Seduta n.162 del 16/12/1996 

CLXII SEDUTA

Lunedì 16 Dicembre 1996

Presidenza della Vicepresidente Cherchi

La seduta è aperta alle ore 16 e 48.

VASSALLO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di venerdì 22 novembre 1996, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Salvatore Zucca ha domandato di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 16 dicembre. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

"Scioglimento e trasformazione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano in Agenzia Regionale Artigianato Tipico Sardo". (303)

(Pervenuto il 29 Novembre 1996 ed assegnato alla prima Commissione.)

"Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di sementi, piante da rimboschimento e da arboricoltura da legno". (304)

(Pervenuto il 29 Novembre 1996 ed assegnato alla quinta Commissione.)

"Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995 e del rendiconto dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione per lo stesso anno". (305)

(Pervenuto il 2 dicembre 1996 ed assegnato alla terza Commissione.)

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1997". (308)

(Pervenuto il 13 dicembre 1996 ed assegnato alla terza Commissione.)

Annunzio di presentazione di proposte di legge

Dai consiglieri FERRARI - TUNIS Marco - MACCIOTTA - BONESU - GIAGU - BUSONERA - LA ROSA - MASALA - CUGINI: "Assetto dell'area metropolitana di Sassari". (306)

(Pervenuta l'11 dicembre 1996 ed assegnata alla prima Commissione.)

dai consiglieri FERRARI - SANNA Salvatore - BONESU - CUGINI - MACCIOTTA - BUSONERA - LA ROSA - MANUNZA: "Nuovo termine di scadenza degli incarichi di coordinamento delle strutture amministrative regionali. (307)

(Pervenuta l'11 dicembre 1996 ed assegnata alla prima Commissione.)

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:

Interrogazione LIORI - FRAU sulle gravi disfunzioni dell'Ospedale "San Michele" di Cagliari. (533)

(Risposta scritta in data 10 dicembre 1996.)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VASSALLO, Segretario: INTERROGAZIONE PITTALIS - FEDERICI - LOMBARDO sull'erogazione dei fondi al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro. (624)

INTERROGAZIONE LIPPI, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento alle Società sportive che militano nei campionati nazionali. (625)

INTERROGAZIONE LADU, con richiesta di risposta scritta, sui problemi all'interno del mondo agro-pastorale a seguito della riduzione delle restituzioni per le esportazioni del pecorino romano. (626)

INTERROGAZIONE BERTOLOTTI - GRANARA - RANDACCIO, con richiesta di risposta scritta, sul sistema di emergenza sanitaria. (627)

INTERROGAZIONE MILIA - NIZZI, con richiesta di risposta scritta, sul rinnovo delle polizze assicurative del parco auto e natanti della Regione. (628)

INTERROGAZIONE MONTIS, con richiesta di risposta scritta, sull'inadempienza della Regione sarda in ordine al riconoscimento delle qualifiche professionali di operatore e tecnico dei servizi sociali. (629)

INTERROGAZIONE CONCAS, con richiesta di risposta scritta, sulla pubblicità istituzionale. (630)

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

VASSALLO, Segretario:

INTERPELLANZA LIPPI - USAI Edoardo - FLORIS - BIGGIO - BERTOLOTTI - GRANARA sul recente aumento degli emolumenti del Sovrintendente dell'Ente Lirico di Cagliari. (309)

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenute alla Presidenza.

VASSALLO, Segretario:

MOZIONE TUNIS Marco - PITTALIS - CASU - MILIA - PIRASTU - FLORIS sul mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sull'esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92. (101)

Sull'ordine dei lavori

  • PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno della seduta odierna. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo poco fa ha deliberato di dare la seguente scansione ai lavori dell'Aula. Immediatamente passiamo alle proposte di legge numero 119 e 179, relative ai lavori socialmente utili, quindi alla proposta di legge numero 307 "Nuovo termine di scadenza degli incarichi di coordinamento" e poi il disegno di legge numero 161 "Istituzione del fondo per il miglioramento della produttività e qualificazione e formazione del personale degli Enti Locali", poi la legge rinviata riguardante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", quindi "Elezione dei rappresentanti del Consiglio regionale nei Consigli scolastici provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari", "Elezione di un componente nel Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali", "Elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Oristano", "Elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei".
  • Devo anche comunicare all'Aula che i lavori del Consiglio si limiteranno alla sola
  • serata odierna, mentre a metà dei nostri lavori si svolgerà un'ulteriore Conferenza dei Capigruppo per puntualizzare meglio il corso dei lavori odierni.

Discussione degli articoli e approvazione del testo unificato delle proposte di legge VASSALLO: "Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, concernente: 'Finanziamenti ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15' " (119) e LA ROSA - AMADU - ARESU - BERTOLOTTI - DEMONTIS - FOIS Pietro - GIAGU - LOCCI - VASSALLO: "Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita). Disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15" (179)

PRESIDENTE. Passiamo quindi alle proposte di legge numero 119 e 179 riguardanti i lavori socialmente utili. Era stata chiusa la discussione generale, era intervenuta anche la Giunta, quindi metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, Segretario:

Titolo

Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita). Disciplina della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.

  • PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.
  • LA ROSA (Gruppo Misto). Signor Presidente, solo per precisare che essendoci alcuni emendamenti che modificano in alcuni punti la proposta di legge, poi in sede di coordinamento, occorrerà anche adeguare il titolo medesimo, solo per rammentare questo. In particolare, siccome c'è un emendamento che sopprime la disciplina della legge regionale 15 aprile '94 numero 15, bisognerà chiaramente anche nel titolo sopprimere questo richiamo.
  • PRESIDENTE. Allora metto in votazione il Titolo, con l'avvertenza che richiamava il collega La Rosa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

TITOLO I

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Art. 1

Progetti di lavori socialmente utili

1. L'Assessore regionale del lavoro, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato a sostenere finanziariamente progetti dei lavori socialmente utili proposti dall'Amministrazione regionale, da enti ed aziende da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo, vigilanza e tutela, dagli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché dagli enti e/o aziende da essi dipendenti e/o comunque sottoposti al controllo, vigilanza e tutela, dalle Unità Sanitarie Locali, volti all'impiego dei lavoratori e dei disoccupati di lunga durata destinatari degli interventi in materia di lavori socialmente utili e dell'impiego equivalente in corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale ai sensi della vigente legislazione nazionale.

2. L'autorizzazione al sostegno finanzia-rio, subordinata in ogni caso all'effettiva durata dei progetti dei lavori socialmente utili o dell'equivalente impiego nei corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, ai sensi della vigente legislazione nazionale, non può protrarsi complessivamente, a decorrere dalla data di emanazione del decreto assessoriale di cui al successivo comma 4, oltre il termine di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi qualora ciò si renda necessario per particolari condizioni di crisi con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

3. Ai lavoratori e ai disoccupati di lunga durata utilizzati ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni contenute in materia nella vigente legislazione nazionale. Restano a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare:

I. un sussidio integrativo, rapportato all'impiego orario, in dipendenza della partecipazione ai progetti e all'equivalente impiego nei corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, in misura non superiore alla differenza tra il sussidio statale ed il salario e/o stipendio riconosciuto dagli enti pubblici, attuatori dei progetti, per i propri dipendenti di pari mansione, come regolato dalle disposizioni vigenti;

II. contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l'acquisto di equipaggiamento e attrezzature personali, la corresponsione dei noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie e le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente. Tali contribuzioni non competono quando il soggetto attuatore sia o un ramo dell'Amministrazione Regionale o un Ente strumentale della medesima;

III. gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, qualora si tratti di progetti dei lavori socialmente utili a diretta titolarità attuativa dell'Amministrazione Regionale,

IV. un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro, a favore dei lavoratori e dei disoccupati di lunga durata impiegati nei lavori socialmente utili in luoghi che distano più di cinque chilometri dalla loro sede di residenza.

4. L'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, determina con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi durante il periodo di tempo destinato all'esame della legge di bilancio e legge finanziaria, le modalità ed i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3.

5. L'Assessore regionale del lavoro, di concerto con gli Uffici provinciali e Circoscrizionali del Lavoro e gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, provvederà a verificare almeno una volta all'anno, sulla scorta di apposite visite ispettive, l'andamento dei progetti ed i risultati dell'attività di utilità pubblica.

6. L'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, predispone piani mirati di politiche attive del lavoro per promuovere l'inserimento profes-sionale dei giovani e dei disoccupati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 451/94, da proporre al Ministero del Lavoro per la loro approvazione.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati gli emendamenti numero 5, 13, 14, 15, 16, 19 e 20. Tutti gli altri sono stati ritirati. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:








PRESIDENTE. Comunico formalmente all'Aula che nel corso della seduta si potrebbe procedere alla votazione mediante sistema elettronico. Per illustrare gli emendamenti numero 13, 14, 15, 16, 19 e 20 ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (Gruppo Misto). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa.

LA ROSA (Gruppo Misto). Si tratta di emendamenti concordati, quindi il parere del relatore è favorevole per tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie l'emendamento numero 5 che in effetti sostituisce il 17 presentato dalla Giunta e che è stato ritirato. L'emendamento numero 5 ha una formulazione migliore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Sull'emendamento numero 15 occorre fare un coordinamento di cui gli Uffici hanno già preso nota; alla lettera b) va letto: "equipaggiamento personale e attrezzature", anziché "equipaggiamento e attrezzature del personale". Si tratta di operare un'inversione.

BIGGIO (A.N.). Vorrei pregare di aumentare il tono di voce o il volume del microfono e di essere più chiari, perché non si è capito sinora di che cosa si sia discusso.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2

Abrogazioni

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono abrogati.

2. Gli articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3

Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni secondo le quali sono stati approvati e finanziati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, Segretario:

TITOLO II

FONDO REGIONALE

PER LE SOCIETÀ' MISTE

Art. 4

Fondo regionale per le società miste

1. La Regione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR, ai sensi della vigente legislazione nazionale (Legge 95/95 e D.L.39/96 e successive modificazioni, reiterazioni e conversione), è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati.

2. Tali società devono procedere prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste anche previa partecipazione ad appositi corsi di formazione finalizzata che si trovino nelle seguenti condizioni:

I. siano stati alle dipendenze di GEPI in Sardegna e INSAR, per i quali resta a carico di dette Società il compito del reimpiego;

II. siano o siano stati impiegati, o abbiano i requisiti per essere impiegati nella realizzazione dei progetti dei lavori socialmente utili o nei corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale secondo la vigente legislazione nazionale.

3. Allo scopo di sostenere le iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma precedente, l'Assessorato del lavoro predispone appositi corsi di formazione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR S.p.A., per la loro riqualificazione professionale.

4. I Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali in conformità con la normativa nazionale vigente (L. 95/95 - D.L. 39/96 e successive modificazioni, reiterazioni e conversione) sono incentivati a costituire società per azioni con la GEPI e con l'INSAR e con soggetti privati che procedano all'assunzione con priorità dei lavoratori di cui al comma 2 per la gestione dei servizi pubblici locali.

5. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, i Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, sono incentivati, mediante appositi aumenti di capitale, a consentire l'ingresso della GEPI e dell'INSAR in società da essi partecipate.

6. La Regione, gli Enti ed Istituti Pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Ammini-strazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 4, per la gestione dei servizi pubblici di loro competenza.

7. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata ad erogare un contributo della quota di partecipazione al capitale iniziale dei soggetti ed Enti ivi previsti.

8. Con successive leggi finanziarie verranno indicate le risorse regionali necessarie per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 7 con l'istituzione di apposito capitolo e la determinazione della misura percentuale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, Segretario:

TITOLO III

CONVENZIONE GEPI - REGIONE SARDEGNA. ATTUAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 402/94. DISCIPLINA DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1994, N. 15.

Art. 5

Convenzione Regione-GEPI

1. La Regione, al fine di promuovere iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 2 del precedente articolo 4 e per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di Rinascita), è autorizzata, d'intesa col Governo Nazionale e compatibilmente col trasferimento alla GEPI S.P.A. delle rimanenti azioni dell'INSAR S.P.A. detenute dagli altri soggetti pubblici, a stipulare apposita convenzione con la GEPI S.P.A. avente per oggetto:

I. la determinazione degli obiettivi e l'entità delle risorse da destinare per l'attuazione delle iniziative di impiego e di reimpiego da affidare alla GEPI S.p.A. per la loro realizzazione in Sardegna tramite l'INSAR S. p. A.;

II. la definizione dei rapporti Regione - GEPI e la costituzione di un organo di controllo Regione - GEPI, esterno al consiglio di amministrazione dell'INSAR al quale affidare la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dell'utilizzo dei fondi;

III. l'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23 giugno 1994, n. 402, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa nonché in favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione, mediante piani operativi territoriali che assicurino anche le infrastrutture ed i servizi reali per le imprese da realizzare nelle diverse aree per il reimpiego, individuando iniziative nei settori maggiormente rilevanti dello sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale;

IV. il passaggio all'INSAR S.p.A. per i compiti di impiego e di reimpiego secondo le previsioni della Legge 402/94 e del D.L. 39/96 e successive modificazioni, reiterazioni, conversione, dei lavoratori cassintegrati già a carico della GEPI S.p.A. in Sardegna.

V. la realizzazione di corsi di formazione imprenditoriale per favorire le scelte di autoimpiego e la costituzione di cooperative, destinati ai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, quale cofinanziamento regionale, la spesa di l. 20.000.000.000 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, sulla base del programma d'intervento 94/98 approvato dal Consiglio regionale in data 17 febbraio 1995.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa per illustrare l'emendamento numero 4.

LA ROSA (Gruppo Misto), relatore. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento numero 11.

FALCONI (Progr. Fed.). L'emendamento numero 11, soppressivo parziale dell'articolo 5, vuole sopprimere il comma due. Il fine è questo: non vincolare l'amministrazione alla stipula della convenzione con GEPI e INSAR. Sopprimendo il comma, nulla osta che in futuro l'amministrazione regionale faccia convenzione con la GEPI e INSAR però lasciandolo significa già precludere altre possibilità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.

LA ROSA (Gruppo Misto), relatore. Il relatore li accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta accoglie entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Solo una brevissima considerazione per far notare che ad oggi, alla data odierna, né la GEPI né l'INSAR hanno un solo lavoratore in carico dell'INSAR o della GEPI, che forse gli unici da ricollocare della GEPI e dell'INSAR sono i dirigenti che, non hanno certamente un grande passato e un grande merito di aver collocato i lavoratori in cassa integrazione in Sardegna e che mi auguro che questi articoli, il 4 e il 5 servano realmente a collocare in seguito i lavoratori e non certamente a garantire continuità ai gruppi dirigenti dell'INSAR e della GEPI che non hanno sicuramente brillato in questi anni promuovendo iniziative atte a ricollocare i lavoratori in cassa integrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.

LA ROSA (Gruppo Misto), relatore. Signor Presidente, solo per una precisazione a questo punto doverosa. E' vero che la legge non prevede più che i lavoratori, già ex GEPI ed ex INSAR siano a carico di questa società, ma è anche vero che prevede che a carico di queste società rimane il compito del reimpiego di detti lavoratori. Spero che sia chiaro. Non sono più a carico ma rimane a carico di questa società il compito del reimpiego di questi lavoratori.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano,

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

VASSALLO, Segretario:

Art.6

Interventi ex legge regionale n. 15 del 1994

1. Gli interventi di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, sono destinati prioritariamente alle attività produttive che prevedono la ricollocazione dei lavoratori interessati al reimpiego, purchè in possesso delle professionalità richieste, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge, nella misura minima del 20% dell'organico a regime quando questo non supera le 100 unità e del 30% quando le supera. Tale condizione si applica sino ad esaurimento del numero di lavoratori interessati nell'ambito del territorio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa per illustrare l'emendamento numero 2.

LA ROSA (Gruppo Misto), relatore. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Falconi per illustrare l'emendamento numero 12.

FALCONI (Progr. Fed.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa, relatore.

LA ROSA (Gruppo Misto), relatore. Il relatore li accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione congiuntamente gli emendamenti numero 2 e 12 aventi medesimo contenuto. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione finale con sistema elettronico del testo unificato delle proposte di legge numero 119 e 179.

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALIA - BALLERO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - DEIANA - DEMONTIS - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LIPPI - LOCCI - LODDO - LOMBARDO - MANUNZA - MARRACINI - MARROCU - MILIA - MONTIS - OBINO - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 56

Votanti 56

Maggioranza 29

Favorevoli 56

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, intendo segnalare a tutta l'Assemblea la volontà di chiedere a tutti i Gruppi, all'Aula e alla Presidenza la possibilità di invertire l'ordine dei lavori e includere subito l'esame del testo unificato per l'esercizio della caccia in Sardegna. L'Importanza di questa richiesta nasce dal fatto che o si riesce nella presente seduta a esaminare questo testo di legge e i brevi rilievi e portarlo a conclusione e dare quelle certezze che da tanto tempo tutto il mondo venatorio e ambientale della Sardegna aspetta, diversamente se passa a lavori dopo le festività, con i tempi tecnici che vengono richiesti per l'esame e il rinvio del Governo nazionale o approvazione, noi, il mondo venatorio viene a perdere la possibilità di un anno di questa legge e tutti i suoi riflessi. Quindi chiedo che venga accolta questa richiesta sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Boero, il punto da lei richiesto è al quinto posto dell'ordine del giorno, ne abbiamo già esauriti due quindi si tratta di esaminare la proposta di legge 307 e il disegno di legge numero 161 perché questa sua esigenza era stata già rappresentata nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Considerato che stiamo andando piuttosto celermente è presumibile che questo punto da lei proposto verrà esaurito senz'altro nella prima parte della tornata di stasera. Le chiedo di non proporre l'inversione dell'ordine del giorno essendo già nel nostro calendario di lavori per questo pomeriggio.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, se nel prosieguo dei lavori ci accorgiamo che c'è un dilungarsi riproporrò la richiesta. Grazie.

Discussione e approvazione della proposta di legge Ferrari - Sanna Salvatore - Bonesu - Cugini - Macciotta - Busonera - La Rosa - Manunza: "Nuovo termine di scadenza degli incarichi di coordinamento delle strutture amministrative regionali" (307)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 307. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione è molto breve, se il Consiglio non fosse stato disturbato e avesse potuto lavorare questa legge non sarebbe venuta in discussione. Auspico che entro questa proroga di massimo sei mesi prevista dalla proposta di legge il Consiglio sia in grado di approvare la legge di attuazione della 421 e chiudere questo lungo capitolo delle proroghe.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, per ribadire i concetti già espressi precedentemente sempre in occasione di questi argomenti, cioè laddove si vede la inattività di questa maggioranza che laddove fra i proclami di dire "entro tre mesi dall'inizio della legislatura daremo corso o risolveremo", e invece poi ci accorgiamo che con quattro leggi successive il termine è stato spostato si è detto l'ultima volta al 31 dicembre 1996. Il mio intervento è per ribadire quanto già affermato precedentemente ma per evidenziare ancora di più l'aspetto che occorreva sin dall'inizio dare mano a questa procedura, cioè anziché fissare date velleitarie, che sono soltanto supposte e che poi magari vengono smascherate dal trascorrere del tempo, sarebbe stato più giusto affrontare dall'inizio il problema della burocrazia regionale, dar corso all'applicazione della legge 421 subito anziché aspettare metà legislatura, quattro Palomba come Giunta, per vedere una cosa che poteva essere risolta sin dalle origini. Ora, il mio è soltanto per evidenziare che questo tipo di provvedimento si doveva, nella tempistica indicata dal Palomba I, risolvere nel tempo di tre mesi. Ora, siccome sono trascorsi ulteriori due anni con questo voglio dire che quello che noi avevamo detto di critica viene confermato oggi; ci dobbiamo per forza scatenare e dire che non va bene quello che si sta facendo, perché se tanto mi dà tanto dopo due anni e mezzo occorreva la proroga anziché concederla per altri tre o sei mesi dire viene ulteriormente prorogato sino al giugno 1999. E con questo si dimostra ampiamente l'inefficienza totale di questa Giunta regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghe e colleghi, il disegno di legge che si propone di prorogare di ulteriori sei mesi il termine di scadenza degli incarichi dei coordinatori generali, del personale allo stesso equiparato e dei coordinatori di servizio presta il fianco a numerose critiche. Innanzi tutto non convince la motivazione che è stata posta e illustrata dal relatore: egli, infatti, ha detto che il termine del 30 giugno è stato previsto perché entro la stessa data con legge regionale dovrà essere recepita la legge nazionale numero 421. Ora, poiché non esiste neppure una deliberazione di questo Consiglio circa la data entro la quale questa legge nazionale deve essere recepita dal Consiglio regionale, non vedo come si possa con atti extra Consiglio stabilire i tempi e i modi dell'approvazione delle legge da parte del Consiglio regionale. Infatti, se la maggioranza al suo interno ha assunto l'impegno di fare in modo che la legge 421 venga recepita con legge regionale entro il 30 giugno 1997, è un fatto che riguarda la maggioranza e non il Consiglio. Pertanto nessuno è autorizzato a parlare a nome del Consiglio se questi termini vengono fissati fuori di questo Consiglio. E questa è una critica di carattere generale che attiene anche alla metodologia e alla correttezza del comportamento dei Gruppi in quest'Aula.

Il secondo punto riguarda un aspetto e cioè una situazione che si viene a creare nell'amministrazione regionale. Noi sappiamo che sui circa 200 o 196 coordinatori di servizio soltanto quattro o cinque, massimo dieci, sono stati nominati con atto formale, cioè con un provvedimento della Giunta, con un provvedimento dell'Assessore o dell'organo competente che sia stato sottoposto al visto della Corte dei conti. La stragrande maggioranza invece dei coordinatori di servizio è stata nominata con ordine di servizio, cioè con un ordine interno dell'Assessore e quindi senza alcuna rilevanza giuridica esterna. E allora i caso sono due: o questi coordinatori di servizio nominati con ordine di servizio debbono essere confermati in questo incarico, non vedo perché la Giunta o l'Assessore competente non abbia provveduto, a suo tempo, ad emanare il relativo provvedimento formale. Se invece così non è perché non hanno i requisiti, oppure non c'è la volontà politica perché questi signori vengano nominati coordinatori di servizio, non vedo per quale ragione debba essere il Consiglio regionale con legge a nominare a questo incarico di carattere amministrativo i coordinatori di servizio. Il terzo punto riguarda una situazione che si sta venendo a creare con l'esame parziale dei provvedimenti di legge che riguardano la dirigenza e i coordinatori, siano essi generali o di servizio, e cioè periodicamente il Consiglio è chiamato ad esprimere il suo parere e quindi a dare il suo voto a proposte di legge di proroga di incarichi di coordinamento che, sottolineo, sono incarichi di coordinamento e non attengono alle qualifiche, prescindono da qualunque qualifica diversa da quella dirigenziale. In altre occasioni veniamo invece chiamati a prorogare, sempre ex lege, i dirigenti generali che sono stati bocciati da una sentenza del Consiglio di Stato, e non si ha neppure l'accortezza di coordinare i termini di modo che si abbia almeno le scadenze tutte fatte coincidere nello stesso periodo. Invece noi proprio alcuni giorni fa abbiamo approvato una legge che proroga la qualifica dirigenziale, o meglio la qualifica dell'ottavo livello con maggiorazione del trattamento differenziale a titolo di assegno personale a favore di quei dirigenti che tali non sono più in forza della sentenza del Consiglio di Stato. I termini sono stati prorogati per un anno tutto sommato, cioè sessanta giorni per il rifacimento delle graduatorie, più 240 giorni, termine entro il quale dovranno essere prorogate e determinate queste cose. Allora il problema è molto semplice: se quella legge autorizza, come in effetti autorizza, a nominare i coordinatori nell'ambito della qualifica nona e cioè della dirigenza, non solo, ma anche di chi riveste la qualifica ottava, non vedo per quale ragione la Giunta non procede alla nomina dei coordinatori con atto amministrativo, con atto autonomo della Giunta, perché sono atti di governo, cioè non è possibile che gli atti di governo vengano fatti e sostituiti con leggi del Consiglio regionale, come non sarebbe possibile al contrario che atti del Consiglio regionale venissero approvati con provvedimenti della Giunta. Qui noi non ci possiamo sostituire nel modo più assoluto all'attività del potere esecutivo e chiediamo che il potere esecutivo svolga il suo compito senza dover ricorrere alla copertura legislativa da parte del Consiglio. Per questo, questa legge, e per altre ragioni ancora, soprattutto però per questa di carattere generale, questa legge è assolutamente da respingere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BALLERO (Progr.S.F.D.),Assessore degli affari generali, personale e riforma

della Regione. La Giunta concorda con l'iniziativa che è stata assunta per ragioni di celerità dalla prima Commissione e chiede quindi che secondo una prassi che non è al primo caso, ma si tratta di una reiterazione di precedenti provvedimenti nei quali è stato già risolto il problema che sollevava oggi l'onorevole Masala, chiede che il Consiglio voglia approvare questa proposta di legge perché consente di dare efficienza almeno nei limiti in cui questo è possibile all'amministrazione, in attesa del riordino complessivo; riordino che, lo dice bene la relazione, avrebbe potuto essere già compiuto se la pausa, prima estiva e poi della crisi, non avesse determinato il blocco dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

1. Il termine ultimo di scadenza degli incarichi dei coordinatori generali, del personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e dei coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale, fissato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1996, n. 6, è posticipato al 30 giugno 1997.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Relativamente al termine 30 giugno 1997, la Commissione ha ritenuto di doverlo proporre in questa forma ritenendo che, entro il 30 giugno, il Consiglio sarà in grado di approvare la legge di applicazione della "421", mi meraviglia la perplessità dell'onorevole Masala, considerato che l'onorevole Masala è relatore di quella legge quindi o confida nella propria opera, o effettivamente io credo che siamo in una situazione di degrado. Io credo che l'onorevole Masala, persona seria, farà di tutto per far approvare entro quel termine la legge di applicazione della "421".

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Soltanto per dire che la legge numero 421, di cui io sono relatore, poteva essere approvata molto prima del 30 giugno 1997, solo se la Commissione, la maggioranza della Commissione, non avesse avuto la pretesa di approvare prima il d.l. numero 43, cioè la legge di modifica della legge numero 1 del 1987, questo tanto per chiarire le cose. Non sono io relatore, umile relatore di una legge, di una proposta di legge a dover decidere quando una determinata legge verrà approvata. D'altra parte la legge di cui stiamo parlando ha impegnato la Commissione per una mattina, ed è evidente che se noi siamo costretti a lavorare sempre in una situazione di emergenza, perché ogni giorno ci vengono presentati dei progetti di legge che vengono considerati urgentissimi, e guai se non vengono approvati, perché lo abbiamo sentito dall'Assessore se approviamo questa legge l'amministrazione acquisterà efficienza, si è pure corretto nel limite del possibile, c'è da dire che o fino a ieri che si è andati sempre con leggi di proroga l'amministrazione è stata efficiente, ma nessuno se ne è accorto, oppure vuol dire che l'amministrazione non è efficiente proprio perché si prorogano sempre le stesse persone e non si chiama mai la Giunta ad esprimere una valutazione politica per le nomine così come devono essere fatte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione con procedimento elettronico

PRESIDENTE. Indico la votazione con procedimento elettronico della proposta di legge numero 307. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Il Gruppo F.I. voterà contro questa legge, perché è l'ennesima legge di proroga che oramai sta diventando una costante di ciò che dovrebbe essere, in un ordinamento razionale, l'eccezione; proroga in un settore delicato come l'amministrazione regionale che ha bisogno di riforme serie, non di provvedimenti tampone, ma qui ormai tutto è una proroga, è una proroga la maggioranza, è una proroga... oggi il Presidente della prima Commissione in Conferenza dei Capigruppo accennava anche alla necessità di una proroga della prima Commissione, della legge istitutiva della prima Commissione, il che denota veramente un fallimento totale, perché altro non è se non un vero e proprio fallimento. Allora io invito i colleghi della maggioranza, la Giunta regionale che ha la responsabilità di governo di questa Regione, che ha la responsabilità dell'amministrazione a presentare progetti di riordino seri sui quali sicuramente anche l'opposizione farà la propria parte, come la sta facendo nelle Commissioni. Non ci sentiamo di avvallare comportamenti che sono solo determinati dalla improvvisazione e dall'urgenza, e perciò ribadisco il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, ci ritroviamo qui per dichiarazione di voto su questa legge a parlare per l'ennesima volta di proroga. Va bene che siamo in una legislatura dove la proroga è continua; c'è la proroga del Palomba 1, 2, 3, 4 e 5 e all'infinito, quindi il virus ha colpito anche il neo Assessore che di proroga continua. Ma siccome l'assessore Ballero è senz'altro una persona d'onore, anche se un po' troppo entusiasta, viene fatto di domandarci come può una Amministrazione che finora si è dimostrata totalmente inefficiente, con l'ennesima proroga, quindi composta dagli stessi uomini inefficienti, sostenuta dallo stesso quadro politico inefficiente, trasformarsi con la bacchetta magica, miracolosamente, in efficiente. Quindi, caro Assessore, la sua difesa di questa legge pecca di riscontri reali sulle attività non svolte, o decisamente svolte male, dagli uomini inefficienti che volete prorogare. Chiaramente tra i tanti ci saranno delle persone che fanno eccezione alla regola, spero che non me ne abbiano, ma è difficile in mezzo ai vari figli di papà politici che la prima repubblica sarda ha infilato in questi posti di inefficienza, e chiaramente non è mai tramontata la prima repubblica sarda, decide di prorogare. E per queste semplici ma inconfutabili osservazioni non possiamo che dare un sereno ma fermo voto contrario.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 307.

Rispondono sì i consiglieri: BALLERO - BERRIA - BONESU - BUSONERA - CHERCHI - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - MACCIOTTA - MANUNZA - MARROCU - OBINO - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - TUNIS Gianfranco - USAI Pietro.

Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARESU - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - CADONI - CARLONI - CASU - DEMONTIS - FRAU - LOCCI - LOMBARDO - MARRACINI - MASALA - MILIA - NIZZI - OPPIA - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - TUNIS Marco - USAI Edoardo - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: CONCAS - MONTIS.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 62

votanti 60

astenuti 2

maggioranza 31

favorevoli 35

contrari 29

(Il Consiglio approva).

Richiesta di procedura abbreviata ex articolo 101 del Regolamento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 161 relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della produttività, la qualificazione e la formazione professionale del personale degli enti locali della Sardegna. Relatore il consigliere Bonesu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente la Giunta chiede che venga disposta, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, la procedura urgente per l'esame del disegno di legge sull'esercizio provvisorio che è stato votato la settimana scorsa in Commissione terza. Con la approvazione della procedura d'urgenza i termini per le relazioni sono ridotti da 10 a 5 giorni; il che consentirebbe la riunione del Consiglio entro questa settimana, sempre che il Consiglio approvi la procedura abbreviata.

PRESIDENTE. Questa esigenza era stata posta anche nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Ricordo all'assessore Ballero che si era rimasti d'accordo per una breve sospensione dopo le ore 18, proprio per decidere sulla questione. Prendiamo quindi atto della comunicazione dell'Assessore.

Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Il disegno di legge di cui ha parlato l'Assessore è un disegno di legge che comprende, oltre all'istituzione dell'esercizio provvisorio per due mesi, gennaio e febbraio, anche altre disposizioni. Questo disegno di legge è passato in Commissione bilancio e programmazione nonostante non fosse all'ordine del giorno, e nonostante l'opposizione da parte di tutti i consiglieri della minoranza che non volevano discutere il disegno di legge in quanto non compreso nell'ordine del giorno. I consiglieri, o i commissari, dell'opposizione io ritengo che siano stati abbastanza ragionevoli perché hanno invitato la maggioranza a stralciare dal disegno di legge gli articoli 3 e 4 che non riguardano l'esercizio provvisorio. In quel caso non avremmo fatto opposizione, né avremmo chiesto i termini per la relazione. La Commissione non ha accolto la richiesta della minoranza e, nonostante tutto, ha espresso il parere su questo disegno di legge così integralmente, senza stralciare gli articoli 3 e 4. Il problema che pone l'articolo 3 è un problema molto grave.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Casu, io la ringrazio per l'informazione che senz'altro è stata molto utile all'Assemblea, però di fatto qui dobbiamo decidere come devono procedere i nostri lavori. Quindi io la inviterei cortesemente, durante la sospensione che ci sarà tra breve per consentire ai Presidenti di Gruppo di puntualizzare meglio la scansione dei lavori pomeridiani, la inviterei a voler, in merito a questo, esporre al suo Presidente di Gruppo quello che è successo nella Commissione perché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ne prenda atto e decida in merito. Però io adesso le chiederei cortesemente di attenersi al problema dell'ordine dei lavori perché, in effetti, stiamo esaminando il disegno di legge numero 161.

CASU (F.I.). Onorevole Presidente, seppure brevemente io ritengo che il Consiglio debba sapere, perché si tratta di un articolo che modifica una disposizione di bilancio immodificabile. Io credo che debba sapere tutto il Consiglio, non è problema solo dei Presidenti di Gruppo; è problema dell'Assemblea. Io ritengo che debba saperlo...

PRESIDENTE. Si però onorevole Casu, la Giunta, avvalendosi dell'articolo 101 chiede l'abbreviazione dei termini. In merito alla richiesta della Giunta non possiamo aprire nessun dibattito, anche se do atto che le informazioni sono utili a tutto il Consiglio però, appunto per questo, la invito a voler esprimere tutte queste sue valutazioni al suo Presidente di Gruppo che renderà, in merito a queste, edotta la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. In merito al contenuto della richiesta, noi non possiamo naturalmente aprire nessuna discussione. Io devo prendere atto soltanto della richiesta della Giunta di abbreviare i termini, così come prevede l'articolo 101. E comunque sia, in questo momento stiamo discutendo del disegno di legge numero 161. Quindi io proporrei di accantonare, per il momento, questa proposta dell'Assessore, di congelare anche il suo intervento, procediamo col disegno di legge numero 161 poi, insieme ai Presidenti di Gruppo, decidiamo di sospendere i lavori ed eventualmente diamo una scansione diversa ai nostri lavori.

CASU (F.I.). Se è accantonato il problema rinuncio a parlare.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Istituzione del fondo per il miglioramento della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna" (161)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge numero 161. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che ha dato luogo al disegno di legge, che arriva in aula profondamente modificato dalla Commissione, è il problema dei rapporti tra gli enti locali, la Regione e il trattamento del personale. Effettivamente questo problema necessita di una risoluzione in via definitiva, mentre il testo licenziato prevede un intervento una tantum che però ha il pregio, come modificato dalla Commissione, di essere destinato per almeno il 20 per cento alla formazione professionale del personale. Credo che il problema del trattamento del personale, della sua omogeneizzazione nei vari comparti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione, sia il problema che va risolto se si vuole prevedere un passaggio di competenze effettive dalla Regione agli enti locali, se si vuole far sì che tra Regione e enti locali non siano dei bacini chiusi ma intercomunicanti. Per cui questo disegno di legge rappresenta un primo tentativo in questo senso; chiaramente risente del fatto che deriva da un accordo sindacale, non organico alla materia trattata, che rappresenta un episodio una tantum. Il Consiglio però approvandolo farebbe comunque un atto di buona volontà e indicherebbe una via per la soluzione del problema.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'intervento è per dover motivare il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Abbiamo manifestato inizialmente in Commissione le perplessità sull'argomento stesso, per come era arrivato in Commissione, perché prevedeva un intervento a pioggia a favore dei dipendenti senza dover privilegiare l'aspetto della formazione e della qualificazione professionale degli addetti negli enti locali per la quale prestavano il proprio servizio per materie decentrate dalla Regione agli enti locali stessi. A suo tempo chiedemmo di poter incontrare i rappresentanti sindacali degli enti locali, la Commissione ebbe la possibilità, a suo tempo, di confrontarci, e se il problema di fondo, che era quello avanzato dalle organizzazioni stesse di vedere risolto in un futuro il problema del decentramento, trovammo una soluzione di compromissione su indicazione anche dell'opposizione. Cioè poter consentire una maggiore professionalità dei dipendenti degli enti locali, e prevedendo un fondo che potesse essere ripartito non come premio ma bensì in proporzione a delle caratteristiche precise che premiassero anche la popolazione e il numero dei dipendenti degli enti locali stessi. Poiché le nostre proposte vennero accolte in sede di Commissione, debbo qui documentare una nostra posizione favorevole alla votazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Di questo disegno di legge è senz'altro positivo il titolo, perché attraverso il titolo, e quindi con questa legge, viene istituito un fondo che ha lo scopo di incentivare la produzione e la formazione, la formazione professionale dei dipendenti degli enti locali. E ha ragione il relatore, onorevole Bonesu, quando dice che è il primo passo per attuare una sorta di equiparazione, di perequazione tra le retribuzioni del personale degli enti locali a quello della Regione. Ed è una esigenza, questa, oltre che sentita, di giustizia, perché quando noi affronteremo, e spero fra non molto, il problema del decentramento amministrativo e l'attribuzione delle competenze agli enti locali, è chiaro che si porrà urgentemente il problema del trattamento economico del personale. Anche perché il problema si pone sotto due aspetti: da un lato quello di garantire ai dipendenti degli enti locali una retribuzione adeguata ai compiti che, di volta in volta, verranno chiamati a svolgere, e dall'altra perché, in caso contrario, non sarà possibile ottenere il trasferimento o il distacco dei dipendenti dell'amministrazione regionale agli enti locali, proprio perché si vorrà evitare che i due funzionari che siedono nello stesso ufficio, abbiano, per svolgere la medesima funzione, trattamenti economici differenziati. Naturalmente la disponibilità finanziaria che è stata messa in questo capitolo è insufficiente, perché 7 miliardi per il 1996, e una pari somma presumibilmente negli esercizi finanziari successivi, difficilmente riusciranno a coprire le esigenze e i bisogni che invece ci sono da parte degli enti locali. Però, ripeto, è una iniziativa che va senz'altro approvata ed è il primo passo per ottenere l'equiparazione tra i trattamenti economici dei dipendenti comunali e provinciali e degli enti locali in genere con quelli della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il provvedimento in questione è stato portato avanti in quanto noi riteniamo che debba essere portato avanti per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Come tutti sappiamo si sta andando avanti per il trasferimento di funzioni agli enti locali, però, allo stesso tempo, non si accompagnano queste nuove funzioni a risorse che consentano di svolgere queste nuove attività, per cui noi riteniamo che si debbano incentivare gli enti locali, i dipendenti degli enti locali con un modesto contributo, perché sappiamo che la cifra a disposizione indubbiamente non consente di dare una risposta compiuta: 7 miliardi a fronte dei circa 350 comuni sono una somma indubbiamente insufficiente, però è un segnale da parte dell'amministrazione regionale verso le amministrazioni locali per dire che in parte, in questa fase, fino a quando non verranno portate avanti altre funzioni agli enti locali, si potrà comunque con queste risorse sia pure modeste venire incontro alle loro esigenze.

Noi riteniamo che, comunque, essendo questa una leggina attesa da molto tempo e venendo in discussione in questo momento, cioè a fine anno, debba essere chiesta - e credo che ci sia un emendamento in questo senso - l'urgenza, per far sì che le somme messe a disposizione possano essere utilizzate entro brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

VASSALLO, Segretario:

Titolo

Istituzione del fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

Finalità

1. E' istituito il fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.

2. Le risorse provenienti dal fondo possono essere utilizzate dagli enti locali destinatari:

a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni-Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;

b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% delle risorse provenienti dal fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2

Criteri di ripartizione del fondo

1. Il fondo è così ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l'1 per cento.

2. All'interno di ciascuna categoria di enti il fondo è ripartito:

a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;

b) per il 30 per cento in proporzione alla po­po­la­zio­ne residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblica­ti dall'ISTAT;

c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegna­zione della quota di cui alla presente lettera.

3. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

4. Per l'anno 1996, il decreto di ripartizione del fondo è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 3 e 4 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, Segretario:

Art. 5

Norma finanziaria

1. La dotazione del fondo per il 1996 è determinata in lire 7.000.000.000. Alla corrispondente spesa si fa fronte mediante l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, di pari quota delle economie di spesa realizzate, nell'esercizio 1995, sul fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative, con riferimento alla riserva di cui alla voce 7 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria).

2. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04018/05- (N.I.) - 1.1.1.5.2.1.11.33 -
Fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna

lire 7.000.000.000.

3. Per gli esercizi successivi al 1996 la dotazione del fondo è determinata dal bilancio di previsione della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 2 e 3. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:




PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 1 è una modifica tecnica sulla numerazione del capitolo; il 2 soddisfa l'esigenza, considerato che siamo a fine anno, di poter impegnare anche nel 1997 le somme di competenza del 1996, e l'emendamento 3 è l'urgenza, le cui esigenze sono abbastanza chiare.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 161 mediante sistema elettronico.

Risultato della votazione

Presenti 52

Votanti 49

Astenuti 3

Maggioranza 25

Favorevoli 4

(Il Consiglio approva.)

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLERO - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CASU - CHERCHI - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MASALA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRASTU - PITTALIS - SANNA Giacomo - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: ARESU - CONCAS - MONTIS.

Sospendo la seduta per dieci minuti e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta sospesa alle ore 18 e 04, viene ripresa alle ore 18 e 22).

Discussione e approvazione della legge regionale 29 febbraio 1996: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante: 'Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40' " rinviata dal Governo (CCXCIII)

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che la conferenza dei Capigruppo ha stabilito di continuare i lavori con l'esame della legge rinviata numero LI sull'artigianato, la legge rinviata sulla caccia e il disegno di legge numero 62 "Definizione dei confini dei territori di Montresta e di Bosa" e le nomine previste già all'ordine del giorno. Quindi per quanto riguarda la legge regionale 29 febbraio 1996: Modifiche e integrazioni alla legge numero 51 "Provvidenze a favore dell'artigianato sardo" è al primo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame della legge regionale 29 febbraio 1996 "Provvidenze a favore dell'artigianato sardo", relatore il consigliere Fois Pietro.

Dichiaro aperta la discussione generale, ha facoltà di parlare il consigliere Fois Pietro, relatore.

FOIS PIETRO (Democratici), relatore. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghe e colleghi, il 29 febbraio 1996 quest'Aula ci aveva visto votare la legge numero 51, attesissima dal comparto artigianato, una legge che avrebbe potuto rilanciare un comparto così importante...

PRESIDENTE. Scusate colleghi, prestiamo attenzione al relatore. Prego.

FOIS PIETRO (Democratici). Una legge attesissima che vedeva coinvolti circa 80 mila artigiani, 35 mila aziende, un comparto che incide nel prodotto interno lordo per il 18 per cento, che fino a quel momento aveva avuto solamente risposte in tempi lunghissimi, ebbene in poco tempo la Commissione è riuscita con le modifiche votate in maniera unanime prima in Commissione e poi in quest'Aula a dare le risposte sperate. Da allora sono passati dieci mesi, e in questi dieci mesi la Comunità europea per ben tre volte ha chiesto notizie circa le interpretazioni date prima dalla Commissione e poi dall'Aula, ebbene, a questo punto la legge è stata approvata così come era, così come sono state impostate le richieste da noi, senza che fosse eccepito nulla. Chiaramente c'è molta soddisfazione in tutto questo, ma c'è anche moltissima preoccupazione perché se questo è il modo di leggere le difficoltà e le sofferenze delle nostre aziende, ebbene io sono fortemente perplesso, se è vero che un comparto come questo che fattura sei mila miliardi, se è vero che un comparto come questo coinvolge 80 mila persone, fra diretti e indiretti, è considerato sicuramente la spina dorsale della nostra economia, se questo è il modo di leggere da parte della Comunità europea il nostro momento economico e sociale mi sia consentito avere motivo di grandi preoccupazioni. Comunque la legge è ritornata indietro approvata, ripeto, senza nessuna modifica, senza la richiesta di nessuna modifica, è stata rivista oggi in Commissione ed è stata rivotata in maniera unanime. Io spero che quest'Aula voglia accogliere un appello di sensibilità, lo stesso appello e la stessa sensibilità che aveva dimostrato il 29 febbraio dell'anno scorso affinché gli artigiani possano passare un Natale sereno, un Natale che consenta loro di rivedere il proprio futuro in maniera costruttiva, visto che è rimasto l'unico comparto produttivo che ancora non aveva la possibilità di consolidare i propri debiti, di avere un costo di denaro basso quanto ce l'hanno tutte le altre categorie, e soprattutto di avere una confederazione, quella dei confidi, che gli potesse almeno all'interno del proprio settore riuscire a garantire il proprio credito. Ebbene dopo dieci mesi, bontà loro, tutto questo è stato riconosciuto come valido, non sono stati riconosciuti i valori di concorrenza sleale che potessero avvantaggiarci nei confronti degli altri stati che partecipano alla Comunità europea e tutto questo ci dà buona fiducia e buone prospettive per il settore e quindi mi auguro che l'Aula, come ha fatto il 29 febbraio dell'anno scorso, voglia accogliere di nuovo la richiesta di votarlo in maniera unanime, affinché gli artigiani possano riuscire a rilanciare le proprie attività. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche io ritengo di esprimere una valutazione positiva dell'atto che il Consiglio regionale sta per compiere, cioè quello di dare una risposta, direi importante ma non esaustiva, dei problemi che coinvolgono l'artigianato in Sardegna. Già da diverso tempo la categoria, le associazioni di categoria hanno posto problemi forti a questo Consiglio e alla Giunta regionale. Bisogna rilevare che, se si esclude qualche atto positivo che si è mosso nella direzione richiesta dagli artigiani sardi, la Giunta regionale in questi ultimi tempi non ha dato, non ha dimostrato quella volontà politica, quella disponibilità che invece ci sarebbe dovuta essere per risolvere alcune questioni che ancora permangono, ed ecco il motivo del mio intervento, con riferimento in particolare al rapporto che riguarda non solo la gestione di questo settore ma tutta la gestione dei settori economici e produttivi della Sardegna, cioè il rapporto con il sistema bancario regionale. E' un punto fondamentale questo, perché il Consiglio regionale può essere chiamato a compiere e a promuovere qualsiasi atto legislativo di valenza anche superiore, però ci troveremo a cozzare con un sistema quale quello bancario, poco incline ad accelerare, a mettersi al passo con le richieste non produttive, con le richieste del legislatore regionale. Allora, se questo buco rimane tale, se questa carenza grave non si colma, noi potremmo approvare anche leggi di alto profilo, come questa che stiamo riapprovando, però rischieremmo di non dare ad un settore portante anch'esso della nostra economia che, come diceva giustamente il collega Presidente della Commissione, onorevole Pietro Fois, coinvolge migliaia e migliaia di imprese, coinvolge quasi 100 mila addetti e quindi posti di lavoro che dipendono dall'artigianato. Ci sono in questa fase di crisi, di recessione circa 10 mila aziende che stanno per chiudere appunto a causa della recessione, mentre molte di queste aziende avrebbero potuto sopravvivere, continuare a produrre, a dare lavoro se quel sistema bancario a cui accennavo avesse dato risposte che invece la Giunta regionale non è riuscita convincere lo stesso sistema a dare. Allora l'invocazione che io faccio è questa; e ripercorro le idee modeste, ma che comunque ritenevo e ritengo siano ancora valide perché vengono dal mondo dell'artigianato, ripercorro le proposte che io in sede di mozione, precisamente la mozione numero 99 del 4 novembre 1996, proponevo a difesa quindi per aiutare un settore così importante della nostra economia. Cioè quella di aprire immediatamente un tavolo tecnico di confronto tra la Giunta regionale, le associazioni artigiane, le cooperative, consorzi fidi e banche per concordare le modalità operative di applicazione della legge numero 51, delle modifiche che stiamo approvando, e per rinegoziare le convenzioni con gli istituti di credito stessi. Perché se non si opera anche una politica di riduzione dei tassi, fatto che la stessa Banca d'Italia recentemente ha denunciato, e cioè l'insensibilità delle banche a ridurre i tassi, ovviamente senza che questo costituisca un danno alla vita stessa delle banche, sia ben chiaro, una riduzione che incida solo marginalmente sulla vicenda interna delle banche ma che dia respiro all'economia. Io credo che se questa operazione si fa e si fa con un'azione robusta, con convincimento, noi non solo approviamo un provvedimento di alto profilo, ma ci caliamo in una realtà di tutti i giorni che è quella che cozza invece con i vincoli cui accennavo. Occorre poi dare attuazione alla legge regionale sull'abusivismo e occorre fare in modo che le direttive che finora sono state assunte a qualsiasi livello vengano davvero attuate; che ogni giorno vi sia un'azione puntuale, incisiva perché il mondo dell'artigianato, perché le aziende che ancora resistono, quelle che ancora esistono forse tra qualche giorno ne avremo centinaia che chiuderanno, ma se abbiamo la possibilità di dare ossigeno anche in questi giorni, con azioni concrete, facciamolo, diamo risposta non solo agli imprenditori, cosa peraltro legittima e giusta, ma diamo risposta anche a quel mondo dell'occupazione che chiede lavoro, che vuole lavorare, che non chiede assistenza, noi abbiamo un'occasione non solo il Consiglio regionale, ma la Giunta questo deve fare, di dare risposte a chi oggi in Sardegna vuole lavorare e non vuole assistenzialismo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

COSTANTINO, Assessore del turismo artigianato e commercio. Signor Presidente, signori consiglieri, credo che l'approvazione della legge numero 51 sia il giusto coronamento di un impegno che la Giunta ha profuso in questo periodo, non solo la Giunta ma anche la Commissione, che ha voluto modificare una legge estremamente importante per il settore. Proprio stamane ho avuto l'incontro con le categorie artigiane che hanno accolto con grande entusiasmo e con grande favore l'approvazione della risoluzione della Commissione di Bruxelles che dà la possibilità agli artigiani di poter operare in maniera evidentemente diversa per quanto riguarda l'accesso al credito ed in particolare per quanto riguarda il consolidamento. A questo proposito ci siamo attivati perché già da questa settimana sia costituita una Commissione per stilare il regolamento di attuazione. E' emersa un'esigenza importante che è quella di stabilire un rapporto diverso con gli istituti di credito, con i quali ancora oggi il rapporto rimane piuttosto difficile; credo quindi che compito di questa Giunta e del Consiglio sia anche quello di stabilire nuovi rapporti con gli istituti di credito e che si faccia una politica del credito diversa, soprattutto in settori come questo dell'artigianato che ha bisogno di una assistenza particolare. E' inutile che continui ad illustrare la legge che conoscete quanto me e meglio di me, credo che non possa che essere votata essendo estremamente importante per tutta la categoria.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 1

Rata di ammortamento

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, è inserito il seguente comma:

"1 bis . La rata di ammortamento a carico del beneficiario non può comunque superare quella che risulterebbe dalla applicazione dei benefici di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle regioni dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88, così come determinato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2

Massimali di spesa agevolabili

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituita dalla seguente:

"c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443".

2. Le lettere c) dei commi 2 e 5 dell'articolo 9 sono sostituite dalla seguente:

"c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della Legge n. 443 del 1985".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3

Finanziamenti tramite Artigiancassa

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituito dai seguenti:

"3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che può essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949, capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata Legge 949/52, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge.

3 bis. I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati:

a) alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalità aziendali derivanti dai casi previsti dall'articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, così come istituito dall'articolo 7 della presente legge;

al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto.

3 ter. L'importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti è elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, Segretario:

Art. 4

Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa per il credito artigiano è protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi:

a) 3 anni per impianto;

b) 1 anno per macchine ed attrezzature;

c) 2 anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, Segretario:

Art. 5

Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993,è sostituito dal seguente:

"3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al comma 1 è corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:

a) fino a 5 miliardi l'1 per cento;

b) da 5 a 10 miliardi l'1,5 per cento;

c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento.

Il contributo non può comunque superare lire 300 milioni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

VASSALLO, Segretario:

Art. 6

Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purché di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati.

3 ter. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purché di ammontare non inferiore a lire 100 milioni, sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

VASSALLO, Segretario:

Art. 7

Consolidamento finanziario

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, è aggiunto il seguente:

"12 bis (Consolidamento finanziario imprese artigiane)

1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell'artigianato sardo e di facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà nel proseguire l'attività per eventi eccezionali e di carattere congiunturale.

2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell'impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneità, incidono negativamente sull'andamento gestionale. Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggono i loro effetti nel medio-lungo-periodo.

3. Il consolidamento finanziario è concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge.

4. Il consolidamento è ammesso per esposizioni a breve secondo le modalità operative dell'Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 51 del 1993 e non inferiori ai 10 milioni di lire. L'Amministrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fideiussione sussidiaria per le imprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo consolidato.

6. Per le finalità di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o più enti creditizi convenzionati.

7. Le modalità di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al precedente comma, nonché quelle operative concernenti la presentazione e l'accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale della programmazione, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il singolo ente creditizio.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

VASSALLO, Segretario:

Art. 8

Differimento delle rate insolute

1. Dopo l'articolo 12/bis della legge regionale n. 51 del 1993, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art 12/ter (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976).

1. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane, singole e associate, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge regionale n. 40 del 1976, possono chiedere, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate insolute, relative alle ultime tre semestralità.

2. Sull'importo complessivo del debito (capitale più interessi, anche di mora) ammesso alla riprogrammazione, grava l'interesse agevolato di cui alla legge regionale n. 51 del 1993 vigente al momento della concessione della riprogrammazione.

3. Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 è concesso subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validità produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

VASSALLO, Segretario:

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito quest'ultimo dall'articolo 7 della presente legge, valutati in annue lire 2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla Legge 7 agosto 1971, n. 685.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12 bis, commi 5 e 6, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito dall'articolo 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998.

5. Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

07 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'artigianato, turismo e commercio

In diminuzione

Capitolo 07026/02 -

Versamenti al fondo istituito presso la Cassa di credito alle imprese artigiane di cui alla Legge 7 agosto 1971, n. 685 (art. 7, lett. b), L.R. 19 ottobre 1993, n. 51)

1996 lire ----------

1997 lire 1.700.000.000

1998 lire 1.800.000.000

In aumento

Capitolo 07029 -

(D.V.) Contributi per l'integrazione del fondo di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi (artt. 38, lett. a) e 39 L.R. 21 luglio 1976, n. 40, art. 61, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 86, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 33, comma 1, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 6 della presente legge)

1996 lire ----------

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire 1.000.000.000

Capitolo 07034 -

(N.I.) Spese per la costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per i finanziamenti alle imprese artigiane da consolidare (art. 12 bis, commi 5 e 6, della legge regionale n. 51 del 1993, istituito dall'articolo 7 della presente legge)

1996 lire ----------

1997 lire 700.000.000

1998 lire 800.000.000

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:


PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pietro Fois per illustrare il suo emendamento.

FOIS PIETRO (P.D.), relatore. Molto semplicemente, per il '96 non ci sarebbe più il tempo per metterla in attuazione e allora abbiamo preferito riproporlo per il 1997.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta si associa al relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Io volevo sottolineare che questa è una legge, modificativa della legge numero 51, voluta e sostenuta dall'intera Commissione, anche se in Commissione si è dibattuto adeguatamente, e dal confronto fra le posizioni della maggioranza e della minoranza sicuramente si è pervenuti a un testo di legge migliorato. Diciamo che è stata migliorata anche in aula, e questo per effetto dell'intervento dell'opposizione. E questo miglioramento nasce dal fatto che la legge, così come era stata esitata dalla Commissione, prevedeva una uniformità di trattamento, e quindi di agevolazione nei confronti degli addetti del settore, sia che si trattassero di consolidamento di posizioni debitorie presenti nell'ambito del settore, soprattutto motivate e generate dalla crisi in atto, con il problema del differimento del pagamento delle rate di mutui già contratte e scadute. Forza Italia, con un suo emendamento, ha ripristinato un equilibrio tra queste due posizioni differenti, perché la ratio della legge è quella di creare sostegno, e quindi di consolidare una posizione debitoria delle aziende che nasce da fatti non dipendenti dalla gestione interna ma è conseguente proprio alla crisi. E debbo dire la verità, che questa modifica della legge è stata accolta favorevolmente dallo stesso settore degli artigiani. Quello che vorrei sottolineare, e che crea un certo sconcerto, è rappresentato dal fatto che una legge voluta dall'intero Consiglio arriva ad essere di nuovo discussa in aula a distanza di dieci mesi dalla precedente approvazione. E questo perché ci sono stati grossi inadempimenti da parte della Giunta che, non si sa per quale motivo, ha ritenuto di non dover seguire l'iter normale, e cioè l'adempimento relativo al fatto che il progetto di legge in esame avrebbe dovuto essere comunicato per tempo allo Stato e da questi, poi, avrebbe dovuto essere inoltrato all'organismo comunitario per gli adempimenti di conseguenza. E' solamente una censura che dall'opposizione perviene a questa dimostrazione di ulteriore inefficienza da parte della Giunta, nel momento che questa legge si riteneva valida, come è valida, però arriva a portare i suoi benefici a questa categoria a distanza di circa ormai un anno dal momento in cui la Commissione l'aveva esitata e il Consiglio l'aveva approvata. Quindi nel censurare questa forma di ulteriore inefficienza da parte della Giunta, nel sottolineare che a questa legge Forza Italia e Alleanza Nazionale, se mi posso permettere, e lo dico perché in questi termini in Commissione abbiamo entrambe le forze convenuto, ci dogliamo della manifestazione ancora di non curanza dimostrata dalla Giunta. Cionondimeno, proprio perché è una legge sentita e voluta, a nome di Forza Italia, esprimiamo il voto favorevole alla proposta di legge in discussione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico, della legge regionale 29 febbraio 1996, rinviata dal Governo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 48

Votanti 46

Astenuti 2

Maggioranza 24

Favorevoli 46

(Il Consiglio approva).

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - BALIA - BALLETTO - BERTOLOTTI - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CARLONI - CHERCHI - CUCCA - CUGINI - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - DIANA - FADDA - FALCONI - FERRARI - FOIS Paolo - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - LA ROSA - LOCCI - MACCIOTTA - MANCHINU - MANUNZA - MARROCU - MASALA - MILIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA Salvatore - SASSU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.

Si sono astenuti i consiglieri: CONCAS - MONTIS.

Richiesta di fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Rosa. Ne ha facoltà.

LA ROSA (Gruppo Misto). Sul Regolamento, per chiedere che entro la tornata dei lavori odierni venga fissato dal Consiglio il termine per l'esame della proposta di legge numero 94, concernente il riordino del settore minerario e la riforma dell'Ente minerario sardo. Entro 60 giorni, non oltre.

PRESIDENTE. Diamo per acquisita questa richiesta dell'onorevole La Rosa. Li fisseremo al termine della seduta come stiamo cercando di fare anche per dare un certo ordine ai nostri lavori. Esamineremo la richiesta del collega La Rosa all'esaurimento dell'ordine del giorno dei lavori odierni.

Discussione e approvazione della legge regionale 1 agosto 1996: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", rinviata dal Governo (CCXCVII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge rinviata numero CCXCVII.

Scusate, c'è stato un errore per quanto riguarda la votazione sulla legge dell'artigianato, approvata precedentemente: la maggioranza non era 24, trattandosi di una legge rinviata la maggioranza era 41. Comunque sia i voti favorevoli erano 46, quindi la legge si intende approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu, relatore.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Solo poche considerazioni, dando per letta la relazione scritta. Il Governo ha rinviato la legge che abbiamo approvato dopo un lungo e faticoso lavoro, sia in Commissione che in Aula, basandosi su alcuni motivi che io brevemente richiamo: quello di avere inserito la passera sarda tra le specie cacciabili, quello di aver inserito la possibilità di esercitare l'attività venatoria oltre il 31 gennaio per alcune specie migratorie e la possibilità di esercitare l'attività venatoria alla tortora nel periodo di agosto. Inoltre, il Governo ha rilevato, senza tra l'altro, però, su questo elemento fondare il motivo di rinvio, il contrasto tra la decisione assunta con l'articolo 61 di consentire la deroga per l'attività nelle aree protette e nei parchi qualora, appunto, le leggi istitutive delle aree protette e dei parchi l'avessero consentito.

Questi sono stati gli elementi portati dal Governo nel rinviare la legge. Ho citato questi argomenti per dire che comunque va riconosciuto il grande lavoro che è stato fatto in Commissione e anche in Aula, dal momento che la gran parte degli articoli che furono approvati il primo agosto, in parti importanti e fondamentali della legge, che sono state anche oggetto tra l'altro di lunghe discussioni e di controversie al nostro interno, pensiamo a tutta la pianificazione faunistica, all'Istituto per la fauna selvatica, alla questione degli ambiti territoriali, su questi argomenti non sono stati sollevati elementi di rinvio.

Io, proprio per farla molto breve, non mi soffermo e sorvolo sugli argomenti di autonomia, eccetera, la Commissione ha accolto il rilievo del Governo sulla passera sarda, nonostante avessimo argomenti per sostenere la possibilità del reinserimento della passera sarda tra le specie cacciabili, soprattutto perché l'inserimento della passera sarda tra le specie cacciabili non è per un interesse venatorio, che la passera non ha, ma è semplicemente per evitare danni al settore agricolo, così come spesso viene denunciato dagli agricoltori. E quindi, poiché questo elemento può essere recuperato in altri articoli dove si è prevista la possibilità di intervenire, così come per esempio avviene per i cormorani, eccetera, su base scientifica, si è deciso di eliminare la passera sarda, e quindi accogliendo il motivo del rinvio del Governo, dalle specie cacciabili.

Rispetto all'attività venatoria abbiamo accolto, sempre come Commissione, il rilievo del Governo per quanto riguarda la tortora. Noi avevamo inserito la tortora tra le specie cacciabili nel mese di agosto, seppur limitando a due sole giornate di attività venatoria, così come tradizione, soprattutto per un elemento: che la tortora è presente in alcune realtà territoriali della Sardegna solo ad agosto; in altre, qualche volta, secondo la stagione, anche nei primi di settembre. Quindi l'accoglimento specifico della 157, che prevede la possibilità per la tortora dell'attività venatoria solo dopo la terza domenica di settembre, rende in Sardegna impossibile l'attività venatoria alla tortora, che a fine settembre non c'è in nessuna parte della Sardegna, perché è andata già via. Per cui la Commissione ha accolto in parte il rilievo del Governo, eliminando la possibilità della caccia nelle due giornate di agosto e spostando l'apertura, anche per la tortora, al primo settembre.

La Commissione ha inoltre accolto il rilievo del Governo, seppure su questo argomento non ha, ripeto, fondato il rinvio, togliendo la possibilità che la legge istitutiva dei parchi e delle aree protette potesse inserire deroghe alle attività venatorie. E' stato accolto, seppure a parere, per esempio, del relatore della Commissione, sono estremamente convinto che sarà quasi impossibile far nascere in Sardegna parchi e aree protette se non sarà consentita un'attività venatoria seppure controllata. Comunque, siccome questo è argomento che si discuterà quando saranno portate in Aula le leggi istitutive dei parchi e delle aree protette, eventualmente in quella occasione discuteremo e ci confronteremo sulla possibilità o meno che ci possano essere deroghe nelle leggi istitutive sull'attività venatoria. Per il momento la Commissione ha accolto le osservazioni del Governo e quindi ha eliminato la possibilità delle deroghe. Inoltre la Commissione ha anche accolto, a maggioranza sempre, la possibilità di un'ulteriore deroga per l'attività venatoria per le specie migratorie oltre il 28 febbraio. Nella legge che fu approvata nella Commissione era stata prevista la possibilità che anche oltre il 28 febbraio fosse possibile l'attività venatoria per alcune specie migratorie, sulla base di un parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Questa ulteriore deroga è stata eliminata nella seconda approvazione da parte della Commissione e si è invece mantenuta la possibilità di esercitare attività venatoria per le specie migratorie nel periodo di febbraio. Su questo punto c'è stato un voto a maggioranza in Commissione, considerato che il motivo del rinvio da parte del Governo, cioè il punto sul quale la Commissione non ha accolto il rinvio del Governo, è proprio questo, cioè la possibilità di andare oltre il 31 gennaio per l'attività venatoria ad alcune specie migratorie. Su questo punto noi riteniamo che non vada accolta la motivazione del Governo per questo motivo: perché la 157 non indica il 31 gennaio quale termine ultimo di caccia in attuazione della direttiva CEE 79/409, perché la direttiva CEE 79/409 non indica affatto alcun termine vincolante per le Regioni per quanto riguarda l'attività venatoria. La citata direttiva comunitaria non indica alcun termine espresso entro il quale deve concludersi l'attività venatoria. Tanto è vero, come ho scritto nella relazione, che l'attività venatoria in altri Paesi aderenti all'Unione europea, come l'Italia, viene tranquillamente esercitata e praticata in periodi preclusi dalla legislazione italiana. La direttiva comunitaria prevede solo che le specie di uccelli indicate nella stessa non siano soggette a prelievo venatorio durante la nidificazione, la riproduzione e il periodo di pendenza (?) per quanto riguarda le specie migratorie durante il ritorno al luogo di riproduzione. Allora il motivo di rinvio, quindi, si basa prevalentemente sul fatto che la Regione Sardegna non avrebbe motivato bene nella sua legge se la decisione di andare oltre il 31 gennaio ha motivazioni scientifiche, cioè sul fatto che le specie migratorie per le quali è possibile (?) migratorio non sono in fase di rientro ai luoghi di riproduzione e noi abbiamo ritenuto e riteniamo anche sulla base di relazioni scientifiche che sono pervenute alla Commissione, ivi compreso lo studio dell'anno scorso che il Governo regionale ha presentato a sostegno di un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del T.A.R. che aveva respinto il calendario venatorio regionale perché andava oltre il 31 gennaio, uno studio elaborato da alcuni studiosi tra cui lo stesso Helmar Schenk, che stabiliva proprio la presenza durante il mese di febbraio di alcune specie migratorie, si pensa soprattutto ai tordi che non erano quindi in fase di rientro al nido(?) di nidificazione. Per questo motivo la Commissione non ha accolto il rilievo del Governo per quanto riguarda la possibilità di andare oltre il 31 gennaio e ha mantenuto quindi la decisione di mantenere il periodo di caccia sino a tutto il mese di febbraio. Le ultime due considerazioni, che abbiamo messo nella legge, io ci tengo a ribadirle, che in Sardegna non c'è una tensione venatoria eccessiva, sia per il rapporto equilibrato che c'è tra il numero dei cacciatori e il territorio (?) pastorale nella quale è possibile esercitare attività venatoria, ultima considerazione che non c'è tensione venatoria perché in Sardegna l'attività venatoria si esercita per sole due giornate la settimana a giornate fisse a differenza della legge numero 157 e di quanto avviene in tutto il territorio nazionale, dove l'attività venatoria si esercita tre giornate la settimana a libera scelta del cacciatore a esclusione del martedì e del venerdì. Per cui riteniamo che la legge che abbiamo votato il primo agosto, con le modifiche che la Commissione ha accolto in sede di riapprovazione, possa essere accolta tranquillamente dal Governo, data anche la nostra autonomia in materia di caccia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Diana, relatore di minoranza.

DIANA (Progr. Fed.), relatore di minoranza. Ma il motivo del mio dissenso è fondato sul fatto che le correzioni introdotte in sede di Commissione accolgono parzialmente le parti che sono state oggetto di rinvio. Qui viene richiamato, per giustificare il mantenimento del tetto che non si adegua ai rilievi del governo, il fatto che tale decisione sia motivata con la volontà di riaffermare la competenza primaria della Regione sarda in materia di caccia. Il problema, a mio modo di vedere, non si pone in questi termini, perché il problema non è la competenza primaria in materia di caccia, il problema è che esiste l'attività venatoria e non è un diritto intangibile, ma è semplicemente un'attività consentita entro certi limiti che costituiscono una tutela della fauna selvatica. Quindi il concetto di fauna selvatica è diverso dal concetto di attività venatoria e quindi la mia opposizione si fonda sul fatto che se noi dovessimo riapprovare la legge col testo licenziato dalla Commissione, di fatto stiamo per consentire qualche giornata di caccia in più aprendo un conflitto serio che come primo elemento potrebbe esporre la legge ad una bocciatura e dall'altro confligge anche con alcune norme penali espressamente richiamate nella legge nazionale numero 157, dove si dice che la violazione delle disposizioni della legge numero 157 e delle leggi regionali, per quanto riguarda la violazione del divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 della legge numero 157, è sanzionata questa violazione con l'arresto da tre mesi ad un anno. Quindi il problema della illegittimità non risiede tanto sul fatto che la Regione sarda abbia o non abbia competenza primaria in materia di caccia quanto sul fatto che, essendoci una legge nazionale che garantisce la tutela della fauna selvatica che impone dei limiti entro i quali si può svolgere l'attività venatoria, noi come Consiglio Regionale della Sardegna stiamo per approvare una legge che va oltre questi limiti e questi limiti per la legge nazionale sono sanzionati da norme penali. Io vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su questo fatto perchè evidentemente potrei anche non avere alcuna obiezione sul fatto che si possa andare oltre il 31 gennaio, non ho elementi per dirlo perché non sono competente in materia, tuttavia il fatto che si voglia forzare nella direzione di contrapporsi alla norma penale, mi sembra un elemento di riflessione sufficiente per farci considerare invece la possibilità di correggere questi elementi di contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, prima che l'ulteriore bocciatura molto probabile della legge ci costringa in sostanza a riapprovare il nuovo testo di legge. Voglio sottolineare a questo proposito che laddove la legge venisse ulteriormente bocciata, questo impedirebbe l'applicazione di quelle norme che questo Consiglio regionale ha ritenuto utili anche per creare nuove occasioni di lavoro, come nel campo della gestione della fauna, parlo della questione delle aziende e dei centri di allevamento faunistico che sono previsti. Quindi io capisco, e condivido, il fatto che il mondo venatorio sardo abbia l'aspettativa di andare a caccia qualche giorno in più, capisco anche che questo desiderio sia fondato sul fatto che a differenza delle altre leggi regionali in Sardegna si vada a caccia un numero di giorni alla settimana inferiore, tuttavia non posso condividere, una volta che si è fatta una scelta, in Commissione e in Consiglio, di lasciare fissi i due giorni e di non aumentare a tre, non condivido invece che si voglia estendere i limiti del periodo di caccia. E questo vale, sia per lo sfondamento del limite del 31 gennaio per quanto riguarda l'articolo 49 per la lettera b), sia per quanto riguarda la lettera c) dello stesso articolo 49 laddove il rinvio parla che lo stesso discorso vale per la lettera c) che consente la caccia alla tortora nel mese di agosto, la correzione è fatta in maniera incompleta partendo dal primo settembre, ma il primo settembre per l'articolo 18 della "157" è ancora periodo di divieto generale di caccia e quindi ritorniamo nella fattispecie per la quale è stata fatta l'obiezione. Dunque io credo che il Consiglio regionale debba riflettere sul fatto che si possa correre il rischio di perdere l'intera legge perché viene bocciata un'ulteriore volta, solamente per consentire qualche giornata in più, per cui io ho proposto due emendamenti che correggono, che praticamente accolgono le obiezioni che sono a base del rinvio e chiedo ai colleghi che ne tengano conto perché diversamente dovremmo cominciare daccapo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto) Signor Presidente, colleghi, brevemente per esprimere la mia posizione in riferimento al provvedimento che il Consiglio sta esaminando, per esprimere la mia insoddisfazione per come in questo tipo di attività legislativa, che vede questo Consiglio legiferare in una materia che è di competenza esclusiva della Regione sarda, vedere il clima e soprattutto la rassegnazione che da parte del legislatore viene manifestata nel momento in cui da parte del Governo si assumono posizioni, rilievi che vanno nella direzione di rendere asfittica, di bloccare questa potestà legislativa cui accennavo. L'articolo 3 dello Statuto speciale detta che la Regione sarda ha appunto competenza legislativa esclusiva in materia di caccia. Il collega, onorevole Marrocu, relatore, accennava al fatto che giustamente la legge nazionale numero 157, del 1992, non indicando quale termine del 31 gennaio quale termine ultimativo per l'esercizio della caccia, riferiva che evidentemente non c'è un limite obbligatorio oltre il quale non è consentito ai cacciatori sardi di poter esercitare questo tipo di attività. Allora io mi chiedo perché noi ci stiamo sforzando di superare o di ritenere che il limite di febbraio possa in qualche modo essere accettato, riconosciuto come termine consentibile per l'esercizio della caccia in Sardegna. Già questa impostazione di rassegnazione indica un atteggiamento di debolezza, indica evidentemente una non precisa coscienza, e quindi indica una non precisa assunzione di responsabilità politica prima, e legislativa poi, di riaffermare la competenza primaria della Regione sarda in materia di caccia. A questa insoddisfazione, a questo tipo di impostazione, a questo clima cui accennavo aggiungo i rilievi e la mia posizione contraria, espressa in sede di commissione, in relazione alla previsione di non consentire la caccia alla tortora in agosto. Questa è una decisione che non tiene conto assolutamente della specificità geografica, climatica della nostra regione; perché difficilmente a settembre si potrà cacciare da qualche parte se non in qualche residua zona del cagliaritano. Certamente nel mese di settembre nella maggior parte del territorio della Sardegna non ci sarà una tortora, però noi stiamo dando soddisfazione formale ad un rilievo del Governo e io mi chiedo se anche questo, e contro questa decisione in commissione ho votato contro appunto, se anche questo dicevo non sia un atteggiamento che indica un prestarsi alle imposizioni, diciamolo pure, centralistiche del Governo. Un Governo nato all'insegna del federalismo, un Governo quello dell'Ulivo che si richiamava alla disponibilità ad accogliere le giuste istanze regionalistiche; qui siamo invece davanti ad una umiliazione di una potestà legislativa primaria. Allora se non è questa attività legislativa primaria io chiedo, non solo in questa Aula ma lo chiedo a tutti i livelli, quando un legislatore è maturo o quale sia il tipo di attività legislativa che si debba ritenere di competenza esclusiva, anzi di competenza primaria così dice lo Statuto, di questa Assemblea. Nonostante questi rilievi e questa insoddisfazione, io per le ragioni che dicevo, peraltro devo aggiungere, ed è l'ultima annotazione per mantenere l'impegno che avevo assunto di essere breve, è quella di rinunciare alla possibilità di consentire l'esercizio della caccia in Sardegna anche nel mese di marzo; previsione che la commissione su mia proposta aveva accolto inizialmente nel testo che arrivò in Aula la prima volta, anche questo indica che noi non vogliamo che venga riconosciuta la specificità geografica, climatica della nostra Isola. Perché nel mese di marzo, così come è avvenuto nella annata venatoria passata, cioè l'annata venatoria 1995/1996, nel mese di marzo la Sardegna era popolata di selvaggina migratoria, che se non poteva essere cacciata in Sardegna sarebbe stata cacciata in altre regioni dell'Europa. Allora io mi chiedo se certi vincoli, certi limiti vanno davvero a difendere la specificità delle regioni, a riconoscerne la particolarità o se soddisfano soltanto sulla carta alcune esigenze, ma non portano alcunché di produttivo. I cacciatori sardi, e questa è l'annotazione che io faccio, chiedono di poter esercitare la caccia in Sardegna senza avere ogni anno, in sede di compilazione del calendario venatorio, la spada di Damocle di possibili ricorsi e quindi di vedersi calpestati diritti, diritti anche economici, perché l'esercizio della caccia è un'attività che costa, è un diritto che viene sancito, quindi è un diritto che va salvaguardato. Quindi proprio in virtù della salvaguardia perlomeno dei diritti principali dei cacciatori sardi, nonostante i rilievi e l'insoddisfazione che io ho indicato nel mio intervento, dichiaro di votare a favore perché pur nelle carenze che indicavo non dobbiamo abbassare la guardia ma dobbiamo in qualche modo difendere ciò che è difendibile nella strada della difesa dei diritti dei cacciatori sardi, e anche per difendere quel poco di potestà legislativa che ancora ci rimane.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (F.I.). Signor Presidente, brevissimamente per conto del Gruppo di Forza Italia per esprimere parere favorevole sulla legge in discussione. Due osservazioni in riferimento agli interventi precedenti. Per quanto riguarda la bocciatura da parte del Governo in relazione al periodo di caccia, debbo dire che non ci si può rifare a una direttiva europea che non sanziona assolutamente gli Stati che non vi aderiscono in relazione al periodo di caccia, cioè alla chiusura del 31 gennaio; ma esiste esclusivamente nella legge numero 157, forse per una volontà di chi in quei momenti è stato il legislatore, cioè sotto la spinta di un referendum abolizionista, questa sanzione penale che vuole impedire a regioni come la Sardegna, come la Sicilia, regioni che hanno autonomia speciale, che possono legiferare in materia di caccia, vuole impedire di legiferare nel senso dell'interesse del mondo venatorio e dei sardi tutti. Quindi nessuna direttiva europea che non possa essere derogata, ma esclusivamente una legge numero 157 che, a mio modesto avviso, e appropriandomi di quanto ha detto testé il collega Amadu, deve essere assolutamente questa specialità riaffermata ancora una volta a costo di aprire un contenzioso con lo Stato italiano. Per questi motivi insisto nella richiesta della Commissione, che così bene ha lavorato, perché il periodo di caccia sia quello stabilito dal testo esitato precedentemente da questo Consiglio e quindi parere favorevole per l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, Segretario:

Art. 2

Attuazione normativa nazionale e comunitaria

1. Gli atti comunitari sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare le Direttive 79/409/CEE del Consi­glio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Com­missio­ne del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Com­missione del 6 marzo 1991 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e seminaturali, sono recepite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e della Con­ven­zione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5 agosto 1981, n. 503.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

CAPO II

Tutela della fauna selvatica

e degli ambienti

Art. 3

Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, naziona­le ed internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è fina­lizzata al mantenimento della biodiversità, com­pa­tibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibi­le delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selva­ti­ca e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, Segretario:

Art. 4

Oasi permanenti di protezione -

Attuazione direttive CEE

1. In attuazione delle Direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui al prece­dente articolo 2, la Regione istituisce oasi per­ma­nenti di protezione faunistica e di cattura, finaliz­zate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizza­zione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e San­t'An­tioco, sono dichiarate oasi permanenti di prote­zione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urba­ni­stico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conser­vazione delle zone istituite in oasi perma­nenti di protezione faunisti­ca e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al precedente comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, Segretario:

Art. 5

Specie tutelate

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammi­fe­ri, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esisto­no popolazioni viventi, stabilmente o temporane­amente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospi­cienti.

2. La Regione, in armonia con le Diret­ti­ve comunitarie e con le Convenzioni interna­zio­nali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

3. E' vietato ogni atto diretto, o indiret­to, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmen­te protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente legge.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'adde­stramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, Segretario:

Art. 6

Cattura e abbattimento autorizzati

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 9, ha facoltà di:

a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;

b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;

c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;

d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;

e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;

f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione Europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una rela­zio­ne sulle statistiche concernenti gli abbattimen­ti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissio­ne della Comunità Europea, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva CEE 79/409.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, Segretario:

CAPO III

Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio

Art. 7

Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla pre­sente legge:

a) l'Assessorato regionale della difesa dell'am­biente;

b) il Comitato regionale faunistico;

c) le Province;

d) i Comitati provinciali faunistici;

e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, Segretario:

Art. 8

Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie struttu­re centrali e periferiche, della Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, Segretario:

Art. 9

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PIRAS, Segretario:

Art. 10

Comitato regionale faunistico - Composizione

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-con­sul­tivo e deliberativo per la pianificazione fauni­sti­co-vena­to­ria, la tutela della fauna selvatica e l'eser­cizio della caccia.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale della difesa dell'am­biente, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Assessorato regiona­le della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conser­vazione dell'ambiente;

c) un rappresentante dell'Assessorato regiona­le dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agrico­le;

d) un rappresentante dell'Assessorato regiona­le dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consi­glio regionale con voto limitato a uno;

f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde;

g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;

l) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;

m) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti il Comitato sono nomi­na­ti con decreto del Presidente della Giunta regiona­le.

5. Le sedute sono valide in prima convo­cazione se è presente la metà più uno dei com­po­nenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisio­ni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PIRAS, Segretario:

Art. 11

Compiti del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico deli­bera sulla formazione del calenda­rio venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico espri­me parere:

a) sul piano faunistico-venato­rio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;

b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patri­monio faunistico;

c) sull'autorizzazione ad immet­tere selvaggina estranea alla fauna indigena;

d) sulla definizione dei procedimenti sanziona­tori ­per le viola­zio­ni alle pre­scri­zioni ed ai divieti previ­sti dalla presen­te legge;

e) sulla durata della so­spen­sio­ne del­l'au­to­rizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;

f) sull'istituzione di oasi per­manenti di prote­zione faunistica e di cattura, di zone tempo­ranee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestio­ne, di zone pubbliche o private per l'alleva­mento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamen­to;

g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al com­mercio della selvaggina morta d'importa­zio­ne;

h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopola­mento e di cattura.

3. Il Comitato regionale faunistico for­mula proposte:

a) sulla vigilanza venatoria;

b) sulle iniziative volte all'educazione venato­ria e naturalistica;

c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquina­mento e dagli incendi.

4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PIRAS, Segretario:

Art. 12

Compiti delle Province

1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provincia­li fauni­stici.

3. Le Province, in particolare, provve­do­no:

a) a predisporre la proposta di piano provin­cia­le faunistico-venatorio;

b) a predisporre ed attuare i piani di migliora­mento ambientale tesi a favorire la riprodu­zione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;

c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione fauni­sti­ca e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa del­l'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;

d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario vena­to­rio;

f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;

g) a curare l'immissione di idonee specie selva­tiche autoctone;

h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;

i) a curare tecnicamente le operazioni di pre­lievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;

l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini fauni­stici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migrato­rie e all'esercizio della caccia;

m) a rilasciare i certificati di abilitazione vena­toria;

n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di cac­cia;

o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'articolo 13, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 45.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRAS, Segretario:

Art. 13

Comitati provinciali faunistici

1. I Comitati provinciali faunistici di cui al comma 2 dell'articolo 12 assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività fauni­stico-venatoria.

2. In particolare:

a) formulano proposte in ordine alla pianifica­zione faunistico-venatoria provinciale;

b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopola­mento e di cattura nonché di zone pubbli­che e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;

c) formulano proposte in ordine all'immissio­ne di idonee specie selvatiche;

d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei compe­ten­ti organi provinciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRAS, Segretario:

Art. 14

Composizione del Comitato provinciale

fauni­stico

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella provincia;

e) da un responsabile dei servizi veterinari delle aziende USL della Provin­cia,

f) da due esperti in materia di fauna selvati­ca e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;

g) dai coordinatori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ricompresi nella Provincia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRAS, Segretario:

Art. 15

Istituzione del Comitato provinciale faunistico

1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.

2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

3. Le decisioni vengono adottate a mag­gioranza dei presenti.

4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regio­nale n. 27 del 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PIRAS, Segretario:

Art. 16

Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia

1. I Comitati direttivi degli ambiti territo­riali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'e­ser­cizio venatorio all'interno dell'A.T.C.

2. In particolare promuovono ed orga­niz­zano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e pro­grammano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata espe­rienza nella materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PIRAS, Segretario:

Art. 17

Composizione ed istituzione dei Co­mi­ta­ti diretti­vi degli ambiti territoriali di caccia.

1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è così composto:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconociute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;

d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per terri­to­rio, di cui uno in rappresentanza dei Comuni;

e) il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda-USL competente per territorio con funzioni consultive.

2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se L'A.T.C. si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'A.T.C..

3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnnovi del Consiglio provinciale.

4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenu­te per la partecipazione alle sedute.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PIRAS, Segretario:

Art. 18

Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.

1. All'atto dell'insediamento i compo­nen­ti il Comitato direttivo dell'A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da compo­nen­te del Comitato. In tal caso l'Amministrazio­ne provinciale competente provvede alla sostitu­zio­ne, acquisendo la designazione da parte dell'or­ganismo rappresentato in seno al Comita­to.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PIRAS, Segretario:

CAPO IV

Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 19

Piano faunistico-venatorio regionale - Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urba­nistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territo­rio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità ripro­duttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conse­guimento della densità ottimale ed alla sua con­servazione mediante la riqualificazione delle risorse ambien­tali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianifica­zione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singo­le specie selvatiche, lo stato faunistico e vegeta­zio­nale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territo­rio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PIRAS, Segretario:

Art. 20

Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Provin­ce i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione fauni­stico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Pro­vince nell'adempimento di cui al comma 2, tra­scor­so il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'am­bien­te, nomina un com­mis­sa­rio ad acta per la predi­spo­si­zione delle propo­ste di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle propo­ste delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è appro­vato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico venatorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

PIRAS, Segretario:

Art. 21

Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terre­no, delle colture e dell'attitudine ad ospita­re la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selva­tica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione fau­nistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'alle­vamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il pre­lievo venatorio programmato e commi­su­rato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale orga­nizzati in forma di azienda agricola singola, con­sortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvag­gina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di azien­de agri-turistico-venatorie;

c) l'indicazione della densità venatoria pro­grammata relativa ad ogni ambito territoria­le per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;

d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a co­pertura delle spese di gestione degli A.T.C.;

e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 87, relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione program­mata della caccia;

2) i risarcimenti da corrispondersi ai pro­prietari o conduttori dei fondi per i dan­ni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in partico­lare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

f) le priorità, i parametri ed i criteri di eroga­zione delle somme ripartite come alla pre­ce­dente lettera e) fra i diversi soggetti destina­tari delle provvidenze;

g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educa­zione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

PIRAS, Segretario:

Art. 22

Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territo­rio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini della presente legge per terri­to­rio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, indivi­duato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle azien­de faunistico-venatorie, delle aziende agri-turisti­co-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regiona­le.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

PIRAS, Segretario:

Art. 23

Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di prote­zio­ne fauni­sti­ca e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conser­vazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le carat­teristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ed immessa dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

PIRAS, Segretario:

Art. 24

Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 22 della presente legge, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

PIRAS, Segretario:

Art. 25

Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambien­te, sulla base delle proposte avanzate dai compe­tenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambien­te, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

PIRAS, Segretario:

Art. 26

Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regio­nale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubbli­cazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni succes­sivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comi­tato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

PIRAS, Segretario:

Art. 27

Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associa­zioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici del­l'Azienda delle foreste demaniali che è pertanto autorizzata ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.

3. Le zone tem­po­ranee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai Comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiun­ta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive dispo­ste dall'Assessorato regionale della difesa del­l'am­biente e approvato dallo stesso Assessorato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

PIRAS, Segretario:

Art. 28

Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali

1. I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli dema­niali non compresi in oasi permanenti di prote­zione faunistica e di cattura o in zone tempora­nee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia pro­grammata, purché non vietata da altre norme di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

PIRAS, Segretario:

Art. 29

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 39 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

PIRAS, Segretario:

Art. 30

Allevamenti

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nei caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

PIRAS, Segretario:

Art. 31

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autoriz­za l'istituzione di aziende faunisti­co-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venato­rie, ai fini di impresa agrico­la, a norma dell'arti­colo 16 della Legge 11 feb­braio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata alme­no sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricol­tura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'As­sesso­re regio­na­le della difesa del­l'am­bien­te, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

PIRAS, Segretario:

Art. 32

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adotti­no uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibe­razione della Giunta medesima, sentito il parere della Com­missione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusi­vamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'articolo 31 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

PIRAS, Segretario:

Art. 33

Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

PIRAS, Segretario:

Art. 34

Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regiona­le dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

PIRAS, Segretario:

Art. 35

Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

PIRAS, Segretario:

Art. 36

Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agri-turisti­co-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

PIRAS, Segretario:

Art. 37

Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nel­l'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 45.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

PIRAS, Segretario:

Art. 38

Addestramento e allenamento cani

1. Le Province, su richiesta di associa­zioni venatorie o cinofile riconosciute o di pro­duttori agricoli singoli o associati, previo assen­so scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istitu­zio­ne e regolano la gestione di campi per l'adde­stra­mento e l'allenamento dei cani in aree deli­mita­te.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle azien­de agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunisti­co-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano fauni­stico-venatorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

PIRAS, Segretario:

Art. 39

Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli A.T.C., dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunisti­co-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimita­ti, a cura degli organismi di gestione e dei sog­getti interes­sati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghez­za delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedi­menti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

PIRAS, Segretario:

TITOLO II

Esercizio dell'attività venatoria

CAPO I

Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti

Art. 40

Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 41.

2. E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selva­ti­ca appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 41.

PIRAS, Segretario:

Art. 41

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamen­te ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiuta­re, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della presente legge.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 42.

PIRAS, Segretario:

Art. 42

Requisiti per l'esercizio della caccia

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciot­te­simo anno di età, abbia conseguito l'abilitazio­ne all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'ar­ticolo 45 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venato­ria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della Legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rila­scia­ta almeno tre anni prima, che non abbia commes­so viola­zione alle norme di legge com­portanti la so­spensione e la revoca della licenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 43.

PIRAS, Segretario:

Art. 43

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambien­te per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeo­termi e di un laureato in agraria, com­pe­ten­ti nelle se­guen­ti mate­rie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubbli­ca­re e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 44.

PIRAS, Segretario:

Art. 44

Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione di cui all'articolo 43 è presieduta dal dirigente del settore provinciale o dell'ufficio provinciale competente in materia, o suo sostituto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 45.

PIRAS, Segretario:

Art. 45

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 46.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia com­porta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla prote­zione della fauna, per la loro annotazione nel­l'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 46.

PIRAS, Segretario:

Art. 46

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizza­zione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'eser­ci­zio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una copia della domanda in carta libera per l'As­ses­so­ra­to regionale della difesa dell'am­bien­te;

b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

c) copia autenticata delle polizze assicurative;

d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corren­te postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'arti­colo 87.

4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'As­ses­sorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'eser­ci­zio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazio­ne.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il caccia­to­re, nel corso di ogni giorna­ta di caccia effetti­va, ha l'obbligo di segnare in modo indele­bile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. E' fatto obbligo al titolare dell'auto­riz­zazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessora­to regionale della difesa dell'am­biente il foglio del libretto venatorio di cui al com­ma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbat­tuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'am­bien­te, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di compe­tenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 47.

PIRAS, Segretario:

Art. 47

Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività vena­to­ria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non resi­den­ti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del 1992.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 48.

PIRAS, Segretario:

CAPO II

Specie cacciabili e periodi di attività venato­ria

Art. 48

Specie di fauna selvatica cacciabile

1. Agli effetti della presente legge ed ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbatte­re soltanto esemplari di fauna selvatica apparte­nenti alle seguenti specie:

MAMMIFERI

Lepre sarda (Lepus capensis)

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Volpe (Vulpes vulpes)

Cinghiale (Sus scrofa)

UCCELLI

Stanziali

Pernice sarda (Alectoris barbara)

Migratori

Fischione (Anas penelope)

Canapiglia (Anas strepera)

Alzavola (Anas crecca)

Germano reale (Anas platyrhynchos)

Codone (Anas acuta)

Marzaiola (Anas querquedula)

Mestolone (Anas clypeata)

Moriglione (Aythya ferina)

Moretta (Aythya fuligula)

Quaglia (Coturnix coturnix)

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

Folaga (Fulica atra)

Pavoncella (Vanellus vanellus)

Beccaccino (Gallinago gallinago)

Beccaccia (Scolopax rusticola)

Colombaccio (Columba palumbus)

Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

Allodola (Alauda arvensis)

Merlo (Turdus merula)

Cesena (Turdus pilaris)

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

Tordo sassello (Turdus iliacus)

Passera mattugia (Passer montanus)

Passera oltremontana (Passer domesticus)

Storno (Sturnus vulgaris)

Porciglione (Rallus aquaticus)

Frullino (Lymnocryptes minimus)

Pittima reale (Limosa limosa)

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

2. E' vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non com­prese nell'elenco di cui al precedente comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 49.

PIRAS, Segretario:

Art. 49

Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all' articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:

a) Cinghiale (Sus scrofa)

dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

b) Colombaccio (Columba palumbus)

Beccaccia (Scolopax rusticola)

Beccaccino (Gallinago galli­nago)

Merlo (Turdus merula)

Tordo sassello (Turdus iliacus)

Tordo bottaccio (Turdus philome­los)

Cesena (Turdus pilaris)

Storno (Sturnus vulgaris)

Marzaiola (Anas cuercuedula)

Arzavola (Anas crecca)

Pavoncella (Vanellus vanellus)

dalla terza domenica di settembre fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

c) Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

dal primo giorno di settembre per un mas­simo di due giornate.

2. L'attività venatoria può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tra­mon­to. Al momento della emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario.

4. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 3.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:





PRESIDENTE. Per illustrare entrambi gli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Diana.

DIANA (Progr. Fed.). Senza ripetere quello che dicevo prima, voglio solo sottolineare che nella discussione generale è stata richiamata ancora una volta la competenza primaria della Regione sarda in materia di caccia. Io insisto nel ritenere che non sia in discussione la competenza della Regione sarda in materia di caccia, quanto, nel momento in cui noi allunghiamo il periodo oltre il 31 gennaio e prima della terza domenica di settembre, noi ricadiamo nella fattispecie di un reato di tipo penale sanzionato con l'arresto, perché questo reato è commesso non tanto in quanto esercizio di caccia, quanto un reato che viene commesso a carico della fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato, come dice l'articolo 1 della legge 157, e tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, e l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica. Quindi, essendo questo il parametro di riferimento, io ritengo essenziale riportare il periodo di caccia all'interno di questi limiti, diversamente il Consiglio regionale deve essere consapevole del fatto che questa legge ha una buona probabilità di essere impugnata presso la Corte costituzionale, bocciata, e noi dovremo ricominciare daccapo a ridiscutere l'intera legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Il relatore non accoglie i due emendamenti perché, come ho avuto modo di dire nella relazione, la Comunità europea nella direttiva citata non indica alcun termine per l'attività venatoria, stabilisce soltanto per l'attività della specie migratoria che non sono cacciabili nel periodo di rientro ai luoghi di nidificazione, tant'è che, in periodi diversi da quelli previsti a livello nazionale, in altre regioni d'Europa aderenti all'Ue si fa ugualmente attività venatoria, purché si riesca a dimostrare che non si fa l'attività venatoria nel periodo di rientro al luogo di nidificazione o nel periodo di nidificazione. Allora ho più volte detto, e lo dico anche al presentatore dell'emendamento, invitandolo a ritirarlo, che la tortora in Sardegna dalla terza domenica di settembre non c'è più, per cui non si può più cacciare un animale che non c'è. Per cui non si può più cacciare un animale che non c'è. Ecco perché si può fare soltanto o dal 1° settembre o dal mese di agosto, noi abbiamo eliminato agosto e spostato a settembre per due giornate. Così come gli uccelli migratori in Sardegna arrivano in ritardo rispetto ad altre parti d'Italia e ad altre parti d'Europa, ci sono a febbraio perché arrivano in ritardo; non sono in fase di rientro, sono in fase di arrivo e di presenza nel territorio, per cui se si elimina la possibilità di andare a febbraio con l'attività almeno per le migratorie si fa un ulteriore danno ai cacciatori sardi, e ripeto per l'ennesima volta che l'attività venatoria in Sardegna ha una pressione inferiore, perché si fanno meno giornate di caccia in quanto si va a caccia soltanto due giorni alla settimana, in giorni fissi, rispetto al territorio nazionale. Quindi io sono convinto che non ci sia contrasto; corriamo il pericolo che magari il Governo veramente possa sollevare ulteriori motivi di non accoglimento della legge, però abbiamo argomenti per sostenere anche di fronte eventualmente alla Corte costituzionale la legittimità dei sardi di andare a caccia a febbraio agli uccelli migratori, perché non è in contrasto con la direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr.S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'argomento meriti qualche riflessione. Il Governo sostiene che le date indicate nella legge che avevamo approvato contrastassero con la normativa comunitaria, però lo stesso Governo dice: "Nella relazione della Commissione consiliare competente si dice che non ci si è adeguati al limite massimo per l'esercizio venatorio al 31 gennaio, perché non conciliabile con la reale presenza della fauna migratoria nel territorio della regione Sardegna, ma di tale affermazione non è stata data alcuna dimostrazione.". Cioè lo stesso

Governo, mi sembra, nei motivi del rinvio stia sottolineando che, sì, la legge italiana prevede certi termini, ma non è escluso che la direttiva della Comunità europea possa correttamente applicarsi anche con altri termini, purché se ne dia adeguata dimostrazione. Ora, mi sembra che il punto debole è che dell'adeguata dimostrazione non è stata data dimostrazione nella relazione, ma d'altra parte non mi sembra neppure lo strumento idoneo. Io chiedo però se l'Assessorato - purtroppo manca l'Assessore -abbia predisposto un dossier sulla selvaggina in Sardegna che possa essere prodotto nelle sedi competenti cioè eventuali giudizi davanti alla Corte Costituzionale o anche eventuale giudizio che possa essere sollevato in via incidentale davanti all'Alta Corte di giustizia della Comunità europea, perché credo che questa documentazione sia assolutamente essenziale, quindi io sarei del parere di respingere gli emendamenti e di approvare il testo come approvato in Commissione e anzi mi associo alle critiche rivolte dal consigliere Amadu, però ritengo che questo strumento vada affrontato velocemente perché è chiaramente uno strumento. C'è nelle argomentazioni della relazione di minoranza del consigliere Diana un elemento che credo meriti considerazione, cioè il fatto che la "157" a quei termini colleghi una sanzione penale, bene qua siamo al problema, che ho più volte sollevato in quest'Aula trovando spesso orecchie sorde, sulla legislazione penale e i rapporti con la legislazione regionale, siamo al solito problema di avere una legislazione penale che è slegata dai poteri legislativi della Regione, per cui noi in effetti ci troviamo con una legislazione penale in materia di caccia che in questo caso non sarebbe minimamente adeguata a quella che è la volontà del legislatore regionale nella stessa materia. La "157" ci consente di applicare o la normativa statale penale, o comunque di richiamarla nella normativa regionale; da come abbiamo approvato il testo della legge, non è stato fatto né l'uno né l'altro. Credo che non sia richiamabile quella nazionale perché il richiamo contenuto all'articolo 18 della legge numero 157 chiaramente sarebbe incongruente con la legge che stiamo andando ad approvare ovviamente se venissero respinti gli emendamenti. Non abbiamo fatto richiamo evidentemente ritenendo che non ve ne fosse bisogno di sanzione penale essendo prevista in questo caso sanzione amministrativa molto pesante e comunque il ritiro perpetuo della licenza di caccia. Per cui in effetti non credo che si debba argomentare, come ha argomentato il consigliere Diana, che perché c'è la sanzione penale diventa un vincolo all'attività legislativa regionale, è semmai l'attività legislativa regionale che non trova riscontro in una normativa penale diversa che tutela norme diverse e sostanziali, diverse da quelle che la Regione nella sua potestà primaria intende applicare. Per cui non mi sembra che questo richiamo alla normativa penale dimostri alcunché, mi sembra molto più rilevante la dimostrazione della correttezza della Regione nell'applicare le direttive comunitarie, io non sono cacciatore, non conosco per esperienza, ma siccome non sono cacciatori neppure i giudici della Corte Costituzionale o i giudici della Corte di Giustizia della Comunità europea, farebbe bene la Regione a documentarsi, scientificamente e analiticamente con uno studio che valga la pena di essere esibito davanti a queste supreme Corti, in modo adeguato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, sarò brevissimo per esprimere il mio parere sugli emendamenti, chiaramente gli emendamenti sono dal sottoscritto e dal Gruppo che rappresento respinti per le motivazioni che ha portato anche lo stesso relatore della Commissione in quanto, ho tolto il collega Gavino Diana, diciamo è una legge della Commissione, ma soprattutto per esprimere un parere sul modo con cui ha argomentato il collega Diana la sua posizione arrivando a una forma di terrorismo psicologico alquanto riprovevole. Faccio una semplice riflessione, se finalmente il Governo ci riconosce questa legge, questo diventa un fatto prima di tutto per l'autonomia nostra e una volta riconosciuta la nostra legge dal Governo stesso, nel momento che ce la riconosce o il Governo o in ultima analisi la Corte Costituzionale, gli aspetti penali automaticamente vengono a decadere, perché non può a un certo punto un Governo riconoscere una legge o la Corte Costituzionale e andare in contrasto con gli altri aspetti penali, è chiaro che gli aspetti penali riguardano una legislazione quadro, ma non riguardano la legislazione di una Regione a statuto speciale che probabilmente grazie alla legge della caccia riacquista una propria dignità autonomistica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento numero 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

PIRAS, Segretario:

Art. 50

Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comi­ta­to regio­na­le fauni­stico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venato­rio annua­le.

2. Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comi­tati direttivi degli A.T.C., inviano all'Assessora­to regionale della difesa dell'ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calen­dario venatorio annuale.

3. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:

a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 49, nei comprensori faunistico-venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordi­namento dei piani faunistico-venatori pro­vinciali;

b) il prelievo massimo, giornaliero e stagiona­le, delle specie cacciabili;

c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

PIRAS, Segretario:

Art. 51

Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, qualora ricorra la neces­sità di proteggere la fauna selvati­ca, per soprav­venute particolari condizioni sta­gionali e climati­che, o per malattie o altre cala­mi­tà, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato regionale faunistico e le Province interessate, può vietare l'eser­ci­zio del­l'at­tività venatoria nelle località di notevo­le interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela del­l'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto perma­nente, tali zone sono costituite in oasi permanen­ti di prote­zione fauni­stica e di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

PIRAS, Segretario:

CAPO III

Organizzazione gestionale della caccia pro­grammata

Art. 52

Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.)

1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli am­bi­ti territoriali di caccia programmata (A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.

2. Nell'individuazione dell'A.T.C. il piano faunistico-venatorio regiona­le dovrà fare riferimento:

a) ai confini naturali ed alle opere rilevanti;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.

3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant'Antioco e San Pietro, che vengono immediatamente istituite in A.T.C. all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali di caccia possono estendersi in territori di più province.

5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 12, contiene anche la proposta di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.

6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub-provinciale ha carattere sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prima della revisione del piano faunistico regionale.

7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

PIRAS, Segretario:

Art. 53

Gestione dell'A.T.C.

1. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è gestito dal Comitato diret­tivo di cui all'articolo 17.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:

a) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico-amministrativa degli A.T.C.;

b) l'espletamento delle funzioni amministrati­ve, contabili e finanziarie;

c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all'at­tuazione del programma faunistico-venato­rio annuale;

d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.

4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato diretti­vo del­l'A.T.C., entro 15 giorni dall'ema­na­zione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:

a) la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stan­ziali cacciabili;

b) la modifica del numero delle giornate setti­ma­na­li e degli orari;

c) la modifica del carniere giornaliero e sta­gio­na­le relativamente alla fauna stanziale;

d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l'esercizio della caccia.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. dà comunica­zione delle proposte all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ­per la loro appro­va­zio­ne. Le limita­zioni pro­grammate sono comunicate al Comitato regionale faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

PIRAS, Segretario:

Art. 54

Gestione finanziaria dell'A.T.C.

1. Con il piano faunistico-venatorio regionale la Regione indica l'importo massimo e minimo della quota annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di partecipazio­ne dovuta dai cacciatori non appartenenti al­l'A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle gior­nate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.

2. Le quote di partecipazione sono introi­tate dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ed impie­gate per l'attuazione degli interventi pro­gramma­ti.

3. Le altre entrate dell'A.T.C. sono costituite:

a) dalla quota delle tasse di concessione regio­nale per i contributi da erogarsi ai proprie­ta­ri ed ai conduttori di fondi rustici per l'in­clusione negli ambiti territoriali di caccia;

b) dalla quota delle tasse di concessione regio­nale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria.

4. Ogni Comitato direttivo dell'A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribui­ti dalla presente legge e delle disponibilità di bilan­cio.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicem­bre dell'anno precedente quello cui si riferisce e prov­vede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio dei reviso­ri dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 feb­braio di ogni anno, il rendiconto tecnico-finan­zia­rio relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

PIRAS, Segretario:

Art. 55

Accesso all'A.T.C.

1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di caccia prescelto per l'eser­cizio dell'at­tività venatoria nei confronti della fauna stanzia­le e stanziale nobile. Per gli stessi fini può avere acces­so ad altri ambi­ti, nei limiti di densità venatoria, stabili­ti dal piano faunistico-venatorio regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C..

3. L'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il cacciatore non fa pervenire ri­chiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

4. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al limite di disponibilità indicato nel piano faunistico-venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite all'articolo 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni successivi, le deci­sioni assunte all'interessato ed al­l'As­sessorato regionale della difesa dell'ambien­te.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. provvede all'iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.

6. La Regione trasmette ad ogni Comita­to direttivo degli A.T.C. ed alle province l'elen­co aggiornato dei cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.

7. Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di opzione, il cacciatore può presen­tare ricorso alla Regione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti sostitutivi in caso di irrego­larità o di abusi nel riconoscimento del diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

PIRAS, Segretario:

Art. 56

Ammissione all'A.T.C.

1. Il cacciatore partecipa di diritto al­l'A.T.C. comprendente il Comune in cui ha la residenza anagrafica o risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione per almeno due anni in una associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del comprensorio faunistico omogeneo ai sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a partecipare all'A.T.C. ricomprendente, anche in parte, la zona autoge­sti­ta.

3. Gli ulteriori posti che risultano dispo­nibili, dopo aver accolto le scelte compiute dagli aventi diritto di cui ai commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti secondo le seguenti priori­tà:

a) residenti nella Provincia ove ha sede l'A.T.C.;

b) residenti nelle altre Province della Regione;

c) residenti in altre Regioni.

4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto delle priorità indicate nei precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori superiori alla densità venatoria indicata dal piano faunistico-venatorio regionale, quando siano accertate modificazioni positive della popolazio­ne faunistica o si sia manifestata l'esigenza di prov­vedere a specifici prelievi a tutela delle produzio­ni agricole.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i criteri sull'ordine di precedenza di cui bisogna tener conto ai fini dell'assegnazione dei cacciatori agli A.T.C. prescelti, avuto riguardo alle priorità individuate ai precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

PIRAS, Segretario:

Art. 57

Partecipazione all'A.T.C.

1. I cacciatori ammessi all'A.T.C. parte­cipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota annuale di cui all'ar­ti­colo 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo dell'A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell'A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.

3. Nell'A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica, parteci­pando alle attività programmate;

b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

c) rispettare le limitazioni dell'esercizio vena­torio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato direttivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

PIRAS, Segretario:

CAPO IV

Tutela delle produzioni agricole e zootecni­che

Art. 58

Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che inten­da vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del piano fauni­sti­co-venatorio regionale e, per gli anni successi­vi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevi­mento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato e al­l'A.T.C. competente per territorio, motivando la decisione assunta. L'Assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali ed ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'appo­si­zione di tabelle, esenti da tasse, a cura del pro­prietario o conduttore del fondo, le quali delimi­tano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 22, comma 1.

4. Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi, come individuati alla lettera s) dell'artico­lo 61, sono tenuti a notificare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Pro­vin­cia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con ade­guate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione pro­grammata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, eserci­ta­re l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programma­ta della caccia è dovuto, dai Comitati direttivi degli A.T.C., un contributo le cui modalità di eroga­zione sono disciplinate dal regolamento di attua­zione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri indivi­duati dal piano faunistico-venatorio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

PIRAS, Segretario:

Art. 59

Risarcimento danni

1. I danni arrecati alla produzione agrico­la e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni colti­va­ti e a pascolo, dalla fauna selvatica, in partico­lare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi se­guenti, ove non già coperti da polizze assicurati­ve o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggi­na a scopo di studio e ripopolamento.

3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarci­mento dei danni provocati nei centri privati di riprodu­zione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'eroga­zione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

PIRAS, Segretario:

TITOLO III

Divieti, vigilanza e sanzioni

CAPO I

Divieti

Art. 60

Divieto di uccellagione

1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

PIRAS, Segretario:

Art. 61

Divieti

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e ar­che­ologici e nei terreni adibiti ad attività sporti­ve;

b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;

c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattu­ra, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia ri­chiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabel­le recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMEN­TO.... - DIVIETO DI CACCIA";

f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comu­nicazione ferroviaria e da strade carrozzabi­li, eccettuate le strade poderali e interpode­rali;

g) sparare da distanza inferiore a centocin­quan­ta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corri­spondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stab­bi, stazzi, recinti ed altre aree deli­mitate destinate al ricovero e all'alimenta­zione del bestiame nel periodo di utilizza­zione agro-silvo-pastorale;

h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività vena­toria, ovvero a bordo di veicoli di qualun­que genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custo­dia;

i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, sca­fandri o tute impermeabili da sommozzato­re negli specchi o corsi d'acqua;

l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;

m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;

n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

q) detenere o commerciare esemplari di mam­miferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;

r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai coni­gli selvatici col sistema della battuta;

s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiu­su­ra, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghez­za di almeno 3 metri; in detti fondi la cattu­ra della fauna selvatica può essere effet­tuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di sel­vaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'o­ra prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'arti­colo 6 della presente legge;

u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone tempo­ranee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezio­ne faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigi­lanza;

v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;

z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elet­tromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, taglio­le, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria com­pressa e a gas;

cc) l'uso di armi munite di silenziatore;

dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;

ee) l'uso del furetto;

ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazio­ni per fini scientifici autorizzate dall'Asses­so­ra­to regionale della difesa dell'ambiente;

hh) rimuovere, danneggiare o comunque rende­re inidonee al loro fine le tabelle legitti­man­ti apposte ai sensi della presente legge a speci­fici ambiti territoriali, ferma restan­do l'ap­plicazione dell'articolo 635 del codice pena­le;

ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;

ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

PIRAS, Segretario:

Art. 62

Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

PIRAS, Segretario:

Art. 63

Immissione di fauna selvatica estranea

1. E' sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizza­zione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

PIRAS, Segretario:

Art. 64

Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osser­va­tori ornitologici e alle istituzioni similari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

PIRAS, Segretario:

Art. 65

Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professio­ne, sia a fini amatoriali, devono essere in pos­sesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Pro­vincia com­petente per territorio.

2. E' sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in perio­di di chiusura della caccia, se non dietro specifi­ca autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si provvede a disciplinare l'attivi­tà di tassidermia e di imbalsamazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

PIRAS, Segretario:

Art. 66

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta

1. E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in com­mercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. E' vietata l'esportazione dalla Sarde­gna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al nume­ro massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'a­zienda agri-turistico-venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 67.

PIRAS, Segretario:

Art. 67

Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. E' sempre vietato a chiunque acqui­sta­re, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assesso­rato regionale della difesa dell'am­biente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 68.

PIRAS, Segretario:

Art. 68

Divieto di caccia vagante nei terreni in attuali­tà di coltivazione

1. E' vietata a chiunque la caccia vagan­te in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di colti­vazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni florea­li e gli orti, le colture erbacee dal momen­to della semina fino al raccolto principale, i prati artificia­li dalla ripresa della vegetazione al termi­ne del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impian­ti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilan­za sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accerta­mento relativo all'infrazione e al danno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 69.

PIRAS, Segretario:

Art. 69

Divieto di caccia in valle da pesca

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il posses­sore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'arti­colo 39 della presente legge. Tali tabelle debbo­no portare la scritta "VALLE DA PESCA - DI­VIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 70.

PIRAS, Segretario:

Art. 70

Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 29 e 30, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. E' considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 71.

PIRAS, Segretario:

Art. 71

Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'ar­ticolo 38, nel periodo di divieto dell'attività vena­toria, devono essere autorizzati dall'A.T.C. competente per territorio.

2. Per l'addestramento dei cani l'A.T.C. indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non sog­get­ti a vincoli venatori in base alla presente legge, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 72.

PIRAS, Segretario:

CAPO II

Attività di vigilanza

Art. 72

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barra­celli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende fauni­stico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della Legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:

a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

c) un rappresentate delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative.

d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 22 del 1987 (cap. 02102).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 73.

PIRAS, Segretario:

Art. 73

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicita­mente disposto dalla presente legge, sono disci­plinati dall'articolo 28 della Legge n. 157 del 1992.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex articolo 30 della Legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria proce­dono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da articolo 74, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente.Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della Legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvati­ca, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la conse­gnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venato­ria, il quale, nel caso di fauna viva provve­de a liberarla in locali­tà adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo am­biente naturale; in caso di fauna viva seque­strata in campagna, e che risulti liberabile, la libera­zione è effettuata sul posto dagli agenti accerta­tori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provve­de alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infra­zione, ove si accerti successiva­mente che non sussiste; se, al contrario, l'illeci­to sussiste, l'importo relativo deve essere versa­to su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esem­plari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari seque­strati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 74.

PIRAS, Segretario:

CAPO III

Sanzioni

Art. 74

Sanzioni

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 se trattatasi di specie migratoria e da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di lire 50.000 a capo per la specie migratoria, di lire 500.000 a capo per la specie stanziale e di lire 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992.

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 39, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 75.

PIRAS, Segretario:

Art. 75

Tabellazione irregolare

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 76.

PIRAS, Segretario:

Art. 76

Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 77.

PIRAS, Segretario:

Art. 77

Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Capo importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamen­to delle sanzioni stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 78.

PIRAS, Segretario:

Art. 78

Inasprimento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dal com­ma 1 dell'articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, se le infra­zio­ni sono com­mes­se da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legitti­mati ad esercitare la vigi­lanza venato­ria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 79.

PIRAS, Segretario:

TITOLO IV

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art.79

Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono sog­get­ti a tassa di concessione regionale, da corri­spon­dersi con le modalità di cui all'arti­colo 80 e nelle misure indicate nell'articolo 87:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio vena­torio, di cui all'articolo 43;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venato­rio, di cui all'articolo 45;

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'arti­co­lo 31;

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinno­vo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui al­l'ar­ticolo 31;

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinno­vo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'ar­ticolo 29;

f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 30, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venato­rio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclu­si nel piano faunistico-venatorio regio­nale ai fini della gestione program­mata della caccia;

b) ai risarcimenti da corrispondersi ai pro­prie­ta­ri o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arre­cati alla produzio­ne agricola e zootecni­ca, ivi comprese le produ­zioni ittiche e alle opere approntate sui terre­ni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'atti­vità venatoria;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle Provin­ce per i piani di miglioramento ambien­tale tesi a favorire la riproduzione natu­rale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 80.

PIRAS, Segretario:

Art. 80

Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrispo­sta entro e non oltre il momento della con­segna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvi­mento del pagamen­to della prima tassa annuale dovuta per l'eserci­zio venato­rio.

2. La tassa per l'esercizio venatorio, per gli anni successivi al primo, deve essere corri­sposta entro il 31 maggio di ogni anno.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-vena­torie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 81.

PIRAS, Segretario:

Art. 81

Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda eserci­tare la caccia, la si intenda esercitare esclu­sivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'A.T.C..

2. La tassa di abilitazione all'eserci­zio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 82.

PIRAS, Segretario:

Art. 82

Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regiona­li, di cui alla presente legge, si corrispon­dono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Re­gione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 83.

PIRAS, Segretario:

Art. 83

Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposi­zioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 84.

PIRAS, Segretario:

Art. 84

Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di conces­sione regio­nale, non costituiscono titolo valido per l'eserci­zio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corri­sposte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 85.

PIRAS, Segretario:

Art. 85

Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessa­rio un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver otte­nuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000, oltre al paga­mento delle tasse dovu­te, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incor­re:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termi­ne di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'in­frazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dal­l'Assessorato regionale della difesa del­l'ambien­te per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regio­nale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successi­ve modifica­zioni, intendendosi sostituita la Regione all'era­rio agli effetti di detta legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 86.

PIRAS, Segretario:

Art. 86

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'ar­ticolo 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governati­ve, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiu­ti in sede, dai funziona­ri o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regio­nale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'in­teressato il verbale di accerta­mento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecunia­ria, oltre all'am­montare della tassa, entro il termine di 15 giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzio­ni.

3. Il pagamento estingue l'obbliga­zione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presenta­te accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal pre­sente articolo si osservano le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 87.

PIRAS, Segretario:

Art. 87

Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relati­ve agli atti specificati all'articolo 79, sono così determi­nati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio

- tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio

- tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni

c) istituzione, esercizio e rinnovo di azien­de faunistico-venatorie

- tassa di istituzione

lire 500.000

- tassa di esercizio annuale

per ha lire 2.000

- tassa di rinnovo

lire 500.000

d) istituzione, esercizio e rinnovo di azien­de agri-turistico-venatorie

- tassa di istituzione

lire 300.000

- tassa di esercizio annuale

per ha lire 2.000

- tassa di rinnovo

lire 300.000

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selva­tica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali

- tassa di istituzione

lire 600.000

- tassa di rinnovo

lire 600.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 88.

PIRAS, Segretario:

Art. 88

Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore gene­rale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presen­te titolo.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infra­zioni alle norme del presente titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 89.

PIRAS, Segretario:

Art. 89

Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente Titolo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al­l'As­sessorato regionale della difesa dell'am­biente la restituzione delle tasse erronea­mente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto del­l'atto sottopo­sto a tassa, alla data di comuni­cazione del rifiuto stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 90.

PIRAS, Segretario:

TITOLO V

Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge -

Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 90

Strumenti per la formazione del piano

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Am­ministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposi­zione del piano faunistico-vena­torio regiona­le e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il mi­glio­ramento delle tecniche di allevamento e di am­bientamento della fauna selvatica auto­ctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regio­nale faunistico-venatorio e l'ap­profondi­mento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e del­l'uo­mo e le migra­zioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'am­biente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, carto­grafia, sistemi informatici, strumentazione tecni­ca, appa­recchiature e documentazione scientifi­che.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con Università, enti, istituti specia­lizzati ed associazioni profes­sionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 91.

PIRAS, Segretario:

Art. 91

Programmi educativi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'am­biente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didatti­co.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 92.

PIRAS, Segretario:

Art. 92

Corsi e borse di studio

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle Ammi­nistrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avva­len­dosi anche di università, istituti ed enti spe­cia­liz­zati.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'isti­tuzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di prepa­razione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 93.

PIRAS, Segretario:

Art. 93

Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istitui­te con atto pubblico, possono richiede­re di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciu­te con decreto del Presidente della Giunta regio­nale, previa deliberazione della Giunta medesi­ma, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i se­guenti requisiti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative, formati­ve o tecnico-venatorie;

b) posseggano un'efficiente e stabile orga­nizza­zione a carattere regionale;

c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilascia­te nella Regione;

d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 94.

PIRAS, Segretario:

Art. 94

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concede­re contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le moda­lità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 95.

PIRAS, Segretario:

Art. 95

Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza am­bientale della Regione collabora all'at­tuazio­ne della presente legge, oltre che nell'ambito del­l'at­tività di sorveglianza, anche per il control­lo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del perso­nale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la forma­zione in materia faunistica con particolare riferi­mento all'attività di collaborazione a pro­grammi concer­nenti, tra gli altri, la valuta­zione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzio­ne degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 96.

PIRAS, Segretario:

TITOLO VI

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 96

Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.

2. Fino all'attivazione degli istituti previ­sti nel piano regionale faunistico-vena­torio e nei termini in esso indicati, conti­nuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamen­te all'esercizio dell'atti­vità di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicu­razioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venato­ria e il versamento del contri­buto regiona­le di cui all'articolo 22 della stessa legge.

3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978.

4. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 97.

PIRAS, Segretario:

Art. 97

Limitazioni nelle zone autogestite

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territo­riali definiti, come previsto nel piano fau­nistico-vena­torio regionale, i soci apparte­nenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le moda­lità previste nel calendario venatorio.

2. I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbli­gati a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'am­biente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'Asses­sore regionale della difesa dell'ambiente autoriz­za la trasformazione delle zone autogesti­te, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venato­rie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presen­te legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 98.

PIRAS, Segretario:

Art. 98

Sospensione delle nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 99.

PIRAS, Segretario:

Art. 99

Proroga dei Comitati provinciali della caccia

1. I Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continua­no a svolgere le proprie funzioni fino all'istitu­zione dei Comitati provinciali faunistici e delle Com­missioni per l'abilita­zione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge.

2. Esauriti i compiti di cui al comma 1, il personale dell'Amministra­zione regio­nale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegna­to in posizio­ne di distac­co alle rispettive Province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'at­tività di pro­gram­ma­zio­ne e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le Ammi­nistra­zioni provin­ciali non provvede­ran­no con proprio personale allo svolgi­mento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

3. Il distacco è disposto con provve­di­mento dell'Assessore regionale degli affari gene­ra­li, personale e riforma della Regione, su propo­sta dell'Assessore regio­nale della difesa dell'am­biente. La spesa per il perso­nale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 è a carico dell'Am­mi­nistrazione regiona­le.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero quattro. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:


PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARROCU (Progr. Fed.).Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero quattro. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 100.

PIRAS, Segretario:

Art. 100

Proroga del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico, istituito ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, continua ad operare sino all'inse­diamento del nuovo Comitato con le attribu­zioni previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 101.

PIRAS, Segretario:

Art. 101

Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico già in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 102.

PIRAS, Segretario:

Art. 102

Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978

1. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 93 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 103.

PIRAS, Segretario:

Art. 103

Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selva­ti­ca

1. Nei confronti di coloro che deten­gono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'As­sessorato regionale della difesa dell'ambien­te, previa istruttoria dei com­petenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 104.

PIRAS, Segretario:

Art. 104

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, che viene adottato contestual­mente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:

a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valuta­zione di compatibilità ambientale nelle zone partico­larmente protette e disciplina del relativo procedimento;

b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoria­le;

c) l'esercizio venatorio nei fondi con pre­senza di bestiame allo stato brado.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 105.

PIRAS, Segretario:

Art. 105

Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Chiunque detenga alla data di entrata in vigore della presente legge trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisio­ne, è tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 74.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 106.

PIRAS, Segretario:

Art. 106

Norma finanziaria

1. Gli oneri deri­vanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 7.100.000.000 annui e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio pluriennale 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 11604 - (Nuova Istituzione) - 1.1.6.

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79 della presente legge)

1996 lire ------

1997 lire 5.000.000.000

1998 lire 5.000.000.000

Cap. 35009 - (Denominazione variata) -

Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma 3, Legge 1° marzo 1975, n. 47)

Cap. 35009/01 - (Nuova Istituzione) -3.5.0

Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sar­degna

1996 lire -------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 35009/02 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0.

Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 73, comma 4, della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

In diminuzione

Cap. 35003 -

Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

1996 lire -------

1997 lire 1.500.000.000

1998 lire 1.500.000.000

soppresso

SPESA

In diminuzione

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05100 -

Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, e art. 13 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire -------

1997 lire 300.000.000

1998 lire 300.000.000

Cap. 05101 -

Spese per il funzionamento e per l'attuazio­ne dei programmi dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 53, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

1996 lire ------

1997 lire 2.500.000.000

1998 lire 2.500.000.000

Cap. 05104 -

Spese per il funzionamento e per l'assolvi­mento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunisti­ci (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 14 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire -------

1997 lire 600.000.000

1998 lire 600.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERA­LI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 set­tembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 feb­braio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novem­bre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n.26) (spesa obbligatoria)

1996 lire -------

1997 lire 105.000.000

1998 lire 105.000.000

Cap. 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

1996 lire ------

1997 lire 15.000.000

1998 lire 15.000.000

Cap. 02093 -

Spese per la qualificazione, l'aggiornamen­to, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Ammini­strazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualifi­ca­zione, di aggiornamento, di specializza­zione e di formazione professionale da parte del perso­nale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39 L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 92, comma 1, della presente legge); nonché da parte del perso­nale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regio­nali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

1996 lire ------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasfer­ta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai compo­nenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Ammini­stra­zio­ne regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giu­gno 1987, n. 27)

1996 lire -------

1997 lire 40.000.000

1998 lire 40.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05102 - (Denominazione variata) -

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootec­niche (art. 59 della presente legge)

Cap. 05105 - (Denominazione variata) -

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale rico­nosciu­te per le attività di vigilanza, organiz­zative, educati­ve prati­cate in Sardegna (art. 94 della presente legge)

Cap. 05107 - (Nuova Istituzione) -

2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)

Interventi per la gestione delle oasi perma­nenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazio­ne di nuovi biotopi - Spese per le funzioni attribuite all'Istituto regionale per la fauna selvatica (artt. 4, 9 e 27 della pre­sente legge)

1996 lire --------

1997 lire 1.410.000.000

1998 lire 1.410.000.000

Cap. 05107/01 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.5.3.2.10.14 - (06.04)

Finanziamenti alle Province per lo svolgi­mento dei compiti di pianificazione, di tutela ambienta­le, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia; per il funziona­mento dei Comitati pro­vinciali faunistici e per il funzionamento delle commissio­ni per l'abilitazione venatoria (artt. 12, 15, 20 e 43 della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 1.700.000.000

1998 lire 1.700.000.000

Cap. 05107/02 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.6.2.2.10.14 - (06-04)

Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (artt. 58, comma 6, e 59 della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 2.200.000.000

1998 lire 2.200.000.000

Cap. 05107/03 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.8.3.1.01.01 - (01.05)

Restituzione di somme riscosse per la vendi­ta di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 73, comma 4, della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 50.000.000

1998 lire 50.000.000

Cap. 05107/04 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.8.2.1.01.01 - (01.05)

Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 81, comma 2, e 89 della pre­sente legge) (spesa d'ordine)

1996 lire -------

1997 lire 30.000.000

1998 lire 30.000.000

Cap. 05107/05 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.4.2.2.10.14 - (06.04)

Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamen­ti; per le inda­gini, lo studio e le ricerche concernenti la biolo­gia della fauna selvatica (art. 90, comma 3 della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/06 - (Nuova Istituzione) -

2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)

Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnico-scientifico al fine della predisposi­zione del piano

faunistico-venatorio regiona­le e dei suoi aggiornamenti (art. 90, comma 2, della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/07 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04)

Spese per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 90, comma 1, della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 50.000.000

1998 lire 50.000.000

Cap. 05107/08 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.4.1.2.10.14 - (06.04)

Spese per la realizzazione di programmi educati­vi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale (art. 91 della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/09 -

(Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.10.14 - (06.04) - Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna selvatica (art. 92, comma 2, della presente legge)

1996 lire ------

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/10 -

(Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.10.14 (06.04) - Contributi a favore dei proprietari o conduttori per l'inclusione di terreni privati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura (art. 25 della presente legge)

1996 lire -------

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire 1.000.000.000

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'e­lenco n. 3 allegato alla stessa legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 107.

PIRAS, Segretario:

Art. 107

Norma finanziaria

1. Gli oneri deri­vanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 5.100.000.000 per l'anno 1996, in lire 7.100.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio regionale per l'anno 1996 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni succesivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 11604 - (Nuova Istituzione) - 1.1.6.

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79 della presente legge)

1996 lire 5.000.000.000

1997 lire 5.000.000.000

1998 lire 5.000.000.000

Cap. 35009 - (Denominazione variata) -

Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11, comma 3, Legge 1° marzo 1975, n. 47)

Cap. 35009/01 - (Nuova Istituzione) -3.5.0

Versamenti di somme riscosse per sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sar­degna

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 35009/02 - (Nuova Istituzione) - 3.5.0.

Proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata (art. 73, comma 4, della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

In diminuzione

Cap. 35003 -

Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

1996 lire 1.500.000.000

1997 lire 1.500.000.000

1998 lire 1.500.000.000

soppresso

SPESA

In diminuzione

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05100 -

Contributi ai comitati provinciali della caccia (art. 75, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, e art. 13 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire 300.000.000

1997 lire 300.000.000

1998 lire 300.000.000

Cap. 05101 -

Spese per il funzionamento e per l'attuazio­ne dei programmi dell'Ufficio regionale della fauna (artt. 12 e 13, L.R. 28 aprile 1978, n. 32, art. 54, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 70, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 83, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 119, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 132, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 53, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

1996 lire 500.000.000

1997 lire 2.500.000.000

1998 lire 2.500.000.000

Cap. 05104 -

Spese per il funzionamento e per l'assolvi­mento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunisti­ci (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 14 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire 600.000.000

1997 lire 600.000.000

1998 lire 600.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERA­LI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 set­tembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 feb­braio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novem­bre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n.26) (spesa obbligatoria)

1996 lire 105.000.000

1997 lire 105.000.000

1998 lire 105.000.000

Cap. 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

1996 lire 15.000.000

1997 lire 15.000.000

1998 lire 15.000.000

Cap. 02093 -

Spese per la qualificazione, l'aggiornamen­to, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Ammini­strazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualifi­ca­zione, di aggiornamento, di specializza­zione e di formazione professionale da parte del perso­nale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39 L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e art. 92, comma 1, della presente legge); nonché da parte del perso­nale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regio­nali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasfer­ta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai compo­nenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Ammini­stra­zio­ne regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giu­gno 1987, n. 27)

1996 lire 40.000.000

1997 lire 40.000.000

1998 lire 40.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05102 - (Denominazione variata) -

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootec­niche (art. 59 della presente legge)

Cap. 05105 - (Denominazione variata) -

Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale rico­nosciu­te per le attività di vigilanza, organiz­zative, educati­ve prati­cate in Sardegna (art. 94 della presente legge)

Cap. 05107 - (Nuova Istituzione) -

2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)

Interventi per la gestione delle oasi perma­nenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla creazio­ne di nuovi biotopi - Spese per le funzioni attribuite all'Istituto regionale per la fauna selvatica (artt. 4, 9 e 27 della pre­sente legge)

1996 lire 900.000.000

1997 lire 1.410.000.000

1998 lire 1.410.000.000

Cap. 05107/01 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.5.3.2.10.14 - (06.04)

Finanziamenti alle Province per lo svolgi­mento dei compiti di pianificazione, di tutela ambienta­le, di tutela della fauna e sull'esercizio della caccia; per il funziona­mento dei Comitati pro­vinciali faunistici e per il funzionamento delle commissio­ni per l'abilitazione venatoria (artt. 12, 15, 20 e 43 della presente legge)

1996 lire 1.000.000.000

1997 lire 1.700.000.000

1998 lire 1.700.000.000

Cap. 05107/02 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.6.2.2.10.14 - (06-04)

Finanziamenti ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (artt. 58, comma 6, e 59 della presente legge)

1996 lire 1.710.000.000

1997 lire 2.200.000.000

1998 lire 2.200.000.000

Cap. 05107/03 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.8.3.1.01.01 - (01.05)

Restituzione di somme riscosse per la vendi­ta di fauna selvatica morta sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione (art. 73, comma 4, della presente legge)

1996 lire 50.000.000

1997 lire 50.000.000

1998 lire 50.000.000

Cap. 05107/04 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.8.2.1.01.01 - (01.05)

Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle concessioni regionali in materia di caccia (artt. 81, comma 2, e 89 della pre­sente legge) (spesa d'ordine)

1996 lire 30.000.000

1997 lire 30.000.000

1998 lire 30.000.000

Cap. 05107/05 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.4.2.2.10.14 - (06.04)

Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamen­ti; per le inda­gini, lo studio e le ricerche concernenti la biolo­gia della fauna selvatica (art. 90, comma 3 della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/06 - (Nuova Istituzione) -

2.1.2.1.0.3.10.14 - (06.04)

Spese per l'acquisto di materiale informatico e tecnico-scientifico al fine della predisposi­zione del piano faunistico-venatorio regiona­le e dei suoi aggiornamenti (art. 90, comma 2, della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/07 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.6.2.2.10.14 (06.04)

Spese per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti (art. 90, comma 1, della presente legge)

1996 lire 50.000.000

1997 lire 50.000.000

1998 lire 50.000.000

Cap. 05107/08 - (Nuova Istituzione) -

2.1.1.4.1.2.10.14 - (06.04)

Spese per la realizzazione di programmi educati­vi sui problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale (art. 91 della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/09 -

(Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.10.14 - (06.04) - Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna selvatica (art. 92, comma 2, della presente legge)

1996 lire 100.000.000

1997 lire 100.000.000

1998 lire 100.000.000

Cap. 05107/10 -

(Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.10.14 (06.04) - Contributi a favore dei proprietari o conduttori per l'inclusione di terreni privati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura (art. 25 della presente legge)

1996 lire 700.000.000

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire 1.000.000.000

3. Il capitolo 05107/04 è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio, il capitolo 05107/03 è iscritto nell'e­lenco n. 3 allegato alla stessa legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 3. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:


PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Si tratta di un aggiustamento tecnico alla norma finanziaria; anziché all'anno '95-'96 si fa riferimento all'anno '96-'97.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato.

PIRAS, Segretario:

Elenco delle specie di fauna selvatica partico­larmente protetta

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge

a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDE­GNA E NELLE SUE ACQUE TERRITO­RIALI:

* tutte le specie di cetacei (Cetacea)

* tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera)

* Ghiro (Glis glis)

Martora (Martes martes)

Gatto selvatico (Felis silvestris)

* Foca monaca (Mona­chus monachus)

* Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

* Daino (Dama dama)

* Muflone (Ovis musi­mon)

* Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni pre­senti nelle isole di Tavolara e Molara

b) UCCELLI NIDIFICANTI:

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)

* Berta maggiore (Calonec­tris diomedea)

* Berta minore (Puffinus puffinus)

* Uccello delle tempeste (Hydroba­tes pelagicus)

Cormorano (Phalacro­corax carbo sinensis)

Cormorano dal ciuffo (Phala­crocorax aristotelis desmarestii)

Tarabuso (Botaurus stellaris)

Tarabusino (Ixobrychus minutus)

* Nitticora (Nycticorax nycticorax)

* Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)

* Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)

* Garzetta (Egretta garzetta)

* Airone rosso (Ardea purpurea)

* Mignattaio (Plegadis falcinellus)

* Fenicottero (Phoenico­pterus ruber)

* Volpoca (Tadorna tadorna)

* Fistione turco (Netta rufina)

* Moretta tabaccata (Aythya nyroca)

* Nibbio reale (Milvus milvus)

* Grifone (Gyps ful­vus)

Falco di palude (Circus aeruginosus)

* Albanella minore (Circus pygargus)

Sparviere (Accipiter nisus)

* Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii)

Poiana (Buteo buteo)

* Aquila reale (Aquila chrysaetos)

* Aquila del Bonelli (Hieraae­tus fasciatus)

Gheppio (Falco tinnunculus)

* Grillaio (Falco nau­manni)

Lodolaio (Falco subbute­o)

* Falco della regina (Falco eleonorae)

Pellegrino (Falco peregrinus)

Schiribilla grigiata (Porzana pusilla)

* Pollo sultano (Porphyrio porphyrio)

* Gallina prataiola (Tetrax tetrax)

Cavaliere d'Italia (Himanto­pus himantopus)

* Avocetta (Recurviro­stra avosetta)

* Occhione (Burhinus oedicnemus)

* Pernice di mare (Glareola pratincola)

* Pettegola (Tringa totanus)

Gabbiano comune (Larus ridibun­dus)

* Gabbiano roseo (Larus genei)

* Gabbiano corso (Larus audouinii)

* Sterna zampenere (Gelo­chelidon nilotica)

* Sterna comune (Sterna hirundo)

* Fraticello (Sterna albifrons)

Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius)

Martin pescatore (Alcedo atthis)

* Ghiandaia marina (Coracias garrulus)

Picchio rosso minore (Picoides minor)

Calandra (Melano­corypha calandra)

Rondine rossiccia (Hirundo daurica)

Spioncello (Anthus spinoletta)

* Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)

Culbianco (Oenanthe oenanthe)

Codirossone (Monticola saxatilis)

Cannareccione (Acroce­phalus arundinaceus)

* Gracchio corallino (Pyrrho­corax pyrrhocorax)


c) UCCELLI OSPITI NON NIDIFICANTI:

Strolaga mezzana (Gavia arctica)

Airone bianco maggiore (Egret­ta alba)

Cicogna nera (Ciconia nigra)

Cicogna bianca (Ciconia ciconia)

Spatola (Platalea leucorodia)

Falco pecchiaolo (Pernis apivorus)

Nibbio bruno (Milvus migrans)

Aquila di mare (Haliaetus albicilla)

Gipeto (Gypaetus barbatus)

Biancone (Circaetus gallicus)

Albanella reale (Circus cyaneus)

Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga)

Aquila minore (Aquila pennatus)

Falco pescatore (Pandion haliaetus)

Smeriglio (Falco columbarius)

Sacro (Falco cherrug)

Piviere dorato (Pluvialis apricaria)

Croccolone (Gallinago media)

Combattente (Philoma­chus pugnax)

Piro piro boschereccio (Tringa glareola)

Sterna maggiore (Sterna caspia)

Beccapesc (Sterna sandvicensis)

Mignattino piombato (Chlido­nias hybridus)

Mignattino alibianchi (Chlido­nias leucopterus)

Mignattino (Chlidonias niger)

Gufo di palude (Asio flammeus)

d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA:

* Tartaruga marina comune (Caret­ta caretta)

Dermochelide coreacea (Der­mochelys coriacea)

Tartaruga verde (Chelonia mydas)

* Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)

Testuggine comune (Testudo hermanni)

Testuggine greca (Testudo grega)

Testuggine marginata (Testudo margi­nata)

Tarantolino (Phyllo­dactylus europaeus)

Algiroide nano (Algyroi­des fitzingeri)

Lucertola di Bedriaga (Archae­olacerta bedriagae)

* Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro)

* Colubro ferro di cavallo (Coluber hippo­crepis)

* Saettone (Elaphe longissima)

Biscia del collare (Natrix natrix cetti)

Camaleonte (Chamae­leo chamaelon)

e) ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SAR­DEGNA:

Euprotto sardo (Euproctus platycephalus)

Geotritone dell'Iglesiente (Speleo­mantes genei)

Geotritone imperiale (Speleo­mantes imperialis)

Geotritone del Supramonte (Spele­omantes supramontis)

Geotritone del Monte Albo (Spele­omantes flavus)

Discoglosso sardo (Disco­glossus sardus)

Rana verde (Rana esculenta)

* Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico della legge rinviata 1° agosto 1996, numero CCXCVII.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 57

votanti 57

maggioranza 41

favorevoli 56

contrari 1

(Il Consiglio approva).

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Ivana - FADDA - FALCONI - FERRARI - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MASALA - MILIA - MONTIS - MURGIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PALOMBA - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SASSU - SCANO - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Edoardo - USAI Pietro - VASSALLO.

Risponde no il consigliere: DIANA.

Discussione del disegno di legge: "Definizione dei confini dei comuni di Bosa e Montresta" (62)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 62; relatore il consigliere Busonera.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Busonera, relatore.

BUSONERA (Progr. Fed.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Cadoni. Ne ha facoltà.

CADONI (A.N.). Solo per dichiarare il voto favorevole mio, e penso anche del Gruppo, e per mettere fine anche a dei disguidi di cui soffre da molto tempo il comune di Montresta. Infatti, oggi come oggi il comune di Montresta si trova nell'impossibilità di avere dei terreni edificabili adiacenti al Comune, in quanto è circondato dalla proprietà del comune di Bosa, quindi si troverebbe anche nella difficoltà di poter predisporre un piano urbanistico comunale, un piano di zona perché dovrebbe chiedere l'autorizzazione alla commissione edilizia di Bosa. Siccome è un problema che si trascina da molto tempo, forse anche per colpa di alcuni esponenti politici bosani che allora, con la Commissione paritetica, si erano espressi in modo contrario contro l'acquisizione da parte del comune di Montresta, dovuta proprio in virtù del fatto che nel lontano 1880 Bosa vendette questi terreni al comune per fare quel benedetto porto che ancora oggi non è stato fatto e per ricordare che se Bosa allora si spogliò di questi territori oggi, dandogli giustamente Montresta che non è il caso che Bosa venda altri terreni per avere quel porto di cui necessita e che l'assessore Sassu ha promesso che nei PIA, che non siano pie illusioni, Bosa avrà un ruolo privilegiato per avere quella famosa diga foranea che potrebbe dare sviluppo al porto turistico all'interno del fiume Temo e potrebbe essere un volano veramente per riuscire a salvare un po' la disoccupazione, risolvere la disoccupazione e le attività economiche legate alla pesca e al turismo della città di Bosa. Esprimo pertanto voto favorevole perché Montresta entri in possesso di quei terreni che, a suo tempo, vendette a Bosa per la realizzazione del porto che non si è mai fatto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

PIRAS, Segretario:

Definizione dei confini fra i Comuni di Bosa e di Montresta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

1. In conseguenza dell'accordo intervenuto tra i Comuni di Bosa e di Montresta, che determina l'attribuzione al Comune di Montresta di una porzione di territorio già facente parte del Comune di Bosa, i confini fra detti Comuni sono ridefiniti, ai sensi del Titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, così come risulta dalla relazione descrittiva e dalla planimetria allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato1

PIRAS, Segretario:

ALLEGATO 1

RELAZIONE DESCRITTIVA

La porzione di territorio da includere nella circoscrizione territoriale del Comune di Montresta è delimitata dai seguenti confini: partendo dall'incrocio della strada provinciale Bosa-Montresta-Scuola agraria-Villanova Monteleone con la provinciale Montresta-Padria, il confine taglia in linea retta, con direzione nord, fino ad intersecare il rio Riu 'e Mesu; da qui prosegue lungo il corso di questo fino alla confluenza con il rio Montairadu, continua quindi lungo il corso di questo fino alla confluenza col rio Piccarolu, ne segue il corso fino al ponte Sa Entale, da dove prosegue lungo il corso del rio omonimo fino alla confluenza con il fiume Temo, seguendo il corso di quest'ultimo fino alla confluenza del rio Ponte Enas (regione Coa e Attos). Da qui raggiunge e segue il costone roccioso che si erge continuo fino alla punta di Navrino, quindi scende, seguendo il vecchio confine territoriale, fino a Sa punta S'Abile da dove si ricollega all'incrocio della provinciale Montresta-Villanova Padria.

In conseguenza dell'inclusione nella circoscrizione territoriale del Comune di Montresta del territorio sopra descritto, il nuovo confine tra questo Comune ed il Comune di Bosa parte dalla confluenza del rio Ponte Enas nel fiume Temo e da qui raggiunge e segue il costone roccioso che si erge continuo fino alla punta di Narvino, dalla quale riprende in direzione sud-est il preesistente confine.

Detta descrizione è meglio identificata ed evidenziata nella planimetria dell'Istituto Geografico Militare in scala 1/25.000 allegata alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la planimetria nel testo allegato all'allegato 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del disegno di legge numero 62.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 55

votanti 55

maggioranza 28

favorevoli 55

(Il Consiglio approva).

Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARESU - BALLETTO - BERRIA - BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO - BOERO - BONESU - BUSONERA - CADONI - CARLONI - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUCCA - CUGINI - DEGORTES - DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - FADDA - FERRARI - FOIS Pietro - FRAU - GHIRRA - GIAGU - LA ROSA - LIORI - LOMBARDO - MACCIOTTA - MANCHINU - MARROCU - MASALA - MONTIS - MILIA - NIZZI - OBINO - OPPIA - PALOMBA - PETRINI - PIRAS - PIRASTU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA Salvatore - SANNA Giacomo - SANNA NIVOLI - SASSU - SECCI - SERRENTI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - USAI Pietro - VASSALLO.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere la seduta per dieci minuti, perché la Conferenza dei Capigruppo definisca gli ultimi punti da proporre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 11, viene ripresa alle ore 20 e 26.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente deliberato di riconvocare il Consiglio per venerdì mattina alle ore 9 e 30. I punti all'ordine del giorno sono: esercizio provvisorio, ma di questo parleremo più avanti, nomine, Regolamento numero 7 e, a seguire, tutti i punti che sono già stati inseriti all'ordine del giorno e che non sono stati esauriti. Prima di interrompere la seduta dobbiamo esaminare due questioni: la prima è la richiesta posta ai sensi dell'articolo 101 dall'assessore Ballero, relativamente alla procedura abbreviata per l'esame dell'esercizio provvisorio; la seconda è la fissazione dei termini per il progetto di legge numero 94 chiesta dal collega La Rosa. Quindi, innanzi tutto, per quel che riguarda la procedura abbreviata per l'esercizio provvisorio, io chiedo all'Aula di esprimersi. Ai sensi dell'articolo 101 l'Aula si esprime con una votazione per alzata di mano. Mi sembra che si possa, se lo riteniamo necessario, esprimerci anche verbalmente su questo, e non già per votazione, se vi sono due colleghi uno che intende parlare a favore e uno che intende parlare contro questa richiesta della Giunta. Se, invece, non c'è la volontà di intervenire possiamo procedere direttamente alla votazione per alzata di mano sull'accoglimento o meno della proposta dell'Assessore per la procedura abbreviata.

Ha domandato di parlare contro il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Anche stavolta la maggioranza fa il conto dei numeri, non tiene conto delle disposizioni di legge. Le leggi sul bilancio vengono violate spesso e volentieri, e lo vedremo un po' più in là, in modo molto più deciso, quando passeremo all'esame della finanziaria. In quest'aula si è affermato, non oltre quindici o venti giorni fa, che il conto del patrimonio della Regione era pronto. Ebbene, non è vero. Io ho avuto una copia non del conto del patrimonio, ma dell'elenco dei beni immobili della Regione, e non di tutti, e non tutti valutati. Mentre il conto del patrimonio è ben altra cosa ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 della legge numero 11 del 5 maggio a1983: esso deve contenere, oltre ai risultati del rendiconto finanziario, l'entità della attività e passività finanziarie, l'ammontare attribuito ai beni mobili e immobili dell'ente, e tutte le altre attività e passività di cui l'ente è titolare o che l'ente deve in qualche modo estinguere. E questi dati, è comprensibile, ci danno un panorama di quello che è il patrimonio dell'ente. Noi non lo conosciamo, ed è stabilito dalla legge numero 11 del 5 maggio 1983. Ma neanche stavolta di fronte a un fatto che avrebbero potuto superare con molta semplicità, sarebbe bastato che tutte le somme che intendono impegnare nel 1997, ma previste nel bilancio del 1996, fossero state riprese nella legge finanziaria del 1997. No, forzano la mano, a costo di forzare la legge, però, e che forzino la legge io credo che lo possa sostenere in base all'articolo 12 della legge 5 maggio citata, il quale dice: "La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale, sulla base delle indicazioni degli atti della programmazione e in particolare del bilancio pluriennale. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno". Incomincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre, il che equivale a dire che gli impegni o si fanno nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, diversamente le somme previste in bilancio non possono essere più impegnate. Io, forse, preciserei il termine impegno, perché spesse volte non c'è molta chiarezza sulla conoscenza di questo termine, cioè il nostro bilancio di previsione, essendo un bilancio di previsione di competenza, riporta le somme che si prevede di impegnare, cioè di compiere gli atti giuridici che comporteranno la spesa per quanto riguarda le uscite, di compiere gli atti giuridici per quanto riguarda le entrate, che diano diritto alle entrate. Tutti gli atti che non sono stati compiuti al 31 dicembre non possono essere più fatti e di questo mi dà convinzione ancora se ci fosse bisogno l'articolo 61, il quale recita: "Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 12 " - il secondo comma dell'articolo 12 indica 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno - "della presente legge, il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa la somma da conservare nel conto dei residui per impegni riferibili a competenza dell'anno scaduto, nonché l'eventuale economia o maggiore spesa. Cioè, in sostanza, il Presidente della Giunta manda a residui le somme impegnate al 31 dicembre e non pagate entro quella data; non può mandare a residuo le somme non impegnate, cioè le somme per le quali non c'è stato l'atto giuridico che costituisce l'obbligo di pagare e la determinazione della persona del creditore. Almeno stavolta la maggioranza poteva raggiungere il risultato, senza forzare la legge, attraverso il ripristino nel bilancio del 1997 di tutte quelle somme non impegnate nel 1996. No, segue sempre la via più breve, la via che certamente comporta, però, una violazione di legge.

Deliberazione della procedura abbreviata ex articolo 101 del Regolamento

PRESIDENTE. Chiedo chi intende intervenire a favore dell'accoglimento della richiesta della Giunta per la procedura abbreviata per quanto riguarda l'esercizio provvisorio. Se nessuno interviene passiamo direttamente alla fase di votazione che, così come prevede l'articolo 101, secondo comma, deve avvenire per alzata di mano.

Quindi la richiesta di accettazione di procedura abbreviata avanzata dalla Giunta, chiedo al Consiglio chi l'approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Allora si intende adottata la procedura abbreviata per quel che riguarda l'esercizio provvisorio.

Fissazione di termini ex articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Il collega La Rosa aveva presentato la richiesta di fissazione di termini per l'esame della proposta di legge numero 94 relativa al riordine nel settore minerario. Chiedo all'onorevole La Rosa quali termini intende proporre.

LA ROSA (Gruppo Misto). Come accennavo prima non oltre 60 giorni, ma questo per restare dentro quelli che sono gli impegni già previsti anche dalle leggi che ci sono.

PRESIDENTE. Sessanta giorni, allora si intendono... Ha domandato di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione.

BALLERO (Progr.S.F.D.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io chiedo che i termini vengano fissati in 90 giorni per rientrare in carreggiata con le altre proposte di riforma degli enti che richiedono una procedura complessa dopo la presentazione della Giunta secondo l'accordo fatto in Consiglio la valutazione nella prima Commissione, nella Commissione di merito, poi con il ritorno in prima Commissione per il voto definitivo. Quindi io credo che sessanta giorni non sia realistico, il termine del 31 marzo, io credo che la richiesta modificata in 90 giorni possa essere accolta.

PRESIDENTE. Chiedo al proponente se intende accedere. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa.

LA ROSA (Gruppo Misto). Io vorrei capire, abbiamo fatto una legge di proroga al 31 marzo, mi sembra di capire che si vuole fare un'ulteriore legge di proroga, sembra di sì, perché se noi non approviamo entro 60 giorni le leggi di riforma, non possiamo certamente il 31 marzo pensare di avere queste leggi in attuazione, questo è evidente. Siccome che andremo a una legge di proroga mi sembra sicuro, questo dovrebbe saperlo anche la Giunta, però credo che per poter chiedere una proroga verosimilmente sarebbe opportuno perlomeno incominciare ad approvare qualche legge di riforma e siccome questa,nello stato, oltre che essere la più matura, è quella dove c'è da tempo un consenso e un accordo tra le parti, perlomeno questo risulta, non si comprende perché non si dovrebbe poter procedere. Per cui io ritengo 60 giorni coerenti con lo stesso impegno della Giunta e con la legge di proroga al 31 marzo.

PRESIDENTE. Allora ci sono due proposte, quella dell'onorevole La Rosa di 60 giorni e quella presentata dall'assessore Ballero di 90 giorni. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Se posso commentare le due proposte, o meglio la proposta dell'onorevole La Rosa, cioè dei 60 giorni, per capire meglio il perché e la ragione della proposta di 60 giorni, quindi siamo in tema, posso intervenire sull'argomento?

PRESIDENTE. Dobbiamo fissare i termini, non dobbiamo andare ad esaminare l'oggetto, voglio dire nel senso che se un collega intende esprimersi su queste due opzioni, legittimamente potrà dire quello che pensa naturalmente.

BALLETTO (F.I.). Vorrei dire, Presidente, sotto il punto di vista mio e del Gruppo che rappresento in questo momento, che probabilmente è opportuno anche entrare nel merito dei 60 o dei 90 giorni, io è in questo senso che voglio sostenere una proposta. Mi sembra di poter affermare che, da parte degli esponenti della maggioranza, si sostenga ad ogni piè sospinto con interventi, in Commissione durante le audizioni, e anche attraverso tanti interventi che appaiono alla stampa, che il processo di riforma degli enti e quindi in particolare dell'EMSA sia già bello che avviato, anzi a sentire gli stessi esponenti sembrerebbe cosa già definita, cosa già conclusa, per cui io per quanto riguarda il mio Gruppo ritengo che la proposta dell'onorevole La Rosa sia anche troppo permissiva, perché questa legge dovrebbe andare in Aula in tempi brevissimi, quindi i 60 giorni sono anche troppi rispetto a quella che è l'esigenza e rispetto a quanto, sempre e da più parti, dalla Giunta si sostiene. Quindi noi siamo fermamente per il termine di 60 giorni e non per il termine dei 90, perché così come ha rappresentato l'onorevole La Rosa non si spiegherebbe se si andasse a 90 giorni la esigenza e quindi la possibilità di arrivare al 31 marzo alla riforma definitiva. Siamo sicuramente per i 60 giorni.

PRESIDENTE. Mi pare che le due posizioni...Ha domandato di parlare l'assessore Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr.S.F.D.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione. Io credo che sia poco serio dividersi su una questione di termini che credo che nasca dalla valutazione del calendario, siamo al 16 dicembre e credo che sino al 16 gennaio con le feste e con la sospensione dell'attività si faccia ben poco, con la fissazione di un termine a 90 giorni siamo al 16 di marzo, in tempo per rispettare i termini, in tempo per consentire al Consiglio che ha già stabilito una procedura complessa perché ricordo che c'è già un provvedimento del Presidente comunicato alle commissioni che stabilisce una procedura complessa che richiede in Consiglio non meno di un mese, io credo che in questa situazione la fissazione di un termine di 90 giorni sia congrua e consenta di portare avanti il discorso contestualmente agli altri provvedimenti di riforma degli enti e non impedisce che la Giunta vada avanti perché questo è l'orientamento della Giunta in via amministrativa a portare avanti i processi di privatizzazione e di dismissioni che sono fattibili a prescindere dalla legge di riforma degli enti. Quindi da questo punto di vista io invito il presentatore e colui che ha sostenuto la richiesta di 60 giorni a ritirarla e di andare su un voto unanime di 90 giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr.Fed.). Solo per dire, signor Presidente, che nell'argomentazione dell'assessore Ballero, c'è una cosa molto convincente, insomma, perché io capisco lo spirito della proposta del collega La Rosa perché 60 giorni è meglio di 90 e 10 giorni sarebbe meglio di 60, però il punto su cui si richiamava l'attenzione è che ci sono in carico al Consiglio, nella prima Commissione, diverse proposte di legge di riforma su varie materie, su vari enti, e che ciascuno di noi potrebbe richiamare questa o quella, proporre termini per questa o per quella. Un comportamento di questo genere, mosso da intenzioni rette e lodevoli, porterebbe ad allungare e complicare il lavoro invece che semplificarlo. Ossia c'è un problema, questo è il punto, di organizzazione del lavoro di coordinamento, di ordine nella procedura, nella prima Commissione e poi nel Consiglio, per cui rischia di essere controproducente fare una forzatura sui tempi. Io credo che 90 giorni sia un termine congruo per questa come per le altre, auguro a me stesso e al Consiglio che riusciamo a mantenerlo, qui davvero il problema non è di 30 giorni prima o di 30 giorni dopo ma di rispettare la scaletta di marcia che ci siamo dati con una legge; come maggioranza ci impegneremo naturalmente a fondo in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr.S.F.D.). In qualità di Presidente di Commissione e in qualità di consigliere, io comprendo benissimo le esigenze del collega La Rosa; però, anche se io sono Presidente di questa Commissione da pochi giorni, mi sono reso conto dell'enorme vastità dei progetti di legge che dobbiamo esaminare, quindi credo che dovremo fare un lavoro notevole e probabilmente non riusciremo a rispettare gli impegni assunti dalla maggioranza nell'Aula, e così via, con tutta la migliore buona volontà. Debbo però ricordare, comunque, che tra le priorità che la Commissione ha stabilito c'è la modifica della legge regionale numero 1, e c'è l'attuazione del provvedimento numero 421, che sono appunto le due questioni che sono state giudicate prioritarie, in assoluto, dalla Commissione e sulle quali la Commissione sta già lavorando. Naturalmente non dobbiamo trascurare tutto il resto, lavoreremo su tutto il resto e speriamo di riuscire entro i 90 giorni proposti dall'assessore Ballero ad esitare anche la proposta che richiamava il collega La Rosa. Perciò io ritengo più congruo il termine dei 90 giorni e mi appello all'equilibrio, al senso di responsabilità di tutti quanti noi , di tutta l'Aula, perché appunto si lavori in questo spirito e in questi termini, sperando di riuscire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, solo per far notare che non è scritto da nessuna parte che per forza i provvedimenti per i quali vengono richiesti i termini debbano passare in Commissione. Possono tranquillamente venire direttamente in Aula ed essere dibattuti in Consiglio ed approvati in Consiglio. Per cui prendo atto che la prima Commissione sia oberata di lavoro, ed abbia necessità di tempo per esaminare tutti i progetti di legge che i suoi stessi componenti, probabilmente in un eccesso di voglia riformista, hanno presentato; questo però non vuol dire assolutamente che il Consiglio non possa dibattere, affrontare, valutare e decidere su temi che possono tranquillamente venire direttamente affrontati da questo Consiglio. Io approvo la richiesta dell'onorevole La Rosa che un tema come quello del riordino dell'EMSA, non fosse altro per i miliardi che stiamo buttando via per questo ente, che quindi ha delle implicazioni anche di salvaguardia del bilancio regionale, visto che siamo nel periodo di discussione del bilancio regionale, abbia la necessità urgentissima di essere portato a compimento.

PRESIDENTE. Mi pare che dobbiamo affidarci all'Aula perché alla richiesta del collega La Rosa del termine di 60 giorni si è contrapposta la proposta dell'assessore Ballero e del Presidente della Commissione e di altri colleghi di un termine invece di 90 giorni. Se da parte del proponente non si accede alla controproposta occorre rimettersi al volere dell'Aula. Quindi per alzata di mano, metto in votazione la proposta di fissazione dei termini avanzata dal consigliere La Rosa, di fissare in 60 giorni l'esame della proposta di legge numero 94 sul riordino del settore minerario EMSA. Chi approva questa proposta alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Quindi i termini vengono fissati in 90 giorni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Aresu. Ne ha facoltà.

ARESU (Gruppo Misto). Presidente, sempre ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento chiedo che il Consiglio fissi i termini per la discussione del progetto di legge numero 191, presentata il 17 gennaio 1996, concernente le norme sulle modalità di ingresso dei turisti in Sardegna. Chiedo che i termini vengano fissati al 30 marzo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di intervenire su questa proposta fissiamo i termini per l'esame del progetto di legge numero 191 al 30 marzo. La richiesta del collega Aresu quindi si ritiene accolta. Colleghi, per stasera i lavori sono terminati. Vi ricordo che i lavori del Consiglio riprenderanno venerdì mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 51.



Allegati seduta




Testo dell'interpellanza, interrogazioni e mozione annunziate in apertura di seduta

INTERPELLANZA LIPPI - USAI Edoardo - FLORIS - BIGGIO - BERTOLOTTI - GRANARA sul recente aumento degli emolumenti del Sovrintendente dell'Ente Lirico di Cagliari.

I sottoscritti,

vista la consistente e cospicua presenza della Regione Autonoma della Sardegna sul bilancio dell'Ente Lirico di Cagliari, per il quale nel corso del solo anno finanziario 1996 sono stati iscritti al bilancio 8 miliardi e 500 milioni;

appurato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, durante i lavori della sua prima riunione, ha deliberato in favore del Sovrintendente Meli l'aumento degli emolumenti nella misura di lire 220.000.000 annui, pari a lire 18.300.000 mensili al contrario degli 8.000.000 percepiti dai suoi predecessori;

constatato che per ben due volte la convocazione di quel Consiglio di Amministrazione è stata annullata causa errore nei termini di convocazione e che lo stesso, al terzo tentativo, è stato convocato, con carattere di urgenza, con 48 ore di preavviso;

verificato che non tutti i consiglieri di amministrazione erano presenti alla seduta, causa la tempestività con la quale la stessa è stata convocata, e che i relativi atti iscritti all'ordine del giorno non erano disponibili per una lettura preliminare presso la segreteria dell'Ente 24 ore prima della riunione, così come previsto dal regolamento;

constatato che nella votazione della delibera in oggetto il rappresentante del Comune di Cagliari, Dott. Dante Olianas, ha espresso voto contrario all'approvazione e che il Presidente del Collegio sindacale ha voluto che venisse iscritto a verbale la sua riserva in considerazione che riteneva spropositata la cifra proposta rispetto all'attività e al ruolo espresso dall'Ente;

considerato che gli sforzi compiuti dal Consiglio regionale della Sardegna, con i soldi di tutta la comunità, verso l'importante istituzione culturale di Cagliari vanno interpretati per un miglioramento qualitativo dell'Ente e del suo cartellone stagionale e non per migliorare la qualità di vita dei dirigenti, già ben retribuiti o, peggio ancora, del suo sovrintendente,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport per conoscere:

1) quale posizione abbia assunto in seno al Consiglio di Amministrazione il rappresentante della Regione;

2) quali iniziative intenda assumere il competente Assessorato contro questa scandalosa decisione che va contro ogni criterio che i precedenti Consiglio di Amministrazione avevano seguito: dimensione della pianta organica, numero di manifestazioni prodotte direttamente dall'Ente e l'effettiva situazione di amministrazione. (309)

INTERROGAZIONE PITTALIS - FEDERICI - LOMBARDO sulla erogazione dei fondi al consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro.

I sottoscritti,

considerato che il contributo regionale ai sensi della legge regionale 64/1950 inerente l'acquisto di libri, riviste, arredi ed attrezzature per l'anno 1996 sarà di lire 200.000.000 in luogo dei 667.000.000 richiesti invece dal Consorzio "Satta";

considerato che nell'anno 1995 il contributo era stato pari a lire 280.000.000 e, cioè, di lire 80.000.000 superiore a quello erogato per l'anno in corso;

considerato che il contributo erogabile ai sensi del D.P.R. 348/1979 relativo ad investimenti per il sistema bibliotecario per l'anno 1996 sarà pari a lire 135.000.000, contro le lire 570.000.000 richieste dal Consorzio;

considerato che il Consorzio ha altresì chiesto di potere attingere ai fondi stanziati dal D.P.R. 480/1975 relativi ad interventi per la tutela del materiale librario antico, raro, di pregio o di particolare interesse storico od artistico per una cifra di lire 81.000.000 e che nessuna risposta é arrivata dalle competenti amministrazioni;

considerato che la Regione Sardegna è l'unica Regione italiana a non essersi dotata di una legge regionale per le biblioteche;

considerato che il Consorzio nuorese "S. Satta" è una delle poche realtà culturali pubbliche operanti nel territorio nuorese;

considerato che l'attuale bilancio del Consorzio non consente innovazioni né iniziative di pregio ma a mala pena permette i pagamenti degli stipendi al personale;

chiede di interrogare l'Assessore alla pubblica istruzione per sapere:

1) se sia a conoscenza delle ristrettezze di bilancio del Consorzio per la pubblica lettura "S.Satta";

2) quale politica l'attuale Giunta regionale intende adottare nei confronti di istituzioni così importanti in territori svantaggiati come il nuorese;

3) quale sia la risposta in merito al finanziamento di lire 81.000.000 ai sensi del D.P.R. 480/1975. (624)

INTERROGAZIONE LIPPI, con richiesta di risposta scritta, sul mancato finanziamento alle società sportive che militano nei campionati nazionali.

Il sottoscritto,

constatato che la seconda trance di 3,5 miliardi del finanziamento previsto per consentire alle 24 squadre sarde, che militano nelle diverse discipline dei campionati nazionali professionisti, non è stato inserito nel bilancio regionale durante la discussione dell'assestamento di bilancio;

constatato che le squadre, senza questo finanziamento che andrebbe a completamento degli accordi presi con il competente Assessorato a inizio stagione, rischierebbero di compromettere il prosieguo dell'attività agonistica in corso;

constatato che in assenza di queste risorse le squadre saranno costrette ad attendere il nuovo bilancio del 1997 per sperare, non prima di giugno, di vedersi assegnate queste quote del finanziamento,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per conoscere:

1) quali motivi abbiano provocato la mancata assegnazione del finanziamento in oggetto;

2) quali iniziative intendano adottare per salvaguardare alle squadre sarde il prosieguo dei campionati nazionali, onorando gli impegni assunti all'inizio della stagione. (625)

INTERROGAZIONE LADU Silvestro, con richiesta di risposta scritta, sui problemi all'interno del mondo agro-pastorale a seguito della riduzione delle restituzioni per le esportazioni del pecorino romano.

Il sottoscritto, premesso che:

- la drastica riduzione delle restituzioni, circa il 60% in un anno, per le esportazioni del pecorino romano fuori dai paesi della CEE sta creando tensioni e preoccupazioni all'interno del mondo agro pastorale che in Sardegna produce prevalentemente questo tipo di formaggio con una perdita netta di circa 80-100 miliardi di lire.

- si calcola che per l'annata 1997 ci possa essere un forte calo del prezzo del latte che potrebbe aggirarsi sulle 3-400 lire al litro;

- approfittando di questa crisi si stanno facendo avanti i soliti speculatori senza scrupoli che stanno cercando di chiudere contratti a prezzi assolutamente impossibili. Mentre sono già iniziate le nuove produzioni le cantine sono ancora piene della produzione del 1996, così non si è venduto nulla. E' una situazione non più sostenibile che rischia di dare un colpo mortale a questo settore che costituisce l'asse portante della nostra economia con i suoi circa 60.000 addetti e i 1.800-1.900 miliardi di P.L.V.;

considerato che:

- l'intervento del Governo nazionale e per esso del Ministro delle Risorse agricole nei confronti della Commissione Europea non sembra sia stato sufficientemente convinto e motivato.

- a causa della grave crisi economica ed occupazionale della Sardegna e dell'ulteriore danno che questo provvedimento potrebbe causare anche in termini di sicurezza sociale,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'agricoltura per sapere:

- quali interventi sono stati adottati o si intendono adottare nei confronti del Ministro delle Risorse agricole e del Governo nazionale;

- cosa si intende fare della produzione invenduta relativa al 1996 e se non si ritenga opportuno attivare un immediato ammasso con immissione graduale nel mercato delle stessa.

Il sottoscritto chiede, nel contempo, un incontro urgente fra il Presidente della Commissione Agricoltura della CE, il Ministro delle Risorse agricole e la Regione stessa per arrivare ad un accordo che non sia mortificante per la nostra economia e che dia il tempo di programmarci adeguatamente. (626)

INTERROGAZIONE BERTOLOTTI - GRANARA - RANDACCIO, con richiesta di risposta scritta, sul sistema di emergenza sanitaria.

I sottoscritti,

considerato che il D.P.R. 29 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) all'articolo 6 attribuisce alle Regioni il compito di individuare gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza; all'articolo 9 stabilisce che le Regioni, "anche a stralcio del Piano sanitario regionale", determinino "entro centoventi giorni" (entro quindi il 20 luglio 1992) la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria;

considerato che il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede all'articolo 4, comma 4, la possibilità da parte delle Regioni di costituire in azienda ospedaliera i presidi "dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 27 marzo 1992";

rilevato che la Regione Sardegna, con un ritardo di quasi due anni rispetto ai tempi e ai termini fissati dal D.P.R. citato, con delibera di Giunta n. 6/56 del 1° marzo 1994, approva "in via definitiva" il programma relativo all'istituzione del Servizio di allarme sanitario e individua gli ospedali sedi dei dipartimenti di emergenza, tra i quali il SS. Trinità di Cagliari e con la legge regionale n. 5 del 1995 (Riforma del Servizio Sanitario Regionale), all'articolo 26, comma 1, stabilisce che i presidi di dipartimento di emergenza siano individuati come presidi ospedalieri erigibili in azienda, "sulla base del provvedimento regionale istitutivo del sistema di emergenza sanitaria", che è appunto la già citata delibera della Giunta regionale n. 6/56;

preso atto che la Legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha convertito il D.L. 17 maggio 1996, n. 280, all'articolo 2 ter stabilisce anche "le Regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera.......... operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni............."; e l'articolo 2 quinquies stabilisce che "alle Regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto........... a decorrere dal 1997 e fino alla adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale........... si applica una riduzione della quota spettante pari al due per cento.............";

considerato, altresì, che da quanto detto emerge in primo luogo il notevole ritardo (quasi cinque anni) accumulato dalla Regione Sardegna nell'avvio del Servizio di emergenza sanitaria e che si impone pertanto un immediato avvio dello stesso in attuazione del Decreto del 1992 e della delibera della Giunta regionale del 1994,

1) chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale per conoscere quali motivi hanno ostacolato la ristrutturazione della rete ospedaliera e l'istituzione del Servizio di emergenza sanitaria;

2) quali atti voglia porre in essere, entro il 31 dicembre 1996, per evitare che la Regione sarda sia penalizzata da un ulteriore taglio (oltre 50 miliardi) di trasferimenti statali sulla sanità. (627)

INTERROGAZIONE MILIA - NIZZI, con richiesta di risposta scritta, sul rinnovo delle polizze assicurative del parco auto e natanti della Regione.

I sottoscritti,

premesso che in Sardegna esistono sicuramente dei broker e intermediari assicurativi di tutto rispetto ed alcuni di interesse nazionale in grado di rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo157/95;

appreso che la Regione per rinnovare tutte le polizze del proprio parco auto e natanti si è rivolta direttamente ad un broker straniero con sede a Roma, il quale non contribuisce di certo all'economia locale, tale "Marsh & McLennan & Co. S.p.A.", affidando l'incarico a trattativa privata in forza dell'art. 7 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 157/95, escludendo quindi da ogni possibilità di partecipazione tutti i professionisti locali a danno della nostra già provata economia;

constatato che con tale procedura, la stipula della polizza, prevedendo la clausola broker secondo la quale la stessa andrebbe in carico sia per gli effetti economici che per la gestione allo stesso broker, ne consegue che l'Agenzia partecipante si grava solo ed esclusivamente delle spese e non della remunerazione che ne consegue dall'acquisizione dell'affare; l'affidamento a tale broker contribuisce a danneggiare ulteriormente la già provata economia locale, in un settore che è già penalizzato geograficamente per le scarse capacità economiche del territorio, vedendo con tale operazione svanire un ulteriore possibilità di lavoro,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore delle finanze per sapere:

1) quale sia stata la procedura seguita per arrivare all'affidamento dell'incarico direttamente alla Marsh & McLennan & Co. S.p.A.

2) quali sono state le motivazioni che hanno indotto i responsabili dell'Assessorato competente a scartare a priori tutti i professionisti locali accreditati di ottima capacità professionale;

3) quale poca considerazione e perché questo Assessorato ha nei confronti degli intermediari assicurativi locali, che contribuiscono con la loro professionalità all'economia regionale;

4) quali siano le iniziative che intendono intraprendere per porre rimedio a questa grave scorrettezza e in quale modo si intende provvedere per dare anche agli agenti locali la possibilità di partecipare alla gara di appalto bandita da questa spettabile Regione autonoma. (628)

INTERROGAZIONE MONTIS, con richiesta di risposta scritta, sulla inadempienza della Regione sarda in ordine al riconoscimento delle qualifiche professionali di operatore e tecnico dei servizi sociali.

Il sottoscritto,

premesso che, in questi giorni, centinaia di studentesse degli Istituti professionali di Stato per i servizi sociali di Guspini e di Cagliari hanno manifestato la loro profonda insoddisfazione nei confronti della Regione rivendicando il riconoscimento del titolo di studio conseguito come premessa del loro inserimento nel mondo del lavoro, diploma che è stato integrato da un corso post-qualifica finanziato dall'Unione Europea;

rilevato che il titolo professionale di operatore e tecnico dei servizi sociali non è stato riconosciuto dalla Regione sarda (unico caso in Italia), né dalle leggi regionali, né dalla bozza del Piano socio assistenziale trasmesso in questi giorni alla Settima Commissione,

chiede di interrogare l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale per sapere se sia a conoscenza della situazione sopra descritta e se intenda porvi rapidamente rimedio assumendo l'impegno di:

1) predisporre un apposito provvedimento legislativo o, se fattibile, una modifica regolamentare, con la richiesta al Presidente del Consiglio di una corsia preferenziale affinché gli stessi vengano esaminati in Aula in una delle prossime sedute;

2) intervenire affinché venga integrata la bozza del Piano socio assistenziale con il riconoscimento delle qualifiche succitate, assicurando la possibilità di partecipazione ai concorsi e alle assunzioni dei diplomati e tecnici presso le amministrazioni pubbliche e le istituzioni private.(629)

lNTERROGAZIONE CONCAS, con richiesta di risposta scritta, sulla pubblicità istituzionale.

Il sottoscritto,

vista la delibera dell'Assessore della difesa dell'ambiente riguardante le specificazioni del programma di pubblicità istituzionale dell'Assessorato per l'anno 1996 predisposte sulla base del Programma di pubblicità istituzionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/3 in data 09.07. 1996;

considerato che l'Assessore della difesa dell'ambiente, con le valutazioni effettuate, ha tenuto conto dell'esame dei dati di certificazione delle Associazioni quali ADS e Audi Press,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della difesa dell'ambiente per conoscere: a) i motivi per cui sono state contattate società nazionali e non strutture sarde; b) se il volume "Il Cervo Sardo" Carlo Delfino Editore, ha ricevuto altri finanziamenti precedenti a quelli previsti dalla suddetta delibera; c) il motivo per cui non viene riportata la casa editrice di alcune opere es. "Gole e Cascate della Sardegna". Cagliari, 4 dicembre 1996 (630)

MOZIONE TUNIS Marco Fabrizio - PITTALIS - CASU - MILIA - PIRASTU - FLORIS sul mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sulla esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con la Legge 5 marzo 1991, n.91, recante "Modifiche alla Legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici", alla categoria degli agrotecnici viene attribuita una serie di competenze tra cui la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali e l'assistenza tecnico-economica alle piccole e medie aziende agricole (art. 10, Legge n. 91/1991);

OSSERVATO che il titolo di agrotecnico, oltre alle competenze professionali attribuitegli dalla legge sopra indicata, in Europa è riconosciuto al livello più alto (insieme a quello di perito industriale) fra i diplomi professionali (Direttiva CEE 51/92), mentre altri titoli similari (geometri e periti agrari) sono riconosciuti ad un livello inferiore;

RILEVATO che l'Assessorato dell'agricoltura della Regione Sardegna con propria nota del 14 settembre 1995, prot. n. 19134, nega agli agrotecnici le competenze di cui sopra, interpretando in maniera distorta e ignorando platealmente le Direttive comunitarie;

VERIFICATO che sono intervenute nel frattempo sentenze della Giustizia amministrativa che riconoscono invece il diritto in epigrafe agli agrotecnici e precisamente la sentenza del TAR Calabria n. 412/96 e la sentenza del Consiglio di Stato 915/96;

RILEVATO altresì che, nelle altre Regioni italiane, gli agrotecnici progettano e dirigono gli interventi previsti dai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92;

DENUNCIATO che sulla materia è stata presentata vanamente (in quanto mai discussa), in data 7 settembre 1995 una interpellanza e constatato che l'Assessore regionale dell'agricoltura ha affermato nella propria nota, precedentemente citata, di rivedere le determinazioni assunte nei confronti degli agrotecnici, se diversamente interpretate dagli Organi di giustizia e che nulla è successo a distanza di circa sette mesi,

censura

il comportamento dilatorio dell'Assessore regionale dell'agricoltura,

impegna la Giunta regionale

1) a riconoscere agli agrotecnici iscritti all'albo professionale le competenze professionali per gli interventi previsti dai regolamenti CEE 2081/93, 2082/92 e 2078/92 e a far cessare gli effetti di una palese discriminazione fra agrotecnici da un lato e periti agrari e geometri dall'altro sulle competenze professionali in merito ai regolamenti citati; tenuto conto che le tre figure professionali citate sono inquadrate negli enti agricoli regionali nella medesima qualifica funzionale e hanno svolto i medesimi concorsi per l'accesso all'ente, riconoscendo l'equipollenza (pari valore e pari efficacia) del titolo di agrotecnico con quello di perito agrario, come dall'articolo 3 della Legge n. 754/69;

2) a porre fine al danno gravissimo che l'Assessorato regionale dell'agricoltura sta "producendo" ai danni della categoria degli agrotecnici sardi e migliaia di giovani diplomati alla ricerca di sbocchi professionali e scongiurare così la fuga di centinaia di studenti agrotecnici dagli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura (che contano 20 sedi didattiche sparse in tutta l'Isola), i quali si troveranno in mancanza di un immediato intervento fuori totalmente dal mercato del lavoro. (101)