Seduta n.244 del 26/05/1993
CCXLIV SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
MERCOLEDI'26 MAGGIO 1993
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Congedi ..................................
Disegno di legge: "Interventi in materia ambientale". (355). (Continuazione della discussione e approvazione):
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente….
(Votazione per appello nominale) ….
(Risultato della votazione) .......
Disegno di legge: "Interventi in materia di urbanistica" (352). (Discussione e approvazione):
SELIS ......................................
COGODI .................................
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica ….
LORETTU................................
SERRA PINTUS ....................
BAROSCHI.............................
SATTA GABRIELE ..............
BAGHINO..............................
PORCU....................................
(Votazione per appello nominale) ….
(Risultato della votazione) ......
Disegno di legge: "Norme in materia di lavori pubblici" (354). (Discussione):
USAI SANDRO .....................
SELIS .....................................
Petizione popolare (Annunzio di presentazione) ….
Sull'ordine dei lavori:
SELIS ......
PUBUSA . .
MANNONI …
Sull'ordine del giorno:
BAROSCHI ….
COGODI . .
La seduta è aperta alle ore 10 e 05.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 maggio 1993, che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Antonio Serra ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 25 maggio 1993 e che il consigliere regionale Augusto Onnis ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 26 maggio 1993.
Se non ci sono opposizioni le richieste sono accolte.
Annunzio di presentazione di petizione popolare
PRESIDENTE. Comunico che in data 11 maggio 1993 è pervenuta a questa Presidenza una petizione sulle problematiche del trasporto ferroviario in Sardegna presentata, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal signor Filippo Tatti, coordinatore del Circolo Antonio Gramsci di S. Gavino - Partito della Rifondazione comunista. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
"Petizione presentata dal signor Filippo Tatti, Coordinatore del Circolo A. Gramsci di San Gavino - Partito della Rifondazione Comunista il maggio 1993 sulle problematiche del trasporto ferroviario in Sardegna". (3/X)
PRESIDENTE. In base all'articolo 103 del Regolamento interno il fascicolo di detta petizione è a disposizione dei consiglieri presso la quarta Commissione.
Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: "Interventi in materia ambientale" (355)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione del disegno di legge numero 355. Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13.
Attività di ricerca e di informazione
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante", è così modificato:
"4. Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può acquistare attrezzature o strumentazioni specifiche e può stipulare apposite convenzioni con istituti universitari e di ricerca, con enti e organismi, anche privati, ed esperti nel settore.
4 bis. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è altresì autorizzato a promuovere attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione anche mediante la realizzazione o l'acquisizione di pubblicazioni, nonché l'organizzazione di incontri, convegni o altre manifestazioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente in relazione alla prevenzione e al controllo degli insetti ed altri organismi nocivi".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti, uno dei quali, il numero 1, è stato successivamente ritirato. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 5
Modifiche ed integrazioni della L.R. 21 gennaio 1986, n. 13
E' aggiunto il seguente 2° comma:
"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05064 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi". (13)
Emendamento soppressivo totale Meloni - Urraci - Ladu Giorgio - Planetta
Art. 5
L'art. 5 è soppresso. (26)
Emendamento soppressivo totale Mannoni - Fadda Fausto - Ferrari - Pusceddu - Baroschi
Art.5
L'art. 5 è soppresso. (33)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 26 e 33, di conseguenza si ritiene l'emendamento numero 13 decaduto.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 decade.
Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Quindi decade anche l'emendamento numero 33.
Si dia lettura dell'articolo 6.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6
Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i premi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni anche alle navi da pesca entrate in esercizio a partire dal 1990 che abbiano osservato il fermo di pesca imposto dalla Regione alle seguenti condizioni:
a) che le navi da pesca interessate rientrino, come tonnellaggio, unitamente alle altre navi da pesca che hanno praticato il fermo, nel limite del tonnellaggio complessivo attributo come sforzo di pesca alla Regione nel Piano triennale per la pesca marittima 1991/1993;
b) che, qualora non venga soddisfatta tale condizione, il tonnellaggio delle stesse navi da pesca sia pari o inferiore al tonnellaggio di altre navi da pesca che negli anni di riferimento del fermo abbiano cessato l'attività di pesca per il ritiro definitivo dall'attività, o non abbiano espletato attività di pesca o non abbiano beneficiato del fermo per qualsivoglia causa.
2. Si intende per "entrata in esercizio della nave" l'armamento della stessa presso i Compartimenti Marittimi della Sardegna.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3 e 4 successivamente ritirati ed altri cinque emendamenti dei quali viene data lettura. Ricordo che gli emendamenti aggiuntivi 31 e 35 sono emendamenti all'emendamento numero 16.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 6
Modifiche alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25
E' aggiunto il seguente comma 3:
"3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05085 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi". (14)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Nell'articolo 6 è istituito il seguente comma 4:
"4. Oltre che per l'acquisto dei mezzi nautici, le spese di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, possono essere destinate al pagamento degli oneri ordinari e straordinari connessi alla gestione di dette imbarcazioni; a tale fine, per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 (Cap. 05095/01)". (15)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Dopo l'art. 6 è istituito il seguente:
Art. 6 bis
Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio
1. Tra i soggetti beneficiari dei prestiti d'esercizio di cui all'articolo 104, 9° comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, devono intendersi ricompresi anche i titolari di concessione di pesca nei compendi ittici e i gestori degli impianti di acquacoltura e maricoltura, organizzati:
a) in impresa singola o associata che esercitano l'acquacoltura nelle acque dolci, marine e salmastre e che siano iscritte nel registro delle imprese di pesca, di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) in cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio.
2. I prestiti di credito peschereccio d'esercizio sono concessi per operazioni riguardanti:
- la gestione delle aziende di cui al precedente comma;
- la manutenzione degli impianti e delle attrezzature presenti nei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura o allevamenti di pesci, molluschi e crostacei;
- le spese per l'acquisto di pesci, molluschi e crostacei, nonché per le spese di gestione degli impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque dolci, marine e salmastre;
- la lavorazione, la trasformazione, al conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- le anticipazioni delle cooperative o consorzi di cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione.
3. Durante il periodo di finanziamento i beni oggetto dei prestiti previsti nel presente articolo non possono essere distolti dalle loro destinazioni, né possono essere alienati, se non dietro parere favorevole dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.
4. I prestiti sono concessi, previa verifica tecnico-economica delle operazioni, nei limiti dell'effettivo fabbisogno del richiedente e per gli scopi indicati nelle domande e non possono avere durata superiore a mesi diciotto. (16)
Emendamento aggiuntivo Urraci - Cogodi - Salis - Morittu
All'emendamento numero 16, comma 1, dopo le parole: "acquacoltura e maricoltura" aggiungere: "e di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici". (31)
Emendamento aggiuntivo all'emendamento numero 16 Giunta regionale.
Art. 6 bis
Disposizioni per il credito peschereccio d'esercizio
E' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità presenti nel fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca, istituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 05089)". (35)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, in assenza del relatore, onorevole Manunza, ha facoltà di parlare l'onorevole Pili.
PILI (P.S.I.). La Commissione è favorevole.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi l'approva alzi al mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 31, emendamento aggiuntivo all'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 35, emendamento aggiuntivo all'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Disposizioni in materia di pesca
1.Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (Cap. 05081/02).
2. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 700.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede in Sardegna che esercitino nell'anno 1993 la pesca del tonno (05098); detto contributo, di cui l'Amministrazione è autorizzata a procedere ad anticipazioni, previa presentazione del programma d'intervento e prestazione di idonea garanzia, sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1993 ed ai conseguenti oneri di gestione ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 8
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Disposizioni in materia di protezione civile
1. Dopo il settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 concernente: "Interventi regionali in materia di protezione civile", è aggiunto il seguente:
"7 bis. Nelle more della predisposizione del suddetto Piano pluriennale della protezione civile, l'Amministrazione è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1993/1995, a procedere con piani stralcio approvati dalla Giunta regionale".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 9
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Attrezzature e mezzi di soccorso
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni.
5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di protezione civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle Associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, di cui al successivo articolo 16, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati, verranno liquidate forfettariamente in base ai programmi di prevenzione di cui sopra.
6. Le attrezzatura e i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di protezione civile possono essere, altresì, affidati, in via temporanea, ai Comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza. L'Amministrazione regionale concede ai Comuni ed alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei pezzi affidategli".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 5 e 6, successivamente ritirati, ed altri sette emendamenti dei quali viene data lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 9
Le parole: "verranno liquidate forfettariamente in base ai programmi di prevenzione di cui sopra" sono sostituite dalle seguenti: "verranno liquidate sulla base dei chilometri e delle miglia marine effettivamente percorsi". (17)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale.
Art. 9
E' aggiunto il seguente comma 2:
"2. Agli oneri derivanti dall'introduzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 di cui al precedente comma si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/11 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
3. Gli oneri derivanti dall'introduzione del comma 6 del surrichiamato articolo 10 sono valutati in annue lire 300.000.000 e gravano sul capitolo 05111/11". (18)
Emendamento soppressivo parziale Meloni - Ladu Giorgio - Planetta
Art. 9
Il primo comma dell'art. 9 è soppresso. (27)
Emendamento sostitutivo parziale Meloni - Urraci - Ladu Giorgio - Planetta
Art. 9
Nel secondo comma le parole: "verranno liquidate forfettariamente in base ai programmi di prevenzione di cui sopra" sono sostituite dalle seguenti: "verranno rimborsate dietro presentazione di fatture, o di altra idonea documentazione, in base ai programmi di prevenzione di cui sopra". (28)
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Art. 9
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni.
5. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del servizio di protezione civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, di cui al successivo articolo 16, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione.
Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati, verranno liquidate sulla base dei chilometri e delle miglia marine effettivamente percorsi.
6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del servizio di protezione civile, possono essere, altresì affiati, in via temporanea, ai Comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza.
L'Amministrazione regionale concede ai Comuni e alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli.
7. La Regione può provvedere alla acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso". (38)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 9
Sono aggiunti i seguenti commi:
"All'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
7. La Regione può provvedere alla acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso.
Gli oneri di cui al 7° comma dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e gravano sul Cap. 05111/22 del bilancio della Regione per gli stessi anni". (39)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Nel comma 4° dell'articolo 10 della L.R. n. 3 del 1989 sono aggiunte le parole: "Detti programmi saranno inviati preventivamente alle Commissioni consiliari competenti". (42)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta ritira gli emendamenti numero 17 e 38 e accoglie gli emendamenti numero 18 e 28. Non accoglie il numero 27.
PRESIDENTE. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 18 e 28; non accoglie il 27.
MELONI (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 27 è ritirato.
PRESIDENTE. Dunque l'emendamento numero 27 è ritirato. Rimangono quindi gli emendamenti numero 18, 28, 39 e 42.
Metto quindi in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 10
Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - Contributi alle associazioni di volontariato
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989 è aggiunta la seguente:
"c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 7, successivamente ritirato, e il numero 19. Si dia lettura dell'emendamento numero 19.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 10
E' aggiunto il seguente comma 2: "2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/16 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi". (19)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 11
Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1990, n. 13 - Convenzioni per il servizio di protezione civile
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, concernente interventi in materia ambientale, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per la elaborazione dello schema del Piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 per ogni altra elaborazione e proposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 3 del 1989".
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti il numero 8, successivamente ritirato, e il numero 20. Si dia lettura dell'emendamento numero 20.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 11
E' aggiunto il seguente comma 2: "2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la dotazione recata dal capitolo 05111/18 del bilancio per l'anno 1993 e del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi". (20)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Pili.
PILI (P.S.I.). La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E'approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 12
Studi e indagini della idrogeologia e dell'uso del suolo
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1993, lo stanziamento di lire 500.000.000 da destinare agli studi e alle indagini della idrogeologia e dell'uso del suolo, alla conseguente individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e superficiali utilizzate a scopo potabile ed alla disciplina delle attività e destinazioni d'uso ammissibili, in adempimento delle competenze attribuite all'Amministrazione regionale dall'articolo 9, lett. f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.
2. Per lo stesso fine è autorizzata negli esercizi finanziari 1994 e 1995 l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 500.000.000 e 500.000.000.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due identici emendamenti soppressivi totali. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento soppressivo totale Meloni - Urraci - Ladu Giorgio - Planetta
Art.12
L'art. 12 è soppresso. (29)
Emendamento soppressivo totale Mannoni - Fadda Fausto - Ferrari - Pusceddu - Baroschi
Art. 12
L'art. 12 è soppresso. (34)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Pili.
PILI (P.S.I.). La Commissione li accoglie.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Si dia lettura dell'articolo 12 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 12 bis
Catasto regionale delle grotte
1. E' autorizzato nell'anno finanziario 1993 lo stanziamento di lire 300.000.000 da destinare alla istituzione del Catasto regionale delle grotte della Sardegna. L'Amministrazione regionale a tal fine può avvalersi, previa convenzione, delle associazioni di speleologia operanti in Sardegna.
2. Per lo stesso fine è autorizzata negli esercizi finanziari 1994 e 1995 l'ulteriore spesa rispettivamente di lire 250.000.000 e lire 250.000.000.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 12 bis
Dopo l'art. 12 bis è aggiunto il seguente:
Art. 12 ter
Interventi negli stagni
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 150.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni (Cap. 05078/12). (36)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Pili.
PILI (P.S.I.). La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12 bis. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 3.800.000.000 per l'anno 1993, in lire 2.250.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.750.000.000 per l'anno 1995.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 750.000.000
1995 lire 750.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A, allegata alla legge finanziaria per i seguenti importi:
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
e mediante riduzione della riserva di cui alla voce 10 della Tabella A, allegata alla legge finanziaria per i seguenti importi:
1993
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e artt. 45 e 46 della legge di bilancio)
1993 lire 2.300.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella B, allegata alla legge finanziaria.
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
In aumento
Capitolo 05015-16 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.08.29 (03.02) Cat. 01 - Spese per la realizzazione di interventi di bonifica in aree interessaste da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 2 della presente legge)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Capitolo 05081-02 - Contributi alle cooperative della pesca, agli enti ed alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192, art. 1 L.R. 21 agosto 1989, n. 25, art. 82, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 103, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 46, secondo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 54, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 58, comma 1, della legge finanziaria e art. 7, comma 1, della presente legge.)
1993 lire 800.000.000
1994
1995
Capitolo 05098 - Contributi alle cooperative di pescatori ed alle società che esercitano la pesca del tonno (art. 3, LR. 10 dicembre 1986, n. 67, art. 83, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 103, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 46, terzo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 44, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 54, LR. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 58, secondo comma, della legge finanziaria e art. 7, secondo comma, della presente legge)
1993 lire 700.000.000
1994
1995
Capitolo 05002 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) - Cat. Progr. 01 - Spese per studi ed indagini della idrogeologia e dell'uso del suolo per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche (art. 12 della presente legge)
1993 lire 500.000.000
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
Capitolo 05003 (N.I.) - Spese per l'istituzione del Catasto regionale delle grotte della Sardegna (art. 12 bis della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1993, 1994 e 1995.
PRESIDENTE. All'articolo 13 sono stati presentati gli emendamenti numero 9, 10 e 11, successivamente ritirati, e l'emendamento numero 21 sostitutivo totale al quale sono stati presentati l'emendamento numero 40 aggiuntivo e l'emendamento numero 37 sostitutivo parziale. Si dia lettura degli emendamenti numero 21, 37 e 40.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale
Art. 13
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 4.300.000.000 per l'anno 1993, in lire 2.550.000.000 per l'anno 1994 e in lire 3.050.000.000 per l'anno 1995 e in lire 300.000.000 per gli anni successivi.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
In diminuzione
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 750.000.000
1995 lire 750.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A, allegata alla legge finanziaria
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria )
1993 lire 2.300.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella B, allegata alla legge finanziaria.
05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
Capitolo 05086 - Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 6, L.R. 22 luglio 1991, n. 25, art. 22, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39)
1993 lire 200.000.000
1994
1995
In aumento
Capitolo 05002-01 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02) - Cat. Progr. 01 - Spese per studi ed indagini della idrogeologia e dell'uso del suolo per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche (art. 12 della presente legge)
1993 lire 500.000.000
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
Capitolo 05002-02 (N.I.) 2.1.1.4.1.2.08.29 (08.02) - Cat. Progr. 01 - Spese per l'istituzione del Catasto regionale delle grotte della Sardegna (art. 12 bis della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
Capitolo 05015-16 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.08.29 (03.02) - Cat. 01 - Spese per la realizzazione di interventi di bonifica in aree interessaste da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 2 della presente legge)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Capitolo 05081-02 - Contributi alle cooperative della pesca, agli enti ed alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi (art. 17, legge 2 maggio 1977, n. 192, art. 1 L.R. 21 agosto 1989, n. 25, art. 82, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 103, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 46, secondo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 54, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 58, 1° comma, della legge finanziaria e art. 7, 1° comma della presente legge)
1993 lire 800.000.000
1994
1995
Capitolo 05095-01 - Spese per l'acquisto di mezzi nautici e delle relative apparecchiature e strumentazione per il controllo del rispetto della normativa in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino (art. 10, L.R. 22 luglio 1991, n. 25)
1993 lire 2.000.000.000
1994
1995
Capitolo 05098 - Contributi alle cooperative di pescatori ed alle società che esercitano la pesca del tonno (art. 3, L.R. 10 dicembre 1986, n. 67, art. 83, LR. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 103, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 46, terzo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 44, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 54, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 58, secondo comma, della legge finanziaria e art. 7, secondo comma, della presente legge)
1993 lire 700.000.000
1994
1995
Capitolo 05111-11 (Denominazione variata) - Spese per l'acquisizione, nolo e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per l'attivazione ed il funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile e per l'organizzazione ed attuazione di programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso (art. 10, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, primo comma, della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 300.000.000
1995 lire 300.000.000
Capitolo 05111-16 (Denominazione variata) - Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione dei volontari e per le spese di acquisto e manutenzione di attrezzature (art. 17, secondo comma, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 10 della presente legge); nonché rimborsi alle stesse associazioni per spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art. 17, sesto e settimo comma, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3)
Capitolo 05111-18 (Denominazione variata) - Spese per l'assunzione a tempo determinato di personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di protezione civile; spese per la stipula di convenzioni con tecnici ed esperti per l'espletamento dei servizi di protezione civile, ivi comprese l'elaborazione dello schema del piano regionale di protezione civile e dei relativi aggiornamenti; nonché per l'elaborazione e acquisizione di strutture operative (art. 11, L.R. 15 maggio 1990, n. 13 e art. 11 della presente legge)
Capitolo 05111-21 (N. I.) 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02) - Contributi per l'utilizzazione delle attrezzature e dei mezzi affidati ai Comuni e Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza (art. 9 della presente legge)
1993 lire 300.000.000
1994 lire 300.000.000
1995 lire 300.000.000
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopraccitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993, 1994, 1995 e sul capitolo corrispondente al capitolo 05111-21 dei bilanci per gli anni successivi. (21)
Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale
Art. 13
Copertura finanziaria
Nel 1° comma l'importo di lire "3.800.000.000" è modificato con quello di lire "3.950.000.000".
Nel 2° comma sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e artt. 45 e 46 della legge di bilancio)
1993 lire 2.450.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della Tabella B, allegata alla legge finanziaria:
voce l
1993 lire 2.300.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
voce 6
1993 lire 150.000.000.000
1994
1995
In aumento
Capitolo 05078-12 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.10.14 (03.09) - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi ad interventi per la valorizzazione dei laghi salsi dell'isola (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 29, legge 24 aprile 1980, n. 146, deliberazione CIPE 8 agosto 1980 e artt. 59 e 69, L.R. 31 maggio 1984, n. 26); a spese per interventi straordinari sulle opere pubbliche dei compendi ittici dell'Ogliastra, dell'Oristanese, e del Sarrabus danneggiate da eventi calamitosi (art. 1, L.R. 22 ottobre 1987, n. 42) nonché ad interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 51, 7° comma, e 117, 1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 43, 1° comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6) (art. 12 ter della presente legge)
1993 lire 150.000.000
1994
1995 . (37)
Emendamento aggiuntivo all'emendamento numero 21 Giunta regionale.
Sono introdotte le seguenti modifiche:
In diminuzione
Capitolo 05111-10 - Spese per interventi di soccorso ed emergenza e per la realizzazione di opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali che non rientrano nella competenza primaria degli enti locali e dello Stato (art. 7, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3)
1993 lire 3.000.000.000
In aumento
Capitolo 05111-22 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.08.29 - Spese per l'acquisizione, costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione e soccorso (art. 9 della presente legge)
1993 lire 3.000.000.000
Nota: nel testo della copertura, al 1° comma, vanno inseriti i suindicati importi. (40)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie. Vorrei che si tenesse conto, però, in sede di coordinamento, che per un puro errore materiale nell'emendamento numero 40 la somma di lire 3 miliardi si intende ripartita in lire 1 miliardo e 500 milioni sia per l'anno |1993 sia per l'anno 1994.
PRESIDENTE. Ne è già stato tenuto conto in sede di coordinamento.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 355. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 32 corrispondente al nome del consigliere Lorettu.
Prego il Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lorettu.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mulas Franco - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Pau - Pes - Pili - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Cocco - Corda - Dadea - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Fantola - Ferrari - Ladu Leonardo.
Si sono astenuti: il Presidente Floris - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Porcu - Puligheddu - Salis - Serrenti - Cogodi - Demontis.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 355:
presenti 52
votanti 40
astenuti 12
maggioranza 21
favorevoli 40
(Il Consiglio approva).
Sull'ordine del giorno
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 368 concernente "Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali".
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà
BAROSCHI (P.S.I.). Le chiedo un'inversione dell'ordine del giorno e che si proceda all'esame della legge regionale 20 luglio 1992, numero CCLXV concernente: "Personale addetto alla divulgazione agricola", che è stata rinviata dal Governo nell'agosto dell'anno scorso e che ha particolare urgenza.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Baroschi chiede un'inversione dell'ordine del giorno del Consiglio e che si proceda alla discussione immediata dell'argomento che è stato inserito al punto 12, la legge regionale 20 luglio 1992 rinviata concernente "Personale addetto alla divulgazione agricola".
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ritengo che si possa anche essere d'accordo e accedere alla richiesta di invertire l'ordine del giorno e di mettere il punto 12 al posto di quello che si dovrebbe trattare adesso, tenendo conto però che i consiglieri non arrivano in aula con un carro di atti, di documenti e di cartelle e non sono degli archivi ambulanti o dei computer. Diamo il tempo necessario perché uno possa almeno recuperare il testo e gli appunti che si è preparato, se li ha preparati, perché quando all'ordine del giorno del Consiglio sono inseriti ventiquattro punti ognuno di noi deve seguire un ordine materiale e mentale. Quindi io dichiaro di essere d'accordo a condizione che si dia il tempo indispensabile perché ogni consigliere possa almeno recuperare le sue carte, se si vuole lavorare in modo produttivo e con partecipazione consapevole.
PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni sospendiamo la seduta per quindici minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 41, viene ripresa alle ore 11 e 16.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 252 concernente l'Istituzione dell'Ufficio di Oristano dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni l'argomento si intende inserito all'ordine del giorno.
Discussione e approvazione del disegno di legge: "Interventi in materia di urbanistica" (352)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 352.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché il relatore onorevole Satta non è in Aula ci rimettiamo alla relazione scritta.
Non essendovi iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Signor Presidente, noi pensavamo, come si stava decidendo prima della interruzione, che si discutesse la legge rinviata concernente: "Personale addetto alla divulgazione agricola" e ora si discute invece il disegno di legge numero 352. Ho quindi chiesto al Servizio Assemblea se è possibile avere il parere della Commissione programmazione su questo disegno di legge per vedere che problemi erano stati sollevati.
CABRAS, Presidente della Giunta. Chiedo scusa, il Consiglio ha espresso il parere il 18 marzo.
SELIS (D.C.). Volevo conoscerne il testo. Vorrei avere il testo del parere.
(Interruzioni)
Ho chiesto alla Presidenza la cortesia di aspettare un paio di secondi perché ho chiesto agli uffici il parere della Commissione programmazione su questo disegno di legge. Il motivo della richiesta del parere è capire se la Commissione aveva fatto delle osservazioni puntuali sui singoli articoli, per cercare di seguire il dibattito in Aula articolo per articolo. E' uno strumento di lavoro e di razionalizzazione dei lavori.
PRESIDENTE. C'è una richiesta di sospendere i lavori del Consiglio?
SELIS (D.C.). Non sto chiedendo una sospensione, sto chiedendo di capire se c'è il parere della Commissione e vorrei averlo. Non c'è bisogno di sospendere. Chiedo scusa al Consiglio e ai colleghi. Io credevo che dovessimo iniziare la discussione del provvedimento concernente il personale addetto alla divulgazione agricola, quindi ora mi trovo…
PRESIDENTE. Onorevole Selis, volevo combinare la sua richiesta con quella del collega Satta che chiede dieci minuti di sospensione perché vorrebbe presentare un emendamento a questo disegno di legge. Se votiamo il passaggio all'esame degli articoli non si possono più presentare emendamenti. Sospendiamo per dieci minuti i lavori del Consiglio per consentire al collega Satta di presentare l'emendamento.
(La seduta, sospesa alle ore 12 e 22, viene ripresa alle ore 13 e 07. )
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio con l'esame del disegno di legge numero 352. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
Sistema informativo per la pianificazione territoriale
1. Le disponibilità contenute nel capitolo 04161/06 possono essere utilizzate anche per la:
a) predisposizione del materiale cartografico di base per la pianificazione territoriale anche mediante rilievi aerofotogrammetrici;
b) predisposizione della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie e l'aggiornamento della cartografia esistente;
c) riproduzione della cartografia da fornire agli enti locali, per la redazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale.
2. Le relative rispettive spese sono valutate, quanto al capitolo 04161/06 in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e in lire 2.000.000.000 per gli anni 1994-1995.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Satta Antonio - Baghino - Manchinu - Ferrari - Sardu - Baroschi - Zucca - Ortu
Art. 1
E' aggiunto il seguente art. 1 bis.
Art 1 bis
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni negli anni 1993-1994 contributi per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.
La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in complessive lire 25 miliardi in ragione di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (Cap. 04159/03).
Di conseguenza nell'articolo finanziario sono previste le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 03017 (FNOL)
1993 lire 10.000.000.000
1994 lire 10.000.000.000
mediante riduzione voce 12 Tabella A.
Cap. 03017 (FNOL)
1993 lire 2.500.000.000
1994 lire 2.500.000.000
mediante riduzione voce 6 Tabella B.
In aumento
Cap. 04159/03 (N.I.) (1.1.1.5.2.2.07.27) (08.02) - Contributi ai comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici (art. 1 bis della presente legge)
1993 lire 12.500.000.000
1994 lire 12.500.000.000. (1)
PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta.
SATTA GABRIELE (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Per una legge definita di accompagnamento, signor Presidente e colleghi, così come altre leggi, ugualmente definite di accompagnamento, che sono ritenute leggi a lungo meditate e soppesate, e per cui si chiede anche l'inversione dell'ordine del giorno perché si proceda speditamente, si scopre poi che cambia immediatamente natura e peso e diventa improvvisamente un'altra cosa. Quindi in relazione sia all'articolo 1 che all'emendamento numero 1, dico alcune cose che valgono per questo e per i successivi articoli.
La legge di accompagnamento è concepita e definita dalla legge regionale di contabilità come l'adeguamento della normativa sostanziale, cioè come l'occasione nella quale, quando si fa il bilancio, cioè si ordina e si programma la spesa, cioè la distribuzione delle risorse della Regione, si coglie l'occasione per riordinare anche la normativa sostanziale. Queste leggi di accompagnamento non accompagnano il bilancio in senso temporale, perché arrivano dopo alcuni mesi, il bilancio è già fatto, va per conto suo, siamo ormai quasi a metà dell'esercizio finanziario, e soprattutto non ordinano la normativa sostanziale. Questa legge che abbiamo in discussione è un tipico esempio di manovra di bilancio; questa non è una legge di riordino della normativa sostanziale, cioè che migliora, ridisciplina, ricalibra gli interventi della Regione in maniera coordinata e interconnessa, è una ulteriore sconnessione che si aggiunge alle tante esistenti. Non fa i conti con la congerie di norme e normette, capitoli e capitoletti, rivoli di bilancio che già esistono. Con questo disegno di legge, questa Regione, che dice di non avere danari per affrontare le grandi questioni sociali dello sviluppo dell'impresa e dell'occupazione, mette improvvisamente in movimento più di 40 miliardi, dei quali 16 erano nel testo originario e 25 si aggiungono con un emendamento. Una manovra di 40 miliardi, fatta così, meriterebbe un briciolo di attenzione, anche in relazione agli equilibri complessivi della legge di bilancio. Questa è una legge di spesa ed è una legge di spesa che va nella direzione opposta a quella che si è dichiarato di voler perseguire. La politica non si regge solo sulle parole che vengono nelle grandi circostanze enunciate, si deve reggere sugli atti e sui provvedimenti. A che cosa si riferiscono questi 40 e più miliardi? Tutti gli articoli, il numero 1 ora in discussione e quelli che verranno, si riferiscono al convenzionamento. Cioè questa Regione, che pure è una Regione che viene definita elefantiaca nelle sue strutture, che si dice non funzioni forse perché appesantita da troppi dipendenti, non perché non abbia dipendenti, questa Regione, che costa 2 miliardi e mezzo al giorno per pagare se stessa e la sua burocrazia, non è capace di fare nulla perché per ogni cosa che una legge prevede deve stanziare miliardi per convenzioni. L'articolo 1 è un articolo di convenzionamento. E' inutile aprire l'elenco dei convenzionandi sempre con l'università. A parte il fatto che l'università non è un succursale della Regione, quando l'elenco si apre sempre con l'università e continua comunque con gli esperti di qualunque tipo e natura, è chiaro che sono gli esperti che verranno convenzionati, sempre e comunque. L'articolo 1, "sistema informativo per la pianificazione territoriale", prevede spese per 5 miliardi. Ma la Regione non ha istituito di recente il servizio cartografico? Non ha istituito cioè una struttura? Che cosa è questo servizio che la Regione ha istituito? Un ufficio morto, diretto da un coordinatore di servizio che ha una indennità per fare questo? E' costituito questo ufficio? Funziona? Se funziona perché non produce? Se non produce e non funziona perché non si fa funzionare? Perché sempre e comunque, per qualunque cosa, la Regione deve fare convenzioni? E convenzioni di una certa materia, perché qui siamo in materia di studio, di cartografia, di censimento, di rilievo, di progettazione, di adeguamento dei piani urbanistici e quant'altro. Insomma una industria! Io ho detto in altra occasione, e voglio qui ripetere, che non ho nulla contro lo strumento della convenzione. La convenzione è un contratto che garantisce, quando è utile, quando è necessaria, la pubblica amministrazione; quindi la Regione, deve poter fare dei contratti quando servono, quando sono utili, quando si è verificato che non può attendere ai suoi compiti in altro modo se non ricorrendo a un contratto esterno. Quindi non ho nulla contro l'idea della convenzione, ma la politica regionale non può tradursi in convenzionamenti, e qui ci sono 40 miliardi di convenzionamenti senza che vi sia una direttiva, senza che siano prefigurati gli obiettivi che devono essere raggiunti, senza un censimento puntuale delle risorse già disponibili, sia delle risorse professionali che esistono anche in questa Regione, sia dei prodotti già definiti perché tanti studi sono già stati fatti e altri sono in corso. E' già accaduto nella vicenda dei piani paesistici che la Regione abbia messo da parte, marginalizzato i propri uffici e abbia affidato studi e cartografia a Progemisa e società collegate a Progemisa, perché si diceva che così si sarebbe fatto in fretta e bene e meglio. Si è visto; sono passati quattro anni e più e i piani paesistici non ci sono ancora! E adesso ancora miliardi e miliardi per studi e convenzioni, né vale la parola d'ordine buttata così che molti di questi danari andranno ai comuni; si sa benissimo che quando la cassa e il potere direttivo sono in capo alla Regione i danari non sono per i comuni, sono danari per chi verrà convenzionato, tecnici, progettisti e quant'altro. Ma si è fatto un censimento prima di stanziare 40 miliardi e più per vedere se davvero tutti i comuni hanno estremo bisogno di questo intervento? O non hanno, anche i comuni, i loro uffici tecnici, e quali comuni ce li hanno, e quali li utilizzano e quali no? E su 374 comuni della Regione è proprio necessario fare 374 fette di torta o non è pensabile, invece, che alcune di queste attività possano essere attività d'area, di livello territoriale, come suggerisce e in certi casi stabilisce la legge 142, per cui l'équipe di tecnici potrebbe essere convenzionata per fare un buon lavoro, anche coordinato, su scala territoriale? Quindi non vale la parola d'ordine "comuni", qui c'è altro, questa è una legge di bilancio; non è presente l'Assessore del bilancio…
(Interruzioni)
Gli Assessori bisogna cercarli di volta in volta a seconda del titolo della legge. Si chiede l'inversione dell'ordine del giorno per fare una legge sull'agricoltura e non si può fare perché non c'è l'Assessore dell'agricoltura. E allora, a seconda dell'Assessore che transita, il Consiglio si deve occupare di una legge. Questo non è un buon modo di lavorare. In ogni caso questa è una pura e semplice legge di bilancio, è una legge puramente finanziaria, non è una legge sostanziale di accompagnamento, non riordina nulla, il giudizio non può che essere severo in relazione alla natura e alla qualità di questo provvedimento legislativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere sull'emendamento è ovviamente favorevole. Io approfitto, visto che stiamo parlando dell'emendamento, per ricordare che la manovra che si chiede di porre in essere è una manovra in adeguamento alle disposizioni contenute all'interno della legge "45", legge che questo Consiglio regionale ha votato e ha reso operativa. L'articolo 1, mi permetto di ricordare, onorevole Cogodi, non fa riferimento a convenzioni, ma si riferisce alla lettera a), all'esigenza di provvedere a rilievi aerofotogrammetrici e non mi risulta che la Regione sarda sia dotata di aerei per poter provvedere in proprio. L'articolo 4 poi, che si riferisce al piano di assetto dei litorali, eroga alle amministrazioni provinciali un contributo di 500 milioni ciascuna, onde riuscire finalmente a organizzare i piani dei litorali, i cosiddetti piani di spiaggia, anziché lasciare che il territorio sia nel completo abbandono. Il parere per l'emendamento è favorevole perché tende, in ossequio alla normativa della legge "23", approvata quindici giorni fa, a fornire ai comuni la possibilità di adeguare i propri strumenti urbanistici, i PUC, ai nuovi piani territoriali paesistici.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 2 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 3.
PORCU, Segretario:
Art. 3
Laboratori per il recupero dei centri storici
1. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, può attivare convenzioni con le Università della Sardegna e con professionisti ed esperti in materia urbanistica, edilizia e recupero dei centri storici.
2. Gli oneri possono, altresì, ricomprendere quelli relativi alle indagini, censimento e catalogazione dei centri storici, nonché all'acquisizione del materiale di base strumentale alla predisposizione di progetti di settore e tecnologie d'intervento funzionali al recupero delle strutture edilizie e infrastrutturali dei relativi abitati.
3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 04159/06).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
PORCU, Segretario:
Art. 4
Piani di assetto organizzativo dei litorali
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, alle Amministrazioni provinciali della Sardegna, per l'anno 1993, un contributo di lire 500.000.000 ciascuna. Tale contributo è finalizzato all'esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianificazione dell'assetto organizzativo del litorale, ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso.
2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1993 (Cap. 04159/05).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
PORCU, Segretario:
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 4.500.000.000 per l'anno 1993, in lire 5.500.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 6.000.000.000 per l'anno 1995.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 legge finanziaria)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
mediante riduzione della riserva dei cui alla voce 2, della Tab. A allegata alla legge finanziaria.
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04159/01 (Denominazione variata) - Contributi ai comuni per la formazione dei piani urbanistici comunali in adeguamento alla pianificazione regionale (artt. 7, 8, 9, 10 e 11, LR. 22 dicembre 1989, n. 45)
1993 lire 1.500.000.000
1994 lire 2.500.000.000
1995 lire 3.000.000.000
Cap. 04160/02 (Denominazione variata) - Spese per il censimento, accertamento e controllo nell'attività urbanistico-edilizia, nonché per la diffusione conoscitiva della normativa urbanistico-edilizia regionale (artt. 21 e 22, L.R. 11 ottobre 1985, n. 23)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 04159/05 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Spese per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (art. 4 della presente legge)
1993 lire 500.000.000
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
Cap. 04159/06 (N.I.) 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Spese per l'attivazione dei laboratori per il recupero dei centri storici (art. 3 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 04161/06 (Denominazione variata) - Spese per l'attivazione e la gestione del sistema informativo per la pianificazione territoriale (art 6, quarto comma, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 1 della presente legge)
Cap. 04161/07 (N.I.) 2.1.1.4.1.2.07.27 (08.02) - Spese per la predisposizione del materiale cartografico di base per la pianificazione territoriale, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici, della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale, per l'aggiornamento e la riproduzione della cartografia esistente (art. 6, quarto comma, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, e art. 1 della presente legge)
1993 lire 2.000.000.000
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire 2.000.000.000
Cap. 04161/08 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.07.27 (08.02) - Contributi ai comuni, comunità montane e province sulle spese per la predisposizione ed attuazione di progetti di sistemi informativi e territoriali locali nonché per l'aggiornamento dei dati e per il loro trasferimento al S.I.T. regionale (art. 2 della presente legge)
1993 lire 1.000.000.000
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1993-1994-1995.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Colgo l'occasione della discussione dell'articolo 5 per sottolineare il parere della Commissione sull'intera legge che mi sembra non debba essere sottaciuto anche in quest'Aula. La Commissione, preso in esame il disegno di legge in oggetto, ha rilevato che il provvedimento prevede una serie di interventi tra loro non coordinati e che si sovrappongono ad altri previsti dalle leggi regionali vigenti e che si pongono in evidente contrasto con le linee di rigore adottate dal Consiglio regionale nell'approvazione della manovra finanziaria. La Commissione infine ha auspicato che da parte della Giunta venga proposto un disegno di legge che regolamenti e unifichi i sistemi informativi e cartografici. Dico questo non per far perdere tempo al Consiglio, ma per richiamare l'attenzione della Giunta, cosa che facevo prima informalmente col Presidente e con l'Assessore, su questa sequenza di leggine di accompagnamento che non comprendo - se ci fosse l'Assessore al bilancio chiederei che me lo spiegasse - in che modo realizzano la manovra di bilancio. Queste leggine di accompagnamento sono provvedimenti di erogazione senza un disegno chiaro complessivo. Anche l'emendamento di cui comprendo e apprezzo lo spirito - non sono intervenuto per questo - vorrei capire in che modo si coordina con la legge di trasferimento dei fondi ai comuni. Io sono favorevole, credo che sia giusto lo spirito, però in che modo questi fondi vengono gestiti dall'amministrazione regionale mentre invece gran parte delle risorse sono andate prima ai comuni perché i comuni dovevano gestire queste funzioni? A questo punto io non comprendo esattamente quale sia la linea della Giunta; da un lato è quella di trasferire i fondi ai comuni, cosa che condivido, da un altro lato si ripristinano fondi gestiti centralisticamente dall'amministrazione. Da un lato si fa una manovra di bilancio e si proclamano criteri di rigore sugli studi, sulle convenzioni eccetera; dall'altro lato arrivano le leggine di accompagnamento che invece prevedono una sequenza di spese in questo modo. Da un lato si fa un programma della Giunta che prevede il coordinamento delle attività degli uffici eccetera, da un altro lato, qua stiamo assistendo a questa frammentazione di politiche o di interventi. Mi sembra che questo istituto delle leggine di accompagnamento, che doveva e dovrebbe essere fortemente integrato e coordinato per attuare una manovra di bilancio, una strategia della Giunta, un programma del Governo regionale, sia invece il pretesto perché da un lato si predichi e si enunci una linea di rigore di grande disegno e da un altro lato nell'attuazione di questa linea, dicendo che sono leggine di minore importanza, si spendono come in questo caso 40 miliardi. Francamente non capisco, per questo motivo mi asterrò sulla legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Concordo pienamente con quanto detto dall'onorevole Selis.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.
LORETTU (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per riprendere e condividere alcune delle osservazioni fatte dal collega Selis e per sottolineare la gravità di quello che sta avvenendo in quest'Aula. Soltanto un mese fa c'è stata una grande mobilitazione degli amministratori locali molto strumentale, molto organizzata, molto artificiosamente provocata per rivendicare dall'amministrazione regionale un rapporto diverso tra Regione e comuni, per dire in sostanza alla Regione che era finito il tempo in cui la Regione, la Giunta regionale, i singoli Assessori potevano gestire i fondi dei vari capitoli del bilancio utilizzando un'ampia discrezionalità nella predisposizione dei programmi e nell'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi, sulla base dell'esigenza che, attraverso apposite domande, le amministrazioni locali prospettavano, e per dire alla Regione che da questo sistema era giunto il momento di passare invece ad un rafforzamento del ruolo e della discrezionalità degli enti locali, ai quali doveva essere affidato l'insieme delle risorse disponibili perché poi le amministrazioni locali potessero liberamente valutare le priorità, le scelte da compiere e le destinazioni alle quali destinare le risorse disponibili. Un ragionamento, in linea generale, giusto e per molti aspetti nel concreto, invece, molto discutibile, molto opinabile, molto preoccupante per alcuni risvolti concreti, e comunque su questo tema si è andati avanti in una discussione che ha impegnato il Consiglio per alcuni giorni, senza riuscire a dialogare effettivamente all'interno di quest'Aula per fare chiarezza, per definire e per individuare realmente le aree in cui era giusto affidare le scelte e le decisioni agli amministratori locali e le aree invece in cui era giusto che le scelte, soprattutto a livello di programmazione generale, fossero riservate ancora all'amministrazione regionale. Sulla base di questa polemica si giunse persino ad abrogare nella sostanza grandi leggi di programmazione regionale, non di gestione ma grandi leggi di programmazione nei settori delle politiche sociali in cui già la Regione esercitava soltanto compiti di programmazione lasciando già agli enti locali la gestione delle risorse, eppure di fatto si è fatta piazza pulita anche di queste leggi. Ebbene, dopo questa operazione condotta in maniera approssimativa, pasticciata, confusa, pensino sul piano tecnico e finanziario, che ha sconvolto, io credo, il bilancio della Regione senza portare grandi e significativi vantaggi alle amministrazioni locali- i riscontri li vedremo nel prosieguo del tempo - oggi a distanza di appena un mese, la Giunta regionale arriva in Aula confermando - perché era già presentato contestualmente a quell'altro disegno di legge, ma oggi la Giunta lo conferma - un altro disegno di legge, questo appunto, intitolato a provvedimenti in materia di urbanistica, che recita esattamente il contrario di quello che si è disposto e di quello che si è scelto con l'altro provvedimento. Cioè con quell'altro si è fatta piazza pulita di una miriade di interventi di leggi regionali nei vari settori, per dire che in questi settori la Regione sarda non fa più programmi operativi attraverso delibere della Giunta, i fondi vengono accantonati, vengono immessi in un fondo comune da ripartire secondo parametri generali agli enti locali che poi decidono, con quest'altro provvedimento si fa esattamente il contrario. Si dice, anche con l'emendamento che con grande coerenza, anche i paladini di quel provvedimento di un mese fa, hanno presentato in Aula: "l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni negli anni 1993 e 1994". Si torna cioè al vecchio sistema, si sono soppressi 50, 60, 70 capitoli di intervento, oggi ne istituiamo altri 5, 10 per nuovi interventi discrezionali da programmare attraverso delibere di Giunta su proposta degli Assessori competenti, per fare che cosa? Per redigere gli strumenti urbanistici, cosa che un mese fa si era ritenuta di stretta competenza degli enti locali; per effettuare degli studi attraverso il ricorso ad esperti universitari o a chi pare e piace; per studiare le situazioni e le caratteristiche dei centri storici. E non si capisce perché anche qua si debba prevedere, in contrasto con la linea scelta, un intervento regionale che decida di erogare il contributo al comune A e non al comune B, non al comune C ma al comune D e al comune F, perché mai? Bene, signor Presidente, io credo che sia una linea politica, questa, che non può non suscitare grandi preoccupazioni per la sua incoerenza, per la gravità di questa incoerenza, per l'incomprensibilità della logica che muove l'azione della Giunta e che fa nascere veramente gravi perplessità sull'azione complessiva della Giunta. Io credo che la Giunta debba rapidamente fare il punto su questa miriade di iniziative che sono in campo per fare chiarezza e scegliere che cosa fare. Non è possibile andare così perché veramente qua entra in gioco l'intera azione complessiva della Giunta. Io che, per molti aspetti, ho criticato il provvedimento di un mese fa, per la parte almeno che riguardava la sostanziale abolizione delle leggi di programmazione nel settore delle politiche sociali, finché non viene chiarita questa cosa, non credo di poter approvare provvedimenti di questo genere e quindi su questa legge preannunzio il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà
SERRA PINTUS (D.C.). Anche io sono molto perplessa su questo provvedimento, soprattutto, direi, sulla linea di condotta della Giunta; anche io noto una incoerenza ingiustificata da parte della Giunta, soprattutto negli ultimi provvedimenti che sono stati assunti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta stessa. Un'incoerenza, lo hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, che riguarda soprattutto due argomenti: innanzitutto il sistema dei convenzionamenti; era stato detto e molto bene dalla Giunta che si sarebbe voltato pagina, si sarebbe cambiato sistema, che si sarebbe superato il sistema del convenzionamento buono per tutte le occasioni e si sarebbe trovata una regolamentazione tesa a garantire maggiormente la Sardegna. In realtà si sta continuando col vecchio sistema. In tutte le ultime leggi che stiamo approvando non si fa altro che parlare di ricorso al convenzionamento. Io credo che la Giunta debba fare una riflessione su questo tema e proporre qualcosa di effettivamente nuovo, come ci aveva promesso alcuni mesi fa.
L'altro argomento sul quale mi ritrovo perplessa, e che riguarda sempre l'atteggiamento e il comportamento della Giunta, che ritengo incoerente, riguarda nel caso specifico l'erogazione ai comuni di contributi per la redazione dei piani urbanistici comunali. Anche qui si vuole seguire il vecchio schema, nonostante si sia intrapresa una strada diversa, cioè quella di dare spazio alle autonomie locali, e ai comuni. Ritorniamo invece a calcare i vecchi cliché e io non capisco più cosa intenda fare al Giunta, quale strada voglia percorrere; se voglia percorrere la strada vecchia, sempre percorsa in questo Consiglio regionale, o se intenda finalmente dare una svolta e intraprendere una strada nuova. Per questo motivo io credo che voterò contro questo provvedimento di legge in attesa che la Giunta chiarisca, appunto, i suoi orientamenti e le sue linee di comportamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, ci sono reiterati richiami alla coerenza; visto che parliamo di un articolo di copertura finanziaria ne vorrei richiamare uno. Alcuni colleghi capaci ed autorevoli, durante la discussione degli strumenti di bilancio, hanno sostenuto, e il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo furono d'accordo su questa procedura, che bisognava approvare prima il bilancio e poi le leggi di accompagnamento, per avere la cornice entro la quale queste dovevano stare.
E teoricamente questo era anche vero. Oggi, collega Selis, io apprezzo la lamentela che lei ha fatto.
SELIS (D.C.). Veramente ne avevo già parlato durante la sessione di bilancio.
BAROSCHI (P.S.I.). Perché non c'è coerenza tra lo strumento di bilancio e le leggi di accompagnamento. E mi chiedo - ed è una forma dubitativa la mia perché considero il dubbio una delle cose migliori della mente umana - se non sia il caso di fare esattamente il contrario e magari per l'anno venturo di fare prima le leggi cosiddette di accompagnamento perché vengano poi in qualche modo ricomprese. Mi rendo conto che tra l'uovo e la gallina non si sa mai da dove iniziare, però certamente l'esperienza di quest'anno ci dice che questa procedura ha qualche grossa pecca. Facciamone tesoro perché probabilmente l'anno prossimo ci vorrà maggior rigore nel definire che cosa sono le leggi di accompagnamento e quali sono i loro limiti e sarà necessario entrare più nel dettaglio, e questo credo che sarà anche il risultato di un confronto che su questo potrà avvenire tra la Commissione competente e la Giunta, per definire meglio la manovra complessiva del bilancio. L'ultima considerazione che faccio è che la manovra di bilancio in Regione può occupare tutto questo tempo, prima da gennaio ad aprile, ed ora anche maggio, sono cinque mesi, e questo a me sembra ponga dei problemi. Può anche non essere importante, però credo sia giusto sottoporre all'attenzione dei colleghi, e della Giunta in particolare, questo problema.
Per quanto riguarda poi le incoerenze nel rapporto Regione-enti locali, delle quali si sono lamentati taluni consiglieri, io non trovo alcuna incoerenza nel fatto che sia la Regione a fare i rilievi aerofotogrammetrici; soprattutto per sostenere due iniziative: una è quella della presentazione della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale, che non compete agli enti locali, perché ritengo che l'interesse regionale debba essere tutelato e curato dalla Regione, l'altra è quella prevista al punto c), cioè la riproduzione della cartografia da fornire agli enti locali. Invece che dar loro i soldi stiamo dando la cartografia e non trovo in questo incoerenza.
Quanto all'emendamento, io farei, se potessi oggi predire cosa si farà in futuro, la stessa cosa fatta per la legge numero 4 con cui la Regione ha avviato un processo e ha deciso, con quella legge di trasferimento delle risorse (ma mi auguro che ne seguiranno altre) che una certa programmazione che tuteli gli interessi locali deve trovare gli enti locali responsabili anche in questo. Quando sarà arrivato il momento opportuno - e questo lo valuteranno il Consiglio o la Giunta - dovremo passare a trasferire risorse perché gli strumenti urbanistici comunali vengano mantenuti al livello giusto. Quindi non c'è a mio modestissimo avviso, e non avendo partecipato a crociate, né in un senso né nell'altro, ma avendo dato il mio contributo puro e semplice a che fosse stabilito il principio che è quello di trasferire le risorse per funzioni che gli enti locali hanno già, non per nuove funzioni che dovremo trasferire…
LORETTU (D.C.). Stai dando contributi per gli strumenti urbanistici comunali.
BAROSCHI (P.S.I.). Ho avuto notizia di una lamentela dell'onorevole Lorettu nei miei confronti sul fatto che io fossi l'unico che si opponeva a che quella legge votata in Aula potesse essere dal Presidente modificata e mandata a Roma; riconfermo - se ero l'unico me ne dispiace, ma poi l'Aula ha deliberato - che io sono estremamente convinto della giustezza di quello che abbiamo fatto. Può darsi che mi sbagli, sono un essere umano io come lo è il collega Lorettu, o può darsi che stia sbagliando lui, ma non credo che questo emendamento che va votato in Consiglio, sia di incoerenza. Abbiamo anche qui una predisposizione di elementi di cartografia più puntuali rispetto ad oggi ed in questo c'è un interesse anche sovra comunale che la Regione sta tutelando; poi arriverà il momento nel quale le risorse verranno trasferite agli enti locali perché sappiano mantenere questo livello.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta Ne ha facoltà.
SATTA GABRIELE (P.D.S.). Signor Presidente, molto brevemente, perché a me pare che le obiezioni che i colleghi hanno portato non tengano conto della natura dell'adempimento che i comuni, investiti dai piani territoriali paesistici, sono tenuti a fare per legge. La legge vuole che i comuni entro un anno adeguino i loro strumenti urbanistici ai piani territoriali paesistici; questo anno, con il tempismo che orami è nei fatti, cadrà a cavallo tra due esercizi finanziari e per questo la spesa è stata suddivisa in due esercizi. Ma se fossimo stati al primo di gennaio sarebbe stata, la spesa, in un solo esercizio, perché si configura come un intervento straordinario ed una tantum per adempiere ad una prescrizione di legge alla quale sono tenuti solo alcuni comuni in maniera straordinaria. Quando si andrà a regime, quando cioè tutta l'opera di pianificazione sarà compiuta, compreso l'adeguamento, è giusto che i finanziamenti confluiscano tutti nel fondo unico per i comuni, i quali a regime debbono badare alla loro pianificazione territoriale che sia o non sia a contenuto paesistico. Ma in questo momento, proprio per garantire il disegno unico e complessivo che la Regione vuole dare alla pianificazione paesistica, non si poteva che seguire questa via separata, certa e sicura, una tantum e straordinaria perché questa è la natura dell'intervento. Quindi, francamente, il richiamo al fondo unico dei comuni è un richiamo giusto in linea astratta, nel concreto questo è come se fosse un intervento una tantum e straordinario e pertanto non ha molto a che vedere con il fondo unico per i comuni. Proprio per questo allora la copertura che, ripeto, è spezzata in due esercizi perché l'anno coprirà due mezzi esercizi finanziari, è stata ideata a parte rispetto al fondo unico. Ricordo che questo si sarebbe potuto fare anche in sede di approvazione della legge nella quale si approvarono norme per i piani paesistici, compresi i vincoli, non si volle fare in quella sede per non approfittare di una norma bunker, come era quella dei vincoli, per far passare cose che dovevano essere, invece, quantificate e meditate. Sono state quantificate e meditate, non mi pare ci sia assolutamente niente di scandaloso né di contraddittorio rispetto alle linee generali della Regione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà
BAGHINO (D.C.). Per dirle in un minuto che i componenti del Gruppo della D.C. presenti in quella Commissione, nel dare il voto favorevole, approvato all'unanimità nella Commissione, hanno dato il loro parere sulle motivazioni che ora il Presidente della Commissione ha testé in Aula illustrato.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'onorevole Porcu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio per dichiarare il nostro voto contrario a questa proposta perché riteniamo che tutto il corso della programmazione e delle leggi di accompagnamento vada completamente riconsiderato alla luce delle gravi affermazioni e dei gravi provvedimenti che sono stati assunti nel campo dell'assistenza sociale qualche settimana fa. A noi sembra per lo meno dubbio e scandaloso che la Regione rinunci al suo diritto di programmazione nel campo degli interventi sociali e nel campo degli interventi assistenziali, e poi, invece, si arroghi, in maniera piuttosto discutibile un diritto di intervento in questo settore che si offre per la sua stessa natura a dubbi e a considerazioni di vario genere. Quindi, signor Presidente, noi riteniamo che l'atteggiamento della Giunta e della maggioranza sia molto incoerente e voteremo contro questo provvedimento.
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 352. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 20, corrispondenti al nome del consigliere Erittu.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Erittu.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.
Rispondono sì: la Vicepresidente Serri - Erittu - Fadda Antonio - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Oppi - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Serrenti - Tamponi - Tidu - Zucca- Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Dettori.
Rispondono no i consiglieri: Lorettu - Meloni - Morittu - Mulas Franco Mariano - Murgia - Porcu - Salis - Selis - Serra Pintus - Usai Sandro - Cadoni - Carusillo - Cogodi.
Si è astenuto: il consigliere: Tarquini.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 352:
presenti 56
votanti 55
astenuti 1
maggioranza 28
favorevoli 42
contrari 13
(Il Consiglio approva).
Discussione del disegno di legge concernente "Norme in materia di lavori
pubblici" (354)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 354.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta, relatore.
SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Mi rimetto,alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione Generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.
MURTAS, Assessore dei lavori pubblici. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. A questo disegno di legge sono stati presentati dodici emendamenti che sono in distribuzione. Prima di mettere in votazione il passaggio all'esame degli articoli chiedo se ci sono problemi su questo disegno di legge e sugli emendamenti.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Sull'ordine dei lavori. Sono stati distribuiti undici emendamenti, sarebbe opportuna una sospensione di un quarto d'ora per consentirci di leggerli e chiedo alla Presidenza e ai colleghi se non sia magari il caso, visto che è l'una, di aggiornarci ad oggi pomeriggio. O sospendiamo un quarto d'ora per consentirci di esaminare gli emendamenti e di discuterli oppure ci aggiorniamo ad oggi pomeriggio.
PRESIDENTE. L'onorevole Selis chiede di avere un po' di tempo per esaminare gli emendamenti di cui non ha potuto prendere visione prima. Chi chiede di intervenire su questa proposta?
PUBUSA (P.D.S.) All'una ritengo che si debba fare altro, per cui proporrei di rinviare a questo pomeriggio.
PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Pubusa può intervenire un relatore a favore e uno contro.
Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, è stato chiesto da qualche collega di avere il tempo di esaminare gli emendamenti. Stiamo approvando leggi una dietro l'altra, è abbastanza normale che questo avvenga. Io sono favorevole a che si sospenda per dieci minuti per dare uno sguardo agli emendamenti, per non approvarli a scatola chiusa, su questa come su qualsiasi altra legge. Mi pare che però all'una ci siamo tante altre cose al mondo da fare, ma c'è anche quella di continuare a lavorare almeno fino all'una e mezzo.
PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per un quarto d'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 13 e 04, viene ripresa alle ore 13 e 27.)
Continuazione della discussione del disegno di legge: "Norme in materia di lavori pubblici" (354)
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio con l'esame del disegno di legge 354.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 1
Iscrizione Albo regionale Appaltatori
All'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi:
Il secondo comma è così modificato:
"L'iscrizione nell'Albo regionale degli Appaltatori di OO.PP., direttamente o in subappalto, è obbligatoria per chiunque sia chiamato ad eseguire i lavori, di importo pari o superiore a 150.000.000 di lire ed inferiore alla soglia comunitaria, di competenza della Regione o di altri enti pubblici quando i lavori medesimi siano eseguiti con finanziamenti comunque concessi dall'Amministrazione regionale". Fatta salva l'applicazione della vigente direttiva della Comunità Economica Europea a favore delle imprese straniere, per la partecipazione agli appalti, nonché per gli affidamenti in subappalto o in cottimo, di lavori pubblici, comunque finanziati, di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'Albo regionale degli Appaltatori di opere pubbliche è equiparata all'iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Il quinto comma è così modificato:
"Gli appalti di lavori di importo inferiore a lire 150.000.000 possono essere aggiudicati o affidati ad imprese non iscritte all'Albo purché in possesso del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con l'indicazione della specializzazione che dovrà essere adeguata ai lavori da appaltare".
All'articolo 16 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
nel primo comma è soppresso il periodo da "in ogni caso" a "iscrizione".
Il secondo, il terzo ed il quarto comma sono abrogati.
La lettera c) dell'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 è abrogata.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2
Contratti in materia di opere pubbliche
1. Al fine di omogeneizzare l'azione amministrativa nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale, i contratti di opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici o con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta del medesimo a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
2. All'Assessorato dei lavori pubblici compete l'adozione degli atti procedimentali preordinati all'approvazione dei contratti di cui al precedente comma.
3. Sono fatte salve le attribuzioni relative all'impegno e all'ordinazione della spesa di competenza della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali individuate dall'articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore successivamente all'approvazione dell'adeguamento delle strutture amministrative dell'Assessorato dei lavori pubblici conseguenti alle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 22.10.1986.
5. Gli incarichi di progettazione, studi e consulenze in genere in materia di opere pubbliche, di competenza dell'amministrazione regionale, sono affidati sulla base di appositi elenchi di professionisti, singoli od organizzati in gruppo, istituiti presso l'Assessorato dei lavori pubblici.
6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nelle liste di cui al precedente comma, i relativi ambiti di specializzazione e le modalità di conferimento degli incarichi professionali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 2 bis
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia per tutti gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria ed eseguite con finanziamenti concessi dalla Regione, si può procedere con il criterio del pubblico incanto, previsto dall'articolo 3 della legge sull'amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato - approvata con R.D. 18.11.1923, n. 2440 - e con il procedimento e le modalità previsti dall'articolo 1 lett. d) e dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n.14.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Morittu - Baghino - Murgia - Salis - Meloni - Manca
Dopo l'articolo 2 bis è aggiunto il seguente:
Art. 2 ter
La Regione e tutti gli enti di cui all'art. 1 della L.R. 22.04.1987, n. 24, nell'assegnazione di opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti funzionali, finanziati a totale o parziale carico della Regione sarda, riutilizzano le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano, per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse. Dette somme non possono essere assegnate per perizie, revisioni o altro che non sia comunque soggetto a gara.
Nella predisposizione, stesura e attuazione dei progetti di opere pubbliche comunque da realizzarsi in Sardegna, a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'Isola.
Ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata. (6)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.
USAI SANDRO (D.C.). Sull'emendamento numero 6, perché io sono convinto che la scrittura dell'emendamento sia andata oltre l'intenzione degli estensori, e cioè che si vuole perseguire un obiettivo sicuramente coretto ma con una espressione terminologica che impedisce e di fatto travisa la realtà, per cui vorrei pregare i presentatori di chiedere una sospensione perché si possa approvare un emendamento tecnico che consenta di raggiungere l'obiettivo vero che i proponenti si prefiggono.
BAGHINO (D.C.). Siamo d'accordo.
PRESIDENTE. L'articolo 2 bis e l'emendamento sono sospesi.
L'articolo 3 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 3 bis:
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 3 bis
Osservatorio degli appalti
In attuazione dell'articolo 8 della legge 17.2.1987, n. 80 e dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 , è istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti delle opere pubbliche finalizzato alla raccolta, anche telematica, di dati conoscitivi degli avvisi di gara degli appalti di lavori pubblici gestiti dalla Regione, Province, Comuni e da tutti gli altri enti pubblici della Sardegna, nonché alla raccolta dei dati statistici degli esiti e delle forme degli appalti comunque aggiudicati ed affidati anche a trattativa privata.
La banca dei dati, di cui al precedente comma, è pubblica ed è accessibile a chiunque ne abbia interesse.
Gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al primo comma, oltre che nelle altre forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, devono essere pubblicate, almeno venti giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione di ammissione alla gara, nonché mediante contemporaneo inserimento nella banca dati di cui al precedente comma.
I dati informativi sul notiziario dell'appalto potranno essere divulgati anche per mezzo di una rete telematica, a cui potranno collegarsi tutti gli enti, associazioni, imprese e professionisti interessati.
Con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta e diffusione dei dati informativi degli avvisi di gara e dei dati statistici relativi agli esiti degli appalti.
Per la gestione dell'Osservatorio degli appalti e della banca dei dati informativi, previsti nel presente articolo, la Regione si potrà avvalere della collaborazione a titolo non oneroso delle associazioni più rappresentative degli imprenditori sardi nel settore delle costruzioni.
L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 300.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 150.000.000 per l'anno 1994 e seguenti (Cap. 08238/01).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 4
Subappalto
L'articolo 114 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 è abrogato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 5
Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i requisiti minimi che le imprese debbono possedere per essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di OO.PP. ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e vengono fissati il periodo e i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni già deliberate.
2. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici, nonché le modalità per la prequalificazione e la scelta dei soggetti da invitare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di cui al secondo comma dell'art. 13 della L.R. 27 aprile 1984, n. 13.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, onde garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono dettate le disposizioni riguardanti i contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 applicheranno obbligatoriamente per l'espletamento degli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 6 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 6 bis.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6 bis
Estensione stanziamento
Lo stanziamento iscritto al capitolo 08028/00 è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 10 della legge di bilancio, oltre che per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 11 (revisione prezzi) anche per far fronte alla maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6 ter.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 6 ter
Composizione della Commissione
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 è così sostituito:
"L'iscrizione all'Albo speciale regionale dei collaudatori, è disposta con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previo parere di una Commissione così composta:
a) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in qualità di presidente;
b) da un dirigente tecnico dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle province sarde in qualità di componente;
c) da un ingegnere - iscritto nell'albo professionale da non meno di quindici anni, designato di concerto dall'Ordine degli ingegneri delle province della Sardegna - in qualità di componente."
Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, sono introdotti i seguenti:
"La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta".
"Ai membri della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni il trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. Compete, inoltre, il trattamento di missione commisurato a quello spettante ai funzionari regionali appartenenti alla nona qualifica funzionale".
Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000 annue (Cap. 02102).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Art. 7
Fondo edilizia abitativa - L.R. 30.12.1985, n. 32
1. A valere sugli stanziamenti disponibili sul capitolo 08112 del bilancio pluriennale per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso le cui clausole siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio disponibili per il triennio considerato.
2. Fermi restando i requisiti soggettivi per l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni, i beneficiari dei mutui agevolati concedibili ai sensi del programma previsto dal comma precedente dovranno possedere inoltre i seguenti ulteriori requisiti:
a) residenza in Sardegna da oltre un quinquennio, fatta eccezione per gli emigrati all'estero;
b) non essere titolari, essi stessi e i membri del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 L.R. 7 giugno 1989, n. 29, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato in alcuno dei comuni della Sardegna.
3. Fermi restando i requisiti oggettivi per gli alloggi da acquistare, costruire o recuperare previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 potranno essere ammessi ad agevolazione gli alloggi acquistati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
L'agevolazione pubblica prevista dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, consiste:
a) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al 4 per cento;
b) nell'abbattimento di n. 6 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al 6 per cento;
c) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo non superiore a 50 milioni, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al 4 per cento, per interventi di acquisto e ristrutturazione di abitazioni situate nelle zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici comunali.
5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, il contributo regionale sugli interessi può essere corrisposto agli Istituti di credito convenzionati, anziché in forma attualizzata, alle scadenze naturali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno secondo le procedure vigenti per la liquidazione dei contributi in conto interessi previsti per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.
MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo Satta Gabriele - Planetta - Sardu - Baroschi - Manchinu - Ferrari
Art. 7
All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:
"5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate per il 1993 in lire 25 miliardi. Con le leggi finanziarie verranno definiti gli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995". (10)
Emendamento soppressivo parziale Satta Gabriele - Amadu - Dettori - Manchinu - Ferrari - Sardu - Zucca - Baghino
Art. 7
Alla lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "all'estero". (12)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.
SELIS (D.C.). Se il Presidente e i Capigruppo sono d'accordo, ai sensi dell'articolo 84, settimo comma, chiedo di sospendere il Consiglio e convocare la Commissione per vedere questo emendamento finanziario. Colgo l'occasione dell'emendamento finanziario per rispondere all'esigenza emersa nel dibattito di chiedere chiarimenti alla Giunta, che prego di essere presente in Commissione, soprattutto per capire a che punto siamo con la manovra finanziaria. Sottolineo per i colleghi del Consiglio che, durante la sessione scorsa, il Presidente della Giunta e l'Assessore avevano annunciato una manovra di adeguamento del bilancio, che credo sia in fase avanzata di definizione, mentre noi stiamo ancora votando delle leggi di bilancio e le stiamo votando con emendamenti che per certi versi mutano il sistema delle risorse disponibili. Quindi c'è da un lato l'esigenza di un momento di coordinamento delle leggi ancora in votazione, di capire se la Giunta ritiene che la sua manovra sia ancora rispettata o per certi versi sia stata mutata o pensino stravolta, e da un altro lato c'è l'esigenza di fare una programmazione dei lavori per capire in che modo la manovra di bilancio, che stiamo peraltro ancora votando e approvando, si coordina con il disegno di legge della Giunta. Dovevo questa spiegazione per sottolineare che non è in discussione la sostanza dell'emendamento, ma che questa è una occasione per chiedere alla Giunta e alla Commissione di fare il punto sull'andamento dei lavori e sull'approvazione delle leggi di accompagnamento del bilancio.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la proposta del Presidente della Commissione bilancio formulata ai sensi del comma 7 dell'articolo 84 è accolta. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 per dare modo alla Commissione finanze di riunirsi ed esaminare questo articolo e questo emendamento.
I lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 17.
La seduta è tolta alle ore 13 e 35.
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