Seduta n.310 del 02/02/1994
CCCX SEDUTA
(POMERIDIANA)
MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO 1994
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Congedo .................................
Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 36, recante 'Costituzione in Comune autonomi con denominazione Monserrato della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari'" (318). (Discussione e approvazione)
(Votazione nominale) ...............
(Risultato della votazione) .......
Elezione di un componente della I Sezione del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in sostituzione del Prof. Antonello Sanna, dimissionario:
(Votazione segreta) ..................
(Risultato della votazione) .......
Proposta di legge Baroschi - Pusceddu: "Proroga della scadenza dei termini di cui alla legge regionale 14 novembre 1993, n. 41, concernente: 'Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento'" (453). (Discussione, rinvio in Commissione):
BAROSCHI.............................
COGODI ................................
DADEA ..................................
Proposte di legge Barranu - Sanna Emanuele - Cuccu - Urraci - Casu - Cocco - Cogodi - Dadea - Ladu Leonardo - Lorettu - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Norme in materia di usi civici" (19) e Ortu - Puligheddu - Ladu Gabriele - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ranetta - Salis - Serrenti: "Disposizioni in materia di usi civici" (210). (Discussione e approvazione del testo unificato):
STERI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
PILI .........................................
PUBUSA ................................
MELONI, relatore...................
MULEDDA ............................
LAI .........................................
CABRAS, Presidente della Giunta
BAGHINO .............................
(Votazione nominale) ..............
(Risultato della votazione) ......
Proposte di legge Fadda Antonio: "Norma per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in Sardegna" (303) e Serri - Dadea - Cuccu - Pes - Erittu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pubusa - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Zucca: "Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in Sardegna" (341). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".):
SERRA PINTUS, relatore
BAROSCHI......
TAMPONI .......
DADEA ...........
BAGHINO.......
MARTEDDU ...
MANNONI ......
(Votazione nominale)
(Risultato della votazione)
La seduta ha inizio alle ore 17 e 04.
FERRARI, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta del 20 gennaio 1994, che è approvato.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Fausto Fadda ha chiesto due giorni di congedo. Se non ci sono osservazioni, il congedo si intende concesso.
Elezione di un componente della I Sezione del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici in sostituzione del Prof. Antonello Sanna, dimissionario
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'elezione di un componente della prima sezione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, in sostituzione del dottor Antonello Sanna, dimissionario, ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge numero 24 del 22 aprile 1987.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 17, gli eletti devono essere esperti di particolari competenze in materie giuridiche e amministrative, nonché nelle seguenti materie: idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali.
Ricordo altresì che ogni consigliere può esprimere una sua preferenza. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 50
Votanti 49
Astenuti 1
Schede bianche 18
Schede nulle 1
Hanno ottenuto voti: Roberto Silvano, 27; Mario Concas, 3.
Viene proclamato eletto Roberto Silvano.
(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Dadea - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Manca - Mannoni - Manunza - Marteddu - Meloni - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pau - Pili - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai Sandro - Zucca.
Si è astenuto: il Presidente Floris).
Discussione e rinvio in Commissionedella proposta di legge Baroschi - Pusceddu: "Proroga della scadenza dei termini di cui alla legge regionale 14 novembre 1993, n. 41, concernente: 'Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento'" (453)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 453. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Sarebbe opportuno rinviare la discussione di questa proposta di legge perché sono stati presentati degli emendamenti concernenti materie che, pur trattando di personale, si discostano dalle norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento, per i quali sarebbe necessario un approfondimento tra i Gruppi.
PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, dove sono questi emendamenti?
BAROSCHI (P.S.I.). Sono stati presentati dalla Giunta.
PRESIDENTE. Non ci sono nuovi emendamenti. Si tratta di quelli presentati precedentemente.
BAROSCHI (P.S.I.). Io ho presentato un emendamento finanziario e non l'ho ritirato. Almeno quello ci deve essere.
PRESIDENTE. Sono stati presentati cinque emendamenti un paio di giorni fa.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Al di là degli emendamenti formalizzati, ben si sa che questa apparente legge regionale - che non è una legge, sono sette parole e tre virgole, a firma Baroschi, Pusceddu - è riferita o riferibile, come veicolo, a una serie di questioni di carattere organizzativo e anche di carattere sociale che sono presenti in Regione e sono ben presenti anche in quest'Aula. Per questa ragione, perché non ci imbarchiamo in una discussione a vuoto, mi permetto di suggerire due cose: la prima è che si richieda la presenza della Giunta regionale nella parte che la legge investe di responsabilità specifica in materia di personale e di riforma della Regione, a partire dal Presidente della Giunta o comunque dagli Assessori che hanno presentato emendamenti corposi che costituiscono la vera legge perché la legge non sono le 7 parole e le tre virgole, ma è l'emendamento ben più corposo che è stato presentato. Che si abbia quindi l'interlocuzione con la Giunta regionale, per la parte di competenza che la legge prevede - qui si che c'entra la legge numero 1, non in altre circostanze - quindi che si abbia la presenza della Giunta. Questo è il primo suggerimento, anzi è una richiesta che avanzo in modo formale. Questa materia è di competenza dell'Assessore del personale che ha bisogno dell'interlocuzione con il Consiglio. Il secondo suggerimento è questo: siccome questa non è una legge vera ma è una legge veicolo, su cui bisogna caricare merce o passeggeri perché in sé e per sé non vuol dire nulla, rispetto alla proposta avanzata da Baroschi di sospendere l'argomento per andare a chissà quando, suggerisco che si sospenda invece per dieci minuti il lavoro d'Aula e che si abbia la possibilità di confrontarsi per riprendere i lavori da questa legge, perché se passiamo ad altri argomenti, visto anche che gli altri provvedimenti all'ordine del giorno sono molto impegnativi e possono impegnare il Consiglio per domani e per dopodomani, passerebbe anche questa tornata. Se questo argomento deve essere esaminato nei modi che liberamente ognuno deciderà, se il confronto consiliare consentirà di risolverlo, lo si affronti subito, previa una sospensione di dieci minuti o un quarto d'ora per uno scambio di opinione tra i Gruppi, forse tra i Gruppi e la Giunta. L'Assessore della sanità rappresenta benissimo la parte di sua competenza, ma questa materia non può averla seguita, so che non l'ha seguita, l'hanno seguita altri. Chiedo una sospensione quindi perché si possa tornare in Aula con qualche punto di intesa e quindi procedere celermente e speriamo anche utilmente.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Presidente, penso che sia opportuno, informare l'Aula che l'emendamento che era stato presentato dalla Giunta è stato ritirato. La seconda questione è che questo provvedimento si è caricato di tanti e tali significati che vanno ben al di là dell'argomento stesso del provvedimento di legge e, per quanto ci riguarda, proponiamo ai sensi dell'articolo 86, la questione sospensiva, affinché possa essere esaminato compiutamente in tutti i suoi aspetti.
PRESIDENTE. Sta chiedendo un'inversione dell'ordine del giorno. Volevo capire se lei intende intervenire ma per affrontarlo nella stessa tornata?
DADEA (P.D.S.). Ma Presidente, lei mi insegna che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 86, solo quando si è già entrati nel merito del provvedimento, si può rinviare un provvedimento in Commissione purché torni in Aula entro la tornata. Io invece ho chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 86, di sospendere l'esame del provvedimento.
PRESIDENTE. Ho capito, ciò significa che si sospende in questo momento l'esame ma il provvedimento rimane iscritto all'ordine del giorno, quindi la richiesta della sospensiva ha la precedenza su tutte le altre. L'onorevole Cogodi ha chiesto di sospendere i lavori del Consiglio, invece l'onorevole Dadea chiede, a norma dell'articolo 86, di sospendere l'esame del provvedimento. Siccome la richiesta sospensiva…
(Interruzioni)
Io non ho nulla in contrario, onorevole Cogodi, a sospendere, perché se un Capogruppo chiede di sospendere la seduta del Consiglio per dieci minuti non ci sono problemi, ma proprio alla luce del fatto che è stato ritirato l'emendamento presentato dalla Giunta, io credo che un esame politico della situazione vada comunque fatto.
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Io ho chiesto una sospensione di dieci minuti per una interlocuzione rapida tra i Gruppi perché la legge possa essere discussa in Aula. Chi vuole presentare emendamenti avrà il modo e il tempo di cui ha bisogno per presentare emendamenti ma, proprio perché la Giunta ha ritirato quell'emendamento molto articolato, questa legge si riduce a 7 parole e tre virgole e io non comprendo quale sia la ragione per cui una legge di 7 parole e tre virgole debba essere rinviata, posto che è all'ordine del giorno del Consiglio. Io parlo contro la proposta di sospensiva e insisto nella proposta di una breve sospensione dei lavori del Consiglio per consentire le interlocuzioni necessarie per tornare in Aula e affrontare il testo della proposta di legge ed eventuali emendamenti che abbiano possibilità di raccogliere consensi e convergenze del Consiglio. Questa la mia proposta.
PRESIDENTE. Io non ho nulla in contrario a sospendere per dieci minuti i lavori del Consiglio. La proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Dadea verrà esaminata alla ripresa dei lavori. Se non ci sono opposizioni sospendo la seduta per dieci minuti e convoco la conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 42, viene ripresa alle ore 18 e 08.)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di sospendere l'esame della proposta di legge perché si è resa conto che si tratta di una materia delicata che ha necessità di un approfondimento in Commissione, anche per evitare che il provvedimento di legge licenziato dal Consiglio regionale possa poi trovare i soliti ostacoli a livello nazionale. Il provvedimento verrà rinviato in Commissione e iscritto al primo punto dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio della prossima tornata fissata per il 15 febbraio.
Discussione ed approvazione del testo unificato delle Proposte di legge Barranu - Sanna Emanuele - Cuccu - Urraci - Casu - Cocco - Cogodi - Dadea - Ladu Leonardo - Lorettu - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta Gabriele - Scano - Serri - Zucca: "Norme in materia di usi civici" (19) e Ortu - Puligheddu - Ladu Gabriele - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ranetta - Salis - Serrenti: "Disposizioni in materia di usi civici" (210)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 19 e 210. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore Meloni non è presente in Aula, ci rimettiamo alla relazione scritta. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
STERI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del titolo.
URRACI, Segretaria:
Titolo: Norme in materia di usi civici
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:
a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. N) e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;
b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettività delle terre soggette agli usi civici;
c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
d) tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;
e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi civici.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art.2
Titolarità degli usi civici
1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
Indennità per la perdita del diritto d'uso
1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.
2. Capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI, Segretaria:
Art. 4
Competenze
1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitare dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale
Art. 4
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4
Competenze
1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitare dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1(Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata. (1)-----------------------------------------
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
STERI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Volevo esporre i motivi che hanno indotto alla presentazione dell'emendamento. L'attribuzione delle competenze in materia di usi civici in capo all'Assessorato della difesa dell'ambiente sembra rispettare con maggiore coerenza il carattere di beni pubblici da tutelare e valorizzare riconosciute alle terre di uso civico, pur nell'ottica della loro valorizzazione economico-produttiva, con l'inserimento delle stesse nella legislazione relativa alla tutela ambientale e paesaggistica. Pertanto riguardo ai beni in oggetto si pone prioritariamente il problema della loro valorizzazione e tutela, posto che nella maggioranza dei casi si tratta di terre degradate e scarsamente produttive. Il problema ha quindi maggiore attinenza con le competenze esercitate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. Infatti avviene molto spesso che i comuni presentino richiesta di autorizzazione per la concessione all'Azienda foreste demaniali della Regione dei terreni di uso civico nella loro giurisdizione per opere di rimboschimento e miglioramento fondiario; e attualmente l'azienda ha in gestione trentennale rilevanti estensioni di terreni di uso civico in diversi comuni. Inoltre la legge regionale 26/85 ha istituito il corpo forestale di vigilanza ambientale attribuendogli, tra gli altri, compiti di tutela tecnico-economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici, dei parchi, delle riserve oltre che compiti di polizia forestale. Sulla base di questi presupposti si è ritenuto di presentare questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.
PILI (P.S.I.). Presidente, io invito i componenti della Giunta a riflettere e a ritirare questo emendamento altrimenti sono costretto a chiedere il rinvio in Commissione della legge, perché tutta la legge è stata impostata con la competenza dell'Assessorato all'agricoltura, quindi ci sono altri sei o sette articoli dove viene richiamata questa competenza che la Commissione all'unanimità ha deciso di dare all'Assessorato all'agricoltura, perché materialmente, sempre, se n'è occupato questo Assessorato attraverso gli ispettorati nella valutazione. Per quanto riguarda le modifiche che sono state apportate, per cui i terreni gravati da usi civici possono essere valorizzati nell'interesse generale, non c'è dubbio che questi terreni non possono che essere valorizzati sotto l'aspetto della produzione agricola. Ecco perché chiediamo che venga lasciata la formulazione della Commissione e invitiamo la Giunta a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.
PUBUSA (P.D.S.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per sostenere l'emendamento della Giunta. Non appena ho letto questo articolo, istintivamente ho rilevato un'incongruenza, nel senso che l'Assessorato dell'agricoltura per sua natura è portato ad assumere come interesse primario quello attinente all'uso in senso agricolo dei terreni, mentre invece gli usi civici vanno molto al di là dell'agricoltura e anzi il più delle volte contrastano con un uso meramente agricolo, pertanto…
(Interruzioni)
Scusate un attimo, se volte intervenire, siccome tutte le opinioni sono naturalmente degne e meritevoli di attenzioni, intervenite. Io sto cercando di farlo; ciò che voglio dire è che l'Assessorato dell'agricoltura ha come suo interesse pubblico primario da perseguire un interesse agricolo, mentre invece gli usi civici per loro natura soddisfano esigenze che sono diverse da quelle agricole e anzi talora contrastanti. Talora la trasformazione in senso agricolo di questi usi….
ZUCCA (P.D.S.). Contrastanti?
PUBUSA (P.D.S.). Contrastanti. Certo, ci sono tanti usi….
(Interruzioni)
PRESIDENTE. Ma perché suggerite all'onorevole Pubusa quello che deve dire, lo sa dire da solo.
PUBUSA (P.D.S.). Ma io dissento da quanto dicono alcuni colleghi proprio perché vi sono usi civici, ad esempio, che sono di natura molto diversa; c'è il legnatico, in molti luoghi esiste anche l'uso pubblico a che tutti i cittadini possano passeggiare in determinate aree. Cosa c'entra con l'agricoltura? Dare all'Assessorato dell'agricoltura questa competenza significa creare un presupposto perché grossa parte di questi territori vengano, dal loro uso tradizionale, trasformati in direzione della soddisfazione delle esigenze agricole, quindi io ritengo che la Giunta, molto opportunamente, abbia conferito ad un assessorato che ha una diversa e più ampia gamma di interessi, quale è l'Assessorato dell'ambiente, la competenza in questa materia e mi pronuncio in senso favorevole all'emendamento.
PRESIDENTE. Stiamo verificando che cosa comporta questo emendamento nel senso che non so se ci siano tutti gli altri emendamenti a seguire.
Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, io chiesto scusa se, al momento in cui è iniziata la discussione di questa legge, non ero presente ma non pensavo che si sarebbe ripreso con questa proposta di legge. Io ho seguito questa legge e ho predisposto la relazione di maggioranza, relativamente a questo argomento ricordo che in Commissione ci sono state lunghe discussioni. Ricordo anche che stiamo esaminando un testo unificato che nasce da due distinte proposte di legge, una presentata dai consiglieri Barrami, Pubusa e altri e una presentata dai consiglieri del Gruppo sardista. Nella prima, genericamente, si prevedeva l'attribuzione della competenza a un non determinato assessore agli usi civici, nell'altra invece si attribuiva e si attribuisce la competenza in maniera specifica all'Assessore dell'agricoltura. Nel testo unificato si è preferito mantenere questa attribuzione di competenza ritenendo che, per quella che è la materia degli usi civici, intesa, come dice l'articolo 2 appena approvato, come un diritto delle collettività sarde a utilizzare i beni immobili comunali e privati rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, quindi dando un valore anche produttivo, soprattutto per quanto riguarda la destinazione e l'uso di questi terreni e di questi immobili, fosse preferibile mantenere la competenza all'Assessorato dell'agricoltura che è quella che l'ha avuta finora. Devo dire che le motivazioni per uno spostamento possono essere altrettanto valide, però qua non stiamo esaminando i problemi legati alla difesa dell'ambiente, stiamo esaminando i problemi legati all'utilizzazione, anche in senso produttivo, dei beni soggetti ad uso civico, e molti di questi hanno proprio una finalità produttiva e una destinazione prevalentemente agricola. La preparazione e gli elementi di cui dispone già l'Assessorato all'agricoltura e foreste riteniamo possano essere quindi una garanzia perché la competenza venga esercitata da quell'Assessorato. Non è un problema di particolare importanza; quello che importa è finalmente l'approvazione di una normativa che metta ordine nel settore, per cui non ci sarebbero particolari ostacoli, se ne fossimo convinti, allo spostamento delle competenze dall'Assessorato dell'agricoltura a quello dell'ambiente, ma riteniamo che allo stato non sia assolutamente né conveniente né utile creare una controversia su questo campo, per cui anche per le implicanze che comporta il testo dell'emendamento, che non è seguito da emendamenti analoghi per modificare gli articoli successivi, sarebbe opportuno un ripensamento da parte della Giunta, con la possibilità, in seguito, a seconda di come viene attuata la legge, di intervenire con una modifica. Quindi insisto anch'io perché l'emendamento venga ritirato e comunque venga approvato l'articolo così come è.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.
MULEDDA (P.D.S.). Onorevole Presidente, il ruolo dell'Aula nel rapporto con la Giunta e anche tra i colleghi delle commissioni competenti e i colleghi che non partecipano ordinariamente all'istruzione delle leggi, probabilmente va almeno richiamato all'attenzione ogni tanto. Noi abbiamo lavorato, d'intesa con l'Assessore competente degli affari generali, - competente in base alla legge numero 1 - quindi non è che la Giunta non sapesse cosa abbiamo proposto e quali argomentazioni stanno alla base dell'esigenza aclarata in Commissione di attribuire la competenza all'Assessorato regionale dell'agricoltura. Voglio dire però che c'è una questione a monte, a mio parere, perché ogni tanto si perde contezza almeno di come sono formate le leggi, per esempio la numero 1 sulle competenze. E' mia opinione che, quando si fece la numero 1 e fu trasferita la competenza delle foreste dall'agricoltura all'ambiente, si fece una solenne castroneria perché in tutto il mondo esiste una competenza unica, che è agricoltura e foreste. Si fece allora un'operazione - per essere precisi - di equilibrio politico contingente, per cui la numero 1 va riformata, ridistribuendo le competenze, andando a mettere insieme materie omogenee per competenza per i singoli assessorati. Faccio due esempi per intenderci -. Io ero allora consigliere, non so se c'è il collega Baghino che può testimoniare, ma quando si fece la numero 1 - si possono fare nomi e cognomi - la grande coalizione aveva previsto che alla programmazione dovesse andare un certo consigliere regionale, tutto da vivo, non più consigliere regionale, ex parlamentare, e siccome proveniva dagli enti locali si decise che, essendo l'urbanistica negli enti locali, almeno l'assetto del territorio andasse alla programmazione per mantenere un aggancio con l'urbanistica. Si decise che una parte dell'agricoltura andasse all'ambiente e una parte del settore pesca andasse non all'agricoltura ma all'ambiente, distinguendo tra pesca in acqua salata e pesca in acque dolci. La verità è che si fece una legge che doveva essere di riforma legandola alla contingenza politica e alla classificazione per nicchie per quelli che sarebbero dovuti andare in quegli Assessorati.
BAGHINO (P.P.I.). Compresa la gestione delle strade che fu attribuita anziché ai trasporti ai lavori pubblici, per accontentare un politico di Porto Torres.
MULEDDA (P.D.S.). Perfetto. Il collega Baghino ricorda che purtroppo poi le cose non andarono manco come previsto, tant'è che l'agricoltura e la programmazione andarono ad altri. Furono modificate le stazioni d'arrivo dei consiglieri che dovevano diventare Assessori e per un fatto contingente abbiamo trascinato, mi pare, dal 76 ad oggi questa legge che ha delle incongruità pazzesche, tant'è che ogni anno si dice che la numero 1 va riformata. La terra agricola e i boschi in tutto il mondo sono gestiti unitariamente, come in tutto il mondo la sanità non gestisce il servizio veterinario, perché questo è in tutto il mondo gestito con l'agricoltura. Abbiamo una serie di funzioni talmente scollegate e scoordinate tra loro che abbiamo ritenuto fosse conveniente riportare ad una logica di intervento unitario. Io non faccio una battaglia campale su cose di questo genere, invito la Giunta a ritirare questo emendamento e a mantenere in piedi l'elaborato della Commissione che ha lavorato per giorni alla presenza della Giunta. E' una questione di puro e semplice buon senso e talvolta anche di buon gusto.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Virginia Lai. Ne ha facoltà.
LAI (P.P.I.). Dagli interventi che ci sono stati mi sembra di aver compreso meglio anch'io quanto l'argomento trattato da questi articoli sia problematico, perché l'emendamento proposto dalla Giunta senz'altro parrebbe porre in evidenza una maggiore operatività nella fase di accertamento dell'uso civico però mi rendo conto che, guardando le competenze in termini generali, si pone senz'altro in termini abbastanza problematici con gli altri articoli, per cui si dovrebbero rivedere tutti gli altri articoli dove appunto si parla dell'Assessorato all'agricoltura. Io credo che la soluzione migliore sarebbe un brevissimo rinvio in Commissione, se questo fosse possibile, perché per quanto ritenga fondate le motivazioni espresse per la Giunta dall'assessore Steri sul fatto di allocare le competenze all'ambiente - anche per gli strumenti operativi che ha in dotazione, come lo stesso corpo forestale - nella fase di accertamento, giudico questa proposta problematica in rapporto anche a tutti gli altri articoli.
PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della Giunta se intende mantenere l'emendamento.
CABRAS (P.S.I.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, io confesso un certo imbarazzo ad affrontare una discussione su un argomento come questo, non avendo partecipato ai lavori della Commissione, e tenuto conto del fatto che l'Assessore non ha potuto, per cause di forza maggiore, essere qui presente. D'altra parte abbiamo chiesto di discutere comunque la legge vista la sua importanza. Vorrei ricordare che erano stati anche fissati i termini alla Commissione perché la esitasse nel più breve tempo possibile. Io ritengo, a questo punto, che l'importanza della legge superi il problema della competenza della quale stiamo discutendo in questo momento, nel senso che questo può essere in realtà sempre oggetto di discussione, anche in un esame futuro. Starei più alla sostanza della legge e per questo sarei dell'orientamento di ritirare l'emendamento sulle competenze per privilegiare il merito della legge perché mi sembra questa la ragione per la quale ci sono state sollecitazioni da più parti. Si tratta di un argomento che po' essere riesaminato anche in una fase successiva.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 1 è stato ritirato. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
URRACI, Segretaria:
CAPO II
ACCERTAMENTO ED INVENTARIO DEI TERRENI AD USO CIVICO
Art. 5
Accertamento delle terre gravate da uso civico
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esitano i provvedimenti formali di accertamento.
2. I decreti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nel l'Albo pretorio per trenta giorni.
3. Contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione.
4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.
5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.
6. Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo,
lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
URRACI, Segretaria:
Art. 6
Inventario generale delle terre civiche
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.
2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.
3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.
4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
URRACI, Segretaria:
Art. 7
Tenuta dell'inventario
1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.
2. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi io approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretaria:
CAPO III
PIANI VALORIZZAZIONI E RECUPERO TERRE CIVICHE
Art. 8
Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche
1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico, i Comuni, singoli o consorziati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività utenti.
2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi so no soggetti, qualora tale destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine, i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti, società, cittadini singoli o associati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
URRACI, Segretaria:
Art. 9
Adozione e approvazione dei piani
1. I piani di cui al precedente articolo 8 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali.
2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
URRACI, Segretaria:
Art. 10
Pubblicità dei decreti di approvazione di piani
1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico è pubblicate per la durata di trenta giorni, ad opponendum, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunità interessate con idonei mezzi di diffusione.
2. termina Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda.
3. In caso di opposizione, da esperti in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato dopo che il provvedimento di rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
CAPO IV
GESTIONE DEI TERRENI SOGGETTI ADUSO CIVICO
Art. 11
Gestione degli usi civici
1. La gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al Comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12.
URRACI, Segretaria:
Art. 12
Regolamento comunale di gestione dei terreni civici
1. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni della presente legge.
2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
URRACI, Segretaria:
Art. 13
Contenuto del regolamento
1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare:
a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alte eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
d) le sanzioni amministrative (consistenti nel pagamento di somme di denaro, nel sequestro o confisca di animali, di mezzi e di beni indebitamente acquisiti) per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, del regolamento e dei disciplinari di concessione di uso civico e per la lesione degli interessi relativi alla materia della collettività o di singoli utenti;
e) le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente punto d), i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.
2. Nel regolamento possono altresì essere disciplinate le modalità della raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e non siano già disciplinate da altre leggi.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Pili - Meloni - Muledda - Atzeni - Carusillo
Art. 13 La lettera d) dell'articolo 13 è soppressa. (4)
Emendamento aggiuntivo Pili - Meloni - Muledda - Atzeni - Carusillo
Art. 13
Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13 bis
1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000. (5)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.
CABRAS, Presidente della Giunta. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato).
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
URRACI, Segretaria:
Art. 14
Atti di disposizione dei terreni civici
1. Gli immobili soggetti ad uso civico posso no essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.
2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permute) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15,
URRACI, Segretaria:
Art. 15
Riserva di esercizio
1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dal l'Assessore regionale competente in materia di usi civici.
2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso e decade con il venir meno dei pre supposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
URRACI, Segretaria:
Art. 16
Mutamento di destinazione
l Mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato.
2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 17.
URRACI, Segretaria:
Art. 17
Permuta e alienazione di terreni civici
1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.
2. L'autorizzazione alla permuta viene con sentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto del limite stesso. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale
Art. 17
Permuta e alienazione di terreni civici
1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.
2. L'autorizzazione alla permuta viene con sentita previo accertamento della corrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.
3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione.
4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettiva di incremento per urbanizzazione o valorizzazione turistica, e deve essere stabilito previa valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale.
5. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.
6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico. (2)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.
MELONI (P.S.d'Az.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto m votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 18.
URRACI, Segretaria:
Art. 18
Pubblicità dei decreti autorizzativi
1 I decreti dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, sono pubblicati per quindici giorni, ad opponendum, nell'albo pretorio del comune interessato e, successivamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 19.
URRACI, Segretaria:
CAPO V
FORME E MODALITA' DI CONTROLLO
Art. 19
Controlli dei Comuni
1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.
2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad un'azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articola 20.
URRACI, Segretaria:
Art. 20
Controlli dell'Assessorato regionale
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico.
2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi.
3. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 21.
URRACI, Segretaria:
CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 21
Recupero dei terreni civici
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono comunicare ai comunali ad uso civico, il cui accertamento sia già avvenuto con decreto dell'organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuto senza titolo valido.
2. In difetto vi provvede, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato n emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento aggiuntivo della Giunta regionale
Art. 21
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:
Art. 22
Estinzione degli usi civici di situazioni pregresse
I diritti di uso civico che gravano su terreni alienati o permutati dalle amministrazioni comunali anteriormente al 31.12.1993 in assenza della autorizzazione prevista dall'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono estinti a decorrere dalla data di stipulazione dei contratti di alienazione o di permuta. (3)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO (D.C.). Per chiedere alla Giunta se non ritenga sia il caso di ritirare questo emendamento perché la sua finalità non è molto chiara. Se la Giunta vuole chiarire chiarisca.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sociale. Ne ha facoltà.
STERI, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta ritira l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 22.
URRACI, Segretaria:
Art. 22
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutare in lire 50.000.000 per il 1993 e in lire 1.000.000.000 per il 1994 e per gli anni seguenti.
2. Nel bilancio della Regione per il 1993 sono inserite le seguenti variazioni:
In aumento
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Cap. 06342/00 - N.I.
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici ai comunali (art. 1, comma quinto, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 665 e presente legge)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
Cap. 06343/00 N.I.
Spese per l'elaborazione dell'inventario delle terre civiche (art. 6 della presente legge)
1993 lire 25.000.000
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
In diminuzione
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI
Cap. 02142
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative devolute alla Regione in materia di usi ci-vici e di demani comunali (art. 1, comma quinto, D.L. 22 agosto 1972, n. 605)
1993 lire 50.000.000
1994 lire 105.000.000
1995 lire 105.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1993 lire -
1994 lire 895.000.000
1995
lire 895.000.000
mediante la riduzione del punto q) della tabella A allegata alla
legge finanziaria.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale della Giunta regionale
Art. 22
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutare in lire 50.000.000 per il 1994 e in lire 1.000.000.000 il 1995 e per gli anni seguenti.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per il 1994-1995-1996 sono inserite le seguenti variazioni:
In aumento
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Cap. 06342/00 (N.I.)
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative di usi civici e di demani comunali (art. 1, comma quinto, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 665 e presente legge)
1994 lire 25.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
Cap. 06343/00- (N.I.)
Spese per l'elaborazione dell'inventario delle terre civiche (art. 6 della presente legge)
1994 lire 25.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
In diminuzione
STATO RI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI
Cap. 02142
Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative devolute alla Regione in materia di usi civici e di demani comunali (art. 1, comma quinto, D.P.R. 22 agosto 1972, n. 665)
1994 lire 50.000.000
1995 lire 110.000.000
1996 lire 110.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire -
1995 lire 890.000.000
1996 _____ lire 890.000.000
mediante la riduzione del punto 4) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli dei bilanci della Regione per il 1994 ed ai corrispondenti empitoti dei bilanci detto Regione per gli anni successivi. (6)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.
MELONI (P.S.d'Az.), relatore. La Commissione lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge n. 19 e 210. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 76 corrispondente al nome del consigliere Tidu.) Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Tidu.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
(Rispondono sì i consiglieri: Tidu - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai - Lombardo - Lorettu - Manca - Manchino - Mannoni - Marteddu - Meloni - Mereu Sandro - Mulas - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Pes - Pili - Piras - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tamponi - Tarquini.
Si sono astenuti: il Presidente Floris e i consiglieri Urraci - Cogodi - Morittu).
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 61
Votanti 57
Astenuti 4
Maggioranza 29
Favorevoli 57
(Il Consiglio approva).
Discussione ed approvazionedel disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 36, recante 'Costituzione in comune autonomo con denominazione Monserrato della frazione di Monserrato del comune di Cagliari'" (318)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 318. Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Satta Antonio, relatore.
SATTA ANTONIO (P.P.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.
SANNA EMANUELE, Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del titolo.
URRACI, Segretaria:
Titolo
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in comune autonomo con denominazione "Monserrato" della frazione di Monserrato del comune di Cagliari).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione, Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
URRACI, Segretaria:
Articolo unico
1. Nel sesto comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Monserrato" della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari), le parole "articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62" sono sostituite dalle parole "articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62".
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 318. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 60 corrispondente al nome del consigliere Ruggeri.) Prego il consigliare Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ruggeri.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
(Rispondono sì i consiglieri: Ruggeri - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Carusillo - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Demontis - Dettori - Erittu - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Manca - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu Sandro - Morittu - Mulas - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Pes - Pili - Piras - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Pusceddu.
Si sono astenuti: Urraci e Usai Edoardo).
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 62
Votanti 60
Astenuti 2
Maggioranza 31
Favorevoli 60
(Il Consiglio approva).
Discussione ed approvazionedel testo unificato col titolo: "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" delle Proposte di legge Fadda Antonio: "Norma per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in Sardegna" (303) e Serri - Dadea - Cuccu - Pes - Erittu - Casu - Cocco - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pubusa - Ruggeri - Sardu - Satta Gabriele - Scano - Zucca: "Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Sardegna.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 303 "Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radio televisivo della Sardegna.".
Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Pintus, relatore.
SERRA PINTUS (P.P.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.
CABRAS, Presidente della Giunta. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura del titolo.
URRACI, Segretaria:
Titolo
Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
URRACI, Segretaria:
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 2.
URRACI, Segretaria:
Art. 2
Composizione, elezione, durata
1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, d'ora in avanti denominato Comitato, composto da nove membri scelti fra esperti di comunicazione, informazione e produzione radiotelevisiva.
2. I curricula dei candidati devono essere presentati, a cura dei diretti interessati, almeno una settimana prima della data fissata per la votazione, alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette in copia ai singoli consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro 30 giorni dalla elezione.
4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del Comitato successivo.
5. Il Comitato elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei vice presi denti ciascun componente il Comitato vota un solo nominativo, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A maggioranza semplice viene eletto anche un segretario - tesoriere.
6. I componenti il Comitato sono eleggibili per non più di due mandati. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, il Consiglio regionale provvede alla surroga nel rispetto delle minoranze.
7. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La decadenza è comunicata alla Presidenza del Consiglio regionale entro tre giorni dalla presa d'atto da parte del Comitato.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3.
URRACI, Segretaria:
Art. 3
Regolamento interno
1. Per la sua organizzazione interna, il Comitato si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 4.
URRACI, Segretaria:
Art. 4
Incompatibilità
1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con:
a) la carica di consigliere regionale, Presidente del Consiglio provinciale, Presidente di Comunità montana, Sindaco, Assessore di ente locale territoriale;
b) la qualifica di amministratore, dirigente, socio della concessionari dei servizi pubblici radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità;
c) la qualifica di amministratore di tu ti o aziende della Regione;
d) la qualifica di dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità, nonché con lo svolgimento di attività professionale per conto della società o delle imprese medesime.
2. Le incompatibilità di cui alle lett. b) e d) operano altresì rispetto alle società ed imprese direttamente o indirettamente controllate dai soggetti ivi elencati o ad essi collegate.
3. All'atto dell'elezione, i componenti il Comitato sono tenuti a dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali cariche o qualifiche di cui ai commi 1 e 2, nonché la loro avvenuta cessazione.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento soppressivo parziale Tamponi
Art. 4
La lettera d) del primo comma e l'indicazione della stessa lettera d) del secondo comma sono soppressi. (2)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare il suo emendamento.
TAMPONI (P.P.I.). Si dà per illustrato.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus, relatore.
SERRA PINTUS, relatore. Purtroppo non possiamo accogliere questo emendamento perché su questo punto si è discusso ampliamente nella Commissione e la Commissione è stata concorde nel ritenere che ci fosse una incompatibilità per queste persone che operano nel settore radiotelevisivo.
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare 1'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU BENEDETTO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette al Consiglio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). La ringrazio, signor Presidente, perché nella disattenzione, a mio modesto parere, credo che si stia cercando di perpetrare un grave delitto nei confronti di un comitato che dovrebbe sovrintendere al buon funzionamento del servizio di informazione radiotelevisivo. In questo momento il problema non è così semplice. Siamo in presenza di personaggi del mondo dell'informazione che usano questi stessi mezzi per farsi propaganda elettorale in barba a una normativa che lo stesso Parlamento ha appena esitato, approfittando di tutti i mezzi e mezzucci di cui si può valere un esperto di informazione e si vorrebbe, con questo emendamento, sopprimere la lettera d) del primo comma dell'articolo 4. Vado a leggerla per mio migliore approfondimento. "La carica di componente il Comitato è incompatibile con la qualifica di dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità, nonché con lo svolgimento di attività professionale per conto della società o delle imprese medesime".
Io capisco che, sopprimendo questo comma, possono, il che vuole dire che un dipendente di una società privata può vigilare su se stesso. Cari colleghi, io credo che questo emendamento meriti di essere veramente approfondito perché, conoscendo la situazione del servizio radiotelevisivo in Sardegna, sappiamo che non si può, in maniera molto disattenta, favorire un intreccino fra gli interessi privati di chi ha una concessione per un servizio radiotelevisivo e chi invece ha il compito di controllare tutto questo. Se consentiamo questo, io credo che faremo un pessimo servizio quanto meno a quello che rimane della vigilanza pubblica su un servizio che è di concessione pubblica. Mi sono permesso di dire queste cose perché mi è sembrato - e io mi auguro di sbagliare - che nella disattenzione potesse passare questo emendamento. E' ovvio che questo significa che voterò contro, possibilmente con due mani alzate.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (P.P.I.). Io credo che la dietrologia sia la cosa peggiore quando si discutono progetti di legge o emendamenti come questo. Io credo che la ratio dell'emendamento vada analizzata bene, con pacatezza assoluta. Noi stiamo commentando l'articolo 4 ed esattamente la lettera b) dove si parla di condizioni di incompatibilità. La lettera d) dice esattamente che la carica di componente del comitato è incompatibile con la qualifica di dipendente delle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o d'imprese radiotelevisive private, a meno che questo chiaramente non si dimetta. Ove fossero designati dovrebbero dimettersi dal posto di lavoro, e questa io credo che sia una chiara mistificazione, perché non ipotizzabili definire e prevedere un regime di incompatibilità che di fatto si configura come un regime di ineleggibilità. Quindi bene avrebbe fatto la Commissione a dire, a mio parere, che è ineleggibile, non incompatibile, a questo comitato un dipendente di una concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o del servizio privato.
Se noi vogliamo pronunciarci correttamente credo che dovremo dire se riteniamo che questo soggetto sia ineleggibile se sia incompatibile, perché di fatto questo tipo incompatibilità configurerebbe come un regime di precisa ineleggibilità. Credo poi che, avendo il Consiglio regionale la competenza per eleggere nove membri di questo comitato, possa discernere e valutare su quali membri possano essere chiamati a farne parte. Se tra nove membri ci fosse anche qualche membro proveniente dalla concessionaria del servizio pubblico televisivo - per quanto rappresentano nel contesto dell'informazione in Sardegna queste reti pubbliche - o dalle reti private presenti sul territorio, credo che una loro presenza all'interno di questo comitato anziché aggravare la situazione, potrebbe renderla più compatibile con le esigenze complessive, perché all'interno del comitato ci sarebbe una voce che porta l'esperienza autentica dei rappresentanti di questi concessionari del servizio radiotelevisivo.
Se il Consiglio, però, fosse veramente convinto dovrebbe dire che non si tratta di incompatibilità ma di ineleggibilità, perché credo che nessun dipendente possa rinunciare al posto di lavoro per far parte di un comitato di questo tipo.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Onorevole Presidente, penso che la questione che viene sollevata attraverso la presentazione dell'emendamento numero 2, sia una questione di estrema attualità, perché le vicende politiche di questi giorni sono profondamente influenzate da un caso evidente di ingerenza del sistema televisivo privato all'interno del dibattito politico ed elettorale. E soprattutto sono profondamente intrisa di un tentativo di limitare l'obiettività dell'informazione e quindi anche di influenzare gli esiti di una campagna elettorale quanto mai difficile, quanto mai delicata quale quella che stiamo vivendo. Sto parlando naturalmente dell'ingresso in politica del più grosso imprenditore italiano e forse europeo del sistema radiotelevisivo privato. Io pur condividendo alcune delle osservazioni che venivano fatte dal proponente, cioè dall'onorevole Tamponi, lo inviterei a ritirare l'emendamento, perché l'incompatibilità che viene indicata al punto d) è una incompatibilità quanto mai opportuna e giusta; d'altronde questa incompatibilità può essere sanata al momento dell'elezione dal soggetto così come è detto nel comma 3 dell'articolo 4 della legge. Voglio ricordare che dando uno sguardo, anche abbastanza veloce, a tutta la legislazione regionale in materia - mi pare che a questo facesse riferimento anche il relatore della legge - tutta la legislazione regionale in materia, dalla regione Lombardia alla regione Emilia-Romagna, contiene un articolo in cui è prevista l'incompatibilità che noi abbiamo voluto indicare al punto d). Colgo l'occasione per ricordare che noi siamo l'unica Regione italiana che ancora non ha provveduto ad approvare una legislazione in materia quando tutte le altre regioni l'hanno già data da molto tempo. Penso quindi ce sarebbe opportuno, anche per sgomberare il terreno da interpretazioni errate, ritirare l'emendamento, anche alla luce dell'invito che mi pare sia venuto dal relatore di maggioranza, la collega Serra Pintus.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.
BAGHINO (P.P.I.). Signor Presidente, io non voglio andare contro il mio Capogruppo. Certamente è da lodare il suo intento e d'altronde la sua buona fede si evince dalle spiegazioni che ha dato in Aula. Però, caro Presidente, collega Piero, noi classe politica sarda, non l'abbiamo capito, ma i proprietari dei mass media molto volentieri passerebbero i quattrini sottobanco al proprio dipendente che si dimette, pur di andare a controllare un organismo così importante. Quindi io ringrazio anche il collega Baroschi di avere svegliato questo Consiglio distratto, ma non tanto. Io non conosco i proprietari dei mass media in Sardegna ma certamente c'è qualcuno tra loro in condizione di mettere in aspettativa un proprio dipendente, che quindi sulla carta perderebbe il posto di lavoro ma potrebbe entrare a far così parte di questo comitato. La Rai difficilmente potrebbe prestarsi a queste cose perché la Rai è un'azienda molto seria, non fa assolutamente propaganda politica ha giornalisti indipendenti. Onde evitare equivoci in questo periodo, ti invito davvero, proprio perché non ci siano malintesi in quest'Aula, per quello che rappresenti - anche perché, come P.P.I. in Sardegna non godiamo di una stampa amica - a ritirare l'emendamento. Non c'è nessuna strumentalizzazione da parte del nostro Capogruppo e proprio perché non c'è, siccome si può prestare a manovra di inserimento da parate dei mass media, dei propri uomini; cosa che certamente, questo Consiglio, con questa legge non desidera, e tanto meno Piero Tamponi, lo invito a ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Sono diverse le norme del testo della legge proposta al Consiglio, che prestano il fianco a osservazioni e obiezioni di peso. Se a tutto non si obietta sempre dalla stessa parte è perché, l'ho già detto, non pare, neppure a noi del nostro piccolo Gruppo, giusto fare la parte quasi dell'assistente contrario rispetto alla fattura delle leggi regionali. Meglio sarebbe se proposte di leggi che hanno una loro rilevanza, non venissero liquidate così ma il relatore della legge avesse il buon garbo di fare un'illustrazione essenziale al Consiglio e si attivasse un briciolo di confronto dialettico, politico nella discussione. Questo non per perdere tempo ma per rendere il Consiglio consapevole e metterlo nella condizione di sapere che cosa si fa, cioè per rendere anche un servizio al Consiglio. I lavori consiliari sono organizzati in commissioni non perché qualcuno ha inventato un giorno che bisognava fare le commissioni ma perché parte di noi approfondisca certi argomenti e gli altri siano resi edotti meglio e in qualche modo informati. Ci rendiamo un servizio vicendevolmente quando si rende al Consiglio l'informazione anche attraverso le relazioni di maggioranza e minoranza. Se non fosse così, perché abbiamo commissioni istruttorie, cioè di approfondimento, perché abbiamo presidenti di commissione che hanno una funzione che è anche riconosciuta a diversi effetti, morali e materiali, se non per rendere un servizio? E invece la legge sugli usi civici, siccome non è intervenuta questa parte di opposizione, non siamo intervenuti noi, è scivolata così. E anche lì, quanto c'era da dire e forse anche da migliorare, in commissioni consiliari che funzionano ormai, dopo la sciagurata modifica del Regolamento, non più con la maggioranza dei componenti ma funzionano e deliberano con cinque componenti, perché quando questa mega maggioranza doveva distribuire presidenze di commissioni ha di nuovo aumentato il numero delle commissioni per aumentare il numero delle presidenze, e quindi aumentare le prebende. E siccome però i commissari di questa megamaggioranza nelle commissioni non ci vanno, e le commissioni andavano deserte, si è inventata una norma regolamentare che consente di deliberare quando siano presenti cinque componenti. Quando, in un Consiglio di 80 consiglieri, leggi importanti vengono istruite da cinque - saranno i migliori, i crani, i cervelli, cinque sono e cinque rimangono - 75 altri consiglieri regionali devono seguire tutte le leggi, il che è impossibile, io cerco di seguirne qualcuna, me ne darete atto più di una, ma seguirle bene tutte è impossibile per un solo consigliere o per pochi consiglieri. Non è accettabile questo metodo che consente che, a tarda sera, nella stanchezza, passino, in quattro e quattr'otto, leggi importanti dove si annidano molte cose. E così può passare anche questo emendamento. Su questo emendamento io dico solo una cosa: non accettiamo un giudizio come quello rivolto al collega Baroschi, senza argomento alcuno. Io mi sento toccato, come consigliere regionale, perché ho il senso del ruolo e della funzione. Non si può dire a un consigliere regionale che interviene ponendo questioni di merito rilevanti, delicatissime che fa dietrologia. Io mi offendo come si dovrebbe offendere Baroschi, come si dovrebbe offendere ogni consigliere regionale. Quante volte a me che ho sollevato questioni di merito si è detto che facevo demagogia! Dietrologia, dice adesso il Capogruppo della Democrazia cristiana. Ma quale dietrologia? Qui - l'hanno detto diversi colleghi - si vuole abolire una norma di garanzia. Collega Tamponi, non eri nel comitato delle riforme, ma chi ci pagherà mai i danni - che avete fatto con questo riformismo inconcludente, parolaio, con i banchetti di Segni, che non voleva fare riforma della politica ma condurre, in condizioni di maggior favore come sta conducendo, un attacco contro una parte delle espressioni democratiche di questo Paese, di questa società, di questa Regione? Chi ci pagherà i danni di quel falso riformismo? E come si fa oggi a proporre di eliminare una norma di garanzia per cui un comitato radiotelevisivo, un comitato che è di garanzia per gli utenti, che è l'organo di consulenza della Regione, cioè dell'istituzione autonomistica, sia composto da figure professionali non solo capaci ma autonome, indipendenti nel ruolo innanzitutto per essere indipendenti nel giudizio. Perché un dipendente di una società di pubblicità, il dipendente di una emittente radiotelevisiva privata non è libero interamente di esprimere un giudizio sulla qualità e sulla equanimità dell'informazione, soprattutto dell'informazione pubblica! O no? E che c'entra la dietrologia in tutte queste cose qui? Qui c'è il tentativo di introdurre…
(Interruzioni)
Io penso per esempio, adesso, prima non lo pensavo, che ci sia chi l'ha suggerito questo, che ci sia chi l'ha chiesto fuori di quest'Aula, che ci sia chi ha detto: "voglio esserci anche io". Perché qui non è stato portato nessun argomento per giustificare questo emendamento. Quante volte io mi sono trovato a dire di quante proposte vengono portate qua dentro, per conto di chi deve costruire, controllare, per conto di chi deve circuire, per conto di chi deve condizionare la politica e la vita pubblica, spesso ammantate di riformismo? Di quel riformismo inutile e dannoso di cui qualcuno dovrà pur rispondere di fronte all'opinione pubblica democratica, perché non è così che si migliora la qualità della politica e della democrazia. Questo è un emendamento che vuole portare indietro la situazione, che vuole portare a un controllo di parte, che introduce una distorsione, e tutto questo è questione di merito, di sostanza, di qualità, non è un modo di dire. Altri l'hanno detto prima di me, io condivido. Eusebio si è rivolto a Piero, separiamo che Piero risponda a Eusebio, ma qui non è questione di Piero, di Eusebio e di amici cari, qui è necessario un confronto politico serio su queste cose. Tenga Piero l'emendamento, Eusebio e tutti noi la nostra opinione, io spero che il Consiglio bocci sonoramente l'emendamento per riaffermare la sua autonomia di giudizio, al sua libertà e anche, per quanto di questi tempi pure serve, il suo coraggio.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.
SERRA PINTUS (P.P.I.). Io sono già intervenuta come relatore su questo emendamento però tengo a precisare alcune cose. Io ho detto che, come relatore, non posso accogliere questo emendamento perché su questo punto si era aperta un'ampia discussione in Commissione, però debbo dire anche, a onore del vero, che tutti i commissari su questo punto avevamo avuto - anche se è passato tanto tempo lo ricordo benissimo - le stesse perplessità del collega Tamponi perché ci chiedevamo: "Se eliminiamo questa possibilità chi va dentro questo Comitato?". Perché stiamo parlando di un comitato formato di 9 esperti e il problema che si è posto il collega Tamponi esiste. Si era aperta una grande discussione perché è evidente che, se si elimina tutta questa categoria di persone che operano nel settore, o troviamo gente molto anziana che, è chiaro, può dare il suo contributo però magari non è al passo con i tempi, oppure rischiamo di non trovare persone realmente competenti, anche perché, come diceva giustamente il collega Tamponi, chi è che lascia il posto di lavoro per entrare nel comitato? E' difficile. La discussione appunto era incentrata sul rischio di non trovare persone realmente esperte in questo settore se si chiede questa possibilità. La Commissione ha poi ritenuto di dover introdurre questa incompatibilità appunto per le motivazioni che sono state esposte dai colleghi, per evitare interferenze di ogni tipo. Quindi, io voglio dire che capisco oggi le perplessità di Tamponi, che magari ha letto poco fa questo articolo di legge, perché le abbiamo avute tutte. E' normale che un consigliere regionale abbia delle perplessità e proponga qualcosa di diverso che poi l'Aula può non accettare o lo stesso proponente ritirare. Stiamo facendo veramente un dramma di una cosa che all'interno della Commissione abbiamo vissuto tutti, compresa la sottoscritta.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.
TAMPONI (P.P.I.). Credo che l'onorevole Serra abbia ricondotto la discussione sul binario giusto e che tutto questo allarmismo e questi toni servono alle campagne elettorali ma non a risolvere i problemi e ad affrontarli in maniera pacata. Io ho detto che l'incompatibilità in un caso come questo si configura come una ineleggibilità. Mi sembra che il collega Baghino abbia opportunamente detto che ci possono essere dei casi in cui il concessionario di un servizio radiotelevisivo, può mettere in aspettativa un proprio dipendente per permettergli di far parte di una Commissione come questa. Il mio voleva essere quindi un invito alla chiarezza ulteriore. Del resto la collega Serra ha definito quali sono stati i termini del dibattito in Commissione sull'argomento. Credo di non avere promosso nessuno scandalo ma di aver agevolato il Consiglio a dibattere su una materia cosi importante, ma prendo atto dell'invito che è venuto da parte di alcuni colleghi e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento numero 2 è ritirato. Metto in votazione l'articolo 4.
Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.
BAROSCHI (P.S.I.). Vorrei chiedere la votazione per parti di questo articolo ed esattamente dei commi 1 e 2 e separatamente del comma 3. Il comma 3 recita: "all'atto delle elezioni i componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare al Presidente del Consiglio le eventuali cariche o qualifiche di cui ai commi 1 e 2 - quindi comprese anche quelle di cui stiamo parlando - nonché la loro avvenuta cessazione. Per esempio, se io sono dipendente della Videolina S.p.A. - per non rimanere nell'Empireo e mettere i piedi per terra - mi dimetto dalla Videolina S.p.A., quindi posso essere componente del comitato per il servizio radiotelevisivo. Io sono d'accordo con il collega Tamponi quando dice che non si deve parlare di incompatibilità ma di ineleggibilità. Ma se si parla di ineleggibilità si deve dare modo a chi si trova in determinate situazioni - sta però a noi regolamentarle - di potere, come dire, togliersi dalla situazione di ineleggibilità. Per esempio per gli Assessori regionali non abbiamo qui detto farsi devono dimettere due anni prima delle elezioni? Io mi sentire di dire, nel caso fosse stata proposta la ineleggibilità, che coloro che si trovano in questa situazione si devono dimettere cinque anni prima, perché se io mi dimetto dalla Videolina S.p.A. il giorno prima dell'elezione, se mi consentite, la cosa presenta tutti i pericoli che dicevo poc'anzi. Io voterò a favore dei commi 1 e 2 e contro il terzo, visto che ormai non posso più presentare emendamenti. E' meglio che la norma del comma 3 a mio modesto avviso, venga cassata.
BAGHINO (P.P.I.). Nel senso che è in eleggibile?
(Interruzioni)
BAROSCHI (P.S.I.). Qui si parla di incompatibilità.
(Interruzioni)
BAGHINO (P.P.I.). Faccio una domanda l'ipotesi di Barocchi, cioè si approva il primo e il secondo comma boccia il terzo, automaticamente il Consiglio approva una norma che rende queste categoria di persone ineleggibili, per cui non esiste la possibilità di -cui abbiamo parlato tutta la sera. E' questo l'obiettivo che si vuole raggiungere?
(Interruzioni)
Lo vorrei capire perché non si capisce bene.
DADEA (P.D.S.). Se prevedi l'incompatibilità prevedi anche la possibilità di sanarla.
BAGHINO (P.P.I.). No, io dico che non debbo dare la possibilità di sanare l'incompatibilità perché altrimenti si ricade nella situazione che ho indicato prima. Se una persona appartenente a queste categorie, ha i requisiti e il Consiglio regionale, attraverso le Commissioni di cui parla il capo dei barbari, lo nomina, gli si dà la possibilità di sanare l'incompatibilità dimettendosi, ma sottobanco è sempre espressione di quelle forze che vogliono controllare il comitato. Se invece noi diciamo che è incompatibile chi h ricoperto o ricopre determinati incarichi è più facile. Non ci sono equivoci.
(Interruzioni)
Non dobbiamo dargli la possibilità di sanare la incompatibilità o la ineleggibilità. Se a questo mira la proposta di Baroschi sono perfettamente d'accordo, si sospenda, perché credo che questa sia la volontà del Consiglio, e si scriva una norma in questo senso.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marteddu. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (P.P.I.). Presidente, per dire che concordo con la sostanza dell'intervento dell'onorevole Baroschi e con la sua richiesta. Teniamo conto che stiamo approvando una legge che è una legge di attuazione della legge nazionale '223' che risale al 90, cioè una legge che per l'evoluzione di questi temi, sembra ormai risalire alla preistoria e la stessa legge regionale è stata esitata dalla Commissione nell'aprile 93. Noi sappiamo perfettamente che in queste settimane, in questi mesi stanno irrompendo nella vita politica, a lacerare in qualche modo gli equilibri della rappresentatività democratica, delle forze che sono collegate ai poteri dell'informazione. Sono cioè entrati in campo, durante la partita, dei giocatori che sono essi stessi sorgenti di diritto e chiaramente hanno come obiettivo quello di controllare e di dettare regole per l'informazione e per gli stessi servizi radiotelevisivi. Voglio ricordare ai colleghi che il comma 3, che noi vorremmo si votasse separato dai commi 1 e 2 per votare contro, cioè per abolirlo, contiene per esempio un passo in cui recita che le stesse imprese, cioè le imprese private radiotelevisive di informazione, si impegnano a rispettare il codice di comportamento nella campagna elettorale, un codice di comportamento che, così come è scritto all'articolo 5 comma i), deve essere formulato da questo Comitato. Sappiamo bene che questo Comitato non entrerà in funzione prima delle elezioni regionali e io utilizzo questi secondi per richiamare l'attenzione della Presidenza della Giunta regionale su un tema così complesso e così importante. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo non farà in tempo a formulare alcun codice di comportamento; noi siamo ancora in notevole ritardo rispetto al dibattito che si è sviluppato e agli indirizzi che si sono dati a livello nazionale su questa materia, tenendo conto che a dicembre è stata approvata una legge che controlla i servizi dell'informazione per le campagne elettorali, è stato approvato il codice di autoregolamentazione da parte della RAI che è stato approvato un codice di comportamento da parte del garante dell'editoria e che è già in vigore in questi giorni. Noi in Sardegna siamo un po' come la repubblica delle banane da questo punto di vista; noi siamo stati toccati ancora, pur sapendo che anche in Sardegna ci sono dei poteri forti che si stanno introducendo prepotentemente nella battaglia politica, come protagonisti della battaglia politica. Questo provvedimento da questo punto di vista è importante ma non avrà efficacia alcuna prima delle elezioni regionali, sappiamo che non può avere efficacia alcuna. Io credo dunque che il Presidente della Giunta regionale deve impegnarsi ad assumere una qualche iniziativa da questo punto di vista che dia garanzie ai protagonisti della vita democratica in Sardegna, perché su questo versante ci sia davvero, in qualche modo, al di là della legge, una garanzia di democraticità, di trasparenza. In ogni caso concordo con la votazione separata del comma 3, e dichiaro che voterò contro questo comma.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlar l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.
SERRA PINTUS (P.P.I.). Anch'io concordo sulla proposta dell'onorevole Baroschi di votate per parti e di votare contro il comma 3, anche se da una lettura attenta di tutto l'articolo 4 mi rendo conto che se eliminiamo il comma 3 non eliminiamo i pericoli che paventiamo tutti quanti, perché "fatta la legge trovato l'inganno" e qui l'inganno si può escogitare molto velocemente perché basterebbe dimettere l'interessato un po' di tempo prima, trovarsi gli agganci per la nomina e così via. Quindi non è che si elimini il pericolo, però è già qualcosa eliminare il comma 3 perché con questo comma la cosa è molto più facile, molto più sicura e molto più certa.
E' chiaro che occorre fare un'ulteriore riflessione, magari in altra sede, su tutto questo problema che è un problema grossissimo, come hanno detto alcuni colleghi, un problema di grande attualità per i pericoli che comporta.
Anch'io dunque mi associo alla richiesta del collega Baroschi per la votazione per parti. Grazie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 per parti così come richiesto. Metto in votazione i commi 1 e 2 dell'articolo 4. Chi li approva alzi la mano.
(Sono approvati)
Metto in votazione il comma 3 dell'articolo 4 Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.
(Non è approvato)
Si dia lettura dell'articolo 5.
URRACI, Segretaria:
Art. 5
Funzioni
1. Il Comitato è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge n. 223 del 1990.
2. In tale ambito il Comitato:
a) esprime il parere e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223 del 1990;
c) esprime, il parere sui provvedimenti che la Regione stessa può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990;
d) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali e nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990 e per campagne di mobilitazione a fini sociali promosse dalla Regione o da enti strumentali della Regione;
e) formula proposte al Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale e alla Direzione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nonché in merito alla normale programmazione sia radiofonica sia televisiva in ambito regionale;
f) regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali programmate dalla concessionaria pubblica secondo le norme della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizio radiotelevisivi. A tal fine il Comitato predispone apposito regolamento d'accesso, che è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul BURAS;
g) esprime il parere in ordine ai contenuti ed alle modalità di attuazione delle convenzioni e delle intese che la Regione. i suoi organi istituzionali, i suoi enti strumentali ed i concessionari di pubblici servizi regionali stipulano con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati;
h) assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, in relazione alla tutela ed alla promozione dell'identità culturale in Sardegna;
i) formula, in prossimità della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e delle assemblee degli enti locali territoriali, un codice di comportamento per le trasmissioni elettorali dei concessionari radiotelevisivi privati e per le tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale. Tale codice di comportamento è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il Comitato, inoltre:
a) esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990;
b) collabora al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
c) segue le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private;
d) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.
PRESIDENTE Poiché nessuno domanda lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
URRACI, Segretaria:
Art. 6
ART. 6
Pareri
1. Gli organi, gli uffici, gli enti regionali, nonché i concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il parere del Comitato ogni qualvolta debbano deliberare in materia radiotelevisiva ed a motivare l'eventuale non conformità dei relativi provvedimenti al parere medesimo.
2. Tale pareri viene espresso secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
URRACI, Segretaria:
Art. 7
Rapporti con altri organi
l. Il Comitato è tenuto a trasmettere le proprie deliberazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di informazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E'approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
URRACI, Segretaria:
Art. 8
Forme di partecipazione
1. Il Comitato promuove idonee forme di collaborazione con emittenti locali operanti le associazioni degli utenti, con gli organismi sindacali degli operatori dell'informazione, con gli Ordini professionali, con gli organismi culturali e con tutti i soggetti radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri che la presente legge gli demanda.
2. Il Comitato promuove periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa e collabora alla loro organizzazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 9.
URRACI, Segretaria:
Art. 9
Sede e funzionamento
1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva ala la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 10.
URRACI, Segretaria:
Art. 10
Programmazione dell'attività
1. Il Comitato presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed all'Assessorato regionale competente, un programma- quadro delle attività previste per l'anno successivoed un dettagliato conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il conto consuntivo riguarda sia le attività di competenza del Comitato, sia quelle ad esso della presente legge, comprese le attività di studio e ricerca, le consulenze, le rilevazioni e le pubblicazioni degli indici di ascolto.
3. I documenti di cui al comma 1 sono sottoposti, dalla Presidenza del Consiglio regionale, al parere della competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 11.
URRACI, Segretaria:
Art. 11
Relazione annuale
1. Il Comitato, oltre al programma-quadro ed al conto consuntivo di cui all'articolo 10, presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio regionale, di norma entro il mese di gennaio, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte di intervento agli organi regionali.
2. Detta relazione è sottoposta al parere della competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 12
URRACI, Segretaria:
Art. 12
Indennità e rimborsi rimborso spese
1. Ai componenti il Comitato, purché non dipendenti dall'Amministrazione regionale, viene corrisposta, per ogni giornata dai seduta, la medaglia giornaliera di presenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
2. Per il Presidente del Comitato, la misura della medaglia giornaliera di presenza di cui al comma 1 è raddoppiata.
3. Al Presidente ed ai componenti il Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 13.
URRACI, Segretaria:
Art. 13
Norma transitoria
In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marteddu. Ne ha facoltà.
MARTEDDU (D.C.). Presidente, per le stesse motivazioni che apportavo nel mio precedente intervento. Il Comitato regionale ha comefunzione immediata non quella di essere un inutile orpello del Consiglio regionale o dalla Presidenza del Consiglio regionale presso cui si insedierà. Ha come funzione e obiettivo immediato quello di regolamentare gli accessi all'informazione durante campagna elettorale e quanto riguarda, per quanto ci riguarda, per il rinnovo del Consiglio regionale. Se noi diciamo, nella norma transitoria, che il Consiglio regionale entro 60 giorni nomina il Comitato, stiamo dicendo che questo Comitato per l'immediatezza del dibattito politico e degli obiettivi politici e democratici che abbiamo si rende assolutamente inutile. Io non so se è possibile fare questa proposta verbalmente ma proporrei che il Consiglio regionale si desse, visti i tempi e viste le procedure che dobbiamo affrontare, un termine di trenta giorni e non di sessanta per la nomina di questo Comitato. Trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà
DADEA (P.D.S.). Io concordo con la proposta che è stata fatta dal collega Marteddu, sulla necessità di ridurre i tempi per l'elezione del Comitato regionale radiotelevisivo, affinché esso possa operare durante la campagna elettorale, ma siccome non è possibile presentare un emendamento e siccome è difficile che questa modifica possa essere fatta in sede di coordinamento tecnico penso che ci voglia un impegno di carattere politico da parte di questo Consiglio regionale a procedere alla nomina dei componenti del Comitato radiotelevisivo, appena la legge verrà pubblicata sul B.U.R.A.S., anche se naturalmente, valutando i tempi, difficilmente potrà operare nell'ambito della prossima campagna elettorale.
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni, Ne ha facoltà.
MANNONI (P.S.I.). E' quasi pleonastico ma non inutile associarsi alla proposta che i colleghi hanno formulato poc'anzi di una sollecita attuazione di questa legge non appena essa tornerà approvata col visto del Governo. Credo non ci sia da disperarsi anche se Dadea diceva che i tempi sono così e disporre di questo strumento prima della campagna elettorale. Non c'è da disperarsi, dicevo, perché le campagne elettorali si succedono a ritmo serrato e quindi, anche se intempestivi sulla prima, potremo arrivare in tempo per la seconda. Ma nel momento in cui chiudiamo la discussione e andiamo all'approvazione di questa legge, vorrei fare due brevi considerazioni, se il Presidente del Consiglio me lo consente, per dire che questa che noi portiamo oggi è una piccola pietra rispetto alla necessità della costruzione di una struttura molto complessa e grande e che è quella relativa alla tutela dei cittadini e della loro dignità, dell'accesso all'informazione da parte delle diverse realtà culturali e sociali. E credo che il Comitato di vigilanza per il servizio radiotelevisivo possa, se opportunamente strutturato e sollecitato, se interpellato e investito dei problemi rilevanti che questa materia incorpora, dare una mano utile all'autonomia regionale. Noi su questo tema dovremmo soffermarci di più; l'abbiamo fatto in diverse occasioni quasi in maniera surrettizia quando invece si tratta di un problema rilevante per la democrazia e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Insomma, se l'autonomia è e vuol essere di più autogoverno e rappresentanza di interessi generali dei cittadini della Sardegna, l'autonomia va esplicata su tutto l'universo anche forzando i limiti statutari, va esercitata governando il complesso dei problemi che toccano la realtà della cittadinanza in Sardegna. Da questo punto di vista la comunicazione è uno strumento - diciamo un luogo comune - formidabile, ma non è inutile ricordarlo perché, in una realtà come la nostra, come quella della Sardegna, demograficamente diffusa su un territorio grande, il sistema delle comunicazioni televisive e radiofoniche private può essere all'interno dell'Isola un sistema che realizza le relazioni necessarie senza svuotare i centri abitati, i centri tradizionalmente conosciuti in Sardegna, cioè può essere all'interno dell'Isola e della comunità un veicolo di progresso sia attraverso l'informazione, sia per la formazione. Io non dimentico mai i tentativi, incagliatisi nella diffidenza e nel pregiudizio, attraverso i quali si voleva mettere in piedi in Sardegna un sistema di informazione a distanza attraverso la utilizzazione della struttura esistente di informazione e di comunicazione. E' stato accantonato, ripeto, infangatosi nel pregiudizio e nel sospetto, e mai più riemerso nel corso di questo quinquennio. Però mentre percepiamo tutti quanti, ed è acquisizione culturale comune ma moderna, l'importanza del sistema di comunicazione per la formazione e per l'informazione, noi avvertiamo anche la preponderante capacità di condizionamento, di massificazione e di ottundimento delle diversità. Questo è il dibattito aperto nella cultura contemporanea. Io cito due interventi di questi giorni riportati anche dai quotidiani. Voglio richiamare "L'intervista di fine secolo" di Popper che richiamava il problema del peso della televisione sui bambini - usa proprio questa locuzione - il pericolo per i bambini derivante dall'uso distorto del mezzo televisivo. In questo ultimo periodo, negli Stati Uniti, addirittura su questo tema si sta impiantando un dibattito forte; domenica scorsa, mi pare, l'Unità pubblicava un articolo di Smith su questo tema. Io mi chiedo se, in una situazione come quella della Sardegna, in cui l'autonomia si esercita anche attraverso l'approvazione di una legge di tutela della lingua e della cultura, il problema del controllo dei mezzi di diffusione di massa non sia un problema rilevante…
(Interruzioni)
Vedo che il collega Dadea è sensibile all'argomento e condivide mi fa piacere questo.
Questo volevo semplicemente sottolineare, che una serie di acquisizioni anche raggiunte in Consiglio sul tema del rapporto tra politica e informazione, sono rimaste purtroppo lettera morta, tutto ciò che noi abbiamo detto in relazione anche al fatto che la Regione, il potere autonomistico usa dei mezzi di comunicazione di massa televisivi e giornalistici non per fini che dovrebbero essere di diffusione e di informazione sulle leggi, sui regolamenti, sui programmi, ma in maniera sregolata e distorta a fini di propaganda, tutto questo deve essere estraneo a questo dibattito sull'istituzione del comitato di controllo sul sistema radiotelevisivo? Io credo di no.
Io voterò questa legge come la voterà il Consiglio con la riserva e la sensazione di fare una cosa molto parziale, di non aver collaborato a che si facesse tutto il possibile per sciogliere una parte dei nodi del rapporto tra politica ed informazione, tra potere e informazione che in Sardegna sta raggiungendo livelli preoccupanti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 14.
URRACI, Segretaria:
Art. 14
Abrogazione
1. La legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 (Finanziamento dell'attività del Comitato per il servizio radiotelevisivo) ed il regolamento del Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981 sono abrogati.
2. Le giacenze di cassa eventualmente ancora esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e conseguenti a stanziamenti erogati, in base alla legge regionale n. 28 del 1983, all'ex Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo a suo tempo costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, vengono trasferite al Comitato istituito con la presente legge.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 15.
URRACI, Segretaria:
Art.15
Norma finanziaria
1. Le spese per l' attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.
2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta lo stanziamento del cap. 01001 è incrementato di lire 100.000.000.3. Alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto a lire 50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del bilancio della Regione per il 1993 e la conseguente riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 9 della tabella A allegata alla legge finanziaria;
b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento annuale di pari importo, previsto dalla legge regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per il 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
URRACI, Segretaria:
Emendamento sostitutivo totale Onida - Serra Pintus
Art. 15
L'articolo 15 del testo unificato 303-341 è sostituito dal seguente:
"1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutare in lire 100.000.000 annue.
2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta lo stanziamento del cap. 01001 è incrementato di lire 50.000.000 per gli anni 1994-1995-1996.
3. Alla relativa spesa di lire 100.000.000 si fa fronte:
a) quanto a lire 50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del bilancio della Regione per gli anni 1994-1995 e 1996 e la conseguente riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria;
b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento di pari importo esistente nel capitolo 01001, previsto dalla legge regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata.
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per il 1994 e corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. (1)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 16.
URRACI, Segretaria:
Art. 16
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge n. 303 e 341. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 31 corrispondente al nome del consigliere Lombardo.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lombardo.
URRACI, Segretaria, procede all'appello.
(Rispondono sì i consiglieri: Lorelli - Lorettu - Manca - Manchino - Mannoni - Marteddu - Meloni - Mereu Sandro - Mulas - Muledda - Pau - Pes - Pili - Planetta - Pubusa - Ruggeri - Sanna - Satta Antonio - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Atzeni - Atzori - Baghino - Baroschi - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Dettori - Erittu - Satta Antonio - Ferrari - Ladu Leonardo - Lai.
Si sono astenuti i consiglieri: Morittu - Urraci - Cadoni - Cogodi).
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
Presenti 53
Votanti 49
Astenuti 4
Maggioranza 24
Favorevoli 49
(Il Consiglio approva).
I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 20 e 14.
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