Seduta n.240 del 13/05/1993 

CCXL SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI'13 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Congedo .................................

Documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38). (Continuazione della discussione e approvazione di o.d.g.):

BAROSCHI.............................

COGODI

PLANETTA .............................

SATTA GABRIELE, relatore .

FERRARI ................................

ORTU ......................................

URRACI..................................

DETTORI ................................

FADDA FAUSTO ..................

SELIS ......................................

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Proposta di legge Baroschi - Ortu - Pubusa - Tamponi: "Modifica alla legge regionale concernente 'Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1°agosto 1975, n. 33 (Compiti della regione nella programmazione)' approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993" (388). (Discussione e approvazione di o.d.g.):

COGODI ................................

BAROSCHI, relatore..............

(Votazione per appello nominale)

(Risultato della votazione) .......

Sull'ordine dei lavori:

AMADU .................................

TAMPONI ..............................

La seduta è aperta alle ore 10 e 04.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 maggio 1993, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Giorgio Oppi ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 13 maggio 1993. Poiché non ci sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Discussione e approvazione della proposta di legge Baroschi - Ortu - Pubusa - Tamponi: "Modifica alla legge regionale concernente 'Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1°agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)' approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993" (388)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 388, che viene discussa sul testo del proponente ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi, relatore.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 1

1. La parte concernente le variazioni in aumento della tabella A allegata alla legge regionale "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

1. Nel primo comma della legge regionale concernente: "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio regionale il 16 aprile 1993, è eliminata, dopo l'espressione: "i seguenti fondi", la parola: "globali".

2. La parte concernente le variazioni in aumento della tabella A, allegata alla legge regionale di cui al primo comma, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Dopo l'articolo 1 è istituito il seguente:

Art. 1 bis

1. La denominazione del capitolo 07078, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1994-1995, è modificato come segue:

Cap. 07078 Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28 e art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7)

2. Dall'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 sono eliminati i capitoli: 10002, 10002/01, 10003, 23242/02, 24101 e 2301. (2)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Mi rimetto alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Alla tabella A è stato presentato un emendamento soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Giunta regionale

Tabella A

Nella denominazione dei capitoli 04018, 04018/01, 04019, 04020, 04020/01, 04020/02, 04020/03 e 04021 di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, è eliminata la parola: "globale". (3)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Mi rimetto alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella A e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la tabella A. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Baroschi, Tamponi, Ortu, Pubusa, Scano, Manca. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Ordine del giorno Baroschi - Tamponi - Ortu - Pubusa - Scano - Manca sull'attuazione della legge regionale concernente il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA la recente unanime approvazione della legge regionale sul trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali;

SOTTOLINEATA l'importanza che assume una rapida e corretta attuazione della legge, che contiene rilevanti novità procedurali - dalla adozione di criteri oggettivi di riparto dei finanziamenti, alla indicazione di tempi certi per la loro erogazione, alla individuazione dell'Assessorato degli enti locali come unico responsabile dell'adozione dei provvedimenti di riparto e di impegno degli stanziamenti - volte a migliorare il rapporto tra la Regione e le autonomie locali della Sardegna,

impegna la Giunta regionale

1) ad adottare immediatamente le necessarie deliberazioni perché venga sospeso ogni atto di impegno sui capitoli di bilancio destinati a confluire nei fondi istituiti con la nuova legge;

2) a verificare puntualmente l'effettiva esistenza di impegni pluriennali di spesa sui capitoli di bilancio le cui disponibilità per gli anni 1993 e 1994 non sono state fatte confluire nei fondi globali, proponendo, in caso di esito negativo di tale verifica, le modifiche occorrenti per riportare nei fondi globali tali disponibilità;

3) ad adottare le opportune misure di coordinamento tra Assessorati per garantire l'effettiva attuazione del principio, votato dal Consiglio, dell'unicità di gestione dei fondi istituiti dalla legge. (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Noi, Presidente, ci asteniamo su questo ordine del giorno, non so se repentinamente pensato e redatto, ma di sicuro repentinamente distribuito, seppure rappresentativo di un largo schieramento consiliare. Ci asteniamo, perché questo ordine del giorno impegna la Giunta a fare esattamente quello che deve fare, cioè la impegna a rispettare la legge. La nostra astensione significa ancora una volta esprimere una preoccupazione politica di fondo. Il Consiglio regionale ha approvato una legge, che era stata magnificata, perché addirittura avrebbe dovuto costituire la rivoluzione copernicana del sistema autonomistico regionale. Era tanto rivoluzionaria che non poteva funzionare, tant'è che la stiamo modificando perché possa entrare in funzione. Prima di dare per fatte le rivoluzioni forse converrebbe verificare se sono state nelle intenzioni almeno iniziate. Il sistema degli enti locali tuttora in Sardegna, per l'esercizio finanziario 1993, è sguarnito di ogni e qualsiasi competenza, diritto, prerogativa, attribuzione di risorse, perché ancora stiamo modificando la legge che per il 1993 avrebbe dovuto garantire in modo migliore le risorse agli enti locali. Questo ordine del giorno ora dice alla Giunta che deve applicare la legge. Io credo che sia una cosa abbastanza anomala, perché la Giunta è tenuta ad applicare la legge, questa e tutte le altre leggi della Regione. Se poi questo ordine del giorno vuole sottintendere in modo esplicito o implicito un atto di sfiducia nella Giunta, ci sono altri modi per dare la sfiducia alla Giunta. Questo ordine del giorno non fa altro che dire: è stata approvata una legge, bada che la devi applicare. Devi trasferire i fondi dai capitoli di competenza ai fondi globali, devi astenerti dal ripartire, Assessorato per Assessorato, le risorse in base ai programmi di spesa tradizionali. Ma tutto questo è già detto nella legge. Io trovo sinceramente tutto questo sconcertante, sul piano politico e, se mi è consentito, anche sul piano istituzionale. Un Consiglio regionale che non si fida della Giunta che esso ha eletto, fa bene a darle ogni tanto la dritta e a dirle: ricordati che esisti, ed esisti per rispettare la legge. Questo però sottintende che questa è una Giunta regionale che non rispetta la legge, che questa è una Giunta regionale che non risponde al Consiglio, che questa è una Giunta regionale che deve essere richiamata o ammonita. Non so se è un cartellino giallo o un cartellino rosso, però certo questo è il significato di questo ordine del giorno. E' un ammonimento politico che ogni maggioranza può dare alla Giunta che esprime, però è anche qualcosa di più sul piano istituzionale. Poiché le Giunte sono espressione politica delle maggioranze, ma come organo istituzionale sono espressione di tutta l'Assemblea, a noi pare che la formulazione di questo ordine del giorno sia del tutto incongrua.

Se si vuol dire altro l'invito è a che si dica altro e che non si ricorra a questi mezzucci ed espedienti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

COLLU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, per esprimere il mio pensiero senza offendere l'onestà intellettuale dei colleghi. Il collega Cogodi non sempre è capace di rispettare questa normalissima regola non scritta ma che attiene alla capacità e alla sensibilità di ciascuno di noi. Vorrei sapere quante volte i mezzi e mezzucci sono stati adottati dal collega Cogodi per far valere le proprie ragioni.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Te lo dirò.

BAROSCHI (P.S.I.), relatore. Non lo voglio sapere, lo sappiamo già. Quello che i presentatori di questo ordine del giorno chiedono - ed è scritto con molta chiarezza - è che nel lasso di tempo che passa tra l'approvazione da parte del Consiglio di un disegno di legge, tra l'altro approvato all'unanimità, e la sua entrata in vigore, venga evitato qualunque impegno di spesa che contrasti con la nuova normativa che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione o quindici giorni dopo. Questo è quanto i presentatori hanno richiesto, non mi sembra stravolgente, mi sembra un semplice richiamo a una correttezza politico-istituzionale tra la Giunta e il Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 388. Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari alla proposta di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 69 corrispondente al nome del consigliere Serra Pintus.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Serra Pintus.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Serrenti - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Baroschi - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Desini - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lombardo - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Orazio - Mulas Francesco - Mulas Maria Giovanna - Onida - Onnis - Ortu - Pes - Planetta - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele.

Rispondono no i consiglieri: Serra Pintus - Carusillo - Fantola - Porcu - Sechi.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Urraci - Cogodi - Morittu - Murgia.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 51

votanti 46

astenuti 5

maggioranza 24

favorevoli 41

contrari 5

(Il Consiglio approva).

Continuazione della discussione degli articoli e approvazione del documento: "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici" (Doc. n. 36/38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del documento numero 36/38. Il Consiglio aveva esaminato l'articolo 12.

Si dia lettura dell'articolo 13.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Art. 13

Studio di compatibilità paesistico - ambientale

1. Nell'ambito degli areali di efficacia vincolante dei P.T.P., la compatibilità con le prescrizioni di tutela e di valorizzazione disposte dagli stessi P.T.P. integra un basilare requisito di legittimità e di conseguente fattibilità tecnica dei vari progetti, piani e programmi suscettibili di esercitare un rilevante impatto paesistico-ambientale su detti areali.

2. L'accertamento di compatibilità è pertanto strumentale rispetto alla verifica tecnica e giuridica della sussistenza di tale fondamentale requisito e costituisce un indispensabile presupposto di apprezzamento conoscitivo per l'adozione degli atti autorizzatori, di approvazione e/o di controllo di competenza degli organi e uffici della pubblica amministrazione regionale.

3. In tutti i casi in cui le presenti norme di attuazione prescrivono la previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale, i proponenti soggetti pubblici e privati (fermo restando l'onere di ogni altra procedura di accertamento, nulla osta, benestare o atto autorizzativo e concessorio eventualmente prescritto dalla vigente legislazione) debbono produrre ai competenti organi dell'amministrazione regionale - in via preventiva o a corredo dell'atto da autorizzare, approvare o assoggettare a controllo - i seguenti elaborati illustrativi e di indagine:

- individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione della proposta iniziativa di piano o edificatoria;

- descrizione analitica sia dell'ambito oggetto dell'intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell'ambiente per effetto dello specifico intervento proposto, avuto particolar riguardo, per il contesto in considerazione, ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli e delle loro potenzialità, al rischio idrogeologico;

- caratteristiche del proposto progetto, piano o programma, ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione;

- simulazione degli effetti della proposta iniziativa sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali;

- concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole impatto sull'ambiente.

4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale sarà sottoposto, in sede di coordinamento, alle valutazioni della Giunta regionale, preventivamente acquisito in merito il motivato parere del CTRU.

5. Il negativo esito dell'accertamento di compatibilità comporta la giuridica inattuabilità dell'iniziativa cui il medesimo si riferisce.

6. Con propria motivata deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale può stabilire, in via generale, quali verifiche di compatibilità paesistico-ambientale previste dalle norme di dettaglio dei distinti P.T.P. possano essere compiute a diretta cura dell'Assessorato competente in materia di tutela del paesaggio con o senza il preventivo parere del CTRU o di altri eventuali Assessorati.

7. L'esercizio di tale verifica non può essere comunque delegato per i vari casi di accertamento di compatibilità specificamente previsti dalla normativa delle presenti disposizioni.

8. Sono considerate altre opere pubbliche o interesse pubblico suscettibili di esercitare rilevanti influenze sul preesistente assetto del territorio, la cui eseguibilità è subordinata, in base al disposto dell'art. 2 comma quarto della presente normativa, a studio di compatibilità paesistico-ambientale:

a) le opere stradali ed aeroportuali;

b) le opere portuali e strutture funzionai al loro esercizio;

c) le opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale;

d) i depuratori consortili;

e) gli insediamenti turistici;

f) rilevanti opere di bonifica agraria.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Al punto 6) sono aggiunte le parole: "Si applicano, in ogni caso, le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.R. 22/08/90 n. 40". (19)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Ricordando quanto è successo pochi minuti fa, mi chiedo se i presentatori non ritengano che una legge che esiste vada applicata senza che lo si debba scrivere in un'altra norma, anche se a livello di puro e semplice regolamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Per dire che concordo interamente con l'acuta osservazione del collega Baroschi. Quando una legge esiste deve essere sempre applicata e noi verifichiamo infatti che in questa Regione le leggi che esistono sono sempre puntualmente applicate. Ora si dà il caso che noi trattiamo di una materia che è diversa da una legge, è una regolamentazione, chiamiamola così, perché in senso tecnico noi non stiamo neppure trattando di un Regolamento attuativo ed esecutivo della legge, si tratta di indicazioni, prescrizioni, norme di piano, come si vorranno chiamare, comunque una regolamentazione di carattere generale che presiede all'organizzazione del lavoro di predisposizione dei piani paesistici e che accompagna questa speciale strumentazione di piano. Ora la regolamentazione prevede una serie di sistemi, di congegni, di procedure che hanno in qualche modo anche una loro autonomia, facendo parte di questo corpus normativo specifico, che attiene appunto alla modalità di predisposizione dei piani paesistici, posto che nel disegno originario della legge regionale, che ha vissuto per quattro anni e che solo di recente è stato modificato, la competenza ad approvare i piani paesistici, quindi a entrare nel merito, a deliberare, a conoscere, a decidere, era fino a dieci giorni fa del Consiglio regionale, e oggi non lo è più. Questa competenza è trasferita in capo alla Giunta regionale, previo parere non vincolante da parte della sola Commissione consiliare, per cui non appare superfluo, come alcuni colleghi ormai amano dire, non appare ultroneo, che in una sede diversa, di carattere normativo, si richiami, in una situazione nella quale si opera in modo specifico, direi quasi derogatorio - perché l'emendamento è presentato al comma 6 dell'articolo 13 - la procedura della legge 40 e quindi l'istruttoria pubblica di questi adempimenti. Parliamo degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 13, che non sono gli adempimenti ordinari, perché direi che sugli adempimenti ordinari ha ragione Baroschi. Le leggi si applicano, e noi abbiamo una Giunta puntualissima nell'applicare le leggi, tutte le leggi della Regione, quindi nessuno può avere dubbio alcuno su questa sagacia, su questa puntualità, su questo zelo che la Giunta adopera ogni giorno, ogni istante, per rispettare tutte le leggi e tutti i regolamenti della Regione. Non ne dubita Baroschi, immaginiamo se ne può dubitare l'opposizione che nella Giunta che non le appartiene ha una fiducia smisurata! Però ciò detto, vale anche aggiungere, per concludere, che il comma 6 introduce una variazione nel sistema, perché mentre tutto l'articolo 13 prevede una procedura in materia di studio di compatibilità paesistico ambientale, il comma 6 introduce una variante che io non ho capito neppure bene - perché molte cose non sono chiarissime in questo testo - se sia anche una procedura derogatoria. Parrebbe anche una procedura derogatoria, di sicuro è una procedura di tipo specifico, perché dice il comma 6 che, con propria motivata deliberazione, la Giunta regionale può stabilire quali verifiche di compatibilità paesistico-ambientali, previste dalle norme di dettaglio dei piani - quindi non queste norme ma le altre - possono essere compiute a diretta cura dell'Assessorato competente. Cioè questo comma 6 dice: dato il sistema, quindi avuti i piani con la loro normativa di carattere generale, che è quella che il Consiglio sta discutendo e approvando, ogni piano avrà anche una normativa di carattere specifico. E ben si comprende, perché non tutti i piani incideranno nelle stesse condizioni di territorio, quindi ogni piano dovrà avere - ed è giusto questo - una sua normativa anche di carattere specifico. Questa normativa di carattere specifico che accompagnerà i piani, e di cui il Consiglio non avrà nozione se non attraverso l'invio al parere della Commissione, questa normativa di carattere specifico - si dice in questo punto 6 - potrà essere variata con deliberazione della Giunta. Cioè, tracciata la strada principale, poi si potranno, lungo questa strada principale, intersecare una serie di viottoli, di scorciatoie! Non si comprende esattamente la portata di questo comma 6. Se è una pura e semplice variazione del piano e della sua normativa, allora la variazione del piano e della sua normativa segue la procedura generale, cioè delibera della Giunta - così come è per il piano - parere della Commissione e approvazione della Giunta. Qui si dice però che vi sono delle cose che, con propria motivata deliberazione, la Giunta può fare per modificare questa normativa specifica, che possono essere curate dall'Assessorato competente della pubblica istruzione a prescindere dai parerei degli altri Assessorati, cioè dagli altri organi della Regione competenti in materia, perché si dice con o senza il preventivo parere del comitato tecnico regionale urbanistico o di altri eventuali Assessorati. Ora in questa Regione, in base alla legge numero 1 e ad altre leggi che disciplinano le competenze, gli Assessorati non sono eventuali, gli Assessorati sono punti di riferimento di poteri che derivano dalla legge. Non dimentichiamo che il regolamento è uno strumento importante ma inferiore alla legge e nessun regolamento può derogare la legge in materia di competenze. La questione delle competenze è aperta e ci sono tanti disegni e proposte di legge per riordinare e modificare le competenze in capo agli Assessorati e anche agli Uffici. Con questa norma si dice che queste variazioni possono essere, su motivata deliberazione della Giunta regionale che fisserebbe i criteri generali, curate dall'Assessorato competente della pubblica istruzione "con o senza il preventivo parere del comitato tecnico regionale urbanistico o di altri eventuali Assessorati". Qui si intende, immagino, di altri pareri che eventualmente debbano dare altri Assessorati, perché gli Assessorati non sono eventuali, se mai sono eventuali i pareri. Ma se altri Assessorati, che hanno competenza in materia, allo stato delle cose devono dare pareri, cioè se devono maturare intese, queste competenze non possono essere toccate da nessuna regola di questa natura. Noi siamo sul piano della normazione secondaria e se esistono leggi della Regione che fissano delle competenze, queste competenze non possono essere toccate.

L'emendamento vuol dire che comunque si applicano le procedure sulla trasparenza, perché non è scontato che in materia specifica o speciale o addirittura quasi derogatoria si intenda che debbano essere applicate e quindi non è del tutto superfluo richiamarle e, in ogni caso, se anche fosse superfluo non sarebbe male, perché si tratta di materia specifica e derogatoria, specialissima di cui non si comprende neppure l'esatta portata. Ho fatto un'altra osservazione, che non è nell'emendamento, ma sto intervenendo sull'emendamento e sull'articolo, vale a dire che trovo questo comma 6 estremamente rischioso anche sotto il profilo della legittimità perché rappresenta una variazione sulle competenze in capo agli Assessorati e in capo agli Uffici che sono regolate da legge, e non possono essere nel modo più assoluto modificate, non dico cancellate, ma neppure modificate da una normativa secondaria quale quella in discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, alcune riflessioni sull'articolo 13, sugli studi di compatibilità paesistico-ambientale. Le norme di omogeneizzazione che stiamo per approvare alle quali si dovranno attenere i piani territoriali paesistici mostrano, a mio giudizio, una incompletezza per quanto riguarda la materia degli studi di compatibilità paesistico-ambientale e degli studi sulla valutazione di impatto ambientale, incompletezza che limita e vanifica il pur corretto intendimento dell'articolo. Io in queste norme di omogeneizzazione non ho capito bene che cosa sia la valutazione di impatto ambientale e che cosa siano gli studi di compatibilità paesistico-ambientale. Sappiamo tutti che la grave situazione ambientale è stata riconosciuta nella normativa della Comunità europea, è stata fatta propria con vari decreti attuativi dal Governo centrale, e tutto questo ha fatto sì che si legiferasse in merito alla valutazione soprattutto di impatto ambientale. In Sardegna, come tutti sappiamo benissimo, abbiamo potestà primaria in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, quindi ritengo che l'organo di governo della Regione sarda debba dotarsi di un proprio strumento per operare in meglio per la salvaguardia della salute dei suoi abitanti, tenendo conto che le norme emanate in attuazione della direttiva CEE in materia di valutazione di impatto ambientale sono scarsamente applicabili alla nostra isola in quanto limitato ai grandi interventi sul territorio di interesse nazionale o sovra regionale. Gli interventi, quindi, nella nostra isola hanno rilevanza diversa per l'impatto provocato sugli ecosistemi ridotti e comunque non facilmente riproducibili. Le risorse ambientali sono uniche per il loro valore, sia per la scarsa presenza antropica, sia per la localizzazione in poli degli insediamenti industriali e sia per i caratteri di naturalità così ancora massicciamente presenti nel nostro territorio. Ritengo indispensabile che la Regione Sardegna si dia delle apposite norme di valutazione di impatto ambientale per tutelare lo stato di qualità dell'ambiente, conservando così intatta la capacità riproduttiva degli ecosistemi in relazione alla qualità della vita umana.

(Interruzioni)

Dico allora, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il Governo regionale dovrà tutelare il patrimonio paesaggistico e storico della nostra isola per accrescere il benessere collettivo e l'utilità sociale degli interventi pubblici e privati. Deve così incrementare la razionalità delle scelte di intervento, scegliendo attraverso l'analisi di tutte le possibili alternative che soddisfino al meglio l'interesse delle singole comunità e delle generazioni future.

Per essere conseguenti a quanto ho appena detto, il Partito Sardo d'Azione si impegna fin da ora a presentare a breve termine una proposta di legge che dovrà porre al centro dei progetti la loro compatibilità con le interconnessioni complessive per gli insediamenti di qualsiasi genere. Inoltre riteniamo importante prevedere un'ampia consultazione delle comunità coinvolte nel territorio nel quale si dovrà operare l'intervento. La nostra proposta di legge dovrà porre l'amministrazione pubblica nelle condizioni di orientare al meglio sia la propria azione, sia quella dei soggetti privati. Credo che queste dovranno essere le grandi linee di principio sulle quali dovrà basarsi la nostra proposta di legge in materia di valutazione di impatto ambientale ed è per questo che sull'articolo 13, pur con queste perplessità e riflessioni, noi voteremo a favore, certi che in futuro si potrà dare più completezza al discorso con la nostra proposta di legge in materia di valutazione di impatto ambientale, che senz'alto ci auspichiamo venga confrontata e messa in discussione con proposte di legge in materia presentate da altre forze politiche.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 19 ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta, relatore.

SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Baroschi che il richiamo così esplicito a una legge esistente è sicuramente ultroneo, altrimenti dovremmo richiamare insieme a questa legge altre 50 o 60 leggi che riguardano questa materia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

MEREU, Segretario:

Art. 14

Coesistenza di più gradi di tutela all'interno dei distinti ambiti territoriali di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 10, primo comma, della L. R. 22/12/1989, n. 45

Le destinazioni d'uso e di concreti interventi ammissibili nell'ambito degli areali di P.T.P. classificati di "trasformazione" ovvero di "restauro e recupero ambientale" (e di cui, rispettivamente ai punti 2) e 3) dell'art. 10, primo comma, lett. c), della L. R. 45/1989) vanno sempre determinati tenendo debito e rigoroso conto della compresenza all'interno di tali areali, di specifici beni e porzioni di aree che per la peculiarità dei loro distintivi caratteri paesistico-ambientali sono suscettibili di superiori gradi di tutela paesistica, ivi compresa quella di "conservazione integrale" (punto 1) citato art. 10).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 15 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 16.

MEREU, Segretario:

Art. 16

Salvaguardia dei P.T.P. approvati nelle more dell'adeguamento dei preesistenti strumenti urbanistici di scala subregionale alle norme e previsioni degli stessi P.T.P.

1. In quanto immediatamente vincolanti per la sottoordinata pianificazione urbanistica di scala subregionale, le norme e previsioni dei P.T.P. approvati prevalgono sulla preesistente strumentazione urbanistica comunale, con conseguente divieto di opere ed interventi comunque in contrasto con le medesime norme e previsioni, ancorché consentiti dagli strumenti comunali ad esse non ancora formalmente adeguati.

2. Nelle more di adeguamento dei P.U.C. ai P.T.P., le parti della strumentazione urbanistica comunale vigente conformi al P.T.P. si attuano con la procedura prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale che le individua.

3. Nel contempo non sono consentiti interventi attuativi nelle zone di trasformazione previsti nei P.T.P. e non negli strumenti urbanistici vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

MEREU, Segretario:

Art. 17

Direttive generali per la pianificazione urbanistica comunale di adeguamento alle norme e previsioni di P.T.P.

All'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle norme e previsioni del P.T.P. approvato, ciascun Comune dovrà provvedere entro il termine di 12 mesi stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, col corredo di rigorosa verifica di compatibilità paesistico-ambientale ed esatta delimitazione topografica, sulla cartografia tecnica regionale o in scala maggiore, delle varie zone di tutela paesistica e relativi tematismi, come rappresentati negli elaborati grafici di P.T.P.

In tale sede di delimitazione topografica dovranno essere opportunamente eliminati i vari scostamenti derivanti dalle differenti scale di interpretazione cartografica e dovrà essere del pari completata, all'interno del complessivo perimetro di P.T.P., l'individuazione e puntuale perimetrazione delle aree vincolate per effetto della legge 8/8/1985, n. 431, con particolare riferimento, sentiti i competenti ispettorati forestali della Sardegna, alle aree boscate.

Ad integrazione delle analisi e dei documenti di P.T.P. dovrà inoltre provvedersi:

a) ad elaborare più analitiche schede e carte tematiche riguardanti la puntuale individuazione e descrizione:

- di eventuali risorse e siti territoriali interni al perimetro ed alle varie zonizzazioni vincolanti di P.T.P., che rendano necessaria - in diretto rapporto all'accertamento della peculiarità dei loro distintivi caratteri paesistico-ambientali e del loro più accentuato grado di vulnerabilità - l'applicazione di più rigorose misure di tutela paesistica;

- di eventuali altri siti e risorse territoriali d'interesse paesistico-ambientale, esterni all'area vincolante di P.T.P., suscettibili di tutela specifica attraverso l'inclusione negli elenchi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di eventuale successiva pianificazione territoriale paesistica;

- di eventuali aree vulnerabili o a rischio ambientale sotto il profilo geologico e idrogeologico, quali aree instabili, franose o di probabile franosità, aree esondabili, bacini di ricarica degli acquiferi ed aree tributarie di invasi artificiali e di zone umide, fasce ed ambiti costieri soggetti ad erosione o a subsidenza, cave e discariche;

- di monumenti e aree di rilevante pregio naturalistico da inserire, aggiuntivamente o ad eventuale correttivo delle individuazioni e perimetrazioni della L.R. 31/1989, nei documenti di piano della stessa L.R. 31/1989;

- di preesistenze archeologiche, artistiche e storico-culturali non censite nelle analisi di P.T.P., operando in conformità delle indicazioni operative espresse dalle competenti Soprintendenze della Sardegna;

b) a stabilire, d'intesa con le competenti Soprintendenze, la concreta estensione, compresa in via normale fra i 50 ed i 200 metri lineari, delle zone di rispetto assoluto dei singoli beni e monumenti archeologici, artistici e storico-culturali insistenti sul territorio comunale, in rapporto alle esigenze sia di tutela che di fruizione e valorizzazione degli stessi;

c) a precisare chiare ed utili prescrizioni in ordine agli eventuali limiti e modalità degli usi agrario e pascolativo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della presente normativa;

d) ad individuare, catalogare e descrivere eventuali nuovi elementi del locale paesaggio rurale significativi per intrinseche qualità formali;

e) a formulare opportuni indirizzi di pianificazione e progettazione finalizzati a garantire la valorizzazione anche degli aspetti percettivi e formali dei luoghi, e a rendere altresì obbligatoria la schermatura (con l'uso o l'impianto di idonee quinte di gradevole effetto visivo) di discariche, di antiestetici depositi di rottamazione e simili;

f) a definire, ove ne sussista la necessità, le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti artigianali produttivi, con ubicazione comunque esterna alle aree classificate "1" ai sensi dell'art. 10, lettera c) della L.R. 45/1989;

g) a corredare il P.U.C. di adeguamento, quando specificamente richiesto dal P.T.P. degli elaborati di ulteriore pianificazione sottoordinata o di dettaglio, quali, a titolo esemplificativo, piani ricognitivi, di assetto, di perimetrazione o di eventuale riperimetrazione, di valorizzazione settoriale.

Entro 15 giorni dalla deliberazione di adozione il piano urbanistico comunale di adeguamento è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune ed è contestualmente inoltrato all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica per la verifica della sua coerenza con gli indirizzi contenuti nei P.T.P.

Le eventuali osservazioni dell'amministrazione regionale saranno oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale in sede di esame delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 45/1989.

Per le parti relative all'adeguamento alle norme e previsioni di P.T.P., lo strumento comunale riveste carattere di piano urbanistico territoriale con specifica valenza paesistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

MEREU, Segretario:

Art. 18

Autorizzazioni per la sanatoria di opere abusive ricadenti in zone già sottoposte agli scaduti vincoli di provvisoria non modificabilità di cui all'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431

L'istruttoria delle pratiche a suo tempo inoltrate alla Regione per l'autorizzazione a sanatoria - a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - di opere abusive ultimate entro la data del 1° ottobre 1983, all'interno degli areali successivamente assoggettati agli scaduti vincoli di provvisoria non trasformabilità di cui all'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, è compiuta dall'Assessorato regionale competente in materia di tutela del paesaggio, per gli effetti dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con accertamento della compatibilità delle opere medesime rispetto alle esigenze di salvaguardia delle concrete realtà ambientali direttamente interessate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

MEREU, Segretario:

Art. 19

Verifiche circa lo stato di attuazione del P.T.P.

Al compimento del terzo anno dall'intervenuta esecutività dell'adeguamento dei P.U.C., alle norme e previsioni del P.T.P., l'amministrazione regionale si farà carico di promuovere, con ricorso all'istituto della "istruttoria pubblica" previsto dall'art. 18 della L.R. 22/8/1990, n. 40, una puntuale verifica dello stato di attuazione dello stesso P.T.P., al fine di accertarne la congruità rispetto alle perseguite esigenze di tutela attiva delle interessate realtà paesistico-ambientali e di individuare i correttivi eventualmente necessari ai fini di un corretto equilibrio fra salvaguardia paesistico-ambientale e processi di sviluppo socioeconomico compatibili con tale salvaguardia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

MEREU, Segretario:

Art. 20

Classificazione cartografica delle aree di piano, con riferimento ai tre distinti ambiti di tutela previsti dall'art. 10, lett. c), della L.R. 45/1989

Le aree oggetto di disciplina da parte dei P.T.P. hanno una classificazione cartografica effettuata sulla base delle categorie di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 10, lett. c), della L.R. 45/1989.

Le prescrizioni relative a ciascuna di tali categorie, ed eventualmente sottocategorie, sono dettate nei successivi artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme.

Dopo il numero indicante la categoria, la classificazione specifica attraverso una lettera dell'alfabeto, l'eventuale sottocategoria, e richiama, attraverso un'espressione numerica, le eventuali prescrizioni contenute nella normativa particolare di piano riferita a quella determinata, specifica porzione di area.

Tale normativa particolare di piano, tuttavia, integra le prescrizioni di cui ai successivi artt. 21, 22 e 23 solo per quanto non in contrasto con tali disposizioni che costituiscono la normativa generale di coordinamento valida per tutti i P.T.P.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

MEREU, Segretario:

Art. 21

Classificazione delle aree di "conservazione integrale": L.R. 45/1989, punto 1), lett. c) dell'art. 10)

Sono contrassegnate con il n. 1) ed una successiva indicazione numerica - che riporta, attraverso le tavole di comparazione della cartografia, alla specifica disciplina contenuta nelle norme particolari di piano - gli ambiti classificati nella categoria prevista al n. 1 della lettera c) dell'art. 10 della L.R. 45/1989, nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi.

Sono queste le aree che, presentando eccezionali caratteristiche dal punto di vista naturalistico, storico, archeologico, scientifico, non ammettono alterazioni allo stato attuale dei luoghi e sono suscettibili di quei soli interventi - volti alla conservazione, alla difesa, al ripristino, al restauro ed alla fruizione della risorsa - che sono espressamente e tassativamente indicati nel P.T.P.

Per tali aree, pertanto, il P.U.C. dovrà limitarsi a prendere atto della prescrizione del P.T.P. senza poter in alcun modo intervenire sulla loro disciplina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

MEREU, Segretario:

Art. 22

Classificazione delle aree con ammissibili "interventi di trasformazione": L.R. 45/1989, punto 2), lett. c), dell'art. 10)

1. Sono contrassegnate con il n. 2 ed una successiva lettera dell'alfabeto, che indica i diversi gradi di trasformabilità, gli ambiti previsti nella categoria n. 2 della lettera c) dell'art. 10 della L.R. 45/1989, per i quali sono ammessi interventi di trasformazione dei quali devono essere specificati i limiti, i criteri nonché le volumetrie massime edificabili.

2. Anche per le aree classificate con il n. 2 vi è una successiva indicazione numerica che riporta, attraverso le tavole di comparazione della cartografia, alla specifica disciplina contenuta nelle norme particolari di piano:

a) Sono contrassegnate con il n. 2a le aree nelle quali prevale l'esigenza di una tutela delle loro caratteristiche naturali e nelle quali, nel rispetto delle direttive per le zone agricole, sono possibili trasformazioni esclusivamente di carattere agricolo, agrituristico, silvo forestale, pascolativo, zootecnico, ittico, tecnologico ovvero estrattivo - quando espressamente consentito dal piano regionale delle cave - oppure volte, in genere, ad altre attività che non determinino, tuttavia, apprezzabili modificazioni dello stato dei luoghi. In tali aree inoltre il P.U.C. può prevedere limitatissime volumetrie per la realizzazione di residenze rurali, di punti di ristoro come definiti dal DA 2266/U del 20/12/1983 e di strutture a carattere turistico-ricettivo. In ogni caso il P.U.C., disciplinando tali interventi, potrà altresì individuare, tra gli usi astrattamente possibili, quelli che sono invece interdetti in specifiche zone.

b) Sono contrassegnate con il n. 2b le zone che, pur costituendo sistemi naturali o semi naturali di rilevante valore paesistico, ambientale, archeologico e scientifico, ammettono limitate modifiche dello stato dei luoghi, anche al fine di una loro migliore utilizzazione;

In tali aree, oltre a quanto indicato per quelle classificate 2a è anche possibile la realizzazione di strutture tecnologiche nonché, se ciò sarà consentito dal P.U.C., di limitate volumetrie negli ambiti specificamente e puntualmente delimitati dall'amministrazione comunale. Sono altresì consentite quelle modificazioni necessarie alla fruizione turistica del territorio attraverso la realizzazione di strutture alberghiere di non rilevante entità e dimensionate sulla base dei criteri previsti dal P.U.C., in modo da preservare la caratteristica fondamentale di tutela che deve essere assicurata all'area nella sua generalità;

c) sono contrassegnate con il n. 2c le aree che, pur al di fuori della eccezionalità e rarità della risorsa e pur presentando qualità ambientali meritevoli di tutela ovvero contenendo più limitati ambiti nei quali si rinvengono, o possono rinvenirsi emergenze di particolare valore paesistico-ambientale, storico, scientifico possono essere oggetto di trasformazione secondo quanto indicato le P.T.P. Il P.U.C., pertanto avendo cura di salvaguardare la tutela complessiva dell'area, e di individuare le eventuali specifiche zone da sottoporre a tutela integrale - analoga sinanche a quella prevista per le zone classificate con il n. 1 - dovrà specificare le trasformazioni possibili, disciplinando anche quelle di carattere produttivo oltre che turistico ed insediativo, e compresa la realizzazione di nuovi porti ed approdi turistici;

d) sono contrassegnate con il n. 2d le aree già antropizzate e compromesse, pur se caratterizzate dalla presenza di emergenze meritevoli di essere tutelate e preservate, nelle quali all'attività di trasformazione, che può avvenire anche con l'introduzione di nuove volumetrie, si accompagna la necessità di una operazione di recupero, di restauro e di riqualificazione. Sarà, pertanto, il P.U.C. a determinare in quale modo e con quali cautele devono essere rispettate le prescrizioni di tutela, ed a prevedere, nei limiti consentiti dal P.T.P., sia le caratteristiche e i limiti dell'insediamento di nuove volumetrie sia le modalità di recupero di quelle esistenti;

e) sono contrassegnate con il n. 2e le aree che, allo stato, presentano minori e non specificamente individuate caratteristiche meritevoli di tutela e conservazione e che pertanto possono essere trasformate. Per esse sarà il P.U.C., a determinare, purché nel rispetto delle norme generali del P.T.P., quali siano le trasformazioni ammissibili e quali siano i limiti per l'inserimento delle nuove volumetrie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

MEREU, Segretario:

Art. 23

Classificazione delle aree di "restauro e recupero ambientale": L.R. 45/1989, punto

3), lett. c), dell'art. 10

1. Sono contrassegnate con il n. 3 e una successiva lettera dell'alfabeto che indica i diversi gradi di recupero, gli ambiti previsti nella categoria n. 3 della lettera c) dell'art. 10 della L.R. 22/12/1989, n. 45, per i quali sono ammessi interventi di restauro e recupero ambientale dei quali devono essere specificate le caratteristiche.

2. Anche per le aree classificate con il n. 3 vi è una successiva indicazione numerica che riporta, attraverso le tavole di comparazione della cartografia, alla specifica disciplina contenuta nelle norme particolari di piano:

a) sono contrassegnate con il n. 3a le aree, in gran parte degradate ma non caratterizzate da significative antropizzazioni, che necessitano di interventi di recupero prevalentemente naturalistico, di carattere ambientale, forestale, storico e culturale, senza che si debba intervenire, se non in ipotesi marginali, su manufatti edilizi. Le operazioni di recupero ammissibili, nel rispetto delle direttive per le zone agricole, verranno meglio definite nel P.U.C;

b) sono contrassegnate con il n. 3b le aree caratterizzate da antropizzazione, nelle quali occorre procedere, oltre che al recupero naturalistico, anche al recupero del patrimonio edilizio esistente, con la possibilità di inserimento, di norma, solo di volumetrie complementari e serventi rispetto alle strutture esistenti; nuove e limitate volumetrie potranno essere inserite nei soli casi in cui ciò sia espressamente consentito dal P.U.C.

3. Sarà quest'ultimo a dettare ogni ulteriore prescrizione da rispettarsi sulle varie modalità di recupero e restauro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

MEREU, Segretario:

Art. 24

Verifiche e supporti conoscitivi del P.U.C. di adeguamento

I Comuni procederanno all'adeguamento del P.U.C., nel termine previsto dalla legge, tenendo conto, oltre che delle specifiche prescrizioni del P.T.P., anche delle analisi e degli accertamenti che sono stati compiuti per la predisposizione di questi ultimi e che costituiranno elementi di riferimento per definire le peculiarità proprie di ciascuna zona della Sardegna.

Tale adeguamento per ciò che concerne le previsioni di inserimento delle nuove volumetrie, il cui dimensionamento è rimesso dal P.T.P. al P.U.C., deve essere preceduto da uno studio di compatibilità esteso a tutte le aree comunali per le quali il P.T.P. ha effetti vincolanti. Tale studio di compatibilità, come disciplinato dal precedente art. 13, mira ad accertare gli effetti sul territorio che derivano da tali inserimenti e la congruenza tra le previsioni volumetriche ed i contenuti del piano paesistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

MEREU, Segretario:

Art. 25

Eventualità di contrasti interni alla normativa di P.T.P. ovvero riscontrabili fra cartografia ed elementi normativi - Criteri di soluzione

Eventuali divergenze fra elementi cartografici di P.T.P. e normativa sono risolti conferendo prevalenza alle norme delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni sono inoltre prevalenti ai fini della soluzione di eventuali contrasti con la normativa dei singoli P.T.P.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEREU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Morittu - Murgia - Salis - Urraci

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente art. 25 bis:

"Nell'ambito delle prescrizioni di cui al presente corpo di disposizioni generali, la proposta definitiva dei P.T.P. è redatta dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze degli studi e della analisi del territorio operati dai gruppi di lavoro tecnico scientifico perciò incaricati dall'amministrazione regionale; la congruità e certezza della trasposizione cartografica è certificata dai responsabili dei competenti uffici regionali". (20)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Presidente, chiedo una brevissima sospensione per predisporre un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io direi che possiamo procedere nella discussione e, se è necessario un momento di riflessione, prima di passare alla votazione finale lo faremo.

E' aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Presidente, il mio intervento riguarda prevalentemente il senso dell'emendamento aggiuntivo che abbiamo presentato all'articolo 25. Ben si comprende, dalla domanda che è stata avanzata di presentare un ordine del giorno relativo a questo articolo, e ben si comprende dall'attenzione dei diversi colleghi del Consiglio che intendono interloquire su questo articolo, che ci troviamo di fronte (e questo è l'ultimo articolo del Regolamento) a una questione di carattere generale, di fronte direi a uno snodo fondamentale. Noi abbiamo presentato questo emendamento, che sostanzialmente è un articolo aggiuntivo al regolamento, con il quale proponiamo di ricondurre ai canoni, alle regole, il sistema della pianificazione paesistica. Noi proponiamo che il regolamento espressamente prevedeva che i piani paesistici territoriali siano redatti in via definitiva dalla Giunta regionale, sulla base degli studi e delle analisi sul territorio che i gruppi di lavoro, appositamente costituiti e convenzionati dalla Regione autonoma della Sardegna, hanno compiuto. Vi sono tre ragioni principali per le quali noi, e diversi colleghi in questo Consiglio, ritenevamo che questa norma debba essere inserita nel regolamento. Vi sono ragioni di ordine logico, ragioni di ordine giuridico di legittimità e anche ragioni di ordine pratico.

Quanto alle ragioni di ordine logico direi che mi riferisco innanzitutto alla logica politica; che senso ha che il dibattito politico sia attento, e spesso anche appassionato attorno ad uno dei confini, alle nuove dimensioni, alla nuova qualità della politica che non dovrebbe essere un fatto verticistico, dirigistico, esclusivistico, per cui la politica si deve arricchire, si deve liberare e riqualificare attraverso l'apporto della scienza, della tecnica, dei saperi, delle competenze, delle professionalità, quando un provvedimento destinato ad incidere per molti anni a venire sul futuro del territorio, ma non solo del territorio in quanto fatto fisico, ma dell'economia, della cultura, della identità, degli interessi complessivi dell'intera regione, è predisposto a tavolino attraverso una sola operazione di mediazione politica - se politica è - e aggiungo politica e non politica, senza tener conto dei contributi, degli apporti, degli studi, delle analisi del territorio che devono presiedere ad ogni seria iniziativa di programmazione? Questa è una ragione di ordine logico-politico.

Vi è un'altra considerazione da fare che è di ordine giuridico-istituzionale: ho ricordato prima che noi stiamo nomando in via secondaria, questo è un regolamento che non può in nessun caso trasgredire la legge; ed è la legge della Regione, è la principale, è la legge 45 che porta nel suo articolo 10 questa prescrizione, cioè che i piani territoriali paesistici debbono contenere l'analisi storica, morfologica del territorio e della struttura del paesaggio, l'individuazione degli scenari paesaggistici, la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra. E quest'analisi storico-morfologica, questa individuazione di scenari paesaggistici chi la fa a tavolino? Il potere politico, le Giunte regionali, gli Assessori? O non deve invece derivare dall'analisi puntuale operata sul territorio da chi questo sa fare, ha fatto, perché la Regione lo ha incaricato di farlo? Perché gli studi devono essere accantonati? Non devono essere neppure, diciamolo subito, meccanicamente ricevuti, devono essere sottoposti a vaglio critico, vi devono essere ragionamenti e motivazioni per accoglierli o per disattenderli e devono essere motivazioni valide sul piano logico e sul piano politico. Ma non si può dire: gli studi non valgono. La legge dice, all'articolo 10, quello che debbono contenere necessariamente, perché se non contengono questo non sono piani paesistici, sono un'altra cosa, ma se lo contengono non c'è nessun Assessore che possa fare l'analisi storico-morfologica del territorio e nessun funzionario amministrativo e, direi, neppure nessun funzionario tecnico che non sia stato incaricato di fare questo, e non lo ha fatto perché la Regione non lo ha incaricato, ha incaricato altri. Quindi vi è anche questa ragione di legittimità, perché un Regolamento che voglia accantonare una prescrizione di legge è illegittimo e chi vuol fare cose illegittime sa bene che in questa materia delicata si espone a rischi. Sa la Regione, sa il Consiglio regionale che non può fare a meno di rispettare le leggi quando fa i regolamenti.

Vi è infine una ragione pratica. La Regione ha affidato gli studi a diverse équipe di tecnici e di professionisti, i quali hanno operato in convenzione con la Regione su direttiva della Regione, utilizzando i materiali e i criteri che di volta in volta le Giunte regionali hanno deliberato. Questi studi sicuramente non sono perfetti, però conterranno pure qualcosa! Non so quante siano complessivamente le professionalità che hanno operato sul campo, immagino il meglio della cultura urbanistica, della cultura ambientale, della cultura paesistica, il meglio dal punto di vista della Regione, che ciò ha fatto e che per anni ha mantenuto questo rapporto di fiducia con le professionalità impegnate, impegnando anche risorse consistenti - io non tiro di conto, non conosco neppure i conti, ma di sicuro molti miliardi - perché si avessero necessariamente questi studi. Perché dovrebbero ora essere accantonati? Perché si può dire che oggi non valgono più e che i piani paesistici si fanno a tavolino? E se la Giunta o la maggioranza, o non so chi altro aveva paura che il Consiglio si armasse di pennarello se avesse dovuto approvare i piani perché questo pennarello dovrebbe essere oggi l'arma della Giunta? Pennarelli non ne deve prendere né il Consiglio, né la Giunta. Il Consiglio e la Giunta debbono adottare criteri politici, indicazioni e decisioni di contenuto, e i pennarelli li prendano i tecnici (perché li sanno prendere) i quali realizzano in modo puntuale le decisioni politiche.

Per questo insieme di ragioni io credo che sia necessario che questo emendamento sia accolto, ed entri a far parte del provvedimento, così come la seconda parte di questo emendamento, ho concluso, che prevede che la trasposizione dei piani in cartografia sia certificata dai responsabili degli uffici della Regione. Come si fa a pensare che anche l'esistenza e la custodia delle carte debbano continuare ad essere affidate al caso, e che non ci debba essere una cartografia di piano ufficiale, la carta originale cioè che sia precisa, intoccabile, se non in esito a variazioni che derivano da nuove decisioni regolarmente assunte? Che le carte siano certificate, in una materia così delicata, e che le carte siano puntuali mi pare una cosa che sarebbe ovvia se non fossimo in una situazione nella quale di ovvio non c'è nulla, perché abbiamo visto carte presentate non firmate, solo disegnate, carte che si modificavano dalla mattina alla sera, perché si diceva che erano indicative, che erano prove d'autore, che erano produzioni tecniche. Ma la cartografia poi è quella che comanda e mi pare che questa sia una cosa elementare, quasi ovvia se fossimo in una condizione nella quale la logica avesse la prevalenza su ogni altra cosa.

Questo è il senso dell'emendamento che è sottoposto all'attenzione del Consiglio; ci pare un arricchimento, non toglie nulla e non cambia niente rispetto al sistema che si è instaurato, ma permette di completare il sistema attraverso questo richiamo necessario, che è anche una norma di garanzia, oltre che di miglioramento del sistema, che auspichiamo il Consiglio regionale possa nella sua sensibilità, intelligenza e responsabilità accogliere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (P.S.I.). Onorevole Presidente del Consiglio, signor Assessore, onorevoli colleghi, questo articolo conclusivo delle disposizioni che stiamo approvando e il relativo emendamento mi danno lo spunto per intervenire non solo nel merito delle due questioni, ma anche per fare una rapidissima valutazione sul lavoro fatto dalla Commissione consiliare e dall'intero Consiglio in questi ultimi mesi per i piani territoriali paesistici. Sull'articolo ovviamente nulla da eccepire, poiché non si può a priori escludere che, anche se la Giunta regionale farà sicuramente del suo meglio per tradurre nelle cartografie e nelle norme di attuazione dei singoli piani quanto contenuto in queste disposizioni, ci possano comunque essere contrasti tra le disposizioni approvate dal Consiglio e la cartografia e tra le stesse e le norme di piano.

In tale ipotesi le norme dell'articolo 25 risolvono il dilemma. Circa l'emendamento non ho nulla da eccepire sul contenuto, ma ritengo che esso, così come è formulato, rappresenti un aspetto soltanto parziale del problema che il Consiglio ha di fronte in quanto la formulazione definitiva dei P.T.P. costituisce il risultato complessivo di un processo approvativo costituito da diverse fasi contenutistiche e temporali. Voglio affermare insomma che la formulazione definitiva dei P.T.P. è redatta dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze degli studi e delle analisi del territorio fatti dai gruppi di lavoro incaricati dalla Regione, ma non solo su questa base, perché se così doveva essere a che sarebbe servito tutto il complesso iter di approvazione previsto nella legge regionale? La formulazione definitiva deve perciò derivare certamente dagli studi iniziali, ma anche da tutte le altre risultanze dell'iter di approvazione, comprese le osservazioni dei comuni e il loro parere espresso sulle osservazioni dei privati, le norme dell'ultima legge di modifica della 45, le disposizioni di omogeneizzazione che stiamo concludendo e, infine, il parere che la Commissione consiliare deve ancora esprimere sui piani. E' evidente che fuori da questo tracciato la Giunta regionale non potrà spingersi e sono convinto che la Commissione, nell'ambito del proprio parere sui piani, non mancherà di formulare una puntuale indicazione in tal senso, così come oggi il Consiglio può approvare un ordine del giorno ugualmente in tal senso.

Ciò premesso, mi sia consentito, onorevole Presidente del Consiglio e onorevoli colleghi, soffermarmi un attimo sulle conclusioni del nostro lavoro. Quando abbiamo discusso la legge di modifica, circa due settimane or sono, concludendo con un voto unanime un dibattito che ci ha visti tutti impegnati in un confronto articolato e ricco di spunti dialettici, qualcuno di noi è stato tradito dall'enfasi e qualcun altro ha persino tradito la propria emozione, questo perché non stavamo facendo una cosa da poco, stavamo per approvare un provvedimento di grande portata e tutto avveniva per la coraggiosa e solitaria iniziativa della Commissione consiliare e, al di là di qualche isolato accento riduttivo, di fronte all'importanza del provvedimento quasi tutti i Gruppi hanno ritenuto di rivendicare il proprio ruolo e, anche se fuori luogo, persino il ruolo del proprio partito. In quella circostanza, io per temperamento, per prudenza non ho tradito emozioni, non sono stato enfatico, non sono stato riduttivo, non ho rivendicato meriti se non per la Commissione; ho posto qualche interrogativo ma ho anticipato un voto favorevole e convinto e ho manifestato un augurio che alla fine si arrivasse ad un voto favorevole di tutta l'Assemblea regionale nella celata speranza che ciò fosse utile all'approvazione della legge da parte del Governo. In cuor mio desideravo che l'edificio che stavamo costruendo non venisse disarmato anzitempo col rischio di crollare miseramente. Oggi abbiamo completato l'opera; manca soltanto il parere sui singoli P.T.P. non ci metteremo molto a darlo. Per questo oggi anch'io mi sento di cantare la mia piccola vittoria, la parte di vittoria che spetta al mio Gruppo politico. Diceva qualcuno che in fondo in fondo a questo punto i piani li ha fatti il Consiglio, c'è del vero in questo e io aggiungo che il Consiglio ha anche saputo coniugare ciò che appariva molto arduo, la tutela dell'ambiente con lo sviluppo, la fascia di rispetto dei 300 metri, la drastica riduzione dei volumi ancora insediabili nella fascia dei 2 chilometri dal mare, le zone di tutela integrale aggiunte alle zone 1 e 2a dei P.T.P., la valorizzazione turistica dei nostri comuni costieri, il recupero economico e la valorizzazione agrituristica delle zone agricole, l'accordo di programma conforme al P.T.P. e quello in deroga ammesso solo con legge regionale costituiscono le facce della stessa medaglia di quella difficile coniugazione.

Onorevoli colleghi, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, in questo contesto tutti i contributi venuti dai Gruppi e dai consiglieri sono stati utili, tuttavia non posso tacere che a mio avviso, forse, in qualche circostanza c'è stato qualche accento polemico di troppo e in qualche caso qualche eccessiva indulgenza alla pubblicità, tutte ovviamente nell'ambito dell'esercizio legittimo del ruolo dei Gruppi e dei consiglieri. Forse ci siamo attardati eccessivamente su aspetti secondari e persino marginali, ma alla fine rimane il fatto che abbiamo approvato un'ottima legge e delle ottime norme di indirizzo. Per quanto mi riguarda, non ho mai accettato la polemica e ho rifuggito la propaganda anzi, durante il mio ruolo istituzionale di Presidente della Commissione consiliare, ho fatto buon uso di discrezione, riserbo, equilibrio e, mi sia consentito affermarlo, di mediazione, perché non stavamo facendo una cosa da poco, meditavamo niente meno di modificare la procedura prevista in legge di approvazione dei P.T.P. e nel contempo pensavamo di introdurre, con legge e con norme di indirizzo alla Giunta regionale, misure incisive e definitive di tutela ambientale. Questo era l'obiettivo e questo era lo scopo comune. Bisognava essere propositivi, costruttivi e essenziali. Questo la Commissione ha saputo fare, questo anche i rappresentati del mio Gruppo hanno saputo fare ed è per questo, in definitiva, che io oggi, onorevoli colleghi, a risultato raggiunto, rivendico a buon diritto anche per il mio Gruppo politico un ruolo determinante nel lavoro compiuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi limito a intervenire sull'articolo 25 e sull'emendamento numero 20, perché sulle questioni più generali ha parlato, anche a nome mio ovviamente, il collega Ferrari. Si è detto: "Guai a noi il giorno in cui facessimo i piani territoriali paesistici a tavolino". La verità vera è che a tavolino qualcuno li ha fatti, anche se tecnico di grande fama, talaltri invece li hanno proprio calati nel terreno fino a ritagliare dei francobolli, così come si faceva un tempo per i piani regolatori. Taluni, altri, tanti, sono scesi nel dettaglio tanto da configurare quasi una ipotesi di plagio, avendo copiato integralmente pubblicazioni già fatte, tra l'altro da enti pubblici, e riportate nei piani, nella normativa o addirittura nelle analisi storiche, quasi fossero prodotto proprio.

Certo noi dobbiamo scontare qualche errore iniziale che, come istituzioni che hanno avvito questo grande processo, abbiamo pur commesso. Non era giusto avviare una fase di analisi paesistica senza aver prima una solida e omogenea base di discussione, di impostazione metodologica. Non era giusto affidare ad équipe disgiunte tra loro l'analisi territoriale così come è stato fatto, e questi errori li abbiamo pagati amaramente e con tanti ritardi dovuti proprio al fatto che in qualche modo si doveva recuperare una visione omogenea della nostra isola, proprio per tutelare al meglio i pregi paesistici che essa ha nel proprio seno. Quindi dire oggi, così come chiede di fare l'emendamento numero 20, di tener conto nella redazione dei piani da parte della Giunta, di quegli studi originali è una contraddizione in termine. Noi siamo non credo alla fine, ma certamente a una tappa importante di un processo di pianificazione territoriale del quale dobbiamo tenere conto. Non possiamo oggi chiedere alla Giunta che torni ab origine, primo perché l'origine non è proprio così nobile come pretendiamo che sia, perché errori ne hanno fatto molti, ma soprattutto perché altrimenti tutto il lavoro svolto in questi quattro anni viene buttato a mare. Allora io credo che in un piano che ha sostanzialmente una natura urbanistica, anche se l'obiettivo è paesaggistico, noi dobbiamo tener conto che nella formazione di questi piani, di queste norme di omogeneizzazione, così come ne abbiamo tenuto conto nella legge, dobbiamo dar conto di diversi interessi che sul territorio ci sono. Non è possibile che una semplice analisi territoriale anche di natura paesaggistica possa ricomprendere, per esempio, un'analisi delle aspettative di sviluppo, faccio solo questo esempio, che non può essere ricompresa nell'analisi paesaggistica. Inoltre che senso avrebbe tradire una richiesta che la Regione, attraverso la Giunta, ha fatto agli enti locali e ai semplici cittadini, di fare le loro osservazioni ai piani? Noi oggi, se dovessimo accogliere l'emendamento numero 20, dovremo dire che ci siamo sbagliati nel chiedere un loro parere, nel chiedere le loro osservazioni, perché tutto torna come se nulla fosse stato, mentre invece possiamo registrare, proprio attraverso questo strumento, che era la pubblicazione e la possibilità di fare osservazioni a quei primi piani, che è venuto un contributo, che solo perché è arrivato è serio, perché qualcuno ha pur dato modo di approfondire e migliorare i contenuti dei piani stessi. Oggi noi non possiamo, proprio perché siamo un'Assemblea legislativa, rappresentante degli interessi generali, far finta che l'Isola non si sia espressa attraverso i suoi rappresentanti istituzionali e anche con la possibilità dei singoli cittadini di intervenire, ma soprattutto io rifiuto il fatto che una proposizione, qualunque essa sia, che abbia il solo supporto della tecnica e della capacità tecnico-scientifica, debba essere di per sé migliore per costituire norma. Se noi accedessimo a questo principio, dovremmo essere tanto coerenti da sciogliere qualunque istituzione, perché la tecnica non sta nell'istituzione. Noi possiamo e dobbiamo accedere al fatto che la tecnica e la capacità tecnico-scientifica ci aiutano nella nostra opera di legislatori, ma il giorno in cui dovessimo accedere al principio che la tecnica è superiore, allora noi potremmo andarcene tranquillamente a casa perché qui non ci stiamo a fare proprio niente. Sono altri i metodi di governo del territorio e quant'altro. Per mio convincimento personale io rifiuto una visione così manichea della realtà, e credo che bene farebbero i presentatori di questo emendamento a ritirarlo, perché è come un neo in un processo che con tutte le sue ombre ma con tante luci ha portato la nostra Isola, ma soprattutto questo Consiglio regionale come istanza più elevata, deputata a decidere, all'avanguardia non solo nel nostro Paese ma anche in Europa, per le cose che abbiamo fatto. I nei è meglio toglierli prima, quando c'è la possibilità di farlo; insistere su questo significa avere una visione corta delle cose che noi stiamo per approvare. Il mio è veramente un caldo appello perché tutto questo si eviti e ci si ripresenti, come Consiglio, globalmente, con i migliori propositi che ci hanno sostenuti in queste ultime settimane.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, diceva quel tale: ci sono ancora giudici a Berlino. Pensavo a questo leggendo l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Cogodi. In uno stato di diritto una precisazione come questa sarebbe qualcosa si superfluo. Purtroppo, molto spesso anche le norme scritte vengono interpretate in un modo piuttosto che in un altro, anche le norme scritte vengono disattese, figuriamoci poi se nei regolamenti e nelle leggi le cose che si intendono dire e fare osservare non si scrivono affatto. Per cui la riflessione che il Gruppo sardista ha compiuto sarebbe per una più netta e chiara esplicitazione in regolamento delle norme, delle indicazioni a cui la Giunta dovrebbe attenersi nell'approvare i piani paesistici. E pur tuttavia questo emendamento non ci soddisfa appieno, e non ci soddisfa appieno proprio per le considerazioni che in sede di discussione generale abbiamo fatto. Questi piani paesistici, così come elaborati con gli studi e le analisi del territorio compiuti dai gruppi di lavoro tecnico-scientifico e così come si dice rimaneggiati e rivisti successivamente dai tecnici e dai funzionari degli Assessorati o dell'Assessorato o in sede politica, questi piani paesistici, abbiamo detto, offrono abbastanza chiari, evidenti segni di carenze, di contraddizioni, di grossolani errori. E guai a noi se la Giunta si dovesse rifare a questi studi e a queste analisi per approvare definitivamente i piani paesistici. Saremmo veramente condannati, anche se qualche errore è stato corretto, se qualche emendamento è stato apportato, per esempio per quanto riguarda le attività agricole e altre nelle aree dei piani paesistici, e pur tuttavia è evidente che rifarsi soltanto ai piani, agli studi, alle analisi dei gruppi di lavoro, sarebbe un errore. Certo, la Giunta deve tener conto di quanto di migliorativo è stato elaborato nel tempo, da chiunque sia stato apportato l'emendamento migliorativo. Si dovrebbe tenere conto di questo, senza dubbio. Bene, diceva il collega Ferrari, che bisogna tenere conto di tutti gli studi e le analisi e gli apporti in positivo che sono avvenuti nel tempo. Però accettiamo e facciamo nostro il principio contenuto nell'emendamento proposto, che i competenti uffici regionali debbano essere realmente responsabilizzati con la propria firma a che il piano paesistico e la cartografia siano trasposti poi nei provvedimenti della Giunta con fedeltà indiscussa, perfetta.

Questo a garanzia non solo del cittadino, non solo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, ma a garanzia anche dell'Assessore di turno che, in definitiva, è il responsabile amministrativo e politico dell'operazione che si compie. Vedremo quale potrà essere il modo, mettendo nero su bianco, su un documento, di vincolare veramente la Giunta ad attenersi alle decisioni e alle indicazioni prevalenti in Consiglio regionale. Il collega Dadea ha chiesto un'interruzione dei lavori per verificare che cosa si può fare a questo proposito. Noi attendiamo questa verifica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.

URRACI (Rinascita e Sardismo). Signor Presidente, io vorrei fare una brevissima riflessione su quanto si è discusso e si è affrontato in maniera anche propositiva e positiva nel dibattito che si è verificato in questi giorni, per quanto riguarda l'iter di approvazione di queste norme di omogeneizzazione, ma vorrei fare anche un passo indietro a quelle che erano le competenze che erano inizialmente affidate alla Commissione dal Consiglio e dalla Giunta stessa. La legge 45 diceva in maniera chiara ed esplicita che il Consiglio regionale avrebbe dovuto, successivamente agli studi fatti dai tecnici, approvare i piani in Consiglio regionale, previa istruttoria da parte della Commissione, dopo che la Giunta li avesse approvati. L'approvazione definitiva spettava al Consiglio. Questo non è accaduto, ho sentito poco fa dire dal collega Ferrari che la Commissione da lui presieduta, dopo la costituzione della Giunta Cabras, aveva come obiettivo comune quello di studiare e proporre norme incisive, le così dette norme di omogeneizzazione, e che quindi non doveva assolutamente occuparsi della discussione sui piani paesistici che, dopo un travagliato iter, erano comunque finalmente nel palazzo del Consiglio. Mi sorprende, mica tanto, sentire oggi questa osservazione, posto che fino a meno di un mese fa le affermazioni che venivano fatte ufficialmente, anche se poi trasparivano le reali intenzioni, erano ben altre e cioè che la Commissione si stava occupando della discussione dei piani paesistici che erano arrivati in Consiglio e non quindi di proporre altro, facendo qualcosa di diverso da quello che doveva essere il lavoro principale che la Commissione doveva svolgere. Tutto questo porta a considerare un di più la presentazione di questo emendamento, per dire che comunque tutto quanto è stato fatto precedentemente ha una sua validità; la proposizione dell'emendamento io credo voglia significare in maniera chiara che gli studi, le elaborazioni, le analisi fatte a suo tempo dai tecnici incaricati dalla Regione, che quindi si presuppone fossero investiti della fiducia complessiva della Giunta regionale che a questo li aveva convenzionati, quegli studi, quelle analisi, quegli elaborati debbano costituire una base generale da cui partire, ma che non possono nella maniera più assoluta essere ignorati, buttati a mare, come dice il collega Baroschi, che si riferisce naturalmente non a quegli elaborati ma al lavoro fatto dalla Commissione, egregio, io dico, ma sicuramente diverso da quello che doveva fare. Quindi se quegli studi, quei piani, la Giunta ritiene che non abbiano nessuna validità, io credo che abbia il dovere anche politico di intervenire e dire in quali punti e in quali situazioni quegli studi e quelle analisi sono completamente inutilizzabili. Non mi risulta che siano stati fatti rilievi di questo genere in maniera ufficiale, mi risulta invece che le convenzioni stipulate con i progettisti siano state rispettate almeno per quanto riguarda il pagamento degli onorari. Io non so, e mi piacerebbe che fosse detto, quante altre decine di miliardi buttiamo a mare con questo tipo di operazione, posto che questa si aggiungerebbe a tutte le altre spese, le altre progettazioni che vengono abbondantemente convenzionate, abbondantemente pagate e che poi naturalmente vengono abbondantemente riposte negli archivi del Consiglio regionale, senza che mai nessuno riesca a sapere esattamente per che cosa sono state commissionate e quali erano le motivazioni vere per le quali sono state poi accantonate.

Quindi io credo che l'emendamento che viene oggi presentato abbai unicamente lo scopo di richiamare la Giunta e il Consiglio regionale anche a un impegno che era stato preso, che era quello di far redigere i piani paesistici ai tecnici, sulla base certamente delle indicazioni politiche della Giunta, perché oggi tutti quegli studi e quei piani non possono essere certamente disattesi. Un'ultima considerazione per quanto riguarda il fatto che oggi noi ci troviamo qui ad approvare delle norme di omogeneizzazione non certamente i piani paesistici. Mi pare di ricordare (cito a memoria) che negli accordi politici che sono stati posti a base della costituzione di questa maggioranza così ampia, ci fosse tra le altre cose il fatto che il Consiglio regionale dovesse provvedere per tempo, nei termini che erano stati previsti dopo altre lunghe dilazioni.

Oggi vengono palesemente disattesi questi accordi, queste motivazioni di grande rilievo politico che stavano alla base degli accordi della maggioranza che oggi è al Governo della Regione, e mi chiedo quale conseguenza politica alcuni partiti, che sono così sensibili al problema del rispetto degli accordi e così sensibili al problema della tutela paesistica, vogliano trarre dal fatto che questo impegno, come altri, non viene oggi rispettato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, io non credo che gli studi che stanno alla base della predisposizione dei piani paesistici debbano essere considerati tanto negativamente da meritare l'accantonamento. Ritengo anzi che essi siano in moltissime parti validi e da rispettare, se non altro perché rappresentano quello che è il dettato della legge e quindi rappresentano quello che la legge richiede perché l'articolo 10 della 45 fa riferimento esplicito a questi studi, che quindi certamente non possono essere ignorati. Io sono stato sempre un sostenitore convito di questa tesi e ho sempre ribadito più volte la necessità che i piani territoriali paesistici venissero comunque collegati ed interconnessi con gli studi dei competenti professori o professionisti multidisciplinari. Devo però dire che nonostante consideri valido il contenuto dell'emendamento numero 20, ritengo che debba essere considerato per molti versi pleonastico proprio perché ripete il contenuto di una disposizione di legge che, a mio avviso, risulta vincolante e risulta sotto tutti i punti di vista obbligatorio per la Giunta regionale e per la stessa Commissione regionale che andrà ad esaminare nel dettaglio i singoli piani paesistici, per esprimere di conseguenza il proprio motivato parere.

Io ho sentito poco fa l'argomentazione del collega Ortu il quale dice: la legge non serve, è inutile che esista perché si può comunque ignorare. Se questo è l'argomento tanto vale non mettere neppure questo emendamento.

Io partirei invece da un altro presupposto, che la legge comunque vale, dipende dalla volontà politica che si ha nel rispettarla, non direi che se anche la legge esiste siamo comunque liberi di non rispettarla. Io direi invece che dipende molto dall'impegno politico che ciascuna forza in proprio e poi il Consiglio nel complesso intende assegnare a una determinata cosa perché questa cosa venga attuata.

Io sono personalmente convinto che gli studi sono indispensabili, però sono altrettanto convinto che tutti i piani territoriali paesistici non possono essere predisposti e affrontati solo ed esclusivamente sulla base degli studi che ad essi sottendono. Gli studi ne sono la premessa, non possono essere però la premessa esclusiva, devono essere una delle premesse. Sulla base di questa considerazione e sulla base anche di considerazioni che altri colleghi hanno fatto prima di me, per esempio le osservazioni e le controdeduzioni degli enti locali, anche queste sono sicuramente premesse alla predisposizione dei piani paesistici. Ma il lavoro stesso della Commissione è premessa alla predisposizione dei piani paesistici, la volontà politica della Giunta, la volontà politica del Consiglio sono presupposti e premesse alla predisposizione dei piani paesistici, e allora l'emendamento di per sé sembrerebbe impreciso e non rispondente allo scopo in toto che vuole raggiungere. Preferibile sarebbe, a mio avviso, collocare in modo diverso ed esprimere meglio questa volontà politica con una strumentazione differente rispetto a un articolo di regolamento o di disposizione.

Credo quindi che il contenuto vada accolto e recepito, dando però espressione formale diversa rispetto all'emendamento a questo stesso contenuto. Io per questa posizione credo di potermi pronunciare, perché ritengo che sia una posizione sulla quale potremo trovare unanimità nell'intero Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fausto Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Molta disinformazione e molta confusione, Presidente. Le procedure sono quelle note: l'affidamento dell'incarico per la predisposizione dei piani paesistici, la nomina quindi dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori, la nomina di un coordinatore generale che aveva il compito di stabilire poi le norme di omogeneizzazione e di coordinamento delle quali ci stiamo occupando oggi. E' mancata la fase di coordinamento tra i diversi gruppi di lavoro. Gli studi che sono stati predisposti, cari colleghi, sono diventati i piani paesistici pervenuti alla fase di pubblicazione, quella indicata dalla legge numero 45. Su quei piani e su quegli studi, dei quali si parla stamani, sono state fatte osservazioni da parte degli enti locali e da parte dei privati, quindi quegli studi ai quali facciamo riferimento oggi sono un elemento essenziale nella procedura sul piano giuridico, un elemento essenziale che non può essere trascurato. I piani sono stati pubblicati, sono stati quindi consegnati a tutti gli enti locali e su questi piani sono state fatte le osservazioni: allora è chiaro ed evidente che i piani originari sono alla base della conclusione alla quale perverrà poi la Commissione consiliare competente, mentre i piani definitivi saranno il frutto dell'accoglimento o della ripulsa delle osservazioni presentate dai comuni e dai privati, saranno il frutto della introduzione sul piano cartografico e sul piano paesaggistico, delle disposizioni che ci accingiamo ad approvare. I piani dovranno essere modificati sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento che stiamo approvando, dovrà essere inserita la fascia di tutela dei 300 metri e dovrà essere inserita su tutta la costa regionale. Dovranno essere inserite anche le altre norme che stiamo approvando; queste norme hanno conseguenze anche sul piano cartografico e quindi i piani originali dovranno essere modificati sia con l'accoglimento delle osservazioni avanzate dai comuni, che con l'accoglimento delle disposizioni di omogeneizzazione che stiamo approvando. Allora è chiaro ed evidente che il prodotto finale sarà una cosa diversa rispetto al prodotto originario.

A questo punto, e fatte queste considerazioni, mi rivolgo al collega Cogodi, che è il presentatore dell'emendamento. Che cosa vuol dire la certificazione, cioè che cosa deve essere certificato e da parte di chi? I piani originari sono modificati sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione, quale certificazione deve essere data? Certo i funzionari saranno in grado di certificare il prodotto ultimo che sarà frutto delle modifiche, in accoglimento delle proposte degli enti locali e delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento.

Una considerazione riguarda le osservazioni fatte dagli enti locali; queste - cari colleghi - hanno un peso e una rilevanza in considerazione del fatto che una delle direttive più importanti data ai gruppi di lavoro, nel momento dell'affidamento degli incarichi, riguardava il confronto di carattere continuativo con i sindaci e con i rappresentanti degli enti locali nella fase di elaborazione primaria dei piani. Questo confronto - è stato riconosciuto dai colleghi Assessori ed ex Assessori - non c'è stato, cioè gli enti locali sono stati assimilati nella fase di esame dei piani a un qualunque privato; sono stati costretti, per l'accelerazione che le procedure hanno subito, a presentare delle osservazioni sulla base della normativa vigente, però nello stesso modo e sullo stesso piano di un qualunque privato. E' chiaro ed evidente che le osservazioni fatte dagli enti locali devono essere tenute in considerazione perché non sono state fatte durante la fase di elaborazione dei piani, e qui voglio rilevare una contraddizione nell'emendamento proposto poc'anzi dal collega Cogodi. Il collega Cogodi poc'anzi ci proponeva di applicare la legge numero 40, in particolare quella parte della legge numero 40 che si rifà ai piani paesistici e che prevede la discussione pubblica dei piani, adesso con questo emendamento ci propone di cancellare le osservazioni fatte dai comuni in rispetto dell'istruttoria e della discussione pubblica. Caro collega Cogodi, c'è una chiara contraddizione tra i due emendamenti, quello proposto poc'anzi e quello proposto adesso. L'istruttoria pubblica è importante e rilevante, sono d'accordo con le osservazioni che venivano fatte, ma proprio per questo è necessario tener conto dei risultati ai quali sono pervenute le istruttorie pubbliche e quindi delle osservazioni legittimamente proposte dai sindaci, dai rappresentanti dei comuni. Presidente, chiarite queste cose, io credo che debba essere sottolineato il lavoro svolto dall'équipe dei tecnici, e sotto questo aspetto nella sostanza sono d'accordo con il collega Cogodi quando dice che i piani che sono stati pubblicati sono una base, e sono d'accordo anche con le cose che diceva il collega Dettori. I piani sono una base importante di discussione, sono quelli che sono stati poi proposti agli enti locali per la discussione successiva. I piani sono stati predisposti da équipe di tecnici, abbiamo raccolto in Sardegna, senza passare per lottizzazioni, le migliori intelligenze, abbiamo raccolto i migliori apporti sul piano accademico che provenivano dall'Università di Cagliari. I coordinatori sono tutti docenti universitari, i gruppi di lavoro sono costituiti dai tecnici ed è quanto di meglio delle esperienze professionali potesse emergere in Sardegna. Quindi quello che è stato elaborato è quello che le forze culturali e accademiche in Sardegna potevano esprimere. Adesso che è presente il collega Azzena, poiché l'altra sera sono intervenuto lamentandomi dell'assenza del collega Azzena nel dibattito, io voglio fare un'altra considerazione. Questi, cari colleghi, sono i piani paesistici, e la discussione che si è svolta in Consiglio durante questi giorni era una discussione che era intrisa di elementi e di giudizi di carattere urbanistico. Io credo che l'esame dei piani e la fase di attuazione dei piani debba essere riportata nel giusto canale. Quando abbiamo esaminato le proposte di modifica alla legge numero 1 abbiamo sancito la separatezza del settore del paesaggio rispetto al settore dell'urbanistica e abbiamo fatto una operazione culturalmente molto aggiornata. Io credo che questa separatezza di poteri debba esistere, perché da una parte ci sono i problemi urbanistici, che riguardano strade, case, parcheggi e sono elementi materiali; dall'altra parte c'è il paesaggio, all'interno del quale si configurano tutti gli elementi culturali che si sovrappongono rispetto agli elementi materiali contenuti nel processo urbanistico. Quindi credo che questa distinzione debba portare l'Assessore del paesaggio ad una particolare attenzione, nell'esame delle osservazioni, nella fase di attuazione e di applicazione di queste osservazioni e di queste disposizioni, e debba portare, successivamente, in capo all'Assessorato del paesaggio, alcuni elementi di verifica, soprattutto quelli di cui ci siamo occupati poc'anzi e che riguardano lo studio di compatibilità paesistico-ambientale. Questi studi sono di natura paesaggistica e tengono conto esclusivamente degli elementi che sono presenti all'interno del paesaggio. Riporto queste osservazioni, collega Azzena, perché non vorrei che qualcuno pensasse - lei in particolare - che io mi sono permesso di fare delle osservazioni critiche in sua assenza. Quindi le ripeto stamane e credo che debbano essere tenute nella debita considerazione.

Concludo con una osservazione, tutte le disposizioni che stiamo approvando riportano all'interno dei comuni compiti importanti che sono compiti di analisi, di ricerca, di studi eccetera, eccetera. Io non credo che, in relazione alle cose che noi abbiamo richiesto ai comuni - guardatevi l'articolo 13 - i comuni possono essere in grado sul piano economico di predisporre entro dodici mesi le cose alle quali abbiamo fatto riferimento e che stiamo chiedendo. Io credo che il Consiglio, nell'utilizzazione delle risorse complessive del bilancio, debba dotare i comuni delle risorse necessarie per predisporre questi studi, se no commetteremmo un gravissimo errore e avremmo un prodotto ancora peggiore, inadeguato rispetto alle esigenze e alle aspettative che creiamo, con l'elevato contenuto delle disposizioni che stiamo approvando, e soprattutto con le modifiche che abbiamo apportato, che sono giuste e positive, e che fanno balzare la Sardegna all'attenzione dell'Europa soprattutto per le norme di carattere paesistico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (D.C.). Presidente, due brevi considerazioni. La prima si fonda sulla presenza che i tempi del 31 luglio entro i quali dobbiamo concludere la predisposizione e l'approvazione dei piani paesistici sono probabilmente abbastanza contenuti. Io l'ho fatto presente in sede di Commissione, mi pareva che anche alcune componenti, e non ultimo l'Assessore, fossero d'accordo, e entro quella data noi dobbiamo concludere l'iter dei piani paesistici per i quali stiamo varando oggi il regolamento.

I piani paesistici si fondano, se vedo l'articolo 1, non solo della legge 45 ma di quella approvata l'altro giorno, su una serie di studi, di analisi. Il collega Cogodi con il suo emendamento propone che questi vengano recepiti e posti a fondamento dei nuovi piani; a me questo non interessa granché, a me interessa che la Giunta ci garantisca che, pur nella brevità dei tempi, tutte le cose previste (il censimento dei valori paesistici, storici, ambientali, archeologici, l'analisi del territorio) siano fatti con precisione e con puntualità, in modo tale che i piani paesistici abbiano la caratteristica innanzitutto di tutela di questi valori ambientali-storico-culturali all'interno dei quali subordinatamente, definiscono le condizioni di insediamento. Dico questo perché se non utilizziamo analisi, valori e ricerche già fatte - e non ce l'ha ordinato il medico, nessuno dice che quelle sono le uniche ricerche valide - non vorrei però che la ristrettezza dei tempi, della quale siamo consapevoli, ci porti poi a sorvolare un po', ad essere superficiali, ad essere troppo generali su questo. Io credo che noi dobbiamo cogliere l'occasione della predisposizione dei piani come un'occasione per valutare, censire ed analizzare il territorio in tutte le sue componenti storico-antropologiche-paesaggistiche. Per avere questa sicurezza e questa garanzia, visto tra l'altro che abbiamo modificato, giustamente, la procedura di approvazione dei piani, chiedo formalmente alla Giunta che ancor prima di mandare al parere della Commissione i piani, trasferisca al Consiglio gli studi su cui poi l'elaborazione dei piani si dovrà fondare. Mi aspetterei cioè che in tempi non lunghissimi, anzi, molto anticipati rispetto alla scadenza del 31 luglio, noi possiamo averne conoscenza e lo chiedo in questa sede formalmente, se volete facendo appello all'articolo 105 del Regolamento, che consente a noi Consiglio, a noi singoli consiglieri di prendere atto e conoscenza di documenti di predisposizione degli atti di programmazione o degli atti di governo qualunque essi siano. Questo per consentire una migliore interattività, una migliore collaborazione tra Consiglio e Giunta, Consiglio quindi o quantomeno Commissione che verrebbe edotta dalle analisi su cui si fonderanno le programmazioni territoriali, prima ancora che queste vengano completate e concluse. Dico questo perché io condivido le dichiarazioni di soddisfazione, anche se rifuggirei sempre da un eccesso di trionfalismo, che non è mai adeguato, perché spesso lavoriamo in condizioni difficili e spesso, l'abbiamo detto e ripetuto in questa sede, approviamo provvedimenti senza averne compiuta coscienza. Ma mi pare, tutto sommato, che le considerazioni dei colleghi che hanno espresso soddisfazione sull'opera svolta possano essere in qualche modo condivise. Allora, nel condividere questa soddisfazione ritengo che l'impegno dimostrato da tutte le componenti politiche in questa sede, per valorizzare, tutelare i valori territoriali e ambientali, per salvaguardare le emergenze territoriali, ambientali e paesistiche sia un fatto di grande coscienza politica, un fatto di grande civiltà politica. Credo che questa civiltà o quanto meno questa sensibilità, per non usare termini troppo roboanti, adesso debbano ispirare non solo la predisposizione della legge ma anche quella dei piani e, più in generale, una politica regionale complessiva; una politica attiva del territorio e dell'ambiente, non basta porre dei vincoli se poi non abbiamo una adeguata vigilanza sui problemi e sulle gestioni ambientali e territoriali. Occorre quindi un'attenta vigilanza, una politica attiva dell'ambiente, non basta salvaguardare con norme il sistema ambientale se poi a questo segue un'inerzia, un abbandono di tutte le emergenze ambientali. Io invito la Giunta quindi a sviluppare una sua strategia e una nostra strategia attiva non solo di tutela con legge, ma di tutela operante su tutto il territorio, di tutela tesa a far rispettare le norme, di tutela impegnata a censire, valorizzare, tutelare tutti i valori ambientali, territoriali, perché da questo derivano non solo prospettive di sviluppo economico ma, ancora prima dello sviluppo economico occupativo, migliori condizioni di qualità della vita.

Io credo che sforzarci di pensare allo sviluppo non solo in termini quantitativi, in termini di prodotto lordo, ma in termini di qualità della vita e in termini di lavoro. Quando il lavoro fosse garantito - ed è questo l'obiettivo fondamentale che abbiamo - alla gran parte dei cittadini (noi dopo discuteremo la legge sul lavoro) credo che gli indicatori dello sviluppo dovranno essere più che i fattori macroeconomici gli indicatori sulla qualità della vita. Credo che questa nuova cultura dovrebbe indurci tutti a riflettere. Dire queste cose non significa rinunciare a fare una politica di sviluppo - ed è la seconda considerazione - aver tutelato e tutelare l'ambiente non solo con norme ma con politiche attive, tutelare il territorio non solo con vincoli ma con politiche di vigilanza e di organizzazione del territorio, realizzare questa normativa in funzione della qualità della vita e dello sviluppo richiede poi che noi siamo in grado di far seguire a questo quadro, a questo scenario normativo dei programmi e delle attività complessive. Ho sentito parlare spesso in quest'Aula, e abbiamo tutti parlato spesso in quest'Aula, dell'importanza delle norme che stavamo votando per lo sviluppo turistico. Io credo che lo sviluppo turistico non dipenderà solamente dalle norme, non dipenderà solamente dalla nostra possibilità di mettere a disposizione degli insediamenti parti di territorio - questo è un fatto importante - non dipenderà neanche dalla capacità di non mettere a disposizione e quindi di tutelare parti del territorio. Dico questo per sottolineare con forza che noi abbiamo bisogno di una vera politica turistica; noi siamo indietro con la politica turistica. Se noi consideriamo che andiamo avanti ancora con la vecchia legge numero 8, con enti che sono probabilmente superati, che, al di là dei convegni, non abbiamo una strategia di inserimento dell'offerta turistica regionale nel contesto internazionale, noi ci rendiamo conto che forse il Regolamento che abbiamo approvato è un fatto importante ma è limitato e limitativo. Inviterei, da questo punto di vista, la Giunta e tutti noi per la parte che ci compete, a riprogettare una strategia di sviluppo turistico che, facendo salvi i valori ambientali territoriali non solo con una politica di vincoli, ma con una politica attiva di vigilanza, di tutela e di esaltazione di questi valori, poi, cerchi di capire in che modo le disponibilità di territorio, di ambiente, i valori territoriali e ambientali, storico-culturali e paesaggistici possono diventare offerta turistica, possono attirare i flussi di turisti, di consumatori del prodotto Sardegna e quindi creare in Sardegna nuova occupazione, nuovi investimenti, nuovo sviluppo, nuovo valore aggiunto. Dobbiamo, da questo punto di vista, ripensare totalmente, siamo indietro di decenni; dieci anni fa la programmazione varò un piano generale del turismo che rimane là, probabilmente quello è totalmente superato, ma io vorrei impegnare la Giunta in questa sede a farsi carico - ci sono gli Assessori, c'è l'Assessore del turismo, l'Assessore degli enti locali, ci sono i rappresentanti che seguono più da vicino questa problematica -di questa nuova strategia della politica turistica che completi l'opera avviata con questa normativa.

Occorrerà riscrivere totalmente la normativa. Non basta più la legge numero 8, occorre la riforma degli enti di programmazione, occorre un rilancio forte della formazione imprenditoriale e tecnica, occorre la valorizzazione del nostro prodotto nel mercato turistico, occorre attrezzare il territorio, e non solo quello costiero, e occorre soprattutto, e concludo, che quando parliamo di turismo e di ambiente non pensiamo solamente al sistema costiero, ma pensiamo al sistema interno. Da questo punto di vista, le politiche che la Giunta dovrà porre in campo per valorizzare le norme che abbiamo approvato e più in generale il territorio e l'ambiente, dovranno trovare occasione per diffondere i flussi di investimento e i flussi turistici nel territorio e soprattutto nel territorio interno. Fare questo significa, però, dedicare più attenzione - in quest'Aula in questo periodo abbiamo giustamente parlato di sistema costiero - al sistema ambientale, culturale, antropologico interno e cercare di capire come anche quel sistema possa essere recuperato, valorizzato ed esaltato per tutelare l'ambiente, la cultura e per porli a base di una nuova qualità della vita e per farne occasione di sviluppo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta, relatore.

SATTA GABRIELE (P.D.S.), relatore. Signor Presidente, molto brevemente, l'emendamento numero 20, lo hanno già detto alcuni oratori prima di me, e forse più lucidamente di quanto dirò, l'onorevole Dettori in particolare, ha un contenuto che in linea di massima non può che trovarci favorevoli; tuttavia essendo un emendamento a una normativa, e quindi presupponendo una trasposizione in norma, finisce per essere incongruo nella sua formulazione, potendo rappresentare un elemento anziché di certezza, di massima incertezza interpretativa. E' stato già detto che gli studi affidati dalla Regione e redatti dalle équipe tecniche a suo tempo nominate, sono una delle premesse per la stesura e l'approvazione dei piani e che come tali dovessero essere riguardati a suo tempo e debbano essere riguardati tuttora. Tuttavia questo, poiché ci si trova in presenza formale di provvedimenti diversi da quelli che si vogliono richiamare con lo scritto dell'emendamento Cogodi, è un percorso non fattibile, pertanto i Gruppi di maggioranza hanno pensato bene di recepire il contenuto in un ordine del giorno che rappresenti un impegno per la Giunta e per la Commissione, per le attività che sono ancora tenute a fare, a tenere congruamente conto degli studi, nonché delle osservazioni che sulla prima stesura dei piani gli enti locali, incorporando anche quelle dei privati, hanno fatto.

Ricordo anche che oggi ci troviamo alla fine di un percorso nel quale il progetto è ulteriormente cambiato, anche rispetto a quello che la Giunta ha inviato al Consiglio per l'approvazione, proprio perché dopo l'approvazione delle norme di legge e dopo l'approvazione, che spero avverrà presto, di queste disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento, il Consiglio, apportando modifiche di legge e emanando delle disposizioni a cui la Giunta per norma di legge dovrà adeguare i piani, ha sostanzialmente e notevolmente modificato il progetto, così come era insito nel suo ruolo e così come, pur con le modifiche di procedura introdotte, il Consiglio è riuscito a fare - direi - esaltando e non perdendo alcunché del proprio ruolo di indirizzo e di proposta. Il progetto oggi è diverso, e bastano solo due fattori per ricordarlo: l'approvazione per legge del vincolo nei 300 metri, che ha profondamente inciso sulla stesura dei piani così come erano stati a noi proposti, e al quale per norma di legge la Giunta dovrà adeguare il progetto dei singoli piani, il dimezzamento contenuto nelle presenti disposizioni di omogeneizzazione che stiamo per approvare delle volumetrie nelle zone F e il favore concesso ai Comuni nella possibile previsione di volumetrie maggiori di quelle che essi potrebbero prevedere per il loro centri abitati, in virtù del fatto che sulle coste non potranno più realizzare l'intero già previsto o possibile sulle zone F.

Queste due norme combinate fra loro rappresentano una nuova filosofia, rappresentano un nuovo modello di insediamento, un nuovo modello di assetto territoriale, un nuovo modello di assetto economico-turistico collegato all'assetto territoriale. Pertanto, anche fare esclusivo riferimento agli studi, così come la norma praticamente imporrebbe secondo l'emendamento numero 20, sarebbe oggi altamente incongruo rispetto a quello che il Consiglio ha già fatto e si appresta a fare.

Pertanto, ripeto e concludo, signor Presidente, che nella sostanza quanto detto nell'emendamento numero 20 per il quale si esprime un parere negativo, come contenuto è ricompreso in un ordine del giorno che è stato poco fa distribuito all'Aula e che consentirà appunto di tener conto massimamente anche degli studi nel momento del parare per la Commissione e dell'approvazione finale per la Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

BALIA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Non le nascondo, signor Presidente, che la Giunta prova un certo imbarazzo rispetto a questo emendamento, un certo imbarazzo perché da un lato sono contenuti all'interno dell'emendamento dei richiami che ci paiono assolutamente ovvi e per certi versi persino scontati. Cioè noi intendiamo riaffermare, sotto questo profilo la volontà certa di tenere in conto gli studi, come punto di partenza essenziale, come base per assumere poi le determinazioni più compiute e più complessive. Però con l'emendamento si corre sostanzialmente un rischio che è stato richiamato da più parti anche in quest'Aula e poc'anzi. Il rischio che si corre è quello che il riferimento agli studi contenuto nell'emendamento venga interpretato come fatto esclusivo rispetto a tutte le scelte future che relativamente ai piani devono essere fatte. Sotto questo profilo l'emendamento in questa fase evidentemente non più emendabile ci appare assolutamente riduttivo e vincolistico. Noi partiamo dal presupposto, e ci pare anche abbastanza ovvio, che gli studi non abbiano e non potessero peraltro avere una funzione di natura assolutamente esaustiva. Gli studi è necessario che vengano coniugati con una serie di altri elementi e di altre considerazioni, quegli elementi e quelle considerazioni che qui sono stati richiamati a partire dalle osservazioni fatte dai privati e accolte dagli enti locali e dagli enti locali trasmesse poi alla Giunta regionale o dalle osservazioni fatte direttamente dagli enti locali alla Giunta regionale, per arrivare sino a quelle che sono le norme di omogeneizzazione.

Se si è intrapresa per certi versi un'opera di correzione rispetto agli studi originari è perché si aveva anche la consapevolezza che gli studi avevano un approccio del tutto particolare e specifico piano per piano, mentre vi era l'esigenza di omogeneizzare, integrare, seguire un percorso comune per ottenere alla fine un risultato sotto questo profilo non solo più completo ma anche più omogeneo per cui la Giunta, pur comprendendo lo spirito con cui l'emendamento è stato presentato e accogliendone la sostanza, lo ritiene però per gli elementi prima richiamati sotto questo profilo assolutamente riduttivo e ritiene peraltro che invece l'ordine del giorno sia sufficiente a impegnare la Commissione e la Giunta nel prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MULAS MARIA GIOVANNA Segretaria:

Ordine del giorno Tamponi - Dadea - Mannoni - Tarquini - Desini - Ortu sul fondamento dei Piani territoriali paesistici sugli studi del territorio effettuati e sulla certificazione della cartografia degli stessi Piani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulle disposizioni di omogeneizzazione dei Piani territoriali paesistici,

RILEVATO che a suo tempo, furono affidati alla Regione sarda studi ed analisi del territorio a qualificate équipe di tecnici, perché fossero, detti studi, di fondamento alla redazione dei Piani territoriali paesistici;

RITENUTO comunque che detti studi debbano rappresentate uno dei punti di riferimento possibili anche nella fase di approvazione definitiva dei Piani ad opera della Giunta regionale,

impegna

la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica per il parere che deve rendere sui Piani, nonché la Giunta regionale per la fase finale di approvazione dei Piani a tenere congruamente conto degli studi stessi anche alla luce delle osservazioni degli enti locali,

impegna inoltre la Giunta regionale

ad adottare le misure necessarie perché la cartografia dei Piani territoriali paesistici sia debitamente certificata. (1)

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta ha già espresso parere positivo sull'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COGODI (Rinascita e Sardismo). Noi dichiariamo su questo ordine del giorno di astenerci, per dire con questa astensione che consideriamo in qualche modo positiva, anche se non sufficiente, l'indicazione che in qualche modo si dà di andare almeno in parte nella direzione giusta e per sottolineare comunque anche l'insufficienza e la labilità dello strumento che si adotta. Noi stiamo redigendo regolamenti, direttive e se qualche cosa dobbiamo dire di preciso e puntuale è attraverso la direttiva, cioè è nell'ambito delle cose che il Consiglio sta decidendo che si dicono cose puntuali. Utilizzare invece uno strumento come l'ordine del giorno su un articolo di regolamento - in genere l'ordine del giorno accompagna una legge, su argomenti che non possono essere tradotti in norma - raccogliere parte di un emendamento presentato alle direttive nella veste dell'ordine del giorno è volerne fare poca cosa.

Prendiamo atto tuttavia che c'è stato un riconoscimento largo dell'indicazione che noi abbiamo dato attraverso l'emendamento; anche la Giunta si scusa, dice che comprende lo spirito, ci spiace che la Giunta comprenda troppo spesso lo spirito e non comprenda mai il corpo delle cose, molte cose dello spirito derivano anche dallo stato di benessere o di malessere del corpo, però la Giunta si accontenta dello spirito. Il fatto è che bisognerebbe chiarire una volta per tutte cosa sono gli ordini del giorno in questo Consiglio regionale, perché in materia di ordini del giorno noi abbiamo ancora aperta una questione, sempre in materia di legge 45 e di piani paesistici. Abbiamo ancora aperta una questione spiacevole perché un ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, quando a dicembre fu variata la legge 45, chiedeva che i lavori della Commissione consiliare per l'istruzione dei piani paesistici e di ciò che vi è connesso si svolgessero in seduta pubblica. Sappiamo che per regolamento fare una seduta pubblica non significa fare la riunione in via Roma, sotto i portici; vuol dire aprire il circuito televisivo, girare un interruttore, consentire che si sappia che cosa si sta discutendo in Commissione, quali sono le posizioni che lì emergono. L'articolo 51 del Regolamento, come è noto, stabilisce che le sedute delle Commissioni "di norma" non sono pubbliche e che il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa e il pubblico siano ammessi a seguirne lo svolgimento. Ora il Consiglio non ha modificato il Regolamento, con l'ordine del giorno, a suo tempo approvato, ha dato una indicazione politica, quindi la Commissione, se fosse stata rispettosa dell'ordine del giorno del Consiglio, ne avrebbe preso atto e deciso di tenere la seduta pubblica, invece la Commissione ha deciso di tenere la seduta non pubblica, riservata. Quindi, come si vede, gli ordini del giorno hanno una incidenza molto labile, possono essere attesi o disattesi e non succede nulla, per cui in questa materia così delicata e così incisiva, se è vero che si accoglie lo spirito dell'emendamento, sarebbe opportuno approvarlo perché un ordine del giorno non dà sufficienti garanzie. Un nostro collega che amava scherzare ed era molto simpatico, anni fa diceva: quando non sappiamo cosa fare facciamo un ordine del giorno, anche perché un bicchiere d'acqua e un ordine del giorno il Consiglio regionale non lo nega a nessuno. Così è stato spesso e così purtroppo è. Io vorrei ancora chiarire che se però davvero la maggioranza e la Giunta intendono considerare gli studi e le analisi del territorio, quelle legittimamente, necessariamente, doverosamente fatte, debbono tenere conto del fatto che da quegli studi non si può comunque prescindere e che dirlo con chiarezza con una norma avrebbe meglio chiarito la volontà del Consiglio, non la norma che c'è già, perché io non conosco chi sappia fare studi sul territorio se non chi è abilitato a farli e chi ha la patente per farli. Non si può dire che gli studi fatti siano da considerare alla pari di altre indicazioni, una cosa sono le osservazioni dei comuni e dei privati - e anche tra queste, una cosa sono quelle del comune e una cosa sono quelle del privato - una cosa sono gli studi, che non sono una delle tante osservazioni, uno dei tanti contributi. Gli studi sono la base, per questo noi suggerivano e ancora suggeriamo che - interpretando e rispettando questo ordine del giorno almeno - che si tengano gli studi e l'analisi del territorio come base, che non vuol dire considerarli esaustivi, egregio Assessore. Sono la base, e sulla base si costruisce, si raffronta, si rapporta, si raccorda tutto quello che su una base valida, per la parte che è valida, si può costruire, nella redazione dei piani, ovviamente, non costruire in senso edilizio. Questo era lo spirito vero del nostro emendamento che non è stato accolto. L'ordine del giorno dice che si vuole andare in questa direzione, noi non possiamo che prendere atto di quello che si dice, per cui ci asteniamo e questo, se da un lato esprime un po' di fiducia, sottolinea anche l'insufficienza dello strumento scelto, che ancora una volta contraddice però le indicazioni, le affermazioni troppo solenni che via via si fanno e si ripetono.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del documento numero 36/38. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 62, corrispondente al nome del consigliere Sanna.) Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sanna.

MULAS MARIA GIOVANNA, Segretaria, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Demontis - Desini - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatore - Mulas Francesco - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onnis - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri.

Rispondono no i consiglieri: Urraci - Cogodi - Morittu - Murgia - Salis.

Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Usai Edoardo - Cadoni - Meloni - Porcu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 70

votanti 65

astenuti 5

maggioranza 33

favorevoli 60

contrari 5

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Amadu sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

AMADU (D.C). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, solo un minuto per sottoporre a quest'Aula un problema. In data luglio 1992, io e altri colleghi abbiamo presentato una interrogazione sulla grave situazione dei lavoratori dei cantieri di Fiumesanto e sulla necessità di iniziative urgenti. Considerato che all'interrogazione non è stata data ancora risposta, dichiariamo a quest'Aula che trasformiamo l'interrogazione in mozione e chiediamo che venga al più presto iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio. Il problema è attuale, i cantieri di Fiumesanto sono sotto una pressione forte. Ieri a Sassari si sono svolte delle manifestazioni, c'è una esasperazione che ha toccato ormai livelli di guardia. Lo stesso prefetto di Sassari, ieri mattina, ha incontrato una delegazione di lavoratori e di sindacalisti accompagnati dagli amministratori comunali di Porto Torres. Sappiamo che probabilmente oggi il Consiglio dei Ministri deve adottare un decreto legge che dovrebbe praticamente tagliare fuori i lavoratori sardi, e in particolare i lavoratori di Fiumesanto, dalla possibilità di godere della cassa integrazione, che altro non è, in questo momento, che un ammortizzatore sociale, che consentirebbe soltanto di evitare le tensioni che invece in questo momento stanno aumentando. Quindi mi pare che questa Giunta e questo Consiglio non possano rimanere inerti rispetto alla necessità di intervenire sia presso il Governo, in particolare presso il Ministro del lavoro, e sia presso i Gruppi parlamentari perché questo decreto legge per il passaggio in Insar dei lavoratori sardi, in particolare dei lavoratori di Fiumesanto, venga riformulato tenendo conto dei problemi grossi che la nostra Isola e l'apparato produttivo stanno soffrendo. Quindi, occorre decidere al più presto. Chiediamo che questa interrogazione venga al più presto iscritta all'ordine del giorno e che si assumano le opportune iniziative da parte della Giunta per rispondere alle richieste dei lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevole Amadu, trasformi l'interrogazione in interpellanza, la presenti, con le firme che sono necessarie per discuterla in Aula, e la Conferenza dei Capigruppo stabilirà quando metterla all'ordine del giorno del Consiglio.

Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C). Signor Presidente, colleghi, per chiedere una sospensione dei lavori in vista di un incontro tra i Capigruppo e una delegazione di lavoratori sui problemi oggetto del disegno di legge numero 350 all'ordine del giorno del Consiglio, in maniera tale che se si trova anche l'intesa su eventuali emendamenti, si possa procedere con maggiore speditezza.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, i lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 con al primo punto all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge numero 350.

La seduta è tolta alle ore 12 e 35.