Seduta n.253 del 27/06/2002 

CCLIII SEDUTA

Giovedì 27 Giugno 2002

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente SERRENTI

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

MASIA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 giugno 2002, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Alberto Randazzo ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo per il 27 giugno 2002.

Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato. Il congedo è stato chiesto per motivi familiari.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MASIA, Segretario:

"Mozione VARGIU - CASSANO - FANTOLA - PISANO sulle nuove esigenze di qualità e di congruità nella garanzia del diritto alla salute dei cittadini sardi". (76)

Discussione dell'articolato del disegno di legge:

"Norme varie in materia di personale" (310/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 310/A.

Ha domandato di parlare il consigliere Spissu. Ne ha facoltà.

SPISSU (D.S.). Vorrei sapere se siamo in fase di votazione, Presidente.

PRESIDENTE. La discussione generale è terminata e dobbiamo procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.

SPISSU (D.S.). A nome degli altri colleghi del centrosinistra e dei consiglieri del P.S. d'Az. chiedo il voto segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.-Sardegna). Siccome si tratta della prima votazione, chiedo il rispetto del terzo comma dell'articolo 91 del Regolamento.

PRESIDENTE. In applicazione di tale norma, poiché la seduta è stata aperta alle ore 11 e 10, la votazione avrà luogo alle 11 e 20. Ricordo che è stato chiesto il voto segreto. I colleghi che devono ritirare la scheda per la votazione possono farlo nel frattempo.

Informo inoltre i colleghi che una volta approvato il passaggio all'esame degli articoli gli Uffici avranno bisogno di circa mezzora per mettere in ordine gli emendamenti in modo da poter poi procedere con un lavoro serio e corretto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge numero 310/A.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 39

Votanti 37

Astenuti 2

Maggioranza 19

Favorevoli 3

Contrari 34

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BIANCU - CALLEDDA - COGODI - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DORE - FADDA - FALCONI - GIAGU - GRANELLA - IBBA - LA SPISA -- LAI - MANCA - MARROCU - MASIA - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - SCANO - SECCI - SELIS - SPISSU - TUNIS - VASSALLO.

Si sono astenuti: il Presidente Serrenti - CAPELLI.)

Poiché non c'è il numero legale, che è 40, sospendo la seduta per trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 25, viene ripresa alle ore 12)

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di voto segreto è confermata, procediamo alla seconda votazione.

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la seconda votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge numero 310/A.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 74

Votanti 73

Astenuti 1

Maggioranza 37

Favorevoli 38

Contrari 35

(Il Consiglio approva.)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - BUSINCO - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - COGODI - CONTU - CORDA - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - GRANELLA - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - ONIDA - OPPI - ORRU' - PACIFICO - PILI - PILO - PINNA - PIRASTU - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - TUNIS - USAI - VARGIU - VASSALLO.

Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.)

Come avevo preannunciato, poiché gli Uffici hanno necessità di ordinare circa 130 emendamenti, alcuni dei quali sono stati presentati pochi minuti fa, la seduta è sospesa sino alle ore 12 e 35.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 03, viene ripresa alle ore 12 e 40.)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono pronti per essere distribuiti, concediamo qualche minuto ancora perché tutti i colleghi possano prenderne una copia e invito un Segretario della maggioranza e uno della opposizione ad assistermi nei lavori.

Congedo

PRESIDENTE. Colleghi, ho appena ricevuto una richiesta di congedo per la giornata odierna del collega Salvatore Piana, che accetto. Naturalmente il congedo è accordato per la seduta pomeridiana, perché la richiesta sarebbe dovuta pervenire prima dell'inizio della seduta in corso.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Qualche collega dirà che io annoio, però annoio anche me stesso. Credo, Presidente, di averle chiesto cento volte: "Mi usi la cortesia di rispettare il Regolamento". Io ho detto, ma non me lo faccia ridire altre volte per favore, che nel momento in cui il Consiglio dà il proprio assenso, quindi praticamente dà un suo parere sui congedi, deve essere comunicata la motivazione degli stessi.

Noi abbiamo adesso accordato un congedo anomalo, dopo che stamattina una votazione non è stata ritenuta valida per la mancanza di un voto, essendosi astenuta la maggioranza. Facendo il calcolo delle presenze sarebbe bastato un altro congedo per considerare valida quella votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, mi scusi, lei non mi ha ascoltato.

COGODI (R.C.). Io ho sentito benissimo che lei ha accordato il congedo a un consigliere regionale della maggioranza che lo ha chiesto a mezza mattina, o comunque a seduta iniziata, e non prima, come invece prevede il Regolamento. Lei ha detto che accettava la richiesta, però deve dire qual è la motivazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, credo che lei sia l'unico a non aver capito. Forse è colpa mia. Io ho detto: "Ricevo in questo momento una richiesta di congedo dell'onorevole Piana. Naturalmente vale solo per la seduta pomeridiana".

COGODI (R.C.). Le ho chiesto cento volte di dire la motivazione, perché il congedo è una cosa che assente il Consiglio.

PRESIDENTE. Questo pomeriggio farò la comunicazione.

COGODI (R.C.). Ma se lei lo concede per il pomeriggio, non è che io o chiunque altro debba essere qui di pomeriggio. Lei lo sta consentendo adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, non sto consentendo nulla, l'onorevole Piana non è assente.

COGODI (R.C.). Sto chiedendo qual è la motivazione in base alla quale un collega ha chiesto congedo. Posso saperla?

PRESIDENTE. Gliela farò sapere questo pomeriggio in apertura di seduta.

COGODI (R.C.). Grazie, molto gentile e molto magnanimo da parte sua.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge:

"Norme varie in materia di personale" (310/A)

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione del disegno di legge numero 310/A. Si dia lettura dell'articolo 1.

LICANDRO, Segretario:

Art. 1

Concorsi interni

1. Nell'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono inseriti i seguenti commi:

"01. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, l'Amministrazione e gli enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

02. Nell'atto di programmazione l'Amministrazione e gli enti valutano l'opportunità di riservare una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti da ricoprire nell'ambito di ciascuna categoria del personale non dirigente, per favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti tramite procedure selettive interne volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richieste. Il contratto collettivo può stabilire criteri generali per lo svolgimento delle procedure e i requisiti per la partecipazione alle selezioni anche in deroga a quelli stabiliti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalla legge.".

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento numero 68. Se ne dia lettura.

LICANDRO, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 1

Il comma 2 dell'art. 1 è soppresso. (68)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 68 ha facoltà di illustrarlo.

COGODI (R.C.). Molto semplicemente noi proponiamo l'abrogazione del comma 2 perché la materia è già disciplinata nella legge 31/98 in modo più che appagante. Aggiungiamo anche che il contrasto frontale con altri elementi e criteri di valutazione ragionevoli si ritrova nel successivo articolo 1 bis, che prima costituiva un altro comma dell'articolo 1. Comunque riteniamo che il comma 2 possa essere abrogato, perché è del tutto superfluo rispetto alla disciplina che è già contenuta nella legge numero 31.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 68 ha facoltà di parlare il consigliere Satta, relatore.

SATTA (F.I.-Sardegna), relatore. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta? La Giunta lo accoglie. Ha domandato di parlare il consigliere Murgia. Ne ha facoltà.

MURGIA (A.N.). Per quanto la discussione sulla questione dei concorsi interni sia stata abbastanza intensa, noi riteniamo che questa norma non abbia necessità di alcuna osservazione, perché va a colmare alcune delle lacune presenti nella legge numero 31. Un'annotazione di carattere politico che riguarda una preintesa su questo nuovo ordinamento professionale che aveva visto protagonisti il Coran e le sigle sindacali e nella quale si tendeva in qualche modo, attraverso i concorsi interni, a decongestionare alcune fasce in cui stavano i dipendenti dell'amministrazione, in modo da poter rendere poi più organica l'azione proprio sul posto di lavoro. Per cui noi voteremo contro questo emendamento.

FADDA (Popolari-P.S.). Come? La Giunta lo accoglie e tu voti contro?

FOIS (P.P.S.-Sardistas), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io ho espresso parere contrario.

FADDA (Popolari-P.S.). Io ho sentito il Presidente dire che la Giunta accoglieva l'emendamento.

PRESIDENTE. Assessore, anch'io avevo capito così. Ha ragione, onorevole Fadda, io avevo inteso che la Giunta accoglieva l'emendamento numero 68 , invece si precisa che non lo accoglie.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (R.C.). Io prima, sostanzialmente, ho rinunciato a illustrare questo emendamento perché ritenevo che alcune cose di solare evidenza e di semplice comprensione i colleghi del Consiglio e le parti politiche avessero intenzione di non considerarle come elementi da accettare o respingere con spirito acritico a seconda che provengano dai banchi della maggioranza o della opposizione. Credo che la ragionevolezza, la legalità soprattutto, debbano essere valutate dal legislatore con obiettività e per quanto è possibile con saggezza e cognizione di causa.

Io ho detto prima che l'emendamento 68 abbisognava di poche illustrazioni perché era di tutta evidenza. Abolendo il secondo comma dell'articolo 1 noi restituiamo alla legge 31/98 le percentuali del 40 e del 60, già previste, che sono le quote dei posti vacanti in pianta organica destinabili rispettivamente ai concorsi interni ed esterni.

La percentuale del 40 in questo secondo comma non è modificata, quindi in sé e per sé è una ripetizione e sarebbe da eliminare appunto perché è già prevista in legge. In realtà non è esattamente così, perché la percentuale qui rappresenta lo specchietto per le allodole, in quanto le percentuali, come si evince nel secondo comma, sono 40 e 60.

Poi c'è l'articolo successivo, che dimostra che fatta la regola immediatamente si fa anche la deroga, però al successivo articolo ci arriviamo dopo. Stiamo alla regola: una prima deroga è contenuta in questo secondo comma dell'articolo 1, laddove è detto che il contratto collettivo può stabilire criteri per lo svolgimento delle procedure e requisiti di partecipazione alle selezioni anche in deroga a quelli stabiliti per l'accesso dall'esterno. Allora, parliamoci chiaro, il concorso interno è un vantaggio per chi è già nell'amministrazione e avendo i requisiti richiesti non si confronta con gli altri, oppure è un'altra cosa ancora? Qui è un'altra cosa ancora, qui non è più la professionalità interna che - si dice - in percentuale fa aggio senza che ci sia un confronto con la professionalità esterna per questa riserva di posti, ovviamente purché si possiedano i titoli e i requisiti richiesti. Qui si dice, invece, che il contratto collettivo può derogare ai requisiti richiesti a chi accede dall'esterno. Ma vi rendete conto? Io comprendo, ma non credo che ci sia un solo dipendente regionale, che abbia senso di sé, che abbia una professionalità matura e sicura, che possa chiedere a noi legislatori, nel momento in cui si accorda una percentuale "di privilegio", di concorrere per una progressione di carriera senza avere titoli e requisiti almeno pari a quelli richiesti a chi accede dall'esterno. La ragione è: se le professionalità richieste sono già dentro l'amministrazione perché attingere in toto dall'esterno? E infatti la legge prevede per i dipendenti di ruolo una riserva del 40 per cento dei posti da ricoprire, ma il fatto che il contratto collettivo possa derogare ai requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno significa che chi è già dipendente della Regione, oltre ad avere la riserva dei posti, potrebbe non avere i requisiti, perché appunto in sede contrattuale si può derogare e chiedere meno requisiti di quelli richiesti a chi accede dall'esterno. Per cui per la stessa categoria lavorativa, per la stessa posizione funzionale, nell'amministrazione regionale potrebbero esserci dipendenti con requisiti diversi a seconda che siano stati assunti tramite selezione interna o esterna.

Voi comprendete che questa è una cosa che non regge, che non sta né in cielo né in terra, ma soprattutto non sta in terra. Ma non può stare in terra di Regione, non può stare in terra di pubblica amministrazione, non può stare in terra di legalità un principio del genere, cioè che oltre alla riserva dei posti sia prevista una deroga circa i requisiti richiesti.

La Giunta - io avevo capito bene - aveva accolto l'emendamento, poi è intervenuto qualcuno dai banchi della maggioranza e l'Assessore ha precisato: "Intendevo dire che non la Giunta non lo accoglie". Va bene, la Giunta dica quello che vuole, però mi rivolgo al Consiglio e domando: ritenete voi, consiglieri regionali, che qui c'entri il discrimine, come dire, partitico o di maggioranza rispetto a un fatto così obiettivo? Vogliamo almeno che i requisiti per occupare una posizione funzionale nella pubblica amministrazione siano gli stessi per tutti? Questo è anche un principio di legalità, poi, è vero, queste leggi ormai non sono più soggette a controllo di legalità in via gerarchica, però sono pur sottoposte a controllo di costituzionalità, e io vedo una incostituzionalità di tutta evidenza in questo punto.

Come si fa, per la stessa funzione dirigente o funzionale in una pubblica amministrazione, a richiedere requisiti diversi e quindi minori a chi è già dipendente di ruolo rispetto a quelli richiesti a chi accede superando un concorso esterno? Io ripropongo ancora questa questione, non dico alla maggioranza, ma ai singoli consiglieri, perché questo secondo comma davvero non regge in punto di ragionevolezza, in punto di equità e in punto di legalità.

Ritengo che tutto questo sia anche un poco offensivo per un dipendente regionale che avendo il titolo richiesto dicesse: "Se ci sono già io in amministrazione con questo requisito, perché tu devi fare un concorso che poi, almeno nel tempo, dilata le spese e ritarda la funzione che si deve svolgere?" Può essere un criterio di economicità riconoscere i requisiti a chi ce li ha già, senza prevedere confronti con l'esterno, ma finisce lì. Un dipendente della Regione che avesse senso di sé, dignità professionale, direbbe invece: "Ovviamente a condizione che io abbia i titoli e i requisiti per occupare quel posto", se no sarebbe un'usurpazione, sarebbe anche, in qualche modo, una diminutio della propria capacità professionale, che in quanto riconosciuta deve essere riconoscibile e quindi deve esistere.

Pertanto chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 68.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 68.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti 70

Votanti 69

Astenuti 1

Maggioranza 35

Favorevoli 36

Contrari 33

(Il Consiglio approva.)

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: BALIA - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIANCU - CALLEDDA - CAPELLI - CAPPAI - CARLONI - CASSANO - COGODI - CONTU - CORONA - CUGINI - DEIANA - DEMURU - DETTORI - DIANA - DORE - FADDA - FALCONI - FANTOLA - FLORIS - FOIS - FRAU - GIAGU - GIOVANNELLI - GRANARA - GRANELLA - IBBA - LA SPISA - LADU - LAI - LICANDRO - LIORI - LOCCI - LOMBARDO - MANCA - MARROCU - MASALA - MASIA - MILIA - MORITTU - MURGIA - ONIDA - OPPI - ORTU - PILI - PILO - PINNA - PIRISI - PISANO - PITTALIS - PUSCEDDU - RASSU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA NIVOLI - SANNA Salvatore - SATTA - SCANO - SCARPA - SECCI - SELIS - SPISSU - USAI - VARGIU - VASSALLO.

Si è astenuto: il Presidente SERRENTI.)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

LICANDRO, Segretario:

Art. 1 bis

Prima attuazione dei concorsi interni

1. Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale, non in contrasto con le norme dell'articolo 1, trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 90 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria e distintamente per il personale dell'Amministrazione escluso il corpo forestale, per il personale del corpo medesimo e per il personale degli enti, fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

LICANDRO, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Giagu

Art. 1 bis

L'articolo 1 bis è soppresso. (32)

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 1 bis

L'articolo 1 bis è soppresso. (69)

Emendamento sostitutivo totale Diana - Murgia - Corda

Art. 1 bis

L'articolo 1 bis (Prima attuazione dei concorsi interni) è sostituito dal seguente:

"Per una volta soltanto l'amministrazione e gli enti sono autorizzati, relativamente a un numero di posti non superiore al 90% di quelli vacanti di ciascuna categoria e distintamente per il personale dell'amministrazione escluso il corpo forestale, per il personale del corpo medesimo e degli Enti (fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge), a bandire i concorsi interni riservati al personale interno inquadrato nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre. A dette selezioni partecipa il personale interno in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso dall'esterno alla categoria e in deroga a tali requisiti, anche il personale con una anzianità di servizio di quattro anni e in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza." (88)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda

Art. 1 bis

Dopo l'articolo 1 bis è aggiunto il seguente articolo:

Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono comunque esclusi dalle procedure unificate, e restano nella competenza degli Enti, i concorsi per l'accesso a profili professionali la cui prestazione lavorativa sia costituita, quale contenuto specifico, dalla ricerca e dalla sperimentazione nel campo tecnico-scientifico proprio di ciascun Ente". (64)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Cassano - Pisano

Art. 1 bis

Al termine dell'articolo è aggiunto il seguente:

"I dipendenti in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso dall'esterno alla categoria cui si riferisce il concorso, che abbiano avute riconosciute formalmente le mansioni superiori, possono partecipare alla selezione, anche se non provenienti dalla categoria immediatamente inferiore". (114)

Emendamento aggiuntivo Liori - Murgia - Diana

Art. 1 bis

All'articolo 1 bis è aggiunto il seguente:

Art. 1 ter

Le disposizioni dell'art. 69, comma 4 del contratto collettivo generale del lavoro in materia di programmazione professionale nell'ambito della categoria D, trovano riconoscimento e attuazione una volta soltanto e in via transitoria nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, sempreché il dipendente sia in possesso del requisito prioritario dell'anzianità di servizio di almeno 35 anni di contribuzione, nonché l'incarico di responsabile della struttura di 1° livello formalmente attribuita.

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - FNOL - Spese correnti

2002 euro 450.000

2003 euro 450.000

2004 euro 450.000

mediante la riduzione della riserva di cui al punto 4 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - PERSONALE

UPB S02.045 - Gestione per il trattamento economico dei dipendenti

2002 euro 450.000

2003 euro 450.000

2004 euro 450.000

(116)

PRESIDENTE. Devo far osservare che, essendo stato approvato l'emendamento numero 68, praticamente tutta la partita prevista dall'articolo 1 bis non è più attuabile. Occorre qualche minuto per verificare se l'articolo 1 bis abbia significato normativo autonomo, per cui sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 04, viene ripresa alle ore13 e 17.)

PRESIDENTE. Colleghi, in effetti l'approvazione dell'emendamento numero 68 non ha influenza sull'articolo 1 bis, che pertanto rimane insieme agli emendamenti ad esso presentati, sovrano il Consiglio in questa decisione. Pertanto possiamo procedere.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 32 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA GIAN VALERIO (Popolari-P.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 69 ha lo stesso contenuto, ma è presentato dai colleghi Cogodi, Ortu e Vassallo, i quali, se ritengono, possono illustrarlo.

COGODI (R.C.). Vorrei capire come si procede.

PRESIDENTE. Si procede normalmente. E' mia intenzione sospendere i lavori alle 13 e 30 e aggiornarli a questo pomeriggio.

(Interruzione del consigliere Giacomo Sanna)

Stamattina abbiamo anche perso un po' di tempo. Aspetti la prossima legislatura quando farà lei il Presidente, onorevole Sanna, e potrà chiudere i lavori all'ora che vorrà.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Non sono in vendita.

PRESIDENTE. Ognuno ha le sue ambizioni e vende quello che ha. Lei venda quello che può vendere.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Lei, che l'ha già fatto, difenda la sua dignità.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, vuole illustrare l'emendamento numero 69 o lo dà per illustrato?

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Si limiti a presiedere.

PRESIDENTE. Lei si limiti a fare quello che deve fare e non sfotta per cortesia.

Ha domandato di parlare il consigliere Cogodi. Ne ha facoltà.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). Porti rispetto all'Aula innanzitutto.

COGODI (R.C.). Certo, un'offesa a un consigliere è un'offesa a tutti i consiglieri. Lei non può dire a un consigliere: "Quando farà lei il Presidente"". Lo farà quando lo eleggeremo, liberamente, forse più di quanto non sia accaduto nel passato.

SANNA GIACOMO (Gruppo Misto). E senza mettersi in vendita!

COGODI (R.C.). Con l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 bis, io e altri colleghi ovviamente abbiamo tenuto presente, come penso tutti i colleghi del Consiglio che hanno già votato, che vi è una stretta connessione - lo dice la legge - e una consequenzialità fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis , tant'è che nel testo originario che era all'esame della Commissione l'articolo 1 bis, così diventato nel testo attuale, era un comma dell'articolo 1, proprio perché in consequenzialità stretta e necessaria con esso.

Infatti l'articolo 1 al comma 1, rispetto alla disciplina attuale, che è quella dell'articolo 54 della legge regionale 31, introduce il principio della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Sulla base di questa programmazione si svolgono i concorsi di cui all'articolo 54, richiamato nell'articolo 1 che recita: "Nell'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono inseriti i seguenti commi…". Il primo comma rimane e introduce la programmazione triennale del fabbisogno di personale, il secondo comma però non c'è più, ma che cos'era? Era una fonte normativa che autorizzava un'eventuale, non necessaria né obbligatoria, deroga ai criteri per via contrattuale. Avuta la fonte autorizzativa per legge, essendo nella gerarchia delle fonti la legge ovviamente sovraordinata rispetto al contratto, un contratto collettivo poteva derogare, nei limiti dettati dall'articolo 1, al disposto di carattere generale. La fonte autorizzativa non c'è più, il Consiglio ha votato e ha ritenuto, consapevolmente, di sopprimere il secondo comma. E meno male, perché dire che le leggi sono derogabili con dei contratti è veramente una cosa singolare! Quello che è legge rimane legge e i contratti di lavoro debbono rispettare non solo le regole legislative, ma anche la legge quadro sul pubblico impiego. Per principio costituzionale i contratti di lavoro si devono svolgere nel quadro legislativo dato e non possono mai derogare a una legge. E' accaduto, invece, nella nostra regione, che un contratto abbia derogato a una legge sull'assunto che successivamente si sarebbe fatta una legge di "sanatoria", cioè retroattiva. E infatti nel comma 2 e in quello successivo, che è poi diventato l'articolo 1 bis, era contenuto tutto un marchingegno di norma autorizzativa con valore retroattivo.

Saggiamente il Consiglio ha ritenuto che tutto quel marchingegno non reggesse e quindi ha soppresso, con la votazione di poc'anzi, l'autorizzazione a derogare in questa materia alla legge attraverso il contratto. Non essendoci più l'autorizzazione per il contratto che ha già derogato alla legge esistente, questo testo di legge non ha più ragione di esistere, rimane la legge 31. Quindi quella norma contrattuale, che era in contrasto con la legge della Regione, non si regge, già non si reggeva, tanto che i giudici della Repubblica italiana - non della repubblica delle banane - hanno dichiarato in via specifica illegittimo il bando di concorso interno bandito dalla Giunta regionale, perché ha alterato la legge vigente, alterazione che permarrebbe anche se voi approvaste l'articolo 1 bis, aggiungendo confusione a confusione, perché il secondo comma dell'articolo 1, che conteneva la fonte autorizzativa, è stato cassato.

Quindi, in ipotesi e per assurdo, se il Consiglio approvasse l'articolo 1 bis, qualunque contratto (qui si fa richiamo al contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001) sarebbe recepito in legge, la qualcosa non si potrebbe fare neanche in base alla legge quadro, ma è principio della delegificazione contrattuale, e in ogni caso si darebbe una rigidità assoluta al contratto, proprio perché recepito in legge. Tanto vale fare il contratto con legge. Ma in tal caso la contrattazione la fa il Consiglio regionale non l'Agenzia per la contrattazione, o al più la fa la Giunta e poi il Consiglio l'approva, come avveniva un tempo, quando il contratto del personale regionale si faceva con legge. Accadeva anche che la maggior parte dei consiglieri fosse nel contempo dipendente regionale, per cui il Consiglio approvava il contratto di se stesso. Tutte queste anomalie sono state evitate, eliminate, superate in un procedimento migliorativo del sistema non solo contrattuale, ma anche giuridico e istituzionale; adesso si vuole tornare all'antico, peggiorando un po' tutta la situazione.

L'articolo 1 bis (peraltro io credo che il Consiglio, per valutazioni non di procedura, ma di merito, quelle che sono state in parte già esposte e che ancora, credo, se sarà necessario, saranno esposte) deve essere eliminato da questa legge, perché il merito è ingiusto, il merito crea una iniquità! Cosa vuol dire che per una sola volta, in sede di prima applicazione, la percentuale dei posti da riservare alla selezione interna non può essere superiore al 90 per cento delle disponibilità in organico? E' una percentuale che si avvicina al 100 per cento e lasciare quel 10 per cento è risibile, si dovrebbe fare un concorso esterno per il 10 per cento dei posti vacanti! La legge prevedeva una riserva del 60 e del 40 per cento rispettivamente per i concorsi esterni e interni, secondo un principio di equilibrio.

Il tribunale della Repubblica italiana, con sentenza definitiva, vi ha già detto che quel punto del contratto è illegittimo. Perché il Governo della Regione deve sfidare i tribunali? Non è che i tribunali si sveglino la mattina ed emettano sentenze, riconoscono invece, soprattutto i tribunali civili e amministrativi, i diritti dei cittadini che deducono una violazione di legge. Dei cittadini sardi adiscono il tribunale della Repubblica, ottengono ragione e voi dite: "Noi sfidiamo i tribunali e adesso superiamo la sentenza con una legge di deroga". Badate, questo non è un modo non dico delicato, ma nemmeno corretto di procedere, perché qui non si sta sfidando il tribunale, si sta sfidando il buon diritto di quei cittadini, diritto che è stato riconosciuto e non sarà caducato perché una legge successiva, impossibile peraltro, vorrebbe superare una sentenza di un tribunale e quindi rendere legittima una norma di contratto che non poteva esistere.

Ma c'è di più, che senso ha, alla luce dell'ultima sentenza della Corte costituzionale, quella del 22 maggio...

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, le concedo qualche secondo per concludere.

COGODI (R.C.). Ho finito, richiamo la sentenza del 22 maggio a completamento del ragionamento - che in ogni caso non si può esaurire qui - non sul caso dei buoni diritti dei cittadini sardi che hanno ricorso e avuto ragione, ma su casi generali, di principio e valore generale, che però si attagliano perfettamente anche sotto il profilo costituzionale al ragionamento accennato. Tutto suggerisce che sarebbero sufficienti poche dichiarazioni delle diverse parti politiche del Consiglio per risolvere questa questione, ma direi che se la stessa Giunta annunciasse a questo punto di rinunciare, secondo me farebbe un'azione buona e utile alla causa. Insistere in questa materia e alla luce anche della votazione precedente mi parrebbe diabolico, perché si insisterebbe su un errore che non può che creare, nella migliore delle ipotesi, ulteriore confusione, ma sicuramente oltre alla confusione grandi danni.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio sono per ora terminati, riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 con l'illustrazione dell'emendamento numero 88.

La seduta è tolta alle ore 13 e 32.