Seduta n.324 del 26/04/1994
CCCXXIV SEDUTA
(POMERIDIANA)
MARTEDI' 26 APRILE 1994
Presidenza del Presidente FLORIS
indi
della Vicepresidente SERRI
INDICE
Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)" (480). (Discussione e approvazione):
USAI SANDRO, relatore........
DADEA ..................................
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
CABRAS MARCO, Assessore degli enti loca li, finanze ed urbanistica
DEIANA..................................
COGODI ................................
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
Legge regionale 3 marzo 1994: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40 del 14 settembre 1993, n. 42 del 14 settembre 1993, e n. 51 del 19 ottobre 1993 concernenti rispettivamente l'industria alberghiera, il commercio e l'artigianato" (CCLXXXV), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione)
(Votazione per appello nominale)
(Risultato della votazione) ......
La seduta è aperta alle ore 17 e 10.
CADONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 4 marzo 1994, che è approvato.
Discussione e approvazione delle legge regionale 3 marzo 1994: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40 del 14 settembre 1993, n. 42 del 14 settembre 1993, e n. 51 del 19 ottobre 1993 concernenti rispettivamente l'industria alberghiera, il commercio e l'artigianato" (CCLXXXV), rinviata dal Governo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata numero CCLXXXV.
Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
MARINI MARCO, Assessore del turismo, artigianato e commercio. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo unico.
CADONI, Segretario:
Articolo unico
1. La misura dell'abbattimento degli interessi di chi alla lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, è elevato dal 50 al 60 per cento del tasso di riferimento.
2. L'abbattimento degli interessi di cui al l'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, è concesso nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento per le imprese esercenti il commercio.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora i fondi per l'erogazione dei prestiti a valere sulla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, risultino insufficienti a soddisfare le domande degli aventi diritto, le stesse sono definite ai sensi della presente legge, fermi restando la concedibilità del contributo contestuale da parte del competente comitato, con imputazione diretta al relativo fondo, ed i limiti di ammissibilità della legge, n. 40 del 1976".
4. I termini per la presentazione della do manda di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993, sono prorogati al 30 giugno 1994.
5. Alle relative spese si fa fronte nei limiti e con le risorse esistenti sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1994-1995-1996 relativi alle leggi di cui ai precedenti commi.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare e dovendosi procedere direttamente alla votazione finale, questa si svolgerà più avanti nel corso della seduta. Ricordo che per l'approvazione delle leggi rinviate occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Discussione e approvazione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria)" (480)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 480. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Il disegno di legge numero 480 è di fatto un disegno di legge che si limita a introdurre una operazione tecnica relativa al fatto che, nel redigere la finanziaria del '94, a seguito di calcoli non troppo corretti, erano venuti a mancare gli stanziamenti previsti principalmente per il finanziamento della legge sulla casa. L'operazione di questa legge consiste quindi principalmente nel reperire le risorse finanziarie per far fronte a queste esigenze e poiché non era pensabile ridurre le spese previste nella finanziaria '94, che erano già ridottissime, in diversi capitoli di bilancio e molto essenziali, la Commissione ha ritenuto che si dovesse procedere a far fronte ai nuovi oneri contraendo un mutuo di 150 miliardi nei tre anni. In effetti poi questa previsione andrà corretta in futuro perché si pensa che l'esigenza effettiva sia per il '94, e si prevede che potranno essere nel '95 e nel '96 utilizzati invece avanzi di amministrazione. Questo non è possibile farlo adesso e quindi si prevede la contrazione di un mutuo che speriamo non sia necessario poi di fatto contrarre. Le restanti norme sono norme di carattere tecnico attuative di questa manovra finanziaria che è limitata soltanto alle esigenze dell'Assessorato ai lavori pubblici per quanto riguarda il finanziamento della legge sulla casa.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
BARRANU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire ai consiglieri di prendere visione degli emendamenti.
(La seduta, sospesa alle ore 17 e 16, viene ripresa alle ore 17 e 54.)
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1.
CADONI, Segretario:
Art. 1
Edilizia abitativa e sanitaria
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, gli ulteriori seguenti stanziamenti (cap. 08112):
anno 1994 lire 50.000.000.000
anno 1995 lire 55.000.000.000
anno 1996 lire 90.000.000.000
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08070-03).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 1 bis.
CADONI, Segretario:
Art. 1 bis
Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'importo erroneamente indicato in lire 1.650.000.000.000 è modificato in lire 1.750.000.000.000.
2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1994 così come modificato dal precedente comma 1 della presente legge l'importo di lire 1.750.000.000.000 è sostituito con l'importo di lire 1.900.000.000.000 e la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) Lire 335.000.000.000 per l'anno 1994, lire 45.000.000.000 per l'anno 1995 e lire 70.000.000.000 per l'anno 1996 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
3. La tabella H, prevista dal comma 2 del citato articolo 1, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994, è sostituita con quella allegata alla pre sente legge.
4. L'espressione di cui al comma 3 del succitato articolo 1 "quello di cui alla lettera e) da data anteriore al 1 gennaio 1995" è sostituita con la seguente: "quelli di cui alla lettera e) rispettiva mente, da data anteriore al 1 gennaio 1995, al 1 gennaio 1996 ed al 1 gennaio 1997".
5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed ammortamento dei mutui previsti dal comma 5 dello stesso articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
1994 lire 119.348.000.000
1995 lire 284.572.000.000
1996 lire 304.958.000.000
dal 1997 al 2008 lire 316.263.000.000
2009 lire 213.118.000.000
2010 lire 52.780.000.000
2011 lire 25.174.000.000
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 2 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 3.
CADONI, Segretario:
Art. 3
Concorso interessi mutui miglioramento fondiario
1. Ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 8.000.000 nell'anno 1994 e di lire 14.000.000 nell'anno 1995 (cap. 06065/01).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 3 bis.
CADONI, Segretario:
Art. 3 bis
Liquidatori degli organismi comprensoriali
1. I termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 1 giungo 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31, sono prorogati di ulteriori 180 gironi; i liquidatori, oltre i compiti loro assegnati, possono adottare i provvedimenti relativi all'attuazione delle opere finanziate con la riforma agro-pastorale di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, nonché i provvedimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1 che è stato ritirato.
Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5.
CADONI, Segretario:
Art. 5
Interventi negli stagni
1. Per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 05078/08).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 6.
CADONI, Segretario:
Art. 6
Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268
1. Nel comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dopo le parole "attrezzature universitarie" sono introdotte le seguenti: "nonché di strutture ed attrezzature sociali, culturali e sportive comunali".
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
Art 6 bis
Modifiche alla L.R. n. 28/1985 Spese di primo intervento per calamità naturali
1. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 il termine "sessanta giorni" è sostituito da "novanta giorni".
2. L'ampliamento dei termini di cui al primo comma si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi della su richiamata legge regionale n. 28 del 1985 per le quali, alla data di entrata in vigore dalla presente legge, non sia ancora stato emesso il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo. (3)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sandro Usai.
USAI SANDRO (Gruppo Misto), relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7.
CADONI, Segretario:
Art. 7
Fondo per nuovi oneri legislativi
1. Nella tabella B, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994, è istituita la seguente voce, con gli importi accanto alla stessa indicati: voce n. 11 - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo settore pesca
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
conseguentemente è ridotta, negli stessi anni e per gli stessi importi, la voce n. 6 "Programmi comunitari FEOGA", della medesima tabella B.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 bis.
CADONI, Segretario:
Art. 7 bis
Manutenzione edifici pubblici statali
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1994, ad anticipare la somma di lire 757.000.000 in conto delle assegnazioni dello Stato per la manutenzione degli edifici pubblici statali, ai sensi dell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (cap. 04024/03).
2. Fino a concorrenza della suddetta anticipazione di lire 757.000.000, le assegnazioni dello stato per le finalità di cui al precedente comma devono essere imputate al capitolo 36210 dello stato di previsione dell'entrata, a titolo di recupero.
3. Le eventuali minori assegnazioni dello Stato restano a carico del succitato capitolo 04024/03.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 ter.
CADONI, Segretario:
Art. 7 ter
Interventi nel settore economico
1. Per far fronte ai danni causati alle strutture ed attrezzature di pesca ed alle produzioni dei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura della Sardegna Orientale, in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell'Ogliastra, nei giorni 31 ottobre/1 novembre 1993, è autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05093).
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, l'Assessore della Difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere ai titolari del l'esercizio di pesca nei compendi ittici danneggiati, ai gestori d'impianti d'allevamento di specie ittiche ed ai proprietari d'imbarcazioni da pesca, contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature danneggiate, alla riparazione e sostituzione delle barche da pesca, all'indennizzo dei danni subiti dalla produzione dei compendi e da gli impianti di allevamento.
3. L'ammontare del contributo è erogato, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, in misura pari alla spesa sostenuta o da sostenere o al danno documentato, e/o ammesso, dalle ditte danneggiate.
4. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del l'Assessore delle Difesa dell'ambiente, a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. l e successive modificazioni ed integrazioni.
5. A fronte degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo I - fermo temporaneo delle navi da pesca - della legge regionale 22 luglio 1991, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore complessi va spesa di lire 1.200.000.000, di cui lire 300.000.000 per l'anno 1992 e lire 900.000.000 per l'anno 1993 (cap.05085/02).
6. Il termine di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 1991, n.25, è abrogato; si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.
7. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, così come modificato dall'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i seguenti limiti d'impegno:
- lire 1.400.000.000 dal 1994 al 2008
- lire 700.000.000 dal 1995 al 2009,
le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (cap. 07070).
8. Il tasso a carico del mutuatario indicato nel succitato comma 5.1, deve intendersi sostituito da quello previsto dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40.
9. Le disponibilità di cui al precedente comma 7 vengono assegnate agli enti creditizi convenzionati per la gestione ed amministrazione dei fondi istituiti in applicazione della citata legge regionale n. 40 del 1993, di cui costituiscono specifici sottoconti.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 quater.
CADONI, Segretario:
Art. 7 quater
Interventi sociali e per l'occupazione
1. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore della società a capitale pubblico iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR), quale contributo sulle spese di funzionamento relative al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 2 ter del decreto legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (cap. 10213).
2. E' autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (cap. 01068); il sussidio previsto dalla stessa legge non può essere ripetuto per più di una volta.
3. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, le parole "può proporre" sono sostituite dalla seguente: "propone".
4. Per l'anno 1994, il termine di "60 giorni" di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 1994 è prorogato, rispettiva mente, di 60 giorni e di 30 giorni.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 100.000.000.000 prevista per l'anno 1994, dal 7 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 1994, è rideterminata in lire 98.000.000.000 (cap. 10136).
6. I contributi previsti nel primo comma dell'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, cono rideterminati come segue:
a) lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti alla Unione Europea;
b) lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell'area europea;
e) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei.
7. Ove si verifichi un doppio spostamento dell'elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall'elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1984, n.9.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applicano anche per la partecipazione all'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
9. La maggiore spesa per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo è valutata per l'anno 1994 in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (cap. 02145).
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Ladu Leonardo - Pes - Satta - Zucca - Lai Ada
Art. 7 quater
10. Sul capitolo 09045-01 è previsto per l'anno 1994 uno stanziamento di lire 500 milioni per l'attuazione dei fini previsti dall'articolo 4 della L.R. 29 dicembre 1992, n. 23 e L.R. 7 maggio 1993, n. 22.
Di conseguenza
E' ridotto di pari importo lo stanziamento del capitolo 09042-03. (2)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 quinquies.
CADONI, Segretario:
Art. 7 quinquies
Interventi nel settore della Sanità
1. I rimborsi ed i sussidi disposti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, con gli aggiornamenti previsti dall'articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono erogati, ai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 993, a decorrere dalla data di accertamento delle patologie contemplate dall'articolo 1 della sopra richiamata legge regionale n. 27 del 1983; ai relativi oneri valutati in lire 500.000.000 per l'anno 1994, si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 12001/08 del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. In relazione alla variata cadenza temporale nel trasferimento dei mezzi finanziari in favore delle Unità Sanitarie Locali - derivata dalla disciplina introdotta dal comma 17 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - le stesse sono tenute ad erogare gli acconti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, con periodicità mensile.
3. Per le prestazioni rese, i Centri di Riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono autorizzati a procedere al relativo addebito mediante contabilità mensile, da presentare alla competente Unità Sanitaria Locale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni stesse.
4. Gli acconti di cui al precedente comma 2 devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità, unita mente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.
5. Per gli acconti riferiti alle prestazioni che continuano ad essere contabilizzate con periodicità trimestrale restano valide le modalità di erogazione disciplinate dal richiamato articolo 67 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
6. L'integrazione della Regione per il finanziamento della spesa in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è incrementata per l'anno 1994, di lire 400.000.000 (cap. 12139/02).
7. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12133-02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle Unità sanitarie locali la somma di lire 100.000.000, per l'erogazione di contributi, fino alla misura massima di lire 4.000.000 ad intervento nelle spese funerarie dei donatori d'organo.
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Oppi - Satta Antonio - Giagu - Sechi - Fadda Paolo- Ladu Gabriele - Tidu
All'articolo 7 quinquies è aggiunto il seguente comma 8.
Per le finalità previste dall'articolo 13 della L.R. n. 2 del 1994 è autorizzata per l'anno 1994 l'ulteriore spesa di lire 6.500.000.000 (cap. 08073-01). Nell'articolo 8, sono apportate conseguentemente le seguenti variazioni.
12 - RUBRICA SANITÀ':
In diminuzione
Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionale (artt. 46 e 20, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 art. 2 L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e art. 44 della Legge Finanziaria)
Capitolo 12001/02 1994 lire 6.500.000.000
08 - RUBRICA LAVORI PUBBLICI:
In aumento
Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (art. 29, 5° comma, L.R. 28.04.1992 n. 6, art. 7, comma 6, L.R. 01.10.1993 n. 50 e art. 13 Legge Finanziaria).
Capitolo 08073/01 1994 lire 6.500.000.000 (5)
Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Oppi - Sechi - Seni - Pes - Fadda Antonio
Art. 7 quinquies
E' aggiunto il seguente comma:
L'attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento, ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio-assistenziali, previste dalla Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e comprese nei programmi predisposti dall'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, è delegata agli Enti Locali.
L'Assessorato si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d'opera, accertamenti e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile circa il rispetto delle leggi di finanziamento, nonché sulla corretta esecuzione delle opere.
Il medesimo Assessorato può promuovere, in caso di inadempienza, gli interventi sostitutivi di legge. (6)
Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Oppi - Sechi - Serri - Pes - Fadda Antonio
Art. 7 quinquies
E' aggiunto il seguente comma:
Le deliberazioni della Giunta Regionale, finalizzate alla ripartizione, agli Enti locali, delle somme destinate a sussidi e rimborsi ai talassemici, a norma della legge 25.11.1983, n. 27 e successive modificazioni, ed ai nefropatici a norma della legge regionale 08.05.1985, n. 11 e successive modificazioni, non sono soggette al parere della commissione competente in materia di sanità e assistenza in deroga a quanto stabilito dall'articolo 47 della L.R. 25.01.1988, n. 4. (7)
Emendamento aggiuntivo Ladu Giorgio - Desini - Planetta - Oppi - Giagu
Art. 7 quinquies
Sono aggiunti i seguenti commi:
Ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 3, primo comma 22, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, l'assistenza sanitaria in forma indiretta viene attuata con il rimborso in favore del diretto interessato o di eventuali terzi aventi titolo, delle spese sanitarie sostenute, sulla base della documentazione attestante l'effettuazione delle stesse, ovvero con il pagamento diretto in favore della struttura che ha erogato la relativa prestazione sanitaria.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pregresse domande di fruizione del servizio di assistenza sanitaria in forma indiretta presentate sino all'entrata in vigore della presente norma.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, si provvede altresì alla sanatoria delle domande di cui sopra per i casi in cui venga comprovata l'avvenuta erogazione della relativa prestazione sanitaria. (8)
Emendamento aggiuntivo Ladu Giorgio - Giagu - Baghino
Art. 7 quinquies
Sono aggiunti i seguenti comma:
1 - In relazione alla variata cadenza temporale del trasferimento dei mezzi finanziari in favore delle Unità Sanitarie Locali - derivata dalla disciplina introdotta dal comma 17 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - le stesse sono tenute ad erogare gli acconti previsti dall'articolo 67 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 13 con periodicità mensile.
2 - Per le prestazioni rese, i Centri di Riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono autorizzati a procedere al relativo addebito mediante contabilità mensile, da presentare alla competente Unità sanitaria Locale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni stesse.
3 - Gli acconti di cui al 1° comma devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità, unitamente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.
4 - Per gli acconti riferiti alle prestazioni che continuano ad essere contabilizzate con periodicità trimestrale restano valide le modalità di erogazione disciplinate dal richiamato articolo 67 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 13.
5 - Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, altresì, ai rapporti che le Unità Sanitarie Locali intrattengono con le Istituzioni sanitarie private convenzionate ai sensi dell'articolo 44, lettera a) della Legge 23.12.1978, n.833. (9)
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.
DADEA (P.D.S.). Signor Presidente, per un'attenta valutazione delle implicazioni degli emendamenti numero 8 e 9 e per le loro conseguenze di ordine finanziario, io ritengo che sarebbe quanto mai opportuna la presenza dell'Assessore della sanità.
PRESIDENTE. Onorevole Dadea, poiché l'Assessore della sanità è assente, possiamo sospendere la discussione di questo articolo e degli emendamenti.
Si dia lettura dell'articolo 7 sexies.
CADONI, Segretario:
Art. 7 sexies
Interventi nel settore della Pubblica Istruzione
1. Per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64, 22 gennaio 1990, n. 1 articoli 56 e 60, 8 luglio 1993, n. 30 articolo 5, gli organismi beneficiari dovranno produrre la documentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 29 conseguenti obblighi disposti dal successivo comma 2 del medesimo articolo.
2. Al fine dell'approvazione di dette rendicontazioni, l'Assessorato regionale competente dovrà correlativamente ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del sopra citato articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994 n. 2.
3. Il contributo alla fondazione Costantino Nivola per l'organizzazione di un premio di scultura intitolato all'artista, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1994 in lire 300.000.000 con cadenza triennale (cap. 11089-02).
4. Il contributo alla deputazione di Storia Patria per la Sardegna previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986 n. 63, a decorrere dall'anno 1995 viene determinato con la legge di bilancio (cap. 11069).
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 7 septies.
CADONI, Segretario:
Art. 7 septies
Opere acquedottistiche e fognarie
Nella tabella E, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è inserito il seguente provvedimento:
08 - Lavori pubblici - L.R. 38/82 e successive integrazioni - Opere acquedottistiche e fognarie Cap. 08035/03 -1994: 9.000; 1995: P.M.; 1996:P.M.
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Oppi - Satta Antonio - Fadda Paolo - Sechi - Amadu - Giagu - Tidu
Dopo l'articolo 7 septies è aggiunto il seguente:
Art. 7 octies
Modifiche alla L.R. 27.04.19984, n. 12
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della L.R. 27.04.1984 n. 12 è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione della USL competente, delle ferie nella stessa misura prevista al precedente comma".
2. L'articolo 16 della L.R. 27.04.1984 n. 12 è così sostituito:
"Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale nonché alla chiusura per ferie di cui al precedente articolo 15, sono stabiliti dalla USL, sentita la Commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio". (4)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
BARRANU BENEDETTO, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.
PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7 septies. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.
BARRANU (P.D.S.), Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Chiedo una sospensione di dieci minuti onde consentire l'arrivo dell'Assessore alla sanità in modo che possa valutare meglio la portata di alcuni emendamenti.
PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, sospendo la seduta per dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 18 e 08, viene ripresa alle ore 19 e 03.)
PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE SERRI
PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 7 quinquies. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 5, 6, 7, 8 e 9 di cui è stata data lettura. Gli emendamenti numero 8 e 9 sono stati ritirati. Sono stati presentati altresì gli emendamenti numero 10 e 11. Si dà lettura di questi ultimi.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 7 quinquies
Dopo l'articolo 7 quinquies è aggiunto il seguente:
2. Per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, in luogo dei disciolti Organismi Comprensoriali, individuati quali soggetti attuatori del Programma approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 1989, può avvalersi, qualora ne abbiano la competenza territoriale, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica. Potranno, altresì, svolgere la funzione di soggetto attuatore gli Enti regionali. I soggetti attuatori in sostituzione degli Organismi Comprensoriali verranno indicati, di volta in volta, con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Le competenze dei disciolti Organismi Comprensoriali in ordine al ricevimento delle do mande, all'istruttoria delle stesse ed alla liquidazione delle somme relative alla indennità compensativa, di cui al Reg. CEE 2328/91, possono essere attribuite all'Ente regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
4. Le competenze in ordine al finanziamento degli investimenti collettivi a carattere zootecnico, ai sensi del Reg. CEE 797/85 e successive modificazioni, da attuarsi secondo le direttive tecnico-procedurali approvate con deliberazione n. 23/68 del 19.05.1987, già attribuite agli Organismi Comprensoriali dell'Articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, sono demandate alle Comunità Montane, previa individuazione delle medesime con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine i liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo ai disciolti Organismi Comprensoriali sono autorizzati a versare nel bi lancio delle Comunità Montane di cui sopra gli eventuali residui non ancora impegnati delle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale n. 29/32 del 24.04.1987, a valere sul capitolo 06034 del bilancio della Regione, dopo avere rendicontato le somme già utilizzate. Le Comunità Montane utilizzeranno i fondi secondo le direttive contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 29/32 del 24.04.1987.
5. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, è sostituito dal seguente: "2. Alla realizzazione delle stesse provvede l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale mediante affidamento in concessione ad Enti Pubblici ed ai Consorzi di Bonifica". (10)
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 7 quinquies
Convegni e pubblicazioni
1. La dotazione finanziaria del capitolo 02159/01, istituiti dall'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è incrementata, per l'anno 1994, lire 1.000.000.000. (11)
PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.
MARCO CABRAS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta ritira i commi contrassegnati dai numeri 2 e 5 dell'emendamento numero 10.
PRESIDENTE. Quindi all'emendamento numero 10 la Giunta propone il ritiro dei commi 2 e 5. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.
DEIANA (P.P.I.). Solo per una precisazione. Al comma terzo al penultimo rigo, in luogo di "possono essere attribuite all'ente regionale di sviluppo" dovrebbe scriversi "sono attribuite". Mi sembra che sia una correzione opportuna.
PRESIDENTE. Su quale emendamento?
DEIANA (P.P.I.). Sul numero 10.
MARCO CABRAS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta concorda.
PRESIDENTE. Quindi, anziché "possono essere attribuite" si intende "sono attribuite".
Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
COGODI (Rinascita e Sardismo). Mi limito ad una rapida osservazione sull'emendamento numero 10, che vale però per tutti questi emendamenti, a dire il vero abbastanza estemporanei e anche abbastanza impegnativi che stanno pervenendo. La discussione generale era chiusa, e chi doveva esercitare il diritto di completare o modificare la legge attraverso emendamenti, cioè il Consiglio, ha valutato che il corpus normativo aveva una sua composizione e un suo equilibrio. Adesso, durante una sospensione di dieci minuti, chiesta dalla Giunta, per valutare gli emendamenti che erano già all'attenzione del Consiglio, la Giunta inserisce altri emendamenti dei quali, a dire il vero, alcuni sono anche complessi, e non c'è la possibilità di intenderne esattamente il senso. A me pare che questa pratica non sia del tutto corretta. Si era detto che, nella tornata conclusiva il Consiglio si sarebbe impegnato a fare alcune cose rilevanti di carattere generale, ivi compreso un assestamento della manovra di bilancio centrato su alcune esigenze generali della Regione, e principalmente il ricarico finanziario della legge "32" sull'edilizia abitativa. Poi, come sempre accade, appena passa un treno, anche se ha pochi vagoni, si aggiungono vagoni e si fa di nuovo convoglio. Su questo la Giunta e la maggioranza devono dire qualcosa. Perché la Giunta continua a far pervenire ora emendamenti e non li ha fatti pervenire in Commissione o non li ha dati ai consiglieri quando si è fatta la discussione generale perché potessero essere valutati nel loro insieme? Alcuni di questi emendamenti che sono incomprensibili: il collega Deiana faceva notare che al comma terzo dell'emendamento 10 a proposito delle competenze dei disciolti organismi comprensoriali, è scritto che quelle competenze, che erano in capo ad un organo che è soppresso, e quindi è morto, "possono essere attribuite" ad un altro livello di competenza. "Possono" come dire che possono anche non essere attribuite. Se una competenza apparteneva ad un organismo che cessa di esistere, per forza dovranno, quelle competenze, andare da qualche parte. E se si scrive "possono essere attribuite" chi è che opera la procedura attraverso cui sono attribuite? In legge non è detto. Chi valuta che debbano o non debbano essere attribuiti quei compiti che appartenevano ad un ente che non esiste più. Chi li ha scritti questi emendamenti, chi li ha visti anche tecnicamente? Non è questo il modo di fare le leggi.
Infine si propone d'emblée che i commi 2 e 5 vengano soppressi; il 5, si dice, perché è già contenuto in un'altra legge. Ma se è contenuto in un'altra legge perché viene portata in Aula una norma che già esiste? Chi è che ha il vaglio delle norme che arrivano in Consiglio? Non l'ha fatto la Commissione, che avrebbe dovuto farlo, non l'Aula preventivamente, perché gli emendamenti non sono stati distribuiti. Ora ci si accorge, perché qualcuno lo fa rilevare, che quella norma di cui al comma 5 esiste già. Questo è serio. Il comma 2 invece è così incomprensibile che l'unico Assessore presente che è quello degli enti locali, non l'assessore del bilancio, il quale si è adoperato a comprenderne il senso, onestamente riconosce che non è molto chiaro e ne chiede l'eliminazione. Questa norma stabilisce una nuova procedura per l'attuazione dei progetti speciali ponderati a favorire l'occupazione. Questa materia è stata recentemente normata con l'istituzione dell'ufficio speciale ad hoc presso al Presidenza della Giunta, qui viene rinormata e non si capisce chi sia il presentatore di questo emendamento. Genericamente è la Giunta, però la Giunta non lo sa e in questa materia il dominus è l'Assessore della programmazione. Perché non lo sa l'Assessore della programmazione? E se lo sa perché non prova a spiegare che cosa vuol dire questo comma? Come possono arrivare in Aula, in questa fase, norme di tale complicanza e di tale impegno senza che vi sia un'istruttoria preventiva?
Per queste ragioni, io non posso che limitarmi a rivolgere un invito, contenere il numero di emendamenti a leggi la cui istruttoria in Aula sia già non solo iniziata, ma di cui si sia conclusa la discussione generale. Il potere che ha la Giunta di presentare emendamenti anche dopo la chiusura della discussione generale, è un potere che si deve esercitare con molta prudenza, perché è un potere esclusivo, che non è bilanciabile dal contro potere del Consiglio di presentare altri emendamenti. Quindi questo potere non può essere usato per inondare di emendamenti che introducono modifiche sostanziali quando è chiusa la discussione generale, meno che mai credo che la Giunta questo lo possa fare quando siamo alle ultime ore di lavoro e di esistenza del Consiglio regionale, introducendo elementi non del tutto coerenti e neppure del tutto chiari. Faccio questa osservazione su questo articolo, potrei farla anche su altri articoli e su altri emendamenti, è un'osservazione di carattere generale, è un invito alla prudenza e al buon senso perché questo comportamento non mi pare corretto. Uso questa espressione, si potrebbe usare anche qualcosa di più marcato. Grazie.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7 quinquies. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 10 modificato. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura dell'articolo 8.
CADONI, Segretario:
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Nei sotto elencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995-1996, sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 34001-
Entrate eventuali e varie
1994 lire 8.000.000
1995 lire 14.000.000
1996 lire -
Cap. 36116/03 - (Denominazione variata)
Recuperi dei fondi di rotazione di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n.6.
Cap. 36120 - (Denominazione variata)
Recuperi di somme dei fondi di rotazione costituiti presso Istituti di credito per la concessione di provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola, delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane e per l'ammodernamento e potenziamento delle strutture ricettive (art. 7, commi 3, 4 e 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)
Cap. 36210 - (Nuova Istituzione) - 3.6.2
Recuperi dallo Stato delle quote anticipate dalla Regione per il finanziamento degli oneri relativi alla manutenzione di edifici pubblici statali (art. 7 bis della presente legge)
Cap. 51006 -
Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 1 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 20, L.R. 6 novembre 1992 e art. 1 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50).
1994 lire 35.000.000.000
1995 lire 45.000.000.000
1996 lire 70.000.000.000
SPESA
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire 530.000.000
1995 lire 3.000.000.000
1996 lire -
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L 11 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)
1994 lire 36.650.000.000
1995 lire 29.400.000.000
1996 lire 41.485.000.000
mediante riduzione delle riserve delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria
voce l 1996 lire 7.000.000.000
voce 2 1994 lire 3.000.000.000
voce 3 1994 lire 7.000.000.000
1995 lire 9.500.000.000
1996 lire 16.500.000.000
voce 6 1994 lire 23.150.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
voce 7 1994 lire 3.500.000.000
1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
voce 10 1995 lire 4.400.000.000
1996 lire 11.485.000.000
Cap. 03121 -
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferi-che e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 57 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
1994 lire 757.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 03122 -
Quote capitale rate ammortamento mutuo fondo solidarietà in agricoltura
1994 lire 750.000.000
1995 lire -
1996 lire -
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05082 -
Spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L.R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11).
1994 lire 500.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 05094 -
Spese per l'istituzione di zone di studio e sperimentazione nell'ambiente marino costiero (art. 8, L.R. 22 luglio 1991, n. 25)
1994 lire 150.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 05104 -
Spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico e dei Comitati comprensoriali e comunali faunistici (L.R. 28 aprile 1978, n. 32 e art. 16 della legge di bilancio)
1994 lire 50.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 05115 -
Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 33 della legge finanziaria)
1994 lire 500.000.000
1995 lire -
1996 lire -
10 - LAVORO
Cap. 10136
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 87, L. 24 febbraio 1987, n. 6, L.R. 4 agosto 1987, n. 34, art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, artt. 4, 2° e 4° comma, e 6 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 4, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 57, 2° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 27, 6° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 36 della legge finanziaria e art. 7 quater della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11089/02-
Contributo annuale al Comune di Orani per l'organizzazione del premio Costantino Nivola (LR. 31 luglio 1990, n. 33)
1994 lire -
1995 lire 100.000.000
1996 lire 100.000.000
In aumento
01 - PRESIDENZA
Cap. 01068 -
Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale (L.R. 26 aprile 1993, n. 20 e art 7 quater della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02145 -
Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dei referendum popolari e per il rinnovo di consigli comunali e provinciali (L.R. 12 novembre 1984, n. 9, art. 91, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 5, L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, art. 46, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 7 quater della presente legge) (spesa obbligatoria)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
3 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017-
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
Voce 11- (N.I.)
Quadro comunitario di sostegno - programma operativo settore pesca
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
Cap. 03145-00 -
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e art. 1 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
1994 lire 330.000.000
1995 lire 420.000.000
1996 lire 665.000.000
Cap. 03146-00
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n.13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e art. 1 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
1994 lire -
1995 lire 5.250.000.000
1996 lire 11.890.000.000
Cap. 03147-00 -
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e art. 1 della legge finanziaria)
1994 lire -
1995 lire 730.000.000
1996 lire 1.930.000.000
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04024/03 -
Saldo d'impegni di esercizi trascorsi relativi a spese per la sistemazione, l'adattamento e la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas (art. 7 bis della presente legge)
1994 lire 757.000.000
1995 lire -
1996 lire -
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05078/08 -
Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n, 64, art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 51, comma 7, e 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 43, comma 1 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 4, commi 1 e 3, e 16, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 5, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, artt. 4, commi 1 e 2, e 63 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 5 della presente legge)
1994 lire 2.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 05085-02 -
Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi all'applicazione del capo I della legge regionale 22 luglio 1991 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 ter della presente legge)
1994 lire 1.200.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 05093 -
(Nuova Istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.14 (02.07)
Contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture ed attrezzature danneggiate dalle avversità atmosfe-riche che hanno colpito le regione del Sarrabus e dell'Ogliastra, nel periodo 31 ottobre - 1 novembre 1993 (art. 7 ter della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06065/01 - (Nuova Istituzione) - 2.1.2.4.3.4.10.10 (02.01)
Concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento e l'ammortamento dei mutui di miglioramento fondiario (art. 9, legge 2 giugno 1961, n. 454 e art. 3 della presente legge)
1994 lire 8.000.000
1995 lire 14.000.000
1996 lire -
07 - TURISMO
Cap. 07070 -
Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art. 9,1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 7 ter della presente legge)
1994 lire 1.400.000.000
1995 lire 2.100.000.000
1996 lire 2.100.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08070-03
Spese per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria (art. 6, 2° comma L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 1 della presente legge)
1994 lire 3.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
Cap. 08112-
Fondo regionale per l'edilizia abitativa (L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 24, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 27, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 117, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, comma 2, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, comma 4, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 39, commi 1 e 11, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 10, L.R. 8 luglio 1993, n. 29, art. 6, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, e art. 1 della presente legge)
1994 lire 50.000.000.000
1995 lire 55.000.000.000
1996 lire 90.000.000.000
10 - LAVORO
Cap. 10213 - (Nuova Istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.02 (08.02)
Contributo alla Società Iniziative Sardegna (INSAR) per le spese di funzionamento relative all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costitutori della Termocentrale ENEL di Fiumesanto (art. 7 quater della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11089-02 - (Denominazione variata)
Contributo alla fondazione Costantino Nivola per l'organizzazione del premio triennale Costantino Nivola (L.R. 31 luglio 1990, n. 35 e 3° comma art. 7 sexies della presente legge)
1994 lire 200.000.000
1995 lire -
1996 lire -
12 - SANITA'
Cap. 12139-02 -
Somma da ripartire tra le Unità Sanitarie Locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 65, L.R. 30 aprile 1992, n. 13, art. 62, 1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 15, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 19, comma 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 40 della legge finanziaria e art. 7 quinquies della presente legge)
1994 lire 400.000.000
1995 lire -
1996 lire -
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.
CADONI, Segretario:
Emendamento aggiuntivo Giunta regionale
Art. 8
Copertura finanziaria
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 27, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28 L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 57 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996 lire-
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02159/01-
Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69 della legge finanziaria e art. 6 bis della presente legge)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire -
1996 lire -. (12)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato)
Si dia lettura della Tabella H.
(Segue lettura)
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvato)
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge n. 480.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del conigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 64, corrispondente al nome del consigliere Antonio Satta.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Antonio Satta.
CADONI, Segretario, procede all'appello.
Rispondono sì i consiglieri: Satta Antonio - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Lai Pietro - Tidu - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Arca - Bachino - Cabras - Carusillo - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onida - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Pili - Piras - Pubusa - Pusceddu - Ruggeri - Sardu.
Rispondono no i consiglieri: Satta Gabriele - Serrenti - Urraci - Usai Edoardo - Cadoni - Casu - Cogodi - Demontis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Frau - Puligheddu - Salis.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 480:
presenti 66
votanti 66
maggioranza 34
favorevoli 50
contrari 16
(Il Consiglio approva).
Votazione per appello nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge regionale rinviata numero CCLXXXV.
Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (E' estratto il numero 59, corrispondente al nome del consigliere Pusceddu.)
Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Pusceddu.
Rispondono sì di consiglieri: Pusceddu - Ruggeri - Sardu - Satta Antonio - Satta Gabriele - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Puggioni - Usai Edoardo - Usai Sandro - Zucca - Amadu - Atzeni - Baghino - Baroschi - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Cocco - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Desini - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Ferrari - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lai Virginia - Lombardo - Lorelli - Lorettu - Lai Ada - Manchinu - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Onnis - Oppi - Pau - Pes - Piras - Frau - Pubusa.
Rispondono no i consiglieri: Serrenti - Urraci - Demontis - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta -Puligheddu.
Si sono astenuti i consiglieri: Salis - Cogodi.
Risultato della votazione:
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione della legge rinviata numero CCLXXXV:
presenti 63
votanti 61
astenuti 2
maggioranza 41
favorevoli 53
contrari 8
(Il Consiglio approva).
I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.
La seduta è tolta alle ore 19 e 36.
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