Seduta n.338 del 27/03/2003 

CCCXXXVIII SEDUTA

Giovedì 27 Marzo 2003

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vicepresidente Salvatore SANNA

La seduta è aperta alle ore 10 e 03.

DEMURU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 21 marzo 2003, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Pasquale Onida ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 27 marzo 2003. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10. (430)

(Pervenuto il 21 marzo 2003 ed assegnato alla prima Commissione.)

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003. (431)

(Pervenuto il 24 marzo 2003 ed assegnato alla terza Commissione.)

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Non vorrei fare il solito intervento rituale, anzi vorrei che fosse il meno rituale possibile, ma voglio chiedere al Presidente del Consiglio cosa intende fare per tutelare i diritti dei consiglieri regionali in ordine alle informazioni più volte chieste, ormai da mesi, sulla trasparenza dell'amministrazione per quanto riguarda spese pubblicitarie, progettazioni e consulenze. Non credo, e non deve accadere, che la Giunta ritenga che con il passare dei giorni queste cose siano dimenticate.

Il Presidente del Consiglio ha chiesto alla Giunta queste informazioni ormai da una quindicina di giorni, che io sappia neanche il Presidente del Consiglio ha ottenuto risposta, non mi rivolgo più alla Giunta, mi rivolgo alla Presidenza del Consiglio per sapere se intende fare qualcosa per tutelare i diritti dei singoli consiglieri e il prestigio dell'Assemblea o se tutto finisce anche qua a "tarallucci e vino". Per quanto mi riguarda e per quanto forse riguarda anche i colleghi, questa ipotesi noi la scartiamo.

Vorrei che il clima di distensione che stiamo cercando di evocare non portasse la Giunta a credere che su alcune cose si possa soprassedere. E' essenziale che il Consiglio abbia queste informazioni non dopo l'approvazione della finanziaria, ma prima, perché queste informazioni ci servono per decidere come votare sulle diverse poste di bilancio. Lo richiedo con forza, lo richiedo in nome dei miei diritti, lo richiedo in nome del prestigio di quest'Aula e vorrei sapere - possibilmente il più presto possibile - se la Presidenza intende fare qualcosa a tutela di questi diritti. La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Selis. E` del tutto evidente che questa Presidenza cercherà di attivarsi perché i dati da lei richiesti possano essere forniti nel più breve tempo possibile. Questo è l'impegno che assumo anche io stamattina.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). Presidente, poiché ci sono ancora pochi consiglieri in Aula, vorrei chiedere un'ora di sospensione per consentire ai colleghi di arrivare.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. I lavori riprenderanno alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 07, viene ripresa alle ore 11 e 08.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Selis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Chiedo scusa ai colleghi se disturbo le conversazioni...

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ripreso la seduta.

SELIS (La Margherita-D.L.). Presidente, noi abbiamo apprezzato poco fa la sensibilità dell'onorevole Corona che, prendendo atto del fatto che l'Aula era semideserta, giustamente - e noi ci siamo associati - ha detto: "Così non si può andare avanti".

Mi pare che la situazione non sia migliorata. Probabilmente ci sono esponenti dei due schieramenti che stanno facendo, credo, un lavoro positivo, io non ho informazioni in questo momento, ma l'Aula è ancora semideserta, quindi non si può andare avanti. Di che cosa stiamo parlando? Se dobbiamo lavorare in questa sede ci devono essere i consiglieri, non è ci possono essere due riunioni: questa in cui si chiacchiera e l'altra in cui si tratta. Se la sede della politica è l'altra, fermiamoci un momento, se è questa andiamo avanti. Non so se questo discorso è chiaro. Sennò noi abbiamo la sensazione, tutti quanti - non c'è in questo momento differenza tra maggioranza e opposizione - di essere gli utili idioti che servono alla copertura della riunione reale che è dall'altra parte, ma se c'è un'altra riunione che può portare a risultati positivi, fermiamoci e aspettiamo che termini. Se questa riunione non c'è, allora i colleghi vengano in Aula.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Selis. Non risulta a questa Presidenza che ci sia nessun tipo di riunione in corso.

Io non posso sospendere i lavori semplicemente perché vi è qualche assenza nei banchi. La mia intenzione è di proseguire con i lavori. Solo se vi sono ufficialmente delle richieste di sospensione con le relative motivazioni, io posso accogliere la proposta. Siccome non vi è stata nessuna richiesta di sospensione, io credo che occorra riprendere rapidamente i lavori dando la parola al Segretario perché legga l'articolo 13 del disegno di legge numero 383 che è all'ordine del giorno della seduta odierna.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2003)" (383/A)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

LICANDRO, Segretario:

CAPO IV

Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione
e attività culturali e sociosanitarie

Art. 13

Interventi nella formazione professionale
e nel lavoro

1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2003, in euro 71.012.000 di cui euro 13.007.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049).

2. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono fissati nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

3. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 (UPB S01.046 - Cap. 01116).

4. La Regione è autorizzata a finanziare lavori di valorizzazione ambientale del Parco geominerario della Sardegna da effettuarsi tramite cantieri comunali. I finanziamenti possono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impegnati nei lavori relativi alla bonifica dei siti inquinati di carattere nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2003 (UPB S10.030 - Cap. 10108).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo di giovani qualificati.

6. I piani prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un'indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro.

7. I piani sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell'Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell'assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei giovani ai medesimi progetti.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

10. Le somme disimpegnate nel conto dei residui del capitolo 10065 (UPB S10.022) sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per le quali furono stanziate.

11. Al fine di consentire l'emanazione di un bando per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, le disponibilità relative allo stanziamento disposto dalla stessa legge per l'anno 2005 possono essere anticipate all'anno 2003; in tal caso il suddetto stanziamento è ridotto dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione.

PRESIDENTE. All'articolo 13 sono stati presentati numerosi emendamenti. Prima che il segretario ne dia lettura voglio precisare che a questo articolo che tratta la materia del lavoro è stato presentato anche un emendamento, il numero 12, che riguarda sostanzialmente il settore cultura, spettacolo e sport per cui durante l'esame di questo articolo discuteremo due materie distinte. Io propongo di iniziare con l'illustrazione e con l'acquisizione dei pareri relativi al primo blocco di emendamenti che riguardano la materia del lavoro, sino all'emendamento numero 547. Poi procederemo con l'illustrazione e l'acquisizione dei pareri relativi all'emendamento numero 12 e relativi emendamenti.

Si dia lettura degli emendamenti.

LICANDRO, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

L'articolo 13 è soppresso. (474)

Emendamento soppressivo totale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

L'articolo 13 è soppresso. (475)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (476)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 3 dell'articolo 13 è soppresso. (477)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico

Il comma 4 è soppresso. (62)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 4 dell'articolo 13 è soppresso. (478)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico - Pusceddu - Orrù - Lai

Il comma 4 è soppresso. (491)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico - Pusceddu - Orrù - Lai

Il comma 4 dell'art. 13 è soppresso. (530)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Biancu - Dore - Giagu - Secci - Granella

L'emendamento numero 10 è soppresso. (698)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 13

Interventi nella formazione professionale e nel lavoro

Nel comma 1 l'importo di euro 71.012.000 è sostituito con quello di euro 44.012.000. (10)

Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Pinna - Sanna Giacomo

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 4,5,6,7 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, concernente i progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di 10.000.000,00 euro (UPB S01.046 - cap. 01116).

Sono prioritariamente finanziati gli interventi di stabilizzazione relativi alle Azioni 1 - Terre Pubbliche - e 2 - Bosco - per le quali non si applicano i parametri percentuali di cui al comma 9 del citato art. 18". (367)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 13

Interventi nella formazione professionale e nel lavoro

Nel comma 5 l'espressione ?un primo inserimento lavorativo di giovani qualificati?, è sostituita dalla seguente ?un primo inserimento lavorativo o ad interrompere lo stato di disoccupazione di giovani qualificati?. (11)

Emendamento sostitutivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi

Art. 13

Al comma 9 le parole ?Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi?, sono sostituite dalle seguenti:

? Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2003 ed in euro 3.500.000 per gli anni successivi?. (451)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci - Selis - Dore - Biancu - Granella - Giagu

Art. 13

Il comma 9 dell'art. 13 è così modificato:

?9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 3.500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291)?. (604)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Il comma 9 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

?Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8, sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

A tal fine sono incrementate di ulteriori 500.000 euro le dotazioni di cui alla UPB S10.075 - Cap. 10291 e ridotte di pari misura quelle a valere sulla UPB S03.007 Tab. A lett. a).? (688)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Lo stanziamento annuale per il 2003 per i contributi ai consorzi di cooperative sociali per le attività di consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali è valutato in euro 1.549.000.?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09011 - Cap. 09024

Anno 2003 euro 200.000

In aumento

UPB S10024 - Cap. 10059

Anno 2003 euro 200.000 (182)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Il fondo per la concessione di garanzia sussidiaria sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative (art. 2 L.R. 37/98) è determinato per l'anno 2003 in euro 258.000.? (UPB S10025 - Cap. 10072)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S02033 - Cap. 02046

Anno 2003 euro 26.000

In aumento

UPB S10025 - Cap. 10072

Anno 2003 euro 26.000 (185)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Lo stanziamento globale per l'anno 2003 relativo alle spese per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili L.R. 68/99 è stabilito in euro 775.000.?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09011 - Cap. 09024

Anno 2003 euro 249.000

In aumento

UPB S10024 - Cap. 10060

Anno 2003 euro 249.000 (184)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Il contributo annuo a favore delle organizzazioni cooperativistiche per le spese sostenute per assistenza tecnica è valutato per l'anno 2003 in complessivi euro 1.963.000.? (UPB S10040 - Cap. 10153)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S02033 - Cap. 02046

Anno 2003 euro 100.000

In aumento

UPB S10040 - Cap. 10153

Anno 2003 euro 100.000 (186)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

?2 bis. L'istruttoria e la definizione della pratiche di cui alla L.R. 16/89, dovrà svolgersi nel rispetto delle direttive e procedure previste dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione approvato con DPG n° 130/86 sino alla revisione di questi ultimi atti amministrativi, da disporre con l'approvazione delle norme di attuazione della L.R. 31/94.

È conseguentemente abrogato qualsiasi termine temporale stabilito da precedenti norme.? (183)

Emendamento aggiuntivo Lai - Spissu - Morittu - Demuru - Pacifico - Falconi

Art. 13

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

?3 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, dopo il punto l), è aggiunto il seguente punto:

m) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall'iscrizione alla gestione separata INPS.? (313)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 314 (Art. 13, pag. 254)

Nell'emendamento n. 314 è aggiunto il seguente comma:

?Le risorse complessivamente disponibili stanziate in conto dell'UPB S10.023 (Cap. 100050), e destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 24 dicembre 1998 n. 36, possono essere utilizzate per fronteggiare gli oneri derivanti dal bando relativo all'annualità 2002? (761)

Emendamento aggiuntivo Lai - Spissu - Morittu - Demuru - Falconi - Pacifico

Art. 13

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

?3 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, dopo il punto l), è aggiunto il seguente punto:

m) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall'iscrizione alla gestione separata INPS.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.023 - Cap. 10050 - Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri

Competenza anno 2003 euro 44.553.000=

Competenza anno 2004 euro 44.553.000=

Competenza anno 2005 euro 44.553.000=

In diminuzione

UPB S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 euro 44.553.000=

Competenza anno 2004 euro 44.553.000=

Competenza anno 2005 euro 44.553.000=

(314)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Nel comma 3 dell'art. 13, dopo l'indicazione fra parentesi "(UPB S01049 - Cap. 01116)", è aggiunta la seguente proposizione:

?La predetta spesa è destinata prioritariamente alle stabilizzazioni relative agli interventi di cui alle azioni 1-Terre pubbliche e 2-Bosco, per le quali non si applicano i limiti percentuali previsti dal comma 9 del citato art. 18.? (617)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Dopo il comma 4 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?4 bis. La Regione è altresì autorizzata a finanziare all'Ente Parco dell'Asinara la realizzazione di progetti, anche attraverso soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza e competenza, per valorizzazione produttiva delle risorse ambientali e naturali presenti nell'Isola dell'Asinara, finalizzati alla creazione di occupazione stabile. Nella realizzazione dei progetti sono prioritariamente impiegati lavoratori espulsi dai processi produttivi industriali e lavoratori socialmente utili. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di € 1.000.000 per l'anno 2003. (UPB S10.030)?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.030 € 1.000.000

In diminuzione

Tabella B

UPB S03.006 € 1.000.000

(618)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Dopo il comma 9 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?9 bis. Per l'organizzazione e la gestione di attività decentrate di orientamento e finalizzate alla attuazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di lavoro le disponibilità finanziarie assegnate alla UPB S10.074 cap. 10284 sono quantificate per l'anno 2003 in complessivi 750.000,00 euro.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.074 - Cap. 10284 € 598.000,00

In diminuzione

Tabella A, lett. a)

UPB S03.006 € 598.000,00

(619)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo - Pacifico

Art. 13

Dopo il comma 9 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?9 bis. Per l'attuazione degli accordi stipulati tra la Regione e le Amministrazioni locali e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, ai sensi e per gli efetti dell'art. 24 della L.R. 40/1990, in materia di orientamento e servizi di informazione sulle normative e gli strumenti finalizzati all'inserimento al lavoro e al sostegno dell'occupazione, le dotazioni finanziarie previste per l'anno 2003 a valere sull'UPB S10.074 sono incrementate di 600.000,00 euro.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.074 - Cap. 10284 € 600.000,00

In diminuzione

Tabella A, lett. a)

UPB S03.006 € 600.000,00

(620)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?È attribuito ulteriore dotazione finanziaria della UPB S10.039 - Interventi a favore degli immigrati ed emigrati per euro 500.000 per l'anno 2003.

A tal fine è ridotta di pari misura la dotazione finanziaria relativa all'UPB S03.007 Tab. A, lett. b).? (686)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?9 bis. Al fine di incentivare gli sgravi contributivi di cui alla L.R. 36/98, per l'anno 2003, la UPB S10.023 è incrementata di euro 5.000.000.

È portata in diminuzione per pari importo la UPB S10.049 della rubrica dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.? (687)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?9 bis. Al fine di attivare specifiche misure di inserimento occupazionale di lavoratori inoccupati e disoccupati in età adulta sono assegnate ulteriori risorse pari a 500.000 euro per l'anno 2003, a valere sulla UPB S10.075 (Cap. N.I.).

È ridotta di pari misura la dotazione finanziaria dell'UPB S03.007 Tab. A, lett. b).? (689)

Emendamento aggiuntivo Biancu - Sanna Gian Valerio - Orrù - Fadda - Giagu - Dore - Granella - Secci - Selis

Dopo il comma 11 dell'articolo 13, è inserito il seguente:

"11 bis. In ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati con leggi della Regione e/o degli Enti locali i Comuni possono predisporre apposite graduatorie sulla base dei criteri già utilizzati dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego per la formazine delle graduatorie sino al 31 dicembre 2000". (181)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Nell'ultimo comma dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:

All'Art. 17, comma 1 della L.R. 24/12/1998, n. 37, le parole "tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato" sono soppresse.

All'art. 17 della L.R. 24/12/1998, n. 37, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Ai soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 50 comma 1 della Legge 27/12/2002, n. 289, il contributo erogato secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2 non potrà comunque essere inferiore a euro 3000".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.023 "Interventi sul costo del lavoro"

(Cap. 10.048-00) Competenza 2003 euro 1.160.000

In diminuzione

UPB S03.007 tab. a lett. a) (685)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Nell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. Per le finalità di cui all'art. 10 della L.R. 36/98 sono assegnate ulteriori disponibilità finanziarie pari a 500.000 euro per l'anno 2003, a valere sulla UPB S10.027 "Borse di studio per progetti formativi"; è ridotto di pari misura lo stanziamento di cui alla UPB S03.007 FNOL, Tab. A, lett. b) (693)

Emendamento aggiuntivo Spissu - Marrocu - Secci - Lai

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

11 bis. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 150.000,00 per la concessione di un contributo annuale all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e all'Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS). (UPB S11.069 - Cap. 11331-00)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11331-00 - Contributo annuo all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e all'Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS) (L.R. 18.12.1987, n. 57 e art. 81, L.R. 30.04.1991, n. 13)

Competenza anno 2003 € 150.000,00

Competenza anno 2004 € 150.000,00

Competenza anno 2005 € 150.000,00

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 150.000,00

Competenza anno 2004 € 150.000,00

Competenza anno 2005 € 150.000,00

(547)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (art. 13)

La lettera m) del comma 6 dell'art. 14, di cui all'emendamento n. 12, è soppressa.(555)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14, introdotto dall'emendamento n. 12, le parole ?L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche? sono soppresse.(559)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Balia - Demuru - Falconi - Manca - Pirisi

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

L'importo di cui al comma 3, lettera a) è sostituito in ?euro 3.600.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036 - Cap. 11125

Anno 2003 € 1.045.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

U.P.B. S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 € 1.045.000

(369)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 3, lettera a) dell'art. 14, introdotto dall'emendamento n° 12, le parole ?… per l'anno 2003 in euro 2.555.000? sono sostituite dalle seguenti: ?in annui euro 3.250.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036

Anno 2003 € 695.000

Anno 2004 € 3.250.000

Anno 2005 € 3.250.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 695.000

Anno 2004 € 3.250.000

Anno 2005 € 3.250.000

(563)

Emendamento sostitutivo totale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento all'emendamento n. 600 dell'emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 6°, lettera h), è così modificato:

?La spesa di euro 250.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo di euro 75.000 rispettivamente a favore della Fondazione Sezione Sarda Ignazio Silone, agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales) e all'Unione Partigiani Sardi aderente a F.I.V.L., nonché di un contributo di euro 25.000 a favore del Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

U.P.B. S11.069

€ 25.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

€ 25.000

(714)

Emendamento sostitutivo parziale Ibba - Balia - Masia

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

La lettera h) del punto 6 è così modificata:

?La spesa di euro 225.000,00 dell'anno 2003 per la concessione di un contributo in ragione di 75.000 euro rispettivamente a favore della Fondazione sarda - Ignazio Silone, agli istituti Antonio Gramsci (istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales), all'Unione Partigiani Sardi aderente a F.I.V.L..?.

(U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.)

(600)

Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 6 lettera h) è così modificato:

?La spesa di € 100.000,00; nell'anno 2003, per la concessione di un contributo per la attività della associazione "CASA GRAMSCI" (U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.).?.

(714)

Emendamento sostitutivo parziale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento n. 12 (Art. 13, pag. 286)

Il comma 6, lettera h), è sostituito dal seguente:

?La spesa di euro 175.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo di euro 75.000 rispettivamente a favore della Fondazione - Sezione Sarda Ignazio Silone, agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales), nonché di un contributo di euro 25.000 a favore del Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

U.P.B. S11.069

€ 25.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

€ 25.000

(715)

Emendamento sostitutivo totale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento all'emendamento n. 350 (Art. 13, pag. 272)

Dopo il comma 11 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

?11 bis. È autorizzata la spesa complessiva di euro 175.000, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la concessione di un contributo di euro 75.000 per gli stessi anni, rispettivamente alla Fondazione - Sezione Sarda Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci") nonché per la concessione di un contributo di euro 25.000 per gli stessi anni al Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.)

Anno 2003 € 175.000

Anno 2004 € 175.000

Anno 2005 € 175.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Anno 2003 € 175.000

Anno 2004 € 175.000

Anno 2005 € 175.000

(716)

Emendamento aggiuntivo Sanna Alberto - Marrocu - Spissu - Demuru - Falconi - Lai

Art. 13

All'art. 13 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

?11 bis. È autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000, 00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la concessione di un contributo di euro 75.000 per gli stessi anni, rispettivamente alla Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituto di Studi e Ricerche A. Gramsci della Sardegna, e Associazioni "Casa Gramsci"). (U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.))?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.) - Contributo annuo alla Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituto di Studi e Ricerche A. Gramsci della Sardegna, e Associazioni "Casa Gramsci").

Competenza anno 2003 € 150.000

Competenza anno 2004 € 150.000

Competenza anno 2005 € 150.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 150.000

Competenza anno 2004 € 150.000

Competenza anno 2005 € 150.000

(350)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 7 dell'art. 14 di cui all'emendamento n. 12, è così sostituito:

- L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate LL.RR. è prorogata all'esercizio successivo.

- Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2002.

L.R. 8/7/1996, n° 26 Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna

L.R. 15/10/1997, n° 26 Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua Sardegna

L.R. 17/5/1999, n° 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna

L.R. 3/7/1998, n° 22 Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale

L.R. 21/6/1950, n° 17 Contributi per manifestazioni culturali e artistiche

L.R. 18/11/1986, n° 64 Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari

L.R. 348/1979, art. 36 Funzionamento dei Sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private

L.R. 480/1975, artt. 11 e 12 Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza

L.R. 13/1991, art. 80 Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private

L.R. 22/6/1992, n° 12 Contributi annui alle Università della Terza Età della Sardegna

L.R. 15/10/1997, n° 28 Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica

L.R. 22/1/1990, n° 1, art. 56 e art. 60 • Interventi per attività teatrali e musicali

• Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali

(659)

Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Lai - Cugini - Morittu - Fadda - Dore - Masia

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Alla lettera e) del comma 3 le parole ?euro 1.374.000? sono sostituite dalle seguenti: ?euro 1.700.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036 - Cap. 11150

Competenza anno 2003 € 1.700.000,00

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 1.700.000,00 (729)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

All'art. 14, introdotto dall'emendamento n° 12, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:

?e) la concessione di un contributo di euro 65.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G.P. Chironi" di Nuoro per i costi di gestione di rimborso spese e di laboratorio sostenuti per la realizzazione del "Progetto Sperimentale Alfa" atto al conseguimento del Diploma di Tecnico del Trasporto Aereo (UPB S11.027);

f) la concessione di un contributo di euro 65.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Statale n. 2 Commerciale, Turistico e Aeronautico di Oristano per i costi di gestione, di rimborso spese e di laboratori, sostenuti per il conseguimento del corso sperimentale di studi di perito aeronautico controllore del traffico aereo (UPB S11.027);

g) la concessione di un contributo di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "D. Scano" di Monserrato (Cagliari) per la realizzazione dei laboratori di aerotecnica e impianti di bordo, collegati al corso di "Costruzioni aeronautiche" (UPB S11.027);

h) la concessione di un contributo di euro 55.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale "Deffenu" di Oristano per i costi di gestione, rimborso spese e di laboratorio sostenuti per il corso sperimentale di perito aeronautico controllore del traffico aereo(UPB S11.027).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.027

Anno 2003 € 230.000

Anno 2004 € 230.000

Anno 2005 € 230.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 230.000

Anno 2004 € 230.000

Anno 2005 € 230.000

(551)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Corona - Balletto - Diana - Pittalis - Capelli - Vargiu

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 2 dell'emendamento n° 12, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

?c bis) Nell'anno 2003, la spesa di euro 1.549.000 per gli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S11.024 - Cap. 11067).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.024 - Interventi per il diritto allo studio. Spese correnti

Anno 2003 € 1.549.000

In diminuzione

U.P.B. S10.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 1.549.000

(605)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Marrocu - Sanna Salvatore - Sanna Emanuele - Demuru - Morittu - Orrù - Lai

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. E' autorizzata la spesa di euro 2.582.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 da destinare alle città di fondazione, Carbonia, Arborea, Fertilia (U.P.B. S11.050 - Cap. 11222-00 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.050 - cap. 11222-00 (N.I.) - Spese per contributi da destinare alle città di fondazione, Carbonia, Arborea, Fertilia

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

In diminuzione

UPB S03.006 - cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00 (503)

Emendamento aggiuntivo Morittu - Marrocu - Lai - Pusceddu - Sanna Salvatore - Demuru - Orrù

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. E' autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 15.000.000,00 per contributi a favore degli Enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei castelli medioevali di Siliqua, Lasplassas, Villamassargia, (Sassarese) e delle città regie della Sardegna.(U.P.B. S11.050 - Cap. 11205-01 (N.I.))"

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.050 - cap. 11205-01 (N.I.) - Contributi a favore degli Enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei castelli medioevali di Siliqua, Lasplassas, Villamassargia, (Sassarese) e delle città regie della Sardegna.

Competenza anno 2003 € 15.582.000,00

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 15.582.000,00 (504)

Emendamento aggiuntivo Cappai - Capelli

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 5 dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti lettere:

?e) Il comma 4, art. 22, della Legge regionale n. 17/1999 è così sostituito:

"4. Il possesso dei sopradescritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti Regionali delle competenti federazioni sportive del CONI."

f) Il comma 3 dell'art. 32 della Legge regionale n. 17/1999 è così modificato:

"3. L'Assessorato competente in materia di sport è autorizzato a liquidare il saldo del 40% dovuto alle società sponsorizzate a seguito di verifica del corretto adempimento delle condizioni contenute nei contratti di cui al precedente art. 31;"

g) Per la gestione in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI delle funzioni di monitoraggio degli interventi attuati in materia di sport e dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna, nonché dell'Albo regionale dei sodalizi sportivi, è autorizzata nel triennio 2003-2005 la spesa annua di euro 200.000 (UPB S11.064);

h) L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di euro 100.000 al CONI per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005 per consentire alle rappresentative sarde che parteciperanno alla manifestazione internazionale "Jeux des Iles" (UPB S11.064);

i) È autorizzata nell'anno 2003 la concessione di un contributo straordinario di euro 800.000 a favore del CONI, Comitato Regionale per la Sardegna, per la realizzazione della sede regionale del Comitato e delle Federazioni Sportive della Sardegna (UPB S11.066).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.064

Anno 2003 € 300.000

Anno 2004 € 300.000

Anno 2005 € 300.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 300.000

Anno 2004 € 300.000

Anno 2005 € 300.000

(92)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

?5 bis. I contributi di cui alla legge regionale n. 17/99 sono riservati esclusivamente per le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (articolo 90, comma 1 della legge n. 289/2002), affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.? (552)

Emendamento aggiuntivo Licandro - Carloni - Diana - Onida - Balletto

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 5 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

?a bis) La concessione di un contributo di euro 100.000, nell'anno 2003 alla FIDAL di Oristano per l'organizzazione del "Meeting internazionale Terra Sarda". (UPB S11.064 - Cap. N.I.)?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

U.P.B. S10.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 100.000

In aumento

U.P.B. S11.064 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

Anno 2003 € 100.000

(607)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Balletto - Corda - Diana

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 5 nella lettera a) dopo le parole ?Giochi sportivi studenteschi 2003? è inserita la seguente espressione: ?e di euro 40.000 al Comitato organizzatore dei campionati europei 2003 di "Badminton".?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.064 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

Anno 2003 € 40.000

In diminuzione

U.P.B. S11.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 40.000

(608)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

?7 bis. È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 2001 in esecuzione della Legge regionale 21 giugno 1950, 17 (Contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo).? (560)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera b):

?b) È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 1999 in esecuzione dell'articolo 60 della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.? (561)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera a):

?b) È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 1999 in esecuzione dell'articolo 56 della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.? (562)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 8 dell'art. 14 di cui all'emendamento n. 12 è aggiunto il seguente:

?Le modalità di rendicontazione stabilite al precedente comma 4 lett. o) si applicano anche ai contributi concessi dall'Assessorato del Lavoro alle Organizzazioni degli Emigrati e alle Associazioni sulla base della L.R. 7/91.? (692)

Emendamento aggiuntivo Lai - Cugini - Pinna - Orrù - Dettori - Pusceddu - Selis

Emendamento n. 12 (Art. 13, pag. 286)

All'emendamento numero 12, al comma 4, lettera c) dopo la parola (Cap. 11248) è inserita infine la seguente frase:

?Per questi interventi ovvero per gli interventi relativi all'affidamento di servizi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il 90 per cento dell'ammontare della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile per gli anni 2003, 2004 e 2005.? (717)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 14

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

1. Al fine di consentire l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000; è altresì autorizzata, nello stesso anno, per il completamento del programma relativo all'anno 2002 a favore degli organismi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, l'ulteriore spesa di euro 153.000 (U.P.B. S11.014 - Cap. 11031).

2. A favore dell'istruzione scolastica sono autorizzati i seguenti interventi:

a) in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con pari accertamento in entrata (U.P.B. E11.013 - Cap. 23107), la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2003, di euro 5.000.000 nell'anno 2004 e di euro 7.000.000 nell'anno 2005, per interventi a favore delle scuole non statali dell'Isola (U.P.B. S11.024 - Cap. 11052);

b) nell'anno 2003, la spesa di euro 4.000.000 per la concessione di contributi integrativi per spese di gestione e oneri per il personale, a favore delle scuole materne non statali incluse in modo parziale nel programma di interventi per l'anno scolastico 2002/2003 (U.P.B. S11.025 - Cap. 11072);

c) nell'anno 2003, la spesa di euro 100.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere in collaborazione con l'Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all'attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del POR Sardegna 2000/2006 (U.P.B. S11.029 - Cap. 11097);

d) le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 15 e 16, della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7 si applicano anche ai Distretti scolastici.

3. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:

a) è rideterminata per l'anno 2003 in euro 2.555.000 la spesa di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, a favore del Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale (U.P.B. S11.036 - Cap. 11125);

b) la spesa di euro 707.000, nell'anno 2003, a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (U.P.B. S11.036 - Cap. 11127);

c) la spesa di euro 2.460.000, a favore del "Consorzio Uno" di Oristano, per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (U.P.B. S11.036 - Cap. 11126);

d) la spesa di euro 725.000 nell'anno 2003, a favore del Comune di Tempio Pausania, per la gestione e il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (U.P.B. S11.036 - Cap. 11123);

e) la spesa di euro 1.374.000, nell'anno 2003, a favore dell'Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari di Alghero (U.P.B. S11.036 - Cap. 11150);

f) la spesa di euro 129.000 nell'anno 2003, a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, per il loro funzionamento (U.P.B. S11.036 - Cap. 11129);

g) la spesa di euro 250.000 nell'anno 2003, a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 febbraio 2002 (U.P.B. S11.041 - Cap. N.I.);

h) la spesa di euro 103.000, nell'anno 2003, a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, per le spese di funzionamento (U.P.B. S11.036 - Cap. 11144);

i) la spesa di euro 400.000 e 500.000, rispettivamente per l'anno 2004 e 2005, per la realizzazione di interventi relativi a problemi della gioventù, nonché per l'integrazione dei contributi concessi dall'Unione europea per l'attuazione del programma "Gioventù" in Sardegna (U.P.B. S11.041 - Cap. 11184);

l) la spesa di euro 258.000, nell'anno 2003 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (U.P.B. S11.041 - Cap. 11181);

m) ai contributi concessi alle Università ed agli Organismi che curano l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi universitarie decentrate nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 15 del 2002. In sede di prima applicazione il termine per l'utilizzo dei contributi riferiti ad anni precedenti è prorogato al 30 giugno 2004;

n) nell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- la lett. d) è sostituita come segue:

? d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con gli uffici periferici del M.I.U.R., con le Istituzioni scolastiche e con le Università. Promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola e del sistema formativo in generale e ne cura la pubblicazione e la diffusione, promuove, altresì, incontri di studio, ricerche, convegni e congressi, avvalendosi, a tal fine, anche della collaborazione di agenzie formative o Organismi pubblici o privati accreditati. Promuove, inoltre, e finanzia progetti volti ad agevolare il successo formativo, anche mediante servizi di orientamento, sia in campo scolastico che universitario, al fine di agevolare l'integrazione tra diversi sistemi formativi, secondo la nuova concezione di formazione integrata?.

- la lett. e) è abrogata.

4. In materia di beni culturali e beni librari sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa, nell'anno 2003, di euro 3.166.000, ripartita come segue, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002:

a) euro 1.906.000 (U.P.B. S11.050 - Cap. 11212)

b) euro 1.260.000 (U.P.B. S11.056 - Cap. 11247)

b) la spesa complessiva di euro 40.823.000 ripartita come segue, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002:

(U.P.B. S11.050 - Cap. 11212) 2003 euro 7.447.000

2004 euro 8.000.000

2005 euro 8.000.000

(U.P.B. S11.056 - Cap. 11247) 2003 euro 5.070.000

2003 euro 6.000.000

2003 euro 6.000.000;

c) l'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (U.P.B. S11.056 - Cap. 11248);

d) la spesa di euro 1.500.000, nell'anno 2003 per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed archeologici delle aree del Parco Geominerario della Sardegna di cui alla convenzione tra la Regione e l'Associazione Temporanea di Imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rinvenienti dal progetto interministeriale - interassessoriale denominato ?Parco Geominerario? (U.P.B. S10.031 - Cap. N.I.);

5. A favore dello sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la concessione di un contributo straordinario di euro 75.000 nell'anno 2003, al Comitato Organizzatore dei Giochi Sportivi Studenteschi 2003, per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata ?Giochi Sportivi Studenteschi 2003?, da svolgersi in ambito regionale, e per le relative manifestazioni collaterali (U.P.B. S11.064 - Cap. 11281);

b) dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è aggiunto il seguente comma 5: ?L'Assessorato competente in materia di sport è autorizzato ad effettuare spese dirette per promuovere ed incentivare il conseguimento del benessere psico-fisico della gioventù, tramite campagne di sensibilizzazione all'attività ludico-sportiva nelle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna?. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate nell'U.P.B. S11.065 - Cap. 11285;

c) l'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è sostituito come segue:

?L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con Istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato e la prestazione di garanzie reali e obbligatorie necessari per la realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17 della presente legge?.

6. A favore del pubblico spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 692.000, nell'anno 2003, per il completamento del programma di spesa relativo all'anno 2002 a favore degli organismi di cui alla legge regionale 21.06.50, n. 17 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11335-00);

b) la spesa di euro 516.000, nell'anno 2003, per la concessione di contributi, fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute, per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (U.P.B. S11.069 - Cap. 11337);

c) la concessione di un contributo di euro 1.000.000, nell'anno 2003, a favore del Teatro di Tradizione Concerti Marialisa De Carolis di Sassari, a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'U.P.B. S11.069 (Cap. 11334);

d) la concessione di un contributo di euro 150.000, nell'anno 2003, per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale n. 7 del 2002 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11310);

e) la concessione di un contributo al Comune di Siligo di euro 50.000, nell'anno 2003, per il funzionamento della Fondazione Maria Carta (U.P.B. S11.069 - Cap. 11315);

f) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell'anno 2003, per il funzionamento dell'Associazione Centro Studi Filologici Sardi (U.P.B. S11.069 - Cap. 11322);

g) la spesa di euro 50.000, nell'anno 2003, per la raccolta e la pubblicazione delle fonti documentarie inedite e/o da rieditare riguardanti il Regno di Sardegna, affidate all'istituto CNR di storia dell'Europa mediterranea con sede in Cagliari (U.P.B. S11.069 - Cap. 11312);

h) la spesa di euro 150.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo in ragione di euro 75.000, rispettivamente, a favore della Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "casa Gramsci" di Ghilarza e di Ales) (U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.);

i) i contributi impegnati nell'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, possono essere utilizzati dagli stessi beneficiari per le attività svolte e documentate nel 1999 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11309);

l) per effetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche, nella legge regionale n. 5 dicembre 1973 n. 38, ovunque leggasi "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" deve leggersi "Fondazione Teatro Lirico di Cagliari";

m) le finalità di diffusione dell'istruzione musicale nella Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 possono realizzarsi anche mediante lo svolgimento di corsi di musica tradizionale sarda;

n) le somme assegnate nell'anno 2003 per il sostegno delle attività di pubblico spettacolo organizzate da Enti pubblici di dimensione sovracomunale, possono essere utilizzate anche a fronte delle spese dagli stessi sostenute e documentate nel precedente esercizio finanziario (U.P.B. S11.069 - Cap. 11335);

o) nell'articolo 13, nella legge regionale 9 giugno 1994 n. 27, sono introdotte le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito come segue:

"1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall'Assessorato della Pubblica Istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L'Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dal citato D.P.R. 445 del 2000, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale".

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La rendicontazione dei contributi concessi dall'Assessorato della Pubblica Istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute";

p) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folkloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno".

7) L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio 2002 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata al 31 dicembre 2003:

L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna

L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda

L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna

L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale

L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche

L.R. 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari

D.P.R. 348/1979, art. 36 - Funzionamento dei Sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private

D.P.R. 480/1975, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza

L.R. 13/1991, art. 80 - Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private

L.R. 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età in Sardegna

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli e associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Civiche di musica.

8) Sono abrogati l'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 ed il 3° e 4° comma dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11 varie come da testo

In diminuzione (importi in migliaia di euro)

U.P.B. S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

(voce 2)

2003 € 26.540

2004 € 20.949

2005 € 23.049

U.P.B. S03.051 Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

(Cap. 03197)

2003 € 845

U.P.B. S10.049 Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

2003 € 410

U.P.B. S11.024 Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti

(Cap. 11055 - € 83) (Cap. 11061 - € 250)

2003 € 333

U.P.B. S11.038 Diritto allo studio universitario - Spese correnti

(Cap. 11160)

2003 € 725

U.P.B. S11.041 Formazione integrata

(Cap. 11175) 2003 € 242

(Cap. 11182) 2003 € 200

U.P.B. S11.056 Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura

(Cap. 11247)

2003 € 1.250

U.P.B. S11.066 Interventi in conto capitale per impianti sportivi

(Cap. 11290)

2003 € 516

(12)

Emendamento aggiuntivo Usai - Corona - Biggio - Vargiu - Capelli - Murgia

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Istituzione dello "Sportello Sardegna" del CNR

1. È autorizzata la spesa annua di euro 100.000 per l'attivazione di una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - avente come fine l'apertura di uno "Sportello Sardegna" del CNR finalizzato allo studio dei rapporti storici e culturali, dall'antichità ad oggi, fra la Sardegna ed il continente italiano e alla redazione di un manuale di storia nazionale nel quale siano inseriti gli Stati sardi medioevali e moderni (UPB S11.069).

In aumento

UPB S11.069 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Anno 2003 euro 100.000

Anno 2004 euro 100.000

Anno 2005 euro 100.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 100.000

Anno 2004 euro 100.000

Anno 2005 euro 100.000

(42)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco

Art. 13

Nel D.L. n. 383/A è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

?È autorizzata nell'anno 2003 la concessione di un contributo di euro 206.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque, nell'ambito regionale, di corsi per tecnici di paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO. ?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.036

Anno 2003 euro 206.000

In diminuzione

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Anno 2003 euro 206.000

(45)

Emendamento aggiuntivo Secci - Cugini - Lai - Pinna - Selis

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

È autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 400.000 a favore del Consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque, nell'ambito regionale, di corsi per tecnici dei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.036 - Cap. 11127).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.036 - Cap. 11127

Anno 2003 euro 400.000

In diminuzione

UPB S03.006 - Tabella A, punto 2) - FNOL

Anno 2003 euro 400.000

(363)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. Nel fondo globale denominato "Interventi regionali per l'Università" di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 24 aprile 2001, n° 6, confluiscono i contributi per il funzionamento del corso di laurea in Scienze Motorie - Università degli Studi di Cagliari.

Conseguentemente il fondo medesimo è incrementato, per le suddette finalità, di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (UPB S11.036 - Cap. 11120)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.036 - Cap. 11120 - Formazione universitaria

Competenza anno 2003 euro 400.000 Cassa 2003 euro 400.000

Competenza anno 2004 euro 400.000 Cassa 2004 euro 400.000

Competenza anno 2005 euro 400.000 Cassa 2005 euro 400.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 400.000 Cassa 2003 euro 400.000

Competenza anno 2004 euro 400.000 Cassa 2004 euro 400.000

Competenza anno 2005 euro 400.000 Cassa 2005 euro 400.000

(47)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata nell'anno 2003 alla concessione di un finanziamento ai Comuni di Cagliari e Sassari per complessivi 4.000.000 di Euro, così ripartiti:

Euro 2.500.000 a favore del Comune di Cagliari per ristrutturazione locali Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari, per prossima apertura Liceo Europeo;

Euro 1.500.000 a favore del Comune di Sassari per ristrutturazione locali Convitto Nazionale "Canopoleno" di Sassari, da adibire a struttura convittuale.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.028 - Cap. N.I. Investimenti a favore istruzione obbligo e superiore

Competenza anno 2003 euro 4.000.000 Cassa 2003 euro 4.000.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 4.000.000 Cassa 2003 euro 4.000.000

(48)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 200.000 Euro annui a favore di Cooperative sociali di disabili visivi, per l'attuazione di progetti pilota di allestimento e funzionamento, all'interno di biblioteche pubbliche pilota, di postazioni informatiche per non vedenti ed ipovedenti. UPB S11.056 - Cap. N.I.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.056 - Cap. N.I. Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura

Competenza anno 2003 euro 200.000 Cassa 2003 euro 200.000

Competenza anno 2004 euro 200.000 Cassa 2004 euro 200.000

Competenza anno 2005 euro 200.000 Cassa 2005 euro 200.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 200.000 Cassa 2003 euro 200.000

Competenza anno 2004 euro 200.000 Cassa 2004 euro 200.000

Competenza anno 2005 euro 200.000 Cassa 2005 euro 200.000

(49)

Emendamento aggiuntivo Liori - Deiana - Corona - Ibba - Dettori - Lai - Demuru - Locci

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. L'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare un contributo annuo di 600.000 Euro all'Università di Cagliari per l'attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello, istituito ai sensi del D.M. 509/1999. (UPB S11.036)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Ass.to P.I.

UPB S11.036 - Cap. 11133 (N.I.) Attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello

Anno 2003 euro 600.000

Anno 2004 euro 600.000

Anno 2005 euro 600.000

In diminuzione

Ass.to PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Cap. 03030 - FNOL

Anno 2003 euro 600.000

Anno 2004 euro 600.000

Anno 2005 euro 600.000

(54)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Cassano - Pisano

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"13 ter. L'art. 1 della L.R. 18 novembre 1986, n. 66 recante "Contributo annuo all'Università di Cagliari per la Scuola di servizi sociali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215" è così modificato:

L'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare un contributo annuo di euro 600.000 all'Università di Cagliari, finalizzato all'attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello, istituiti ai sensi del D.M. 509/1999. " (694)

Emendamento aggiuntivo Pinna

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

1. È autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 10.000.000 per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali (strutture e impianti esterni di archeologia industriale, archivi, siti e reperti archeologici) delle aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui alla convenzione tra la Regione e l'Associazione Temporanea di Imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rivenienti dal progetto interministeriale-interassessoriale denominato "Parco Geominerario". (UPB S10.031)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.031 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB S03.006 - Tab. A, punto 1) - FNOL

Anno 2003 euro 10.000.000

(63)

Emendamento aggiuntivo Floris

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"11 bis. È autorizzata, nell'anno 2003 la concessione di un contributo di euro 520.000 alla Provincia di Cagliari per lo studio relativo all'impiego di materiali di risulta dell'attività estrattiva e industriale della Sardegna nel settore dell'ingegneria civile e delle costruzioni." (UPB S11.036)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.036

Anno 2003 euro 520.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008

Anno 2003 euro 520.000

(69)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente:

1. È autorizzata per l'anno 2003 la corresponsione di un contributo di 115.000 euro a favore del "Coordinamento Volontariato penitenziario di Cagliari onlus" per la realizzazione, presso la Casa Circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa Direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un Progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 12 - Sanità

UPB S12.066 Programmazione e politica della formazione e gestione del programma formativo

Anno 2003 euro 115.000

In diminuzione

Stato di previsione 03 - Programmazione

UPB S03.004 - Fondi di riserva per revisione e oscillazione prezzi

Anno 2003 euro 115.000

(70)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"12. È autorizzato per gli anni 2003, 2004 e 2005 lo stanziamento di euro 500.000 per la realizzazione di un programma di attività formative, di qualificazione o di aggiornamento professionale, da effettuare anche mediante percorsi personalizzati e flessibili, destinate a detenuti in strutture penitenziarie o a soggetti sottoposti a misure di esecuzione penitenziaria esterna. Il programma è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante la riserva di una quota di pari ammontare del Fondo di cui alla UPB S10.049 dello stato di previsione dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale." (71)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di un programma di attività formative, di qualificazione o di aggiornamento professionale, da effettuare anche mediante percorsi personalizzati e flessibili, destinate a detenuti in strutture penitenziarie o a soggetti sottoposti a misure di esecuzione penitenziaria esterna. Il programma è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili. Le spese per l'anno 2003 sono valutate in 500.000 euro e gravano sulla UPB S10.049 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato competente in materia di formazione professionale; ad esse si fa fronte mediante storno della somma di 500.000 euro dalla UPB S03.004 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede mediante la relativa legge finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 10 - Lavoro

UPB S10.049 Programmazione e politica del programma formativo

Anno 2003 euro 500.000

In diminuzione

Stato di previsione 03 - Programmazione

UPB S03.004 - Fondi di riserva per revisione e oscillazione prezzi

Anno 2003 euro 500.000

(72)

Emendamento aggiuntivo Corona

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 692.000 a valere sul capitolo 11335-00 (UPB S11069) del bilancio regionale per l'anno 2003, a favore di quegli organismi privati che sono stati inseriti nella programmazione di spesa approvata dalla Giunta regionale 2002, ai sensi della L.R. 21 giugno 1950, n. 17 e per i quali non è stato possibile impegnare l'intera somma assegnata dalla Giunta regionale a causa dell'insufficiente dotazione finanziaria del relativo capitolo di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.069 - Cap. 11335-00

Anno 2003 euro 692.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 692.000

(78)

Emendamento aggiuntivo Cappai - Capelli

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 17 del 1999

1. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 36 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Misure per la tutela delle attività non agonistiche) le parole "ai Comitati provinciali del CONI" sono sostituite con "al CONI, alle Federazioni Sportive regionali". (84)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Il fondo per l'imprenditoria giovanile (L.R. 1/2002) per l'anno 2003 è integrato di euro 11.776.000 (UPB S10032)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.043 - Cap. 01110 Anno 2003 euro 5.710.000

UPB S02.054 - Cap. 02097 Anno 2003 euro 400.000

UPB S03.017 - Cap. 03078 Anno 2003 euro 2.516.000

UPB S02.057 - Cap. 02109 Anno 2003 euro 250.000

UPB S03.027 - Cap. 03108 Anno 2003 euro 1.500.000

UPB S03.063 - Cap. 03243 Anno 2003 euro 500.000

UPB S04.061 - Cap. 04186 Anno 2003 euro 200.000

UPB S06.062 - Cap. 06318 Anno 2003 euro 500.000

UPB S08.014 - Cap. 08027 Anno 2003 euro 200.000

In aumento

UPB S01.032 - Cap. 01075

Anno 2003 euro 11.776.000 (179)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Biancu - Sanna Alberto - Fadda

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. La Regione Sarda riconosce e tutela lo sviluppo e la promozione degli studi universitari delle zone interne attraverso il sostegno finanziario di poli universitari di Nuoro ed Oristano, individuati e riconosciuti quali primo livello essenziale del decentramento universitario in Sardegna.

2. A tal fine al Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale ed al Consorzio Uno sono assegnati per la gestione ed il funzionamento dei corsi istituiti, per il 2003, i seguenti finanziamenti:

a) euro 2.555.000 (UPB S11036 - cap. 11125) al Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale;

b) euro 2.460.000 (UPB S11036 - cap. 11126) al Consorzio Uno di Oristano. (180)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Lai - Fadda - Biancu - Selis - Secci - Dore - Granella - Giagu

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, la Giunta Regionale entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla richiesta di sospensione presso il Governo Nazionale delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica riguardanti le scuole della Sardegna, nonché i Decreti attuativi di tali norme, in quanto manifestamente dannosi ed iniqui per la Sardegna. (187)

Emendamento aggiuntivo Piana - Pinna - Corda - Cugini - Sanna Nivoli - Lai - Giovannelli - Lombardo - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio

Art. 13/ Em. 188 e 362

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 5.600.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi alle azioni 7/A1 (UPB S11.050 - Cap. 11212) e 7/A4 (UPB S11.056 - Cap. 11247) del Programma approvato dal Consiglio Regionale in data 27 aprile 1989 (progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988). Al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l'Amministrazione Regionale determina annualmente le risorse necessarie per la loro copertura.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.050 - Cap. 11212

Anno 2003 euro 2.800.000

UPB S11.056 - Cap. 11247

Anno 2003 euro 2.800.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 5.600.000 Fondo per la programmazione negoziata (762)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

"1. Per la prosecuzione, oltre il 2003, degli interventi previsti dall'articolo 26 comma 12 della L.R. 7/2002 relativi alle azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato il 27 aprile 89 (art. 92 e 93 della L.R. 11/88) l'Amministrazione regionale determina annualmente le risorse necessarie alla loro copertura. Lo stanziamento per l'anno 2003 è determinato in euro 5.600.000 così ripartito:

euro 2.800.000 (UPB S11.050 cap. 11212)

euro 2.800.000 (UPB S11.056 cap. 11247) (188)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

E' autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 300.000 euro per la predisposizione ed attuazione di un programma regionale di promozione e attivazione dei centri mussali di interesse e valenza regionale.

In diminuzione

UPB (S03.006) 300.000 euro 2003

UPB (S03.006) 300.000 euro 2004

UPB (S03.006) 300.000 euro 2005

In aumento

UPB (S11.029) 300.000 euro 2003

UPB (S11.029) 300.000 euro 2004

UPB (S11.029) 300.000 euro 2005 (189)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Cugini - Lai - Orrù - Selis - Scano - Pacifico - Dettori

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 5.600.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi alle azioni 7/A1 (UPB S11.050 - Cap. 11212) e 7/A4 (UPB S11.056 - Cap. 11247) del Programma approvato dal Consiglio Regionale in data 27 aprile 1989 (progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988). Al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l'Amministrazione Regionale determina annualmente con legge finanziaria le risorse necessarie per la loro copertura.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.050 - Cap. 11212

Anno 2003 euro 2.800.000

UPB S11.056 - Cap. 11247

Anno 2003 euro 2.800.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 5.600.000 Fondo per la programmazione negoziata (362)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Cugini - Lai - Selis - Pacifico

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.342.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato con delibera della Giunta Regionale sentito il parere del Consiglio Regionale (UPB S11.069 - Cap. 11337).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.069 - Cap. 11337

Anno 2003 euro 1.342.000

In diminuzione

UPB S03.006 - TAB. A, punto 2, FNOL

Anno 2003 euro 1.342.000 (364)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Spissu - Marrocu - Orrù - Lai - Demuru

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

13 bis

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

  1. È autorizzata negli anni 2003-2004-2005 la prosecuzione degli interventi previsti dall'Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 4.06.1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La relativa spesa è valutata in euro 3.357.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.049 Programmazione politica della formazione e del sistema formativo

2003 € 200.000

U.P.B. S12.028 Spese per il Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente

2004 € 200.000

2005 € 200.000

In aumento

U.P.B. S01.046 Fondo per progetti orientati alla creazione di nuova occupazione e paternariato imprenditoriale

2003 € 200.000

2004 € 200.000

2005 € 200.000 (9)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Spissu - Marrocu - Orrù - Lai - Demuru

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

  1. È autorizzata negli anni 2003-2004-2005 la prosecuzione degli interventi previsti dall'Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 4.06.1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La relativa spesa è valutata in euro 3.357.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.) - Progetti speciali finalizzati all'occupazione - Azione 03 (interventi per i litorali)

Competenza anno 2003 € 3.357.000

Competenza anno 2004 € 3.357.000

Competenza anno 2005 € 3.357.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00

Competenza anno 2003 € 3.357.000

Competenza anno 2004 € 3.357.000

Competenza anno 2005 € 3.357.000

(499)

Emendamento aggiuntivo Corona

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

Finanziamenti agli Enti Stabili di produzione e promozione teatrale e/o musicale

1. In attesa di una organica disciplina in materia, al fine di incentivare la professionalità, l'occupazione culturale è lo sviluppo delle capacità produttive nel campo dello spettacolo, è autorizzata la concessione di contributi a favore degli Enti Stabili di produzione e promozione teatrale e/o musicale per l'espletamento delle attività istituzionali.

2. Sono considerati Enti Stabili di produzione e promozione teatrale gli organismi che abbiano usufruito nell'ultimo triennio di contributi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e che siano riconosciuti da almeno tre anni come "Teatri Stabili" dal Ministero per i Beni e le attività culturali e che abbiano non meno di 4.500 giornate contributive annue nel triennio 2000-2002.

3. Sono considerati Enti Stabili di produzione e di promozione musicale gli organismi riconosciuti dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800 come "Teatri di Tradizione".

4. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della presentazione delle domande correlate dal programma annuale delle manifestazioni. Le domande sono presentate entro il trenta gennaio di ogni anno; per l'anno 2003 le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli Enti di cui ai commi precedenti è concessa un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo deliberato dalla Giunta, il saldo è corrisposto dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

7. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (UPB S11.069).

(565)

Emendamento aggiuntivo Corona - Rassu - Milia

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

All'art. 17 della L.R. n. 26/97 è aggiunto il seguente comma:

?La filosofia morale, politica, giuridica, delle scienze sociali in Sardegna?. (571)

Emendamento aggiuntivo Frau - Murgia - Biggio - Rassu - Cassano - Liori - Usai

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Concessione di contributi su studi, ricerche e pubblicazioni

a carattere scientifico per ricercatori non strutturati in ambito universitario

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43, è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 500.000 (UPB S11.041)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.041

Anno 2003 € 500.000

Anno 2004 € 500.000

Anno 2005 € 500.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 500.000

Anno 2004 € 500.000

Anno 2005 € 500.000

(573)

Emendamento aggiuntivo Ibba - Balia - Masia

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Cooperative ed Associazioni che abbiano svolto a partire dall'anno 1986, e per almeno sette anni anche non consecutivi, attività continuativa in campo culturale, spettacolare e/o di ricerca, organizzando almeno una manifestazione all'anno, ai sensi delle Leggi Regionali 21 giugno 1950 n. 17 e 9 agosto 1950 n. 43 ed ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale 22 gennaio n. 1, e successive modificazioni, possono richiedere, a ripianamento dei propri bilanci, un contributo una tantum a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione delle attività predette.

Il contributo una tantum può essere richiesto nei seguenti casi:

a) pur avendo formulato richiesta di contributo, non abbia concretamente beneficiato di specifici finanziamenti a carico delle suddette leggi regionali;

b) pur deliberato, il contributo non è stato riscosso in quanto non materialmente erogato dalla Regione;

c) a chiusura del relativo rendiconto, il contributo non è stato riconosciuto, in tutto o in parte, a carico della Regione.

Queste situazioni, singolarmente o cumulativamente, dovranno essere attestate con atto sostitutivo di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, al quale andrà allegato un sintetico epilogo, sostitutivo del rendiconto, diviso per anni e con il quale si evidenzi di trovarsi in uno o più dei casi suddetti.

2. Il contributo non può essere superiore a € 361.520,00 e dovrà corrispondere a non più del 90% delle spese, compresi eventuali interessi passivi, effettivamente rimaste a carico degli organizzatori delle Manifestazioni di cui al primo comma.

Il contributo può essere erogato anche con riferimento a più capitoli di spesa delle leggi regionali di cui al precedente primo comma.

La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di contributo una tantum deve accertarne la regolarità e, in caso positivo, erogare le somme richieste all'Ente beneficiario.

L'ottenimento del contributo una tantum fa venir meno ogni contenzioso in atto tra i soggetti richiedenti e la Regione Autonoma della Sardegna con conseguente svincolo, in particolare e ove sussistano, di polizze fidejussorie bancarie e assicurative.

Per i soggetti rientranti nella presente normativa, la scadenza delle domande per l'ottenimento di finanziamenti per l'anno 2000 è fissata entro trenta giorni dalla conclusione dell'iter burocratico così come definito nel presente punto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di € 464.811,00 (cap. N.I.).

(582)

Emendamento aggiuntivo Balletto - Secci - Scano - Cogodi - Spissu - Marrocu - Falconi - Murgia - Lombardo - Onida - Capelli

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

13 bis. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.069 - Cap. 11334 è autorizzata la spesa complessiva di euro 208.000, in ragione di euro 104.000 per l'anno 2003 e di euro 52.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la concessione di un contributo a favore del comune di Tresnuraghes finalizzato al sostegno del Centro di documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei sardi nel mondo, presso il centro sociale "Mastinu-Marras".

(638)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Selis - Murgia - Capelli - Onida

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13 bis:

?È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 250.000,00 a favore dell'Archivio Arcivescovile della Diocesi di Cagliari per le spese di inventariazione e calogazione del patrimonio librario. ?

In aumento

UPB S11.019 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 250.000,00

In diminuzione

UPB S07.020 - Cap. 07050-00

Anno 2003 euro 250.000,00

(641)

Emendamento aggiuntivo Pittalis -Murgia - Capelli

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

?13 bis. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00 a favore dell'Istituzione Scolastica denominata Liceo Linguistico Europeo "Maria Immacolata" di Nuoro, per le spese di funzionamento. ?

In aumento

UPB S11.036 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 50.000,00

In diminuzione

UPB S11.047 - Cap. 11191-00

Anno 2003 euro 50.000,00

(643)

Emendamento soppressivo totale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

L'emendamento numero 650 è soppresso.

(737)

Emendamento soppressivo parziale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

Nell'articolo 13 bis il comma 6 è soppresso.

(738)

Emendamento soppressivo parziale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

Nell'articolo 13 bis il comma 5 è soppresso.

(739)

Emendamento aggiuntivo Balletto -Secci - Spissu - Falconi - Corona - Usai - Marrocu - Pittalis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

?Art. 13 bis

Fondazione Ente lirico di Cagliari

1. Per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, nella legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, e successive modifiche, la dizione "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" è sostituita da "Fondazione Teatro Lirico di Cagliari".

2. All'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

?1 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l'importo di euro 500.000?.

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

?Art. 2

1. In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la liquidazione del contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è disposta per quote quadrimestrali anticipate.

2. La Fondazione trasmette all'Assessorato competente la documentazione prevista dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche"?.

4. L'articolo 3 della legge regionale . 38 del 1973, e successive modifiche, è abrogato.

5. All'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il contributo annuo ala Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è determinato triennalmente in misura non inferiore allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dal Fondo unico per lo spettacolo. Per il triennio 2003-2005 il contributo è determinato in complessivi euro 30.600.000, in ragione di euro 10.200.000 per ciascun anno."

6. L'articolo 63 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è abrogato.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.069 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Anno 2003 euro 2.947.000

Anno 2004 euro 8.237.000

Anno 2005 euro 8.237.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 2.947.000

Anno 2004 euro 8.237.000

Anno 2005 euro 8.237.000

(650)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lombardo - Lai - Pinna - Cugini - Pisano - Sanna Nivoli

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

All'art. 39 della L.R. 17/99 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"In considerazione di tutelare la salute di chiunque pratichi attività sportiva, i benefici di cui al presente articolo sono concessi a presentazione di qualunque certificazione sanitaria per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva da parte degli aderenti a ogni federazione conferente al Coni e a ogni Ente di promozione sportiva.

(663)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lombardo - Lai - Pinna - Cugini - Pisano - Sanna Nivoli

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

1. I programmi attuativi degli interventi previsti dalle leggi regionali in capo all'Assessorato alla P.I. - sport - spettacolo e cultura, devono essere tutti sottoposti al parere della competente commissione consiliare. (664)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lai - Pinna - Lombardo - Sanna Nivoli - Corda

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

3. All'art. 22 della L.R. 17/99 il comma 4 è così modificato:

"Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti regionali delle competenti Federazioni sportive del Coni". (676)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Biancu - Dore - Granella - Giagu

Emendamento all'em. 683

All'emendamento 683 è aggiunto:

A decorrere dall'esercizio 2004 la Regione riconosce un contributo ordinario annuo all'Associazione Regionale sarda Intercultura per lo svolgimento della propria attività e per la promozione di borse di studio volte all'interscambio culturale dei giovani sardi delle scuole secondarie superiori.

In diminuzione

UPB S03.007 100.000 euro 2004

100.000 euro 2005

In aumento

UPB S11.069 100.000 euro 2004

100.000 euro 2005 (746)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Corona - Pilo - Pisano - Pacifico - Fantola - Ibba - Onida - Cassano

Art. 13

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Per l'anno 2003 è concesso un contributo straordinario di euro 90.000 all'Associazione Regionale sarda Intercultura per la propria attività istituzionale di concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi delle scuole medie superiori (UPB S11.069).

In aumento

UPB S11.069

Anno 2003 euro 90.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 90.000 (683)

Emendamento aggiuntivo Murgia - Fantola - Pisano - Cassano

Art. 13

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

13 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università di Cagliari e Sassari un contributo annuo finalizzato alla parziale copertura delle spese relative alla gestione degli Orti Botanici universitari. Il contributo è concesso a condizione che le Università garantiscano l'apertura al pubblico degli Orti Botanici, compatibilmente con la loro natura di istituzioni scientifiche e sulla base di un programma approvato dall'Amministrazione regionale. Per detta finalità, è concesso alle Università di Cagliari e Sassari rispettivamente un contributo annuo di euro 400.000 e di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S11.036 - Formazione universitaria. Competenza

Anno 2003 euro 700.000

Anno 2004 euro 700.000

Anno 2005 euro 700.000

Cassa

Anno 2003 euro 700.000

In diminuzione

UPB S08.073 Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

Anno 2003 euro 700.000

Anno 2004 euro 700.000

Anno 2005 euro 700.000

Cassa

Anno 2004 euro 700.000 (684)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 474 e 475 che sono identici sono dati per illustrati dai presentatori. Passiamo all'emendamento numero 476 soppressivo parziale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Aggiungo la mia firma a questo emendamento e lo illustro.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 476 ha facoltà di parlare il consigliere Selis.

SELIS (La Margherita-D.L.). Presidente, ribadisco l'esigenza di capire qual è lo stato dei nostri lavori perché mi dicono che è in corso un dialogo che mi auguro abbia esiti positivi. Continuo a pensare che, mentre è in corso un confronto tra i Capigruppo, che sono in gran parte assenti da quest'Aula, sia inutile continuare a lavorare senza avere una direzione. So che il Presidente, se non ci sono richieste di sospensioni, deve dire: "Andiamo avanti!", però è abbastanza mortificante per quest'Aula andare avanti senza sapere esattamente quali sono le direttrici.

Io credo che noi stiamo già mortificando abbastanza l'Assemblea e l'istituzione rappresentativa per prestarci a continuare a parlare in quest'Aula sapendo che il vero confronto si svolge da un'altra parte. Mi chiedo se, alla luce di questa considerazione, non sia il caso davvero di rivendicare la presenza in Aula di tutte le componenti.

E` vero che il Presidente non lo può fare, però noi lo possiamo fare perché io posso chiedere che, ai sensi dell'articolo 86, la legge finanziaria sia rinviata in Commissione. Voi comprenderete che è un escamotage però è funzionale per capire qual è lo stato dell'opera. Presidente, l'emendamento che stiamo discutendo, così come i precedenti e i successivi, è un emendamento soppressivo. Noi chiediamo di sopprimere gran parte dell'articolo e diversi emendamenti. Una cosa è che noi illustriamo l'emendamento soppressivo - che per altro si illustra da sé perché tende a sopprimere il comma 2 - in un clima di scontro, di conflittualità, di incomprensione, una cosa è che, pur nella differenza incolmabile tra maggioranza e opposizione, ci sia un momento di condivisione di una linea politica. Se questo non viene chiarito e c'è la solita disattenzione, io chiedo - ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento - che la legge finanziaria sia rinviata in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Selis, le forze politiche presenti in Aula conoscono molto bene le procedure previste dal Regolamento per chiedere la sospensione dei lavori, e quando lo ritengono opportuno normalmente le utilizzano.

A parte la richiesta avanzata un'ora fa dall'onorevole Corona, Capogruppo di Forza Italia, io non ho ricevuto alla ripresa dei lavori nessun'altra richiesta di sospensione dei lavori e non ho avuto nessuna comunicazione di incontri in corso.

Quindi, è del tutto evidente che questa Presidenza non può far altro che prendere atto che vi sono le condizioni per proseguire con i lavori. E così stiamo facendo!

E` stata data lettura dell'articolo 13, abbiamo iniziato l'illustrazione degli emendamenti, non è responsabilità di questa Presidenza se i colleghi firmatari degli emendamenti non sono presenti in Aula.

Laddove si ravvisi la necessità, comunque, di una sospensione basta fare una formale richiesta alla Presidenza che certamente non si opporrà ad una ulteriore sospensione. Nel caso specifico, lei mi ha chiesto un rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 86. Sulla sua richiesta può parlare un consigliere per Gruppo e ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà per alzata di mano.

E' aperta la discussione sulla proposta avanzata dall'onorevole Selis di rinviare la legge finanziaria in Commissione.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà. Le ricordo che l'intervento non può superare i cinque minuti.

DIANA (A.N.). Bastano venti secondi per comunicare che il Gruppo di Alleanza Nazionale non è d'accordo sulla proposta formulata dal collega.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). E' chiaro che questo è un escamotage per superare il problema che abbiamo di fronte. Presidente, io comprendo che la Presidenza possa non essere a conoscenza del fatto che c'è una trattativa in corso. Basta guardare questi banchi per vedere che i Capigruppo non sono presenti. Si dice che sono riuniti per arrivare a una sintesi rispetto alle questioni che sono rimaste ancora aperte, per cui mi sembra che la proposta dell'onorevole Selis dovrebbe essere accolta proprio in funzione di questo fatto che è sotto gli occhi di tutti.

Noi non abbiamo problemi a proseguire, però il buonsenso direbbe che di fronte a situazioni di questo tipo una sospensione debba essere accordata. Se la sospensione poi deve essere accordata attraverso il rinvio in Commissione del provvedimento, in quanto nessuno vuole formalizzare la richiesta di sospensione, si segua anche questa strada, però il fine è quello comunque di prendere tempo in modo che il Consiglio sia reso edotto di come sono andate le cose, o di come andranno le cose nella trattativa che comunque è in corso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Giacomo. Ne ha facoltà.

SANNA Giacomo (Gruppo Misto). In queste situazioni anche i falchi diventano colombe. Io credo che questo teatrino debba terminare. Io non so cosa stia avvenendo fuori da quest'Aula, ma è certo che il confronto sulla finanziaria è avvenuto nella terza Commissione, che ulteriori confronti ci sono stati nelle Commissioni di riferimento, e quindi in tutte le Commissioni, che il confronto sta avvenendo e deve continuare ad avvenire in quest'Aula, che la durezza iniziale da parte di questa maggioranza si è trasformata ormai in una morbidezza che sinceramente non trova giustificazione alcuna, ma siccome io non sono maggioranza questo a me poco importa; la mia è una osservazione di carattere politico. Non riesco a capire la perdita di tempo che abbiamo creato sino a questo momento, ma in maggior misura l'ha creata la maggioranza per la sua indisponibilità al confronto e al dialogo, prima in Commissione poi dentro quest'Aula, ma in queste ultime ore sembra spuntato un amore eterno fra gli irriducibili di una parte e dell'altra.

Su questo piano noi non accettiamo nessun tipo di confronto.

Il confronto si fa in quest'Aula sul documento che è stato esitato dalla Commissione bilancio e su questo documento continueremo il nostro confronto. Se poi ci saranno delle fasi più delicate in cui, per esempio, il piano del lavoro diventerà l'elemento di contrattazione, io credo che la contrattazione - se di contrattazione politica si tratta - sia da fare in quest'Aula. Non c'è niente da nascondere, e non vedo perché si debba necessariamente continuare a rinviare i lavori del Consiglio e quindi l'approvazione della finanziaria per consentire, a più riprese, ad alcuni Capigruppo di riunirsi per decidere su tutto ciò che questo Consiglio deve portare avanti e quindi approvare.

Questa è una situazione che noi riteniamo non qualificante per l'Aula, riteniamo che sia anche poco delicata nei confronti di chi in quest'Aula, in questo momento, è disponibile a lavorare, rispetto a chi pensa che con la contrattazione massima si possa raggiungere il miglior risultato.

Gli amici che sino a ieri facevano i falchi continuino a fare i falchi e lascino che le colombe stiano al loro posto.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dall'onorevole Selis di rinviare il provvedimento in Commissione, ha chiesto di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (La Margherita-D.L.). Presidente, credo che sia doveroso, anche a nome degli altri colleghi, chiedere scusa per il ritardo, ma è in corso un'interlocuzione con la Giunta regionale e noi riteniamo sia necessario sospendere i lavori - parlo anche a nome degli altri colleghi - e riprenderli alle ore 17.00 di questo pomeriggio.

PRESIDENTE. È stata avanzata un'ulteriore proposta. Chiedo all'onorevole Selis se conferma la sua proposta.

SELIS (La Margherita-D.L.). La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fadda ha proposto una sospensione dei lavori e un rinvio degli stessi a questo pomeriggio alle ore 17.00.

Sulla proposta del consigliere Fadda.ha domandato di parlare il consigliere Sanna Giacomo Ne ha facoltà.

SANNA Giacomo (Gruppo Misto). Provocatoriamente dovrei chiedere perché non andiamo direttamente a martedì prossimo, visto e considerato che chi si sta riunendo ha necessità di molto tempo per trovare l'accordo. Io voglio ricordare che in quest'Aula ci sono una maggioranza di governo, che ha responsabilità di governo - e siamo a meno di un anno dalle elezioni - e delle forze politiche che compongono l'opposizione. Vorrei capire quale interesse può avere in questo momento, l'opposizione a trovare un accordo su una parte della finanziaria per consentire di approvarla entro questa settimana, se non entro questo mese. La distinzione dei ruoli va rispettata sino in fondo, non si può recitare un diverso copione a seconda del momento e delle circostanze.

Se ci sono appetiti ditelo in quest'Aula e andiamo a sanare gli appetiti. Se invece c'è la volontà di discutere, di confrontarsi e anche di scontrarsi se è necessario, si faccia in quest'Aula.

Per l'ennesima volta - è una denuncia che noi facciamo già da quattro anni - qua dentro, ogni qualvolta si arriva a una situazione come questa si va a trattare fuori dall'Aula per rientrare qua dentro trovando le alchimie e le soluzioni per l'approvazione del documento contabile. Su questo continuiamo a non essere d'accordo.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Fadda si è espresso contro l'onorevole Sanna Giacomo, può intervenire ora un consigliere a favore. Se non vi sono altri interventi devo mettere in votazione la proposta.

Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). Siamo d'accordo, Presidente, sulla proposta di rinviare i lavori alle 17.00.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Fadda di rinviare i lavori alle ore 17 di oggi, vi è stato un intervento contrario dell'onorevole Sanna Giacomo e uno a favore dell'onorevole Corona.

Metto in votazione la proposta dell'onorevole Fadda. Chi è d'accordo alzi la mano.

(E` approvata)

I lavori riprendono alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 11 e 31.



Allegati seduta

CCCXXXVIII SEDUTA

Giovedì 27 Marzo 2003

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vicepresidente Salvatore SANNA

La seduta è aperta alle ore 10 e 03.

DEMURU, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 21 marzo 2003, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Pasquale Onida ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 27 marzo 2003. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Ridelimitazione delle circoscrizioni provinciali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10. (430)

(Pervenuto il 21 marzo 2003 ed assegnato alla prima Commissione.)

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003. (431)

(Pervenuto il 24 marzo 2003 ed assegnato alla terza Commissione.)

Sul Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Non vorrei fare il solito intervento rituale, anzi vorrei che fosse il meno rituale possibile, ma voglio chiedere al Presidente del Consiglio cosa intende fare per tutelare i diritti dei consiglieri regionali in ordine alle informazioni più volte chieste, ormai da mesi, sulla trasparenza dell'amministrazione per quanto riguarda spese pubblicitarie, progettazioni e consulenze. Non credo, e non deve accadere, che la Giunta ritenga che con il passare dei giorni queste cose siano dimenticate.

Il Presidente del Consiglio ha chiesto alla Giunta queste informazioni ormai da una quindicina di giorni, che io sappia neanche il Presidente del Consiglio ha ottenuto risposta, non mi rivolgo più alla Giunta, mi rivolgo alla Presidenza del Consiglio per sapere se intende fare qualcosa per tutelare i diritti dei singoli consiglieri e il prestigio dell'Assemblea o se tutto finisce anche qua a "tarallucci e vino". Per quanto mi riguarda e per quanto forse riguarda anche i colleghi, questa ipotesi noi la scartiamo.

Vorrei che il clima di distensione che stiamo cercando di evocare non portasse la Giunta a credere che su alcune cose si possa soprassedere. E' essenziale che il Consiglio abbia queste informazioni non dopo l'approvazione della finanziaria, ma prima, perché queste informazioni ci servono per decidere come votare sulle diverse poste di bilancio. Lo richiedo con forza, lo richiedo in nome dei miei diritti, lo richiedo in nome del prestigio di quest'Aula e vorrei sapere - possibilmente il più presto possibile - se la Presidenza intende fare qualcosa a tutela di questi diritti. La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Selis. E` del tutto evidente che questa Presidenza cercherà di attivarsi perché i dati da lei richiesti possano essere forniti nel più breve tempo possibile. Questo è l'impegno che assumo anche io stamattina.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). Presidente, poiché ci sono ancora pochi consiglieri in Aula, vorrei chiedere un'ora di sospensione per consentire ai colleghi di arrivare.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. I lavori riprenderanno alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 07, viene ripresa alle ore 11 e 08.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Selis sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Chiedo scusa ai colleghi se disturbo le conversazioni...

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ripreso la seduta.

SELIS (La Margherita-D.L.). Presidente, noi abbiamo apprezzato poco fa la sensibilità dell'onorevole Corona che, prendendo atto del fatto che l'Aula era semideserta, giustamente - e noi ci siamo associati - ha detto: "Così non si può andare avanti".

Mi pare che la situazione non sia migliorata. Probabilmente ci sono esponenti dei due schieramenti che stanno facendo, credo, un lavoro positivo, io non ho informazioni in questo momento, ma l'Aula è ancora semideserta, quindi non si può andare avanti. Di che cosa stiamo parlando? Se dobbiamo lavorare in questa sede ci devono essere i consiglieri, non è ci possono essere due riunioni: questa in cui si chiacchiera e l'altra in cui si tratta. Se la sede della politica è l'altra, fermiamoci un momento, se è questa andiamo avanti. Non so se questo discorso è chiaro. Sennò noi abbiamo la sensazione, tutti quanti - non c'è in questo momento differenza tra maggioranza e opposizione - di essere gli utili idioti che servono alla copertura della riunione reale che è dall'altra parte, ma se c'è un'altra riunione che può portare a risultati positivi, fermiamoci e aspettiamo che termini. Se questa riunione non c'è, allora i colleghi vengano in Aula.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Selis. Non risulta a questa Presidenza che ci sia nessun tipo di riunione in corso.

Io non posso sospendere i lavori semplicemente perché vi è qualche assenza nei banchi. La mia intenzione è di proseguire con i lavori. Solo se vi sono ufficialmente delle richieste di sospensione con le relative motivazioni, io posso accogliere la proposta. Siccome non vi è stata nessuna richiesta di sospensione, io credo che occorra riprendere rapidamente i lavori dando la parola al Segretario perché legga l'articolo 13 del disegno di legge numero 383 che è all'ordine del giorno della seduta odierna.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2003)" (383/A)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

LICANDRO, Segretario:

CAPO IV

Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione
e attività culturali e sociosanitarie

Art. 13

Interventi nella formazione professionale
e nel lavoro

1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2003, in euro 71.012.000 di cui euro 13.007.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UPB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049).

2. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono fissati nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

3. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 (UPB S01.046 - Cap. 01116).

4. La Regione è autorizzata a finanziare lavori di valorizzazione ambientale del Parco geominerario della Sardegna da effettuarsi tramite cantieri comunali. I finanziamenti possono essere attribuiti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impegnati nei lavori relativi alla bonifica dei siti inquinati di carattere nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2003 (UPB S10.030 - Cap. 10108).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo di giovani qualificati.

6. I piani prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un'indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro.

7. I piani sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell'Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell'assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei giovani ai medesimi progetti.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

10. Le somme disimpegnate nel conto dei residui del capitolo 10065 (UPB S10.022) sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per le quali furono stanziate.

11. Al fine di consentire l'emanazione di un bando per le finalità di cui alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, le disponibilità relative allo stanziamento disposto dalla stessa legge per l'anno 2005 possono essere anticipate all'anno 2003; in tal caso il suddetto stanziamento è ridotto dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori dell'anticipazione.

PRESIDENTE. All'articolo 13 sono stati presentati numerosi emendamenti. Prima che il segretario ne dia lettura voglio precisare che a questo articolo che tratta la materia del lavoro è stato presentato anche un emendamento, il numero 12, che riguarda sostanzialmente il settore cultura, spettacolo e sport per cui durante l'esame di questo articolo discuteremo due materie distinte. Io propongo di iniziare con l'illustrazione e con l'acquisizione dei pareri relativi al primo blocco di emendamenti che riguardano la materia del lavoro, sino all'emendamento numero 547. Poi procederemo con l'illustrazione e l'acquisizione dei pareri relativi all'emendamento numero 12 e relativi emendamenti.

Si dia lettura degli emendamenti.

LICANDRO, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

L'articolo 13 è soppresso. (474)

Emendamento soppressivo totale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

L'articolo 13 è soppresso. (475)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso. (476)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 3 dell'articolo 13 è soppresso. (477)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico

Il comma 4 è soppresso. (62)

Emendamento soppressivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi - Lai

Il comma 4 dell'articolo 13 è soppresso. (478)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico - Pusceddu - Orrù - Lai

Il comma 4 è soppresso. (491)

Emendamento soppressivo parziale Pinna - Pacifico - Pusceddu - Orrù - Lai

Il comma 4 dell'art. 13 è soppresso. (530)

Emendamento soppressivo totale Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Biancu - Dore - Giagu - Secci - Granella

L'emendamento numero 10 è soppresso. (698)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 13

Interventi nella formazione professionale e nel lavoro

Nel comma 1 l'importo di euro 71.012.000 è sostituito con quello di euro 44.012.000. (10)

Emendamento sostitutivo parziale Pacifico - Pinna - Sanna Giacomo

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 4,5,6,7 e 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, concernente i progetti speciali finalizzati all'occupazione, è autorizzata nell'anno 2003 la spesa di 10.000.000,00 euro (UPB S01.046 - cap. 01116).

Sono prioritariamente finanziati gli interventi di stabilizzazione relativi alle Azioni 1 - Terre Pubbliche - e 2 - Bosco - per le quali non si applicano i parametri percentuali di cui al comma 9 del citato art. 18". (367)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Art. 13

Interventi nella formazione professionale e nel lavoro

Nel comma 5 l'espressione ?un primo inserimento lavorativo di giovani qualificati?, è sostituita dalla seguente ?un primo inserimento lavorativo o ad interrompere lo stato di disoccupazione di giovani qualificati?. (11)

Emendamento sostitutivo parziale Falconi - Spissu - Demuru - Pirisi

Art. 13

Al comma 9 le parole ?Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi?, sono sostituite dalle seguenti:

? Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2003 ed in euro 3.500.000 per gli anni successivi?. (451)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Secci - Selis - Dore - Biancu - Granella - Giagu

Art. 13

Il comma 9 dell'art. 13 è così modificato:

?9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono valutati in euro 3.500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291)?. (604)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Il comma 9 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

?Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8, sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

A tal fine sono incrementate di ulteriori 500.000 euro le dotazioni di cui alla UPB S10.075 - Cap. 10291 e ridotte di pari misura quelle a valere sulla UPB S03.007 Tab. A lett. a).? (688)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Lo stanziamento annuale per il 2003 per i contributi ai consorzi di cooperative sociali per le attività di consulenza e per l'erogazione di servizi alle cooperative sociali è valutato in euro 1.549.000.?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09011 - Cap. 09024

Anno 2003 euro 200.000

In aumento

UPB S10024 - Cap. 10059

Anno 2003 euro 200.000 (182)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Il fondo per la concessione di garanzia sussidiaria sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative (art. 2 L.R. 37/98) è determinato per l'anno 2003 in euro 258.000.? (UPB S10025 - Cap. 10072)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S02033 - Cap. 02046

Anno 2003 euro 26.000

In aumento

UPB S10025 - Cap. 10072

Anno 2003 euro 26.000 (185)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Lo stanziamento globale per l'anno 2003 relativo alle spese per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili L.R. 68/99 è stabilito in euro 775.000.?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S09011 - Cap. 09024

Anno 2003 euro 249.000

In aumento

UPB S10024 - Cap. 10060

Anno 2003 euro 249.000 (184)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

?1 bis. Il contributo annuo a favore delle organizzazioni cooperativistiche per le spese sostenute per assistenza tecnica è valutato per l'anno 2003 in complessivi euro 1.963.000.? (UPB S10040 - Cap. 10153)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S02033 - Cap. 02046

Anno 2003 euro 100.000

In aumento

UPB S10040 - Cap. 10153

Anno 2003 euro 100.000 (186)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

?2 bis. L'istruttoria e la definizione della pratiche di cui alla L.R. 16/89, dovrà svolgersi nel rispetto delle direttive e procedure previste dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione approvato con DPG n° 130/86 sino alla revisione di questi ultimi atti amministrativi, da disporre con l'approvazione delle norme di attuazione della L.R. 31/94.

È conseguentemente abrogato qualsiasi termine temporale stabilito da precedenti norme.? (183)

Emendamento aggiuntivo Lai - Spissu - Morittu - Demuru - Pacifico - Falconi

Art. 13

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

?3 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, dopo il punto l), è aggiunto il seguente punto:

m) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall'iscrizione alla gestione separata INPS.? (313)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 314 (Art. 13, pag. 254)

Nell'emendamento n. 314 è aggiunto il seguente comma:

?Le risorse complessivamente disponibili stanziate in conto dell'UPB S10.023 (Cap. 100050), e destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 24 dicembre 1998 n. 36, possono essere utilizzate per fronteggiare gli oneri derivanti dal bando relativo all'annualità 2002? (761)

Emendamento aggiuntivo Lai - Spissu - Morittu - Demuru - Falconi - Pacifico

Art. 13

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

?3 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, dopo il punto l), è aggiunto il seguente punto:

m) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall'iscrizione alla gestione separata INPS.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.023 - Cap. 10050 - Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri

Competenza anno 2003 euro 44.553.000=

Competenza anno 2004 euro 44.553.000=

Competenza anno 2005 euro 44.553.000=

In diminuzione

UPB S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 euro 44.553.000=

Competenza anno 2004 euro 44.553.000=

Competenza anno 2005 euro 44.553.000=

(314)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Nel comma 3 dell'art. 13, dopo l'indicazione fra parentesi "(UPB S01049 - Cap. 01116)", è aggiunta la seguente proposizione:

?La predetta spesa è destinata prioritariamente alle stabilizzazioni relative agli interventi di cui alle azioni 1-Terre pubbliche e 2-Bosco, per le quali non si applicano i limiti percentuali previsti dal comma 9 del citato art. 18.? (617)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Dopo il comma 4 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?4 bis. La Regione è altresì autorizzata a finanziare all'Ente Parco dell'Asinara la realizzazione di progetti, anche attraverso soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza e competenza, per valorizzazione produttiva delle risorse ambientali e naturali presenti nell'Isola dell'Asinara, finalizzati alla creazione di occupazione stabile. Nella realizzazione dei progetti sono prioritariamente impiegati lavoratori espulsi dai processi produttivi industriali e lavoratori socialmente utili. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di € 1.000.000 per l'anno 2003. (UPB S10.030)?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.030 € 1.000.000

In diminuzione

Tabella B

UPB S03.006 € 1.000.000

(618)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo

Art. 13

Dopo il comma 9 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?9 bis. Per l'organizzazione e la gestione di attività decentrate di orientamento e finalizzate alla attuazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di lavoro le disponibilità finanziarie assegnate alla UPB S10.074 cap. 10284 sono quantificate per l'anno 2003 in complessivi 750.000,00 euro.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.074 - Cap. 10284 € 598.000,00

In diminuzione

Tabella A, lett. a)

UPB S03.006 € 598.000,00

(619)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Vassallo - Pacifico

Art. 13

Dopo il comma 9 dell'art. 13, è aggiunto il seguente:

?9 bis. Per l'attuazione degli accordi stipulati tra la Regione e le Amministrazioni locali e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, ai sensi e per gli efetti dell'art. 24 della L.R. 40/1990, in materia di orientamento e servizi di informazione sulle normative e gli strumenti finalizzati all'inserimento al lavoro e al sostegno dell'occupazione, le dotazioni finanziarie previste per l'anno 2003 a valere sull'UPB S10.074 sono incrementate di 600.000,00 euro.?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.074 - Cap. 10284 € 600.000,00

In diminuzione

Tabella A, lett. a)

UPB S03.006 € 600.000,00

(620)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?È attribuito ulteriore dotazione finanziaria della UPB S10.039 - Interventi a favore degli immigrati ed emigrati per euro 500.000 per l'anno 2003.

A tal fine è ridotta di pari misura la dotazione finanziaria relativa all'UPB S03.007 Tab. A, lett. b).? (686)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?9 bis. Al fine di incentivare gli sgravi contributivi di cui alla L.R. 36/98, per l'anno 2003, la UPB S10.023 è incrementata di euro 5.000.000.

È portata in diminuzione per pari importo la UPB S10.049 della rubrica dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.? (687)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

?9 bis. Al fine di attivare specifiche misure di inserimento occupazionale di lavoratori inoccupati e disoccupati in età adulta sono assegnate ulteriori risorse pari a 500.000 euro per l'anno 2003, a valere sulla UPB S10.075 (Cap. N.I.).

È ridotta di pari misura la dotazione finanziaria dell'UPB S03.007 Tab. A, lett. b).? (689)

Emendamento aggiuntivo Biancu - Sanna Gian Valerio - Orrù - Fadda - Giagu - Dore - Granella - Secci - Selis

Dopo il comma 11 dell'articolo 13, è inserito il seguente:

"11 bis. In ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati con leggi della Regione e/o degli Enti locali i Comuni possono predisporre apposite graduatorie sulla base dei criteri già utilizzati dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego per la formazine delle graduatorie sino al 31 dicembre 2000". (181)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Nell'ultimo comma dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:

All'Art. 17, comma 1 della L.R. 24/12/1998, n. 37, le parole "tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato" sono soppresse.

All'art. 17 della L.R. 24/12/1998, n. 37, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Ai soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 50 comma 1 della Legge 27/12/2002, n. 289, il contributo erogato secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2 non potrà comunque essere inferiore a euro 3000".

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.023 "Interventi sul costo del lavoro"

(Cap. 10.048-00) Competenza 2003 euro 1.160.000

In diminuzione

UPB S03.007 tab. a lett. a) (685)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Nell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. Per le finalità di cui all'art. 10 della L.R. 36/98 sono assegnate ulteriori disponibilità finanziarie pari a 500.000 euro per l'anno 2003, a valere sulla UPB S10.027 "Borse di studio per progetti formativi"; è ridotto di pari misura lo stanziamento di cui alla UPB S03.007 FNOL, Tab. A, lett. b) (693)

Emendamento aggiuntivo Spissu - Marrocu - Secci - Lai

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

11 bis. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 150.000,00 per la concessione di un contributo annuale all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e all'Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS). (UPB S11.069 - Cap. 11331-00)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11331-00 - Contributo annuo all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e all'Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS) (L.R. 18.12.1987, n. 57 e art. 81, L.R. 30.04.1991, n. 13)

Competenza anno 2003 € 150.000,00

Competenza anno 2004 € 150.000,00

Competenza anno 2005 € 150.000,00

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 150.000,00

Competenza anno 2004 € 150.000,00

Competenza anno 2005 € 150.000,00

(547)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (art. 13)

La lettera m) del comma 6 dell'art. 14, di cui all'emendamento n. 12, è soppressa.(555)

Emendamento soppressivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14, introdotto dall'emendamento n. 12, le parole ?L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche? sono soppresse.(559)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori - Balia - Demuru - Falconi - Manca - Pirisi

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

L'importo di cui al comma 3, lettera a) è sostituito in ?euro 3.600.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036 - Cap. 11125

Anno 2003 € 1.045.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

U.P.B. S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 € 1.045.000

(369)

Emendamento sostitutivo parziale Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 3, lettera a) dell'art. 14, introdotto dall'emendamento n° 12, le parole ?… per l'anno 2003 in euro 2.555.000? sono sostituite dalle seguenti: ?in annui euro 3.250.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036

Anno 2003 € 695.000

Anno 2004 € 3.250.000

Anno 2005 € 3.250.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 695.000

Anno 2004 € 3.250.000

Anno 2005 € 3.250.000

(563)

Emendamento sostitutivo totale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento all'emendamento n. 600 dell'emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 6°, lettera h), è così modificato:

?La spesa di euro 250.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo di euro 75.000 rispettivamente a favore della Fondazione Sezione Sarda Ignazio Silone, agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales) e all'Unione Partigiani Sardi aderente a F.I.V.L., nonché di un contributo di euro 25.000 a favore del Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

U.P.B. S11.069

€ 25.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

€ 25.000

(714)

Emendamento sostitutivo parziale Ibba - Balia - Masia

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

La lettera h) del punto 6 è così modificata:

?La spesa di euro 225.000,00 dell'anno 2003 per la concessione di un contributo in ragione di 75.000 euro rispettivamente a favore della Fondazione sarda - Ignazio Silone, agli istituti Antonio Gramsci (istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales), all'Unione Partigiani Sardi aderente a F.I.V.L..?.

(U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.)

(600)

Emendamento sostitutivo parziale Cogodi - Ortu - Vassallo

Emendamento all'emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 6 lettera h) è così modificato:

?La spesa di € 100.000,00; nell'anno 2003, per la concessione di un contributo per la attività della associazione "CASA GRAMSCI" (U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.).?.

(714)

Emendamento sostitutivo parziale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento n. 12 (Art. 13, pag. 286)

Il comma 6, lettera h), è sostituito dal seguente:

?La spesa di euro 175.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo di euro 75.000 rispettivamente a favore della Fondazione - Sezione Sarda Ignazio Silone, agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci" di Ghilarza e Ales), nonché di un contributo di euro 25.000 a favore del Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

U.P.B. S11.069

€ 25.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

€ 25.000

(715)

Emendamento sostitutivo totale Demuru - Granella - Sanna Gian Valerio - Sanna Salvatore - Selis - Dore

Emendamento all'emendamento n. 350 (Art. 13, pag. 272)

Dopo il comma 11 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

?11 bis. È autorizzata la spesa complessiva di euro 175.000, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la concessione di un contributo di euro 75.000 per gli stessi anni, rispettivamente alla Fondazione - Sezione Sarda Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "Casa Gramsci") nonché per la concessione di un contributo di euro 25.000 per gli stessi anni al Comitato "Rivista Giuridica Sarda", con sede in Cagliari, via Paoli n° 97.?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.)

Anno 2003 € 175.000

Anno 2004 € 175.000

Anno 2005 € 175.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Anno 2003 € 175.000

Anno 2004 € 175.000

Anno 2005 € 175.000

(716)

Emendamento aggiuntivo Sanna Alberto - Marrocu - Spissu - Demuru - Falconi - Lai

Art. 13

All'art. 13 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

?11 bis. È autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000, 00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la concessione di un contributo di euro 75.000 per gli stessi anni, rispettivamente alla Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituto di Studi e Ricerche A. Gramsci della Sardegna, e Associazioni "Casa Gramsci"). (U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.))?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.069 - Cap. 11324-00 (N.I.) - Contributo annuo alla Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituto di Studi e Ricerche A. Gramsci della Sardegna, e Associazioni "Casa Gramsci").

Competenza anno 2003 € 150.000

Competenza anno 2004 € 150.000

Competenza anno 2005 € 150.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 150.000

Competenza anno 2004 € 150.000

Competenza anno 2005 € 150.000

(350)

Emendamento sostitutivo parziale GIUNTA REGIONALE

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Il comma 7 dell'art. 14 di cui all'emendamento n. 12, è così sostituito:

- L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate LL.RR. è prorogata all'esercizio successivo.

- Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2002.

L.R. 8/7/1996, n° 26 Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna

L.R. 15/10/1997, n° 26 Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua Sardegna

L.R. 17/5/1999, n° 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna

L.R. 3/7/1998, n° 22 Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale

L.R. 21/6/1950, n° 17 Contributi per manifestazioni culturali e artistiche

L.R. 18/11/1986, n° 64 Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari

L.R. 348/1979, art. 36 Funzionamento dei Sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private

L.R. 480/1975, artt. 11 e 12 Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza

L.R. 13/1991, art. 80 Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private

L.R. 22/6/1992, n° 12 Contributi annui alle Università della Terza Età della Sardegna

L.R. 15/10/1997, n° 28 Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Civiche di Musica

L.R. 22/1/1990, n° 1, art. 56 e art. 60 • Interventi per attività teatrali e musicali

• Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali

(659)

Emendamento sostitutivo parziale Spissu - Lai - Cugini - Morittu - Fadda - Dore - Masia

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Alla lettera e) del comma 3 le parole ?euro 1.374.000? sono sostituite dalle seguenti: ?euro 1.700.000?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.036 - Cap. 11150

Competenza anno 2003 € 1.700.000,00

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 1.700.000,00 (729)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

All'art. 14, introdotto dall'emendamento n° 12, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:

?e) la concessione di un contributo di euro 65.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G.P. Chironi" di Nuoro per i costi di gestione di rimborso spese e di laboratorio sostenuti per la realizzazione del "Progetto Sperimentale Alfa" atto al conseguimento del Diploma di Tecnico del Trasporto Aereo (UPB S11.027);

f) la concessione di un contributo di euro 65.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Statale n. 2 Commerciale, Turistico e Aeronautico di Oristano per i costi di gestione, di rimborso spese e di laboratori, sostenuti per il conseguimento del corso sperimentale di studi di perito aeronautico controllore del traffico aereo (UPB S11.027);

g) la concessione di un contributo di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "D. Scano" di Monserrato (Cagliari) per la realizzazione dei laboratori di aerotecnica e impianti di bordo, collegati al corso di "Costruzioni aeronautiche" (UPB S11.027);

h) la concessione di un contributo di euro 55.000 per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005, a favore dell'Istituto Tecnico Commerciale "Deffenu" di Oristano per i costi di gestione, rimborso spese e di laboratorio sostenuti per il corso sperimentale di perito aeronautico controllore del traffico aereo(UPB S11.027).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.027

Anno 2003 € 230.000

Anno 2004 € 230.000

Anno 2005 € 230.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 230.000

Anno 2004 € 230.000

Anno 2005 € 230.000

(551)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Corona - Balletto - Diana - Pittalis - Capelli - Vargiu

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 2 dell'emendamento n° 12, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

?c bis) Nell'anno 2003, la spesa di euro 1.549.000 per gli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (UPB S11.024 - Cap. 11067).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.024 - Interventi per il diritto allo studio. Spese correnti

Anno 2003 € 1.549.000

In diminuzione

U.P.B. S10.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 1.549.000

(605)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Marrocu - Sanna Salvatore - Sanna Emanuele - Demuru - Morittu - Orrù - Lai

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. E' autorizzata la spesa di euro 2.582.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 da destinare alle città di fondazione, Carbonia, Arborea, Fertilia (U.P.B. S11.050 - Cap. 11222-00 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.050 - cap. 11222-00 (N.I.) - Spese per contributi da destinare alle città di fondazione, Carbonia, Arborea, Fertilia

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

In diminuzione

UPB S03.006 - cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00

Competenza anno 2003 - € 2.582.000,00 (503)

Emendamento aggiuntivo Morittu - Marrocu - Lai - Pusceddu - Sanna Salvatore - Demuru - Orrù

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. E' autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 15.000.000,00 per contributi a favore degli Enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei castelli medioevali di Siliqua, Lasplassas, Villamassargia, (Sassarese) e delle città regie della Sardegna.(U.P.B. S11.050 - Cap. 11205-01 (N.I.))"

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.050 - cap. 11205-01 (N.I.) - Contributi a favore degli Enti locali per l'acquisizione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei castelli medioevali di Siliqua, Lasplassas, Villamassargia, (Sassarese) e delle città regie della Sardegna.

Competenza anno 2003 € 15.582.000,00

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006 - cap. 03030-00 - Fondo nuovi oneri legislativi

Competenza anno 2003 € 15.582.000,00 (504)

Emendamento aggiuntivo Cappai - Capelli

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 5 dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti lettere:

?e) Il comma 4, art. 22, della Legge regionale n. 17/1999 è così sostituito:

"4. Il possesso dei sopradescritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti Regionali delle competenti federazioni sportive del CONI."

f) Il comma 3 dell'art. 32 della Legge regionale n. 17/1999 è così modificato:

"3. L'Assessorato competente in materia di sport è autorizzato a liquidare il saldo del 40% dovuto alle società sponsorizzate a seguito di verifica del corretto adempimento delle condizioni contenute nei contratti di cui al precedente art. 31;"

g) Per la gestione in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI delle funzioni di monitoraggio degli interventi attuati in materia di sport e dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna, nonché dell'Albo regionale dei sodalizi sportivi, è autorizzata nel triennio 2003-2005 la spesa annua di euro 200.000 (UPB S11.064);

h) L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di euro 100.000 al CONI per ciascuno degli anni 2003 - 2004 - 2005 per consentire alle rappresentative sarde che parteciperanno alla manifestazione internazionale "Jeux des Iles" (UPB S11.064);

i) È autorizzata nell'anno 2003 la concessione di un contributo straordinario di euro 800.000 a favore del CONI, Comitato Regionale per la Sardegna, per la realizzazione della sede regionale del Comitato e delle Federazioni Sportive della Sardegna (UPB S11.066).?.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.064

Anno 2003 € 300.000

Anno 2004 € 300.000

Anno 2005 € 300.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 300.000

Anno 2004 € 300.000

Anno 2005 € 300.000

(92)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

?5 bis. I contributi di cui alla legge regionale n. 17/99 sono riservati esclusivamente per le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (articolo 90, comma 1 della legge n. 289/2002), affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.? (552)

Emendamento aggiuntivo Licandro - Carloni - Diana - Onida - Balletto

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 5 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

?a bis) La concessione di un contributo di euro 100.000, nell'anno 2003 alla FIDAL di Oristano per l'organizzazione del "Meeting internazionale Terra Sarda". (UPB S11.064 - Cap. N.I.)?

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

U.P.B. S10.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 100.000

In aumento

U.P.B. S11.064 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

Anno 2003 € 100.000

(607)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Balletto - Corda - Diana

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

Nel comma 5 nella lettera a) dopo le parole ?Giochi sportivi studenteschi 2003? è inserita la seguente espressione: ?e di euro 40.000 al Comitato organizzatore dei campionati europei 2003 di "Badminton".?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.064 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport

Anno 2003 € 40.000

In diminuzione

U.P.B. S11.049 - Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

Anno 2003 € 40.000

(608)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

?7 bis. È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 2001 in esecuzione della Legge regionale 21 giugno 1950, 17 (Contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo).? (560)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera b):

?b) È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 1999 in esecuzione dell'articolo 60 della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.? (561)

Emendamento aggiuntivo Capelli - Cappai - Randazzo

Emendamento n. 12 (Art. 13)

Al comma 7 dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera a):

?b) È prorogata al 31.12.2003 l'attuazione degli interventi finanziati nell'anno 1999 in esecuzione dell'articolo 56 della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.? (562)

Emendamento aggiuntivo Pisano - Vargiu - Cassano

Art. 13

Dopo il comma 8 dell'art. 14 di cui all'emendamento n. 12 è aggiunto il seguente:

?Le modalità di rendicontazione stabilite al precedente comma 4 lett. o) si applicano anche ai contributi concessi dall'Assessorato del Lavoro alle Organizzazioni degli Emigrati e alle Associazioni sulla base della L.R. 7/91.? (692)

Emendamento aggiuntivo Lai - Cugini - Pinna - Orrù - Dettori - Pusceddu - Selis

Emendamento n. 12 (Art. 13, pag. 286)

All'emendamento numero 12, al comma 4, lettera c) dopo la parola (Cap. 11248) è inserita infine la seguente frase:

?Per questi interventi ovvero per gli interventi relativi all'affidamento di servizi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il 90 per cento dell'ammontare della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile per gli anni 2003, 2004 e 2005.? (717)

Emendamento aggiuntivo GIUNTA REGIONALE

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 14

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, spettacolo e sport

1. Al fine di consentire l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore, è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 516.000; è altresì autorizzata, nello stesso anno, per il completamento del programma relativo all'anno 2002 a favore degli organismi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, l'ulteriore spesa di euro 153.000 (U.P.B. S11.014 - Cap. 11031).

2. A favore dell'istruzione scolastica sono autorizzati i seguenti interventi:

a) in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con pari accertamento in entrata (U.P.B. E11.013 - Cap. 23107), la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2003, di euro 5.000.000 nell'anno 2004 e di euro 7.000.000 nell'anno 2005, per interventi a favore delle scuole non statali dell'Isola (U.P.B. S11.024 - Cap. 11052);

b) nell'anno 2003, la spesa di euro 4.000.000 per la concessione di contributi integrativi per spese di gestione e oneri per il personale, a favore delle scuole materne non statali incluse in modo parziale nel programma di interventi per l'anno scolastico 2002/2003 (U.P.B. S11.025 - Cap. 11072);

c) nell'anno 2003, la spesa di euro 100.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere in collaborazione con l'Amministrazione regionale nel campo della dispersione scolastica, relativamente all'attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del POR Sardegna 2000/2006 (U.P.B. S11.029 - Cap. 11097);

d) le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 15 e 16, della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7 si applicano anche ai Distretti scolastici.

3. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:

a) è rideterminata per l'anno 2003 in euro 2.555.000 la spesa di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, a favore del Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale (U.P.B. S11.036 - Cap. 11125);

b) la spesa di euro 707.000, nell'anno 2003, a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (U.P.B. S11.036 - Cap. 11127);

c) la spesa di euro 2.460.000, a favore del "Consorzio Uno" di Oristano, per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (U.P.B. S11.036 - Cap. 11126);

d) la spesa di euro 725.000 nell'anno 2003, a favore del Comune di Tempio Pausania, per la gestione e il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (U.P.B. S11.036 - Cap. 11123);

e) la spesa di euro 1.374.000, nell'anno 2003, a favore dell'Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari di Alghero (U.P.B. S11.036 - Cap. 11150);

f) la spesa di euro 129.000 nell'anno 2003, a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e Interpreti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, per il loro funzionamento (U.P.B. S11.036 - Cap. 11129);

g) la spesa di euro 250.000 nell'anno 2003, a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 febbraio 2002 (U.P.B. S11.041 - Cap. N.I.);

h) la spesa di euro 103.000, nell'anno 2003, a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, per le spese di funzionamento (U.P.B. S11.036 - Cap. 11144);

i) la spesa di euro 400.000 e 500.000, rispettivamente per l'anno 2004 e 2005, per la realizzazione di interventi relativi a problemi della gioventù, nonché per l'integrazione dei contributi concessi dall'Unione europea per l'attuazione del programma "Gioventù" in Sardegna (U.P.B. S11.041 - Cap. 11184);

l) la spesa di euro 258.000, nell'anno 2003 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (U.P.B. S11.041 - Cap. 11181);

m) ai contributi concessi alle Università ed agli Organismi che curano l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi universitarie decentrate nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 15 del 2002. In sede di prima applicazione il termine per l'utilizzo dei contributi riferiti ad anni precedenti è prorogato al 30 giugno 2004;

n) nell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- la lett. d) è sostituita come segue:

? d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con gli uffici periferici del M.I.U.R., con le Istituzioni scolastiche e con le Università. Promuove ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola e del sistema formativo in generale e ne cura la pubblicazione e la diffusione, promuove, altresì, incontri di studio, ricerche, convegni e congressi, avvalendosi, a tal fine, anche della collaborazione di agenzie formative o Organismi pubblici o privati accreditati. Promuove, inoltre, e finanzia progetti volti ad agevolare il successo formativo, anche mediante servizi di orientamento, sia in campo scolastico che universitario, al fine di agevolare l'integrazione tra diversi sistemi formativi, secondo la nuova concezione di formazione integrata?.

- la lett. e) è abrogata.

4. In materia di beni culturali e beni librari sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa, nell'anno 2003, di euro 3.166.000, ripartita come segue, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002:

a) euro 1.906.000 (U.P.B. S11.050 - Cap. 11212)

b) euro 1.260.000 (U.P.B. S11.056 - Cap. 11247)

b) la spesa complessiva di euro 40.823.000 ripartita come segue, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002:

(U.P.B. S11.050 - Cap. 11212) 2003 euro 7.447.000

2004 euro 8.000.000

2005 euro 8.000.000

(U.P.B. S11.056 - Cap. 11247) 2003 euro 5.070.000

2003 euro 6.000.000

2003 euro 6.000.000;

c) l'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1; i relativi oneri sono valutati in euro 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (U.P.B. S11.056 - Cap. 11248);

d) la spesa di euro 1.500.000, nell'anno 2003 per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed archeologici delle aree del Parco Geominerario della Sardegna di cui alla convenzione tra la Regione e l'Associazione Temporanea di Imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rinvenienti dal progetto interministeriale - interassessoriale denominato ?Parco Geominerario? (U.P.B. S10.031 - Cap. N.I.);

5. A favore dello sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la concessione di un contributo straordinario di euro 75.000 nell'anno 2003, al Comitato Organizzatore dei Giochi Sportivi Studenteschi 2003, per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata ?Giochi Sportivi Studenteschi 2003?, da svolgersi in ambito regionale, e per le relative manifestazioni collaterali (U.P.B. S11.064 - Cap. 11281);

b) dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è aggiunto il seguente comma 5: ?L'Assessorato competente in materia di sport è autorizzato ad effettuare spese dirette per promuovere ed incentivare il conseguimento del benessere psico-fisico della gioventù, tramite campagne di sensibilizzazione all'attività ludico-sportiva nelle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna?. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate nell'U.P.B. S11.065 - Cap. 11285;

c) l'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è sostituito come segue:

?L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con Istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato e la prestazione di garanzie reali e obbligatorie necessari per la realizzazione delle opere previste dagli articoli 11, 12 e 17 della presente legge?.

6. A favore del pubblico spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 692.000, nell'anno 2003, per il completamento del programma di spesa relativo all'anno 2002 a favore degli organismi di cui alla legge regionale 21.06.50, n. 17 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11335-00);

b) la spesa di euro 516.000, nell'anno 2003, per la concessione di contributi, fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute, per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (U.P.B. S11.069 - Cap. 11337);

c) la concessione di un contributo di euro 1.000.000, nell'anno 2003, a favore del Teatro di Tradizione Concerti Marialisa De Carolis di Sassari, a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'U.P.B. S11.069 (Cap. 11334);

d) la concessione di un contributo di euro 150.000, nell'anno 2003, per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale n. 7 del 2002 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11310);

e) la concessione di un contributo al Comune di Siligo di euro 50.000, nell'anno 2003, per il funzionamento della Fondazione Maria Carta (U.P.B. S11.069 - Cap. 11315);

f) la concessione di un contributo di euro 200.000, nell'anno 2003, per il funzionamento dell'Associazione Centro Studi Filologici Sardi (U.P.B. S11.069 - Cap. 11322);

g) la spesa di euro 50.000, nell'anno 2003, per la raccolta e la pubblicazione delle fonti documentarie inedite e/o da rieditare riguardanti il Regno di Sardegna, affidate all'istituto CNR di storia dell'Europa mediterranea con sede in Cagliari (U.P.B. S11.069 - Cap. 11312);

h) la spesa di euro 150.000, nell'anno 2003, per la concessione di un contributo in ragione di euro 75.000, rispettivamente, a favore della Fondazione - sezione sarda - Ignazio Silone e agli Istituti Antonio Gramsci (Istituti di studi e ricerche A. Gramsci della Sardegna e Associazioni "casa Gramsci" di Ghilarza e di Ales) (U.P.B. S11.069 - Cap. N.I.);

i) i contributi impegnati nell'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, possono essere utilizzati dagli stessi beneficiari per le attività svolte e documentate nel 1999 (U.P.B. S11.069 - Cap. 11309);

l) per effetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche, nella legge regionale n. 5 dicembre 1973 n. 38, ovunque leggasi "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" deve leggersi "Fondazione Teatro Lirico di Cagliari";

m) le finalità di diffusione dell'istruzione musicale nella Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 possono realizzarsi anche mediante lo svolgimento di corsi di musica tradizionale sarda;

n) le somme assegnate nell'anno 2003 per il sostegno delle attività di pubblico spettacolo organizzate da Enti pubblici di dimensione sovracomunale, possono essere utilizzate anche a fronte delle spese dagli stessi sostenute e documentate nel precedente esercizio finanziario (U.P.B. S11.069 - Cap. 11335);

o) nell'articolo 13, nella legge regionale 9 giugno 1994 n. 27, sono introdotte le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito come segue:

"1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall'Assessorato della Pubblica Istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L'Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dal citato D.P.R. 445 del 2000, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale".

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La rendicontazione dei contributi concessi dall'Assessorato della Pubblica Istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute";

p) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folkloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno".

7) L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio 2002 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata al 31 dicembre 2003:

L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna

L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda

L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna

L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale

L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche

L.R. 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari

D.P.R. 348/1979, art. 36 - Funzionamento dei Sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private

D.P.R. 480/1975, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza

L.R. 13/1991, art. 80 - Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private

L.R. 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età in Sardegna

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli e associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole Civiche di musica.

8) Sono abrogati l'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 ed il 3° e 4° comma dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11 varie come da testo

In diminuzione (importi in migliaia di euro)

U.P.B. S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

(voce 2)

2003 € 26.540

2004 € 20.949

2005 € 23.049

U.P.B. S03.051 Capitale su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari

(Cap. 03197)

2003 € 845

U.P.B. S10.049 Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo

2003 € 410

U.P.B. S11.024 Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti

(Cap. 11055 - € 83) (Cap. 11061 - € 250)

2003 € 333

U.P.B. S11.038 Diritto allo studio universitario - Spese correnti

(Cap. 11160)

2003 € 725

U.P.B. S11.041 Formazione integrata

(Cap. 11175) 2003 € 242

(Cap. 11182) 2003 € 200

U.P.B. S11.056 Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura

(Cap. 11247)

2003 € 1.250

U.P.B. S11.066 Interventi in conto capitale per impianti sportivi

(Cap. 11290)

2003 € 516

(12)

Emendamento aggiuntivo Usai - Corona - Biggio - Vargiu - Capelli - Murgia

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Istituzione dello "Sportello Sardegna" del CNR

1. È autorizzata la spesa annua di euro 100.000 per l'attivazione di una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - avente come fine l'apertura di uno "Sportello Sardegna" del CNR finalizzato allo studio dei rapporti storici e culturali, dall'antichità ad oggi, fra la Sardegna ed il continente italiano e alla redazione di un manuale di storia nazionale nel quale siano inseriti gli Stati sardi medioevali e moderni (UPB S11.069).

In aumento

UPB S11.069 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Anno 2003 euro 100.000

Anno 2004 euro 100.000

Anno 2005 euro 100.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 100.000

Anno 2004 euro 100.000

Anno 2005 euro 100.000

(42)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco

Art. 13

Nel D.L. n. 383/A è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

?È autorizzata nell'anno 2003 la concessione di un contributo di euro 206.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque, nell'ambito regionale, di corsi per tecnici di paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO. ?

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.036

Anno 2003 euro 206.000

In diminuzione

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Anno 2003 euro 206.000

(45)

Emendamento aggiuntivo Secci - Cugini - Lai - Pinna - Selis

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

È autorizzata nell'anno 2003 la spesa di euro 400.000 a favore del Consorzio FORGEA International per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque, nell'ambito regionale, di corsi per tecnici dei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni del sistema ONU e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.036 - Cap. 11127).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.036 - Cap. 11127

Anno 2003 euro 400.000

In diminuzione

UPB S03.006 - Tabella A, punto 2) - FNOL

Anno 2003 euro 400.000

(363)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. Nel fondo globale denominato "Interventi regionali per l'Università" di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 24 aprile 2001, n° 6, confluiscono i contributi per il funzionamento del corso di laurea in Scienze Motorie - Università degli Studi di Cagliari.

Conseguentemente il fondo medesimo è incrementato, per le suddette finalità, di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (UPB S11.036 - Cap. 11120)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.036 - Cap. 11120 - Formazione universitaria

Competenza anno 2003 euro 400.000 Cassa 2003 euro 400.000

Competenza anno 2004 euro 400.000 Cassa 2004 euro 400.000

Competenza anno 2005 euro 400.000 Cassa 2005 euro 400.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 400.000 Cassa 2003 euro 400.000

Competenza anno 2004 euro 400.000 Cassa 2004 euro 400.000

Competenza anno 2005 euro 400.000 Cassa 2005 euro 400.000

(47)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata nell'anno 2003 alla concessione di un finanziamento ai Comuni di Cagliari e Sassari per complessivi 4.000.000 di Euro, così ripartiti:

Euro 2.500.000 a favore del Comune di Cagliari per ristrutturazione locali Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari, per prossima apertura Liceo Europeo;

Euro 1.500.000 a favore del Comune di Sassari per ristrutturazione locali Convitto Nazionale "Canopoleno" di Sassari, da adibire a struttura convittuale.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.028 - Cap. N.I. Investimenti a favore istruzione obbligo e superiore

Competenza anno 2003 euro 4.000.000 Cassa 2003 euro 4.000.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 4.000.000 Cassa 2003 euro 4.000.000

(48)

Emendamento aggiuntivo Tunis Marco - Businco - Vargiu

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 200.000 Euro annui a favore di Cooperative sociali di disabili visivi, per l'attuazione di progetti pilota di allestimento e funzionamento, all'interno di biblioteche pubbliche pilota, di postazioni informatiche per non vedenti ed ipovedenti. UPB S11.056 - Cap. N.I.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - P.I., BB.CC., INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

UPB S11.056 - Cap. N.I. Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura

Competenza anno 2003 euro 200.000 Cassa 2003 euro 200.000

Competenza anno 2004 euro 200.000 Cassa 2004 euro 200.000

Competenza anno 2005 euro 200.000 Cassa 2005 euro 200.000

In diminuzione

UPB S03.007

Competenza anno 2003 euro 200.000 Cassa 2003 euro 200.000

Competenza anno 2004 euro 200.000 Cassa 2004 euro 200.000

Competenza anno 2005 euro 200.000 Cassa 2005 euro 200.000

(49)

Emendamento aggiuntivo Liori - Deiana - Corona - Ibba - Dettori - Lai - Demuru - Locci

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. L'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare un contributo annuo di 600.000 Euro all'Università di Cagliari per l'attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello, istituito ai sensi del D.M. 509/1999. (UPB S11.036)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Ass.to P.I.

UPB S11.036 - Cap. 11133 (N.I.) Attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello

Anno 2003 euro 600.000

Anno 2004 euro 600.000

Anno 2005 euro 600.000

In diminuzione

Ass.to PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Cap. 03030 - FNOL

Anno 2003 euro 600.000

Anno 2004 euro 600.000

Anno 2005 euro 600.000

(54)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Cassano - Pisano

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"13 ter. L'art. 1 della L.R. 18 novembre 1986, n. 66 recante "Contributo annuo all'Università di Cagliari per la Scuola di servizi sociali istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215" è così modificato:

L'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare un contributo annuo di euro 600.000 all'Università di Cagliari, finalizzato all'attuazione dei corsi di laurea per assistenti sociali di primo e secondo livello, istituiti ai sensi del D.M. 509/1999. " (694)

Emendamento aggiuntivo Pinna

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

1. È autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 10.000.000 per le attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali (strutture e impianti esterni di archeologia industriale, archivi, siti e reperti archeologici) delle aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui alla convenzione tra la Regione e l'Associazione Temporanea di Imprese, per la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, rivenienti dal progetto interministeriale-interassessoriale denominato "Parco Geominerario". (UPB S10.031)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S10.031 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 10.000.000

In diminuzione

UPB S03.006 - Tab. A, punto 1) - FNOL

Anno 2003 euro 10.000.000

(63)

Emendamento aggiuntivo Floris

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"11 bis. È autorizzata, nell'anno 2003 la concessione di un contributo di euro 520.000 alla Provincia di Cagliari per lo studio relativo all'impiego di materiali di risulta dell'attività estrattiva e industriale della Sardegna nel settore dell'ingegneria civile e delle costruzioni." (UPB S11.036)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.036

Anno 2003 euro 520.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008

Anno 2003 euro 520.000

(69)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente:

1. È autorizzata per l'anno 2003 la corresponsione di un contributo di 115.000 euro a favore del "Coordinamento Volontariato penitenziario di Cagliari onlus" per la realizzazione, presso la Casa Circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa Direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un Progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 12 - Sanità

UPB S12.066 Programmazione e politica della formazione e gestione del programma formativo

Anno 2003 euro 115.000

In diminuzione

Stato di previsione 03 - Programmazione

UPB S03.004 - Fondi di riserva per revisione e oscillazione prezzi

Anno 2003 euro 115.000

(70)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"12. È autorizzato per gli anni 2003, 2004 e 2005 lo stanziamento di euro 500.000 per la realizzazione di un programma di attività formative, di qualificazione o di aggiornamento professionale, da effettuare anche mediante percorsi personalizzati e flessibili, destinate a detenuti in strutture penitenziarie o a soggetti sottoposti a misure di esecuzione penitenziaria esterna. Il programma è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante la riserva di una quota di pari ammontare del Fondo di cui alla UPB S10.049 dello stato di previsione dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale." (71)

Emendamento aggiuntivo Pilo - Pusceddu - Corda - Dore - Pacifico - Pirastu - Randazzo - Sanna Alberto

Art. 13

All'articolo 13, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di un programma di attività formative, di qualificazione o di aggiornamento professionale, da effettuare anche mediante percorsi personalizzati e flessibili, destinate a detenuti in strutture penitenziarie o a soggetti sottoposti a misure di esecuzione penitenziaria esterna. Il programma è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di diritti civili. Le spese per l'anno 2003 sono valutate in 500.000 euro e gravano sulla UPB S10.049 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato competente in materia di formazione professionale; ad esse si fa fronte mediante storno della somma di 500.000 euro dalla UPB S03.004 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede mediante la relativa legge finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

Stato di previsione 10 - Lavoro

UPB S10.049 Programmazione e politica del programma formativo

Anno 2003 euro 500.000

In diminuzione

Stato di previsione 03 - Programmazione

UPB S03.004 - Fondi di riserva per revisione e oscillazione prezzi

Anno 2003 euro 500.000

(72)

Emendamento aggiuntivo Corona

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 692.000 a valere sul capitolo 11335-00 (UPB S11069) del bilancio regionale per l'anno 2003, a favore di quegli organismi privati che sono stati inseriti nella programmazione di spesa approvata dalla Giunta regionale 2002, ai sensi della L.R. 21 giugno 1950, n. 17 e per i quali non è stato possibile impegnare l'intera somma assegnata dalla Giunta regionale a causa dell'insufficiente dotazione finanziaria del relativo capitolo di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.069 - Cap. 11335-00

Anno 2003 euro 692.000

In diminuzione

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 692.000

(78)

Emendamento aggiuntivo Cappai - Capelli

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Modifiche all'articolo 36 della L.R. n. 17 del 1999

1. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 36 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Misure per la tutela delle attività non agonistiche) le parole "ai Comitati provinciali del CONI" sono sostituite con "al CONI, alle Federazioni Sportive regionali". (84)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Art. 13

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Il fondo per l'imprenditoria giovanile (L.R. 1/2002) per l'anno 2003 è integrato di euro 11.776.000 (UPB S10032)

COPERTURA FINANZIARIA

In diminuzione

UPB S01.043 - Cap. 01110 Anno 2003 euro 5.710.000

UPB S02.054 - Cap. 02097 Anno 2003 euro 400.000

UPB S03.017 - Cap. 03078 Anno 2003 euro 2.516.000

UPB S02.057 - Cap. 02109 Anno 2003 euro 250.000

UPB S03.027 - Cap. 03108 Anno 2003 euro 1.500.000

UPB S03.063 - Cap. 03243 Anno 2003 euro 500.000

UPB S04.061 - Cap. 04186 Anno 2003 euro 200.000

UPB S06.062 - Cap. 06318 Anno 2003 euro 500.000

UPB S08.014 - Cap. 08027 Anno 2003 euro 200.000

In aumento

UPB S01.032 - Cap. 01075

Anno 2003 euro 11.776.000 (179)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Biancu - Sanna Alberto - Fadda

Art. 13

All'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. La Regione Sarda riconosce e tutela lo sviluppo e la promozione degli studi universitari delle zone interne attraverso il sostegno finanziario di poli universitari di Nuoro ed Oristano, individuati e riconosciuti quali primo livello essenziale del decentramento universitario in Sardegna.

2. A tal fine al Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale ed al Consorzio Uno sono assegnati per la gestione ed il funzionamento dei corsi istituiti, per il 2003, i seguenti finanziamenti:

a) euro 2.555.000 (UPB S11036 - cap. 11125) al Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale;

b) euro 2.460.000 (UPB S11036 - cap. 11126) al Consorzio Uno di Oristano. (180)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Lai - Fadda - Biancu - Selis - Secci - Dore - Granella - Giagu

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, la Giunta Regionale entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla richiesta di sospensione presso il Governo Nazionale delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica riguardanti le scuole della Sardegna, nonché i Decreti attuativi di tali norme, in quanto manifestamente dannosi ed iniqui per la Sardegna. (187)

Emendamento aggiuntivo Piana - Pinna - Corda - Cugini - Sanna Nivoli - Lai - Giovannelli - Lombardo - Sanna Giacomo - Sanna Gian Valerio

Art. 13/ Em. 188 e 362

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 5.600.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi alle azioni 7/A1 (UPB S11.050 - Cap. 11212) e 7/A4 (UPB S11.056 - Cap. 11247) del Programma approvato dal Consiglio Regionale in data 27 aprile 1989 (progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988). Al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l'Amministrazione Regionale determina annualmente le risorse necessarie per la loro copertura.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.050 - Cap. 11212

Anno 2003 euro 2.800.000

UPB S11.056 - Cap. 11247

Anno 2003 euro 2.800.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 5.600.000 Fondo per la programmazione negoziata (762)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

"1. Per la prosecuzione, oltre il 2003, degli interventi previsti dall'articolo 26 comma 12 della L.R. 7/2002 relativi alle azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato il 27 aprile 89 (art. 92 e 93 della L.R. 11/88) l'Amministrazione regionale determina annualmente le risorse necessarie alla loro copertura. Lo stanziamento per l'anno 2003 è determinato in euro 5.600.000 così ripartito:

euro 2.800.000 (UPB S11.050 cap. 11212)

euro 2.800.000 (UPB S11.056 cap. 11247) (188)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Biancu - Dore - Giagu - Granella - Secci - Selis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

E' autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 300.000 euro per la predisposizione ed attuazione di un programma regionale di promozione e attivazione dei centri mussali di interesse e valenza regionale.

In diminuzione

UPB (S03.006) 300.000 euro 2003

UPB (S03.006) 300.000 euro 2004

UPB (S03.006) 300.000 euro 2005

In aumento

UPB (S11.029) 300.000 euro 2003

UPB (S11.029) 300.000 euro 2004

UPB (S11.029) 300.000 euro 2005 (189)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Cugini - Lai - Orrù - Selis - Scano - Pacifico - Dettori

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 5.600.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002, relativi alle azioni 7/A1 (UPB S11.050 - Cap. 11212) e 7/A4 (UPB S11.056 - Cap. 11247) del Programma approvato dal Consiglio Regionale in data 27 aprile 1989 (progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988). Al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l'Amministrazione Regionale determina annualmente con legge finanziaria le risorse necessarie per la loro copertura.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.050 - Cap. 11212

Anno 2003 euro 2.800.000

UPB S11.056 - Cap. 11247

Anno 2003 euro 2.800.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 5.600.000 Fondo per la programmazione negoziata (362)

Emendamento aggiuntivo Pinna - Cugini - Lai - Selis - Pacifico

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

ART. 13 bis

1. E' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.342.000 per la concessione di contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese sostenute per la produzione di opere cinematografiche prevalentemente ambientate in Sardegna. I contributi sono concessi ai titolari della proprietà intellettuale delle opere finanziate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato con delibera della Giunta Regionale sentito il parere del Consiglio Regionale (UPB S11.069 - Cap. 11337).

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

UPB S11.069 - Cap. 11337

Anno 2003 euro 1.342.000

In diminuzione

UPB S03.006 - TAB. A, punto 2, FNOL

Anno 2003 euro 1.342.000 (364)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Spissu - Marrocu - Orrù - Lai - Demuru

Art. 13

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

13 bis

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

  1. È autorizzata negli anni 2003-2004-2005 la prosecuzione degli interventi previsti dall'Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 4.06.1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La relativa spesa è valutata in euro 3.357.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.049 Programmazione politica della formazione e del sistema formativo

2003 € 200.000

U.P.B. S12.028 Spese per il Servizio Sanitario Regionale. Parte corrente

2004 € 200.000

2005 € 200.000

In aumento

U.P.B. S01.046 Fondo per progetti orientati alla creazione di nuova occupazione e paternariato imprenditoriale

2003 € 200.000

2004 € 200.000

2005 € 200.000 (9)

Emendamento aggiuntivo Calledda - Spissu - Marrocu - Orrù - Lai - Demuru

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

  1. È autorizzata negli anni 2003-2004-2005 la prosecuzione degli interventi previsti dall'Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. 4.06.1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La relativa spesa è valutata in euro 3.357.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (UPB S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.))

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S10.042 - Cap. 10168-01 (N.I.) - Progetti speciali finalizzati all'occupazione - Azione 03 (interventi per i litorali)

Competenza anno 2003 € 3.357.000

Competenza anno 2004 € 3.357.000

Competenza anno 2005 € 3.357.000

In diminuzione

U.P.B. S03.006 - Cap. 03030-00

Competenza anno 2003 € 3.357.000

Competenza anno 2004 € 3.357.000

Competenza anno 2005 € 3.357.000

(499)

Emendamento aggiuntivo Corona

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

Finanziamenti agli Enti Stabili di produzione e promozione teatrale e/o musicale

1. In attesa di una organica disciplina in materia, al fine di incentivare la professionalità, l'occupazione culturale è lo sviluppo delle capacità produttive nel campo dello spettacolo, è autorizzata la concessione di contributi a favore degli Enti Stabili di produzione e promozione teatrale e/o musicale per l'espletamento delle attività istituzionali.

2. Sono considerati Enti Stabili di produzione e promozione teatrale gli organismi che abbiano usufruito nell'ultimo triennio di contributi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e che siano riconosciuti da almeno tre anni come "Teatri Stabili" dal Ministero per i Beni e le attività culturali e che abbiano non meno di 4.500 giornate contributive annue nel triennio 2000-2002.

3. Sono considerati Enti Stabili di produzione e di promozione musicale gli organismi riconosciuti dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800 come "Teatri di Tradizione".

4. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della presentazione delle domande correlate dal programma annuale delle manifestazioni. Le domande sono presentate entro il trenta gennaio di ogni anno; per l'anno 2003 le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli Enti di cui ai commi precedenti è concessa un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo deliberato dalla Giunta, il saldo è corrisposto dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

7. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (UPB S11.069).

(565)

Emendamento aggiuntivo Corona - Rassu - Milia

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

All'art. 17 della L.R. n. 26/97 è aggiunto il seguente comma:

?La filosofia morale, politica, giuridica, delle scienze sociali in Sardegna?. (571)

Emendamento aggiuntivo Frau - Murgia - Biggio - Rassu - Cassano - Liori - Usai

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Concessione di contributi su studi, ricerche e pubblicazioni

a carattere scientifico per ricercatori non strutturati in ambito universitario

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 agosto 1950, n. 43, è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 500.000 (UPB S11.041)

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

U.P.B. S11.041

Anno 2003 € 500.000

Anno 2004 € 500.000

Anno 2005 € 500.000

In diminuzione

U.P.B. S03.008

Anno 2003 € 500.000

Anno 2004 € 500.000

Anno 2005 € 500.000

(573)

Emendamento aggiuntivo Ibba - Balia - Masia

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Cooperative ed Associazioni che abbiano svolto a partire dall'anno 1986, e per almeno sette anni anche non consecutivi, attività continuativa in campo culturale, spettacolare e/o di ricerca, organizzando almeno una manifestazione all'anno, ai sensi delle Leggi Regionali 21 giugno 1950 n. 17 e 9 agosto 1950 n. 43 ed ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale 22 gennaio n. 1, e successive modificazioni, possono richiedere, a ripianamento dei propri bilanci, un contributo una tantum a copertura delle spese sostenute per l'organizzazione delle attività predette.

Il contributo una tantum può essere richiesto nei seguenti casi:

a) pur avendo formulato richiesta di contributo, non abbia concretamente beneficiato di specifici finanziamenti a carico delle suddette leggi regionali;

b) pur deliberato, il contributo non è stato riscosso in quanto non materialmente erogato dalla Regione;

c) a chiusura del relativo rendiconto, il contributo non è stato riconosciuto, in tutto o in parte, a carico della Regione.

Queste situazioni, singolarmente o cumulativamente, dovranno essere attestate con atto sostitutivo di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, al quale andrà allegato un sintetico epilogo, sostitutivo del rendiconto, diviso per anni e con il quale si evidenzi di trovarsi in uno o più dei casi suddetti.

2. Il contributo non può essere superiore a € 361.520,00 e dovrà corrispondere a non più del 90% delle spese, compresi eventuali interessi passivi, effettivamente rimaste a carico degli organizzatori delle Manifestazioni di cui al primo comma.

Il contributo può essere erogato anche con riferimento a più capitoli di spesa delle leggi regionali di cui al precedente primo comma.

La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di contributo una tantum deve accertarne la regolarità e, in caso positivo, erogare le somme richieste all'Ente beneficiario.

L'ottenimento del contributo una tantum fa venir meno ogni contenzioso in atto tra i soggetti richiedenti e la Regione Autonoma della Sardegna con conseguente svincolo, in particolare e ove sussistano, di polizze fidejussorie bancarie e assicurative.

Per i soggetti rientranti nella presente normativa, la scadenza delle domande per l'ottenimento di finanziamenti per l'anno 2000 è fissata entro trenta giorni dalla conclusione dell'iter burocratico così come definito nel presente punto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di € 464.811,00 (cap. N.I.).

(582)

Emendamento aggiuntivo Balletto - Secci - Scano - Cogodi - Spissu - Marrocu - Falconi - Murgia - Lombardo - Onida - Capelli

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

13 bis. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.069 - Cap. 11334 è autorizzata la spesa complessiva di euro 208.000, in ragione di euro 104.000 per l'anno 2003 e di euro 52.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la concessione di un contributo a favore del comune di Tresnuraghes finalizzato al sostegno del Centro di documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei sardi nel mondo, presso il centro sociale "Mastinu-Marras".

(638)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Selis - Murgia - Capelli - Onida

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13 bis:

?È autorizzata, nell'anno 2003, la concessione di un contributo di euro 250.000,00 a favore dell'Archivio Arcivescovile della Diocesi di Cagliari per le spese di inventariazione e calogazione del patrimonio librario. ?

In aumento

UPB S11.019 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 250.000,00

In diminuzione

UPB S07.020 - Cap. 07050-00

Anno 2003 euro 250.000,00

(641)

Emendamento aggiuntivo Pittalis -Murgia - Capelli

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

?13 bis. È autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00 a favore dell'Istituzione Scolastica denominata Liceo Linguistico Europeo "Maria Immacolata" di Nuoro, per le spese di funzionamento. ?

In aumento

UPB S11.036 - Cap. N.I.

Anno 2003 euro 50.000,00

In diminuzione

UPB S11.047 - Cap. 11191-00

Anno 2003 euro 50.000,00

(643)

Emendamento soppressivo totale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

L'emendamento numero 650 è soppresso.

(737)

Emendamento soppressivo parziale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

Nell'articolo 13 bis il comma 6 è soppresso.

(738)

Emendamento soppressivo parziale Balia -Ibba - Masia

Emendamento all'emendamento n. 650 (Art. 13, pag. 325)

Nell'articolo 13 bis il comma 5 è soppresso.

(739)

Emendamento aggiuntivo Balletto -Secci - Spissu - Falconi - Corona - Usai - Marrocu - Pittalis

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

?Art. 13 bis

Fondazione Ente lirico di Cagliari

1. Per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, nella legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, e successive modifiche, la dizione "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina" è sostituita da "Fondazione Teatro Lirico di Cagliari".

2. All'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

?1 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per l'importo di euro 500.000?.

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

?Art. 2

1. In analogia a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, la liquidazione del contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è disposta per quote quadrimestrali anticipate.

2. La Fondazione trasmette all'Assessorato competente la documentazione prevista dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche"?.

4. L'articolo 3 della legge regionale . 38 del 1973, e successive modifiche, è abrogato.

5. All'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1973, e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il contributo annuo ala Fondazione Teatro Lirico di Cagliari è determinato triennalmente in misura non inferiore allo stanziamento a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dal Fondo unico per lo spettacolo. Per il triennio 2003-2005 il contributo è determinato in complessivi euro 30.600.000, in ragione di euro 10.200.000 per ciascun anno."

6. L'articolo 63 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è abrogato.

COPERTURA FINANZIARIA

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.069 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

Anno 2003 euro 2.947.000

Anno 2004 euro 8.237.000

Anno 2005 euro 8.237.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.008 - Fondo per la programmazione negoziata

Anno 2003 euro 2.947.000

Anno 2004 euro 8.237.000

Anno 2005 euro 8.237.000

(650)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lombardo - Lai - Pinna - Cugini - Pisano - Sanna Nivoli

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

All'art. 39 della L.R. 17/99 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"In considerazione di tutelare la salute di chiunque pratichi attività sportiva, i benefici di cui al presente articolo sono concessi a presentazione di qualunque certificazione sanitaria per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva da parte degli aderenti a ogni federazione conferente al Coni e a ogni Ente di promozione sportiva.

(663)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lombardo - Lai - Pinna - Cugini - Pisano - Sanna Nivoli

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

1. I programmi attuativi degli interventi previsti dalle leggi regionali in capo all'Assessorato alla P.I. - sport - spettacolo e cultura, devono essere tutti sottoposti al parere della competente commissione consiliare. (664)

Emendamento aggiuntivo Piana - Giovannelli - Lai - Pinna - Lombardo - Sanna Nivoli - Corda

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

3. All'art. 22 della L.R. 17/99 il comma 4 è così modificato:

"Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato dai Presidenti regionali delle competenti Federazioni sportive del Coni". (676)

Emendamento aggiuntivo Sanna Gian Valerio - Fadda - Selis - Secci - Biancu - Dore - Granella - Giagu

Emendamento all'em. 683

All'emendamento 683 è aggiunto:

A decorrere dall'esercizio 2004 la Regione riconosce un contributo ordinario annuo all'Associazione Regionale sarda Intercultura per lo svolgimento della propria attività e per la promozione di borse di studio volte all'interscambio culturale dei giovani sardi delle scuole secondarie superiori.

In diminuzione

UPB S03.007 100.000 euro 2004

100.000 euro 2005

In aumento

UPB S11.069 100.000 euro 2004

100.000 euro 2005 (746)

Emendamento aggiuntivo Vargiu - Corona - Pilo - Pisano - Pacifico - Fantola - Ibba - Onida - Cassano

Art. 13

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13 bis

Per l'anno 2003 è concesso un contributo straordinario di euro 90.000 all'Associazione Regionale sarda Intercultura per la propria attività istituzionale di concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi delle scuole medie superiori (UPB S11.069).

In aumento

UPB S11.069

Anno 2003 euro 90.000

In diminuzione

UPB S03.008

Anno 2003 euro 90.000 (683)

Emendamento aggiuntivo Murgia - Fantola - Pisano - Cassano

Art. 13

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

13 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università di Cagliari e Sassari un contributo annuo finalizzato alla parziale copertura delle spese relative alla gestione degli Orti Botanici universitari. Il contributo è concesso a condizione che le Università garantiscano l'apertura al pubblico degli Orti Botanici, compatibilmente con la loro natura di istituzioni scientifiche e sulla base di un programma approvato dall'Amministrazione regionale. Per detta finalità, è concesso alle Università di Cagliari e Sassari rispettivamente un contributo annuo di euro 400.000 e di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Copertura finanziaria

In aumento

UPB S11.036 - Formazione universitaria. Competenza

Anno 2003 euro 700.000

Anno 2004 euro 700.000

Anno 2005 euro 700.000

Cassa

Anno 2003 euro 700.000

In diminuzione

UPB S08.073 Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse

Anno 2003 euro 700.000

Anno 2004 euro 700.000

Anno 2005 euro 700.000

Cassa

Anno 2004 euro 700.000 (684)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 474 e 475 che sono identici sono dati per illustrati dai presentatori. Passiamo all'emendamento numero 476 soppressivo parziale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Selis. Ne ha facoltà.

SELIS (La Margherita-D.L.). Aggiungo la mia firma a questo emendamento e lo illustro.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 476 ha facoltà di parlare il consigliere Selis.

SELIS (La Margherita-D.L.). Presidente, ribadisco l'esigenza di capire qual è lo stato dei nostri lavori perché mi dicono che è in corso un dialogo che mi auguro abbia esiti positivi. Continuo a pensare che, mentre è in corso un confronto tra i Capigruppo, che sono in gran parte assenti da quest'Aula, sia inutile continuare a lavorare senza avere una direzione. So che il Presidente, se non ci sono richieste di sospensioni, deve dire: "Andiamo avanti!", però è abbastanza mortificante per quest'Aula andare avanti senza sapere esattamente quali sono le direttrici.

Io credo che noi stiamo già mortificando abbastanza l'Assemblea e l'istituzione rappresentativa per prestarci a continuare a parlare in quest'Aula sapendo che il vero confronto si svolge da un'altra parte. Mi chiedo se, alla luce di questa considerazione, non sia il caso davvero di rivendicare la presenza in Aula di tutte le componenti.

E` vero che il Presidente non lo può fare, però noi lo possiamo fare perché io posso chiedere che, ai sensi dell'articolo 86, la legge finanziaria sia rinviata in Commissione. Voi comprenderete che è un escamotage però è funzionale per capire qual è lo stato dell'opera. Presidente, l'emendamento che stiamo discutendo, così come i precedenti e i successivi, è un emendamento soppressivo. Noi chiediamo di sopprimere gran parte dell'articolo e diversi emendamenti. Una cosa è che noi illustriamo l'emendamento soppressivo - che per altro si illustra da sé perché tende a sopprimere il comma 2 - in un clima di scontro, di conflittualità, di incomprensione, una cosa è che, pur nella differenza incolmabile tra maggioranza e opposizione, ci sia un momento di condivisione di una linea politica. Se questo non viene chiarito e c'è la solita disattenzione, io chiedo - ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento - che la legge finanziaria sia rinviata in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Selis, le forze politiche presenti in Aula conoscono molto bene le procedure previste dal Regolamento per chiedere la sospensione dei lavori, e quando lo ritengono opportuno normalmente le utilizzano.

A parte la richiesta avanzata un'ora fa dall'onorevole Corona, Capogruppo di Forza Italia, io non ho ricevuto alla ripresa dei lavori nessun'altra richiesta di sospensione dei lavori e non ho avuto nessuna comunicazione di incontri in corso.

Quindi, è del tutto evidente che questa Presidenza non può far altro che prendere atto che vi sono le condizioni per proseguire con i lavori. E così stiamo facendo!

E` stata data lettura dell'articolo 13, abbiamo iniziato l'illustrazione degli emendamenti, non è responsabilità di questa Presidenza se i colleghi firmatari degli emendamenti non sono presenti in Aula.

Laddove si ravvisi la necessità, comunque, di una sospensione basta fare una formale richiesta alla Presidenza che certamente non si opporrà ad una ulteriore sospensione. Nel caso specifico, lei mi ha chiesto un rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 86. Sulla sua richiesta può parlare un consigliere per Gruppo e ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà per alzata di mano.

E' aperta la discussione sulla proposta avanzata dall'onorevole Selis di rinviare la legge finanziaria in Commissione.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà. Le ricordo che l'intervento non può superare i cinque minuti.

DIANA (A.N.). Bastano venti secondi per comunicare che il Gruppo di Alleanza Nazionale non è d'accordo sulla proposta formulata dal collega.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.). E' chiaro che questo è un escamotage per superare il problema che abbiamo di fronte. Presidente, io comprendo che la Presidenza possa non essere a conoscenza del fatto che c'è una trattativa in corso. Basta guardare questi banchi per vedere che i Capigruppo non sono presenti. Si dice che sono riuniti per arrivare a una sintesi rispetto alle questioni che sono rimaste ancora aperte, per cui mi sembra che la proposta dell'onorevole Selis dovrebbe essere accolta proprio in funzione di questo fatto che è sotto gli occhi di tutti.

Noi non abbiamo problemi a proseguire, però il buonsenso direbbe che di fronte a situazioni di questo tipo una sospensione debba essere accordata. Se la sospensione poi deve essere accordata attraverso il rinvio in Commissione del provvedimento, in quanto nessuno vuole formalizzare la richiesta di sospensione, si segua anche questa strada, però il fine è quello comunque di prendere tempo in modo che il Consiglio sia reso edotto di come sono andate le cose, o di come andranno le cose nella trattativa che comunque è in corso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Sanna Giacomo. Ne ha facoltà.

SANNA Giacomo (Gruppo Misto). In queste situazioni anche i falchi diventano colombe. Io credo che questo teatrino debba terminare. Io non so cosa stia avvenendo fuori da quest'Aula, ma è certo che il confronto sulla finanziaria è avvenuto nella terza Commissione, che ulteriori confronti ci sono stati nelle Commissioni di riferimento, e quindi in tutte le Commissioni, che il confronto sta avvenendo e deve continuare ad avvenire in quest'Aula, che la durezza iniziale da parte di questa maggioranza si è trasformata ormai in una morbidezza che sinceramente non trova giustificazione alcuna, ma siccome io non sono maggioranza questo a me poco importa; la mia è una osservazione di carattere politico. Non riesco a capire la perdita di tempo che abbiamo creato sino a questo momento, ma in maggior misura l'ha creata la maggioranza per la sua indisponibilità al confronto e al dialogo, prima in Commissione poi dentro quest'Aula, ma in queste ultime ore sembra spuntato un amore eterno fra gli irriducibili di una parte e dell'altra.

Su questo piano noi non accettiamo nessun tipo di confronto.

Il confronto si fa in quest'Aula sul documento che è stato esitato dalla Commissione bilancio e su questo documento continueremo il nostro confronto. Se poi ci saranno delle fasi più delicate in cui, per esempio, il piano del lavoro diventerà l'elemento di contrattazione, io credo che la contrattazione - se di contrattazione politica si tratta - sia da fare in quest'Aula. Non c'è niente da nascondere, e non vedo perché si debba necessariamente continuare a rinviare i lavori del Consiglio e quindi l'approvazione della finanziaria per consentire, a più riprese, ad alcuni Capigruppo di riunirsi per decidere su tutto ciò che questo Consiglio deve portare avanti e quindi approvare.

Questa è una situazione che noi riteniamo non qualificante per l'Aula, riteniamo che sia anche poco delicata nei confronti di chi in quest'Aula, in questo momento, è disponibile a lavorare, rispetto a chi pensa che con la contrattazione massima si possa raggiungere il miglior risultato.

Gli amici che sino a ieri facevano i falchi continuino a fare i falchi e lascino che le colombe stiano al loro posto.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dall'onorevole Selis di rinviare il provvedimento in Commissione, ha chiesto di parlare il consigliere Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (La Margherita-D.L.). Presidente, credo che sia doveroso, anche a nome degli altri colleghi, chiedere scusa per il ritardo, ma è in corso un'interlocuzione con la Giunta regionale e noi riteniamo sia necessario sospendere i lavori - parlo anche a nome degli altri colleghi - e riprenderli alle ore 17.00 di questo pomeriggio.

PRESIDENTE. È stata avanzata un'ulteriore proposta. Chiedo all'onorevole Selis se conferma la sua proposta.

SELIS (La Margherita-D.L.). La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fadda ha proposto una sospensione dei lavori e un rinvio degli stessi a questo pomeriggio alle ore 17.00.

Sulla proposta del consigliere Fadda.ha domandato di parlare il consigliere Sanna Giacomo Ne ha facoltà.

SANNA Giacomo (Gruppo Misto). Provocatoriamente dovrei chiedere perché non andiamo direttamente a martedì prossimo, visto e considerato che chi si sta riunendo ha necessità di molto tempo per trovare l'accordo. Io voglio ricordare che in quest'Aula ci sono una maggioranza di governo, che ha responsabilità di governo - e siamo a meno di un anno dalle elezioni - e delle forze politiche che compongono l'opposizione. Vorrei capire quale interesse può avere in questo momento, l'opposizione a trovare un accordo su una parte della finanziaria per consentire di approvarla entro questa settimana, se non entro questo mese. La distinzione dei ruoli va rispettata sino in fondo, non si può recitare un diverso copione a seconda del momento e delle circostanze.

Se ci sono appetiti ditelo in quest'Aula e andiamo a sanare gli appetiti. Se invece c'è la volontà di discutere, di confrontarsi e anche di scontrarsi se è necessario, si faccia in quest'Aula.

Per l'ennesima volta - è una denuncia che noi facciamo già da quattro anni - qua dentro, ogni qualvolta si arriva a una situazione come questa si va a trattare fuori dall'Aula per rientrare qua dentro trovando le alchimie e le soluzioni per l'approvazione del documento contabile. Su questo continuiamo a non essere d'accordo.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Fadda si è espresso contro l'onorevole Sanna Giacomo, può intervenire ora un consigliere a favore. Se non vi sono altri interventi devo mettere in votazione la proposta.

Ha domandato di parlare il consigliere Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (F.I.-Sardegna). Siamo d'accordo, Presidente, sulla proposta di rinviare i lavori alle 17.00.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Fadda di rinviare i lavori alle ore 17 di oggi, vi è stato un intervento contrario dell'onorevole Sanna Giacomo e uno a favore dell'onorevole Corona.

Metto in votazione la proposta dell'onorevole Fadda. Chi è d'accordo alzi la mano.

(E` approvata)

I lavori riprendono alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 11 e 31.