legge reca solo una copertura finanziaria, che è quella per l'Osservatorio; non ha altre coperture finanziarie, proprio perché non è previsto che la Regione intervenga a ripianare deficit alcuno, nel senso che il pareggio di bilancio è un pareggio dovuto e l'Azienda dovrà far fronte a eventuali deficit di bilancio con le politiche correttive adeguate. Gli Istituti, innanzitutto, vivevano e vivrà l'Azienda di proventi propri. Non c'è mai stato un intervento finanziario della Regione a ripianare i deficit di bilancio degli Istituti case popolari. Sono Istituti che hanno sempre vissuto di finanza propria e la stessa legge richiama questa autonomia della provvista finanziaria su alcune linee di finanziamento chiare.

La prima è il canone. Così come gli enti dell'acqua, come l'EAF si sostiene con il pagamento delle tariffe idriche, lo IACP, e domani l'Azienda, si manterranno con il canone. Quando si parla di finanziamenti della Comunità europea e della Regione sono finanziamenti per investimenti, per interventi costruttivi sul territorio, per interventi di nuova costruzione, manutenzione, recupero o interventi di carattere urbanistico, ma la gestione corrente degli enti e dell'Azienda sarà una gestione autosufficiente, cioè non è previsto alcun intervento. Quindi, vorrei chiarire che non c'è nessuna linea o nessun indirizzo della Regione che preveda un intervento di soccorso e di sostegno. Quelle maggiori funzioni sono maggiori funzioni che l'Azienda dovrà svolgere, sono maggiori rispetto alle precedenti, me ne rendo conto; a fronte di queste maggiori funzioni si prevedono nuovi introiti. Noi siamo fiduciosi che questo ente… noi guardiamo al futuro, ecco, io voglio dirlo con molta chiarezza e con molta sincerità. Credo in questa riforma, sento che è una vera riforma, poi si può fare molto meglio. Le altre Regioni hanno iniziato molto prima di noi, hanno fatto la prima, sono già alla seconda riforma; noi siamo ancora alla prima. Io credo in questa riforma, credo nel futuro, credo che questa riforma potrà funzionare se la legge sarà approvata, se la legge contiene gli elementi perché questa Azienda funzioni e se saremo bravi noi a farla funzionare. Ecco, in questo mi sento di concordare anche con quello che si chiede, con la scommessa. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 22, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

E' in votazione l'emendamento numero 6 della Giunta regionale, sul quale il relatore ha espresso parere positivo.

Ha domandato di parlare il consigliere Orrù, relatore. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, credo sia giusto dare una informazione al Consiglio almeno sul significato dell'emendamento numero 6 per il quale, appunto, abbiamo già espresso un parere positivo. Si è fatto cenno, negli interventi precedenti, ai nuovi strumenti; uno di questi, che è stato individuato, è appunto la possibilità di costituire società di scopo su obiettivi circoscritti per portare avanti, in maniera più efficace, programmi di intervento, di iniziativa, anche che si avvalgono di modalità diverse, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo amministrativo. Quindi, questa possibile flessibilità di utilizzare compartecipazioni, professionalità, tecnologie, modalità d'intervento che non sono dentro l'ente, ma che possono essere acquisite o da soggetti privati, in modo particolare, ma anche da collaborazioni con altri soggetti pubblici, ovviamente questo è riferito soprattutto a società private. L'intento dell'emendamento è quello di normarlo, cioè di evitare che le società di scopo, la duplicazione o moltiplicazione delle società di scopo poi svuotino l'ente o trasformino dall'interno le caratteristiche stesse dell'ente, man mano costituendo dieci, venti, trenta, quaranta società di scopo, di fatto, tutta l'attività viene riservata o privilegiata, o perlomeno si privilegia l'iniziativa ordinaria dell'ente anche, o si indirizza verso questo tipo… è ovviamente un'ipotesi massimale, o la peggiore se vogliamo da alcuni punti di vista, se vogliamo migliore da altri punti di vista. Lo scopo è quello non di mettere il bavaglio all'ente, ma è quello di sottoporre sulle singole società di scopo l'autorizzazione della Giunta regionale e, invece, il parere del Consiglio - questa è la ratio dell'emendamento - solo su un allegato al Piano che l'ente deve sottoporre al parere obbligatorio della Giunta regionale annualmente oppure per i piani pluriennali, quindi è un allegato tecnico, non sui singoli provvedimenti di società di scopo, di adozione, ma su un programma di iniziative che si propone l'ente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 23, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 e del relativo emendamento:

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'AREA:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale.

2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20.

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Articolo 5

Nel comma 2, alla fine, sono inserite le parole:

"intendendosi l'AREA inserita nel primo gruppo della tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995." (7).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, per esprimere il parere sull'emendamento numero 7 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 7, sul quale ha espresso parere favorevole il relatore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5 bis, al quale sono stati presentati l'emendamento soppressivo numero 24 e l'emendamento aggiuntivo numero 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 bis e dei relativi emendamenti:

Art 5 bis
Statuto, regolamenti e carta dei servizi

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge. È adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche o integrazioni.

2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto sono disciplinati:

a) organizzazione dell'azienda, attribuzioni e funzionamento delle strutture organizzative, requisiti e modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;

b) criteri e modalità del controllo di gestione;

c) ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 11;

d) pubblicità degli atti e modalità di accesso agli stessi.

4. L'AREA adotta a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:

a) la carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 5 bis

La lettera a) del comma 3 è soppressa. (24)

Emendamento aggiuntivo Caligaris

Articolo 5 bis

Al comma 4 dell'articolo 5 bis prima della parola "L'AREA" aggiungere le parole:

"Entro sessanta giorni dal primo insediamento del consiglio di amministrazione," (4).)

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. L'articolo 5 bis delinea i tratti dello Statuto che disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA. A caratterizzare il Consiglio di amministrazione, in questa specifica fase, è l'efficienza. L'adozione dello Statuto da parte del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni evidenzia come gli aspetti organizzativo-ordinamentali e quelli regolamentari siano importanti e significativi per rendere efficace nell'azione l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa. Gli aspetti dell'efficienza e dell'efficacia sono costantemente evidenziati in questo provvedimento. L'Assessore, nella replica, ha posto l'accento sulla necessità di attuare la norma in tempi brevi, proprio per il significato che assume dopo anni di, per così dire, distrazione. L'emendamento numero 4, nel pieno rispetto della filosofia del provvedimento, vorrebbe porre l'accento sulle garanzie nei riguardi dei fruitori della norma che - lo ricordo per inciso - appartengono a categorie sociali deboli. In una norma tanto attesa si ritiene di dover offrire maggiore certezza ai cittadini rispetto ai tempi di attuazione della legge. La carta dei servizi e il protocollo di relazioni sindacali devono avere scadenze certe, altrimenti potrebbero non essere mai adottati. La proposta dei 60 giorni è indicativa; se si vuole può essere elevata a 90 giorni o ridotta a 30; non può, invece, essere negato il principio ispiratore. Se crediamo che i cittadini e le organizzazioni sindacali debbano essere fruitori e attori della norma, non possiamo lasciare indeterminato il quadro temporale. C'è il rischio, davvero, che principi e valori nobili restino solo sulla carta. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Caligaris. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 4 e 24 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, grazie Presidente. Il parere sull'emendamento soppressivo numero 24 è negativo. Sull'emendamento numero 4 - se mi consente una breve considerazione - credo che la motivazione che lo ispira sia condivisibile; tuttavia vorrei suggerire, se viene accolto, la Commissione si è espressa non positivamente per i termini molto ristretti, cioè nel caso dell'adozione della carta dei servizi entro i 60 giorni e posto che è un termine ordinatorio ma, insomma, metterlo e poi non rispettarlo, come si suol dire, non è una buona cosa. Però, credo, l'esigenza di porre un termine e, comunque, di evitare cioè che sia un termine così, lasciato alla spontanea decisione dell'ente, ecco, non è giusto, ed è condivisibile. Qualora si raddoppiasse il termine, perché in 60 giorni onestamente è difficile che questo avvenga, probabilmente con un termine maggiore, un lasso di tempo maggiore, di 120 giorni, per intenderci, o 90 giorni, ma anche 120 giorni, posto che si soddisfa l'esigenza di porre un termine entro cui, appunto, vengono soddisfatti questi requisiti o queste esigenze sacrosante (uso la stessa espressione della collega Caligaris), ecco, se fosse trasformato in questo senso, probabilmente il parere sarebbe senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù.

Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. Sì, io non ho capito bene se il relatore propone 120 o 90…

ORRU' (D.S.), relatore. 120.

CALIGARIS (Gruppo Misto). 120. Allora, anche se dilata al doppio il termine previsto, siccome viene accolto il principio, che è un principio veramente irrinunciabile, io accolgo la proposta, ritenendo, appunto, che facciamo così davvero un servizio ai cittadini. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Caligaris. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. E' conforme al relatore, con il nuovo aggiornamento dell'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 24, sul quale è stato espresso parere contrario sia dal relatore che dalla Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 5 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4, con la modifica, anziché "entro 60 giorni" " entro 120 giorni". Se non ci sono osservazioni lo metto in votazione con questa formulazione, e con questa formulazione è stato espresso parere favorevole sia dal relatore che dalla Giunta.

Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'emendamento numero 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

2. I requisiti per i componenti del Consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.)

PRESIDENTE. E' aperta la discussione. Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 6, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 bis;

b) approva i regolamenti;

c) approva la carta dei servizi;

d) delibera la dotazione organica del personale ivi compresa quella da assegnare ai distretti;

e) approva i bilanci;

f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;

g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;

h) delibera la costituzione o partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4;

i) nomina e revoca il direttore generale;

l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.

2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Grazie, Presidente, colleghi del Consiglio. Intervenendo sull'articolo 7 per motivi di economicità, nel senso di economia nei lavori d'Aula, quindi, per non ripetere poi in tutti gli interventi lo stesso tipo di ragionamento, io vorrei fare alcune considerazioni che riguardano anche due articoli precedenti, cioè il "5 bis" e il "6", per la parte che poi resta ricompresa nella filosofia dell'articolo 7. Cioè, noi abbiamo approvato un articolo, l'articolo 6, che forse in altri tempi avrebbe creato una grande attenzione in Consiglio, nel senso che abbiamo approvato un articolo che riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione dell'azienda e abbiamo accettato il principio che il Consiglio di amministrazione dell'azienda viene nominato dalla Giunta. Principio, a mio avviso, assolutamente corretto, nel senso che sono convinto che, tutto ciò che sia gestionale, sia competenza della Giunta e non del Consiglio. Devo dire però che in passato non sempre questo meccanismo è stato applicato con la stessa identica puntualità e non sempre senza neanche un intervento in Consiglio che facesse pensare che sia possibile fare qualcosa di diverso. Allora io vorrei fare una riflessione, normalmente coloro i quali sostengono la necessità di una nomina consiliare all'interno di organismi di gestione di aziende o enti regionali, dicono che questo garantisce l'azione di controllo da parte del Consiglio e, quindi, sostanzialmente anche l'azione di controllo da parte di chi, in Consiglio, rappresenta la minoranza. Io ho detto sin dall'inizio, affinché non ci fossero equivoci, che non sono di questo parere, sono però del parere che ci sia necessità di una attività di controllo su un ente regionale, di controllo politico e quindi che ci sia anche necessità di un controllo da parte della minoranza, e allora mi chiedo come avviene il controllo all'interno di questo ente, ovviamente avviene attraverso la conoscenza degli atti dell'ente, avviene attraverso la conoscenza di ciò che all'interno dell'ente viene deliberato, deciso, che viene comunque, in qualche maniera, impostato dal punto di vista organizzativo all'interno dell'ente. E in effetti all'interno dell'articolo 5 bis è normato che il Consiglio di amministrazione dell'ente, attraverso i regolamenti, provveda a dare la pubblicità degli atti e la modalità di accesso agli stessi. Benissimo, ma qual è il meccanismo che regola il tutto, cioè che obbliga il Consiglio di amministrazione ad avere la massima pubblicità su tutti gli atti che esso stesso assume, affinché possa essere esercitato il controllo politico, compreso quello di minoranza, sull'attività dell'ente? Beh, insomma, lo Statuto! Mi sarei aspettato, allora, di trovare all'interno della legge delle indicazioni precise, non tanto sui compiti del Consiglio di amministrazione dell'ente, collega Orrù, quanto sui criteri che dovevano informare l'attività dell'ente nel momento della stesura dello Statuto, mentre l'unico vincolo che esiste sulla stesura dello Statuto, che io trovo in legge, è quello che lo Statuto deve essere approvato dalla Giunta regionale, cioè la stessa Giunta regionale che nomina il Consiglio di amministrazione. Mi sembra che, a questo punto, il meccanismo di garanzia del controllo abbia un attimo di farraginosità, quindi che dia un attimo di sensazione che l'efficienza del controllo sia, a questo punto, esclusivamente affidato alla Giunta, sia per quanto riguarda la nomina diretta dell'organismo di gestione, ma anche per quanto riguarda la garanzia che gli atti, e le discussioni, i dibattiti e le scelte dell'azienda abbiano qualche problema ad essere sottoposti ad un controllo politico diretto, controllo politico che è indispensabile per la parte politica, ovviamente, dell'attività dell'azienda che si trova a svolgere un'attività politica. E questo lo dico anche perché tra i compiti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 7, ne vedo alcuni che, qualora non adeguatamente normati, e qualora non adeguatamente trasparenti e, quindi, sottoposti al pubblico controllo, potrebbero creare dei problemi. Per esempio, alla lettera d) abbiamo la delibera della dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti. Avendo segnalato, anche personalmente, il rischio che io vedo che i distretti rappresentino un'articolazione supplementare dell'azienda in grado di causare degli "splafonamenti" di bilancio, ben oltre 125 mila euro che servono per il funzionamento dell'osservatorio, sarebbe interessante sapere se il Consiglio di amministrazione ha come vincolo quello di non superare la dotazione organica che gli discende dagli attuali IACP. Se avesse questo impegno, probabilmente saremmo più sereni dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio, ma saremmo un po' meno sereni dal punto di vista delle nuove articolazioni dell'ente, della loro funzionalità e dal punto di vista dei nuovi obblighi dell'ente, per esempio quello di garantirsi un ufficio di relazioni col pubblico. Alla fine è difficile far quadrare il cerchio perché, dice bene l'assessore Mannoni che, col garbo e la serenità che gli è propria, avverte che già gli IACP avevano la possibilità di finanziarsi da soli, per quanto riguarda l'ordinario, e quindi non si introduce all'interno di questa legge nuove modalità di finanziamento dell'AREA. E' vero, ma se vengono aumentate, quello che abbiamo sostenuto, se vengono aumentati i compiti, se vengono moltiplicate le articolazioni territoriali e non vengono previste nuove fonti di finanziamento, qualcuno dovrà pur pagare, nel senso che, hai voglia a dire che non si prevedono novità, le novità ci sono all'interno della legge, sono novità che comportano, verosimilmente, l'aumento di esigenze economiche necessarie per far funzionare la struttura. Se queste esigenze ci sono, è evidente che, a parità di risorse che arrivano all'ente unificato, qualcuno dovrà tirar fuori le nuove risorse per le nuove competenze, per la nuova articolazione territoriale e, probabilmente, anche per il nuovo personale che l'ente, con delibera autonoma del proprio Consiglio di amministrazione, può comunque ritenere di assumere e di includere, quindi, nell'attività dell'ente. Anche perché l'ulteriore, e concludo, verifica che viene prevista è anch'essa affidata al Consiglio di amministrazione, nel senso che noi avevamo acceso la nostra speranza leggendo che, essendo ente economico pubblico, era assoggettato non solo all'obbligo del pareggio di bilancio ma anche all'obbligo dei criteri di efficienza, efficacia e qualità della spesa. Chi deve esercitare questo controllo? Beh, lo deve esercitare il Consiglio di amministrazione, così dice la legge, perché la legge dice "Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti dell'economicità, dell'efficienza e della qualità". Allora, scusatemi, colleghi, ma questo ente che si controlla da solo e che fa le verifiche di qualità al suo interno e che le attribuisce al Consiglio d'amministrazione, il quale, verosimilmente, dovrà attribuirle a una struttura che può essere anche interna all'ente, e quindi che sarà comunque un costo aggiuntivo per l'ente, e sarà un costo aggiuntivo senza garantire che sia una reale verifica di efficienza e di qualità, perché qualsiasi azienda, è vero che ha nuclei interni di rilevazione di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni rese, ma è anche vero che si assoggetta a controlli esterni di qualità, le certificazioni di qualità, che sono note a tutti, le quali verificano che effettivamente l'azienda obbedisca a questo. Ma se l'azienda è un ente strumentale, insomma, verrebbe in mente che questi controlli e queste verifiche di qualità non siano fatte né dall'azienda al suo interno soltanto, che pure sono importanti, ma neppure affidati dall'azienda a un ente certificatore esterno, ma che siano affidati da colui che usa l'azienda come strumento, quindi, sarebbe stato naturale pensare che fosse la Regione a verificare il controllo degli aspetti di economicità, di efficienza della qualità e non lo stesso Consiglio di amministrazione dell'ente! Mi sembra una cosa assolutamente incongrua, che diventa maggiormente incongrua nel momento in cui il Consiglio di amministrazione dell'ente è, correttamente, assoggettato a una nomina di carattere politico e, quindi, è escluso dal controllo "politico" che un tempo veniva esercitato attraverso nomine consiliari che consentivano l'accesso al Consiglio di amministrazione di un rappresentante della minoranza. Mi sembrano problemi reali, ecco, non problemi che stiamo sollevando in maniera capziosa, e poi a voi sta valutare con quale criterio verificarli e quale importanza attribuire loro. Compito nostro, che siamo minoranza, è quanto meno di segnalarli, affinché, se volete, prendiate coscienza di quelli che sono limiti importanti che la legge potrebbe avere nel suo operare.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8
Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'AREA;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'AREA e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9
Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale.

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.

4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo 10 è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10 e del relativo emendamento:

Art. 10
Fonti di finanziamento

1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i finanziamenti aggiuntivi appositamente ad essa attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale, sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 10

Alla lettera d) le parole "...del comma 2" sono soppresse. (25).)

PRESIDENTE.

E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, la ringrazio, colleghi del Consiglio, io, per cultura, non ho l'abitudine di annoiare il prossimo, anche perché non mi piace che il prossimo annoi me, quindi ritengo che non sia utile continuare in maniera solitaria a sollevare dei problemi sul testo della legge, se da parte vostra non esiste nessun interesse a ragionare sui problemi che vengono sollevati. L'articolo 5, il 5 bis, il 6 e il 7 avevano una serie di incongruenze a cui il Consiglio poteva anche mettere mano, probabilmente migliorando la possibilità della legge di esplicare quegli effetti virtuosi che voi ritenete che possa esplicare e che noi abbiamo forti sospetti che questa legge non esplicherà. Ma anche l'articolo 10 ha problemi analoghi, nel senso che ritorniamo a quanto era previsto nell'articolo 4 riguardo alle fonti di finanziamento, che qui nell'articolo 10 vengano richiamate esclusivamente citandole con i commi dell'articolo 4, a cui si fa riferimento, che però in questo modo non diventano fonti nuove, nel senso che sono le stesse improbabili fonti che abbiamo visto citate nell'articolo 4, le stesse improbabili fonti di cui vi chiederemo ragione fra qualche mese, fra un anno, fra un anno e mezzo, per capire quanto di quelle fonti è stato possibile attivare e quanto è diventato, nel bilancio dell'ente, voce attiva. Qui abbiamo introdotte anche eventuali altre entrate derivate da lasciti, legati e donazioni. Io vi auguro che i morti sardi siano prodighi nei confronti di ciò che sta sostituendo gli IACP, ho personalmente perplessità assai robuste sul fatto che coloro che passano a miglior vita abbiano come intendimento quello di finanziare l'AREA, ma se voi siete convinti di questo e pensate che possa essere una voce significativa del bilancio, speriamo che abbiate ragione voi e che abbia torto io dal punto di vista del buon funzionamento.

Concludo, semplicemente dicendovi che questo meccanismo di fare le leggi per cui non viene tenuta sostanzialmente in alcuna considerazione, non per cambiare la legge, ma quanto meno per commentare ciò che viene dalla minoranza proposto, ciò che noi in qualche maniera riteniamo di portare all'attenzione vostra, non credo che sia un buon modo di fare le leggi. Se voi ci pensate, non è nostro interesse migliorare eventuali errori che ogni tanto, o spesso, troviamo all'interno dei testi di legge che arrivano in Aula e che vorticosamente devono essere approvati entro "le ore". Il nostro interesse sarebbe farveli passare e, se ci sono degli strafalcioni, stare silenziosi sugli strafalcioni, affinché nel momento in cui la legge va all'applicazione, gli strafalcioni siano palesi e manifesti e, essendo palesi e manifesti, condannino l'attività del cattivo legislatore. Noi cerchiamo di fare un'azione diversa, forse ingenuamente, nel senso che pur non essendo filosoficamente d'accordo con una parte ampia delle leggi che voi portate in discussione in Aula, non le abbandoniamo a sé stesse, quindi interveniamo, ci alziamo, ci studiamo i provvedimenti, cerchiamo di capire se c'è qualche cosa che può essere di interesse generale nel migliorare non la filosofia del provvedimento, sulla quale vi lasciamo per intero la responsabilità, come in questo caso e in altri casi che hanno preceduto, ma di migliorare l'articolato, di verificare insieme a voi se ci sono delle contraddizioni, se ci sono delle incongruenze, se ci sono delle norme che non hanno una chiarezza interpretativa, e quindi quando vengono applicate creano dei problemi a chi è preposto all'applicazione, ma soprattutto al cittadino che da quelle norme vede regolati gli atti della sua esistenza, quindi sono interventi, i nostri, fatti nell'interesse generale. Il silenzio assoluto, il disinteresse, la non partecipazione in cui cadono, ci fa pensare che siano interessi non graditi, e cioè che siano interventi non graditi, cioè che l'interesse fondamentale della maggioranza sia quello di acchiappare il testo che arriva in Aula e licenziarlo nel più breve tempo possibile, col minor numero di interventi possibile, col minor ragionamento possibile su qualsiasi aspetto venga sollevato dalla minoranza, e qualche volta anche da qualche consigliere di maggioranza, senza minimamente chiedersi se quegli interventi poi possono essere… E' vero, quelle due ore in più che ci separano dalle vacanze estive, ma anche quelle due ore in più che ci possono consentire di dare una migliore leggibilità a un testo, di rimuovere qualche aspetto controverso, di fare insomma un lavoro che è quello per il quale, alla fine, siamo pagati, e per il quale tutti noi ci siano impegnati molto perché l'elezione in questo Consiglio è costata a tutti dal punto di vista del dispendio delle energie e del lavoro, fatica e fatica vera.

Ora, io direi, altrettanta fatica, anzi senz'altro minore, la si potrebbe fare nell'atto del legislatore, che è l'atto nostro proprio, se voi ritenete come sembra di capire nella discussione di questa legge che sia un utilizzo del tempo non congruo, che sia quindi uno spreco di tempo, io non vi faccio violenza e non faccio violenza neanche a me stesso nel continuare ad alzarmi per sollevare dei problemi che io credo che siano concreti su cui quindi si potrebbe ragionare, e accetto il vostro atteggiamento che è quello di arrivare all'approvazione più rapida possibile della legge senza che ci sia niente da migliorare perché ritenete che già ciò che avete fatto è la cosa migliore possibile.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Grazie Presidente, colleghi e signori della Giunta, il disegno di legge da cui parte questo testo proposto dalla Commissione è presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Pigliaru, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.

Noi festeggeremo un evento su questo articolo 10, perché, fra un po', all'emendamento numero 26 avremo l'unico emendamento dell'opposizione su cui la maggioranza si esprimerà favorevolmente, con grande travaglio giustamente mi suggeriscono, che è strettamente un emendamento tecnico, ma proprio il senso di quest'emendamento tecnico mi riporta al presentatore del disegno di legge. E mi riporta anche all'emendamento numero 25, lettera d) e chiedo se una legge, che per essere buona legge deve essere facilmente comprensibile e interpretabile, quanto più facilmente comprensibile è la legge, tanto più abbiamo raggiunto il nostro scopo di legislatori nel farci immediatamente comprendere dai cittadini. Il senso della bontà, anche della stesura di questa legge è dato appunto dalla lettera d) dell'articolo 10 che, fatto il cappello, "l'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante", vado direttamente alla lettera d), "i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4", l'emendamento propone di sopprimere "del comma 2 dell'articolo 4", anche perché alla lettera g) dello stesso articolo, ribadisce: "tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività di cui all'articolo 4". Allora mi chiedo: perché nella lettera d)si specifica "del comma 2 dell'articolo 4" se poi alla lettera g) si richiama tutto l'articolo 4, tutto nel suo complesso, che senso ha? Non ha nessun senso, tant'è che all'emendamento numero 25, nella confusione, probabilmente, l'ho saltato, doveva seguire l'emendamento soppressivo della lettera g), perché nel momento in cui noi proponiamo che tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività di cui all'articolo 4, è pleonastico che ci sia anche il comma 2 dell'articolo 4, ma questa è tecnica legislativa. Disattenzione, ma ben più grave errore, soprattutto del proponente, è definire il bilancio di previsione, lettera b) dell'articolo 11, il quale definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda e deve tendere al bilancio dell'esercizio, eccetera eccetera…

Una previsione di bilancio nell'amministrazione pubblica non può tendere al pareggio, deve raggiungere o essere presentato a pareggio, non può tendere. Questo da parte dell'Assessore proponente, ritengo che sia l'ennesima disattenzione, purtroppo devo rimarcare, ma devo dire che se fosse stato presente l'Assessore del bilancio, avrebbe riconosciuto il contributo della minoranza in questo caso e in altri nella presentazione delle leggi di bilancio a cui, per velocità di presentazione delle leggi, per eccessiva, a mio avviso, superficialità nel tendere in questo caso sì, al raggiungimento dell'esitazione di un numero qualificante di leggi, poi nella qualità, insomma, si lascia molto a desiderare. Ed è proprio questo che comporta il fatto di avere delle leggi che non sempre, anzi, quasi sempre sono imprecise e soprattutto tendono esse stesse all'impugnazione e ai guai che stiamo passando in questi mesi per le continue impugnazioni.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. Comunico al Consiglio che la consigliera Giovanna Cerina è rientrata in aula, quindi il congedo s'intende annullato.

CAPPAI (U.D.C.). Chi, scusi?

PRESIDENTE. L'onorevole Cerina è tornata in aula e quindi il congedo è annullato, onorevole Cappai. Qualche osservazione? Grazie.

Per esprimere il parere sull'emendamento numero 25 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sì, grazie, Presidente. Lo spirito con cui è stato proposto, insomma, l'emendamento, lo spirito che è contenuto nella lettera, la motivazione della lettera d) è un elemento rafforzativo, ecco vorrei sottolineare questo, di quel rapporto insomma tra l'attività dell'ente e quanto la Regione per compiti e per funzioni specifiche gli assegna oltre le sue, diciamo, normali funzioni ordinarie d'istituto, per cui quelle devono essere preventivamente quantificate, ed ecco perché i proponenti, in questo caso il disegno di legge originario della Giunta tant'è che le due in questo caso coincidono, ha inteso probabilmente rafforzare questo criterio, mettendolo in evidenza. Tuttavia mi sembra che il ragionamento, insomma, che è stato portato per cui la lettera g) comunque contiene tutto ciò che è previsto dall'articolo 4, quindi con quelle prescrizioni, con quegli elementi di cautela, di vigilanza e di controllo, assorba la lettera d), per cui il parere, ecco, della Commissione è in questo caso positivo, di accoglimento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, è positivo anche quello della Giunta, è conforme al parere del relatore.

PRESIDENTE. Grazie. Bene, siamo in votazione dell'emendamento numero 25 che ha il parere favorevole sia del relatore che della Giunta. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11, a cui è stato presentato l'emendamento numero 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 e del relativo emendamento:

Art. 11
Bilancio e documenti contabili

1. Sono documenti contabili dell'AREA:

a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;

b) il bilancio di previsione, il quale definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda, e deve tendere al pareggio dell'esercizio e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;

c) il conto consuntivo.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano

Articolo 11

Alla lettera b) del comma 1 le parole "...deve tendere al" sono sostituite dalle seguenti "...deve garantire il" (26).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Nel dare parere favorevole vorrei fare una precisazione. Questo disegno di legge è pervenuto in Consiglio nel 2005, onorevole Capelli, a firma anche dell'assessore Pigliaru e mia, di concerto. E' stata una legge d'accompagnamento al bilancio del 2005, è stata notevolmente modificato in Commissione e di questo errore tecnico dell'articolo 11, che viene corretto con l'emendamento presentato da lei e dagli altri consiglieri, me ne faccio carico personalmente. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12
Controllo di gestione

1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13, a cui è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13 e del relativo emendamento:

Art. 13
Direttore generale

1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi. Eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani dei programmi e delle direttive;

b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'azienda in giudizio;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu - Diana - LIORI - MORO - SANNA Matteo

Articolo 13

Il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono soppressi. (27))

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). All'articolo 13 è stato presentato il 27, è così?

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, solo questo.

CAPELLI (U.D.C.). Però mi vorrei un attimino soffermare anche su parti non emendate per chiedere possibilmente una qualche spiegazione, per esempio il direttore generale è scelto tra i laureati eccetera eccetera, esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti. Questa è una dicitura di legge che abbiamo ritrovato anche in altre proposte e in altre leggi, non ne capisco la ratio,la mia è una domanda non di tipo provocatorio, realmente non ne capisco la ratio, perché se uno avesse acquisito i cinque anni negli otto anni precedenti o nei quindici anni precedenti, non vedo perché non debba avere gli stessi riconoscimenti. Non capisco, sono cinque anni nei dieci anni precedenti, perciò se l'ha avuto nei quindici anni precedenti è escluso. Sinceramente la mia domanda è volta solo a capire la ratio del perché uno che li ha svolti nei quindici anni non può avere…

Avrei anche un'altra perplessità, perché, a mio avviso, così come abbiamo discusso in fase di sanatoria, proposta dalla Giunta per quanto riguarda la legge sul riordino e l'organizzazione della sanità, tutela e riorganizzazione delle Aziende sanitarie, perché deve avere esperienza di lavoro di rilievo per l'attività dell'AREA in enti, aziende o società di particolare importanza. Avrei preferito, nel seguire il vostro ragionamento, che ci si basasse sempre sull'esperienza e l'attività nelle aziende pubbliche. Però anche questa è solo un'osservazione, che, tra l'altro, è riferita ai ragionamenti che più volte sono stati fatti in quest'Aula da parte della maggioranza. Mentre invece il merito dell'emendamento numero 27 è relativo al quarto periodo del comma 2, e praticamente si riporta, nelle condizioni di incompatibilità, una sintesi di quanto previsto nell'articolo 44 della legge numero 31 del '98. E' una sintesi delle incompatibilità già previste per legge. Ricordo che abbiamo richiamato per la condizione di dipendente dell'AREA, la legge numero 31 del '98 in questo caso, nel bene e nel male, in meno o in più, si va in deroga all'articolo richiamato, cioè all'articolo della 31 del '98. Perché dobbiamo andare in deroga a tale articolo, se abbiamo richiamato la 31 per i dipendenti dell'AREA? Non sto parlando della funzione organizzativa, sto parlando dell'inquadramento economico e non dei dipendenti dell'AREA. In questo caso si deroga alla 31, perché? Bastava richiamare o non richiamare niente, nel testo di legge, perché automaticamente ci fosse il riferimento alla 31, così come abbiamo fatto nella stesura dell'articolato precedente. Non mi risulta molto comprensibile, tanto meno comprensibile, che propongo l'emendamento 27 soppressivo e, automaticamente, avendo inserito i riferimenti del personale per la 31, ci riferiamo alla 31. Qui c'è una sintesi, un bignamino dell'articolo 44, che invece è molto esplicito, non è messo in discussione, viene richiamato dalla legge, se non in questo comma e in questo periodo. Sicuramente, anche in questo caso, non se ne capisce la ratio.

E, Assessore, poi, era una un'osservazione dovuta, quella precedentemente, senza fare carico a nessuno. Sono cose che possono sfuggire, troppo spesso, ho dovuto rimarcare, sfuggono!

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere della Commissione è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Conforme al parere del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e dei relativi emendamenti:

Art. 14

Direttore del distretto

1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;

c) dirige il personale ed organizza i servizi.

3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.

4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.

5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente. Anche qui, una semplice osservazione, che non ho ritenuto opportuno emendare. Ma, io continuo a chiedere delle spiegazioni che non arrivano, ovviamente. Anche prima non ho emendato, ma ho chiesto, semplicemente, dei chiarimenti che non sono arrivati, evidentemente, ci si riserva di farlo in altra sede, non lo so. Ma anche qua, pur non avendo emendato, parlo sempre del fatto che stiamo facendo una legge. Comma 1: "Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione…" mi fermerei qua, va bene, "su proposta del direttore generale". Ma, è nominato, parlo perché si entri nel merito delle parole che si usano in legge, è nominato dal consiglio di amministrazione. Al comma 5 si dice: "Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto". Ma se è nominato dal consiglio d'amministrazione, perché specifichiamo che risponde al direttore generale?

(Interruzioni)

CAPELLI (U.D.C.). E allora non si scrive così, caro Sanna, perché le tue intenzioni sono una cosa, quello che scrivi in legge è un'altra. Però c'è una netta contraddizione. Nel momento in cui…

PRESIDENTE. Prego, onorevole Capelli, continui con il suo intervento.

CAPELLI (U.D.C.). Prego?

PRESIDENTE. Non interloquisca con il consigliere Sanna. Continui il suo intervento. Prego.

CAPELLI (U.D.C.). Ah, è proibito? Non posso interloquire?

PRESIDENTE. No, deve fare il suo intervento, lo sa bene!

CAPELLI (U.D.C.). Mi rivolgo alla Presidenza. Consigliere Sanna, non è il modo di scrivere, anche se lei pensa... mi sto rivolgendo alla Presidenza. Era una semplice osservazione. A mio avviso, andrebbe scritto in altro modo. Non ho emendato, perché non lo ritengo sicuramente fondamentale, ma è un'osservazione di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'articolo 14.

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15. All'articolo 15, sono stati presentati gli emendamenti soppressivi parziali numero 28 e 29 e l'emendamento aggiuntivo numero 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti:

Art. 15
Personale dell'AREA

1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.

2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.

3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.

4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu

Articolo 15

Il comma 2 è soppresso. (28)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu

Articolo 15

Il secondo periodo del comma 3 è soppresso. (29)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 15

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nelle procedure di selezione indette per la prima copertura dei posti vacanti di cui al comma precedente, sono valutati i periodi di servizio svolti presso gli IACP nelle aree tecnica ed amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativo, nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge". (8).)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Sull'emendamento numero 28 il parere è negativo. Sull'emendamento soppressivo parziale 29 è egualmente negativo. Sull'emendamento numero 8 il parere è positivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, è conforme al parere del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo: Art. 16
Vigilanza e controllo

1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e può richiedere informazioni agli organi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.

2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:

a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;

b) i regolamenti;

c) i piani annuali e pluriennali di attività;

d) le piante organiche;

e) gli incarichi di direzione.

3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 17. All'articolo 17 è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo e del relativo emendamento:

Art. 17

Successione nei rapporti

1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

Emendamento soppressivo totale Capelli - Cuccu Franco Ignazio - Ladu - Vargiu - Pisano - Artizzu - Diana - Liori - Moro - Sanna Matteo

Articolo 17

L'articolo 17 è soppresso. (30).)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cuccu Franco Ignazio. Ne ha facoltà.

CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). L'articolo 17, mi dà l'occasione di tornare su quello che fu lo spunto, per la presentazione della pregiudiziale, prima dell'inizio della discussione. E, in particolare, su quell'aspetto che riguardava la natura del patrimonio pubblico dell'Istituto autonomo delle case popolari.

Ho qui una richiesta di un comune della Sardegna, indirizzata all'Assessorato, che chiedeva, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 4 del 2006, il trasferimento al prezzo simbolico di 1 euro, di un gruppo di immobili. Questo accadeva in data 4 luglio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

(Segue CUCCU.) L'Assessore dei lavori pubblici, il 20 luglio, rispondeva: "Sono da intendersi beni destinati all'uso pubblico quelli che soddisfano esigenze di interesse generale" e in un inciso tra parentesi scrive: "A solo titolo di esempio, si tratta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria richiamate dall'articolo 1 della legge 847 del 1964 e successive modifiche, ed elencate all'articolo 4 della stessa legge". La legge richiamata è una legge che ha per titolo: "Autorizzazioni ai Comuni e ai loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree, ai sensi della legge 18 aprile del 1962, numero 167". Cioè, in merito all'uso dei beni di proprietà degli IACP non c'entra assolutamente niente. Si limita ad elencare quali sono le opere pubbliche, che possono essere finanziate, nelle realizzazioni di edilizia economica popolare.

Vede, Assessore, un bene pubblico può essere destinato all'uso pubblico in due modi: attraverso la fruizione collegiale, ad esempio l'utilizzo di una struttura sportiva; oppure attraverso la domanda individuale. Per uscire fuori dal campo degli appartamenti, un box di vendita di una struttura comunale, al mercato di frutta e verdura, viene classificato un servizio pubblico a domanda individuale. Nel caso della locazione agevolata, non si può dire che non si tratta di un uso pubblico, è aperto a tutta la comunità o, meglio, a coloro che, all'interno della comunità, godono dei requisiti necessari. Vi si accede attraverso un bando, regolato secondo le norme che regolano la materia e la contropartita è un canone di tipo politico. Non si può non dire che gli appartamenti, gli alloggi, già dell'Istituto autonomo case popolari e, al termine, con l'approvazione di questa legge, dell'AREA, siano beni pubblici destinati ad uso pubblico. Se poi la volontà politica è un'altra, non c'è niente di male, basta dire: "Semplice, credevamo di voler fare una determinata cosa, abbiamo deciso che occorre farne un'altra!" Però, non si può dire che dei gatti sono dei cani; perché di questo si tratta. Occorre, quindi, ed è questo il senso che aveva ispirato la pregiudiziale che presentammo in Aula io e il collega Capelli, si tratta, semplicemente, di porre ordine nella confusione che si è creata con l'accavallarsi di alcune precise disposizioni di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, Presidente, dunque, l'articolo 17 è il cuore da cui muove tutta l'articolazione del disegno di legge. Per far contento Cugini, non interverrò nelle dichiarazioni di voto finale e faccio solo adesso. Va bene così? Perfetto! Allora, e qui c'è, a seguito di quanto illustrato dal collega Cuccu, il problema di fondo, che mi auguro venga risolto quanto prima. Mi auguro, Assessore, che lei possa, quanto prima, rispondere ai comuni che le hanno fatto richiesta esplicita. E spero che non passi un'enormità di tempo, insomma, ormai credo che siamo agli sgoccioli della vertenza, no? Perché, su questo unico comma dell'articolo 17, l'AREA subentra nella titolarità del patrimonio degli IACP, quindi, qui stiamo dichiarando che il patrimonio è dello IACP, neanche della Regione, no? Giusto? E' degli enti, dello IACP. Ribadisce questa posizione. Qualora fosse dimostrato il contrario, cade tutta l'articolazione di questa legge. Qualora fosse dimostrato il contrario. Se questo dovesse avvenire, dovremmo rifare la legge, perché i principi di tutta la legge, principio cardine di questa legge, è l'articolo 17. Nel dubbio, inviterei ad una riflessione, perché mi sembra che certezze non ce ne siano, per tutta la discussione avvenuta, non solo in questa sede, ma in altre occasioni, come in fase di discussione dell'interpellanza a cui ha fatto riferimento il collega Cuccu, non c'è una certezza. In assenza di certezza, e queste sono state le dichiarazioni fatte in Aula, stiamo legiferando, esprimendo una certezza. Cioè, che il patrimonio è degli IACP e passa all'AREA. Da qui ne discerne che tutta una serie di autorizzazioni, di cessione e quant'altro, non erano dovute, nel caso così fosse. Ma, siccome, così non è, è chiaro che quelle autorizzazioni erano necessarie. Per cui, io credo che, su questo articolo 17, ci ritroveremo a discutere tutta la legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 30 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo totale numero 30 è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI Assessore tecnico dei lavori pubblici. Sì, nel confermare il parere negativo della Commissione vorrei, onorevole Capelli e onorevole Cuccu, chiarire alcune cose. L'ho già detto, mi pare, nella discussione generale, quando parliamo di patrimonio dello IACP destinato a uso pubblico abbiamo chiarito, lo chiariamo anche ai comuni, ai quali stiamo rispondendo peraltro, perché quando i comuni genericamente ci fanno richiesta di entrare in proprietà del patrimonio dello IACP a uso pubblico, chiediamo allo IACP qual è il patrimonio di quel comune e poi rispondiamo, come diceva bene il consigliere Cuccu, precisiamo che gli alloggi popolari non sono alloggi destinati all'uso pubblico. Ora, peraltro qui c'è una contraddizione anche nella vostra costruzione: voi avete sempre sostenuto che già con la legge finanziaria del 2005, all'articolo 39, il patrimonio dello IACP era passato alla Regione, ora adesso invece si dice, che con la legge di accompagnamento del 2006, il patrimonio è ancora dello IACP ed è la Regione che deve trasferire al comuni e quindi un è po' una contraddizione. Noi sosteniamo che quando si è definito il concetto di beni patrimoniali destinati ad uso pubblico si è fatta una chiara individuazione di quei beni che sono destinati alla collettività in generale, da qui io mi riferisco alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non per identificarle puntualmente ma come categorie di opere, le strade, le piazze, le caserme, le scuole, tutte quelle opere che sono destinate alla comunità e che purtroppo per alcuni comuni, come dicevo, oggi sono di proprietà dello IACP e i comuni pagano un canone di locazione, quei beni vanno passati ai comuni se li chiederanno con un provvedimento motivato dall'Assessore.

Ma i beni, le case popolari sono destinate ad un uso diciamo prevalentemente privato e come tali mantengono la loro destinazione che la legislazione gli riserva e non sono quindi destinate al passaggio ai comuni. Di questo ne siamo convinti in termini strettamente giuridici, interpretando le leggi in senso letterale, come dicevo, sistematico e anche in senso logico.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo in fase di votazione dell'articolo 17. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Sì, per dire che voto favorevolmente all'articolo 17 e, Assessore, lei torna sempre sulla storia di Carbonia che non è mai stata citata da noi, perché quella segue un'altra via, ma mi duole ricordarle che quando parla del patrimonio, ad uso patrimonio pubblico, sito nel comune di Carbonia, lei stesso definisce "abitazioni, edifici pubblici, aree edificabili e non" e lo definisce nella relazione di accompagnamento della legge, così come avrò modo di farle notare, dove in altre sedi e in altre delibere o in altri decreti, ugualmente segue la stessa filosofia definendo patrimonio pubblico "abitazioni, edifici pubblici e aree edificabili". Ma poco conta quello che diciamo noi, poco conta! Nella terminologia corrente quando si parla di edilizia residenziale pubblica, lei è convinto, so, delle sue tesi e mi consenta di essere convinto io delle mie, avremo modo di dirimere questa visione diversa, è per quello che le sollecito la risposta ai comuni, che è una di risposta dovuta e spero sia anche celere, che quella sarà l'unica via per definire in maniera chiara e incontrovertibile cosa intendiamo per patrimonio pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano

(E' approvato)

L'articolo 18 è stato soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, a cui è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 5 dall'onorevole Caligaris.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19 e del relativo emendamento:

Art. 19
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'articolo 1 quinquies, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (articolo 1 quinquies della presente legge)". Alle spese per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:

in aumento

UPB S08.079

Edilizia abitativa - parte corrente

Anno 2006 ----

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

in diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi parte corrente

Anno 2006 ----

Anno 2007 euro 125.000

Anno 2008 euro 125.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (Legge finanziaria 2006).

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Emendamento aggiuntivo Caligaris

Articolo 19

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente. "

19 bis

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.". (5).)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Grazie, Presidente. La proposta contenuta nell'emendamento numero 5 mi sembra risponda meglio a quella esigenza da molti rimarcata di un'accelerazione dei tempi di attuazione della norma. Certo non è la fine del mondo aspettare 15 giorni in più però francamente non si comprende la ragione per cui questi 15 giorni si vogliano perdere, anche in considerazione della riconosciuta e condivisa urgenza del provvedimento, della quale peraltro diamo concreta testimonianza con i ritmi sostenuti dei lavori dell'Aula. Ora, si potrà dire che siamo ad agosto, per cui non c'è, come dire, la condizione concreta per accelerare, ormai siamo a conclusione della stagione primavera estate, o, come molto efficacemente ha detto ieri l'onorevole Cugini, alla fine dell'anno scolastico, eppure sarebbe anche questa scelta dell'entrata in vigore della legge nel giorno della pubblicazione sul BURAS, un segnale significativo per i cittadini a cui si rivolge.

Devo dire, per onestà intellettuale, che il tour de force a cui stiamo facendo fronte in queste settimane non sempre si concilia con testi normativi precisi, completi, semplici e univoci da interpretare e anche ciò accade quando ad esercitare il ruolo di protagonisti sono i componenti della Commissione autonomia costituita da consiglieri di grande esperienza e ciò senza nulla togliere ai componenti delle altre Commissioni nei quali nutro, come per i primi, molta fiducia. Auspico quindi che alla ripresa dei lavori autunnali, oltre alla verifica sull'attuazione delle riforme attuate, richiamate dall'onorevole Cugini con molta decisione, si possa lavorare in un clima più disteso, collaborativo e senza fretta. Ciò permetterebbe, a mio avviso, in molti casi di prendere gli emendamenti per quello che sono, cioè suggerimenti da valutare in sé, senza attribuire loro alcun recondito significato, perché i ritmi straordinari, lo sottolineo, forse non permettono di svolgere sempre ragionamenti distaccati, quelli che ci vogliono per scrivere leggi che davvero siano per i cittadini. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Caligaris. E' iscritto a parlare il consigliere Orrù. Ne ha facoltà.

ORRU' (D.S.). Sì, grazie, signor Presidente. Intervengo adesso brevemente intanto per esprimere sull'emendamento il mio parere favorevole, non solo come relatore, per l'immediata entrata in vigore della legge. Anche perché penso che con l'approvazione di questo provvedimento pensiamo, perlomeno speriamo, di aver creato le condizioni per rilanciare l'attività di questo ente, o della somma di questi enti, che è vero, onorevole Vargiu, che ha solo 123 dipendenti e quindi riscuote scarsa attenzione, però io penso che se si guarda ad altri fattori, ad altri numeri anche, il giudizio sicuramente viene modificato da parte di tutti noi. Penso ad un'attività di un ente che riguarda e tocca un servizio sociale sensibile, importante e che, non va dimenticato, riguarda direttamente 100 mila cittadini sardi. Quindi non uno sparuto gruppo di utenti. Si tratta di un servizio che dovrà certamente rispondere a criteri di efficienza, di economicità, dovrà cercare di stare sul mercato, però la legge ha cercato di incanalarlo verso una priorità che è quella di riorientare la propria attività principalmente verso la riqualificazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, non quella solo di costruire, ma principalmente verso il riutilizzo, la riqualificazione del patrimonio di cui già dispone, e l' AREA opererà su un patrimonio, vorrei ricordarlo, che anche a sottostimarlo è un patrimonio di 2,5 miliardi di euro, grosso modo, quindi non si tratta di una piccola entità, anche sotto questo profilo. Si tratta di un patrimonio concentrato in maggior misura nei centri urbani, nei grandi e medi centri urbani, o anche più diffuso di quanto si pensi, tocca forse non i piccolissimi centri, ma tutti i centri dell'Isola. Quindi, potenzialmente, questa Azienda opererà su tutto il territorio della Regione.

Io penso che un giudizio sul passato, su come ha operato, non perché lo dico io, lo diciamo noi in questa sede, ma mi serve per introdurre solo una brevissima considerazione finale. Si sono realizzati interventi dignitosi, talvolta, nel corso dei decenni, in maniera particolare nel dopoguerra, però non c'è dubbio che l'edilizia economica popolare, "167", sono termini, definizioni che in genere vengono impropriamente, a mio avviso, accomunate a fenomeni di degrado e di marginalità sociale. In realtà la marginalità sociale deriva da altri fattori, da altre motivazioni che hanno più ampia portata e non derivano dallo stile architettonico degli abitati.

Ciò non toglie che però una certa superficialità, quasi un fattore numerico, "più ne costruiamo più accontentiamo", accomunati a scarsa attenzione quindi verso interventi urbanistici integrati che tenessero conto dei servizi, dei servizi socioculturali, dei servizi, chiamiamoli così, " ambientali" cioè della cura del verde, del contesto in cui vengono costruiti. Cosa a cui in molti piccoli centri si è data attenzione e anche in parecchi medi centri, dove è cambiata anche la cultura ultimamente verso questi interventi.

Ora, l'insieme delle due cose ha certamente chiuso il cerchio di un percorso verso la "ghettizzazione" di questi interi quartieri nelle città e di interi pezzi nei medi centri. E' un fenomeno diffuso non riguarda solo le nostre realtà, riguarda principalmente anzi le grandi realtà metropolitane europee, come sappiamo, e verso cui non c'è dubbio che si intensificheranno gli interventi e soprattutto di derivazione europea. Quindi questa Azienda dovrà prepararsi a utilizzare soprattutto quel canale di finanziamento.

Ora, questa legge introduce, secondo me, la cosa più importante, un percorso di partecipazione responsabile nella elaborazione, pianificazione e definizione del piano di intervento degli enti locali, dei comuni e delle province. Io penso che occorrerà naturalmente verificare attentamente il funzionamento e l'efficacia di questo percorso, sostenerlo, spero che questa responsabilizzazione verticale, e anche orizzontale, aiuti a promuovere una sorta di mobilità al contrario, utilizzando cioè una leva importante, badate, costituita dall'insieme di alloggi a prezzi convenienti, ribassati - per le giovani coppie in modo particolare - di buona qualità, inseriti in un contesto, ha fatto riferimento anche poco prima chi è intervenuto, inseriti in un contesto che è già dotato di infrastrutturazione di servizi, quindi che non ha bisogno di costi aggiuntivi, sia di servizi materiali che di servizi immateriali. Ora, i nuovi insediamenti, quindi, abitativi peraltro consolidano i servizi e questo facilita l'insediamento, cioè quella spirale perversa per cui mancano gli abitanti e si eliminano i servizi, per cui i centri abitati, piccoli in modo particolare, ma non solo, si spopolano, viene invertita e non ha bisogno di enormi investimenti, si tratta anche qui di un'azione politica e di un orientamento politico ben preciso e definito. L'insieme di queste cose non sono dentro questa legge, perché molto dev'essere fatto in altri provvedimenti, però questa legge, a mio avviso, può dare un contributo per avviare quel percorso virtuoso che penso serva a sviluppare in modo equilibrato l'insieme della nostra Isola, e non soltanto le parti costiere o i grandi centri urbani.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Orrù.

Per esprimere il parere sull'emendamento aggiuntivo numero 5 ha facoltà di parlare il consigliere Orrù, relatore.

ORRU' (D.S.), relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

MANNONI, Assessore tecnico dei lavori pubblici. Favorevole, conforme al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo alla votazione finale della legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). La ringrazio, Presidente. Io annuncio il voto contrario…

CUGINI (D.S.). Sì, è una novità!

VARGIU (Riformatori Sardi). …dei Riformatori su questa legge e, ampiamente, ho esposto durante la discussione della legge le motivazioni che qui voglio soltanto riassumere, cioè ci troviamo di fronte a una legge che non cambia quasi niente dell'attuale situazione, e, laddove cambia, introduce elementi pleonastici e difficoltà di organizzazione territoriale, che saranno dei nodi che verranno al pettine nell'applicazione della legge, e che, probabilmente, costringeranno questo Consiglio regionale a ritornare sull'argomento. Oltre a questa considerazione, volevo farne un'altra, che è di carattere più francamente politico, ed è questa: i colleghi del centrosinistra nel prendere in esame questa legge, ci hanno detto che era una legge sulla quale valeva la pena di applicarsi per il confronto, di portare degli emendamenti in Aula, di avere un dialogo, perché, non essendo una legge a marcata impronta soriana, era una legge sulla quale ci poteva essere una discussione consiliare. Beh, il frutto della discussione consiliare è l'approvazione di due emendamenti, il 25 e il 26, per un totale di quattro parole che sono state modificate nel testo. Se questo è, e se questo dovesse essere per il futuro, l'atteggiamento con cui la maggioranza si appresta a trattare problematiche importanti come la riforma degli IACP in Consiglio, beh noi siamo convinti che non ci sia grande spazio al dialogo futuro. E siamo anche convinti che l'atteggiamento migliore che questa minoranza può tenere è quello della contrapposizione di filosofia, cioè è inutile che veniamo a discutere con voi, articolo per articolo, i vostri testi di legge, cercando di migliorarne i contenuti e cercando di limarne, o sfumarne, incongruenze ed eventuali errori materiali; l'unica cosa che si può fare con voi è quella di confrontarci sulla diversità delle filosofie, e quindi di discutere sulle tematiche di fondo. Forse questo vi aiuterà, dal punto di vista pratico, anche ad approvare più velocemente le leggi, ma vi espone al rischio che la collega Caligaris, una delle poche voci indipendenti e libere che ci sono nella vostra maggioranza, vi ha detto, e cioè il rischio che la legislazione, il legiferare fatto in fretta, faccia quelli che, qualcuno in Aula, collega Contu, ha definito i gattini ciechi.

CUGINI (D.S.). Non hai citato Carlo Magno.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vargiu.

Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Per dire che il nostro voto alla legge di riforma che stiamo approvando questa sera sarà un voto negativo, sarà un voto contrario e devo dire che questo ci dispiace, perché noi avremmo voluto votare a favore di questo disegno di legge. Ed è una legge che è sicuramente utile, poteva essere una legge utile se avessimo avuto la possibilità, noi, e la capacità, questo Consiglio regionale, di introdurre degli elementi migliorativi che noi riteniamo assolutamente indispensabili. Pertanto, non c'è stata volontà da parte di questo Consiglio, mi pare che un solo emendamento di nessuna rilevanza sia stato preso in considerazione dalla maggioranza, quindi questo dimostra qual è il livello di confronto che c'è oggi in questo Consiglio regionale. Io devo dire che dopo i primi articoli, quando ho capito che non c'era più dialogo, ho rinunciato anche a parlare di questa legge perché mi rendo conto che qualsiasi tipo di intervento, o proposta che venga fatta non serve assolutamente a nulla e che, di fatto, non cambia le posizioni, sia della Giunta che della maggioranza. Questo, colleghi, è un grave danno che noi stiamo arrecando a questo Consiglio regionale, perché di fatto lo stiamo esautorando delle proprie prerogative, un Consiglio regionale che, di fatto, non serve assolutamente a nulla, che approva tutto quello che arriva dalla Giunta, e poi un passaggio rapido in Commissione e anche in Consiglio. Allora, io credo che non sia importante approvare tante leggi, bisogna invece approvare leggi giuste, può darsi che invece di 30 leggi ne approveremo 15, 20, quelle che sono, ma che siano leggi giuste. Io ho l'impressione che queste leggi approvate con una certa celerità, non siano invece leggi utili per i sardi. Ecco, l'unica cosa giusta, e ho finito, che vedo in questa legge è la possibilità di avere eliminato tutta una serie di consigli di amministrazione che sicuramente non erano così indispensabili, mentre per il resto io credo che avremmo potuto creare degli elementi integrativi di grande importanza, ci sono molti dubbi sulla stessa nomina del consiglio di amministrazione, sulla nomina dei direttori generali, sul ruolo della Giunta e del Consiglio, anche qui nella nomina del consiglio di amministrazione il Consiglio non ha un ruolo, come invece avrebbe dovuto avere, quindi è una legge…

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ladu. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (Progetto Sardegna). Grazie. Per esprimere il voto favorevole per questa legge che non è vero, sì è un disegno di legge che però è passato all'esame di una Commissione, che ha dedicato molto tempo, e credo che quello fosse anche il luogo in cui chi avrebbe voluto, prima di tutto, avrebbe esercitato il giusto diritto-dovere al confronto e anche all'approfondimento. E' una legge di riordino, come diceva il testo, per quanto riguarda gli IACP, è una legge di riforma proprio perché recependo la recente legge numero 9, interpreta per la prima volta il ruolo del sistema degli enti locali per quel che attiene la determinazione, quasi la costruzione del programma che ha per oggetto fondamentale la casa e soprattutto l'attenzione alle categorie più svantaggiate. Mi sembra che alcune espressioni, che sono ricorse durante questo dibattito, siano non solamente ingenerose, ma per alcuni versi improprie. Non siamo in presenza di un nuovo carrozzone, credo che abbia fatto molto bene l'onorevole Orrù a mettere in evidenza l'importanza di questa azienda che non è ancora un'agenzia, che ha una mission e ha una funzione specifica, che è quella di valorizzare il grande patrimonio per favorire la condizione dei cittadini particolarmente più deboli. Alcuni emendamenti sono stati rigettati perché volutamente pretestuosi, per alcuni versi, non mi sembra che rispondessero al bisogno fondamentale di dare attenzione agli ultimi.

E' una legge che si potrà, forse, una volta applicata, migliorare; non abbiamo paura tra un anno, tra sei mesi, il tempo necessario per tornare anche nell'attività delle Commissioni per verificare questo e lo stato di attuazione di altre leggi. Credo che sia uno strumento importante che interverrà in modo significativo per, forse, migliorare la vita di quelle centomila persone, che oggi sono gli utenti dei 25 mila alloggi che rappresentano il grande patrimonio degli IACP.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pinna. Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CAPELLI (U.D.C.). Tengo fede all'impegno preso e ruberò soltanto trenta secondi per annunciare nel caso non si sia capito in fase di discussione e di esame della legge…

MARROCU (D.S.). L'astensione?

CAPELLI (U.D.C.). …un convinto, sereno, e determinato no alla legge da parte del Gruppo dell'U.D.C.

CUCCU FRANCO IGNAZIO (U.D.C.). Senza se e senza ma.

CAPELLI (U.D.C.). Va bene?

MARROCU (D.S.). Ok.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Capelli. a domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISU (R.C.). Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sia veramente ingeneroso trattare questa legge come se non cambiasse, se non contribuisse a cambiare niente della situazione nel settore che stiamo esaminando. Io sono convinto esattamente dell'opposto, per cui voterò a favore, soprattutto perché, mi pare, che segni una forte discontinuità col passato, con quanto è stato fatto finora nell'edilizia pubblica. Credo che chiunque conosca il settore non abbia difficoltà a capire che noi abbiamo avuto fino a questo momento delle strutture, da un punto di vista architettonico, abbastanza orribili, abbiamo costituito nei piccoli, medi e grandi centri dei piccoli ghetti, e dunque era necessario cambiare, era necessario assumere un altro punto di vista, come il relatore ci ricordava prima. E' questo, che è stato l'elemento fondamentale, che mi ha fatto capire l'importanza di questa legge, anche come amministratore locale che ha vissuto da vicino queste problematiche, e riguarda proprio uno degli aspetti fondamentali, cioè il recupero del grande patrimonio edilizio che noi abbiamo. Che senso ha sprecare ancora risorse, soprattutto da parte dei piccoli comuni, contraendo mutui per acquistare un terreno, per fare quegli orribili caseggiati, per poter poi ammassare gente, la più povera dei nostri paesi, e così via? Io credo che se questa legge fosse stata attuata prima della legge numero 29, noi avremmo avviato molto prima il recupero dei nostri centri storici, e assieme alla legge numero 29 adesso sarà velocizzato questo processo.

Per cui io sono convinto che da questa legge non verrà una risposta, come dire, complessiva di soluzione a tutti i problemi che in questa discussione abbiamo esaminato, però sicuramente potrà dare un grande contributo, soprattutto al recupero dei centri storici e dare delle risposte alle fasce più deboli della società. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisu.

Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ARTIZZU (A.N.). Grazie, signor Presidente. Per annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale a questa riforma che nasce, anche nella lettera, come riordino, non si tratta semplicemente di un riordino si tratta di uno stravolgimento radicale della situazione esistente. Nel corso della discussione, soprattutto degli emendamenti oltre che degli articoli, abbiamo avuto modo di evidenziare le lacune profonde e gravi di questo provvedimento, che io ho seguito nella fase iniziale nella Prima Commissione e poi è stato seguito da un altro collega, ma non abbiamo mancato, nel corso della discussione in Commissione, di evidenziare le lacune, le carenze e le manchevolezze di questo testo di legge. Abbiamo provato a manifestare l'intenzione di cambiarlo, inutilmente perché la maggioranza non ha assunto, non ha recepito, neanche una delle indicazioni che l'opposizione ha dato, nemmeno un emendamento.

Riteniamo che la situazione che si configura sia assolutamente non di miglioramento ma una situazione più complicata dalla precedente, vi sono degli aspetti, dal punto di vista legale, dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista del trasferimento delle competenze, delle funzioni, dei ruoli, dal punto di vista del personale che siano aggravate da questa legge, per questo votiamo contro, votiamo contro anche denunciando la scarsa disponibilità dimostrata, ancora una volta, dalla maggioranza di ascoltare anche ragioni evidenti che avrebbero potuto migliorare questo testo di legge. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Artizzu. Prego i colleghi di predisporsi alla votazione conclusiva della legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge numero 94/A.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Barracciu - Biancu - Bruno - Cachia - Caligaris - Cerina - Corda - Corrias - Cucca - Cuccu Giuseppe - Cugini - Davoli - Fadda - Floris Vincenzo - Frau - Gessa - Giagu - Giorico - Lai - Lanzi - Licheri - Manca - Maninchedda - Marrocu - Mattana - Meloni - Orrù - Pinna - Pirisi - Pisu - Pittalis - Porcu - Sabatini - Salis - Sanna Alberto - Sanna Francesco - Sanna Franco - Sanna Simonetta - Serra - Uggias - Uras.

Rispondono no i consiglieri: Amadu - Artizzu - Biancareddu - Capelli - Cappai - Contu - Cuccu Franco Ignazio - Dedoni - La Spisa - Ladu - Murgioni - Petrini - Pisano - Rassu - Sanciu - Sanjust - Vargiu.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 59

astenuto 1

maggioranza 30

favorevoli 42

contrari 17

(Il Consiglio approva).

Colleghi, in considerazione del protrarsi più del previsto dei lavori per l'approvazione della legge di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari, sospendiamo la seduta a questo punto e convochiamo il Consiglio per domani, alle ore 10, con le relazioni sulla riforma degli enti agricoli, per dare il tempo ai colleghi di spostarsi mentalmente su quest'altro provvedimento legislativo.

Ricordo che la Commissione terza è convocata alle ore 9 e 30 di domani mattina.

La seduta è tolta alle ore 19 e 18.