Seduta n.427 del 24/07/2013
CDXXVII SEDUTA
Mercoledì 24 luglio 2013
Presidenza della Presidente LOMBARDO
La seduta è aperta alle ore 10 e 34.
SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 giugno 2013 (418), che è approvato.
PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Salvatore Amadu, Gianfranco Bardanzellu, Radhouan Ben Amara, Paolo Maninchedda, Francesco Meloni, Valerio Meloni e Antonio Pitea hanno chiesto congedo per la seduta del 24 luglio 2013.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Annunzio di presentazione di proposte di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:
Diana Giampaolo - Tocco:
"Norme per la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di impianti solari termodinamici". (536)
(Pervenuta il 28 luglio 2013 e assegnata alla sesta Commissione.)
Pittalis - Diana Giampaolo - Cuccureddu - Dedoni - Sanna Matteo - Solinas Christian - Diana Mario - Cocco Daniele:
"Norme urgenti in materia di usi civici e in materia di beni paesaggistici". (537)
(Pervenuta il 23 luglio 2013 e assegnata alla quinta Commissione.)
Pittalis - Diana Giampaolo - Steri - Cuccureddu - Dedoni - Sanna Matteo - Solinas Christian - Diana Mario - Cocco Daniele:
"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale". (538)
(Pervenuta il 23 luglio 2013 e assegnata alla terza Commissione.)
Pittalis - Diana Giampaolo - Cuccureddu - Dedoni - Sanna Matteo - Solinas Christian - Diana Mario - Cocco Daniele:
"Interventi urgenti". (539)
(Pervenuta il 23 luglio 2013 e assegnata alla terza Commissione.)
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Paolo Maninchedda, in data 23 luglio 2013, ha dichiarato di aver aderito al Gruppo consiliare Misto.
Comunico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge numero 441 del 5 luglio 1982, che i consiglieri Gianfranco Bardanzellu, Andrea Biancareddu, Pierluigi Caria, Pietro Cocco, Giuseppe Luigi Cucca, Mario Diana, Rosanna Floris, Pietro Fois, Domenico Gallus, Paolo Maninchedda, Sergio Milia, Sergio Obinu, Antonello Peru, Sisinnio Piras, Pietro Pittalis, Nicolò Rassu, Francesco Sabatini, Carlo Sanjust, Paolo Terzo Sanna, Renato Soru e Alessandra Zedda non hanno adempiuto, nonostante la diffida da parte di questa Presidenza, all'obbligo della pubblicità della situazione patrimoniale prevista dalla stessa legge numero 441 del 1982, relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 (anno d'imposta 2009).
Constatata la scarsa presenza in Aula, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10 e 38, viene ripresa alle ore 10 e 53.)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, della proposta di legge numero 538.
Si tratta della proposta di legge sulle disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale, nel particolare le norme relative ai CSL e agli ammortizzatori sociali.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale
5 dicembre 2005, n. 20
1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, da realizzare mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province ai sensi dell''articolo 14 della presente legge.
2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi.
2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di sviluppo locale.
2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione di cui alla presente legge.".
2. Agli oneri relativi alla prima fase di attuazione di quanto disposto dal comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.)
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che intendono parlare che devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.
E' iscritto a parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Presidente, concluderò molto rapidamente.
L'articolo 1 tratta, lo dico per i colleghi che lo stanno leggendo in questo momento, la territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro in funzione dell'espletamento di funzioni sul territorio rinvenibili in quelle già operate dai centri servizi per il lavoro (CSL) e dalle agenzie di sviluppo locali. La prima cosa che vorrei chiederle, Presidente...
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Sanna. Colleghi, non si può andare avanti così! Prendete posto, grazie.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Avendo sentito anche alcuni colleghi, avanzo all'Aula la richiesta di accoglimento di un'integrazione attraverso un emendamento orale al comma 2 quater dove, dopo "d'intesa con i comuni" e prima di "interessati", andrebbe aggiunto "e altri enti territoriali"; quindi diventerebbe "con i comuni e altri enti territoriali interessati". Questa territorializzazione tiene implicitamente conto dell'esito della legge numero 10, articolo 1, che definisce una platea di soggetti interessati; in relazione a questa platea, l'espressione andrebbe integrata divenendo, come ho già detto, "con i comuni e altri enti territoriali interessati", poi ne discuteremo.
Vorrei approfittare di questa occasione per dire ai colleghi che ieri sera ho appreso che la nostra decisione di finanziare quest'anno, con due milioni, il servizio volontario civile regionale ha avuto un esito, diciamo così, nefasto; nel senso che è stato deciso dalla Presidenza di destinare questi soldi al servizio volontario civile nazionale. Noi, che triboliamo tanto ogni giorno perché lo Stato ci riconosca le nostre prerogative, tutto possiamo fare, meno che regalare i soldi allo Stato e al Governo nazionale, che ce ne deve! Non gliene dobbiamo dare! C'era la disponibilità da parte nostra di elaborare, spero che ci sia ancora, un emendamento che possa dare un'accelerata, andando in deroga alle procedure che la Presidenza sta invocando essere ostative alla spendita di quei soldi. Ho sentito i rappresentanti della Commissione regionale sul volontariato (quella che praticamente riunisce tutte le associazioni operanti) che sono molto dispiaciuti di questo esito, per cui vorrei approfittare per vedere se, nel corso di questa tornata, possiamo avviare un dialogo; credo che quei soldi appartengano ai giovani sardi e possano e debbano essere utilizzati, anche se alla fine dell'anno, per i giovani sardi.
Tra l'altro, i tempi di approvazione delle finanziarie sono sempre tardivi, almeno avremo la copertura per il 2014, sarebbe utile vederlo. E' stata avanzata una formale protesta da parte di queste organizzazioni nei confronti della Regione, non può essere il Consiglio che si macchia di questa deviazione di risorse, anche perché il Consiglio le ha volute fortemente ed è giusto che, se è possibile, trovi gli accorgimenti necessari per mantenere questi soldi in Sardegna e darli a beneficio dei giovani.
Dal punto di vista generale, mi invoco allo spirito di collaborazione che ci ha portato anche alla redazione di questi testi di cui stiamo discutendo, perché si possa trovare una soluzione sull'altro problema che riguarda il lavoro; si consentirebbe a circa 400 o 500 giovani della Sardegna di avere qualcosa da fare, qualcosa da imparare e qualche risorsa sulla quale contare. Credo che, in questo contesto, si possa valutare l'opportunità di dare una mano anche a questo settore.
PRESIDENTE. Nessuno opponendosi, si accoglie l'emendamento orale proposto dall'onorevole Gian Valerio Sanna.
Metto in votazione l'articolo 1, con la modifica proposta. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali
1. Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, è autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e l'indennità di mobilità maturate e concesse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo stimati in euro 30.000.000, si fa fronte mediante riduzione delle risorse di cui dalla tabella A (FNOL) allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), UPB S08.01.002, cap. SC08.0024 e conseguente stanziamento nella UPB S06.06.004, cap. (NI), Fondo regionale per l'occupazione.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Disposizioni relative ad interventi a favore degli emigrati
1. Al fine di rafforzare il programma annuale di interventi a favore degli emigrati è apportata, per l'anno 2013, in conto competenza, la seguente variazione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:
in diminuzione
UPB S06.03.028
Investimenti a favore della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile
2013 euro 1.500.000
in aumento
UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2013 euro 1.500.000)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Norma transitoria
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), è garantito il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, assolto anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.)
(E' approvato)
Ha domandato di parlare il consigliere Gian Valerio Sanna. Ne ha facoltà.
SANNA GIAN VALERIO (P.D.). Chiedo, ovviamente se è possibile, dieci minuti di sospensione adesso, prima di chiudere questa legge, per vedere se, su un testo che probabilmente possiamo già valutare, è possibile fare quell'intervento di cui si parlava prima. Però vorrei che ci fosse il conforto dei colleghi, perché siano disponibili ad affrontarlo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.
PITTALIS (P.d.L.). Il collega Sanna ha posto un problema corretto, si tratta di finalizzare quelle risorse perché abbiano la possibilità di essere gestite integralmente, non attraverso il servizio nazionale ma quello sardo. Ne avevamo già parlato perché la questione è stata già istruita anche nel corso di qualche seduta, mi pare, in Commissione bilancio, quindi nessuna difficoltà. Possiamo affrontare il problema nel prossimo provvedimento, nel frattempo mi pare che ci sia già una bozza di ipotesi, quindi possiamo esitare questo e, passando poi al prossimo provvedimento, collegarlo a esso. Per quanto ci riguarda, siamo d'accordo.
PRESIDENTE. Quindi nel prossimo provvedimento? Va bene.
Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL-Sardigna Libera). Vorrei confermare e ribadire quello che ha detto l'onorevole Pittalis, va bene se procediamo in questa maniera.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 538.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Peru e Stocchino hanno votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Arbau - Artizzu - Bruno - Cappai - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Cossa - Cozzolino - Cuccu - Cugusi - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Floris Vincenzo - Fois - Gallus - Greco - Lai - Lombardo - Lotto - Lunesu - Manca - Mariani - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Obinu - Peru - Petrini - Piras - Pisano - Pittalis - Planetta - Porcu - Randazzo - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stocchino - Stochino - Tocco - Tupponi - Zedda - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Campus - Locci.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 58
votanti 56
astenuti 2
maggioranza 29
favorevoli 56
(Il Consiglio approva).
Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11 e 02, viene ripresa alle ore 11 e 27.)
PRESIDENTE. Il successivo punto all'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, della proposta di legge numero 539.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:
Art. 1
Autorizzazioni di spesa
1. Il contributo di funzionamento, per l'anno 2013, a favore dell'Ente foreste è incrementato di euro 5.000.000 (UPB S04.08.007), quello a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) di euro 1.000.000 (UPB S03.01.001).
2. È autorizzata nell'anno 2013 la spesa di euro 19.000.000 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), (UPB S07.06.001).
3. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari è rideterminato, per l'anno 2013, in euro 6.500.000 al netto della quota parte di restituzione, di euro 1.000.000 per lo stesso anno, dell'anticipazione concessa per il ripiano delle esposizioni debitorie, ai sensi dell'articolo 4, comma 50, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), così come modificato dal comma 1, articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), (UPB S05.04.003).
4. L'autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 di cui all'articolo 4, comma 50 della legge regionale n. 6 del 2012, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 2012 è rideterminata in euro 8.000.000 (UPB S05.04.003).
5. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) per l'anno 2013 è ridotta di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007).
6. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2013, per l'anno 2013 è ridotta di euro 5.000.000 (UPB S08.01.007).
7. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 1.500.000 di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della L. 24 giugno 1974, n. 268), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata (UPB S01.05.002).
8. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 25.000.000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni è ridotta per lo stesso anno di euro 2.000.000 (UPB S05.03.010).
9. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 di euro 3.000.000 iscritta in conto dell'UPB S04.03.004 (cap. SC04.0389) è ridotta di euro 2.000.000.
10. I termini previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti), sono prorogati al 31 dicembre 2013 anche per l'eventuale individuazione di idoneo soggetto specialistico per le attività di supporto tecnico-economico-finanziario e legale nelle operazioni di privatizzazione di SAREMAR Spa. A tal fine è autorizzata, nell'anno 2013, l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.06.001).
11. È autorizzata, la spesa di euro 500.000 nell'anno 2013 e 300.000 nell'anno 2014, finalizzata alla concessione di un contributo a favore della Fondazione Teatro Grazia Deledda di Paulilatino al fine di preservare, potenziare e sostenere, in continuità, il progetto culturale realizzato in tutto il centro Sardegna (UPB S05.04.003).
12. A valere sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S05.04.001 è autorizzata, nell'anno 2013, la spesa complessiva di euro 284.000 a favore del Comitato regionale del CONI ad integrazione del proprio programma annuale di attività per l'anno 2012, nella misura di euro 100.000, per la realizzazione di un progetto a favore dei disabili nell'ambito delle discipline sportive e nella misura di euro 184.000 per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 23 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e delle federazioni del CONI di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 17 del 1999.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 2.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:
Art. 2
Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della New Sardinian Railway Srl di Villacidro
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 43, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è autorizzata la partecipazione della SFIRS Spa, in veste di società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Regione autonoma della Sardegna, alla sottoscrizione e alla contestuale concessione in leasing azionario, delle azioni del capitale sociale della New Sardinian Railway Srl di Villacidro, in corso di trasformazione in società per azioni, ai sensi della lettera a) del comma 3.
2. L'intervento finanziario della SFIRS Spa è determinato in un ammontare complessivo non superiore a 4.000.000 di euro e finalizzato all'attuazione dell'intervento di cui alla lettera a) del comma 3. Le spese derivanti dall'attuazione dell'intervento del presente comma trovano coperture sulle risorse stanziate in conto dell'UPB S01.03.010. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Il programma operativo, in ordine alle modalità della costituzione e della capitalizzazione della nuova impresa, è attuato secondo i seguenti criteri:
a) aumento del capitale sociale di New Sardinian Railway Srl dagli attuali euro 10.000 fino a euro 10.000.000, trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, con potenziale sottoscrizione e contestuale concessione in leasing azionario, delle azioni da parte di SFIRS Spa entro una quota massima del 40 per cento del capitale sociale, da liberare in funzione del fabbisogno finanziario connesso all'investimento e proporzionalmente alle sottoscrizioni e liberazioni effettuati dagli altri soci;
b) affitto del ramo d'azienda di Villacidro (VS) e locazione dei relativi immobili strumentali di proprietà di Keller Elettromeccanica Spa in liquidazione in concordato preventivo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi a fronte di canoni annui già definiti, con al termine un'opzione irrevocabile di acquisto che diventa efficace all'omologa del concordato preventivo o a seguito di specifica autorizzazione degli organi della procedura;
c) apporti di capitale definiti con deliberazione della Regione;
d) verifica propedeutica del piano industriale redatto New Sardinian Railway Srl;
e) assorbimento, in successive fasi, della forza lavoro attuale della Keller Elettromeccanica Spa in liquidazione in concordato preventivo dello stabilimento di Villacidro, all'interno della nuova realtà aziendale ed eventuale accrescimento del personale in ragione del concretizzarsi delle prospettive industriali e commerciali previste dal piano industriale;
f) partecipazione della SFIRS Spa al capitale sociale della New Sardinian Railway oggi Srl e da trasformarsi in Spa, subordinata all'esito positivo dell'accertamento del merito di credito in capo al conduttore delle azioni, che assume la veste di soggetto obbligato al pagamento dei canoni di leasing. Le condizioni del contratto di leasing finanziario di azioni sono oggetto di specifiche pattuizioni, coerenti con il "principio dell'investitore privato in un'economia di mercato" (cosiddetto PIEM).
4. Limitatamente alle disposizioni contenute al comma 1, il Presidente della Regione, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, provvede alla loro notifica alla Commissione europea.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 3.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:
Art. 3
Cessione crediti
1. La Regione, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle agenzie regionali, degli enti regionali e locali della Sardegna, nonché della Regione medesima, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto, promuove accordi con il sistema bancario per la definizione di condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose da applicare alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo dei predetti crediti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Gli accordi prevedono i limiti massimi delle condizioni economiche applicabili alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo e di anticipazione, con o senza cessione, dei crediti certificati.
2. Nel rispetto dei limiti massimi individuati negli accordi di cui al comma 1, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi medesimi, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
3. Con riferimento agli enti di cui al comma 1, diversi dall'Amministrazione regionale, e nei limiti degli interventi connessi ai trasferimenti regionali a destinazione vincolata, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al medesimo comma, ivi compresi gli interessi moratori, eventualmente maturati, in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti dei mancati trasferimenti regionali a loro favore.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse regionali, mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), l'ente appaltante è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, per far fronte agli oneri finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati.
5. Con riferimento alle opere pubbliche realizzate dagli enti diversi dall'Amministrazione regionale mediante l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, la Regione si fa carico, in via residuale e per la parte non finanziabile con le economie ed i ribassi d'asta di cui al comma 4, dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al comma 1, ivi compresi gli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disciplinare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione e di ogni altra norma nazionale in materia.
8. Al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno, ciascuna Direzione generale rende indisponibile per altri utilizzi la risorsa dei plafond assegnati, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati in applicazione dei precedenti commi.
9. L'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) è abrogato.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è utilizzata, nell'anno 2013, la spesa di euro 1.000.000 autorizzata dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2013, ed è autorizzata per ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 (UPB S08.01.007).)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:
Art. 4
Proroga di termini
1. I termini per la conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, alla L.R. 11 aprile 1985, n. 5, alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, alla L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), sono prorogati al 30 giugno 2014. Sono prorogate conseguentemente le relative rendicontazioni.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 5.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:
Art. 5
Autorizzazione a favore di AGRIS
1. Nell'ambito e per le finalità dei piani di cui all'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e della deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 20/23, avuto riguardo agli aventi titolo di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), e al fine di assicurare la copertura dei profili professionali della dotazione organica, l'Agenzia AGRIS è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti annuali per il funzionamento. Tale adempimento è assicurato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 6.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:
Art. 6
Conclusione di investimenti finanziati dalla legge regionale n. 28 del 1984
1. Il termine ultimo per la conclusione degli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), ammessi alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2014.)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.
COCCO DANIELE (SEL-Sardigna Libera). Chiedo la votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 6.
(Segue la votazione)
Prendo atto che i consiglieri Diana Mario, Milia, Porcu e Zuncheddu hanno votato a favore e che il consigliere Arbau si è astenuto.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Artizzu - Bruno - Cappai - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cossa - Cozzolino - Cuccu - Cuccureddu - Cugusi - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Floris Vincenzo - Fois - Gallus - Greco - Lai - Lombardo - Lotto - Lunesu - Mariani - Milia - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Obinu - Oppi - Peru - Piras - Pisano - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stocchino - Stochino - Tocco - Tupponi - Zedda - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Arbau - Campus - Locci - Petrini - Randazzo - Sanna Giacomo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 65
votanti 59
astenuti 6
maggioranza 30
favorevoli 59
(Il Consiglio approva).
Passiamo all'esame dell'articolo 7.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:
Art. 7
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono determinati in euro 33.000.000 per l'anno 2013.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge, determinati in euro 6.500.000 per l'anno 2013 ed in euro 2.000.000 per l'anno 2014 si fa fronte con le risorse stanziate in conto dell'UPB S05.04.003 del bilancio della Regione per i medesimi anni.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2013 euro 1.500.000
UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - investimenti
2013 euro 2.000.000
UPB S05.03.007
(D.V.) Interventi nel settore socio-sanitario-assistenziale - parte corrente
2013 euro 5.000.000
UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2013 euro 2.000.000
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2013 euro 5.900.000
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2013 euro 11.100.000
2014 euro 2.300.000
2015 euro 2.000.000
Mediante pari riduzione della voce 1) della tabella A,allegata alla legge finanziaria
UPB S08.01.007
spese generali per mutui, prestiti obbligazionari
2013 euro 5.000.000
UPB S06.02.001
rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione
2013 euro 1.000.000
in aumento
UPB S03.01.001
Contributi per il funzionamento dell' Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)
2013 euro 1.000.000
UPB S04.08.007
Finanziamenti a favore dell'Ente foreste
2013 euro 5.000.000
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2013 euro 500.000
2014 euro 300.000
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2013 euro 27.000.000
UPB S08.01.007
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari
2013 euro ---
2014 euro 2.000.000
2015 euro 2.000.000.)
(E' approvato)
Passiamo all'esame dell'articolo 8.
(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)
(E' approvato)
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 539.
(Segue la votazione)
Prendo atto che il consigliere Rassu ha votato a favore.
Rispondono sì i consiglieri: Agus - Artizzu - Bruno - Cappai - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Contu Felice - Corda - Cossa - Cozzolino - Cuccu - Cuccureddu - Cugusi - De Francisci - Dedoni - Dessì - Diana Giampaolo - Diana Mario - Espa - Floris Rosanna - Floris Vincenzo - Fois - Gallus - Greco - Lai - Lombardo - Lotto - Lunesu - Mariani - Moriconi - Mula - Mulas - Murgioni - Oppi - Peru - Petrini - Piras - Pisano - Pittalis - Planetta - Porcu - Rassu - Rodin - Sabatini - Salis - Sanjust - Sanna Gian Valerio - Sanna Matteo - Sechi - Solinas Antonio - Solinas Christian - Steri - Stocchino - Stochino - Tocco - Tupponi - Zedda - Zuncheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Campus - Locci - Obinu - Randazzo - Sanna Giacomo.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
presenti 63
votanti 58
astenuti 5
maggioranza 30
favorevoli 58
(Il Consiglio approva).
Il Consiglio è riconvocato alle ore 10 di martedì 30 luglio.
La seduta è tolta alle ore 11 e 32.