Seduta n.217 del 27/07/2006
CCXVII SEDUTA
(Pomeridiana)
Giovedì 27 luglio 2006
Presidenza del Vicepresidente Secci
indi
del Presidente Spissu
INDICE
La seduta è aperta alle ore 16 e 56.
CHERCHI OSCAR, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del venerdì 21 luglio 2006 (211), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Vincenzo Floris ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 27 luglio 2006.
Poiché non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.
PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:
CHERCHI OSCAR, Segretario:
"Interrogazione Scarpa, con richiesta di risposta scritta, sui rapporti tra la Regione sarda e i circoli dei sardi nel mondo, con particolare riguardo al circolo "Sa domo sarda" di Parigi". (568)
"Interrogazione Pisu - Barracciu - Serra - Corrias - Pacifico - Uras - Davoli - Licheri - Lanzi - Fadda - Floris Vincenzo - Pirisi - Mattana - Sanna Franco - Maninchedda - Balia - Cherchi Silvio - Marrocu - Calledda - Cugini - Lai - Sanna Alberto - Salis - Pittalis - Cucca, con richiesta di risposta scritta, sulla decisione della direzione delle Ferrovie della Sardegna di sospendere, a partire dal mese di settembre, l'esercizio sulla linea Isili-Sorgono e di trasferire gli oltre 30 lavoratori ivi impiegati presso altre tratte di trasporto pubblico locale". (569)
"Interrogazione Cassano, con richiesta di risposta scritta, sulle procedure del concorso interno all'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D, area amministrativa e area tecnica". (570)
Sulla decadenza del consigliere Biancareddu
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato 151-237/A. Siamo all'esame dell'articolo 6.
E' iscritto a parlare il consigliere Artizzu. Non essendo presente decade.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, siamo in sede di esame dell'articolo 6 e degli emendamenti?
PRESIDENTE. Sì. Dobbiamo procedere con la discussione sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati.
DIANA (A.N.). Presidente, io intervengo, in apertura di seduta, perché credo che a tutti quanti noi sia giunta notizia, sulla tarda mattinata, di una decisione che avrebbe assunto la Cassazione nei confronti di un collega del Consiglio regionale. Qualcuno penserà che poco c'entra con ciò che stiamo discutendo, io penso che, invece, c'entri molto, quanto meno per una decisione che pare assolutamente assurda se confermata. Cioè la Cassazione avrebbe sentenziato la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale di un nostro collega, il collega Andrea Biancareddu. Se questo corrispondesse al vero, credo che la nostra Autonomia, veramente, stia andando letteralmente a farsi benedire.
PRESIDENTE. Onorevole Diana, noi però non abbiamo nessuna comunicazione in questo senso. Lei ha chiesto di parlare sull'articolo 6.
DIANA (A.N.). Sì, lei ha tutte le ragioni di questo mondo. Però io questo problema lo debbo affrontare, perché se non lo affrontiamo adesso, cade nel dimenticatoio, Presidente.
PRESIDENTE. No, allora, chieda di intervenire per un altro argomento, onorevole Diana. Lei sta parlando sull'articolo 6 e io devo richiamarla a parlare di temi che trattano l'articolo 6.
DIANA (A.N.). Allora le chiedo di parlare sul Regolamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana sul Regolamento. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Allora, sulla base del Regolamento, questo Consiglio regionale deve essere pienamente costituito. In questo momento, questo Consiglio regionale non è costituito nella sua interezza. Ci troviamo in una situazione paradossale, di una Corte di Cassazione che sentenzia non la decadenza da componente di un consiglio industriale, ma sentenzia la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale in una Regione a Statuto speciale. Insomma, io credo che, veramente, questa sia una cosa di una gravità inaudita. Le chiedo, quanto meno, di interrogare il Consiglio, se non sia necessario che il Consiglio, la Presidenza, non so chi altrui, insomma, voglio dire, le vibrate proteste forse servono a poco. Però, io credo che ci sia la necessità che questo Consiglio regionale si faccia sentire su questo aspetto; guardate, su questa falsa riga, il Consiglio regionale, anzi, il Presidente della Regione sentenzia inappellabilmente che il sindaco di Castiadas deve andare a casa, così la Cassazione sentenzia…
(Interruzioni)
… e meno male che non ha sentenziato che se ne andasse a casa dal Consiglio regionale. L'incompatibilità è presunta, non so se sia vera, reale; io sono capitato in questa fattispecie, per cui sono uno di quelli che ha affrontato i gradi di giudizio, però, viva Dio, qui, stiamo parlando di un consorzio industriale e si fa decadere un consigliere regionale, che ha pieno diritto per stare in quest'Aula, perché eletto, ha affrontato le elezioni, se non era compatibile, doveva essere dichiarato ineleggibile allora, ma non oggi. Era già componente del Consorzio industriale di Tempio!
Il problema che io sollevo è che, secondo il Regolamento, questo Consiglio regionale oggi non è pienamente costituito; allora si deve procedere alla sentenza della Corte della Cassazione e, quindi, dovremmo insediare il subentrante. In attesa o in assenza non motivata del consigliere Biancareddu, per sentenza della Cassazione, io dico che noi non possiamo lavorare. Non è possibile. Questo non è un Consiglio regionale che è stato costituito regolarmente. Manca una parte essenziale di questo Consiglio regionale. Mancano l'ottantacinquesimo consigliere regionale. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché l'Ufficio di presidenza e la Giunta delle elezioni prendano una decisione. E' chiaro che ci troviamo in una fattispecie che nessuno mai poteva pensare, sono quei pochissimi, rarissimi casi che si verificano, però, si è verificato! Ahimè! E si è verificato, per una sentenza, che è al terzo grado di giudizio, dopo che due tribunali hanno dato ragione all'onorevole Biancareddu, la Cassazione, guarda caso, ha deciso che l'onorevole Biancareddu, eletto in terra di Sardegna, in Regione a Statuto speciale…
PRESIDENTE. Onorevole Diana, si è capito il senso delle cose che voleva chiedere. Devo precisare, pur comprendendo lo spirito e il senso politico di ciò che lei ha detto, che noi non siamo in alcuna delle condizioni che lei ha richiamato, perché non c'è nessun consigliere formalmente dichiarato decaduto. Il Consiglio non ha nessuna comunicazione in tal senso, è, quindi, nella pienezza dei suoi poteri e può tranquillamente deliberare. L'assenza del collega Biancareddu, come l'assenza di tanti altri colleghi, in molte occasioni, è una scelta personale di non essere presente, ma questo non inficia, assolutamente, i lavori di questo Consiglio.
Per cui la ringrazio molto, come lei sa perfettamente, perché ha avuto anche ruoli istituzionali importanti, onorevole Diana, gli atti arrivano in forma ufficiale. Il Consiglio regionale non ha avuto nessuna comunicazione in tal senso, quando l'avrà, il Presidente, la Presidenza e gli altri organi del Consiglio si faranno carico di assumere tutte le decisioni o di portare al Consiglio le proposte che, magari, possono andare anche nel senso da lei desiderato, però, adesso stiamo parlando di una cosa che non è argomento che possa essere discusso in questa sede. La ringrazio onorevole Diana.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che è all'ordine del giorno il testo unificato 151-237/A, il cui esame, come già detto, deve procedere con la discussione dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.
Onorevole Diana, naturalmente mantiene la sua iscrizione a parlare sull'articolo 6, se ritiene, perché è l'unico iscritto.
E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, le volevo solo dire che, sull'articolo 6, la discussione era già iniziata stamattina, e io non mi ero iscritto durante il primo intervento. Glielo comunico perché così, almeno, potrà adottare tutti i provvedimenti del caso.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Diana e le chiedo scusa, avevo nel display la sua iscrizione per cui pensavo che fosse iscritto. Non ci sono altri iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, sull'emendamento numero 3, 12 e 28, esprimo parere contrario; sul "7", parere positivo; mentre sull'emendamento numero 29, si esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.Si esprime parere conforme a quello del relatore di maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti numero 3, 12 e 28 che sono uguali.
(Interruzione)
E' stata chiesta dall'onorevole Dedoni la votazione nominale degli emendamenti, la richiesta è stata appoggiata dall'onorevole Vargiu, Capogruppo.
Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
MARROCU (D.S.). Intervengo ovviamente per dichiarare che votiamo contro l'emendamento. Approfitto però, penso a nome anche di tutto il Gruppo, per dire che faccio mie le considerazioni fatte dal collega Diana, in relazione a quanto avvenuto per il collega Biancareddu e, quindi, auspicare anche un'azione comune, come quella suggerita dal collega Diana, stimando il collega Biancareddu, eletto democraticamente dagli elettori della Gallura rappresentati in questo Consiglio regionale. Quindi, manifesto la mia totale, piena e indiscussa solidarietà.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anche io rubo trenta secondi, non tanto per esprimere la solidarietà - che a titolo personale esprimo in maniera assoluta - al collega Biancareddu, quanto per associarmi alla considerazione di principio, fatta sia dal collega Diana che dal collega Marrocu, alla quale auspico che il Consiglio regionale si possa associare nel suo complesso, per dare forza ad un atteggiamento di quest'ultimo in difesa delle prerogative della Regione sarda e di questo stesso Consiglio.
Per quanto riguarda gli emendamenti che abbiamo in votazione, io mi rendo conto come le interruzioni dei lavori, in mattinata e all'inizio del pomeriggio, rendano difficile mantenere il filo dei ragionamenti logici che si sono svolti, è evidente che le cose che si sono dette in fine mattinata sono poi superate dal pranzo, dalla Conferenza dei Capigruppo e dalle mille discussioni che si fanno. Però, i due interventi che sono stati fatti in discussione generale, stamattina, ponevano con forza un problema: non si capisce a che serva il contenuto dell'articolo 6. Per cui, vorremmo, gradiremmo, se nessun collega della maggioranza si alza a darci una spiegazione, che sia quantomeno l'Assessore a dircelo; a noi sembra che sia la maggioranza che la Giunta regionale siano ampiamente garantiti nella possibilità di presentare, in qualsiasi momento, provvedimenti di legge, a cui la maggioranza e la Giunta possono dare un canale preferenziale di priorità, che siano congruenti i limiti con il piano regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico finanziaria.
Quindi, questo articolo sembra assolutamente pleonastico e ridondante rispetto al testo che già contiene 72 o 71, dopo l'eliminazione dell'articolo 3, articoli di legge. Pertanto, nell'idea della semplificazione legislativa, ci dovrebbe spiegare la Giunta, se questo diritto, che viene consentito dall'articolo 6 e dalla sua riscrittura proposta dalla Giunta, non c'era prima, e allora sarebbe interessante e utile capire in che cosa consista questa opportunità aggiuntiva, oppure se la opportunità già esiste, come a noi sembra, per cui sembra veramente inutile che ci sia l'articolo 6 di questa legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
URAS (R.C.). Intanto approfitto per ritirare, lo dico in sede di votazione dell'emendamento numero 3, che mi pare sia l'oggetto della discussione, l'emendamento numero 12 che ha contenuto identico e poi per esprimere la mia opinione (caso mai la sostanzierò nel momento del voto) sull'emendamento numero 7 della Giunta.
Abbiamo delle procedure che sono già consolidate all'interno dell'ordinamento, sono abbastanza esplicitate all'interno del Regolamento interno, la Giunta ha già la possibilità, attraverso la propria iniziativa, di proporre disegni di legge che siano anche attuativi, di indirizzi, di orientamenti che sono espressi nella più complessiva manovra finanziaria, io dico di programmazione economica e finanziaria.
Il meccanismo dei collegati, che ha una storia anche all'interno di quest'Aula, non ha dato grandissimi frutti. Io ho visto sempre molti collegati presentati, ne ho visto sempre molto pochi approvati. Però, rispetto alla finalità che si propone anche l'emendamento numero 7, mi pare che ci siano già le regole e che non ci sia bisogno di una specificazione diversa. Peraltro, anche nell'emendamento numero 7, caso mai aiuterebbe un chiarimento (quando si parla di presentazione, unitamente al disegno di legge della finanziaria, di disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF, il documento annuale di programmazione economica e finanziaria) su questi disegni di legge, se cioè seguono l'iter ordinario e quindi vengono attribuiti dalla Presidenza del Consiglio alle Commissioni per essere esaminati poi nel corso della programmazione d'aula; cioè è un articolo che sancisce di fatto una cosa già possibile.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). La ringrazio Presidente, in primis voglio anch'io esprimere la nostra piena solidarietà al collega Biancareddu in quanto anche noi riteniamo che questo atto, seppur giuridicamente, legittimamente consono, apporti alla nostra struttura dell'autonomia un grave disagio. Credo che un consigliere regionale pienamente e democraticamente eletto abbia tutto il diritto di sedere su questi scranni e non possa, dopo due giudizi e dopo due anni e mezzo, essere mandato a casa.
Inoltre voglio riportare l'attenzione del Consiglio su un altro particolare che sta succedendo in Sardegna: sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'altro ieri, ho potuto leggere che ben due consigli comunali sono stati sciolti dall'Assessore regionale degli enti locali. Penso che questa sia una cosa di una gravità estrema su cui bisogna riflettere, perché l'autonomia non è solo una questione di mero principio e di sola costituzione…
PRESIDENTE. Onorevole Rassu, la prego, concluda.
RASSU (F.I.). Sto concludendo Presidente. Autonomia vuol dire anche rispetto delle leggi, in Italia i consigli comunali vengono sciolti, per quanto mi riguarda, per infiltrazione mafiosa e per roba del genere, in Sardegna pare che ormai il mostrare i muscoli sia una cosa abbastanza naturale. Ci sono altri due consigli in procinto di essere sciolti, uno malgrado tutto è da un anno in carica e non è stato ancora sciolto, per qualcun altro si sta avvicinando il tempo.
Comunque sia, mi associo a quanto ha detto il collega Pierpaolo Vargiu sull'articolo 6 e, dato che nelle vecchie finanziarie la Giunta presentava i collegati alla finanziaria, vorrei sapere se è necessario riportare questo in legge perché si sta cambiando la legge, oppure se è un atto di conseguenza, cioè un atto normale che segue la solita prassi legislativa com'è sempre accaduto nelle precedenti finanziarie.
Non riesco a capire il perché di questo articolo, cioè del rafforzamento del concetto che la Giunta possa (collega Vargiu, sapevo, almeno per esperienza, che la Giunta già poteva) presentare dei disegni collegati inerenti e pertinenti alla stessa finanziaria, anche io volevo chiarimenti su questo punto per sapere se si sbagliava prima oppure se questo è un articolo necessario perché si sta cambiando la legge. Ecco questa è la domanda.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
AMADU (U.D.C.). Signor Presidente, prima di tutto annuncio il voto di astensione su questo emendamento. Poi, per quanto mi riguarda, in riferimento al problema sollevato dal collega Diana, vorrei ricordare che siamo di fronte ad una decisione che limita la sovranità popolare, per cui faccio mie naturalmente tutte le motivazioni che il collega ha espresso e chiedo che non solo il Consiglio, ma tutte le sue articolazioni, gli organismi preposti, la Giunta per il regolamento e la Giunta delle elezioni, assumano le opportune determinazioni per difendere gli interessi statutari della Sardegna e per evitare che avvengano fatti di questo genere.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, prima delle considerazioni che sono state fatte relativamente a questo articolo, bisogna chiedersi quando nasce e come nasce il collegato alla finanziaria. Qualcuno se lo deve chiedere, perché altrimenti sembrerebbe che, nella Regione Sardegna, all'improvviso, come un fungo, sia spuntato fuori il collegato alla finanziaria. Il collegato alla finanziaria è nato e cresciuto in Sardegna a seguito delle restrizioni normative sulla legge numero 11 che prevedevano che non si potesse fare tutto ciò che questa Giunta regionale e questa maggioranza vuole fare con il comma c) dell'articolo 5, e con le lettere l) ed m).
Questo è il problema, nella vecchia legge 11, proprio a seguito delle restrizioni e delle imposizioni che il Consiglio regionale diede alla Giunta di allora, si infilò l'articolo 13 bis: "Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico - finanziaria complessiva, per effetto del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 13…", quindi c'era un divieto! Allora, per evitare quel divieto, inventiamo il collegato alla finanziaria.
Beh! Con una sola manovra, voi siete riusciti ad aggirare i divieti e a lasciare anche i collegati alla finanziaria che avevano una ragione storica allora, ma non l'hanno più oggi. Bene ha fatto l'onorevole Vargiu a sollevare questo problema. Allora, è chiaro che, anche non essendo presentatore dell'emendamento numero 3 che sopprime l'articolo 6, non posso far altro che essere d'accordo su questo emendamento, ma vorrei che ci fosse un pronunciamento anche della maggioranza, non solo dell'Assessore. State lasciando l'Assessore troppo solo!
Io non vorrei che, da qui sino ad arrivare all'ultimo articolo di questa legge, la solitudine dell'Assessore si trasformi grosso modo in un altro dramma come quello di ieri sera, perché di dramma si tratta quando un Assessore deve accogliere la soppressione dell'articolo 3 di una legge che ha scritto, dopo che si è sacrificato con noi in Commissione, forse anche di più, perché doveva subire gli attacchi della maggioranza, e anche le polemiche dell'opposizione; diciamo sinceramente che qualche volta ci siamo infilati!
Ma possibile che non si senta una voce? Nessuno! Guardate che, tra le poche cose che ha detto, l'onorevole Uras ha detto che questo articolo non serve a niente! Ma l'onorevole Uras è l'unico, tutti gli altri voi pare che riteniate che questo sia un articolo che contribuisce a fare chiarezza sulla norma che noi stiamo scrivendo. Io credo che non sia affatto così, i collegati non possono esistere all'interno della finanziaria.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LADU (Fortza Paris). Intanto per esprimere solidarietà al collega Biancareddu, credo che oggi questa notizia ci abbia colto tutti un po' impreparati, di sorpresa, perché l'elezione popolare pensavamo che non potesse essere messa in discussione neanche da una sentenza della Cassazione.
Evidentemente…
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Onorevole Rassu, lasci completare la dichiarazione dell'onorevole Ladu,
(Interruzioni)
La prego, onorevole Rassu, per gentilezza! Colleghi, non si cambia il corso delle cose parlando in questa maniera.
Prego, onorevole Ladu, continui il suo intervento, però si avvii a parlare dell'emendamento.
LADU (Fortza Paris). Sono d'accordo con le cose che diceva Rassu, effettivamente, è una vergogna, è un affronto a questo Consiglio regionale, non so, valuteremo meglio quali sono le posizioni e le cose che noi possiamo fare perché è veramente un provvedimento che questo Consiglio regionale non può accettare.
In merito all'emendamento, io sono d'accordo con l'emendamento numero 3 e quindi per la soppressione dell'articolo 6. Lo dico confermando anche quanto dicevo questa mattina e ieri, nel senso che la manovra finanziaria deve essere alleggerita di tutti questi provvedimenti, mentre noi stiamo facendo una legge carica di contenuti, una legge che invece sarebbe dovuta essere più snella possibile, noi ci stiamo preparando ad approvare manovre che dureranno mesi e mesi come lo è stato in passato.
Io credo che l'idea del collegato alla finanziaria sia un'idea distorta, una scorciatoia diciamo, che questo Consiglio regionale non deve comunque accettare, qualche volta l'abbiamo fatto per questioni di estrema urgenza, però, qui si vuole far diventare consuetudine una norma che noi pensavamo fosse limitata soltanto a situazioni di estrema emergenza. Pertanto io credo che comunque questo articolo vada cancellato, che la manovra finanziaria, debba riguardare esclusivamente ciò che è previsto ci sia in finanziaria, lasciando tutte le altre parti, comprese le leggi collegate, all'approvazione e all'istruzione nelle sedi opportune.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Cappai per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPPAI (U.D.C.). Signor Presidente, chiedo agli uffici, data la sentenza della Cassazione, nel caso in cui il consigliere e collega Andrea Biancareddu fosse presente in Aula e adottassimo un atto deliberativo di rilevante importanza che un domani potesse essere impugnato, l'onorevole Biancareddu ne pagherebbe le conseguenze oppure no? A mio avviso, sempre data la sentenza della Cassazione, questo Consesso non è regolarmente costituito, perchè in questo momento non è composto da 85 ma da 84 consiglieri. Al di là del fatto che la sentenza sia stata comunicata in tempo, notificata in tempo, noi l'abbiamo saputo da un Gruppo politico presente in quest'Aula che stranamente la conosceva prima dell'onorevole Biancareddu, in tutti i termini e principalmente anche nel contenuto. Ci meraviglia che un Gruppo politico presente in quest'Aula fosse a conoscenza della sentenza, un minuto dopo essere stata depositata.
Anzi noi questo non ci meraviglia più di tanto, succedono anche queste cose quando si cambiano maggioranze, le accettiamo, ma ricordiamoci che questo Consiglio in questo momento non è regolarmente composto.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola al consigliere Liori che l'ha chiesta, vorrei rivolgermi all'onorevole Cappai. Lei ha detto tutta una serie di cose che non ha purtroppo il supporto dei documenti, perché lei sa perfettamente quali sono le modalità di comunicazione al Consiglio regionale di atti di questa natura. Per cui ribadisco ancora una volta, e prego i colleghi di non intervenire su questo, che il Consesso è regolarmente costituito, che al momento non ci consta che ci sia alcun consigliere che è stato dichiarato decaduto, pertanto non darò la parola sul Regolamento a nessuno che voglia continuare ad esprimere considerazioni su questo problema.
Pur comprendendo perfettamente il senso delle cose che si stanno dicendo, anche condividendone molte, però prego i colleghi di attenersi prevalentemente a ragionare sul tema di cui stiamo trattando, ed esattamente l'emendamento numero 3, con gli interventi di dichiarazione di voto.
Ha domandato di parlare il consigliere Liori per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LIORI (A.N.). Prima di motivare il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo di questo articolo, anche io non posso non ricordare che un tempo si diceva che l'Italia fosse la patria del diritto, anche se abbiamo visto di tutto in politica, persino un onorevole che, agli accertamenti eseguiti, inequivocabilmente risultava non eletto, è rimasto in carica per tutta la legislatura diventando pure Presidente di Regione, spinto da fama non proprio esemplare; cioè abbiamo visto di tutto, ci mancava solo questo. Però che questi andazzi, perché di questo si tratta, scusi la parola, Presidente, arrivassero a toccare anche la Regione sarda! Quindi, ben fanno i colleghi a esprimere tutta la loro solidarietà all'onorevole Biancareddu, non voglio entrare in altri esempi poco edificanti, però credo che ormai l'origine del diritto sia la giustificazione che gliene dà il padrone di turno del vapore, e in questo caso il Governo Prodi. Io, Presidente…
(Interruzioni dai banchi della maggioranza)
Beh, credo che sia inequivocabile la cosa, non c'è molto da approfondire perché l'origine è quella, la giustificazione è: guai ai vinti, tutto quello che si vuole si può fare. Come anche questa legge che stiamo mandando avanti in questo articolo, un articolo inutile, perché la maggioranza ha altri strumenti per portare avanti tutte le leggi che vuole che devono completare il programma di governo che si è data, è giusto che sia così e nessuno glielo nega. Ha tutte le possibilità: in Conferenza dei Capigruppo, con le vie preferenziali che vuole dare alle leggi che ritiene indispensabili e che ritiene di accelerare, non vedo perché debba fare una brutta legge soltanto perché si vuole incaponire a non tornare indietro nell' abolire un articolo come questo, che non ha assolutamente senso.
Quindi bene ha fatto il collega che ha presentato l'emendamento soppressivo, non esiste giustificazione alcuna per cui questo articolo debba rimanere in questa legge; non è possibile e non è pensabile. Abbiamo visto di tutto nelle leggi finanziarie; in passato abbiamo visto, con le lamentele di tutti, che passavano a colpi di maggioranza i ponti, le dighe, i moli con nome e cognome dei consiglieri, abbiamo visto interi gruppi di persone che, in virtù di emendamenti alle leggi finanziarie e alle leggi più o meno collegate, entravano assunti in Regione, abbiamo visto promozioni, abbiamo visto di tutto, ci manca ormai che continuiamo a fare le leggi così come ci pare, senza darci una disciplina, senza darci una logica, senza un parere giuridico credibile che dia giustificazione e fondamento. Ecco perché io annuncio il mio voto favorevole all'emendamento soppressivo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Rassu. Ne ha facoltà.
RASSU (F.I.). Chiedo di parlare sul Regolamento, non su quell'argomento precedente, Presidente, sul Regolamento. Volevo chiedere, ai termini dell'articolo 102 del Regolamento, signor Presidente, che venga posta all'ordine del giorno la proposta di legge a firma Rassu-Petrini sul terzo mandato dei sindaci, c'è stato l'accordo in Aula col presupposto che il sottoscritto ritirasse un emendamento presentato…
PRESIDENTE. Non è questo il momento per introdurre nuovi argomenti, le darò la parola alla fine della seduta.
RASSU (F.I.). Ma come siamo in seduta…
PRESIDENTE. Onorevole Rassu, così prevede il Regolamento.
RASSU (F.I.). Va bene.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Voto favorevolmente all'emendamento numero 3 e a quelli dello stesso contenuto soppressivo dell'articolo 6, per le motivazioni già dette durante la discussione riguardante l'articolo e gli emendamenti. Così come è stata congegnata la legge e soprattutto nel modo con cui è stata ormai definita nell'articolo 5, alla legge finanziaria non ha più senso che siano presentati progetti di legge che vengano definiti come disegni di legge collegati, non so dire altra parola che "collegati". D'altra parte, mi sembra che, in effetti, anche l'emendamento numero 7 della Giunta, sostanzialmente, ridefinisca questi progetti di legge, diversamente dal concetto di collegamento, ma semplicemente facendo riferimento a una relazione di tipo funzionale al perseguimento di obiettivi, che è un'altra cosa.
Mi sembra quindi che l'abrogazione dell'articolo 6, considerando anche la volontà della Giunta di modificare il tenore della norma, sia perfettamente condivisibile, cioè a legger bene l'emendamento della Giunta si capisce che, per come è stata congegnata la legge finanziaria, come strumento, non abbia più senso parlare di collegamento di leggi, ma invece di rapporto di tipo funzionale al perseguimento degli obiettivi, in particolare della programmazione regionale, oltre che naturalmente del suo adeguamento annuale attraverso il Documento di programmazione economica e finanziaria.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Capelli per dichiarazione di voto, comunico al Consiglio che è rientrato in Aula il consigliere Floris Vincenzo e quindi il congedo è revocato.
Ha domandato di parlare il consigliere Capelli per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Signor Presidente, speravo che l'emendamento soppressivo avesse miglior sorte, contando sul fatto che è simile a quello presentato dal collega Uras e più, e quindi quantomeno condiviso da una parte della maggioranza. Questa volta non è successo, e si presenta un emendamento sostitutivo che fa il verso al testo stesso.
Ecco perché continuo a dire, ritenendo opportuno dirlo in questo momento, che noi dobbiamo cercare di avere uno scatto d'orgoglio in questo Consiglio regionale e ristabilire lo Stato di diritto. Noi siamo in presenza in questo momento di decreti assessoriali, presidenziali, o direttive che superano le leggi, e in questa legislatura ne abbiamo visto di tutti i colori. Addirittura tentano di modificare le leggi, le direttive o i decreti assessoriali! Ma, la cosa ancor peggiore è che i buoni maestri di questo tipo di iniziativa stanno a Roma, basta diventare Ministri di Grazia e Giustizia per determinare una sentenza. Una sentenza che modifica e calpesta l'autonomia della Sardegna, calpesta la volontà popolare che si esprime normalmente con un voto. Addirittura si riesce a preannunciare delle sentenze con largo anticipo, utilizzando delle norme abrogate per giustificarle, ahimè, questa è la storia che ci state imponendo, che questa maggioranza sta imponendo, che è simile, uguale alla maggioranza romana, quella di arrivare al potere e avere la capacità di trasformare, calpestare le leggi che garantiscono lo Stato di diritto. Questo si è verificato oggi, questo si sta verificando con questa legge…
PRESIDENTE. Onorevole Capelli, la prego di rientrare nel tema della discussione.
CAPELLI (U.D.C.). Questo si sta verificando con questo Governo regionale.
PRESIDENTE. Non ci sono altre iscrizioni a parlare.
(Interruzione)
CAPELLI (U.D.C.). Dimenticavo l'indulto mi diceva un collega, giustamente, così cancellate anche le nefandezze che avete fatto!
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3.
(Interruzioni dai banchi dell'opposizione)
Per cortesia! Per cortesia! Non penso di essere diventato lupo che azzanna, me lo si dice con cortesia e non c'è alcun problema a riconoscere la disattenzione. Prego i colleghi di prendere posto per la votazione elettronica palese.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 3 e 28.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - CAPELLI - CAPPAI - CASSANO - CHERCHI Oscar - DEDONI - DIANA - FLORIS Mario - GALLUS - LA SPISA - LADU - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANJUST - VARGIU.
Rispondono no i consiglieri: BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA -FARIGU - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARRACINI - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS.
Si sono astenuti i consiglieri: ATZERI - SCARPA.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 67
votanti 65
astenuti 2
maggioranza 33
favorevoli 23
contrari 42
(Il Consiglio non approva)
Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 7.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Dichiaro il voto contrario a questo emendamento perché crediamo di aver già ampiamente argomentato la nostra posizione, che si radica su una lettura attenta del precedente articolo 5, che disegna una procedura e un contenuto della legge finanziaria tale che avrebbe consigliato di non prevedere nella legge di contabilità, esplicitamente, la previsione di disegni di legge che possano essere collegati alla manovra finanziaria.
Vorrei, però, chiedere, Presidente, scusi, alla Giunta e alla maggioranza, alla Giunta che ha presentato l'emendamento se, coerentemente al nuovo testo dell'articolo, così come viene proposto, non ritenga opportuno modificare anche la rubrica, perché il testo dice che la Giunta presenta "disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi" del Piano regionale di sviluppo, per cui non vengono più definite queste leggi come collegate alla manovra finanziaria. Quindi credo che il testo più correttamente dovrebbe essere modificato anche nella rubrica.
PRESIDENTE. Onorevole La Spisa, non ho capito bene il senso della proposta, però dal punto di vista della chiarezza, mi sembra che non ci siano dubbi perché il titolo dell'articolo 6 fa riferimento alle leggi collegate alla manovra finanziaria, quindi il testo dell'emendamento è assolutamente coerente con il titolo, per cui mi sembra che esaurisca tranquillamente la necessità a cui lei faceva riferimento.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Presidente, io ho chiesto di verificare, da parte dei proponenti l'emendamento, l'opportunità di rendere più coerente il contenuto. Posso capire che il Presidente dia la sua interpretazione, ma vorrei capire, da parte della Giunta, se ritiene che il testo vada bene così o se, invece, la rubrica deve essere corrispondente al contenuto, che è diverso; cioè, l'emendamento ha modificato il testo dell'articolo, credo che tecnicamente e coerentemente il testo debba essere modificato anche nella sua rubrica, per una semplice coerenza formale dell'espressione linguistica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU , Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Presidente, per la verità credo che il testo sia completamente non ambiguo, almeno nella logica di chi parla ed è chiaro che nella rubrica si cita, giustamente, l'argomento, che sono le leggi collegate alla manovra finanziaria, e nel testo si definisce quali sono le leggi collegate. Le leggi collegate devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi, questo è l'intendimento di chi ha proposto.
Per il fatto che, nel testo, non ci sia la parola "collegati", sembrava una parola ridondante, non utile alla comprensione del testo ma la volontà e l'intendimento di chi propone l'emendamento è naturalmente che si sta parlando di leggi collegate, lo diciamo chiaramente nella rubrica e nel testo definiamo cosa intendiamo per leggi collegate, analogamente a quanto già fatto nella legge 11, analogamente a quanto fa la legge dello Stato. Noi siamo convinti che questo sia un testo non ambiguo, se tecnicamente ci sono opinioni diverse, allora si dovrebbe integrare inserendo la parola "collegati" nel testo, ma non credo che, francamente, aggiungerebbe nulla a quello che già il testo dice adesso.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. E' stata chiesta la votazione nominale. Prego i colleghi di prendere posto.
(Interruzione)
Onorevole Vargiu, su che cosa intende intervenire?
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, volevo intervenire per dichiarazione di voto, ma se non mi dà la parola mi risiedo.
PRESIDENTE. Io capisco e le do la parola perchè...
VARGIU (Riformatori Sardi). Se non me la dà, mi risiedo.
PRESIDENTE. No, no, non voglio essere scortese però, voglio dire, c'è stato tutto il tempo per chiedere di poter parlare per dichiarazione di voto, la prego la prossima volta di essere più tempestivo. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io non faccio polemica su una cosa del genere e se lei lo desidera mi risiedo e rinuncio, però le posso garantire che, mentre il collega La Spisa chiedeva la votazione per scrutinio elettronico, io avevo prenotato per fare la dichiarazione di voto, quindi è stato contestuale. Mi rendo conto che lei non può stare con l'occhio fisso sullo schermo e quindi può succedere che lei non veda, io ho alzato la mano proprio per richiamare la sua attenzione.
Rinuncio, diciamo, ai tre minuti, dico soltanto all'assessore Pigliaru che, al di là della risposta data all'onorevole La Spisa, avrei gradito avere una risposta anche sulle obiezioni che le sono state fatte ripetutamente durante la discussione proprio concernenti la differenza che esiste tra il collegato oggi e il collegato che era nel passato; nel senso che nel passato il collegato aveva un senso perché non c'erano, né per la Giunta, né per la maggioranza, i canali per poter portare avanti in maniera preferenziale l'attività legislativa a sostegno della finanziaria, del DAPEF e del PRS, oggi questi canali ci sono tutti quindi non si capisce in che cosa sia aggiuntivo l'articolo 6 che comunque voi chiedete di approvare.
PRESIDENTE. In deroga ulteriore alle prassi consiliari e regolamentari, do la parola all'Assessore che vuole, giustamente, rispondere alle osservazioni che il collega Vargiu gli ha fatto. Però, signori, ricordo che, in fase di votazione, non si chiedono alla Giunta chiarimenti, i chiarimenti devono essere chiesti in fase di discussione, la Giunta poi ha facoltà di intervenire.
Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sì, chiedo una deroga per non apparire scortese nei confronti dell'onorevole Vargiu. Credo che la risposta sia molto semplice: stiamo confermando l'importanza del poter collegare delle leggi ad un Piano regionale di sviluppo, ad un programma regionale di sviluppo, e al Documento annuale. Credo che questo sia uno strumento utile, il fatto che nella precedente legge di contabilità questo fosse collegato ad un dispositivo diverso che regolava in modo, appunto, differente le norme che possono essere incluse in Finanziaria, non fa scadere l'importanza dello strumento, come dimostrato, mi pare di capire, dalla normativa nazionale nella quale le leggi collegate sono previste, pur in presenza della possibilità di iscrivere in Finanziaria norme in modo assai più ampio di quanto fosse previsto nella legge di contabilità numero 11; quindi siamo in questo senso allineati ad una normativa nazionale.
PRESIDENTE. Prego i colleghi Segretari di non far mancare il loro prezioso apporto alla Presidenza e di coordinarsi perché ci sia una presenza continua. Sono tanti, sono tutti validissimi però è necessario che siano presenti sempre al tavolo della Presidenza, per cui prego i colleghi di prestare una maggiore attenzione.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 7.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Farigu ha erroneamente votato a favore, intendendo, invece, votare contro.
Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - IBBA - LANZI - LICHERI - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: BIANCAREDDU - CAPELLI - CASSANO - CUCCU Franco Ignazio - FARIGU - FLORIS Mario - GALLUS - LA SPISA - LADU - LIORI - MILIA - MORO - MURGIONI - PETRINI - PISANO - RANDAZZO - RASSU - SANJUST - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 63
votanti 63
maggioranza 32
favorevoli 44
contrari 19
(Il Consiglio approva)
L'emendamento numero 29 è decaduto; l'articolo non si vota perché l'emendamento numero 7 era sostitutivo totale.
Passiamo all'esame dell'articolo 7. All'articolo 7 è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 e del relativo emendamento:
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF e copre un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
b) spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;
d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.
4. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.
5. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
6. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'articolo 13; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
7. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.
8. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.
EMENDAMENTO sostitutivo parziale CAPELLI - LA SPISA - LADU- VARGIU - DIANA - FLORIS
Articolo 7
Al comma 1 dell'articolo 7 la parola "DAPEF" è sostituita dalla seguente: "PRS". (30).)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Intervengo sull'ordine dei lavori, se è possibile,solo per chiedere, mi scuso per l'interruzione, , di sapere come intende lavorare l'Aula per la serata, dato che si è tenuta una Conferenza dei Capigruppo; approfitto per dare anche la solidarietà all'onorevole Biancareddu. La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, il suo Capogruppo sicuramente era presente ai lavori della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di continuare i lavori questa sera e possibilmente completare l'esame di questo provvedimento, iniziare l'esame del provvedimento sul riordino degli Istituti autonomi per le case popolari domani mattina con le relazioni e poi vedere se ci sono le condizioni per il prosieguo dell'esame della legge oppure decidere diversamente e, a seguire, una volta approvato il testo sugli IACP, prendere in esame il provvedimento sulla riforma degli enti in agricoltura a partire da martedì, per concludere i lavori del Consiglio, così come stabilito, entro il 4, ovviamente con l'intesa che questi provvedimenti vengano a buon fine.
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 7. Comunico che l'emendamento numero 30 è decaduto.
E' iscritto a parlare il consigliere Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (U.D.C.). Presidente, per dirle che ritiro gli emendamenti numero 30 e 31.
anzi l'emendamento numero 30, il "31"lo ritiro dopo.
PRESIDENTE. Il numero 30 era decaduto, onorevole Capelli.
Invito i colleghi a prendere posto e chi intende fare altro ad accomodarsi fuori dall'Aula.
DIANA (A.N.). Non stiamo "facendo altro", Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Diana, in Consiglio si sta, stando al proprio posto, seduti, non è una regola che ho inventato io! Onorevole Diana, se lei vuole affrontare altre questioni chiede una sospensione e il Consiglio non gliela negherà, però in Consiglio si sta, onorevole Diana e onorevoli colleghi, al proprio posto, seduti, ascoltando gli oratori che parlano! Già deroghiamo molto a questa regola, la prego di non farmi osservare quello che deve essere il mio compito!
Prego i colleghi di prendere posto, per gentilezza.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 7. Comunico ai colleghi che non intendo consentire che si parli di cose diverse dall'oggetto della discussione, quindi, per cortesia, se si vuole fare altro si chiedano, in forme diverse, sospensioni, interlocuzioni e quanto si vuole.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Vorrei chiedere dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni e contrarietà, i dieci minuti di sospensione sono accordati. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 18.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 51, viene ripresa alle ore 18 e 01.)
Continuazione della discussione sulla decadenza del consigliere Biancareddu
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Considerata la situazione eccezionale nella quale ci troviamo e in deroga alle regole del nostro lavoro, questa Presidenza si assume la responsabilità di consentire all'onorevole Biancareddu, solo all'onorevole Biancareddu, un intervento di dieci minuti, con la preghiera che contenga le sue ragioni nell'ambito della dialettica parlamentare che conosce molto bene. Prego, onorevole Biancareddu.
BIANCAREDDU (U.D.C.). Presidente, forse sarà il mio ultimo intervento in Consiglio regionale, per cui vorrei fare delle considerazioni. Vedete, io, nel 2004, a ragione o a torto, sono arrivato primo nel collegio della Gallura e quindi mi hanno proclamato eletto. Mi hanno eletto i cittadini galluresi, non mi ha eletto né il primo dei non eletti, né quanti altri volessero vantarsi di ciò, mi ha eletto il popolo. Il popolo che la Corte Costituzionale dice sovrano; ma dice anche che le norme che limitano questa sovranità popolare di eleggere i propri rappresentanti sono di strettissima interpretazione per cui, prima di dichiarare decaduto per ineleggibilità o per incompatibilità un qualsiasi eletto a qualsiasi livello, occorre che ci sia una norma precisa e chiara. Quindi vige il divieto di analogia, vige il divieto di interpretazioni estensive e vige, soprattutto, come anche per le cause di condominio, il divieto di applicare norme abrogate. La norma è abrogata quando c'è una legge che dice: "l'articolo X della legge X è abrogato".
Ecco, a me è successa una cosa del genere, sono in attesa delle motivazioni e quindi se dico qualcosa di errato qualcuno mi correggerà se io non sarò più in Aula. Io sono stato dichiarato decaduto con l'applicazione di una norma che non esiste più, quindi spero che il mio sacrificio eventuale serva per farvi tenere gli occhi aperti, perché se un domani uno vi fa un ricorso chiedendo l'applicazione dello Statuto Albertino, la Corte di Cassazione potrebbe applicarlo e dichiararvi decaduti; quindi qual è la certezza del diritto? Se uno legge che una norma abrogata, come fa a pensare che un Tribunale, una Corte d'Appello o la Cassazione la possa applicare?
E come faccio a pensare che un Tribunale civile, una Corte d'Appello, dove ci sono dei giudici, credo, non credo ci siano ormeggiatori, mi diano ragione in toto, in primo e in secondo grado e poi misteriosamente la Corte di Cassazione, il giorno in cui si sciopera, obbligando il mio avvocato a stare in udienza, e dichiarando il provvedimento urgente, con l'Avvocatura dello Stato, che difendeva il Consiglio, quindi la nostra autonomia, che è composta da pubblici dipendenti, che non si presenta in udienza, senza giustificare la sua assenza, quindi il Consiglio era senza difesa, cosa che non capita neanche all'ultimo degli ormeggiatori, mi scusino gli ormeggiatori se prendo questa categoria oggi, perché l'avvocato magari, pensando, che non gli venga pagato l'onorario non va, e non lo può fare, non si presenta in udienza, e anche l'Avvocatura dello Stato, che è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come molti giudici di Cassazione vengono nominati e promossi dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Questo è vero, non c'è niente di male a dirlo. Come certi arbitrati vengono assegnati ad un giudice o ad un altro, a seconda degli incarichi che vengono dati da chi deve assegnare questi incarichi. Come mi risulta che il primo dei non eletti appartenga al Partito del Ministro di Grazia e giustizia, sono tutte coincidenze, come è coincidenza lo sciopero, come è coincidenza il fatto che l'Avvocatura dello Stato non vada in udienza, come è coincidenza che, per la prima volta in Sardegna, applichino una legge nazionale, la legge 154, che due anni fa non è stata applicata per l'onorevole Pisano, non è stata applicata per l'onorevole Diana, però per l'onorevole Biancareddu sì, evidentemente forse perché inizio con la B? Qual è la differenza tra me e loro? Forse la differenza è in chi ricorreva, perché chi ricorreva contro Pisano magari era un cittadino, un sindaco che non interessava a nessuno, può darsi che l'elezione di chi subentrerà a me interessasse a qualcuno, perché no?
Come faceva l'avvocato che difendeva il ricorrente a preannunciarmi la sentenza della Cassazione positiva, era forse chiromante? Come mai durante una festa a bordo piscina, forse in vino veritas, mi ha preannunciato questo? Allora è vero che esistono i cartomanti, le chiromanti, allora Vanna Marchi non ha tutti i torti! Come si faceva? E questo giro di amicizie così, che arriva poi fino al Ministero, porta a questo? Come facciamo noi come Consiglio regionale ad autotutelarci? A dire che abbiamo piena autonomia, e ogni giorno ce lo ridiciamo quando uno di noi, purtroppo io, e non vorrei che capitasse nessuno, viene cacciato con l'applicazione di una norma abrogata, di una legge che non si applica più, senza darmi i termini, perché non è che mi hanno dichiarato ineleggibile, mi hanno dichiarato incompatibile e quindi mi avrebbero dovuto dire: scegli cosa vuoi fare, il consigliere regionale o il presidente del consorzio? E dovevo scegliere io, perché l'opzione la fa l'interessato, non la fa il giudice!
Quindi, colleghi, io non voglio, e non vorrei, essere additato come uno dei tanti che perdono le cause, che danno la colpa ai giudici, che dicono che i giudici sono imbroglioni, che chiedono solidarietà, e vi ringrazio per avermela data, no, non vogliono rientrare in questo campo. Io ritengo che voi mi possiate credere, questa causa l'ho studiata più dell'avvocato e se avessi avuto il minimo dubbio che la mia permanenza in carica come Presidente del consorzio mi avesse fatto perdere la carica di consigliere regionale, sapete bene quale sarebbe stata l'opzione, evidentemente era talmente palese che nella peggiore delle ipotesi mi avrebbero dato 10 giorni per scegliere, che ho continuato ad aspettare, fiduciosamente, la sentenza per poter fare l'opzione.
Ma anche per fare l'opzione, avrebbero dovuto violentare il legislatore sardo, perché, come voi sapete, noi abbiamo potestà primaria in termini di legge elettorale, di incompatibilità e di ineleggibilità. E le nostre uniche ineleggibilità sono sancite nello Statuto, nessuno si può inventare altro, perché altrimenti come fa uno a sapere se può stare qua o da un'altra parte, se un giorno gli applicano una legge e un giorno un'altra, la stessa corte di Cassazione. Non so se si possa andare alla Corte di giustizia, ma io voglio sapere come fa un organo giudicante (noi siamo legislatori, quindi conosciamo, che una norma abrogata non si applica) a far rivivere una norma, abrogata espressamente dal Parlamento, solo per far decadere me. Perché non è stata mai applicata e questo crea un precedente, perché adesso tutti noi, tutti voi, io purtroppo l'ho già subito, siamo soggetti all'applicazione di una legge che vale per le Regioni a Statuto ordinario. La stessa Cassazione due anni fa ha detto che in Sicilia non si applica, perché in Sicilia no e in Sardegna sì? Perché sono più meridionali?
Non voglio andare oltre, ma tutti voi avete capito tra le righe qual è l'anello di congiunzione al quale io mi riferisco; credetemi, uno può essere non eletto, può sbagliare nella vita e si rassegna, ma di fronte ad un'ingiustizia del genere, bisogna gridare vendetta, o giustizia se non altro, perché la vendetta forse è un sentimento che posso provare solo io, perché so come sono andate le cose e non lo posso dire. Ma la giustizia sì! E chiedo a tutti voi di cercare di fare giustizia, non perché Andrea Biancareddu vi è simpatico o antipatico, ma perché la difesa di questa autonomia regionale, di cui ognuno di noi si è riempito la bocca almeno una volta in un intervento, passi dalle parole ai fatti.
Voi non potete consentire che uno che ha preso meno voti di me, entri in Consiglio regionale, solo perché la Cassazione, diciamo per errore, senza dire altro, ha fatto rivivere una norma abrogata, ha fatto applicare una legge che non si è mai applicata in Sardegna, e non solo, ha dichiarato ammissibili interventi fatti dopo, perché prima mi hanno fatto un intervento con una prestanome, c'era una signora misteriosa di Teti, è quasi un giallo! Non vi posso raccontare tutto. Come è un giallo l'avvocato di controparte che vaticina la mia fuoriuscita, dopo aver preso legnate in Tribunale e in Corte d'Appello; come faceva? Di questo io chiedo che venga fatta chiarezza anche in Parlamento, perché la certezza del diritto credo che sia la base di uno Stato democratico.
Ecco se io mi fossi accorto di qualche cosa che non andava, sarei stato il primo ad ammetterlo, se non altro per salvarmi questo ruolo di consigliere regionale, che mi sono sudato e che nessuno mi ha regalato. Ora che chi ha perso entri qua, per la sentenza sbagliata di una Corte forse sensibile a influssi negativi, non può essere consentito. Quindi chiedo al Consiglio e al Presidente innanzitutto che faccia chiarezza del perché l'Avvocatura dello Stato non si è presentata in udienza, che continui, come ha fatto, a far costituire il Consiglio per difendere la propria autonomia e le proprie prerogative, perché le leggi elettorali nazionali, almeno nel punto in cui si tratta di incompatibilità ed eleggibilità, non si applichino alla Regione sarda, e poi alla Giunta delle elezioni di valutare bene se le norme sono in vigore o meno, perché sull'interpretazione ci sono, come capita sempre, opinioni diverse, ma sul fatto di applicare una norma che è cancellata credo che di opinioni non ce ne siano, per cui una Giunta non può consentire l'ingresso o la decadenza di un consigliere sulla base di leggi che non esistono più.
(Applausi)
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Biancareddu. Le assicuro che il Consiglio, non appena avrà notificata la sentenza di cui si parla, metterà in essere tutti gli atti conseguenti per tutelare il diritto della Sardegna alle cose a cui lei ha fatto richiamo e che sono penso presenti in ciascuno di noi.
PRESIDENTE. Bene dopo questa digressione, torniamo all'esame dell'articolo 7. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Rinuncio.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare sull'articolo 7, lo metto in votazione.
Ha domandato di parlare il consigliere Artizzu. Ne ha facoltà.
ARTIZZU (A.N.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 7.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Cuccu Franco Ignazio ha votato contro.
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRU' - PINNA - PIRISI - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - CONTU - CUCCU Franco Ignazio - DEDONI - DIANA - GALLUS - LA SPISA - LADU - LIORI - MORO - MURGIONI - OPPI - PETRINI - PISANO - RASSU - SANCIU - SANJUST.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 64
votanti 64
maggioranza 33
favorevoli 45
contrari 19
(Il Consiglio approva)
Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8 e del relativo emendamento:
1. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità indicati nel DAPEF.
2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.
3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Diana - Vargiu - La Spisa - Ladu- Floris
Articolo 8
Al comma 1 dell'articolo 8 la parola "DAPEF" è sostituita dalla seguente: "PRS". (31).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 31 è decaduto. Non ho iscrizioni a parlare. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 9.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:
Art. 9
Equilibrio di bilancio
1. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.)
PRESIDENTE.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 10. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:
1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o più centri di responsabilità.
2. I centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, che formano oggetto di approvazione consiliare;
b) l'ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui attivi o passivi risultanti alla data di presentazione del bilancio al Consiglio regionale.
4. Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.
5. Entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite in capitoli. La ripartizione, effettuata con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è inviata alla Ragioneria generale e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
6. Con decreto dell'Assessore competente per materia, emesso su proposta del rispettivo direttore generale, previo parere del direttore del servizio del bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono, altresì, consentite variazioni compensative tra capitoli, della medesima UPB, aventi natura di spesa obbligatoria. Tali decreti sono comunicati all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Ragioneria generale ed alle competenti Commissioni consiliari.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 11.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:
Art. 11
Elenchi uniti al bilancio annuale
1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi riferiti alle tipologie di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 20, all'articolo 21, e al comma 1 dell'articolo 22, da approvarsi con appositi articoli della relativa legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 12, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti:
1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della Giunta regionale il DAPEF, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale; propone, altresì, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, predisposti su iniziativa degli Assessori competenti per materia.
2. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 1 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, che evidenzia i centri di responsabilità cui è affidata la gestione dei medesimi capitoli.
3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono.
Emendamento soppressivo parziale Floris - Capelli - La Spisa - Diana - Vargiu - Ladu
Articolo 12
Al comma 1 dell'articolo 12 le parole da "propone" fino a "per materia" sono soppresse. (33)
Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Vargiu - Diana - La Spisa - Ladu- Floris
Articolo 12
Al comma 1 dell'articolo 12 la parola "DAPEF" è sostituita dalla seguente: "PRS". (32).)
PRESIDENTE. L'emendamento numero 32 è decaduto. Non ho iscrizioni a parlare.
Per esprimere il parere sull'emendamento numero 33 ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Si esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnicodella programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si esprime parere conforme a quello del relatore di maggioranza.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 33.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Orrù e Cocco hanno votato contro.
Rispondono no i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BRUNO - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GESSA - GIAGU - IBBA - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRU' - PINNA - PIRISI - PITTALIS - PORCU - SABATINI - SALIS - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Matteo - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 43
Votanti 43
Maggioranza 22
Contrari 43
(Il Consiglio non approva)
Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 13.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:
Art. 13
Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate sono ripartite per:
a) titoli, a seconda che derivino da:
1) tributi propri, devoluti e compartecipati (titolo I);
2) contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti (titolo II);
3) entrate extratributarie (titolo III);
4) alienazioni da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV);
5) mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V);
6) partite di giro (titolo VI);
b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
c) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le spese sono ripartite in:
a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;
b) titoli, a seconda che siano:
1) spese correnti (titolo I);
2) spese in conto capitale (titolo II);
3) spese per rimborso di prestiti (titolo III);
4) spese per partite di giro (titolo IV);
c) capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale.
3. Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali. )
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo14 e dei relativi emendamenti:
Art. 14
Fondi statali assegnati alla Regione
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario.
2. La Regione ha facoltà di stanziare, con la legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
Emendamento soppressivo parziale Vargiu - Diana - La Spisa - Floris - Capelli - Ladu
Articolo 14
Il comma 2 dell'articolo 14 è soppresso. (35)
Emendamento sostitutivo parziale La Spisa - Capelli - Floris - Diana - Vargiu - Ladu
Articolo 14
Al comma 2 dell'articolo 14 le parole "con legge di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con fondi propri e apposita legge". (34).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Su questo articolo è stato presentato, oltre a un emendamento soppressivo del comma 2, anche un emendamento modificativo che intende essere in qualche modo di chiarimento. Entrambi gli emendamenti, di fatto, hanno un unico contenuto, si esprimono semplicemente in maniera diversa; cioè, l'articolo prevede che i fondi, assegnati dallo Stato alla Regione, confluiscano nel bilancio regionale senza vincolo di destinazione, a meno che non ci siano delle assegnazioni particolari che corrispondono a delle deleghe di funzioni amministrative, oppure quando la legge statale prevede esplicitamente o direttamente nella stessa legge o attraverso atti amministrativi, regolamenti, programmi, che queste somme debbano andare ad alcune finalità specifiche, ad esempio, quando per i fondi stanziati da una legge dello Stato per infrastrutture, a seguito anche di atti di programmazione di alta amministrazione, come le delibere del CIPE, viene indicata una destinazione specifica quindi confluiscono nel bilancio regionale, venendo classificati come stanziamenti derivanti da assegnazioni statali e indirizzati proprio ad una precisa destinazione.
Il secondo comma dice che la Regione, però, ha facoltà di stanziare, con una legge di bilancio, somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme - nel caso di delega - le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni. Ora, quando noi , chiedo anche all'Assessore perché credo si tratti, tutto sommato, di una formulazione migliore del testo, vi chiediamo di sopprimere questo comma, oppure di integrarlo, così come proponiamo invece nell'emendamento numero 34, deve essere chiaro che qualora, poniamo, lo Stato stanzi 100 milioni di euro per un certo programma di viabilità, per esempio, e la Regione ritenga che queste somme siano insufficienti, certo, abbia la facoltà di stanziare nel bilancio somme che contribuiscano a raggiungere la quantità necessaria per realizzare quella determinata opera o quel programma di opere, ma questo deve essere fatto, esplicitamente, con fondi regionali, con fondi propri.
Questo va detto per evitare che, invece, possa accadere, interpretando male questo comma 2, che, in presenza di uno stanziamento statale di "100", la Regione metta nello stanziamento "120", non dichiarando esplicitamente che si tratta di fondi regionali, ma in qualche modo quantificando diversamente l'assegnazione statale stessa. Cioè, crediamo che il comma 2 o è inutile, perché è chiaro che la Regione può stanziare somme aggiuntive con fondi propri, altrimenti va specificato che gli stanziamenti, chiaramente, devono avere la fonte dal bilancio regionale, corrispondentemente dalle entrate della Regione.
Questo è il senso dei nostri emendamenti, anche per evitare che, nella predisposizione del bilancio, venga evitata qualunque tentazione di composizione artificiosa della quantità delle risorse stanziate, sovrastimando gli stanziamenti derivanti da assegnazioni statali. Spero di aver posto chiaramente qual è il problema e attendo una risposta su questo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Sì, spero di avere capito bene e che la mia risposta sia esaustiva. Intanto, voglio sottolineare che la norma è identica a quella della legge di contabilità numero 11, e la sua ratio è quella di poter fare questa iscrizione di somme eccedenti, alleggerendo la finanziaria, cioè, di poterlo fare direttamente nel bilancio, perché, in questo modo, gli incrementi di somme si poggiano sulla norma statale. Questo è il senso, quindi, non è ridondante da questo punto di vista ed è simile a quello che facevamo prima.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Non ho utilizzato tutto il mio tempo, ma questo chiarimento mi porta a dire, brevissimamente, che è proprio questo che si vorrebbe evitare, cioè che con legge di bilancio, che è una legge formale, che non può prevedere nuove autorizzazioni di spesa, si eviti di prevedere uno stanziamento per autorizzare ulteriori spese, l'autorizzazione di spesa è propria di una legge sostanziale, quindi, della legge finanziaria. Non c'è evidentemente nessuna valenza politica in quello che sto dicendo, ma per la correttezza della contabilità credo che, per chiunque, sia giusto che tutto ciò che è aggiuntivo, in termini di autorizzazione di spesa, passi attraverso una norma sostanziale. Quindi, la legge finanziaria o una legge di settore.
(Non è approvato)
Chiedo scusa, ho omesso, capita, di chiedere il parere del relatore. Avrebbe dovuto farmelo notare, onorevole Licheri.
Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Ho alzato la mano più volte.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa.
LICHERI (R.C.) relatore di maggioranza. Comunque, esprimo parere contrario sugli emendamenti numero 34 e 35.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si esprime parere conforme a quello espresso dal relatore di maggioranza.
Il problema è che siamo in continuità di prassi con quanto era consentito dalla legge di contabilità e i tecnici mi dicono che questo è un elemento che semplifica enormemente la scrittura della finanziaria che altrimenti sarebbe, come dire, riempita di moltissime e piccole norme; a oggi, questa regola ha funzionato, ha servito bene la manovra di bilancio nel suo complesso.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 34.
Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Prima che indicesse la votazione e dopo il parere del relatore e della Giunta, ho chiesto di parlare per proporre una sospensione per una presunzione di possibile verità delle osservazioni fatte. Magari, vorrei chiedere che, facendo un approfondimento, da parte della Presidenza, sull'argomento, si prenda eventualmente davvero in considerazione questa (se è vero come è vero che si tratta di una legge già esistente) che non è detto sia una legge propriamente corretta secondo quelli che sono i principi della contabilità; questi ultimi prevedono che le nuove autorizzazioni di spese debbono essere autorizzate, appunto, da una legge sostanziale.
L'emendamento numero 34 semplicemente precisa che deve essere fatto, da parte della Giunta, lo stanziamento ulteriore con fondi regionali e con un'apposita legge. Si può anche correggere dicendo che questo avvenga con la legge finanziaria, mi sembra che se noi precisiamo questo, facciamo una corretta applicazione. Vorrei ricordare che questo può essere ciò che è accaduto in certi casi, per esempio per quanto riguarda la formazione professionale. No? Cioè uno stanziamento dello Stato, destinazione specifica, di un certo tanto, che poi viene in bilancio modificato in un altro modo.
Sono cose che possono accadere e credo che sia giusto che il Consiglio regionale, la Regione complessivamente, possa avere sempre il controllo di ciò che accade in termini di stanziamenti aggiuntivi rispetto ai trasferimenti dello Stato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancu. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Si ritiene fondata e accoglibile la richiesta del collega La Spisa di sospendere l'emendamento numero 34, e quindi anche la votazione finale dell'articolo 14, in attesa di un ulteriore approfondimento.
PRESIDENTE. E' stata proposta la sospensione dell'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti connessi per un ulteriore chiarimento, appena questo chiarimento sarà avvenuto, potremo procedere.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:
Art. 15
Iscrizione in bilancio di spese connesse a tributi e contributi ad onere ripartito
1. Le spese cui sono connessi tributi o contributi ad onere ripartito fra l'Amministrazione regionale e i suoi creditori, il pagamento dei quali debba avvenire in un momento successivo a quello della erogazione delle spese stesse, sono imputate ai capitoli competenti per il loro importo depurato della quota a carico dell'Amministrazione dei tributi o contributi medesimi.
2. L'importo dei tributi o contributi di cui al comma 1 è imputato, tanto per la quota a carico dell'Amministrazione regionale quanto per la quota a carico dei creditori, ad appositi capitoli di spesa che considerano insieme, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, entrambe le quote.
3. Le quote dei tributi o contributi a carico dei creditori dell'Amministrazione regionale sono attribuite, per ciascun tributo o contributo o per gruppi omogenei di essi, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. )
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 16. (Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:
Art. 16
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.
2. Lo stanziamento relativo al funzionamento del Consiglio regionale iscritto in apposita UPB del bilancio regionale, è posto a disposizione del Consiglio medesimo in una o più soluzioni, con mandati diretti, secondo le effettive esigenze di liquidità.
3. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, disciplina la gestione delle somme attribuitegli.
4. Le eventuali economie sull'assegnazione annua e gli interessi attivi sulla stessa assegnazione possono essere utilizzati dal Consiglio regionale per far fronte alle spese dell'anno successivo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 17.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:
Art. 17
Ripartizione di capitoli tra diversi centri di responsabilità
1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, ove occorra, alla ripartizione delle somme stanziate sui capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa fra diversi centri di responsabilità, su richiesta dei singoli Assessori competenti per materia. )
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 18.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:
Art. 18
Istituzione dei capitoli aggiunti
1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, all'istituzione, nelle competenti unità previsionali di base, dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e rimaste da versare, nonché per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel bilancio di competenza in corso i corrispondenti capitoli.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 19.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:
Art. 19
Variazioni al bilancio annuale e pluriennale
1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità contenuti nel DAPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento.
3. A seguito delle modifiche organizzative introdotte con decreto del Presidente della Regione, a' termini del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra i centri di responsabilità competenti alla gestione delle stesse, nel rispetto dello stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio per ciascuna unità previsionale di base.)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). I disegni di legge di variazione dei bilanci annuali e pluriennali sono disegni di legge che si possono considerare come predisposti, proposti e poi approvati dal Consiglio regionale ordinariamente nella gestione di un esercizio finanziario. E' una buona prassi quella di fare delle variazioni di bilancio o attraverso modifiche alla legge finanziaria oppure - quando non occorrono nuove autorizzazioni per le spese o nuovi accertamenti di entrate - nel corso dell'esercizio, esplicitamente attraverso la legge finanziaria, appunto, o la legge di bilancio. Il presente provvedimento di legge prevede che il tempo per la presentazione delle variazioni di bilancio sia quello del 15 settembre di ogni anno.
Io pongo il problema proprio di questo termine perché credo che (la buona prassi di presentare la manovra finanziaria correttamente per approvarla nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui avrà vigore la legge finanziaria e di bilancio è stata inaugurata fino adesso da rarissime eccezioni) se si riportasse il sistema della gestione finanziaria, così come accade ormai da molti anni per lo Stato, ad una corretta gestione dei tempi, per cui il bilancio dell'esercizio viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente - in modo tale che tutta la potenzialità di accertamento di entrate, di autorizzazione di spesa, di impegno, e di attuazione della spesa stessa, possa avere un periodo di tempo più lungo, cioè tutto il corso dell'esercizio - anche le variazioni al bilancio annuale e pluriennale dovrebbero essere presentate prima del 15 settembre. Mi sembra cioè che il testo di questo articolo, in qualche modo, risenta di una prassi che non è certamente la migliore.
E' chiaro che la dicitura "entro il 15 settembre di ogni anno" significa che variazioni di bilancio possono essere presentate anche prima, però, credo, che sia opportuno prevedere questo termine del 15 settembre come un termine ultimativo e non come un termine ordinario; ritengo cioè che, avviandoci ad una gestione più corretta e più puntuale della politica economica e finanziaria della Regione, si possa rivedere questa disposizione normativa.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 20.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:
Art. 20
Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine
1. Nel bilancio annuale è istituito, nella parte corrente delle spese, un Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
2. Con decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente, possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 21.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:
Art. 21
Integrazioni degli stanziamenti relativi
a particolari spese
1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con i singoli componenti della Giunta regionale rispettivamente competenti, dispone, con propri decreti, l'iscrizione delle somme occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti, nonché a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.
2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perenti agli effetti amministrativi, in capo alle competenze dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, nonché ad apportare variazioni compensative tra i vari fondi di riassegnazione di somme perente in capo alla competenza della Presidenza e dei singoli Assessorati.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 22.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:
Art. 22
Restituzione di somme percette per conto di terzi e riassegnazione di spese
1. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, mediante decreti dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, adottati su proposta degli Assessori rispettivamente competenti, possono iscriversi le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.
2. Con la procedura di cui al comma 1, previa conforme deliberazione della Giunta regionale di conferma della validità di spesa adottata su proposta dell'Assessore competente, possono altresì riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa le somme corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi.
3. Con la legge di bilancio possono introdursi modalità differenti per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:
1. Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l'importo degli impegni vigenti ed i programmi assunti nell'esercizio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 24.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:
Art. 24
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, cui non possa farsi fronte nei modi indicati negli articoli 20, 21 e 22, è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste.
2. I prelevamenti possono essere disposti esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:
a) che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;
b) che abbiano carattere di assoluta necessità;
c) che non possano essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio;
d) che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e la correlativa iscrizione ai competenti capitoli di spesa, istituiti o da istituire, sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 3.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 25.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:
Art. 25
Fondo di riserva per la revisione dei prezzi
1. Nel bilancio annuale - parte spesa - è iscritto un fondo di riserva al fine di provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spesa derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.
2. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai capitoli di spesa sono disposti con decreto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con i singoli Assessori competenti per materia.
3. Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva.
4. I trasferimenti di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
5. In carenza di disponibilità del fondo di cui al comma 3 l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, ad integrare le disponibilità medesime con trasferimento dal proprio fondo.
6. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta per importi di trasferimento inferiori a euro 500.000.
7. Alla determinazione di ulteriori modalità di trasferimento dai fondi di cui ai precedenti commi si provvede con legge di bilancio, ivi compresa l'individuazione di ulteriori limiti all'importo di cui al comma 6.
8. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 26.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:
1. Nel bilancio della Regione sono iscritti appositi fondi speciali, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, indicati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 5, destinati a far fronte agli oneri derivanti da progetti di legge perfezionati dopo l'approvazione della legge di bilancio.
2. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per i cui oneri viene predisposta la copertura con i fondi speciali.
3. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.
4. La copertura finanziaria, che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario, resta valida per l'anno successivo, purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno; la copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 27.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:
Art. 27
Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti
1. Ad ogni singola direzione generale è attribuito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.
2. Verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare, i direttori generali competenti per materia, provvedono, con propria determinazione, a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.
3. Il trasferimento per la riassegnazione di spese di parte corrente è disposto previa richiesta dell'avente diritto.
4. Nel caso di reistituzione di capitoli soppressi e di contestuale iscrizione dei dovuti stanziamenti negli stessi, nonché per ulteriori dotazioni nei fondi di cui al comma 1, si provvede con determinazione del direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su proposta del direttore generale competente per materia, mediante attingimento dal fondo allo stesso attribuito.
5. Con la procedura di cui al comma 4 si provvede alle variazioni compensative tra i fondi di cui al comma 1.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 28.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:
Art. 28
Pubblicità degli atti riguardanti il bilancio
1. Tutti i provvedimenti con i quali si introducono variazioni di qualsiasi genere nel bilancio di previsione della Regione sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 29.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:
Art. 29
Bilanci e rendiconti degli enti e delle agenzie regionali
1. I bilanci di previsione, gli assestamenti al bilancio annuale nonché il rendiconto generale degli enti e delle agenzie regionali devono essere:
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione stabiliti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 30.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 30:
1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
3. In caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto delle correlative variazioni, con esclusione di quelle relative alla riassegnazione di somme perente secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite, per la sola competenza, sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti e delle agenzie sottoposti al controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato con il procedimento previsto dall'articolo 4 della stessa legge per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 4 per l'impegno ed il pagamento delle spese.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 31.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31:
Art. 31
Autorizzazione di finanziamenti
e di prestiti obbligazionari
1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 e dell'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'autorizzazione e la contrazione di indebitamento finanziario della Regione a carico della stessa sono regolate dalle norme di cui al presente articolo ed all'articolo 32.
2. La legge di autorizzazione dell'indebitamen-to finanziario per provvedere a spese di investimento, indica i limiti massimi di importo, durata - per un periodo di ammortamento non superiore a trent'anni - e tasso. La Giunta regionale delibera direttamente sulla contrazione dei finanziamenti e sull'emissione dei prestiti nonché sugli altri oneri connessi per quanto non espressamente previsto dalla legge di autorizzazione.
3. Le spese di investimento da finanziarsi col provento dell'indebitamento sono quelle previste dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate d'ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d'ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell'indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio.
5. I prestiti obbligazionari sono emessi sul mercato domestico o internazionale e sono denominati in euro o altra valuta, in quest'ultimo caso con copertura del rischio di cambio.
6. Il pagamento dei finanziamenti e dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata degli stessi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. Il rimborso dei finanziamenti e dei prestiti obbligazionari ed il pagamento dei relativi interessi può essere garantito attraverso il rilascio, nell'interesse dei finanziatori, di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione e, una volta comunicato al tesoriere, costituisce titolo esecutivo. Il tesoriere provvede alle previste scadenze al versamento delle somme relative al servizio del debito; il versamento delle stesse ha priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.
7. L'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti e/o prestiti di cui al comma 2 è rideterminata, al termine di ogni esercizio, nell'ammontare corrispondente all'effettiva assunzione dei correlati impegni di spesa. Qualora a detto ammontare non corrisponda, in tutto o in parte, un'effettiva operazione di indebitamento nel corso dell'esercizio relativo, la parte non contratta costituisce minore entrata e continua a sussistere quale autorizzazione alla contrazione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo e la relativa operazione di indebitamento deve essere realizzata entro detto esercizio finanziario.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 32.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32:
Art. 32
Ristrutturazione di finanziamenti e prestiti
1. Con legge regionale è stabilita la durata massima degli eventuali finanziamenti e/o prestiti obbligazionari, da stipularsi nell'anno di riferimento, destinati a ristrutturare l'indebitamento finanziario esistente, nonché il tasso massimo di riferimento ed i limiti massimi dei relativi costi.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, in relazione alle condizioni di mercato, delibera la ristrutturazione di tutti o parte dei finanziamenti e/o prestiti obbligazionari conclusi con oneri a carico del bilancio regionale, anche ricorrendo all'estinzione anticipata degli stessi e contraendo nuovi finanziamenti e/o prestiti obbligazionari nei limiti dell'importo in linea capitale dell'indebitamento finanziario da ristrutturare, maggiorato degli eventuali oneri, commissioni e penali di estinzione.
3. Alle ristrutturazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 31.
4. Le risorse e le minori spese risultanti dalle ristrutturazioni dell'indebitamento non possono essere utilizzate per spese di parte corrente, se non nei limiti della riduzione dell'eventuale disavanzo complessivo risultante alla chiusura dell'anno finanziario precedente)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 33.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33:
Art. 33
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dei competenti Assessori, può disporre la cessione o la cartolarizzazione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2. Le operazioni di cessione e/o cartolarizzazione possono essere disposte nei limiti delle entrate accertate in sede di rendiconto generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di esigibilità delle stesse.
3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale trovano applicazione le disposizioni statali in materia.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 34. All'articolo 34 sono stati presentati due emendamenti.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti:
Art. 34
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
1. Le leggi regionali che comportano, per un tempo limitato o permanente, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determinate nell'oggetto e nella loro entità devono indicare, nel quadro del bilancio pluriennale, i mezzi per far fronte alle spese stesse.
2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 26, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) mediante nuove o maggiori entrate, anche con relative modificazioni legislative.
3. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge, e da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione e verificata dalla struttura della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. A seguito dell'entrata in vigore di una legge regionale comportante oneri finanziari o comunque variazioni alle unità previsionali di base, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio su proposta del Presidente o dell'Assessore competente per materia, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge, sono apportate le variazioni nell'allegato tecnico del bilancio concernenti sia capitoli esistenti che da istituire. Il decreto di variazione è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio regionale ed alla Ragioneria generale della Regione. Qualora nella legge regionale siano indicate le variazioni dei capitoli si prescinde dal decreto. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 34 e sui relativi emendamenti.
Emendamento sostitutivo parziale Diana - Capelli - La Spisa - Vargiu - Ladu- Floris
Articolo 34
Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. I disegni di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.
3 bis. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in particolare:
a) il contesto socio-economico cui si riferisce il disegno di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare;
b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal disegno di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o soggetti privati;
c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa di investimento, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi di investimento; qualora gli oneri previsti dal disegno di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;
d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale del disegno di legge.
3 ter. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti Commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla struttura preposta del Consiglio regionale, che deve fornirla entro i trenta giorni successivi.". (38)
Emendamento aggiuntivo Vargiu - Dedoni - Cassano - Pisano
Articolo 34
Al comma 3 dell'articolo 34 dopo le parole "nuove e maggiori spese" sono aggiunte le seguenti "oppure nuove o maggiori entrate". Dopo la parola "oneri" è aggiunto il seguente "o delle entrate". (39).)
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, credo che questo articolo 34 debba, per forza, essere posto all'attenzione del Consiglio con un attimo di riflessione, riflessione che dovrebbe coinvolgere anche i colleghi del centrosinistra perché è su un atto positivo della Giunta regionale, nel senso che l'articolo 34 ha una valenza e un'importanza che, a nostro avviso, è strategica per quanto riguarda il futuro della Regione. Questa è anche la motivazione dell'emendamento che noi abbiamo presentato.
Però, nel ragionare, nel rivalutare e nel riflettere sull'articolo 34, dobbiamo, per forza, ricollegarci a quel ragionamento sulla conoscenza che, ieri, è stato fatto da più parti in quest'Aula e che, se non arriva a compimento, diventa semplicemente l'ululato alla luna dei cani nelle notti di luna piena. Il comma 3 dell'articolo 34 (io sono convinto che tutti i colleghi ne abbiano colto la grande importanza) introduce un controllo sulle leggi, che ha una valenza che va ben al di là dell'aspetto strettamente tecnico, nel senso che inizia anche nella Regione Sardegna ad avvenire quel controllo sull'impatto che la nuova legge di spesa ha sia sulla legislazione vigente, sia sul complessivo contesto socio economico al quale è riferita, di cui si sente fortemente la mancanza. Devo dire che non si tratta di un'invenzione del puro e geniale cosmopolita assessore Pigliaru, ma si tratta di un qualche cosa che è già previsto in altre nazioni del mondo e che ha concorso, probabilmente, in alcune di queste nazioni anche al significativo miglioramento dell'attività legislativa.
E' evidente che, se chi propone le leggi di spesa è obbligato ad una valutazione preventiva del quadro di riferimento al quale le leggi di spesa si riferiscono e degli effetti che quelle leggi devono avere su quel quadro in termini di sviluppo, in termini di ricadute economiche, e anche in termini di complessiva reazione del contesto di riferimento, l'attività legislativa cambia, non soltanto per coloro i quali sono i proponenti delle leggi, che sono assoggettati, comunque, a questo tipo di lavoro, cambia anche per il Consiglio regionale, in quanto il Consiglio regionale invece di legiferare in maniera cieca o ubriaca, o comunque senza la conoscenza di cui si è parlato ieri, legifera, sapendo quali sono le possibili, probabili ricadute della sua attività legislativa nel contesto di riferimento a cui quell'attività si riferisce.
Io direi che è una cosa straordinaria, dal punto di vista della innovazione, rispetto a quanto noi siamo abituati; è una cosa straordinaria che però pone dei problemi che sono palesi a tutti, nel senso che è assolutamente evidente che un'attività di questo tipo richiede, per essere supportata, la presenza di professionalità tecniche all'altezza di questo lavoro; quindi significa che le strutture di riferimento, sia all'interno della Regione che all'interno del Consiglio regionale, debbono fare quel salto in avanti dal punto di vista della qualità, della prestazione che viene offerta, che è indispensabile per poter supportare il comma 3 dell'articolo 34.
Devo dire che, nell'emendamento numero 38 al comma 3 dell'articolo 34, noi consiglieri della minoranza abbiamo cercato di dettagliare, in maniera ancora più concreta e precisa, gli indicatori di riferimento a cui ci si deve attenere nel presentare le leggi di spesa, e anche quali sono tutti i parametri di riferimento e tutte le contestualizzazioni necessarie per comprendere gli effetti che tali leggi hanno rispetto al dato esistente.
Voi capite bene (se soltanto leggete il comma 3, o se leggete l'emendamento numero 38 esplicativo del comma 3, nel senso che meglio del comma 3, probabilmente, entra nel dettaglio delle cose che dovrebbero essere fatte) che lo stesso tipo di studio è richiesto anche alle proposte di legge, quindi non solo ai disegni di legge della Giunta, i quali sono supportati da un'attività tecnica di competenza che è forte e che è assolutamente legata all'attività di governo che la Giunta svolge, ma la stessa richiesta viene fatta anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare, cioè quelle presentate dai consiglieri.
Signori, affinché nessuno di voi dica in futuro che non se n'era accorto, bisogna significare che: o noi consideriamo la norma assolutamente inapplicata e inapplicabile già da adesso, nel senso che diciamo che è uno scherzo, è qualche cosa a cui noi tenderemo in linea di principio ma in realtà ci rendiamo conto che è talmente lontano rispetto alle capacità e alla cultura, al know how che in questo momento esiste all'interno della Regione Sardegna, per cui è come un'elencazione di principio, ma in realtà sappiamo che è uno scherzo, quindi, quando le proposte di legge dei consiglieri regionali verranno presentate, basta che siano scritte su quattro righe vaghe, e quello è, restiamo d'accordo che è il famoso studio socio-economico del contesto di riferimento; oppure, se non vogliamo prenderci in giro, e io sono sicuro che l'Assessore non intende prenderci in giro, così come sono sicuro che il nostro obiettivo dev'essere quello di non prenderci in giro, significa che, da oggi in poi, sostanzialmente ogni proposta di legge dovrà essere corredata da una valutazione di impatto che nessuno ha mai fatto sulle proposte di legge presentate in Consiglio e che nessuno, io credo, oggi sia in condizioni di fare se non attraverso il ricorso a professionalità e consulenze esterne rispetto a questo Consiglio regionale.
Il che significa, colleghi, che, se noi prendiamo, come io credo che dovremmo prendere, in maniera testuale e con l'impegno ad accettare e garantire, ciò che è scritto nel comma 3 o nell'emendamento sostitutivo proposto dal centrodestra, tutti quanti noi dobbiamo fare un salto di qualità enorme e , contemporaneamente, è necessario che lo faccia anche questo Consiglio regionale nelle strutture tecniche di riferimento, quindi è necessario che arrivino nuove professionalità di alto livello tecnico, che siano assunte a tempo indeterminato, così ci comprendiamo anche sulla tipologia, perché devono garantire la loro competenza, non in maniera consulenziale, di quelle da toccata e fuga, ma devono restare per supportare nel tempo l'iniziativa legislativa del Consiglio regionale.
Se questo non fosse, è evidente che il seme di quello sbilanciamento sempre più drammatico tra l'iniziativa consiliare e quella di Giunta diventa una pianta ultracentenaria nelle dimensioni; molti colleghi di questo Consiglio, quando sono andati a Roma, all'inizio di questa legislatura e hanno sentito la relazione sui rapporti delle autonomie regionali, hanno senz'altro inteso che l'attività legislativa di provenienza dalla Giunta raggiunge nelle Regioni italiane quasi il 70 per cento dell'intera produzione legislativa, il che significa che l'attività legislativa è ormai completamente sbilanciata a favore dell'iniziativa di Giunta che, oltre ad avere i compiti di esecutivo, finisce con l'assumere anche poteri di tipo legislativo.
Allora, se questa è una preoccupazione vera, e non soltanto l'oggetto per prendere il microfono e fare un esercizio di palestra oratoria di dieci minuti, dobbiamo, a fronte di questo comma 3, iniziare a pensare come attrezzarci per un ulteriore sbilanciamento dell'iniziativa politica verso la Giunta e di quella legislativa, cioè di quella che più è di competenza, anzi che è di assoluta competenza del Consiglio regionale. Se non lo facciamo, come sempre, ci troveremo di fronte a eventi già accaduti, in momenti in cui la nostra iniziativa può non essere più sufficiente a riportare in equilibrio le parti.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Signor Presidente, all'articolo 34 noi abbiamo presentato l'emendamento, di cui parlava poco fa anche il collega Vargiu, per segnalare un problema che solo in parte viene affrontato dal terzo comma dell'articolo 34 molto sinteticamente. La proposta che noi facciamo crediamo possa contribuire a specificare meglio quale debba essere, per una più corretta, più puntuale, più approfondita conoscenza degli argomenti che vengono poi esaminati nei progetti di legge (crediamo davvero che si debba costringere i presentatori delle proposte), l'analisi dei presupposti, di tipo materiale o giuridico o economico soprattutto, delle proposte di legge che si presentano. Crediamo che prevedere esplicitamente che i disegni di legge debbano essere accompagnati da una scheda di analisi economico-finanziaria che, ovviamente, attinga le notizie e i dati, che vengono inseriti nella relazione della legge, da una più approfondita conoscenza dei problemi su cui si intende intervenire legislativamente sia effettivamente un utile contributo al fine di elaborare e approvare testi di legge sempre migliori.
Riteniamo anche che, attraverso la terza parte dell'emendamento, quindi, di quello che diventerebbe il comma 3, il Consiglio regionale, nella sua parte che non è quella della Giunta, quindi non solo i consiglieri di opposizione, ma anche quelli di maggioranza, ma soprattutto quelli di opposizione che ovviamente non hanno, per la propria parte politica, un supporto così imponente come quello dell'amministrazione che, essendo, evidentemente, collegata con gli Assessorati ha come compito istituzionale quello di istruire e predisporre i disegni di legge della Giunta proprio attraverso delle relazioni, oltre che nella predisposizione del testo, che nascono dal possesso di punti di conoscenza, dati, statistiche, ma soprattutto dalla concreta, quotidiana pratica amministrativa che dà, di per sé, la possibilità di conoscere meglio i problemi; dicevo che crediamo che il Consiglio regionale, attraverso questo terzo comma, possa, effettivamente, fornire a ciascun consigliere, a ciascun Gruppo, tutta una serie di supporti e di conoscenze che, se le strutture del Consiglio venissero potenziate, proprio in questo settore, potrebbe effettivamente renderlo molto più produttivo e molto più puntuale, cioè permetterebbe a tutto il Consiglio di essere maggiormente protagonista nella elaborazione e nell'esame delle proposte di legge.
Chiediamo anche su questo emendamento - temiamo di non essere ascoltati, come sempre - una disponibilità non faziosa nell'esaminare le nostre proposte, non considerandole pregiudizialmente come contrastanti rispetto alla linea indicata dalla Giunta.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Presidente, la ringrazio. Io voglio intervenire, dentro il dibattito dell'articolo 34 e degli emendamenti all'articolo 34, per un problema che abbiamo tentato di segnalare a questa Aula attraverso la presentazione di un emendamento all'emendamento numero 39. Si tratta, devo dire, di un problema a mio giudizio sicuramente condiviso da tutta l'Aula, quindi anche di semplice accoglimento. Noi riteniamo che l'applicazione attuale del cosiddetto articolo 24 della legge numero 6 del 1992, che detta le regole relative ai meccanismi di erogazione dei finanziamenti regionali a favore degli enti locali, sia una norma che vada assolutamente rivista, proprio perché tutti i comuni della Sardegna, e le province, assoggettate all'applicazione di questa norma, oggi si trovano in grosse difficoltà, perché i tempi attuali sono diversi da quelli del 1992 e quindi il funzionamento della tesoreria è diverso, i flussi della tesoreria regionale, in particolare, impongono dei ritmi e dei tempi differenti.
L'articolo 24 della legge numero 6 del 1992 che cosa indicava? Indicava che gli accreditamenti relativi ai finanziamenti pubblici avvenissero attraverso ben quattro fasi, con un'anticipazione del 25 per cento che era seguita da tre stati di avanzamento rispettivamente del 30, del 30 e, infine, del 15 per cento. E' evidente che questo crea un rallentamento enorme, se non addirittura, molto spesso, una sospensione dei lavori che vengono eseguiti nei comuni della Sardegna e quindi contrario al principio, appunto, dell'efficienza. Io capisco anche l'approssimazione - ringrazio il Presidente di avermi consentito di intervenire - e noi vorremmo non parlarne dentro l'articolo 34, ma - sicuramente l'Assessore condividerà - più pertinentemente dentro gli articoli 42 e 43, purtroppo il meccanismo dell'emendamento all'emendamento ci costringe un po' ad appigliarci a questo emendamento numero 39 e, quindi, scriverlo in questo modo.
E' un problema molto sentito, rilevato più volte anche dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani e per noi essenziale, oggi come oggi, perché se non abbiamo gli accreditamenti con una maggiore speditezza si verifica quello che sistematicamente si sta sempre verificando, cioè sospensioni lunghissime e soprattutto, Presidente, lei che è stato anche sindaco di un Comune e quindi questa esperienza l'ha maturata, sa bene che molto spesso non si arriva a quello stato di avanzamento che consente poi davvero la richiesta dell'erogazione. Quindi le chiedo se è possibile, ma lo chiedo all'intera Aula, accogliere questo emendamento che, di sicuro, non potrà che far maturare la gratitudine di tutti i comuni della Sardegna in funzione di un problema oggi molto sentito.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, la discussione sull'articolo 34 fondamentalmente abbiamo ritenuto di doverla incentrare sull'emendamento numero 38, che, in qualche maniera, poteva dare delle risposte anche agli interrogativi che l'onorevole Maninchedda si poneva quando parlava di conoscenza. Credo che la conoscenza debba passare assolutamente verso un'informazione puntuale e precisa che il Consiglio regionale deve avere soprattutto quando affronta i disegni di legge. Noi riteniamo che, il disegno di legge, legittimamente presentato dalla Giunta, debba essere accompagnato da un'analisi puntuale, con tutte le cose che voi potete leggere nell'emendamento: "un'analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.".
Nella scheda poi ci saranno tutta una serie di informazioni molto precise e puntuali, fino ad arrivare anche a stabilire quale sarà l'impatto successivo una volta applicata la legge. Dove vanno prese le risorse, qual è la parte corrente, qual è la parte di investimento, se gli investimenti saranno verso privati o verso il pubblico e quindi enti locali e quant'altro. Insomma, il legislatore, in questo caso il consigliere regionale, dovrebbe avere e avrebbe un quadro estremamente chiaro di ciò che si propone la Giunta, dove vengono reperite le risorse, se c'è un cofinanziamento nazionale o europeo, insomma un quadro chiaro. Cioè su quella parte il Consiglio regionale, sia in sede di Commissione che in Aula, avrebbe un'informazione tale che eliminerebbe una parte del lavoro che, invece, noi siamo costretti a fare. Spesso e volentieri, anzi sempre, le leggi arrivano in Commissione, che si tratti di disegni di legge o di proposte di legge di iniziativa consiliare, senza una norma finanziaria chiara. Mai! In nessun caso! Neanche quando la Giunta presenta disegni di legge piuttosto importanti. Questa è una delle motivazioni.
L'altra motivazione, se volete, colleghi, è una sorta di rivendicazione che fa il Consiglio; cioè noi, nel terzo capoverso, nell'ultimo capoverso di questo emendamento, diciamo che "il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare" - quindi nostra - "alle competenti commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla struttura preposta del Consiglio regionale…", cioè a dire noi abbiamo bisogno di una struttura che accompagni il lavoro di predisposizione dei progetti di legge, che deve assicurare la scheda tecnica, certamente anche di concerto con gli Assessorati regionali e con la struttura della programmazione e bilancio, in modo da garantire i consiglieri regionali che ciò che stanno proponendo non è un'iniziativa demagogica e populistica, ma è un qualcosa di corretto e di serio.
Questo facilita il lavoro della Giunta, ma certamente facilita molto il lavoro dell'Aula e delle Commissioni. Perché? Perché non si potranno più presentare proposte di legge di iniziativa consiliare con conferenze stampa, con tutto quel populismo e quella demagogia che oggi facciamo. Lo facciamo tutti! Anche quelle leggi che sembrano e saranno le più insignificanti perché non verranno mai prese in considerazione né dalla Commissione, né dall'Aula, se non trattasi di leggi che hanno l'imprimatur; faccio un esempio e mi dispiace che non sia presente la professoressa Cerina, ma il paradosso di questa legislatura è che assistiamo alla ripresentazione di una legge bocciata da quest'Aula al limite massimo dei sei mesi successivi mentre, guarda caso, giacciono in Commissione proposte di legge importanti, presentate sempre dalla maggioranza, non parlo di quelle della minoranza che difficilmente troveranno la possibilità di essere esaminate da quest'Aula se non congiuntamente a proposte parimenti importanti della maggioranza.
Ecco, se è necessaria un'analisi economico-tecnica di questi progetti di legge, difficilmente quelle leggi potranno essere presentate! Non ci sarà la proliferazione che tutte le volte all'apertura dei lavori sentiamo nel processo verbale: presentata proposta di legge, proposta di legge, proposta di legge. No! Non ci sarà più! Perché sarà un lavoro importante, sarà un lavoro difficile certamente, però nel momento in cui è fatto, avrà la garanzia che quella proposta di legge è stata analizzata in tutte le sue forme e quindi credo che, per noi, in termini di conoscenza, questo sia estremamente importante.
La legge sul cinema sta molto a cuore certamente alla professoressa Cerina, ma anche a me e so anche a cuore a moltissimi colleghi della maggioranza come dell'opposizione certamente. Però questo è il paradosso: a due anni e mezzo dall'inizio della legislatura non siamo riusciti ancora ad approvare importantissimi provvedimenti di legge, sia proposti dalla Giunta che di iniziativa consiliare, però ci ritroviamo nel paradosso che la legge sul cinema, manco fossimo tutti quanti abitanti di Cinecittà, ritorna in Aula per la seconda volta. Forse è un fatto quasi unico nell'autonomia della Sardegna, ma comunque, questa è la volontà della maggioranza, quando dopo le ferie, forse dopo Natale, affronteremo di nuovo la legge sul cinema parleremo anche di questo. Quello che mi interessa, è far capire a tutti che sarebbe importante l'accoglimento dell'emendamento numero 38, che credo sia stato letto con particolare attenzione anche da colleghi della maggioranza, ma che forse non verrà accolto proprio per il solo fatto che lo abbia proposto la minoranza, il che già lo squalifica come tale, sembra che sia affetto da chissà quale patologia, per cui non deve essere accolto.
Ma può darsi che mi sbagli, quando ho proposto questo emendamento ai colleghi della minoranza, ritenevo di fare cosa utile e gradita non solo a noi, ma credo a tutto il Consiglio. Per cui ecco perché ne parlo con tanta veemenza, se vogliamo, insomma, proprio perché non risolve un problema della Giunta, questo emendamento tende fondamentalmente a risolvere un problema che noi abbiamo all'interno della struttura del Consiglio regionale, non abbiamo, purtroppo, se non il segretario della terza Commissione, che fa quello che è possibile fare, ma non abbiamo una struttura all'interno del Consiglio regionale che accompagni i nostri progetti di legge. Per cui io invito l'Assessore, non dico a fare suo, ma a rimandare all'Aula, eventualmente, questo emendamento perché possa essere favorevolmente accolto.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Si esprime parere contrario sugli emendamenti numero 38 e 39.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Parlando dell'emendamento numero 38, intanto registro con soddisfazione che l'onorevole Vargiu ha ritenuto, almeno questa parte della legge di contabilità, un miglioramento significativo rispetto alla legge precedente e credo che sia un argomento estremamente importante e ha certamente meritato l'attenzione che è stata dedicata.
Vorrei essere molto chiaro perché questo punto è un argomento perfettamente bipartisan, come tutta la legge, ma questo in particolare, perchè stiamo parlando di come dotarci di una strumentazione essenziale per migliorare le nostre fondamentali attività in materia legislativa. Mi rivolgo all'onorevole Vargiu, all'onorevole Diana e agli altri che sono intervenuti, io credo che l'emendamento numero 38 sia un emendamento serio, e che sia anche gradito nella sua percepita serietà. Ciò non significa essere obbligati a ritenerlo anche utile rispetto a ciò che noi abbiamo proposto, nel senso che noi, lo si vedrà meglio nell'emendamento numero 8 all'articolo 70, per la verità già qui abbiamo proposto che si faccia riferimento a un decreto nazionale che definisce e disciplina l'AIR, l'analisi di impatto regolamentare. Abbiamo voluto, per questo ritengo che la proposta della Giunta sia quella più utile, proporre di collegarci a una prassi nazionale che tra l'altro è in via di sperimentazione, perché abbiamo tutti bisogno, in questa Regione, di avere persone esperte, che si confrontino con metodi di valutazione che non si fanno solo in Sardegna ma che devono essere, appunto, garantiti nel confronto con livelli di altre Regioni e dello Stato. Per questo abbiamo ritenuto di fare riferimento ai contenuti e agli elementi che vengono utilizzati dallo Stato e tendenzialmente in tutte le Regioni.
Ora non credo che ci sia il tempo perché io vi legga quali sono gli elementi dell'analisi, sono molto simili a quelli che sono proposti nell'emendamento, però per qualche aspetto sono anche diversi. Noi crediamo che le nostre future strutture di valutazione debbano essere fortemente integrate con le strutture nazionali e di altre Regioni, anche perché la comunità dei valutatori è una comunità fortemente integrata a livello nazionale. Quindi, gradito e serio, ma non posso, in quella parte, considerarlo utile.
Onorevole Vargiu, lei ha sottolineato che non ritiene che, in questa parte della legge di contabilità, si stia facendo un'operazione di bandiera per sventolare qualcosa di moderno ma poi di poco sostanziale, siamo, mi pare, tutti molto seri su questo punto. Noi stiamo proponendo di iniziare in modo graduale una seria analisi di valutazione di impatto. Nell'emendamento che discuteremo all'articolo 70, stiamo limitando questa analisi al punto 4 del decreto che ho citato, quello che rimane da fare, naturalmente, è che il Governo regionale, l'Esecutivo, e il Consiglio regionale...
PRESIDENTE. Assessore, sta esprimendo un parere, non sta facendo un intervento.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ha ragione, chiedo scusa, concludo, l'unico punto che volevo dire è che si dotino effettivamente di queste strutture. Per quanto riguarda il Governo regionale se ne sta dotando attraverso il rinforzamento del nucleo di valutazione e, per quanto riguarda il Consiglio regionale, è naturalmente prerogativa del Consiglio regionale decidere i tempi e i modi per dotarsi di questa struttura che è fortissimamente auspicabile, che quando adottata migliorerà l'intero processo di cui stiamo parlando e aumenterà e migliorerà il confronto tecnico nel discutere le leggi.
Quindi, il parere per questi motivi, spero di essere stato chiaro e molto rispettoso nei confronti di questo emendamento, rimane un parere negativo, per gli altri mi conformo a quanto pronunciato dall'onorevole Licheri.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38.
Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PITTALIS (Gruppo Misto). Presidente, io intervengo sull'emendamento numero 38 perché condivido le argomentazioni, anche le ultime dell'Assessore, e direi che bisogna cogliere il significato di questo emendamento, nel momento in cui passeremo al voto sull'articolo 34, e valutare se i proponenti, con una correzione dell'articolo 34, sempre che la Giunta e il relatore siano d'accordo, eliminando le ultime due righe dell'articolo 34, eventualmente ritengano soddisfatta, diciamo così, la ratio che sottintende l'emendamento numero 38.
Ecco perché ho ritenuto di anticipare la dichiarazione di voto sull'articolo 34 perché l'inciso "Tale relazione predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione..." mettendo un punto lì, possa ritenere soddisfatta quella esigenza che è emersa nel corso del dibattito. Onde evitare che sia poi verificata da una struttura esterna al Consiglio regionale, quale appunto la struttura della programmazione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uggias per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà
UGGIAS (La Margherita-D.L.). Presidente, in effetti io volevo intervenire sull'articolo, ma credo che sia opportuno, per i colleghi presentatori dell'emendamento, comprendere che il parere negativo, formulato dal relatore e dall'Assessore, non è un parere che disconosce le ragioni dell'emendamento. In questo senso, onde evitare che ci possa essere, appunto, un equivoco, volevo anticipare la richiesta di votazione per parti dell'articolo, che sarebbe costituita dal votare i commi 1, 2 e 4, tutti insieme, mentre il terzo comma, come diceva il collega Pittalis, verrebbe votato in parte fino al termine "di valutazione" e da "è verificata" in poi con una seconda parte. Questo consente che cosa? Di lasciare aperto, così com'è nell'intenzione della maggioranza, vorremmo che fosse volontà del Consiglio, che le apposite strutture di valutazione siano istituite presso l'Assessorato (se riterrà, come penso, di istituirle) e presso il Consiglio (come noi vorremo istituirle successivamente) proprio per far sì che le proposte di legge che andremo a elaborare siano strutturate anche dal punto di vista della valutazione economica e di quelli che sono gli impatti.
Quindi, invito i presentatori dell'emendamento, qualora ritenessero soddisfatte le loro ragioni, di ritirarlo, onde non vedere bocciato l'emendamento stesso oppure di interpretare il voto negativo della maggioranza comunque come un'apertura nella votazione dell'articolo nel suo complesso.
PRESIDENTE. Onorevole Uggias, quando giungeremo alla votazione dell'articolo raccoglieremo le sue indicazioni.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Presidente, ovviamente le aperture dell'Assessore e poi i conseguenti interventi dell'onorevole Pittalis e dell'onorevole Uggias fanno capire che c'è stata quella attenzione che noi ritenevamo opportuna su un emendamento che non tende a porre paletti, ma a qualificare ancora di più, se ce ne fosse ancora bisogno, ma credo che ce lo siamo detti in tutte le salse, intanto l'operato della Giunta nella predisposizione dei disegni di legge, ma questo sarà un problema della Giunta, ma soprattutto ciò che mi stava ancora più a cuore, che ci sta a cuore è che il Consiglio regionale possa essere dotato un domani, spero non si debba aspettare molto, di una struttura che affianchi i consiglieri regionali, i Gruppi regionali e le Commissioni nel predisporre progetti di legge che abbiano tutti i crismi che noi abbiamo identificato in questo emendamento numero 38.
Non voglio sminuire il valore della direttiva citata del 27 marzo 2000, ma è abbastanza, voglio dire, è un indirizzo, noi abbiamo ritenuto di doverlo mettere in questo modo, però non vorrei che diventasse un fatto sperimentale, Assessore; cioè, una volta che queste strutture sono costituite (io spero che il Consiglio le costituisca prima dell'Assessorato della programmazione, magari fosse così!) è importante che, colleghi, ce lo dobbiamo dire, i progetti di legge arrivino con tutti i crismi di ciò che abbiamo detto, perchè altrimenti continuiamo a proliferare proposte di legge che non servono a niente, servono solo ad andare sui giornali, punto e basta. Ecco, per questo motivo, sono disponibile al ritiro.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38.
MARROCU (D.S.). Presidente, è stato ritirato.
PRESIDENTE. Onorevole Diana, le chiedo scusa. L'emendamento numero 38 è ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 34. E' stata proposta la votazione per parti, cioè votare assieme i commi 1, 2 e 4 e votare separatamente il comma 3, in due votazioni una sino a "di valutazione" e l'altra per la parte restante del comma.
Ha domandato di parlare per il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, la ringrazio, intervengo proprio sulle modalità di votazione, nel senso che, accettando la proposta dell'onorevole Uggias sulla votazione per parti, vorrei chiedere, esclusivamente per quanto riguarda il comma 3, lo scrutinio elettronico palese.
PRESIDENTE. Va bene, onorevole Vargiu, voteremo il comma 3 con lo scrutinio elettronico palese.
Metto in votazione i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 34. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della prima parte del comma 3 dell'articolo 34, sino alle parole "apposite strutture di valutazione".
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CAPPAI - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - GIAGU - LA SPISA - LAI - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MARROCU - MATTANA - MELONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Franco - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS - VARGIU.
Si sono astenuti i consiglieri: AMADU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - LIORI.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 47
votanti 43
astenuti 4
maggioranza 22
favorevoli 43
(Il Consiglio approva)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della restante parte del comma 3 dell'articolo 34.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - CUCCU Franco Ignazio - DIANA - LIORI - MORO.
Rispondono no i consiglieri: BARRACCIU - BIANCU - CACHIA - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CONTU - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA -FLORIS VINCENZO - FRAU - GIAGU - LA SPISA - LAI - LANZI - LICHERI - LOMBARDO - MARROCU - MATTANA - MELONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISANO - PISU - PITTALIS - SABATINI - SALIS - SANJUST - SANNA Alberto - SANNA Franco - SECCI - SERRA - UGGIAS - URAS - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 51
votanti 51
maggioranza 26
favorevoli 7
contrari 44
(Il Consiglio non approva)
Metto in votazione l'emendamento numero 39. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Signor Presidente, ero concentrato, dico la verità, sull'emendamento numero 38, che mi sembrava appunto quello più importante, e non ho colto il parere della Giunta e della Commissione sull'emendamento numero 39 ma immagino che sia contrario.
Devo dire che, nello spirito complessivo con cui abbiamo votato l'articolo e ritirato l'emendamento numero 38, mi sembrava che l'emendamento numero 39 potesse essere fisiologicamente accettabile nel senso che l'emendamento numero 39 esclusivamente aggiunge al comma 3 il fatto che la valutazione, oltre che riguardare le leggi che prevedono nuova spesa, riguardi anche le leggi che prevedono nuove entrate. Mi sembra che sia una cosa, Assessore, naturale. Ad esempio, una nuova imposizione della Regione deve essere associata a una valutazione di impatto e a una valutazione di quello che la Regione ritiene di dover trarre dalla nuova legge e dall'impatto che questa legge provoca per quanto riguarda le entrate nelle casse regionali. Se noi dovessimo riferirci a esempi recenti, potremmo riferirci senz'altro alle cosiddette leggi sul lusso, quelle sulle seconde case, sugli yachts e sugli aerei, ci siamo resi conto in Commissione in quella circostanza quanto fosse importante avere la capacità per l'intero Consiglio di comprendere se, dall'attuazione pratica della legge, discendesse un utile e quale tipo di utile economico fosse per la Regione. Ovviamente oltre a quale tipo di utile risultò importante, in quella circostanza, cercare di capire se la tassa fosse una tassa di cassa o una tassa di scopo e quindi, seguendo la distinzione che l'Assessore ci fece, quale tipo di impatto correlativo avesse.
Per cui mi sembra naturale che questa valutazione non possa riguardare soltanto le leggi che comportino maggior spesa, ma inevitabilmente debba riguardare anche quelle che ipotizzano maggiori entrate, quindi se ci fosse una chiusura su una cosa di questo genere, da parte della Giunta o della Commissione, onestamente probabilmente sono io che non ho capito qualche passaggio perché non riesco a capire quale possa essere allora la ratio che detta la chiusura.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anch'io voterò a favore dell'emendamento numero 39. Intervengo specificatamente per capire che determinazione abbia adottato lei, Presidente, in relazione alla presentazione dell'emendamento all'emendamento numero 39, che era quello di cui ho fatto presentazione prima e che si riferiva alla possibilità di modificare l'articolo 24 della legge numero 6 del 1992, cioè quell'articolo famigerato che oggi impone un drastico rallentamento nella spesa da parte esattamente dei comuni che si ritrovano a dover affrontare ben quattro fasi relativamente all'accreditamento dei fondi per finanziamenti pubblici. E' un rallentamento che si risolve con un costo enorme per i comuni e che molto spesso, ripeto ancora una volta, determina anche una sospensione dei lavori, in funzione soprattutto dell'anomala situazione del rallentamento nella Ragioneria oggi della Regione. Lei pensi che oggi gli uffici della Ragioneria impiegano non meno di 60 giorni per poter consentire l'emissione di un mandato e quindi questo frazionamento eccessivo determina questo stato di grosso disagio.
Capisco l'approssimazione e quindi sono ben consapevole che la pertinenza è riferita ad un altro articolo di questo testo, però le chiedo indulgenza, chiedo indulgenza all'Aula intera, d'altro canto in questa occasione ci siamo comportati più di una volta in maniera anomala e anche questa accelerazione ultima è un'accelerazione che noi stessi dell'opposizione abbiamo voluto e determinato; quindi, in funzione di questo, chiedo che si abbia accoglimento di questo emendamento all'emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Pisano, ho cercato di spiegarglielo anche in termini informali, ma se lei me lo chiede formalmente devo ripeterle che l'emendamento non è ammissibile in quanto presentato al di fuori dei termini previsti dal Regolamento. Questa è la risposta formale che le devo dare.
Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, anch'io volevo capire meglio perché l'intervento, sia di prima che di adesso, dell'onorevole Pisano mi sembra che…
PRESIDENTE. Onorevole Caligaris, l'onorevole Pisano ha introdotto argomenti che non sono attinenti alle cose che stiamo discutendo.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Il "39"…
PRESIDENTE. Lei parli dell'emendamento numero 39, l'emendamento all'emendamento non c'è, non è in discussione. Allora, onorevole Caligaris, per gentilezza, parli sull'emendamento numero 39.
CALIGARIS (Gruppo Misto). Presidente, relativamente all'emendamento numero 39, io vorrei capire meglio perché l'onorevole Vargiu, sia nella dichiarazione di voto che nell'illustrazione dell'emendamento, ha posto l'accento sul passaggio delle nuove maggiori spese. Quindi, anche su questo, se non ci sono motivi di carattere tecnico o normativo che impediscono oggettivamente l'accoglimento, io voterò a favore di questo emendamento perché mi sembra che possa essere accolto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Sì, la dichiarazione di voto è favorevole all'emendamento, però ancora non abbiamo sentito da parte di nessuno, tantomeno della Giunta, a parte il parere, perché si insista nel prevedere che questi approfondimenti vengano fatti e documentati per le spese e non riguardo alle entrate. Ci sembra che la proposta sia ragionevole.
(Non è approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 35.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 35:
Art. 35
Recupero crediti
1. La Presidenza della Regione e ciascun Assessorato regionale curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.
2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato trasmettono all'ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale.
3. Nella legge di approvazione del bilancio può essere disposta la rinuncia alla riscossione quando, per ogni singola entrata, risulti eccessivo l'onere della riscossione rispetto all'ammontare della medesima entro un limite massimo annualmente fissato nella stessa legge.)
PRESIDENTE. E'iscritto a parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.
VARGIU (Riformatori Sardi). Presidente, io non so cosa dica l'articolo 35, però sono fortemente amareggiato dal fatto che l'atteggiamento di collaborazione, che l'opposizione sta garantendo, non veda un altrettanto atteggiamento di collaborazione da parte della Giunta e della maggioranza.
Con l'emendamento numero 39, noi abbiamo posto un problema, non chiedevamo l'approvazione dell'emendamento, anzi la chiedevamo perché ci sembrava ragionevole, chiedevamo però semplicemente che venisse espresso da parte della Giunta il motivo per cui era stato dato un parere negativo. Mi spiego meglio: se la legge prevede che debba essere fatta una valutazione di impatto su tutte le leggi che comportano una maggiore spesa, maggiori oneri per la Regione, non si vede perché la stessa valutazione di impatto non avvenga per le leggi che eventualmente comportano nuove entrate.
Quindi il problema era correttamente posto, l'inserimento di due parole all'interno del comma 3 dell'articolo precedente era a nostro avviso correttamente richiesta, se sbagliavamo, chiedevamo semplicemente di capire il motivo per cui sbagliavamo. Il silenzio e il far finta di niente non è un modo per collaborare, se questo è il modo di collaborare, ci sono da qui alla fine altri 35 articoli, io ho tanto da dire su questa legge, ma mi secca anche dire queste cose. Le ritiro, nel senso che non le penso, penso che quando un consigliere regionale pone un problema e lo pone non per rompere l'anima al prossimo ma per avere risposte, sia corretto che gli vengano date le risposte.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. E' stato un po' difficile per me valutare questo emendamento, credo di aver capito che non si riferiva in generale al concetto di entrate appunto in senso ampio essenzialmente a entrate ottenute attraverso disegni di legge che fanno riferimento a nuovi tributi e quindi credo che sia assolutamente corretto che in questo caso si chieda una valutazione di impatto regolamentare, un'analisi di impatto regolamentare.
Stavo ragionando con i colleghi su una possibile formulazione generale che, in effetti, avrei suggerito come i disegni di legge, in generale, spesa o non spesa, vanno sottoposti a…, non ho fatto in tempo a formularlo, mi impegno personalmente a far sì che, qualora nella prossima finanziaria, ci fossero, non ho nessun motivo per ritenere che ci siano, ma ci fossero delle iniziative in termini di disegni di legge che fanno riferimento, scusate non solo nella prossima finanziaria ma dovunque ci fossero disegni di legge che fanno riferimento alla possibilità di ottenere nuove entrate, questi disegni di legge della Giunta saranno certamente corredati da un'analisi di impatto regolamentare del tutto analoga a quella qua descritta. Chiedo scusa per la tempistica che non è stata adeguata al problema posto dall'onorevole Vargiu.
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.
PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere un certo disagio per il comportamento manifestato dall'Aula ma anche dalla conduzione della Presidenza, in questo momento, in riferimento a un proposito ben preciso da parte della minoranza e, in questo caso, di un problema che era di netto miglioramento.
Ora io credo che l'approssimazione possa essere usata con diverse grandezze di misura, noi abbiamo chiesto che, in maniera approssimata, potesse essere accolto un emendamento all'emendamento che veicolava un problema serio, un problema condiviso, che sicuramente l'intera Aula avrebbe votato a favore; veramente poca era l'approssimazione che era necessario utilizzare perché questo accoglimento avvenisse. Altre grandezze di misura sono state, invece, utilizzate in quest'Aula, con approssimazioni che veramente erano distanti.
Ora, noi chiediamo anche un minimo di uniformità, se d'altro canto è auspicabile che l'opposizione, la minoranza collabori perché si arrivi all'obiettivo dell'approvazione di questa norma, è chiaro che questa uniformità deve essere, e deve diventare, una regola ben precisa. Ma cosa ostava, davvero, accogliere un emendamento all'emendamento che risolveva un problema serio e atteso da tutti i comuni della Sardegna? Che cosa ostava? D'altro canto, io sono convinto che se lei avesse proposto questa approssimazione micrometrica a quest'Aula, di sicuro l'Aula avrebbe risposto dicendole: "Votiamo questo emendamento all'emendamento, introduciamo questa modifica all'articolo 24 della legge numero 6 nel 1992 e restituiamo così serenità alla spesa nei comuni".
Oggi non c'è comune che non abbia un problema di questo genere, gran parte dei lavori pubblici finanziati, esattamente dalla Regione, determinano delle sospensioni dei lavori, perché le imprese debbono attendere gli stati d'avanzamento e gli accreditamenti alla Tesoreria comunale, con tempi biblici, purtroppo, non certo per colpa dei comuni, ma per colpa del rallentamento e della mole di lavoro della stessa Ragioneria, per colpa di quelli che sono i flussi della Tesoreria che limitano, naturalmente, i pagamenti nella Ragioneria. Se noi non vogliamo tener conto minimamente di questo problema, è evidente, Presidente, che si deve andare davvero ad approvarlo domani, e se noi andiamo ad approvarlo domani, siamo anche in tempo a fare allora un emendamento all'emendamento che diventi ammissibile, perché lo presentiamo, naturalmente, un'ora prima della giornata di domani.
Allora chiedo, serve davvero tutto questo? A quale utilità? A che pro? Vogliamo la collaborazione, e quando vengono segnalati dei problemi, che sono problemi seri, che sono problemi che interessano l'intera Sardegna, non si può essere allora sordi di fronte a quello che qui si dice, naturalmente occorre un minimo di comprensione, un minimo di sensibilità per le problematiche che sono condivise, che sono unanimi. Quindi chiediamo, esattamente, che venga rivista questa posizione e che non si debba davvero lavorare in più, tutti, soltanto per una momentanea, mi auguro, sordità alle segnalazioni che vengono dall'opposizione.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 36, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 36 e del relativo emendamento:
Art. 36
Spese di rappresentanza
1. In deroga all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, spetta al Presidente della Regione e agli Assessori regionali la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; al Presidente della Regione spetta, altresì, la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale.
Emendamento soppressivo totale Capelli - Diana - La Spisa - Vargiu - Floris - Ladu
Articolo 36
L'articolo 36 è soppresso. (36).)
PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 36, ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Si esprime parere negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si esprime parere conforme.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 37.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 37:
Art. 37
Accertamento e riscossione delle entrate
1. L'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio finanziario.
2. L'accertamento è disposto, a cura della Ragioneria generale, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, contestualmente alla riscossione delle entrate, nel caso di verificata sussistenza degli elementi di cui al comma 1.
3. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria generale, la quale verifica il titolo del credito e la regolarità della documentazione, nonché l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo di bilancio.
4. Gli accertamenti delle entrate derivanti da assegnazioni statali sono disposti dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; restano fermi, in capo ai competenti centri di responsabilità della Presidenza e degli Assessorati, gli adempimenti necessari all'effettiva acquisizione delle entrate medesime.
5. Le iscrizioni di assegnazioni statali effettuate nel corso dell'esercizio con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio costituiscono, per la Ragioneria generale, titolo all'accertamento e si prescinde dall'emanazione di ulteriori atti.
6. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato, e la Ragioneria generale ne ha avuto comunicazione. L'entrata riscossa è imputata al relativo accertamento a cura della Ragioneria generale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
7. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso, anche cumulative, a firma del competente dirigente della Ragioneria generale; l'emissione della reversale deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6.
8. Per le spese effettuate a valere sui conti detenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, la Ragioneria generale provvede direttamente a contabilizzare il relativo impegno e il relativo accertamento e ad effettuare il pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata da imputarsi ai competenti capitoli del bilancio regionale. Relativamente ai pagamenti concernenti la spesa sanitaria, la Ragioneria provvede sulla base del riparto delle relative risorse effettuato con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 38:
Art. 38
Riscossione delle somme a titolo
di deposito provvisorio
1. La Ragioneria generale provvede all'incasso delle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, qualora le stesse, decorsi i termini di giacenza previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 1939 (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro) dovessero risultare, in tutto o in parte, ancora presenti su tale conto.
2. La Tesoreria regionale, tenuto conto di tali termini, provvede a trasmettere alla Ragioneria generale gli elenchi dei depositi provvisori, articolati per tipologia, dei quali non risulta effettuata la restituzione.
3. I servizi competenti per materia sono informati a cura della Ragioneria generale affinché procedano: allo svincolo per i depositi provvisori cauzionali; alla richiesta motivata di mantenimento del deposito per i depositi provvisori per concorrere alle aste, ovvero alla produzione di tutti gli elementi utili per l'eliminazione del deposito.
4. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i medesimi servizi abbiano provveduto a quanto richiesto, la Ragioneria generale procede all'accertamento e al versamento in conto entrate dei depositi provvisori dei quali non risulti, in tutto o in parte, effettuata la restituzione entro sei mesi, se trattasi di depositi per concorrere alle aste, e entro il secondo esercizio successivo a quello in cui vennero effettuati per i restanti.
5. Le somme per le quali si è provveduto all'incasso possono, su richiesta dell'avente diritto e previa verifica della sussistenza del credito, essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa, mediante utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27 e con la procedura ivi indicata.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 39.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 39:
1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.
2. L'obbligazione, giuridicamente perfezionata, relativa all'impegno di cui al comma 1, deve venire, di norma, a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per:
a) le indennità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale;
b) il funzionamento del Consiglio regionale;
c) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
d) il pagamento delle somme riassegnate a fronte di reiscrizioni di residui perenti.
4. Nel corso dell'esercizio possono essere assunte prenotazioni di impegno relative a procedure in via di espletamento. Qualora entro il termine dell'esercizio, tali prenotazioni non diano origine a obbligazioni giuridicamente perfezionate, i provvedimenti relativi agli impegni prenotati decadono e le prenotazioni di impegno costituiscono economie di spesa.
5. Per l'assunzione di obbligazioni a carico di esercizi successivi a quello in corso valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 40.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 40:
1. Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro il termine di sessanta giorni e, comunque, non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico e di darne immediata comunicazione alla Ragioneria generale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 41.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41:
Art. 41
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, ed è adottata nei limiti degli impegni assunti. Nel contempo, ove occorre, è disposta la riduzione degli impegni per le quote non dovute, nel qual caso il disimpegno deve essere contestuale.
2. L'atto di liquidazione, oltre all'indicazione degli elementi di cui al comma 1, deve indicare le modalità di pagamento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 42.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42:
Art. 42
Ordinazione delle spese
1. Il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente impegnate e liquidate è ordinato con:
a) ruoli di spesa fissa;
b) mandati diretti sulla Tesoreria regionale;
c) aperture di credito, disposte mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia per mezzo di ordinativi a favore dei creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi a proprio favore. L'apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta nei casi in cui ogni altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi;
d) carte di credito.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 43.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43:
Art. 43
Procedure di ordinazione delle spese
1. I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dai Servizi della Ragioneria generale in riferimento alle rispettive competenze.
2. Gli ordinativi e i buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento sono emessi dai funzionari delegati intestatari degli stessi ovvero, per gli ordinativi, dai funzionari cui essi ne affidano la firma.
3. Per i pagamenti su ruoli di spesa fissa si applicano le corrispondenti disposizioni della contabilità generale dello Stato, intendendosi attribuite le competenze previste dalle disposizioni medesime per le direzioni provinciali del Tesoro ai relativi servizi della Ragioneria generale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 44.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44:
Art. 44
Limitazione all'assunzione di impegno e di pagamento
1. Ai fini di un efficace controllo del rispetto del patto di stabilità e dell'andamento dei pagamenti in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definite le limitazioni all'emissione dei titoli di impegno e dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 45.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 45:
Art. 45
Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa
1. Nel caso di smarrimento o distruzione, prima del pagamento, di un ordinativo diretto emesso dall'Amministrazione regionale o da un funzionario delegato deve esserne informata la Ragioneria generale, che deve fare eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto dell'importanza del titolo smarrito o distrutto, può provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e decorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Ragioneria generale autorizza, con propria determinazione, l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.
2. Il nuovo titolo, corredato della determinazione di cui al comma 1, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.
3. Qualora il primo titolo fosse in seguito rinvenuto, deve essere inviato alla Ragioneria generale che ne cura l'annullamento.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura di duplicazione del titolo, la Ragioneria generale cura comunque l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al comma 1, la Ragioneria è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.
5. I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità, su autorizzazione del direttore generale della Ragioneria generale, possono essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivarle in dipendenza dell'avvenuto smarrimento.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 46.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 46:
Art. 46
Aperture di credito - Funzionari delegati
1. Possono essere nominati funzionari delegati i dipendenti dell'Amministrazione regionale, nonché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti e di agenzie regionali.
2. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
3. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento del precedente accreditamento.
4. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano all'organo che ha disposto l'apertura di credito i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale.
5. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o che non forniscano, entro quindici giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, a cura della Ragioneria regionale. La Giunta regionale determina criteri ed indirizzi per l'applicazione della sanzione.
6. L'organo che ha autorizzato l'apertura del credito deve esaminare i rendiconti e trasmetterli alla Ragioneria generale controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dal dirigente preposto al servizio, entro i tre mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi.
7. La verifica contabile dei rendiconti da parte della Ragioneria generale è effettuata a campione, secondo programmi annuali di controllo predisposti dal direttore generale della Ragioneria sulla base di una percentuale non inferiore al trenta per cento degli atti da controllare e di criteri di selezione prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei rendiconti medesimi. La Ragioneria può, comunque, procedere in qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non inclusi nei programmi di controllo.
8. I rendiconti inclusi nei programmi di controllo di cui al comma 7 sono inoltrati alla Ragioneria generale dai competenti uffici, in originale e completi di tutta la documentazione nei termini indicati dai programmi stessi.
9. I provvedimenti che autorizzano accreditamenti a favore di funzionari delegati devono indicare i limiti entro i quali le somme accreditate sono prelevabili direttamente dal funzionario delegato stesso.
10. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi devono effettuarne il prelevamento di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti.
11. Le somme accreditate per la concessione al personale dell'Amministrazione regionale di anticipazioni sulle indennità di missione e di trasferimento sono totalmente prelevabili mediante buoni direttamente dal funzionario delegato a cui favore sono disposte le aperture di credito.
12. Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni, e non utilizzate entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono versate dai funzionari delegati in Tesoreria entro la medesima data. Per tali somme il funzionario delegato è tenuto, entro il successivo mese di febbraio, alla predisposizione di un rendiconto suppletivo secondo le modalità previste dal presente articolo.
13. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:
a) se estinti, con autocertificazione attestante la conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa;
b) se operativi, con autocertificazione annuale attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da presentarsi al servizio che ha autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei termini previsti dal comma 3 e, a conclusione dei lavori, con rendiconto da presentarsi al servizio competente che, effettuati i relativi controlli, lo trasmette, con apposita determinazione, alla Ragioneria la quale provvede, altresì, a disporre la chiusura del conto. La mancata presentazione della certificazione nei termini prescritti comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 5.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 47.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:
Art. 47
Trasporto all'esercizio successivo
degli ordini di accreditamento
1. Gli ordini di accreditamento emessi dall'Amministrazione regionale, sia per spese di parte corrente che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 48. All'articolo 48 è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48 e del relativo emendamento:
Art. 48
Competenze del direttore del
Centro regionale di programmazione
1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottati dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, e dal regolamento approvato col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al direttore del Centro regionale di programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono attribuiti al personale del Centro regionale di programmazione incaricato della funzione di responsabile di misura di programmi operativi, di programmi di iniziativa comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal direttore generale, i poteri gestori previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 1998.
Emendamento soppressivo parziale Capelli - Diana - La Spisa - Floris - Ladu - Vargiu
Articolo 48
Il comma 3 dell'articolo 48 è soppresso. (37).)
PRESIDENTE. Non ho iscrizioni a parlare. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 37, ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Si esprime parere negativo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
PIGLIARU, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si esprime parere conforme a quello del relatore di maggioranza.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 49.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:
Art. 49
Particolari modalità di spesa
1. Al fine di consentire il funzionamento degli uffici di rappresentanza all'estero della Regione è consentita l'apertura di conti correnti intestati alla Regione sui quali possono trarre assegni i funzionari individuati quali responsabili della gestione.
2. Le somme versate nei suddetti conti possono essere mantenute nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'accreditamento, al termine del quale il funzionario responsabile deve riversare alle entrate del bilancio della Regione le somme inutilizzate.
3. Il funzionario di cui al comma 1 deve riversare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1975 e successive modifiche e integrazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 50.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:
1. È ammessa l'utilizzazione di carte di credito per l'effettuazione di spese di trasporto, vitto e alloggio, sostenute per missioni in territorio nazionale ed estero.
2. La convenzione, da stipularsi per la gestione delle carte di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di missioni, deve indicare, a' termini del comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996, n. 701:
a) la durata della convenzione;
b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;
c) il periodo di validità della carta di credito;
d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;
h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 51.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51:
Art. 51
Pagamento dei titoli di spesa
1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali emessi dall'Amministrazione regionale sono pagati in contanti dal Tesoriere. Il Tesoriere appone sul titolo certificazione datata dell'avvenuta esecuzione, raccogliendo quietanza su documentazione meccanografica da conservare presso di sé.
2. Su richiesta dell'Amministrazione regionale il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale che lo stesso Tesoriere deve custodire per i cinque anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
3. Sono fatte salve:
a) la facoltà del Tesoriere di utilizzare altri tramiti di pagamento qualora, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai pagamenti in loco con i propri uffici;
b) l'applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato relative alle quietanze da darsi per atto pubblico;
c) la facoltà dei dipendenti della Regione di delegare la riscossione dei loro stipendi, retribuzioni, assegni, compensi e indennità, e il rilascio delle relative quietanze, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali e, per quanto da queste non previsto, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
4. La facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 è estesa a chiunque percepisce dalla Regione emolumenti di analoga natura.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 52.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:
Art. 52
Particolari modalità di estinzione
dei titoli di spesa
1. Gli uffici centrali e periferici, cui spetta l'ordinazione delle spese della Regione, possono disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali siano estinti mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.
2. La facoltà di cui al comma 1 può ugualmente essere esercitata per i titoli di spesa emessi a favore delle persone giuridiche pubbliche e delle persone giuridiche private di cui agli articoli 11 e 12 del Codice civile, nonché degli enti, associazioni e istituzioni non riconosciuti giuridicamente, sottoposti o no a vigilanza o tutela dello Stato e della Regione.
3. L'indicazione sui titoli di spesa delle modalità di estinzione sopra riportate è obbligatoria quando i creditori ne abbiano fatto richiesta scritta agli uffici ordinatori.
4. È tuttavia fatta salva, in ogni caso, la possibilità dei creditori di richiedere per iscritto l'estinzione dei titoli di spesa mediante:
a) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere;
b) accreditamento in conto corrente, presso il competente stabilimento dell'istituto tesoriere, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;
c) commutazione in assegno circolare del competente istituto tesoriere intestato al creditore e non trasferibile;
d) commutazione in assegno postale intestato al creditore e non trasferibile;
e) commutazione in vaglia postale ordinario.
5. La richiesta delle operazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 4, nonché quella di accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore, può essere diretta anche agli stabilimenti degli istituti tesorieri, relativamente ai titoli di spesa ad essi pervenuti. Per quella di cui alla lettera b) del comma 4 occorre che la firma del creditore sia autenticata da un notaio, ovvero da un funzionario dell'ufficio ordinatore dell'Amministrazione regionale, oppure da un funzionario dello stabilimento dell'istituto tesoriere cui è diretta la richiesta.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 53.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:
Art. 53
Commutazione in assegni dei titoli non pagati
1. I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa e gli ordinativi su contabilità speciali pervenuti alla Tesoreria regionale e detenuti ancora impagati dagli stabilimenti degli istituti tesorieri al termine dell'esercizio finanziario e quelli pagabili per contanti che non vengano riscossi entro il termine di nove giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte degli istituti tesorieri, sono commutati d'ufficio in assegni circolari ovvero bancari non trasferibili degli istituti medesimi intestati ai creditori ovvero in assegni postali localizzati e non trasferibili intestati ai creditori.
2. La disposizione di cui sopra non si applica:
a) quando il competente stabilimento dell'istituto tesoriere ritenga che nell'emissione del titolo di spesa sia incorso errore;
b) quando il creditore risulti di fatto sconosciuto;
c) quando allo stabilimento consti che, per morte del creditore o per qualsiasi altra causa, il titolo di spesa non possa o non debba più essere pagato;
d) quando il creditore abbia richiesto l'estinzione del titolo in una delle forme previste dal comma 4 dell'articolo 52, ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale.
3. I titoli estinti ai sensi del comma 1 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
4. Con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria in relazione agli ulteriori limiti ed alle modalità della commutazione, nonché all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni di cui al comma 1.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 54.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 54:
Art. 54
Contabilizzazione dei titoli collettivi
parzialmente insoluti
1. Salvi gli effetti della prescrizione e del divieto di pagamento di cui all'articolo 446 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto n. 827 del 1924, i titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti al termine dell'esercizio finanziario sono trasportati, per il loro integrale importo, al conto dei residui dell'esercizio successivo.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 55.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 55:
Art. 55
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato, dall'Assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere fra l'Amministrazione regionale, rappresentata dai direttori generali competenti in materia di ragioneria e credito, e l'istituto o gli istituti di credito selezionati. La convenzione deve, tra l'altro, prevedere:
a) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;
b) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria;
c) l'effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;
d) l'estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
e) le sanzioni in caso di inadempimento, da irrogarsi da parte dell'Assessorato competente in materia di credito.
2. La Tesoreria regionale riceve il versamento delle entrate, effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide della Regione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 56.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 56:
1. La Ragioneria generale è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.
2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti alla direzione dell'area legale per gli ulteriori adempimenti di competenza.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 57.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 57:
Art. 57
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere regionale provvede ad annotare l'entrata, numerandola in ordine cronologico per esercizio finanziario, in apposito registro.
2. Il Tesoriere, a richiesta del versante, è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità a quanto contenuto nel registro di cui al comma 1, su propria modulistica adottata di concerto con la Ragioneria generale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 58.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 58:
Art. 58
Gestione informatica del servizio di tesoreria
1. Nell'ambito della gestione del servizio di tesoreria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con procedure informatiche. In tal caso le reversali di incasso e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici e la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l'apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.
2. Nell'ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione, l'ordinazione delle spese - che può avvenire con l'adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta, può essere raccolta ed annotata su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.
3. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative ai pagamenti effettuati, nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 59.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 59:
Art. 59
Ragioneria generale della Regione
1. La Ragioneria generale della Regione, che può essere organizzata in uffici decentrati, provvede, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge:
1) alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio;
2) alla formulazione e compilazione del rendiconto generale della Regione, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
3) alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni, da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione, ivi comprese le verifiche di cassa nei confronti dei funzionari delegati in servizio presso l'Amministrazione regionale e del cassiere regionale, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; detta verifica è riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale;
4) alla registrazione, entro quindici giorni dal ricevimento, degli impegni di spesa assunti sotto la responsabilità dei competenti centri di responsabilità; la registrazione non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa; in tal caso la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso; nel caso di impegno contestuale al pagamento per la registrazione dell'atto si applicano le modalità sotto indicate; trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia; entro il predetto termine la Ragioneria può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate non oltre i successivi dieci giorni al soggetto emittente l'atto, che dispone circa il seguito da dare all'atto stesso, nonché all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico; tali rilievi sono segnalati dalla Ragioneria anche agli uffici preposti ai controlli di regolarità amministrativo-contabile per quanto di competenza;
5) alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria;
6) alla verifica del conto giudiziale del Tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture, mentre gli altri conti giudiziali della Regione sono trasmessi a cura dell'agente contabile direttamente alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono;
7) all'invio al Consiglio regionale, con cadenza quadrimestrale, lo stato di attuazione della spesa del bilancio in corso.
2. Il direttore generale della Ragioneria promuove il trasferimento di quote di giacenze esistenti sui vari conti di Tesoreria al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa; lo stesso direttore provvede alla retrocessione delle somme trasferite entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti i trasferimenti. In assenza di tale ultimo provvedimento, i trasferimenti sono compensati d'ufficio il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati disposti, dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 60.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 60:
Art. 60
Gestioni fuori bilancio
1. Le gestioni fuori bilancio non sono di norma consentite; sono fatte salve solo le gestioni fuori bilancio previste da leggi regionali e statali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 61.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 61:
Art. 61
Formazione, mantenimento, eliminazione e riproduzione in bilancio dei residui passivi
1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; le somme non impegnate entro tale termine costituiscono economie di spesa.
2. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
3. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi di cui la Regione abbia assunto obbligo di pagamento per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
4. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, previa acquisizione per la riassegnazione delle somme di cui al comma 2 della richiesta dell'avente diritto, quando si è verificata l'esigenza del pagamento e sono impegnate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 39; le stesse somme possono permanere quali residui sino all'esercizio successivo a quello della loro riassegnazione; trascorso tale periodo sono eliminate per perenzione amministrativa.
5. Al pagamento delle spese eliminate si può provvedere anche utilizzando gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio.
6. Il reintegro delle somme utilizzate ai sensi del comma 5 sui capitoli di competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato periodicamente, ovvero di volta in volta, con determinazione del direttore generale competente.
7. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello di iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.
8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta dell'Amministrazione regionale possono essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero entro il secondo anno successivo all'iscrizione in bilancio quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo.
9. Le assegnazioni statali disposte in corrispondenza di delega di funzioni amministrative sono mantenute in bilancio sino ad eventuale revoca o richiesta di restituzione da parte dei competenti organi statali.
10. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione europea per la realizzazione dei medesimi.
11. Le somme di cui al comma 10, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione europea.
12. Le somme stanziate per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate, sono mantenute in bilancio quali residui e permangono nello stesso conto sino alla riscossione della correlativa entrata.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 62.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 62:
Art. 62
Contabilità economico-patrimoniale
ed economico-analitica
1. Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali, la Regione adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato con quello finanziario, che consenta l'elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri ed i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali della stessa Regione.
2. La Regione adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l'effettuazione del controllo interno di gestione.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la Giunta regionale, con apposite direttive, adotta le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio e individua le attività gestionali in capo ai competenti centri di responsabilità.
4. Sulle direttive di cui al comma 3 la competente Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse direttive, trascorso il quale il parere si dà per acquisito.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi finanziaria e di bilancio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito l'Ufficio del controllo interno di gestione, adotta il budget economico che è inviato, per conoscenza, al Consiglio regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 63.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 63:
Art. 63
Rendiconto generale della Regione
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di luglio, con apposito disegno di legge, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il rendiconto generale di cui al comma 1 è composto da :
a) il conto del bilancio;
b) lo stato patrimoniale;
c) il conto economico;
d) la nota integrativa.
3. Il disegno di legge di cui al comma 1 è predisposto dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 64.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 64:
1. Il conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio in rapporto alle previsioni di quest'ultimo, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
f) le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.
2. Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 65.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 65:
1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.
3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 66.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 66:
1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli articoli 2425 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 67.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 67:
1. La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli articoli 2427 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 68.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 68:
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 69.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 69:
1. Tutte le norme regionali riguardanti il procedimento gestorio della spesa, la formazione e la struttura del bilancio della Regione e di quelli degli enti e agenzie regionali, nonché la variazione e l'esercizio dei bilanci medesimi e la formazione dei corrispondenti rendiconti, in contrasto con la presente legge, sono abrogate secondo la decorrenza di cui all'articolo 70; in particolare sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni;
b) la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modifiche);
c) il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalla legge regionale 30 marzo 1994, n, 13 e dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie);
d) i commi 1 e 2 dell'articolo 55 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1998);
e) il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003);
f) i commi 21, 22 e 23 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001);
g) il comma 1 dell'articolo 23 della regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie);
h) la legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (Regolamentazione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), unitamente al capitolato speciale allegato, a decorrere dalla data della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 55;
i) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2004);
l) l'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
m) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 1955, n. 38, a partire dall'entrata in vigore delle direttive in materia di servizi di economato e cassa emanate dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 70, al quale è stato presentato un emendamento.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 70 e del relativo emendamento:
1. Le disposizioni relative:
a) al Programma regionale di sviluppo e al Documento annuale di programmazione economica e finanziaria trovano applicazione a partire dalla data di approvazione del primo programma regionale di sviluppo da parte del Consiglio regionale;
b) alla classificazione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007;
c) alla contabilità economica si applicano in via sperimentale dal 2007 e in vvia definitiva dal 2008;
d) alla convenzione di tesoreria di cui all'articolo 55 trovano applicazione a far data dalla stipula della convenzione successiva a quella vigente e sue eventuali proroghe;
e) al comma 3 dell'articolo 34 si applicano a far data dall'istituzione delle strutture di valutazione.
2. In sede di prima applicazione, le strategie e le funzioni obiettivo, ai fini della predisposizione del bilancio per l'anno 2007 e per gli anni 2007-2009, sono individuate dalla Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Gli enti regionali di cui all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni e le Agenzie regionali adottano la contabilità economica di cui all'articolo 62 in via sperimentale nel 2008 e in via definitiva nel 2009, nel rispetto delle direttive regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 62 in quanto applicabili.
4. Per l'applicazione dell'articolo 50, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con direttiva della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché quelle per la rendicontazione ed il controllo.
5. È sospesa per l'anno 2006 l'applicazione, sia per gli stanziamenti di competenza che per le disponibilità sussistenti in conto residui, di tutte le vigenti disposizioni in materia di conservazione a residui di stanziamento; sono fatte salve quelle di cui ai commi 9, 10 e 12 dell'articolo 61 della presente legge e al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 24.
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Articolo 70
Decorrenza
Alla fine della lettera e) è inserita la seguente espressione:
"; dalla data di istituzione delle predette strutture in via sperimentale, per un anno, l'analisi d'impatto della regolamentazione è limitata agli elementi definiti dal punto IV) della Dir.P.C.M. 27 marzo 2000.". (8).)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento numero 8, ha facoltà di parlare il consigliere Licheri, relatore di maggioranza.
LICHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Si esprime parere positivo.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 70. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 8.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, questo emendamento è l'emendamento che dovrebbe, in qualche maniera, conciliare le posizioni dell'emendamento numero 38 e l'emendamento proposto dalla Giunta per integrare l'articolo 34.
Il primo problema, Assessore, nasce quando voi dite "in via sperimentale"; perché "in via sperimentale"? O si va o non si va in questa direzione. Può diventare una via sperimentale se noi verifichiamo, nel corso dell'applicazione di questo punto IV), (l'analisi d'impatto della regolamentazione), che siamo impossibilitati, cioè o che la nostra struttura non è in grado di supportarci, o, successivamente, il Consiglio potrebbe anche decidere che questa è una norma impegnativa; io non credo che ci impegni più di tanto, forse i colleghi non hanno avuto modo di leggere cosa dice il punto IV) di questa Dir.P.C.M.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU
(Segue DIANA.) Mi preoccupa la seconda parte di questa Dir.P.C.M. nella quale si dice, colleghi, che la scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che l'intervento di regolamentazione proposto è la soluzione preferibile rispetto alle altre opzioni;non vorrei che questo generasse in sede di coordinamento di testi che vengono presentati da più parti, come dire, che un'analisi che dimostra che certi provvedimenti, piuttosto che altri, in qualche maniera debbono essere recepiti e hanno diritto di andare in Commissione e poi in Aula, inclusa la circostanza di lasciare immutata la situazione esistente. Ora, magari non si verificherà mai questa circostanza, però potrebbe anche verificarsi, insomma; cioè le considerazioni che nascono dall'analisi dell'impatto della regolamentazione ci dicono…
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Diana, prego.
DIANA (A.N.). Sto concludendo. Quelle considerazioni ci dicono che, fatta questa valutazione, questa regolamentazione, non ci sono le condizioni perché la legge possa essere portata all'attenzione della Commissione e dell'Aula. Credo che fondamentalmente il concetto, espresso in questa Dir. P.C.M., sia piuttosto buono, l'unica perplessità che io ho è questa della via sperimentale. Non vorrei che fosse un fatto sperimentale, colleghi, ma vorrei che fosse la certezza per il futuro.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
PIGLIARU, Assessore tecnicodella programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Io condivido pienamente quanto affermato dall'onorevole Diana in riferimento all'espressione "in via sperimentale" perché queste sono tecniche complesse, bisogna iniziare con necessario gradualismo, per quello stiamo facendo riferimento al punto IV della direttiva, perché esso, rispetto al punto V, che completerebbe l'analisi d'impatto, non include una complessa simulazione dei vari scenari.
Io credo che sia prudente, per un anno, iniziare con la parte preliminare con un ovvio senso di direzione, nel momento in cui abbiamo consolidato la capacità tecnica della struttura, sarà giusto, e lo annuncio, proporre di passare alla valutazione completa che include anche il punto V, solo per questo.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 71.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 71:
Art. 71
Stato patrimoniale iniziale
1. Lo stato patrimoniale, per la prima volta, è elaborato secondo le disposizioni che seguono.
2. Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice civile e riportate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.
3. Le immobilizzazioni materiali sono rilevate secondo un processo d'inventariazione fisica finalizzato ad individuare i beni strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e sono riportate distintamente per costo storico e quota ammortizzata. I beni non strumentali sono rilevati separatamente col medesimo procedimento a nessuna valorizzazione.
4. Le immobilizzazioni materiali sono valutate con i seguenti metodi:
a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le vigenti norme fiscali;
b) le altre immobilizzazioni sono valutate al costo d'acquisto ridotto delle quote d'ammortamento calcolate ai sensi dell'articolo 2426 del Codice civile.
5. Qualora il periodo intercorso fra la data d'acquisto ed il periodo d'iscrizione nello Stato patrimoniale risulti maggiore o uguale al periodo completo d'ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di un centesimo di euro.
6. I beni strumentali di valore non superiore a euro 500 sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.
7. Le immobilizzazioni in corso d'esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono rilevate separatamente.
8. Per le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia.
9. Le disposizioni inerenti la redazione del conto del patrimonio ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 11 del 1983 e successive modifiche e integrazioni si applicano fino al 31 dicembre 2006.
10. Dalla medesima data cessa l'elaborazione dell'inventario dei beni mobili secondo quanto finora applicato e in particolare, con riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 1955.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 72.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 72:
Art. 72
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.)
(E' approvato)
Dobbiamo riprendere l'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento numero 34, precedentemente accantonati perchè era stata chiesta una verifica, stiamo confermando e ripetendo ciò che era contenuto nella vecchia legge di contabilità, cioè la possibilità di integrare con fondi propri e apposita legge eventuali trasferimenti di fondi statali o comunitari.
Metto in votazione l'emendamento numero 34.
Ha domandato di parlare il consigliere Biancu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
BIANCU (La Margherita-D.L.). Anche alla luce del fatto che l'articolo 14 è formulato nello stesso modo della legge vigente, riteniamo che possa essere superato il problema che ci aveva fatto chiedere la sospensione dell'esame dell'articolo e quindi che possa rimanere la formulazione così come prevista nell'articolato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Signor Presidente, certo le motivazioni che il collega Biancu ha portato sono motivazioni che non ci soddisfano perché stiamo modificando quella legge di contabilità quindi, se la stiamo modificando, forse era anche il caso di portare qualche innovazione. La vecchia legge di contabilità non è sinonimo di garanzia, quindi voglio dire…
Io non mi addentrerò sull'emendamento numero 34, parlerò di questo articolo dove "Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo…". Allora noi ci stiamo dando una norma, Assessore, per la quale "…salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente il contrario"; stiamo fondamentalmente dicendo che tutto ciò che arriva dallo Stato decidiamo noi dove deve andare salvo che lo Stato non ci dica che è una funzione delegata, cioè tale trasferimento dallo Stato non ha una specifica destinazione salvo che lo Stato non ci dica che….
Ora, u questa norma non ho granché da dire; mi chiedo se non sia il caso di normare in questa legge, Assessore, visto che il problema lo abbiamo quando risorse dallo Stato vengono trasferite alla Regione, che cosa succede quando le risorse vengono trasferite dalla Regione agli enti locali.
Questo vincolo di destinazione non è mai stato codificato molto bene, né da parte dello Stato direttamente agli enti locali, né da parte della Regione nei confronti dei comuni; spesso le risorse confluiscono in capitoli degli enti locali in maniera indistinta, senza vincolo di destinazione, anche quando hanno una destinazione. Non so se sia possibile farlo con questa legge, certo è che io auspico che tutti i trasferimenti dalla Regione Sardegna agli enti locali, se hanno una destinazione, nei bilanci degli enti locali devono essere indicati con destinazione vincolata. Questo adesso o non accade o accade molto raramente! Così come questo dovrebbe essere anche per i trasferimenti dallo Stato direttamente agli enti locali.
Dico di più, esistono dei casi nei quali amministrazioni comunali gestiscono risorse importanti per trasferimento diretto dallo Stato, senza il tramite della Regione, e le risorse vengono utilizzate per una attività che non è quella per la quale le risorse vengono assegnate. Invito alla massima attenzione su questo, perché questa è una distrazione di risorse che certamente non segue un trasparente utilizzo delle risorse dello Stato e quindi anche della Regione.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LA SPISA (F.I.). Io voto a favore dell'emendamento, visto che siamo in dichiarazione di voto, perché è indubitabile, credo, che quanto noi abbiamo proposto derivi da una corretta lettura delle norme generali sulla contabilità e cioè che uno stanziamento nuovo non possa che appoggiarsi su una nuova autorizzazione di spesa e una nuova autorizzazione di spesa deve passare attraverso una norma sostanziale e non può essere messa direttamente in una legge formale.
Il fatto che voi abbiate detto di no a questo emendamento che non cambia assolutamente nulla sul piano politico, è solo la dimostrazione, veramente fastidiosa, che la superficialità, la pigrizia mentale, la presunzione, l'incapacità di riconoscere che certe volte si sbaglia, è veramente propria di molti politici presenti in quest'Aula e di molti Assessori che saranno pure bravi professori universitari ma, come spesso capita a questa categoria, sono incapaci di riconoscere che qualcuno magari su qualche cosa può saperne più di loro.
(Non è approvato)
Metto ora in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo alla votazione conclusiva della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.
DIANA (A.N.). Io chiederei prima di procedere alla votazione definitiva di sospendere per una mezz'ora…
MARROCU (D.S.). Cinque minuti!
DIANA (A.N.). Onorevole Marrocu, lei sa perché io chiedo la sospensione? Cinque minuti probabilmente non sono sufficienti, diciamo che un quarto d'ora potrebbe essere sufficiente. Tanto arriveremo a mezz'ora comunque.
PRESIDENTE. L'onorevole Diana chiede una sospensione dei lavori. Li riprenderemo alle ore 20 e 15.
(La seduta, sospesa alle ore 20 e 02, viene ripresa alle ore 20 e 35.)
PRESIDENTE. Se i colleghi prendono posto, concludiamo il lavoro della serata sul testo unificato 151-237/A. Passiamo alla votazione finale della legge.
Ha domandato di parlare il consigliere Licheri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.
LICHHERI (R.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole a nome della maggioranza al disegno di legge 237, presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del bilancio. Un disegno di legge, questo, che introduce una serie di provvedimenti innovativi rispetto alla vecchia norma del 1983. Alcuni colleghi hanno sostenuto, in Aula, che questa legge non modifica l'impianto più generale del vecchio testo sulla contabilità, intanto introduce il Programma regionale di sviluppo, che determina le strategie, gli obiettivi, i piani e i progetti per l'intera legislatura, in coerenza con il programma della coalizione chiamata a governare la nostra Regione.
Non c'è nessuna forma di esautoramento del Consiglio e della Commissione competente; i 180 giorni previsti per scrivere il Programma regionale di sviluppo servono per avviare il confronto con le forze politiche e sociali, nel rispetto degli indirizzi tracciati dagli elettori, che hanno dato mandato di governo alla coalizione vincente. Inoltre, il DAPEF consente, annualmente, di aggiornare e verificare il PRS che, come dicevo poc'anzi, è il frutto del programma elettorale. E', quindi, uno strumento che produce immediatamente elementi importanti di democrazia partecipata dal basso. Non sono d'accordo con quelli che in quest'Aula hanno sostenuto che la Giunta regionale comprime l'attività consiliare, l'attività dei singoli consiglieri regionali. L'articolo 4 chiarisce che la Giunta elabora ed approva i progetti di intervento necessari per il conseguimento del PRS e, poiché il PRS è lo strumento in mano del Consiglio, non v'è dubbio che la Giunta non solo è vincolata a quel mandato ma dovrà, annualmente, chiarire lo stato di attuazione.
Nessuna superficialità quindi, onorevole La Spisa. All'assessore Pigliaru io riconosco competenza e onestà intellettuale, per questa ragione penso che la norma esitata dalla Commissione e da quest'Aula risponde con chiarezza alle esigenze di superamento dell'inadeguatezza degli strumenti legislativi di questa Regione e risponde alle aspirazioni di questo Consiglio di introdurre un sistema efficiente e moderno.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato 151-237/A.
(Segue la votazione)
Rispondono sì i consiglieri: BALIA - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CALIGARIS - CALLEDDA - CERINA - CHERCHI Silvio - COCCO - CORDA - CORRIAS - CUCCA - CUCCU Giuseppe - CUGINI - DAVOLI - FADDA - FLORIS Vincenzo - FRAU - IBBA - LAI - LANZI - LICHERI - MANCA - MANINCHEDDA - MARROCU - MASIA - MATTANA - MELONI - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PISU - PORCU - SABATINI - SANNA Alberto - SANNA Francesco - SANNA Franco - SANNA Simonetta - SECCI - SERRA - SORU - SPISSU - UGGIAS - URAS.
Rispondono no i consiglieri: AMADU - ARTIZZU - CAPELLI - DEDONI - DIANA - LA SPISA - LADU - MILIA - MORO - OPPI - PISANO - SANCIU - SANJUST - VARGIU.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 59
Votanti 59
Maggioranza 30
Favorevoli 45
Contrari 14
(Il Consiglio approva)
Il Consiglio riprenderà i suoi lavori domani, venerdì 28 luglio, alle ore 10 per l'esame del testo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari.
La seduta è tolta alle ore 20 e 39.
Allegati seduta
Testo delle interrogazioni annunziate in apertura di seduta
INTERROGAZIONE SCARPA, con richiesta di risposta scritta, sui rapporti tra la Regione sarda e i circoli dei sardi nel mondo, con particolare riguardo al circolo "Sa domo sarda" di Parigi.
Il sottoscritto,
premesso che:
- le associazioni dei sardi nel mondo costituiscono una grande ricchezza per il popolo sardo ed un insostituibile presidio per tutte le politiche istituzionali, culturali ed economiche che nei prossimi anni la Regione sarda deciderà di attuare;
- tali associazioni costituiscono una rete viva ed efficiente di operatori e di cittadini sardi perfettamente inseriti nelle realtà che li hanno ospitati, ma sempre fortemente legati alla loro terra di origine;
- una di queste realtà è costituita dal circolo culturale "Sa domo sarda" con sede a Parigi, punto di riferimento insostituibile per le oltre duemila famiglie sarde che vivono e lavorano nella regione di Parigi ed hanno regolari rapporti con l'associazione;
- i rapporti tra la Sardegna e la Francia, sul piano istituzionale, economico e culturale, meritano di essere attentamente ed attivamente coltivati;
- il circolo dei sardi "Sa domo sarda" a Parigi, nei decenni passati, è stato tradizionalmente trattato dalla Regione sarda quale sede di prestigio;
- improvvisamente e gradualmente negli scorsi anni i rapporti tra la Regione ed il circolo sono inspiegabilmente cambiati e si è assistito dapprima alla negazione del titolo di sede di prestigio e poi alla riduzione graduale, ma inesorabile, del sostegno economico;
- tale atteggiamento della Regione rischia di compromettere l'attività del circolo "Sa domo sarda" di Parigi, con tutte le conseguenze dannose che potrebbero derivare in ordine alle prospettive di azione e intervento per la Regione nella capitale francese,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) cosa si intenda fare per instaurare un fruttuoso ed utile dialogo con le associazioni di sardi operanti in tutto il mondo;
2) le ragioni che hanno indotto la Regione sarda al citato mutamento di atteggiamento verso l'importante presenza dei sardi a Parigi;
3) se si intenda riconsiderare la situazione e riprendere un rapporto di costruttiva e piena collaborazione con la associazione culturale "Sa domo sarda" di Parigi. (568)
INTERROGAZIONE PISU - BARRACCIU - SERRA - CORRIAS - PACIFICO - URAS - DAVOLI - LICHERI - LANZI - FADDA - FLORIS Vincenzo - PIRISI - MATTANA - SANNA Franco - MANINCHEDDA - BALIA - CHERCHI Silvio - MARROCU - CALLEDDA - CUGINI - LAI - SANNA Alberto - SALIS - PITTALIS - CUCCA, con richiesta di risposta scritta, sulla decisione della direzione delle Ferrovie della Sardegna di sospendere, a partire dal mese di settembre, l'esercizio sulla linea Isili-Sorgono e di trasferire gli oltre 30 lavoratori ivi impiegati presso altre tratte di trasporto pubblico locale.
I sottoscritti,
premesso che la decisione della direzione delle Ferrovie della Sardegna (FdS) di sospendere, dal mese di settembre, l'esercizio sulla linea Isili-Sorgono e di trasferire gli oltre 30 lavoratori presso altre tratte di trasporto, non fa che acuire ulteriormente la desertificazione economico-sociale delle zone interne e il loro ulteriore spopolamento, colpendo il diritto di quelle popolazioni a garantirsi una concreta possibilità di sviluppo economico e turistico;
precisato che tale decisione deriva dai tagli apportati alle concessioni governative dall'ultima legge finanziaria del precedente Governo;
tenuto conto che tale scelta contrasta con i progetti di valorizzazione delle zone interne, attraverso il percorso del Trenino verde, e con i propositi di allungare la presenza turistica ben oltre i canonici mesi estivi, perseguiti dalla Regione sarda e dagli enti locali e più volte dichiarati dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e dallo stesso Presidente della Regione;
considerato che la decisione unilaterale delle FdS non ha minimamente coinvolto le rappresentanze istituzionali delle comunità interessate ed ha provocato in esse un forte malcontento e allarme sociale;
constatato che, oltre a rappresentare nei fatti una vera e propria "scelta politica" che riduce la popolazione attiva, stravolge i programmi di sviluppo approvati dagli enti locali del territorio e cancella il coinvolgimento di tanti operatori turistici in essi presenti,
chiedono di interrogare l'Assessore regionale dei trasporti, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere:
1) quale sia la posizione della Giunta regionale in merito a questo progetto di ridimensionamento del servizio ferroviario fino ad oggi in attività in una zona già di per sé svantaggiata per l'isolamento geografico e depressa sul piano economico-sociale;
2) quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare, da un lato, gli attuali posti di lavoro, dall'altro, le possibilità di sviluppo economico, sociale e turistico delle zone interne che insistono proprio nella linea ferroviaria Isili-Sorgono;
3) se non ritenga opportuno intervenire sia presso il commissario delle FdS, che nei confronti del Ministro per sospendere tale decisione. (569)
INTERROGAZIONE CASSANO, con richiesta di risposta scritta, sulle procedure del concorso interno all'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D, area amministrativa e area tecnica.
Il sottoscritto,
premesso che, in data 21 ottobre 2004, il direttore generale dell'ERSAT, con propria determinazione, ha bandito le selezioni interne per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D, area amministrativa e area tecnica;
considerato che non è prevista l'idoneità, che permetterebbe a coloro che non saranno vincitori di transitare successivamente nel livello superiore, come peraltro accade per tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
evidenziato che tra le materie d'esame figura "principi di agronomia e zootecnia" mentre i quesiti riguardano materie altamente specialistiche come miglioramento genetico applicato, foraggicoltura, meccanica agraria, coltivazioni erbacee;
ritenuto che le risposte ad alcuni quesiti concernenti la formazione in agricoltura, non trattandosi di una scienza esatta, potrebbero essere determinate esclusivamente da pareri soggettivi della commissione;
sottolineato che, per quanto riguarda la genetica, i quesiti sono stati utilizzati dalla società appaltante per un concorso presso l'Istituto zootecnico per un posto da esperto in genetica animale;
considerato, inoltre, che alcuni dipendenti, i quali di fatto sono esclusi per mancanza di requisiti, potrebbero presentare un ricorso che, se accolto, invaliderebbe tutte le prove,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione su esposta;
2) se non ritengano opportuno intervenire presso i vertici dell'ente regionale perché vengano stralciate le materie incongrue e, in carenza di tempo, in quanto le prove si svolgeranno il 27 e 28 luglio 2006, venga sospesa la procedura per permettere di porre rimedio alle manchevolezze su evidenziate. (570)
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